Disciplina della sosta degli autobus, caravan, autocaravan e
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Disciplina della sosta degli autobus, caravan, autocaravan e
N. 2983 Registro Ordinanze Prot. 16869 OGGETTO: Disciplina della sosta degli autobus, caravan, autocaravan e campers sul territorio del Comune di Livigno. IL SINDACO Premesso: che con ordinanza n. 2790 del 17.04.2003 avente ad oggetto: “Disciplina della sosta degli autobus, caravan, autocaravan e campers sul territorio di Livigno” si ‚ provveduto a regolamentare la sosta dei veicoli medesimi, precisando, tra l’altro, che gli autobus, caravan, autocaravan e campers potevano sostare e parcheggiare senza limiti di tempo e preclusioni di sorta nelle apposite aree convenzionate poste in Loc. Pemont, Via Rasia, Via Palipert e via Tresenda. Accertato che le apposite autonome aree di parcheggio istituite ad Est della via Isola e a Ovest della via Vinecc e della via Pedrana (dall’incrocio con via Pizabela all’incrocio con via Svanon ) non permettono la sosta degli autobus (se non per l’esclusivo tempo del carico e scarico passeggeri sul primo tratto di via Isola), dei caravans e degli autocaravan o, comunque, dei veicoli di una certa dimensione, poich• tali mezzi limitano in buona parte gli spazi complessivi a disposizione sulle aree stesse per le normali vetture ed ostacolano gli accessi e le manovre propri delle vetture stesse, notoriamente caratterizzate da una pi‚ pratica mobilitƒ, e quindi si „ provveduto ad installare appositi portali all’entrata delle cennate aree, in modo tale da precludere l’accesso ai mezzi in sagoma con altezza superiore a ml. 2.50. Considerato: che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28.11.2003 avente ad oggetto: “Variante all’art. 3.5/3 del vigente P.R.G. in riferimento alla disciplina per le zone CP destinate a campeggio. Adozione.” si era disposto, tra l’altro, di procedere, nelle more dell’esecutivitƒ della proposta di variante stessa, alla stipula di nuove convenzioni per la temporanea costituzione di aree di parcheggio campers o roulottes, con termine ultimo e definitivo e non pi‚ prorogabile fissato al 10 maggio 2004. che con medesima deliberazione si era deciso che, dopo la data del 10 maggio 2004, non si sarebbe pi‚ dato luogo alla stipula di alcuna convenzione e che coloro che avessero intenzione di svolgere attivitƒ del settore delle aziende ricettive all’aria aperta avrebbero potuto farlo unicamente uniformandosi alla normativa vigente in materia con il conseguimento dei relativi titoli abilitativi sotto ogni profilo amministrativo. Ritenuto, quindi: 1. di destinare agli autobus l’autonoma area di sosta sita ad Ovest di via Pedrana (dal Rin da Rin all’incrocio con via Pizabela) con l’esclusione dei giorni di Mercoled‡, in concomitanza con il mercato settimanale, nonch• la rimessa sotterranea in via Gerus in corrispondenza dell’impianto di risalita “Teola”. 2. di vietare, permanentemente, dalle ore 22.00 alle ore 09.00, la sosta con pernottamento a bordo di caravans, campers ed altri veicoli attrezzati per tale uso, su tutto il territorio comunale, ivi comprese le aree private soggette ad uso pubblico e non fisicamente delimitate. 3. di consentire, senza limiti di tempo e preclusioni di sorta, la sosta dei campers, degli autocaravan e delle vetture con caravan al seguito nelle sole aree autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia. Riconosciuto che tali scelte soddisfano il pubblico interesse poich• le medesime, oltre a rispondere alle esigenze di regolamentare correttamente e in modo funzionale la circolazione stradale, evitando disagi ed ingorghi al traffico e pericoli per l’incolumitƒ delle persone, prevengono i gravissimi rischi che si accompagnano alla sosta non regolamentata degli autocaravan e dei caravan, molto spesso all’origine di illeciti abbandoni sul suolo o lungo i corsi d’acqua dei residui, delle acque chiare e luride e dei rifiuti in genere, accumulati dai relativi titolari all’interno dei rispettivi mezzi. Accertato che il presente provvedimento si conforma alle disposizioni dettate in materia dalla vigente normativa. Riconosciuto che, con il medesimo atto si vuole legittimamente e contestualmente: risolvere gli evidenti ed impellenti problemi connessi alla circolazione ed al traffico; disciplinare razionalmente la sosta e il parcheggio dei veicoli in generale e dei veicoli di determinate categorie in particolare; prevenire ogni qualsiasi rischio e pericolo di carattere igienico-sanitario ed ambientale. Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso „ rivolto ad una generalitƒ delle persone. Visti in proposito: il R.D. 27.07.1934 n. 1265 (“T.U. Leggi Sanitarie”) ed il Regolamento Locale di Igiene e Polizia Sanitaria, adottato in attuazione allo stesso Regio Decreto; il D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); il D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 (“Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio); il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (“Nuovo Codice della strada”) agli Artt. 7, 38, 42, 54, 56, 185; il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (“Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada” ) agli Artt. 180 e 378; la L.R. 13.04.2001 n. 7 e il suo Regolamento di attuazione n. 2 del 04.03.2003; il vigente Statuto Comunale e l’art 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. ORDINA 1. E’ vietata, dalle ore 22.00 alle ore 09.00, la sosta e la fermata con pernottamento a bordo, degli autocaravan, dei campers, di altri veicoli comunque attrezzati per tale destinazione ed uso, e delle vetture con caravan al seguito su tutte le strade, piazze, aree pubbliche e suoli comunali in genere, nonch• sulle strade, piazze ed aree private soggette ad uso pubblico e non fisicamente delimitate, descritti ai successivi punti 2) e 3). Al di fuori di tale fascia oraria il divieto di cui sopra „ applicato sulle strade, piazze, aree pubbliche e suoli comunali in genere mediante installazione di apposita e regolamentare segnaletica. 2. Gli autobus, ivi compresi quelli adibiti a servizio di linea, possono sostare, al di fuori dei parcheggi privati, esclusivamente presso l’autonoma area di sosta sita ad Ovest di via Pedrana (dal Rin da Rin all’incrocio con via Pizabela) con l’esclusione dei giorni di Mercoled‡, in concomitanza del mercato settimanale, nonch• nella rimessa sotterranea in via Gerus in corrispondenza dell’impianto di risalita “Teola”. Possono, altres‡, effettuare fermata, solo per l’esclusivo tempo del carico e scarico passeggeri, sul primo tratto di via Isola. 3. Gli autocaravan e le vetture con caravan al seguito: A) possono parcheggiare, con divieto di appoggio dei piedini stabilizzatori, di attendamento, di accampamento e di scarico al suolo o in acque di residui liquidi e rifiuti, in tutti gli spazi pubblici ove non „ apposto segnale di divieto esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 22.00 di ogni giorno. B) possono sostare senza limiti di tempo e preclusioni di sorta nelle sole aree autorizzate ai sensi della normativa vigente. 4. Per le violazioni commesse su strade e piazze interessate dalla pubblica circolazione si applicheranno le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada; per quelle commesse su altre aree pubbliche e suoli comunali in genere, nonch• su strade, piazze aree private, ma soggette ad uso 5. 6. 7. 8. pubblico e non fisicamente delimitate, verrƒ applicata la sanzione amministrativa secondo le modalitƒ previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, mediante determinazione di somma da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00. I contravventori saranno tenuti a pagare la somma di Euro 100,00 entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione commessa. All’Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Gestione e Manutenzione - in collaborazione con il Corpo Polizia Locale, „ demandato il compito di provvedere all’installazione dell’apposita segnaletica finalizzata a dissuadere la sosta degli automezzi in premessa descritti sulle aree e spazi loro vietati e a pubblicizzare ed indicare in modo capillare quelle aree e quegli spazi invece, agli stessi specificatamente riservati. Il Corpo Polizia Locale e il Comando Stazione Carabinieri di Livigno, il Corpo Polizia Locale della Provincia di Sondrio, nonch• tutte le altre forze di Polizia dello Stato, sono preposti al controllo del rispetto della presente Ordinanza. Ai medesimi spetta, altres‡, procedere alla repressione delle violazioni dell’Ordinanza stessa, con l’obbligo di informazione all’Autoritƒ Giudiziaria di quei fatti e comportamenti che configurino illeciti di natura penale. La presente Ordinanza entrerƒ in vigore il 26.07.2004, e sarƒ operante ed efficace fino a revoca. Dal medesimo giorno dovrƒ considerarsi revocata, e quindi non pi‚ applicabile, l’ordinanza n. 2790 del 17.04.2003, come in premessa esplicitata, e in precedenza emessa per disciplinare e regolare, anche, il parcheggio e la sosta degli autobus, degli autocaravan e dei caravan. Dalla Casa Comunale, l‡ 23.07.2004 Il Sindaco Attilio Lionello Silvestri COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 Unitƒ organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Sicurezza Responsabile: Com. FRANZINI Cristoforo Domiziano Avverso il presente provvedimento pu‰ essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo (Legge 06/12/1971 n. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni. L’interessato pu‰ prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio.