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REGOLAMENTO DI CONTABILITA` REGOLAMENTO PER LE
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ Approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 200 del 10/6/1996. Modificato con deliberazioni dell’U.P. n. 270 del 18/7/1997, n. 74 del 20/10/1999, n. 204 dell’11/12/2001, n. 58 del 4/3/2004, n.ri 177 e 178 del 13/12/2005, n. 239 dell’8/11/2006. REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA Approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 200 del 10/6/1996. Modificato con deliberazioni dell’U.P. n. 204 dell’11/12/2001 e n. 239 dell’8/11/2006. TESTO COORDINATO ED AGGIORNATO A NOVEMBRE 2006 SOMMARIO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ TITOLO ART. ART. Art. ART. ART. ART. TITOLO ART. TITOLO ART. ART. ART. ART. ART. ART. I – BILANCIO 1 (Autonomia organizzativa, funzionale e contabile) 2 (Anno finanziario) 3 (Bilancio di previsione e conto consuntivo) 4 (Struttura del bilancio di previsione e del conto consuntivo) 5 (Variazioni di bilancio) 6 (Fondo di riserva) II – ENTRATE 7 2 2 2 3 3 4 4 III – SPESE 8 (Spese obbligatorie) 9 (Spese facoltative) 10 (Spese in economia) 11 (Contratti d’appalto) 12 (Approvazione del contratto) 13 (Liquidazione e pagamento) 5 5 5 6 6 7 TITOLO IV – SPESE RISERVATE E DI RAPPRESENTANZA ART. 14 (Spese riservate e di rappresentanza) ART. 15 (Avocazione) 8 9 TITOLO V – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER L’ATTIVITA’ DEL CO.RE.COM. ART. 16 (Competenze ed attribuzioni) 9 TITOLO VI – FONDO CASSA E CONSEGNATARIO ART. 17 (Fondo cassa) ART. 18 (Consegnatario) 11 13 TITOLO VII – TESORERIA ART. 19 (Servizio di tesoreria) 13 REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA 2 14 2 REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 1 TITOLO I BILANCIO Art. 1 (Autonomia organizzativa, funzionale e contabile) 1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile a norma dello Statuto speciale di autonomia e del Regolamento interno. 2. L'autonomia contabile è disciplinata dal presente Regolamento, anche avuto riguardo all'articolo 76 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e alla legge regionale 5 luglio 1965, n. 9. 3. Il bilancio interno è amministrato vigilanza dell'Ufficio di Presidenza. sotto la Art. 2 (Anno finanziario) 1. Agli effetti della gestione dei fondi stanziati in bilancio del Consiglio regionale, l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Art. 3 (Bilancio di previsione e conto consuntivo) 1. L'Ufficio di Presidenza presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed il conto consuntivo dell'anno precedente. 2 Art. 4 (1) (Struttura del bilancio di previsione e del conto consuntivo) 1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di cassa, sia per l’entrata che per la spesa. 2. Il bilancio di previsione è ripartito, secondo l’oggetto dell’entrata o della spesa, in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. 3. I capitoli possono essere suddivisi in articoli in relazione all’esigenza di rappresentazioni più analitiche. 4. Per ciascun capitolo ed eventuale articolo debbono essere indicati la numerazione progressiva, l’ammontare dell’entrata o della spesa prevista nell’esercizio precedente e l’ammontare dell’entrata che si prevede di riscuotere o della spesa che si prevede di pagare nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce. 5. Il conto consuntivo dell’anno precedente espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. 6. Per ciascun capitolo ed articolo di entrata, il conto consuntivo espone l’ammontare delle entrate accertate e riscosse nell’esercizio cui il conto si riferisce. 7. Per ciascun capitolo ed articolo di spesa, il conto consuntivo espone lo stanziamento finale di cassa, l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell’esercizio cui il conto si riferisce e le economie di pagamenti rispetto allo stanziamento finale di cassa. ___________ (1) articolo sostituito con deliberazione dell’U.P. n. 177 del 13 dicembre 2005. Art. 5 (Variazioni di bilancio) 1. Le variazioni di bilancio sono presentate dall'Ufficio di Presidenza al Consiglio regionale per l'approvazione. 3 Art. 6 (Fondo di riserva) 1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, per le somme non attribuibili e per l'integrazione dei capitoli rivelatisi insufficienti. 2. Il prelevamento da tale fondo e la conseguente iscrizione ai competenti capitoli viene effettuato con provvedimento del Segretario generale su proposta del Direttore del Servizio amministrativo. TITOLO II ENTRATE Art. 7 (1) 1. Dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio della Regione, il Presidente del Consiglio regionale chiede all'Amministrazione regionale l'accreditamento dell'importo stanziato per le spese di funzionamento del Consiglio medesimo ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 9/1965 e dell’articolo 13, comma 2 della legge regionale 7/1999. Tale importo è accreditato sul conto esistente presso l'Istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria del Consiglio. Di tale accreditamento è data contestuale comunicazione al Direttore del Servizio amministrativo. L'ordine di riscossione è firmato dal Direttore del Servizio amministrativo. 2. Con ordini di riscossione emessi ai sensi del precedente comma, si procede, altresì, all'incasso delle entrate straordinarie e di ogni altra entrata. ____________________ (1) articolo modificato con deliberazione dell’U.P. n. 204 dell’11 dicembre 2001. 4 TITOLO III SPESE Art. 8 (Spese obbligatorie) 1. La liquidazione delle indennità e di ogni altra competenza spettanti ai consiglieri regionali in carica o cessati dal mandato o ad altri soggetti elettivi è effettuata mediante emissione di mandati collettivi da parte del Direttore del Servizio amministrativo su atto d'impegno assunto dal Segretario generale. 2. I contributi e i finanziamenti sostitutivi previsti dalla normativa regionale per il funzionamento dei gruppi consiliari sono erogati con la procedura di cui al comma 1. Art. 9 (1) (Spese facoltative) 1. In ordine all'acquisizione di beni e di servizi necessari al funzionamento del Consiglio regionale, i Direttori di Servizio effettuano un'istruttoria analitica corredata da un quadro sintetico riassuntivo della spesa prevista. 2. Il Segretario generale, in base agli elementi contenuti nell'istruttoria, stabilisce il ricorso al sistema per appalto o in economia ed autorizza l'avvio della procedura relativa. 3. Per le spese facoltative non ricomprese nella tipologia di cui al comma 1, i Dirigenti competenti in materia effettuano un’istruttoria analitica corredata da un quadro sintetico riassuntivo della spesa. Il Segretario Generale, in base agli elementi contenuti nell’istruttoria, sentito eventualmente l’Ufficio di Presidenza, autorizza l’avvio della relativa procedura e individua i Dirigenti competenti a provvedere. ____________________ (1) articolo modificato con deliberazione dell’U.P. n. 239 dell’8 novembre 2006. 5 Art. 10 (Spese in economia) 1. Uno speciale regolamento, approvato dall'Ufficio di Presidenza, determina gli acquisti, i servizi e le forniture da farsi in economia, nonché gli uffici competenti e le procedure. Art. 11 (Contratti d'appalto) 1. Se viene stabilito di doversi procedere per appalto, il Segretario generale richiede al Direttore del Servizio amministrativo di predisporre, d'intesa con il Direttore del Servizio proponente, o direttamente a quest'ultimo, una proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza. 2. La deliberazione di cui al comma 1 è l'atto con cui sono rese ostensive le ragioni che motivano la volontà di contrattare, contiene l'indicazione degli elementi necessari alla formazione del contratto, nonché: a) la denominazione precisa del bene o del servizio da acquisire, ivi compresi gli eventuali riferimenti di natura tecnica; b) la spesa massima presunta; c) l'imputazione della spesa al capitolo-articolo del bilancio onde poter effettuare la prenotazione della spesa e il successivo impegno contabile; d) l'indicazione del procedimento di formazione del contratto. 3. Al fine di effettuare le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato, la trattativa privata è ammessa previo esperimento di una gara esplorativa allargata ad un adeguato numero di imprese che presentano requisiti di affidabilità e di capacità tecnica nel settore interessato. La trattativa privata è inoltre ammessa con gli aggiudicatari delle gare esperite da uffici della Giunta regionale o in presenza di speciali ed eccezionali circostanze da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. 6 Art. 12 (Approvazione del contratto) 1. Il Direttore del Servizio amministrativo, competente alla stipula, trasmette il contratto non appena concluso ai sensi dell'art. 1326 del C.C. al Segretario generale per l'approvazione e l'assunzione del relativo impegno di spesa. 2. I contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa dall'Ufficiale Rogante del Consiglio regionale, nominato con delibera dell'Ufficio di Presidenza, sono approvati dal Segretario generale. Art. 13 (Liquidazione e pagamento) 1. La liquidazione delle spese contrattuali, consistente nella determinazione del preciso ammontare della spesa e nell'esatta individuazione della persona del creditore, è effettuata dal Direttore del Servizio amministrativo, previo accertamento dell'esistenza dell'atto d'impegno, della regolarità dei documenti fiscali presentati e del visto del Direttore del Servizio competente per materia che attesta la regolarità della prestazione. 2. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione, da parte del Direttore del Servizio amministrativo, di mandati di pagamento tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria. 3. I mandati contengono le seguenti indicazioni: a) numero e impegnata la spesa; data del decreto con b) esercizio finanziario; c) codice del capitolo di bilancio; cui è stata d) nome e cognome o ditta o ragione sociale e codice fiscale del creditore; e) oggetto della spesa; f) importo in cifre e in lettere; g) modalità di estinzione del titolo; h) data di emissione. 7 TITOLO IV SPESE RISERVATE E DI RAPPRESENTANZA Art. 14 (1) (Spese riservate e di rappresentanza) 1. I fondi stanziati in bilancio per le spese riservate sono impegnati con decreto del Segretario generale e messi a disposizione del Presidente, su richiesta dello stesso, mediante mandati di pagamento. 1 bis. Le spese riservate sono preordinate all'effettuazione di spese per esigenze riservate connesse con l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio regionale. I fondi per spese riservate fino a EURO 1.033,00 sono erogati direttamente dal Presidente del Consiglio; quelli per spese superiori sono erogati dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza. 2. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario o nella parte di questo in caso di cessazione dalla carica, sono riversate nel bilancio interno del Consiglio e costituiscono entrate del capitolo 6. 3. Le spese di rappresentanza sono preordinate a mantenere o ad accrescere all'esterno il prestigio del Consiglio regionale e degli organi consiliari. Rientrano fra le spese di rappresentanza quelle relative all'accoglienza ed ospitalità di delegazioni e personalità, quelle per l'acquisto di oggetti e pubblicazioni da offrire ai visitatori del Consiglio o in occasione di visite fuori sede di delegazioni ufficiali del Consiglio ovvero quali doni simbolici di modico valore da offrire in occasione di manifestazioni di tipo culturale o sportivo-ricreativo. Rientrano altresì fra le spese di rappresentanza quelle per il sostegno di manifestazioni, mostre o convegni di particolare rilievo che, per il tema trattato, siano di interesse del Consiglio e possano contribuire ad accrescerne all'esterno l'immagine. 4. Le spese di rappresentanza sono disposte con decreto del Presidente che individua l'intervento ed impegna la spesa; la liquidazione è disposta dal Direttore del Servizio amministrativo. 8 5. Per le minute spese di rappresentanza è istituito un fondo di cassa, che viene reintegrato con decreto del Segretario generale, su richiesta del Presidente, previa presentazione di rendiconto dettagliato e documentato. ___________________ (1) articolo modificato con deliberazione dell’U.P. n. 270 del 18 luglio 1997. Art. 15 (1) (Avocazione) 1. Gli atti di competenza dei dirigenti previsti ai Titoli III e IV possono essere avocati da parte dell'Ufficio di Presidenza con provvedimento motivato. __________________ (1) articolo implicitamente abrogato dall’art. 20 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’U.P. n. 142 del 16 giugno 2005. TITOLO V (1) Spese per il funzionamento e per l’attività del CO.RE.COM. Art. 16 (competenze ed attribuzioni) 1. La gestione dei fondi stanziati in bilancio sul capitolo relativo alle spese per il funzionamento e per l’esercizio delle funzioni proprie del CO.RE.COM. dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle procedure, in quanto applicabili, stabiliti dal regolamento di contabilità e di quello per le spese in economia del Consiglio Regionale nonché, per quanto ivi non previsto, dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. 9 1 bis. La gestione dei fondi assegnati, mediante convenzioni, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l’esercizio delle funzioni delegate, dovrà avvenire nel rispetto delle convenzioni medesime, nonché dei principi e delle procedure, in quanto applicabili, stabiliti dai regolamenti di contabilità e delle spese in economia del Consiglio regionale e, per quanto ivi non previsto, dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Di tali fondi dovrà essere tenuta una contabilità separata rispetto a quelli per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni proprie. 2. Il Direttore del Servizio di supporto all’attività del CO.RE.COM. provvede all’impegno e alla liquidazione delle indennità di funzione e dei rimborsi spettanti al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti di detto organo nella misura determinata ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/2001; provvede altresì all’impegno e alla liquidazione di tutte le spese connesse con l’attività del CO.RE.COM. ed è competente alla stipula dei contratti, preventivamente autorizzati con delibera del CO.RE.COM. 3. La competenza all’approvazione affidata al Presidente del CO.RE.COM. dei contratti è 4. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore del Servizio di supporto, le relative funzioni sono svolte dal sostituto ovvero, in mancanza, dal Presidente del CO.RE.COM. 5. Il CO.RE.COM. nell’espletamento degli adempimenti fiscali connessi alle spese di propria competenza opera come sostituto d’imposta e conseguentemente provvede a tutti i relativi obblighi. 6. In attuazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 2, della L.R. 11/2001 il CO.RE.COM. presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto relativo alla gestione della dotazione finanziaria del capitolo di bilancio di propria competenza. 10 7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2002. ___________________ (1) titolo e articolo introdotto con deliberazione dell’U.P. n. 204 dell’11 dicembre 2001, e successivamente modificato con deliberazione dell’U.P. n. 177 del 13 dicembre 2005. TITOLO VI FONDO CASSA E CONSEGNATARIO Art. 17 (1) (Fondo cassa) 1. Nell'ambito del Servizio amministrativo opera un fondo cassa, dell’ammontare di EURO 25.000,00 la cui gestione è affidata ad un economo-cassiere. 2. Il Segretario Generale, su indicazione del Direttore del Servizio amministrativo, con proprio provvedimento assegna tale incarico e quello di sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare, a dipendenti del Servizio amministrativo del Consiglio. 3. L’economo-cassiere provvede al pagamento in contanti, nel limite di EURO 775,00 delle sottoindicate piccole spese e spese urgenti: a) b) c) d) e) f) g) acquisto di articoli di cancelleria, modulari, stampati, registri, timbri, targhe, numeratori ed altri articoli per ufficio la cui necessità non sia prevedibile in fase di fornitura periodica; acquisto di libri, quotidiani e pubblicazioni periodiche; spese postali, valori bollati, imposte di registro, tasse e diritti eventuali; pagamento canone TV; rimborsi di pedaggi autostradali; spesa relativa riproduzioni fotografiche, di documenti e disegni, registrazioni e trascrizioni di atti, traduzioni e copiature testi; manutenzione di impianto elettrico e idrico; 11 h) i) j) k) l) m) n) o) p) manutenzione mobili ed infissi comprese le spese relative alla riparazione e sostituzione di serrature; minute spese di pulizia (lavatura tendaggi, tappeti, eccetera); lavori di facchinaggio e trasloco; piccole spese inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni degli organi consiliari; rimborso ai commessi d’aula di spese sostenute per l’acquisto di parti della divisa e calzature; spese relative alle quote di partecipazione a convegni e congressi; acquisti urgenti di mobili, suppellettili ed attrezzature d’ufficio; altri piccoli interventi relativi al normale funzionamento e all’ordinaria manutenzione degli uffici e servizi del Consiglio; spese per l’acquisto e la locazione di apparecchi, utensili, beni di consumo e quant’altro necessario per la piccola ristorazione. 4. Per ogni pagamento economale o anticipazione effettuati l’economo-cassiere deve farsi rilasciare regolare quietanza dal beneficiario o in calce al titolo di spesa o in calce alla fattura, o con ricevuta del percipiente l’anticipazione; deve altresì curare che i documenti di quietanza siano in regola con le vigenti norme di carattere fiscale. 5. L’economo-cassiere presenta semestralmente il rendiconto delle spese sostenute all’esame e all’approvazione del Segretario generale. E’ facoltà dell’economo-cassiere di presentare detto rendiconto prima della scadenza suddetta qualora la giacenza di cassa risulti inferiore al cinquanta per cento dell’anticipazione. 6. L’integrazione del fondo cassa si effettua con provvedimento del Segretario generale dopo che sia stato riconosciuto regolare il rendiconto debitamente documentato dalle spese fino al momento effettuate. 7. I limiti fissati ai commi 1 e 3 vengono periodicamente adeguati dall’Ufficio di Presidenza. ___________________ (1) articolo sostituito con deliberazione 74 del 20 ottobre 1999, e successivamente modificato al comma 1 con deliberazione dell’U.P. n. 178 del 13 dicembre 2005, ed al comma 3 con deliberazione dell’U.P. n. 239 dell’8 novembre 2006. 12 Art. 18 (1) (Consegnatario) 1. Ad un dipendente del Servizio amministrativo di categoria non inferiore a D sono attribuite con provvedimento del Segretario generale le funzioni di Consegnatario. 2. Ad un dipendente del Servizio amministrativo di categoria non inferiore a C sono attribuite, con provvedimento del Segretario generale, le funzioni di Viceconsegretario. 3. Il Consegnatario è responsabile della conservazione dei mobili, degli arredi, dei macchinari e di altri beni acquisiti dal Consiglio regionale. 4. I beni mobili, eccezion fatta per quelli di facile consumo, vengono assunti in carico in apposito inventario. ____________________ (1) articolo modificato con deliberazione dell’U.P. n. 58 del 4 marzo 2004. TITOLO VII TESORERIA Art. 19 (Servizio di tesoreria) 1. Il servizio di tesoreria del Consiglio viene svolto dall'Istituto di credito che fornisce tale servizio all'Amministrazione regionale. 2. Le condizioni di tesoreria sono disciplinate con apposita convenzione deliberata dall'Ufficio di Presidenza. 13 REGOLAMENTO PER LE FORNITURE, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA 14 Art. 1 1. Il Dirigente preposto al Servizio amministrativo provvede direttamente all'acquisizione di beni o servizi in economia, in attuazione degli articoli 9 e 10 del Regolamento di contabilità e salvo quanto disposto dall'articolo 3. Art. 2 (1) 1. Le forniture, le provviste possono eseguirsi in economia sono: ed i servizi che a) acquisto di materiale di cancelleria e d'ufficio; b) spese postali, telefoniche e telegrafiche; c) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora sia impossibile provvedere direttamente; d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a quotidiani e periodici su supporto cartaceo, informatico o fotografico; e) rilegatura di libri, pubblicazioni e di verbali di commissione; f) noleggio, acquisto, installazione, manutenzione, riparazione di macchinari, apparecchiature ed attrezzature anche informatiche e connessi programmi informatici, materiali ed accessori, compresi i ricambi; g) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti elettronici, televisivi a circuito interno e di amplificazione e diffusione sonora; h) servizi di collegamento con banche dati nazionali ed europee da affiancare a quelle locali già presenti e lavori di inserimento dati per la creazione e l'aggiornamento delle banche dati locali; i) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili; l) acquisto di attrezzature funzionamento del bar del Consiglio; occorrenti per il m) acquisto delle uniformi per i commessi e gli autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale; 15 n) spese per lavori straordinari di pulizia, derattizzazione, disinfestazione ed asporto di rifiuti speciali; o) servizi di spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e di facchinaggio e per spostamenti di mobili, macchinari, libri e quant'altro, anche con utilizzo di attrezzature; p) spese di dattilografia e resocontazione per esigenze particolari o per fronteggiare situazioni alle quali non possa farsi fronte con l'ordinaria organizzazione del Consiglio; q) spese per compensi, onorari, rimborsi per consulenze, collaborazioni, progetti e traduzioni prestati da enti o privati a favore del Consiglio regionale, che richiedano professionalità o competenze tecniche non presenti all'interno del Consiglio regionale; r) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, eventi, iniziative promozionali, indagini conoscitive, studi, ricerche e per la partecipazione all'attività di organismi interregionali; s) spese per l’acquisto e la apparecchi, utensili, beni di consumo necessario per la piccola ristorazione; locazione di e quant’altro t) spese di rappresentanza e spese per l’acquisto di oggettistica per iniziative promozionali e di comunicazione istituzionale ___________________ (1) articolo modificato con deliberazione dell’U.P. n. 239 dell’8 novembre 2006. Art. 3 1. Il Segretario generale può incaricare un Dirigente di Servizio di provvedere direttamente all'acquisizione di beni o servizi per specifiche esigenze del Servizio medesimo. 2. Ad avvenuta acquisizione dei beni il Dirigente incaricato trasmette al Dirigente del Servizio amministrativo la documentazione di cui all'articolo 5. 16 Art. 4 (1) 1. I preventivi necessari per l'esecuzione delle forniture, per le provviste ed i servizi devono richiedersi ad almeno tre ditte, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della prestazione rendano necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa ovvero quando l'importo della spesa non superi EURO 7.750,00. 2. È commesse. vietato l'artificioso frazionamento delle 3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso dell'anno, possono richiedersi a non meno di tre soggetti o ditte preventivi di spesa ed offerte di prezzi validi per l'intero anno e può` procedersi a singole ordinazioni, mano a mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o alla ditta che ha presentato il preventivo più conveniente. 4. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: - qualità della prestazione; modalità e tempi di esecuzione; prezzo. 5. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata. 6. L'esame dei preventivi e la scelta di quello migliore vengono effettuati in modo informale ed autonomo dallo stesso Dirigente che opera in economia. _______________________ (1) adeguamento dei limiti d’importo con delibera dell’U.P. n. 204 dell’11 dicembre 2001. 17 Art. 5 1. L'ordinazione viene attivata mediante <<lettera d'ordinazione>> che produce effetti con l'accettazione della ditta e con la restituzione di una copia debitamente firmata. Art. 6 1. Il Servizio amministrativo provvede al pagamento delle spese in economia in base alle fatture, corredate dal visto di regolare esecuzione, ed a seguito dell'accertamento della regolarità della documentazione di supporto. Art. 7 (1) 1. Il limite di valore per provvedere alle spese di cui al presente regolamento è fissato in EURO 51.646,00 e verrà periodicamente adeguato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. ________________________________ (1) adeguamento dei limiti d’importo con delibera dell’U.P. n. 204 dell’11 dicembre 2001. 18