...

ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE e ALTRI DATI

by user

on
Category: Documents
24

views

Report

Comments

Transcript

ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE e ALTRI DATI
ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE e ALTRI DATI
GLI ACCONTI PAGATI
La compilazione
del quadro F del
730
Il quadro F del modello 730 si compone di 8 sezioni nelle quali sono riportati i seguenti dati:
Sezione I:
Sezione II:
Sezione III:
Sezione IV:
Sezione V:
Sezione VI:
Sezione VII:
Sezione VIII:
versamenti relativi all’acconto IRPEF, all’acconto addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012 e all’acconto cedolare secca
2012 e alla rideterminazione degli acconti 2012 in presenza di immobili di interesse storico-artistico;
altre ritenute subite (diverse da quelle indicate nei quadri C e D);
eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
ritenute ed acconti sospesi per eventi eccezionali;
rateizzazione del saldo dovuto per il 2012 e degli eventuali acconti
dovuti per il 2013.
soglie di esenzione dell’addizionale comunale;
deve essere compilata solo in caso di presentazione del modello
730 integrativo;
altri dati.
Cos’è l’acconto
d’imposta
Analizziamo ora la sezione I relativa agli “acconti 2012” di IRPEF, addizionale comunale ed alla cedolare secca ed al ricalcolo degli acconti dovuti sui redditi derivanti dagli immobili di interesse storico-artistico.
L’acconto d’imposta è l'importo che il contribuente in alcuni casi può essere tenuto
a versare come anticipo dell’imposta sul successivo periodo d’imposta.
In questa sezione, dovranno essere indicati gli acconti versati nel 2012 e relativi al
periodo d’imposta 2012 sia relativi all’IRPEF, all’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF che alla cedolare secca sulle locazioni.
Vediamo di seguito le modalità per il calcolo dell’acconto relativo all’IRPEF.
Obbligo di versamento
dell’acconto
Per verificare se il contribuente era tenuto al versamento dell’acconto IRPEF, è necessario verificare sempre la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente.
L’acconto era dovuto quando il rigo “differenza” del prospetto di liquidazione del
730/2012 o del modello UNICO/2012 era pari o superiore ad euro 52.
La misura dell’acconto doveva essere pari al 96% dell’importo del rigo “differenza”.
Rigo differenza
X percentuale
=
acconto
Tale acconto doveva essere versato:
in una sola soluzione, a novembre, se l’importo del rigo differenza era compreso tra euro 52 ed euro 257,51.
in due rate, la prima, da versare insieme al saldo, pari al 40% dell’acconto
complessivo dovuto; la seconda, per il residuo 60%, da versare a novembre,
se l’importo del rigo differenza era pari o superiore ad euro 257,52.
Versamento
dell’acconto per
chi ha scelto la
cedolare secca.
Il contribuente che ha scelto la cedolare secca sulle locazioni doveva calcolare
l’acconto nella misura dell’92% dell’importo della cedolare secca dovuta per il
2012.
Ea 1
Tale acconto doveva essere versato:
in una sola soluzione, entro il 30 novembre 2012 se il 92% dell’importo della
cedolare era compreso tra euro 52 ed euro 257,51.
in due rate, la prima, entro il 18 giugno 2012, pari al 40% dell’acconto complessivo dovuto; la seconda entro il 30 novembre 2012 , per il residuo 60%,
se l’92% dell’importo della cedolare era pari o superiore ad euro 257,52.
I documenti
che certificano
il pagamento
dell’acconto
Se nell’anno precedente il contribuente aveva presentato il modello 730, l’acconto
sarà stato trattenuto dal sostituto d’imposta sulla retribuzione o pensione ed indicato
negli appositi campi del modello CUD 2013 relativo ai redditi 2012.
Se nell’anno precedente il contribuente aveva presentato il modello UNICO, il pagamento sarà stato effettuato tramite modello di versamento F24.
La stessa modalità di versamento sarà stata effettuata anche nel caso in cui il contribuente pur avendo presentato il modello 730, non abbia avuto il conguaglio in
busta paga.
Il modello F24
Esaminiamo nel dettaglio il modello F24:
nella prima sezione “contribuente” troveremo i dati relativi al soggetto tenuto al
versamento;
nella sezione “erario” troveremo i versamenti a saldo ed in acconto relativi
all’IRPEF ed altre imposte;
nella sezione INPS i versamenti relativi ai contributi assistenziali e previdenziali
versati all’INPS;
nella sezione Regioni i versamenti relativi ai tributi regionali compreso il versamento a saldo dell’addizionale regionale all’IRPEF;
nella sezione IMU ed altri tributi locali i versamenti relativi all’acconto e saldo
dell’IMU ed all’acconto e saldo della addizionale comunale all’IRPEF;
nell’ultima sezione i versamenti ad altri enti previdenziali ed assicurativi.
In tutte le sezioni deve essere indicato il codice del tributo, l’indicazione della rata
nel caso in cui il versamento sia stato rateizzato ed il periodo d’imposta a cui è riferito il tributo.
Nella sezione Regioni e nella sezione IMU ed altri tributi locali sarà indicato anche il
codice dell’Ente.
I codici tributo relativi al versamento IRPEF sono:
4001 per i versamenti a saldo,
4033 per i versamenti relativi al primo acconto,
4034 per i versamenti relativi al secondo acconto.
Acconti su
dichiarazioni
congiunte
I contribuenti, che presentano il modello 730 in forma congiunta, dovranno indicare gli
acconti versati ognuno sul proprio modello.
Qualora il precedente modello 730 fosse stato presentato in forma congiunta, gli importi degli acconti riferiti al Dichiarante ed al Coniuge Dichiarante sono rilevabili dal
campo “annotazioni” del modello CUD 2013.
Esempio
Un contribuente presenta un Modello UNICO 2012 che evidenzia al rigo “differenza” del quadro RN un importo pari ad
euro 400,00.
In questo caso l’acconto complessivamente dovuto, sarebbe stato pari ad euro 384 da versare in due rate:
prima rata d’acconto pari ad euro 153,60
384 x 40% = 153,60
seconda rata d’acconto pari ad euro 230,40
384 x 60% = 230,40
Le due rate d’acconto sono state versate con il modello di versamento F24.
Ea 2
Modalità di
compilazione del
modello F24
Con riferimento all’esempio precedente saranno stati compilati due modelli F24.
Un primo modello F24 relativo al versamento del saldo e del primo acconto con i
seguenti dati:
nel primo rigo al campo codice sarà riportato 4001 al campo rateazione
0101, al campo anno di riferimento 2011 al campo importi a debito versati euro 400,00;
nel secondo rigo al campo codice sarà riportato 4033 al campo rateazione
0101, al campo anno di riferimento 2012 al campo importi a debito versati euro 154,00.
Un secondo modello F24 sarà relativo al versamento del secondo acconto e riporterà i seguenti dati:
nel primo rigo al campo codice sarà riportato 4034, al campo anno di riferimento 2012 al campo importi a debito versati euro 230,00.
La compilazione
del quadro “F”
Gli importi del primo e del secondo acconto saranno riportati, arrotondati, nel quadro F rigo 1 rispettivamente a colonna 1 e a colonna 2.
I versamenti devono essere indicati al netto delle maggiorazioni dovute a seguito
di rateizzazione o di ravvedimento operoso per ritardato versamento.
Riporto degli
acconti nel
730-3
L’importo degli acconti esposti a rigo F1 verrà riportato nel rigo denominato “acconti versati” del modello 730-3.
Quando non
occorre versare
l’acconto
Il contribuente può non versare l’acconto qualora ritenga, che il rigo “differenza” della
dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d’imposta, non superi
l’importo di euro 51.
Allo stesso modo, il contribuente potrebbe aver versato un acconto in misura inferiore, prevedendo una diminuzione dell’imposta dovuta per la successiva dichiarazione.
In questo caso comunque, il minor versamento non dovrà risultare inferiore al
96% del rigo “differenza” della dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo.
Omesso o insufficiente versamento
dell’acconto
L’omesso o insufficiente versamento dell’acconto comporta una sanzione pari al
30 % dell’imposta non versata oltre agli interessi.
Il contribuente tuttavia ha la possibilità, al momento in cui presenta la dichiarazione
dei redditi, di sanare tale violazione con il “ravvedimento operoso”.
L’acconto della
addizionale
comunale
all’IRPEF
Vediamo ora di analizzare l’acconto relativo all’addizionale comunale all’IRPEF.
Modalità di pagamento
dell’acconto
dell’addizionale
comunale
L’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012 sarà stato corrisposto
dal contribuente con le seguenti modalità:
quota di acconto sui redditi di lavoro dipendente e pensione, trattenuto dal
sostituto d’imposta, indicato al punto 10 del modello CUD 2013 e riportato
L’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2012 era pari al 30% dell’addizionale
comunale all’IRPEF calcolata con riferimento ai redditi 2011, ma con applicazione:
delle aliquote relative al 2012 se il Comune aveva deliberato tali aliquote
entro il 31 dicembre 2011.
delle aliquote relative al 2011 se il Comune aveva deliberato tali aliquote
dopo il 31 dicembre 2011.
Ea 3
all’IRPEF
nel rigo “ritenute acconto addizionale comunale 2012” del quadro C del modello 730.
eventuale ulteriore quota di acconto calcolata sui redditi diversi da lavoro dipendente e pensione in sede di dichiarazione dei redditi, trattenuta o versata
con le seguenti modalità:
in caso di compilazione del modello 730/2012, l’acconto dell’addizionale
comunale all’IRPEF trattenuto dal sostituto d’imposta, è indicato nel modello CUD 2013 al punto 24 e sarà riportato nel quadro F, sezione I, colonna “acconto addizionale comunale trattenuto con modello
730/2011” del mod. 730/2013;
in caso di compilazione del modello UNICO/2012, o di mancato conguaglio
del modello 730, l’acconto versato con il modello sarà indicato nel modello
F24 e dovrà essere riportato nel quadro F, sezione I, colonna “acconto
addizionale comunale versato con modello F24” del mod. 730/2013.
Modalità di versamento
dell’acconto
della cedolare
secca.
L’acconto sulla cedolare secca doveva essere versato tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
1840 – per il primo acconto
1841 – per il secondo acconto
Gli acconti pagati devono essere indicati nella sezione 1 del modello 730 nelle colonne relative alla prima o seconda rata dell’acconto cedolare secca 2012.
Il ricalcolo degli
acconti su immobili storici
artistici.
Come abbiamo visto, a partire dal 2012 il reddito dei fabbricati di interesse storico
o artistico locato viene determinato non più in base alla minore tra le tariffe
d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ma bensì dal confronto tra il 50% della rendita catastale effettiva
dell’immobile rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e canone di locazione ridotto del 35%, rapportato alla percentuale di possesso.
Quindi, per i redditi di locazione relativi a fabbricati di interesse storico artistico sarà
necessario confrontare:
•
il 65% dei canoni di locazione, con
•
il 50% della rendita catastale effettiva rivalutata,
e sottoporre a tassazione il maggiore dei due valori.
Pertanto, a garanzia del gettito erariale, il legislatore ha inoltre disposto che gli acconti relativi al 2012 dovevano essere calcolati assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova disposizione.
Il contribuente, che nell’anno 2011 abbia percepito un reddito di fabbricati derivante
dalla locazione di un immobile di interesse storico artistico ha provveduto a riliquidare il rigo differenza risultante dalla dichiarazione dei redditi e ricalcolare gli acconti dovuti, determinando i versamenti integrativi da pagare tramite Mod F24.
Tali versamenti devono essere indicati nella prima sezione del quadro F, sotto la
voce “acconti ricalcolati immobili storici”.
Più precisamente:
nella colonna 7 va indicato l’ammontare del rigo “differenza” rideterminato, rilevabile dal rigo 57 del prospetto di liquidazione mod. 730/2012 o rigo RN33 del
modello unico persone fisiche 2012;
nella colonna 8, l’importo dell’acconto rideterminato;
nella colonna 9 l’imponibile relativo all’addizionale comunale 2011 rideterminato;
nella colonna 10 l’importo dell’acconto dell’addizionale comunale 2012 rideterminato.
Riferimenti
Circolare 19E/2012, punto 5.4
Ea 4
Ea 5
ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE e ALTRI DATI
LE ECCEDENZE D’IMPOSTA E LA COMPENSAZIONE
Eccedenza
d’imposta
Per eccedenza di imposta si intende il credito che scaturisce dalla dichiarazione
dell’anno precedente, che ancora non è stato rimborsato al contribuente e che
viene fatto valere nella dichiarazione dell’anno in corso.
Da dove derivano l’eccedenza
Le eccedenze d’imposta possono derivare:
dal mancato conguaglio del modello 730;
da una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che accerta, a seguito di
controllo sulla dichiarazione dei redditi, un credito spettante, maggiore di
quello indicato nella dichiarazione stessa;
dalla compilazione del modello UNICO quando il contribuente opta per la
compensazione anziché per il rimborso dell’imposta a credito.
Il riporto delle
eccedenze nel
730
Le eccedenze d’imposta che possono essere riportate nella sezione III del quadro F
ai righi 3 e 4 del modello 730 sono relative alle seguenti imposte:
IRPEF
Imposta sostitutiva quadro RT
Cedolare secca
Addizionale regionale all’IRPEF
Addizionale comunale all’IRPEF
La documentazione
I dati necessari per compilare i campi relativi alle eccedenze d’imposta sono desumibili dai seguenti documenti:
eccedenze derivanti dal mancato conguaglio del modello 730: i dati da riportare sono indicati negli appositi campi del modello CUD 2013;
eccedenze derivanti dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate: i dati
da riportare sono indicati sulla comunicazione stessa;
eccedenze derivanti dalla compilazione del modello UNICO: i dati da riportare sono nel quadro RX. In quest’ultimo caso, prima di riconoscere
l’eccedenza, è opportuno verificare l’effettiva trasmissione telematica del
modello Unico visualizzando l’apposita ricevuta.
Eccedenze già
compensate
Le eccedenze derivanti dalla compilazione del modello UNICO potrebbero essere
state utilizzate, in tutto o in parte, per compensare altre imposte.
In questo caso, la compensazione sarà esposta nel modello F24.
Al momento di riportare un’eccedenza indicata nel quadro RX del modello UNICO
è quindi necessario verificare sempre se l’eccedenza è stata utilizzata per compensare altre imposte.
La compilazione
del 730-3
Le eccedenze indicate nel quadro F saranno riportate, al netto degli importi compensati, nel 730-3 al rigo “eccedenza dell’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione”.
Esempi
ESEMPIO 1:
Un contribuente presenta un modello UNICO 2012 nel quale - al rigo “differenza” è evidenziata un’imposta IRPEF a
credito pari ad euro 200.
Tale importo è riportato nel rigo 1 del quadro RX nella colonna “ credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione”.
Ea 6
Nessun altro importo è dovuto per l’addizionale regionale, l’addizionale comunale e l’acconto dell’addizionale comunale.
In questo caso il quadro F, sezione III, sarà così compilato:
ESEMPIO 2:
Un contribuente presenta un modello UNICO 2012 nel quale:
al rigo “differenza” è evidenziata un’imposta a debito pari ad euro 100
al rigo acconti un importo pari ad euro 150
l’imposta a credito sarà quindi di euro 50.
Tale importo sarà riportato al rigo 1 del quadro RX nella colonna credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione”..
L’importo a credito sarà utilizzato per compensare in parte l’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2012 di euro
99,00
I modelli F24 saranno stati così compilati:
nel primo rigo del modello
o
codice tributo 4001
o
anno 2012
o
importi a credito compensati euro 50
nel secondo rigo del modello
o
codice 4034
o
anno 2012
o
importi a debito versati 49,00
Nel quadro F dovranno essere riportati i seguenti importi:
nel rigo F1 a colonna “seconda o unica rata di acconto Irpef” l’importo dell’acconto di euro 99,00
nel rigo F3 a colonna “Irpef” euro 50 ed a colonna “compensata in F24” euro 50.
Nel 730-3 al rigo eccedenza dell’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione non sarà riportato alcun importo.
La compensazione fatta sulla stessa imposta ma relativa al periodo di imposta successivo è chiamata compensazione verticale. In questo caso l’evidenziazione con F24 della compensazione è facoltativa.
Sempre con riferimento al precedente esempio, il contribuente avrebbe potuto compilare un modello F24 per il versamento della parte di acconto non compensato indicando
codice 4034 - anno 2012
importi versati euro 49,00.
In questo caso nel quadro F dovrà essere compilato il rigo F1, colonna 2 per euro 49,00 e il rigo F3 solo colonna 1
per euro 50,00.
Ea 7
Diverso importo
rilevato dalla
Agenzia delle
Entrate
Se, a seguito di controllo della dichiarazione modello UNICO 2012, l’Agenzia delle
Entrate avesse individuato un credito IRPEF diverso da quello dichiarato nel rigo
RX1, colonna 4, è necessario riportare nel rigo F3 colonna 1 l’importo comunicato
dalla Agenzia.
Attenzione! se il credito comunicato è inferiore ad esempio euro 800, all’importo
dichiarato, ad esempio euro 1000, ma il contribuente ha già versato con il modello
F24 la differenza di euro 200, dovrà essere riportato l’importo dichiarato cioè 1000.
Compensazione
imposta IMU
con Irpef
E’ possibile compensare l’imposta IMU con l’IRPEF, l’addizionale regionale e
l’addizionale comunale a credito.
Per esercitare tale opzione il contribuente può scegliere se:
utilizzare tutto il credito derivante dalla dichiarazione per compensare l’IMU,
utilizzare solo una parte di tale credito.
Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto di utilizzare l’intero credito IRPEF o cedolare per compensare con il modello F24 l ‘IMU, ed il credito non sia stato in tutto o in
parte utilizzato, tale credito, riportato nel prospetto di liquidazione del modello nel
730/2012, nella sezione “dati per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento IMU" dovrà essere riportato nel quadro “F”, sezione III, al rigo F3 colonna
“IRPEF” e “cedolare secca” e l’importo eventualmente compensato a colonna
“di cui compensata in F24”.
Eccedenza da
quadro RT di
Unico
L’eccedenza relativa all’imposta sostitutiva da quadro RT del modello UNICO andrà riportata nel quadro “F”, sezione III, al rigo “F3” colonna “imposta sostitutiva quadro RT” e l’importo eventualmente utilizzato per compensare altre imposte a debito
andrà riportato “di cui compensata con F24”.
L’eccedenza è rilevabile dal rigo 5 del quadro RX del modello UNICO, mentre
l’eventuale importo compensato, dal modello F24.
Eccedenza relativa alla cedolare secca
L’eventuale eccedenza relativa alla cedolare secca andrà riportata nel quadro F, al
rigo F3, nella colonna denominata “cedolare secca” e l’importo eventualmente utilizzato per compensare altre imposte a debito andrà riportato a colonna “di cui
compensata in F24”
L’eccedenza è rilevabile dal rigo 16 del quadro RX del modello UNICO 2012, mentre l’eventuale importo compensato, dal modello F24.
Eccedenza relativa alla addizionale regionale
L’eccedenza relativa all’addizionale regionale all’IRPEF andrà riportata nella sezione III, rigo F4, come segue:
•
a colonna “codice regione” andrà indicato il codice della regione relativo al
domicilio fiscale al 31 dicembre 2011
nelle colonne “addizionale regionale all’IRPEF” e “di cui già compensata
•
in F24” l’importo eventualmente utilizzato per compensare altre imposte a debito.
L’eccedenza è rilevabile dal rigo 2 del quadro RX del modello UNICO, o dal punto
36 del modello CUD 2013, mentre l’eventuale importo compensato, dal modello F24.
Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto di utilizzare l’intero credito
dell’addizionale regionale all’IRPEF scaturente dal 730/2012, per compensare con il
modello F24 l‘IMU, ed il credito non sia stato in tutto o in parte utilizzato, tale
credito, riportato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2012, nella sezione
“dati per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento IMU” dovrà essere
riportato nel quadro F, sezione III, al rigo F4 colonna “addizionale regionale
all’IRPEF” e l’importo eventualmente compensato a colonna “compensata in
F24”.
Ea 8
Eccedenza da
addizionale
comunale
L’eccedenza relativa all’addizionale comunale all’IRPEF andrà riportata nel rigo
F4 nelle colonne “addizionale comunale all’IRPEF” e “di cui già compensata in
F24”.
L’eccedenza è rilevabile dal rigo 3 del quadro RX del modello UNICO, o dal punto
37 del modello CUD 2013, mentre l’eventuale importo compensato, dal modello F24.
Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto di utilizzare l’intero credito
dell’addizionale comunale all’IRPEF scaturente dal 730 /2012, per compensare con
il modello F24 l ‘IMU, ed il credito non sia stato in tutto o in parte utilizzato, tale
credito, riportato nel prospetto di liquidazione del modello 730 /2012, nella sezione
“dati per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento IMU” dovrà essere
riportato nel quadro F, sezione III, al rigo F4 colonna “addizionale comunale
all’IRPEF” e l’importo eventualmente compensato a colonna “compensata in
F24”.
Verifica delle
eccedenze da
inserire in quadro “F”
Al momento di riportare eventuali eccedenze nel quadro F è necessario verificare con
estrema attenzione:
che il credito scaturente dalla precedente dichiarazione sia stato riportato nella
colonna credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione” e non nella
colonna “credito di cui si chiede il rimborso”;
che l’eccedenza risultante dal quadro RX sia stata in tutto o in parte compensata con la presentazione del modello F24.
Credito non fatto
valere in dichiarazione
Il contribuente in regime di esonero che non ha presentato la dichiarazione dei redditi, può riportare il credito in oggetto nella prima dichiarazione successivamente
presentata, oppure può presentare un’apposita istanza agli uffici dell’Agenzia delle
Entrate competenti, in base al suo domicilio fiscale.
Diversa è la situazione in cui il soggetto presenta la dichiarazione senza riportare
il credito risultante dalla dichiarazione precedente. In questo caso gli uffici, in
sede di controllo, comunicheranno il credito spettante da utilizzare.
Ea 9
ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE e ALTRI DATI
LE ALTRE RITENUTE.
RITENUTE ED ACCONTI SOSPESI
Le altre ritenute
Le ritenute IRPEF a titolo di acconto, dell’addizionale regionale e comunale diverse
da quelle indicate nei quadri C e D sono:
• quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti
dall’UNIRE (unione nazionale per l’incremento delle razze equine) al fine di incentivare l’allevamento;
• quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL ai titolari di
redditi agrari.
L’ammontare di tali ritenute si indica nella sezione II, rigo F2, del modello 730/2013,
nelle colonne “IRPEF”, “addizionale regionale” e “addizionale comunale”.
Compilazione
della
Sezione II
Nella sezione II del quadro F vanno inoltre indicate:
• l’addizionale regionale trattenuta per attività sportiva dilettantistica; nella
colonna relativa del rigo F2. L’importo si rileva dalla certificazione rilasciata dal
soggetto che ha erogato i compensi.
• l’IRPEF relativa a compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili, nella colonna relativa del rigo F2. Gli importi sono desumibili
dalla annotazioni del modello CUD 2013.
• l’addizionale regionale relativa a compensi percepiti da soggetti impegnati in
lavori socialmente utili nella colonna relativa del rigo F2. Gli importi sono
desumibili dalla annotazioni del modello CUD 2013. Si ricorda che tali compensi vanno riportati nel quadro C con il codice 3
La sezione IV
del quadro F
Nella sezione IV del quadro F vanno invece riportate ritenute e acconti sospesi per
eventi eccezionali.
Ritenute sospese per eventi eccezionali.
A seguito di eventi eccezionali o calamitosi il legislatore può emanare disposizioni
per operare la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria o prorogare i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inapplicabilità
proroghe per
presentazione
730.
Peraltro, ai contribuenti che usufruiscono dell’assistenza fiscale non sono applicabili
le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazione dei redditi,
ma può operare solo la sospensione dei termini per il versamento delle imposte.
I soggetti beneficiari della
sospensione
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi ai versamenti di imposta sono identificati con un apposito codice da riportare a colonna “eventi eccezionali” della sezione IV e sono:
codice 1, per i contribuenti vittime di richieste estorsive;
codice 2, per i contribuenti residenti alla data del 20 e 29 maggio 2012 nel
territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio
Emilia, Mantova e Rovigo, per i quali è prevista la proroga al 30 novembre
2012 della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel medesimo periodo.
Ea 10
codice 3 per i contribuenti residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune
di Lampedusa e Linosa, interessati all’emergenza umanitaria legata all’afflusso
dei migranti dal Nord Africa, per i quali è prevista la sospensione dal 16 giugno
2011 al 30 giugno 2012. La sospensione è stata prorogata al 31 dicembre
2012.
codice 4, per i contribuenti interessati alle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nelle provincie di La Spezia e di Massa Carrara, per i quali è stato prorogato al 16 luglio 2012 il termine degli adempimenti e versamenti tributari in scadenza dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno
2012
codice 5, per i contribuenti interessati alle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all’9 novembre 2011 nella provincia di Genova, per i
quali è stato prorogato al 16 luglio 2012 il termine degli adempimenti e
versamenti tributari in scadenza dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012
codice 6, per i contribuenti interessati dalla eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di
Messina, per i quali è stata prevista la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei
termini degli adempimenti e dei versamenti tributari.
Codice 7 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.
Tali codici sono desumibili dal punto 11, sezione dati generali del mod CUD 2013.
La compilazione
del modello 730.
Nelle altre colonne della sezione IV andranno rispettivamente riportati gli importi relativi alle ritenute, ed acconti IRPEF, all’addizionale regionale e comunale,
all’imposta sostitutiva sulla produttività, alla cedolare secca, al contributo di solidarietà, sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Per i lavoratori dipendenti e pensionati, tali importi sono desumibili dai campi
14,15,17,18, 23, 25, 28, 253 del modello CUD 2013.
Esempio
Un contribuente ha un reddito di lavoro dipendente pari a € 16.000,00.
Su tale reddito il sostituto ha trattenuto i seguenti importi:
ritenute IRPEF per un ammontare di € 2.519,07, di cui:
1.319,07 euro versate
1.200,00 euro sospese;
addizionale regionale all’IRPEF per un ammontare di € 144,00 di cui:
54,00 euro versate
90,00 euro sospese
acconto addizionale comunale all’IRPEF per un ammontare di €. 20,00 di cui:
7,00 versate
13,00 sospese
saldo addizionale comunale all’IRPEF per un ammontare di euro 44,00 di cui:
17,00 versate
27,00 sospese
Il sostituto ha rilasciato al contribuente il seguente modello CUD 2013:
Ea 11
Esempio
Nella compilazione del modello 730 il contribuente riporterà:
nella sezione I del quadro C l’importo del reddito di lavoro dipendente e i giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente;
nella sezione III e nella sezione IV del quadro C riporterà il totale delle ritenute IRPEF, dell’addizionale
regionale all’IRPEF, dell’acconto e del saldo dell’addizionale comunale all’IRPEF rilevabili rispettivamente dal punti 5,6,10,11, del modello CUD 2013;
nel quadro F, sezione IV, rigo F5, verranno invece riportate le ritenute sospese rilevabili dai punti
14,15,17,18, 23, 25, 28, 253 del mod. CUD 2013 .
Quadro C, modello 730/2013
Sezione IV quadro F
Ea 12
ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE e ALTRI DATI
ADDIZIONALE COMUNALE: SOGLIE DI ESENZIONE
Casistiche rela- L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF viene
tive alla soglia di
mune, in un valore compreso tra lo 0,2% e lo 0,8%.
esenzione
deliberata da ogni singolo Co-
I Comuni possono deliberare soglie di esenzione dell’addizionale comunale in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti
nel modello di dichiarazione (ad esempio la composizione del nucleo familiare o
l’ISEE) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la
soglia di esenzione.
Il calcolo della
soglia di esenzione
Le soglie di esenzione verranno automaticamente applicate dal CAF, in tutti i casi in
cui le soglie di esenzione individuate dal Comune, siano riferite ad elementi oggettivi.
In questo caso nessun dato dovrà essere riportato sul modello 730/2013.
Nel caso in cui, tale soglia di esenzione sia legata a particolari condizioni soggettive, il contribuente dovrà riportare nel quadro F, sezione VI il valore previsto per
l’esenzione.
Attenzione: ai fini della verifica della soglia di esenzione, l’ammontare dell’imponibile è
aumentato della base imponibile della cedolare secca.
Quando riportare le soglie di
esenzione nel
quadro “F”
Nel caso di soglie di esenzione legate a condizioni soggettive, ad esempio un determinato valore ISE, il contribuente compilando il quadro F attesta di essere in
possesso dei requisiti stabiliti dalla delibera comunale per rientrare nell’esenzione
d’imposta. Tali requisiti non possono, infatti, essere desunti dagli elementi contenuti nella dichiarazione. In sostanza la compilazione del quadro F corrisponde
ad un’autocertificazione.
Negli altri casi gli elementi per determinare se il contribuente rientra nella soglia di esenzione sono invece desumibili dalla dichiarazione dei redditi.
La compilazione
del 730
Il valore previsto per l’esenzione dovrà essere riportato nel quadro nel quadro F sezione VI indicando:
la soglia di esenzione del saldo dell’addizionale comunale determinata dal
Comune per l’anno 2012 nel rigo F7
la soglia di esenzione dell’acconto dell’addizionale comunale determinata
dal Comune per l’anno 2013 nel rigo F8 colonna 1
Nella colonna 2 va indicato il codice 1 in presenza di un’esenzione non collegata
con il reddito imponibile o il codice 2 in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.
Ea 13
ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE e ALTRI DATI
GLI ALTRI DATI DEL QUADRO “F”
La sezione VIII
del quadro F
La sezione VIII del quadro F si compone di tre righi:
uno dedicato all’esposizione delle eventuali somme rimborsate dal sostituto
d’imposta per detrazioni incapienti,
uno dedicato all’eventuale restituzione del bonus fiscale,
l’ultimo dedicato al pignoramento presso terzi.
Importi rimborsati dal sostituto
per detrazioni
incapienti
Il rigo F11 si compone di due colonne ed è riservato all’esposizione degli importi
eventualmente rimborsati dal sostituto d’imposta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte dell’ulteriore detrazione per figli a carico e delle detrazioni
per canoni di locazione che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda.
La compilazione
del quadro “F”,
sezione VIII
Nella colonna 1 va riportato l’importo indicato nel punto 104 del CUD 2013 relativo
all’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta pari alla quota
dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza
nell’imposta lorda.
Nella colonna 2 va riportato l’importo indicato nel punto 110 del CUD 2013 relativo
all’ammontare della detrazione per canoni di locazione riconosciuta dal sostituto
d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
La restituzione
del “bonus fiscale”
Il rigo F12 è riservato a quei contribuenti che hanno indebitamente percepito indebitamente il “bonus fiscale”, previsto dal decreto legge 159/2007 e che pertanto
devono restituirlo.
Riferimenti: vedi anche l’approfondimento “il bonus fiscale”
Quando è prevista la restituzione del “bonus
fiscale”
La restituzione del “bonus fiscale” deve essere effettuata da tutti i soggetti che
per errore hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura inferiore
nonché da coloro che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato allo stesso di
non avervi diritto in tutto o in parte, ad esempio perché è fallito il sostituto
d’imposta o per cessazione del rapporto di lavoro.
La compilazione
del 730
La restituzione del bonus fiscale avviene con le normali operazioni di conguaglio
da modello 730.
Nella relativa casella, alla restituzione del bonus fiscale, va indicato l’importo totale
che deve essere restituito.
La restituzione
mediante versamento con
F24
I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento
con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell’IRPEF.
Ea 14
Pignoramento
presso terzi.
Il Rigo F13 si compone di due colonne ed è riservato a coloro che hanno percepito
dei redditi tramite procedure di pignoramento.
Il contribuente chiamato per comodità “creditore” è tenuto a dichiarare tali redditi e
le relative ritenute subite a qualunque titolo – ritenute ordinarie – tassazione separata o imposta sostitutiva.
I redditi e le relative ritenute vanno indicati nel Rigo F13.
A seconda del reddito percepito attraverso la procedura di pignoramento, nella prima
colonna del Rigo F13 sarà necessario indicare:
1 – reddito di terreni
2 – reddito di fabbricati
3 – reddito di lavoro dipendente
4 – reddito di pensione
5 - redditi di capitale
6 – redditi diversi
Esempio
Facciamo un esempio per comprendere meglio.
Un contribuente, attraverso una procedura di pignoramento, riceve dall’INPS un CUD 2013 con indicati redditi per
5.000 € e ritenute IRPEF per 1.150 €.
Il contribuente dovrà dichiarare nel quadro C del Modello 730/2013 il reddito di 5.000 € e nel quadro F 13 del Modello
730/2013 le relative ritenute subite.
Il Quadro F 13 risulterà così compilato:
Redditi da pignoramento e
modello Unico
!
"
# $
!
Ea 15
Fly UP