APPUNTI SUL CERTIFICATO DI AGIBILITA`/ABITABILITA` E SULLA
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APPUNTI SUL CERTIFICATO DI AGIBILITA`/ABITABILITA` E SULLA
APPUNTI SUL CERTIFICATO DI AGIBILITA’/ABITABILITA’ E SULLA LICENZA EDILIZIA Fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura e http://wiki.professionearchitetto.it/w/Pagina_principale CERTIFICATO DI ABITABILITÀ Il certificato di abitabilità è un documento riguardante un bene immobile da destinare ad uso di abitazione, che viene rilasciato dal comune nel cui territorio è ubicato l'immobile stesso, al fine di dichiarare la sicurezza, l’igiene, la salubrità, il risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Si distingueva una volta fra "certificato di abitabilità", riferito alle unità immobiliari ad uso di abitazione, e "certificato di agibilità" riferito alle unità immobiliari da destinare ad altro uso. Tale distinzione è in pratica venuta meno nel tempo anche per la comune trattazione normativa. Il documento certifica, per l'appunto, l'idoneità della porzione immobiliare interessata ad essere adibita ad uso abitativo; tale idoneità viene riscontrata verificando la statica dell'edificio e la sua salubrità ed accertando che siano soddisfatti alcuni criteri principalmente riguardanti la distribuzione dei vani e le rispettive volumetrie, nonché consistenza, dislocamento e funzionalità degli impianti essenziali (principalmente quelli idrico e fognario). In tempi recenti alle verifiche da effettuarsi si sono aggiunte quelle relative alle nuove normative di sicurezza, antinfortunistica, accessibilità e risparmio idrico ed energetico (talune in recepimento di normativa comunitaria). La procedura è essenzialmente declaratoria. L'iniziale obbligo di produzione del certificato è stato introdotto col R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) agli artt. 220 e 221, poi modificato e sostituito dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. LICENZA EDILIZIA Antecedentemente alla Licenza Edilizia, cioè sino al 1942, vigeva l’autorizzazione sanitaria normata dal citato precedente R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie). La Licenza Edilizia fu introdotta per la prima volta in Italia dalla Legge Urbanistica fondamentale 17 agosto 1942 n. 1150. Questa stabiliva l'adozione dei c.d. strumenti urbanistici, ossia iniziava a stabilire le regole della Pianificazione territoriale. Inizialmente l'atto di autorizzazione era previsto solo nell'ambito del territorio comunale "urbanizzato" (che fu inizialmente individuato con la perimetrazione dei centri abitati che i Comuni avevano l'obbligo di redigere). Con la Legge n. 765 del 1967 (c.d. legge Ponte in quanto legge di emergenza a seguito di fatti di cronaca (il crollo di edifici abusivi nella Valle dei Templi di Agrigento) in attesa di una più ampia riforma) l'obbligo della licenza edilizia venne esteso a tutto il territorio comunale (nel centro abitato e fuori) rimanendo comunque gratuita. Con la Legge n. 10 del 1977 (c.d. legge Bucalossi), la licenza edilizia fu sostituita dalla Concessione edilizia diventando un titolo oneroso. La Licenza Edilizia sostituita dalla Concessione Edilizia (che oggi si è evoluta nel Permesso di Costruire ex D.P.R. 380/2001) non è più utilizzata. Tuttavia, è necessario conoscere il suo istituto, in quanto, ad esempio, di un vecchio fabbricato edificato, che non è stato oggetto di atti abilitativi urbanistici nel passato recente, possiamo dire che se è stato costruito prima dell'entrata in vigore della Legge n. 765 del 1967 e fuori del perimetro del centro urbano (così come individuato al 1967) è regolare. Se non soddisfa tale condizione risulta essere un abuso edilizio con le conseguenze del caso sotto l'aspetto legale, tecnico e del trasferimento della proprietà immobiliare. CERTIFICAZIONE Pertanto, per tutto quanto sopra, al fine di determinare la necessità dell’Abitabilità/Agibilità, occorre verificare se l’immobile è stato edificato: - ante 1934: non è soggetto a certificato di agibilità; - ante 1934, ma ristrutturato nel corso del tempo: è soggetto ad agibilità; - post 1934, in generale: è soggetto a certificato di agibilità; - prima del 17 agosto 1942 il titolo concessorio è: autorizzazione sanitaria; - dopo il 1942 e sino all’entrata in vigore della L n° 765/67: per gli immobili realizzati all’interno dei centri urbani, il titolo concessorio era la Licenza Edilizia, mentre per gli immobili realizzati all’esterno dei centri urbani, il titolo concessorio era l’autorizzazione sanitaria (con certificazione d’abitabilità per entrambi - evidentemente). - dopo l’entrata in vigore della L n° 765/67 e sino ai ns. giorni: nessuna divisione tra immobili realizzati all’interno od all’esterno dei centri urbani - il titolo concessorio diventa la Licenza Edilizia che, a seconda dell’epoca d’esecuzione, cambia nome diventando Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, DIA).