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Delibera n. 19178 Radiazione del Sig. Franco Raimondo

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Delibera n. 19178 Radiazione del Sig. Franco Raimondo
 Delibera n. 19178
Radiazione del Sig. Franco Raimondo dall’albo unico dei promotori finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive
modificazioni;
VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità
organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera
n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e
procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;
VISTA la delibera Consob n. 6561 del 27 ottobre 1992 recante l'iscrizione all'Albo dei promotori
finanziari del Sig. Franco Raimondo, nato a Quiliano (SV) il 12 novembre 1958 e […omissis…];
VISTE le note di Azimut Consulenza Sim S.p.A. (d’ora in poi “intermediario”) dell’8 maggio, 20
maggio e 30 settembre 2013, con le quali è stato segnalato che il Sig. Franco Raimondo avrebbe
tenuto un comportamento irregolare nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario.
In particolare, dalle verifiche svolte dall’intermediario risulta che 22 clienti avrebbero ricevuto dal
Sig. Raimondo una rappresentazione dei loro investimenti non rispondente al vero, come si evince
dalla seguente Tabella:
N.
1
2
3
4
5
6
Cliente intestatario
del rapporto
[…omissis…] e
Moglie
Controvalore (in euro)
risultante dalla
documentazione
consegnata dal
promotore
Controvalore (in euro)
ufficiale ad aprile 2013
Differenza (in euro)
stimata
dall’intermediario
47.205,75
8.042,44
37.067,98
6.319,06
10.137,77
1.723,38
[…omissis…]e marito
31.273,00
165.745,00
15.878,47
1.282,77
15.394,53
164.462,23
[…omissis…], marito
e figlio
50.950,00
109.000,00
39.700,00
4.573,14
49.322,46
36.926,63
46.376,86
59.677,54
2.773,37
[…omissis…] e Figlio
10.000,00
1.775,00
5.846,93
1.687,33
4.153,07
87,67
[…omissis…]e figlio
746.745,00
40.901,00
620.318,96
58.704,40
126.426,04
- 17.803,40
31.010,97
27.914.62
3.096,35
[…omissis…]e
1 moglie
7
8
9
19.444,65
18.148,34
1.296,31
7.777,86
37.281,00
- 29.503,14
[…omissis…]e madre
94.000,00
186,18
5.837.35
87.976,47
[…omissis…]e madre
272.256,00
33.500,00
89.504,25
35.344,75
182.751,75
- 1.844,75
[…omissis…]
10
[…omissis…] e
marito
29.884,00
1.029,54
661,09
28.193,37
11
[…omissis…]
14.599,00
417,34
14.181,66
12
[…omissis…]
6.090,58
6.300,00
- 209,42
13
[…omissis…]e figlio
65.000,00
36,94
64.963,06
[…omissis…] e figlia
57.064,00
75.911,00
875,38
866,09
56.188,62
75.044,91
[…omissis…]e marito
16.729,06
36.588,88
0
0
16.729,06
36.588,88
[…omissis…]e figlia
3.350,00
19.664,00
0
0
3.350,00
19.664,00
[…omissis…] e figlia
27.775,72
10.460,74
0
0
27.775,72
10.460,74
[…omissis…]
47.000,00
20.082,17
26.917,83
[…omissis…]e figlia
30.500,00
12.961,68
3.224,33
14.313,99
[…omissis…]e madre
e padre
2.500,00
419.423,00
107.960,51
17.738,06
481,35
295.743,08
[…omissis…] e
moglie e figlio e
figlia
3.883,78
6.575,07
6.575,07
15.511,57
17.032,69
- 41.810,62
[…omissis…]
4.673,57
10.759,37
- 6.085,80
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Inoltre, il promotore avrebbe acquisito la disponibilità di somme di danaro di pertinenza della
clientela e segnatamente:
a) 645,58 euro a mezzo di assegno bancario (n. […omissis…]) emesso in data 13 dicembre 2012 a
favore del promotore dal cliente Sig. […omissis…];
b) 645,58 euro a mezzo di assegno bancario (n. […omissis…]) emesso in data 20 dicembre 2012 a
favore del promotore dal cliente Sig. […omissis…];
tali somme erano destinate al pagamento dei premi della polizza AVIVA n. […omissis…] intestata al
Sig. […omissis…] e alla moglie Sig.ra […omissis…];
2 c) 1.296,31 euro a mezzo di assegno bancario (n. […omissis…]) emesso in data 21 novembre 2012 a
favore del promotore dal cliente Sig. […omissis…];
d) 1.296,31 euro a mezzo di assegno bancario (n. […omissis…]) emesso in data 22 novembre 2012 a
favore del promotore dal cliente Sig. […omissis…];
tali somme erano destinate al pagamento dei premi della polizza AVIVA n. […omissis…] intestata al
Sig. […omissis…];
VISTA la nota del12 dicembre 2013, notificata al promotore in data 14 aprile 2014 ai sensi dell’art.
140 c.p.c., con la quale è stato contestato al Sig. Franco Raimondo di essere incorso nella violazione
delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre
2007:
- art. 107, comma 1, per avere acquisito la disponibilità di somme di denaro di pertinenza della
clientela, nonché rilasciato rendiconti e comunicato informazioni non rispondenti al vero;
- art. 108, comma 5, per avere accettato mezzi di pagamento difformi rispetto a quelli previsti dalla
normativa vigente;
RILEVATO che il promotore non si è avvalso di alcuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;
VISTA la nota dell’8 luglio 2014 con la quale la Divisione Intermediari/Ufficio Vigilanza
Intermediari – Rete Promotori e Consulenti Finanziari ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni
Amministrative la relazione istruttoria e il fascicolo istruttorio relativi al procedimento in discorso;
CONSIDERATO che nella suddetta relazione la Divisione competente ha ritenuto accertati tutti i
fatti oggetto di contestazione;
VISTA la nota del 30 luglio 2014, recapitata al promotore in data 20 ottobre 2014, con la quale
l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Raimondo l’avvio della “parte istruttoria
della decisione” relativa al procedimento in discorso, rendendolo edotto della facoltà di presentare
memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione
e allegando alla stessa copia della relazione istruttoria;
CONSIDERATO che, anche nel corso della seconda fase del procedimento sanzionatorio, il Sig.
Raimondo non si è avvalso di alcuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 24 novembre 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni
Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei
termini di seguito richiamati:
A) relativamente alla qualificazione dei fatti, dall’esame della documentazione in atti emergono
elementi idonei a far ritenere accertate le contestazioni mosse al Sig. Raimondo.
Le risultanze istruttorie attestano, in particolare, che il predetto ha acquisito somme di pertinenza dei
clienti, rilasciato rendiconti e comunicato informazioni non rispondenti al vero e accettato mezzi di
pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte.
3 Con particolare riguardo all’acquisizione di somme di pertinenza della clientela, si fa presente che
non vi è evidenza in atti di alcuna condotta restitutoria da parte del Sig. Raimondo.
Con specifico riferimento al rilascio di rendicontazione non rispondente al vero, si sottolinea, da un
lato, il cospicuo numero di clienti (22) destinatari di informazioni non corrette, dall’altro, la
significativa differenza (1.300.000 euro circa) tra quanto oggetto di comunicazione da parte del
promotore e quanto risultante ufficialmente all’intermediario.
In relazione a quanto sopra, va rilevato che, come detto, il Sig. Raimondo non ha ritenuto di porre in
essere alcun atto difensivo nel corso del procedimento sanzionatorio, funzionale a una diversa
qualificazione di quanto oggetto di contestazione;
B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto, nei
confronti del Sig. Raimondo, l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei
promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58 del 1998, posto che:
- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del proprio regolamento n. 16190 del 2007, la Consob irroga le
sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58 del 1998, in base alla gravità
della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del cennato
decreto legislativo, del menzionato regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite
dalla stessa Consob;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5), del citato regolamento n. 16190 del 2007, la
Consob dispone la radiazione dall’Albo del promotore nell’ipotesi, rispettivamente, di acquisizione,
anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza degli investitori e di
comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del citato regolamento n. 16190 del 2007, la Consob
dispone la sospensione dall’Albo del promotore nell’ipotesi di accettazione dal cliente di mezzi di
pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa;
- la reiterazione delle condotte illecite e il numero dei clienti coinvolti costituiscono circostanze
aggravanti tali da compromettere l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della
clientela, nonché dei potenziali investitori;
VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul
procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n.
262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in
vigore il successivo 9 giugno 2015;
VISTO, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il
quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell’ambito del procedimento, non hanno
presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la
trasmissione della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall’entrata
in vigore della delibera stessa;
RILEVATO che il sig. Franco Raimondo nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di
presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l’audizione personale e, successivamente
all’entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere
copia della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative;
4 RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere
quanto rappresentato dallo stesso Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei
fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;
D E L I B E R A:
Il Sig. Franco Raimondo, nato a Quiliano (SV) il 12 novembre 1958 e residente […omissis…] è
radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d. lgs. n. 58 del 1998 alla Corte
d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
2 luglio 2015
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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