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Agricoltore Attivo
ATTUALITÀ PAC 2015-2020 Titoli definitivi assegnati entro l’1 aprile 2016: ma il percorso è complicato di Angelo Frascarelli Chi è l’agricoltore attivo Ministero e Agea chiariscono requisiti e controlli. Ancora molte verifiche, soprattutto per gli agricoltori part-time L dimostrazione del requisito di agricoltore attivo. I requisiti dell’agricoltore attivo e domande Pac 2015 sono state presentate entro il 15 giugno 2015 e, in parte, sono state completate entro il 10 luglio 2015; il 5 ottobre 2015, Agea ha comunicato i titoli provvisori; a novembre 2015, la maggior parte degli agricoltori ha ricevuto l’acconto del 70% dei pagamenti. I titoli definitivi saranno assegnati entro il 1° aprile 2016, ma il percorso per arrivare a questa tappa è ancora complicato. La Pac è un cantiere sempre aperto e uno dei temi su cui si hanno ancora molte incertezze e si sta ancora lavorando è quello dell’agricoltore attivo, anche alla luce della complessa normativa nazionale (tab. 1). Le ultime novità derivano dalla Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015, che ha precisato alcuni aspetti relativi alla L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria e imprescindibile per l’ottenimento dei contributi della Pac, sia del primo pilastro (pagamenti diretti) che del secondo pilastro (sviluppo rurale). Il requisito di agricoltore attivo è controllato ogni anno. L’agricoltore ha ben sei possibilità per dimostrare di essere agricoltore attivo (tab. 2): 1.pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente (2014) sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone; 2.iscrizione all’Inps, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) o colono o mezzadro; 3.titolari di partita Iva, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva; 4.p roventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente (2014) pari ad almeno un terzo dei proventi tota- Tab. 1 – Le normative nazionali sull’agricoltore attivo Circolare Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 Decreto ministeriale n. 1922 del 20 marzo 2015 Circolare Agea N. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 Nota Mipaaf n. 6518 del 26 novembre 2015 Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015 14 terra vita Tema Art. 3: ampliamento lista nera; requisiti agricoltore attivo; agricoltori con pagamenti diretti non superiori ad un determinato importo. Art. 1, comma 2, 3 e 4: ulteriori dettagli sull’agricoltore attivo. li ottenuti nell’anno precedente (2014); 5.importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente (2014); 6.la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola. Per i prossimi anni, la normativa rimane invariata, pur cambiando l’anno di riferimento. Se l’agricoltore non rientra in nessuna di queste casistiche, non è attivo. Tuttavia, le casistiche sono talmente ampie da consentire alla quasi totalità degli agricoltori di dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”. Quando è facilmente identificabile L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata con facilità se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti: 1.agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti; 2.iscrizione all’Inps; 3.titolari di partita Iva, con codice ATECO 01. Il Codice ATECO identifica la tipologia di attività economica svolta da un’impresa (ATtività ECOnomiche) e va dichiarato in fase di registrazione della propria attività; può essere aggiornato in caso di avvio di una nuova attività economica all’interno di una stessa impresa. Il Codice ATECO 01 “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi” identifica l’attività agricola. Deroghe di analoga valenza Dimostrazione dei requisiti e delle deroghe dell’agricoltore attivo. L’agricoltore, che non possiede uno dei tre precedenti requisiti, può essere ugualmente “attivo” se rientra in una delle tre “deroghe” per dimostrare la significatività dell’attività agricola (tab. 2); queste deroghe hanno la stessa valenza giuridica degli altri requisiti. Chiarimenti sull’agricoltore attivo. Attivo anche senza Partita Iva Agricoltore in attività - Modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea N. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015. Un agricoltore part-time, senza Partita Iva, può facilmente dimostrare di essere agricoltore attivo se l’importo annuo dei pagamenti Art. 1, comma 1 e 3: ulteriori dettagli sull’agricoltore attivo. n. 2-2016 15 gennaio ©2016 Copyright Edizioni Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media s.r.l. Lino e cartamo non ammissibili agli aiuti accoppiati La nota Mipaaf n. 6518 del 26/11/2015 ha precisato che lino e cartamo non sono ammissibili agli aiuti accoppiati. Infatti, questi aiuti (art. 23, comma 9, del DM 18/11/2014) sono destinati: -alla soia, al Nord; -proteaginose (girasole, colza e leguminose da granella); -leguminose da granella al sud Italia. Il Mipaaf evidenzia che il lino e il cartamo sono classificabili, dal punto di vista agronomico, tra le colture oleaginose, cioè colture in grado di accumulare, nei semi o nei frutti, sostanze la cui estrazione rappresenta la prima e più vantaggiosa utilizzazione per uso commestibile (oli, margarine, ecc.) o industriale (carburanti, lubri- ficanti, solventi, saponi, ecc.). Le colture proteaginose, invece, sono considerate solitamente le colture industriali i cui prodotti sono destinati alla produzione di mangimi ad alto tenore proteico ma non comprende, ad esempio, le leguminose da granella come l’arachide e la soia, che, essendo destinate principalmente alla Tab. 2 - I requisiti dell’agricoltore attivo Zone montane e/o svantaggiate Agricoltore con pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro. oppure Agricoltore iscritto all’Inps, come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro. oppure Agricoltore in possesso della partita Iva attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014. Altre zone Agricoltore con pagamenti diretti inferiori a 1.250 euro. oppure Agricoltore iscritto all’Inps, come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro. oppure Agricoltore in possesso della partita Iva attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva. Deroghe a) i proventi totali ottenuti da attività agricole nel 2014 rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nel 2014; b) l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nel 2014; c)se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente. diretti è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole. Ad esempio un operaio o un impiegato o un pensionato che nel 2014 ha ottenuto pagamenti diretti per 2.500 euro rientra facilmente in questa fattispecie. Infatti per dimostrare che i pagamenti diretti sono pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole, il suo reddito da operaio o da impiegato o da pensionato non deve essere superiore a 50.000 euro. Quindi un lavoratore dipendente può essere “agricoltore attivo”, anche se svolge l’attività agricola part-time e non necessita di aprire la Partita Iva né nel 2015 né negli anni successivi. Per tali ragioni, l’agricoltore non deve neanche dimostrare la dichiarazione annuale dell’Iva. Pensioni? Proventi extra-agricoli La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prenderà in con©2016 siderazione la denuncia dei redditi del richiedente. La Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015 individua voci e codici del modello di dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (redditi 2014), presentato dall’agricoltore all’Agenzia delle Entrate per il citato controllo della significatività dell’attività agricola. I redditi da considerare comprendono sia quelli dell’agricoltore dichiarante sia quelli del coniuge; la scelta di includere i redditi del coniuge è assurda, perché penalizza gli agricoltori coniugati rispetto agli agricoltori non coniugati. La nota Mipaaf n. 6518 del 26 novembre 2015 e la Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015 precisano che la pensione, come le altre rendite (redditi da fabbricati, ecc.), rientra nei proventi da considerare derivanti da attività non agricole. La verifica della qualifica La verifica della qualifica di “agricoltore attivo”, è eseguita, ove possibile, in via informa- Copyright Edizioni Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media s.r.l. produzione di grassi alimentari, sono più propriamente definite oleoproteaginose. In sintesi, il cartamo e il lino non sono contemplati nella normativa dell’aiuto accoppiato; le uniche colture oleaginose che ricevono l’aiuto accoppiato sono il girasole e il colza al centro Italia (Marche, Umbria, Toscana e Lazio). tica da Agea sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando i dati di altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore attivo” a seguito della verifica informatica svolta da Agea e intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. In sintesi, l’agricoltore non deve fare nulla, perché il compito della verifica di “agricoltore attivo” spetta ad Agea. Se le verifiche di Agea conducono ad una risposta negativa, l’agricoltore può presentare un’idonea documentazione attestante l’esistenza del requisito “agricoltore attivo”. Nei prossimi mesi, queste verifiche coinvolgeranno in modo rilevante Agea, gli Organismi Pagatori, i Caa e gli agricoltori. Ribadiamo che l’agricoltore “non attivo” non riceve l’assegnazione dei titoli e i relativi pagamenti. Le tante complessità in essere L’applicazione e la verifica del requisito dell’agricoltore attivo si sta rivelando molto complessa, con notevoli situazioni di incertezza. Molti agricoltori non hanno ricevuto l’acconto per l’anomalia sulla verifica dell’agricoltore attivo. Si poteva evitare questa situazione? Sicuramente si, con scelte più semplici e una formulazione giuridica più chiara. I politici hanno espresso il peggio di sé, formulando una definizione di agricoltore attivo molto complicata, che costringe gli agricoltori e Agea ad un intricatissimo e laboriosissimo lavoro per la dimostrazione dei requisiti e per i relativi controlli. n n. 2-2016 15 gennaio terra vita 15 w w w . t e r r a e v i t a . i t Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media s.r.l. Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. 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