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Riforma marchio UE 2016

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Riforma marchio UE 2016
RIFORMA 2016 DEL MARCHIO
COMUNITARIO
ECCO ALCUNE NOVITA’
Il 23 marzo 2016 entrerà in vigore il Regolamento UE 2015/2424 recante modifiche del
Regolamento (CE) N. 207/2009 sul marchio comunitario approvato dal Parlamento Europeo lo scorso 15
dicembre.
La riforma del Regolamento ha l’obiettivo primario di promuovere l’innovazione e la crescita economica
mediante una modernizzazione e semplificazione del sistema di registrazione e di tutela dei marchi. Ciò
dovrebbe rendere questo sistema più accessibile, efficiente ed efficace per le imprese con una
riduzione dei costi e una maggiore velocità, una maggiore certezza del diritto e una migliore protezione
contro la contraffazione.
Dal 23 marzo prossimo il marchio comunitario si chiamerà marchio dell’Unione
Europea o marchio UE e l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno
(UAMI) si chiamerà Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
Un nuovo
nome
Marchio UE
intellettuale (UUEPI).
I titolari di marchi e più in generale le imprese potranno trarre vantaggio e beneficiare di questa riforma
in vari modi.
La tassa di base per una domanda di marchio UE in una sola classe sarà ridotta
Riduzione
delle tasse
Deposito in una
classe e
rinnovo: tasse
più basse dal
23 marzo 2016
di 50 euro, mentre l’attuale sistema di pagamento di un’unica tassa di
deposito sino a tre classi sarà sostituto dall’applicazione di una tassa per
ciascuna classe designata.
La buona notizia è che saranno sensibilmente ridotte le tasse di rinnovo. Le
registrazioni di marchi comunitari che scadono il o dopo il 23 Marzo 2016
beneficeranno del nuovo regime di tassazione ridotta, anche nel caso in cui il
rinnovo fosse chiesto e pagato prima dell'entrata in vigore del Regolamento. Le registrazioni di marchi
comunitari in scadenza prima del 23 marzo 2016 continueranno ad essere soggette all’attuale regime di
tassazione anche se la domanda di rinnovo fosse depositata dopo tale data.
La riduzione delle tasse riguarderà anche altre attività correlate al marchio UE e pensiamo possa
permettere ai titolari di marchi UE di beneficiare di un notevole risparmio.
© STUDIO TORTA SPA – 2016 (RIPRODUZIONE VIETATA)
Abolita la
rappresentazione
grafica del
marchio
L’attuale normativa richiede che il marchio oggetto di domanda comunitaria
debba essere rappresentato graficamente. Tale requisito è stato abolito
permettendo di rappresentare il marchio in formato digitale tramite il solo
Un file
digitale sarà
sufficiente
deposit o
di
file. Questo dovrebbe rendere più agevole ottenere la
registrazione di marchi non tradizionali, come i marchi sonori o di movimento.
Il nuovo Regolamento ha codificato i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia
europea con la sentenza “IP Translator” del 22 giugno 2012. I prodotti e i
Chiarezza e
precisione
servizi rivendicati in una domanda di marchio UE devono ora essere
nella
identificazione
di prodotti e
servizi
identificati con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità
competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale
base, il grado di protezione richiesto.
Diversamente da quanto accadeva prima del 2012, non è più consentito
utilizzare alcuni termini generali (ad esempio “macchine” o “servizi di riparazione”) inclusi nei titoli delle
classi della classificazione di Nizza perché considerati troppo vaghi e indefiniti.
Inoltre, l’indicazione dell’intero titolo di una classe non comporta più, come in passato, la protezione del
marchio per tutti i prodotti o servizi compresi nella lista alfabetica di tale classe.
I titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012 che
rivendicano l’intero titolo della classe relativa alla classificazione di Nizza
Fino al
potranno depositare una dichiarazione per indicare in modo chiaro,
24.9.2016
preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente
Dichiarazione con
integrazione della
lista prodotti e
servizi
coperti dal significato letterale del titolo della classe, che si aveva in
origine intenzione di proteggere.
Tale dichiarazione potrà essere depositata in un lasso di tempo di sei mesi
che partirà il 23 marzo e terminerà il 24 set tembre 2016.
Se la dichiarazione non è presentata entro il termine, i marchi si
considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi
chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe
COSA
OCCORRE
FARE?
Se siete titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012 che
rivendicano l’intero titolo della classe sarete
contattati
dai
nostri
professionisti nelle prossime settimane. Potrete valutare assieme l’opportunità
di depositare la dichiarazione di integrazione della lista prodotti/servizi.
© STUDIO TORTA SPA – 2016 (RIPRODUZIONE VIETATA)
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