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Informativa - Comune di Roncaro

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Informativa - Comune di Roncaro
GUIDA ALLA POLIZIA MORTUARIA
Trasporto di cadaveri, ceneri e resti mortali
Ogni trasporto di cadaveri, ceneri o resti mortali, va autorizzato. Sia la richiesta di trasporto, sia
l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
Al fine di specificare le prescrizioni di ogni singolo caso, si elencano preventivamente alcune
definizioni:
salma - corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte da parte del medico
necroscopo;
cadavere - corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte da parte del
medico necroscopo;
resti mortali - esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta
scheletrizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
resti ossei - resti mortali assimilabili ad ossa umane;
ceneri - esiti del processo di cremazione.
Il trasporto di una salma può essere effettuato da impresa abilitata previa autorizzazione rilasciata
dal medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale. Il trasporto deve
essere svolto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza
pregiudizio per la salute pubblica.
Il trasporto di un cadavere deve essere effettuato da un’impresa abilitata, con idoneo mezzo,
previa autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
Il trasporto di resti mortali deve essere effettuato da una impresa abilitata, con idoneo mezzo,
previa autorizzazione del Comune di sepoltura.
Il trasporto di resti ossei può essere effettuato anche da privati, con mezzi propri, previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di sepoltura.
Il trasporto di urna cineraria può essere effettuato anche da privati, con mezzi propri, previa
autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso contestualmente all'autorizzazione
al trasporto del cadavere. L'autorizzazione al trasporto di un'urna già tumulata deve essere invece
rilasciata dal Comune di sepoltura.
Trasporto di cadavere fuori comune o all’interno del comune
Il trasporto di cadavere fuori comune o nell’ambito dello stesso comune è soggetto ad
autorizzazione. La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di decesso. Nella domanda
sono indicati: il luogo di destinazione del cadavere, il giorno e l’orario previsto per la partenza del
feretro ed eventuali soste. La domanda di trasporto ed il relativo provvedimento di autorizzazione
sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo. Occorre pertanto allegare nr. 2 MARCHE
DA BOLLO del valore corrente.
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Trasporto e cremazione di cadavere
Il trasporto di cadavere, presso una struttura abilitata e la cremazione sono soggetti ad
autorizzazione. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso. Nella domanda è
indicato il crematorio di destinazione, il giorno e l’orario previsto per la partenza del feretro,
eventuali soste ed il luogo finale di destinazione delle ceneri.
IMPORTANTE: nella domanda occorre già specificare se le ceneri verranno
successivamente trasportate presso un Cimitero o se si provvederà all’affido o alla
dispersione. La domanda ed i relativi provvedimenti di autorizzazione sono assoggettati al
pagamento dell’imposta di bollo. Se l’autorizzazione e’ rilasciata in più originali, l’imposta di
bollo e’ assolta su ognuno di essi. Occorre pertanto allegare nr. 2 MARCHE DA BOLLO del
valore corrente.
Cremazione
L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai
suoi familiari, in base alla normativa nazionale e regionale. La competenza della procedura è del
Comune di decesso.
La richiesta è ammissibile se la volontà del defunto è manifestata nei seguenti modi:
• Testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico
• Iscrizione alla SOCREM o ad altre società con scopi simili (con dichiarazione scritta in carta
libera, datata e sottoscritta, e convalidata dal Presidente dell'associazione)
• Dichiarazione dei familiari più prossimi effettuata personalmente davanti all'Ufficiale di Stato
civile del Comune di decesso o di residenza (del defunto o del richiedente), tramite idoneo
processo verbale. In caso di disaccordo tra i familiari, vale la volontà della maggioranza assoluta
degli stessi.
Alla domanda va allegato il certificato medico dal quale risulti sia che il defunto non era portatore
di peacemaker, sia che è escluso il sospetto di morte dovuta a reato. L'autorizzazione alla
cremazione è infine rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile.
La cremazione di persone decedute dopo l'entrata in vigore del DPR 285/90 (27/10/1990) è
autorizzabile con le medesime procedure sopra esposte (Circ. Min. San. n. 10 del 31/07/1998); se
il decesso è avvenuto prima di tale data, serve necessariamente una volontà espressa mediante il
testamento; se si tratta di resti mortali, è sufficiente la richiesta della maggioranza dei parenti più
prossimi.
Sia la richiesta di cremazione, sia l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di
bollo.
Affidamento dell’urna cineraria
In Lombardia l'affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione, racchiuse in apposita urna
cineraria di idoneo materiale, è concesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi
familiari, in base alla normativa nazionale e regionale. La competenza allo svolgimento della
procedura è in capo al Comune di decesso.
La richiesta di affidamento (che può essere presentata contestualmente alla pratica di cremazione,
oppure anche in seguito se la richiesta viene presentata per urne cinerarie già tumulate) è
ammissibile se la volontà del defunto di affidare le ceneri ad uno specifica persona è manifestata
nei seguenti modi:
• Testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico
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•
•
Iscrizione alla SOCREM o ad altre società con scopi simili (con dichiarazione scritta in carta
libera, datata e sottoscritta, e convalidata dal Presidente dell'associazione)
Dichiarazione dei familiari più prossimi effettuata personalmente davanti all'Ufficiale di Stato
civile del Comune di decesso o di residenza (del defunto o del richiedente), tramite idoneo
processo verbale. In caso di disaccordo tra i familiari, prevale la volontà della maggioranza
assoluta degli stessi.
Sia la richiesta di affidamento, sia l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di
bollo.
Dispersione delle ceneri
In Lombardia è possibile disperdere le ceneri derivanti da cremazione sulla base di una espressa
volontà del defunto, che può essere manifestata esclusivamente nei seguenti modi:
• Testamento olografo (da pubblicare), segreto o pubblico
• Iscrizione alla SOCREM o ad altre società con scopi simili (con dichiarazione scritta in carta
libera, datata e sottoscritta, e convalidata dal Presidente dell'associazione)
Non può quindi essere accolta la richiesta di dispersione ceneri presentata dai familiari, ai quali
viene soltanto consentita la scelta del luogo qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni in
merito. La dispersione è consentita in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in
natura o in aree private all'aperto e comunque non nei centri abitati.
La competenza allo svolgimento della procedura è in capo al Comune di decesso. L'autorizzazione
alla dispersione delle ceneri è infine rilasciata dal Dirigente o dall'impiegato all'uopo delegato.
E' possibile disperdere anche le ceneri già tumulate, purché sussistano le stesse condizioni; in
quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile competente è quello dove si trova il cimitero, purché le
ceneri siano state tumulate prima dell'entrata in vigore dell'entrata in vigore del Regolamento
Regionale n. 6/2004.
Sia la richiesta di dispersione, sia l'autorizzazione, sono soggette al pagamento dell'imposta di
bollo.
Cittadini stranieri in Italia
In caso di decesso di cittadini stranieri in Italia, per poter espletare eventuali richieste di trasporto
cadavere, cremazione, affidamento o dispersione delle ceneri, è necessario che gli interessati si
rivolgano al Consolato/Ambasciata straniera in Italia al fine di ottenere il nulla osta all'operazione
richiesta.
Infatti per quanto riguarda la cremazione ad esempio, l’autorizzazione va rilasciata sulla base delle
norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle
disposizioni previste dal diritto internazionale privato. Va pertanto acquisita una dichiarazione
rilasciata dalle autorità di appartenenza (con legalizzazione ove prevista) da cui risultino le norme
del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.
L’esclusione che la morte sia dovuta a reato costituisce requisito inderogabile ed imprescindibile,
anche nel caso di cremazione di defunti stranieri.
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Esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria
Esumazione ordinaria
L’esumazione ordinaria è il disseppellimento della salma, precedentemente collocata in un campo
inumativo, al termine del ciclo di sepoltura.
Si effettua sia nei campi inumativi, trascorsi almeno dieci o trent’anni, sia nei campi ove sono state
reinumate le salme che, esumate la prima volta, sono risultate indecomposte.
Il Comune ha il compito di procedere alle esumazioni ordinarie, a tal fine, prepara appositi
programmi annuali, che indicano le salme interessate dalle operazioni di esumazione. Il programma
è reso noto alla cittadinanza mediante l’affissione di pubblici manifesti, per un congruo periodo
precedente quello delle operazioni cimiteriali, all’albo pretorio comunale e all’ingresso del Cimitero
Nel caso la sepoltura del proprio caro sia stata inserita nel programma comunale di esumazioni
ordinarie, occorre contattare gli uffici comunali, al fine di definire la destinazione dei defunti
esumati ed organizzarne le relative operazioni.
Le destinazioni possono essere diverse, a seconda che vengano rinvenuti resti ossei (la salma si è
mineralizzata nel corso della sepoltura) oppure una salma indecomposta (la salma non si è
mineralizzata nel corso della sepoltura).
Estumulazioni ordinarie
L'estumulazione consiste nell'apertura del tumulo (loculi, cripte, cappelle, ecc.). Le estumulazioni si
suddividono in ordinarie e straordinarie.
Fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione, da richiedersi presso gli uffici, le
estumulazioni ordinarie vengono eseguite:
1. allo scadere delle concessioni temporanee dandone idonea informazione agli interessati.
Una volta effettuata l'estumulazione, i resti delle salme mineralizzate possono essere collocati in
ossari, in loculi perpetui, in tombe di famiglia o trasferiti fuori Comune.
In caso contrario, le salme non mineralizzate possono, a richiesta degli aventi titolo, essere cremate
e collocate in manufatti cimiteriali o traslate fuori comune. In mancanza di richieste in tal senso, le
salme non mineralizzate saranno inumate nel Cimitero comunale per un periodo minimo di 5 anni.
2. su richiesta dei familiari per le concessioni perpetue, non prima però di 20 anni dalla
tumulazione. Gli interessati devono presentare domanda agli uffici comunali. Le salme non
mineralizzate possono, a richiesta degli aventi titolo, essere cremate. In mancanza di una richiesta in
tal senso, saranno inumate in un campo apposito per un periodo minimo di 5 anni.
I resti delle salme mineralizzate possono essere collocati in ossari, in loculi perpetui, in tombe di
famiglia o trasferiti fuori.
Le salme non mineralizzate possono, a richiesta degli aventi titolo, essere cremate e collocate in
manufatti cimiteriali o traslate fuori comune. In mancanza di richieste in tal senso, le salme non
mineralizzate saranno inumate nel Cimitero comunale, per un periodo minimo di 5 anni.
Esumazione straordinaria
L'esumazione straordinaria è l'operazione eseguita prima della scadenza del termine del periodo
di sepoltura oppure qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità.
Può essere disposta dall’autorità giudiziaria, oppure richiesta dal coniuge o, in mancanza, dai
parenti più prossimi esclusivamente per la comprovata necessità di eseguire le volontà del defunto,
non conosciute al momento dell’inumazione. In ogni caso, l’operazione è soggetta alla valutazione
da parte della Direzione cimiteriale circa la materiale eseguibilità, nel rispetto delle norme in
materia di igiene pubblica e sicurezza dei lavoratori.
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Non si eseguono esumazioni straordinarie nei mesi da maggio a settembre compresi, salvo che non
siano ordinate dall’Autorità giudiziaria.
Estumulazione straordinaria
L'estumulazione straordinaria viene eseguita prima della scadenza della concessione o del
termine del periodo di sepoltura, oppure qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità.
Può essere disposta dall’Autorità giudiziaria, oppure richiesta dal coniuge o, in mancanza, dai
parenti più prossimi per destinare la salma o i resti mortali alla cremazione o per trasferirli in altra
sepoltura, qualora ciò sia necessario per eseguire le volontà del defunto, non conosciute o non
eseguite per causa di forza maggiore, al momento della tumulazione.
L’avvio delle esumazioni o estumulazioni straordinarie di un feretro, con conseguente destinazione
alla reinumazione, ritumulazione, cremazione o trasferimento fuori Comune avviene per
iniziativa dei familiari aventi titolo, che devono presentare apposita istanza.
Rinvenimento di resti ossei
Nel caso siano rinvenuti resti ossei, i parenti possono chiedere l’assegnazione di una celletta ossario
nello stesso Cimitero oppure, sussistendone i requisiti, in un altro Cimitero. I resti ossei possono
anche essere inseriti in un loculo ove è già tumulata una salma, nel rispetto delle regole tecniche per
le tumulazioni, oppure in tombe novantanovennali già realizzate o celletta, o trasferiti in altro
cimitero.
E' inoltre possibile la cremazione dei resti ossei e la successiva tumulazione in celletta individuale,
la riunione con le ceneri di un altro famigliare in una celletta già in uso o l’affidamento dell’urna
cineraria ad uno dei parenti.
Le operazioni amministrative presso il Comune possono essere espletate direttamente dal cittadino
oppure, su delega, da un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività funebre. Nel caso si presenti
l’impresa, occorre la delega alla stessa, copia del documento d’identità e del codice fiscale del
delegante.
Per la cremazione dei resti ossei, si può procedere laddove non sia dissenziente il coniuge o, in
mancanza, il parente più prossimo e, in caso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza
degli stessi.
Per l’inserimento della cassettina dei resti ossei in loculo o celletta o in tomba
novantanovennale, occorre il consenso del concessionario, se diverso dal richiedente.
Per l’inserimento dell’urna delle ceneri in un loculo, in una celletta contenente già un’urna
cineraria o in tomba novantanovennale, occorre il consenso del loro concessionario, se diverso
dal richiedente.
Per l’affidamento dell’urna cineraria, occorre che il parente interessato presenti:
1. richiesta, redatta in triplice copia, su modulo regionale (tutte le copie devono essere firmate in
originale);
2. in caso di concorso tra più parenti di pari grado, la dichiarazione di assenso della maggioranza
assoluta dei parenti stessi;
3. copia del documento d’identità del richiedente e dei parenti che forniscono l’assenso.
Rinvenimento di salma indecomposta
Nel caso in cui il fenomeno della decomposizione non si sia ancora concluso, se non diversamente
richiesto, la salma deve essere inumata.
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E’ possibile la sua cremazione e la successiva tumulazione in celletta individuale, la riunione con le
ceneri di un altro famigliare in una celletta già in uso, o l’affidamento dell’urna cineraria ad uno
dei parenti.
Le operazioni amministrative presso il Comune possono essere espletate direttamente dal cittadino
oppure, su delega, da un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività funebre. Nel caso si presenti
l’impresa, occorre la delega alla stessa, copia del documento d’identità e del codice fiscale del
delegante.
Per la cremazione della salma indecomposta, si può procedere laddove non sia dissenziente il
coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo e, in caso di più parenti dello stesso grado, della
maggioranza degli stessi.
Per l’inserimento dell’urna delle ceneri in un loculo, in celletta contenente già un’urna
cineraria o in tomba novantanovennale, occorre il consenso del concessionario, se diverso dal
richiedente.
Per l’affidamento dell’urna cineraria, occorre che il parente interessato presenti:
1. richiesta, redatta in triplice copia, su modulo regionale (tutte le copie devono essere firmate in
originale);
2. in caso di concorso tra più parenti di pari grado, la dichiarazione di assenso della maggioranza
assoluta dei parenti stessi;
3. copia del documento d’identità del richiedente e dei parenti che forniscono l’assenso.
Le operazioni cimiteriali, devono essere avviate e concordate con congruo anticipo.
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Trasporti funebri internazionali
Introduzione/estradizione di cadaveri da e per l’estero
Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato, oltre che dal regolamento Nazionale di
Polizia Mortuaria, da accordi internazionali bilaterali o multilaterali e necessita di una apposita
autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso.
Il servizio di trasporto, in genere, è gestito dall'impresa di pompe funebri scelta dai congiunti del
defunto. L’incaricato del trasporto di un cadavere deve richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Servizi
Demografici del Comune.
Per i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, tale autorizzazione viene denominata
“Passaporto Mortuario”, ed è redatto secondo il testo conforme alla Convenzione.
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Trasporto cadavere da e per l'estero: procedura
Occorre distinguere pertanto tra i paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino (R.D.1/7/1937
n.1379) e paesi aderenti (Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia,
Messico, Olanda, Portogallo, Rep.Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Repubblica
democratica del Congo (ora Zaire))
Convenzione con Città del Vaticano (R.D. 16/6/1938 n.1055)
Convenzioni internazionali in materia di onoranze ai caduti in guerra.
Trasporti in paesi aderenti alla Convenzione di Berlino
Rilascio del “Passaporto Mortuario” nel testo conforme alla convenzione, redatto in bilingue
(italiano/inglese).
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Per l'estradizione di una salma
Documentazione da allegare alla domanda in bollo – disponibile presso gli uffici comunali,
sottoscritta da un incaricato dell'Agenzia Funebre o da un familiare del de cuius, contenente le
informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, data e ora del trasporto,
itinerario del trasporto, mezzo utilizzato, ecc.), da presentare al Comune, all'Ufficio che rilascerà il
passaporto:
certificato dell'azienda Asl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli
art. 30 e 32 del dpr 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto
previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento). Nel certificato
inoltre l'Asl deve dichiarare l'osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del
10/2/1937 riguardo al confezionamento della salma;
se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della
salma;
ulteriore marca da bollo da apporsi sul passaporto mortuario;
Autorizzazione al seppellimento rilasciata dal Comune, sentire eventualmente l’Autorità Consolare
straniera per eventuale visto e legalizzazione;
Dichiarazione di chiusura feretro certificata dall'Impresa di O.F.;
Estratto per riassunto dell'atto di morte.
Per l'estradizione di ceneri e resti mortali
La Circolare 24/1993 al punto 8.1 chiarisce che la Convenzione di Berlino non si applica al
trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. Ne consegue che, ogni qualvolta
debba essere autorizzato un trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati
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all’estero, non verrà rilasciato il passaporto mortuario anche nel caso di trasporto verso paesi
aderenti alla Convenzione ma occorrerà sempre una autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in lingua
italiana e in lingua francese.
Documentazione
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Domanda in bollo al Comune– disponibile presso gli uffici comunali, sottoscritta da un familiare o
dall' incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data
di morte del defunto, specificando se si stratta di ceneri o resti mortali, data e ora del trasporto,
itinerario del trasporto, mezzo utilizzato, ecc) da inoltrare all'Ufficio che autorizzerà l'estradizione.
Certificato di morte plurilingue, rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il
decesso;
Se si tratta di ceneri: copia del Verbale di avvenuta cremazione;
Autorizzazione al trasporto fuori comune che è inclusa nel “passaporto mortuario”;
Ulteriore marca da bollo da apporsi sullo stesso;
Per l'estradizione serve il nulla – osta dell'Autorità Consolare straniera in Italia del Paese di
destinazione.
Introduzione di feretro da paesi aderenti alla Convenzione di Berlino
Il passaporto mortuario è rilasciato direttamente dalla competente Autorità del luogo da cui parte il
trasporto funebre. La domanda è corredata da:
Estratto per riassunto dell’estratto di morte o equipollente;
Certificato dell’Autorità sanitaria del paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le
prescrizioni relative al feretro e al trattamento antiputrefattivo previste dalla normativa italiana;
Certificato medico dal quale risulti la causa di morte;
Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità del paese di estradizione;
Altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in
situazioni particolari;
In caso di cremazione da effettuare nel territorio italiano è necessario acquisire una dichiarazione
dall’autorità competente del paese di estradizione che dà atto di aver constatato, a mezzo di
certificazione medica, l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
In caso di morte improvvisa occorre anche il nulla osta dell’autorità giudiziaria del luogo di
decesso.
Trasporto in paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino
Per l'estradizione di un cadavere
Documentazione da allegare alla domanda in bollo – disponibile presso gli uffici comunali,
sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie
(generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del
trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da presentare al Comune dove è avvenuto il decesso;
Nulla-osta per l'introduzione, rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il
quale il feretro va estradato, (richiederlo è di competenza del familiare o dell'Impresa O.F.), (munito
di legalizzazione da eseguirsi presso la Prefettura, se prevista);
Certificato dell'azienda Usl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli
art. 30 e 32 del dpr 285/90, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto
previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento);
Se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della
salma;
Eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni;
Autorizzazione al seppellimento rilasciato dallo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il
decesso;
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Estratto per riassunto dell'atto di morte.
L’autorizzazione rilasciata in bollo è ordinariamente soggetta alla legalizzazione da parte della
Prefettura, salvo che lo stato di destinazione o di transito, non faccia parte di convenzioni
internazionali che esentino dalla legalizzazione.
Introduzione di feretri da paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino
Il cadavere deve essere accompagnato dall’autorizzazione al trasporto rilasciata dall’Autorità
consolare italiana del luogo da cui parte il trasporto funebre.
Documentazione da correlare alla domanda – disponibile presso gli uffici comunali:
Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità straniera del paese di estradizione;
Certificato medico da cui risulti la causa di morte;
Certificato dell'autorità sanitaria del paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le
prescrizioni relative al feretro e trattamento antiputrefattivo previsto dalle norme italiane;
Estratto riassunto dell'atto di morte o equipollente;
eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni.
In caso di cremazione da effettuarsi su territorio Italiano è necessario acquisire una dichiarazione
dell'Autorità competente del paese di estradizione che dà atto di aver constatato, a mezzo di
certificazione medica, l'esclusione di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa occorre
anche il nulla osta dell’autorità giudiziaria del luogo di decesso.
Trasporto di salma da o per la Città del Vaticano
Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della
Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata con R.D. 16 giugno 1938, n.
1055.
La domanda di trasporto – disponibile presso gli uffici comunali deve essere corredata da:
Certificato di morte;
Certificato medico da cui risulti che il defunto, all’atto della morte, non era affetto da malattie di
carattere contagioso;
Certificato dal quale risulti che non vi era alcuna epidemia nel luogo al momento della morte;
Dichiarazione attestante l’osservanza delle prescrizioni in materia di trasporto salme previste nella
convenzione.
I documenti, rilasciati dal governatore dello Stato della Città del Vaticano, sono redatti in carta
libera e sono esenti da ogni visto di conferma da parte della nostra rappresentanza diplomatica
presso la Santa Sede.
I documenti rilasciati dalle autorità italiane, redatti in competente bollo, devono essere legalizzati.
Nota bene: i documenti rilasciati da Autorità straniera dovranno essere legalizzati, salvo che non
sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
I medesimi, se redatti in lingua straniera, dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua
italiana.
Normativa di riferimento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
D.P.R 10 settembre 1990, n. 285
Legge 30 marzo 2001, n. 130
Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6
Modelli allegati alla D.G. Regione Lombardia n.VII/20278 del 21.01.2005
Legge Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
Convenzioni internazionali
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