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Meccanismo di vigilanza unico
BANKPEDIA Il Dizionario Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza* Voci Pubblicate Meccanismo di vigilanza unico - MVU di Giovanni Aversa Abstract Nell’ambito del processo di rafforzamento dell’integrazione economica, finanziaria e fiscale dell’Unione Europea, nel settembre 2012 la Commissione europea ha presentato alcune proposte legislative volte alla creazione di un sistema di vigilanza bancaria unificata nell’area euro. Nello specifico, il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), che promuove l’applicazione di un corpus unico di norme sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, è stato istituito con il Regolamento UE n.1024/2013 nell’ambito del progetto dell’Unione Bancaria europea. Successivamente, il 16 Aprile 2014 il Regolamento UE n.468/2014 e il Regolamento n. 469/2014 della Banca Centrale Europea (BCE) hanno completato il quadro di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti (vedi anche Vigilanza Bancaria: guida BCE). Il MVU è diventato operativo il 4 novembre 2014. * Vengono pubblicate sulla Rivista Bancaria - Minerva Bancaria alcune voci del progetto Bankpedia, il Dizionario Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza sponsorizzato dall’Associazione Nazionale per l’Enciclopedia della Banca e della Borsa (ASSONEBB) di Roma. www.bankpedia.org RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 / 2015 137 BANKPEDIA Perché un Meccanismo di Vigilanza Unico? Dopo la crisi, innescata negli Stati Uniti dai mutui subprime nel 2007, una profonda revisione ed evoluzione dei sistemi di controllo sulle banche ha visto la luce nel quadro normativo dell’UE. Nonostante meccanismi di coordinamento a livello europeo, quando la crisi finanziaria si è diffusa in Europa nel 2008, ben 27 diversi sistemi di regolamentazione nazionali hanno dovuto far fronte al problema dei propri istituti di credito. Secondo il legislatore europeo, la crisi finanziaria ha fatto emergere le debolezze europee in materia di vigilanza bancaria, evidenziando le vulnerabilità di un quadro di regolamentazione che non è stato in grado di rispondere in maniera efficace e omogenea. Per ovviare a tali lacune, dopo la crisi economica, la Commissione europea ha presentato circa 30 proposte per creare, passo dopo passo, un solido e più efficace sistema finanziario attraverso la creazione di un’Unione Bancaria con l’intento di evitare nuove recessioni nella zona euro, affidando i poteri di vigilanza, in maniera preponderante, ad un unico ente, ovvero la BCE. Nei piani del legislatore europeo, uno dei pilastri fondamentali di questo nuovo progetto è proprio il Meccanismo di Vigilanza Unico che è divenuto operativo il 4 novembre 2014 nonostante un primo tentativo di livellamento delle prassi di vigilan138 za nella zone euro avvenuto già in ottobre con l’analisi della qualità degli attivi (AQR) delle principali banche europee. Il MVU comprende la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti ed è responsabile della vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti. Quadro generale: Separazione dei poteri tra BCE e Autorità Nazionali Il MVU si fonda sulle competenze della BCE in materia di stabilità macroeconomica e finanziaria e sulle conoscenze e competenze delle ANC in merito alla vigilanza sulle banche delle rispettive giurisdizioni. Per assicurare una vigilanza efficiente, i ruoli e le competenze della BCE e delle ANC sono attribuiti sulla base della “significatività” dei soggetti sottoposti a vigilanza. Un istituto di credito è considerato “significativo” se soddisfa una delle seguenti condizioni: -- il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi, supera il 20% del PIL nazionale; -- è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro; -- riceve assistenza diretta dal meccanismo europeo di stabilità (MES); -- il valore totale delle attività supeRUBRICHE BANKPEDIA ra i 5 miliardi di euro e il rapporto tra le attività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le attività totali è superiore al 20% o il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%. La BCE ha, inoltre, istituito quattro Direzioni Generali (DG) apposite per svolgere i compiti di vigilanza conferitegli in cooperazione con le ANC (vedi figura 1): -- le DG Vigilanza microprudenziale I e II sono responsabili della vigilanza diretta su base giornaliera degli enti significativi; La BCE esercita la vigilanza diretta su -- la DG Vigilanza microprudenziatutti gli enti classificati come “signifile III è incaricata della supervisiocativi”, circa 120 gruppi che rapprene della vigilanza condotta dalle sentano approssimativamente 1200 ANC sugli enti meno significativi; soggetti vigilati con l’assistenza delle ANC mentre quest’ultime continua- -- la DG Vigilanza microprudenziale IV svolge funzioni orizzontali no a condurre le attività di vigilanza e specialistiche nei confronti di diretta sugli enti “meno significativi”, tutti gli enti creditizi sottoposti a circa 3700 soggetti, sotto la supervigilanza nell’ambito dell’MVU e visione della BCE. In qualsiasi momette a disposizione competenze mento, di propria iniziativa e previa specialistiche su particolari aspetti consultazione con le ANC, la BCE della vigilanza, per esempio i mopuò anche decidere di esercitare una delli interni e le ispezioni in loco. vigilanza diretta su enti “meno signi-- Inoltre, un apposito Segretariato ficativi” ove ciò si riveli necessario. offre sostegno al Consiglio di vigilanza nello svolgimento delle sue La creazione di un MVU, nella praattività, fornendo assistenza nella tica implica che i processi di superpreparazione delle riunioni e per visione chiave siano generalmente gli le questioni giuridiche correlate. stessi per tutti gli enti creditizi, sia “significativi” che “meno significativi”, e che coinvolgano sia la BCE che le ANC. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 / 2015 139 BANKPEDIA Fig. 1 - Direzioni Generali (DG) Fonte: BCE Processo Decisionale e Struttura vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante al MVU. Nella struttura organizzativa del MVU, oltre al Consiglio di vigilanza e ai Distretti Generali di cui sopra, sono previsti un Mediation Panel e un Administrative Board of Review. Il MVU sarà composto dalla BCE e dalle autorità nazionali ma, secondo l’Art. 6 del Regolamento n.1024/2013, la BCE sarà responsabile del funzionamento “efficace e coerente” del MVU nel suo complesso. La pianificazione e l’esecuzione dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE verranno svolte dal Consiglio di vigilanza in quanto organo interno Il processo decisionale nell’ambito della BCE. Il Consiglio di vigilanza del MVU sarà basato su una nuosarà composto di un presidente e un va procedura nota come procedura 140 RUBRICHE BANKPEDIA di “non obiezione” (come mostrato nella figura 2). Il Consiglio di vigilanza proporrà le proprie decisioni al Consiglio direttivo della BCE e qualora il Consiglio direttivo non si opponga alla decisione entro un determinato periodo di tempo, questa si considera adottata. Inoltre, al fine di garantire una separazione tra la politica monetaria e i compiti di vigilanza, la BCE creerà un gruppo di esperti di mediazione (Mediation Panel) per risolvere le divergenze di opinioni riguardo obiezioni da parte del Consiglio direttivo su una decisione del Consiglio di vigilanza. Infine il Administrative Board of Review effettua revisioni amministrative delle decisioni prese dal Consiglio di vigilanza assicurando che tali decisioni siano conformi alle norme e procedure interne. Fig. 2 - Procedura di non obiezione Fonte: BCE RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 2 / 2015 141 BANKPEDIA Riguardo le misure da poter adottare, qualora siano stati violati gli obblighi normativi e gli enti creditizi e/o la loro dirigenza debbano essere sanzionati, l’autorità di vigilanza può imporre sanzioni. La BCE può, infatti, irrogare agli enti creditizi sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti rica- 142 vati o delle perdite evitate grazie alla violazione. Infine, l’MVU coopera strettamente con altre istituzioni europee come il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), l’Autorità bancaria europea (ABE), il meccanismo di risoluzione unico (SRM) e il meccanismo europeo di stabilità (MES). RUBRICHE