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Informativa - Comune di Roncaro
GUIDA ALLA POLIZIA MORTUARIA Trasporto di cadaveri, ceneri e resti mortali Ogni trasporto di cadaveri, ceneri o resti mortali, va autorizzato. Sia la richiesta di trasporto, sia l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Al fine di specificare le prescrizioni di ogni singolo caso, si elencano preventivamente alcune definizioni: salma - corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte da parte del medico necroscopo; cadavere - corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte da parte del medico necroscopo; resti mortali - esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione; resti ossei - resti mortali assimilabili ad ossa umane; ceneri - esiti del processo di cremazione. Il trasporto di una salma può essere effettuato da impresa abilitata previa autorizzazione rilasciata dal medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale. Il trasporto deve essere svolto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto di un cadavere deve essere effettuato da un’impresa abilitata, con idoneo mezzo, previa autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso. Il trasporto di resti mortali deve essere effettuato da una impresa abilitata, con idoneo mezzo, previa autorizzazione del Comune di sepoltura. Il trasporto di resti ossei può essere effettuato anche da privati, con mezzi propri, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di sepoltura. Il trasporto di urna cineraria può essere effettuato anche da privati, con mezzi propri, previa autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso contestualmente all'autorizzazione al trasporto del cadavere. L'autorizzazione al trasporto di un'urna già tumulata deve essere invece rilasciata dal Comune di sepoltura. Trasporto di cadavere fuori comune o all’interno del comune Il trasporto di cadavere fuori comune o nell’ambito dello stesso comune è soggetto ad autorizzazione. La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di decesso. Nella domanda sono indicati: il luogo di destinazione del cadavere, il giorno e l’orario previsto per la partenza del feretro ed eventuali soste. La domanda di trasporto ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo. Occorre pertanto allegare nr. 2 MARCHE DA BOLLO del valore corrente. 1 Trasporto e cremazione di cadavere Il trasporto di cadavere, presso una struttura abilitata e la cremazione sono soggetti ad autorizzazione. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso. Nella domanda è indicato il crematorio di destinazione, il giorno e l’orario previsto per la partenza del feretro, eventuali soste ed il luogo finale di destinazione delle ceneri. IMPORTANTE: nella domanda occorre già specificare se le ceneri verranno successivamente trasportate presso un Cimitero o se si provvederà all’affido o alla dispersione. La domanda ed i relativi provvedimenti di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo. Se l’autorizzazione e’ rilasciata in più originali, l’imposta di bollo e’ assolta su ognuno di essi. Occorre pertanto allegare nr. 2 MARCHE DA BOLLO del valore corrente. Cremazione L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, in base alla normativa nazionale e regionale. La competenza della procedura è del Comune di decesso. La richiesta è ammissibile se la volontà del defunto è manifestata nei seguenti modi: • Testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico • Iscrizione alla SOCREM o ad altre società con scopi simili (con dichiarazione scritta in carta libera, datata e sottoscritta, e convalidata dal Presidente dell'associazione) • Dichiarazione dei familiari più prossimi effettuata personalmente davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso o di residenza (del defunto o del richiedente), tramite idoneo processo verbale. In caso di disaccordo tra i familiari, vale la volontà della maggioranza assoluta degli stessi. Alla domanda va allegato il certificato medico dal quale risulti sia che il defunto non era portatore di peacemaker, sia che è escluso il sospetto di morte dovuta a reato. L'autorizzazione alla cremazione è infine rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile. La cremazione di persone decedute dopo l'entrata in vigore del DPR 285/90 (27/10/1990) è autorizzabile con le medesime procedure sopra esposte (Circ. Min. San. n. 10 del 31/07/1998); se il decesso è avvenuto prima di tale data, serve necessariamente una volontà espressa mediante il testamento; se si tratta di resti mortali, è sufficiente la richiesta della maggioranza dei parenti più prossimi. Sia la richiesta di cremazione, sia l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Affidamento dell’urna cineraria In Lombardia l'affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione, racchiuse in apposita urna cineraria di idoneo materiale, è concesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, in base alla normativa nazionale e regionale. La competenza allo svolgimento della procedura è in capo al Comune di decesso. La richiesta di affidamento (che può essere presentata contestualmente alla pratica di cremazione, oppure anche in seguito se la richiesta viene presentata per urne cinerarie già tumulate) è ammissibile se la volontà del defunto di affidare le ceneri ad uno specifica persona è manifestata nei seguenti modi: • Testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico 2 • • Iscrizione alla SOCREM o ad altre società con scopi simili (con dichiarazione scritta in carta libera, datata e sottoscritta, e convalidata dal Presidente dell'associazione) Dichiarazione dei familiari più prossimi effettuata personalmente davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso o di residenza (del defunto o del richiedente), tramite idoneo processo verbale. In caso di disaccordo tra i familiari, prevale la volontà della maggioranza assoluta degli stessi. Sia la richiesta di affidamento, sia l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Dispersione delle ceneri In Lombardia è possibile disperdere le ceneri derivanti da cremazione sulla base di una espressa volontà del defunto, che può essere manifestata esclusivamente nei seguenti modi: • Testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico • Iscrizione alla SOCREM o ad altre società con scopi simili (con dichiarazione scritta in carta libera, datata e sottoscritta, e convalidata dal Presidente dell'associazione) Non può quindi essere accolta la richiesta di dispersione ceneri presentata dai familiari, ai quali viene soltanto consentita la scelta del luogo qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni in merito. La dispersione è consentita in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private all'aperto e comunque non nei centri abitati. La competenza allo svolgimento della procedura è in capo al Comune di decesso. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è infine rilasciata dal Dirigente o dall'impiegato all'uopo delegato. E' possibile disperdere anche le ceneri già tumulate, purché sussistano le stesse condizioni; in quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile competente è quello dove si trova il cimitero, purché le ceneri siano state tumulate prima dell'entrata in vigore dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004. Sia la richiesta di dispersione, sia l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Cittadini stranieri in Italia In caso di decesso di cittadini stranieri in Italia, per poter espletare eventuali richieste di trasporto cadavere, cremazione, affidamento o dispersione delle ceneri, è necessario che gli interessati si rivolgano al Consolato/Ambasciata straniera in Italia al fine di ottenere il nulla osta all'operazione richiesta. Infatti per quanto riguarda la cremazione ad esempio, l’autorizzazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato. Va pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità di appartenenza (con legalizzazione ove prevista) da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione. L’esclusione che la morte sia dovuta a reato costituisce requisito inderogabile ed imprescindibile, anche nel caso di cremazione di defunti stranieri. 3 Esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria Esumazione ordinaria L’esumazione ordinaria è il disseppellimento della salma, precedentemente collocata in un campo inumativo, al termine del ciclo di sepoltura. Si effettua sia nei campi inumativi, trascorsi almeno dieci o trent’anni, sia nei campi ove sono state reinumate le salme che, esumate la prima volta, sono risultate indecomposte. Il Comune ha il compito di procedere alle esumazioni ordinarie, a tal fine, prepara appositi programmi annuali, che indicano le salme interessate dalle operazioni di esumazione. Il programma è reso noto alla cittadinanza mediante l’affissione di pubblici manifesti, per un congruo periodo precedente quello delle operazioni cimiteriali, all’albo pretorio comunale e all’ingresso del Cimitero Nel caso la sepoltura del proprio caro sia stata inserita nel programma comunale di esumazioni ordinarie, occorre contattare gli uffici comunali, al fine di definire la destinazione dei defunti esumati ed organizzarne le relative operazioni. Le destinazioni possono essere diverse, a seconda che vengano rinvenuti resti ossei (la salma si è mineralizzata nel corso della sepoltura) oppure una salma indecomposta (la salma non si è mineralizzata nel corso della sepoltura). Estumulazioni ordinarie L'estumulazione consiste nell'apertura del tumulo (loculi, cripte, cappelle, ecc.). Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione, da richiedersi presso gli uffici, le estumulazioni ordinarie vengono eseguite: 1. allo scadere delle concessioni temporanee dandone idonea informazione agli interessati. Una volta effettuata l'estumulazione, i resti delle salme mineralizzate possono essere collocati in ossari, in loculi perpetui, in tombe di famiglia o trasferiti fuori Comune. In caso contrario, le salme non mineralizzate possono, a richiesta degli aventi titolo, essere cremate e collocate in manufatti cimiteriali o traslate fuori comune. In mancanza di richieste in tal senso, le salme non mineralizzate saranno inumate nel Cimitero comunale per un periodo minimo di 5 anni. 2. su richiesta dei familiari per le concessioni perpetue, non prima però di 20 anni dalla tumulazione. Gli interessati devono presentare domanda agli uffici comunali. Le salme non mineralizzate possono, a richiesta degli aventi titolo, essere cremate. In mancanza di una richiesta in tal senso, saranno inumate in un campo apposito per un periodo minimo di 5 anni. I resti delle salme mineralizzate possono essere collocati in ossari, in loculi perpetui, in tombe di famiglia o trasferiti fuori. Le salme non mineralizzate possono, a richiesta degli aventi titolo, essere cremate e collocate in manufatti cimiteriali o traslate fuori comune. In mancanza di richieste in tal senso, le salme non mineralizzate saranno inumate nel Cimitero comunale, per un periodo minimo di 5 anni. Esumazione straordinaria L'esumazione straordinaria è l'operazione eseguita prima della scadenza del termine del periodo di sepoltura oppure qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità. Può essere disposta dall’autorità giudiziaria, oppure richiesta dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più prossimi esclusivamente per la comprovata necessità di eseguire le volontà del defunto, non conosciute al momento dell’inumazione. In ogni caso, l’operazione è soggetta alla valutazione da parte della Direzione cimiteriale circa la materiale eseguibilità, nel rispetto delle norme in materia di igiene pubblica e sicurezza dei lavoratori. 4 Non si eseguono esumazioni straordinarie nei mesi da maggio a settembre compresi, salvo che non siano ordinate dall’Autorità giudiziaria. Estumulazione straordinaria L'estumulazione straordinaria viene eseguita prima della scadenza della concessione o del termine del periodo di sepoltura, oppure qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità. Può essere disposta dall’Autorità giudiziaria, oppure richiesta dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più prossimi per destinare la salma o i resti mortali alla cremazione o per trasferirli in altra sepoltura, qualora ciò sia necessario per eseguire le volontà del defunto, non conosciute o non eseguite per causa di forza maggiore, al momento della tumulazione. L’avvio delle esumazioni o estumulazioni straordinarie di un feretro, con conseguente destinazione alla reinumazione, ritumulazione, cremazione o trasferimento fuori Comune avviene per iniziativa dei familiari aventi titolo, che devono presentare apposita istanza. Rinvenimento di resti ossei Nel caso siano rinvenuti resti ossei, i parenti possono chiedere l’assegnazione di una celletta ossario nello stesso Cimitero oppure, sussistendone i requisiti, in un altro Cimitero. I resti ossei possono anche essere inseriti in un loculo ove è già tumulata una salma, nel rispetto delle regole tecniche per le tumulazioni, oppure in tombe novantanovennali già realizzate o celletta, o trasferiti in altro cimitero. E' inoltre possibile la cremazione dei resti ossei e la successiva tumulazione in celletta individuale, la riunione con le ceneri di un altro famigliare in una celletta già in uso o l’affidamento dell’urna cineraria ad uno dei parenti. Le operazioni amministrative presso il Comune possono essere espletate direttamente dal cittadino oppure, su delega, da un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività funebre. Nel caso si presenti l’impresa, occorre la delega alla stessa, copia del documento d’identità e del codice fiscale del delegante. Per la cremazione dei resti ossei, si può procedere laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo e, in caso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza degli stessi. Per l’inserimento della cassettina dei resti ossei in loculo o celletta o in tomba novantanovennale, occorre il consenso del concessionario, se diverso dal richiedente. Per l’inserimento dell’urna delle ceneri in un loculo, in una celletta contenente già un’urna cineraria o in tomba novantanovennale, occorre il consenso del loro concessionario, se diverso dal richiedente. Per l’affidamento dell’urna cineraria, occorre che il parente interessato presenti: 1. richiesta, redatta in triplice copia, su modulo regionale (tutte le copie devono essere firmate in originale); 2. in caso di concorso tra più parenti di pari grado, la dichiarazione di assenso della maggioranza assoluta dei parenti stessi; 3. copia del documento d’identità del richiedente e dei parenti che forniscono l’assenso. Rinvenimento di salma indecomposta Nel caso in cui il fenomeno della decomposizione non si sia ancora concluso, se non diversamente richiesto, la salma deve essere inumata. 5 E’ possibile la sua cremazione e la successiva tumulazione in celletta individuale, la riunione con le ceneri di un altro famigliare in una celletta già in uso, o l’affidamento dell’urna cineraria ad uno dei parenti. Le operazioni amministrative presso il Comune possono essere espletate direttamente dal cittadino oppure, su delega, da un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività funebre. Nel caso si presenti l’impresa, occorre la delega alla stessa, copia del documento d’identità e del codice fiscale del delegante. Per la cremazione della salma indecomposta, si può procedere laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo e, in caso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza degli stessi. Per l’inserimento dell’urna delle ceneri in un loculo, in celletta contenente già un’urna cineraria o in tomba novantanovennale, occorre il consenso del concessionario, se diverso dal richiedente. Per l’affidamento dell’urna cineraria, occorre che il parente interessato presenti: 1. richiesta, redatta in triplice copia, su modulo regionale (tutte le copie devono essere firmate in originale); 2. in caso di concorso tra più parenti di pari grado, la dichiarazione di assenso della maggioranza assoluta dei parenti stessi; 3. copia del documento d’identità del richiedente e dei parenti che forniscono l’assenso. Le operazioni cimiteriali, devono essere avviate e concordate con congruo anticipo. 6 Trasporti funebri internazionali Introduzione/estradizione di cadaveri da e per l’estero Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato, oltre che dal regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, da accordi internazionali bilaterali o multilaterali e necessita di una apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso. Il servizio di trasporto, in genere, è gestito dall'impresa di pompe funebri scelta dai congiunti del defunto. L’incaricato del trasporto di un cadavere deve richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Servizi Demografici del Comune. Per i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, tale autorizzazione viene denominata “Passaporto Mortuario”, ed è redatto secondo il testo conforme alla Convenzione. • • • Trasporto cadavere da e per l'estero: procedura Occorre distinguere pertanto tra i paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino (R.D.1/7/1937 n.1379) e paesi aderenti (Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Rep.Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Repubblica democratica del Congo (ora Zaire)) Convenzione con Città del Vaticano (R.D. 16/6/1938 n.1055) Convenzioni internazionali in materia di onoranze ai caduti in guerra. Trasporti in paesi aderenti alla Convenzione di Berlino Rilascio del “Passaporto Mortuario” nel testo conforme alla convenzione, redatto in bilingue (italiano/inglese). • • • • • • Per l'estradizione di una salma Documentazione da allegare alla domanda in bollo – disponibile presso gli uffici comunali, sottoscritta da un incaricato dell'Agenzia Funebre o da un familiare del de cuius, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto, mezzo utilizzato, ecc.), da presentare al Comune, all'Ufficio che rilascerà il passaporto: certificato dell'azienda Asl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento). Nel certificato inoltre l'Asl deve dichiarare l'osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del 10/2/1937 riguardo al confezionamento della salma; se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma; ulteriore marca da bollo da apporsi sul passaporto mortuario; Autorizzazione al seppellimento rilasciata dal Comune, sentire eventualmente l’Autorità Consolare straniera per eventuale visto e legalizzazione; Dichiarazione di chiusura feretro certificata dall'Impresa di O.F.; Estratto per riassunto dell'atto di morte. Per l'estradizione di ceneri e resti mortali La Circolare 24/1993 al punto 8.1 chiarisce che la Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. Ne consegue che, ogni qualvolta debba essere autorizzato un trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati 7 all’estero, non verrà rilasciato il passaporto mortuario anche nel caso di trasporto verso paesi aderenti alla Convenzione ma occorrerà sempre una autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in lingua italiana e in lingua francese. Documentazione • • • • • • • • • • • • • • • • Domanda in bollo al Comune– disponibile presso gli uffici comunali, sottoscritta da un familiare o dall' incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, specificando se si stratta di ceneri o resti mortali, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto, mezzo utilizzato, ecc) da inoltrare all'Ufficio che autorizzerà l'estradizione. Certificato di morte plurilingue, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso; Se si tratta di ceneri: copia del Verbale di avvenuta cremazione; Autorizzazione al trasporto fuori comune che è inclusa nel “passaporto mortuario”; Ulteriore marca da bollo da apporsi sullo stesso; Per l'estradizione serve il nulla – osta dell'Autorità Consolare straniera in Italia del Paese di destinazione. Introduzione di feretro da paesi aderenti alla Convenzione di Berlino Il passaporto mortuario è rilasciato direttamente dalla competente Autorità del luogo da cui parte il trasporto funebre. La domanda è corredata da: Estratto per riassunto dell’estratto di morte o equipollente; Certificato dell’Autorità sanitaria del paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni relative al feretro e al trattamento antiputrefattivo previste dalla normativa italiana; Certificato medico dal quale risulti la causa di morte; Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità del paese di estradizione; Altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in situazioni particolari; In caso di cremazione da effettuare nel territorio italiano è necessario acquisire una dichiarazione dall’autorità competente del paese di estradizione che dà atto di aver constatato, a mezzo di certificazione medica, l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre anche il nulla osta dell’autorità giudiziaria del luogo di decesso. Trasporto in paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino Per l'estradizione di un cadavere Documentazione da allegare alla domanda in bollo – disponibile presso gli uffici comunali, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da presentare al Comune dove è avvenuto il decesso; Nulla-osta per l'introduzione, rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale il feretro va estradato, (richiederlo è di competenza del familiare o dell'Impresa O.F.), (munito di legalizzazione da eseguirsi presso la Prefettura, se prevista); Certificato dell'azienda Usl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del dpr 285/90, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento); Se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma; Eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni; Autorizzazione al seppellimento rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso; 8 • • • • • • • • • • Estratto per riassunto dell'atto di morte. L’autorizzazione rilasciata in bollo è ordinariamente soggetta alla legalizzazione da parte della Prefettura, salvo che lo stato di destinazione o di transito, non faccia parte di convenzioni internazionali che esentino dalla legalizzazione. Introduzione di feretri da paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino Il cadavere deve essere accompagnato dall’autorizzazione al trasporto rilasciata dall’Autorità consolare italiana del luogo da cui parte il trasporto funebre. Documentazione da correlare alla domanda – disponibile presso gli uffici comunali: Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità straniera del paese di estradizione; Certificato medico da cui risulti la causa di morte; Certificato dell'autorità sanitaria del paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni relative al feretro e trattamento antiputrefattivo previsto dalle norme italiane; Estratto riassunto dell'atto di morte o equipollente; eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni. In caso di cremazione da effettuarsi su territorio Italiano è necessario acquisire una dichiarazione dell'Autorità competente del paese di estradizione che dà atto di aver constatato, a mezzo di certificazione medica, l'esclusione di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre anche il nulla osta dell’autorità giudiziaria del luogo di decesso. Trasporto di salma da o per la Città del Vaticano Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055. La domanda di trasporto – disponibile presso gli uffici comunali deve essere corredata da: Certificato di morte; Certificato medico da cui risulti che il defunto, all’atto della morte, non era affetto da malattie di carattere contagioso; Certificato dal quale risulti che non vi era alcuna epidemia nel luogo al momento della morte; Dichiarazione attestante l’osservanza delle prescrizioni in materia di trasporto salme previste nella convenzione. I documenti, rilasciati dal governatore dello Stato della Città del Vaticano, sono redatti in carta libera e sono esenti da ogni visto di conferma da parte della nostra rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede. I documenti rilasciati dalle autorità italiane, redatti in competente bollo, devono essere legalizzati. Nota bene: i documenti rilasciati da Autorità straniera dovranno essere legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi, se redatti in lingua straniera, dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana. Normativa di riferimento 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 D.P.R 10 settembre 1990, n. 285 Legge 30 marzo 2001, n. 130 Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 Modelli allegati alla D.G. Regione Lombardia n.VII/20278 del 21.01.2005 Legge Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria Convenzioni internazionali 9