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EVENTI SUCCESSIVI.pptx - Ordine dei Dottori Commercialisti e
22/11/14 S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI
MARTINO
EVENTI SUCCESSIVI LA CHIUSURA DEL
BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA
DANIELE BERNARDI
Dottore Commercialista, Revisore Legale
Milano 24 novembre 2014
1 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Agenda:
Definizione di evento successivo
I riferimenti nei principi contabili: nuovo OIC 29 (emesso nell’agosto
2014 da utilizzare per i bilanci che chiuderanno al 31 dicembre 2014),
vecchio OIC 29 (documento emesso nel luglio 2005),
IAS 10,
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1 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Definizione:
Nuovo OIC 29, paragrafo 58:
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono quei fatti,
positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data
di formazione del bilancio d’esercizio.
IAS 10:
Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei
fatti, sia favorevoli sia sfavorevoli, che si verificano tra la data di
riferimento del bilancio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla
pubblicazione.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Definizione:
OIC 29 (vecchia edizione)
Identifica due tipi di eventi:
a.  quelli che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del
bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che
richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio (fatti
successivi che devono essere recepiti nel bilancio). Nel caso in cui il
loro effetto non sia determinabile se ne deve dare informazione nella nota
integrativa;
b.  quelli che modificano le situazioni già esistenti alla data di riferimento del
bilancio che, non richiedendo variazione dei valori di bilancio, devono essere
menzionati in nota integrativa o, a seconda dei casi, nella relazione sulla
gestione, perché comportano, nell’esercizio successivo, variazioni
straordinarie o rilevanti della situazione di attività o passività
esistenti alla data di chiusura. Questi eventi devono essere menzionati
perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione
comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria
di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni (fatti
successivi che non devono essere recepiti nel bilancio).
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2 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Nuovo OIC 29 (paragrafo 59):
Identifica tre tipi di eventi:
a.  Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio,
b.  Fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio
c.  Eventi successivi che possono incidere sulla continuità aziendale
IAS 10
Identifica due eventi e stabilisce un principio da rispettare sempre:
l'impresa non deve preparare il proprio bilancio secondo i criteri propri di
un'impresa in funzionamento se i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del
bilancio indicano che il postulato della continuità aziendale non è più appropriato.
Le due tipologie:
a.  fatti che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di
riferimento del bilancio (fatti successivi che comportano una rettifica);
b.  Fatti che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del
bilancio (fatti successivi che non comportano una rettifica)
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EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA I principi richiamati disciplinano quando una impresa deve rettificare il
proprio bilancio (tra gli altri per OIC 29 e new OIC 29), a seguito di fatti
intervenuti dopo dopo la data di riferimento di bilancio e,
conseguentemente, il contenuto dell’informativa che deve essere fornita
alla data in cui il bilancio è pubblicato (per IAS – “bilancio autorizzato
per la pubblicazione”, per OIC “data di formazione del bilancio”.
Le definizioni date richiedono dunque di individuare quale sia la data
limite, dopo la data di riferimento – di chiusura d’esercizio – per recepire
(o non recepire ma menzionare) tali eventi successivi:
Per entrambi i corpi di principi contabili questa data coincide e consiste:
Con la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli
amministratori (CdA di bilancio) -OIC 29;
Tipicamente il bilancio è autorizzato alla pubblicazione alla
data dell'emissione iniziale (approvazione del CdA), non alla
data in cui gli azionisti approvano bilancio -IAS 10.
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3 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
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Qualche esempio (1 di 2):
La direzione aziendale completa la bozza del bilancio per l'esercizio chiuso
il 31 dicembre 2013 in data 28 febbraio 2014.
Il 18 marzo 2014, il consiglio di amministrazione prende in esame il
bilancio e l’approva (nello IAS 10 ne autorizza la pubblicazione) .
L'impresa rende noti utile e altri dati salienti di bilancio in data 19 marzo
2014.
Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1° aprile 2014.
Gli azionisti approvano il bilancio durante l'assemblea annuale il 30 aprile
2014 e il bilancio così approvato è pubblicato (depositato presso l'autorità
di regolamentazione nello IAS 10).
Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione il 18 marzo 2014, che è la data
di autorizzazione alla pubblicazione da parte del consiglio di
amministrazione.
Il lasso temporale per l’individuazione degli eventi successivi è
dunque quello intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e il 18 marzo
2014 (salvo una eccezione).
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EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Qualche esempio (2 di 2):
In data 18 marzo 2014, il consiglio di gestione presenta il bilancia al
consiglio di sorveglianza, Il consiglio di sorveglianza approva il bilancio
in data 26 marzo 2014.
Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1° aprile 2014.
Gli azionisti deliberano il dividendo durante l'assemblea annuale il 30
aprile 2014.
Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione in data 18 marzo 2014, che è
la data dell'autorizzazione (approvazione) da parte del consiglio di
gestione per la presentazione al consiglio di sorveglianza.
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4 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
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FATTI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI DAL BILANCIO OIC 29 Nuovo OIC 29 IAS 10 In presenza di ques4 fa6 i valori di bilancio devono rifle=ere l’effe=o che tali even4 comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico. Alcuni esempi rela9vi a ques9 fa< successivi riguardano: • la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data; • i fa6 intervenu4 dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune a<vità già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o del valore di mercato rispeGo al costo o riduzioni (a seconda delle fa6specie) ovvero evidenzino situazioni, esisten9 alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio: •  il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio; pertanto è necessario operare una adeguata svalutazione; Sono quei fa6 che modificano condizioni già esisten9 alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle a6vità e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. Ne possono essere esempi: •  l a d e fi n i z i o n e d o p o l a c h i u s u r a dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data; •  i fa6 intervenu4 dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune a6vità già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispe=o al costo (a seconda delle fa6specie) ovvero evidenzino situazioni, esisten4 alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio: •  il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio; Impongono all'impresa di re<ficare gli impor9 rileva9 nel bilancio o di rilevare poste non precedentemente rilevate: a.  la conclusione dopo la data di riferimento del bilancio di una causa legale che, poiché conferma che l'impresa già aveva un'obbligazione alla data di riferimento del bilancio, richiede all'impresa medesima di re6ficare un accantonamento già rilevato o di rilevare un accantonamento invece di indicare solamente l'esistenza di una passività potenziale; b.  la conoscenza di informazioni dopo la data di riferimento del bilancio che indicano che un'a6vità aveva subito una riduzione durevole di valore alla data di riferimento del bilancio medesimo, o che l'importo di una perdita durevole di valore di quell'a6vità precedentemente rilevata deve essere re6ficato. Per esempio: i.  il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di riferimento del bilancio solitamente conferma che una perdita di valore di un credito commerciale esisteva già alla data di riferimento del bilancio e che l'impresa deve re6ficare il valore contabile della voce credi4 S.A.F.
commerciali; SCUOLA
DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
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FATTI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI DAL BILANCIO OIC 29 Nuovo OIC 29 •  la vendita di prodo6 giacen4 a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispe=o al costo fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio; •  la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di un maggior prezzo di acquisto di un’a6vità acquisita o di un minor prezzo di vendita di un’a6vità ceduta prima della fine dell’esercizio; •  la determinazione dopo la chiusura dell’esercizio di un premio da corrispondere a dipenden4 quale emolumento per le prestazioni rela4ve all’esercizio chiuso. • la scoperta di un errore o di una frode. •  la vendita di prodo6 giacen4 a ii.  la vendita di scorte dopo la data di riferimento del bilancio può fornire magazzino a fine anno a prezzi evidenza del loro valore ne=o di inferiori rispe=o al costo fornisce realizzo alla data di riferimento del l’indicazione di un minor valore di bilancio; realizzo alla data di bilancio; c.  la determinazione dopo la data di •  la definizione, dopo la chiusura riferimento del bilancio di cos4, o di dell’esercizio, di un maggior prezzo di ricavi di a6vità acquistate o vendute, acquisto di un’a6vità acquisita o di un prima della data di riferimento del minor prezzo di vendita di un’a6vità bilancio; ceduta prima della fine dell’esercizio; d.  la determinazione dopo la data di •  la determinazione, dopo la chiusura riferimento del bilancio dell'importo di compartecipazione agli u4li o di bonus dell’esercizio, di un premio da da erogare, se l'impresa alla data di corrispondere a dipenden4 quale r i f e r i m e n t o d e l b i l a n c i o a v e v a emolumento per le prestazioni un'obbligazione legale o implicita a rela4ve all’esercizio chiuso. effe=uare tali pagamen4 per effe=o di • la scoperta di un errore o di una frode. IAS 10 fa6 preceden4 a tale data (vedere IAS 19, Benefici per i dipenden4); e.  la scoperta di frodi o errori che dimostrano che il bilancio non era corre=o. S.A.F.
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5 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
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FATTI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI DAL BILANCIO OIC 29 Nuovo OIC 29 IAS 10 Non richiedono variazioni nei valori di bilancio, a 4tolo di esempio, i seguen4 fa6: •  la diminuzione nel valore di mercato di taluni 4toli nel periodo successivo rispe=o alla chiusura dell’esercizio, in q u a n t o t a l e r i d u z i o n e r i fl e = e condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio; •  l a d i s t r u z i o n e d i i m p i a n 4 d i produzione causata da calamità; •  la perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere Sono quei fa< che modificano situazioni esisten9 alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Ne possono essere esempi: •  la diminuzione nel valore di mercato di taluni 4toli nel periodo successivo rispe=o alla chiusura dell’esercizio, in quanto tale riduzione rifle=e condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio; •  la distruzione di impian4 di produzione causata da calamità; •  la perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere. Alcuni fa6 successivi alla data di riferimento del bilancio non comportano re6fiche dello stesso: l'impresa, pertanto, non deve re6ficare gli impor4 rileva4 nel proprio bilancio per rifle=ere i fa6 successivi che non comportano re6fica. Tu=avia, l'impresa deve fornire informazioni aggiun4ve nelle note al bilancio: le informazioni riguardano la natura del fa=o e una s4ma dei connessi effe6 sul bilancio, oppure la dichiarazione che la s4ma non può essere effe=uata. In sostanza, i fa6 in ques4one rifle=ono c i r c o s t a n z e c h e s i s o n o v e r i fi c a t e nell'esercizio successivo. Alcuni esempi sono i seguen4: •  flessioni del valore di mercato di a6vità che non fanno riferimento alla situazione delle a6vità alla data di riferimento del bilancio, ma che rifle=ono circostante che si sono verificate successivamente; •  importante aggregazione di imprese dopo la data di riferimento del bilancio o t r a s f e r i m e n t o d i u n ' i m p o r t a n t e controllata; S.A.F.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA
FATTI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI DAL BILANCIO OIC 29 OIC 29 revised IAS 10 •  la sos4tuzione di un pres4to a breve •  comunicazione di un piano che prevede la cessazione di un'a6vità, la dismissione di con uno a lungo termine conclusasi a6vità o es4nzione dì passività a=ribuibili nel periodo tra la data di chiusura a un'a6vità des4nata a cessare o la dell’esercizio e quella di formazione s4pulazione di accordi vincolan4 a del bilancio. Il tra=amento contabile vendere tali a6vità o es4nguere tali di questa fa6specie è disciplinato passività; dall’OIC 19. •  importan4 acquisizioni e dismissioni di •  la ristru=urazione di un debito avente a6vità, oppure espropri di importan4 effe6 contabili nel periodo tra la data a6vità da parte delle autorità pubbliche; di chiusura dell’esercizio e quella di •  distruzione dovuta a un incendio di un formazione del bilancio. Il tra=amento importante impianto produ6vo, oppure di un fabbricato, dopo la data di contabile di questa fa6specie è riferimento del bilancio; disciplinato dall’OIC 6. •  comunicazione o inizio dell'a=uazione di un'importante ristru=urazione; •  importan4 operazioni su azioni ordinarie e possibili operazioni su azioni ordinarie avvenute dopo la data di riferimento del bilancio: S.A.F.
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6 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA
FATTI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI DAL BILANCIO OIC 29 OIC 29 revised IAS 10 •  notevoli variazioni dei prezzi delle a6vità o dei tassi di cambio in valuta estera avvenu4 dopo la data di riferimento del bilancio; •  variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data di riferimento del bilancio che hanno un effe=o significa4vo sulle a6vità e passività fiscali corren4 e differite; •  assunzione di significa4vi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzioni di significa4vi impegni per garanzie; •  inizio di rilevan4 contenziosi derivan4 esclusivamente da fa6 che si sono verifica4 dopo la data di riferimento del bilancio. Nei casi illustrati (IAS 10), le attività e le passività non devono
essere rettificate, in quanto i fatti sono intervenuti dopo la data di
riferimento del bilancio e non influiscono sulle condizioni delle
attività e delle passività a tale data.
Pertanto, se essi sono di tale importanza che la loro omessa
informazione pregiudicherebbe la capacità dell'utilizzatore del
bilancio ad effettuare valutazioni e a prendere decisioni corrette,
ne deve essere data adeguata illustrazione.
S.A.F.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA
FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA
CONTINUITÀ OIC 29 Se il presupposto della con4nuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effe6 della mancanza di con4nuità aziendale. OIC 29 NUOVO Alcuni fa6 successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della con4nuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono mo4vatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’a6vità opera4va. Oppure le condizioni ges4onali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di ges4one e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della con4nuità aziendale. Se il presupposto della con9nuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effe< del venir meno della con9nuità aziendale. IAS 10 Se, dopo la data di riferimento del bilancio, viene meno il presupposto della con4nuità aziendale, l'impresa non deve preparare il bilancio seguendo i criteri di un'azienda in funzionamento. Questo si verifica se la direzione aziendale decide, dopo la data di riferimento del bilancio, di porre l'impresa in liquidazione o di cessare l'a6vità, oppure prende a=o che non esiste altra realis4ca alterna4va. S.A.F.
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7 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA
FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA
CONTINUITÀ IAS 10 Il peggioramento dei risulta4 opera4vi e della situazione patrimoniale-­‐finanziaria dopo la data di riferimento del bilancio può essere indice del bisogno di considerare se il postulato della con4nuità aziendale risul4 ancora appropriato. Se il postulato della con4nuità aziendale non è più appropriato, l'effe=o è così penetrante che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei criteri contabili di base piu=osto che una re6fica degli impor4 rileva4 in conformità all'originale criterio di contabilizzazione. la direzione aziendale è a conoscenza di rilevan4 incertezze connesse a even4 o a situazioni che possono me=ere in serio dubbio la capacità dell'impresa di rimanere in funzionamento. Gli even4 o condizioni che richiedono tale informa4va possono sorgere dopo la data di riferimento del bilancio. IAS 10 Se, dopo la data di riferimento del bilancio, viene meno il presupposto della con4nuità aziendale, l'impresa non deve preparare il bilancio seguendo i criteri di un'azienda in funzionamento. Questo si verifica se la direzione aziendale decide, dopo la data di riferimento del bilancio, di porre l'impresa in liquidazione o di cessare l'a6vità, oppure prende a=o che non esiste altra realis4ca alterna4va. S.A.F.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Informazioni in nota integrativa:
L’art. 2427 c.c., non prevede una specifica informativa relativamente ai fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio.
Tuttavia, l’art. 2428, comma 3 , numero 5 c.c. richiede che dalla relazione sulla gestione
devono in ogni caso risultare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
In tal caso, per completezza dell’informativa di bilancio, è necessario darne menzione
anche nella nota integrativa.
Ciò può avvenire anche mediante un richiamo alla illustrazione fatta dagli amministratori
nella relazione sulla gestione.
Si considerano informazioni complementari da fornire nella nota integrativa
quelle relative ai fatti successivi alla data di bilancio che, richiedendo o meno
variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione rappresentata in
bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione
comprometterebbe la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria
di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate, devono essere
illustrati nella nota integrativa illustrati nella nota integrativa.
La nota integrativa illustra la natura e la descrizione del fatto intervenuto,
nonché, per quelli di maggiore significatività e rilevanza, la stima dell’effetto
sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per
cui l’effetto non è determinabile.
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8 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Informazioni in nota integrativa (Nuovo OIC 29 ):
Alcuni esempi di fatti successivi che non sono rilevati nel bilancio e che richiedono
un’informativa in nota integrativa sono:
•  operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite
dopo la chiusura dell’esercizio;
•  annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
•  acquisti o cessioni di un’azienda significativa;
•  distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre
calamità naturali;
•  annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
•  emissione di un prestito obbligazionario;
•  aumento di capitale;
•  assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
•  significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) sorti dopo la chiusura
dell’esercizio;
•  fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per
esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l’impresa è
maggiormente esposta senza coperture;
•  richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Informativa IAS 10
Qualora fatti successivi che non comportano rettifica siano di
importanza tale che la loro omessa indicazione pregiudicherebbe la
capacità degli utilizzatori del bilancio di effettuare valutazioni e
decisioni corrette, l'impresa deve evidenziare per ciascuna significativa
categoria di fatti successivi che non comportano rettifica le seguenti
informazioni:
(a) la natura dell'evento; e
(b) una stima dei connessi effetti finanziari, o la dichiarazione che tale
stima non può essere effettuata
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9 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Informativa IAS 10, esempi:
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un'importante aggregazione di imprese dopo la data di riferimento del bilancio (lo IAS 22,
Aggregazioni di imprese, richiede in tali casi specifiche evidenziazioni) o la dismissione di
un'importante controllata;
la comunicazione di un piano che prevede la cessazione di un'attività, dismissione di attività o
estinzione di passività attribuibili a un'attività destinata a cessare o la stipulazione di accordi
vincolanti a vendere tali attività o estinguere tali passività (vedere IAS 35, Attività destinate a
cessare);
importanti acquisti e dismissioni di attività, o espropri di importanti attività da parte delle
autorità pubbliche;
la distruzione dovuta un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data di
riferimento del bilancio;
la comunicazione o l'inizio dell'attuazione di un'importante ristrutturazione (vedere IAS 37,
Accantonamenti, passività e attività potenziali);
importanti operazioni su azioni ordinarie e prevedibili operazioni su azioni ordinarie avvenute
dopo la data di riferimento del bilancio (lo IAS 33, Utile per azione, incoraggia l'impresa a inserire
in bilancio una descrizione di tali operazioni che non rappresentino solo trasferimento di riserve a
capitale o frazionamento di azioni);
abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio in valuta estera avvenuti dopo la
data di riferimento del bilancio;
variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data di
riferimento del bilancio che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e
differite (vedere IAS 12, Imposte sul reddito);
assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di
significativi impegni per garanzie;
l'inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data
di riferimento del bilancio.
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OIC 29
Altre fattispecie trattate nell’OIC 29
I cambiamenti di principi contabili
I cambiamenti di stime contabili
La correzione di errori
Gli eventi e operazioni straordinari.
10 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA ULTERIORE FATTISPECIE NORMATE DA OIC 29
Il Principio OIC 29 disciplina, INOLTRE, il trattamento contabile e l’informativa da
fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:
•  I cambiamenti di principi contabili
•  I cambiamenti di stime contabili
•  La correzione di errori
•  Gli eventi e operazioni straordinari.
I mutamenti rilevanti tra OIC 29 e Nuovo OIC 29 sono relativi:
•  alla disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento di principio è
riformulata in maniera più puntuale limitando l’applicazione del metodo
prospettico a specifici casi.
•  la disciplina della rilevazione degli errori è rivista al fine di garantire uniformità
di trattamento degli stessi, eliminando la distinzione tra “errori determinanti” ed
“errori non determinanti”.
•  la trattazione degli eventi successivi alla data di bilancio è ampliata con
l’obiettivo di trattare in maniera più esaustiva la possibilità che tali eventi
possano comportare un problema di continuità aziendale.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA ULTERIORE CASISTICHE OIC 29
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
L'art. 2423 bis, comma 1, numero 6, c.c. stabilisce che i criteri di valutazione non possono
essere modificati da un esercizio all'altro. II comma 2, inoltre, stabilisce che deroghe a
tale principio sono consentite in casi eccezionali, e che in questi casi la nota integrativa
deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Tuttavia le vigenti norme civilistiche non definiscono quali possano essere i
casi eccezionali in cui è possibile derogare alla continuità di applicazione di
un principio contabile. Inoltre, non stabiliscono regole e modalità da seguire per
indicare in nota integrativa gli effetti delle modifiche dei criteri di valutazione, né
specificano come debba essere riflessa in bilancio la rettifica risultante dai cambiamento
di criterio di valutazione.
Non sono, invece, cambiamenti di principi contabili:
•  L'adozione di un principio contabile per rappresentare fatti o operazioni che
differiscono nei contenuti dai fatti o dalle operazioni precedentemente verificatesi;
•  La prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare fatti o
operazioni che non si sono mai verificati precedentemente, ovvero che non erano
rilevanti.
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11 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA ULTERIORE CASISTICHE OIC 29
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
• 
• 
Gli effetti reddituali dell'adozione di nuovi e diversi criteri contabili sono
rilevati a conto economico, tra i proventi e oneri straordinari.
Tale classificazione, infatti, consente il rispetto del principio della continuità
nel tempo dei bilanci; di cui all'art 31, numero 1, della IV Direttiva
Comunitaria ("lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve
corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente")
e si conforma alla disciplina prevista dall'art 29, numero 2 della stessa
Direttiva laddove prevede la classificazione alla voce oneri e proventi
straordinari anche nel caso in cui tali proventi ed oneri siano "imputabili a
un altro esercizio".
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EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA ULTERIORE CASISTICHE OIC 29
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se
validamente motivato e se adottato per una migliore
rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società.
Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui
viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati in conformità
al nuovo principio, che può essere applicato considerandone gli effetti
retroattivamente o prospetticamente.
S.A.F.
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12 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
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CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio contabile è applicato anche a fatti ed
operazioni avvenuti in esercizi precedenti quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il
nuovo principio fosse stato sempre applicato.
Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo a eventi e operazioni
a partire dall'esercizio in cui interviene il cambiamento.
Ad esempio, nel caso in cui il nuovo principio preveda l'imputazione a conto economico di costi che in
precedenti esercizi venivano capitalizzati.
Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in
conformità al precedente principio.
Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati retroattivamente, salvo i
seguenti casi:
•  non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio;
•  la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa;
•  il nuovo principio preveda l'imputazione a conto economico di costi che in precedenti esercizi
venivano capitalizzati
•  L'imputazione al conto economico di certi costi ed oneri a causa di dubbi insorti sulla loro utilità
futura non costituisce cambiamento di principio contabile, bensì cambiamento di stima.
S.A.F.
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CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Gli effetti prodotti dal cambiamento di principio contabile sono riconducibili alla differenza tra i valori
determinati secondo il nuovo principio e quelli determinati secondo il principio precedente.
La normativa civilistica non specifica come debba essere determinato l'effetto cumulativo del cambiamento di
un principio contabile. Nell'ipotesi di applicazione retroattiva, l'effetto del cambiamento di principio può
essere calcolato con due diverse modalità:
a. 
Calcolo dell'effetto cumulativo all'inizio dell'esercizio. Secondo questa impostazione "l'effetto
cumulativo" è determinato all'inizio dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato
utilizzato anche in esercizi precedenti. Tale effetto è calcolato come differenza tra il patrimonio netto
iniziale dell'esercizio in cui avviene il cambiamento e l'ammontare dello stesso che si sarebbe ottenuto se
il nuovo principio fosse già stato adottato in esercizi precedenti.
b. 
Calcolo dell'effetto cumulativo alla fine esercizio. In questo caso l'effetto del cambiamento evidenzia di
quanto sarebbe stata diversa la voce "Utili (perdite) portati a nuovo" a fine esercizio continuando a
seguire lo stesso principio contabile del passato. Tale effetto è calcolato come differenza tra il saldo di
chiusura della voce di bilancio a fine anno, secondo il nuovo principio contabile, e quello calcolato,
sempre a fine anno, secondo il vecchio principio contabile. Mentre nell'alternativa a) l'effetto cumulativo
è calcolato all'inizio dei periodo, per cui il risultato ordinario dell'esercizio (prima di tale effetto) tiene
già conto dell'applicazione del nuovo principio, con l'alternativa b) il risultato ordinario dell'esercizio si
basa sull'ipotesi di aver continuato ad applicare il vecchio principio. In questa seconda ipotesi, l'effetto
cumulativo incorpora sia quello pregresso calcolato secondo l'alternativa a) all'inizio dell'esercizio, sia
l'ulteriore effetto che si sarebbe determinato sul risultato dell'esercizio qualora si fosse continuato con il
vecchio principio.
L'alternativa a) è quella tecnicamente più corretta.
Infatti con questo trattamento contabile il risultato ordinario dell'esercizio non è inficiato dall'effetto
cumulativo del cambiamento e tiene già conto dell'applicazione del nuovo principio; pertanto l'effetto
cumulativo si calcola all'inizio del periodo ed è riflesso nel conto economico tra i componenti straordinari. S.A.F.
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13 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
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Esempio
Trattamento nel caso di modifica di criterio di valutazione delle
rimanenze di magazzino.
Si ipotizzi che la società abbia sempre valutato in passato le rimanenze
con il metodo LIFO e che a fine esercizio passi al metodo FIFO e che i
valori, applicando i diversi criteri di valutazione, siano i seguenti:
R.I R.F Differenza Valutazione LIFO 800 1,000 +200 Valutazione FIFO 1,100 1,400 +300 300 400 100 Differenza S.A.F.
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Segue Esempio
"Effetto cumulativo" sul patrimonio netto iniziale che si sarebbe
avuto applicando retroattivamente il nuovo metodo, che va rilevato
come componente straordinario di conto economico. Tale
effetto si calcola come segue:
•  Rimanenze iniziali a LIFO
800
•  Rimanenze iniziali a FIFO
1.100
•  Effetto cumulativo del cambiamento 300
S.A.F.
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14 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
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Segue Esempio
"Effetto sul risultato ordinario" dell'esercizio (prima delle
componenti straordinarie) a seguito della modifica del metodo di
valutazione, ossia del non aver continuato a seguire il metodo
precedente. Tale effetto si calcola come segue:
Variazione rimanenze finali a FIFO 300
Variazione stesse rimanenze a LIFO 200
Maggior utile con nuovo principio 100
L'effetto che si sarebbe prodotto sul risultato dell'esercizio qualora si
fosse continuato ad applicare il vecchio principio, esemplificato al
punto b), è quindi illustrato nella nota integrativa.
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Cambiamento stime contabili
Gli effetti del cambiamento di stima, ove non derivanti da stime errate (correzione errori), sono il
risultato dell'ordinario processo valutativo per la formazione del bilancio dell'esercizio. Tali effetti,
pertanto, sono per la parte di competenza classificati nella voce di conto economico relativa
all'elemento patrimoniale oggetto di stima.
I cambiamenti di stima sono rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui si rivelano necessari ed opportuni,
ed il processo di stima porta alla determinazione di un ammontare ragionevolmente attendibile.
Un cambiamento di stima può avere effetti sul solo esercizio in corso o anche sugli esercizi successivi.
Normalmente, i cambiamenti di stima dovuti alla disponibilità di nuove informazioni o di sviluppi
futuri acquisiti dall'esterno hanno effetto solo sull'esercizio in corso, poiché costituiscono un graduale
affinamento della stima originaria.
Si pensi, ad esempio, alle stime di inesigibilità dei crediti o di recuperabilità di imposte anticipate.
Se i cambiamenti di stima hanno effetto anche sugli esercizi successivi, le rettifiche conseguenti
influenzano per la parte di competenza sia l'esercizio corrente sia quelli successivi.
Un esempio frequente è la stima della vita utile residua di un cespite.
Si supponga che, dopo 4 anni, ci si renda conto che un impianto, la cui vita utile era originariamente
stimata in 10 anni, ha in realtà una vita utile residua di soli 3 anni (e non più dei rimanenti 6 anni
risultanti dalla stima precedente).
In questo caso, il valore residuo (di 6/10 del costo originario) viene ammortizzato nei 3 successivi
anni.
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15 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
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Correzione errori
Definizione: L’errore è una rappresentazione qualitativa/quantitativa non
corretta di un dato di bilancio e/o di una informazione in nota integrativa.
Un errore consiste nella impropria o nella mancata applicazione di un
principio contabile, nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso,
siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per il suo corretto
trattamento.
Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti,
di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto
trattamento contabile.
Attenzione che non costituiscono errori:
•  le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime,
fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento,
•  l’adozione di criteri contabili effettuata in base ad informazioni e dati disponibili in
quel momento, che, successivamente, si dimostrino diversi da quelli a suo tempo
assunti come base della scelta operata,
a condizione che, in entrambi i casi, tali informazioni e dati siano stati raccolti, al
momento del loro uso, con la dovuta diligenza.
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NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Nuovo OIC 29, correzione errori
Correzioni errori
l’errore contabile è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa
non corretta di un dato di bilancio e/o di una informazione fornita in
Nota integrativa.
Il nuovo OIC ha eliminato la distinzione del vecchio
OIC 29 tra “errori determinanti” ed “errori non
determinanti”.
La modifica è finalizzata a garantire uniformità nel trattamento degli
errori.
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16 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Nuovo OIC 29, correzione errori
Nel dettaglio, viene precisato che:
•  “gli errori marginali o addirittura irrilevanti non possono essere
assimilati a quegli errori che invece arrecano pregiudizio alla conformità
del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta,
•  “data l’estrema varietà delle possibili fattispecie, non è possibile definire
le soglie di significatività e rilevanza di un errore che possano
determinare la non conformità al postulato della rappresentazione
veritiera e corretta”; “una simile conclusione dipende da un complesso
di circostanze che variano sensibilmente di caso in caso”.
E’ quindi, indicato un unico criterio per la rilevazione degli errori in
bilancio ed un’unica informativa in Nota integrativa, a prescindere dal fatto
che gli stessi errori siano, secondo il criterio in precedenza previsto dal
documento OIC 29, determinanti o meno.
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NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Nuovo OIC 29 correzione errori
Due modalità di correzione:
La prima (che possiamo definire generale) è analoga a quella già
prevista dal precedente principio contabile: la correzione è operata
mediante la rettifica della voce patrimoniale a suo tempo interessata
dall’errore, imputando la contropartita al Conto economico
dell’esercizio in corso, alla voce “E - Proventi e oneri straordinarisottovoce componenti relative a esercizi precedenti.
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17 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Nuovo OIC 29, correzione errori
Due modalità di correzione:
•  La seconda utilizzabile esclusivamente per le correzioni che attengono
ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza
diretta sul Conto economico, quali ad esempio:
•  la rivalutazione di immobilizzazioni a seguito di specifiche norme;
•  la correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di
conferimento, fusione, ecc.
In tali fattispecie, la correzione degli errori deve essere rilevata
(analogamente a quanto indicato nella prima) mediante:
•  la rettifica della voce patrimoniale a suo tempo interessata dall’errore,
ma imputando la contropartita alle relative voci di patrimonio netto.
In questo caso, la scrittura contabile relativa alla correzione di un errore
che determina la riduzione di un’attività o l’incremento di una passività con
contropartita “riserve di p.netto”
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NELLA NORMATIVA CIVILISTICA Nuovo OIC 29, correzione errori
Si osservi, infine, che OIC 29 revised non contempla espressamente il
caso di nuova formazione dei bilanci precedenti influenzati da errori
rilevanti in quanto:
In alcuni casi un errore commesso nell’esercizio precedente
può essere tale da rendere nulla o annullabile la delibera che
ha approvato tale bilancio. Esula dall’ambito di
applicazione di questo Principio, in quanto di natura
strettamente giuridica, la trattazione delle circostanze che
possono dar luogo all’annullamento del bilancio.
Per i riflessi fiscali sulla correzione di errori:
CIRCOLARE 31/E 24.9.2013 E RIS. N. 87/E DEL 28.11.2013
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18 22/11/14 EVENTI SUCCESSIVI ALLACHIUSURA DEL BILANCIO
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Proventi e oneri straordinari
Il risultato d'esercizio può essere significativamente influenzato dagli effetti
di operazioni ed eventi straordinari che, se non sono chiaramente
identificati e quantificati, possono inficiare una corretta visione
dell'andamento economico della società e possono significativamente
alterare la valutazione delle capacità reddituali dell'impresa stessa in
condizioni di normalità.
Definizione:
Le operazioni ed eventi straordinari includono i proventi e gli oneri la cui
fonte è estranea all'attività ordinaria della società e si riferiscono ad eventi e
fatti casuali ed infrequenti
Sono, quindi, considerati straordinari gli eventi o le operazioni
quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
•  gli eventi sono casuali o accidentali e infrequenti, e
•  le operazioni che sono estranee all'attività ordinaria
dell'impresa.
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Il risultato d’esercizio può essere significativamente influenzato dagli effetti di operazioni ed eventi straordinari che, se non sono
chiaramente identificati e quantificati, possono inficiare una corretta visione dell’andamento economico della società e possono
significativamente alterare la valutazione delle capacità reddituali dell’impresa stessa in condizioni di normalità.
Le operazioni e gli eventi straordinari sono classificati nelle voci E 20 ed E 21, rispettivamente, proventi e oneri straordinari, le
quali raccolgono anche:
• 
oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda;
• 
sopravvenienze e insussistenze;
• 
correzioni di errori;
• 
imposte relative ad esercizi precedenti;
• 
componenti reddituali che costituiscono l'effetto di cambiamento di un principio contabile.
Un elenco esemplificativo, non esaustivo, di costi e ricavi classificabili tra i proventi ed oneri straordinari - oltre a quanto
disciplinato dal presente Principio in materia di cambiamenti di principi, di stime e di correzione di errori - è il seguente:
• 
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda
• 
Oneri di ristrutturazioni aziendali e di ristrutturazione dei debiti;
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da:
• 
conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie;
• 
cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute odi titoli a reddito fisso immobilizzati;
• 
operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
• 
espropri o nazionalizzazioni di beni;
• 
alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria
• 
Le plusvalenze da alienazione, i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce A. 5, e le minusvalenze da alienazione, i cui effetti
contabili non sono iscrivibili alla voce B. 14, devono essere iscritte in apposita sottovoce
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19 22/11/14 Grazie per l’aGenzione Daniele Bernardi, do=ore commercialista, revisore legale Studio Bernardi & associa9, Milano Presidente di , Interna4onal Audit Services S.r.l., società di revisione, Milano Presidente commissione controllo societario ODCEC di Milano Docente incaricato a contra=o in “sistemi amministra*vi e controllo, il controllo del collegio sindacale e delle società di revisione”. presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, Scuola di Economia e Sta4s4ca per l’impresa, Dipar4mento di Scienze Economico Aziendali e Diri=o per l’Economia 39
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