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APPUNTI SUL CERTIFICATO DI AGIBILITA`/ABITABILITA` E SULLA

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APPUNTI SUL CERTIFICATO DI AGIBILITA`/ABITABILITA` E SULLA
APPUNTI SUL CERTIFICATO DI AGIBILITA’/ABITABILITA’ E SULLA
LICENZA EDILIZIA
Fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura e http://wiki.professionearchitetto.it/w/Pagina_principale
CERTIFICATO DI ABITABILITÀ
Il certificato di abitabilità è un documento riguardante un bene immobile da destinare ad uso di
abitazione, che viene rilasciato dal comune nel cui territorio è ubicato l'immobile stesso, al fine di
dichiarare la sicurezza, l’igiene, la salubrità, il risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati.
Si distingueva una volta fra "certificato di abitabilità", riferito alle unità immobiliari ad uso di
abitazione, e "certificato di agibilità" riferito alle unità immobiliari da destinare ad altro uso. Tale
distinzione è in pratica venuta meno nel tempo anche per la comune trattazione normativa.
Il documento certifica, per l'appunto, l'idoneità della porzione immobiliare interessata ad essere
adibita ad uso abitativo; tale idoneità viene riscontrata verificando la statica dell'edificio e la sua
salubrità ed accertando che siano soddisfatti alcuni criteri principalmente riguardanti la
distribuzione dei vani e le rispettive volumetrie, nonché consistenza, dislocamento e funzionalità
degli impianti essenziali (principalmente quelli idrico e fognario). In tempi recenti alle verifiche da
effettuarsi si sono aggiunte quelle relative alle nuove normative di sicurezza, antinfortunistica,
accessibilità e risparmio idrico ed energetico (talune in recepimento di normativa comunitaria). La
procedura è essenzialmente declaratoria.
L'iniziale obbligo di produzione del certificato è stato introdotto col R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo
Unico delle Leggi Sanitarie) agli artt. 220 e 221, poi modificato e sostituito dal D.P.R. 22 aprile
1994, n. 425 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
LICENZA EDILIZIA
Antecedentemente alla Licenza Edilizia, cioè sino al 1942, vigeva l’autorizzazione sanitaria
normata dal citato precedente R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).
La Licenza Edilizia fu introdotta per la prima volta in Italia dalla Legge Urbanistica fondamentale
17 agosto 1942 n. 1150. Questa stabiliva l'adozione dei c.d. strumenti urbanistici, ossia iniziava a
stabilire le regole della Pianificazione territoriale. Inizialmente l'atto di autorizzazione era previsto
solo nell'ambito del territorio comunale "urbanizzato" (che fu inizialmente individuato con la
perimetrazione dei centri abitati che i Comuni avevano l'obbligo di redigere). Con la Legge n. 765
del 1967 (c.d. legge Ponte in quanto legge di emergenza a seguito di fatti di cronaca (il crollo di
edifici abusivi nella Valle dei Templi di Agrigento) in attesa di una più ampia riforma) l'obbligo
della licenza edilizia venne esteso a tutto il territorio comunale (nel centro abitato e fuori)
rimanendo comunque gratuita. Con la Legge n. 10 del 1977 (c.d. legge Bucalossi), la licenza
edilizia fu sostituita dalla Concessione edilizia diventando un titolo oneroso. La Licenza Edilizia
sostituita dalla Concessione Edilizia (che oggi si è evoluta nel Permesso di Costruire ex D.P.R.
380/2001) non è più utilizzata.
Tuttavia, è necessario conoscere il suo istituto, in quanto, ad esempio, di un vecchio fabbricato
edificato, che non è stato oggetto di atti abilitativi urbanistici nel passato recente, possiamo dire
che se è stato costruito prima dell'entrata in vigore della Legge n. 765 del 1967 e fuori del
perimetro del centro urbano (così come individuato al 1967) è regolare. Se non soddisfa tale
condizione risulta essere un abuso edilizio con le conseguenze del caso sotto l'aspetto legale,
tecnico e del trasferimento della proprietà immobiliare.
CERTIFICAZIONE
Pertanto, per tutto quanto sopra, al fine di determinare la necessità dell’Abitabilità/Agibilità,
occorre verificare se l’immobile è stato edificato:
- ante 1934: non è soggetto a certificato di agibilità;
- ante 1934, ma ristrutturato nel corso del tempo: è soggetto ad agibilità;
- post 1934, in generale: è soggetto a certificato di agibilità;
- prima del 17 agosto 1942 il titolo concessorio è: autorizzazione sanitaria;
- dopo il 1942 e sino all’entrata in vigore della L n° 765/67: per gli immobili realizzati all’interno
dei centri urbani, il titolo concessorio era la Licenza Edilizia, mentre per gli immobili realizzati
all’esterno dei centri urbani, il titolo concessorio era l’autorizzazione sanitaria (con certificazione
d’abitabilità per entrambi - evidentemente).
- dopo l’entrata in vigore della L n° 765/67 e sino ai ns. giorni: nessuna divisione tra immobili
realizzati all’interno od all’esterno dei centri urbani - il titolo concessorio diventa la Licenza
Edilizia che, a seconda dell’epoca d’esecuzione, cambia nome diventando Concessione Edilizia,
Permesso di Costruire, DIA).
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