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OGGETTO FERIE E PERMESSI PER LUTTO QUESITO (posto in
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO FERIE E PERMESSI PER LUTTO QUESITO (posto in data 28 maggio 2015) Ogni tanto chiedo giorni di ferie. Spesso, o vengono ignorate le mie richieste o mi vengono concessi periodi che non ho chiesto. Per evitare situazioni conflittuali accetto le cose così come capitano. Per questo mese di maggio avevo chiesto l’ultima settimana di ferie, ma mi sono stati assegnati i giorni 6 e 7. La sventura ha voluto che una mia cugina di primo grado sia deceduta il giorno 5 ed il funerale sia stato celebrato il giorno 7. La richiesta di avere un giorno di permesso per il funerale è stata respinta sostenendo che le ferie non possono essere interrotte da lutti, ma nel mio caso erano ferie imposte o ferie d’ufficio che dir si voglia. C’è un differenza tra le due situazioni? RISPOSTA (inviata in data 31 maggio 2015) Nel quesito vengono affrontate due questioni distinte: 1) la modalità adottata dal dirigente per la fruizione delle ferie e quella adottata per concederle o negarle; 2) l’effetto interruttivo del lutto familiare sulle ferie Sulla prima questione si possono formulare le osservazioni seguenti: Il diritto alle ferie è un diritto soggettivo che non può essere in alcun modo essere messo in discussione, ma la fruizione delle ferie deve essere coerente con le disposizioni delle norme vigenti, che sono due: √ il comma 2 dell’articolo 2109 del codice civile √ il comma 8 dell’articolo 21 del CCNL 1994_1997 La lettura congiunta delle due norme pone in evidenza tre elementi: √ la fruizione delle ferie deve essere programmata, non può essere decisa nel corso dell’anno come se i giorni di ferie fossero una riserva alla quale attingere per far fronte ad esigenze di varia natura, che non possono essere soddisfatte facendo ricorso ad istituti diversi (quali i permessi retribuiti) CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 √ nella programmazione delle ferie devono essere contemperate due esigenze: quella del dipendente, che ha il diritto di scegliere in quali periodi dell’anno godere del necessario recupero delle energie psicofisiche che delle ferie costituiscono, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato l’obiettivo primo, e quella dell’azienda √ le esigenze organizzative aziendali sono in ogni caso preminenti rispetto alle esigenze individuali; al punto che le ferie possono essere sospese in qualsiasi momento per sopraggiunte esigenze che non sia altrimenti possibile soddisfare, fermo restando il diritto del dipendente al risarcimento di spese eventualmente già sostenute e documentate per la fruizione delle ferie stesse. La prassi tacitamente accettata dal dirigente che pone il quesito, per evitare conflitti, come egli stesso afferma, è per taluni versi coerente con questi principi, perché laddove la concessione delle ferie comporti problemi organizzativi che non possono essere risolti appare legittima la negazione delle ferie nei giorni richiesti. Non è però legittima la decisione unilaterale dei giorni in cui devono essere fruite le ferie richieste, perché sia il richiamato comma 2 dell’articolo 2109 del codice civile, sia, ed ancor più, il comma 8 dell’articolo 21 del CCNL 1994_1997, sanciscono il contemperamento dei due diritti contrapposti: quello del dipendente di scegliere in quali giorni fruire delle ferie spettanti, e quello dell’amministrazione di non concedere le ferie in giorni incompatibili con le proprie preminenti esigenze organizzative. In ossequio al principio della correttezza, sancito dall’articolo 1175 del codice civile, a fronte dell’impossibilità di concedere la fruizione delle ferie nei giorni richiesti è preciso dovere del direttore della struttura complessa al quale la richiesta di ferie è indirizzata, concordare col dirigente interessato una alternativa che sia dallo stesso condivisa. La sistematica violazione di questo principio che traspare dal testo del quesito si configura come un vero e proprio abuso di potere, e come tale è perseguibile nelle opportune sedi. Un qualsiasi intervento a tutela dei propri diritti determinerebbe ovviamente un ulteriore deterioramento di rapporti che da quanto traspare dal quesito posto non appaiono di ottima qualità, per cui l’unica difesa realmente praticabile è quella di indurre l’azienda ad adottare un regolamento che disciplini in maniera rigorosa quei diritti CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 fissando alcune regole inderogabili: √ la programmazione annuale delle ferie, che ai sensi del comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, devono essere fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi; √ i giorni di ferie che possono essere lasciati al di fuori di una rigida programmazione, per essere liberamente scelti dal dipendente, sempre e comunque d’intesa con l’amministrazione ed in funzione delle preminenti esigenze organizzative della medesima; √ l’obbligo per il direttore della struttura complessa cui la richiesta delle ferie è indirizzata di rispondere entro 24 ore alla richiesta stessa, definendo d’intesa con il dipendente interessato l’alternativa possibile; √ il principio del silenzio assenso trascorse 24 ore dalla richiesta, per cui in mancanza di esplicito diniego trascorse 24 ore dalla richiesta il dirigente può legittimamente assentarsi dal servizio. Anche in questa situazione vale un principio di carattere generale: quello di tendere a spersonalizzare il problema cercando di ricondurre nell’ambito di regolamenti generali, adottati su specifica sollecitazione delle organizzazioni sindacali, principi, criteri e procedure ai quali non sia possibile sottrarsi, e che siano al contempo vincoli per la direzione aziendale e tutele per i lavoratori. La seconda questione posta nel quesito concerne l’effetto interruttivo sulle ferie di un lutto familiare, che determina il diritto ad un permesso retribuito di tre giorni. Su questa questione si registra un sostanziale dissenso tra l’orientamento dell’ARAN, che ha espresso più volte la propria convinzione che le ferie possano essere interrotte solo in caso di malattia di durata superiore a tre giorni o di ricovero ospedaliero (fatto salvo il diritto dell’azienda a chiedere al dipendente il rientro in servizio per sopraggiunte esigenze organizzative interne), e l’orientamento giurisprudenziale, che si è più volte espresso in senso contrario. A titolo esemplificativo di questa tendenza interpretativa si riporta integralmente la sentenza emessa dal T.A.R. abruzzese il 26 aprile 2007, che se pur riferita ad un’area contrattuale diversa pare assolutamente pertinente, vista l’assoluta identità delle norme, e particolarmente interessante visto il rigore che ne permea la stesura. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Concretamente nella situazione rappresentata nel quesito il dirigente avrebbe potuto chiedere la fruizione dei tre giorni di permesso retribuito per lutto nei giorni immediatamente successivi all’evento e questa richiesta non poteva non essere accolta, perché il permesso retribuito di tre giorni per lutto è un diritto soggettivo perfetto, non suscettibile di alcuna discrezionalità decisionale da parte datoriale, se non quella al limite di concordare la data, sempre nell’imminenza dell’evento. Il comma 1 dell’articolo 23 del CCNL 1994_1997 precisa infatti che in caso di lutto familiare il dirigente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito, ma non impone che la fruizione di quei tre giorni sia temporalmente connessa all’evento. In questa come e più che in altre situazioni devono essere applicati i principi di correttezza e buona fede che devono permeare i comportamenti del dipendente e dell’amministrazione, per un utilizzo del permesso che la norma contrattuale consente con le finalità ad esso proprie. Anche a questo proposito, al di là del caso specifico, è opportuno che siano specificate in un regolamento aziendale le modalità applicative di questa tipologia di permessi, precisando in particolare ad esempio entro quanti giorni dall’evento possono essere richiesti, e qual è l’interpretazione data dall’Azienda in merito alla specifica questione dell’effetto interruttivo dei permessi per lutto sulle ferie. Questo effetto come sottolineato nella sentenza del TAR di seguito riprodotta pare logicamente connesso con la precisazione che i giorni di permesso per lutto non riducono le ferie, precisazione che nel caso della dirigenza medica è riportata nel comma 3 dell’articolo 23 del CCNL 1994_1997. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 RISPOSTA DELL’ ARAN AD UN QUESITO SPECIFICO IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLE FERIE PER LUTTO Le ferie possono essere interrotte per la fruizione di permessi per lutto? La sola ipotesi di interruzione delle ferie in godimento da parte del dipendente è quella della malattia sopraggiunta, di durata superiore a tre giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 SENTENZA DEL TAR ABRUZZESE, SEZIONE DI PESCARA 2007/532 sul ricorso 883/1998 proposto dai signori Faraone Giuseppe e Giovanna Zecca, rappresentati e difesi dall’Avvocato Vincenzo Di Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberta Nardinocchi, in Pescara, via Isonzo, n. 40, CONTRO il Comune di Chieti in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Trifone, Patrizia Tracanna e Marco Morione dell’Ufficio legale comunale, con domicilio eletto presso la Segreteria dell’adito TAR, per l’accertamento del diritto al riconoscimento del godimento di ulteriori tre giorni di ferie relative all’anno 1997; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 26 aprile 2007 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola; Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Espongono i ricorrenti, marito e moglie, dipendenti del Comune di Chieti che nel luglio 1997, durante il godimento delle ferie, è deceduto il genitore della signora Zecca, suocero del signor Faraone. Trattandosi di parentela, per la signora Zecca, e di affinità, per il signor Faraone, di 1° grado, per cui è previsto il congedo straordinario retribuito di giorni tre, i ricorrenti hanno chiesto di fruire di tale congedo con contestuale sospensione delle ferie. Con nota del 29 agosto 1997 il Comune di Chieti ha negato la sospensione del periodo di ferie nel rilievo che il CCNL 1994-1997 del Comparto regioni-enti locali, all’articolo 18, prevede tale possibilità solo per malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Malgrado l’intervento dell’Organizzazione sindacale cui i ricorrenti aderiscono, il Comune ha mantenuto fermo il suo atteggiamento, anche sulla base di un parere dell’ANCITEL. Un ulteriore tentativo effettuato con la lettera del 19 novembre 1997 è risultato vano perché rimasto senza riscontro, donde il presente ricorso, notificato il 14 ottobre 1998, con cui si rivendica il diritto ad ottenere il congedo straordinario per lutto, sulla base dell’articolo 19 del CCNL, che prevede in tal caso il permesso retribuito di tre giorni consecutivi, permesso che non riduce le ferie. Irrilevante è pertanto che l’articolo 18 del CCNL preveda, ai fini della sospensione delle ferie, la sola ipotesi di malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, atteso che il godimento delle ferie costituisce un diritto del lavoratore, assolvendo alla funzione di riposo e di recupero delle sue energie, funzione che viene compromessa non solo nell’ipotesi della malattia, ma anche nel caso di un evento luttuoso che colpisca un parente o un affine in primo grado. Si è costituito in giudizio il Comune di Chieti che eccepisce l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito, chiedendone quindi il rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 26 aprile 2007. DIRITTO Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa del Comune, secondo cui l’inammissibilità discenderebbe dalla mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti di diniego opposti dall’amministrazione il 29.8.1997 alle istanze con cui i ricorrenti chiedevano di poter fruire del previsto congedo straordinario di tre giorni per l’intervenuto decesso, durante il periodo delle ferie, del genitore e del suocero dei ricorrenti e della conseguente sospensione delle ferie. L’eccezione va disattesa in quanto il diritto a fruire del congedo straordinario per morte di parenti ed affini entro il primo grado, previsto dall’articolo 19 del CCNL 1994-97 per il Comparto regionienti locali, come anche, più in generale, il diritto alle ferie, configura una situazione giuridica soggettiva di natura incomprimibile, qualificata tale direttamente da norma costituzionale (comma 3 dell’articolo 36 della Costituzione). CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 Tale diritto soggettivo non è affievolibile ad interesse legittimo in base ad atti di disconoscimento adottati dall’amministrazione, la cui eventuale illegittimità può pertanto essere fatta valere, mediante azione di accertamento, qual è quella proposta, e degrada ad interesse legittimo solo in ordine alle modalità di esercizio dello stesso, in relazione alle esigenze di servizio dell’amministrazione. Il ricorso, che può pertanto essere esaminato nel merito, pone la questione del diritto ad usufruire, durante il periodo delle ferie, del congedo straordinario di tre giorni per il decesso di un parente ed affine entro il primo grado e della conseguente sospensione, per uguale periodo, delle ferie. Il ricorso appare fondato. Si deve muovere al riguardo dalla considerazione del principio della indisponibilità e irrinunciabilità del diritto alle ferie, consacrato nell’articolo 36 della Costituzione, siccome finalizzato a ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro e a consentire al prestatore d’opera di poter soddisfare le sue esigenze ricreativo culturali, nonché quella di una sua maggiore presenza e partecipazione alla vita familiare e sociale. Dette esigenze coincidono peraltro con quelle del datore di lavoro, che ha interesse affinché il suo dipendente recuperi energie in modo da poter fornire prestazioni più efficienti e redditizie. Si tratta di principi più volte affermati in giurisprudenza, e proprio in forza di essi la Corte Costituzionale, con la sentenza 30 dicembre 1987, n. 616, ebbe ad affermare, con riguardo alla malattia del lavoratore insorta durante il periodo di godimento delle ferie, la regola dell’effetto sospensivo di detto periodo, chiarendo comunque, con la successiva sentenza n. 297 del 1990, che detta regola non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria delle ferie. Applicando tale principio al caso di specie, occorre valutare se l’evento luttuoso intervenuto durante il periodo di godimento delle ferie, come la morte di un parente ed affine in primo grado, pregiudica o meno seriamente tale diritto al punto da vanificarlo e se quindi siffatto evento possa essere assimilato o avere comunque la stessa valenza di uno stato patologico che impedisca le finalità delle ferie. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 Ad avviso del Collegio non v’è dubbio che il lutto di che trattasi pregiudichi seriamente la funzione di riposo e di recupero delle capacità del lavoratore, trattandosi certamente di fatto talora più grave della stessa malattia, il che resta confermato dalla disposizione di cui all’articolo 19 del CCNL citato, che riconosce il diritto del dipendente a permessi retribuiti di tre giorni consecutivi per evento in caso di lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado. Non può in altri termini non riconoscersi che la perdita di una persona particolarmente cara determini una situazione di forte stress emotivo e di notevole sofferenza, creando nei giorni di immediata vicinanza con l’evento luttuoso un clima ben lontano da quello di serenità e tranquillità che dovrebbe caratterizzare un periodo di riposo. Che trattasi, peraltro, di diritto si evince dalle espressioni testuali usate nella norma citata in cui si prevede che a domanda del dipendente “sono concessi” permessi retribuiti, il che comporta il correlativo e ineludibile obbligo del datore di lavoro pubblico di concedere detti permessi in presenza dei presupposti di fatto. Aggiunge la norma, significativamente, che detti permessi “non riducono le ferie”, il che legittima, da un canto, l ’assimilazione innanzi prospettata e, dall’altro, l’ulteriore e conseguente effetto della necessaria sospensione delle ferie, ancorché non espressamente prevista tale ipotesi sospensiva dall’articolo 18 del CCNL. che la limita al solo caso di malattia del lavoratore insorta mentre fruisce del riposo feriale. Si tratta infatti di dare una lettura di ordine sistematico e combinato delle due norme: se infatti è inevitabile l’obbligo dell’amministrazione di concedere il permesso retribuito di tre giorni per l’evento luttuoso previsto dall’articolo 19 citato, consegue da ciò la necessaria sospensione delle ferie di cui il dipendente sta fruendo quando l’evento luttuoso intervenga in tale periodo. Se, in altri termini, il permesso retribuito di tre giorni per evento luttuoso, previsto dall’articolo 19 citato, non riduce le ferie, ciò significa che detto permesso non va computato in conto ferie, con la conseguenza inevitabile che, se l’evento luttuoso interviene nel periodo feriale, la obbligatoria concessione del permesso in questione non può non sospendere le ferie. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 Una soluzione diversa, oltre che porsi in contrasto con i principi su enunciati e le finalità proprie delle ferie, realizzerebbe una evidente disparità di trattamento tra il dipendente che, subendo un lutto in un momento in cui non sta fruendo delle ferie, ha diritto al permesso retribuito di tre giorni, e il dipendente che, subendolo nel periodo di riposo feriale, si veda defraudato di tale diritto per l’assurdo principio che in tal caso le ferie assorbirebbero i giorni di permesso retribuito per lutto, con il conseguente illegittimo effetto della sostanziale riduzione del periodo di ferie. Da quanto esposto consegue che la domanda prodotta dal dipendente tesa ad ottenere il permesso retribuito di tre giorni per lutto, avanzata nel periodo di godimento delle ferie, determina la conversione dell’assenza per ferie in assenza per lutto, senza quindi alcuna riduzione del periodo feriale. Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto e per l’effetto va riconosciuto il diritto dei ricorrenti di usufruire di ulteriori tre giorni di ferie per l’anno 1997 o in subordine di percepirne l’equivalente economico. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 articolo 21 Ferie e festività 1. numero di giorni di ferie spettanti per ogni anno di servizio Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse. 2. numero di giorni di ferie spettanti nei primi tre anni di servizio Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto – fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto – è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1. 3. giorni di ferie e articolazione settimanale dell’orario di lavoro Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse 4. quattro giornate di riposo in aggiunta ai giorni di ferie Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare in aggiunta ai giorni di ferie sopra indicati. 5. festività del Santo Patrono La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in un giorno lavorativo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 articolo 21 Ferie e festività 6. ferie spettanti nell’anno di assunzione o cessazione Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. ferie e permessi retribuiti Il dirigente che è stato assente per motivi personali e familiari diversi per i quali ha diritto di usufruire di permessi retribuiti, compreso il congedo di 15 giorni per matrimonio, conserva il diritto alle ferie. 8. modalità di fruizione delle ferie Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda; in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. 9. rientro anticipato dalla ferie per motivi di servizio In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 articolo 21 Ferie e festività 10. interruzione delle ferie per malattie protratte per più di tre giorni Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata. 11. termine entro il quel devono essere fruite le ferie In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 12. irriducibilità delle ferie per malattia o infortunio Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine del primo semestre dell’anno successivo. 13. pagamento sostitutivo delle ferie Fermo restando che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente l'azienda di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto di lavoro. L’applicazione di questo comma è drasticamente ridotta a seguito della disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 5 del decreto legge 95/2012, di seguito riportato CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica articolo 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 8. disposizioni in materia di ferie, riposi, permessi Le ferie i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche nonché delle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 articolo 23 assenze retribuite 1. motivazioni per le quali è possibile chiedere permessi retribuiti Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi: – partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all’attività di servizio: giorni otto all’anno; – lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento; – particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all’anno. 2. congedo matrimoniale Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio. 3. gestione giuridica dei permessi retribuiti Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell’anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 RIFERIMENTI NORMATIVI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA articolo 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. CODICE CIVILE articolo 2109. Periodo di riposo Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. prestatore Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso che deve essere dato in caso di recesso in applicazione dell’articolo 2118. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it