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PA.DS.22 - Azienda USL 3 Pistoia
Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 1/12 PA.DS.22 Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico Copia in distribuzione controllata N.ro ...... Copia in distribuzione non controllata REFERENTI DEL DOCUMENTO: Dott.ssa Tiziana Pistoresi Dott.ssa Paola Apicella Rev. 0 Autorizzazioni Data 15/02/2011 Redatto Verificato Approvato U.O. medicina Legale Tiziana Pistoresi Dir. Dipart. Rischio Clinico Dr. Raffaella Giannini Il Direttore Sanitario Silvia Briani F.to F.to F.to Firma Firma Firma Dir. UO Anat. Patologica Paola Apicella F.to Sez. Accredit. Istituzionale e Sicurezza del Paziente Ivano Cerretini F.to Firma Firma Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 2/12 Indice 1. Oggetto ............................................................................................................................................ 3 2. Scopo ............................................................................................................................................... 3 3. Campo di applicazione .................................................................................................................... 3 4. Definizioni ....................................................................................................................................... 4 5. Responsabilità (Matrice delle Responsabilità) ................................................................................ 4 6. Modalità operative ........................................................................................................................... 5 6.1 Premessa ................................................................................................................................... 5 6.2 Richiesta di R.D........................................................................................................................ 5 6.3 Procedura Operativa di Riscontro Diagnostico ........................................................................ 7 6.3.1 Avvio della procedura..................................................................................................... 7 6.3.2 Esecuzione del Riscontro Diagnostico ........................................................................... 7 6.3.3 Redazione della scheda ISTAT e del Certificato Necroscopico ..................................... 9 6.3.4 Redazione relazione conclusiva ................................................................................... 10 6.3.5 Conclusione della procedura ....................................................................................... 10 7. Condivisione .................................................................................................................................. 10 8. Monitoraggio ................................................................................................................................. 11 9. Modalità di aggiornamento............................................................................................................ 11 10. Documenti di riferimento ............................................................................................................ 12 11. Modulistica ................................................................................................................................. 12 Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico 1. PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 3/12 OGGETTO Oggetto della presente Procedura Aziendale è l’autopsia per riscontro diagnostico finalizzata all’accertamento della diagnosi clinica (Normativa: RD 592/1993, Testo Unico Leggi sull’istruzione superiore, art. 32; Legge 83/1951, Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri; DPR 285/1990, art. 37). L’istruzione è stata elaborata identificando gli aspetti da approfondire in relazione alla rilevanza del fenomeno ed alle criticità riscontrate nella prassi con i professionisti coinvolti. 2. SCOPO Obiettivo della presente procedura è quello di stabilire modalità di gestione dell’attività in oggetto omogenee nell’ambito dei tre presidi ospedalieri e del territorio della Azienda USL 3 e condivise con tutti gli operatori coinvolti (richiedenti ed esecutori della procedura), in modo che il riscontro diagnostico venga richiesto ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità, con tempi e modalità stabilite dalla vigente normativa. 3. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Istruzione Operativa deve essere applicata da tutto il personale medico dell’Azienda USL 3 e dal personale medico e sanitario coinvolto nell’esecuzione degli esami autoptici ogni volta che, in caso di decesso di paziente assistito nell’ambito di una struttura ospedaliera/territoriale o in caso di decesso a domicilio nell’ambito territoriale di competenza, si renda necessaria l’esecuzione di un’Autopsia per Riscontro Diagnostico (RD) al fine di chiarire la reale causa di morte. Il R.D. ha ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ CLINICHE e deve essere richiesto ogni volta che il medico ha “dubbi” sulle cause della morte, sul decorso della malattia, sugli effetti della terapia instaurata in quanto nessuno deve essere sepolto senza che si conoscano le cause di morte. La parola “dubbi” va intesa nel senso clinico. Laddove emergono IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DI TERZI va inoltrato rapporto all’Autorità Giudiziaria e il R.D. NON PUÒ ESSERE EFFETTUATO. In caso di decesso in ambito territoriale le autopsie per R.D. hanno principalmente le seguenti finalità: In base alla normativa vigente si distinguono: 1. Riscontri obbligatori: identificazione e denuncia delle cause di morte di persone decedute senza assistenza medica e trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio (art.1, comma 1, L.83/1961; art.37, comma 1, D.P.R.285/90) 2. Riscontri facoltativi: a. in caso di morte in ospedale, su richiesta del Direttore, primario o medico curante allo scopo di: - chiarire la diagnosi; - chiarire quesiti medico scientifici. b. in caso di morte a domicilio su richiesta del coordinatore sanitario ai fini di identificazione e denuncia delle cause di morte di persone decedute a domicilio a richiesta del medico curante quando sussistono dubbi (nel senso di non conoscenza) sulle cause della morte (art.1, comma 3, L.83/1961; art.37, comma 2, D.P.R.285/90) in particolare in caso di: - malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo; - dubbio sulla causa di morte. Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 4/12 4. DEFINIZIONI Ai fini di questa Istruzione operativa si intendono per : Riscontro Diagnostico (R.D.): l’esame post-mortale dei vari organi ed apparati per accertamento e/o conferma della causa di morte e correlazione anatomo-clinica. Autopsia Giudiziaria: l’esame post-mortale disposto dall’Autorità Giudiziaria ai fini dell’accertamento di epoca e causa della morte, natura entità e causa delle lesioni, riconoscimento del cadavere o di parti di esso. Controllo Diagnostico: controllo, verifica di una diagnosi già formulata almeno orientativamente in vita e/o chiarimento di quesiti clinico-scientifici quali ad es. valore di un sintomo, valutazione di validità ruolo ed adeguatezza di procedure diagnostiche o terapeutiche ecc. (art.1, comma 2, L.83/1961; art.37, comma 1, D.P.R.285/90) Verifica Diagnostica: accertamento disposto su cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospetta di esserlo (finalità primaria di natura igienistica (art.1, comma 3, L.83/1961; art.37, comma 2, D.P.R.285/90) 5. RESPONSABILITÀ (matrice delle responsabilità) Soggetti coinvolti: DSP AP ML DM CPSE + O Direttore Sanitario di Presidio Direttore Anatomia Patologica Medicina Legale Dirigenti Medici Capo Sala Esperto + Ostetrica Attori DSP INF N R.SAISP AP ML R C DM Infermiere Necroforo Responsabile Sez. Accreditamento Istituzionale e Sicurezza del Paziente CPSE + O INF N Attività Elaborazione della procedura Revisione della procedura Approvazione della procedura R R R Vigilanza rispetto procedure nelle UU.OO. R R R Vigilanza rispetto procedure obitorio R R R R = responsabile azione; R R Applicazione procedura C = collabora. R. SAISP R R C C C Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 5/12 6. MODALITÀ OPERATIVE 6.1 Premessa L’attività di riscontro diagnostico, di norma gestita dalla U.O Anatomia patologica, nei paesi anglosassoni è considerata un indicatore utile per definire la qualità delle cure e, di fatto, si rende necessaria per definire la causa della morte in tutti quei casi in cui, sia in ospedale che sul territorio, il medico che si trova a dover redigere il certificato di cause di morte non sia in grado di identificarne la causa. Il Riscontro Diagnostico ha finalità di: controllo diagnostico: controllo, verifica di una diagnosi già formulata almeno orientativamente in vita e/o chiarimento di quesiti clinico-scientifici quali ad es. valore di un sintomo, valutazione di validità ruolo ed adeguatezza di procedure diagnostiche o terapeutiche ecc. (art.1, comma 2, L.83/1961; art.37, comma 1, D.P.R.285/90) verifica diagnostica: accertamento disposto su cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o sospetta di esserlo (finalità primaria di natura igienistica) (art.1, comma 3, L.83/1961; art.37, comma 2, D.P.R.285/90) identificazione e denuncia delle cause di morte di persone decedute senza assistenza medica e trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione (art.1, comma 1, L.83/1961; art.37, comma 1, D.P.R.285/90) identificazione e denuncia delle cause di morte di persone decedute a domicilio a richiesta del medico curante quando sussistono dubbi (nel senso di non conoscenza) sulle cause della morte (art.1, comma 3, L.83/1961; art.37, comma 2, D.P.R.285/90) 6.2 Richiesta di RD a. Chi può richiedere il RD: il Direttore Sanitario, dal Direttore o da un medico della U.O. in cui interviene il decesso quando si tratta di morti in ambiente ospedaliero il Direttore Sanitario in caso di morte avvenuta per malattia infettiva-diffusiva il Medico Curante (MMG) nei casi di morte avvenuta al domicilio. il Medico Necroscopo NON HA facoltà di richiedere il R.D. con due eccezioni: - ai sensi dell’art.103 del T.U. delle Leggi Sanitarie: in pratica si tratta di una denuncia al Coordinatore Sanitario di fatti che possono interessare la Sanità Pubblica ed è comunque il Coordinatore Sanitario a disporre il R.D.; - nei casi di morte senza assistenza medica (art. 1 comma 4 D.P.R. 285/90) quando è di sua competenza la redazione della scheda ISTAT. b. Quali sono le modalità di richiesta: la richiesta è scritta e deve contenere i dati anagrafici del paziente, la data e l’ora della morte, precise domande rivolte al patologo. Per semplificare le procedure ad ogni U.O. viene fornito un modulo prestampato, differenziato per la U.O. Ostetricia e Ginecologia, da riempire a cura del medico richiedente che provvederà ad inoltrarlo alla Direzione Medica di Presidio. Oltre alle generalità del defunto, la data e l’ora del decesso, dovranno essere indicati la U.O. dove il decesso si è verificato, la motivazione della richiesta, l’ipotesi diagnostica ed ogni altra notizia clinica utile all’anatomopatologo che dovrà inoltre poter accedere ai dati contenuti nella cartella clinica. Per i medici operanti sul territorio è sufficiente una richiesta sul ricettario personale indirizzata al Direttore Sanitario in cui saranno riportate dettagliatamente tutte le notizie in possesso del sanitario ed esplicitato il quesito clinico. (allegato A) Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 6/12 c. Quando va richiesto: non essendo possibile prevedere tutti i casi in cui procedere a R.D. si raccomanda di richiederlo ogni volta che: 1. non è possibile determinare la causa della morte 2. esistono dubbi sul concatenamento di eventi morbosi che ha portato all’exitus 3. è necessario chiarire un quesito clinico. In particolare tenere conto di: • ETÀ: non vi sono limiti di età. Comunque maggior attenzione per i soggetti giovani quando non c’è una storia clinica sufficiente a giustificare il decesso (importante: raccolta anamnestica dettagliata dai familiari e dal medico curante). • DIAGNOSI DI INGRESSO IN OSPEDALE: quando non vi è concordanza fra quanto segnalato dal curante sulla scheda di accesso e l’obiettività riscontrata, nei casi in cui il decesso interviene senza che vi sia stata la possibilità di effettuare approfondimenti diagnostici e giungere ad una diagnosi (N.B. la causa di morte spesso non coincide con il motivo di accesso in ospedale) • INTERVENTI CHIRURGICI: decesso entro 30 giorni dall’intervento anche non in continuità di ricovero • MORTI IN CORSO DI PROCEDURA DIAGNOSTICA E/O TERAPEUTICA • MORTE IN CASO DI SPERIMENTAZIONE TERAPEUTICA • MORTE IMPROVVISA • GIUNTO CADAVERE AL P.S. quando non è possibile giungere alla compilazione dell’ISTAT neppure raccordandosi con il Medico Curante. • MORTI INATTESE: persone trovate morte nel letto o in limine vitae quando la causa del ricovero e/o le patologie riscontrate non sono sufficienti a spiegare il decesso. • MORTE DI GRAVIDA O PUERPERA entro 7 giorni dal parto. Si dovrà tenere presente che il nuovo modello ISTAT prevede apposita voce al punto 3 “stato di gravidanza della deceduta negli ultimi 12 mesi di vita” con cinque sottocategorie: “1. Nessuna gravidanza 2. Morte in gravidanza; 3. Morte entro 42 giorni dall’esito della gravidanza; 4. Morte tra 43 giorni e un anno dall’esito della gravidanza; 5. informazione sconosciuta”. • MORTE DA CAUSA MALFORMATIVA E PRENATALE • MORTE NEONATALE: (da valutare ed integrare con le previsioni della legge N.31 del 26 febbraio 2006 “Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto” ). • MORTE IN REPARTO PSICHIATRICO • MORTE DA CAUSE CONTAGIOSE N.B.: il Riscontro Diagnostico NON VA RICHIESTO quando si ipotizza che sussista responsabilità di terzi (incidenti stradali, infortuni sul lavoro, risse, maltrattamenti, ecc.) in questi casi sarà necessario inoltrare il REFERTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 7/12 6.3 Procedura Operativa di Riscontro Diagnostico 6.3.1 Avvio della procedura Il Direttore di Presidio riceve la richiesta scritta di R.D. redatta dal Direttore/DM della UO di decesso (modulo MD/PA.DS.22/01) e la inoltra alla UO Anatomia Patologica (modulo MD/PA.DS.22/02). Per i decessi avvenuti sul territorio la richiesta potrà essere effettuata anche su ricettario bianco o barrando l’apposita casella prevista sul modello ISTAT. L’Anatomopatologo incaricato dell’effettuazione del R.D. deve preventivamente effettuare le seguenti operazioni: verifica dell’identità della salma: si accerta dell’identità della salma da sottoporre a riscontro verificando la corrispondenza dei dati presenti sul bracciale di identificazione con quelli presenti sulla richiesta di riscontro verifica del Periodo di Osservazione: si accerta che sia trascorso il periodo di osservazione in quanto non si può procedere a riscontro diagnostico prima che siano trascorse 24 ore o 48 ore in caso di morte improvvisa, fatti salvi i casi particolari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria (decapitazione, maciullamento). In deroga l’anatomopatologo (che in questo caso assume la veste anche di medico necroscopo) può procedere all’accertamento di morte mediante registrazione elettrocardiografica protratta per almeno 20 minuti (fatto salvo quanto previsto dalla L.644/1975 e successive modificazioni e Decreto 582/1994). esame della documentazione: esamina la completezza della richiesta e la cartella clinica, compreso la scheda di accesso in ospedale, il referto del 118, il referto del Pronto Soccorso e si accerta che NON ESISTANO REFERTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ponendo particolare attenzione che in anamnesi non risultino fattispecie che comportino responsabilità di terzi. raccordo con il richiedente: - Medici della UO che ha richiesto il R.D., con programmazione congiunta della data ed ora di effettuazione del RD, informando i colleghi che in loro assenza non si procederà alle operazioni di R.D. In questo caso la compilazione della scheda ISTAT sarà demandata al Direttore della UO richiedente. - in caso di R.D. richiesto dal MMG/PLS dovrà parimenti concordare con lui data e ora di effettuazione del R.D. qualora il decesso si sia verificato sul territorio, in quanto il Regolamento di Polizia Mortuaria dà la facoltà ai Medici che richiedono il R.D. di poter assistere allo stesso. Si raccorda con il MMG/PLS quando trattasi di giunto cadavere o in caso di morte avvenuta poche ore dopo il ricovero e comunque ogni qualvolta sia necessario acquisire una anamnesi più completa. Valutazione dell’efficienza e la completezza dello strumentario predisposto dall’operatore necroforo. Valutazione dell’opportunità di preliminari esami radiografici da richiedere alla U.O. Radiologia. 6.3.2 Esecuzione del Riscontro Diagnostico Nelle procedure che seguono l’anatomopatologo è affiancato e coadiuvato dal personale tecnico appositamente formato. IMPORTANTE: contrariamente alla normale procedura adottata, dalle salme destinate a R.D. non devono essere rimossi cateteri, sondini, agocannule o qualsivoglia presidio terapeutico posizionato in vita. Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 8/12 N.B.: quando l’attesa del periodo di osservazione potrebbe compromettere i risultati del R.D. (alterazione della diagnosi istopatologica per fenomeni di autolisi e putrefattivi), soprattutto nel periodo estivo, l’anatomopatologo valuta il ricorso all’abbreviazione di detto periodo con il tanatoECG. a. Esame esterno del cadavere: • Svestizione della salma. • Rilievo delle caratteristiche generali (età, sesso, stato di nutrizione, ecc.). • Rilievo dei segni tanatologici: rigor mortis, macchie ipostatiche, temperatura. • Rilievo di reperti indicativi di pregresse patologie o pregressi interventi chirurgici. • Rilievo di segni semeiologici indicativi di stati morbosi in atto al momento del decesso (es. petecchie, edemi, gangrene, varici, focolai flogistici di varia natura, ecc.). • Descrizione delle ferite chirurgiche e del numero e della posizione dei presidi. b. Esame interno: il Medico procede al R.D. vero e proprio secondo quanto previsto dai manuali di tecnica settoria, effettuando un esame completo senza fermarsi al riscontro della prima possibile causa di morte, con il seguente ordine: 1) cavità toracica e collo; 2) cavità addominale; 3) scatola cranica; 4) eventuale esame dell’apparato locomotore e del sistema vascolare periferico quando richiesto da specifica patologia. L’esame macroscopico dovrà comprendere le seguenti valutazioni: • situazioni e rapporti tra i vari organi, visceri e strutture; • forma di organi e visceri; • volume; • peso; • colore ed aspetto della superficie, degli involucri, dei margini; • consistenza; • formazioni particolari; • colore, aspetto della superficie di taglio, disegno di struttura; • nel caso di organo cavo: caratteri del contenuto, colore e aspetto della superficie interna, spessore delle pareti; • limitatamente al cervello e al midollo spinale il Medico decide se procedere al taglio a fresco o a fissazione preventiva in toto degli organi non tagliati N.B.: si dovrà dare atto, in caso di interventi chirurgici o procedure invasive, dello stato delle suture interne nonché della localizzazione degli eventuali presidi. c. Effettuazione di prelievi: il Medico valuta la necessità o meno di procedere a prelievi per il riscontro microscopico e/o esami particolari (microbiologici, citogenetici, tossicologici, ecc) sui reperti per chiarire eventuali dubbi sulla causa della morte e/o sull’esistenza di patologie rilevanti. Se non ritiene utile effettuare ulteriori accertamenti provvede a formulare direttamente la diagnosi anatomopatologica definitiva. Laddove il Medico ritenga necessario provvedere all’effettuazione degli esami microscopici e/o esami particolari, effettuerà prelievi di frammenti e raccolta di liquidi biologici provvedendo ad inserirli in appositi contenitori e ad accertarsi delle modalità corrette di fissazione e conservazione degli stessi. d. Casi particolari: Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 9/12 1. il R.D. su cadaveri portatori di radioattività: deve essere effettuato adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività (art.38 Regolamento di Polizia Mortuaria). 2. Denuncia di malattia infettiva: se la causa di morte risulta essere una malattia infettivadiffusiva prevista nell’elenco del Ministero della Sanità e non ancora denunciata il Medico deve notificarla con urgenza alla Direzione Sanitaria (denuncia ai sensi art. 254 T.U. Leggi sanitarie). 3. Sospensione della procedura in caso di morte con sospetto di reato: se nel corso dell’effettuazione del R.D. il medico ha motivato sospetto che la morte sia attribuibile a reato, sospende il R.D. e dà immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria (Referto) informando immediatamente la Direzione di Presidio. Una copia del Referto dovrà essere archiviata assieme alla Richiesta di Riscontro Diagnostico. Il cadavere dovrà essere lasciato nelle condizioni in cui si trovava al momento della sospensione della procedura. 4. R.D. su feti/prodotti abortivi di età gestazionale inferiore a 20 settimane o tra 20 e 28 settimane compiute ma non dichiarati nati morti: il R.D. dovrà essere richiesto ogni qualvolta che il Medico della U.O. Ostetricia e Ginecologia non è in grado di indicare una causa di morte sul certificato di nascita. I genitori dovranno essere informati ma non hanno facoltà di opporsi all’effettuazione del R.D. 5. Nati morti, nati e morti: il R.D. dovrà essere sempre effettuato (attenzione alle previsioni della L.31/2006 di cui al punto 6) 6. L. 31/2006 “Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto”: - i lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente devono essere sottoposti a R.D. da effettuarsi nei centri autorizzati secondo le indicazioni della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1164 del 14/12/2009 “S.I.D.S. – Percorsi organizzativi finalizzati all’esecuzione del riscontro autoptico nel caso di morte improvvisa ed inattesa del lattante”. - i feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere sottoposti a R.D. da effettuarsi ad opera di personale specializzato, secondo le indicazioni della Direzione di Presidio N.B.: in entrambi i casi di cui al punto 6) dovrà essere richiesto e formalizzato il consenso di entrambi i genitori e. Ricomposizione del cadavere: al termine del R.D. l’operatore tecnico provvederà alla ricomposizione del cadavere e al suo trasferimento nella camera mortuaria per le successive operazioni funerarie. 6.3.3 Redazione della scheda ISTAT e del Certificato Necroscopico Iil Medico compila la scheda di denuncia delle cause di morte (ISTAT) quando il medico richiedente il R.D. non ha provveduto alla sua compilazione o quando ritiene di dover apportare modifiche sulla base della diagnosi che emerge dal R.D. Provvede inoltre alla compilazione del Certificato Necroscopico, del Nulla Osta al seppellimento e, in caso di cremazione, del relativo certificato. Se la salma era portatrice di Pace Maker dovrà dare atto dell’avvenuta asportazione dello stesso. Nel caso in cui il RD si trasformi in AG , il medico incaricato avrà cura di compilare l’ISTAT ed ogni altra documentazione di pertinenza. N.B. Qualora il Perito o l’ Anatomo patologo non siano in grado di formulare diagnosi di certezza, potranno indicare la causa di morte come probabile aggiungendo la dizione “In corso ulteriori accertamenti” e richiamare successivamente la scheda ISTAT dal Comune o dalla Prefettura per la sua Integrazione . Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 10/12 6.3.4 Redazione relazione conclusiva Una volta terminato il R.D. il Medico formula una diagnosi anatomopatologica. 1) Diagnosi anatomopatologica provvisoria: quando sono stati effettuati prelievi per gli esami microscopici e/o per ulteriori accertamenti di laboratorio il Medico formulerà una diagnosi provvisoria in attesa dei risultati di detti esami, procedendo alla compilazione della scheda ISTAT. 2) Diagnosi anatomopatologica definitiva: sulla base dei reperti macroscopici, dei reperti microscopici e degli eventuali esami specialistici effettuati, il Medico formula la diagnosi definitiva relativa al caso in esame redigendo una relazione su cui saranno indicati: numero del R.D. nome e cognome età U.O. o MMG richiedente diagnosi clinica certa o presunta data e ora del decesso data e ora dell’effettuazione del R.D. diagnosi anatomopatologica 6.3.5 Conclusione della procedura La procedura di Riscontro Diagnostico dovrà concludersi al massimo entro 40 giorni. Il referto definitivo sarà redatto in triplice copia: - una copia verrà archiviata presso la U.O. di Anatomia Patologica assieme ai referti degli eventuali esami effettuati; - le altre due copie saranno inoltrate alla Direzione di Presidio che provvederà ad inserirne una nella cartella clinica e ad inviare l’altra al Medico che ha richiesto il riscontro. I risultati del riscontro diagnostico verranno illustrati e discussi alla presenza del Direttore di Presidio o suo delegato, dell’anatomopatologo che ha effettuato il riscontro, del Direttore Medicina Legale o suo delegato in appositi audit clinici con i medici delle U.O. richiedenti. Correzione e/o integrazione scheda ISTAT: laddove la diagnosi anatomopatologica definitiva si discosti in maniera significativa da quella provvisoria relativamente alla causa della morte e/o ai principali fenomeni morbosi, la Direzione di Presidio provvede alla correzione della scheda ISTAT già inoltrata al Comune. 7 . CONDIVISIONE La condivisione della procedura avviene attraverso: Corsi di formazione per gli operatori Diffusione continua di informazioni inerenti la valutazione delle cause della morte e la compilazione delle schede ISTAT Analisi degli eventi ed interventi di miglioramento, come ad esempio audit clinici La diffusione del cartaceo agli interessati La pubblicazione sul sito intranet della procedura Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 11/12 8. MONITORAGGIO E’ necessario delineare e monitorare l’evento RD utilizzando i seguenti indicatori : N° RD/N° pazienti accolti nell’anno N° audit realizzati/N° audit richiesti dal GRCA nell’anno 9. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO Per la presente procedura sono previste revisioni con cadenza biennale. Direzione Sanitaria UO Med. Legale UO Anat. Patol. Procedura Aziendale per la gestione delle autopsie per Riscontro Diagnostico PA.DS.22 Rev. 0: 15/02/2011 Pag. 12/12 10. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO T.U. Leggi Sanitarie (art.103): R.D. n. 1264 del 27/7/1934 Ordinamento dello Stato Civile (artt. 138-150): R.D. n.1238 del 9/7/1939 Regolamento di Polizia Mortuaria: D.P.R. 285/1990 Regolamento per la revisione e semplificazione Ordinamento dello Stato Civile (Titolo IX): D.P.R. n.396 del 3/11/2000 (a norma dell’art.2 comma 2 L. n.127 del 15/5/1997) Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 Disposizioni su Riscontro Diagnostico: L. n.83 del 15/2/1961 Codice Penale, art. 365 Codice di procedura penale, art. 331 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri: Legge n.130 del 30/3/2001 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti: L.R. TOSCANA n.29 del 31/5/2004 Disciplina del trasporto di salme e cadaveri: L.R. n.18 del 4/4/2007 e disposizioni applicative (Deliberazione Giunta R.T. n.612 del 27/8/07) L.R. 23 giugno 2009 n. 31: modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007 n.18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri) Decreto n. 219 del 26/06/2000: Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari D.P.R. 254/2003 (Parti anatomiche riconoscibili) L. 31 del 20 febbraio 2006: “Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto” Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1164 del 14/12/2009: “S.I.D.S. – Percorsi organizzativi finalizzati all’esecuzione del riscontro autoptico nel caso di morte improvvisa ed inattesa del lattante” Decreto 11 aprile 2008: “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n.582 relativo al <<Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte>>”. 11. ALLEGATI (MODULISTICA) MD/PA.DS.22/01: modulo richiesta riscontro diagnostico (R.D.) MD/PA.DS.22/02: modulo R.D. Direttore di Presidio MD/PA.DS.22/03: modulo richiesta R.D. per prodotto abortivo/feto/feto nato morto