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Criteri obiettivi nella scelta dei dipendenti da porre in Cig

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Criteri obiettivi nella scelta dei dipendenti da porre in Cig
Criteri obiettivi nella scelta dei dipendenti da porre in Cig
La Cassa integrazione ordinaria in questo periodo è senza alcun dubbio l’ammortizzatore sociale
più diffuso nel territorio nazionale.
Trattasi di un istituto di origine sindacale introdotto per la prima volta dal contratto collettivo di
lavoro dell’industria del 13 giugno 1941 e poi recepito in norma giuridica con il D.Lgs. del 9
novembre 1945 n. 788.
La cassa integrazione guadagni ordinaria consiste in una prestazione economica erogata dall’Inps in
favore dei lavoratori temporaneamente sospesi dalle imprese, a zero ore o a orario di lavoro ridotto.
La durata massima dell’intervento ordinario è di 13 settimane consecutive (intese come periodo che
va dal lunedì al sabato), prorogabili eccezionalmente di trimestre in trimestre fino ad un massimo di
52 settimane nel biennio.
Le ultime novità hanno come fonte il messaggio INPS n. 69990 diffuso il 27.03.2009 che ribadisce
il diritto alla Cig ordinaria anche in mancanza di ripresa dell’attività perché la valutazione
dell’istanza deve essere fatta all’epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa.
L’effettiva ripresa dell’attività, per almeno 52 settimane, è richiesta, invece, dopo che siano stati
fruiti 12 mesi consecutivi di Cig e l’obiettivo è quello di riproporre una nuova istanza.
L’INPS poi con messaggio n. 7526 del 2 aprile 2009 ha precisato che anche le Commissioni
provinciali non debbano subordinare l’approvazione della Cig ordinaria nell’edilizia alla ripresa
dell’attività lavorativa da parte dell’impresa.
In tema di Cig ordinaria, poi, sarà nel futuro rilevante l’accordo Governo-Regione con due novità,
quali il conteggio a giornate e non a settimane (52) e la causale della richiesta potrà essere generale
e non più specifica.
Le cause integrabili
Le cause integrabili sono:
a) crisi temporanee di mercato;
b) ragioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
c) eventi oggettivamente non evitabili: si tratta di eventi che, oltre a non essere imputabili al datore
di lavoro, risultano totalmente imprevedibili ed estranei al normale rischio d’impresa (Cass., 4
dicembre 1982, n. 6617).
Rientrano in questa nozione gli eventi tipicamente inerenti all’attività produttiva (mancanza di
scorte, interruzione della fornitura dell’energia elettrica, ecc.), determinati dalla forza maggiore o da
eventi fortuiti quali, ad esempio, l’ordine di sospensione dell’attività per ragioni sanitarie,
l’occupazione dell’azienda da parte di disoccupati, gli eventi naturali come i terremoti, le alluvioni
o il maltempo nelle lavorazioni all’aperto.
Prestazioni erogate ai lavoratori
Ai lavoratori posti in Cig ordinaria viene corrisposta un’integrazione salariale pari all’80% della
retribuzione globale di fatto che essi avrebbero percepito in caso di normale attività, limitatamente
alle ore integrabili ed ovviamente autorizzate dall’Inps.
La somma così determinata, ridotta in misura pari all’aliquota contributiva prevista per gli
apprendisti (5,84%), non è soggetta a contributi previdenziali.
La domanda di Cig ordinaria
La domanda di cig ordinaria (preceduta dalla consultazione sindacale) deve essere presentata alla
sede dell’Inps competente per territorio entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al
termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario.
In caso di giorno festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Nei casi che l’Inps non riconosca l’integrazione richiesta, il datore di lavoro è obbligato al
pagamento delle retribuzioni non corrisposte ed al relativo versamento contributivo.
Altri oneri a carico della ditta
Le ditte che beneficiano dell’intervento di Cig devono versare all’Inps un contributo aggiuntivo che
varia nella misura del 4% per le aziende fino a 50 dipendenti e dell’8% per le aziende che occupano
più di 50 dipendenti.
Il contributo è a totale carico del datore di lavoro e si calcola sull’importo delle integrazioni salariali
erogate al netto della riduzione del 5,84%.
Il contributo aggiuntivo non è dovuto in caso di eventi oggettivamente non evitabili.
Per usufruire dell’aliquota ridotta le ditte devono presentare all’Inps entro il 28 febbraio di ciascun
anno una dichiarazione di responsabilità nella quale si attesta la dimensione occupazionale
dell’azienda (Circ. Inps n. 89 del 20 maggio 2003).
Attività escluse
Sono escluse dall’intervento Cig le imprese artigiane, del terziario (art. 49 L.88/89), del credito,
delle assicurazioni e dei servizi tributari, esercenti la piccola pesca e la pesca industriale, armatrici
di navigazione o ausiliarie dell’armamento, ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, esercenti
autoservizi pubblici in linea, dello spettacolo, cooperative di trasporto, facchinaggio ed altre
limitatamente ai soci con rapporto di lavoro dipendente, compagnie e gruppi portuali.
Lavoratori esclusi dal beneficio
Sono esclusi dall’intervento di Cig ordinaria gli apprendisti, i dirigenti, i somministrati in quanto le
agenzie di somministrazione, loro datori di lavoro, non rientrano tra le aziende destinatarie delle
integrazioni salariali, i distaccati presso un’azienda destinataria del trattamento, in quanto essi
rimangono a tutti gli effetti dipendenti dell’azienda di origine, i lavoratori a domicilio, gli autisti
addetti esclusivamente al servizio personale del datore di lavoro e del suo nucleo familiare.
Scelta dei lavoratori da porre in Cig
Il datore di lavoro che intende chiedere l’intervento della Cig deve preventivamente comunicare la
decisione alla rappresentanza sindacale ed in mancanza, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
più rappresentative operanti nella provincia.
Nella scelta dei lavoratori da sospendere l’azienda deve seguire criteri obiettivi controllabili e
verificabili in seguito; deve sussistere un nesso fra causa di sospensione e i lavoratori interessati.
Devono essere rispettati i principi di non discriminazione derivanti dall’età, dal sesso, dalla
religione, dall’invalidità, dall’appartenenza a partiti politici o sindacati.
Claudio Milocco (consulente del lavoro)
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