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Nuove questioni sulla dimensione d`impresa
18_21.qxd 09/05/2007 18 18.30 Pagina 18 AGEVOLAZIONI NAZIONALI Nuove questioni sulla dimensione d'impresa La Commissione per la dimensione aziendale, nella sua quarta riunione del 20 febbraio scorso, ha affrontato due temi fondamentali: il concetto di impresa collegata e il corretto inquadramento delle imprese partecipate da enti pubblici di Gina Leo e Amedeo Sacrestano, Progetto Arcadia S.r.l. C ontinuano gli interventi della “Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli aiuti alle attività produttive” sulle problematiche relative alla esatta definizione della categoria delle Pmi, in base ai parametri resi operativi con Dm 18 aprile 2005. Quest’ultimo, si ricorda, recependo nell’ambito del nostro ordinamento la nuova definizione di impresa della Commissione europea, contenuta nella relativa Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/Ce, ha creato in diversi casi difficoltà interpretative sul corretto inquadramento dimensionale delle imprese che sono destinatarie di agevolazioni pubbliche. La Commissione per la dimensione aziendale è stata istituita con apposito atto ministeriale (Dm 4 ottobre 2005) presso la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, allo scopo di favorire l’applicazione omogenea dei criteri di indivi- duazione delle Pmi, nonché al fine di proporre l’adozione di circolari o atti per la migliore e uniforme applicazione dei predetti criteri e modalità. I quesiti della quarta riunione, del 20 febbraio scorso, hanno avuto ad oggetto due tematiche fondamentali: il concetto di impresa collegata e il corretto inquadramento delle imprese partecipate da enti pubblici. Un breve richiamo alla definizione di Pmi La dimensione di un’impresa va determinata in base ai valori assunti dai parametri inerenti il totale di bilancio o il fatturato e il numero di occupati (v. tavola a pagina seguente), prestando particolare attenzione alle ipotesi in cui l’impresa non sia qualificabile come “autonoma”. Nel caso, infatti, in cui si tratti di impresa “associata” o “collegata” (v. tavola a pagina seguente), sarà necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di INVESTIMENTI PRODUTTIVI bilancio delle imprese collegate e associate. La normativa dispone, in particolare, che nel caso di impresa associata a una o più imprese, agli occupati e al fatturato (o all’attivo patrimoniale) dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente. In presenza di partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. I dati delle imprese associate dovranno, inoltre, comprendere interamente i valori registrati dalle eventuali imprese collegate alle stesse, a meno che tali informazioni non siano state già riprese tramite consolidamento. Nella fattispecie dell’impresa collegata, invece, tutte le informazioni vanno desunte dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, oppure non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente quelli degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Non bisogna, poi, dimenticare di aggiungere in misura proporzionale i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - sempre che gli stessi non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto detenuti. 18_21.qxd 09/05/2007 18.30 Pagina 19 AGEVOLAZIONI NAZIONALI INVESTIMENTI PRODUTTIVI 19 I parametri per la definizione della dimensione di impresa Dipendenti Fatturato Totale di bilancio Micro impresa Meno di 10 Inferiore/uguale € 2.000.000 Inferiore/uguale € 2.000.000 Piccola impresa da 10 a 49 Inferiore/uguale € 10.000.000 Inferiore/uguale € 10.000.000 Media impresa da 50 a 249 Inferiore/uguale € 50.000.000 Inferiore/uguale € 43.000.000 Grande impresa da 250 Maggiore di € 50.000.000 Maggiore di € 43.000.000 Definizione di imprese associate e collegate Imprese associate Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme a una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. Imprese collegate Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni: • l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; • l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; • l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; • le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. La definizione di impresa collegata Con l’ultima riunione della Commissione sono stati forniti, come anticipato, alcuni importanti chiarimenti sull’esatta definizione di impresa collegata. Al riguardo, si evidenzia, che la Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 ha previsto che si possa determinare una relazione di collegamento tra imprese anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che dette imprese esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato o su mercati contigui. Il Dm 18 aprile 2005 ha precisato che affinché si possa determinare il collegamento tra tali imprese, devono verificarsi contemporaneamente due condizioni: • la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; • le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche Istat 2002, oppure un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. In relazione a tale ultima condizione, la Commissione per la dimensione aziendale ha concluso che due imprese possono essere considerate collegate anche quando esercitano la loro attività, sebbene in parte, nella stessa divisione della Classificazione della attività economiche Istat 2002. Risposta, questa, fornita con riferimento al quesito avente ad oggetto il caso di due imprese, un’artigiana che svolge attività classificabile con codice Ateco 2002 29.14 e l’altra industriale con codice primario 28.52 e secondario 29.3. Inoltre, sempre al fine di accertare l’esistenza delle condizioni richieste dalla normativa con riferimento alla relazione di collegamento tra imprese attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche, è chiarito che la semplice detenzione di quote sociali non è sufficiente a stabilire se si configura o meno una situazione di controllo. Quest’ultima, infatti, si fonda sulla titolarità dei diritti di voto tenendo anche conto di altri fattori, come per esempio i patti tra i soci. Pertanto, solo se i soci di un’impresa che ne detengono il controllo hanno anche il controllo di un’altra impresa che rientra nella stessa classificazione Istat, le 18_21.qxd 09/05/2007 20 18.30 Pagina 20 AGEVOLAZIONI NAZIONALI due imprese sono da considerare collegate con tutte le conseguenze che ne derivano per la determinazione della relativa dimensione. Partecipazioni intestate a società fiduciarie Interessante è la questione affrontata in presenza di partecipazioni societarie intestate a società fiduciarie che le amministrano per conto di terzi. La Commissione, già nella precedente riunione (terza riunione del 27 giugno 2006), aveva chiarito che in tale circostanza le partecipazioni sono riconducibili al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria. Pertanto, la sussistenza di rapporti di associazione o di collegamento deve essere verificata con riferimento al primo dei soggetti richiamati. Sul punto nasce, però, un ulteriore dubbio, connesso alla possibilità, da parte della società fiduciaria, di opporre il “segreto fiduciario” nei confronti degli uffici chiamati a verificare la sussistenza delle relazioni di associazioni o collegamento prima della concessione dell’aiuto. La regola della riservatezza è, infatti, insita nell’attività delle società fiduciarie, che soltanto in casi eccezionali e con determinate forme e limiti previsti dalla legge, possono essere chiamate a dare notizie sui loro fiducianti. Per tali società, oltretutto, la violazione della regola della riservatezza assume rilevanza non solo sotto il profilo della responsabilità contrattuale ma anche penale. In questa situazione, la Commissione conclude che, al fine di assicurare il rispetto della riservatezza, è sufficiente, per il calcolo della dimensione aziendale, avere a disposizione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante della società fiduciaria attesti che il soggetto fiduciante non si trovi in una relazione di associazione e/o di collegamento, così come definite dalla Raccomandazione 2003/ 361/Ce e dal Dm 18 aprile 2005, rilevanti ai fini del calcolo della dimensione dell’impresa, senza fornire ulteriori informazioni sullo stesso soggetto fiduciante. Imprese partecipate da enti pubblici Un’ulteriore tematica affrontata è relativa alla corretta determinazione della dimensione di impresa in presenza di enti pubblici. Sicuramente non sono tali le Camere di lavoro Cgil. La Commissione richiama, a tal proposito, quanto già esplicitato nella precedente riunione. L’appendice al Dm 18 aprile 2005 non contiene una definizione generale di enti pubblici ma indica, in via esemplificativa, alcuni soggetti giuridici che devono essere considerati tali (amministrazioni centrali, regioni, enti pubblici locali, università pubbliche, camere di commercio, Asl, enti pubblici di ricerca). In ogni caso, si ritiene che, ai fini del calcolo della dimensione aziendale, nella categoria degli enti pubblici rientrano tutte quelle persone giuridiche che presentano una relazione giuridicamente qualificata con lo Stato o con gli enti pubblici territoriali, tale da configurare la stessa persona giuridica come un’articolazione dell’organizzazione pubblica, compresi gli enti pubblici economici. La qualifica di ente pubblico (economico o non) deve, quindi, essere ricavata o da una previsione espressa oppure dall’analisi delle norme di legge, regolamentari e statutarie che lo regolano. A tale INVESTIMENTI PRODUTTIVI fine potranno prendersi in considerazione una serie di indici, tra cui l’attribuzione all’ente di poteri amministrativi o della funzione di diretta cura di interessi pubblici, il potere di nomina e revoca degli organi amministrativi, i poteri di direttiva o controllo sugli organi e di controllo sugli atti da parte di poteri pubblici, le forme di finanziamento. Le Camere di lavoro Cgil, oggetto del quesito, non rispondono a tali parametri e, quindi, non rientrano nella definizione di ente pubblico. Risulta così possibile classificare come imprese di piccola e media dimensione quelle partecipate anche per oltre il 25% da Camere di lavoro Cgil, non ricorrendo la condizione prevista dal Dm 18 aprile 2005. Si ricorda, infatti, che un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente (ossia per il tramite di una o più imprese) da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Inoltre, ai sensi del comma 3, dell’art. 3 del Dm 18 aprile 2005, non concorrono a determinare la predetta percentuale minima - che quindi potrà essere superata - le seguenti categorie di investitori, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente: • società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa 18_21.qxd 09/05/2007 18.30 Pagina 21 INVESTIMENTI PRODUTTIVI non superi 1.250.000 euro; • università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; • investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; • enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. In relazione a quanto appena richiamato non può che essere definita grande una società partecipata dalla regione per il 15% e da enti pubblici di ricerca collegati alla stessa regione (che controlla il 100% del loro capitale) in misura del 10%. In tale circostanza, la regione detiene di fatto il 25% del capitale sociale dell’impresa per la quale si vuole determinare la dimensione aziendale. Non si verifica, infatti, la condizione richiesta dall’art. 3, comma AGEVOLAZIONI NAZIONALI 3 del Dm 18 aprile 2005 per escludere tali partecipazioni dal computo del limite del 25%. In pratica non è rispettato il disposto in base al quale gli investitori non devono essere individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente. Si evidenzia che la Commissione aveva a suo tempo chiarito che due investitori risultano congiuntamene collegati all’impresa richiedente, quando detengono azioni o diritti di voto la cui sommatoria sia tale da determinare una relazione di collegamento. È ribadito, infine, il principio che, ai fini del calcolo della dimensione aziendale, a nulla rileva la dimensione delle imprese che hanno una relazione (di associazione o collegamento) con l’impresa per la quale si vuole effettuare il calcolo. Per cui se una 21 società A è collegata a tre distinte società (B, C, D), ai suoi dati vanno sommati per intero quelli delle tre imprese collegate (B, C, D), nonché quelli eventuali delle altre imprese collegate e associate alle stesse. Nel caso sottoposto all’attenzione della Commissione, la società D è partecipata per il 51% dalla società A (di cui si vuole determinare la dimensione) e per il restante 49% da un ente pubblico. In relazione a tale situazione, la Commissione afferma che non vanno considerati, nell’effettuazione dei calcoli, i dati dell’ente pubblico, perché in base a quanto disposto da decreto ministeriale, gli enti pubblici rilevano solo se detengono, direttamente o indirettamente, anche in maniera congiunta, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell’impresa per la quale si vuole determinare la dimensione.