Delibera n. 19183 Radiazione del sig. Giuseppe Merlino
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Delibera n. 19183 Radiazione del sig. Giuseppe Merlino
Delibera n. 19183 Radiazione del sig. Giuseppe Merlino dall’albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 7036 del 4 maggio 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del sig. Giuseppe Merlino, nato a Varese il 26 novembre 1965 e residente a […omissis…]; VISTA la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari n. 508 del 12 settembre 2013 con la quale il medesimo sig. Giuseppe Merlino è stato cancellato a domanda dall’Albo; VISTA la nota del 6 settembre 2013, con la quale Santander Private Banking S.p.A. ha segnalato presunti illeciti compiuti dal sig. Giuseppe Merlino nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario per la suddetta Banca; VISTA la nota del 6 dicembre 2013, con la quale Santander Private Banking S.p.A. ha riferito in merito alle risultanze delle verifiche effettuate e fornito notizie per l’accertamento delle irregolarità emerse, facendo seguito alla richiesta di dati e notizie formulata con nota del 4 dicembre 2013 dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari; RILEVATO che, in particolare, dalle suddette note, nonché dalla documentazione allegata alle medesime risulta, in sintesi, che: - nel dicembre del 2012 il nuovo Direttore della Filiale di […omissis…], nel corso di una verifica sull’operatività della clientela seguita dal sig. Merlino (originata dalla richiesta, da parte della sig.ra …omissis…, cliente del promotore, di emissione di n. 6 assegni circolari di euro 500,00 ciascuno a favore del sig. …omissis…), ha riscontrato che i clienti del promotore effettuavano numerosi bonifici, di importi consistenti, tra di loro e a favore di due soggetti non censiti dall’Intermediario - i coniugi […omissis…] - con causali anomale e generiche quali “trattativa privata o compravendita di oggetti di antiquariato o di quadri o di orologi”; - convocato, in data 6 agosto 2013, presso la sede dell’Intermediario, il promotore ha dichiarato che i bonifici erano destinati a coprire le perdite subite dai clienti; più precisamente, il sig. Merlino 1 proponeva ad un cliente di acquistare un titolo – in realtà inesistente – da un altro cliente; il cliente acquirente versava il prezzo al cliente venditore, mediante bonifico senza fare riferimenti, nella causale, al titolo venduto e il promotore gli consegnava un modulo in cui erano indicati i dettagli dell’operazione fittizia. Alla scadenza del titolo, il promotore proponeva al cliente l’acquisto di un altro titolo, parimenti inesistente, ovvero cercava un altro cliente per pagare il precedente. Le somme transitavano, prevalentemente, sui conti correnti dei coniugi […omissis…], cui era riconosciuta una percentuale del 5-10%, nonché tra i conti correnti dei clienti; - incontrati dall’Intermediario tutti i clienti coinvolti, alla data del 6 dicembre 2013, hanno presentato formale reclamo nei confronti del promotore finanziario i sigg. […omissis…]. I predetti clienti hanno dichiarato all’Intermediario di aver eseguito i bonifici elencati nella tabella seguente in quanto convinti di acquistare titoli proposti dal promotore; - inoltre, il sig. […omissis…] ha disconosciuto le firme apposte sui moduli di richiesta di emissione di n. 2 assegni circolari, datati 9 e 18 aprile 2013, dell’importo complessivo di euro 15.000,00, a favore di una beneficiaria – la sig.ra […omissis…] – a lui sconosciuta. Parimenti, il sig. […omissis…] ha disconosciuto le firme apposte sui moduli d’ordine delle disposizioni di bonifico indicate nella tabella seguente ai n. 22-23-24, dell’importo complessivo di euro 50.000,00; CLIENTE OPERAZIONE DATA IMPORTO BENEFICIARIO 1 …omissis… Bonifico 9.11.2010 41.000,00 …omissis… 2 …omissis… Bonifico 16.02.2011 22.500,00 …omissis… 3 …omissis… Bonifico 16.02.2011 22.500,00 …omissis… 4 …omissis… Bonifico “compensi” 28.04.2011 45.200,00 …omissis… 10.01.2012 45.000,00 …omissis… 16.01.2012 44.500,00 …omissis… 14.02.2012 30.500,00 …omissis… 17.02.2012 101.700,00 …omissis… 20.02.2012 30.000,00 …omissis… 22.02.2012 38.000,00 …omissis… 2.03.2012 23.000,00 …omissis… Bonifico “compravendita 10.04.2012 trattativa privata Or.E.” 27.000,00 …omissis… 5 …omissis… 6 …omissis… 7 …omissis… 8 …omissis… 9 …omissis… 10 …omissis… 11 …omissis… 12 …omissis… Bonifico “compravendita privata” Bonifico “compravendita trattativa privata” Bonifico “compravendita trattativa privata – saldo operazioni” Bonifico “vendita trattativa privata” Bonifico “compravendita trattativa privata” Bonifico “saldo compravendita trattativa privata” Bonifico 2 13 …omissis… 14 …omissis… 15 …omissis… 16 …omissis… 17 …omissis… 18 …omissis… 19 …omissis… 20 …omissis… 21 …omissis… 22 …omissis… 23 …omissis… 24 …omissis… 25 …omissis… 26 …omissis… 27 …omissis… 28 …omissis… 29 …omissis… 30 …omissis… Bonifico “compravendita trattativa tra privati” Bonifico “compravendita tra privati” Bonifico “compravendita del 21.12.11” Bonifico “compravendita a trattativa privata” Bonifico “compravendita a trattativa privata” Bonifico “compravendita a trattativa privata” Bonifico “compravendita a trattativa privata” Bonifico “compravendita privata” Bonifico “compravendita privata” Bonifico “compravendita trattativa privata” Bonifico “compravendita trattativa privata” Bonifico “compravendita trattativa privata” Bonifico “compravendita privata” Bonifico “compravendita privata” Bonifico “compravendita privata” Assegno circolare Bonifico “compravendita privata” Bonifico “compravendita trattativa privata” 4.07.2012 100.000,00 …omissis… 27.08.2012 7.800,00 …omissis… 21.12.2011 88.000,00 …omissis… 7.05.2012 92.000,00 …omissis… 27.07.2012 47.500,00 …omissis… 3.08.2012 46.000,00 …omissis… 26.09.2012 36.000,00 …omissis… 12.12.2012 100.000,00 …omissis… 12.12.2012 100.000,00 …omissis… 31.12.2012 11.500,00 …omissis… 31.12.2012 11.500,00 …omissis… 31.12.2012 27.000,00 …omissis… 23.11.2011 34.600,00 …omissis… 25.10.2012 43.000,00 …omissis… 8.11.2012 7.000,00 …omissis… 30.12.2011 35.000,00 …omissis… 1.12.2011 41.000,00 …omissis… 26.01.2012 19.000,00 …omissis… 3 31 …omissis… 32 …omissis… 33 …omissis… 34 …omissis… 35 …omissis… Bonifico “acquisto a trattativa privata” Bonifico “compravendita trattativa privata” Bonifico “compravendita trattativa privata” Bonifico “compravendita privata” Bonifico “compravendita privata” 12.04.2012 22.750,00 …omissis… 16.05.2012 10.000,00 …omissis… 27.11.2012 21.200,00 …omissis… 6.12.2012 11.000,00 …omissis… 11.12.2012 8.000,00 …omissis… VISTA la nota del 15 gennaio 2014, notificata all’interessato in data 24 gennaio 2014, con la quale, in relazione a tali fatti, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al sig. Giuseppe Merlino la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per avere: - acquisito, mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti; - contraffatto la firma dei clienti; - eseguito operazioni non autorizzate dai clienti; - rilasciato rendiconti e comunicato informazioni non rispondenti al vero; CONSIDERATO che, con la stessa nota del 15 gennaio 2014, il sig. Giuseppe Merlino è stato altresì reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa; RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive, non ha richiesto l’accesso agli atti, né ha chiesto di essere sentito personalmente in merito ai fatti oggetto di contestazione; VISTA la nota del 18 luglio 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al promotore sig. Giuseppe Merlino; RILEVATO che, nella suddetta Relazione, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione; VISTA la nota del 23 luglio 2014, recapitata il 29 luglio 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Giuseppe Merlino l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ed allegando alla stessa copia della citata Relazione; 4 RILEVATO che neppure nel corso della seconda fase del procedimento il promotore si è avvalso degli strumenti di difesa a sua disposizione; VISTA la Relazione per la Commissione del 15 dicembre 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il promotore non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto che l’esame della documentazione complessivamente acquisita conduce a ritenere conclusivamente accertate tutte le violazioni in esame, per avere il promotore acquisito, mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti, contraffatto la firma dei clienti, eseguito operazioni non autorizzate dai clienti, rilasciato rendiconti e comunicato informazioni non rispondenti al vero. Induce a tale conclusiva valutazione l’insieme dei fatti emersi e, in tale contesto, assumono particolare rilievo gli elementi documentali ed informativi complessivamente acquisiti, che attestano con evidenza le violazioni commesse dal sig. Giuseppe Merlino. Lo stesso promotore, d’altronde - innanzi all’Intermediario e secondo quanto da questi riferito ha reso dichiarazioni con cui ha, in sostanza, ammesso di avere acquisito somme di denaro di pertinenza dei clienti e comunicato informazioni non rispondenti al vero. In particolare, secondo quanto riferito dall’Intermediario: - i clienti sigg. […omissis…] hanno dichiarato di avere effettuato i citati bonifici in quanto convinti di acquistare titoli offerti in vendita dal promotore finanziario, in possesso dei beneficiari dei bonifici medesimi; - non vi è riscontro, nelle posizioni patrimoniali dei clienti, dei titoli oggetto dei citati reclami ed asseritamente venuti a scadenza; - i sigg. […omissis…] sono risultati in possesso di documentazione non veritiera; - il sig. […omissis…] ha esibito “gli estratti integrati delle posizioni” ed ha mostrato che il promotore “aggiungeva …, con scrittura a mano, gli ipotetici titoli da lui comprati fuori mercato”; - il sig. […omissis…] ha consegnato “copia di documenti recanti conteggi o acquisto di titoli mai risultati transitare dal suo conto e dal suo dossier”; - il medesimo sig. […omissis…], con riferimento ai citati assegni rilasciati in data 9 aprile 2013 e 18 aprile 2013 per un importo complessivo di euro 15.000,00, ha dichiarato di non averne mai richiesto l’emissione, di non conoscerne la beneficiaria, sig.ra […omissis…], e di disconoscerne la richiesta e la firma sui moduli; - il sig. […omissis…] ha disconosciuto le firme apposte sui citati n. 3 bonifici in data 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di euro 50.000,00; 5 - al riguardo, ha precisato tra l’altro che “durante l’incontro del 20 febbraio Merlino gli aveva riferito che aveva fatto lui l’investimento di euro 50.000,000 … ritenendo di aver compreso che il cliente fosse stato d’accordo”; - lo stesso promotore, convocato dalla Direzione della Banca in data 6 agosto 2013, ha dichiarato, in relazione a quanto lamentato dal sig. […omissis…], che “i bonifici effettuati avevano l’obiettivo di coprire le perdite che alcuni clienti avevano subito presso un’altra banca”; - nel successivo incontro del 9 agosto 2013 il promotore, nel confermare quanto riferito in precedenza, tra l’altro ha precisato che “le somme transitate sui conti dei coniugi […omissis…], dopo essere stata trattenuta dagli stessi una percentuale nell’ordine del 5/10 per cento, … per la maggior parte sarebbero state successivamente trasferite ai suoi clienti su conti degli stessi non accesi presso la Banca ma presso altri istituti di credito”; B) relativamente alla sanzione da applicare nel caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione, nei confronti del sig. Giuseppe Merlino, del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, posto che: - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7, del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei clienti), di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati; - l’entità delle disponibilità liquide distratte, la pluralità di condotte illecite accertate, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell’ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall’entrata in vigore della delibera stessa; 6 RILEVATO che il sig. Giuseppe Merlino nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l’audizione personale e, successivamente all’entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: Il sig. Giuseppe Merlino, nato a Varese il 26 novembre 1965 e residente a […omissis…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998, alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica. 2 luglio 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 7