Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/Per Te
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Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/Per Te
Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/Per Te Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa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' !! * & $ H J9 " * * Contratto di assicurazione infortuni e malattia / PER TE CONDIZIONI GENERALI Polizza PER TE /Mod. X3160.0 – edizione 12/2013 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE INDICE edizione 12/2013 Pagina DEFINIZIONI 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI 5 PRESTAZIONI 7 CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 13 ATTIVITA’ SPORTIVE 14 GARANZIE COMPLEMENTARI 15 GARANZIE SPECIALI 16 ESTENSIONI 16 CONDIZIONI LEGATE ALLA PROFESSIONE 17 PACCHETTO SOSTEGNO 18 CONDIZIONI SPECIALI CASALINGHE 19 ALLEGATO 1 – Danno estetico – Percentuali indicative 20 ALLEGATO 2 – Supervalutazione arti superiori 20 ALLEGATO 3 – Tabelle INAIL 21 ALLEGATO 4 – Tabelle di BARTHEL 24 ALLEGATO 5 – Classificazione attività professionali 26 ESTRATTO DELLO STATUTO 36 Pagina 2 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’art. 166 comma 2 del nuovo Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente e dell’assicurato sono riportate con caratteri di particolare evidenza .” DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Assicurazione cumulativa Beneficiario Contraente Convalescenza domiciliare Day Hospital/Day surgery Forma nucleo Inabilità temporanea Invalidità permanente Indennizzo Intervento chirurgico Intervento chirurgico ambulatoriale Istituto di cura Malattia Malattia preesistente Polizza Premio Ricovero Sci alpino Sci alpinismo il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; l’assicurazione, con un’unica polizza, di più persone non costituenti nucleo familiare e/o quella stipulata da una persona giuridica e/o quella stipulata da un “professionista” ai sensi dell’art. 1469 bis del codice civile; gli eredi dell’ Assicurato, o le altre persone designate dal Contraente, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte; il soggetto che stipula l’assicurazione; periodo di tempo successivo alla dimissione dall’istituto di cura, necessario per la guarigione clinica; forma di ricovero presso struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica; La somma assicurata è suddivisa tra più persone; la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate; la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; atto medico che prevede la cruentazione dei tessuti mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica (laser) a fine terapeutico; intervento chirurgico eseguito senza ricovero; istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, hospice regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente considerati istituti di cura, le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani; le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche; gli stabilimenti termali; ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche, malformazioni o difetti fisici preesistenti o insorte anteriormente alla stipulazione del contratto; il documento che prova l’assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società; permanenza in istituto di cura con pernottamento; la pratica dello sci, compreso il fuori pista purché effettuato nelle zone adiacenti le piste battute e servite da impianti di risalita; la pratica dello sci, anche fuori pista, con ascensioni ed escursioni in montagna, senza utilizzo degli impianti di risalita, e con discreto dislivello ad esclusione di quanto previsto per lo sci estremo; Pagina 3 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 Sci estremo Sinistro Società discesa con sci su pendii superiori a 55 gradi di pendenza; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua, ITAS Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Val Piave S.p.A.) che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti; attività che, anche se svolta sotto l’egida delle Federazioni o Associazioni riconosciute dal CONI, viene considerata come praticata nel tempo libero; attività svolta a livello agonistico e/o dilettantistico praticato sotto l’egida delle Federazioni o Associazioni riconosciute dal CONI con partecipazione a gare e competizioni in forma saltuaria o continuativa; attività svolta in maniera continuativa e che costituisce fonte di reddito principale per l’Assicurato; Il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell’assicurazione e l’inizio della garanzia; si intendono le macchine od utensili azionati a motore quali i normali elettrodomestici ed i piccoli utensili a motore. Sport ricreativo Sport non ricreativo Sport professionistico Termini di aspettativa Utensili per hobbistica FORME CONTRATTUALI Completa: rischio professionale ed extra L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento: - delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; - di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Rischio professionale L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni sofferti dall’Assicurato durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa (‘rischio in itinere’). Rischio extraprofessionale L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti nello svolgimento di attività inerenti alla comune vita privata e di relazione, esclusa quindi ogni e qualsiasi attività professionale , - al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo. L’assicurazione non vale, quindi, per gli infortuni subiti nell’esercizio delle attività professionali ovvero in occasione di altre attività lavorative svolte a scopo di lucro, per conto proprio o di terzi, anche se esercitate in via accessoria e temporanea. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE → Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 del codice civile). → Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art.1910 del codice civile. → Art. 3 – Proroga dell’assicurazione Pagina 4 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno, e così successivamente. Nei confronti di ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le modalità di disdetta stabilite dall’art.8 dello Statuto Sociale. → Art. 4 – Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art.1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. → Art. 5 – Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art.1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. → Art. 6 – Validità territoriale L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Ogni indennizzo dovuto dalla Società viene sempre liquidato in Italia, in euro. L’ inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo del ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell’assicurato. → Art. 7 – Aggravamento del rischio Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art.1898 del codice civile. → Art. 8 – Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla c omunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’art.1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. → Art. 9 – Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. → Art. 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. → Art. 11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI → Art. 12 – Oggetto assicurato L’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento delle attività dichiarate nella scheda di polizza. E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono compresi in garanzia anche: 1) l’asfissia non di origine morbosa; 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3) l’annegamento; 4) l’assideramento o il congelamento; 5) la folgorazione; 6) i colpi di sole o di calore; 7) i morsi di animali e le affezioni ad essi conseguenti, le punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori sani; 8) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; Pagina 5 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 9) gli infortuni subiti a causa di malore o alterazione di coscienza, salvo che il malore o l’alterata coscienza siano conseguenza delle patologie previste dall’art.17 - Esclusioni - e fermo l’art.18 – Persone non assicurabili - delle Condizioni generali di assicurazione infortuni; 10) le lesioni muscolari determinate da sforzi, le lesioni tendinee di cui all’art.42, la rottura del tendine d’Achille di cui all’art.43 e le ernie traumatiche di cui all’art.44 con le limitazioni previste all’art.28 – Franchigie sulla inabilità temporanea. → Art. 13 – Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari A parziale deroga dell’art.1900 del codice civile, sono in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario. A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, sono in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari o da atti di terrorismo ai quali l’assicurato non abbia partecipato. → Art. 14 – Infortuni occorsi durante viaggi aerei L’assicurazione comprende gli infortuni che l’assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati su aeromobili di aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri e su aeromobili di aeroclub. Convenzionalmente il viaggio aereo inizia nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso. La presente estensione di assicurazione non è valida nel caso in cui la polizza abbia durata inferiore ad un anno. → Art. 15 – Infortuni cagionati da calamità naturali A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell’assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di 2.600.000,00 euro per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. → Art. 16 - Infortuni cagionati da guerra e insurrezione A parziale deroga dell’art.1912 del codice civile, sono compresi nell’assicurazione gli infortuni determinati da guerra, guerra civile, da insurrezione o lotta armata che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, a condizione che l’assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l’insurrezione. → Art. 17 – Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati: 1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore o imbarcazione, se l’assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2) dalla guida di veicoli per i quali è prescritta patente superiore alla categoria B - ad eccezione dei camper -, di macchine agricole ed operatrici salvo che l’uso di tali mezzi non rientri nello svolgimento dell’attività professionale, principale o secondaria, dichiarata in polizza; 3) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio, volo in mongolfiera, salvo quanto disposto dall’art.14 - Infortuni occorsi durante viaggi aerei - delle Condizioni generali di assicurazione infortuni; 4) da stato di etilismo cronico o da intossicazione acuta con valori di alcolemia superiori allo 0,80 gM se l’Assicurato si trova alla guida di veicoli e velocipedi in genere; 5) da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni in genere, comprovati da accertamenti biumorali; 6) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 7) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 8) da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto dall’art. 16 - Infortuni cagionati da guerra e insurrezione - delle Condizioni generali di assicurazione; 9) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 10) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici; Pagina 6 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 11) dalla partecipazione, anche come passeggero, a gare e prove automobilistiche, motoristiche salvo quelle di regolarità pura, e di natanti a motore; 12) dalla pratica dei seguenti sport: alpinismo oltre il 3° grado della scala di Monaco, scalata su ghiaccio, arrampicata libera, arti marziali, bob, canyoning, downhill, football americano, freestyle non praticato in snowpark, hockey, immersione con autorespiratore, lotta nelle sue varie forme, motonautica, kitesurfing, paracadutismo, parkour, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, salto con elastico, sci acrobatico, sci estremo, slittino su pista – intendendo una piccola slitta per una o due persone sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate - , skeleton, snowboard estremo, snowkite, sollevamento pesi, speleologia, wakeboard, wingsuit e dalla pratica di sport estremi in genere(es. bungee jumping; torrentismo; idrospeed; free solo; scalata cascata di ghiaccio). 13) dalla partecipazione a competizioni, gare ed allenamenti di qualsiasi sport salvo che non abbiano carattere puramente ricreativo; 14) dalla pratica di sport costituenti per l’assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata. 15) militari e forze dell’ordine per quanto riguarda qualsiasi missione al di fuori dei confini italiani. Gli infarti sono sempre esclusi. → Art. 18 – Persone non assicurabili La Società presta l’assicurazione su dichiarazione del Contraente che l’assicurato non risulta affetto da alcolismo, tossicodipendenza, positività H.I.V., A.I.D.S. e sindromi a essa correlate. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Il manifestarsi nell’assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa all’assicurato la parte di premio, al netto dell’imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. → Art. 19 – Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l’indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dall’art. 25 - Invalidità permanente -. → Art. 20 – Limite di età La garanzia si intende prestata: a. per le garanzie infortuni per persone di età non superiore a 80 anni; b. per le garanzie malattia per persone di età non superiore a 75 anni Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. PRESTAZIONI → Art. 21 – Morte Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, verificatasi entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati dal Contraente o, in difetto di designazione, agli eredi dell’assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Pagina 7 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 → Art. 22 – Morte presunta Qualora l’assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell’art. 60, comma 3) del codice civile o dell’art.211 del codice della navigazione, l’autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell’indennizzo, è provata l’esistenza in vita dell’assicurato, questi e i beneficiari sono tenuti in solido alla restituzione dell’indennizzo. → Art. 23 – Indennizzo ai figli minori In caso di morte dell’assicurato la Società riconosce, esclusivamente ai figli minori, un’ulteriore somma pari a quella assicurata e comunque non superiore a euro 50.000,00. Nel caso in cui un minore fosse portatore di handicap con invalidità civile superiore al 60%, il limite di indennizzo si intende elevato a euro 100.000,00. In caso di decesso di entrambi i genitori assicurati nel medesimo contratto, ai fini del riconoscimento della maggiore indennità a favore dei figli minori, sarà preso in considerazione l’assicurato con la somma più elevata. → Art. 24 – Recovery Hope Qualora, trascorsi 5 mesi dall’infortunio, l’assicurato si trovi ancora in stato di coma riconosciuto dai sanitari con GCS (Glasgow Coma Scale) inferiore a 5, verrà liquidata allo stesso, previa indicazione del soggetto legittimato ad incassare per suo conto, l’indennità prevista per invalidità permanente. → Art. 25 – Invalidità permanente 1. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale verificatasi entro due anni dal giorno dell’infortunio stesso, la Società corrisponde la somma assicurata. 2. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alle percentuali delle seguenti menomazioni: Perdita, anatomica o funzionale, di: • un arto superiore • una mano o un avambraccio • un pollice • un indice • un medio • un anulare • un mignolo • la falange ungueale del pollice • una falange di altro dito della mano • anchilosi della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola • anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera • anchilosi del polso con estensione rettilinea (con prono-supinazione libera) • paralisi completa del nervo radiale • paralisi completa del nervo ulnare Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: • al di sopra della metà della coscia • al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio • al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba • un piede • ambedue i piedi • un alluce • un altro dito del piede • la falange ungueale dell’alluce destro sinistro 70% 60% 60% 50% 18% 16% 14% 12% 8% 6% 8% 6% 12% 10% 9% 8% 1/3 del valore del dito 25% 20% 20% 15% 10% 35% 20% 8% 30% 17% 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% Pagina 8 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE • • • • • • • 35% 25% 10% 15% 15% Esiti di frattura scomposta di una costa Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale - una vertebra dorsale - 12ª dorsale - una vertebra lombare Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% • • Esiti di frattura del sacro Esiti di frattura del coccige con callo deforme 3% 5% • Perdita totale, anatomica o funzionale, di: - un occhio - ambedue gli occhi • • • • anchilosi dell’anca in posizione favorevole anchilosi del ginocchio in estensione anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto anchilosi della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno edizione 12/2013 Sordità completa di: - un orecchio - ambedue gli orecchi Stenosi nasale assoluta: - monolaterale - bilaterale Perdita anatomica di: - un rene - della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 1% 12% 5% 10% 10% 25% 100% 10% 40% 4% 10% 15% 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. 3. Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previste al punto 2), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: • nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; • nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo la percentuale corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; • nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base delle percentuali elencate al punto 2) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento alle percentuali e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione 4. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base delle percentuali indicate al punto 2) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. → Art. 26 – Franchigie sulla invalidità permanente A parziale deroga dell’art. 25 - “Invalidità Permanente” -, la liquidazione dell’indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le modalità di seguito riportate. La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti: Pagina 9 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 1. La prima, fino a 150.000,00 euro, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 3% e per la sola parte che supera questa percentuale. 2. La seconda, pari all’eventuale eccedenza di 150.000,00 euro della prima e fino a 300.000,00 euro di somma assicurata, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5%, e per la sola parte che supera questa percentuale. 3. La terza, pari all’eventuale eccedenza di 300.000,00 euro delle prime due sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale. Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità permanente superiore al 20% della totale. → Art. 27 – Inabilità temporanea Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde l’indennità stabilita in polizza: a) integralmente, per ogni giorno in cui l’assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. L’indennizzo sarà sempre corrisposto in forma integrale durante il: – periodo di ricovero ospedaliero; – periodo di immobilizzazione definito all’art.30; – periodo di deambulazione con prescrizione di stampelle con carico parziale e carrozzelle. Nei primi due casi la franchigia di cui all’art.28 si intende annullata. b) il residuo periodo in percentuale del 50% per ogni giorno in cui l’assicurato non ha potuto attendere che in parte alla proprie attività professionali principali e secondarie dichiarate. L’indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell’infortunio denunciato come previsto all’art. 38 - Denuncia del sinistro e obblighi dell’assicurato - o dalla data riportata sul certificato di pronto soccorso o struttura similare e viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni. Nel caso in cui l’assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall’art. 38 la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. Qualora vi fosse una invalidità permanente accertata dal medico legale e, entro 5 mesi dall’infortunio, l’assicurato dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società liquiderà un ulteriore indennizzo per inabilità temporanea per un periodo massimo di 20 giorni e corrisposto in forma integrale. L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente. → Art. 28 – Franchigie sulla inabilità temporanea A parziale deroga dell’art.27 - Inabilità Temporanea - l’indennità per inabilità temporanea viene liquidata applicando le seguenti franchigie: 1. nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea non sia superiore a 50,00 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal 6° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza; 2. nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia superiore a 50,00 euro ma non a 75,00 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dall’ 8° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza; 3. nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia superiore a 75,00 euro e fino a 100,00 euro l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal 10° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza. Relativamente a quanto previsto al punto 10 dell’art.12 delle Condizioni generali di assicurazione infortuni l’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto a decorrere dall’11 giorno successivo a quello computabile a termini di polizza e comunque per un massimo di 30 giorni. → Art. 29 – Inabilità temporanea per casalinghe Per le assicurate/i che svolgono esclusivamente l’attività di casalinga, in caso di infortunio con conseguente inabilità temporanea, la Società corrisponde un’indennità pari a 30,00 euro. L’indennità per inabilità temporanea decorre a partire dal sesto giorno dell’infortunio denunciato come previsto all’art.38 - Denuncia del sinistro e obblighi dell’assicurato - o dalla data riportata sul certificato di pronto soccorso o di struttura similare e viene corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni per sinistro e per anno assicurativo. Pagina 10 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 Nel caso in cui l’assicurata/o non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall’art.38 la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente inviato salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente. → Art. 30 – Indennità da immobilizzazione Nel caso di fratture accertate radiologicamente, lussazioni o distorsioni con lesioni legamentose strumentalmente provate, con conseguente immobilizzazione di arti e distretti anatomici, oppure nel caso di applicazione di una ingessatura o di un tutore immobilizzante la Società indennizza l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di immobilizzazione e/o ingessatura e per un periodo massimo di 60 giorni. Tra i mezzi di contenzione non rientrano: 1 le fasce elastiche in genere; 2 i bendaggi alla colla di zinco; 3 i busti ortopedici elastici; 4 i vari tipi di collari eccetto quelli utilizzati per fratture cervicali e lussazioni cervicali. La garanzia si intende estesa alle fratture, accertate radiologicamente, di almeno 4 coste, vertebre, bacino o coccige e sterno per la guarigione dei quali non è necessaria l’applicazione di mezzi di contenzione. Non sono compresi in garanzia i mezzi di osteosintesi interni come placche, chiodi e similari; tuttavia, in caso di fratture trattate chirurgicamente con mezzi di osteosintesi, la Società indennizza un importo forfetario pari all’1% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di 2.500,00 euro. → Art. 31 – Rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Società, entro i limiti del massimale assicurato, rimborsa , per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per: a. rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami relativi al periodo di ricovero; b. interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento; c. visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi gli onorari medici e presidi medici per medicazione ed accertamenti diagnostici conseguenti all’infortunio ed effettuati nei 90 giorni successivi alla data dell’infortunio oppure alla data di dimissione dall’istituto di cura o alla data di rimozione dell’eventuale tutore immobilizzante; d. trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapica a seguito dell’infortunio ed effettuati nei 90 giorni successivi alla data dell’infortunio oppure alla data di dimissione dall’istituto di cura o alla data di rimozione dell’eventuale tutore immobilizzante nel limite del massimale assicurato e comunque non superiore a 5.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo; e. acquisto e noleggio di apparecchi protesici, carrozzelle e stampelle entro il limite di 1.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo; f. le spese dentarie di natura post traumatica che abbiano interessato denti sani – intendendo denti non affetti da patologie preesistenti o trattati da carie precedenti – entro il limite massimo di 2.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. → Art. 32 – Liquidazione Rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate, previa detrazione di uno scoperto pari all’1% del massimale assicurato con il minimo di 50,00 euro e il massimo di 150,00 euro, a carico dell’assicurato. In caso di rimborso per trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapica di cui alla lettera d dell’art.31 il rimborso sarà effettuato nei seguenti termini: · per importi fino a 1.000,00 euro il rimborso viene effettuato previa detrazione di uno scoperto pari all’1% del massimale assicurato con il minimo di 50,00 euro e il massimo di 150,00 euro, a carico dell’assicurato; · per il rimborso in eccedenza a 1.000,00 euro verrà applicata una franchigia fissa di 300,00 euro. → Art. 33 – Indennità da ricovero a seguito di infortunio La Società, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia come conseguenza un ricovero dell’assicurato - non in day hospital - corrisponde l’indennità giornaliera assicurata per tanti giorni quanto è durato il ricovero, con il massimo di 300 giorni per ciascun periodo assicurativo annuo. Per i ricoveri in day hospital e/o day surgery l’indennità giornaliera assicurata viene corrisposta soltanto per i ricoveri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre giorni consecutivi, esclusi i festivi. Pagina 11 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 Esclusioni L’indennità giornaliera non viene corrisposta: 1) per la cura di lesioni che non siano conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio; 2) per ricoveri in case di riposo, ancorché qualificate come case di cura. Sono altresì operanti tutte le esclusioni di cui all’art. 17 – Esclusioni – . → Art. 34 – Indennità da ricovero a seguito di infortunio, malattia, parto In caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza o da malattia, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 300 giorni per ricovero e per anno assicurativo. Per i ricoveri in day hospital e/o day surgery l’indennità giornaliera assicurata viene corrisposta soltanto per i ricoveri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre giorni consecutivi, esclusi i festivi. In caso di ricovero dell’assicurata in istituto di cura per parto, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di degenza, con il massimo di sette giorni per ricovero. → Art. 35 – Convalescenza post ricovero a seguito di infortunio, malattia, parto In caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dall’istituto di cura nel quale l’Assicurato sia stato ricoverato, la Società corrisponde una indennità giornaliera di un importo pari al 50% di quella assicurata per il ricovero, nei seguenti termini: – fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo in caso di ricovero a seguito di infortunio o malattia senza intervento chirurgico; – fino ad un massimo di 40 giorni per sinistro e per anno assicurativo in caso di ricovero a seguito di infortunio o malattia con intervento chirurgico. La convalescenza a domicilio deve risultare da prescrizione medica da prodursi in originale. Detta indennità viene corrisposta per ciascun giorno di convalescenza risultante dalla prescrizione suddetta; qualora conseguente a ricoveri in regime di day hospital e/o day surgery l’indennità viene corrisposta, esclusivamente su prescrizione da parte dei medici della struttura ospedaliera, per un periodo massimo di 10 giorni per evento ed annualità assicurativa. L’indennità di convalescenza non viene corrisposta dopo i ricoveri per parto. → Art. 36 – Esclusioni L’assicurazione non comprende i ricoveri causati da: 1) le conseguenze di infortuni, nonché le malattie e gli stati patologici che, preesistenti alla stipulazione del contratto e conosciuti dall’assicurato in quanto oggetto di diagnosi, cure o esami, o causa di seri disturbi, siano stati sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all’atto della stipulazione della polizza; 2) le cure e gli interventi resi necessari da malformazioni congenite o da difetti fisici che, preesistenti alla stipulazione del contratto e conosciuti dall’assicurato, siano stati sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all’atto della stipulazione della polizza; 3) i trattamenti delle malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; 4) stati patologici correlati alla infezione da HIV; 5) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da infortunio o da interventi demolitivi); 6) la cura delle malattie dentarie e delle paradontopatie, salvo le cure dentarie rese necessarie da infortunio; 7) l’aborto non terapeutico; 8) le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza; 9) le malattie professionali come definite dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 10) le malattie causate da abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; 11) i ricoveri in istituti, case e cliniche non rispondenti alla definizione ‘istituto di cura’; 12) le conseguenze di infortuni esclusi dall’art. 17 – Esclusioni –; Sono altresì operanti tutte le esclusioni di cui all’art.17 – Esclusioni –. → Art. 37 – Termini di aspettativa - carenze La garanzia decorre dalle ore 24: 1. del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni e per l’aborto post-traumatico; Pagina 12 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 2. del 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le conseguenze di stati patologici, non conosciuti dall’assicurato, insorti anteriormente alla stipulazione della polizza; 3. del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le patologie varicose fermo quanto previsto dall’art.36 punto 1) - per il parto, per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; 4. del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le altre malattie. In caso di ricovero verificatosi durante la carenza non verrà corrisposto alcun indennizzo, anche nel caso di ricovero protrattosi oltre il periodo di carenza. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: • dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita per le prestazioni e le indennità da quest’ultima previste, ma unicamente per le garanzie assicurate anche nel nuovo contratto; • dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori indennità da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO → Art. 38 – Denuncia del sinistro e obblighi dell’assicurato In caso di sinistro, l’assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del codice civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. → Art. 39 – Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata, a condizione che almeno due altri precedenti sinistri siano stati denunciati a termini di polizza. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. → Art. 40 – Attività diversa da quella dichiarata Qualora nel corso di contratto si verifichi un cambiamento dell’attività professionale dichiarata ed il Contraente/Assicurato non abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività, l’indennizzo sarà corrisposto: 1. integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; 2. nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo. Classe dell’attività prof. svolta al momento del sinistro A Classe dell’attività professionale dichiarata in polizza A 100% B 100% C 100% D 100% Pagina 13 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE B C D edizione 12/2013 80% 65% 25% 100% 80% 65% 100% 100% 80% 100% 100% 100% → Art. 41 – Determinazione dell’indennizzo – Perizia contrattuale L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di origine medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art.19 - Criteri di indennizzabilità - possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei Medici, nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. → Art. 42 – Liquidazione lesioni tendinee Se l’infortunio ha come conseguenza lesioni tendinee della spalla documentate con RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) l’indennizzo sarà effettuato nei seguenti termini: – in base a quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione per assicurati fino a 40 anni; – un indennizzo forfetario comprensivo di tutte le garanzie pari al 5% della somma assicurata per invalidità permanente fino ad un massimo di 5.000,00 euro, in caso l’assicurato abbia un’età compresa tra i 40 e i 55 anni; – un indennizzo forfetario comprensivo di tutte le garanzie pari al 4% della somma assicurata per invalidità permanente fino ad un massimo di 5.000,00 euro in caso l’assicurato abbia un’età superiore a 55 anni. Relativamente a quanto sopra rimane convenuto che le franchigie previste all’art.28 si intendono annullate. → Art. 43 – Rottura del tendine d’Achille Se l’infortunio ha come conseguenza la rottura (violenta e/o diretta) del tendine d’Achille la Società provvederà al pagamento di un indennizzo forfetario comprensivo di tutte le garanzie pari al 3% della somma assicurata per invalidità permanente fino ad un massimo di indennizzo di euro 5.000,00 euro. Relativamente a quanto sopra rimane convenuto che le franchigie previste all’art.28 si intendono annullate. → Art. 44 – Ernie L’assicurazione è estesa, limitatamente al caso di Invalidità Permanente, alle ernie traumatiche non concausate. ATTIVITA’ SPORTIVE sempre operanti → Art. 45 – Sport a carattere non ricreativo A parziale deroga dell’art. 17 punto 13 - Esclusioni - l’assicurazione si intende estesa alla pratica continuativa di sport non a carattere ricreativo comprese gare ed allenamenti. Relativamente alla suindicata estensione ed esclusivamente per gli assicurati di età superiore ai 12 anni, qualora il grado di invalidità permanente residuato all’Assicurato sia di grado pari o inferiore al 5% non si fa luogo ad indennizzo; se risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corrisposto unicamente per la parte eccedente. Pagina 14 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 GARANZIE COMPLEMENTARI Operanti solo in caso di copertura professionale ed extra → Art. 46 – Anticipo indennizzo In caso di infortunio che determini una invalidità permanente presumibilmente superiore al 30% è facoltà dell’assicurato richiedere un anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo dovuto dalla Società che non potrà essere superiore all’importo corrispondente al 50% della presunta invalidità e purché non siano state sollevate ipotesi di inoperatività contrattuale. Tale anticipo verrà corrisposto non prima che siamo trascorsi tre mesi dall’infortunio. → Art. 47 – Rimborso spese trasporto In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza la Società, entro il limite di 2.000,00 euro per sinistro ed annualità assicurativa, rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell’assicurato, con qualsiasi mezzo, all’istituto di cura o alla propria abitazione. Il limite sopra riportato può essere elevato a 5.000,00 euro, per sinistro ed annualità assicurativa, con pagamento di un sovrappremio da parte dell’assicurato. → Art. 48 – Rimpatrio salma In caso di morte dell’assicurato all’estero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per il rimpatrio della salma entro il limite di 2.000,00 euro se il rimpatrio avviene in Europa e di 4.000,00 euro in caso di rimpatrio da paesi extraeuropei. → Art. 49 – Invalidità permanente per figli minori Ai figli minori dell’assicurato è riconosciuta una copertura per invalidità permanente, per un importo pari alla somma assicurata dello stesso e comunque non superiore a 50.000,00 euro. La suddetta garanzia viene prestata in forma nucleo, con applicazione della franchigia di cui all’art. 26 e purché i figli non abbiano una copertura personale. Qualora entrambi i genitori risultino assicurati nel medesimo contratto, ai fini del riconoscimento della maggiore indennità a favore dei figli minori, sarà preso in considerazione l’assicurato con la somma più elevata. → Art. 50 – Prevenzione donna La Società rimborsa le spese sostenute dall’assicurata per esame mammografico e relativa termografia od ecografia, fino ad un massimo di 100,00 euro per ciascun anno assicurativo. La Società, in caso di intervento chirurgico per isterectomia totale o mastectomia totale uni- o bilaterale oppure per ricostruzione, corrisponde all’assicurata un indennizzo forfetario di 5.000,00 euro. → Art. 51 – Prevenzione uomo La Società rimborsa le spese sostenute per esami clinici e strumentali (ecografia, esami laboratoristici, etc.) sia per diagnosi e cura che per screening della patologia prostatica, fino ad un massimo di 100,00 euro per anno assicurativo. In caso di intervento di resezione totale, la Società corrisponde all’assicurato un indennizzo forfetario pari a 5.000,00 euro. → Art. 52 – Trasportati minorenni su ciclomotori contro la volontà del contraente La Società assicura per il caso di morte una somma assicurata pari a 10.000,00 euro e per invalidità permanente superiore al 50% una somma assicurata pari a 20.000,00 euro, i figli minorenni dell’assicurato in quanto trasportati su ciclomotori a condizione che la guida sia effettuata da persona di età non superiore a 18 anni e non inferiore a 14 anni e contro la volontà del Contraente. → Art. 53 – Indennizzo per aspettativa del genitore Qualora a seguito di infortunio dell’assicurato, purché minorenne, un genitore debba ricorrere ad aspettativa non retribuita per un periodo minimo di tre mesi allo scopo di prestare assistenza al figlio, la Società corrisponde un indennizzo forfetario di 1.000,00 euro. La corresponsione di tale indennizzo viene effettuata a condizione che il genitore dell’assicurato produca documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro comprovante la suindicata astensione dal lavoro. Pagina 15 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 GARANZIE SPECIALI valide solo se richiamate in polizza → Art. 54 – Tabella INAIL (con sovrappremio) La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall'art. 25 delle Condizioni Generali di assicurazione, si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando quella contemplata per il caso di malattia professionale e con l'intesa che la liquidazione sarà fatta in un'unica soluzione anziché sotto forma di rendita. → Art. 55 – Grandi invalidità (con sovrappremio) Qualora l’invalidità permanente conseguente ad infortunio, accertata con i criteri di indennizzabilità di cui all’art.19, sia superiore al 60% verrà indennizzato il 100% del capitale assicurato. → Art. 56 – Danno estetico (con sovrappremio) In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia comportato un indennizzo per invalidità permanente, la Società rimborsa anche l’eventuale danno estetico derivante dall’infortunio con applicazione delle Tabelle di Bargagna e con riferimento al danno biologico (vedi allegato 1). → Art. 57 – Non autosufficienza a seguito di infortunio (con sovrappremio) Qualora l’infortunio abbia come conseguenza la perdita permanente ed irreversibile dell’autosufficienza la Società provvederà al pagamento del massimale riportato sulla scheda di polizza. Si considera non-autosufficiente la persona che, a seguito di infortunio, riscontra difficoltà nello svolgere in maniera permanente e definitiva le funzioni dell’attività quotidiana riportate nella scala di Barthel. Il riconoscimento della non auto sufficienza è stabilito dal medico fiduciario della Società qualora l’assicurato abbia raggiunto almeno 40 punti in base ai criteri e le modalità riportati nella Tabella di cui all’allegato 4. → Art. 58 – Franchigia maggiorata sulla invalidità permanente (con sconto) Il testo dell’art. 26 - Franchigie sulla invalidità permanente - si intende sostituito totalmente dal testo che segue: A parziale deroga dell’art.25 la liquidazione dell’ indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le modalità di seguito riportate. La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti: 1. La prima, pari a 250.000,00 euro, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale; 2. La seconda, pari all’eventuale eccedenza di 250.000,00 euro della prima, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale. Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità permanente superiore al 20% della totale. → Art. 59 - Franchigia maggiorata sulla invalidità permanente (con sconto) A deroga del disposto di cui all’art.26 resta convenuto che, relativamente al caso di Invalidità Permanente, la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10% e per la sola parte che supera questa percentuale. → Art. 60- Franchigia maggiorata sulla inabilità temporanea (con sconto) A parziale deroga dell’art.28 l’indennizzo per inabilità temporanea verrà corrisposto a decorrere dal 30 giorno successivo a quello computabile a termini di polizza. ESTENSIONI valide solo se richiamate in polizza e con pagamento di sovrappremio → Art. 61 – Rischio “In Itinere” (per rischio SOLO PROFESSIONALE) L’assicurazione si intende estesa anche durante il percorso dell’assicurato dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Pagina 16 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 → Art. 62 - Alpinismo A parziale deroga dell’art. 17 punto 12 – Esclusioni – si precisa che, limitatamente ai casi di morte, di invalidità permanente e di indennità da ricovero purché richiamati in polizza e qualora sia stato pagato il relativo premio, si intendono compresi gli infortuni sofferti dall’assicurato durante la pratica dell’alpinismo con scalata di rocce e ghiacciai, purché l’Assicurato sia accompagnato da guida alpina. Restano comunque escluse le ascensioni invernali nonché quelle che non siano effettuate per vie già percorse. Relativamente alla suindicata estensione qualora il grado di invalidità permanente residuato all’assicurato sia di grado pari o inferiore al 5% non si fa luogo ad indennizzo; se risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corrisposto unicamente per la parte eccedente. → Art. 63 - Arrampicata libera A parziale deroga dell’art. 17 punto 12 – Esclusioni – si precisa che, limitatamente ai casi di morte, di invalidità permanente e di indennità da ricovero purché richiamati in polizza e qualora sia stato pagato il relativo premio, si intendono compresi gli infortuni sofferti dall’assicurato durante la pratica dell’arrampicata sportiva nelle sue varie forme, purché praticata in strutture naturali o artificiali appositamente attrezzate. Relativamente alla suindicata estensione qualora il grado di invalidità permanente residuato all’assicurato sia di grado pari o inferiore al 5% non si fa luogo ad indennizzo; se risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corrisposto unicamente per la parte eccedente. → Art. 64 - Immersione sportiva con autorespiratore A parziale deroga dell’art. 17 punto 12 – Esclusioni – si precisa che, limitatamente ai casi di morte, di invalidità permanente e di indennità da ricovero, e qualora sia stato pagato il relativo premio, si intendono compresi gli infortuni sofferti dall’assicurato durante la pratica dell’immersione sportiva con autorespiratore. Relativamente alla suindicata estensione qualora il grado di invalidità permanente residuato all’assicurato sia di grado pari o inferiore al 5% non si fa luogo ad indennizzo; se risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corrisposto unicamente per la parte eccedente. → Art. 65 - Speleologia A parziale deroga dell’art. 17 punto 12 – Esclusioni – si precisa che, limitatamente ai casi di morte, di invalidità permanente e di indennità da ricovero purché richiamati in polizza e qualora sia stato pagato il relativo premio, si intendono compresi gli infortuni sofferti dall’assicurato durante la pratica, non professionale, della speleologia. Relativamente alla suindicata estensione qualora il grado di invalidità permanente residuato all’assicurato sia di grado pari o inferiore al 5% non si fa luogo ad indennizzo; se risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corrisposto unicamente per la parte eccedente. → Art. 66 - Guida di autocarri L’assicurazione si intende estesa alla guida, non professionale, di autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali purché abilitati. → Art. 67 - Estensione a lavori manuali e agricoli L’assicurazione si intende estesa a lavori manuali e agricoli svolti dall’assicurato a carattere privato, senza scopo di lucro, con uso di macchine ed utensili da taglio e macchine azionate a motore compresi i trattori. CONDIZIONI LEGATE ALLA PROFESSIONE valide solo se richiamate in polizza e con pagamento di sovrappremio Art. 68 - Estensione della Invalidità permanente al contagio virus HIV ed epatite b e c di origine traumatica (solo per medici e paramedici) L’assicurazione vale per i rischi derivanti da evento fortuito e accidentale che abbia causato contagio da virus HIV e EPATITE B e C avvenuto durante lo svolgimento dell’attività professionale descritta in polizza. Si sottolinea che il contagio deve essere fortuito e accidentale. Modalità di accertamento del contagio HIV - pagamento dell’indennizzo: Entro tre giorni dal verificarsi dall’evento accidentale l’assicurato deve fare la denuncia; la denuncia deve essere certificata/confermata dall’Ente Datore di lavoro o dall’Ente presso il quale l’assicurato stava prestando la sua opera nel momento del presunto contagio. → Pagina 17 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 Entro sei giorni dall’evento (oggetto della denuncia) l’assicurato deve sottoporsi a test HIV presso un centro specializzato indicatogli dalla Società: 1. se il test dà un risultato positivo si presume convenzionalmente che il contagio sia imputabile a causa diversa dal fatto denunciato e precedentemente lo stesso; 2. se detto test dà risultato negativo, entro 180 giorni dall’evento l’assicurato deve sottoporsi ad un secondo test HIV: l’eventuale risultato positivo viene assunto come prova che il contagio è avvenuto a causa dell’evento denunciato e l’assicurato ha diritto ad un indennizzo pari al 15% della somma assicurata per invalidità permanente. → Art. 69 - Estensione radiazioni (solo per medici radiologi e paramedici) L’assicurazione viene estesa all’uso di apparecchi a radiazioni ionizzanti e materiali radioattivi, necessari all’esercizio della professione. → Art. 70 - Supervalutazione per artigiani In caso di perdita anatomica delle tre dita indice, pollice, medio, l’indennizzo sarà pari alla percentuale prevista per la perdita della mano. → Art. 71 - Scottature e tagli Relativamente alle categorie professionali di artigiani, agricoltori e commercianti la Società liquida un’indennità pari a 50,00 euro e per un massimo di 15 giorni, per gli infortuni conseguenti a scottature, ferite da taglio e ferite lacero contuse agli arti documentate da certificati sanitari rilasciati dal Pronto Soccorso o dal medico di base e dalla denuncia INAIL. → Art. 72 – Sospensione attività (non valida per lavoratori dipendenti) Qualora, a seguito di infortunio che abbia riportato esiti di invalidità permanente superiore al 3%, l’assicurato si trovi impossibilitato a svolgere l’attività professionale dichiarata in polizza con conseguente sospensione della stessa per un periodo superiore a 30 giorni accertati dal medico fiduciario della compagnia, la Società provvederà al pagamento di un indennizzo per un massimo di euro 3.000,00 quale rimborso delle spese generali fisse sostenute nel suddetto periodo. Per spese generali fisse si intendono le spese, effettivamente documentate, sostenute dall’assicurato per l’esercizio della professione dichiarata in polizza durante il periodo di inattività e limitate alle utenze di elettricità, acqua, gas,e alle spese di riscaldamento relative ai locali dove viene esercitata l’attività professionale ed ai costi di locazione. Si intendono pertanto escluse le spese per: · Retribuzioni dei dipendenti dell’assicurato al lordo delle imposte vigenti; · Perdita di valore dei materiali/beni di consumo deperibili relativi all’attività esercitata; · Ammortamenti di attrezzature; · Imposte e tasse professionali; · Interessi sui finanziamenti; · Interessi sullo scoperto bancario; · Contributi sociali e personali obbligatori; · Spese sindacali e professionali; · La remunerazione dell’assicurato sotto ogni forma prevista: onorari, stipendi, salari, profitti di qualsiasi tipo o altri benefici; · Spese per gli acquisti di materiali di consumo, merci e forniture; · Mancati utili; · Ammortamento del capitale mutuato per l’acquisto di beni in leasing. CONDIZIONI LEGATE ALLA PROFESSIONE Sempre operanti → Art. 74 – Poliziotti – carabinieri - guardia di finanza e guardia giurata Nel caso in cui l’assicurato svolga l’attività di poliziotto, carabiniere, guardia di finanza o guardia giurata e limitatamente agli infortuni sofferti dall’assicurato durante la partecipazione a servizio attivo di ronda, pattugliamento e in ogni caso di servizio armato, la Società liquida l’indennizzo dovuto per invalidità permanente soltanto se questa è di grado superiore al 5% della totale e per la sola parte che supera questa percentuale. Pagina 18 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 → Art. 75 - Estensione all’attività di vigile del fuoco volontario L’assicurazione si intende estesa all’attività di vigile del fuoco svolta dall’assicurato in qualità di volontario. Relativamente alla suindicata estensione qualora il grado di invalidità permanente residuato all’assicurato sia di grado pari o inferiore al 5% non si fa luogo ad indennizzo; se risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corrisposto unicamente per la parte eccedente. PACCHETTO SOSTEGNO valido solo se richiamato in polizza e con pagamento di sovrappremio Art. 75 - Rimborso spese infermieristiche Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, residuino postumi di invalidità permanente superiori al 20%, verranno rimborsate, previa presentazione di fattura, le spese sostenute nei primi sei mesi dal giorno dell’infortunio per assistenza infermieristica fino ad un massimo di 1.500,00 euro per evento e per anno assicurativo con uno scoperto del 20% col minimo di 100,00 euro. Art. 76 - Rimborso spese adeguamento locali Qualora a seguito di infortunio l’assicurato riporti una Invalidità permanente superiore al 50%, la Società rimborsa le spese documentate in relazione al suo stato di salute, che l’assicurato abbia sostenuto per i lavori di adeguamento della propria abitazione fino ad un massimo di euro 5.000,00. Art. 77 - Sostegno psicologico Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, residuino postumi di invalidità permanente superiori al 50%, verranno rimborsate, previa presentazione di fattura, le spese sostenute per assistenza psicologica dovuta ai postumi dell’infortunio fino ad un massimo di 1.500,00 euro per evento e per anno con uno scoperto del 20% con il minimo di 100,00 euro. Art. 78 - Collaborazioni Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a sensi di polizza, l’assicurato riporti fratture accertate radiologicamente, lussazioni o distorsioni con lesioni legamentose strumentalmente provate, con conseguente immobilizzazione di arti e distretti anatomici la Società rimborsa, a titolo forfetario ed entro il limite di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, le spese per: • Collaboratrice domestica: qualora l’assicurato sia impossibilitato a svolgere le faccende domestiche; • Baby Sitter: qualora l’assicurato non sia in grado di occuparsi autonomamente dei figli minori di anni 13; • Recapito domiciliare della spesa: rimborso delle spese per la consegna a proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità (farmaci); • Pagamento utenze domestiche: rimborso delle spese per un collaboratore esclusi i familiari, che provvede al pagamento di utenze domestiche in scadenza. CONDIZIONI SPECIALI PER CASALINGHE Art. 79 - Rischio assicurato Premesso che le assicurate che svolgono l’attività di casalinghe in via esclusiva sono assicurate contro gli infortuni domestici per il caso di invalidità permanente in base a quanto stabilito dalla legge del 3 dicembre 1999, n. 493. Tale copertura prevede una franchigia fissa del 27% ed è prestata sotto forma di rendita. La presente garanzia si intende estesa, ad integrazione di quanto previsto dalla legge ed in base alla combinazione scelta, agli infortuni subiti dall’Assicurata nello svolgimento di tutte le attività svolte, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, nell’ambito domestico e finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico. Per ambito domestico si intende l’insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato; qualora l’immobile faccia parte di un condominio, l’ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali. INTEGRAZIONE Pagina 19 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 Combinazioni fisse A Morte Indennità da ricovero per infortunio Premio annuo €25.000,00 €25,00 €15,00 B Invalidità permanente da infortunio da 3% a 27% Premio annuo €50.000,00 €23,00 C Morte Invalidità permanente da infortunio da 3% a 27% Indennità da ricovero per infortunio Premio annuo €50.000,00 €50.000,00 €25,00 €30,00 ALLEGATO 1 – DANNO ESTETICO Percentuali indicative Classe I (<5%) Il pregiudizio estetico complessivo è da pressoché nullo a molto lieve L’anormalità è limitata ad esiti rilevabili ad un’osservazione generica, ma che non mutano in assoluto l’espressività del soggetto. Si tratta cioè di esiti di minime alterazione delle strutture di supporto del volto e/o alterazioni cutanee limitate. Rientrano in quest’ambito: piccole cicatrici visibili e/o pigmentazione anomala al volto, modesta deviazione della piramide nasale, perdita parziale di un padiglione auricolare, strabismo in forma lieve. Cicatrici lineari al collo bene evidenziati, cicatrici lineari anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti. Classe II (6-10%) Il pregiudizio estetico complessivo è da lieve a moderato Il pregiudizio estetico complessivo è più rilevante e si accompagna ad una coscienza della menomazione resa obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva il soggetto. Esiti di perdite circoscritte di strutture di supporto al volto e/o alterazioni cutanee poco importanti. Rientrano in quest’ambito: cicatrici lineari piane di piccole dimensioni al volto, depressioni circoscritte della fronte o della guancia, modeste asimmetrie facciali, marcata deformazione della piramide nasale, perdita di un padiglione auricolare, strabismo assai evidente. Evidenti esiti cicatriziali al collo, estese aree cicatriziali al tronco o agli arti. Classe III (11-15%) Il pregiudizio estetico complessivo è da moderato ad importante Il pregiudizio estetico è difficilmente emendabile ed ha una notevole rilevanza sull’espressione del volto. Si tratta degli esiti di perdite di sostanza al volto di maggiori dimensioni e/o alterazioni cutanee importanti. Rientrano in quest’ambito: cicatrici dai caratteri molto evidenti comprese tra sopracciglia e labbro superiore, aree cicatriziali estese, asimmetrie facciali marcate, perdita di gran parte del naso. Classe IV (16-35%) Il pregiudizio estetico complessivo è molto importante Si tratta di esiti che determinano un massivo sovvertimento della preesistente anatomia facciale, la cui deformazione può essere tanto severa da precludere l’accettazione sociale. Aree cicatriziali al volto molto estese, perdita di entrambi i padiglioni auricolari, del naso o delle labbra, esiti di scotennamento completo o quasi. ALLEGATO 2 – SUPERVALUTAZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI A parziale deroga dell’art. 25 delle Condizioni Generali di assicurazione, le percentuali di valutazione previste per gli arti superiori e relativi segmenti si intendono così modificate: destro sinistro Pagina 20 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 Per la perdita totale arto superiore 100% anziché 70% 60% Per la perdita totale mano od avambraccio 100% anziché 60% 50% Per la perdita totale pollice 100% anziché 18% 16% Per la perdita totale indice 100% anziché 14% 12% Per la perdita totale medio 50% anziché 8% 6% Per la perdita totale anulare 50% anziché 8% 6% Per la perdita totale mignolo 50% anziché 12% 10% Per le menomazioni differenti dalla perdita anatomica o funzionale si fa riferimento alle tabelle previste dal contratto maggiorate di un 20%. ALLEGATO 3 – TABELLE INAIL Tabella di legge per i casi di invalidità permanente Allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, N 1124 DESCRIZIONE Percentuale Destro Sinistro Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticataria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30 Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50 40 Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola 40 30 Pagina 21 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale 85 75 b) per amputazione al terzo superiore 80 70 Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio 75 65 Perdita dell’avanbraccio al terzo medio o perdita della mano 70 60 Perdita di tutte le dita della mano 65 55 Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30 Perdita totale del pollice 28 23 Perdita totale dell’indice 15 13 Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell’anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice 15 12 Perdita della falange ungueale dell’indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell’anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle due ultime falangi dell’indice 11 9 Perdita delle due ultime falangi del medio 8 Perdita delle due ultime falangi dell’anulare 6 Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 a) in semipronazione 30 25 b) in pronazione 35 30 c) in supinazione 45 40 d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25 20 Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi 55 50 a) in semipronazione 40 25 b) in pronazione 45 40 c) in supinazione 55 50 Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: Pagina 22 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35 30 Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea 18 15 a) in semipronazione 22 18 b) in pronazione 25 22 c) in supinazione 35 30 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxofemorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi 80 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 65 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 55 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso 30 Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11 N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro. Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva Visus perduto Visus residuo Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) 1/10 9/10 1% 2% Pagina 23 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 2/10 8/10 3% 6% 3/10 7/10 6% 12% 4/10 6/10 10% 19% 5/10 5/10 14% 26% 6/10 4/10 18% 34% 7/10 3/10 23% 42% 8/10 2/10 27% 50% 9/10 1/10 31% 58% 10/10 0 35% 65% NOTE: (1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. (2) La valutazione é riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione é riferita al visus naturale. (3) Nei casi la valutazione é riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione. (4) Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, é valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo. (5) In caso di afachia monolaterale: • con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% • con visus corretto di 7/10 18% • con visus corretto di 6/10 21% • con visus corretto di 5/10 24% • con visus corretto di 4/10 28% • con visus corretto di 3/10 32% • con visus corretto inferiore a 3/10 35% (6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. ALLEGATO 4 – TABELLE DI BARTHEL Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza Farsi il bagno 1°grado l’Assistito è in grado di farsi la doccia in modo completamente autonomo Punteggio 0 2°grado l’Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla doccia Punteggio 5 3°grado l’Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla doccia e durante l’attività stessa del farsi la doccia Punteggio 10 Vestirsi e svestirsi 1°grado l’Assistito è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo Punteggio 0 2°grado l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo Punteggio 5 Pagina 24 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 3°grado Punteggio 10 l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo Igiene del corpo 1°grado 2°grado 3°grado l’Assistito è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3); (1) andare al bagno (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno l’Assistito necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3) Punteggio 0 L’Assistito necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3) Punteggio 10 Punteggio 5 Mobilità 1°grado l’Assistito è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi Punteggio 0 2°grado L’Assistito necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E’ però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto. L’Assistito necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo Punteggio 5 3°grado Punteggio 10 Continenza 1°grado 2°grado l’Assistito è completamente continente l’Assistito presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno Punteggio 0 Punteggio 5 3°grado l’Assistito è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o la colostomia Punteggio 10 Bere e mangiare 1°grado 2°grado l’Assistito è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti l’Assistito necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: sminuzzare/tagliare il cibo Punteggio 0 Punteggio 5 sbucciare la frutta aprire un contenitore/una scatola versare bevande nel bicchiere 3°grado l’Assistito non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l’alimentazione artificiale. Punteggio 10 Pagina 25 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 CLASSIFICAZIONE ATTIVITA’ PROFESSIONALI ACCORDATORE DI STRUMENTI MUSICALI ACROBATA ADDETTO ALLE GIOSTRE - LUNA PARK ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI PAGLIA, VIMINI E CANAPA ADDETTO ALLA LAVORAZIONE IN FRANTOIO E\O OLEIFICIO ADDETTO ALLA PULIZIA ADDETTO NELLE LAVANDERIE\TINTORIE AGENTE di cambio, borsa, assicurazione, viaggi, di informazione AGENTE di commercio, pubblicità, in ufficio ed esterni senza carico e scarico AGENTE di commercio con consegna di merce pesante AGENTE di spettacolo AGENTE IMMOBILIARE AGRICOLTORE con lavoro manuale e uso di macchine azionate a motore AGRICOLTORE con lavoro manuale senza uso di macchine azionate a motore AGRICOLTORE (contadino): sola direzione e sorveglianza senza lavoro manuale AGRONOMO AGROTECNICO ALBERGATORE con lavoro manuale ALBERGATORE senza lavoro manuale ALLENATORE SPORTIVO ALLEVATORE di bovini, equini, ovini e caprini, suini ALLEVATORE di animali da cortile, volatili, cani, piccoli animali da pelliccia AMMINISTRATORE AMMINISTRATORE DELEGATO AMMINISTRATORE DI CONDOMINI AMMINISTRATORE DI SOCIETA' ANALISTA - chimico ANALISTA di centri elettronici ANTENNISTA (installatore di antenne radio TV) ANTIQUARIO (solo vendita) ANTIQUARIO (con restauro) ANTROPOLOGO APICOLTORE APPALTATORE ARBITRO SPORTIVO ARCHEOLOGO in laboratorio ARCHEOLOGO sul campo ARCHITETTO che accede ai cantieri anche su impalcature ARCHITETTO: progettista ARCHIVISTA ARMAIOLO che attendono alla riparazione di armi ARMAIOLO solo addetti alla compravendita ARMATORE DI NAVI ARREDATORE ARROTINO ARTIFICIERE ARTIGIANO con uso di macchine ARTIGIANO senza uso di macchine ARTISTI ASCENSORISTA ASSEMBLATORE DI MOBILI B RD C C C B B A A C A A D C B B B B A B D B A A A A B A D A B A C A B A B B A A D A A A C RD D C RD D C Pagina 26 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE ASSISTENTE alla poltrona ASSISTENTE SOCIALE ASTROLOGO ASTRONOMO ATTORE/ATTRICE - escluso cascatori e controfigure AUTISTA con trasporto esplosivi AUTISTA di autoambulanza AUTISTI: di autocarri di oltre 35 q.li p.p.c. AUTISTI: di autovetture in servizio privato e pubblico da noleggio e da rimessa, autotassametri AUTISTI: di motocarri, autocarri fino a 35 q.li p.p.c AUTISTI: di autobus, pullman e simili AUTISTI:di macchine operatricie, semoventi, autoarticolati, trattori e macchine agricole AVVOCATO BABY SITTER BADANTE BAGNINO BALLERINO BANCHIERE (A) BANDITORE D'ASTE (A) BARBIERE - PARRUCCHIERE (B) BARCAIOLO (D) BARISTA (B) BECCHINO (B) BENESTANTE senza particolari occupazioni (A) BENZINAIO: addetti al lavaggio (B) BENZINAIO: addetti alle colonnine di distribuzione (B) BENZINAIO: meccanici, aggiustatori, elettrauto (D) BIBLIOTECARIO (A) BIDELLO (B) BIGLIETTAIO e cassiere/a di cinema e teatro (A) BIOLOGO non a contatto con sostanze nocive (A) BIOLOGO a contatto con sostanze nocive (RD) BOSCAIOLO (D) BOTANICO (B) BUTTAFUORI (C) CABARETTISTA (B) CALCIATORI di serie A-B-C1-C2-D ed eccellenza (RD) CALDAISTA: riparatore-installatore (D) CALDAISTA: solo conduttore (C) CALLISTA - PEDICURE (A) CALZOLAIO (C) CAMERIERE (B) CANTANTE (B) CANTINIERE addetto alla vinificazione (C) CANTINIERE solo vendita, gestione (A) CAPOSTAZIONE (B) CAPOTRENO (B) CARABINIERE esclusivamente in ufficio (A) CARABINIERE in servizio esterno (Pattuglia) (C) CARPENTIERE (D) CARROZZIERE (D) CASALINGA (B) CASALINGA (B) CASALINGA (B) CASALINGA (B) edizione 12/2013 A A A A RD D B C B B C D A A A B RD A A B D B B A B B D A B A A RD D B C B RD D C A C B B C A B B A C D D B B B B Pagina 27 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE CASARO (C) CASELLANTE (A) CASSIERE (A) CAVAIOLO: con uso di esplosivi (RD) CAVAIOLO: senza uso di esplosivi (C) CENTRALINISTA (A) CERAMISTA (B) CERTIFICATORE DI BILANCIO (A) CESELLATORE (B) CHIMICO - senza uso di sostanze esplosive/nocive (B) CHIMICO - con uso di sostanze esplosive/nocive (D) CICLISTA: corridore professionista (RD) COLLABORATORE/TRICE FAMILIARE (A) COLLAUDATORE (RD) COMMERCIALISTA e CONSULENTE DEL LAVORO (A) COMMERCIANTE - AMBULANTE con guida di veicoli fino a 35 q.li p.p.c. (B) COMMERCIANTE - AMBULANTE con guida di veicoli oltre 35 q.li p.p.c. (C) COMMERCIANTE : di prodotti boschivi con taglio o misurazione del legname (D) COMMERCIANTE : di macchine industriali con uso delle stesse a scopo dimostrativo e di collaudo (D) COMMERCIANTE : di macchine agricole con uso delle stesse a scopo dimostrativo e di collaudo (D) COMMERCIANTE : di bestiame in genere (D) COMMERCIANTE con uso di macchine da taglio e carico e scarico di merce non pesante (B) COMMERCIANTE amministrativo e/o servizio clienti (A) COMMESSO DI NEGOZIO:con uso di macchine da taglio e carico e scarico di merce non pesante (B) COMMESSO DI NEGOZIO: addetto servizio clienti (A) COMMISSARIO DI MARINA (RD) COMMISSARIO DI POLIZIA (RD) CONCESSIONARIO di auto, moto natanti e veicoli in genere (A) CONCIAPELLE (D) CONSULENTE AGRICOLO E\O FORESTALE (C) CONSULENTE AMMINISTRATIVO (A) CONSULENTE ASSICURATIVO (A) CONSULENTE AZIENDALE (A) CONSULENTE COMMERCIALE (A) CONSULENTE DEL LAVORO (A) CONSULENTE FINANZIARIO (A) CONSULENTE FISCALE (A) CONSULENTE INDUSTRIALE (A) CONSULENTE INFORMATICO (A) CONSULENTE TRIBUTARIO (A) CONTROLLORE:tram e treni (B) CONTROLLORE DI VOLO (RD) COREOGRAFO\A (B) CORNICIAIO (C) CRONISTA (B) CUOCO (B) CUSTODE DI FABBRICATI non armato (B) CUSTODE DI FABBRICATI armato (C) DECORATORE: anche all'esterno di fabbricati e su impalcature o ponti (D) DECORATORE: solo in laboratorio (B) DEMOLITORE di autoveicoli (D) DESIGNER (A) DIRETTORE AMMINISTRATIVO (A) edizione 12/2013 C A A RD C A B A B B D RD A RD A B C D D D D B A B A RD RD A D C A A A A A A A A A A B RD B C B B B C D B D A A Pagina 28 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE DIRETTORE ARTISTICO (A) DIRETTORE DI ALBERGO (A) DIRETTORE DI BANCA (A) DIRETTORE COMMERCIALE (A) DIRETTORE D'ORCHESTRA (A) DIRETTORE TECNICO (A) DIRIGENTE (A) DISEGNATORE (A) DISGAGGIATORE: con uso di esplosivi (RD) DISGAGGIATORE: senza uso di esplosivi (lavoro saltuario) (D) DISGAGGIATORE: senza uso di esplosivi (lavoro abituale) (D) DISK JOCKEY (A) DISINFESTATORI (D) DOPPIATORE (A) EBANISTA (D) ELETTRAUTO (D) ELETTRICISTA: lavori in contatto con alte tensioni (oltre a 400 volts):esecutori di impianti e linee (D) ELETTRICISTA: lavori in contatto con alte tensioni (oltre a 400 volts):solo in laboratorio (C) ELETTRICISTA: lavori in contatto con basse tensioni (fino a 400 volts):esecutori di impianti (C) ELETTRICISTA: lavori in contatto con basse tensioni (fino a 400 volts):solo in laboratorio (B) ENOLOGO solo studio e direzione lavorazione (A) ENOLOGO con accesso ai reparti di produzione e trasformazione del vino (B) ENOTECNICO (B) ERBORISTA (B) ESCAVATORISTA (D) ESTETISTA, callista, pedicure, manicure (A) FABBRO - MAGNANO (D) FACCHINO addetto a traslochi (C) FACCHINO di alberghi (B) FALEGNAME (D) FANTINO (RD) FARMACISTA (A) FATTORINO (A) FERROVIERE - TRAMVIERE personale viaggiante: capitreno, conduttori, controllori, bigliettai (A) FERROVIERE - TRAMVIERE: manovratori (D) FERROVIERE - installazione e riparazione binari (D) FINANZIERE esclusivamente in ufficio (A) FINANZIERE in servizio esterno (pattuglia) (C) FIORISTI (A) FISICO - teorico (A) FISICO - escluse sostanze radioattive (B) FISICO - compreso contatto con sostanze radioattive (RD) FISIOCHINESITERAPISTA (B) FISIOTERAPISTA (B) FLORICOLTORE (C) FONDITORE di metalli comuni (D) FONDITORE di metalli preziosi (C) FORNAIO (C) FOTOCERAMISTA (B) FOTOGRAFO all'esterno, compreso servizi in zone pericolose (RD) FOTOGRAFO in studio o all'esterno, escluso servizi in zone pericolose (B) FOTOINCISORE - FOTOTIPISTA (C) FOTOREPORTER (RD) edizione 12/2013 A A A A A A A A RD D D A D A D D D C C B A B B B D A D C B D RD A A A D D A C A A B RD B B C D C C B RD B C RD Pagina 29 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE FRATI (A) FRUTTIVENDOLO (B) FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (A) FUNZIONARIO TECNICO (A) GALLERSITA D'ARTE (A) GARAGISTA: addetto alla sorveglianza (B) GELATAIO: anche produzione (C) GELATAIO: solo vendita (A) GEOLOGO (B) GEOMETRA con lavoro esterno (B) GEOMETRA solo in ufficio (A) GESSINO - STUCCATORE: anche con impalcature e ponti (D) GESSINO - STUCCATORE: solo all'interno di fabbricati (C) GIARDINIERE escluso cura di piante di alto fusto (B) GIARDINIERE con cura di piante di alto fusto (D) GIOIELLIERE (A) GIORNALAIO (A) GIORNALISTA - escluse missioni pericolose (A) GIORNALISTA - inviato speciale in zone pericolose (RD) GIUDICE (A) GOMMISTA (C) GONDOLIERE (B) GRAFICO (A) GRUISTA (D) GUARDAROBIERE (A) GUARDIA non armata: guardia municipale, stradale, forestale, della caccia e pesca ecc. (B) GUARDIA armata: guardia di finanza, giurata, portuale, notturna ecc. (C) GUARDIA: carceraria (C) GUARDIE DEL CORPO (RD) GUIDA ALPINA (RD) GUIDA TURISTICA (A) HOSTESS a bordo di aeromobili (linee regolari) (RD) HOSTESS solo a terra (A) IDRAULICO (D) IGIENISTA (A) IMBALSAMATORE (C) IMBIANCHINO anche all'esterno (D) IMBIANCHINO solo all'interno (C) IMPAGLIATORE (C) IMPIEGATO amministrativo (A) IMPIEGATO tecnico (B) IMPRENDITORE con lavoro manuale (D) IMPRENDITORE senza lavoro manuale (A) IMPRESARIO EDILE con lavoro manuale (D) IMPRESARIO EDILE senza lavoro manuale (A) IMPRESARIO TEATRALE (A) INCISORE di legno (D) INCISORE di metalli preziosi (B) INCISORE di vetri e pietre dure e preziose (C) INDOSSATORE/TRICE (A) INDUSTRIALE che svolge mansioni esclusivamente di carattere amministrativo (A) INDUSTRIALE con mansioni tecniche ed occasionale lavoro manuale a scopo di insegnamento e controllo (C) INDUSTRIALE che svolge mansioni tecniche senza partecipazione al lavoro manuale (B) INFERMIERE (A) edizione 12/2013 A B A A A B C A B B A D C B D A A A RD A C B A D A B C C RD RD A RD A D A C D C C A B D A D A A D B C A A C B A Pagina 30 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE INGEGNERE anche all'esterno con accesso a cantieri (B) INGEGNERE solo in ufficio (A) INGEGNERE CHIMICO, MINERARIO con accesso a cantieri (B) INGEGNERE CHIMICO, MINERARIO solo in ufficio (A) INGEGNERE CIVILE, EDILE, URBANISTA con accesso a cantieri (B) INGEGNERE CIVILE, EDILE, URBANISTA solo in ufficio (A) INGEGNERE ELETTRONICO, MECCANICO con accesso a cantieri (B) INGEGNERE ELETTRONICO, MECCANICO solo in ufficio (A) INGEGNERE INFORMATICO (A) INGEGNERE NUCLEARE con accesso alle centrali (RD) INGEGNERE NUCLEARE solo in ufficio (A) INGEGNERE PROGETTISTA (A) INSEGNANTE (A) INSEGNANTE di educazione fisica, di ballo, di attività sportive non escluse dalle CGA (B) INSEGNANTE di materie sperimentali, di laboratorio, di pratica professionale senza uso di macchine (B) INSEGNANTE di materie non sperimentali e non di pratica professionale (A) INSEGNANTE di materie sperimentali, di laboratorio, di pratica professionale con uso di macchine (C) INSEGNANTE SCUOLA MATERNA\ASILO NIDO (A) INSTALLATORE senza uso di impalcature, scale aeree, piattaforme (C) INSTALLATORE con uso di impalcature, scale aeree, piattaforme (D) INTAGLIATORE (D) INTERPRETE (A) INVESTIGATORE armato (RD) INVESTIGATORE non armato (B) ISPETTORE AMMINISTRATIVO (A) ISPETTORE TECNICO (B) ISPETTORE di polizia (RD) ISTRUTTORE di educazione fisica, di ballo, di attività sportive non escluse dalle CGA (B) ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA (A) LATTONIERE (D) LAVAPIATTI (B) LEGATORE di libri (C) LIBRAIO (A) LIQUIDATORE (A) LITOGRAFO (C) LIUTAIO (B) LUCIDATORE di marmo, mobili, pelli, metalli, etc.; (C) MACELLAIO che attende anche alla mattazione (D) MACELLAIO che non attende alla mattazione (B) MAESTRO DI SCI MAGAZZINIERE con uso di muletti, addetti a magazzini frigoriferi, facchini (C) MAGAZZINIERE senza uso di muletti (B) MAGISTRATO (A) MAGLIAIA (B) MANISCALCO (D) MANOVALE (D) MARINAIO (RD) MARMISTA con uso di esplosivi (RD) MARMISTA: addetto alla lavorazione senza uso di esplosivi (C) MARMISTA: solo posa in opera (C) MASSAGGIATORE/TRICE (A) MASSOTERAPISTA (A) MATERASSAIO (C) edizione 12/2013 B A B A B A B A A RD A A A B B A C A C D D A RD B A B RD B A D B C A A C B C D B B C B A B D D RD RD C C A A C Pagina 31 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE MECCANICI di biciclette (B) MECCANICI in genere (D) MEDIATORE (A) MEDICO generico (A) MEDICO ALLERGOLOGO (A) MEDICO ANALISTA (A) MEDICO ANDROLOGO (A) MEDICO ANESTESISTA (A) MEDICO ANGIOLOGO (A) MEDICO AUDIOLOGISTA (A) MEDICO CARDIOLOGO (A) MEDICO CARDIOCHIRURGO (A) MEDICO CHIRURGO (A) MEDICO CHIRURGO CARDIOVASCOLARE (A) MEDICO CHIRURGO ESTETICO (A) MEDICO CHIRURGO MAXILLO FACCIALE (A) MEDICO CHIRURGO ORTOPEDICO (A) MEDICO DENTISTA (A) MEDICO DERMATOLOGO E VENEREOLOGO (A) MEDICO DIABETOLOGICO (A) MEDICO DIETOLOGO (A) MEDICO EMATOLOGO (A) MEDICO ENDOCRINOLOGO (A) MEDICO FISIATRA (A) MEDICO GASTROENTEROLOGO (A) MEDICO GERIATRA (A) MEDICO GERONTOLOGO (A) MEDICO GINECOLOGO (A) MEDICO IMMUNOLOGO (A) MEDICO INTERNISTA (A) MEDICO NEFROLOGO (A) MEDICO NEUROLOGO (A) MEDICO NEUROPSICHIATRA (A) MEDICO OCULISTA (A) MEDICO ODONTOIATRA (A) MEDICO OFTALMOLOGO (A) MEDICO ONCOLOGO (A) MEDICO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGO (A) MEDICO OSTETRICO (A) MEDICO OTORINOLARINGOIATRA (A) MEDICO PEDIATRA (A) MEDICO PNEUMATOLOGO (A) MEDICO PSICHIATRA \PSICOTERAPEUTA (A) MEDICO RADIOLOGO (A) MEDICO RADIOTERAPISTA (A) MEDICO REUMATOLOGO (A) MEDICO SPECIALISTA MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (A) MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO (A) MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE (A) MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA NUCLEARE (RD) MEDICO SPORTIVO (A) MEDICO UROLOGO (A) MESSO COMUNALE (A) MILITARE aeronautica (RD) MILITARE con mansioni amministrative (A) MILITARE con mansioni non amministrative (RD) edizione 12/2013 B D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A RD A A A RD A RD Pagina 32 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE MINATORE (D) MINIATURISTA (A) MISSIONARIO\A (RD) MOBILIERE (D) MODELLISTA (A) MODELLISTA IN CERA E CRETA (B) MODELLISTA IN METALLI (C) MONTATORE cinema, teatro e spettacoli in genere (C) MOSAICISTA (B) MOTORISTA (D) MUGNAIO (D) MURATORE (operaio edile) (D) MUSICISTA: maestro/a, professore/ressa, orchestrale, compositore/trice (A) NAVIGANTE - non militare, comissario di bordo, hostess, steward (B) NAVIGANTE - non militare: cameriere/a, cuoco/a, addetti alle pulizie (C) NAVIGANTE - non militare: marinaio, motorista, macchinista, pilota (D) NECROFORO (B) NOTAIO (A) ODONTOTECNICO (B) ORTODONZISTA (A) OPERAIO: generico che opera in condizioni di basso grado di pericolosità; (B) OPERAIO: generico che opera in condizioni di medio grado di pericolosità; (C) OPERAIO: generico che opera in condizioni di alto grado di pericolosità; (D) OPERATORE AL CALL CENTRE (A) OPERATORE ECOLOGICO (C) OPERATORE SOCIOPSICOLOGICO (A) ORAFO compresa lavorazione (B) ORAFO solo vendita (A) OREFICE (B) ORGANISTA senza riparazioni (A) ORGANISTA con riparazioni (C) OROLOGIAIO che effettua riparazioni (B) OROLOGIAIO solo vendita (A) OSTETRICA (B) OTTICO (A) PALOMBARO/SOMMOZZATORE (RD) PANETTIERE (B) PARAMEDICO (B) PARROCO (A) PARRUCCHIERE - BARBIERE (B) PASTAIO (B) PASTICCERE - produzione (C) PASTORE (C) PAVIMENTATORE di strade (D) PAVIMENTATORE in fabbricati (C) PELLICCIAIO confezionamento (B) PELLICCIAIO solo vendita (A) PENSIONATO con lavoro manuale leggero (B) PENSIONATO senza lavoro manuale (A) PERITO in genere (B) PERITO AGRONOMO (B) PERITO ASSICURATIVO (B) PERITO CALLIGRAFO (A) PERITO INDUSTRIALE (B) PERITO TECNICO (B) PERSONAL TRAINER di attività sportive non escluse dalle CGA (B) edizione 12/2013 D A RD D A B C C B D D D A B C D B A B A B C D A C A B A B A C B A B A RD B B A B B C C D C B A B A B B B A B B B Pagina 33 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE PESCATORE - PESCA COSTIERA (RD) PESCATORE - PESCA DI ALTO MARE (RD) PESCATORE - PESCA NEI LAGHI, FIUMI, PORTI (RD) PESCICOLTORE (B) PESCIVENDOLO: solo vendita (A) PIASTRELLISTA (C) PILOTA di aereomobili, veicoli in genere (RD) PIROTECNICO (RD) PITTORE: artista (A) PIZZAIOLO (B) PODOLOGO (A) POLIZIOTTO prevalentemente in ufficio (A) POLIZIOTTO in servizio esterno (in pattuglia) (C) PONY EXPRESS (B) PORTALETTERE (B) PORTAVALORI (C) PORTIERE – PORTINAIO (A) POSTINO (A) POSATORE MARMISTA (D) PRESIDE (A) PRETORE (A) PRESIDENTE DI ENTI PUBBLICI (A) PRESIDENTE DI SOCIETA' (A) PROCURATORE LEGALE (A) PROCURATORE SPORTIVO (A) PRODUTTORE ASSICURATIVO (A) PROMOTORE FINANZIARIO (A) PROGRAMMATORE e/o analista programmi (A) PROPRIETARIO TERRIERO senza lavoro manuale (A) PSICOLOGO (A) PUBBLICISTA (A) PUBBLICITARIO (A) PUGILE (RD) PULITORE senza uso di scale aeree (B) PULITORE con uso di scale aeree (D) RACCOGLITORE DI ROTTAMI (C) RADIOCRONISTA (A) RADIOTECNICO che esegue installazioni (C) RADIOTECNICO solo in laboratorio (B) RAGIONIERE (A) RAMMENDATRICE (B) RAPPRESENTANTE senza consegna merce (A) RAPPRESENTANTE con consegna merce (B) REDATTORE (A) REGISTA CINEMATOGRAFICO E TEATRALE (B) REGISTA RADIOTELEVISIVO (A) REPORTER (RD) REVISORE DEI CONTI (A) RESTAURATORE solo in labotatorio (B) RESTAURATORE con uso di impalcature e ponti (C) RIGATTIERE (C) RILEGATORE di libri e riviste (B) RIPARATORE di radio, TV, elettrodomestici - solo in laboratorio (B) RIPARATORE di radio, TV, elettrodomestici che esegue installazioni o montaggi (D) RISTORATORE (B) edizione 12/2013 RD RD RD B A C RD RD A B A A C B B C A A D A A A A A A A A A A A A A RD B D C A C B A B A B A B A RD A B C C B B D B Pagina 34 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE SACERDOTE (A) SAGRESTANO (B) SALDATORE (D) SARTO (B) SCALPELLINO (D) SCENEGGIATORE (A) SCENOGRAFO (B) SCOLARO (A) SCRITTORE (A) SCULTORE: artista che lavora solo in studio (B) SCULTORE anche su impalcature e ponti (C) SCULTORE con a lavoro manuale di fusione di monumenti e statue in fonderie di metalli (D) SEGRETARIO COMUN ALE (A) SELLAIO (C) SFASCIACARROZZE addetto alla distruzione dei veicoli e recupero pezzi (D) SINDACALISTA (A) SISTEMISTA (A) SKIPPER (RD) SOFFIATORE DI VETRI (B) SOMMELIER (A) SOMMOZZATORE\PALOMBARO (RD) SPAZZACAMINO (C) SPEAKER RADIOFONICO (A) SPELEOLOGO (RD) STALLIERE (D) STEWARD a bordo di aeromobili (linee regolari) (RD) STEWARD solo a terra (A) STIRATRICE (B) STILISTA (B) STUDENTE (A) STUCCATORE con accesso a impalcature e ponti (D) STUCCATORE solo all'interno di fabbricati (C) SUORA (A) TAGLIALEGNA (D) TAPEZZIERE - addobbatore anche con accesso ad impalcature e ponti (D) TAPEZZIERE solo in laboratorio (C) TASSISTA (B) TATUATORE (A) TECNICO CINEMATOGRAFICO, TEATRALE, RADIOTELEVISIVO con accesso a palchi (C) TECNICO DEL SUONO (A) TECNICO DI LABORATORIO (B) TELECRONISTA (A) TERMOIDRAULICO (C) TESSITORE (C) TINTORE (C) TIPOGRAFO (C) TOPOGRAFO (C) TORNITORE (D) TOSATORE (C) UFFICIALE giudiziario in ufficio ed esecutivi (A) UFFICIALE militare (RD) USCIERE (A) VASAIO (B) VENDITORE AMBULANTE con guida di veicoli fino a 35 q.li p.p.c. (B) VENDITORE AMBULANTE con guida di veicoli oltre 35 q.li p.p.c. (C) edizione 12/2013 A B D B D A B A A B C D A C D A A RD B A RD C A RD D RD A B B A D C A D D C B A C A B A C C C C C D C A RD A B B C Pagina 35 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE VERNICIATORE (C) VETERINARIO (C) VETRAIO con posa in opera (D) VETRAIO senza posa in opera (C) VETRINISTA (B) VIGILANTES armato (RD) VIGILANTES non armato (C) VIGILE DEL FUOCO (RD) VIGILE URBANO con uso motociclette (B) VIGILE URBANO senza uso motociclette (A) VIVAISTA (C) ZINCOGRAFO (C) ZOOLOGO (C) ZOOTECNICO (C) edizione 12/2013 C C D C B RD C RD B A C C C C CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA ESTRATTO DELLO STATUTO Art. 1 - Costituzione e Sede È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione “ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni” o anche “ITAS Mutua”, già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è “ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G.” o anche “ITAS Versi- cherungsverein auf Gegenseitigkeit” ovvero «ITAS V.V.a.G.». L’ITAS Mutua ha sede in Trento, Via Mantova, 67. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all’estero. Art. 3 - Contribuzioni A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell’assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sotto- scritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale. Art. 8 - Vincolo sociale Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova tacitamente, unitamente al contratto di assicurazione, per il periodo san- cito per quest’ultimo dalle norme di legge, qualora il Socio non dia formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza e così successivamente. Di regola tale durata è stipulata per periodi decennali. La dichiarazione di disdetta deve essere data dal Socio-Assicurato personalmente a verbale presso l’Agenzia che amministra la polizza stessa, oppure tramite un suo legale rappresentante munito di mandato con autentica notarile. La dichiarazione di disdetta non diventa operativa finché il Socio-Assicurato non abbia regolato le proprie obbligazioni verso la Società in dipendenza del rapporto sociale. Esistendo in polizza vincoli a favore di terzi, il Socio-Assicurato dovrà inoltre produrre l’atto di consenso da parte di questi alla disdetta dell’assicurazione, senza di che la disdetta è considerata nulla. Ogni altra forma di disdetta dalla Società è nulla. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell’assicurazione. Nel caso in cui la legge o le Condizioni Generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell’inadempimento. Pagina 36 di 37 Condizioni di assicurazione POLIZZA PER TE edizione 12/2013 Art. 24 - Rappresentanza La rappresentanza legale dell’ITAS Mutua spetta al Presidente e in sua assenza o impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione. La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche a un Amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione e in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione. La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti, ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione. Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci - Assicurati presso la sede dell’Agenzia Pagina 37 di 37