...

Obblighi normativi dei proprietari

by user

on
Category: Documents
13

views

Report

Comments

Transcript

Obblighi normativi dei proprietari
Obblighi normativi dei proprietari
Dal 1 Gennaio 2005 il microchip è riconosciuto quale unico mezzo di identificazione dei cani
(Accordo Stato Regioni del 6 Febbraio 2003).
L’identificazione dei cani di proprietà deve essere effettuata esclusivamente da:
Medici Veterinari Liberi professionisti accreditati presso le ASL
Medici Veterinari delle ASL
È VIETATA L’ISCRIZIONE A PROPRIETARI/DETENTORI MINORENNI
È VIETATA LA CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI CANI NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE
CANINA E DI ETÀ INFERIORE A 60 GIORNI
SANZIONE € 51,65 per la violazione dell’art. 12 della L.R. 34/1997, inerente la mancata iscrizione
all’Anagrafe Canina Regionale.
Secondo il Regolamento CE 998/2003 dal 3 Luglio 2012 tutti i cani DEVONO avere
obbligatoriamente il microchip (anche se muniti di tatuaggio leggibile)
La D.G.R. Lazio 920/2006 prevede che l’impianto del microchip e la contestuale registrazione in
anagrafe canina debbano essere effettuati ENTRO:
60 giorni dalla nascita
30 giorni dal possesso
Lo smarrimento e/o la morte devono essere notificati entro 5 giorni. Nel caso di decesso dell’animale,
ai sensi della DGR 920/2006, vanno consegnati al Servizio Veterinario della ASL: il certificato di
morte, il libretto anagrafico informatico e, se in possesso, il Passaporto europeo.
Qualsiasi modifica sul libretto anagrafico deve essere notificata entro 15 giorni e riportata in banca dati
regionale.
Variazione domicilio o proprietà
Nel caso di variazione di domicilio o proprietà, va compilato il modulo “Denuncia di Variazione art. 14
L.R. 34/97” e deve essere presentato dal nuovo proprietario, entro 15 giorni, al Servizio Veterinario
competente per territorio, che provvede ad aggiornare i dati in Anagrafe Canina. Il vecchio proprietario
deve consegnare copia del suddetto modello alla propria ASL di competenza che effettua la
cancellazione del cane a lui intestato. Violazione: € 309,87 per la mancata denuncia di variazione
La Legge quadro 281/1991, art. 2 comma 5, prevede che i cani vaganti non identificati catturati,
nonché i cani ospitati presso i canili, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possano essere
ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo
trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. Tuttavia in caso
di adozione, va però precisato che l’assegnazione della piena proprietà del cane è sottoposta alla
condizione risolutiva che non venga eseguita la rivendicazione dal precedente proprietario entro il
termine tassativo di un anno come previsto dall’articolo 929 del Codice Civile.
I
REGIONALE DEL LAZIO 6 OTTOBRE 2003, N. 33
“NORME IN MATERIA DI CANI DA PRESA, MOLOSSOIDI E LORO INCROCI”
In ogni ASL “è istituito un registro speciale al quale devono essere iscritti i cani appartenenti alle
seguenti razze: pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, dogo argentino,
dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e loro incroci”. Nonché tutti “i cani che abbiano
morso o commesso aggressioni nei confronti di persone tali da provocare lesioni e tali da richiedere
intervento sanitario, medico o chirurgico”. “Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al registro i cani
che hanno commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà
privata, ovvero dalla necessità di difendere il proprietario o il detentore contro il pericolo attuale di una
offesa ingiusta”, nonché quelli vittime di maltrattamento. “Il proprietario, il possessore o il detentore a
qualsiasi titolo, residente nel Lazio o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve
iscrivere l'animale al registro entro sessanta giorni dalla nascita e, comunque entro quindici giorni
dall'acquisizione del possesso o della detenzione”.
Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane al registro è punito con la sanzione Amministrativa del
pagamento di una somma di € 1.549,37 ed è tenuto ad iscrivere immediatamente l'animale al suddetto
registro.
I cani appartenenti alle razze suindicate “devono essere sottoposti ogni dodici mesi a visita veterinaria
presso i servizi veterinari delle aziende USL competenti per territorio”. I proprietari dei cani che
omettono di sottoporre i propri animali alla visita annuale “sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 129,11 e un massimo di € 774,68”.
Definizione di allevamento secondo la DGR 866/2006, Recepimento “Accordo Stato Regioni in
materia di benessere degli animali da compagnia e Pet therapy del 6 Febbraio 2003”, si intende per
“Allevamento di cani e gatti” la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari
o superiore a 5 fattrici o la produzione di 30 cuccioli per anno; per le razze e loro incroci incluse nella
L. R. Lazio 33/2003, si intende per allevamento il possesso o la detenzione di 5 cani riproduttori.
Nel caso di acquisto di animale, ai sensi della D.G.R. 18/12/06 n° 866 Recepimento “Accordo StatoRegioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6
febbraio 2003”, articolo 5, e del Regolamento del Comune di Roma sulla Tutela degli animali, art. 20,
l’esercente dovrà rilasciare al nuovo proprietario:
–
un certificato veterinario di buona salute redatto non più tardi delle 48 ore
antecedenti la vendita dell’animale;
–
la documentazione di scorta dell’animale;
–
una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in questione;
–
Informazioni scritte sugli obblighi di legge e regolamenti.
Legge 20 Luglio 2004 n. 189
“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”
art. 1 - Modifiche al codice penale
Dei delitti contro il sentimento per gli animali (Codice penale)
art. 544 - bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di
un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
II
art. 544 - ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
art. 544 - quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La
pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la
morte dell'animale.
art. 544 - quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o
dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze".
La responsabilità del proprietario di animali
art. 672 c.p. - Chiunque lasci libero o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui
posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta è perseguibile per omessa custodia e malgoverno di
animali. Per tale illecito è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da 25 a 258 euro.
Il proprietario deve inoltre (ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54, articolo
83):
- Condurre il cane utilizzando guinzaglio o museruola nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
- Condurre il cane con guinzaglio e museruola nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei
luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando
vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze
armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
Secondo l’O.M. 28/8/2014 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” il proprietario di un cane è sempre responsabile
del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente,
dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. Ai fini della prevenzione di
danni o lesioni a persone deve:
1- utilizzare SEMPRE il guinzaglio lungo non più di mt 1,50 durante la conduzione dell’animale
nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
2- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
3- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché
sulle norme in vigore;
4- raccogliere le feci del proprio cane ed avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, a loro spese, con rilascio di attestato di
partecipazione denominato patentino.
III
Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di
percorsi formativi e segnala ai Servizi veterinari della ASL competente per territorio la presenza, tra i
suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la
corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.
I Servizi veterinari detengono un registro aggiornato in cui iscrivono i cani dichiarati a rischio elevato
di aggressività. I proprietari dei cani inseriti nel registro devono stipulare una polizza di assicurazione
di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare SEMPRE al
cane, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
Regolamento Comunale sulla tutela degli animali - Comune di Roma
All’articolo 8, vieta la detenzione di animali in isolamento, privati dei necessari contatti sociali
intraspecifici ed interspecifici, tipici della loro specie, vieta la detenzione di animali confinati in
terrazze o balconi, cortili, rimesse, box o cantine per periodi di tempo ed in spazi comunque non
compatibili con il loro benessere psico – fisico.
Vieta la separazione dei cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni.
Vieta la detenzione in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure.
Vieta l’uso di animali per la pratica dell’accattonaggio (art. 14).
Vieta di lasciare i cani chiusi in autoveicolo al sole dal mese di aprile al mese di ottobre
compreso, vieta di lasciarli chiusi in autoveicoli permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini
aperti.
Vieta la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche e di collari a
punte; vieta l’uso di collari a strangolo, salvo deroghe certificate dal medico veterinario o da un
educatore cinofilo iscritto all’Albo regionale degli esperti, che ne attesti la necessità. Il certificato deve
prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l’animale.
All’articolo 27 vieta la detenzione dei cani legati o a catena: è permesso tenere i cani ad una
catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza
di metri 2 dal terreno per massimo 8 ore nell’arco della giornata.
Prevede la detenzione dei cani in recinti di almeno 20 mq, al massimo due cani per ogni recinto;
ogni cane aggiuntivo comporta un aumento minimo di superficie di almeno 6 mq. Prevede la
detenzione dei cani in box di almeno 9 mq; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie
di almeno 4 mq. All’articolo 26 obbliga il proprietario a consentire al cane, ogni giorno, l’opportuna
attività motoria, tranne nel caso in cui è detenuto in un recinto con la superficie superiore a 160 metri
quadrati. In questo caso deve avere una cuccia adeguata alle dimensioni dell’animale col tetto
impermeabilizzato e alzata dal suolo. Inoltre, all’esterno della proprietà dovrà segnalare la presenza del
cane con almeno un cartello ben visibile, collocato in prossimità dell’ingresso.
Nelle pubbliche vie e nei luoghi aperti frequentati dal pubblico (articolo 29), nonché nei luoghi
del condominio, obbliga a condurre i cani con il guinzaglio o la museruola (se sono aggressivi devono
avere entrambi).
I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: entro i limiti dei luoghi privati
purchè non aperti al pubblico, recintati, in modo da non consentire l’uscita sul luogo pubblico.
I cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola (articolo 31), sotto la
responsabilità del proprietario e del detentore, nelle aree appositamente attrezzate e individuate
mediante appositi cartelli (i cani aggressivi devono avere entrambi), senza determinare danni alle
strutture presenti.
Nei giardini (articolo 30) non possono accedere nel raggio di 100 metri dalle aree destinate e
attrezzate ad aree giochi per bambini. Invece possono accedere, con guinzaglio e museruola, nei
cimiteri, accompagnati dal proprietario o da altro detentore. Possono accedere, con guinzaglio o
museruola, accompagnati dal proprietario o detentore, a tutte le aree pubbliche, compresi giardini e
IV
parchi, tranne in quelli dove è espressamente vietato dall’Ufficio per la tutela degli animali mediante
apposita segnaletica che riporti l’area verde accessibile ai cani più vicina.
Negli esercizi pubblici (articolo 32) possono accedere con guinzaglio e museruola (non devono
sporcare né disturbare), a meno che non venga espressamente richiesto e comunicato all’Ufficio
competente per la tutela degli animali di non ammetterli all’interno del proprio esercizio.
I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di
alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i
proprietari o detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo da evitare
l’insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze. Il proprietario ha l’obbligo di
raccogliere le feci emesse dal proprio cane, anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici (articolo 34).
A tal proposito gli accompagnatori dei cani devono munirsi di palette ecologiche o altra attrezzatura
idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e i
diversamente abili impossibilitati ad effettuare la raccolta delle feci.
Viaggiare col proprio pet
L’articolo 169 del Codice della Strada consente di tenere libero in automobile un solo cane, purché
stia sul sedile posteriore; “è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e
comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di
soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitori, o
nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se
istallato in via permanente, deve essere autorizzato dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione”.
Sui mezzi a due ruote l’articolo 170 del Codice della Strada consente il trasporto di animali che siano
custoditi in apposita gabbia o contenitore che non impedisca o limiti la visibilità del conducente.
I pet possono anche viaggiare in taxi, ma bisogna avvertire la compagnia dei taxi per telefono della
presenza dell’animale.
Per gli autobus, non vi è una legge nazionale che ne disciplini il trasporto, per cui è opportuno
consultare il Regolamento della compagnia delle varie città italiane. A Roma, i cani di media taglia,
devono viaggiare con guinzaglio e museruola a paniere, mentre quelli di piccola taglia e i gatti, possono
viaggiare nel trasportino le cui dimensioni non devono essere superiori a 80x45x25 cm. Sono ammessi
al trasporto, previo pagamento del biglietto a tariffa ordinaria, al massimo due cani per vettura e
l’accesso è consentito nella parte posteriore del mezzo. Sono ammessi al trasporto gratuito soltanto i
cani guida in accompagnamento a non vedenti.
Il trasporto su trenini e metropolitane è consentito se muniti di guinzaglio e museruola a patto che
non arrechino fastidio e non ingombrino i passaggi e le porte e l’accesso è consentito sul primo e
sull’ultimo vagone.
Per il trasporto sui treni, è possibile consultare il Regolamento di Trenitalia (del 25 luglio 2012).
In particolare, i cani di piccola taglia, i gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia (custoditi
nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi gratuitamente nella
prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni e nei livelli di servizio AV Executive, 1^
Business, 2^ Premium e 2^ Standard. E’ ammesso un solo contenitore per ciascun viaggiatore.
E’ inoltre consentito, per singolo viaggiatore, il trasporto di un cane di qualsiasi taglia, munito di
museruola e guinzaglio:
- sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca ed Eurostar Italia, ad esclusione dei livelli di
Servizio Executive, Premium, dell’Area del Silenzio e dei Salottini.
V
- sui treni Espressi, IC ed ICN sia in prima che in seconda classe;
- sui treni Regionali nel vestibolo o piattaforma dell’ultima carrozza, con esclusione dell’orario
dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette ordinarie e comfort e nelle vetture Excelsior ed
Excelsior E4 per compartimenti acquistati per intero.
In tali casi per il trasporto del cane è necessario acquistare un biglietto di seconda classe al prezzo
previsto per il treno utilizzato ridotto del 50%. Per il servizio cuccetta, VL o Excelsior è dovuto un
biglietto per treno espresso di 2^ classe ridotto del 50%.
Il trasporto è ammesso, previa riservazione al momento dell’acquisto del biglietto
dell’accompagnatore. In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti
destinati ai viaggiatori e qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori l’accompagnatore dell’animale,
unitamente all’animale stesso, su indicazione del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto
eventualmente disponibile o a scendere dal treno.
Il cane guida per i non vedenti può viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun obbligo.
Per tutti i cani è necessario essere in possesso del libretto sanitario e del certificato di iscrizione
all’anagrafe canina o del passaporto del cane per i viaggiatori che provengono o sono diretti all’estero,
da esibire al momento dell’acquisto del biglietto per l’animale, ove previsto, ed in corso di viaggio. Se
trovati sprovvisti del certificato a bordo treno si è soggetti a penalità e si deve scendere alla prima
fermata.
A bordo dei treni Italo si possono trasportare - negli appositi contenitori da viaggio - animali
domestici, quali cani di piccola taglia, gatti e altri piccoli animali da compagnia, purchè di peso non
superiore ai 10 kg, nella misura di uno a viaggiatore. Per il trasporto dei cani bisogna essere in possesso
del certificato di iscrizione all’anagrafe canina e del libretto sanitario. Nel caso di viaggiatori
provenienti da paesi esteri, gli animali dovranno essere muniti di microchip e del passaporto di cui al
Reg. (CE) n. 998/2003, laddove applicabile. Sono esclusi dal trasporto gli animali domestici pericolosi
o affetti da patologie trasmissibili all'uomo. I cani guida di ausilio ai viaggiatori ipovedenti o non
vedenti viaggiano su Italo gratuitamente e senza limiti di taglia o peso.
I cani oltre i 10 chilogrammi potranno viaggiare sui treni Italo dalle 10 alle 16, per evitare gli orari
di affollamento mattutini o serali. Il proprietario dovrà tenere sempre al guinzaglio il proprio cane
(lungo metri 1,50), portare con sé una museruola rigida o morbida da far indossare nelle fasi di salita e
discesa dal treno o su richiesta del personale NTV. Il prezzo per il trasporto del cane sarà pari al 30%
del Biglietto Base o Economy di Smart e Prima (a seconda della disponibilità), e pari a 20 euro, prezzo
fisso, qualora il proprietario scelga di viaggiare nel Salotto di Club. A bordo il proprietario del cane
riceve in omaggio una borsa (I love dog) che contiene un tappetino igienizzante, realizzato con
polimeri superassorbenti e antiodore dove il cane può comodamente accucciarsi.
In aereo possono viaggiare in cabina soltanto i cani di piccola taglia e i gatti (inferiori ai dieci kg di
peso compreso il trasportino, le cui misure variano a seconda della compagnia), gli altri devono
viaggiare nella stiva.
In nave possono viaggiare con guinzaglio e museruola e vengono ospitati nel canile di bordo.
Soltanto alcune compagnie consentono di albergare i cani di piccola taglia in cabina.
Pertanto, per il trasporto in aereo o in nave, si consiglia di chiamare preventivamente la compagnia,
in quanto le condizioni di viaggio variano a seconda del mezzo e della compagnia prescelti.
A cura di: dott.ssa Francesca Bellini
VI
Normative di riferimento
D.P.R. 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria
Legge 14 Agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo”
Legge Regionale del Lazio 06 Ottobre 2003, n. 33 “Norme in materia di cani da presa, molossoidi
e loro incroci ”
Legge 20 Luglio 2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”
Accordo 6 Febbraio 2003 “Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”
Deliberazione Della Giunta Regionale Lazio 18 Dicembre 2006, n. 866. Recepimento “Accordo
Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy
del 6 Febbraio2003”.
Legge Regionale 21 Ottobre 1997, n. 34: “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo”. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 18 Febbraio 2005 e
adozione nuove Linee Guida relative all’applicazione del microchip, quale sistema di
identificazione ai fini dell’anagrafe canina ed al rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e
furetti”
Deliberazione della Giunta Regionale 21 Dicembre 2006 n. 920 “Modalità operative relative
all’applicazione del microchip, quale sistema di identificazione ai fini dell’anagrafe canina e dal
rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e furetti”
Determinazione del Direttore 7 Giugno 2007, n. 2032 - Deliberazione di Giunta regionale 21
dicembre 2006 n. 920. “Modalità operative relative all’applicazione del microchip, quale sistema
di identificazione ai fini dell’anagrafe canina ed al rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e
furetti”.
O.M. 19 luglio 2012 - Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2010 recante "Misure per l'identificazione e
la registrazione della popolazione canina".
O.M. 628/8/2014 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani”.
Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali – Comune di Roma, 2005
Fly UP