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Messaggio INPS n. 1263 del 18-03-2016

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Messaggio INPS n. 1263 del 18-03-2016
 INPS.HERMES.18/03/2016.0001263
Mittente
Sede:
Messaggio numero:
Inviato da:
0038 ASSISTENZA E INVALIDITA' CIVILE 001263 del 18/03/2016 16.53.22 Ghersevich Marco Destinatari[544]
0003/RISORSE UMANE
0005/PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
0007/LEGALE
0008/STATISTICO ATTUARIALE
0012/COLLEGIO DEI SINDACI
Classificazione
Tipo Messaggio:
Standard
Visibilità messaggio:
Strutture INPS
Area/Dirigente
Direzione [Attuale responsabile:Ghersevich Marco]
Messaggio
Oggetto:
Oggetto: invalidità civile – aggiornamento procedure internet di “acquisizione certificato medico” per i medici certificatori.
Allegati:
Nessun Allegato
Corpo del messaggio:
DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA E INVALIDITÀ CIVILE
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO­LEGALE
Ai Direttori regionali
Ai Responsabili delle Strutture territoriali
Ai Dirigenti medici
Oggetto: invalidità civile – aggiornamento procedure internet di “acquisizione certificato medico” per i medici certificatori.
Nell’ambito della gestione dell’invalidità civile, si comunicano i seguenti aggiornamenti procedurali, disponibili sul portale dell’Istituto
www.inps.it, per l’acquisizione dei certificati da parte dei medici certificatori.
1. Certificato medico integrativo
È stato introdotto un nuovo certificato, denominato “integrativo”, che sostituisce l’attuale versione del modello D (“certificato di
intrasportabilità”). Questa nuova tipologia di certificato può essere utilizzata esclusivamente:
a. per richiedere la visita domiciliare;
b. per inserire/integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda ai fini dell’indennità di
accompagnamento.
Il certificato integrativo può essere compilato e trasmesso solo nel caso in cui l’istante abbia già presentato una domanda e questa risulti collegata ad un
certificato introduttivo.
Il certificato integrativo prevede soltanto i dati relativi alla diagnosi, alle dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda
anche ai fini dell’indennità di accompagnamento e alla eventuale richiesta di visita domiciliare.
La richiesta di visita domiciliare può essere formulata, come di consueto, anche nel certificato introduttivo.
2. Integrazione del certificato medico introduttivo in ordine all’indennità di accompagnamento
Il medico certificatore ha l’obbligo di barrare, nel certificato medico introduttivo, la casella [SÌ] o quella [NO] relative alle dizioni «Persona
impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita».
Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui sia stata selezionata la tipologia “invalidità civile”. Se il certificato viene redatto per richiedere
una prestazione di handicap, di disabilità, di cecità o di sordità può essere barrata la voce “Non mi esprimo”.
Si ribadisce che nel caso in cui venga barrata, per entrambe le ipotesi di legge, la casella NO, non sarà poi possibile per la commissione
medico­legale effettuare la valutazione ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento, a meno che, successivamente alla
presentazione della domanda ma prima della visita, non venga redatto e trasmesso un certificato integrativo indicante una o entrambe le
dizioni precedentemente non riportate.
3. Indicazione della tipologia “sordocecità” Legge 24 giugno 2010, n. 107.
Nel certificato medico introduttivo è stata aggiunta la possibilità di segnalare la condizione di “sordocecità” ai sensi della legge 24 giugno
2010, n. 107. IL DIRETTORE CENTRALE DCAIC
M. GHERSEVICH
IL DIRETTORE CENTRALE DCSIT
G. BLANDAMURA
IL COORDINATORE GENERALE CGML
M. PICCIONI
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