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diritti sui binari - Movimento Consumatori
“DIRITTI SUI BINARI” [email protected] NUMERO VERDE 800 178 950 RIMBORSI E BONUS in caso di RINUNCIA AL VIAGGIO Se avete acquistato un biglietto e, per qualsiasi ragione, non intendete più utilizzarlo, potete richiedere: - il rimborso del prezzo in contanti, restituendo l'originale del biglietto ed esibendo un documento d'identificazione personale (oltre alla carta di credito quando i biglietti sono stati acquistati con tale modalità). Dal prezzo del biglietto intero viene trattenuta da Trenitalia una somma in percentuale che varia a seconda del tipo di biglietto e in base al fatto che il treno sia già partito o meno. Se decidete di rinunciare al viaggio dopo aver convalidato il biglietto, potete chiedere il rimborso, entro 30 minuti dalla convalida, alla biglietteria della stazione di partenza. Attenzione: In alcuni casi dopo la convalida o dopo la partenza del treno non si ha più diritto al rimborso. Tabella riepilogativa dei rimborsi. Fonte: sito di Trenitalia Tipo di biglietto Biglietto per treni AV, T-Biz, Eurostar Italia, Eurostar City Italia, IC Plus, Cuccette, VL, Excelsior ed Excelsior E4 (Tariffa Standard) Biglietto per treni AV, T-Biz, Eurostar Italia, Eurostar City Italia, IC Plus, Cuccette, VL, Excelsior ed Excelsior E4(Offerta Flexi) trattenuta Limiti e tempi 20% Fino all’orario di partenza del treno prenotato presso qualsiasi biglietteria e presso l'agenzia emittente 50% Dopo la partenza del treno prenotato e fino a 3 ore successive solo presso la stazione di emissione e di partenza o l'agenzia emittente. Il rimborso non è ammesso quando la località di emissione corrisponde a quella di destinazione del viaggio. 100% Dopo il suddetto termine 20% Fino all’orario di partenza del treno prenotato presso qualsiasi biglietteria e presso l'agenzia emittente 50% Dopo la partenza del treno prenotato e fino alle 24 ore successive solo presso la stazione di emissione e di partenza o l'agenzia emittente. Il rimborso non è ammesso quando la località di emissione corrisponde a quella di destinazione del viaggio. 100% Dopo il suddetto termine 2 Biglietto per treni AV. T-Biz, Eurostar Italia, Eurostar City Italia, IC Plus, Cuccette, VL, Excelsior ed Excelsior E4(Offerta Socio) Biglietto per treno Eurostar Italia Alta Velocità, T-BIZ , ES*, ES*City , IC Plus, Cuccette, VL (Offerta Amica) Biglietto per treno Espresso, Intercity, Intercity Notte (Tariffa Standard) Biglietto per treno Espresso, Intercity, Intercity Notte (Offerta Socio): è necessaria la prenotazione del posto Biglietto per treni del trasporto Regionale 20% Fino all’orario di partenza del treno prenotato presso qualsiasi biglietteria e presso l'agenzia emittente 100% Dopo il suddetto termine 20% Fino all’orario di partenza del treno prenotato presso qualsiasi biglietteria e presso l'agenzia emittente 100% Dopo il suddetto termine 20% Entro i due mesi dall’emissione (es. per un biglietto acquistato il 23 marzo e non convalidato il rimborso deve essere richiesto entro il 22 maggio) e comunque prima della convalida del biglietto 100% Dopo il suddetto termine 20% Fino all’orario di partenza del treno prenotato presso qualsiasi biglietteria e presso l'agenzia emittente 100% Dopo il suddetto termine 20% Entro i due mesi dall’emissione (es. per un biglietto acquistato il 23 marzo e non convalidato il rimborso deve essere richiesto entro il 22 maggio) e comunque prima della convalida del biglietto 100% Dopo il suddetto termine Attenzione: Il rimborso dei biglietti on line validi solo su treni del trasporto regionale è ammesso solo nei seguenti casi: in caso di sciopero e in caso di errato acquisto (acquisto di due biglietti intestati alla stessa persona e validi sullo stesso treno) In questi casi il rimborso, previa verifica a cura della Sede centrale, avverrà esclusivamente attraverso il rilascio da parte della Direzione Regionale competente di biglietti a fascia chilometrica validi in ambito regionale aventi le medesime caratteristiche di quelli acquistati e non utilizzati mentre per i biglietti validi in ambito regionale con applicazione sovraregionale verrà rilasciato analogo biglietto a tagliando. 3 Biglietto acquistato con modalità Ticketless (tramite on line, call center, agenzia di viaggio dotata di Sipax Plus) Stesse trattenute previste per gli acquisti effettuati presso i punti vendita Il rimborso viene effettuato esclusivamente prima della partenza del treno secondo quanto previsto dalle singole tariffe o offerte. E’ possibile fare richiesta telefonica al Call Center o inviare una e-mail all'indirizzo [email protected] o utilizzare la funzionalità “Richiedere un rimborso on-line” presente nell’Area Clienti di questo sito. Se l’acquisto del biglietto ticketless è stato effettuato presso un’agenzia di viaggio il rimborso può essere richiesto presso l’agenzia emittente o in biglietteria, o, in caso di orario di chiusura dell’agenzia, al Call Center di Trenitalia che autorizzerà il rimborso successivo da parte dell’AdV. Auto al seguito – Moto al seguito 20% Fino alle ore 24 del 5° giorno precedente la partenza 50% Dal 4° giorno precedente e fino alla partenza 100% Dopo la partenza del treno N. B. Trenitalia non prevede il rimborso se la cifra da corrispondere al netto delle trattenute è pari o inferiore a 8,00 euro. Secondo Movimento Consumatori tale comportamento è illegittimo e può essere contestato inviando a Trenitalia una lettera di reclamo (si veda la voce “RECLAMI” della presente guida). Notizie utili: - se interrompete il viaggio potete chiedere il rimborso della quota parte di biglietto non utilizzato presso la biglietteria della stazione dove il viaggio è stato interrotto se previsto dal treno e dalla tariffa utilizzati; - nel caso di biglietto acquistato con carta di credito presso una emettitrice self-service dovete presentare la richiesta alla biglietteria della stazione in cui è situata la macchina emettitrice ed il pagamento avverrà con assegno o bonifico bancario; - nel caso in cui la richiesta di rimborso relativa a biglietti cartacei per treni di media-lunga percorrenza (AV, T-Biz, ES*, ES* city; IC Plus, IC, ICN, Espresso, cuccette, VL, Excelsior ed Excelsior E4), debba essere presentata presso una stazione impresenziata o con biglietteria temporaneamente chiusa, dovete chiamare il Call Center (tel. 892021), nei termini previsti dalla tariffa prescelta, comunicando il tipo di rimborso richiesto e tutti gli estremi necessari per l’evasione del rimborso. L’operatore del Call Center registrerà le vostre generalità e l’orario di richiesta e vi comunicherà l’indirizzo del Centro Rimborsi al quale spedire la richiesta ed il biglietto in 4 - - originale. La spedizione postale dovrà avvenire entro le 24 ore lavorative successive e dovrà essere effettuata dalla località di partenza o da quella di emissione purché non coincida con quella di arrivo. A tal fine farà fede il timbro postale. L’Ufficio preposto, all’atto del ricevimento della domanda di rimborso compilata, provvederà all’evasione della pratica, prendendo come riferimento di data/ora di presentazione i dati ricevuti dal Call Center per valutare la legittimità della richiesta e l’applicazione delle eventuali trattenute. Per i treni Regionali dovrete spedire la richiesta di rimborso entro le 24 ore lavorative successive alle Direzioni Regionali competenti (per l’indirizzo della rispettiva Direzione Regionale si veda la voce “RECLAMI” della presente guida”); per i rimborsi richiesti per circostanze particolari, che devono essere valutate di volta in volta, è necessario rivolgersi alle biglietterie, le quali forniscono degli appositi moduli per la richiesta. In ogni caso è possibile presentare una lettera di reclamo (si veda la voce “RECLAMI” della presente guida); la prenotazione del posto è rimborsabile soltanto in caso di mancata riservazione o di inutilizzazione per fatto imputabile a Trenitalia; in questo caso il rimborso è per intero; il Call Center di Trenitalia (89 20 21) è attivo tutti i giorni 24h su 24h. Per essere attivo da rete fissa necessita di una particolare abilitazione. Il menù del Call Center è il seguente: 1-Informazioni sull'orario; 2-Informazioni sulla circolazione dei treni e su prezzi, offerte commerciali, rimborsi e bonus; 3-Acquisti o cambi di prenotazione (esclusi i treni regionali); 4Clienti CartaViaggio; 5-Assistenza sul sito Trenitalia.com. I costi da telefono fisso sono 54 cent. di euro al minuto + 30 cent. di euro di scatto alla risposta (IVA incl.). I costi da telefono mobile variano a seconda del piano tariffario; nel caso di telefoni cellulari con profilo aziendale abilitati a chiamare questa tipologia di numeri sarà necessario anteporre il 12 prima del numero 892021. BONUS PER RITARDI O MANCATO FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 5 Bonus previsti e modalità di richiesta Tipo di disservizio Tipo di bonus Il treno Alta Velocità, Eurostar Italia o TBiz su cui si viaggia porta più di 25 minuti di ritardo L'impianto di climatizzazione non funziona e non risulta possibile l'assegnazione del posto in un'altra carrozza di classe pari o superiore Il treno Eurostar City Italia, Intercity, Intercity Plus, o Eurocity (per il percorso nazionale) su cui si viaggia porta più di 30 minuti di ritardo L'impianto di climatizzazione non funziona e non risulta possibile l'assegnazione del posto in un'altra carrozza di classe pari o superiore Il treno Espresso o Intercity notte ha fatto più di 60 minuti di ritardo Pari al 50% del prezzo del biglietto pagato Modalità di richiesta La richiesta di bonus va presentata entro trenta giorni dalla data del viaggio Per fare richiesta di bonus è necessario: - avere prenotato, quando richiesto (anche se solo il treno nel caso di biglietto senza garanzia del posto a sedere); - avere fatto il biglietto (o una integrazione) a bordo del treno Pari al 30% del prezzo del biglietto pagato comprensivo della prenotazione Il bonus deve pervenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta Il Bonus è utilizzabile per l’acquisto di altri biglietti di viaggio, senza diritto al resto, entro 6 mesi dal giorno di emissione. I biglietti per la parte acquistata con bonus non sono rimborsabili Pari al 30% del prezzo del biglietto pagato comprensivo della prenotazione in caso di sistemazione in posto a sedere Pari al 20% del prezzo corrisposto a seconda della sistemazione utilizzata nel caso di viaggio in cuccetta, VL o vettura Excelsior N.B. Nel caso del guasto al climatizzatore, bisogna chiedere al personale di fare un'annotazione sul biglietto Sui treni Intercity, in caso di malfunzionamento del climatizzatore, non sarà necessario avere prenotato per avere il bonus Nel caso di biglietto valido per più treni, il Bonus è determinato sull’importo relativo alla tratta percorsa con il treno arrivato in ritardo Nel caso di mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione e contemporaneo ritardo viene rilasciato un solo Bonus. N. B. Trenitalia non prevede l’erogazione del bonus in caso di disservizi sui treni regionali. Secondo Movimento Consumatori tale comportamento è illegittimo e può essere contestato inviando a Trenitalia una lettera di reclamo (si veda la voce “RECLAMI” della presente guida). Il bonus non viene corrisposto inoltre: - nel caso di ritardo per causa di forza maggiore, di lavori programmati sulla linea resi noti alla clientela nei modi d'uso, di scioperi (fino a 3 ore 6 successive alla fine dello sciopero proclamato), fatto determinato da terzi avente riflessi sulla circolazione (occupazione dei binari da parte di estranei alla ferrovia, incendi, calamità naturali quali allagamenti, smottamenti ecc.) o ordine dell'autorità pubblica (giudiziaria o di polizia); - nei confronti dei possessori di diritto di ammissione, abbonamenti o carte di ammissione e diritti di ammissione per abbonati, titolari di CLC e di biglietti gratuiti validi per l’accesso al treno utilizzato; - per i viaggi sulle tratte nazionali effettuati con treni Cisalpino. La richiesta può essere presentata presso la stazione di arrivo (presso le biglietterie, gli uffici assistenza e informazioni) o inviata per posta agli indirizzi di seguito riportati, indicando i propri dati personali (nome, cognome ed indirizzo), allegando il biglietto di viaggio in originale insieme alla prenotazione del posto a sedere (nel caso di biglietti senza contestuale assegnazione del posto); in ogni caso è meglio trattenere per sé una fotocopia di tale documenti. Nel caso di biglietto acquistato in modalità ticketless, il cliente dovrà allegare, oltre al biglietto ricevuto a bordo, la stampa dell’email di conferma. Regione Bacino utenza Struttura Indirizzo Cap Città CALABRIA BASILICATA Basilicata Calabria TUTTA Trenitalia SpA Centro Bonus Reggio Calabria Piazza Garibaldi Interno Stazione FS 89129 Reggio Calabria CAMPANIA Aversa Tenitalia Biglietteria Aversa Piazza Mazzini 1 81031 Aversa (CE) Benevento-Telese Cerreto-Ariano Irpino Trenitalia Biglietteria Benevento Piazza Colonna 82100 Benevento (BN) Caserta-Vairano Caianiello Trenitalia Biglietteria Caserta Piazza Garibaldi 81100 Caserta (CE) Napoli Centrale-Pompei-Torre Annunziata Centrale Trenitalia Biglietteria Napoli Centrale Piazza Garibaldi 80142 Napoli (NA) Napoli Campi Flegrei Trenitalia Biglietteria Napoli Campi Flegrei Piazzale Tecchio 6 80125 Napoli (NA) Napoli Mergellina Trenitalia Biglietteria Napoli Mergellina Corso Vittorio Emanuele 6 80122 Napoli (NA) 7 Salerno-Nocera Inferiore-BattipagliaVallo della Lucania CastelnuovoAscea-Pisciotta Palinuro-Eboli-Bella Muro Trenitalia Biglietteria Salerno Piazza Vittorio Veneto 84123 Salerno (NA) Sapri- Agropoli Trenitalia Biglietteria Sapri Piazza Vittorio Veneto 1 84073 Sapri (SA) Viale Pietramellara 20/2 40121 Bologna Via Giolitti 2 00185 ROMA Trenitalia EMILIA ROMAGNA Emilia Romagna TUTTA Vendita Emilia Romagna LAZIO Lazio TUTTO Trenitalia Vendita Lazio Umbria - Ufficio Bonus Lazio Trenitalia Vendita Liguria Piazza Acquaverde 4 16126 Genova LIGURIA Alassio-Diano M.-Imperia PM-Taggia A.-Sanremo- Genova BrignoleGenova PP-Varazze-Savona-Finale L.-Pietra L.- Loano-AlbengaBordighera-Ventimiglia La Spezia-Monterosso-RapalloS.Margherita L.- Levanto-Sestri L.Chiavari- Trenitalia Biglietteria La Spezia Piazzale Medaglie d'Oro al V.M. 19100 La Spezia Bergamo-Cremona-Mantova Trenitalia Biglietteria Bergamo P.zza Marconi 7 24126 Bergamo Brescia Trenitalia Biglietteria Brescia P.zza Stazione 25122 Brescia Como Trenitalia Biglietteria Como S.G. P.zza San Gottardo 5 22100 Como S.G. Desenzano del Garda Trenitalia Biglietteria Desenzano del garda P.zza Einaudi 25015 Desenzano del Garda Gallarate Trenitalia Biglietteria Gallarate P.zza Papa Giovanni XXIII 20123 Gallarate Milano 1 Trenitalia Biglietteria Milano C.le P.zza Duca d'Aosta 1 20124 Milano Centrale Milano 2 Trenitalia Biglietteria Milano P.ta Garibaldi P.zza S. Freud 1 20154 Milano Porta Garibaldi Milano 3 Trenitalia Biglietteria Milano Rogoredo Via G.B.Cassinis 83 20139 Milano Rogoredo Monza Trenitalia Biglietteria Monza Via Arosio 14 20052 Monza LOMBARDIA 8 Pavia Trenitalia Biglietteria Pavia P.zza Stazione 9 27100 Pavia Voghera Trenitalia Biglietteria Voghera P.zza Marconi 16 27058 Voghera Pesaro - Jesi - Fabriano - Ancona Fano - Senigallia - Falconara M.ma Jesi - Genga - Fabriano - P.to S. Giorgio - Alba Adriatica - Ortona - S. Vito Lanciano Trenitalia Biglietteria Ancona P.zza Rosselli 1 60100 Ancona (AN) Giulianova - Pescara Trenitalia Biglietteria Pescara Via E. Ferrari 1 65100 Pescara (PE) Civitanova M. - S. Benedetto Tr. Trenitalia Biglietteria S. Benedetto Tr. Via Gramsci 8 63039 S. Benedetto del Tronto (AP) Vasto - Termoli Trenitalia Biglietteria Termoli P.zza Garibaldi 86039 Termoli (CB) Piemonte TUTTO Vendita Piemonte Via Sacchi 7 10125 Torino Cerignola-Barletta-Trani-BisceglieMolfetta-Mola di Bari-Polignano a Mare-Fasano-Ostuni-SquinzanoTrepuzzi-Gioia del ColleCastellaneta-Grottaglie-Francavilla F.na-Oria-Latiano-Mesagne Trenitalia Vendita Puglia Via G. Petroni 10/B 70124 Bari Foggia-Bari-Brindisi Trenitalia Biglietteria Foggia P.le Vittorio Veneto 1 71100 Foggia Lecce Trenitalia Biglietteria Lecce Via O. Quarta 73100 Lecce Monopoli Trenitalia Biglietteria Monopoli Piazza Diaz 70043 Monopoli Taranto Trenitalia Biglietteria Taranto P.za della Libertà 1 74100 Taranto S.Severo Trenitalia Biglietteria S.Severo P.za Costituzione 71016 S.Severo SICILIA Sicilia TUTTA Vendita Palermo P.tta Cairoli 7 90123 Palermo TOSCANA Toscana TUTTA Centro Bonus Toscana Via Spartaco Lavagnini 58 50129 FIRENZE TRIVENETO Bolzano - Ora - Bressanone Fortezza - Vipiteno - Brennero Merano - S.Candido Bigl. Bolzano Piazza Stazione 1 39100 BOLZANO Padova - Terme Euganee Bigl. Padova Piazzale Stazione 1 35131 PADOVA Rovereto Bigl. Rovereto Piazzale Orsi 1 MARCHE PIEMONTE PUGLIA ROVERETO 9 UMBRIA Rovigo - Monselice Bigl. Rovigo p.le della Riconoscenza 5 45100 ROVIGO Trento - Mezzocorona Bigl. Trento Piazza Dante 38100 TRENTO Trieste - Monfalcone - Udine Pordenone - Conegliano - Treviso Portogruaro - Casarsa - Codroipo Cervignano - S.Giorgio d.Nog. Latisana - Sacile - Gemona - Carnia Pontebba - Ugovizza - Tarvisio Trieste Gestione Bonus Piazza della Libertà 8 34135 TRIESTE Venezia SL - Ve.Mestre - S.Donà d.Piave - Calalzo Bigl. Venezia S.L. Fondamenta S.Lucia 23 30121 VENEZIA Verona PN - Nogara - Peschiera d.G. - S.Bonifacio Bigl. Verona P.N. Gestione Bonus Piazzale XXV Aprile 37138 VERONA Vicenza Bigl. Vicenza Piazza Stazione 1 36100 VICENZA Umbria TUTTA Trenitalia Vendita Lazio Umbria - Ufficio Bonus Umbria Piazza Dante 3 5100 TERNI 10 REGOLARIZZAZIONI A BORDO TRENO (per mancanza di biglietto, biglietto non convalidato) Occorre salire in treno già muniti di biglietto convalidato (nei casi in cui è richiesta questa formalità). Mancanza di biglietto o possesso di un biglietto non convalidato (domande e risposte) Cosa succede se Per quanto riguarda i treni a media-lunga percorrenza (tutti i treni esclusi quelli si sale a bordo denominati “regionali”), le condizioni generali di trasporto di Trenitalia treno senza stabiliscono che chi sale a bordo senza biglietto, o con il biglietto non biglietto o con obliterato o scaduto, è soggetto ad una sopratassa di euro 200. biglietto non Tale sopratassa è ridotta a euro 50 se viene pagata immediatamente al convalidato nei personale del treno. Se invece la sopratassa viene pagata entro il 15° giorno treni a media- dalla data della contestazione/notifica, l’importo sarà di euro 100. Oltre alla lunga sopratassa di euro 200, se il pagamento non avviene nei 15 giorni, viene percorrenza? applicata anche una sanzione amministrativa di euro 7,66. In ogni caso, laddove il viaggiatore sia sprovvisto di biglietto, sarà tenuto a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera, mentre il biglietto non convalidato verrà reso valido dal personale del treno. La sopratassa, nel caso in cui il viaggiatore salga a bordo del treno a medialunga percorrenza senza biglietto, non è dovuta qualora non sia possibile acquistare il biglietto in stazione perché la biglietteria è chiusa, e manchino le macchine self-service per l’acquisto del biglietto (o le stesse non siano funzionanti - si veda l’articolo 5 § 1 e l’allegato 7 delle condizioni di trasporto di Trenitalia, riportati alla fine della tabella). La stessa sopratassa non è dovuta, in caso di mancata convalida, quando le macchine obliteratrici manchino o siano guaste. Sarà ad ogni modo necessario dare immediato avviso al personale del treno al momento della salita. 11 Cosa succede se Per quanto riguarda i treni regionali, la disciplina delle sopratasse è diversa da si sale a bordo regione a regione. Difatti, il D.Lgs. n. 422/1997 conferisce alle regioni le treno senza funzioni e i compiti in materia di trasporto ferroviario regionale. Di biglietto o con conseguenza, mentre in una regione salire a bordo treno senza biglietto può biglietto comportare il pagamento di una piccola sopratassa, in un’altra regione lo non convalidato nei stesso comportamento può costare caro all’utente! treni regionali? Nelle regioni che non hanno adottato una specifica disciplina, si applicheranno le condizioni generali di trasporto di Trenitalia viste sopra. Pertanto, chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto o con biglietto non convalidato dovrà pagare le sopratasse previste per il trasporto nazionale che abbiamo elencato in precedenza (rispettivamente euro 50, 100 e 200, oltre comunque al prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di biglietto). Queste regioni sono: - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Marche - Abruzzo - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna. La sopratassa, nel caso in cui il viaggiatore salga a bordo del treno regionale senza biglietto, non è dovuta qualora non sia possibile acquistare il biglietto nella località di partenza, perché la biglietteria è chiusa e non vi sono punti vendita alternativi (si veda l’articolo 5 § 1 e l’allegato 7 delle condizioni di trasporto di Trenitalia, riportati alla fine della tabella). La stessa sopratassa non è dovuta, in caso di mancata convalida, quando le macchine obliteratrici manchino o siano guaste. Sarà ad ogni modo necessario dare immediato avviso al personale del treno al momento della salita. 12 Cosa succede se In alcune regioni (e province autonome) si applicano delle speciali si sale a bordo sopratasse/sanzioni per la regolarizzazione del biglietto a bordo dei treni treno regionali. Queste sanzioni sono diverse da quelle previste dalle condizioni di senza biglietto o con trasporto generali di Trenitalia. biglietto Queste regioni (e province autonome), che hanno una disciplina autonoma, non convalidato nei treni sono: regionali - Valle d’Aosta delle regioni che - Piemonte hanno adottato - Lombardia una - Liguria - province autonome di Trento e Bolzano - Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Lazio - Molise - Campania - Puglia disciplina autonoma? In queste regioni e province autonome si applicano pertanto sopratasse diverse a chi sale a bordo del treno regionale senza biglietto, o con biglietto non convalidato o scaduto (per i dettagli di queste regioni e province autonome si veda qui di seguito). La sopratassa, nel caso in cui il viaggiatore salga a bordo del treno regionale senza biglietto, non è comunque dovuta qualora non sia possibile acquistare il biglietto nella località di partenza, perché la biglietteria è chiusa e non vi sono punti vendita alternativi (si veda l’articolo 5 § 1 e l’allegato 7 delle condizioni di trasporto di Trenitalia, riportati alla fine della tabella). La stessa sopratassa non è dovuta, in caso di mancata convalida, quando le macchine obliteratrici manchino o siano guaste. Sarà ad ogni modo necessario dare immediato avviso al personale del treno al momento della salita. Valle d’Aosta Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato, può, al momento della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di 13 biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera. Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale di bordo al momento della salita. In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato mediante il pagamento di una tassa di 25 euro (più il pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di biglietto). Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3920.pdf (Tariffa regionale Valle d’Aosta) http://www.trenitalia.it/Allegati/Aosta.pdf (Carta servizi Valle d’Aosta) Piemonte Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato, può, al momento della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera. Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale di bordo al momento della salita. In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato con il pagamento di una tassa di 50 euro se il viaggiatore paga immediatamente la sanzione nelle mani del personale del treno; una tassa di 100 euro più una sanzione amministrativa fino a 16 euro se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica; una tassa di 200 euro più una sanzione amministrativa fino a 24 euro dal 16° giorno (se sprovvisti di biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera). Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://trenitalia.com/Allegati/TARIFFA3913.pdf (Tariffa regionale Piemonte) http://www.trenitalia.it/Allegati/Piemonte.pdf (Carta servizi Piemonte) 14 Lombardia Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato, può, al momento della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera. Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale di bordo al momento della salita.. In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato con il pagamento di una tassa di 50 euro se il viaggiatore paga immediatamente la sanzione al personale del treno; una sopratassa di 100 euro più una sanzione amministrativa fino a 16 euro se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica; una sopratassa di 200 euro più una sanzione amministrativa fino a 24 euro dal 16° giorno (il viaggiatore sarà tenuto comunque al pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di biglietto). Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3910.pdf (Tariffa regionale Lombardia) http://www.trenitalia.it/Allegati/Lombardia.pdf (Carta servizi Lombardia) Liguria Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato, può, al momento della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera. Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale di bordo al momento della salita.. In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato con il pagamento di una tassa di 50 euro se il viaggiatore paga la sanzione contestualmente alla 15 contestazione; una sopratassa di 100 euro più una sanzione amministrativa fino a 16 euro se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla contestazione; una sopratassa di 200 euro più una sanzione amministrativa fino a 24 euro dal 16° giorno (il viaggiatore sarà tenuto comunque al pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di biglietto). Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.com/Allegati/TARIFFA3909.pdf (Tariffa regionale Liguria) http://www.trenitalia.it/Allegati/Liguria.pdf (Carta servizi Liguria) Provincia autonoma Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto è soggetto al pagamento del di Trento prezzo del biglietto intero più una sanzione di 15 euro. Il viaggiatore che non paghi la sopratassa nell’immediato, potrà regolarizzare la propria posizione successivamente, ma sarà assoggettato al pagamento del biglietto a tariffa intera più una sopratassa di 30 euro, da versare entro 60 giorni, e, se maggiorenne, sarà fatto scendere dal treno alla prima fermata. La “Carta servizi” del Trentino prevede una maggiorazione fino a 105 euro se il pagamento avviene oltre i 60 giorni. Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno per regolarizzare la propria posizione a bordo. Il biglietto generalmente non necessita di convalida (si veda nel dettaglio la tariffa provinciale Trentino di cui si riporta il link qui sotto). Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale di bordo al momento della salita.. Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3918.pdf (Tariffa provinciale Trentino) http://www.trenitalia.it/Allegati/Trento.pdf (Carta servizi Trentino) Provincia autonoma Bolzano Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto o con biglietto non convalidato è di soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 50. La carta servizi Bolzano prevede una maggiorazione fino a euro 71,03 se il pagamento viene effettuato entro 15 giorni, ed una maggiorazione fino a euro 78,69 euro se il pagamento avviene oltre i 15 giorni (se sprovvisti di biglietto, i viaggiatori saranno comunque tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera). Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno 16 per regolarizzare la propria posizione a bordo. Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale di bordo al momento della salita. Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3903.pdf (Tariffa provinciale Bolzano) http://www.trenitalia.it/Allegati/Bolzano.pdf (Carta servizi Bolzano) Emilia Romagna Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato, può, prima della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera. Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale di bordo al momento della salita. In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato con il pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera più il pagamento di una sopratassa di 44 euro se il viaggiatore paga entro i successivi 5 giorni dalla data della notifica. Se il pagamento avviene invece tra il 6° e il 60° giorno dalla notifica verrà applicata una maggiorazione fino a 55 euro; oltre tale termine la maggiorazione applicata sarò fino a euro 165 (il viaggiatore sarà tenuto comunque al pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di biglietto). Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3906.pdf (Tariffa regionale Emilia Romagna) http://www.trenitalia.it/Allegati/Emilia.pdf (Carta servizi Emilia Romagna) Toscana Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato, può, al momento della salita, regolarizzare la propria posizione pagando un sopratassa di 5 euro, rivolgendosi al personale del treno. Se sprovvisti di 17 biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera. Se la biglietteria è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché le emettitrici self-service mancano o sono guaste, e non vi sono punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale di bordo al momento della salita. In caso di mancato avviso al personale del treno il viaggiatore trovato senza biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato mediante il pagamento di una sopratassa di 40 euro più le spese di notifica. Se il pagamento avviene oltre i 5 giorni dalla notifica verrà applicato un incremento fino a 80 euro più le spese di notifica (il viaggiatore sarà tenuto comunque al pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera se sprovvisto di biglietto). La materia è disciplinata dall’art. 25 della Legge Regionale Toscana 31.7.1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale”. Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3917.pdf (Tariffa regionale Toscana) http://www.trenitalia.it/Allegati/Toscana-1.pdf (Carta servizi Toscana) Umbria Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto, o con biglietto non convalidato, è soggetto al pagamento del biglietto intero più una sanzione amministrativa di euro 30,99. La carta servizi dell’Umbria prevede una maggiorazione fino a euro 92,96 se il pagamento viene effettuato oltre i 60 giorni dalla contestazione della sanzione. Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno per regolarizzare la propria posizione a bordo. Se la biglietteria di partenza è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale del treno al momento della salita. Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3919.pdf (Tariffa regionale Umbria) http://www.trenitalia.it/Allegati/Umbria.pdf (Carta servizi Umbria) Lazio Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto o con biglietto non convalidato è soggetto al pagamento di una sanzione di euro 100 più le spese di notifica. Se 18 sprovvisti di biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera. Se il pagamento avviene contestualmente all’accertamento dell’infrazione, la sanzione sarà ridotta ad euro 50. Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno per regolarizzare la propria posizione a bordo. Se la biglietteria di partenza è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale del treno al momento della salita. Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3908.pdf (Tariffa regionale Lazio) http://www.trenitalia.it/Allegati/Lazio.pdf (Carta servizi Lazio) Molise I viaggiatori che salgono a bordo treno sprovvisti di biglietto, se avvisano il personale del treno al momento della salita, hanno diritto alla regolarizzazione mediante il pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera e di una maggiorazione di euro 10 o 15, a seconda che il pagamento avvenga in treno o successivamente. I viaggiatori che omettano di obliterare il biglietto a terra possono richiedere l’obliterazione a bordo, avvisando il personale del treno al momento della salita, ma saranno tenuti al pagamento di una maggiorazione di euro 10. Se la biglietteria di partenza è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale del treno al momento della salita. In caso di mancato avviso al personale del treno, il viaggiatore trovato senza biglietto o con biglietto non convalidato verrà regolarizzato con il pagamento di una tassa di 50 euro se il viaggiatore paga immediatamente la sanzione al personale del treno; una tassa di 100 euro più una sanzione amministrativa fino a 16 euro se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica; una tassa di 200 euro più una sanzione amministrativa fino a 24 euro dal 16° giorno (il viaggiatore sprovvisto di biglietto sarà tenuto comunque al pagamento del prezzo del biglietto a tariffa intera). Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3912.pdf (Tariffa regionale Molise) 19 http://www.trenitalia.it/Allegati/Molise.pdf (Carta servizi Molise) Campania Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto e con biglietto non convalidato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa. L’importo della sanzione varia a seconda che si tratti di: 1) trasporti urbani, per i quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 100 volte il prezzo del biglietto, e comunque non inferiore a 77 euro; 2) trasporti extraurbani, per i quali è previsto il pagamento di una sanzione pari a 100 volte la tariffa minima tassabile, riferita alla prima fascia chilometrica della tabella regionale, e comunque non inferiore a 110 euro. Se sprovvisti di biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto. In caso di pagamento all’atto della contestazione, o entro 60 giorni dall’accertamento tramite C/C, il viaggiatore ha diritto al pagamento, oltre che del biglietto evaso, di una somma pari ad un terzo della sanzione amministrativa. Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno per regolarizzare la propria posizione a bordo. Se la biglietteria di partenza è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale del treno al momento della salita. Per i treni scortati da personale non in possesso della qualifica di Agente di Polizia Amministrativa si applicano invece le regolarizzazioni previste dall’art. 9 delle condizioni generali di trasporto di Trenitalia previste per i treni nazionali (si veda a inizio tabella). Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA4105.pdf (Tariffa regionale Campania) http://www.trenitalia.it/Allegati/Campania.pdf (Carta servizi Campania) Puglia Chi sale a bordo treno sprovvisto di biglietto e con biglietto non convalidato è soggetto al pagamento di una sanzione di euro 100. Se sprovvisti di biglietto i viaggiatori saranno tenuti a pagare anche il prezzo del biglietto a tariffa intera. Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione dell’infrazione o 20 dalla sua notifica, la sanzione sarà ridotta ad euro 50. Non sono previsti sconti nel caso che il passeggero avvisi il personale del treno per regolarizzare la propria posizione a bordo. Se la biglietteria di partenza è chiusa, e nella località di partenza è impossibile acquistare il biglietto perché non vi sono emettitrici self-service o le stesse sono guaste, e manchino punti vendita alternativi, la sopratassa non è dovuta, previo avviso al personale del treno al momento della salita. Per approfondimenti si vedano i seguenti link: http://www.trenitalia.it/Allegati/TARIFFA3914.pdf (Tariffa regionale Puglia) http://www.trenitalia.it/Allegati/Puglia.pdf (Carta servizi Puglia) CAPO II DEL CONTRATTO DI TRASPORTO Art. 5.- Ammissione al trasporto.- Biglietto § 1.- Ammissione al trasporto.- Per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve essere in possesso di biglietto valido per il treno ed il servizio che intende utilizzare. Il viaggiatore può acquistare il biglietto presso le biglietterie di stazione, le macchine self-service ubicate nelle stazioni, i rivenditori autorizzati, mediante la biglietteria telefonica e tramite Internet (allegato n. 5) anche in modalità ticketless (allegato n. 6). Tuttavia è ammesso l’acquisto a bordo del treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, salvo diverse disposizioni, di determinate tipologie di biglietti, riportate nell’allegato 7 delle presenti Condizioni e Tariffe, esclusivamente a favore di viaggiatori in partenza da impianti durante il periodo in cui la biglietteria non sia funzionante, a condizione che: • nel caso di utilizzo di treni Regionali gli impianti non siano dotati di punti vendita alternativi; • nel caso di utilizzo di tutti gli altri treni, gli impianti non siano dotati di macchine self service o le stesse non siano funzionanti. In caso di utilizzo di treni Regionali è sempre ammesso l’acquisto a bordo treno da parte di titolari di Concessione Speciale III. L’ammissione dei viaggiatori nei treni è consentita nei limiti dei posti disponibili. […] ALLEGATO N. 7 RILASCIO DEI BIGLIETTI IN TRENO (art. 5, § 1) E’ ammesso, previo avviso al personale del treno, il rilascio delle sottoelencate tipologie di biglietti esclusivamente a favore di viaggiatori in partenza da impianti durante il periodo in cui la biglietteria non sia funzionante, a condizione che, nel caso di utilizzo di treni Regionali gli impianti non siano comunque dotati di punti vendita alternativi, nel caso di utilizzo di tutti gli altri treni , gli impianti non siano dotati di macchine self- service o le stesse non siano funzionanti: - biglietti di corsa semplice al prezzo previsto per il treno utilizzato, intero o ridotto in base a funzioni sconto “Ticket Sconto Smart” e “Ticket Sconto Relax”, Carta Verde, Carta d’Argento, Pass Inter Rail; - biglietti di corsa semplice in favore degli inabili aventi titolo al rilascio della "Carta Blu"; - biglietti di corsa semplice in favore dei ciechi e dei grandi invalidi in possesso dell'apposita tessera prevista dalle Concessioni Speciali III e VIII; - biglietti di cambio classe, di cambio servizio, nonché biglietti per modificazioni e prolungamenti d’itinerario; - biglietti individuali di corsa semplice a riduzione in favore dei possessori di titoli da parte di personale ferroviario di amministrazioni estere; - biglietti di qualsiasi specie previsti con possibilità di rilascio in treno da Convenzioni regolanti traffici particolari; - biglietti di supplemento per il trasporto della bici al seguito del viaggiatore e biglietti per il trasporto degli animali; - biglietti di corsa semplice a prezzo competente per viaggi di proseguimento in appoggio a quelli rilasciati a bordo delle autocorse sostitutive. Il rilascio dei biglietti in treno non è consentito sulle navi traghetto in servizio attraverso lo Stretto di Messina e per relazioni comprese nell’area regionale della Campania (tar. 41/5/UNICO). […] 21 Possesso di biglietto non valido per il treno o il servizio che si intende utilizzare - viaggio su altro treno. Le casistiche regolate dalle condizioni di trasporto di Trenitalia sono le seguenti: a) il viaggiatore in possesso di biglietto con assegnazione contestuale del posto che, nei limiti temporali stabiliti dalla tariffa o offerta cui si riferisce il biglietto in suo possesso, utilizza altro treno della stessa categoria ed abbia provveduto a convalidare il biglietto prima di salire in treno, deve corrispondere la penalità di 8,00 euro. b) il viaggiatore che utilizza un treno di categoria diversa, indipendentemente dalla tariffa o offerta cui si riferisce il biglietto in suo possesso, deve corrispondere la differenza fra il prezzo intero e quello pagato, più una soprattassa di 8,00 euro. La medesima regolarizzazione si applica anche nel caso in cui il viaggiatore utilizza un treno della stessa categoria sul quale non poteva accedere per limitazioni riguardanti la percorrenza, la classe, la tariffa o perché in possesso di biglietto emesso in base a particolari offerte commerciali che prevedono agevolazioni limitate ad un numero di posti predefinito. In ogni caso, nessuna regolarizzazione è prevista nel caso in cui l’importo dovuto, comprensivo degli 8,00 euro, è pari o inferiore a quanto già corrisposto. In caso di importo inferiore il viaggiatore non ha titolo ad alcun rimborso. c) il viaggiatore che, senza aver provveduto al cambio della prenotazione o del biglietto, utilizzi un treno diverso da quello prenotato oltre i limiti temporali previsti dalla tariffa o offerta cui si riferisce il biglietto, è considerato sprovvisto di biglietto. - viaggio in classe superiore. Il viaggiatore in possesso di biglietto di classe inferiore a quella occupata deve corrispondere la differenza a prezzo intero per tutto il percorso effettuato, più una soprattassa di 8,00 euro. Nel caso in cui i viaggiatori in possesso di biglietto senza assegnazione contestuale del posto prendano posto in vetture di prima classe per mancanza di posti nella seconda, la regolarizzazione avviene a tariffa competente e senza applicazione della suddetta soprattassa. In sintesi, non è dovuta alcuna soprattassa se: - utilizzate treni regionali in partenza da località in cui il servizio di biglietteria sia mancante/non funzionante ed in cui non siano presenti punti vendita alternativi; 22 - utilizzate tutte le altre categorie di treni, in partenza da stazioni in cui il servizio di biglietteria sia mancante/non funzionante, e non vi siano macchine self-service o le stesse non siano funzionanti; siete in possesso di un biglietto da convalidare in caso di partenza da impianto in cui siano mancanti o non funzionanti le macchinette obliteratrici; utilizzate la prima classe nei treni Regionali per mancanza di posto nella seconda classe (in tal caso però è necessario pagare la differenza di prezzo). N.B. E’ sempre necessario avvisare il personale di bordo all'atto della salita. Quali sono i passi necessari per impugnare un’eventuale sanzione Se si vuole impugnare una contravvenzione ricevuta da parte del personale qualificato di Trenitalia occorre prima di tutto proporre reclamo preventivo ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali di trasporto di Trenitalia (si veda il facsimile di seguito). I casi più ricorrenti di contravvenzione avvengono perché il viaggiatore sale in treno senza biglietto o con biglietto non convalidato, spesso a causa dell’impossibilità di provvedervi a terra a causa dell’assenza o della chiusura serale della biglietteria nelle piccole stazioni, o a causa del malfunzionamento delle emettitrici automatiche o delle macchine obliteratrici. Il reclamo contro sanzioni di questo tipo va presentato dal viaggiatore rispettivamente alla stazione di arrivo o di partenza, utilizzando la modulistica presente presso le biglietterie, oppure nel sito internet di Trenitalia. In alternativa è possibile utilizzare i moduli presenti nel sito di Movimento Consumatori (www.movimentoconsumatori.it) spedendo il tutto tramite raccomandata A.R. all’indirizzo riportato sul modulo stesso. Nel reclamo va specificamente indicato che si vuole ricevere una risposta nei termini previsti dalla carta dei servizi (entro 30 giorni), e occorre allegare la fotocopia del biglietto e la copia dei documenti che possono giustificare il reclamo. Si può anche chiedere, nel termine di 30 giorni dalla data di consegna (o notifica) del verbale di contravvenzione, di essere ascoltati da Trenitalia per esporre le proprie dichiarazioni a difesa. Il reclamo è il primo passo necessario per impugnare una sanzione. Con esso si può chiedere l’annullamento della sanzione e la restituzione di quanto 23 eventualmente già pagato. Sarà opportuno indicare nel reclamo le proprie coordinate bancarie se si vuole ricevere l’eventuale rimborso tramite bonifico. Bisogna però prestare attenzione: la presentazione del reclamo non sospende il decorso dei brevi termini che sono concessi da Trenitalia per pagare la sanzione in maniera ridotta. Pertanto, se il viaggiatore presenta reclamo, non provvedendo a pagare la sanzione, questa aumenterà comunque nel tempo. Se invece il viaggiatore volesse provvedere a pagare la sanzione per evitare in futuro di dover pagare una somma maggiore, sarà opportuno che egli, al momento del pagamento, specifichi per iscritto che lo fa “con riserva di ripetere quanto versato”. A queste due ipotesi elencate corrispondono sostanzialmente due rimedi giudiziali in caso di risposta negativa o silenzio di Trenitalia al reclamo proposto dal viaggiatore: 1) se la sanzione di Trenitalia non viene pagata entro il termine indicato nel verbale di accertamento (normalmente 60 giorni), al trasgressore verrà ingiunto di pagare la sanzione. In questo caso, sarà possibile opporsi all’ordinanza-ingiunzione ricorrendo al Giudice di Pace del luogo in cui è stata contestata l’infrazione ed entro il termine indicato nella stessa ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art 22 bis della legge n. 689 del 1981 ed ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. n. 753 del 1980. Inoltre, ai sensi di quest’ultimo articolo, il singolo potrà stare in giudizio anche senza l’intervento di un avvocato, qualora ovviamente ritenga di aver le competenze tecniche necessarie per affrontare la causa da solo. Infine gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa o imposta. 2) se invece la sanzione viene pagata, una volta presentato il reclamo e ricevuta la risposta negativa di Trenitalia, o comunque trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo se Trenitalia non ha ancora risposto, il singolo potrà citare a giudizio Trenitalia di fronte al Giudice di Pace (in quanto competente per cause relative a beni mobili del valore fino a 2582,28 euro) e chiedere la restituzione della somma pagata a titolo di sanzione, allegando le opportune motivazioni per cui si ritiene che la sanzione sia ingiusta. In tal caso, se il valore della causa non supera i 516,46 euro e il singolo ritiene di avere le necessarie competenze tecniche per affrontare la causa da solo, egli potrà stare in giudizio senza l’avvocato. Se invece il valore supera i 516,46 euro, il giudice può, valutando la natura e l'entità della causa, autorizzare la parte a stare in giudizio da sola. In ogni caso, le spese per sostenere il giudizio saranno relativamente contenute, soprattutto se il singolo decide di stare in giudizio da solo, senza rivolgersi ad un avvocato. È importante sapere, in relazione a quest’ultima ipotesi, che il diritto di agire in giudizio si prescrive in un anno, termine che decorre dalla scadenza della validità del biglietto. Ad ogni modo la presentazione del reclamo sospende il termine di prescrizione dell’azione legale dal giorno in cui il reclamo è stato presentato fino al giorno in cui Trenitalia rende nota all’avente diritto la propria decisione. 24 Si può fare un esempio per capire meglio: poniamo che il viaggiatore riceva una contravvenzione il giorno 2 gennaio 2008 per essere salito a bordo treno senza convalidare il biglietto; supponendo che il biglietto sia valido soltanto il giorno 2 gennaio 2008, il viaggiatore avrà tempo fino al 2 gennaio 2009 per citare in giudizio Trenitalia e chiedere la restituzione della somma pagata come sanzione, qualora lo ritenesse opportuno. Ma prima, come abbiamo accennato, sarà necessario presentare reclamo; poniamo che il reclamo venga presentato dal viaggiatore il giorno 8 gennaio 2008 e che Trenitalia risponda, negativamente, il giorno 8 marzo 2008; in questo caso il viaggiatore avrà tempo per esperire l’azione legale fino al 3 marzo 2009. Tutto ciò perché il termine di prescrizione resta sospeso durante i 60 giorni che intercorrono fra la data di presentazione del reclamo e la data della risposta di Trenitalia. Fac-simile lettera di reclamo contro le sanzioni di Trenitalia Spett.le TRENITALIA S.p.A. - Vendita e Assistenza N/I - Gestione Reclami – Via Giolitti, 2 - 00185 Roma (per treni nazionali e internazionali) (oppure) TRENITALIA S.p.A., Direzione Regionale …………………….(per treni regionali e metropolitani) Via …………………. …………………………, CAP…………. Città…………………… (indicare Regione e indirizzo della rispettiva Direzione Regionale Trenitalia) RACCOMANDATA A.R. e, p.c. Spett.le Ministero dei Trasporti - Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma (per treni nazionali e internazionali) (oppure) Assessorato ai Trasporti/ alla Mobilità – Regione ……………………. (per treni regionali e metropolitani) (indicare indirizzo/fax/e-mail) e, p.c. Spett.le Movimento Consumatori SEDE NAZIONALE via Piemonte 39/A - 00187 Roma Fax. 06 4820227 [email protected] O gg e tt o : RECL AMO PR EVENT I VO AVVER SO SANZ IONE EMESSA DA TRENITALIA S. p.A. 25 Il/La sottoscritto/a …………….…..…….……………………...………………..……., residente in Via/Piazza ...………………………………………………………………..……………....… ………………………………….……….……..……. Prov. ……..…. n. C.A.P. …....... Località ………....……. Telefono ……….……….……..……………………………………………………………………………. e-mail ………………………...….…….……............….…………………………………………………. Possessore di abbonamento/carta sconto ………………………………….., n. ……………………….. SEGNALA QUANTO SEGUE (barrare con una crocetta una o più delle seguenti opzioni) Riceveva una contravvenzione dopo esser salito a bordo di un treno nazionale sprovvisto di biglietto, essendo la biglietteria non funzionante/mancante, e le emettitrici self-service presso gli impianti della stazione di partenza guaste/mancanti; dava avviso al personale del treno al momento della salita; Riceveva una contravvenzione dopo esser salito a bordo di un treno nazionale/regionale con biglietto non convalidato a causa delle macchine obliteratrici non funzionanti/mancanti; dava avviso al personale del treno al momento della salita. Riceveva una contravvenzione dopo esser salito a bordo di un treno regionale sprovvisto di biglietto, essendo la biglietteria non funzionante/mancante, e non essendo gli impianti della stazione di partenza dotati di punti vendita alternativi; dava avviso al personale del treno al momento della salita; Riceveva la notifica di una contravvenzione, non contestata immediatamente al viaggiatore da parte del personale del treno, oltre il termine di 90 giorni prescritto dall’art. 82 del D.P.R. n. 753 del 1980; Riceveva una contravvenzione, dopo esser salito a bordo di un treno nazionale sprovvisto di biglietto o con biglietto non convalidato, superiore all’importo massimo di euro 25 previsto dalla Carta dei Servizi nazionale del 2007 pubblicata sul sito di Trenitalia; Riceveva una contravvenzione sproporzionata rispetto al prezzo del biglietto, dopo esser salito a bordo di un treno nazionale/regionale sprovvisto di biglietto o con biglietto non convalidato, senza che nella stazione di partenza fossero affissi opportuni avvisi indicanti le modalità di applicazione delle sanzioni e i rispettivi importi, o quanto meno la possibilità di consultare, presso la medesima stazione, le condizioni di trasporto e le tariffe di Trenitalia; Altro (specificare) ………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………….………………………………………………… ………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………….………………………………… NOTE ………………………………………………….………………………………………………………… 26 ………………………………………………………….………………………………………………… ………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………….………………………………… Episodio verificatosi il giorno .................., mese ….........……, anno …………….. Stazione/Biglietteria di ………………………………………….………… alle ore ………..…....…… In viaggio da ………………….……….…………….. a ………………………………………….. Ora di partenza …....………………… Treno n°. (se conosciuto) …..………………………..…..…. S i al l eg a 1) fotocopia del biglietto 2)…… ………… …… …… …… …… .. … …… ……… … …… . . … …… .. …… ….. ……… ……… … …. …. …… .... …… …… ….. ……… ……… …… ……… . . … ……… ……… . ……… …… … … … ( i nd i c ar e : e ve n tu a l i d o cu m en t i c h e fo r n is c a n o l a pr ova d ei d i s a g i su b i t i; c o or d in a te b a n c ar ie pe r o t te n er e d ir e t t am en t e ne l pr op r io con t o cor r e n te l a r e st i t u z io n e d e l l a so mm a e v e n tu a lm e nte p ag a ta c om e co n tr a v ven z i o n e) . Premesso: - che stazioni e nei treni non sono affissi opportuni avvisi che segnalino al cliente il suo diritto all’acquisto o alla convalida del biglietto a bordo treno qualora sia impossibile provvedervi a terra (capo II art. 5 condizioni generali di trasporto di Trenitalia); - che nella maggior parte dei casi nelle stazioni o nei treni si trovano affissi avvisi equivoci che traggono in inganno il viaggiatore, riportanti la sanzione precedentemente in vigore o addirittura corretti a penna; - che la Carta Servizi nazionale 2007, principale strumento di tutela del viaggiatore, pubblicata nel sito di Trenitalia a dicembre 2007, riporta ancora le sanzioni in vigore nel sistema precedente (sanzione massima di euro 25), e non accenna alle attuali sanzioni/sopratasse di 200 euro; - che non è semplice per il viaggiatore conoscere e pretendere il rispetto dei propri diritti a causa della mancata pubblicazione su internet dei contratti di servizio fra Trenitalia e lo Stato o le Regioni; - che non è per nulla agevole per il viaggiatore conoscere le condizioni di trasporto che automaticamente vengono accettate al momento dell’acquisto del biglietto; - che il D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) all’art. 33 co. 2 lett. f) descrive come vessatorie le clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro d’importo manifestamente eccessivo; - che il soggetto gestore di un pubblico servizio deve applicare diligentemente il principio di trasparenza nella regolamentazione del servizio stesso, così come previsto generalmente nel “Libro bianco sui servizi di interesse generale” della Commissione Europea e dalla legislazione nazionale; - che lo stesso gestore deve quindi provvedere a predisporre condizioni di trasporto chiare e agevolmente conoscibili dall’utente di tali servizi, in primo luogo mediante lo strumento delle carte dei servizi; 27 Con la presente sporgo formale reclamo e chiedo l’annullamento della contravvenzione. [eventualmente aggiungere quanto segue, oppure cancellare: Chiedo inoltre la restituzione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, di quanto corrisposto dal sottoscritto come pagamento della predetta contravvenzione, per un totale di €…………………… …………………….. ………………….. …………………..]. [eventualmente - aggiungere o altrimenti cancellare la seguente parte in corsivo: Chiedo di essere ascoltato per esercitare il diritto alla difesa (facoltà esperibile entro 30 giorni dalla data di consegna o di notifica del verbale); - Chiedo il risarcimento del danno esistenziale, quantificabile in €…………. ……………., a causa del disagio provocatomi dall’essere stato sanzionato come trasgressore essendovi impossibilità di adempiere, da parte mia, alle obbligazioni previste dal contratto di trasporto per cause tecniche a voi imputabili]. R e sto i n at t e s a d i r i sco n t ro in re l a zi o n e a q u ant o se g n a l at o , n e i t er m in i p re v is t i d a ll a C a rt a d e i S er v i z i, e m i r is e r vo , in c as o d i V o st ro d in i ego o si l en z io , d i ag i re a t t ra v ers o le opp ortune vie leg a li. Autorizzo Trenitalia S.p.A. al trattamento dei rilasciati nel presente modulo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. Data, ………………………..… Firma ………….………………………… 28 INTERRUZIONI - RITARDI - SOPPRESSIONE DI TRENI Avvisi al pubblico Le interruzioni di linea, le soppressioni di treni in orario e i ritardi, devono essere portati a conoscenza del pubblico nei limiti del possibile, indicandone la presumibile durata e comunicando gli eventuali mezzi di trasbordo istituiti. Viaggi iniziati prima o dopo l’interruzione Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione sono trasportate a destinazione per diverso percorso, anche con l’utilizzo di treno o classe a cui il biglietto non dà diritto, senza aumento di prezzo. Qualora il viaggiatore non intenda proseguire il viaggio può chiedere il rimborso del biglietto per la parte non utilizzata. Se non c’è altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono riportati gratuitamente al loro punto di partenza o ad un punto intermedio a scelta di essi, fermo il rimborso di cui sopra. Se il viaggiatore è portato al punto di partenza il biglietto viene rimborsato per intero. Per i viaggi intrapresi dopo che l'interruzione è stata portata a conoscenza del pubblico e che si effettuano per altra via rimasta libera, le FS hanno facoltà di tassare il trasporto sulla base del percorso effettivamente seguito. Ritardo in partenza superiore ad un’ora - Coincidenze mancateSoppressioni di treni Se il vostro treno ha un ritardo in partenza superiore ad un’ora, oppure lo avete perso a causa del ritardo del treno precedente su cui viaggiavate, oppure è stato soppresso su tutto o parte del percorso e non volete più viaggiare, facendo annotare sul biglietto tali circostanze dal personale ferroviario avete diritto al rimborso del biglietto per intero o per la parte di esso non utilizzata. Nei casi di mancata coincidenza a causa di ritardo del treno precedente, o di parziale/totale sopressione del treno, le FS possono autorizzare il viaggiatore a valersi d'altro treno immediatamente successivo per cui il biglietto non sarebbe valido, senza pagamento di alcun sovrapprezzo. Qualora si tratti di treni classificati Espresso, Intercity, Intercity Plus, Intercity Notte, Eurostar City Italia, Eurostar Italia, TBiz, Eurostar Italia Alta Velocità, Eurocity ed Euronight per il percorso nazionale, potete andare direttamente sul primo treno utile, rivolgendovi al personale di bordo, senza dover pagare alcun sovraprezzo, nei limiti dei posti disponibili. Tale operazione è possibile anche in relazione a treni che seguono un percorso diverso, se questo permetta al viaggiatore di raggiungere la destinazione con minor ritardo; in questo caso le FS possono non richiedere il pagamento della 29 differenza di prezzo dovuta, oltreché per il diverso percorso effettuato, per l’eventuale cambio di classe o di categoria di treno. Se invece si tratta di treni Regionali sarà necessario rivolgersi al Servizio Assistenza alla Clientela per essere autorizzati a proseguire con un altro treno. Qualora il viaggiatore intenda rinunziare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata. Nel caso in cui a seguito di un ritardo di un treno classificato Espresso, Intercity, Intercity Plus, Intercity notte, Eurostar City Italia, Eurostar Italia, TBiz, Eurostar Italia Alta Velocità, Eurocity ed Euronight per il percorso nazionale, venga a mancare l’ultima coincidenza serale e non risulti possibile assicurare la prosecuzione del viaggio anche mediante autoservizi sostitutivi, le FS assicurano il pernottamento con trattamento di qualità media, oltre a garantire la prosecuzione del viaggio il giorno successivo con il primo treno utile e senza il pagamento di supplementi se il treno è di categoria superiore. Attenzione: Trenitalia considera coincidenti in una stazione due treni il cui intervallo è superiore a 10', in alcune stazioni (Bologna C.le, Firenze S.M.N., Milano C.le, Napoli C.le, Roma T.ni, Torino P.N., Villa S.G.) il limite minimo è elevato a 15', mentre nel caso che treno in partenza sia un treno Regionale l'intervallo ammesso è ridotto rispettivamente a 5' e 10'. 30 IN CASO DI SCIOPERO Servizi essenziali in caso di sciopero (Legge 12 giugno 1990, n.146) Nelle giornate di sciopero, Trenitalia deve assicurare servizi minimi di trasporto predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. Nel trasporto locale, in particolare, sono istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali). Sono garantiti, inoltre, alcuni treni a lunga percorrenza, nei giorni feriali e nei festivi. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato, se non soppressi alla stazione d'origine, di norma arrivano comunque alla destinazione finale se questa è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Oltre alle prestazioni indispensabili, Trenitalia può garantire ulteriori servizi integrativi che vengono opportunamente resi noti attraverso avvisi nelle stazioni ferroviarie, gli organi d'informazione e sul sito www.trenitalia.com . Poiché in corso di sciopero potrebbero anche verificarsi variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è bene prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione. Sul sito di Trenitalia sono riportati i Treni garantiti Lunga Percorrenza e i Treni del Trasporto Locale garantiti in caso di sciopero, suddivisi per regione. Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 892021 (a pagamento) o, il giorno precedente allo sciopero proclamato, al n. verde 800892021. 31 COSA FARE SE SI SUBISCE UN FURTO IN TRENO In caso di furti di bagaglio e altri oggetti avete la possibilità di avere un risarcimento grazie ad una polizza assicurativa gratuita, che copre i furti di bagagli collocati negli appositi spazi dei vestiboli, ubicati alle estremità delle carrozze dei treni Eurostar Italia, nei treni Eurostar Italia AV, nei treni Intercity con carrozze "gran comfort" a salone, nelle carrozze cuccette o nei vagoni letto (per furti subiti in corso di viaggio a compartimento chiuso), nonché di quelli collocati all'interno delle auto trasportate al seguito del viaggiatore o fissati sulle moto al seguito. N.B. La polizza assicurativa non copre i furti dei bagagli a seguito del viaggiatore e nemmeno i furti avvenuti nelle stazioni. Il massimale, nei casi previsti, è di 520 euro (fino a 260 euro a valigia con un massimo di due). Per l’avvio della pratica assicurativa è necessario: - segnalare immediatamente il furto (e comunque non oltre le 24 ore), al personale in servizio di Trenitalia; - presentare denuncia alla Polizia Ferroviaria e/o altre Autorità Giudiziarie entro tre giorni lavorativi successivi al furto stesso - presentare richiesta di indennizzo alla biglietteria abilitata della stazione di destinazione, o inviarla a mezzo posta al seguente indirizzo: TRENITALIA S.p.A. ASSISTENZA PASSEGGERI Via Giolitti, 2 00185 ROMA entro 15 giorni dalla data del furto; - fornire a Trenitalia una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del relativo valore, allegando l'originale del biglietto regolarmente convalidato (l'originale del biglietto può essere sostituito dalla copia fotostatica autenticata dalla struttura ricevente: biglietteria, assistenza alla clientela). Nel caso in cui il titolo di viaggio sia stato trafugato assieme al bagaglio è necessario che ciò sia opportunamente evidenziato nella dichiarazione di furto. Per la decadenza dei termini su indicati, nel caso di invio tramite posta farà fede il timbro postale. 32 RECLAMI Come e a chi fare un reclamo o inviare un suggerimento - attraverso il sito di Trenitalia, all’indirizzo - utilizzando gli appositi moduli reclami disponibili presso gli Uffici Assistenza alla Clientela, presenti nelle principali stazioni, o presso le biglietterie. utilizzare i moduli presenti sul nostro sito http://www.movimentoconsumatori.it/campagna_treni.php http://reclami-e-suggerimenti.trenitalia.com/Area_Clienti/It/RecAnagrafica.aspx - In alternativa è possibile spedire il modulo o scrivere ad uno dei seguenti indirizzi: - per reclami riguardanti i treni Nazionali e Internazionali (treni Eurostar Italia AV, Eurostar Italia, Eurostar City Italia, TBiz, TrenOK, IC, EC, ICN, EN, EXP): VENDITA E ASSISTENZA N/I INDIRIZZO Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I LOMBARDIA Piazza Luigi di Savoia,1 – 20124 Milano Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I PIEMONTE - VALLE D’AOSTA Via Sacchi, 3 – 10125 Torino Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I LIGURIA Piazza Acquaverde, 4 – 16126 Genova Trenitalia SpA - Vendita e Assistenza N/I VENETO TRENTINO ALTO ADIGE Via Decorati al Valor Civile, 90 - 30171 Venezia Mestre Trenitalia SpA - Vendita e Assistenza N/I FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Libertà, 8 - 34135 Trieste Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I TOSCANA Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 Firenze Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I EMILIA ROMAGNA Viale Pietramellara, 20 – 40121 Bologna Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I MARCHE-ABRUZZOMOLISE Piazza Rosselli – 60126 Ancona Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I PUGLIA Via Giulio Petroni, 10/B – 70124 Bari Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I CAMPANIA BASILICATA Corso Novara, 10 - -80143 Napoli Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I LAZIO-UMBRIA Via Giolitti, 2 (Stazione Termini) – 00185 Roma Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I CALABRIA Largo Calopinace – Palazzo V.0. 1° piano – 89129 Reggio Calabria 33 Trenitalia SpA – Vendita e Assistenza N/I SICILIA - Via Roma, 19 – 90133 Palermo per reclami riguardanti i treni regionali o metropolitani o i servizi di biglietteria in stazione o problemi nella gestione di bonus o di rimborsi già richiesti: ASSISTENZA ALLA CLIENTELA INDIRIZZO Trenitalia SpA - Direzione Regionale VALLE D'AOSTA P.zza Manzetti, 1 - 11100 Aosta - Tel 0165 239541 - Fax 0165 368828 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale PIEMONTE Via Nizza, 8 Bis - 0125 Torino - Tel 011 6652036 - Fax 011 6652013 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale LOMBARDIA P.zza Freud, 1 Palazzo A - 20154 Milano - Tel 02 63716557 Fax 02 63716890 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale VENETO Via Decorati al Valor Civile, 90 - 30171 Mestre Venezia - Tel 041 3696234 - Fax 041 3696276 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Provinciale TRENTO Via Dosso Dossi, 23 - 38100 Trento - Tel 0461 891424 - Fax 0461 891652 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Provinciale BOLZANO Via Garibaldi, 3 - 39100 Bolzano - Tel 0471 313501 / 313450 - Fax 0471 313595 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA Via Europa Unita,40 - 33100 Udine - Tel 0432 592515 - Fax 0432 592447 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale LIGURIA Via A. Doria, 5 - 16126 Genova - Fax 010 2743386 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale EMILIA ROMAGNA Piazza Medaglie d'oro, 4 scala C - 40121 Bologna - Tel 051 6303973 - Fax 051 6303363 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale TOSCANA Viale S. Lavagnini, 58 - 50129 Firenze - Tel 055 2353260 / 2353829 - Fax 055 2352293 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale LAZIO Via di Villa Spada 72 – 00138 Roma - Tel 06 88339547 - Fax 06 88339608 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale MARCHE Via Einaudi, 1 - 60125 Ancona - Tel 071 44631 - Fax 071 44645 [email protected] 34 Trenitalia SpA - Direzione Regionale UMBRIA Piazza Vittorio Veneto (interno area Ferrovie dello Stato) 06124 Perugia - Tel 075 5053348 - Fax 075 5006186 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale ABRUZZO Viale Ferrari, 1 - 65124 Pescara - Tel 085 4282098 - Fax 085 4282092 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale MOLISE Via Novelli, 2 - 86100 Campobasso - Tel 0874 90688-311133 - Fax 0874 92611 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale CAMPANIA Corso Novara, 10 - 80143 Napoli - Tel 081 56722152 / 5672194 - Fax081 5674412 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale PUGLIA Via Giulio Petroni, 10/B - 70124 Bari - Tel 080 5961336 / 5961333 - Fax 080 5961330 / 5961262 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale BASILICATA Viale G. Marconi,1 - 85100 Potenza Inferiore - Tel 0971 55116 / 497262 - Fax 0971 497327 / 497326 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale CALABRIA Viale Cimino, 1 - 89127 Reggio Calabria - Tel 0965 866440 / 866490 / 866267 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale SICILIA Via Roma, 19 - 90133 Palermo - Tel 091 6175451 / 6033585 - Fax 091 6176691 [email protected] Trenitalia SpA - Direzione Regionale SARDEGNA Via Roma,6 - 09123 Cagliari - Tel 070 6794635 / 6794512Fax 070 6794635 / 6794640 [email protected] Se l’argomento del reclamo riguarda tematiche generali scrivere a: TRENITALIA SpA – Assistenza – Gestione Operativa Reclami – Via Giolitti, 2 – 00185 Roma [email protected] 35 IMPORTANTE Per disciplinare l’attività di trasporto ferroviario, Trenitalia stipula con lo Stato (per i treni nazionali e internazionali) e le Regioni (per i treni regionali) i cd. Contratti di servizio, con i quali si impegna a rispettare determinati standard di qualità. In tali contratti si prevede che la violazione degli impegni fissati possa essere punita attraverso sanzioni pecuniarie (multe in denaro) che Trenitalia è tenuta a pagare. A livello regionale (vedi Lombardia, Piemonte, Veneto), i soldi ottenuti attraverso le multe irrogate a Trenitalia, a seguito dei ripetuti disservizi, sono state utilizzate per riconoscere sconti sugli abbonamenti dei pendolari, che così hanno avuto una sorta di risarcimento dei danni subiti. E’ perciò molto importante che i reclami siano inviati anche agli enti pubblici suddetti che hanno compiti di vigilanza e poteri sanzionatori. In conclusione, i reclami devono essere inviati a: - Trenitalia (vedi schema precedente) - Ministero dei Trasporti - Assessore ai Trasporti (o alla Mobilità) e Presidente della Regione - Movimento Consumatori Fac-simile lettera di reclamo ed eventuale risarcimento danni Spett.le TRENITALIA S.p.A. - Vendita e Assistenza N/I - Gestione Reclami - Via Giolitti, 2 - 00185 Roma (per treni nazionali e internazionali) (oppure) TRENITALIA S.p.A., Direzione Regionale …………………….(per treni regionali e metropolitani) Via …………………. …………………………, CAP…………. Città…………………….(indicare Regione e indirizzo della rispettiva Direzione Regionale Trenitalia) RACCOMANDATA A.R. e, p.c. Spett.le Ministero dei Trasporti - Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma (per treni nazionali e internazionali) (oppure) Assessorato ai Trasporti/ alla Mobilità – Regione ……………………. (per treni regionali e metropolitani) (indicare indirizzo/fax/e-mail) 36 e, p.c. Spett.le Movimento Consumatori SEDE NAZIONALE via Piemonte 39/A - 00187 Roma Fax. 06 4820227 [email protected] O gg e tt o : RECL AMO Il/La sottoscritto/a …………….…..…….……………………...………………..……., residente in Via/Piazza ...………………………………………………………………..……………....… ………………………………….……….……..……. Prov. ……..…. n. C.A.P. …....... Località ………....……. Telefono ……….……….……..……………………………………………………………………………. e-mail ………………………...….…….……............….…………………………………………………. Possessore di abbonamento/carta sconto ………………………………….., n. ……………………….. SEGNALA QUANTO SEGUE (barrare con una crocetta una o più delle seguenti opzioni) L’impianto di climatizzazione era guasto/malfunzionante; Il Treno giungeva nella stazione di ……………………….. con …………………… minuti di ritardo; A causa del ritardo perdevo la coincidenza con il treno delle ore ………………. diretto a …………………..; A seguito del ritardo/guasto all’impianto di climatizzazione mi veniva negato il bonus che mi spetta di diritto secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi e dalle condizioni di trasporto (eventualmente specificare la motivazione di Trenitalia ed eventuali vostre osservazioni sulle note nella pagina seguente); Mi veniva negato il rimborso del biglietto in quanto la cifra da corrispondere è inferiore agli 8 euro; I vagoni erano in stato di precarie condizioni igieniche; I vagoni erano sovraffollati; Mancano i servizi per i clienti diversamente abili nella stazione di ……………………………………………...; La stazione di …………………………………….. non è fornita di tabelloni, monitor, altoparlanti che avvisino in maniera adeguata l’arrivo e la partenza dei treni; Altro (specificare) ………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………….………………………………………………… ………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………….………………………………… NOTE 37 ………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………….………………………………………………… ………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………….………………………………… Episodio verificatosi il giorno .................., mese ….........……, anno …………….. Stazione/Biglietteria di ………………………………………….………… alle ore ………..…....…… In viaggio da ………………….……….…………….. a ………………………………………….. Ora di partenza …....………………… Treno n°. (se conosciuto) …..………………………..…..…. S i al l eg a 1) fotocopia del biglietto 2)…… ………… …… …… …… …… .. … …… ……… … …… . . … …… .. …… ….. ……… ……… … …. …. …… .... …… …… ….. ……… ……… …… ……… . . … ……… ……… . … ………… … …… ( ind i c ar e : e ve n tu a l i d o cu m ent i - f o to gr a f ie c h e f or n i s can o l a p r o v a d e i d is a g i s u b it i ; c o or d i na t e ba n c ar i e per o t t en er e d ir et t am e nt e n e l p r op r i o c o nt o c o r r en t e la r e s t i t u z io n e to t a l e o p ar z ia l e d e l la s om m a cor r i spo n d en t e a l pr e z zo d e l b i gl i e t t o e / o l ’e v e nt u ale r i s ar c i me nt o) . Con la presente sporgo formale reclamo e resto in attesa di riscontro in relazione a quanto segnalato, nei termini previsti dalla Carta dei Servizi. ( e ve n tu a l men t e a g g iu n ger e) Chiedo inoltre: - la restituzione totale o quanto meno parziale, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, di quanto corrisposto dal sottoscritto come pagamento del prezzo del biglietto, in quanto il servizio da Voi reso non corrispondeva agli standard di qualità previsti dalla Carta dei servizi, e comunque la Vostra prestazione non veniva eseguita con la diligenza prevista dalle norme del codice civile; - i l r i s ar c i me nto d e l da n no e s i s t e n z ia l e , q u a nt i f i c ab i le i n €… … … . … … … … … . , a c a u s a d e i d i sa g i sub i t i . Mi riservo, in caso di Vostro diniego o silenzio, di agire attraverso le opportune vie legali. Autorizzo Trenitalia S.p.A. al trattamento dei rilasciati nel presente modulo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. Data, ………………………..… Firma ………….…………………………… 38 RISARCIMENTO DANNI Responsabilità per ritardi ed interruzioni Secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto adottate da Trenitalia, il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 11 e 12, qualunque sia la causa dell'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo. Art. 11.- Interruzioni. Ritardi. Soppressione di treni § 1.- Avviso al pubblico.- Le interruzioni di linea, le soppressioni di treni in orario e i ritardi, vengono portati a conoscenza del pubblico nei limiti del possibile, indicandone la presumibile durata e comunicando gli eventuali mezzi di trasbordo istituiti. § 2.- Trasbordi.- Per l'eventuale organizzazione di servizi di trasbordo con mezzi non ferroviari o di altri vettori su tratte interrotte, le FS hanno facoltà di richiedere il pagamento di un sovrapprezzo a compenso delle particolari spese sostenute. § 3.- Viaggi iniziati prima o dopo l'interruzione.- Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione sono trasportate a destinazione per altra via rimasta libera senza aumento di prezzo oltreché per il diverso percorso anche per l’utilizzo di treno o classe a cui il biglietto non dà diritto(1). Qualora il viaggiatore non intenda proseguire il viaggio può chiedere il rimborso di cui al § 2 dell'art. 12. Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono riportati gratuitamente al loro punto di partenza o ad un punto intermedio a scelta di essi, fermo il rimborso di cui sopra (2). Per i viaggi intrapresi dopo che l'interruzione è stata portata a conoscenza del pubblico e che si effettuano per altra via rimasta libera, le FS hanno facoltà di tassare il trasporto sulla base del percorso effettivamente seguito (3). § 4.- Ritardi. Coincidenze mancate. Soppressioni di treni.- Quando in seguito al ritardo di un treno viene a mancare la coincidenza con altro treno, ovvero quando un treno è soppresso su tutto o su parte del percorso, le FS possono autorizzare il viaggiatore a valersi d'altro treno immediatamente successivo per cui il biglietto non sarebbe valido, senza pagamento di alcun sovrapprezzo. Le FS possono altresì autorizzare la prosecuzione del viaggio per altra via che permetta al viaggiatore di giungere a destino con minor ritardo. In questo caso le FS possono non richiedere il pagamento della differenza di prezzo dovuta, oltreché per il diverso percorso effettuato, per l’eventuale cambio di classe o di categoria di treno. In entrambi i casi, qualora si tratti di treni classificati Espressi, Intercity, Intercity Plus, Intercity notte, Eurostar City Italia, Eurostar Italia, TBiz, Eurostar Italia Alta Velocità, i viaggiatori devono rivolgersi al personale di bordo per accedere ai treni senza pagamento aggiuntivo nei limiti dei posti disponibili (1). Qualora il viaggiatore intenda rinunziare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso di cui al § 2 dell'art. 12. Nel caso in cui a seguito di un ritardo di un treno classificato Espresso, Intercity, Intercity Plus, Intercity notte, Eurostar City Italia, Eurostar Italia, TBiz, Eurostar Italia Alta Velocità venga a mancare l’ultima coincidenza serale, qualora non risulti possibile assicurare la prosecuzione del viaggio anche mediante autoservizi sostitutivi, le FS assicurano il pernottamento con trattamento di qualità media, oltre a garantire la 39 prosecuzione del viaggio il giorno successivo secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti. (1) E’ fatta esclusione per le vetture letto e cuccette (2) Quando il viaggiatore è riportato al punto di partenza si effettua il rimborso totale del prezzo del biglietto. (3) Fino a nuova disposizione, la tassazione del trasporto si effettua sul percorso deviato solo nel caso in cui l'interruzione sia prevista per un periodo di tempo superiore a quindici giorni. Per gli abbonamenti si applica in ogni caso il disposto di cui all'art. 42, §§ 5 e 7, e art. 44, § 5. Art. 12.- Rimborsi § 1.- Rimborso totale del prezzo del biglietto.- Se il biglietto non è stato utilizzato il viaggiatore può domandare il rimborso del prezzo totale pagato, salvo le deduzioni di cui al successivo § 3, unicamente nei seguenti casi: a) quando la partenza del treno sia ritardata di un'ora, il treno o la carrozza cuccetta o VL o Excelsior vengano soppressi; b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad un ordine dell'autorità pubblica; c) quando non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto è valevole o nel caso di assegnazione di posto cuccetta, VL ed Excelsior diverso da quello indicato sul biglietto o nel caso di mancanza di effetti letterecci; d) quando il viaggiatore, per fatto proprio, non possa utilizzare il biglietto. Nei casi a), b) e c) il rimborso, sotto pena di decadenza, deve essere richiesto prima della scadenza del biglietto presso la biglietteria della stazione in cui si è verificato l’impedimento al viaggio. Nel caso d) il rimborso può essere richiesto, sotto pena di decadenza, presso qualsiasi biglietteria abilitata o all’agenzia che ha emesso il biglietto entro il periodo di utilizzazione o entro i limiti di validità, a seconda dei casi e comunque prima della convalida del biglietto stesso, quando tale formalità sia prescritta. E’ consentito tuttavia il rimborso del biglietto convalidato a condizione che la richiesta del rimborso venga presentata alla biglietteria della stazione di partenza entro 30 minuti dal momento della convalida. Nel caso in cui il viaggio comporti l’emissione di più biglietti e questi siano stati convalidati contemporaneamente presso la stazione iniziale del viaggio, può essere richiesto il rimborso di uno o più biglietti convalidati e non ancora utilizzati a condizione che la mancata prosecuzione sia fatta constatare alle FS all’atto dell’interruzione e che vengano esibiti tutti i biglietti rilasciati per l’effettuazione dell’intero viaggio. Quando non è possibile richiedere il rimborso, sia per rinuncia al viaggio per proprie esigenze (compreso il caso di richiesta di rimborso nei trenta minuti successivi alla convalida) sia per causa FS, perché la biglietteria è impresenziata o chiusa temporaneamente, il cliente deve entro le 24 ore successive spedire per posta la richiesta ed il biglietto in originale all’ufficio competente. Nel caso di biglietti per treni della media e lunga distanza (treni Espressi, IC, ICN, IC Plus, ES*city, ES*, AV, Tbiz, e servizio cuccette, VL ed excelsior) il cliente dovrà, nei termini previsti a seconda della tariffa prescelta, telefonare al Call Center, comunicando il tipo di rimborso richiesto e tutti gli estremi necessari per l’evasione del rimborso e spedire entro le 24 ore successive il biglietto originale. In entrambi i casi l’invio può essere effettuato esclusivamente dalla località servita dalla stazione di partenza o di emissione, a condizione che quest’ultima non coincida con quella di arrivo. A tal fine farà fede il timbro postale. § 2.- Rimborso parziale del prezzo del biglietto.- Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato il viaggiatore può domandare, prima della scadenza di validità del biglietto, il 40 rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato, salvo le deduzioni di cui al § 3, unicamente nei seguenti casi: a) quando sia impedito di continuare il viaggio per mancata coincidenza dipendente dal ritardo o dalla soppressione del treno o da interruzioni di servizio e non intenda valersi dei mezzi che, secondo il disposto dell'art. 11, le FS gli offrano; b) quando sia impedito di continuare il viaggio per ordine dell'autorità pubblica; c) salvo quanto diversamente disposto dalle singole tariffe, quando il viaggiatore, per fatto proprio, non possa proseguire il viaggio, purché la mancata prosecuzione sia fatta constatare alle FS, sotto pena di decadenza, all'atto dell'interruzione e la causa dell'impedimento sia debitamente comprovata. I biglietti smarriti, distrutti o rubati non sono rimborsabili. Nei casi previsti dal punto d) del §1 e dal punto c) del § 2, dalla somma da rimborsare viene dedotto un diritto del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe. In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è di importo pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore. Nel caso in cui venga richiesto il rimborso di più biglietti relativi alla medesima soluzione di viaggio acquistata, l’importo minimo non rimborsabile è da calcolarsi rispetto all’importo complessivo di detti biglietti. § 3.- Limitazioni al diritto di rimborso.- Non sono ammessi al rimborso in caso di mancato utilizzo per causa del viaggiatore, salvo quanto espressamente previsto nella Parte II e nella Parte III delle presenti C.T., la tassa di prenotazione, i diritti e le tasse per servizi speciali. I biglietti smarriti, distrutti o rubati non sono rimborsabili. Nei casi previsti dal punto d) del §1 e dal punto c) del § 2, dalla somma da rimborsare viene dedotto un diritto del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe. In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è di importo pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore. Nel caso in cui venga richiesto il rimborso di più biglietti relativi alla medesima soluzione di viaggio acquistata, l’importo minimo non rimborsabile è da calcolarsi rispetto all’importo complessivo di detti biglietti. § 4.- Norme particolari.- Norme particolari possono essere previste in deroga al presente articolo per determinate tipologie di biglietti, per determinate tariffe, per azioni di promozione o di fidelizzazione della clientela, in relazione al canale distributivo od alla modalità di pagamento utilizzato o, nel caso di biglietti con assegnazione contestuale del posto, in relazione al momento della richiesta rispetto alla partenza del treno. Trenitalia si limita quindi a riconoscere, soltanto nei casi previsti, il rimborso totale o parziale del biglietto (sempre che la somma da erogare sia superiore a 8 euro), la possibilità di utilizzare altro treno per cui il biglietto non sarebbe valido, senza pagamento di alcun sovrapprezzo, la prosecuzione del viaggio mediante autoservizi sostitutivi ovvero il pernottamento con trattamento di qualità media (qualora ciò non sia possibile). A parer nostro, tali limitazioni del diritto al risarcimento danni subiti dal viaggiatore sono illegittime. 41 Tali condizioni devono ritenersi nulle ai sensi dell’art. 1229 c.c. (“è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”), oltre che vessatorie, e quindi nulle, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b), del Codice del Consumo, avendo per oggetto o per effetto quello di “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. La disciplina applicabile appare, dunque, quella risultante dagli artt. 1681 e 1218 c.c., in virtù dei quali il viaggiatore ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, se il vettore non prova che “l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (ad es. caso fortuito o forza maggiore). La prova della non imputabilità deve essere piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa da parte del vettore. E’ bene ricordare, tuttavia, che è onere del viaggiatore provare il danno che in concreto ha sofferto (attraverso, ad es. testimonianze di altri viaggiatori, fotografie, filmati) e la riconducibilità di tale danno alla condotta colposa del vettore. Ancora, l’art. 1 della L. 10 aprile 1981 n. 151, definisce i trasporti pubblici come “servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone (…) effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta differenziata”. L’orario, reso pubblico dal vettore mediante l’affissione nelle stazioni ferroviarie, pertanto, deve ritenersi parte del contenuto del contratto e rappresenta un aspetto dell’obbligazione da adempiere. Il ritardo che eccede la normale tollerabilità o i ripetuti ritardi di un treno in una tratta determinata, costituiscono casi di inadempimento contrattuale, fonte di danno risarcibile per il viaggiatore. In applicazione di tali principi, il Giudice di Pace di Bari, con la sent. n. 3838/2006, ha condannato Trenitalia a rimborsare ad un viaggiatore la metà del prezzo del biglietto (per il grave ritardo, oltre 8 ore, con cui il treno era giunto a destinazione) ed a pagare 400 euro a titolo di danno esistenziale (derivante dalla totale mancanza di informazioni su quanto stava accadendo, dalle lunghe soste presso le varie stazioni, dall'impossibilità di approvvigionarsi di cibo e bevande, dal grave disagio vissuto all'interno del treno per l’inefficienza dell’impianto di riscaldamento, delle precarie condizioni igieniche, circostanze che, nel loro insieme, “integrano indubbiamente gli estremi di un forte turbamento psichico della persona, con ripercussioni sullo stato d''animo, generando patemi, ansia, irritazione, rabbia e preoccupazione, il tutto aggravato dalla presenza di un bimbo di appena cinque anni, cui dover accudire, con priorità assoluta”). 42 Inoltre il Giudice di Pace di Genova è intervenuto sullo stesso tema con la sentenza n. 970/2008, emessa il 30 gennaio 2008, riconoscendo il diritto del passeggero al risarcimento del danno causato dal ritardo e dai disagi subiti a bordo di un treno regionale. È necessario ricordare che Trenitalia, nelle proprie condizioni di trasporto, non prevede l’erogazione di alcun risarcimento in caso di ritardo o disservizio su un treno regionale, qualunque sia la causa. L’importante sentenza del Giudice di Pace di Genova ha di fatto colmato la totale mancanza di tutela del consumatore in caso di disservizi subiti a bordo dei treni regionali. Il caso riguarda una passeggera che, dopo essere salita a bordo del treno regionale Genova-Torino, restava bloccata nello stesso treno a causa di una sosta forzata dovuta ad un guasto tecnico del locomotore, non lontano dalla stazione di partenza, senza ricevere alcuna informazione riguardo al tempo di attesa. Successivamente il treno faceva marcia indietro per tornare alla stazione di Genova, e la passeggera si vedeva costretta a prendere il successivo treno per Torino, il quale accumulava 20 minuti di ritardo; la passeggera giungeva pertanto a destinazione con 1 ora e 20 minuti di ritardo rispetto al tempo programmato. Il giudice in sostanza ha riconosciuto la colpa contrattuale di Trenitalia conseguente all’inadempimento dell’obbligazione di eseguire il trasporto con la necessaria diligenza, condannando l’azienda alla restituzione totale del prezzo del biglietto quale risarcimento per il danno patrimoniale subito, nonché al risarcimento del danno esistenziale per un valore di euro 100, a causa della “situazione di tensione emotiva, che in una concatenazione di elementi causali da essa derivanti […] per l’insorgenza di un imprevisto in grado di far sfociare l’aggravio in un autentico travaglio, ha finito per assumere i contorni di una forma di vera angoscia in capo alla passeggera”. Infine il giudice ha condannato Trenitalia a pagare le spese legali della passeggera, quantificandole in euro 1.374,00. Responsabilità per danno alle persone Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, le FS ne rispondono a meno che non provino che l'incidente sia avvenuto per causa ad esse non imputabile. La richiesta di risarcimento danni va inoltrata a: TRENITALIA S.p.A. UFFICIO LEGALE Piazza della Croce Rossa, 1 00161 ROMA 43 Accertamento sanitario dei danni alle persone Nel caso di danno alla persona del viaggiatore, constatato dagli agenti delle FS nel corso del trasporto, od in qualunque momento ad essi denunciato, Trenitalia si riserva la facoltà di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo sulla sussistenza ed entità delle lesioni apparenti. Il sanitario incaricato redige regolare referto da conservarsi agli atti, referto di cui il danneggiato può chiedere copia. La valutazione stragiudiziale del danno fisico è effettuata, in caso di disaccordo fra le parti, da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente. Responsabilità per danno alle cose Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore. Trenitalia corrisponde, su richiesta del viaggiatore, in caso di incidente ad essa imputabile: - euro 260,00 a viaggiatore, salvo la dimostrazione di un maggior danno, per la distruzione o smarrimento delle valigie e degli altri oggetti ammessi al trasporto; - l’ammontare del deprezzamento subito dalle cose oggetto di trasporto, nel caso di deterioramento. Trenitalia non risponde degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei bagagli (numerario, carte valori, oggetti d'arte e di antichità, oggetti preziosi ed assimilati). Accertamento dei danni ai bagagli trasportati In caso di danni ai bagagli trasportati, le FS redigono, in contraddittorio con l'avente diritto o di due testimoni, qualora l'avente diritto non possa o non voglia essere presente, un verbale di accertamento dal quale risulti lo stato dei bagagli o altri oggetti trasportati e le cause del danno eventuale se sono riconoscibili. Il danneggiato può chiedere copia di tale verbale. In caso di disaccordo tra le parti ciascuna nomina un perito proprio; ove sorgano divergenze anche fra i due periti, questi nominano di comune accordo un terzo perito; in difetto di tale accordo la nomina ha luogo secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile. 44 Azioni contro Trenitalia Il diritto di proporre reclami ed azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle Condizioni e Tariffe spetta esclusivamente: a) al possessore di un biglietto non nominativo; b) all'intestatario od a ciascun intestatario di un biglietto nominativo; c) al viaggiatore in caso di danno subito alla persona ed ai suoi bagagli durante la permanenza sui veicoli ferroviari o al momento in cui vi sale o ne discende, ovvero agli aventi diritto qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno medesimo. Obbligo del reclamo preventivo Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore ed al suo bagaglio, non possono essere promosse azioni legali contro Trenitalia se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. L'avente diritto può però proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo, se Trenitalia la fornisca prima della scadenza dei 120 giorni. Documenti da allegarsi al reclamo Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo e dal biglietto di viaggio. Tali documenti possono essere presentati anche in copia, con la debita legalizzazione qualora Trenitalia la richieda. In tal caso, all'atto della liquidazione del reclamo Trenitalia può esigere la restituzione del biglietto. Prescrizione del diritto ad agire Termini - un anno dal giorno di scadenza della validità del biglietto o dal giorno del fatto che ha cagionato il danno, se si tratti di danno alla persona del viaggiatore ed al suo bagaglio; - due anni, in caso di morte del viaggiatore, decorrente dal giorno del decesso. 45 Sospensione del termine La decorrenza del termine è sospesa dal giorno in cui il reclamo è stato presentato fino al giorno in cui le FS rendono nota all'avente diritto la propria decisione e, se il reclamo è respinto, gli restituiscono i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione. Nota finale: si rappresenta che le informazioni contenute nella presente guida non hanno carattere di ufficialità. Poiché le condizioni di trasporto sono soggette a continue variazioni, si invita, comunque, a verificare quanto riportato direttamente sul sito delle Ferrovie dello Stato, all’indirizzo internet http://www.ferroviedellostato.it/ 46