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Sosta e parcheggio Il Ministero chiarisce

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Sosta e parcheggio Il Ministero chiarisce
S I C U R E Z Z A ST R A D A L E
Sosta e parcheggio
Il Ministero chiarisce
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 0065235 datata
25 giugno 2009 ha espresso la corretta interpretazione e applicazione delle
disposizioni del Codice della Strada in materia di sosta e parcheggio.
Ulteriori preziosi chiarimenti per evitare assurdi e onerosi contenziosi tra utenti
della strada e Pubblica Amministrazione sono arrivati il 18 settembre 2009, a
Riccione, nella Sessione Speciale Mobilità e Sicurezza Stradale in occasione
delle Giornate della Polizia Locale, con la relazione dell’Avv. Fabio Dimita.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici – Direzione Generale
per la Sicurezza Stradale, ha emanato la nota prot.
0065235 del 25 giugno 2009 con cui ha fornito
la corretta interpretazione e applicazione delle
disposizioni del Codice della strada in materia di
sosta e parcheggio, in risposta all’istanza formulata dall’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti in data 24 gennaio 2009.
Ispirata dall’intento di perseguire la massima
sicurezza stradale unitamente alla corretta applicazione del Codice della strada, l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti formulava
una serie di quesiti volti ad ottenere un pronunciamento ufficiale del Ministero su istituti del
Codice della strada quali la sosta ed il parcheggio dei veicoli, troppo spesso fonti di assurdi
ed onerosi contenziosi tra cittadini e Pubbliche
Amministrazioni.
Si tratta in particolare di oltre venti questioni
inerenti i seguenti aspetti:
• progettazione, realizzazione, conformità degli
stalli di sosta e della relativa segnaletica;
• fruizione dello stallo di sosta;
• legittimità dei comportamenti dell’utente
della strada in sosta;
• aspetti sanzionatori.
L’analisi delle questioni inerenti la sosta ed il
parcheggio ha condotto l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti a sollecitare l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti anche in relazione ad argomenti con-
nessi, quali i rialzamenti della piattaforma stradale e le strisce pedonali.
Una richiesta di chiarimenti elaborata nell’ottica
di deflazionare il contenzioso e di rendere meno
gravosa l’attività delle autorità giurisdizionali,
assicurando al contempo agli organi accertatori
un ausilio nell’espletamento dei servizi di polizia
stradale.
Ancora una volta il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ha elaborato un importante documento i cui contenuti saranno utilizzati come strumento istruttorio ovvero decisorio da parte degli
enti proprietari delle strade e delle Prefetture
– Uffici territoriali del Governo e finanche dell’autorità giurisdizionale nel caso di presentazione di
ricorsi.
Nel merito, dopo aver ricordato che la regolamentazione della materia della sosta e del parcheggio non trova una compiuta disciplina nel
solo Codice della strada e relativo Regolamento
di esecuzione e di attuazione, il Ministero ha anzitutto differenziato i concetti di sosta e di parcheggio argomentando una serie di disposizioni del
Codice della strada.
La distinzione, basata sull’elemento topografico della sosta (sia questa all’interno oppure
all’esterno della carreggiata) ha trovato anche il
supporto di una recente pronuncia della Suprema
Corte di cassazione.
Al riguardo il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha avuto cura di indicare i relativi
segnali verticali da utilizzare in caso di parcheggio e l’inapplicabilità di segnali stradali di parcheggio in caso di mera sosta dei veicoli.
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L’articolo sopra sarà vero?
Vero è che la foto a
fianco dimostra come
i funzionari preposti
alla gestione della
circolazione stradale di
Firenze non applicano
correttamente il Codice
della Strada, istallando un
coacervo di segnaletiche
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Di fondamentale importanza è la direttiva rivolta agli enti proprietari della strada riguardante
la necessità di garantire la possibilità oggettiva
della sosta a tutte le tipologie di veicoli, anche in
caso di esistenza di un parcheggio riservato ad
una specifica categoria.
Per garantire il rispetto di tale principio, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
ricordato che la delimitazione dello stallo di sosta
operata in modo tale da consentirne la fruizione
solo ad alcune tipologie di veicoli deve essere
giustificata da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada oltre ad
essere congruamente motivata, pena la declaratoria di illegittimità del relativo provvedimento.
Analogamente sono necessarie stringenti motivazioni in caso di parcheggio riservato ad una
specifica categoria di veicoli.
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Si coglie l‘occasione per ricordare che il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai
sensi dell’articolo 5 del Codice della strada, può
impartire ai Prefetti e agli enti proprietari delle
strade le direttive per l’applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’articolo 2.
Inoltre l’articolo 35 del Codice della strada
attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti la competenza ad impartire le direttive
per l’organizzazione della circolazione e della
segnaletica stradale.
In merito a quanto sopra esposto, è pacifico che
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
siano attribuiti poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della
strada, sia nella fase preventiva che nella fase
applicativa delle normative in esame.
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In relazione ai contenuti dell’istanza in oggetto è necessario premettere alcune considerazioni generali alla luce di
quanto disposto dalla normativa vigente.
La regolamentazione della materia della sosta e del
parcheggio non trova una compiuta disciplina nel solo
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada, nel
seguito Codice) e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della strada, nel seguito Regolamento). Per una completa
disamina occorre integrare la normativa codicistica con gli
ulteriori provvedimenti legislativi:
• D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
• D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici;
• Direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme
del codice della strada in materia di segnaletica e criteri
per l’installazione e la manutenzione;
• D.M. 5 novembre 2001, n. 6792 - Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade;
Vale altresì ricordare che l'articolo 5 del Codice attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la
facoltà di impartire ai Prefetti ed agli enti proprietari
delle strade le direttive per l'applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle
strade di cui all'articolo 2 del Codice della strada, e che
l'articolo 35 attribuisce allo stesso Ministero la competenza ad impartire le direttive per l'organizzazione
della circolazione e della segnaletica, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli aspetti
di competenza.
Preso atto della frammentazione del panorama normativo di riferimento, appare opportuno chiarire alcuni
elementi in materia di parcheggio e sosta dei veicoli.
In via preliminare si precisa la differenza tra il concetto
di sosta e di parcheggio anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, lettera d), del Codice che
riporta: "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3: d) vietare o limitare
o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio
o la sosta dei veicoli".
La sosta è definita come la "sospensione della marcia
del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente" (art. 157, c. 1, lett. c),
Codice della strada).
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Il parcheggio è definito quale area o infrastruttura posta
fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata
o non dei veicoli (art. 3, c. 1, n. 34 del Codice).
La definizione è ulteriormente chiarita dall'art. 120, c.
1, lett. c) del Regolamento che, in relazione al segnale di
parcheggio, prescrive che lo stesso può essere usato per
indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per
un tempo indeterminato, salva diversa indicazione.
Qualora si intenda organizzare l'area di parcheggio, il
segnale può essere corredato da pannelli integrativi per
indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo;
tariffe per la sosta a pagamento; schema della disposizione
dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale); categorie
ammesse od escluse.
L'art. 3, c. 1, n. 7, del Codice, definisce la carreggiata
quale parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia ed in genere
pavimentata e delimitata da strisce di margine.
L'art. 40, comma 3, del Codice, stabilisce che: "Le strisce
longitudinali possono essere continue o discontinue. Le
continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie
di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia
di marcia o della carreggiata: le discontinue delimitano le
corsie di marcia o la carreggiata".
Il comma 10 dello stesso articolo prescrive: "È vietata la
sosta sulle carreggiate in cui i margini sono evidenziati da
una striscia continua".
Vale la pena di richiamare anche il comma 10 dell'art.
139 del Regolamento che cosi recita: "Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a
delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per
la effettuazione delle manovre connesse con la sosta."
Se la carreggiata non è delimitata da alcuna striscia di
margine, si applicano le generiche prescrizioni dell'art. 157
del Codice. In tal caso la sosta è ammessa all'interno della
carreggiata secondo le modalità e le prescrizioni stabilite
nel medesimo articolo, e non necessita segnaletica verticale ovvero orizzontale.
L'apposizione di eventuale segnaletica orizzontale di cui
all'art. 149 del regolamento configura la realizzazione di
un' "Area" di parcheggio come definito all'art. 3, n. 34, del
Codice.
Eventuali stalli di sosta tracciati ai sensi dell'art. 149, c.
2, del Regolamento, costituiscono parcheggio (in quanto
esterni alla carreggiata) alla luce delle definizioni sopra
riportate.
In virtù di quanto esposto e per un corretto utilizzo
della segnaletica, qualora l'ente proprietario della strada,
nell'esercizio del potere conferito dall'art. 6, c. 4 lett.
d) del Codice, intenda vietare, limitare o subordinare al
pagamento di una somma il parcheggio dei veicoli dovrà
utilizzare il segnale composito di cui alla figura II.76 del
Regolamento integrato con pannello integrativo secondo
quanto descritto nell'art. 120 del Regolamento.
In caso contrario non necessita l'apposizione di segnaletica verticale, fatta salva comunque l'applicazione
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dell'art. 157 del Codice e, in tal caso, non essendovi i presupposti giuridici per l'esistenza del parcheggio, l'eventuale relativo segnale verticale (fig. II.76 del
Regolamento) è inapplicabile.
Qualora l'ente proprietario della strada intenda invece regolamentare la sosta dei veicoli, fermo restando
l’utilizzo del segnale di cui all'art. 120, c. 1 lett. a) del
Regolamento, è consigliabile l’utilizzo di un segnale
composito inserendo il simbolo di cui alla figura II.170
del Regolamento integrato con iscrizioni, lettere o
simboli, relativi ai segnali di indicazione (art. 125 del
Regolamento) secondo la volontà di regolamentazione.
Pertanto, il parcheggio o la sosta dei veicoli che l'ente proprietario della strada può vietare - vedi artt . 7,
comma 1, lett. a) e 6, comma 4, lett. d) del Codice - si
distinguono conseguentemente tra loro solo per l'elemento topografico della sosta dei veicoli che, come già
detto, nel primo caso, avviene in un'area esterna alla
carreggiata specificatamente a ciò adibita, e nel secondo
caso in aree poste all’interno della carreggiata.
Tale assunto è confermato anche dalla Suprema corte
di Cassazione con la sentenza n. 22036 del 02.09.2008.
Fermo restando che la sosta è un momento della
circolazione stradale, gli enti proprietari della strada
devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le
tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro
riservato.
L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione,
sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario,
nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del
parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di
traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di
sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio
di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.
Pertanto l'ente proprietario della strada non può
vietare la sosta ad una sola tipologia di veicoli su tutto
o in larga parte del territorio, ancorché riservi un parcheggio a tale categoria.
Invero, l'apposizione di segnaletica orizzontale che
delimiti la dimensione di uno stallo di sosta determina in
sostanza il tipo di veicolo che lo può fruire, con la conseguente automatica esclusione della sosta di tutti quei veicoli che, per le loro dimensioni, non rientrano nello stallo
di sosta tracciato (soprattutto per lunghezza).
In altre parole, la delimitazione delle dimensioni dello
stallo di sosta ha spesso anche la funzione di riservare
lo stallo solo ad alcune categorie di veicoli.
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Difatti qualora l'ente proprietario della strada riservi
un parcheggio ad una sola categoria di veicoli attraverso appositi segnali verticali, oppure delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo tale da consentirne la
fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo
dalla sosta tutti quei veicoli che per le loro dimensioni
non vi rientrano, il relativo provvedimento è viziato da
eccesso di potere se non è giustificato da comprovate
esigenze della circolazione o caratteristiche della strada
e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie.
Al riguardo si richiamano le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della
circolazione fornite dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti con nota prot. 0050502 del 16 giugno
2008 sulla corretta applicazione delle disposizioni del
Codice della strada nell'ambito della predisposizione
delle ordinanze da parte degli enti locali.
In particolare "da tali ordinanze si dovrà evincere come
l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'art. 6, comma
4, lettere a) e b) del Codice della strada. In mancanza
di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi
illegittima per violazione di legge o eccesso di potere
riscontrandosi quanto meno un difetto di motivazione o
di istruttoria".
Prescindendo dal disposto di cui all'art. 6, co. 4 lett. b),
si ricorda che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 ogni
provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e
quelli a contenuto generale, deve essere motivato.
In particolare la motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria.
E se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della legge n. 241/90,
anche l'atto cui essa si richiama.
Tutto ciò premesso, si forniscono, nello stesso ordine in
cui sono stati posti i quesiti, i richiesti chiarimenti.
1) Le prescrizioni normative riguardo le dimensioni minime
degli stalli di sosta si rinvengono nell'allegato tecnico al
D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001, n. 6792,
recante norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade, che al paragrafo 3.4.7 così dispone: "(...) Gli
stalli devono essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro occupata
è di 2,00 m per la sosta longitudinale, di 4,80 m per la
sosta inclinata a 45° e di 5,00 m per quella perpendicolare
al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo
è di 2,00 m (eccezionalmente di 1,80 m per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di 5,00 m; è di 2,30
m. per la sosta trasversale (...)".
Nell'applicare la normativa in questione è opportuno
tenere in considerazione che le misure di cui trattasi
sono indicate come misure minime.
Nel caso specifico degli stalli di sosta longitudinali
lungo le strade, al fine di consentire la possibilità di
sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare le superfici di
parcamento disponibili, senza incorrere in probabili
vizi di legittimità del relativo provvedimento amministrativo, in special modo per eccesso di potere, si
ritiene necessario realizzare stalli di sosta delimitati
unicamente per larghezza, in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano possono fruire
dell'area di sosta.
Nel caso di stalli di sosta inclinati o perpendicolari alla
corsia di marcia, è invece auspicabile adottare una
profondità degli stessi coerente con la possibilità di
garantire la sosta alle tipologie di veicoli cui si intende
consentirla.
Infatti è impregiudicata la facoltà per l'ente proprietario
della strada di limitare la sosta a determinate categorie
di veicoli qualora le caratteristiche della strada, le condizioni di traffico, ed altre motivate esigenze lo rendano
opportuno e necessario.
Le dimensioni minime degli stalli di sosta per soggetti
diversamente abili sono stabilite dall'art. 10, comma 2,
del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, il quale prevede che per
i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia,
la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di
una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro.
Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del
posto auto non è inferiore a 6 metri; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un
posto auto ordinario.
Il comma 1 del succitato articolo 10 rinvia ai punti
4.2.3 e 8.2.3 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 secondo i
quali nelle aree di parcheggio devono comunque essere
previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione
di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e
riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone
disabili.
Schemi esemplificativi circa le modalità di collocazione
degli stalli di sosta per tali soggetti sono esplicitati dalle
richiamate fig. II. 445/a), b) e c) e di cui all'art. 149 del
Regolamento.
2) I materiali per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale sono quelli indicati dall'art. 137 c. 1, 3
e 4, e art 152, comma 3 del Regolamento, e dalle norme
UNI EN 1436, 1423, 1790, 1871 e correlate.
I colori devono essere quelli previsti dall'art. 149, comma
3, del Regolamento.
Per le pavimentazioni non vi sono materiali prestabiliti,
purchè siano idonei per caratteristiche strutturali a svolgere la funzione.
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3 ) Si premette che ai sensi dell'art. 149 c. 2 del
Regolamento, il tracciamento degli stalli è imposto
quando esiste un parcheggio con stalli inclinati o perpendicolari ed è consigliato quando gli stalli sono disposti
longitudinalmente, e comunque è presente anche la
corrispondente segnaletica verticale.
9) - 10) Il veicolo che sosta con le porte, il gradino o
le finestre aperte e che contestualmente crea pericolo o
intralcio per gli altri utenti della strada, viola l'articolo 157,
comma 7 del Codice della strada.
Tale violazione si configura prescindendo dalla presenza o
dall'assenza del conducente del veicolo.
Infatti tale tracciamento, a norma dell'art. 137, comma 2, del
Regolamento, è integrativo della segnaletica stradale.
Salvo quanto stabilito dall'art. 152, comma 4, del Codice,
sempre che il tracciamento sia individuabile, qualora gli stalli
di sosta non siano delimitati in base alle disposizioni sancite
dall'art. 149 c.1 e 3 e dall'art. 137 c. 1, 3 e 4 del Regolamento
ed in assenza di segnaletica verticale, tale delimitazione non
è suscettibile di produrre un effetto prescrittivo.
11) Ai sensi dell'art. 6, c. 4, lett. d) , e dell'art. 7, c. 1, lett.
e) ed h) del Codice, l'ente proprietario della strada ha la
facoltà di vietare, limitare o subordinare al pagamento di
una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli, e di stabilire
aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli.
Inoltre ai sensi dell'art. 6. c. 4. lett. b) del Codice della
strada, l'ente proprietario della strada può con l'ordinanza
di cui all'art. 5, comma 3, del Codice della strada, stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle
strade.
Conseguentemente, rientra nei suoi poteri riservare parcheggi a determinate categorie di veicoli; in ogni caso
l'ordinanza di regolamentazione della sosta deve essere
motivata ai sensi dell'art. 5 c. 3 del Codice.
Non esiste un catalogo di motivazioni, che possono essere
riconducibili ad esigenze di circolazione, a caratteristiche
strutturali delle strade, presenza o meno di particolari poli
di attrazione o generazione di traffico, ecc.
Comunque, si ricorda che, come stabilito dalla nota prot.
0050502 del 16 giugno 2008 emanata dall’ufficio scrivente, da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica,
al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei
motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), del
Codice della strada.
4) Ai sensi dell'art. 158 c. 1 lett. f) del Codice, la sosta è
vietata a meno di 5 metri dalle intersezioni, salvo diversa segnalazione. La deroga è possibile, ma deve essere
espressamente segnalato lo spazio destinato alla sosta.
5) Ai sensi dell'art. 158 c. 1 lett. d) del Codice, è vietata la sosta in prossimità e in corrispondenza di segnali
stradali verticali in modo da occultarne la vista. È una
norma di comportamento, che non può essere presa a
giustificazione per riservare stalli di sosta ad autovetture
o motocicli sul presupposto che altre tipologie di veicoli
occulterebbero la visuale della segnaletica stradale.
6) Il veicolo che sosta sporgendo dallo stallo invadendo
gli spazi contigui viola l'art. 157 c. 5 del Codice della
strada.
Si precisa che il veicolo in sosta sul marciapiede viola l'art.
158, c. 1 lett. h), mentre il veicolo in sosta se invade la
carreggiata delimitata viola l'art. 40, comma 10, lett. a) del
Codice. Non sono previsti margini di tolleranza.
7) Per quanto concerne l’utilizzo di stabilizzatori retrattili è necessario considerare la tipologia di veicolo che ne
fruisce (ad esempio autocarro, autocaravan, veicoli ad uso
speciale, ecc.).
Salvo quanto previsto dalle norme per i veicoli ad uso speciale e non, nel caso specifico delle autocaravan, l’utilizzo
di stabilizzatori retrattili viola l'art. 185 c. 2 del Codice
della strada in quanto il veicolo non poggerebbe al suolo
con le sole ruote.
In particolare è necessaria un’accurata e dettagliata istruttoria che giustifichi la tipologia di veicoli che possono
fruire dello stallo di sosta.
In ogni caso l'ente proprietario della strada non può
adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più
tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una
sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a
tale categoria.
12) Al riguardo vale quanto già detto nel preambolo.
8) Il veicolo che sosta su appositi cunei non viola alcuna
norma del Codice della strada.
A fortiori il Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della strada prevede l'obbligo di utilizzare i cunei
alle condizioni previste dall'art. 353, c. 2.
Per quanto concerne il caso specifico delle autocaravan
l’utilizzo dei cunei viola l'art. 185 c. 2 del Codice della
strada solo quando il veicolo non poggia al suolo con le
sole ruote.
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13) - 14) Vale quanto già espresso nelle considerazioni
svolte in premessa nonché al punto n. 11.
Si aggiunga che se la zona è sottoposta ad un traffico
sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è
auspicato attivare una sosta limitata nel tempo in modo
tale che tutti gli utenti, a prescindere dal veicolo che
utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione.
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15) La sosta di un veicolo occupante uno stallo destinato a
categoria diversa configura violazione dell'art. 6, c. 4, lett. d)
ovvero dell'art. 7, c. 1, lett. e), a) con le sanzioni di cui all'art.
6, c. 14, ovvero dell'art. 7, c. 15, secondo che si tratti di aree
di sosta all'esterno ovvero all’interno dei centri abitati.
16) Vedasi argomentazioni espresse nel preambolo della
presente nota.
17) Il segnale verticale di parcheggio deve essere integrato dal pannello indicante lo schema di disposizione
dei veicoli qualora ciò si renda indispensabile ai fini della
corretta fruizione degli stalli.
18) Il colore delle strisce pedonali è il bianco, come stabilito dall'art. 145 del Regolamento; nessun altro colore è
consentito, ai sensi dell'art. 137, c. 6 del Regolamento.
Si è avuto modo di osservare negli ultimi anni il proliferare
di alcune iniziative, pur ispirate dal desiderio di conseguire
migliori condizioni di sicurezza stradale, che non incontrano il consenso di questo Ministero perché a volte risultano
invece peggiorative, altre volte non adeguate allo scopo
che si vogliono prefiggere, o addirittura in violazione di
norme.
Si allude alla realizzazione di particolari colorazioni del
fondo stradale (rosso, azzurro o verde) in corrispondenza
degli attraversamenti pedonali ed ai rialzi della piattaforma stradale in corrispondenza di attraversamenti pedonali
o ciclabili o di intersezioni.
In merito a tale questione occorre premettere che non vi
sono allo stato norme che impongono una particolare e
diversa colorazione del manto stradale, per quanto in Italia
la quasi totalità delle strade destinate al transito di veicoli
a motore hanno pavimentazione in conglomerato bituminoso, come noto di colore particolarmente scuro, tendente
al nero, e con caratteristiche superficiali tali da garantire la
migliore aderenza delle ruote dei veicoli.
Riguardando la questione sotto l'aspetto squisitamente
strutturale, nulla vieta la realizzazione di un manto stradale di colore diverso per evidenziare particolari tratti di
strada od evidenziare una specifica destinazione della stessa o di corsie riservate (ad es. intersezioni, aree pedonali,
piste ciclabili, ecc.), se la colorazione è eseguita in pasta nel
conglomerato, ed è dimostrato che gli eventuali additivi
non ne alterano le caratteristiche fisiche e meccaniche,
ovvero si ottengano prestazioni comunque paragonabili e
durature nel tempo anche in relazione al colore.
Diverso è l'approccio se la colorazione del fondo stradale è localizzata in corrispondenza dell'attraversamento
pedonale e realizzata utilizzando vernici o materiali
simili. In tal caso si rientra a tutti gli effetti nel campo
della segnaletica stradale orizzontale e di conseguenza
tale pratica è vietata.
Risulterebbe infatti in contrasto con quanto previsto
all'art. 137 comma 5 e 6 del Regolamento di esecuzione
del Codice della strada, che elenca i colori che si possono
impiegare per il segnalamento orizzontale e ne specifica
l’impiego.
Anche la più recente norma europea EN 1436, relativa alle
prestazioni su strada della segnaletica orizzontale, non fa
cenno a colori diversi dal bianco e dal giallo.
Per le pavimentazioni vedi risposta al quesito 2).
19 ) I dossi artificiali di cui all'art. 179, c. 4 e seguenti del
Regolamento possono essere posti in opera solo su strade
residenziali, parchi pubblici e privati, residences, etc.
Anche all’interno dei parcheggi la loro installazione è
ammessa in coerenza con le condizioni di circolazione imposte. Trattandosi di aree dove la circolazione avviene a velocità
particolarmente ridotta, anche la collocazione della segnaletica verticale non dovrebbe presentare particolari problemi,
specie se la collocazione dei dossi è accorta.
20 ) Gli attraversamenti pedonali rialzati possono essere
realizzati solo alle condizioni e nelle dimensioni previste dalla
tabella A1.7a) dell'allegato alla Circolare 08.06.2001 "Linee
guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale
urbana"; essi pertanto non possono essere equiparati tecnicamente ai rallentatori di velocità. Si riporta uno stralcio di
parere già espresso in riferimento all'argomento:
"Per quanto attiene ai rialzamenti della piattaforma stradale, gli stessi sono in genere adottati dagli enti proprietari
di strade come dispositivi per rallentare la velocità.
Le opere in questione non devono essere confuse con i
dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'art. 179
del Regolamento di esecuzione e di attuazione perché la
loro geometria è in genere diversa da quanto previsto nella
norma richiamata.
Le stesse opere si configurano quale modifica del profilo
longitudinale delle strade interessate e per esse non ci si
può riferire strettamente a norme di segnaletica quanto a
motivazioni tecniche, di opportunità o necessità che l'ente
proprietario della strada può e deve valutare."
"In ogni caso la geometria deve garantire le necessarie
minime condizioni di scavalcamento da parte dei veicoli, in
particolare quelli con carenatura bassa, per cui si consiglia
di valutare attentamente l'altezza del rialzo e la lunghezza
delle rampe.
Si ricorda che l'ente proprietario si assume comunque la
responsabilità per eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli o persone, riconducibili alla installazione
dei rialzi, specie nei confronti di coloro che percorrono la
strada nel rispetto delle condizioni imposte.
Nel richiamare le argomentazioni svolte con la direttiva
per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani
di traffico in data 12 aprile 1995, si rammenta che, in
generale, le misure di regolamentazione della circolazione
nei centri abitati devono essere ispirate al criterio della
migliore fluidificazione del traffico, senza impedimenti
n. 130 novembre/dicembre 2009
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sulla viabilità principale o di attraversamento, che interessa spostamenti su più lunghe distanze; ed a provvedimenti di gestione della sosta e di tutela delle utenze deboli
(pedoni in genere, bambini, anziani, disabili, ciclisti, ecc.)
nelle isole ambientali (punto 3.1.2 della direttiva), dove gli
spostamenti sono per lo più pedonali o comunque su più
brevi distanze.
Di conseguenza non è opportuno, né consigliabile, realizzare rialzamenti della piattaforma stradale nel primo
caso. Il provvedimento potrebbe risultare addirittura
controproducente. Infatti un utente della strada tende a
minimizzare il tempo di viaggio e quindi intenzionalmente, o
istintivamente, è portato a recuperare le eventuali perdite di
tempo incontrate lungo l’itinerario; pertanto ad ogni rallentamento, comunque indotto, consegue di solito un aumento
dell'andatura per recuperarlo, riducendo così il margine di
sicurezza.
Non va trascurata anche l'eventualità che gli utenti della
strada possono scegliere di conseguenza un diverso itinerario
che potrebbe spostare il problema che si intende risolvere su
strade contigue.
Viceversa, nelle isole ambientali, le misure di mitigazione
della velocità, tra cui anche i rialzamenti della piattaforma
stradale, sono meglio tollerate e spesso condivise, proprio in
virtù di un minore condizionamento sulla condotta di guida
data la diversa natura dello spostamento.
Naturalmente devono ricorrere le condizioni per la realizzazione di tali misure, e cioè l'effettiva necessità di tutelare
una utenza debole, a fronte di accertati comportamenti
pericolosi da parte dell’utenza motorizzata, o di una storia
pregressa di incidentalità, unita ad un'oggettiva difficoltà od
impossibilità di conseguire migliore sicurezza con le consuete
attività di controllo e repressione delle violazioni.
Non devono essere trascurate opportune valutazioni
tecnico-pratiche sui luoghi di impianto. È ovvio che
il transito di un veicolo su un rialzo della piattaforma
stradale indurrà necessariamente sobbalzi con vibrazioni
anche nell'ambiente circostante; vibrazioni tanto più
intense quanto maggiore è la massa dei veicoli ammessi
a transitare.
Se nelle immediate vicinanze vi sono edifici occorre
accertarsi che le vibrazioni non peggiorino la qualità
della vita degli occupanti o addirittura danneggino le
strutture o tamponature, per non incorrere in richieste
di risarcimento.
Allo stesso modo occorre preoccuparsi dello smaltimento
delle acque di ristagno e, specie nelle località soggette a
frequente innevamento, istruire gli addetti alla rimozione
della neve circa la presenza dei rialzi per non danneggiare
le macchine spazzaneve o distruggere gli stessi rialzi.
In ogni caso si suggerisce di non installare i manufatti di
cui trattasi in prossimità delle sedi di organi di Polizia o di
istituzioni che operano anche in condizioni di emergenza,
o lungo i consueti percorsi dei veicoli di trasporto pubblico
o di emergenza al fine di non ostacolare o rallentare la
loro attività.
n. 130 novembre/dicembre 2009
Le considerazioni appena svolte sono ovviamente valide
anche con riferimento ai dossi di rallentamento della
velocità, previsti dall'art. 179 del Regolamento di esecuzione, di cui si è fatto cenno nel paragrafo 5.6 della citata
direttiva 24 ottobre 2000."
21 ) Come già detto nel preambolo, la segnaletica verticale
utilizzabile per il parcheggio a pagamento è quella di cui
all'art. 120, c. 1, lett. c), integrata da pannelli riportanti le
tariffe e le eventuali limitazioni temporali, la disposizione
dei veicoli e le categorie ammesse o escluse.
22) Il veicolo che sosta in uno stallo senza aver effettuato
il pagamento è soggetto alla sanzione di cui all'art. 6, c. 14,
ovvero 7, c. 14 del Codice rispettivamente fuori o all’interno dei centri abitati.
Si precisa che in caso di avvenuto pagamento, qualora il veicolo sosti per un tempo superiore a quello
per il quale è stata corrisposta la tariffa, non si ha
violazione dell'art. 6, c. 14, ovvero 7, c. 14, in quanto è
stato comunque ottemperato all'obbligo del pagamento
sebbene in misura inferiore al dovuto; si dovrà peraltro
provvedere al recupero delle ulteriori somme dovute. In
tal caso si verifica un inadempimento ad un'obbligazione contrattuale ai sensi dell'art. 1173 del codice civile,
con il recupero delle somme non corrisposte oltre ad
eventuali penali previste sulla base di condizioni stabilite con apposito regolamento.
23) Ai sensi dell'art. 38, c. 2 del Codice, i segnali verticali
prevalgono su quelli orizzontali.
Qualora il segnale verticale escluda dalla sosta alcune
categorie di veicoli, essi non sono ammessi alla sosta anche
se le dimensioni degli stalli lo consentirebbero.
a) In ogni caso un parcheggio non può contenere più veicoli di quanti ne consentano le dimensioni degli stalli.
b) Le categorie di veicoli ammesse alla sosta devono essere
esplicitate dalla segnaletica verticale, mediante pannelli integrativi, a norma dell'art. 120, c. 1, lett. c) del
Regolamento.
c) La regolamentazione oraria della sosta, anch'essa esplicitata dalla segnaletica verticale mediante pannelli integrativi,
a norma dell'art. 120, c. 1, lett. c) del Regolamento, nell’imporre una turnazione, consente un maggiore sfruttamento
degli stalli, ed offre nel contempo una possibilità di sosta,
sia pure di limitata durata, ad un numero maggiore di
utenti.
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