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Da - Istituto Nazionale Revisori Legali

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Da - Istituto Nazionale Revisori Legali
Da: www.revisori.it > il parere dell’avvocato
Ammissibilità in privilegio di un credito vantato da un iscritto INRC, ma non ad altri Albi
Professionali.
>aprile 05
Riceviamo il quesito di un nostro associato, il quale richiede il parere dell’INRC circa “l’ammissibilità in
privilegio di un credito vantato da un iscritto a Voi, ma non ad altri Albi Professionali”, precisando che gli
è stata rifiutata dalla curatela di un fallimento “l’ammissione in privilegio per quanto spettante come
Presidente del Collegio Sindacale di una S.r.l. fallita”.
Presumiamo che il nostro associato, avendo esercitato le funzioni di sindaco di una società fallita ed
essendo creditore del fallimento per le relative retribuzioni, intenda richiedere l’ammissione di tale credito
al passivo del fallimento quale credito privilegiato. Occorre dunque domandarsi se a tale credito si
applichi l’art. 2751-bis, n. 2), c.c., secondo cui “hanno privilegio generale sui mobili (…) i crediti
riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni
di prestazione”.
A nostro avviso, sussistono motivazioni più che sufficienti perché il credito del nostro associato debba
essere considerato come credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2), c.c.
In primo luogo, gli organi competenti dovranno tenere conto dell’orientamento prevalente della
giurisprudenza sul punto, secondo cui i sindaci devono essere considerati quali autori di una prestazione
d’opera e le loro retribuzioni conseguentemente assistite da privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2),
c.c. La giurisprudenza giunge a questa conclusione muovendo dalla distinzione tra la posizione degli
amministratori e quella dei sindaci, e precisando che “l’art. 2751-bis, n. 2), c.c., il quale conferisce
privilegio generale mobiliare alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera
intellettuale, non trova applicazione con riguardo al compenso spettante agli amministratori di una
società per azioni, atteso che la loro attività, a differenza di quella dei sindaci, non è riconducibile
nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.” (così Cass. 11 aprile 1983, n.
2542).
È opportuno sottolineare che, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che precede, è irrilevante che
il sindaco sia iscritto ad un albo professionale e/o al Registro dei Revisori Contabili. Infatti, l’attività del
sindaco dovrebbe essere considerata in entrambi i casi quale prestazione d’opera rilevante ai sensi
dell’art. 2751-bis, n. 2), c.c. Per di più, la giurisprudenza più recente tende finalmente a considerare il
Registro dei Revisori Contabili come equipollente ad un albo professionale, rilevando che il Registro
“presenta tutti i requisiti per essere ritenuto equipollente agli albi professionali indicati nell’art. 13 delle
disposizioni di attuazione del c.p.c., essendo prevista l’iscrizione in esso di soggetti dotati di particolare
specializzazione, verificata per effetto di selezione per titoli ed esami, ed essendo stato esso, tra l’altro,
istituito con provvedimento legislativo, in attuazione della direttiva CEE n. 253/94, demandandosene la
tenuta alla competenza del Ministero di Grazia e Giustizia” (così Corte d’Appello di Bologna – Comitato
ex art. 5 Disp. Att. c.p.c. del 15 luglio 1998).
INRC Istituto Nazionale Revisori Contabili - Via Zuretti, 39 - 20125 Milano - Tel. 02.673831.1 r.a.
Fax 02.70038329 - E-mail: [email protected] - www.revisori.it
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