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Riforma marchio UE 2016
RIFORMA 2016 DEL MARCHIO COMUNITARIO ECCO ALCUNE NOVITA’ Il 23 marzo 2016 entrerà in vigore il Regolamento UE 2015/2424 recante modifiche del Regolamento (CE) N. 207/2009 sul marchio comunitario approvato dal Parlamento Europeo lo scorso 15 dicembre. La riforma del Regolamento ha l’obiettivo primario di promuovere l’innovazione e la crescita economica mediante una modernizzazione e semplificazione del sistema di registrazione e di tutela dei marchi. Ciò dovrebbe rendere questo sistema più accessibile, efficiente ed efficace per le imprese con una riduzione dei costi e una maggiore velocità, una maggiore certezza del diritto e una migliore protezione contro la contraffazione. Dal 23 marzo prossimo il marchio comunitario si chiamerà marchio dell’Unione Europea o marchio UE e l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) si chiamerà Ufficio dell’Unione europea per la proprietà Un nuovo nome Marchio UE intellettuale (UUEPI). I titolari di marchi e più in generale le imprese potranno trarre vantaggio e beneficiare di questa riforma in vari modi. La tassa di base per una domanda di marchio UE in una sola classe sarà ridotta Riduzione delle tasse Deposito in una classe e rinnovo: tasse più basse dal 23 marzo 2016 di 50 euro, mentre l’attuale sistema di pagamento di un’unica tassa di deposito sino a tre classi sarà sostituto dall’applicazione di una tassa per ciascuna classe designata. La buona notizia è che saranno sensibilmente ridotte le tasse di rinnovo. Le registrazioni di marchi comunitari che scadono il o dopo il 23 Marzo 2016 beneficeranno del nuovo regime di tassazione ridotta, anche nel caso in cui il rinnovo fosse chiesto e pagato prima dell'entrata in vigore del Regolamento. Le registrazioni di marchi comunitari in scadenza prima del 23 marzo 2016 continueranno ad essere soggette all’attuale regime di tassazione anche se la domanda di rinnovo fosse depositata dopo tale data. La riduzione delle tasse riguarderà anche altre attività correlate al marchio UE e pensiamo possa permettere ai titolari di marchi UE di beneficiare di un notevole risparmio. © STUDIO TORTA SPA – 2016 (RIPRODUZIONE VIETATA) Abolita la rappresentazione grafica del marchio L’attuale normativa richiede che il marchio oggetto di domanda comunitaria debba essere rappresentato graficamente. Tale requisito è stato abolito permettendo di rappresentare il marchio in formato digitale tramite il solo Un file digitale sarà sufficiente deposit o di file. Questo dovrebbe rendere più agevole ottenere la registrazione di marchi non tradizionali, come i marchi sonori o di movimento. Il nuovo Regolamento ha codificato i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza “IP Translator” del 22 giugno 2012. I prodotti e i Chiarezza e precisione servizi rivendicati in una domanda di marchio UE devono ora essere nella identificazione di prodotti e servizi identificati con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto. Diversamente da quanto accadeva prima del 2012, non è più consentito utilizzare alcuni termini generali (ad esempio “macchine” o “servizi di riparazione”) inclusi nei titoli delle classi della classificazione di Nizza perché considerati troppo vaghi e indefiniti. Inoltre, l’indicazione dell’intero titolo di una classe non comporta più, come in passato, la protezione del marchio per tutti i prodotti o servizi compresi nella lista alfabetica di tale classe. I titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012 che rivendicano l’intero titolo della classe relativa alla classificazione di Nizza Fino al potranno depositare una dichiarazione per indicare in modo chiaro, 24.9.2016 preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente Dichiarazione con integrazione della lista prodotti e servizi coperti dal significato letterale del titolo della classe, che si aveva in origine intenzione di proteggere. Tale dichiarazione potrà essere depositata in un lasso di tempo di sei mesi che partirà il 23 marzo e terminerà il 24 set tembre 2016. Se la dichiarazione non è presentata entro il termine, i marchi si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe COSA OCCORRE FARE? Se siete titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012 che rivendicano l’intero titolo della classe sarete contattati dai nostri professionisti nelle prossime settimane. Potrete valutare assieme l’opportunità di depositare la dichiarazione di integrazione della lista prodotti/servizi. © STUDIO TORTA SPA – 2016 (RIPRODUZIONE VIETATA)