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PA.DS.22 - Azienda USL 3 Pistoia

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PA.DS.22 - Azienda USL 3 Pistoia
Direzione Sanitaria
UO Med. Legale
UO Anat. Patol.
Procedura Aziendale per la gestione
delle autopsie per Riscontro Diagnostico
PA.DS.22
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Procedura Aziendale per la gestione
delle autopsie per Riscontro Diagnostico
Copia in distribuzione controllata
N.ro ......
Copia in distribuzione non controllata
REFERENTI DEL DOCUMENTO:
Dott.ssa Tiziana Pistoresi
Dott.ssa Paola Apicella
Rev.
0
Autorizzazioni
Data
15/02/2011
Redatto
Verificato
Approvato
U.O. medicina Legale
Tiziana Pistoresi
Dir. Dipart. Rischio Clinico
Dr. Raffaella Giannini
Il Direttore Sanitario
Silvia Briani
F.to
F.to
F.to
Firma
Firma
Firma
Dir. UO Anat. Patologica
Paola Apicella
F.to
Sez. Accredit. Istituzionale e
Sicurezza del Paziente
Ivano Cerretini
F.to
Firma
Firma
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UO Anat. Patol.
Procedura Aziendale per la gestione
delle autopsie per Riscontro Diagnostico
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Indice
1. Oggetto
............................................................................................................................................ 3
2. Scopo ............................................................................................................................................... 3
3. Campo di applicazione .................................................................................................................... 3
4. Definizioni ....................................................................................................................................... 4
5. Responsabilità (Matrice delle Responsabilità) ................................................................................ 4
6. Modalità operative ........................................................................................................................... 5
6.1 Premessa ................................................................................................................................... 5
6.2 Richiesta di R.D........................................................................................................................ 5
6.3 Procedura Operativa di Riscontro Diagnostico ........................................................................ 7
6.3.1 Avvio della procedura..................................................................................................... 7
6.3.2 Esecuzione del Riscontro Diagnostico ........................................................................... 7
6.3.3 Redazione della scheda ISTAT e del Certificato Necroscopico ..................................... 9
6.3.4 Redazione relazione conclusiva ................................................................................... 10
6.3.5 Conclusione della procedura ....................................................................................... 10
7. Condivisione .................................................................................................................................. 10
8. Monitoraggio ................................................................................................................................. 11
9. Modalità di aggiornamento............................................................................................................ 11
10. Documenti di riferimento ............................................................................................................ 12
11. Modulistica ................................................................................................................................. 12
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1.
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OGGETTO
Oggetto della presente Procedura Aziendale è l’autopsia per riscontro diagnostico finalizzata
all’accertamento della diagnosi clinica (Normativa: RD 592/1993, Testo Unico Leggi sull’istruzione
superiore, art. 32; Legge 83/1951, Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri; DPR 285/1990, art.
37). L’istruzione è stata elaborata identificando gli aspetti da approfondire in relazione alla rilevanza del
fenomeno ed alle criticità riscontrate nella prassi con i professionisti coinvolti.
2. SCOPO
Obiettivo della presente procedura è quello di stabilire modalità di gestione dell’attività in oggetto
omogenee nell’ambito dei tre presidi ospedalieri e del territorio della Azienda USL 3 e condivise con
tutti gli operatori coinvolti (richiedenti ed esecutori della procedura), in modo che il riscontro
diagnostico venga richiesto ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità, con tempi e modalità stabilite
dalla vigente normativa.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Istruzione Operativa deve essere applicata da tutto il personale medico dell’Azienda USL 3
e dal personale medico e sanitario coinvolto nell’esecuzione degli esami autoptici ogni volta che, in caso
di decesso di paziente assistito nell’ambito di una struttura ospedaliera/territoriale o in caso di decesso a
domicilio nell’ambito territoriale di competenza, si renda necessaria l’esecuzione di un’Autopsia per
Riscontro Diagnostico (RD) al fine di chiarire la reale causa di morte.
Il R.D. ha ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ CLINICHE e deve essere richiesto ogni volta che il
medico ha “dubbi” sulle cause della morte, sul decorso della malattia, sugli effetti della terapia
instaurata in quanto nessuno deve essere sepolto senza che si conoscano le cause di morte. La parola
“dubbi” va intesa nel senso clinico.
Laddove emergono IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DI TERZI va inoltrato rapporto all’Autorità
Giudiziaria e il R.D. NON PUÒ ESSERE EFFETTUATO.
In caso di decesso in ambito territoriale le autopsie per R.D. hanno principalmente le seguenti finalità:
In base alla normativa vigente si distinguono:
1. Riscontri obbligatori: identificazione e denuncia delle cause di morte di persone decedute senza
assistenza medica e trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio
(art.1, comma 1, L.83/1961; art.37, comma 1, D.P.R.285/90)
2. Riscontri facoltativi:
a. in caso di morte in ospedale, su richiesta del Direttore, primario o medico curante allo scopo
di:
- chiarire la diagnosi;
- chiarire quesiti medico scientifici.
b. in caso di morte a domicilio su richiesta del coordinatore sanitario ai fini di identificazione e
denuncia delle cause di morte di persone decedute a domicilio a richiesta del medico curante
quando sussistono dubbi (nel senso di non conoscenza) sulle cause della morte (art.1, comma 3,
L.83/1961; art.37, comma 2, D.P.R.285/90) in particolare in caso di:
- malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo;
- dubbio sulla causa di morte.
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4. DEFINIZIONI
Ai fini di questa Istruzione operativa si intendono per :
Riscontro Diagnostico (R.D.): l’esame post-mortale dei vari organi ed apparati per accertamento
e/o conferma della causa di morte e correlazione anatomo-clinica.
Autopsia Giudiziaria: l’esame post-mortale disposto dall’Autorità Giudiziaria ai fini
dell’accertamento di epoca e causa della morte, natura entità e causa delle lesioni, riconoscimento
del cadavere o di parti di esso.
Controllo Diagnostico: controllo, verifica di una diagnosi già formulata almeno orientativamente in
vita e/o chiarimento di quesiti clinico-scientifici quali ad es. valore di un sintomo, valutazione di
validità ruolo ed adeguatezza di procedure diagnostiche o terapeutiche ecc. (art.1, comma 2,
L.83/1961; art.37, comma 1, D.P.R.285/90)
Verifica Diagnostica: accertamento disposto su cadaveri di persone decedute a domicilio quando la
morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospetta di esserlo (finalità primaria di natura
igienistica (art.1, comma 3, L.83/1961; art.37, comma 2, D.P.R.285/90)
5. RESPONSABILITÀ (matrice delle responsabilità)
Soggetti coinvolti:
DSP
AP
ML
DM
CPSE + O
Direttore Sanitario di Presidio
Direttore Anatomia Patologica
Medicina Legale
Dirigenti Medici
Capo Sala Esperto + Ostetrica
Attori
DSP
INF
N
R.SAISP
AP
ML
R
C
DM
Infermiere
Necroforo
Responsabile Sez.
Accreditamento Istituzionale e
Sicurezza del Paziente
CPSE + O
INF
N
Attività
Elaborazione della
procedura
Revisione della procedura
Approvazione della
procedura
R
R
R
Vigilanza rispetto procedure
nelle UU.OO.
R
R
R
Vigilanza rispetto procedure
obitorio
R
R
R
R = responsabile azione;
R
R
Applicazione procedura
C = collabora.
R.
SAISP
R
R
C
C
C
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6. MODALITÀ OPERATIVE
6.1 Premessa
L’attività di riscontro diagnostico, di norma gestita dalla U.O Anatomia patologica, nei paesi
anglosassoni è considerata un indicatore utile per definire la qualità delle cure e, di fatto, si rende
necessaria per definire la causa della morte in tutti quei casi in cui, sia in ospedale che sul territorio,
il medico che si trova a dover redigere il certificato di cause di morte non sia in grado di
identificarne la causa.
Il Riscontro Diagnostico ha finalità di:
controllo diagnostico: controllo, verifica di una diagnosi già formulata almeno orientativamente
in vita e/o chiarimento di quesiti clinico-scientifici quali ad es. valore di un sintomo, valutazione
di validità ruolo ed adeguatezza di procedure diagnostiche o terapeutiche ecc. (art.1, comma 2,
L.83/1961; art.37, comma 1, D.P.R.285/90)
verifica diagnostica: accertamento disposto su cadaveri di persone decedute a domicilio quando
la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospetta di esserlo (finalità primaria di natura
igienistica) (art.1, comma 3, L.83/1961; art.37, comma 2, D.P.R.285/90)
identificazione e denuncia delle cause di morte di persone decedute senza assistenza medica e
trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione (art.1, comma 1, L.83/1961; art.37,
comma 1, D.P.R.285/90)
identificazione e denuncia delle cause di morte di persone decedute a domicilio a richiesta del
medico curante quando sussistono dubbi (nel senso di non conoscenza) sulle cause della morte
(art.1, comma 3, L.83/1961; art.37, comma 2, D.P.R.285/90)
6.2 Richiesta di RD
a. Chi può richiedere il RD:
il Direttore Sanitario, dal Direttore o da un medico della U.O. in cui interviene il decesso
quando si tratta di morti in ambiente ospedaliero
il Direttore Sanitario in caso di morte avvenuta per malattia infettiva-diffusiva
il Medico Curante (MMG) nei casi di morte avvenuta al domicilio.
il Medico Necroscopo NON HA facoltà di richiedere il R.D. con due eccezioni:
- ai sensi dell’art.103 del T.U. delle Leggi Sanitarie: in pratica si tratta di una denuncia al
Coordinatore Sanitario di fatti che possono interessare la Sanità Pubblica ed è comunque il
Coordinatore Sanitario a disporre il R.D.;
- nei casi di morte senza assistenza medica (art. 1 comma 4 D.P.R. 285/90) quando è di sua
competenza la redazione della scheda ISTAT.
b. Quali sono le modalità di richiesta:
la richiesta è scritta e deve contenere i dati anagrafici del paziente, la data e l’ora della morte,
precise domande rivolte al patologo.
Per semplificare le procedure ad ogni U.O. viene fornito un modulo prestampato, differenziato per
la U.O. Ostetricia e Ginecologia, da riempire a cura del medico richiedente che provvederà ad
inoltrarlo alla Direzione Medica di Presidio. Oltre alle generalità del defunto, la data e l’ora del
decesso, dovranno essere indicati la U.O. dove il decesso si è verificato, la motivazione della
richiesta, l’ipotesi diagnostica ed ogni altra notizia clinica utile all’anatomopatologo che dovrà
inoltre poter accedere ai dati contenuti nella cartella clinica.
Per i medici operanti sul territorio è sufficiente una richiesta sul ricettario personale indirizzata al
Direttore Sanitario in cui saranno riportate dettagliatamente tutte le notizie in possesso del sanitario
ed esplicitato il quesito clinico. (allegato A)
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c. Quando va richiesto:
non essendo possibile prevedere tutti i casi in cui procedere a R.D. si raccomanda di richiederlo
ogni volta che:
1. non è possibile determinare la causa della morte
2. esistono dubbi sul concatenamento di eventi morbosi che ha portato all’exitus
3. è necessario chiarire un quesito clinico.
In particolare tenere conto di:
• ETÀ: non vi sono limiti di età. Comunque maggior attenzione per i soggetti giovani quando non
c’è una storia clinica sufficiente a giustificare il decesso (importante: raccolta anamnestica
dettagliata dai familiari e dal medico curante).
• DIAGNOSI DI INGRESSO IN OSPEDALE: quando non vi è concordanza fra quanto segnalato
dal curante sulla scheda di accesso e l’obiettività riscontrata, nei casi in cui il decesso interviene
senza che vi sia stata la possibilità di effettuare approfondimenti diagnostici e giungere ad una
diagnosi (N.B. la causa di morte spesso non coincide con il motivo di accesso in ospedale)
• INTERVENTI CHIRURGICI: decesso entro 30 giorni dall’intervento anche non in continuità di
ricovero
• MORTI IN CORSO DI PROCEDURA DIAGNOSTICA E/O TERAPEUTICA
• MORTE IN CASO DI SPERIMENTAZIONE TERAPEUTICA
• MORTE IMPROVVISA
• GIUNTO CADAVERE AL P.S. quando non è possibile giungere alla compilazione dell’ISTAT
neppure raccordandosi con il Medico Curante.
• MORTI INATTESE: persone trovate morte nel letto o in limine vitae quando la causa del
ricovero e/o le patologie riscontrate non sono sufficienti a spiegare il decesso.
• MORTE DI GRAVIDA O PUERPERA entro 7 giorni dal parto. Si dovrà tenere presente che il
nuovo modello ISTAT prevede apposita voce al punto 3 “stato di gravidanza della deceduta
negli ultimi 12 mesi di vita” con cinque sottocategorie: “1. Nessuna gravidanza 2. Morte in
gravidanza; 3. Morte entro 42 giorni dall’esito della gravidanza; 4. Morte tra 43 giorni e un anno
dall’esito della gravidanza; 5. informazione sconosciuta”.
• MORTE DA CAUSA MALFORMATIVA E PRENATALE
• MORTE NEONATALE: (da valutare ed integrare con le previsioni della legge N.31 del 26
febbraio 2006 “Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte
improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto” ).
• MORTE IN REPARTO PSICHIATRICO
• MORTE DA CAUSE CONTAGIOSE
N.B.: il Riscontro Diagnostico NON VA RICHIESTO quando si ipotizza che sussista responsabilità
di terzi (incidenti stradali, infortuni sul lavoro, risse, maltrattamenti, ecc.) in questi casi sarà
necessario inoltrare il REFERTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
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6.3 Procedura Operativa di Riscontro Diagnostico
6.3.1 Avvio della procedura
Il Direttore di Presidio riceve la richiesta scritta di R.D. redatta dal Direttore/DM della UO di
decesso (modulo MD/PA.DS.22/01) e la inoltra alla UO Anatomia Patologica (modulo
MD/PA.DS.22/02). Per i decessi avvenuti sul territorio la richiesta potrà essere effettuata anche su
ricettario bianco o barrando l’apposita casella prevista sul modello ISTAT.
L’Anatomopatologo incaricato dell’effettuazione del R.D. deve preventivamente effettuare le
seguenti operazioni:
verifica dell’identità della salma: si accerta dell’identità della salma da sottoporre a riscontro
verificando la corrispondenza dei dati presenti sul bracciale di identificazione con quelli presenti
sulla richiesta di riscontro
verifica del Periodo di Osservazione: si accerta che sia trascorso il periodo di osservazione in
quanto non si può procedere a riscontro diagnostico prima che siano trascorse 24 ore o 48 ore in
caso di morte improvvisa, fatti salvi i casi particolari previsti dal Regolamento di Polizia
Mortuaria (decapitazione, maciullamento). In deroga l’anatomopatologo (che in questo caso
assume la veste anche di medico necroscopo) può procedere all’accertamento di morte mediante
registrazione elettrocardiografica protratta per almeno 20 minuti (fatto salvo quanto previsto
dalla L.644/1975 e successive modificazioni e Decreto 582/1994).
esame della documentazione: esamina la completezza della richiesta e la cartella clinica,
compreso la scheda di accesso in ospedale, il referto del 118, il referto del Pronto Soccorso e si
accerta che NON ESISTANO REFERTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ponendo particolare
attenzione che in anamnesi non risultino fattispecie che comportino responsabilità di terzi.
raccordo con il richiedente:
- Medici della UO che ha richiesto il R.D., con programmazione congiunta della data ed ora di
effettuazione del RD, informando i colleghi che in loro assenza non si procederà alle
operazioni di R.D. In questo caso la compilazione della scheda ISTAT sarà demandata al
Direttore della UO richiedente.
- in caso di R.D. richiesto dal MMG/PLS dovrà parimenti concordare con lui data e ora di
effettuazione del R.D. qualora il decesso si sia verificato sul territorio, in quanto il
Regolamento di Polizia Mortuaria dà la facoltà ai Medici che richiedono il R.D. di poter
assistere allo stesso. Si raccorda con il MMG/PLS quando trattasi di giunto cadavere o in caso
di morte avvenuta poche ore dopo il ricovero e comunque ogni qualvolta sia necessario
acquisire una anamnesi più completa.
Valutazione dell’efficienza e la completezza dello strumentario predisposto dall’operatore
necroforo.
Valutazione dell’opportunità di preliminari esami radiografici da richiedere alla U.O.
Radiologia.
6.3.2 Esecuzione del Riscontro Diagnostico
Nelle procedure che seguono l’anatomopatologo è affiancato e coadiuvato dal personale tecnico
appositamente formato.
IMPORTANTE: contrariamente alla normale procedura adottata, dalle salme destinate a R.D. non
devono essere rimossi cateteri, sondini, agocannule o qualsivoglia presidio terapeutico posizionato
in vita.
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N.B.: quando l’attesa del periodo di osservazione potrebbe compromettere i risultati del R.D.
(alterazione della diagnosi istopatologica per fenomeni di autolisi e putrefattivi), soprattutto nel
periodo estivo, l’anatomopatologo valuta il ricorso all’abbreviazione di detto periodo con il tanatoECG.
a. Esame esterno del cadavere:
• Svestizione della salma.
• Rilievo delle caratteristiche generali (età, sesso, stato di nutrizione, ecc.).
• Rilievo dei segni tanatologici: rigor mortis, macchie ipostatiche, temperatura.
• Rilievo di reperti indicativi di pregresse patologie o pregressi interventi chirurgici.
• Rilievo di segni semeiologici indicativi di stati morbosi in atto al momento del decesso (es.
petecchie, edemi, gangrene, varici, focolai flogistici di varia natura, ecc.).
• Descrizione delle ferite chirurgiche e del numero e della posizione dei presidi.
b. Esame interno: il Medico procede al R.D. vero e proprio secondo quanto previsto dai manuali di
tecnica settoria, effettuando un esame completo senza fermarsi al riscontro della prima possibile
causa di morte, con il seguente ordine:
1) cavità toracica e collo;
2) cavità addominale;
3) scatola cranica;
4) eventuale esame dell’apparato locomotore e del sistema vascolare periferico quando richiesto da
specifica patologia.
L’esame macroscopico dovrà comprendere le seguenti valutazioni:
• situazioni e rapporti tra i vari organi, visceri e strutture;
• forma di organi e visceri;
• volume;
• peso;
• colore ed aspetto della superficie, degli involucri, dei margini;
• consistenza;
• formazioni particolari;
• colore, aspetto della superficie di taglio, disegno di struttura;
• nel caso di organo cavo: caratteri del contenuto, colore e aspetto della superficie interna,
spessore delle pareti;
• limitatamente al cervello e al midollo spinale il Medico decide se procedere al taglio a fresco o a
fissazione preventiva in toto degli organi non tagliati
N.B.: si dovrà dare atto, in caso di interventi chirurgici o procedure invasive, dello stato delle suture
interne nonché della localizzazione degli eventuali presidi.
c. Effettuazione di prelievi: il Medico valuta la necessità o meno di procedere a prelievi per il
riscontro microscopico e/o esami particolari (microbiologici, citogenetici, tossicologici, ecc) sui
reperti per chiarire eventuali dubbi sulla causa della morte e/o sull’esistenza di patologie rilevanti.
Se non ritiene utile effettuare ulteriori accertamenti provvede a formulare direttamente la diagnosi
anatomopatologica definitiva.
Laddove il Medico ritenga necessario provvedere all’effettuazione degli esami microscopici e/o
esami particolari, effettuerà prelievi di frammenti e raccolta di liquidi biologici provvedendo ad
inserirli in appositi contenitori e ad accertarsi delle modalità corrette di fissazione e conservazione
degli stessi.
d. Casi particolari:
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1. il R.D. su cadaveri portatori di radioattività: deve essere effettuato adottando le prescrizioni
di legge vigenti in materia di controllo della radioattività (art.38 Regolamento di Polizia
Mortuaria).
2. Denuncia di malattia infettiva: se la causa di morte risulta essere una malattia infettivadiffusiva prevista nell’elenco del Ministero della Sanità e non ancora denunciata il Medico deve
notificarla con urgenza alla Direzione Sanitaria (denuncia ai sensi art. 254 T.U. Leggi sanitarie).
3. Sospensione della procedura in caso di morte con sospetto di reato: se nel corso
dell’effettuazione del R.D. il medico ha motivato sospetto che la morte sia attribuibile a reato,
sospende il R.D. e dà immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria (Referto) informando
immediatamente la Direzione di Presidio. Una copia del Referto dovrà essere archiviata assieme
alla Richiesta di Riscontro Diagnostico. Il cadavere dovrà essere lasciato nelle condizioni in cui
si trovava al momento della sospensione della procedura.
4. R.D. su feti/prodotti abortivi di età gestazionale inferiore a 20 settimane o tra 20 e 28
settimane compiute ma non dichiarati nati morti: il R.D. dovrà essere richiesto ogni
qualvolta che il Medico della U.O. Ostetricia e Ginecologia non è in grado di indicare una causa
di morte sul certificato di nascita. I genitori dovranno essere informati ma non hanno facoltà di
opporsi all’effettuazione del R.D.
5. Nati morti, nati e morti: il R.D. dovrà essere sempre effettuato (attenzione alle previsioni della
L.31/2006 di cui al punto 6)
6. L. 31/2006 “Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte
improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto”:
- i lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente devono
essere sottoposti a R.D. da effettuarsi nei centri autorizzati secondo le indicazioni della
Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1164 del 14/12/2009 “S.I.D.S. – Percorsi
organizzativi finalizzati all’esecuzione del riscontro autoptico nel caso di morte improvvisa
ed inattesa del lattante”.
- i feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione
devono essere sottoposti a R.D. da effettuarsi ad opera di personale specializzato, secondo le
indicazioni della Direzione di Presidio
N.B.: in entrambi i casi di cui al punto 6) dovrà essere richiesto e formalizzato il
consenso di entrambi i genitori
e. Ricomposizione del cadavere: al termine del R.D. l’operatore tecnico provvederà alla
ricomposizione del cadavere e al suo trasferimento nella camera mortuaria per le successive
operazioni funerarie.
6.3.3 Redazione della scheda ISTAT e del Certificato Necroscopico
Iil Medico compila la scheda di denuncia delle cause di morte (ISTAT) quando il medico
richiedente il R.D. non ha provveduto alla sua compilazione o quando ritiene di dover apportare
modifiche sulla base della diagnosi che emerge dal R.D.
Provvede inoltre alla compilazione del Certificato Necroscopico, del Nulla Osta al seppellimento e,
in caso di cremazione, del relativo certificato. Se la salma era portatrice di Pace Maker dovrà dare
atto dell’avvenuta asportazione dello stesso. Nel caso in cui il RD si trasformi in AG , il medico
incaricato avrà cura di compilare l’ISTAT ed ogni altra documentazione di pertinenza.
N.B. Qualora il Perito o l’ Anatomo patologo non siano in grado di formulare diagnosi di certezza,
potranno indicare la causa di morte come probabile aggiungendo la dizione “In corso ulteriori
accertamenti” e richiamare successivamente la scheda ISTAT dal Comune o dalla Prefettura per la
sua Integrazione .
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6.3.4 Redazione relazione conclusiva
Una volta terminato il R.D. il Medico formula una diagnosi anatomopatologica.
1) Diagnosi anatomopatologica provvisoria: quando sono stati effettuati prelievi per gli esami
microscopici e/o per ulteriori accertamenti di laboratorio il Medico formulerà una diagnosi
provvisoria in attesa dei risultati di detti esami, procedendo alla compilazione della scheda
ISTAT.
2) Diagnosi anatomopatologica definitiva: sulla base dei reperti macroscopici, dei reperti
microscopici e degli eventuali esami specialistici effettuati, il Medico formula la diagnosi
definitiva relativa al caso in esame redigendo una relazione su cui saranno indicati:
numero del R.D.
nome e cognome
età
U.O. o MMG richiedente
diagnosi clinica certa o presunta
data e ora del decesso
data e ora dell’effettuazione del R.D.
diagnosi anatomopatologica
6.3.5 Conclusione della procedura
La procedura di Riscontro Diagnostico dovrà concludersi al massimo entro 40 giorni.
Il referto definitivo sarà redatto in triplice copia:
- una copia verrà archiviata presso la U.O. di Anatomia Patologica assieme ai referti degli
eventuali esami effettuati;
- le altre due copie saranno inoltrate alla Direzione di Presidio che provvederà ad inserirne una
nella cartella clinica e ad inviare l’altra al Medico che ha richiesto il riscontro.
I risultati del riscontro diagnostico verranno illustrati e discussi alla presenza del Direttore di
Presidio o suo delegato, dell’anatomopatologo che ha effettuato il riscontro, del Direttore Medicina
Legale o suo delegato in appositi audit clinici con i medici delle U.O. richiedenti.
Correzione e/o integrazione scheda ISTAT: laddove la diagnosi anatomopatologica definitiva si
discosti in maniera significativa da quella provvisoria relativamente alla causa della morte e/o ai
principali fenomeni morbosi, la Direzione di Presidio provvede alla correzione della scheda ISTAT
già inoltrata al Comune.
7 . CONDIVISIONE
La condivisione della procedura avviene attraverso:
Corsi di formazione per gli operatori
Diffusione continua di informazioni inerenti la valutazione delle cause della morte e la
compilazione delle schede ISTAT
Analisi degli eventi ed interventi di miglioramento, come ad esempio audit clinici
La diffusione del cartaceo agli interessati
La pubblicazione sul sito intranet della procedura
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8. MONITORAGGIO
E’ necessario delineare e monitorare l’evento RD utilizzando i seguenti indicatori :
N° RD/N° pazienti accolti nell’anno
N° audit realizzati/N° audit richiesti dal GRCA nell’anno
9. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO
Per la presente procedura sono previste revisioni con cadenza biennale.
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delle autopsie per Riscontro Diagnostico
PA.DS.22
Rev. 0: 15/02/2011
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10. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
T.U. Leggi Sanitarie (art.103): R.D. n. 1264 del 27/7/1934
Ordinamento dello Stato Civile (artt. 138-150): R.D. n.1238 del 9/7/1939
Regolamento di Polizia Mortuaria: D.P.R. 285/1990
Regolamento per la revisione e semplificazione Ordinamento dello Stato Civile (Titolo IX):
D.P.R. n.396 del 3/11/2000 (a norma dell’art.2 comma 2 L. n.127 del 15/5/1997)
Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993
Disposizioni su Riscontro Diagnostico: L. n.83 del 15/2/1961
Codice Penale, art. 365
Codice di procedura penale, art. 331
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri: Legge n.130 del 30/3/2001
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti:
L.R. TOSCANA n.29 del 31/5/2004
Disciplina del trasporto di salme e cadaveri: L.R. n.18 del 4/4/2007 e disposizioni applicative
(Deliberazione Giunta R.T. n.612 del 27/8/07)
L.R. 23 giugno 2009 n. 31: modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007 n.18 (Disciplina del
trasporto di salme e di cadaveri)
Decreto n. 219 del 26/06/2000: Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti
sanitari
D.P.R. 254/2003 (Parti anatomiche riconoscibili)
L. 31 del 20 febbraio 2006: “Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome
della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto”
Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1164 del 14/12/2009: “S.I.D.S. – Percorsi
organizzativi finalizzati all’esecuzione del riscontro autoptico nel caso di morte improvvisa ed
inattesa del lattante”
Decreto 11 aprile 2008: “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n.582 relativo al
<<Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte>>”.
11. ALLEGATI (MODULISTICA)
MD/PA.DS.22/01: modulo richiesta riscontro diagnostico (R.D.)
MD/PA.DS.22/02: modulo R.D. Direttore di Presidio
MD/PA.DS.22/03: modulo richiesta R.D. per prodotto abortivo/feto/feto nato morto
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