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Nuove questioni sulla dimensione d`impresa

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Nuove questioni sulla dimensione d`impresa
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AGEVOLAZIONI NAZIONALI
Nuove questioni
sulla dimensione
d'impresa
La Commissione per la dimensione aziendale, nella sua quarta
riunione del 20 febbraio scorso, ha affrontato due temi fondamentali:
il concetto di impresa collegata e il corretto inquadramento delle
imprese partecipate da enti pubblici
di Gina Leo e Amedeo Sacrestano, Progetto Arcadia S.r.l.
C
ontinuano gli interventi
della “Commissione
per la determinazione
della dimensione
aziendale ai fini della
concessione degli aiuti alle attività produttive” sulle problematiche relative alla esatta definizione
della categoria delle Pmi, in base ai
parametri resi operativi con Dm 18
aprile 2005. Quest’ultimo, si ricorda, recependo nell’ambito del nostro ordinamento la nuova definizione di impresa della Commissione europea, contenuta nella relativa Raccomandazione 6 maggio
2003, n. 2003/361/Ce, ha creato in
diversi casi difficoltà interpretative sul corretto inquadramento dimensionale delle imprese che sono
destinatarie di agevolazioni pubbliche.
La Commissione per la dimensione aziendale è stata istituita con
apposito atto ministeriale (Dm 4
ottobre 2005) presso la Direzione
generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese, allo
scopo di favorire l’applicazione
omogenea dei criteri di indivi-
duazione delle Pmi, nonché al
fine di proporre l’adozione di circolari o atti per la migliore e
uniforme applicazione dei predetti criteri e modalità. I quesiti della
quarta riunione, del 20 febbraio
scorso, hanno avuto ad oggetto
due tematiche fondamentali: il
concetto di impresa collegata e il
corretto inquadramento delle
imprese partecipate da enti pubblici.
Un breve richiamo
alla definizione di Pmi
La dimensione di un’impresa va
determinata in base ai valori
assunti dai parametri inerenti il
totale di bilancio o il fatturato e il
numero di occupati (v. tavola a
pagina seguente), prestando particolare attenzione alle ipotesi in
cui l’impresa non sia qualificabile
come “autonoma”. Nel caso,
infatti, in cui si tratti di impresa
“associata” o “collegata” (v.
tavola a pagina seguente), sarà
necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli
occupati, fatturato o totale di
INVESTIMENTI PRODUTTIVI
bilancio delle imprese collegate e
associate.
La normativa dispone, in particolare, che nel caso di impresa associata a una o più imprese, agli
occupati e al fatturato (o all’attivo
patrimoniale) dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione
alla percentuale di partecipazione
al capitale o alla percentuale di
diritti di voto detenuti (in caso di
difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i
dati dell’impresa o delle imprese
situate immediatamente a monte o
a valle dell’impresa richiedente.
In presenza di partecipazioni
incrociate, si applica la percentuale più elevata. I dati delle imprese
associate dovranno, inoltre, comprendere interamente i valori registrati dalle eventuali imprese collegate alle stesse, a meno che tali
informazioni non siano state già
riprese tramite consolidamento.
Nella fattispecie dell’impresa collegata, invece, tutte le informazioni vanno desunte dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente
collegate all’impresa richiedente
non siano riprese nei conti consolidati, oppure non esistano conti
consolidati, ai dati dell’impresa
richiedente si sommano interamente quelli degli occupati e del
fatturato o del totale di bilancio
desunti dal bilancio di esercizio di
tali imprese. Non bisogna, poi,
dimenticare di aggiungere in
misura proporzionale i dati delle
eventuali imprese associate alle
imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di
queste ultime - sempre che gli
stessi non siano stati già ripresi
tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle
percentuali di partecipazione al
capitale o alla percentuale dei
diritti di voto detenuti.
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INVESTIMENTI PRODUTTIVI
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I parametri per la definizione della dimensione di impresa
Dipendenti
Fatturato
Totale di bilancio
Micro impresa
Meno di 10
Inferiore/uguale € 2.000.000
Inferiore/uguale € 2.000.000
Piccola impresa
da 10 a 49
Inferiore/uguale € 10.000.000
Inferiore/uguale € 10.000.000
Media impresa
da 50 a 249
Inferiore/uguale € 50.000.000
Inferiore/uguale € 43.000.000
Grande impresa
da 250
Maggiore di € 50.000.000
Maggiore di € 43.000.000
Definizione di imprese associate e collegate
Imprese
associate
Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente
relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme a una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o
dei diritti di voto di un'altra impresa.
Imprese
collegate
Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
• l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
• l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
• l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
• le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
La definizione
di impresa collegata
Con l’ultima riunione della
Commissione sono stati forniti,
come anticipato, alcuni importanti chiarimenti sull’esatta definizione di impresa collegata.
Al riguardo, si evidenzia, che la
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003
ha previsto che si possa determinare una relazione di collegamento tra imprese anche attraverso
una persona fisica o un gruppo di
persone fisiche che agiscono di
concerto, a patto che dette imprese
esercitino la loro attività o una parte
della loro attività sullo stesso mercato o su mercati contigui. Il Dm 18
aprile 2005 ha precisato che affinché si possa determinare il collegamento tra tali imprese, devono verificarsi contemporaneamente due
condizioni:
• la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in
entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura
tale da detenerne il controllo in
base alla vigente normativa
nazionale;
• le attività svolte dalle imprese
devono essere ricomprese nella
stessa divisione della Classificazione delle attività economiche Istat 2002, oppure un’impresa ha fatturato all’altra
almeno il 25% del totale del
fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso
ed approvato prima della data
di sottoscrizione della domanda
di agevolazione.
In relazione a tale ultima condizione, la Commissione per la
dimensione aziendale ha concluso
che due imprese possono essere
considerate collegate anche quando esercitano la loro attività, sebbene in parte, nella stessa divisione della Classificazione della attività economiche Istat 2002.
Risposta, questa, fornita con riferimento al quesito avente ad
oggetto il caso di due imprese,
un’artigiana che svolge attività
classificabile con codice Ateco
2002 29.14 e l’altra industriale
con codice primario 28.52 e
secondario 29.3.
Inoltre, sempre al fine di accertare
l’esistenza delle condizioni richieste dalla normativa con riferimento alla relazione di collegamento
tra imprese attraverso una persona
fisica o un gruppo di persone fisiche, è chiarito che la semplice
detenzione di quote sociali non è
sufficiente a stabilire se si configura o meno una situazione di
controllo. Quest’ultima, infatti, si
fonda sulla titolarità dei diritti di
voto tenendo anche conto di altri
fattori, come per esempio i patti
tra i soci. Pertanto, solo se i soci
di un’impresa che ne detengono il
controllo hanno anche il controllo
di un’altra impresa che rientra
nella stessa classificazione Istat, le
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due imprese sono da considerare
collegate con tutte le conseguenze
che ne derivano per la determinazione della relativa dimensione.
Partecipazioni intestate
a società fiduciarie
Interessante è la questione affrontata in presenza di partecipazioni
societarie intestate a società fiduciarie che le amministrano per
conto di terzi. La Commissione,
già nella precedente riunione
(terza riunione del 27 giugno
2006), aveva chiarito che in tale
circostanza le partecipazioni sono
riconducibili al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria. Pertanto, la sussistenza di rapporti di associazione o di collegamento deve essere verificata con
riferimento al primo dei soggetti
richiamati. Sul punto nasce, però,
un ulteriore dubbio, connesso alla
possibilità, da parte della società
fiduciaria, di opporre il “segreto
fiduciario” nei confronti degli
uffici chiamati a verificare la sussistenza delle relazioni di associazioni o collegamento prima della
concessione dell’aiuto.
La regola della riservatezza è,
infatti, insita nell’attività delle
società fiduciarie, che soltanto in
casi eccezionali e con determinate
forme e limiti previsti dalla legge,
possono essere chiamate a dare
notizie sui loro fiducianti. Per tali
società, oltretutto, la violazione
della regola della riservatezza
assume rilevanza non solo sotto il
profilo della responsabilità contrattuale ma anche penale. In questa situazione, la Commissione
conclude che, al fine di assicurare
il rispetto della riservatezza, è sufficiente, per il calcolo della
dimensione aziendale, avere a
disposizione una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con la
quale il legale rappresentante della
società fiduciaria attesti che il soggetto fiduciante non si trovi in una
relazione di associazione e/o di
collegamento, così come definite
dalla Raccomandazione 2003/
361/Ce e dal Dm 18 aprile 2005,
rilevanti ai fini del calcolo della
dimensione dell’impresa, senza
fornire ulteriori informazioni sullo
stesso soggetto fiduciante.
Imprese partecipate
da enti pubblici
Un’ulteriore tematica affrontata è
relativa alla corretta determinazione della dimensione di impresa in
presenza di enti pubblici. Sicuramente non sono tali le Camere
di lavoro Cgil. La Commissione
richiama, a tal proposito, quanto
già esplicitato nella precedente
riunione. L’appendice al Dm 18
aprile 2005 non contiene una definizione generale di enti pubblici
ma indica, in via esemplificativa,
alcuni soggetti giuridici che devono essere considerati tali (amministrazioni centrali, regioni, enti
pubblici locali, università pubbliche, camere di commercio, Asl,
enti pubblici di ricerca).
In ogni caso, si ritiene che, ai fini
del calcolo della dimensione aziendale, nella categoria degli enti
pubblici rientrano tutte quelle persone giuridiche che presentano una
relazione giuridicamente qualificata con lo Stato o con gli enti
pubblici territoriali, tale da configurare la stessa persona giuridica
come un’articolazione dell’organizzazione pubblica, compresi gli enti
pubblici economici.
La qualifica di ente pubblico (economico o non) deve, quindi, essere ricavata o da una previsione
espressa oppure dall’analisi delle
norme di legge, regolamentari e
statutarie che lo regolano. A tale
INVESTIMENTI PRODUTTIVI
fine potranno prendersi in considerazione una serie di indici, tra
cui l’attribuzione all’ente di poteri
amministrativi o della funzione di
diretta cura di interessi pubblici, il
potere di nomina e revoca degli
organi amministrativi, i poteri di
direttiva o controllo sugli organi e
di controllo sugli atti da parte di
poteri pubblici, le forme di finanziamento. Le Camere di lavoro
Cgil, oggetto del quesito, non
rispondono a tali parametri e,
quindi, non rientrano nella definizione di ente pubblico.
Risulta così possibile classificare
come imprese di piccola e media
dimensione quelle partecipate
anche per oltre il 25% da Camere
di lavoro Cgil, non ricorrendo la
condizione prevista dal Dm 18
aprile 2005. Si ricorda, infatti, che
un’impresa è considerata sempre
di grande dimensione qualora il
25% o più del suo capitale o dei
suoi diritti di voto sono detenuti
direttamente o indirettamente
(ossia per il tramite di una o più
imprese) da un ente pubblico
oppure congiuntamente da più enti
pubblici.
Inoltre, ai sensi del comma 3, dell’art. 3 del Dm 18 aprile 2005, non
concorrono a determinare la predetta percentuale minima - che
quindi potrà essere superata - le
seguenti categorie di investitori,
a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o
congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
• società pubbliche di partecipazione, società di capitale di
rischio, persone fisiche o gruppi
di persone fisiche esercitanti
regolare attività di investimento
in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non
quotate a condizione che il totale
investito da tali persone o gruppi
di persone in una stessa impresa
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non superi 1.250.000 euro;
• università o centri di ricerca
pubblici e privati senza scopo
di lucro;
• investitori istituzionali, compresi
i fondi di sviluppo regionale;
• enti pubblici locali, aventi un
bilancio annuale inferiore a 10
milioni di euro e meno di 5.000
abitanti.
In relazione a quanto appena
richiamato non può che essere
definita grande una società partecipata dalla regione per il 15% e
da enti pubblici di ricerca collegati alla stessa regione (che controlla il 100% del loro capitale) in
misura del 10%. In tale circostanza, la regione detiene di fatto il
25% del capitale sociale dell’impresa per la quale si vuole determinare la dimensione aziendale.
Non si verifica, infatti, la condizione richiesta dall’art. 3, comma
AGEVOLAZIONI NAZIONALI
3 del Dm 18 aprile 2005 per escludere tali partecipazioni dal computo del limite del 25%. In pratica
non è rispettato il disposto in base
al quale gli investitori non devono
essere individualmente o congiuntamente collegati all’impresa
richiedente. Si evidenzia che la
Commissione aveva a suo tempo
chiarito che due investitori risultano congiuntamene collegati
all’impresa richiedente, quando
detengono azioni o diritti di voto
la cui sommatoria sia tale da
determinare una relazione di collegamento.
È ribadito, infine, il principio che,
ai fini del calcolo della dimensione aziendale, a nulla rileva la
dimensione delle imprese che
hanno una relazione (di associazione o collegamento) con l’impresa per la quale si vuole effettuare il calcolo. Per cui se una
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società A è collegata a tre distinte
società (B, C, D), ai suoi dati
vanno sommati per intero quelli
delle tre imprese collegate (B, C,
D), nonché quelli eventuali delle
altre imprese collegate e associate
alle stesse. Nel caso sottoposto
all’attenzione della Commissione,
la società D è partecipata per il
51% dalla società A (di cui si
vuole determinare la dimensione)
e per il restante 49% da un ente
pubblico. In relazione a tale situazione, la Commissione afferma
che non vanno considerati, nell’effettuazione dei calcoli, i dati
dell’ente pubblico, perché in base
a quanto disposto da decreto ministeriale, gli enti pubblici rilevano
solo se detengono, direttamente o
indirettamente, anche in maniera
congiunta, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell’impresa
per la quale si vuole determinare
la dimensione.
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