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societa` in house e azienda speciale

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societa` in house e azienda speciale
IL GESTORE UNICO IN HOUSE DEL S.I.I. NELL’ATO DI VARESE –
Distinzione fra societa’ in house e azienda speciale
1
Studio Legale
LUCA CAPECCHI e ASSOCIATI
Associazione Professionale
.
L’ESITO DEL REFERENDUM ABROGATIVO
DELL’ART. 23-BIS
2
L’esito del referendum non comporta l’obbligo di una gestione “pubblica” del servizio.
L’abrogazione del 23-bis ad opera dell’esito referendario determina – come affermato
dalla Corte costituzionale – l’applicazione la normativa comunitaria, la quale prevede
le stesse modalità sopra indicate previste dall’art. 23-bis.
1) Gara;
2) Società mista a partecipazione pubblica e privata con socio privato “industriale”
scelto con gara;
3) Società in house con capitale interamente pubblico e incedibile, soggetta ad un
controllo da parte degli enti locali “analogo” a quello che intercorre con i propri
uffici e con “oggetto esclusivo” (la gestione del servizio idrico integrato) senza
quindi possibilità di svolgere ulteriori attività o nei confronti di soggetti diversi
dagli enti locali soci della società);
T
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LUCA CAPECCHI e ASSOCIATI
Associazione Professionale
.
SOCIETA’ IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE
3
NATURA GIURIDICA E POSSIBILITA’ DI INGRESSO DI SOGGETTI PRIVATI
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
- ENTE PUBBLICO ECONOMICO
- SOGGETTO DI DIRITTO PRIVATO
- IMPRESA PUBBLICA
- IMPRESA PUBBLICA (in quanto
partecipata
esclusivamente
da
soggetti pubblici)
- DIVIETO DI INGRESSO DI SOGGETTI
PRIVATI
T
- Idem DIVIETO DI INGRESSO DI
SOGGETTI PRIVATI (LE QUOTE SONO
PUBBLICHE E SONO INCEDIBILI;
NULLITA’ DEGLI ATTI DI CESSIONE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI)
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LUCA CAPECCHI e ASSOCIATI
Associazione Professionale
.
SOCIETA’ IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE
4
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI UTILI
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
AZIENDA SPECIALE:
Idem - PREVISIONI STATUTARIE:
- OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO
- OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO
da perseguire attraverso l’equilibrio
dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti da parte degli Enti
Locali
T
da perseguire attraverso l’equilibrio
dei costi e dei ricavi, MA SENZA
TRASFERIMENTI DA PARTE DEGLI
ENTI LOCALI
- IN CASO DI PRODUZIONE DI UTILI,
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE FRA I
SOCI E OBBLIGO DI IMPIEGO IN
INVESTIMENTI NEL SERVIZIO
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5
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI UTILI
LA TARIFFA DEL SERVIZIO – E, QUINDI, I RICAVI
DELL’IMPRESA – E’ STABILITA DAL
CONTROLLO DELL’AUTORITA’ DELL’ENERGIA
Le tariffe sono in entrambe i casi sottoposte alle
medesime regole di approvazione non esiste
differenza tra Azienda Speciale e SRL
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6
RIPIANO DELLE PERDITE
AZIENDA SPECIALE:
OBBLIGO DEI COMUNI DI RIPIANARE
LE PERDITE DI ESERCIZIO ai sensi dell’
art. 194 del tuel, “RICONOSCIMENTO
DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI
BILANCIO:
“Con
deliberazione
consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o
con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti
fuori bilancio derivanti da: (omissis) b)
copertura di disavanzi di consorzi, di
aziende speciali e di istituzioni, nei
limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purché
sia stato rispettato l’obbligo di pareggio
di bilancio di cui all’art. 114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione”.
T
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
I COMUNI NON SONO OBBLIGATI A
RIPIANARE LE PERDITE DI ESERCIZIO,
IN
CONSIDERAZIONE
DELLA
RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI
NELLE SOCIETA’ DI CAPITALE
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CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
- ENTE STRUMENTALE DELL'ENTE LOCALE
DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA, DI
AUTONOMIA
IMPRENDITORIALE
E
DI
PROPRIO
STATUTO,
APPROVATO
DAL
CONSIGLIO COMUNALE E/O PROVINCIALE
- SOCIETA’ STRUMENTALE DELL'ENTE LOCALE
DOTATA DI PERSONALITÀ GIURIDICA, DI
AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO
STATUTO,
APPROVATO
DAL
CONSIGLIO
COMUNALE E/O PROVINCIALE
- L'ENTE LOCALE:
- IDEM L'ENTE LOCALE:
T
CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE;
CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE;
DETERMINA LE FINALITÀ E GLI INDIRIZZI;
DETERMINA LE FINALITÀ E GLI INDIRIZZI;
APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI;
APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI;
ESERCITA LA VIGILANZA;
ESERCITA LA VIGILANZA;
VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE;
VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE;
PROVVEDE
ALLA
COPERTURA
EVENTUALI COSTI SOCIALI .
PROVVEDE
ALLA
COPERTURA
EVENTUALI COSTI SOCIALI .
DEGLI
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DEGLI
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CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
SONO FONDAMENTALI I SEGUENTI ATTI DA
SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE :
idem SONO SOTTOPOSTI ALL’APPROVAZIONE
DEI CONSIGLI COMUNALI TUTTI GLI ATTI
PREVISTI NELLO STATUTO DELLA SOCIETA’ ,
IN ATTUAZIONE DEL
A) IL PIANO-PROGRAMMA,
COMPRENDENTE UN CONTRATTO DI
SERVIZIO CHE DISCIPLINI I RAPPORTI
TRA ENTE LOCALE ED AZIENDA
SPECIALE;
“CONTROLLO ANALOGO”
(CIOE’, CONTROLLO DELL’ENTE LOCALE
SULLA SOCIETA’ “ANALOGO” A QUELLO CHE
L’ENTE LOCALE HA SULLE PROPRIE AZIENDE
SPECIALI, ENTI E UFFICI AMMINISTRATIVI).
B) I BILANCI ECONOMICI DI PREVISIONE
PLURIENNALE ED ANNUALE;
C) IL CONTO CONSUNTIVO;
D) IL BILANCIO DI ESERCIZIO.
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PATTO DI STABILITA’ INTERNO
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
SONO ASSOGGETTATE AL PATTO DI
STABILITA’:
idem SONO ASSOGGETTATE AL PATTO DI
STABILITA’:
PROBLEMATICA RELATIVA ALLA DATA DI
DECORRENZA DELL’ASSOGGETTAMENTO
AL PATTO DI STABILITA’:
“decorrenza dall’approvazione del decreto
ministeriale che definisce le modalità di
applicazione
del
Patto
di
Stabilità
(ATTUALMENTE NON APPROVATO)
-
DAL 1 GENNAIO 2013, OPPURE
-
DALL’APPROVAZIONE DEL DECRETO
MINISTERIALE CHE DEFINISCE LE
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL
PATTO DI STABILITA’ (ATTUALMENTE
NON APPROVATO)
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PATTO DI STABILITA’ INTERNO
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
Art. 114 TU Enti Locali, comma 5-bis – “A
decorrere dall'anno 2013, le aziende
speciali e le istituzioni sono assoggettate al
patto di stabilità interno secondo le modalità
definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,
da emanare entro il 30 ottobre 2012
Gli enti locali vigilano sull'osservanza del
presente comma da parte dei soggetti
indicati ai periodi precedenti.“
T
Art. 3-bis D.L. n. 138/2011, comma 5 – “Le
società affidatarie in house sono
assoggettate al patto di stabilità interno
secondo le modalità definite dal decreto
ministeriale previsto dall’art. 18, comma
2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni.
L’ente locale o l’ente di governo locale
dell’ambito o del bacino vigila
sull’osservanza da parte delle società di
cui al periodo precedente dei vincoli
derivanti dal patto di stabilità interno.”
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PERSONALE
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
SONO ASSOGGETTATE A NORME
LIMITATIVE IN TEMA DI PERSONALE:
SONO ASSOGGETTATE A NORME LIMITATIVE
IN TEMA DI PERSONALE:
Art. 114 TU Enti Locali, comma 5-bis –
Art. 3-bis D.L. n. 138/2011, comma 6 – Le
società affidatarie in house “adottano con
propri provvedimenti , criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché delle disposizioni che stabiliscono a
carico degli enti locali divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitarie e per consulenze
anche degli amministratori.”
“Alle aziende speciali si applicano le
disposizioni che stabiliscono, a carico degli
enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni
di personale; contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenza
anche degli amministratori; obblighi e limiti
alla partecipazione societaria degli enti
locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza
del presente comma da parte dei soggetti
indicati ai periodi precedenti.”
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ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
SONO ASSOGGETTATE AL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI IN TEMA DI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:
SONO ASSOGGETTATE AL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI IN TEMA DI ACQUISTO
DI BENI E SERVIZI:
Art. 114 TU Enti Locali, comma 5-bis – “Alle
aziende speciali si applicano le disposizioni
del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.”
Art. 3-bis D.L. n. 138/2011, comma 6 – Le
società affidatarie in house “sono tenute
all’acquisto di beni e servizi secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.”
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
PARTECIPAZIONE IN BASE ALL’ACCORDO
INTERVENUTO FRA I COMUNI CHE
PARTECIPANO ALL’AZIENDA
PARTECIPAZIONE PARITARIA O IN BASE AL
NUMERO DEGLI ABITANTI
Art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010 – Le
disposizioni limitative alla costituzione di
società partecipate dagli enti pubblici non si
applicano “alle società con partecipazione
paritaria
ovvero
con
partecipazione
proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da più comuni la cui popolazione
complessiva superi i 30.000 abitanti”
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COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE SRL:
ASSENZA DI NORMATIVA SPECIFICA
NORMATIVA LIMITATIVA DEI COMPENSI DEGLI
AMMINISTRATORI
POSSIBILE L’APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA CHE ESCLUDE I COMPENSI
PREVISTA DALL’ART.6, COMMA 2 , DELLA
LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122
Articolo unico legge finanziaria per l’anno 2007
(legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi da 725
a 735 e successive modifiche e integrazioni.
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CHE
LIMITA I CONPENSI PREVISTA DALL’ART.6,
COMMA 3, LEGGE 30LUGLIO 2010 N.122
IDEM APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CHE
LIMITA I CONPENSI PREVISTA DALL’ART.6,
COMMA 3, LEGGE 30LUGLIO 2010 N.122
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COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE:
ART. 6, COMMA 2 , DELLA LEGGE 30 LUGLIO
2010, N. 122: 2. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto la partecipazione
agli organi collegiali, anche di amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a
carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità
di organi dei predetti enti è onorifica; essa può
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
qualora siano già previsti i gettoni di presenza
non possono superare l'importo di 30 euro a
seduta giornaliera. La violazione di quanto
previsto dal presente comma determina
responsabilità erariale e gli atti adottati dagli
organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli.
T
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COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE:
ART. 6, COMMA 3 , DELLA LEGGE 30 LUGLIO
2010, N. 122: 3. Fermo restando quanto previsto
dall’art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le
altre utilità comunque denominate, corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010.
IDEM
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COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE:
ART. 6, COMMA 3 , DELLA LEGGE 30 LUGLIO
2010, N. 122: Sino al 31 dicembre 2013, gli
emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data
del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del
presente comma. Le disposizioni del presente
comma si applicano ai commissari straordinari del
Governo di cui all’articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione
non si applica al trattamento retributivo di
servizio.
IDEM
T
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NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI
AZIENDA SPECIALE:
SOCIETA’ IN HOUSE:
ASSENZA DI NORMATIVA
NORMATIVA LIMITATIVA DEL NUMERO DEGLI
AMMINISTRATORI
Articolo 4, comma 5, D.L. 6 luglio 2012, n. 95
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135:
“Fermo restando quanto diversamente previsto
da specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre società a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta,
devono essere composti da tre o cinque
membri, tenendo conto della rilevanza e della
complessità delle attività svolte.
T
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19
NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI
AZIENDA SPECIALE:
ASSENZA DI NORMATIVA
T
SOCIETA’ IN HOUSE:
“Nel caso di consigli di amministrazione
composti da tre membri, la composizione è
determinata sulla base dei criteri del
precedente
comma
[due
dipendenti
dell’amministrazione
titolare
della
partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime, per le società a partecipazione
diretta, ovvero due scelti tra dipendenti
dell’amministrazione
titolare
della
partecipazione della società controllante o di
poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra
le amministrazioni medesime, e dipendneti della
stessa società controllante per le società a
partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge
le funzioni di amministratore delegato].
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20
NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI
AZIENDA SPECIALE:
ASSENZA DI NORMATIVA
T
SOCIETA’ IN HOUSE:
“Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, la composizione
dovrà assicurare la presenza di almeno tre
dipendenti dell’amministrazione titolare della
partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza , scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime, per le società a partecipazione
diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra
dipendenti dell’amministrazione titolare della
partecipazione della società controllante o di
poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra
le amministrazioni medesime, e dipendenti della
stessa società controllante per le società a
partecipazione indiretta.
Studio Legale
LUCA CAPECCHI e ASSOCIATI
Associazione Professionale
.
SOCIETA’ IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE
21
NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI
AZIENDA SPECIALE:
ASSENZA DI NORMATIVA
T
SOCIETA’ IN HOUSE:
“In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di
Amministratore delegato sono disgiunte e al
Presidente possono essere affidate dal
Consiglio
di
amministrazione
deleghe
esclusivamente nelle aree relazioni esterne e
istituzionali e supervisione delle attività di
controllo interno. Resta fermo l’obbligo di
riversamento dei compensi assembleari di cui
al
comma
precedente
[I
dipendenti
dell’amministrazione
titolare
della
partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in
materia di onnicomprensività del trattamento
economico, ovvero i dipendenti della società
controllante hanno l’obbligo di riversare i
relativi compensi assembleari (segue)
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SOCIETA’ IN HOUSE E AZIENDA SPECIALE
22
NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI
AZIENDA SPECIALE:
ASSENZA DI NORMATIVA
T
SOCIETA’ IN HOUSE:
“all’amministrazione, ove riassegnabili, in base
alle vigenti disposizioni, al fondo per il
finanziamento del trattamento economico
accessorio, e alla società di appartenenza.]. La
disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.”
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LUCA CAPECCHI e ASSOCIATI
Associazione Professionale
Confronto con Azienda Speciale del Comune di Napoli
citata dal forum italiano Movimenti per l’Acqua
Trasformazione da SpA in azienda speciale del
COMUNE DI NAPOLI - Previsioni statutarie:
Avanzi di gestione finalizzati al miglioramento del SII;
Organi dell’azienda: Cda, Presidente, Direttore,
Collegio Revisori,
Il Cda è composto da 5 membri
I compensi del Presidente e del Cda, con limiti previsti
dalla normativa, sono stabiliti dal Consiglio
Comunale.
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LUCA CAPECCHI e ASSOCIATI
Associazione Professionale
Fly UP