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Regolamento per l`inserimento nelle fasce contributive a.a. 2012-2013

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Regolamento per l`inserimento nelle fasce contributive a.a. 2012-2013
REGOLAMENTO PER L’INSERIMENTO NELLE FASCE CONTRIBUTIVE
A.A. 2012-2013
ART.1- DESTINATARI
Gli studenti iscritti ad un corso di laurea di primo livello o ad un corso di laurea
specialistica/magistrale o ai corsi di laurea del vecchio ordinamento (ante D.M.
509/99) possono ottenere l’inserimento in una delle fasce a contribuzione ridotta
secondo le modalità di seguito indicate.
Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano agli studenti iscritti ai corsi
di studio istituiti ed attivati dall’Università di Torino, compresi quelli gestiti ai sensi
dell’art. 34 dello Statuto, nonché quelli istituiti e gestiti attraverso accordi specifici.
Lo studente che non rispetta la procedura prevista per l’inserimento nelle
fasce contributive sarà inserito nell’ultima fascia e pagherà l’importo intero
delle tasse e dei contributi.
ART. 2- ESCLUSIONI
Non possono accedere all’inserimento in una delle fasce a contribuzione ridotta gli
studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- iscritti ai corsi singoli;
- iscritti alle scuole di specializzazione o perfezionamento;
- iscritti al corso interfacoltà in Scienze strategiche ad eccezione degli studenti
“autonomi” non appartenenti alla Scuola di Applicazione;
- che negli anni precedenti abbiano dichiarato il falso o presentato una dichiarazione
non corrispondente al vero e, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici
per tutto il corso degli studi;
ART. 3 Attestazione Indicatore Situazione Economica Equivalente
(ISEE/ISEEU)
Gli studenti che intendano accedere alle fasce contributive, devono richiedere il
rilascio dell’attestazione ISEE/ISEEU ad uno dei centri di assistenza fiscale (CAF)
convenzionati (si consulti l’elenco allegato al bando E.DI.SU per il conferimento di
borse di studio a.a. 2012-2013 o il sito dell’E.DI.SU – www.edisu.piemonte.it),
secondo le norme previste dal d.lgs 31.3.98, n. 109, come modificato dal d.lgs
3.5.2000, n.130.
L’ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del
nucleo familiare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.109 e successive modificazioni e integrazioni.
I CAF renderanno disponibile al dichiarante, un’attestazione riportante i dati che
sono stati acquisiti ed il calcolo dell’ISEE standard o integrata (ISEEU) secondo le
disposizioni del DPCM 9.4.2001.
Lo studente è tenuto a farsi rilasciare dal C.A.F. un’attestazione ISEEU se rientra in
uno dei seguenti casi:
• economicamente indipendente
• fratelli o sorelle con reddito o patrimonio
• il reddito o il patrimonio del nucleo familiare è prodotto all’estero.
Qualora lo studente disponga di una attestazione ISEE/ISEEU in corso di validità
non deve richiederne una nuova, ma utilizza quella in suo possesso.
ART. 4 Procedura l’inserimento nelle fasce contributive
4.1 Termini di presentazione
La domanda per l’inserimento nelle fasce contributive deve essere
presentata, dopo il pagamento della prima rata,
secondo le seguenti
scadenze:
dal 27 AGOSTO 2012 al 31 GENNAIO 2013 per gli studenti iscritti a un corso di
laurea triennale o a un corso di laurea a ciclo unico o a un corso di laurea
specialistica/magistrale o ai corsi di laurea del vecchio ordinamento ante D.M.
509/99.
Gli studenti devono ottenere il rilascio dell’attestazione I.S.E.E./I.S.E.E.U. entro la
data del 31 dicembre 2012.
Gli studenti che presentano la domanda di inserimento nelle fasce contributive, oltre i
termini sopra previsti saranno inseriti nell’ultima fascia contributiva.
4.2. Modalità di presentazione
Nel rispetto delle scadenze indicate al punto precedente, la domanda di inserimento
nelle fasce contributive deve essere presentata, dopo il pagamento della prima
rata delle tasse universitarie, accedendo all’area riservata di Myunito, sezione
Segreterie Studenti – Autocertificazione.
ART. 5 IL CALCOLO DELL’ ISEE
In applicazione dell’art. 5 del DPCM 9.4.2001, i criteri integrativi rispetto al calcolo
dell’ISEE standard sono i seguenti:
a) studente indipendente
Lo studente può definirsi indipendente e prescindere dal considerare il nucleo familiare
di origine, quando ricorrano i seguenti requisiti:
-
residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni
rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un
suo membro;
reddito da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due
anni, non inferiore a € 7.502,00.
A prescindere dalle condizioni suindicate, sono considerati indipendenti gli studenti in
possesso dei seguenti requisiti:
 militari di carriera e assimilati con domicilio in caserma
 status di religioso
Per gli studenti che hanno compiuto il quarantesimo anno di età, al momento di
presentazione della domanda, si fa esclusivo riferimento al nucleo familiare quale
risulta dallo stato di famiglia.
I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non
risultano nello stesso stato di famiglia.
Se i coniugi hanno diversa residenza anagrafica e sono a carico di altre persone,
faranno comunque parte del medesimo nucleo familiare ma non a sé stante, bensì
identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, scelta di comune
accordo come residenza familiare.
b) genitori dello studente separati o divorziati
In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente è
integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento.
Il nucleo familiare del richiedente è comunque integrato con quello dei genitori:
 nel caso in cui i genitori separati o divorziati facciano parte dello stesso nucleo
 nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di
separazione legale o divorzio
c) redditi e patrimonio dei fratelli calcolato al 50%
Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di
mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle del
medesimo, facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione del reddito e
del patrimonio nella misura del 50% .
d) studente con reddito e patrimonio del nucleo familiare prodotti all’estero
L’ISEE all’estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti e del 20% dei
patrimoni posseduti, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’ISEE, valutati con le
stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’EURO nell’anno di
riferimento, definito, con decreto del Ministro delle Finanze, ai sensi del decreto legge
28 giugno 1990 n°167 art. 4 comma 6.
ART. 6 MODALITA’ DI CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE - LIMITI ISEE/ISEEU
PER L’INSERIMENTO NELLE FASCE CONTRIBUTIVE
I contributi dovuti sono i seguenti:
Studenti iscritti a tempo pieno
€ 323,00 per ISEE<11.000
(ISEE x 0,0263333 + 23,3333) € per 11.000<ISEE<50.000€ (nel caso in cui il risultato
dell’applicazione della formula sia inferiore a € 323,00, i contributi non possono essere in
ogni caso inferiori all’importo della prima rata pari a € 323,00)
(ISEE X 0,0298571- 152,857) € per 50.000<ISEE<85.000€
€ 2.385,00 per ISEE>85.000€
Ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2012/VII/2 del 26.11.2012,
tutti gli studenti che, in base alla formula di calcolo, sarebbero tenuti a versare importi pari
o inferiori a € 10,00, sono esclusi dal pagamento della seconda rata delle tasse.
Studenti iscritti a tempo parziale
€ 323,00 per ISEE<11.000
(ISEE x 0,0263333 + 23,3333) -25% € per 11.000<ISEE<50.000€ (nel caso in cui il
risultato dell’applicazione della formula sia inferiore a € 323,00, i contributi non possono
essere in ogni caso inferiori all’importo della prima rata pari a € 323,00)
(ISEE X 0,0298571- 152,857) -25% € per 50.000<ISEE<85.000€
€ 1.789,00 per ISEE>85.000€
Ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2012/VII/2 del 26.11.2012,
tutti gli studenti che, in base alla formula di calcolo, sarebbero tenuti a versare importi pari
o inferiori a € 10,00, sono esclusi dal pagamento della seconda rata delle tasse.
ART. 7
Cause di esclusione
Lo studente viene escluso dai benefici quando si verifica anche solo una delle seguenti
condizioni:
1.
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), superiore al limite
previsto ;
2. redditi e patrimoni prodotti e disponibili all'estero dai nuclei familiari di studenti
italiani e stranieri per i quali non venga esibita la relativa documentazione.
ART. 8
ACCERTAMENTI E SANZIONI
La verifica delle autocertificazioni
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.68/2012, l'Università controlla la veridicità della
situazione familiare
dichiarata dagli studenti e confronta i dati reddituali e
patrimoniali con le risultanze del sistema informativo del Ministero dell’Economia e
delle Finanze. L’Università è legittimata a richiedere idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
L’Università può richiedere all'Amministrazione Finanziaria l'effettuazione di controlli e
verifiche fiscali e, in ogni caso, saranno inviati gli elenchi dei beneficiari delle
provvidenze economiche all'Amministrazione Finanziaria, perché siano assoggettati ai
massimi controlli. Sono possibili anche controlli sui dati in possesso degli istituti di
credito e riguardanti, tra l'altro, anche conti e depositi di natura diversa.
Le sanzioni
Nel caso in cui dalle indagini risultino dichiarazioni mendaci e ciò sia rilevante ai fini
della concessione del beneficio, lo studente sarà soggetto alla perdita dello stesso
beneficio e a una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
di importo triplo rispetto alla differenza tra l’importo della seconda rata rideterminata
a seguito della verifica e quella dovuta in base ai dati autocertificati; egli perderà,
inoltre, il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi.
Lo studente non sarà soggetto alla sanzione amministrativa e alla perdita del beneficio
della riduzione delle tasse nel caso in cui la differenza tra l’.I.S.E.E. dichiarato e quello
accertato dagli uffici sia inferiore a € 200,00.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, a fronte di dichiarazioni non veritiere,
l'Università segnalerà inoltre il fatto all'autorità giudiziaria competente perché verifichi
la sussistenza di eventuali reati.
Lo studente soggetto a sanzione amministrativa può chiedere di rateizzare l’importo
dovuto sino a un massimo di dieci rate. Ove l’importo della sanzione amministrativa
abbia un importo complessivo superiore a € 3.000,00, lo studente potrà
eventualmente usufruire della concessione di una rateizzazione superiore a 10 rate
sino a un massimo di 30 rate.
ART. 9
COMMISSIONE PER L’INTERPRETAZIONE EQUITATIVA DELLE NORME PER
ACCEDERE ALLE FASCE A CONTRIBUZIONE RIDOTTA.
In presenza di particolari situazioni di carattere economico o anagrafico non
contemplate espressamente dalla normativa sull’I.S.E.E./I.S.E.E.U., che richiedano
una valutazione in via equitativa da parte dell’Amministrazione, gli studenti interessati
possono presentare istanza a una apposita Commissione istituita con D.R. n. 1232 del
31.12.1999.
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