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La ricostruzione della carriera del personale della
La ricostruzione della carriera del personale della scuola Se guardiamo gli ultimi 50 anni, l‟evoluzione della progressione di carriera aveva subito parecchie variazioni, ma sostanzialmente un principio era rimasto sempre fermo: la progressione per bienni. La svolta avviene col CCNL del 1995 che introduce altre novità: • eliminazione degli aumenti biennali (riesumati poi per pochissimi casi specifici); • nuovo inquadramento dal 1/1/96 per arrotondamento dell‟anzianità maturata; • superamento della legge 370/70, e riconoscimento integrale del servizio ai fini giuridici ed economici (prima, fino alla maturazione di una soglia, 1/3 del preruolo veniva valutato solo ai fini economici); • passaggi di classe solo dopo aver fatto un certo numero di ore di aggiornamento (norma poi abrogata col successivo CCNL). La struttura delle classi viene che si matura e spetta così stabilita in sette fasce o classi: Fascia di anzianità da anni 0 a anni 2 da anni 0 e fino ad anni 2 mesi 11 e giorni 29 da anni 3 a anni 8 da anni 3 e fino ad anni 8 mesi 11 e giorni 29 da anni 9 a anni 14 da anni 9 e fino ad anni 14 mesi 11 e giorni29 da anni 15 a anni 20 da anni 15 e fino ad anni 20 mesi 11 e giorni29 da anni 21 a anni 27 da anni 21 e fino ad anni 27 mesi 11 e giorni29 da anni 28 a anni 34 da anni 28 e fino ad anni 34 mesi 11 e giorni29 da anni 35 da anni 35 Il riconoscimento dei servizi pre-ruolo La ricostruzione di carriera serve per far valutare il servizio pre-ruolo, sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia stato svolto in altro ruolo. In questo modo il personale assunto a tempo indeterminato può vantare un' "anzianità di carriera" che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al Contratto Nazionale in vigore. Il riconoscimento e/o la valutazione del servizio pre-ruolo (compreso il servizio relativo al ruolo di provenienza) vanno effettuati anche nei casi di passaggio da una posizione di ruolo ad un‟altra (d‟ufficio o a domanda), assicurando il mantenimento della retribuzione in godimento all‟atto del passaggio e attribuendo anzianità miglioramenti economici nel nuovo ruolo. Il riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della carriera decorre dal superamento del periodo di prova o dell'anno di formazione, ossia dalla conferma in ruolo. Per cui la data di attribuzione dei benefici è stabilita: • all‟atto del superamento del periodo di prova o dell‟anno di formazione per il personale docente e direttivo • all‟atto della nomina in ruolo , con effetto dalla data di assunzione in servizio a seguito della nomina in prova, per il personale A.T.A.. PRESCRIZIONE DEI BENEFICI La prescrizione è disciplinata dagli artt. 2934 e segg. del Codice Civile. Dalla conferma in ruolo decorre l‟inizio della prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera o dei benefici della ricostruzione carriera. La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (ossia la domanda tardiva preclude la possibilità di ottenere la ricostruzione ed i suoi benefici), mentre la prescrizione dei benefici a livello economico è di 5 anni, cioè l‟interessato può chiedere ed ottenere la ricostruzione di carriera, ma perde solo una parte degli arretrati, ossia quelli relativi al periodo anteriore al quinquennio antecedente all‟istanza di ricostruzione carriera. Se, infatti, la domanda è presentata dal 6° al 10° anno il beneficio economico ha prescrizione quinquennale, cioè decorre dal 5° anno precedente la data della tardiva presentazione della domanda di ricostruzione di carriera: ESEMPIO: prova superata il 01.09.2001 – domanda di ricostruzione presentata il 12.10.2008. Gli arretrati decorrono dal 01.10.2003. Servizi riconoscibili personale docente e ata a. SERVIZI RICONOSCIBILI PER IL PERSONALE DOCENTE 1) per i docenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica: • servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine statali (comprese quelle all'estero) e pareggiate (escluse, quindi, le parificate o legalmente riconosciute); servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali e parificate (comprese quelle all'estero), nelle scuole sussidiate o sussidiarie, nelle scuole popolari, nelle scuole degli educandati femminili statali o parificate, nei giardini d‟infanzia annessi agli istituti magistrali statali; servizio non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria, anche senza il possesso dei titolo di specializzazione a decorrere dal 1.6.1999; non è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole materne statali e private; ai docenti privi della vista, il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici; 2) per i docenti delle scuole elementari: • servizio prestato in qualità di insegnante elementare non di ruolo nelle scuole elementari (comprese quelle all'estero), parificate, sussidiate, sussidiarie, nelle scuole degli educandati femminili statali o parificate, nei giardini d‟infanzia annessi agli istituti magistrali statali; • servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali (comprese quelle all'estero) o pareggiate, in possesso del titolo di studio richiesto; • servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria con il possesso dei titolo di specializzazione: dal 1.6.1999 il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione; • servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di docente nelle scuole materne statali, comunali, regionali, con nomine approvate dal (ex) Provveditore agli Studi, e alle dipendenze delle province di Trento o Bolzano, presso ESMAS (Ente Scuole materne della Sardegna), nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla L.R. 1.4.1955, n. 21; • al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI DURATA I servizi si riconoscono, a prescindere dal numero di ore settimanali, solo per anno scolastico intero, di durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Unica eccezione viene fatta per i corsi di scuola popolare che vengono valutati come anno scolastico intero, a condizione che abbiano avuto la durata di almeno cinque mesi o vi sia stato prestato servizio per l‟intero corso. POSSESSO TITOLI DI STUDIO Il requisito generale per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo è il possesso del prescritto titolo di studio, stabilito dalla normativa vigente o comunque riconosciuto valido da apposito provvedimento legislativo al momento della prestazione del servizio stesso per l‟insegnamento a cui si riferisce l‟abilitazione per l‟inclusione nelle graduatorie. Ovviamente l„interessato deve possedere il prescritto titolo di studio al momento della prestazione del servizio, l‟eventuale sanatorie a posteriori non sono consentite. I servizi pre-ruolo sono valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento”. RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI IN ALTRO RUOLO “in caso di passaggio di ruolo, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondarie ed artistiche da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”. Tale norma è da applicarsi nei casi di passaggio di ruolo: • da docente di scuola media a docente laureato di scuola secondaria di secondo grado; • da docente di scuola secondaria di secondo grado inquadrato nel VI livello retributivo (insegnante tecnico pratico o di stenodattilografia) a docente di scuola secondaria di primo o di secondo grado. Per quanto riguarda i docenti della scuola materna statale che passano di ruolo alla scuola elementare, essi mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione giuridico economica acquisita nel precedente ruolo. Nulla è ancora stabilito in merito ai passaggi di ruolo dalla scuola materna provinciale alla scuola elementare. Nel caso di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria, dato che si tratta di due diversi ordini di scuola, si procede alla valutazione ed al riconoscimento dei servizio di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base alle seguenti modalità: • al momento del passaggio di ruolo viene applicata la temporizzazione;. • all'atto della conferma in ruolo, vengono riconosciuti, tramite la ricostruzione di carriera, i servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati nella posizione di provenienza, secondo quanto disposto dall‟art. 8 del D.P.R. 417/74 (4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici), fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole. SUPERVALUTAZIONI DEL SERVIZIO - SERVIZIO ALL’ESTERO Il servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all‟estero, con nomina del MAE, è calcolato per i primi 2 anni il doppio e per i successivi con l‟aumento di 1/3 (ogni 3 mesi di servizio all‟estero si ha la supervalutazione di 1 mese). Lo stesso periodo è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di 1/3 per gli anni successivi. A partire dall‟applicazione del C.C.N.L. 4/8/1995, i benefici per la supervalutazione si sostanziano nell‟attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta un‟accelerazione della progressione economica. SERVIZIO PRESTATO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO Il servizio prestato in paesi in via di sviluppo nell‟ambito della cooperazione dell‟Italia con gli stessi paesi, è riconoscibile se prestato in posizione di comando e non in qualità di volontario o di cooperante con le organizzazioni non governative. Le medesime disposizioni si applicano al personale insegnante di ogni ordine e grado che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionano nei PVS o che dipendono da tali paesi e da organismi o enti internazionali. Tale riconoscimento equivale alla supervalutazione di 1/3, utile ai soli fini economici, che con il C.C.N.L. 1995 si sostanzia in un‟anticipazione della posizione stipendiale successiva. SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE DI MONTAGNA Gli insegnanti elementari di ruolo che hanno prestato almeno un triennio continuativo in una stessa sede di montagna hanno diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio. Con il C.C.N.L. 4/8/95 l‟anticipazione consiste nell‟attribuzione anticipata della fascia stipendiale superiore, sostanziandosi in un beneficio utile ai fini giuridici ed economici (non solo economico). Il beneficio non è riassorbibile ed anche nel caso di passaggio di qualifica deve essere computato nella nuova ricostruzione di carriera. Non è reiterato al compimento di ogni successivo triennio nello stesso comune, ma solo se prestato in altra sede. CONFERMA PERSONALE DOCENTE Il personale docente vincitore di concorso per titoli ed esami e per soli titoli, assunto con contratto a tempo indeterminato, deve sostenere l‟anno di formazione (C.M. 267 del 10/9/91). Detto personale ha l‟obbligo, durante l‟anno di formazione, di prestare servizio nelle attività istituzionali per almeno 180 giorni, nonché di partecipare a specifiche iniziative formative. Il personale docente nominato ai sensi di leggi speciali - ope legis - (es.: passaggi di ruolo previsti dall‟art. 77 del DPR 417/74) e il personale non docente, assunto con contratto a tempo indeterminato, deve sostenere il periodo di prova ma non l‟anno di formazione. Il provvedimento di conferma in ruolo deve essere adottato con decorrenza inizio anno scolastico successivo a quello della prova, entro il termine di 90 giorni, sempre che l‟interessato abbia prestato 180 giorni di servizio e superato l‟anno di formazione, con il parere favorevole del comitato di valutazione e la relazione del Dirigente Scolastico che adotterà il relativo provvedimento. Il provvedimento di conferma può essere contestuale a quello di ricostruzione della carriera (soluzione opportuna solo quando l‟interessato presenta domanda di riconoscimento dei servizi non di ruolo e rimane nella scuola dove ha effettuato il periodo di prova), altrimenti sarà inviato all‟Organo di Controllo insieme al provvedimento di ricostruzione della carriera. PROROGHE DEL PERIODO DI PROVA PERSONALE DOCENTE PROROGA ART.438 D.L.VO 297/1994 • MANCATA PRESTAZIONE DEI 180 GIORNI • NON CI SONO LIMITI ALLA PROROGA PROROGA ART.439 D.L.VO 297/1994 • PUO‟ ESSERE PROROGATA SOLO PER UN ANNO • ESITO SFAVOREVOLE • PERIODI COMPUTABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GIORNI • Le domeniche e tutte le altre festività, comprese le 4 giornate di riposo e le vacanze di Natale e Pasqua, purché l‟interessato sia in servizio il giorno antecedente e quello di ripresa dell‟attività, il giorno libero dall‟insegnamento 12 • Le interruzioni del servizio per ragioni di pubblico interesse ( ragioni profilattiche, alluvioni, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche, amministrative e referendum ) • La chiusura anticipata delle scuole per uso dei locali scolastici per le elezioni • I giorni compresi dal 1° settembre alla data d‟inizio delle lezioni, purché il collegio dei docenti, nel quale sia presente il docente in prova, si riunisca nel periodo medesimo per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica ( C.M. n. 180 del 11.07.1979 ) • Il servizio prestato nelle commissioni giudicatrici degli esami di Stato • Il servizio prestato nelle commissioni a concorsi a cattedre • La frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dal M.P.I. o dalla scuola • Un mese di astensione obbligatoria per maternità PERIODI NON COMPUTABILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GIORNI • permessi retribuiti e non • La chiusura della scuola per le vacanze estive, eccetto la partecipazione agli esami di maturità • Le due giornate di riposo che vanno aggiunte alle ferie • Le ferie, ogni tipo di assenza, eccetto l‟aspettativa per mandato parlamentare. CONFERMA E PROROGA PERSONALE ATA Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente (art. 10 comma 4° D. P.R. 3/57). In caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di Amministrazione Provinciale, emesso in seguito alla relazione del Dirigente Scolastico documentata possibilmente con contestazione di incapacità all‟interessato, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, con provvedimento del C.S.A. Se il giudizio è ancora sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolve. La proroga determina solo un ritardo operativo nell‟attribuzione dei miglioramenti economici conseguenti alla ricostruzione di carriera (che spettano dalla decorrenza dell‟assunzione in servizio per effetto della nomina in prova). L‟art. 44 del CCNL del comparto scuola per il periodo 2002/05 introduce significative variazioni alla preesistente normativa in materia di periodo di prova del personale ATA. RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE I periodi di servizio militare in corso di prestazione o prestati successivamente all‟entrata in vigore della L. 958/86 - 30 gennaio 1987 -, anche se resi non in costanza di servizio, sono validi a tutti gli effetti per l‟inquadramento, quale anzianità riconosciuta alla data di decorrenza economica della nomina in ruolo. Inoltre, se alla data di superamento del periodo di prova tali periodi concorrono, in parte o in tutto, alla valutazione di uno o più anni scolastici di pre-ruolo, la quota parte corrispondente va detratta dall‟anzianità giuridica determinata dopo la valutazione del servizio preruolo. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO Le assenze che interrompono la carriera e che determinano la sospensione della retribuzione sono: • aspettativa per motivi di famiglia • aspettativa per ricongiungimento al coniuge che presta servizio all‟estero • aspettativa senza assegni come cooperante a pagamento in PVS • aspettativa per prole • proroga eccezionale dell‟assenza per motivi di salute • assenze ingiustificate; • aspettativa per missione cattolica • assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo • Anche le sanzioni disciplinari determinano interruzioni della progressione di carriera. b. SERVIZI RICONOSCIBILI AL PERSONALE ATA: Il personale ATA a partire dal 1970 ha avuto varie vicissitudini in materia di riconoscimenti dei servizi. Solo, con l‟entrata in vigore dell‟art. 4 – comma 13 del D.P.R. 23-08-1999 n. 399 -, il personale ATA è stato equiparato in materia di riconoscimenti al personale docente. ART. 4 COMMA 13 D.P.R. 23.08.1988, N. 399 - il servizio pre-ruolo, comprensivo dell‟eventuale servizio di ruolo prestato in carriera inferiore, è valutato nella misura di 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici ed il restante 1/3 ai soli fini economici. • I servizi riconoscibili al personale ATA sono tutti i servizi prestati nelle scuole statali, ivi compresi quelli prestati in qualità di docente, ancorchè senza il possesso del prescritto titolo di studio. • Restano esclusi dal riconoscimento i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle Università, ed alle dipendenze degli Enti locali. • In particolare, relativamente al servizio prestato alle dipendenze degli Enti Locali, si richiama la deliberazione della Corte dei Conti - sezione del Controllo n. 743 del 24.07.1977 prevede espressamente che “il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento dei servizi pregressi è che questi siano prestati esclusivamente nell‟ambito di un rapporto istituito direttamente con lo Stato e non già di un servizio nell‟interesse dello stato medesimo. • I servizi prestati dal personale ATA vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi. • Al personale ATA il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, è valutabile dalla data di decorrenze economica della nomina in ruolo. • Il diritto al riconoscimento dei servizi pre-ruolo, però, si acquisisce dopo il superamento del periodo di prova. • Il periodo di prova per il personale ATA ha la durata di 2 MESI , per il personale appartenente al profilo A e 4 mesi per i restanti profili. Per il computo dei mesi si parte dalla decorrenza economica della nomina in ruolo. • Dopo il superamento del periodo di prova l‟interessato può produrre istanza di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, l‟istanza va presentata in carta semplice e ad essa va allegata la certificazione dei servizi per il quali si chiede il riconoscimento in carta libera 5. Il periodo di prova Il periodo di prova ha la natura di periodo di ruolo ad ogni effetto (es. regime delle assenze, progressione di anzianità ai fini della carriera, ecc.). Il superamento del periodo di prova è la condizione per poter chiedere ed ottenere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma (art. 490 D.Lgs. 16/04/1994 n. 297), o altri benefici come ad esempio ottenere i comandi. Durata del periodo di prova: • un anno scolastico con almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato per il personale docente e direttivo; • 2 mesi per i profili delle aree A e A super e 4 mesi per i restanti profili di servizio effettivamente prestato dalla data di assunzione in servizio per il personale A.T.A.; LE MODALITA’ PER IL CALCOLO DEI PERIODI • Relativamente al calcolo del numero dei giorni di servizio prestati dall‟interessato in un anno scolastico, si applica il criterio dettato dalla Delibera n. 32 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del 26.05.1992: • I mesi sono calcolati pari a 30 giorni di servizio indipendentemente dall‟effettiva durata ( 28, 29, o 31 giorni ), partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio; • Le frazioni di mese ( meno di 30 giorni ) vengono calcolate secondo la durata dei mesi. 7. Passaggi di ruolo TIPOLOGIE DI PASSAGGIO DI RUOLO • PASSAGGI DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO • PASSAGGI NELL‟AMBITO DEL COMPARTO SCUOLA Nei casi di passaggio nell‟ambito del comparto Scuola occorre fare un‟ulteriore distinzione fra: 1. passaggi di personale direttivo e docente nell‟ambito della Scuola Secondaria; 2. passaggi dalla scuola materna alla scuola elementare; 3. tutti gli altri casi di passaggio nell‟ambito del comparto Scuola. Nel caso di passaggio di personale direttivo e docente della Scuola secondaria trova applicazione l‟art.83 del D.P.R.31.05.1974, n. 417, ora sostanzialmente ripreso dall‟art.487 del D.L.VO 16.04.1994, n. 297. Secondo l‟art.83 del D.P.R.31.05.1974, n. 417 “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”. Ciò concretamente significa che in questa situazione all‟atto del passaggio di ruolo il personale viene inquadrato nel nuovo ruolo con l‟intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Nel caso di passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola materna al ruolo degli insegnanti di scuola elementare dalla data di entrata in vigore della legge 11.07.1980, n. 312, con la quale sono state introdotte le qualifiche funzionali (art.46), trattandosi di personale appartenente tutto al VI qualifica funzionale, viene conservata nel nuovo ruolo l‟intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza. La nota del Ministero prot. 23720/625/FL del 05.06.1984 espressamente prevede che nei casi di passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola materna a quello di scuola elementare “vada mantenuta, nella nuova posizione, la stessa anzianità di livello maturata nel ruolo di provenienza, trattandosi, nella fattispecie considerata, di passaggio di ruolo nell‟ambito della medesima qualifica funzionale, cui corrisponde un unico livello retributivo”. In tutti gli altri casi di passaggio di ruolo, (esempio da scuola materna o elementare a scuola media, o da scuola elementare o materna a scuola superiore) si procede effettuando la temporizzazione del valore economico maturato nel ruolo di provenienza, e sulla base dell‟anzianità derivante dalla temporizzazione l‟interessato viene collocato nella classe o posizione stipendiale corrispondente: L‟anzianità residua è utile per la successiva progressione della carriera. Lo stipendio attribuito all‟atto del 1° inquadramento non sarà quello tabellare corrispondente alla posizione stipendiale di inquadramento, ma quello che si ottiene sommando allo stipendio iniziale previsto per il ruolo acquisito il valore economico maturato nel ruolo di provenienza, detto stipendio viene denominato “stipendio ad personam” . Nei casi di passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola elementare a quello dei docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado, dopo il superamento del periodo di prova, gli interessati, possono richiede il riconoscimento di tutti i servizio di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel nuovo ruolo. A fronte di un‟esplicita istanza dell‟interessato si dovrà procedere alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente alla data di decorrenza giuridica della nomina nel ruolo attuale. Effettuato il riconoscimento dei servizi dalla data di conferma in ruolo, il Sistema informativo verificherà qual è il trattamento economico più favorevole, e sulla base del trattamento economico più favorevole si procederà alla progressione della carriera. Nell‟ipotesi sopra indicata l‟anzianità attribuita sarà quella corrispondente al trattamento economico più favorevole, anche se fosse inferiore. Solo in presenza di uguale trattamento economico derivante dalla temporizzazione e dal riconoscimento dei servizi si verificherà l‟anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici più favorevole. 8. Cosa deve contenere un fascicolo per procedere alla ricostruzione della carriera Il fascicolo deve contenere: a) nei casi di primo riconoscimento: • dichiarazione dei servizi pre – ruolo (deve essere resa dall‟interessato entro 30 giorni dalla nomina in ruolo e può essere integrata o modificata entro 2 anni dalla data di presentazione). • Domanda di riconoscimento dei servizi con i certificati dei servizi di cui si chiede il riconoscimento ed il titolo di studio richiesto per l‟insegnamento di cui si chiede il riconoscimento) • Relazione periodo di prova e/o anno di formazione; • Contratto di nomina in ruolo vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato. b) nei casi di passaggio di ruolo: Dalla scuole materne – elementari a medie e superiori o nei casi di passaggio di profilo del personale ATA: • dichiarazione dei servizi pre – ruolo (deve essere resa dall‟interessato entro 30 giorni dalla nomina in ruolo e può essere integrata o modificata entro 2 anni dalla data di presentazione). • Domanda di riconoscimento dei servizi con i certificati dei servizi di cui si chiede il riconoscimento ed il titolo di studio richiesto per l‟insegnamento di cui si chiede il riconoscimento) • Relazione periodo di prova e/o anno di formazione; • Contratto di nomina in ruolo vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato • Decreto di ricostruzione di carriera del ruolo di provenienza aggiornato alla data del passaggio di ruolo. Dalle scuole materne alle scuole elementari e dalle scuole medie alle superiori o da ITP a docente laureato: • Relazione periodo di prova e/o anno di formazione; • Contratto di nomina in ruolo vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato • Decreto di ricostruzione di carriera del ruolo di provenienza aggiornato alla data del passaggio di ruolo. c) nei casi di applicazione del CCNL 29.11.2007: Decreto di ricostruzione di carriera emesso in applicazione del CCNL 29.11.2007. 9. Procedura ata e docenti ELEMENTI NECESSARI PER POTER EMETTERE IL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI E BENEFICI IN CARRIERA SONO: • La produzione della relativa istanza documentata nei termini della prescrizione decennale (il diritto a chiedere il riconoscimento dei servizi sorge al termine dei tre mesi successivi al compimento del periodo di prova se non è intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole); • La registrazione del contratto individuale di lavoro se stipulato dopo l‟entrata in vigore del CCNL 4/8/1995; • L‟adozione dell‟atto di conferma. Bibliografia Manuale utente disponibile sul portale SIDI alla voce Procedimenti Amministrativi => Personale Scuola => Guide operative => Gestione della carriera. Abacus 2009, Tecnodid editore 2009 La ricostruzione della carriera del personale della scuola Autore: Luciana Petrucci Ciaschini Euroedizioni Edizione: 2007 Ricostruzione di carriera e ordinamenti retributivi Autore: Mario Rossi Tecnodid editore, Edizione 2008