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Agricoltore Attivo

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Agricoltore Attivo
ATTUALITÀ
PAC 2015-2020 Titoli definitivi assegnati entro l’1 aprile 2016: ma il percorso è complicato
di Angelo Frascarelli
Chi è l’agricoltore attivo
Ministero e Agea
chiariscono requisiti
e controlli. Ancora
molte verifiche,
soprattutto per gli
agricoltori part-time
L
dimostrazione del requisito di agricoltore
attivo.
I requisiti dell’agricoltore attivo
e domande Pac 2015 sono state presentate entro il 15 giugno 2015 e, in parte, sono state completate entro il 10 luglio 2015; il
5 ottobre 2015, Agea ha comunicato i titoli
provvisori; a novembre 2015, la maggior parte degli agricoltori ha ricevuto l’acconto del
70% dei pagamenti.
I titoli definitivi saranno assegnati entro il
1° aprile 2016, ma il percorso per arrivare a
questa tappa è ancora complicato. La Pac è
un cantiere sempre aperto e uno dei temi su
cui si hanno ancora molte incertezze e si sta
ancora lavorando è quello dell’agricoltore
attivo, anche alla luce della complessa normativa nazionale (tab. 1).
Le ultime novità derivano dalla Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015,
che ha precisato alcuni aspetti relativi alla
L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo”
costituisce una condizione necessaria e imprescindibile per l’ottenimento dei contributi
della Pac, sia del primo pilastro (pagamenti
diretti) che del secondo pilastro (sviluppo rurale). Il requisito di agricoltore attivo è controllato ogni anno.
L’agricoltore ha ben sei possibilità per dimostrare di essere agricoltore attivo (tab. 2):
1.pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente (2014) sotto una certa soglia:
5.000 euro per le aziende prevalentemente
ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
2.iscrizione all’Inps, in qualità di coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) o colono o mezzadro;
3.titolari di partita Iva, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre
zone”, a partire dal 2016, con dichiarazione
annuale Iva;
4.p roventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente (2014) pari ad almeno un terzo dei proventi tota-
Tab. 1 – Le normative nazionali sull’agricoltore attivo
Circolare
Decreto ministeriale n. 6513
del 18 novembre 2014
Decreto ministeriale n. 1420
del 26 febbraio 2015
Decreto ministeriale n. 1922
del 20 marzo 2015
Circolare Agea N. ACIU.2015.140
del 20 marzo 2015
Nota Mipaaf n. 6518
del 26 novembre 2015
Circolare Agea N. ACIU.2015.570
del 23 dicembre 2015
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terra vita
Tema
Art. 3: ampliamento lista nera; requisiti agricoltore attivo; agricoltori con
pagamenti diretti non superiori ad un determinato importo.
Art. 1, comma 2, 3 e 4: ulteriori dettagli sull’agricoltore attivo.
li ottenuti nell’anno precedente (2014);
5.importo annuo dei pagamenti diretti pari ad
almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da
attività non agricole nell’anno precedente
(2014);
6.la sua attività principale o il suo oggetto
sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
Per i prossimi anni, la normativa rimane invariata, pur cambiando l’anno di riferimento.
Se l’agricoltore non rientra in nessuna di queste casistiche, non è attivo. Tuttavia, le casistiche sono talmente ampie da consentire
alla quasi totalità degli agricoltori di dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”.
Quando è facilmente identificabile
L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata con facilità se il soggetto possiede
almeno uno dei seguenti tre requisiti:
1.agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
2.iscrizione all’Inps;
3.titolari di partita Iva, con codice ATECO 01.
Il Codice ATECO identifica la tipologia di attività economica svolta da un’impresa (ATtività
ECOnomiche) e va dichiarato in fase di registrazione della propria attività; può essere aggiornato in caso di avvio di una nuova attività
economica all’interno di una stessa impresa.
Il Codice ATECO 01 “Coltivazioni agricole e
produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi” identifica l’attività agricola.
Deroghe di analoga valenza
Dimostrazione dei requisiti e delle deroghe dell’agricoltore attivo.
L’agricoltore, che non possiede uno dei tre
precedenti requisiti, può essere ugualmente
“attivo” se rientra in una delle tre “deroghe”
per dimostrare la significatività dell’attività agricola (tab. 2); queste deroghe hanno la
stessa valenza giuridica degli altri requisiti.
Chiarimenti sull’agricoltore attivo.
Attivo anche senza Partita Iva
Agricoltore in attività - Modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea N.
ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.
Un agricoltore part-time, senza Partita Iva,
può facilmente dimostrare di essere agricoltore attivo se l’importo annuo dei pagamenti
Art. 1, comma 1 e 3: ulteriori dettagli sull’agricoltore attivo.
n. 2-2016 15 gennaio
©2016
Copyright Edizioni Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media s.r.l.
Lino e cartamo non ammissibili agli aiuti accoppiati
La nota Mipaaf n. 6518 del
26/11/2015 ha precisato che lino
e cartamo non sono ammissibili
agli aiuti accoppiati. Infatti, questi aiuti (art. 23, comma 9, del
DM 18/11/2014) sono destinati:
-alla soia, al Nord;
-proteaginose (girasole, colza
e leguminose da granella);
-leguminose da granella al
sud Italia.
Il Mipaaf evidenzia che il lino e
il cartamo sono classificabili,
dal punto di vista agronomico,
tra le colture oleaginose, cioè
colture in grado di accumulare,
nei semi o nei frutti, sostanze
la cui estrazione rappresenta la prima e più vantaggiosa
utilizzazione per uso commestibile (oli, margarine, ecc.) o
industriale (carburanti, lubri-
ficanti, solventi, saponi, ecc.).
Le colture proteaginose, invece, sono considerate solitamente le colture industriali i
cui prodotti sono destinati alla
produzione di mangimi ad alto
tenore proteico ma non comprende, ad esempio, le leguminose da granella come l’arachide e la soia, che, essendo
destinate principalmente alla
Tab. 2 - I requisiti dell’agricoltore attivo
Zone montane e/o svantaggiate
Agricoltore con pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro.
oppure
Agricoltore iscritto all’Inps, come Iap (Imprenditore Agricolo
Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro.
oppure
Agricoltore in possesso della partita Iva attivata in campo
agricolo prima del 1° agosto 2014.
Altre zone
Agricoltore con pagamenti diretti inferiori a 1.250 euro.
oppure
Agricoltore iscritto all’Inps, come Iap (Imprenditore Agricolo
Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro.
oppure
Agricoltore in possesso della partita Iva attivata in campo
agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016,
con dichiarazione annuale Iva.
Deroghe
a) i proventi totali ottenuti da attività agricole nel 2014 rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nel 2014;
b) l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nel 2014;
c)se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel
registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.
diretti è pari ad almeno il 5% dei proventi
totali ottenuti da attività non agricole.
Ad esempio un operaio o un impiegato o un
pensionato che nel 2014 ha ottenuto pagamenti diretti per 2.500 euro rientra facilmente
in questa fattispecie. Infatti per dimostrare
che i pagamenti diretti sono pari ad almeno
il 5% dei proventi totali ottenuti da attività
non agricole, il suo reddito da operaio o da
impiegato o da pensionato non deve essere
superiore a 50.000 euro.
Quindi un lavoratore dipendente può essere
“agricoltore attivo”, anche se svolge l’attività
agricola part-time e non necessita di aprire la
Partita Iva né nel 2015 né negli anni successivi.
Per tali ragioni, l’agricoltore non deve neanche
dimostrare la dichiarazione annuale dell’Iva.
Pensioni? Proventi extra-agricoli
La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita
sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini
fiscali. In altre parole, Agea prenderà in con©2016
siderazione la denuncia dei redditi del richiedente. La Circolare Agea N. ACIU.2015.570
del 23 dicembre 2015 individua voci e codici del modello di dichiarazione dei redditi
dell’anno precedente (redditi 2014), presentato dall’agricoltore all’Agenzia delle Entrate per il citato controllo della significatività
dell’attività agricola.
I redditi da considerare comprendono sia
quelli dell’agricoltore dichiarante sia quelli
del coniuge; la scelta di includere i redditi
del coniuge è assurda, perché penalizza gli
agricoltori coniugati rispetto agli agricoltori
non coniugati.
La nota Mipaaf n. 6518 del 26 novembre 2015
e la Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23
dicembre 2015 precisano che la pensione,
come le altre rendite (redditi da fabbricati,
ecc.), rientra nei proventi da considerare derivanti da attività non agricole.
La verifica della qualifica
La verifica della qualifica di “agricoltore attivo”, è eseguita, ove possibile, in via informa-
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produzione di grassi alimentari, sono più propriamente definite oleoproteaginose.
In sintesi, il cartamo e il lino
non sono contemplati nella
normativa dell’aiuto accoppiato; le uniche colture oleaginose
che ricevono l’aiuto accoppiato sono il girasole e il colza al
centro Italia (Marche, Umbria,
Toscana e Lazio).
tica da Agea sulla base dei dati informatizzati
disponibili, utilizzando i dati di altre pubbliche
amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate,
Sistema delle Camere di Commercio o altre)
e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.
Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore
non risulti “agricoltore attivo” a seguito della
verifica informatica svolta da Agea e intenda provare detta qualifica, deve presentare
all’Organismo pagatore un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.
In sintesi, l’agricoltore non deve fare nulla,
perché il compito della verifica di “agricoltore attivo” spetta ad Agea. Se le verifiche di
Agea conducono ad una risposta negativa,
l’agricoltore può presentare un’idonea documentazione attestante l’esistenza del requisito “agricoltore attivo”.
Nei prossimi mesi, queste verifiche coinvolgeranno in modo rilevante Agea, gli Organismi Pagatori, i Caa e gli agricoltori. Ribadiamo che l’agricoltore “non attivo” non riceve
l’assegnazione dei titoli e i relativi pagamenti.
Le tante complessità in essere
L’applicazione e la verifica del requisito dell’agricoltore attivo si sta rivelando molto complessa, con notevoli situazioni di incertezza.
Molti agricoltori non hanno ricevuto l’acconto per l’anomalia sulla verifica dell’agricoltore
attivo.
Si poteva evitare questa situazione? Sicuramente si, con scelte più semplici e una formulazione giuridica più chiara.
I politici hanno espresso il peggio di sé, formulando una definizione di agricoltore attivo
molto complicata, che costringe gli agricoltori e Agea ad un intricatissimo e laboriosissimo lavoro per la dimostrazione dei requisiti
e per i relativi controlli.
n
n. 2-2016 15 gennaio
terra vita
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