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La patente speciale di guida
rsindromeLa sindrome La sindromeLa sindromeLa sindrome La patente speciale di guida La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di visita presso un’apposita Commissione Medica Locale, a persone affette da minorazioni anatomiche, funzionali osensoriali, per la guida di veicoli opportunamente modificati in funzione delle proprie patologie (o di veicoli che comunque presentino caratteristiche costruttive tali da non rendere necessario uno specifico adattamento). Anche chi sia stato colpito da disabilità in un momento successivo al conseguimento della patente, per non perdere la validità della stessa, deve sottoporsi ad apposita visita medica per ottenere il rilascio della patente speciale. La normativa che disciplina la patente speciale è principalmente contenuta nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 con successive modificazioni) e nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.lgs.495/1992). Tali norme si applicano sia nel caso di conseguimento (rilascio) della patente speciale, sia per la conferma di validità (rinnovo) sia, infine, per la revisione della stessa. Inoltre, è bene sapere che per poter usufruire di alcune agevolazioni fiscali (Bollo, IPT,I va) occorre sempre presentare copia della patente di guida speciale o copia del cosiddetto foglio rosas peciale (autorizzazione per esercitarsi alla guida) da cui risulti la prescrizione di guida con adattamenti. L’unica eccezione riguarda i veicoli dotati di solo cambio automatico, per i quali è sufficiente la copia della certificazione medica da cui risulti la prescrizione della Commissione Medica Locale della Azienda Usl. Attenzione: È opportuno ricordare che la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale ai fini del conseguimento della patente speciale non esonera automaticamente dall’uso della cintura di sicurezza. Tale esonero presuppone infatti una specifica certificazione medico legale rilasciata dall’apposito servizio dell’Azienda Usl ed espressamente prevista dall’art.172 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs.285/1992 e successive modificazioni). La sindrome I requisiti fisici e psichici per conseguirela patente speciale Nel caso di mutilati e minorati fisici (art. 119, comma 4, lettera a, del CdS) l’accertamento dei requisiti fisici e psichici deve essere fatto esclusivamente da apposite Commissioni Mediche Locali. Tali commissioni sono costituite in ogni Provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia; in alcune grandi città con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, presso le maggiori Aziende Usl, le Commissioni possono essere più di una. Le minorazioni e mutilazioni fisiche oggetto di valutazione da parte della Commissione Medica Locale, nei casi dubbi e quando espressamente previsto dal Regolamento di esecuzione del CdS (art. 321 e ss.), sono le seguenti: • Efficienza degli arti • Amputazioni • Minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale • Anchilosi invalidanti • Malattie dell’apparato visivo • Diminuzione della vista • Diminuzione dell’udito • Anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico Altre competenze della Commissione Medica Locale Per tutte le patenti, indipendentemente se siano speciali o meno, la Commissione Medica Locale ha inoltre la funzione di accertamento anche in caso di altremalattie epatologie ai fini della validità e/o durata limitata nel tempo della patente in relazione alla gravità della patologia accertata. L’elenco delle patologie ritenute pericolose per la guida di un veicolo si trova nell’art.320 app. II al titolo IV del Regolamento di esecuzione del C.d.S. In sintesi tali patologie sono: • Affezioni cardiovascolari • Diabete • Malattie endocrine • Malattie del sistema nervoso • Malattie psichiche • Uso di sostanze psicoattive (farmaci - alcool - sostanze stupefacenti) • Malattie del sangue • Malattie dell’apparato urogenitale Infine, la Commissione Medica Locale effettua l’accertamento anche negli altri casi espressamente previsti dall’articolo 119, c. 4, del CdS: • Persone ultra sessantacinquenni con patente CE; • Persone ultrasessantenni con patente D; • Soggetti invitati a sottoporsi a revisione di patente da parte della Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile, ecc. Il rinnovo/rilascio della patente speciale La validità prevista per la patente speciale è di cinque anni. La Commissione Medica Locale può tuttavia limitarne la durata a periodi inferiori quando esistono patologie in corso. La nuova validità sarà indicata sul certificato medico. Il conducente circolerà quindi con la patente e il certificato medico. Se si è già titolari di patente di guida, la stessa si intende rinnovata con il rilascio del certificato medico. Si riceverà, dopo circa novanta / centoventi giorni, il tagliando adesivo di convalida da applicare sulla patente. Nel caso di riclassificazione della patente (ad esempio, da B normale a B speciale) o comunque ogni volta venga rilasciato il foglio rosa, questo ha lo stesso valore del foglio rosa rilasciato la prima volta per il conseguimento della prima patente di guida. Vale a dire, il titolare del foglio rosa (speciale) potrà condurre il proprio veicolo solo con affianco un istruttore di guida o una persona che ha la patente da oltre dieci anni. Gli uffici della Motorizzazione Civile sono autorizzati a rilasciare, con domanda in carta da bollo dell’interessato, un permesso di guida provvisorio (art. 37, comma 4, L. 448/1998) fino alla data fissata per la visita medica, previa presentazione della prenotazione presso la Commissione Medica Locale. Nel caso in cui la Commissione Medica Locale non confermi gli adattamenti già posseduti, ma ne prescriva di nuovi, l’intestatario dovrà sostituire la sua patente con altra aggiornata con le nuove prescrizioni, facendone formale richiesta all’Ufficio Motorizzazione Civile. Per il rilascio della nuova patente, l’Ufficio della Motorizzazione Civile potrà richiedere un esperimento di guida al fine di valutare l’effettiva destrezza nell’utilizzo della nuova configurazione dei comandi prescritta. La Commissione Medica Locale, in tutti i casi in cui giudica il disabile non idoneo alla guida, ha l’obbligo di inviare copia del certificato all’Ufficio della Motorizzazione Civile per la sospensione della patente.La revisione della patente speciale Quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici previsti per l’idoneità alla guida, l’Autorità che accerta il deficit ne dà comunicazione all’Ufficio Motorizzazione Civile. Tale ufficio dispone la revisione della patente e invita l’interessato a presentarsi presso la Commissione Medica Locale entro i termini fissati nel provvedimento. Una volta effettuata la visita e ottenuta la certificazione medica, rilasciata dalla Commissione Medica Locale e il cui esito può essere di idoneità/non idoneità o ancora condizionato da prescrizione, questa dovrà essere presentata all’Autorità che ha disposto la revisione. La patente speciale di vecchio tipo e la patente europea Sulla patente (o foglio rosa) speciale di qualsiasi categoria saranno riportate le particolari prescrizioni o gli specifici adattamenti in relazione alla patologia da cui si è affetti. Sulle patenti di vecchio tipo gli adattamenti obbligatori sono riportati per esteso (per esempio, cambio automatico, acceleratore al volante, freno a lungo braccio, ecc.). Sulla nuova patente europea, di tipo card, le descrizioni degli adattamenti sono invece riportate con un codice comunitario valido in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea, quindi sarà presente solo una codificazione numerica. L’introduzione di questi codici, elaborati dalla Commissione Europea, è avvenuta con il recepimento della prima Direttiva comunitaria che ha istituito la patente europea (Dir.2000/56/CE). L’elenco e la classificazione dei codici è stata, nel tempo, ampliata e armonizzata dal Ministero dei Trasporti,in collaborazione con la Commissione Europea, al fine di inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida ed eliminare la necessità di eventuali fogli aggiuntivi. La verifica della corrispondenza degli adattamenti descritti in chiaro con i codici riportati nella certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale è fatta dagli Uffici Motorizzazione Civile competenti e, nel caso in cui la stessa Commissione ne abbia omesso l’indicazione, gli stessi uffici provvederanno ad annotarli. L’adozione a livello comunitario dei codici e subcodici armonizzati permette quindi la comprensione dei dati della patente di guida di tipo card in tutti i Paesi membri dell’UnioneEuropea. In caso di presenza di più codici sono utilizzati anche dei codici cumulativi a cui corrispondono una serie di combinazioni di adattamenti per ogni tipo di minorazione. È bene sapere che sulle patenti card non vi è sufficiente spazio per contenere tutti i codici e subcodici, per cui vengono stampati solamente i primi. Categorie patenti speciali Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, possono essere rilasciate le seguenti patenti speciali: A - B - C – D. Nel Regolamento di esecuzione del CdS sono stabiliti i tipi e le caratteristiche specifiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali: · A speciale per la guida di tutti i motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate (t). · B speciale per la guida dei motoveicoli, esclusi i motocicli, e degli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8. · C speciale per la guida degli autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. ma inferiore a 11,5 t. · D speciale per la guida degli autoveicoli il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 16.azioni Precisazioni 1. La norma che impediva il rilascio o la conferma di validità della patente per la guida dei motocicli ai conducenti con minorazioni agli arti è stata abrogata dall’art. 7 della L. 214/2003. 2. Una Direttiva del Dipartimento Trasporti ha precisato che gli adattamenti previsti per il rilascio della patente B speciale consentono anche la guida di tricicli e quadricicli con dispositivo di sterzo a volante. Per la guida di tricicli e quadricicli con dispositivo di sterzo a manubrio è invece necessario sottoporsi a nuova visita medica, al fine della prescrizione di ulteriori specifici adattamenti, e a una prova pratica di guida. 3. Anche i conducenti di taxi e di veicoli a uso noleggio con conducente (KB), mutilati o minorati fisici titolari di patenti speciali B, C e D che posseggano i medesimi requisiti visivi, uditivi e i tempi di reazione previsti per le patenti C, D e E, possono ottenere, dietro certificazione di idoneità della Commissione Medica Locale, il certificato di abilitazione professionale.rtante Importante: Sulla patente (o foglio rosa) speciale, di qualsiasi categoria sopra indicata, saranno riportate le prescrizioni o gli adattamenti in relazione alla patologia da cui si è affetti. Sulle patenti di vecchio tipo gli adattamenti sono riportati in chiaro; sulle patenti di tipo card sono riportati in codice (comunitario). I possessori di una qualsiasi patente speciale possono trainare solo i rimorchi leggeri, vale a dire quelli fino a 750 Kg a pieno carico. Modalità per il ricorso contro il giudizio della Commissione Medica Locale per il rilascio della patente speciale Contro il giudizio di non idoneità alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale è possibile produrre ricorso. Il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si ritengano appropriati al proprio stato fisico gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale o la durata di validità della patente. L’art. 23 dellaL. 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha modificato il comma 5 dell’art. 119 del Codice della Strada. Con tale modifica è stato superato il precedente sistema di eventuale presentazione di un ricorso gerarchico contro i giudizi delle commissioni mediche e ha introdotto un sistema più semplificato. Resta comunque ferma la possibilità di tutela giurisdizionale con ricorso al Tar o di ricorso straordinario al Capo dello Stato. La nuova normativa è entrata in vigore il 13 agosto 2010. Eventuali ricorsi gerarchici, contro i giudizi delle Commissioni Mediche Locali, emessi dal 13 agosto 2010 e proposti con il sistema precedente saranno ritenuti inammissibili. Quindi la persona disabile che intenda presentare ricorso contro il giudizio della commissione medica potrà utilizzare, alternativamente, queste modalità: • Proporre immediatamente ricorso al Tar (entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento). • Proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro centoventi giorni dalla data della notifica del provvedimento). • Sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica da effettuarsipresso gli organi sanitari periferici. Modalità per il ricorso contro il giudizio della Commissione Medica Locale per il rilascio della patente speciale Contro il giudizio di non idoneità alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale è possibile produrre ricorso. Il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si ritengano appropriati al proprio stato fisico gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale o la durata di validità della patente. L’art. 23 dellaL. 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha modificato il comma 5 dell’art. 119 del Codice della Strada. Con tale modifica è stato superato il precedente sistema di eventuale presentazione di un ricorso gerarchico contro i giudizi delle commissioni mediche e ha introdotto un sistema più semplificato. Resta comunque ferma la possibilità di tutela giurisdizionale con ricorso al Tar o di ricorso straordinario al Capo delloStato. La nuova normativa è entrata in vigore il 13 agosto 2010. Eventuali ricorsi gerarchici, contro i giudizi delle Commissioni Mediche Locali, emessi dal 13 agosto 2010 e proposti con il sistema precedente saranno ritenuti inammissibili. Quindi la persona disabile che intenda presentare ricorso contro il giudizio della commissione medica potrà utilizzare, alternativamente, queste modalità: • Proporre immediatamente ricorso al Tar (entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento) • Proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro centoventi giorni dalla data della notifica del provvedimento) • Sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica da effettuarsipresso gli organi sanitari periferici. Nuovo sistema di tutela avverso i giudizi delle Commissioni Mediche Locali In base al nuovo sistema di tutela introdotto dalla recente legge, la richiesta di nuova visita dovrà essere fatta direttamente (senza più la necessità di passaggi intermedi come nel precedente sistema). Se gli organi sanitari faranno una diversa e più favorevole valutazione medica, sarà possibile produrre direttamente la nuova certificazione sanitaria agli uffici della Motorizzazione Civile competente per il riesame, ed eventuale modifica (autotutela). Per quanto riguarda i termini per la produzione della nuova certificazione, più favorevole, degli organi sanitari, la nuova normativa prevede che debba essere prodotta entro il termine massimo di centoventi giorni (cioè, entro i termini previsti per l’eventuale ricorso al Tar o al Capo dello Stato). La produzione della nuova certificazione oltre il suddetto termine massimo comporterà la stabilizzazione della valutazione della Commissione Medica Locale e la decadenza dalla possibilità di un ricorso giurisdizionale, al Tar, o di un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Solo nel caso in cui: Sia possibile dimostrare di aver tempestivamente richiesto nei termini la visita medica agli organi sanitari e/o il ritardo nella presentazione della nuova certificazione più favorevole sia imputabile esclusivamente ai tempi di attesa per l’effettuazione della visita stessa, l’Ufficio della Motorizzazione Civile potrà comunque procedere al riesame in autotutela della certificazione. sindrome Certificazione medica rilasciata per la patente specialezione medica rilasciatatente speciale Gli adattamenti di modifica del veicolo vengono indicati nel certificato medico anche tramite codice e subcodici, in base a una classificazione per le categorie delle minorazioni, singole o multiple, predisposta da un Comitato tecnico Ministeriale. I codici indicati sono codici comunitari introdotti, dal 21 giugno 2000, con la Direttiva comunitaria che ha istituito la patente europea. Qualora vengano autorizzate protesi o ortesi, la loro efficienza deve essere certificata dal costruttore (art. 327 del Regolamento di esecuzione del CdS). Il certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale ha validità per sei mesi. La prova teorica e pratica per il rilascio della patente speciale Prova teorica e pratica Dopo aver ottenuto il certificato medico o il foglio rosa, si possono preparare gli esami teorici e pratici, con la medesima pratica d’esame delle patenti generiche. Ci si esercita quindi alla guida con qualsiasi veicolo, non necessariamente di proprietà o della scuola guida, a condizione che il veicolo abbia gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale. Per l’esercitazione alla guida non è obbligatorio un veicolo con doppi comandi. All’atto della prenotazione dell’esame si dovrà consegnare all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile il certificato medico con le prescrizioni affinché possa essere predisposta, per il momento dell’esame, la patente appropriata (in caso di più opzioni si dovrà indicare quella prescelta). L’esame dovrà essere sostenuto con un veicolo, di proprietà o di terzi, adattato in base alla propria minorazione secondo le prescrizioni della Commissione e con la carta di circolazione previamente aggiornata nei modi d’uso purché a fianco si trovi, in funzione di istruttore, una persona abilitata. Nel corso dell’esame verrà verificata l’idoneità degli adattamenti e la capacità di usarli con destrezza. La patente speciale verrà rilasciata al termine della prova di guida e riporterà gli adattamenti definitivi che devono essere presenti sul veicolo; si potranno guidare solo i veicoli dotati di tali dispositivi. L e autoscuole Le Autoscuole Per la parte teorica è possibile rivolgersi indifferentemente a qualsiasi autoscuola;ma per l’esercitazione pratica alla guida è consigliabile informarsi preventivamente per verificare la disponibilità di un veicolo con gli specifici adattamenti che sono stati prescritti dalla Commissione Medica Locale. È inoltre consigliabile informarsi presso le associazioni di categoria perché potrebbero avere in dotazione veicoli multiadattati per la guida da concedere in uso alle autoscuole o consorzi di autoscuole, in presenza di specifici accordi. Infatti, non tutte le autoscuole sono dotate di veicoli con adattamenti oppure possono avere a disposizione veicoli con specifici dispositivi che non sono idonei alla propria disabilità. Si consiglia di consultare il sito della propria Provincia di residenza per verificare se sia pubblicato l’elenco delle Autoscuole abilitate dalla stessa Provincia. Per info e contatti: www.marcellastasio.it - [email protected]