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Meccanismo di vigilanza unico

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Meccanismo di vigilanza unico
BANKPEDIA
Il Dizionario Enciclopedico on-line
di Banca, Borsa e Finanza*
Voci Pubblicate
Meccanismo di vigilanza unico - MVU
di Giovanni Aversa
Abstract
Nell’ambito del processo di rafforzamento dell’integrazione economica,
finanziaria e fiscale dell’Unione Europea, nel settembre 2012 la Commissione europea ha presentato alcune proposte legislative volte alla
creazione di un sistema di vigilanza bancaria unificata nell’area euro.
Nello specifico, il Meccanismo di
Vigilanza Unico (MVU), che promuove l’applicazione di un corpus
unico di norme sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, è stato
istituito con il Regolamento UE
n.1024/2013 nell’ambito del progetto dell’Unione Bancaria europea.
Successivamente, il 16 Aprile 2014
il Regolamento UE n.468/2014 e
il Regolamento n. 469/2014 della Banca Centrale Europea (BCE)
hanno completato il quadro di cooperazione tra la BCE e le autorità
nazionali competenti (vedi anche
Vigilanza Bancaria: guida BCE). Il
MVU è diventato operativo il 4 novembre 2014.
* Vengono pubblicate sulla Rivista Bancaria - Minerva Bancaria alcune voci del progetto Bankpedia, il Dizionario
Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza sponsorizzato dall’Associazione Nazionale per l’Enciclopedia
della Banca e della Borsa (ASSONEBB) di Roma. www.bankpedia.org
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 / 2015
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Perché un Meccanismo di Vigilanza
Unico?
Dopo la crisi, innescata negli Stati
Uniti dai mutui subprime nel 2007,
una profonda revisione ed evoluzione
dei sistemi di controllo sulle banche
ha visto la luce nel quadro normativo dell’UE. Nonostante meccanismi
di coordinamento a livello europeo,
quando la crisi finanziaria si è diffusa
in Europa nel 2008, ben 27 diversi sistemi di regolamentazione nazionali
hanno dovuto far fronte al problema
dei propri istituti di credito. Secondo
il legislatore europeo, la crisi finanziaria ha fatto emergere le debolezze
europee in materia di vigilanza bancaria, evidenziando le vulnerabilità
di un quadro di regolamentazione
che non è stato in grado di rispondere in maniera efficace e omogenea.
Per ovviare a tali lacune, dopo la crisi
economica, la Commissione europea
ha presentato circa 30 proposte per
creare, passo dopo passo, un solido e
più efficace sistema finanziario attraverso la creazione di un’Unione Bancaria con l’intento di evitare nuove
recessioni nella zona euro, affidando
i poteri di vigilanza, in maniera preponderante, ad un unico ente, ovvero
la BCE. Nei piani del legislatore europeo, uno dei pilastri fondamentali
di questo nuovo progetto è proprio il
Meccanismo di Vigilanza Unico che
è divenuto operativo il 4 novembre
2014 nonostante un primo tentativo
di livellamento delle prassi di vigilan138
za nella zone euro avvenuto già in ottobre con l’analisi della qualità degli
attivi (AQR) delle principali banche
europee.
Il MVU comprende la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC)
degli Stati membri partecipanti ed è
responsabile della vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli
Stati membri partecipanti.
Quadro generale: Separazione dei poteri tra BCE e Autorità Nazionali
Il MVU si fonda sulle competenze della BCE in materia di stabilità
macroeconomica e finanziaria e sulle
conoscenze e competenze delle ANC
in merito alla vigilanza sulle banche
delle rispettive giurisdizioni. Per assicurare una vigilanza efficiente, i ruoli e le competenze della BCE e delle
ANC sono attribuiti sulla base della
“significatività” dei soggetti sottoposti a vigilanza. Un istituto di credito è
considerato “significativo” se soddisfa
una delle seguenti condizioni:
-- il valore totale delle attività supera
i 30 miliardi di euro, a meno che
il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi, supera il 20%
del PIL nazionale;
-- è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro;
-- riceve assistenza diretta dal meccanismo europeo di stabilità (MES);
-- il valore totale delle attività supeRUBRICHE

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ra i 5 miliardi di euro e il rapporto tra le attività transfrontaliere
in più di un altro Stato membro
partecipante e le attività totali è
superiore al 20% o il rapporto tra
le passività transfrontaliere in più
di un altro Stato membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%.
La BCE ha, inoltre, istituito quattro
Direzioni Generali (DG) apposite
per svolgere i compiti di vigilanza
conferitegli in cooperazione con le
ANC (vedi figura 1):
-- le DG Vigilanza microprudenziale
I e II sono responsabili della vigilanza diretta su base giornaliera
degli enti significativi;
La BCE esercita la vigilanza diretta su -- la DG Vigilanza microprudenziatutti gli enti classificati come “signifile III è incaricata della supervisiocativi”, circa 120 gruppi che rapprene della vigilanza condotta dalle
sentano approssimativamente 1200
ANC sugli enti meno significativi;
soggetti vigilati con l’assistenza delle
ANC mentre quest’ultime continua- -- la DG Vigilanza microprudenziale IV svolge funzioni orizzontali
no a condurre le attività di vigilanza
e specialistiche nei confronti di
diretta sugli enti “meno significativi”,
tutti gli enti creditizi sottoposti a
circa 3700 soggetti, sotto la supervigilanza nell’ambito dell’MVU e
visione della BCE. In qualsiasi momette a disposizione competenze
mento, di propria iniziativa e previa
specialistiche su particolari aspetti
consultazione con le ANC, la BCE
della vigilanza, per esempio i mopuò anche decidere di esercitare una
delli interni e le ispezioni in loco.
vigilanza diretta su enti “meno signi-- Inoltre, un apposito Segretariato
ficativi” ove ciò si riveli necessario.
offre sostegno al Consiglio di vigilanza nello svolgimento delle sue
La creazione di un MVU, nella praattività, fornendo assistenza nella
tica implica che i processi di superpreparazione delle riunioni e per
visione chiave siano generalmente gli
le questioni giuridiche correlate.
stessi per tutti gli enti creditizi, sia
“significativi” che “meno significativi”, e che coinvolgano sia la BCE che
le ANC.
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Fig. 1 - Direzioni Generali (DG)
Fonte: BCE
Processo Decisionale e Struttura
vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante
dell’autorità nazionale competente di
ciascuno Stato membro partecipante
al MVU. Nella struttura organizzativa del MVU, oltre al Consiglio di
vigilanza e ai Distretti Generali di cui
sopra, sono previsti un Mediation
Panel e un Administrative Board of
Review.
Il MVU sarà composto dalla BCE
e dalle autorità nazionali ma, secondo l’Art. 6 del Regolamento
n.1024/2013, la BCE sarà responsabile del funzionamento “efficace e
coerente” del MVU nel suo complesso. La pianificazione e l’esecuzione
dei compiti di vigilanza attribuiti alla
BCE verranno svolte dal Consiglio di
vigilanza in quanto organo interno Il processo decisionale nell’ambito
della BCE. Il Consiglio di vigilanza del MVU sarà basato su una nuosarà composto di un presidente e un va procedura nota come procedura
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RUBRICHE

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di “non obiezione” (come mostrato
nella figura 2). Il Consiglio di vigilanza proporrà le proprie decisioni
al Consiglio direttivo della BCE e
qualora il Consiglio direttivo non
si opponga alla decisione entro un
determinato periodo di tempo, questa si considera adottata. Inoltre, al
fine di garantire una separazione tra
la politica monetaria e i compiti di
vigilanza, la BCE creerà un gruppo
di esperti di mediazione (Mediation
Panel) per risolvere le divergenze di
opinioni riguardo obiezioni da parte
del Consiglio direttivo su una decisione del Consiglio di vigilanza. Infine il Administrative Board of Review
effettua revisioni amministrative delle decisioni prese dal Consiglio di vigilanza assicurando che tali decisioni
siano conformi alle norme e procedure interne.
Fig. 2 - Procedura di non obiezione
Fonte: BCE
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Riguardo le misure da poter adottare, qualora siano stati violati gli obblighi normativi e gli enti creditizi
e/o la loro dirigenza debbano essere
sanzionati, l’autorità di vigilanza può
imporre sanzioni. La BCE può, infatti, irrogare agli enti creditizi sanzioni amministrative pecuniarie fino al
doppio dell’importo dei profitti rica-
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vati o delle perdite evitate grazie alla
violazione.
Infine, l’MVU coopera strettamente
con altre istituzioni europee come il
Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), l’Autorità bancaria
europea (ABE), il meccanismo di risoluzione unico (SRM) e il meccanismo europeo di stabilità (MES).
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