Comments
Transcript
regolamento comunale per il servizio bagni pubblici
COMUNE DI TRAVERSETOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO BAGNI PUBBLICI Approvato con delibera C.C. N. 32 del 14/06/1961 1 Art. 1 ....................................................................................................................................................3 Art. 2 ....................................................................................................................................................3 Art. 3 ....................................................................................................................................................3 Art. 4 ....................................................................................................................................................3 Art. 5 ....................................................................................................................................................3 Art. 6 ....................................................................................................................................................4 Art. 8 ....................................................................................................................................................4 Art. 9 ....................................................................................................................................................4 Art. 10 ..................................................................................................................................................4 Art. 11 ..................................................................................................................................................4 Art. 12 ..................................................................................................................................................4 Art. 13 ..................................................................................................................................................5 Art. 14 ..................................................................................................................................................5 Art. 15 ..................................................................................................................................................5 Art. 16 ..................................................................................................................................................5 Art. 17 ..................................................................................................................................................5 Art. 18 ..................................................................................................................................................5 Art. 19 ..................................................................................................................................................6 Art. 20 ..................................................................................................................................................6 Art. 21 ..................................................................................................................................................6 Art. 22 ..................................................................................................................................................7 Art. 23 ..................................................................................................................................................7 Art. 24 ..................................................................................................................................................7 Art. 25 ..................................................................................................................................................7 Art. 26 ..................................................................................................................................................7 Art. 27 ..................................................................................................................................................7 Art. 28 ..................................................................................................................................................7 Art. 29 ..................................................................................................................................................8 Art. 30 ..................................................................................................................................................8 Art. 31 ..................................................................................................................................................8 Art. 32 ..................................................................................................................................................8 Art. 33 ..................................................................................................................................................8 2 Art. 1 E’ istituito in Traversetolo – capoluogo un servizio di bagni e gabinetti pubblici (bagni a scopo non terapeutico) ai sensi dell’art. 1 nº12 del R. D. 15 ottobre 1925 nº2578 che approva il T.U. della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province. Art. 2 Tale servizio è sistemato nel nuovo fabbricato ora costruito nella Piazzetta d’Annunzio del capoluogo, ed è costruito da: REPARTO UOMINI: 1) Una cabina per il bagno in vasca 2) Una cabina per il bagno in doccia 3) Un gabinetto di decenza 4) Una batteria di nº3 orinato 1 REPARTO DONNE: 1) Una cabina per il bagno in vasca 2) Una cabina per il bagno in doccia 3) Un gabinetto di decenza 4) Un anticamera da toeletta. Art. 3 L’attuazione pratica del servizio si intende subordinata all’osservanza delle norme di cui all’art. 86 della legge di P. S. e dell’art 155 del Regolamento di esecuzione della legge stessa. Art. 4 Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 15 della citata legge 15/10/1925, numero 2578, il servizio viene dal Comune stesso gestito in economia. Si potrà provvedere alla concessione in appalto qualora tale forma di conduzione appaia opportuna. Il relativo provvedimento costituirà oggetto di uno speciale atto consiliare nel quale saranno fissate condizioni dell’appalto. Art. 5 L’uso di bagni e delle docce pubbliche potrà avvenire nei giorni e nelle ore da stabilirsi dalla Giunta Municipale alla condizioni generale di cui al presente Regolamento o a quello delle altre particolari condizioni che, per una migliore tutela dell’igiene e sanità pubblica, potranno essere suggerite dallo Ufficiale Sanitario. 3 Art. 6 Il corrispettivo per l’uso delle docce, verrà stabilito a fine di ogni anno per quello successivo, sotto forma di tariffa da approvarsi dal Consiglio Comunale. Per l’anno 1961 tale tariffa viene così stabilita: − Bagni con vasca ………. £ (compresa l’ige) − Bagni a doccia ……….. £ (compresa l’ige) Art. 7 la permanenza nello stanzino con vasca non potrà superare i 40 (quaranta) minuti e nello stanzino a doccia i 30 (trenta) minuti. Superando tale limite, l’utente sarò tenuto a pagare tariffa doppia. Art. 8 L’utente di tali servizi dovrà provvedersi in proprio della biancheria e del sapone occorrenti. Art. 9 L’acqua da usarsi per le docce è quella del pubblico acquedotto. Qualora non sia possibile una erogazione continua e completa del pubblico acquedotto, si potrà ricorrere ad altri mezzi, sempre ché l’acqua così ottenuta venga riconosciuta dall’Ufficiale Sanitario pura e non inquinata. Art. 10 I rifiuti liquidi dovranno essere esclusivamente convogliati nella fognatura del capoluogo, previo trattamento in idoneo impianto di depurazione biologica. Art. 11 Durante la permanenza nei locali di attesa, è fatto assoluto divieto di compiere atti o di assumere atteggiamenti che possano recare disturbo al pubblico ad offendere la morale ed il buon senso. Art. 12 Nessuno, per alcun motivo, potrà manomettere o danneggiare gli impianti ad asportare materiali si pertinenza degli impianti stessi. Chiunque su renda responsabile di danni, manomissioni e furti, sarà tenuto alla relativa reintegrazione, salvo denuncia alla Autorità Giudiziaria. 4 Art. 13 Per il servizio di pulizia e di manutenzione degli ambienti destinati al servizio dei bagni e delle docce pubbliche, l’amministratore affiderà il relativo reincarico ad apposita persona. Art. 14 L’incarico avrà la durata massima di un anno e dovrà risultare da uno specifico atto deliberativo dalla Giunta Municipale nel quale verrà stabilito anche il compenso mensile da corrispondersi alla persona interessata. L’incarico potrà essere prorogato di un altro anno e così di seguito. Art. 15 L’incaricato avrà la direzione tecnica e la gestione contabile del servizio. Per la riscossione dei corrispettivi inerenti all’uso delle vasche e delle docce, sarà fornito di uno speciale bollettario a madre e figlia preventivamente vidimato dal Sindaco in ogni bolletta. Ogni mese dovrà prevedere al versamento degli introiti al tesoriere comunale sulla base delle risultanze del bollettario che all’uopo dovrà essere presentato alla segretaria comunale per i relativi controlli. Art. 16 al fine di evitare abusi nella gestione del servizio e nella riscossione del relativi diritti, i Sindaco disporrà per sistematici controlli da effettuarsi o dal Sindaco stesso o da un Consigliere da lui delegato. Art. 17 Qualora in seguito a tali controlli, vengano accertati abusi, irregolarità o gravi negligenze imputabile all’incaricato, la Giunta Municipale dovrà disporre il licenziamento immediato dell’incaricato stesso, salvo denuncia all’Autorità Giudiziaria qualora il fatto accertato costituisca reato. Art. 18 E’ fatto obbligo all’incaricato del servizio: a) Di provvedere alla pulizia e alla disinfezione delle vasche e delle docce, dei gabinetti e dei dipendenti locali. La pulizia e la disinfezione del 5 b) c) d) e) f) bagni e delle docce dovranno essere eseguite durante l’esercizio, ad ogni utilizzazione dei medesimi. Di curare la disinfezione preventiva e successiva, all0’inizio e alla ultimazione del servizio, di tutti i locali inservienti direttamente o indirettamente lo stabilimento, mediante l’impiego di disinfettanti che, su designazione dell’Ufficiale Sanitario, verranno forniti dal Municipio. Procurare che la temperatura ambientale e quella dell’acqua proveniente dalla caldaia sia rispondente alle esigenze ordinarie per il bagno in relazione alla temperatura esterna. Di mantenere in efficienza, nei limiti delle sue possibilità, le attrezzature dell’impianto, segnalando immediatamente all’Ufficio Tecnico comunale guasti e deficienze qualsiasi che possano essere compromettere un regolare funzionamento del servizio, curando in modo particolare il tempestivo riscaldamento degli ambienti. Di disciplinare l’accesso ai bagni ed alle docce in modo da evitare ogni congestione o disordine. Di vigilare e intervenire per evitare danni agli impianti e di denunciare immediatamente al sindaco i responsabile di qualsiasi fatto dannoso e coloro che per il loro contegno possono recare disturbo al pubblico e ledere i principi dell’ordine e diligenza. Art. 19 L’incaricato del servizio dovrà mantenere, nei confronti del pubblico, un contegni educato e corretto ed eseguire le mansioni affidategli con la massima serietà, precisione e diligenza. Art. 20 Qualora dovessero verificarsi negligenze, omissione, atteggiamento contrari al principio obbiettivo della disciplina e alle esigenza funzionali del delicato servizio stesso, l’incaricato potrà essere licenziato anche prima della scadenza del periodo di nomina e senza alcun diritto a compensi e indennità. Art. 21 Agli effetti della gestione tecnica del servizio e salva la supremazia gerarchica del Sindaco, l’incaricato dovrà eseguire gli ordini e le direttive emanati nell’ambito delle rispettive competenze. 6 Art. 22 E’ in facoltà dell’Amministrazione di modificare gli orari di utenza sei bagni e delle docce nel senso amplificativi e restrittivo, a seconda delle circostanze da valutarsi discrezionalmente dall’Amministrazione stessa. Art. 23 L’incaricato si intende a disposizione del Sindaco e dell’Ufficiale Sanitario per esigenze straordinarie del servizio anche in ore diverse da quelle relative al servizio stesso, senza diritto a compensi e indennità di sorta. Art. 24 Le persone che accedono ai bagni in vasca, alle docce e gabinetti pubblici, dovranno mantenere un contegno corretto ed attenersi alle disposizioni che potranno essere emanate dall’incaricato per tutto quanto concerne la disciplina del servizio e la tutela dell’impianto. Art. 25 E’ fatto obbligo all’incaricato di distribuire i biglietti fino all’ora di chiusura, scoccata la quale avranno diritto di accedere alle cabine i bagnanti che si trovano in possesso di biglietto. Art. 26 Non potranno ammettersi nello stabilimento i minori di età inferiore ai dieci anno se non siano accompagnati da persone adulte. Art. 27 In ogni cabina non potrà ammettersi che una sola persona. E’ fatta eccezione per i minori di età inferiore ai dieci anni e quali possono usare la cabina assegnata insieme con la persone che li accompagna. Art. 28 I bambini accompagnati dalla madre o da che ne fa le veci, potranno avere accesso nella stessa cabina soltanto ce di età inferiore agli anni dieci. Le bambine, qualunque sia la loro età, non dovranno essere ammesse nelle cabine insieme a uomini. 7 Art. 29 E’ vietato in modo assoluto di svestirsi e vestirsi fuori dai locali e cabine a ciò destinati e di fumare nella cabine. Art. 30 E’ vietato aggiungere all’acqua del bagno prodotti medicinali. Art. 31 Non potrà accedere nelle cabine chiunque sia affetto da malattie cutanee contagiose. Art. 32 Risponderà a termine dell’art. 635 del Codice Penale chiunque danneggi un alcuna parte lo stabilimento; mentre le infrazioni alle norme portate dal presente Regolamento saranno punite ai sensi dell’art. 226 del T. U. L. C. P. 4 febbraio 1915 nº148. Art. 33 Il presente Regolamento andrà in vigore dal giorno della sua approvazione da parte dell’Autorità tutoria. 8