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file completo grappe e distillati alcolici AGG. GIUGNO

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file completo grappe e distillati alcolici AGG. GIUGNO
Raccolta delle
documentazioni necessarie
per l’esportazione
di grappe e distillati
ANNO 2014
INDICE
EUROPA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ALBANIA ……………………………………………………………………………………………… Pag. 5
BELGIO …………………………………………………………………………………………………
11
BOSNIA ERZEGOVINA …………………………………………………………………………..
13
BULGARIA …………………………………………………………………………………………….
15
CROAZIA ……………………………………………………………………………………………….
16
DANIMARCA …………………………………………………………………………………………
18
FRANCIA ……………………………………………………………………………………………….
20
MACEDONIA …………………………………………………………………………………………
22
MONTENEGRO ……………………………………………………………………………………..
23
PAESI BASSI …………………………………………………………………………………………..
24
POLONIA ……………………………………………………………………………………………….
25
REGNO UNITO ………………………………………………………………………………………
27
ROMANIA ……………………………………………………………………………………………..
31
RUSSIA ………………………………………………………………………………………………….
33
SERBIA ………………………………………………………………………………………………….
36
SLOVENIA ……………………………………………………………………………………………..
38
SPAGNA ………………………………………………………………………………………………..
39
SVEZIA …………………………………………………………………………………………………..
41
TURCHIA ………………………………………………………………………………………………..
43
UCRAINA ……………………………………………………………………………………………….
44
UNGHERIA …………………………………………………………………………………………….
46
AMERICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ARGENTINA …………………………………………………………………………………………… Pag.
BOLIVIA ………………………………………………………………………………………………….
BRASILE ………………………………………………………………………………………………….
CANADA …………………………………………………………………………………………………
CILE ………………………………………………………………………………………………………..
COLOMBIA ……………………………………………………………………………………………..
PANAMA ………………………………………………………………………………………………...
PERU’ ………………………………………………………………………………………………………
STATI UNITI D’AMERICA …………………………………………………………………………..
VENEZUELA ……………………………………………………………………………………………..
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
49
53
57
61
63
68
72
73
80
85
2
ASIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AZERBAIJAN ………………………………………………………………………………………….. Pag.
CINA ………………………………………………………………………………………………………
COREA DEL SUD …………………………………………………………………………………….
EMIRATI ARABI UNITI …………………………………………………………………………….
GIAPPONE ……………………………………………………………………………………………..
GIORDANIA ……………………………………………………………………………………………
HONG KONG ………………………………………………………………………………………….
INDIA ……………………………………………………………………………………………………..
INDONESIA ……………………………………………………………………………………………..
LIBANO ……………………………………………………………………………………………………
MALAYSIA ……………………………………………………………………………………………….
OMAN …………………………………………………………………………………………………….
SINGAPORE …………………………………………………………………………………………….
TAILANDIA ………………………………………………………………………………………………
TAIWAN ………………………………………………………………………………………………….
VIETNAM …………………………………………………………………………………………………
89
91
93
97
101
105
107
109
111
120
122
124
128
134
138
140
AFRICA
•
•
•
•
•
•
ALGERIA ………………………………………………………………………………………………….. Pag.
EGITTO …………………………………………………………………………………………………….
MAROCCO ……………………………………………………………………………………………….
MOZAMBICO ……………………………………………………………………………………………
SUD AFRICA ……………………………………………………………………………………………..
TUNISIA ……………………………………………………………………………………………………
143
145
147
149
151
152
OCEANIA
•
AUSTRALIA ………………………………………………………………………………………………. Pag. 155
Paesi in cui è vietata l’importazione di alcolici e superalcolici
•
•
•
•
•
•
•
ARABIA SAUDITA
CISGIORDANIA
IRAN
IRAQ
KUWAIT
LIBIA
QUATAR
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
3
EUROPA
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
4
ALBANIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER ALCOOLICO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Fattura commerciale
Deve contenere gli elementi sotto indicati:
- destinatario
- data di emissione e numero progressivo
- data dell’ordine
- descrizione della merce e voce doganale
- valore della merce
- numero dei colli, peso lordo
- peso netto o numero di pezzi
- porto di destinazione
- ammontare spese di trasporto
- ammontare spese di assicurazione
- condizioni di pagamento
Si
- trasporto ferroviario: lettera di vettura
- trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Loading)
- trasporto per via aerea: lettera di vettura aerea (Air
way Bill)
- trasporto stradale: Carnet TIR, CMR
Si
- certificato sanitario per prodotti zootecnici,
alimentari, farmaceutici
- certificato fitosanitario per prodotti chimici ed
agricoli
In lingua Albanese.
Si
IVA 20%
5
IMPORTATORE NEL PAESE
Dazio doganale: assenti
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
22 03
22071000
22072000
2208
(per l'accisa Vi suggeriamo di consultare la tabella
indicata di seguito)
Bollo fiscale: €32/1000 bolli
Per le procedure doganali è necessaria una P. IVA
albanese
Le bottiglie degli alcoolici devono avere il bollo fiscale
prima di entrare nel territorio albanese. Pertanto,
è necessario acquistare i bolli fiscali, compilando
l'apposito formulario presso la Direzione Generale delle
Imposte, e pagare l'accisa, compilando l'apposito
formulario presso l'Ufficio Regionale delle Imposte
dove l'azienda è/o si registrerà, prima di esportare in
Albania.
Certificato di origine EUR. 1
da produttori locali o stranieri in quantità fino 1000 lekë/HL (circa 7,12 €/hl) per
la birra con forza alcolica fino al 6
al 70 000 ettolitri/anno
per cento e
1200 lekë/HL (circa 8,54 €/hl) per
- da produttori locali o stranieri in quantità da la birra con forza alcolica piu' di 6
70 001 fino al 200 000 ettolitri/anno
per cento
1200 lekë/HL(circa 8,54 €/hl) per
- da produttori locali o stranieri in quantità da la birra con forza alcolica fino al 6
200 001 fino al 300 000 ettolitri/anno
per cento e
1440 lekë/HL(circa 10,25 €/hl) per
la birra con forza alcolica piu' di 6
- da produttori locali o stranieri in quantità
per cento
piu' di 300 000 ettolitri/anno
1500 lekë/HL(circa 10,67 €/hl) per
la birra con forza alcolica fino al 6
per cento e
1800 lekë/HL (circa 12,81 €/hl) per
la birra con forza alcolica piu' di 6
per cento
3000 lekë/HL(circa 21,35 €/hl) per
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
6
22 04 21
22 04 29
22 04 30
22 04 30 10
22 04 30 96
22 04 30 98
22 05 10 10
22 05 90 10
22 06 00 10
22 06 00 51
22 06 00 59
22 06 00 81
22 06 00 89
la birra con forza alcolica fino al 6
per cento e
3600 lekë/HL (circa 25,62€/hl) per
la birra con forza alcolica piu' di 6
per cento
3000 lek/ettolitro (circa 21,35€/hl)
- da produttori locali o stranieri meno o pari a per i vini con forza alcolica fino al
< = 10 000 ettolitri/anno
12,5 %
4000 lek/ettolitro (circa 28,46€/hl)
per i vini con forza alcolica piu' di
12,5 %
- da produttori locali o stranieri in quantità
piu' di 10.000 ettolitri/anno
10000 lek/ettolitro (circa
71,15€/hl) per i vini con forza
alcolica fino al 12,5 %
12000 lek/ettolitro (circa
85,38€/hl) per i vini con forza
alcolica più di 12,5 %
22 04 10
22 04 21 06
22 04 21 07
22 04 21 08
22 04 21 09
22 05 10 10
22 05 90 10
22 06 00 31
22 06 00 39
22 04 21 85
22 04 21 86
22 04 21 87
22 04 21 88
22 04 21 89
22 04 21 90
22 04 21 91
22 04 21 93
22 04 21 94
22 04 21 95
22 04 21 96
22 04 21 97
22 04 21 98
22 04 29 85
22 04 29 86
22 04 29 87
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
2000 lek/ettolitro (circa 14,23€/hl)
2000 lek/ettolitro (circa 14,23€/hl)
7
22 04 29 88
22 04 29 89
22 04 29 90
22 04 29 91
22 04 29 93
22 04 29 94
22 04 29 95
22 04 29 96
22 04 29 97
22 04 29 98
22 05 10 10
22 05 10 90
22 05 90 10
22 05 90 90
22 06 00 10
22 06 00 31
22 06 00 39
22 06 00 51
22 06 00 59
22 06 00 81
22 06 00 89
22 04 21 92
22 04 21 93
22 04 21 94
22 04 21 95
22 04 21 96
22 04 21 97
22 04 21 98
22 04 29 92
22 04 29 93
22 04 29 94
22 04 29 95
22 04 29 96
22 04 29 97
22 04 29 98
22 05 10 90
22 05 90 90
22 06 00 10
22 06 00 31
22 06 00 39
22 06 00 51
22 06 00 59
22 06 00 81
22 06 00 89
22 08 20 12
50 000 lek/ettolitro alcol anidro
- da produttori locali o stranieri meno o pari a (circa 355,77€/hl)
< = 20 000 ettolitri/anno
- da produttori locali o stranieri in quantità
piu' di 20 000 ettolitri/anno
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
65 000 lek/ettolitro alcol anidro
(circa 462,50€/hl)
8
22 08 20 14
22 08 20 26
22 08 20 27
22 08 20 29
22 08 20 40
22 08 20 62
22 08 20 64
22 08 20 86
22 08 20 87
22 08 20 89
22 08 30 11
22 08 30 19
22 08 30 30
22 08 30 41
22 08 30 49
22 08 30 61
22 08 30 69
22 08 30 71
22 08 30 79
22 08 30 82
22 08 30 88
22 08 40 11
22 08 40 31
22 08 40 39
22 08 40 51
22 08 40 91
22 08 40 99
22 08 50 11
22 08 50 19
22 08 50 91
22 08 50 99
22 08 60 11
22 08 60 19
22 08 60 91
22 08 60 99
22 08 70 10
22 08 70 90
22 08 90 11
22 08 90 19
22 08 90 33
22 08 90 38
22 08 90 41
22 08 90 45
22 08 90 48
22 08 90 52
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
9
22 08 90 54
22 08 90 56
22 08 90 69
22 08 90 71
22 08 90 75
22 08 90 77
22 08 90 78
22 07 10 00
22 08 90 91
22 08 90 99
Alcole etilico non denaturato con titolo
45 000 lek/ettolitro alcol anidro
alocolometrico volumico uguale o superiore a (circa 320,19€/hl)
80% vol
22 07 20 00
22 08 20 29
Alcole etilico denaturato
Grappe
Capitoli 17
fino al 22
della
Nomenclatura
Tutti i prodotti che hanno una scala
45 000 lek/ettolitro alcol anidro
alcolometrica effettivamente piu' dell' 1,2 per (circa 320,19€/hl)
cento del volume, indipendentemente dal
sistema di classificazione NC, ai sensi
dell'articolo 64 della legge.
0 (zero)
20 000 lek/ettolitro alcol anidro
(circa 142,31€/hl)
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
10
BELGIO
FATTURA EXPORT
Si
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
V. documento di trasporto
Documento DAA elettronico (sistema EMC –
Excise Movement and Control System per merce
sottoposta ad accise)
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
No
CERTIFICATI DI ANALISI
No
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO
V. normativa UE*
IMBALLAGGI
V. normativa UE*
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Si, ambito regolamento accise
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Documento di transito comunitario T1 **
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
No
BIOTERRORISM ACT
Non di applicazione
NOTIFICA PREVENTIVA
No
REGISTRAZIONE ETICHETTE
No
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
Oltre l’I.V.A. (del 21%), gli alcolici e le bevande
IMPORTATORE NEL PAESE
alcoliche sono sottoposti ai dazi d’accisa
comunitaria (=dazio comune all’UEBL+ dazio
Alcole etilico (NC 2207, NC 2208) e bevande speciale proprio allo Stato belga).
alcoliche
(NC 2204, 2205, 2206 con titolo Per le grappe e distillati, le accise ammontano a :
alcolometrico effettivo superiore al 22% vol.)
1.895,8558 Euro/hl d’alcole puro
alla
temperatura di 20°C.
Da rilevare che anche i campioni sono
sottoposti
ai
dazi
d'accisa. Attualmente
la tassa va pagata nel paese di destinazione, in
questo
caso in
Belgio
(all'atto
di
sdoganamento).
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
11
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
nessuno
*Riassunto normative UE in materia di etichettatura e imballaggi disponibile su
(http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging
**http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Restituzioni+esportazione/Documentaz
ione/documento+di+trasporto
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
12
BOSNIA ERZEGOVINA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
La fattura commerciale deve contenere le
seguenti informazioni:
- Data di emissione e numero progressivo
- Nominativo ed indirizzo dell’acquirente e del
fornitore,
- Data dell’ordine,
- Descrizione della merce e voce doganale,
- Prezzo unitario e valore/prezzo complessivo
della merce (specificare se cif, fob, ecc.),
- Peso lordo e numero dei colli,
- Peso netto (numero di pezzi e peso
kg/pezzo),
- Modalità di trasporto.
RICHIESTA
DOCUMENTI DI TRASPORTO
SI, CMR
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERITIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOLICO
OBBLIGATORIO
- Il certificato di origine viene rilasciato
ovvero autenticato dall’ente competente del
Paese da cui viene realizzata l’importazione;
- Il certificato di origine deve contenere tutti i
dati necessari per l’identificazione della
merce a cui si riferisce ed in particolare
devono essere indicati i seguenti elementi: il
numero di pacchi, la loro tipologia, le
diciture e i numeri apportati sui pacchi, la
tipologia di merce, la quantità (peso lordo e
netto,
numero,
volume,
ecc.),
la
denominazione e la sede del fornitore;
- Ai fini doganali l’origine della merce viene
comprovata tramite l’ EUR1.
RICHIESTO
IMBALLAGGI
SI
Bollo di Accise rilasciato dal Ministero delle
Finanze della BiH, presente sulla bottiglia al
momento dello sdoganamento
-
DOCUMENTO DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
Dichiarazione doganale di importazione (viene
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
13
CONTINGENTE DOGANALE
compilata alla dogana)
Documenti di importazione dello spedizioniere
(si ottengono in Bosnia Erzegovina durante la
procedura di sdoganamento da parte dello
spedizioniere)
-
BIOTERORRISM ACT
-
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
OBBLIGATORIA
L’etichetta con la traduzione in lingua locale.
L’etichetta deve riportare: la denominazione del
prodotto, la % di alcool, il peso netto, il numero
di serie della produzione, l’anno di
imbottigliamento e/o produzione, la scadenza,
la denominazione del produttore, il paese
d’origine, il paese di produzione,la
denominazione e l’indirizzo completo dell’
importatore
-IL DAZIO E’ 0%;
-L’ACCISA E’ PARI A 15 KM/litro dI alcol assoluto
OPPURE PER GLI ALCOLICI A BASE DI FRUTTA 8
KM/litro di alcol assoluto;
-L’IVA E’ DEL 17%.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Nota: 1KM=0,51€
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE ESPORTATORE
NON ESPLICITAMENTE RICHIESTI
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
14
BULGARIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Fattura pro-forma
NO
NO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
NO
SI
SI - Certificato di analisi del prodotto e Certificato di
controllo sanitario
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DELLA BIRRA
Indicazioni obbligatorie in bulgaro:
1. Denominazione commerciale della bevanda;
2. Volume nominale;
3. Segno "e" - la quantità della bevanda corrisponde
esattamente a quanto indicato sull’etichetta;
4. Contenuto alcolico effettivo della bevanda;
5. Numero e/o la data del lotto di produzione,
davanti ad essi si mette il segno "L";
6. Numero della specifica tecnica della bevanda;
7. Nome (azienda) e sede del produttore;
IMBALLAGGI
Conformi alla normativa U.E.
DOCUMENTI IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
Non previsto
BIOTERRORISM ACT
Non previsto
NOTIFICA PREVENTIVA
SI – 2 settimane prima dell’arrivo alla Dogana
REGISTRAZIONE ETICHETTE
ACCISE
Non obbligatoria
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
SI – Per l’alcool etilico (tra cui le grappe, cod. Taric
2207 2208) – 1100 Leva (561 euro) per ettolitro di
alcool puro.
Per i prodotti intermedi – 90 Leva (46 euro) per
ogni ettolitro.
PAD – Documento per le accise
L’azienda che invia i prodotti alcolici deve avere un
contratto firmato con un deposito fiscale in
Bulgaria, deve pagare le tasse e le accise e
informare la Dogana del Paese di origine che
intende inviare i prodotti alcolici in Bulgaria.
L’Agenzia delle Dogane bulgara deve essere
avvertita della spedizione dei vini almeno due
settimane prima del loro arrivo.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
15
CROAZIA
FATTURA EXPORT
Richiesta la fattura commerciale
DICHIARAZIONE DOGANALE Dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione Europea;
considerato che è entrata nell’area doganale unica dell’UE non
è necessario procedere allo sdoganamento ai fini
dell’immissione del vino sul mercato croato, qualora si tratti di
merce prodotta (o acquistata) in un altro Paese dell’UE
DOCUMENTI DI
TRASPORTO
CMR – Lettera di vettura internazionale
In data 1° marzo 2013 il Ministero delle Finanze croato ha
iniziato con l’applicazione/utilizzo del sistema EMCS ( Excise
Movement Control System), volto a semplificare la procedura
di sdoganamento della merce sottoposta ad accisa. Il
documento cartaceo AAD è stato sostituito con il format
elettronico e-AD (Electronic Accompanying Document) che
viene inviato dallo spedizioniere al destinatario/acquirente
via sistema EMCS.
ETICHETTATURA DI
SUPERALCOLICI
La materia è disciplinata dal Regolamento sui superalcolici
(G.U. della Croazia n. 61/09; integrazioni e modifiche G.G. U.U.
nn. 141/09, 86/11, 104/11 e 118/12). La legislazione croata in
merito è conforme alla seguente normativa Comunitaria:
− Regolamento (CE) N. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla designazione, alla presentazione,
all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
− Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e
la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità ed altre Direttive europee.
DAZI E/O ALTRE IMPOSTE A Premesso che l’entrata nell’UE ha abolito i dazi doganali,
CARICO
rimane, comunque, l’obbligo del versamento dell’accisa e
DELL’IMPORTATORE NEL
dell’IVA.
PAESE
Accise - Nella nuova Legge sulle accise, entrata in vigore il
giorno dell’adesione della Croazia all’UE, sono state recepite
tutte le disposizioni legislative dell’UE sulle accise; le
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
16
disposizioni della Legge in merito agli importi minimi
obbligatori delle accise sono conformi a quelle prescritte dalle
Direttive Europee ed in particolare:
− Direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992 relativa
all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e
sulle bevande alcoliche
− Direttiva 92/84/CEE del 19 ottobre 1992, relativa al
ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle
bevande alcoliche
In base alla normativa vigente l’ammontare delle accise è il
seguente:
− Prodotti intermedi con titolo alcolometrico volumico uguale
o superiore al 15% vol.:
800 Kune (ca. 107€) per ettolitro di prodotto finito
− Prodotti intermedi con titolo alocolometrico volumico
inferiore al 15% vol.
500 Kune (ca. 67€) per ettolitro di prodotto finito
− Superalcolici (alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti,
liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione di
cui al codice Taric 2208):
− 5.300 kune (ca. 707 €) per ettolitro di alcool puro
IVA – l’aliquota ordinaria in Croazia è del 25%.
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Prima di iniziare con l’acquisto o l’importazione di bevande
alcoliche é necessario rivolgersi all’Ufficio doganale (sotto il
Ministero delle Finanze) territorialmente competente per
registrarsi come destinatario autorizzato e per ordinare le
etichette/bolli di accisa, con le quali vengono
contrassegnati i prodotti alcolici indicati sotto il codice della
nomenclatura combinata 2208, qualora il contenuto
complessivo di etanolo in tali prodotti sia pari o superiore al
15 % del volume dell’imballaggio destinati al consumatore. I
particolari sono contenuti nella Legge sulle accise (G.U. n
22/2013, correzioni G.U. 32/2013, integrazioni e modifiche
G.U. 81/2013).
[email protected]
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17
DANIMARCA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Contenuti :
Dati anagrafici sia del venditore che del compratore
Data di emissione
Numero fattura
Tipo e numer di kolli
Tipologia di prodotto
Quantita´
Prezzo del prodotto
Condizioni di consegna
Condizioni di pagamento
VEDI “DOCUMENTO DI TRASPORTO”
Documento Accompagnamento Accise – DAA- che deve
essere emesso prima della consegna o della spedizione della
merce con l'indicazione degli elementi principali
dell'operazione.Il regime sospensivo vige nella circolazione
delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore
registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa
per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non
abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio
rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga
le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il
destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione.
Nessun vincolo di compilazione
NO
NO
Vedi Normativa UE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
VEDI TABELLA SOTTOSTANTE*
No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE
1234/2007 del 22/10/2007
18
La tassazione delle bevande alcoliche
In Danimarca le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, punktafgift (accisa
sull’alcol), che viene applicata sia in funzione della tipologia delle bevande che in funzione della
loro gradazione alcolica:
Modello di applicazione della accisa sulle bevande alcoliche in Danimarca 2014
Liquori e distillati
DKK/Litro alcool
> 22 %
DKK 150,00
Fonte: Skat (www.skat.dk)
€/Litro alcool
€ 20,13
E’ da tenere presente anche la sovrattassa addizionale per:
- vini spumanti con sovrappressione misurata in co2, superiore a 3 BAR 3,06 DKK (€ 0,41) per litro.
Per quanto concerne l’imballaggio esiste una specifica accisa pari a 1,60 DKK (€ 0,20) per bottiglia
in vetro.
DKK = 0,1342 Euro al 03/03/2014 (tasso di cambio fisso)
In Danimarca l’aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25%
[email protected]
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19
FRANCIA
FATTURA EXPORT
Si
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
V. documento di trasporto
DAE – DAA – DSA
Regolamento CEE n° 684/2009 della Commissione del 24
luglio 2009
Regolamento CEE della Commissione n° 3649/92 del 11
settembre 1992
code général des impôts (CGI) articoli 302 B e successivi
Si
No
No
Regolamento (CE) n°1234/2007 del 22 ottobre 2007
« regolamento unico OCM »
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO /
SUPERALCOLICI
Regolamento (CE) n° 607/2009 del 14 luglio 2009 sulle
DOC sulle denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
del settore vitivinicolo
Decreto n°2012-655 del 4 maggio 2012 riguardante
l’etichettatura dei vini e la tracciabilita dei prodotti vitivinicoli
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Viepratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-des-vins
Sono obbligatorie le seguenti menzioni :
- denominazione di vendita
- volume netto
- titolo alcolometrico volumico effettivo
- data limite d’utilizzo ottimale
- nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore o
dell’imbottigliatore
- il lotto di produzione
- gli allergeni
- il tenore di zucchero
Ricordiamo che secondo l’ordinanza del 02/10/2006, il logo
della donna incinta è obbligatorio su tutte le etichette di
bevande alcoliche (+1,2% Vol.) vendute in Francia. Il testo
completo della legislazione è consultabile sul seguente link :
http://www.legifrance.gouv.fr/
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20
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
No
No
No
Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992
Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008
La tabella riepilogativa dei diritti d’accisa per le bevande
alcoliche applicabili a partire dal 01 Gennaio 2014 è
disponibile sul seguente link :
http://douane.gouv.fr/data/file/7992.pdf
Inoltre, esiste in particolare in Francia, una tassa speciale
chiamata “Cotisation sécurité sociale” per tutte le bevande
alcoliche.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
NOTA BENE
Ministère de l'économie et des finances : (Regolamentazione)
DGCCRF – Bureau des marchés des produits d’origine végétale et des boissons 4C
[email protected]
Aministrazioni incaricate della sorveglianza del mercato /
Ministère de l'économie et des finances :
DGCCRF – Bureau des marchés des produits d’origine végétale et des boissons 4C
[email protected]
DGDDI (Dogane) – Bureau F3 – [email protected]
http://douane.gouv.fr/page.asp?id=288#4
[email protected]
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21
MACEDONIA
FATTURA EXPORT
Si
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO
No
Si
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Si, EUR 1
Si
Si, bollo di accise rilasciato dalla
Amministrazione Doganale della Repubblica di
Macedonia, presente sulla bottiglia al
momento dello sdoganamento.
Si
No
Si
No
No
No
Obbligatoria etichetta in lingua locale,
stampata o sull’etichetta originale o in forma
di etichetta adesiva. L’etichetta deve
contenere i seguenti dati: la denominazione
del prodotto, % di alcool, peso netto, numero
di serie di produzione, anno di
imbottigliamento e/o produzione, scadenza,
denominazione del produttore, paese
d’origine, paese di produzione,
denominazione e indirizzo completo di
importatore.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Dazio e’ 0%. L’accisa è pari al 340 MKD per
NEL PAESE
100% alcol/litro. (1€= 61,35 MKD) L’IVA è del
18%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Certificato sanitario (tradotto in macedone)
Specifica del produttore (tradotta in
macedone)
Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e
di qualità dalle competenti Autorità locali.
[email protected]
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22
MONTENEGRO
FATTURA EXPORT
Richiesta
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER ALCOOLICO
Non obbligatoria
Richiesti
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Richiesto EUR 1
Richiesti
Richiesta etichettatura in lingua locale.
Bollo di accise rilasciato dal Ministero delle
Finanze del Montenegro, presente sulla bottiglia
al momento dello sdoganamento
Richiesti
Richiesta. Viene preparata dallo spedizioniere e
timbrata per autorizzazione dalla Dogana
montenegrina (documento JCI)
Richiesti
Non richiesto
No
No
Obbligatorie etichette in lingua locale, o
sull’etichetta originale o in forma di etichetta
adesiva in montenegrino. L’etichetta deve
contenere i seguenti dati: la denominazione del
prodotto e del produttore,anno di produzione,
scadenza, peso netto, paese d’origine, paese di
produzione, denominazione e indirizzo
completo dell’importatore,% di alcool
Se la merce proviene dall’UE il dazio e’ dello
0%, mentre il dazio ordinario e’ del 25% L’IVA e’
del 19%.
Accise: 100 € per hl di contenuto medio di
alcool; 650 € per hl di puro alcool
Certificato sulla provenienza geografica
(tradotta in montenegrino)
Certificato sanitario (tradotto in montenegrino).
Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e di
qualita’ delle competenti Autorita’ locali
[email protected]
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23
PAESI BASSI
FATTURA EXPORT
Si
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
V. documento di trasporto
Documento DAA elettronico (sistema EMC –
Excise Movement and Control System per merce
sottoposta ad accise)
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE
NEL PAESE
No
No
V. normativa UE*
V. normativa UE*
Si, ambito regolamento accise
Documento di transito comunitario T1*
No
No
No
No
Oltre l’I.V.A. (del 21%), gli alcolici e le bevande
alcoliche sono sottoposti ai dazi d’accisa
comunitaria (=dazio comune all’UEBL+ dazio
Alcole etilico (NC 2207, NC 2208) e bevande alcoliche speciale proprio allo Stato belga).
(NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico Per le grappe e distillati, le accise ammontano a :
effettivo superiore al 22% vol.)
16,86 € Euro/hl/ % volume di alcole puro
Da rilevare che anche i campioni sono
sottoposti
ai
dazi
d'accisa. Attualmente
la tassa va pagata nel paese di destinazione, in
questo
caso in
Belgio
(all'atto
di
sdoganamento).
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
no
*Riassunto normative UE in materia di etichettatura e imballaggi disponibile su
(http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging
**
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Restituzioni+esportazione/Documentazione
/documento+di+trasporto
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
24
POLONIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Si, sempre obbligatoria
Documento di trasporto
DAA – Documento Amministrativo di
Accompagnamento, per la circolazione in
regime sospensivo dei prodotti soggetti ad
accise,
DAS – Documento di Accompagnamento
Semplificato, per i prodotti già assoggettati ad
accise ovvero ad accisa assolta.
PACKING LIST
No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.
CERTIFICATO DI ORIGINE
No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.
CERTIFICATI DI ANALISI
No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE, li
può chiedere l’importatore.
ETICHETTATURA DEI SUPERALCOLICI
Normativa UE. Va comunque incollato nel retro
bottiglia un adesivo in lingua polacca dove devono
essere riportate almeno queste informazioni:
Denominazione, Paese di provenienza e dati
identificativi del soggetto che introduce il
superalcolico nel mercato.
IMBALLAGGI
Normativa UE.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Si, nell’ambito delle normative sull’accisa.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE.
No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.
No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.
No, non è richiesta per i prodotti dei Paesi UE.
No, non è richiesta per i prodotti dei Paesi UE.
L’ ACCISA sui superalcolici dal 2014 è di 5.704,00
PLN per 1 ettolitro di etanolo al 100% vol. contenuti
nel prodotto finito. Su tutte le tipologie di
superalcolici grava l’imposta sul valore aggiun to del
23%. Un importatore di superalcolici (ditta di diritto
polacco) deve possedere una apposita licenza per la
commercializzazione dei super alcolici all’ingrosso.
Secondo le leggi vigenti attualmente in Polonia è
necessario apporre le fascette dell’accisa
(cosiddette banderuole) sulle bottiglie di
superalcolici (o prodotte nel Paese) e destinate alla
commercializzazione in Polonia. L’importatore
polacco fornisce le fascette dell’accisa al produttore
che dovrà incollarle sulle bottiglie.
25
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Nessuno - Come per tutti i Paesi dell’UE è in vigore
il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007.
[email protected]
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26
REGNO UNITO
FATTURA EXPORT
CMR – Lettera di vettura internazionale - Fattura
DICHIARAZIONE DOGANALE
La commercializzazione di vino e prodotti alcolici nel Regno Unito non
richiede particolari procedure dal punto di vista doganale, in quanto
paese membro dell’U.E. da considerarsi quindi, mercato domestico.
Il paese applica ai prodotti alcolici un’accisa (valori accise aggiornati al
2013: http://www.wsta.co.uk/images/stats/excisedutyrates.pdf)
che deve essere pagata al momento dell’ingresso del prodotto nel
territorio britannico. Le procedure per il pagamento di tale tassa sono
le seguenti:
A- Vendita ad importatori
Gli importatori hanno normalmente un numero identificativo di accisa
e quindi procederanno direttametne al pagamento della stessa.
B- Vendita a privati e/o entità senza codice accisa
In tale caso si dovrà provvedere al pagamento della tassa.
Normalmente vi sono degli spedizionieri che svolgono tale servizio e
l’ufficio ICE può provvedere a fornire un elenco utile:
SPEDIZIONIERI / FREIGHT FORWARDERS
1 GeoLogistics Ltd.
Royal Court, 81 Tweedy Road
Bromley, Kent BR1 1TW - United Kingdom
Tel: (44)(0) 20 8460 5050, Produce Div:(44)(0) 20 8461 8755
Fax: Main:(44)(0) 20 8461 8884, Bromley Branch:(44)(0) 20 8461 8881
Website: http://www.geo-logistics.com
E-mail: [email protected]
Referente in Italia
Gelogistics s.r.l.
Interporto, km. 20,500
Tangenziale Sud
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27
10040 Rivalta di Torino – (TO) - Italy
Tel: (39) 011 397 5633
Fax: (39) 011 397 5646
E-mail: [email protected]
2 Schenker Ltd.
Unitair Centre
Great South West Road
Feltham Middlesex TW14 8NT – United Kingdom
Tel: (44) (0) 20 8890 8899
Fax: (44) (0) 208890 6300 - Fax Ext. 751 0141 (Export) – Fax Ext. 890
8161 (Import)
Website: http://www.schenker.com
Referente in Italia
Schenker Italiana S.p.A.
Via Fratelli Bandiera n.31
20068 Peschiera Borromeo (MI) – Italy
Tel: (39) 02 516661
Fax: (39) 02 5166 6500
Fax Ext. 6795 (Land) - Ext. 505 (Airfreight Export) - Ext. 510 (Airfreight
Import)
Website: http://www.schenkerit.com
E-mail: [email protected];
[email protected]; [email protected]
3 Dornack Intl Ltd.
609 London Rd
Grays RM20 3BJ – United Kingdom
Tel: (44) (0) 17 0868 6960; Direct: (44) (0) 17 0868 6963
Fax: (44) (0) 17 0868 6980
Website: http://www.dornack.com
E-mail: [email protected]
Referente in Italia
Bracchi S.p.A.
Via Venezia, 443
Frazione Badalasco
24045 FARA GERA D’ADDA – BG
Tel: (39) 0363 390 225 or Ext. 226
Fax: (39) 0363 390 400
4 Anglo Overseas Ltd.
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
28
609 London Road
West Thurrock, Grays, Essex RM20 3BJ - United Kingdom
Tel: (44) (17) 0868 6868
Fax: (44) (17) 0868 6800
Website: http://www.anglooverseas.com
E-mail: (E-mail via the above-mentioned website)
Referente in Italia
Eurotir s.r.l.
38, v. Casaloldo
46042 Castel Goffredo (MN) - Italy
Tel: (39) 0376 780 551
Fax: (39) 0376 770 928 or (39) 0376 780 705
Website: http://www.eurotir.org
E-mail: [email protected]
Il costo del trasporto, sdoganamento e delle imposte sui vini ed altre
bevande alcoliche è a carico del mittente.
Pagamento delle accise
Gli spedizionieri sopra menzionati sono spedizionieri accreditati
presso il Custom & Excise ed autorizzati al disbrigo delle pratiche fiscali
e doganali (Registered Excise Dealer and Shipper) in possesso del
numero di registrazione per il pagamento delle accise e come tali
potranno occuparsi per vostro conto di tutte le operazioni doganali
necessarie.
L’immissione dei vini e bevande alcoliche può avvenire solo su prova
dell’avvenuto pagamento delle relative imposte. L’omissione del
pagamento di dette tasse sui campioni è considerato reato.
Per qualsiasi informazione contattare: www.wsta.co.uk
DOCUMENTI DI TRASPORTO Il trasporto di prodotti alcolici è accompagnato sempre dal documento
di vettura specifico per questo tipo di prodotti (oli minerali, vino, birra,
alcolici, prodotti di tabacco, ecc.).
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Come per tutti i Paese dell’U.E. è in vigore il Reg.CE 1234/2007 del
22/10/2007
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
- Nel link riporta una ricerca di mercato svolta dal WSTA per quanto
riguarda il prodotto vino e super alcolici.
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
29
http://www.wsta.co.uk/images/mr/2013WSTAMarketOverview.pdf
- Il link introduce il budget 2013 di vino e super alcolici
http://www.wsta.co.uk/images/budget/WSTABudgetsubmission13.pdf
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
30
ROMANIA
FATTURA
Fattura o documento commerciale di
accompagnamento, che devono contenere:
• tutte le informazioni necessari per la completa
identificazione della merce;
• indicazione della partita IVA sia dell’acquirente
che del fornitore (la verifica della validita’ della
partita IVA comunicata dal beneficiario puo’
essere verificata al seguente link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?l
ocale=it
DICHIARAZIONE DOGANALE
e-AD (documento di accompagnamento elettronico) o
DAS (documento di accompagnamento semplificato,
nel caso dei prodotti ad accisa assolta)
LETTERA DI VETTURA
Si (distinta colli)
Non previsto per i prodotti originari dall’UE
Ove richiesto dall’acquirente
Conforme alla normativa dell’UE recepita dalla
Decisione del Governo n.106/2002 con le ulteriori
modifiche ed integrazioni.
Le etichette devono essere redatte anche in lingua
romena ed includere obbligatoriamente i seguenti
elementi:
• denominazione del prodotto
• lista degli ingredienti (additivi, coloranti,ecc)
• volume nominale
• titolo alcolometrico volumico espresso in % (alla
temperatura di 20° C); il valore si scrive in
numeri con massimo una cifra decimale seguita
dal simbolo “%vol” e puo’ essere preceduta
dalla parola “alcol” o dall’abbreviazione “alc”;
• indicazione che permetta l’identificazione del
lotto
• la ragione sociale e la sede del produttore,
dell’imballatore o del distributore registrato
nell’UE; nel caso dei prodotti importati da Paesi
terzi si devono riportare la ragione sociale e la
sede dell’importatore e del distributore
registrato in Romania
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA
Su alcuni prodotti: bevande fermentate (escluse le birre
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
31
ed i vini), prodotti intermedi ed alcool etilico si
applicano delle fascette fiscali
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Conforme alla normativa dell’UE
No
Non prevista; solo i documenti nell’ambito del regime
di accisa
No
Non previsto
No
No
Non prevista
In quanto si tratta di prodotti sottoposti ad accisa,
l’acquirente romeno (persona giuridica regolarmente
registrata) e’ tenuto, oltre ad ottenere l’autorizzazione
di destinatario registrato (codice d’accisa) rilasciata
dalle autorità fiscali (Direzioni distrettuali per le Accise
e le Operazioni Doganali) a pagare le seguenti accise:
- bevande fermentate (eccetto birra e vini)
tranquille 10 euro/ettolitro e spumanti 45
euro/ettolitro;
- bevande fermentate (eccetto birra e vini) per le
quali il peso di alcol proveniente dalla
fermentazione esclusiva della frutta, succhi di
frutta e succhi concentrati di frutta non supera
il 50% - 25 euro/ettolitro
- prodotti intermedi 165 euro/ettolitro
- alcole etilico 1000 euro/ettolitro di alcol puro
(dal 1 settembre 2013). Un ettolitro di alcol
puro rappresenta 100 litri di alcol etilico
raffinato, con concentrazione del 100% alcol in
volume, alla temperatura di 20° C, contenuto in
una quantità di prodotto alcolico
IVA: 24%
La verifica della validità del codice d’accisa (destinatario
registrato) può essere effettuata nel sistema SEED
No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE
1234/2007 del 22/10/2007
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
32
RUSSIA
FATTURA EXPORT
Bolletta doganale o DAU
Fattura commerciale, tradotta in lingua russa,
indicante la tariffa doganale ed eventualmente
la resa Cip (Cost Insurance Policy). Deve
indicare, come minimo, la nomenclatura del
prodotto, l’indirizzo del destinatario e il numero
del porto di ingresso doganale, forma di
pagamento. Può essere richiesta anche la
documentazione
commerciale
(contratto,
ordine).
In particolare la resa Cip, seppure non
obbligatoria, è consigliata per evitare valutazioni
aggiuntive e discrezionali della dogana russa;
DICHIARAZIONE DOGANALE
NECESSARIA
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CMR, Bill of lading, Air bill of lading
qualora non inserito nella fattura, sempre in
triplice copia e bilingue
Certificato di origine della merce (consigliata
anche la traduzione in russo)
Certificato sanitario dell'unione doganale
Euroasiatica
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA
L’etichetta deve essere in lingua russa e deve
essere conforme alla normativa GOST R
51074:2003.
Le indicazioni minime da fornire:
- Nome del prodotto e categoria
- Paese d’origine
- Nome e indirizzo del produttore (la
denominazione del produttore può essere
scritta anche in caratteri latini)
- Nome dell’imbottigliatore
- Data dell’imbottigliamento
- Volume
- Marchio del produttore o di chi commercializza
(se esistente)
- Contenuto di alcol etilico in percentuale sul
volume
- elenco ingredienti
- Eventuale contenuto di zucchero
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
33
- Condizioni di conservazione in magazzino,
- data di scadenza
- eventuale presenza di OGM
- Altre eventuali informazioni richieste
specificamente dalla legislazione russa e dagli
standard governativi*
*Avvertenza per i consumatori
ll 1 febbraio 2007 e’ entrato in vigore il decreto
del Governo russo n. 770 del 15 dicembre 2006,
che prevede l’obbligo di apporre in etichetta –
per le bevande alcoliche – un’avvertenza per i
consumatori relativa ai danni causati da un
eccessivo consumo di alcol.
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
Gli imballaggi in legno (casse di legno, gabbie,
pallets) destinati alla Russia devono essere
trattati e marchiati secondo la normativa NIMP
n°15; questo comporta che l’imballo debba
essere esposto alla fumigazione di Bromuro di
Metile.
Originale del contratto tra il produttore italiano
e l’importatore russo con le specifiche generali
per l’intero importo del contratto, specifiche
della fornitura ed eventuali allegati al contratto
per estensioni, modifiche, ecc.
Fattura pro-forma;
Documenti che confermano il pagamento
dell’anticipo nel caso sia previsto il pagamento
anticipato.
Documenti che attesta l’importo delle spese di
trasporto e di assicurazione.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
34
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Tutte le grappe devono pagare il 18% di IVA,
NEL PAESE
oltre ai dazi 1.83 euro / litro e le accise.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Originale del contratto di fornitura, in russo e in
inglese
Certificato di conformità: i prodotti suscettibili
di arrecare danno alla salute della popolazione o
dell’ambiente devono essere accompagnati dal
certificato di conformità alle norme russe
(certificazione Goststandard o GOST-R). Allegare
tale certificato può essere a carico
dell’esportatore o dell’importatore, a seconda
degli accordi tra le parti. Il certificato viene
rilasciato da un organo di certificazione
autorizzato dalle autorità russe dietro
presentazione di apposita istanza corredata dal
catalogo dei prodotti, campioni per le prove,
codice doganale e altra documentazione tecnica
richiesta.
Tra i documenti richiesti per l’ingresso della
merce anche quelli che attestano lo stato
giuridico dell’importatore (registrazione
presso le Autorità statali con indicazione del
codice relativo alla attività svolta)
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
35
SERBIA
FATTURA EXPORT
Richiesta
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO
Richiesta
Richiesti
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Richiesto (EUR 1)
Richiesti
Richiesto
Bollo di accise rilasciato dal Ministero delle
Finanze della Serbia, presente sulla bottiglia al
momento dello sdoganamento.
Richiesti
Richiesta. Viene preparata dallo spedizioniere e
timbrata per autorizzazione dalla Dogana serba
(documento JCI)
Richiesta
Non vi sono limiti di quantita’
Non richiesto
Non richiesta
Obbligatoria etichetta in lingua locale, stampata
o sull’etichetta originale o in forma di etichetta
adesiva. L’etichetta deve contenere i seguenti
dati: la denominazione del prodotto, % di alcool,
peso netto, numero di serie di produzione, anno
di imbottigliamento e/o produzione, scadenza,
denominazione del produttore, paese d’origine,
paese di produzione, denominazione e indirizzo
completo di importatore.
Il dazio e’ dello 0% se la merce proviene dall’UE
per tutte le grappe che rientrano nel codice
doganale 2208, eccetto il codice doganale 2208
9033 per il quale il dazio anche se proviene
dall’UE e’ del 9% e si riferisce alle grappe di
prugna. Il dazio ordinario e’ del 30%.
L’accise – per le grappe di frutta, uva e grappe
speciali e’ di 117,27 din/lit o di 297,52 din/lit per
le grappe di cereali e altre (1 Euro = 113,71
dinaro serbo)
L’IVA e’ del 20%.
36
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Certificato sanitario (tradotto in serbo)
Elenco ingredienti (tradotto in serbo)
Al confine vengono ripetute le analisi sanitarie e
di qualita’ dalle competenti Autorita’ locali.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
37
SLOVENIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA
Si.
No.
E-AD (Electronic Accompanying Document),
emesso dal sistema telematico doganale.
Vedi normativa UE.
Vedi normativa UE.
Vedi normativa UE.
Le diciture sul prodotto devono essere in lingua
slovena.
Vedi normativa UE.
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE No.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Vedi documenti di trasporto.
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
No.
BIOTERRORISM ACT
No.
NOTIFICA PREVENTIVA
No.
REGISTRAZIONE ETICHETTE
No.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
Secondo il Regolamento sloveno sulle accise
IMPORTATORE NEL PAESE
(Zakon o trošarinah), l'importo dell'accisa
sull'alcool etilico è di €1.200.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
No.
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
38
SPAGNA
FATTURA EXPORT
SI
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER - ALCOOLICO
NO
SI
SI
NO
NO
SI. V. NORMATIVA UE + NORMATIVA LOCALE
(normativa generale sull'etichettatura dei
prodotti alimentari: Real Decreto 1334/1999 del
31 luglio e successive modifiche; piu’ quella
specifica sul prodotto alcoolico specifico)
FASCETTE, DA APPORRE SULLE BOTTIGLIE,
RILASCIATE DAL LOCALE MINISTERO DELLE
FINANZE E TRASMESSE DALL’IMPORTATORE
LOCALE AL FORNITORE ITALIANO.
V. NORMATIVA UE+ NORMATIVA LOCALE
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
SI. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
ELETTRONICO TRASMESSO DALLA SOCIETA’
ITALIANA ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PAESE DI
RICEZIONE DEI PRODOTTI, CHE A SUA VOLTA LO
FA PERVENIRE AL DESTINATARIO DEGLI STESSI.
CONOSCIUTO ANCHE COME EMCS (ARC),
SISTEMA DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE
ACCISE. NEL CASO LE BOTTIGLIE ABBIANO GIA’
IL CONTRASSEGNO DI STATO BISOGNERA’
INDICARLO.
SI. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
ELETTRONICO TRASMESSO DALLA SOCIETA’
ITALIANA ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PAESE DI
RICEZIONE DEI PRODOTTI, CHE A SUA VOLTA LO
FA PERVENIRE AL DESTINATARIO DEGLI STESSI.
CONOSCIUTO ANCHE COME EMCS (ARC),
SISTEMA DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE
ACCISE. NEL CASO LE BOTTIGLIE ABBIANO GIA’
IL CONTRASSEGNO DI STATO BISOGNERA’
INDICARLO.
NO
NO
NO
REGISTRO DELLE FASCETTE IN UN LIBRO DOVE SI
DETTAGLIA LA NUMERAZIONE, DATA IN CUI
39
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
SONO STATE RITIRATE E DATA IN CUI SONO
STATE APPOSTE SULLE BOTTIGLIE.
INOLTRE, BISOGNERA’ AVERE UN LIBRO DI
IMBALLAGGI CON LE FASCETTE APPOSTE IN CUI
SI REGISTRANO LE ENTRATE ED USCITE.
Accisa di € 913,28 per Ettolitro di alcool puro
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
40
SVEZIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Contenuti :
Dati anagrafici sia del venditore che del compratore
Data di emissione
Numero fattura
Tipo e numero di kolli
Tipologia di prodotto
Quantita´
Prezzo del prodotto
Condizioni di consegna
Condizioni di pagamento
VEDI “DOCUMENTO DI TRASPORTO”
Documento Accompagnamento Accise – DAA- che deve
essere emesso prima della consegna o della spedizione della
merce con l'indicazione degli elementi principali
dell'operazione.Il regime sospensivo vige nella circolazione
delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore
registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa
per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non
abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio
rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga
le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il
destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione.
Nessun vincolo di compilazione
NO
NO
Vedi Normativa UE
NO
NO
NO
NO
NO
VEDI TABELLA SOTTOSTANTE*
No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE
1234/2007 del 22/10/2007
41
La tassazione delle bevande alcoliche
In Svezia le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, alkoholskatten (tassa
sull’alcol), che viene applicata sia in funzione della tipologia delle bevande che in funzione della
loro gradazione alcolica:
Modello di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche in Svezia
Prodotto
Gradazione percentuale
Accisa in valore assoluto
Liquori/distillati
>1,2
SEK 506,421 x litro di alcol etilico puro
Fonte: Riksskatteverket
1SEK = 0,1146 Euro al 18/12/2013
In Svezia l’aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25%
In Svezia non é ammessa la vendita libera al pubblico di bevande alcoliche e distillati, in quanto il
mercato di questi prodotti é regolato dal monopolio di Stato "Systembolaget".
Tutte le bevande alcoliche sono sottoposte ad accise a seconda del grado alcolico e la stessa
introduzione nel Paese di tali prodotti e´minuziosamente regolamentata.
L'imposta sulle bevande alcoliche é dovuta dal venditore nei seguenti casi:
- quando le bevande alcoliche vengono trasportate dal venditore;
- quando é il venditore responsabile del trasporto verso il Paese di destinazione;
- quando il venditore indica che il trasporto è incluso nel prezzo della merce.
In questo caso si parla quindi di VENDITA A DISTANZA.
L'imposta sulle bevande alcoliche é dovuta dal compratore nel seguente caso:
- quando é l'acquirente che organizza e paga il trasporto delle bevande alcoliche in Svezia. In
questo caso l'acquirente dovrá comunicare alle autoritá fiscali svedesi SKATTVERKET
(http://www.skatteverket.se/) il quantitativo di bevande alcoliche da ordinate, prima del trasporto
e dell'arrivo dello stesso in Svezia.
Nel caso di vendita a clienti privati l´imposta grava su chi cura il trasporto della merce.
Nell´eventualita´sia il venditore ad organizzare e farsi carico del trasporto si e´in regime di "
vendita a distanza ".
Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure dell´Autorita´competente
Skatteverket www.skatteverket.se ( SKV 535 B , versione inglese).
Inoltre :
http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800025516/1357314825814/535B
02.pdf
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
42
TURCHIA
FATTURA EXPORT
SI
DICHIARAZIONE DOGANALE
SI
DOCUMENTI DI TRASPORTO
SI
PACKING LIST
SI
CERTIFICATO DI ORIGINE
SI
CERTIFICATI DI ANALISI
SI
ETICHETTATURA DEL VINO
SI
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Importatore richiede al Ministero dell’Agricoltura
il permesso presentando i seguenti documenti:
Fattura proforma,
Certificati di analisi di origine e sanitario;
documenti relativi alla fase di produzione (con
processi produttivi) del prodotto – volume/unita’
di che si vuole importare e periodo di tempo
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Ministero agricoltura
SI
Nel settembre 2014, il governo Turco ha
pubblicato con nuove restrizioni le nuove
regolamentazioni sui principi e sulle metodologie
inerenti alla vendita e presentazione dei prodotti
del tabacco e delle bevande alcoliche.
Nel mese di Gennaio 2014 il Governo Turco ha
comunicato le nuove tasse per i vini e per le
bevande superalcoliche: le imposte speciali sul
consumo privato sugli alcolici sono attestate sui
seguenti valori:
Bevande alcoliche e liquori 118,18 lire turche al
litro; vodka, gin e geneva 94,09 lire turche al litro;
1. L’IVA 18 %
2. Dazi doganali applicati sulla merce
proveniente dall'UE 50 %
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
43
UCRAINA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO
Dettagliata con l’indicazione di ogni voce
Secondo la normativa del Paese esportatore
AirWaybill / CMR / TIR /
Si – Dettagliato con l’indicazione di ogni voce
Viene rilasciato in paese – esportatore
Per importare questi prodotti in Ucraina si deve
ottenere il certificato ucraino secondo delibera
del “Derzhspozyvstandart n. 379 del 13.09.96
In lingua ucraina secondo la legge dell’Ucraina
“Sulla qualita’ e sulla sicurezza dei generi
alimentari” del 23.12.97 n. 711/97-VR (articolo
38) e la legge “Sul regolamento statale del
commercio di bevande alcoliche” del 19.12.95 n.
481/95-VR (articolo 11)
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
- Documenti di trasporto;
- Contratto internazionale;
- Fattura;
- Dichiarazione doganale.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Si – viene compilata dall’importatore secondo la
normativa ucraina – Disposizione del Ministero
delle Finanze n. 651 del 30.05.2012
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
- Fattura (invoice);
ALL’IMPORTAZIONE
- Documenti di trasporto;
- Contratto: secondo la normativa ucraina (in
particolare “la Legge sull’attivita’ economica con
l’estero”, capitolo 6), il contratto e’ obbligatorio
per l’importazione di merce.
CONTINGENTE DOGANALE
Dichiarazione doganale
BIOTERRORISM ACT
No
NOTIFICA PREVENTIVA
No
REGISTRAZIONE ETICHETTE
No
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
- Dazio doganale: 0
IMPORTATORE NEL PAESE (c.d. 2208 20 26)
- Accisa 4,5 Euro per 1 litro
- L’IVA e’ del 20% (viene applicata per la somma
di costo doganale della merce + dazio + accisa)
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Secondo la Legge ucraina “Sul regolamento della
produzione e del commercio di bevande
alcoliche” del 17.11.2006 n. 374-V, per
importare in Ucraina bevande alcoliche bisogna
ottenere una licenza presso l’Organo incaricato
44
dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina che costa
di UAH 780 / anno (Euro 80 circa) ed una licenza
per effettuare la commercializzazione
all’ingrosso di questo tipo di merce di UAH
500000 / anno (Euro 50000 circa).
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
45
UNGHERIA
FATTURA EXPORT
Sí.
DICHIARAZIONE DOGANALE
No. Per importazioni dall’UE non è necessario procedere allo
sdoganamento, trattandosi di merce prodotta o acquistata in un
altro stato membro dell’UE.
• CMR – Lettera di vettura internazionale.
• e-TKO (e-DAA, documento di trasporto registrato nel
sistema EMCS)
DOCUMENTI DI TRASPORTO
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEGLI
ALCOLICI
Normalmente non viene presentato, in quanto non è
obbligatorio per la spedizione, ma nel caso di un controllo è
richiesto di presentarlo all’Ufficio Nazionale per la Sicurezza
Alimentare (NÉBIH).
Normalmente non viene presentato, in quanto non è obbligatorio
per la spedizione, ma nel caso di un controllo è richiesto di
presentarlo all’Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare
(NÉBIH).
Conforme alle normative dell’UE.
L’etichetta deve essere in lingua ungherese e deve riportare i seguenti dati:
- denominazione del prodotto
- elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di quantità
- contenuto netto
- termine minimo di conservazione o data di scadenza nel caso il contenuto di
alcol sia inferiore al 10% in volume
- condizioni particolari di conservazione
- ragione sociale e indirizzo del produttore o dell’importatore
- paese d’origine, luogo di provenienza
- gradazione alcolica
Ente responsabile: NÉBIH (Ufficio Nazionale per la Sicurezza
Alimentare) www.nebih.gov.hu
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI L’importatore ungherese deve avere l’autorizzazione
IMPORTAZIONE
all’importazione e deve inoltre disporre di un magazzino
temporaneo di 100 mq minimi registrato nel sistema delle accise.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
L’Ungheria è membro dell’Unione Europea e, pertanto,
ALL’IMPORTAZIONE
l’esportatore italiano e l’importatore ungherese devono registrarsi
nel sistema elettronico europeo EMCS (Excise Movement and
Control System). La EMCS registra un numero AHK che
accompagna la merce spedita. Nel momento della partenza della
merce l’esportatore deve digitare i dati specifici dei prodotti
spediti. L’importatore ungherese, al momento dell’arrivo, deve
confermare la ricezione dei prodotti sempre attraverso il sistema
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
46
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
EMCS.
No.
No.
NOTIFICA PREVENTIVA
No.
REGISTRAZIONE ETICHETTE
No.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A
CARICO IMPORTATORE NEL
PAESE
I prodotti alcolici (codice doganale 2208) sono soggetti ad
un’accisa di HUF 25.520, pari a circa € 85/ettolitro.
L’IVA è del 27%.
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
No. Come per tutti i Paesi dell’UE.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
47
AMERICHE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
48
ARGENTINA
FATTURA EXPORT
Deve contenere gli elementi sottoindicati:
- numero della fattura
- luogo e data di emisione
- nome ed indirizzo dell’esportatore
- nome ed indirizzo dell’importatore
- descrizione della merce e voce doganale
- quantitá di merce, numero di colli e peso
lordo
- valore della merce (CIF, FOB, C&F,..)
- paese d’origine
- porto di imbarco
- mezzo di trasporto
- porto di destinazione
- ammontare delle spese di trasporto
- ammontare delle spese di assicurazione
- la seguente dichiarazione redatta
dall’esportatore:
“Declaro bajo juramento que todos los datos
que contiene esta factura son el fiel reflejo de la
verdad y que los precios indicados son los
realmente pagados (o a pagarse). Declaro de
igual forma que no existen convenios que
permitan alteraciones de estos precios”.
La fattura, esente da visti, e’ richiesta in 4 copie
e va redatta in lingua spagnola. E’ tuttavia
ammesso l’uso delle lingue italiana, francese,
inglese e tedesca, salvo facolta’ della dogana
argentina di esigere la traduzione in lingua
spagnola.
E’inoltre richiesta la ”nota de empaque”, cioe’ la
descrizione analitica dell’imballaggio (quantità
di casse, quantità di bottiglie per ogni cassa,
peso lordo, peso neto, peso totale).
La Fattura consolare non e’ richiesta.
DICHIARAZIONE DOGANALE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
49
DOCUMENTI DI TRASPORTO
-Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of
Lading)
-Trasporto via aerea: lettera di vettura aerea
(Air Way Bill)
PACKING LIST
SI - E’ richiesta la ”nota de empaque”, cioe’ la
descrizione analitica dell’imballaggio.
CERTIFICATO DI ORIGINE
Per prodotti proveniente del Mercosur o altri
Paesi con preferenze tariffarie.
-Certificato di analisi emesso da laboratori
ufficiali nel Paese d’origine, e con il visto della
Camera di Commercio locale. Con questo
certificato l’importatore procederá ad ottenere
il numero di registro presso il R.N.P.A. (Registro
Nazionale di Prodotto Alimentare)
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO
All’etichetta originale del prodotto deve essere
aggiunta un’etichetta complementare con le
seguenti informazioni in spagnolo:
-denominazione del prodotto,
-origine del prodotto
-nome ed indirizzo dell’importatore
-numero di iscrizione R.N.E. (Registro Nacional
de Establecimiento importador) presso l’INAL
(Istituto Nazionale di Alimenti) dell’importatore
-nome ed indirizzo dell’esportatore
-contenuto netto in cl, ml o cc.
-gradazione alcolica in % Volume
-numero di iscrizione presso il R.N.P.A. (Registro
Nazionale di Prodotto Alimentare)
-lotto di produzione
-Dicitura: "Beber con moderación" y
"Prohibida su venta a menores de 18 años".
IMBALLAGGI
La Resoluzione SENASA N° 19/02 (Servizio
Nazionale di Sanitá Agroalimentaria) dispone
che il legno per imballaggio, supporto e
sistemazione, utilizzato per trasportare ogni tipo
di merce che si importe nel paese, dovrá essere
libero di scorze, insetti e danni derivati di essi.
Gli ispettori del SENASA hanno la facoltá di
ispezionare i suddetti legni, qualsiasi sia la
merce che contengono, cosi come i mezzi di
trasporto, allo scopo di determinare lo stato
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
50
fitosanitario.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE
DEFINITIVA (A CONSUMO)
La documentazione che l’importatore deve
presentare
presso
l’INAL
per
poter
commercializzare il prodotto é la seguente:
-Certificato originale di libera vendita nel Paese
produttore,
-Certificato originale di analisi emesso da
laboratori ufficiali nel Paese d’origine, e con il
visto della Camera di Commercio locale,
-numero di iscrizione presso il R.N.P.A. (Registro
Nazionale di Prodotto Alimentare),
-numero di iscrizione presso il R.N.E. (Registro
Nacional de Establecimiento importador) presso
l’INAL (Istituto Nazionale di Alimenti)
dell’importatore,
-Fattura commerciale,
-Packing List,
-Dichiarazione del produttore con il numero di
lotto della merce, attestante che la stessa non
ha data di scadenza.
Il certificato di analisi di origine del prodotto
importato dev’essere rilasciato da un
laboratorio ufficiale o autorizzato del Paese
d’origine.
Verificata la conformità di tutte queste
informazioni, l’importatore potrà (una volta
partita la merce) presentare una copia della
polizza di carico (Bill of Lading) per poter iniziare
la pratica per ottenere il “certificato di libera
circolazione”, documento definitivo per la
commercializzazione della merce. Una volta
arrivata la merce in dogana, l’importatore dovrà
presentare la polizza di carico in originale.
Nel momento di ricevere il “certificato di libera
circolazione”, l’importatore dovrà firmare una
dichiarazione presso l’INAL assumendo la
responsabilità per eventuali danni che possa
causare il consumo del prodotto.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
51
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Non esistono contingenti doganali. Tuttavia
l’importazione é soggetta a Regime di
“Declaración Jurada Anticipada de Importación”.
Questa “Dichiarazione Giurata” é obbligatoria
per tutti gli importatori che devono fornire
preventivamente dettagliate informazioni sulla
natura delle merci che intendano acquistare
all’estero, motivandone le ragioni
dell’importazione stessa. Ogni intenzione
d’acquisto viene sottoposta ai diversi organismi
pubblici con eventuali competenze sulle merci
dichiarate, che forniscono un parere in merito.
No
Si, presso l’INAL (Istituto Nazionale di Alimenti)
L’importazione é soggetta al pagamento dei
seguenti dazi doganali:
dazio: dal 6% al 35% sul valore CIF
diritto di statistica: 0,5% sul valore CIF
IVA: 21% sul valore CIF piú gli altri dazi
Imposte interne: 20% / 25%
L’importatore di alcolici dev’essere iscritto:
-presso la dogana
-presso l’INAL – ”Instituto Nacional de
Alimentos”. Per essere importatore di alcolici, le
persone devono ottenere un numero di registro
presso il R.N.P.A. “Registro Nacional de
Producto Alimenticio”.
L’iscrizione si realizza presso l’INAL. La persona
deve essere iscritta presso la AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos)
[email protected]
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52
BOLIVIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
CERTIFICATO SANITARIO
La Fattura commerciale deve contenere i seguenti
dati:
• A) numero della fattura e data di emissione
• B) nome e indirizzo dell'esportatore
• C) nome e indirizzo dell'importatore ed
eventualmente del consegnatario
• D) descrizione della merce, quantità e prezzo
unitario.
• E) porto di spedizione e porto di destino.
• F) indicazione del mezzo di spedizione (via
mare, via terra o via aerea)
• G) condizioni di vendita (precisare se le merci
sono state spedite in consegna)
• H) paese d'origine della merce (non
indispensabile)
• I ) nolo, assicurazione: valore CIF.
• K) numero della licenza d' importazione.
La fattura, esente da visti, è richiesta in 1 originale e
1 copia e va redatta in lingua spagnola.
SI
•
“Conocimiento de Embarque” secondo il
mezzo di trasporto:
•
Bill of lading (via maritima), o air way bill (via
aerea)
SI, Allegato alla fattura
Si, Certificato di origine della merce in originale
Si
Le esigenze del Senasag (*), in relazione al
Certificato Sanitario di esportazione del paese di
origine della merce, sono:
La azienda esportatrice del prodotto alimentare
deve adempiere alle normative GMP (buone
pratiche alimentari) e SSOP (Sanitation Standard
Operating Procedures), d’accordo a quanto
specificato nel CODEX ALIMENTARIUS .
Il Certificato Sanitario di esportazione del Paese di
Origine deve contenere le seguenti informazioni:
-
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Descrizione e quantità del prodotto
Marca del prodotto
53
-
Tipologia e dimensioni della confezione
Numero di partita e data di scadenza o
elaborazione
Nome del fabbricante, produttore, venditore e/o
esportatore
Porto d’imbarco della merce
Data di emissione del Certificato
Nome dell’Autorità Sanitaria Ufficiale del paese
di origine
Tutta la documentazione deve essere presentata in
lingua spagnola.
Tale Certificato è richiesto soltanto per la prima
importazione; per le successive basta che il
produttore o importatore, assicurino che si tratta
dello stesso prodotto importato precedentemente,
indicando il numero di registro e autorizzazione
rilasciato da Servicio Nacional de Salud, per la
commercializzazione nel Paese.
Artículo 742.- In tutti i Certificati ai quali si riferisce il
presente articolo si deve accertare che la vendita e il
consumo del prodotto di cui si tratta è stato
autorizzato nel Paese di origine. Tali Certificati
dovranno essere vistati dal Console di Bolivia.
Artículo 743.- L’ispezione di alimenti e bevande sará
a carico degli ispettori sanitari, dipendendi del
Ministerio de Salud Pubblica, secondo le normative
contenute nel “Manual de normas y procedimientos
elaborado por el Servicio Nacional de Salud”.
ETICHETTATURA
La normativa boliviana prevede in termini generali
che tutta l’informazione deve essere riportata in
lingua spagnola, dovendo riportare le seguenti
informazioni:
• numero di registro dell’importatore presso il
Senasag1
- NIT (Partita Iva) dell’importatore
(*) Servicio Nacional de Sanidad Apropecuaria e Iinocuidad alimenticia – Senasag” appartenente al Ministerio de Agricoltura,
Ganadería y Desarrollo Rural” (creato con la Legge 2061 del 16 marzo 2000), è l’Ente preposto per implementare le direttrici per
l’applicazione delle misure sanitarie e stabilire le normative e procedure per l’ingresso al Paese di animali, vegetali, prodotti agroalimentari, alimenti e bevande destinate al consumo umano. Tali normative si basano sul CODEX ALIMENTARIUS stabilito dalla OMC.
L’importatore nazionale deve essere registrato presso il Senasag
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
54
IMBALLAGGI
Data di scadenza : deve aver minimo 4 mesi di
scadenza all’arrivo alla dogana Boliviana
Numero della partita
Trattamento degli imballaggi in legno
(trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15)
I vini e derivati e altri prodotti finali dell’uva di
produzione
nazionale
o
importati
si
commercializzeranno in imballaggi di vetro con
capacità non superiore a 5 litri.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
Declaración Unica de Importaciones – DUI
http://www.sidunea.aduana.gob.bo
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
-
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Sdoganamento e documenti di importazione
A) Polizza d’Importazione autoliquidata in 6
esemplari in lingua spagnola o inglese
B) Manifesto di carico
C) Fattura commerciale legalizzata
D) Documento d’imbarco
E) Lista d’imbarco
F) Certificato d’origine
G) Preventivo delle spese portuali e di trasporto
H) Guida Ferroviaria o di trasporto utilizzati.
I) Certificato della banca (pagamento delle
imposte).
J)
Autorizzazione
dell’importatore
allo
sdoganamento della merce.
No
No
I prodotti alimentari e bevande non registrati presso
il SENASAG , devono ottenere una “Autorizzazione
previa” da parte delle autoritá doganali, prima
dell'imbarco della merce nel Paese di origine.
Tutti i prodotti alimentari importati devono
richiedere al Senasag, l'approvazione del modello
dell'etichetta complementare in lingua spagnola,
attraverso il modulo: “Solicitud de aprobación del
modelo de etiqueta – UIA INSPECTRL – DJUR001”
www.senasag.gob.bo
55
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Dazio doganale distillati: 10% ad valorem CIF
Aliquota sul Valore Aggiunto (IVA): 14,94%
tutte le merci che entrano nel territorio nazionale
sono gravate dall’IVA al 13%, ma ai fini contabili si
prende in considerazione il tasso nominale del
14,94% sulla base imponibile, la quale è costituita
dal valore CIF Frontiera o CIF Dogana più la GA ed
altre erogazioni non fatturate necessarie per lo
sdoganamento
Aliquota sul consumo Specifico (ICE):
grava solo su determinati prodotti, come gli
autoveicoli, le bevande alcoliche e il tabacco e viene
ricalcolata ogni anno.
Per il 2013 le aliquote ICE sono:
Alcol etilico: 1,36 Bs/Litro
Acquavite: 2,77 Bs/litro + 10% aliquota ad valorem
Pisco:
2,77 Bs/litro + 5% aliquota ad valorem
altri :
2,77% + 10% aliquota ad valorem
grappa: 2,77 Bs/litro + 10% aliquota ad valorem
Wihisky: 11,52 Bs/litro + 10% aliquota ad valorem
rum, vodka, liquori Gin e altri liquori : 2,77 Bs/litro +
10% ad valorem
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Tasse addizionali:
Ley Nº 204 de 15/12/2011. Ley de Creación del
Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo
Imposta all’importazione di alcune bevande
alcoliche destinati al finaziamento del Fondo Apoyo
al Complejo Productivo Lácteo (PROLECHE).
Tasse (Bs. per litro):
- Altre bevande fermentate: miscele di bevande
fermentate e bevande analcoliche non riportate
altrove: 0,75 Bs/litro
- Alcol etilico senza desnaturalizar con un grado
alcolico volumétrico inferiore al 80% vol; grappa,
liquori e altre bevande spiritose:
1,30 Bs/Litro
“Solicitud de permiso fitosanitario, zoosanitario y/o
de inocuidad alimentaria de importación” (Senasag
– imp.for 001)
Certificato di libera vendita al consumo del Paese di
origine vistato dal Consolato di Bolivia.
56
BRASILE
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A
CARICO IMPORTATORE NEL
PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Deve essere redatta in portoghese o in inglese e presentata in
nº 5 copie alle autorità doganali al momento dello
sdoganamento.
SI – Bill of Lading (via maritime) o Air Way Bill (via aerea)
Allegata alla fatura commerciale con il dettaglio della merce.
Certificato di origine della merce, rilasciato dalla autorità
competente del paese di origine
Il certificato di analisi dovrà contenere obbligatoriamente i
parametri analitici di cui si può prendere visione direttamente
nell “Anexo VIII” della normativa sopra citata scaricabile nel sito
del Ministero Brasiliano dell’Agricoltura mediante l’acesso al
seguente link:
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21052
L’etichetta potrà essere in lingua di origine ma con retroetichetta aggiuntiva tradotta in portoghese
Pallet in legno trattato (con il relativo certificato comprovante)
o in plastica
L’importatore dovrà richiedere la Licenza d’Importazione (L.I.)
relativa al prodotto specifico
NO
NO
NO
NO
Vedi allegato
Normativa SRF nº 504, del 3 febbraio 2005 che determina
l’obbligo di apposizione di un sigillo anti-contraffazione per la
commercializzazione di tutti i superalcolici nel Paese. Il Brasile
giustifica questa norma con la necessità di contrastare
adulterazioni, frodi, contrabbando ed evasioni fiscali. In questo
caso, la materia è regolata dalla “Receita Federal”, ente fiscale e
doganale brasiliano, e non dal Ministero dell’Agricoltura. I sigilli
dovranno essere apposti a tutti i superalcolici commercializzati,
nazionali e stranieri. Nel caso dei superalcolici importati il sigillo
sarà applicato alle singole bottiglie al momento dell’arrivo in
dogana dall’importatore.
Secondo la Normativa N°54 del 18 novembre 2009 del Ministero dell’Agricoltura brasiliano è
necessario fornire, per ogni spedizione, i Certificati di Origine e di Analisi dei prodotti derivati da
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
57
uva. Questa norma innova la legislazione precedente che richiedeva la registrazione dell’impressa
e del prodotto presso gli organi competenti locali.
L’etichetta potrà anche essere in lingua di origine ma con retro-etichetta aggiuntiva tradotta in
portoghese con la stessa dimensione grafica di quella italiana, proporzionale alla bottiglia e dovrà
contenere tutte le informazioni di una etichetta normale secondo il Decreto nº 99.066, de 1990
art.47 e 49 , secondo lo schema riportato di seguito con la relativa traduzione:
Nome Do Produto: (Nome Del Prodotto)
Representante Importador: (Rappresentante Importatore)
End: (Indirizzo)
C.N.P.J. (Registro Che Il Rappresentante Vi Deve Fornire)
Produtor: (Produttore)
End.: (Vostro Indirizzo)
Ingredientes : (Ingredienti)
Conservantes: (Conservanti)
Origem: (Origine)
Capacidade: (Capacità della bottiglia : 700ml, 1 litro ecc.)
Grad. Alcoólica: (Gradazione alcolica)
Lote N.º _____(N °Lotto)
Contem o Não contem Gluten (Contiene o non Contiene GLUTINE)
Validade.: (Validità:)
Evite os riscos do consumo excessivo do alcool (Evitare il rischio del consumo eccessivo di alcol)
REGIME DOGANALE BRASILIANO
Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte, secondo la tariffa
doganale brasiliana.
Voce
Doganale
(NCM)
2208
Prodotto
DAZIO IPI
ICMS PIS
(*)
COFINS AFRMM
(**)
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80%
vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2208.20.00 Acquaviti di vino o di vinacce 20 % 60% 25% 1,65% 7,60% 25%
(*) l’ICMS ha regole ed aliquote che possono variare da Stato a Stato. Le aliquote succitate sono
valide per lo Stato di San Paolo.
(**) Viene calcolato sul valore del nolo marittimo
Di seguito una breve descrizione di ciascuna delle suddette imposte:
Dazio: imposta che incide su tutti i prodotti importati provenienti da paese con i quali il Brasile non
ha un accordo di collaborazione che preveda la sua esenzione totale o parziale. Tra detti paesi,
possono essere citati quelli appartenenti al Mercosud, Cile, Bolivia, Venezuela, Messico ecc. Detta
imposta viene calcolata direttamente sul valore CIF della merce e la relativa aliquota varia da
prodotto a prodotto.
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
58
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados, ovvero Imposta sui Beni Lavorati). Tale imposta
incide pure sui prodotti fabbricati in Brasile, ma secondo una diversa base di calcolo. Nel caso di un
prodotto importato, l’IPI viene calcolata sul valore CIF + Dazio. Come succede con il dazio,
l’aliquota dell’IPI varia da prodotto a prodotto.
ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ovvero Imposta sulla Circolazione
delle Merci e dei Servizi). Viene calcolata sul valore CIF + Dazio + IPI + Altre Spese di
Sdoganamento/Imposte e sull’ICMS stessa. È un’imposta statale, che incide su tutti i livelli
dell’operazione di vendita, dal produttore fino al consumatore finale. L’ICMS, imposta equivalente
all’IVA, è dovuta/pagata dal fabbricante e/o commerciante. L’aliquota ICMS è territoriale, nel
senso che varia da uno Stato all’altro della Federazione brasiliana, con oscillazioni dal 7% al 18% in
conformità con la legislazione interna dello Stato dove transita la merce. A San Paolo, per la
maggior parte dei prodotti, le aliquote variano dall’8,8% al 18%.
AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercantil, ovvero Addizionale sul Frette
Marittimo). Viene calcolato sul valore del nolo marittimo, nel caso il trasporto venga realizzato via
marittima. È un’imposta che è stata creata alfine di genere un fondo per favorire il rinnovo della
Marina Mercantile Brasiliana.
PIS (Programma de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade). Il calcolo di tali imposte nell’importazione (la metodologia di calcolo è diversa nel
caso di prodotti fabbricati in Brasile) è piuttosto complesso e dipende da un grande numero di
variabili che includono, oltre al valore CIF della merce, il dazio, l’IPI, l’ICMS e altre tasse inerenti
allo sdoganamento.
Si sottolinea che l'ICMS regolato nelle operazioni di importazioni rimane un credito che potrà
essere scalato dalla ICMS inerente all’attività aziendale da essere versata mensilmente.
Quindi, se in un certo mese determinata ditta deve per esempio versare R$ 100 relativi alle
vendite realizzate ed ha un credito di R$ 20,00 di un'importazione fatta precedentemente, alla fine
dovrà versare R$ 80,00.
PIS e COFINS nell'importazione sono nella quasi totalità dei casi un costo per l'azienda.
Altre imposte/spese inerenti allo sdoganamento includono:
Magazzinaggio presso il Magazzino Doganale: 0,65% sul CIF;
Tassa di apertura del container (Desconsolidação): US$ 100,00/container;
Liberazione della BL: da US$ 35 a US$ 50;
Capatazia (uso mano d’opera portuale) per un container da 20”: R$ 190,00;
Handling: US$ 30,00;
Tassa di Sdoganamento: 0,8% sul valore CIF (ammontare minimo di R$ 450,00 e massimo di R$
1.500,00);
SDA (Tassa obbligatoria +/- equivalente ad un fondo di liquidazione per doganalisti): 2% sul valore
CIF (ammontare minimo di R$ 224,00 e massimo di R$ 447,00);
Tassa Amministrazione Pratica Sdoganamento: 2% sul valore CIF;
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
59
Spese Varie (fotocopie, trasporto ecc): circa R$ 150,00.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
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CANADA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Si, indicando tutte le informazioni previste dalla
normativa canadese. (cf. CCI - Canada Customs
Invoice).
La fattura export deve contenere le seguenti
informazioni: denominazione del prodotto, tipo
di alcolico, annata, grado alcolico, peso lordo e
netto, numero di bottiglie, numero di cartoni e
prezzo FOB per singolo prodotto.
Prevista dalla legge italiana per esportazione
extra comunitaria
Si (via aerea: Airway Bill; via mare: Ocean Cargo
Manifest)
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
No. Richiesto solo per usufruire di tariffe
preferenziali, se esistenti
CERTIFICATI DI ANALISI
No. Le analisi sono effettuate dai singoli
Monopoli.
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Deve essere conforme alla normativa canadese e
contenere sull’etichetta principale le seguenti
informazioni obbligatorie:
- Denominazione del prodotto bilingue
- Paese di origine bilingue
- Tenore in alcol %
- Contenuto netto in ml o litri
Le denominazione di origine possono essere nella
lingua originale.
Sono obbligatorie, ma non è necessario che siano
sull’etichetta principale:
- Nome e indirizzo del fornitore
- Codice universale del prodotto (UCP – EAN) (non
necessario per l’importazione privata)
- Numero di lotto di produzione (non necessario
per l’importazione privata)
Il regolamento federale prevede che tutte le
bevande alcoliche vendute in Canada devono
riportare l’indicazione in etichetta della presenza
di allergeni con la menzione bilingue (francese e
inglese) “Contient (nome allergene) / Contains
(nome allergene)”. Le sostanze coperte dalla
normativa di riferimento sono quelle riportate
nel Food and Drugs Act and Regulations.
Solo i prodotti alcolici definiti nel Food and Drug
Regulations (standardized alcholic beverages),
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
61
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
sono esenti dall’obbligo di riportare in etichetta
la lista degli ingredienti.
Devono essere conformi alle normative federali e
rispettare le esigenze dei singoli Monopoli. Gli
imballaggi in legno devono essere conformi alle
nuove normative internazionali FAO (ISPM-15).
Modulo B3 (Canada Customs Coding Form). È di
solito preparato dal broker in dogana.
No.
No.
Non necessaria in quanto la merce viene spedita
su richiesta dei singoli Monopoli. Il Monopolio è
per legge federale l’unica figura autorizzata ad
importare alcolici in Canada.
Non è richiesta la registrazione delle etichette.
Tuttavia è consigliato sottomettere la bozza
finale all’approvazione dei singoli Monopoli
provinciali per assicurarsi che l’etichetta soddisfi
a tutte le esigenze federali e provinciali.
Dazi doganali (per litro – variabile a secondo del
prodotto), tassa d’accisa federale, tassa federale
sul valore aggiunto (GST), tassa provinciale di
vendita (TPS); in alcune province GST e TPS sono
raggruppate in un’unica tassa Harmonized Sales
Tax (HST). Tutte le tasse, dazi, ecc. sono
normalmente a carico del Monopolio, unico
importatore autorizzato dalla legge federale.
Da concordare eventualmente con i Monopoli.
[email protected]
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
62
CILE
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
La Fattura Commerciale, esente da visti, è richiesta
in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni:
•
Nome e natura del prodotto
•
Marchio o nome di Fantasia,se esistente
•
Tipologia della confezione e volume contenuto
•
Graduazione alcolica
•
Numero di confezioni che compongono il lotto
Dichiarazione di congruità del valore della
merce riportato nella fattura
•
Certificato assicurazioni (se il valore del premio
assicurativo non è riportato nella Fattura
commerciale).
SI
• “Conocimiento de Embarque” secondo il
mezzo di trasporto:
• Bill of lading (via maritima), o air way bill (via
aerea)
SI, Allegato alla fattura
Per i Paesi provenienti dall'UE, si deve presentare la
certificazione d'origine (Eur - 1)
L’ emissione di questo documento è obbligatoria
solo per IMBARCHI CHE SUPERANO IL VALORE DI
EURO 6.000. Per importi inferiori, nella fattura deve
essere chiaramente scritto (in qualsiasi lingua)
quanto segue:
“ L’ esportatore delle merci contemplate nel
presente documento, dichiara che, salvo indicazione
contraria, le merci sono di origine preferenziale
Italia “
Si, é richiesto il Certificato di analisi emesso nel
Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale
e/o attraverso la presentazione di un Certificato
elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei
prodotti nel registro delle bevande alcoliche del
Servizio”
CERTIFICATO SANITARIO
E' obbligatorio presentare il Certificato Sanitario del
paese di origine (D.F.L. Nº 19-2345 D.O. 26.11.79).
ETICHETTATURA
Articolo 35 della legge 18544 Inciso 1:
Le etichette devono riportare almeno:
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
63
•
•
•
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Nome e indirizzo dell’imbottigliatore
nome e natura del prodotto
gradazione alcolica espressa in gradi Gay
Lussac(1)
• volume espresso in unitá del sistema
metrico(2)
- il paese di origine
- nome e indirizzo dell’ importatore e del
distributore in lingua spagnola
(1) Nel caso si importino prodotti la cui etichetta
originale non registri tali menzioni e/o espresse in
altre unità di misura, dovrà segnalarsi
l’equivalenza in lingua spagnola in una etichetta
complementare. Inoltre i prodotti importati in unità
di consumo sigillate potranno essere importati con
le etichette di origine. Ció nonostante si deve
adempiere a quanto menzionato negli inciso 1 e
nell’inciso 4 (**) dell’articolo 35 della legge, in una
etichetta complementare.
(2) Si proibisce l’utilizzo di etichette, confezioni ed
imballi con indicazioni geografiche, denominazione
di origine, espressioni tradizionali, menzioni
complementari di qualità o denominazioni straniere
protette e che siano state riconosciute come tali
negli accordi internazionali sottoscritti dal Cile.
• Secondo modalità di commercializzazione del
paese di origine
• Trattamento degli imballaggi in legno
(trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15)
Certificato “Destinacion Aduanera para productos
Agropecuarios- CDA”
- Documenti di trasporto internazionale
“Conocimiento de Embarque”secondo il mezzo
di trasporto (aereo, marittimo,terrestre)
- Fattura Commerciale, esente da visti, è richiesta
in 4 esemplari contenente le seguenti
informazioni:
- Nome e natura del prodotto
- Marchio o nome di Fantasia,se esistente
- Tipologia della confezione e volume contenuto
- Graduazione alcolica (3).
- numero di confezioni che compongono il lotto
64
-
Dichiarazione di congruitá del valore della
merce riportato nella fattura
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
No
No
No
No
Il DL 825. Art. 42 comma c) stabilisce una sopratassa
del 15% ad Valorem CIF destinata al consumo di
bevande alcoliche, vini, spumanti, birra e simili +
aliquota IVA del 19%.
Dazio generale del 6%
Dazio Accordo Cile - UE: 0%2
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Iscrizione nel Registro de Bebidas Alcholics del SAG3:
Le bevande alcoliche importate devono essere
previamente iscritte nel Registro del SAG, ed essere
catalogate come atte al consumo,previa ispezione e
analisi di ogni partita 4 .
Per l'iscrizione si deve presentare la seguente
documentazione:
a)natura specifica del prodotto (nome generico)
b)nome di fantasia, se esistente
c)nome e ragione sociale, indirizzo importatore
d)composizione generica del prodotto e materie
prime utilizzate.
Nel caso dei liquori e distillati il SAG potrá inserire il
prodotto nelle classifiche di cui l'Articolo 12 del
Regolamento.
e) Graduazione alcolica
I prodotti che non sono iscritti nel Registro non
possono essere commercializzati nel Paese
Dopo le succesive verifiche si procede alla consegna
della autorizzazione al consumo :
2.- Autorización de uso y disposición de alimentos
importados” rilasciata dal Servicio Nacional de Salud
– Seremi de Salud
Nell’ambito dell’accordo di Associazione UE-Cile il Decreto Nº 233, D.O. del 12.08.2006 del Ministero di Affari Esteri, relativo al
Decreto Nº 1/2006, del Consiglio della Associazione UE-Cile si eliminano i dazi doganali relativi alle bevande alcoliche, vermut e
bevande aromatizzate di origine europea.
.-
.- Risoluzione N° 2388/2013, comma 2.- “si escludon o dalle analisi le partite di vino e/o bevande alcoliche e aceti provenienti da paesi
con i quali il Cile abbia sottoscritto accordi commerciali in vigore o memorandum d’intenti in materia di vini che stabiliscano il
riconoscimento e validità delle analisi realizzate nel Paese di Origine, al fine di facilitare il commercio e l’importazione di questi prodotti.”
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
65
Graduazione alcolica minima richiesta
-
Gruppo 1:
Distillati: 30°
Brandy: 36°
Cognac, rum, armagnac, Gin , Vodka: 37,5°
Whisky: 40°
Gruppo 2
Liquori: 16°
Gruppo 3
Cocktail : senza requisiti di gradazione minima.
In ogni caso sarà permessa una tolleranza di fino
0,5 ° inferiore al minimo fissato per ogni
tipologia di prodotto o da quello registrato
sull’etichetta.
Normative sulla produzione, elaborazione e Nel paese il Decreto N°78 del 1986, regola la Legge
commercializzazione di bevande alcoliche,
18.455, la quale stabilisce le normative sulla
aceti e simili
produzione, elaborazione e commercializzazione di
bevande alcoliche, aceti e simili. Le ultime modifiche
del 10 luglio 2009, hanno incorporato nell’Articolo
23 il numero 32, in cui viene permessa l’addizione
de CMC, per la stabilizzazione tartarica in vini e vini
spumati in un dosaggio massimo di 100 mg/L.
Per i prodotti importati si evidenziano:
Articolo 38: I prodotti che s’importino nel Paese
devono adempiere con tutti i requisiti richiesti per i
prodotti simili nazionali.
Articolo 40: I prodotti importati non potranno essere
commercializzati prima che il Servizio Agricola
Ganadero, abbia verificato, mediante analisi,
l’adempimento dei requisiti richiesti. All’ingresso del
prodotto nella Dogana, il SAG avrà una scadenza di
60 giorni dalla data di ricezione della rispettiva
richiesta, per procedere all’ispezione, alla cui
scadenza l’importatore potrà disporre liberamente
della merce.
N. B.:
La Risoluzione N° 36172013 del SAG, entrata in
vigore il 4 maggio 2013 con l'obiettivo di facilitare le
pratiche d'importazione di vino e bevande alcoliche
.-Servicio Agricolo y Ganadero: Ente governativo proposto per la tutela, controllo dei prodotti di origine animale, vegetale importati
/esportati
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
66
indica quanto segue:
C.1.-B) “ Per l’importazione delle partite di vino e
bevande alcoliche comprese nell’Accordo Cile –
Unione Europea è riconosciuto e validato il
rispettivo Certificato di analisi emesso nel Paese di
Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale e/o
attraverso la presentazione di un Certificato
elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei
prodotti nel registro delle bevande alcoliche del
Servizio”
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
67
COLOMBIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEGLI ALCOLICI
VIENE RICHIESTA.
VIENE RICHIESTA.
SONO RICHIESTI .
VIENE RICHIESTA.
NON VIENE RICHIESTO .
VIENE RICHIESTO SULLA BASE
DELLA
NORMATIVA SULLE BEVANDE ALCOLICHE IN
COLOMBIA CONSULTABILE NEL SITO WEB
DELL’INVIMA http://web.invima.gov.co, NELLA
SEZIONE
NORMATIVIDAD/BEBIDAS
ALCOHÓLICAS.
IL QUADRO DI RIFERIMENTO RELATIVO ALLA
CONCESSIONE DEL REGISTRO SANITARIO PER
L’IMPORTAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN
COLOMBIA È IL CAPITOLO VIII DEL DECRETO
1686 DEL 2012
VIENE RICHIESTA, SULLA BASE DELL'ARTICOLO
46 DEL DECRETO 1686 DEL 2012, CONSULTABILE
NEL
SITO
WEB
DELL’INVIMA
http://web.invima.gov.co,
NELLA
SEZIONE
NORMATIVIDAD/BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE VIENE RICHIESTA.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE LA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
CHE L’IMPORTATORE COLOMBIANO DEVE
PRESENTARE PER LO SDOGANAMENTO È
POSSIBILE RICHIEDERLA ALL’UFFICIO ICE DI
BOGOTÁ.
CONTINGENTE DOGANALE
NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE
DOGANALE PER L’IMPORTAZIONE DELLA
GRAPPA O GLI ALCOLICI DALL’ITALIA.
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
LA REGISTRAZIONE DELLE ETICHETTE DOVRÀ
OSSERVARE L’ITER PREVISTO DAGLI ARTICOLI 46
AL 52 DEL DECRETO 1686 DEL 2012,
CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL’INVIMA
http://web.invima.gov.co,
NELLA
SEZIONE
NORMATIVIDAD/ BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE VEDI ALLEGATO
NEL PAESE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
68
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
CONSIDERANDO
L’EVOLUZIONE
DELLE
NORMATIVE VIGENTI SI PREGA DI CONTATTARE
L’UFFICIO ICE DI BOGOTÁ.
NOTA BENE
REGIME DOGANALE COLOMBIANO
Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte (dazio e IVA), secondo la
tariffa doganale colombiana.
VOCE
DOGANALE
PRODOTTO
2206
Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2206.00.00.00
Altre bevande fermentate (per esempio, sidro di
pere, idromele), miscele di bevande fermentate e
miscugli di bevande fermentate e di bevande non
alcoliche, non nominate né comprese in altre parti
2207
DAZIO
GENERALE
DAZIO PER
LIBERO
SCAMBIO CON
UE*
15%
0%
16%
IVA
Bevande, liquidi alcolici ed aceti
Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico superiore o uguale a 80%
vol; Alcole etilico ed acquaviti denaturati, di
qualsiasi titolo.
2207.10.00.00
Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico superiore o uguale a 80%
vol
10%
10%
16%
2207.20.00.00
Alcole etilico ed acquaviti denaturati, di qualsiasi
titolo
10%
15%
16%
2208
Bevande, liquidi alcolici ed aceti
Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico inferiore a 80% vol;
acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche.
2208.20.21.00
Distillati di vino (ad esempio 'cognac', 'grappa',
'pisco', 'Singani')
Pisco
15%
0%
35%
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
69
2208.20.22.00
Distillati di vino (ad esempio 'cognac', 'grappa',
'pisco', 'Singani')
Singami
15%
0%
35%
2208.20.29.00
Distillati di vino (ad esempio 'cognac', 'grappa',
'pisco', 'Singani')
Gli altri
15%
0%
35%
2208.20.30.00
Distillati di vinacce (Grappa e simili)
15%
0%
35%
VOCE
DOGANALE
PRODOTTO
DAZIO
GENERALE
DAZIO PER
LIBERO
SCAMBIO CON
UE*
2208.30.00.00
Whisky
15%
16.40%
35%
2208.40.00.00
Rum e altre acquaviti provenienti dalla
distillazione, fermentato, di prodotto della canna
da zucchero
15%
16.40%
35%
2208.50.00.00
Gin e Ginevra
15%
0%
35%
2208.60.00.00
Vodka
15%
16.40%
35%
Liquori
di anice
15%
0%
35%
0%
Creme di
meno di 20°
di alcool
16%
2208.70.10.00
-
2208.70.20.00
-
Liquori
creme
15%
IVA
Altre creme
35%
2208.70.90.00
-
Liquori
gli altri
15%
0%
Sabaglione,
punzone e
spuntini di
meno di 20°
di alcool
16%
Gli altri
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
70
sabaglioni,
punzoni e
aperitivi
35%
2208.90.10.00
35%
2208.90.20.00
Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico volumico inferiore di 80%
15%
0%
35%
Acquavite di agave (tequila e simili)
5%
0%
VOCE
DOGANALE
PRODOTTO
DAZIO
GENERALE
DAZIO PER
LIBERO
SCAMBIO
CON UE*
2208.90.42.0
0
Gli altri acquavite
- di anice
15%
0%
35%
2208.90.49.0
0
Gli altri acquavite
- il resto
15%
20%
35%
0%
Aperitivi
inferiore a
20 ° alcolici
16%
2208.90.90.0
0
-
Gli altri
gli altri
15%
IVA
Altri
aperitivi
35%
*Dal 1 agosto 2013 è in vigore l'accordo di libero scambio tra Colombia e Unione Europea.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
71
PANAMA
FATTURA EXPORT
Fattura commerciale emessa dall’esportatore.
DICHIARAZIONE DOGANALE
Non è richiesta.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
Originale del documento di trasporto (Bill of Lading
o Air Way Bill).
Packing list con il dettaglio della merce.
CERTIFICATO DI ORIGINE
È obbligatorio.
CERTIFICATO DI ANALISI
Certificato rilasciato dalle autorità italiane
competenti .
ETICHETTATURA
Non esiste una specifica normativa in materia di
etichettatura .
IMBALLAGGI
Non risultano disposizioni specifiche per gli
imballaggi.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI È richiesta la Dichiarazione doganale di
IMPORTAZIONE
importazione.
DOCUMENTI DA TRASMETTERE Dopo la consegna al vettore della merce,
ALL’IMPORTATORE
l’esportare dovrà provvedere ad inviare via fax e
successivamente in originale la seguente
documentazione all’importatore: -Fattura
commerciale;
Originale del documento di trasporto (Bill of Lading
o Air Way Bill);
-Packing List.
CONTINGENTE DOGANALE
Non è stato fissato un contingente doganale per
l’importazione di grappa e distillati dall’Italia.
DAZI ED ALTRE IMPOSTE A
Grappa e distillati: 15% + imposta ITBMS 10%
CARICO DELL’IMPORTATORE
Occorre la registrazione del prodotto da parte
REGISTRO SANITARIO
dell’importatore presso l’Autoridad Panameña de
Seguridad de Alimentos (AUPSA).
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
72
PERU’
FATTURA
COMMERCIALE
DICHIARAZIONE
DOGANALE
DOCUMENTI DI
TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI
ORIGINE
La dogana peruviana ha stabilito delle istruzioni allo scopo che
l’importatore possa fornire in maniera dettagliata le caratteristiche
della merce, tra cui Fattura Commerciale
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/formatos/DUAB5.htm
“DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione della
merce. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D574.htm
Bill of lading (via maritime), o air way bill (via aerea)
Allegata alla fattura commerciale
È obbligatorio
In Perú esistono normative riguardanti la registrazione di prodotti
alimentari e bevande (per la libera commercializzazione), della
DIGESA (Dirección Generale de Salud Ambiental) del Ministero della
Salute peruviano:
Registro Sanitario di Alimenti e Bevande, sulle seguenti basi legali:
- “Legge N° 26842, Art. 91° del 20-07-97”
- “D.S. N° 007-98-SA, Art. 105° (25-09-98)”,
- “Legge n° 27821, Legge de promoción de suplementos nutricionales,
Art. 3° del 16/10/02”
- “Legge N° 28405, Art 9°”
- “Legge N° 716, Legge de protezione al consumatore”
- “Legge N° 29571, Codice di Protezione al Consumatore”
CERTIFICATI DI
ANALISI
I principali REQUISITI sono i seguenti ed è possibile visualizzarli nel seguente:
http://www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28
1. Formulario per la registrazione sanitaria, indirizzato al Direttore
Esecutivo di “Igiene Alimentare e Zoonosi” con carattere di
“Dichiarazione Giurata”, che contengano il N° di “RUC – Registro
Unico del Contribuente”, firmato dal rappresentante legale.
E’ possibile ottenere il documento di registrazione sanitaria o
iscrizione di prodotti alimentari (prodotti alimentari e/o vino) e
fabbricati ALL’ESTERO destinati all’esportazione in Perú, attraverso
il seguente link:
http://www.digesa.sld.pe/formularios/29-2.xls
2. Risultato delle analisi fisiche, chimiche e microbiologiche del
prodotto finito, attestante la conformità alle normative sanitarie in
vigore, concesso da un laboratorio accreditato del laboratorio di
controllo di qualità della fabbrica.
3. Certificato di libera commercializzazione o certificato sanitario
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
73
emesso dall’Autorità competente del Paese di origine, in originale
e copia validata dal Consolato.
4. Etichettato dei prodotti, in lingua spagnola legge 28405) (vedi
etichettatura del vino).
5. I prodotti alimentari e bevande di regime speciale, dovranno
segnalare le proprietà nutrizionali e dovranno essere accompagnati
dal certificato di analisi de bromato emesso da un laboratorio
accreditato dall’INDECOPI.
Dall’1.6.2005 è in vigore la legge N° 28405 (30.11.04) sull’etichettatura
dei prodotti industriali
http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/NORMREGLAMENT
OS/Legge28405(1).pdf
e relativa Regolamentazione, D.S. N° 020-2005-PRODUCE (26-05-05)
http://www.aduanet.gob.pe/novedades/Doganales/comunicados/200
5/mayo/DS020-2005-PRODUCE.pdf
che impone l’obbligo di specificare in lingua spagnola il tipo di
prodotto ed il contenuto.
ETICHETTATURA
DELLE BEVANDE
ALCOLICHE
La normativa specifica per la commercializzazione, pubblicità e
sull’etichettature Legge n° 28681 e la sua regolamentazione con D.S. n°
012-2009-SA, che regola gli obblighi e infrazioni dei consumatori e dei
commercializzatori, evidenzia che potrebbe danneggiare la salute.
http://www.opd.gob.pe/modulos/CDocumentacion/DOCUMENTOS/LE
G_00022_ds%200122009%20sa%20reglamento%20de%20ley%2028681%20alcohol%20200
9.pdf
A questo riguardo, si dovrà evidenziare nell’etichetta:
“PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18
AÑOS”
“SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO MANEJES”
IMBALLAGGI
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
74
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
I documenti generali che richiede la SUNAT
(Superintendencia Nacional Tributaria) sono:
• Documento del trasporto (Bill of lading (via maritime), o air way
bill (via aerea))
• Fattura commerciale
• Certificato d’origine
• Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci
• “DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione
della merce.
Ad ogni buon fine, indichiamo il link sulla normativa relativa al Regime
di Importazione di merce nel seguente link: Capitolo II, Articoli dal 49 al
59: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja03.htm
b. www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2005/seccion
-II/Proc_24.xls
Tutte le procedure per un’importazione definitiva sono regolate sulla
base delle seguenti normative, che si possono visualizzare nel link della
Dogana peruviana di seguito indicato:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/base_leg
al.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/definitivos/i
mportac/procGenerale/index.html
•
•
DICHIARAZIONE
DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
•
•
•
•
•
Elenco delle Sanzioni applicabili a infrazioni previste nella Legge
Generale Doganale, approvata con D.S. N° 031-2009-EF pubblicata in data
11.02.2009.
Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato con D.S. Nº
010-2009-EF pubblicato in data 16.01.2009.
Legge Generale Doganale, approvata con D.L. Nº 1053 pubblicata in
data 27.06.2008.
Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato por Decreto
Supremo Nº 011-2005-EF pubblicato in data 26.01.2005.
Normativa che approva le disposizioni regolamentari del D. L Nº 943,
Legge di Registro Unico dei Contribuenti, approvata con Risoluzione della
Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria Nº 210-2004SUNAT pubblicata in data 18.09.2004 e la sua normativa di modificazione.
Testo Unico della Legge Generale Doganale, approvato dal D.S. Nº
129-2004-EF pubblicato il 12.09.2004 e successive norme di modificazione.
Legge delle violazioni di carattere penale doganali, Legge Nº 28008
pubblicata in data 19.06.2003 e la sua normativa di modificazione.
Regolamento della Legge delle violazioni Doganali, approvato con D.S
Nº 121-2003-EF pubblicato in data 27.08.2003 e la sua normativa di
modificazione.
Obbligo di presentazione della Dichiarazione Andina di Valore -DAV
da parte degli operatori di qualunque Paese, approvata con Risoluzione
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
75
•
•
•
•
•
•
•
•
DOCUMENTI DI
SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE
DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
dell’Intendenza Nazionale Nº 000 ADT/2002-000051 pubblicata il in data
11.01.2002.
Legge delle Procedure Amministrative Generale, Legge Nº 27444
pubblicata il in data 11.04.2001 e la sua normativa di modificazione.
Istruzioni per la compilazione della “Declaración Única de Aduanas
(DUA)” INTA-IT.00.04, approvato con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale
Nº 000ADT/2000-002180 pubblicata in data 02.08.2000, e la sua normativa
di modificazione.
Forme ed istruzioni della “Declaración Única de Aduanas (DUA)”,
approvato con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale Nº 000ADT/2000000750 pubblicata in data 22.03.2000.
Regolamento dell’Accordo relativo alla applicazione del Articolo VII
dell’Accordo Generale sui dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994,
approvato por Decreto Supremo Nº 186-99-EF pubblicato in data
29.12.1999, e la sua normativa di modificazione e di ampliamento.
Testo Unico del Codice Tributario, approvato con Decreto Supremo
Nº 135-99-EF pubblicato in data 19.08.1999 e la sua normativa di
modificazione.
Regolamento delle Ricevute di Pagamento, approvato con
Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria
N° 007-99/SUNAT pubblicata in data 24.01.1999.
Scheda della Dichiarazione Andina di Valore (DAV), approvato con la
Decisione Nº 379 della Comunità Andina delle Nazioni (CAN) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Accordo in data 27.06.1995.
Accordo relativo alla applicazione dell’Articolo VII dell’Accordo
Generale sui Dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato
con Risoluzione Legislativa Nº 26407 pubblicata in data 18.12.1994.
I documenti generali che richiede la SUNAT
(Superintendencia Nacional Tributaria) sono:
• Documento del trasporto (Bill of lading (via maritime), o air way
bill (via aerea))
• Fattura commerciale
• Certificato d’origine
• Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci
• “DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione
della merce.
Ad ogni buon fine, indichiamo il link sulla normativa relativa al Regime
di Importazione di merce nel seguente link: Capitolo II, Articoli dal 49 al
59: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja03.htm
La procedura specifica per l’applicazione dei contingenti doganali
all’importazione di merce sono regolati per ciacun accordo
commerciale internazionale sottoscritto dal Perú, INTA-PE.01.18
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/acuerdoscomerciales/
contingentes.html
Sussiste specialmente per assicurare i prodotti alimentari destinati agli
Stati Uniti:
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
76
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/bioterrorismo/index.h
tm
NOTIFICA
PREVENTIVA
REGISTRAZIONE
ETICHETTE
No
No
Per tutto il capitolo 22: vini, spumanti, grappa i dazi sono stati ridotti
dal 9% al 6%, con DS 279 EF a partire dal 31/12/2010 :
Tuttavia a maggio del 2013 sono state modificate le “Imposte Selletivo
al Consumo per vini e distillati” da un minimo del 20% ad un massimo
del 25%.
Per i vini e distillati con una percentuale superiore ai 20% saranno
sottomesse a pagamento fisso di S/. 3,4 / a litro o un tasso al valore del
25%.
Nel caso della birra é stato stabilito come come Imposte selletivo al
Consumo da un minimo del 27,8% fino ad massimo del 30%. Inoltre le
bevande che possiedano tra 0% e 6% di alcool sono soggette a pagare
un’ammontare fisso di S/. 1.35 (moneta locale: nuevos soles)/ a litro
e/o un tasso secondo il prezzo di vendita al pubblico di 30%.
DAZI E ALTRE
IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL
PAESE
22.04.21
vino, spumanti,
distillati
22.03
birra
Ad / Valorem
6%
6%
Impuesto Selectivo al
Consumo
20%
27.8%
Impuesto General a las
Ventas
16%
16%
Impuesto de Promoción
Municipal
2%
2%
Derecho Específicos
N.A.
N.A.
Derecho Antidumping
N.A.
N.A.
1.75%
1.75%
0%
0%
Gravámenes Vigentes
Seguro
Sobretasa
Unidad de Medida:
(*)
(*)
Fonte: Dogana Peruviana– Elaborazione Desk Italia-Perú
http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO
IL PAESE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
77
IMPORTATORE
Il vino è commercializzato sia nel settore retail, enoteche o negozi
specializzati per la vendita di vini e distillati, che nei ristoranti e catene
alberghiere di livello alto e medio.
Il settore "retail” ha avuto una crescita molto sostenuta negli ultimi
anni, in termini di numero di supermercati, di grandi magazzini e di
centri commerciali ed ha chiuso il 2013 con vendite per oltre USD 6
miliardi.
DISTRIBUZIONE E
SETTORE RETAIL
La figura delle catene dei supermercati che peraltro includono un ampio
reparto di vini, in alcuni casi in area chiusa e temperata) in cui appaiono
quattro strutture principali, TOTTUS (investimento Cileno), PLAZA VEA,
SUPERMERCADOS PERUANOS, e WONG – quest’ultimo di proprietà
CENCOSUD – sempre investitore cileno-, che sono indirizzati ai segmenti di
mercato sia alto e medio, mentre per operare in questo ultimo assumono
nomi diversi come gli ipermercati Plaza Vea e Metro (appartenenti a
Supermercados Peruanos e a CENCOSUD rispettivamente); gli acquisti
avvengono direttamente dai produttori locali e distributori, nonché con
importazioni dirette. Durante l’ultima edizione della EXPOVINO (organizza
Cencosud) hanno dichiarato che solo nel settore vino si muove USD 36 milioni,
con circa 500 marche, ed un consumo medio di 18/20 litri per capita, mentre i
supermercati hanno una partecipazione del 60% del mercato.
La catena Wong (Wong e Metro) possiede 18 punti di vendita,
Supermercati Peruviani (Plaza Vea e Vivanda) possiede 24 e Tottus
possiede 16 punti di vendita.
CONSUMO PER
CAPITA
“Supermercados Peruanos” ha rivisto al rialzo le sue previsioni di
investimento
portandole all’inaugurazione di ulteriori ipermercati e supermercati
con marchio “VIVANDA”, indirizzato ai segmenti medio-alto.
Consumo per capita di vino 18/20 litri (Cencosud – Expovino)
Consumo per capita di birra 45 litri (fonte AMBEV Perú)
Altri fattori che hanno contribuito ad aumentare la domanda di vino – oltre
che dal ricordato maggiore potere d’acquisto della popolazione ha
incrementato l’offerta di infrastrutture alberghiere e ristoranti di alto livello,
non solo a Lima ma anche all’interno del Paese, nonché dalla
costante promozione della gastronomia nazionale ed internazionale, dalla
crescita delle scuole di cucina e dalla diffusione di enoteche a livello
nazionale.
RISTORAZIONE
Secondo l’Associazione Alberghiera del Perú, nel corso del 2011-2012
apriranno 42 nuovi alberghi di lusso (Westin, Hilton, Decameron, etc) ed
“alberghi boutique”, nelle principali città turistiche del Paese (Lima, Piura,
Cusco, Paracas, Arequipa).
Nel 2013 continua l’investimento alberghiero dovuto ai grandi eventi di rilievo
internazionali che ospiterá il Perú, della COP 20 (Dic. 2014), “Riunione dei
Governatori Banca Mondiale/Fondo Monetario Internazionale (Ott. 2015), dei
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
78
Giochi Panamericani (2019)
http://www.ahora-peru.com/ - http://www.sociedadhotelesdelperu.org/
INSTITUTO DEL VINO Y EL PISCO- IDVIP
Appartiene all’Università San Martín de Porras
http://www.idvip.edu.pe/
ESCUELA PERUANA DE SOMMELIERS
http://sommeliersperu.edu.pe/
ENTITÀ DI
FACULTAD ADMINISTRACION HOTELERA, TURISMO y GASTRONOMIA
FORMAZIONE DI
Appartiene all’Università San Ignacio de Loyola
SOMMELIER E
http://www.usil.edu.pe/0/facultad.aspx?PFL=8
PROMOZIONE DEL
ASOCIACION PERUANA DE SOMMELIERS
VINO
http://www.sommelierperu.blogspot.com/
Blog DESTILANDO VINO – appartenente al Giornale El Comercio
http://blogs.elcomercio.pe/destilandopisco/2013/12/el-espiritu-delvino-agenda-20.html
Pagina BARRICAS - Promozione dei Vini in Perú
http://barricas.com/
DIONISOS EL CLUB DEL VINO
RIVISTE
E
http://www.dionisos.com.pe/
PROMOTORI
DEL
SOMMELIER
VINO
http://www.sommelier.com.pe/
EXPOVINO
https://www.wong.com.pe/pe/supermercado/mundo_vinos/index.ht
ml
Organizzata dalla catena di supermercati WONG, per promuovere i vini
che ha nei propri negozi e invita ai fornitori di quei vini, siano locali che
stranieri.
EXPOSIZIONE DI VINI settore: gastronomia
MISTURA – Lima, settembre 2014
http://mistura.pe/
Organizzata da APEGA – Societá Peruviana di Gastronomia
EXPOALIMENTARIA – Lima, ottobre 2013
http://www.expoalimentariaperu.com/
Organizzata da ADEX – Associazione di Esportatori - Promperu
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
79
STATI UNITI D’AMERICA
Le normative statunitensi che regolano la commercializzazione di distillati sono stabilite dal TTB Alcohol & Tobacco Tax & Trade Bureau - ente Federale preposto ad effettuare sia controlli
qualitativi sul prodotto locale e importato, che controlli fiscali sugli importatori.
Siccome il medesimo ente Federale regola l'importazione di tutte le bevande alcoliche, inclusi i
vini, è relativamente facile per gli importatori di vino ottenere anche le licenze per i liquori. Va
notato che si tratta di separate licenze di importazione e che non tutti gli importatori di vino sono
muniti del permesso per importare anche distillati alcolici.
Per ottenere tale permesso, l’importatore deve rivolgersi al seguente ufficio:
TTB - ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU
650 Massachusetts Avenue
Washington, DC 20226
www.ttb.gov
Non e’ necessario effettuare le analisi chimiche sui distillati, in quanto il TTB accetta gli standards
italiani. Tuttavia, il TTB si riserva il diritto di richiedere - spesso prima di approvare le etichette l’effettuazione di tali analisi nel caso dei distillati aromatizzati (es.: Sambuca).
I campioni sottoposti a tali analisi devono essere accompagnati da una dichiarazione, su carta
intestata del produttore, indicante il metodo di produzione e gli ingredienti utilizzati.
Le analisi vengono effettuate dal seguente laboratorio federale:
TTB - ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU
NATIONAL LABORATORY CENTER
6000 Amendale Road
Amendale, Maryland
Att. Dr. Abdul Maboud - Chief Alcohol and Tobacco Section
Tel: 240/ 264-3700
L’approvazione della relativa etichetta viene richiesta all'ufficio competente del TTB:
TTB - ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU
Product Compliance Division
650 Massachusetts Avenue
Washington, D.C. 20226
Tel: 202/ 927-5000
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
80
L'importatore deve allegare alle etichette gli appositi formulari TTB indicanti anche il numero della
licenza d'importazione. Ciò in effetti rende l'importatore l'unico abilitato ad iniziare le pratiche per
ottenere l'approvazione delle etichette.
Nonostante le suddette analisi, campioni di prodotto vengono poi saltuariamente prelevati al
porto d'entrata da agenti doganali e poi inoltrati al TTB per verificare se contengono ingredienti
non permessi dalla U.S. Food and Drug Administration e quindi ritenuti nocivi al consumatore.
Per le grappe, il TTB ha stabilito i seguenti limiti di tolleranza:
-ALCOOL METILICO
0.35 percento al volume
Per sostanze volatili ed alcoli superiori, il TTB non dispone di precisi standards. Per gli alcoli
superiori nelle grappe (higher alcohols - 3/4/5 carbons) indicativi del processo di fermentazione,
standards italiani sarebbero pure adeguati. (Il TTB tiene a verificare che il prodotto sia il risultato
processo della fermentazione della distillazione - non prodotto chimicamente).
-RAME
1300 ppb (parti per miliardo
Sia il TTB che la Food & Drug Administration (FDA), ambedue enti preposti al controllo dei generi
per il consumo umano, non hanno mai fissato un proprio livello di tolleranza per il contenuto di
rame nelle bevande alcoliche. Si basano invece sul limite prescritto dalla Environmental
Protection Agency (EPA) il cui compito è la tutela dell'ambiente, che lo definisce a 1300 ppb (parti
per miliardo), lo stesso valore fissato per l'acqua potabile.
ETICHETTATURA:
Le etichette di tutti i distillati alcolici commercializzati negli USA devono riportare le seguenti
informazioni:
-MARCA
-TIPO DI BEVANDE (es. Amaretto)
-PAESE DI ORIGINE (Product of Italy)
-CONTENUTO NETTO DEL RECIPIENTE (vedi Misure Standard)
-CONTENUTO ALCOLICO (indicato in proof oppure “35% Alc. by Volume”)
-NOME E INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE COME APPARE SULLA LICENZA D'IMPORTAZIONE.
Va pure indicata sull'etichetta l'eventuale presenza del colorante FD&C Yellow Nr. 5, noto per
creare varie reazioni allergiche.
Inoltre, l'indicazione dell'uso di eventuali coloranti artificiali deve essere fatta sull'etichetta
frontale del prodotto nel seguente modo: "CERTIFIED COLOR" or "ARTIFICIALLY COLORED".
Va inoltre indicata sull'etichetta l'eventuale presenza di solfati in parti eccedenti 10/milione,
utilizzando una delle seguenti apposite indicazioni:
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
81
"CONTAINS A SULFITE", "CONTAINS SULFITES" oppure "CONTAINS SULFIDING AGENTS"
Non è necessario indicare il periodo di invecchiamento ("age statement").
Negli USA è inoltre obbligatorio riportare la seguente dizione sull'etichetta (sull'etichetta frontale
o sulla contro etichetta) di tutte le bevande alcoliche: birra, vini e distillati.
"WARNING:
A)
According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages
during pregnancy because of the risk of birth defects.
B)
Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate
machinery, and may cause health problems".
Possono essere immessi sul mercato statunitense soltanto recipienti del tipo approvato dal TTB
per distillati alcolici e soltanto nelle seguenti misure standard:
MISURE STANDARD
- in bottiglia:
- in lattina:
50 ml, 100 ml, 200 ml, 375 ml, 750 ml, 1 L, 1,75 L
50 ml, 100 ml, 200, 355 ml
La gradazione alcolica americana è fatta in base ai "proof ", cioè la percentuale di alcool etilico in
un liquido alla temperatura di 15,5 gradi centigradi-raddoppiata (rapporto di conversione 1 grado
= 2 proof).
TASSE FEDERALI
Le tasse federali sui liquori importati vengono stabilite sulla base della gradazione alcolica, cioè per
"proof gallon". Per un liquore o distillato con il massimo di grado alcolico (100 proof) la tassa
federale ammonta a 13,50 dollari per gallone. Se invece il distillato contiene 90 proof (=45º) la
tassa è pari al 90% di 13,50 dollari, quindi per questo distillato la tassa sarà di 12,15 dollari per
gallone. Se il distillato contiene invece 80 proof (=40º) la tassa è pari all'80% di 13,50 dollari, cioè
10,80 dollari per gallone. E così via per le gradazioni più basse.
TASSE - NEW YORK STATE/ NEW YORK CITY
Per lo Stato di New York le tasse imposte su distillati con gradazione alcolica superiore a 48 proof
(cioè 24º) sono di $1,70/litro. Per distillati alcolici con gradazione inferiore a 48 proof la tassa
imposta è di $0,67/litro.
Per la città di New York, invece, la tassa applicata sui liquori e’ di $0,26/litro.
DAZI DOGANALI
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
82
- BRANDY (non esiste per la grappa una specifica voce doganale, e pertanto
viene considerata come brandy)
-se prezzo per 4 litri non supera $3,43
- contenitori superiori ai 4 litri
-se prezzo supera $3,43
(qualsiasi misura)
dazio = 26,4 centesimi/proof liter
dazio = 10,6 centesimi/proof liter
dazio = 10,6 centesimi/proof liter
- VODKAS
- se prezzo per 4 litri non supera $2,05
- contenitori superiori ai 4 litri
- se prezzo supera $2,05
dazio = 59,5 centesimi/proof liter
dazio = 29 centesimi/proof liter
dazio = 11,6 centesimi/proof liter
- GIN, CORDIALI,
LIQUORI, KIRSHWASSER
dazio = 11,6 ¢/ proof liter
(proof liters = % alcool : 4 x numero di litri)
Si ricorda che il limite di tolleranza per metanolo nelle grappe importate è di 0,35 % al volume e
che non è necessario indicare il periodo di invecchiamento ("age statement").
Inoltre, sono obbligatori i requisiti delle seguenti leggi:
LEGGE CONTRO IL BIOTERRORISMO - REGISTRAZIONE PRESSO LA FDA: A partire dal 12 dicembre
2003 tutte le aziende che producono, trattano, confezionano o detengono alimenti destinati al
consumo da parte di persone o animali negli Stati Uniti, debbano registrarsi presso la Food and
Drug Administration (FDA) e notificare (Prior Notice), sempre alla FDA, ogni spedizione (inclusa
campionatura) effettuata negli USA secondo le regole stabilite dal "Public Health Security and
Bioterrorism Preparedness and Response Act" del 2002 (la legge contro il bioterrorismo). Tutte le
informazioni sono disponibili sul sito della FDA: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html.
La FDA rende obbligatoria la figura dell'agente USA, che deve essere nominato dall'azienda che si
registra, per tutti gli Stati Uniti. Chiunque sia residente legale negli Stati Uniti puo' fare da agente,
purche' la persona privata o la ditta sia nominata da parte dell'azienda che si registra.
Il ns. ufficio dispone di nominativi di societa' private che fanno da agenti per la registrazione FDA
di aziende italiane.
L'agente USA fa da tramite nelle comunicazioni tra la FDA e l'azienda straniera, per comunicazioni
abituali e di emergenza. L'agente USA sara' la persona contattata dalla FDA nel caso di
un'emergenza, a meno che la registrazione non indichi un altro contatto per le emergenze. La FDA
ritiene l'agente quale rappresentante dell'azienda registrata. Di conseguenza, tutte le informazioni
trasmesse dalla FDA all'agente sono considerate dalla FDA come trasmesse all'azienda registrata.
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
83
LEGGE SUGLI ALLERGENI: Il 1 gennaio 2006 e' entrata in vigore anche la Legge della Food and Drug
Administration (FDA) riguardante l'etichettatura degli allergeni nei prodotti alimentari e, nel
futuro, anche dei vini. Secondo tale legge, l'etichetta di tali prodotti deve specificare, in termini di
uso comune e molto espliciti, la presenza dei seguenti ingredienti: latte, uova, grano, soia, frutta
secca (peanuts, tree nuts), pesce e crostacei. Inoltre, l'etichetta deve indicare se un altro degli
ingredienti contenuti nel prodotto e' stato in contatto con uno o piu' di questi allergeni. Gli
allergeni possono essere elencati sull'etichetta assieme agli altri ingredienti oppure
separatamente, per esempio: "Contains milk", "Contains egg", ecc. Non e' disponibile una versione
italiana della norma. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della FDA:
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/alrgact.html
Per quanto riguarda il commercio con i prodotti biologici, Vi preghiamo notare che la legislazione
americana richiede che i prodotti biologici esportati negli USA siano certificati da una delle agenzie
accreditate presso il Dipartimento americano dell'Agricoltura (USDA). Per controllare lo stato
aggiornato degli acrediti, consultare il sito ufficiale dell'USDA:
http://www.ams.usda.gov/nop/CertifyingAgents/Accredited.html#topForeign
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
84
VENEZUELA
FATTURA EXPORT
FATTURA
COMMERCIALE
EMESSA
DALL’ESPORTATORE.
DICHIARAZIONE DOGANALE
NON È RICHIESTA.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO
(BILL OF LADING O AIR WAY BILL).
PACKING LIST
PAcKING LIST CON IL DETTAGLIO DELLA MERCE.
CERTIFICATO DI ORIGINE
NON È RICHIESTO IL CERTIFICATO DI ORIGINE
CHE È INVECE OBBLIGATORIO PER LE
IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI CON I
QUALI IL VENEZUELA HA FIRMATO ACCORDI
PREFERNZIALI
DI
INTERSCAMBIO
COMMERCIALE.
CERTIFICATI DI ANALISI
-CERTIFICATO DI ANALISI RILASCIATO DA UN
LABORATORIO D'ANALISI RICONOSCIUTO DALLE
AUTORITÀ ITALIANE;
-IN PRESENZA DI GRAPPA E DISTILLATI ITALIANI
INVECCHIATI, VIENE RICHIESTO IL CERTIFICATO
CHE ATTESTI IL PERIODO DI INVECCHIAMENTO
DELLA GRAPPA E DEI DISTILLATI E L’ORIGINE,
RILASCIATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE
COMPETENTI;
-CERTIFICATO RILASCIATO DALLE AUTORITÀ
ITALIANE
COMPETENTI
(PUÒ
ESSERE
RILASCIATO ANCHE DALLE CAMERE DI
COMMERCIO COMPETENTI), NEL QUALE SI
ATTESTI CHE LA GRAPPA ED I DISTILLATI
ITALIANI IN ESPORTAZIONE VERSO IL
VENEZUELA SONO COMMERCIALIZZATI IN
ITALIA E SONO IDONEI AL CONSUMO UMANO.
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOLICO LE ETICHETTE DEVONO GIÀ ESSERE STATE
REGISTRATE PRESSO IL MINISTERO
VENEZUELANO DEL PODER POPULAR PARA LA
SALUD .
PER L’INSERIMENTO NEL REGISTRO SANITARIO
OCCORRE CONSEGNARE:
-7 ESEMPLARI IN LINGUA SPAGNOLA DI
ETICHETTE CON LE QUALI VERRÀ
COMMERCIALIZZATA LA GRAPPA E IL DISTILLATO
ITALIANO IMPORTATO IN VENEZUELA;
LE ETICHETTE DEVONO RIPORTARE: IL NOME
DESCRITTIVO DEL PRODOTTO, MARCA, RAGIONE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
85
IMBALLAGGI
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DA TRASMETTERE
ALL’IMPORTATORE
CONTINGENTE DOGANALE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
SOCIALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE,
INDICAZIONE DELL’IMPORTATORE E
RAPPRESENTANTE, CONTENUTO E GRADO
ALCOLICO, NUMERO DI REGISTRO SANITARIO;
-4 CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DEL PRODOTTO
CHE SI VUOLE REGISTRARE;
-LETTERA DI AUTORIZZAZIONE O DELEGA, CON
LA QUALE L’ESPORTATORE AUTORIZZA IL
RICHIEDENTE VENEZUELANO AD EFFETTUARE LE
OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE SANITARIA IN
VENEZUELA.
NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER
GLI IMBALLAGGI.
UNA VOLTA GIUNTA LA MERCE IN VENEZUELA E
DEPOSITATA IN MAGAZZINO, L’AGENTE
DOGANALE DISPONE DI CINQUE GIORNI
LAVORATIVI PER PREDISPORRE I SEGUENTI
DOCUMENTI:
-DECLARACIÓN ANDINA DE
VALOR(FORMULARIO 87 DAV);
-DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (DUA),
RILASCIATO DAL SISTEMA INFORMATICO
SIDUNEA.
CERTIFICATO CHE ATTESTA L’INSERIMENTO
DELLA GRAPPA ED I DISTILLATI ITALIANI
IMPORTATI DA PARTE DELLA DITTA
IMPORTATRICE NEL REGISTRO SANITARIO
TENUTO DAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD.
DOPO LA CONSEGNA AL VETTORE DELLA MERCE,
L’ESPORTATORE DOVRÁ PROVVEDERE AD
INVIARE VIA FAX E SUCCESSIVAMENTE IN
ORIGINALE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
ALL’IMPORTATORE:
-FATTURA COMMERCIALE;
-ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO
(BILL OF LADING O AIR WAY BILL);
-PACKING LIST.
NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE
DOGANALE PER L’IMPORTAZIONE DI GRAPPA E
DISTILLATI DALL’ITALIA.
86
DAZI ED ALTRE IMPOSTE A CARICO
DELL’ IMPORTATORE
COMMISSIONE DELL’1% PER IL SERVIZIO
DOGANALE DI NAZIONALIZZAZIONE ED AI DAZI
DOGANALI DEL 20%, ENTRAMBI CALCOLATI SU
VALORE CIF DELLA MERCE IMPORTATA.
SUL VALORE CIF, AUMENTATO DELLE IMPOSTE
SOPRAINDICATE, VIENE APPLICATA L’IVA (12%).
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI
CONSIDERANDO
L’EVOLUZIONE
DELLE
NORMATIVE VIGENTI SI PREGA DI CONTATTARE
L’UFFICIO ICE DI CARACAS
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
87
Asia
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
88
AZERBAIJAN
FATTURA EXPORT
SI – La fattura dovra’ riportare il valore totale
della merce esportata.
DICHIARAZIONE DOGANALE
SI - La dichiarazione doganale dovra’ contenere
necessariamente:
La Partita IVA, dati anagrafici, recapiti del
dichiarante, nome e codice del paese, paese di
origine, paese di destinazione, codice del paese
di destinazione.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
SI - Fattura commerciale, polizza di carico o
lettera di vettura aerea/terra
PACKING LIST
SI
CERTIFICATO DI ORIGINE
SI
CERTIFICATI DI ANALISI
SI
ETICHETTATURA DEL VINO
SI – La legge azera dispone l’obbligo di
etichettare il prodotto e di inserire le
informazioni tecniche e commerciali in lingua
azera: es. Nome, modello, tipo, misure,
parametri di unificazione del prodotto,
possibilmente etc.,
IMBALLAGGI
La documentazione di trasporto e la
dichiarazione doganale d’importazione
dovranno riportare la tipologia di imballaggio
dei prodotti.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
- Contratto commerciale anche in lingua
azera, meglio se in doppia lingua;
- Licenza per importazione, vendita
all’ingrosso e/o al dettaglio degli alcolici
- Certificato fitosanitario
- certificato di conformità
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Documenti DAU
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Fattura commerciale, polizza di carico o lettera
di vettura
CONTINGENTE DOGANALE
NO
BIOTERRORISM ACT
NO
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE - Dazio di importazione - 1,4$ per 1 litro
NEL PAESE
- Accisa - 2,5 $ per 1 litro
- 18% di IVA della somma totale
- 10 Euro per la dichiarazione doganale fino
alla somma di 1.000 Euro
- 50 Euro per la dichiarazione doganale fino
alla somma di 10.000 Euro
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
89
-
100 Euro per la dichiarazione doganale fino
alla somma di 100.000 Euro
275 Euro per la dichiarazione doganale per
le somme superiori a 100.000 Euro
NB. Dopo l’orario lavorativo (09.00-18.00), il
sabato e la domenica i costi per la dichiarazione
dogarane d’importazione saranno raddoppiati.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Per la birra vale la stessa procedura doganale, in particolare :
Dazio 1,4 USD al litro;
Accise 2,5 USD al litro;
IVA 18% sul totale dato da= costo della merce+ dazio + accise+ spese di sdoganamento (altri oneri
doganali);
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
90
CINA
FATTURA EXPORT
SI’
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
Gli imballaggi devono essere di un materiale
idoneo, secondo gli accordi stipulati tra
venditore e compratore, in maniera che la
qualita’ del prodotto non sia compromessa. In
caso di imballaggi in legno, e’ comunque
necessario preparare il certificato fitosanitario
(trattamento termico/fumigazione).
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
I documenti normalmente richiesti sono:
-contratto di vendita o conferma dell’ordine;
-fattura;
-packing list;
-cargo manifest;
-bill of lading (B/L o Airway B/L)
-avviso di spedizione;
-certificato di origine;
-certificato sanitario;
-campione dell’etichetta tradotto in cinese;
-certificato fitosanitario;
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE SI’, VEDI SOPRA
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE SI’, VEDI SOPRA
CONTINGENTE DOGANALE
NO
BIOTERRORISM ACT
NO
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
L’etichetta deve recare obbligatoriamente i
seguenti elementi, scritti in cinese:
-denominazione e marchio del prodotto;
-luogo di origine;
-elenco degli ingredienti;
-peso netto e volume (ml);
-gradazione alcolica (% V/V);
-data di produzione(dd/mm/yy);
-data di scadenza (dd/mm/yy);
-condizioni di conservazione;
-produttore e indirizzo;
-importatore/distributore e indirizzo;
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
91
-codice identificativo del prodotto in base alla
applicabile normativa nazionale.
Riportare la dicitura in lingua cinese “bere
eccessivamente e’ dannoso alla salute”.
Deve essere indicato il periodo di consumo
qualora il titolo alcometrico o gradazione
alcolica e’ minore del 10%.
Vi sono differenze tra la normativa cinese e gli
standard cinesi per quanto riguarda le quantita’
consentite di determinati ingredienti: il
quantitativo consentito di metanolo e’ 1.2 g/vol
(calcolato sul 60% di alcool) per la normativa
cinese, mentre per gli standard europei deve
essere inferiore a 10 g/vol. Qualora il prodotto
ecceda i limiti consentiti per questo ingrediente,
verra’ rispedito al Paese d’origine o eliminato da
parte dello Shanghai Entry-Exit Inspection and
Quarantine Bureau.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE
- VAT (IVA): 17%
NEL PAESE
- tassa di importazione(MFN): 10%
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
NO
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
NOTA BENE
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
92
COREA DEL SUD
FATTURA EXPORT
SI, e’ necessaria (invoice)
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
SI (vedasi “import declaration”
SI (B/L, packing list)
SI, e’ necessaria
*SI (Non e’ un documento obbligatorio per lo
sdoganamento ma viene richiesto dagli
importatori per evitare eventuali problemi)
CERTIFICATI DI ANALISI
*SI(Non e’ un documento obbligatorio per lo
sdoganamento ma viene richiesto dagli
importatori per evitare eventuali problemi
quando la merce entra nel Paese. Il vino infatti
deve essere conforme agli standards locali
relativamente alla presenza di alcune sostanze.
In caso di non conformità vi è il rischio che il
vino venga rispedito al Paese d’origine.)
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO
vedasi “registrazione etichette”
IMBALLAGGI
SI, sono necessari
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
Fattura, B/L, Packing List, *Certificato d’origine,
*Certificato di analisi
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE SI (vedasi “import declaration”)
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
SI (B/L, packing list)
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
NO, non si applica
BIOTERRORISM ACT
NO, non esiste
NOTIFICA PREVENTIVA
NO, non e’ necessaria
REGISTRAZIONE ETICHETTE
*E’ un obbligo dell’importatore per sdoganare il
(in lingua coreana)
vino. Molti importatori mandano il testo e/o
l’etichetta ai produttori perche’ li applichino
sulla bottiglia in Italia prima dell’imballaggio,
cosi’ da risparmiare tempo e costo della
manodopera.
In caso contrario gli importatori stessi devono
provvedere direttamente ad applicare le
etichette nei magazzini della dogana, aprendo
tutti i cartoni ed apponendole sulle bottiglie una
ad una. Nel caso dell’invio dei campioni la
registrazione non viene richiesta.
Informazioni da riportare nell’etichetta locale
-Nome del Prodotto
-Tipologia del Prodotto
-Paese d’Origine
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
93
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
-Ragione Sociale, Indirizzo, e N. Telefono
dell’Importatore
N° di Registrazione / Licenza dell’Importatore
-Peso Netto del Prodotto,
Data di
imbottigliamento
-Elenco Ingredienti ed Additivi con Relative
Percentuali, % di Alcool Contenuto
-Restituzione e/o ricambio del prodotto
-Consigli per la conservazione
-Avvertimento sulla salute, Limite d’eta’ per la
vendita
-Tassa di importazione:14.5%(CIFx14.5%)
-Tassa sui prodotti alcolici:72%
((CIF+importo di tassa di import.) x72% )
-Tassa sull’educazione :10%(importo di tassa sui
prodotti alcolici x10%)
-VAT(IVA):10%
*L’accordo di libero scambio tra la Corea del Sud
e l’UE (e quindi anche l’Italia) e` stato ratificato
ed e` in vigore a partire dal 1 luglio 2011. Per
poter beneficiare di tale esenzione, l’azienda
esportatrice si dovra’ dotare del “Certificato di
Esportatore Autorizzato”, che’ e’ rilasciato dalla
Direzione delle Dogane regionalmente
competente che ne stabilisce la relativa
procedura.
-Tassa di importazione con l’accordo FTA
2013.07.01~2014.06.30
14.5%
2014.07.01~2015.06.30
12.7%
2015.07.01~2016.06.30
10.9%
2016.07.01~2017.06.30
9%
Standard applicati per il brandy (inclusa la grappa) importato in Corea
Methanol
< 1.0 (mg/mL)
Aldehyde
<70 (mg/100mL)
La Corea e’ un Paese molto sensibile sulle problematiche salutistiche e il MFDS (Ministry of Food and
Drug Safety) sta ponendo controlli piu` rigidi sulle sostanze e gli additivi presenti nei prodotti
alimentari. Gli esportatori italiani dovranno tenersi costantemente aggiornati sull’ evoluzione della
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
94
normativa e del mercato trasmettendo tutti i documenti agli importatori prima di effettuare la
spedizione per evitare eventuali problemi.
Import declaration (Korea Customs Service : www.customs.go.kr)
Import declaration
Declaration
Classification
Declaration before
departure
Declaration
before the port
entry
before
arriving at
the bonded
area
Declaration
after being
stored in the
bonded area
Five days
Time for declaration
Goods subject to
declarations
Reporting agencies
Time for notifying the
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Five days before the
port entry to Korea
(one day prior for
before the port
entry to Korea
(one day for
Before
arrival of the
the aircrafts), the
ships (aircrafts)
containing the
goods depart for the
the aircraft)
the ships
(aircrafts)
depart the port
goods to be
carried into
the bonded
area
port of coaling
entry and make
the declaration
Goods which
must be imported in
ships
Imported
No restrictions
goods by ship from
Japan, China, Taiwan
and Hong Kong
Customs at the port
entry at the
destination
Time for submitting
Customs at the
port entry at
the destination
Date of import
After the
goods have
been stored
in the
bonded area
No
No
restrictions
restrictions
Jurisdiction
customs in
the
scheduled
Jurisdiction
customs in
the bonded
area for the
bonded area
goods
Date of
Date of
95
Import declaration
Classification
Declaration before
departure
goods subject to
the documents that
inspection
prove that the ships
(aircrafts) have set
out (Departure
Declaration
before the port
entry
declaration
Declaration
before
arriving at
the bonded
area
Declaration
after being
stored in the
bonded area
import
import
declaration
declaration
declaration for and
the shipping invoice)
Inspection
Time of
acceptance
of the
declaration
omitted
Goods
subject to
inspection
After submitting the
shipping invoice
After the
completion of goods
inspection
After
submitting the
After
reporting the
shipping
invoice
arrival at the
bonded area
After the
completion of
After the
completion
After the
completion
goods
inspection
of goods
inspection
of goods
inspection
After the
import
declaration
Import declaration customs
•
Reporting before the departure or before the port entry: the customs collector under the
jurisdiction of the scheduled port entry by the ships which contain the import goods
• Declaration before arriving at the bonded area: The customs collector under the jurisdiction
of the bonded area where the import goods are scheduled to arrive
• Declaration after the goods are stored in the bonded area: The declaration must be made to
the customs collection under the jurisdiction of the bonded area where the import goods are
stored.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
96
EMIRATI ARABI UNITI
DOCUMENTI ESPORTAZIONE
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
I documenti (Fattura Commerciale, Certificato attestante l’
origine, Documento di Trasporto, Packing list, Certificato di
analisi) devono essere autenticati dall’Ambasciata degli
E.A.U. a Roma
Commercial Invoice (Fattura Commerciale) deve contenere i
seguenti elementi:
- Destinatario, data di emissione e numero progressivo,
data dell’ordine, descrizione della merce e voce
doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e
peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di
destinazione, ammontare spese di trasporto,
ammontare spese di assicurazione, condizione di
pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura
della Camera di Commercio.
- Certificata dalla Camera di Commercio.
- Tre originali e due copie non negoziabili girate dallo
spedizioniere.
- Deve contenere la seguente dichiarazione:
“The goods are neither of Israel origin nor do they contain
Israeli materials nor are being exported from Israel”.
Dazi Dogonali sul valore C.I.F. dichiarato sulla fattura.
Il dazio doganale sull’importazione di bevande alcoliche è
pari al 30%. Per la vendita al dettaglio s’impone un dazio
aggiuntivo del 30% sul totale del prezzo prodotto+dazio del
50%.
Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading).
Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way
bill)
Si’
Certificate of Origin (Certificato attestante l’origine) deve
essere emesso dalla Camera Di Commercio:
- Product Type (Tipo di prodotto)
- Quantity and Net Weight (Quantità e Peso Netto)
- Country of Origin (Paese di Origine)
Queste informazioni devono anche figurare su ogni scatola.
Si’
Deve essere specificato il seguente:
• prodotti e marchio
• identificazione del lotto
• date di produzione e scadenza
• paese di origine
• nome produttori
97
•
•
peso contenuto netto in unità metriche
elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine
decrescente di proporzione
L’Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevande deve:
• Essere difficile da rimuovere o modificare.
• Se il prodotto contiene qualsiasi componente
d’origine animale bisogna precisare di quale animale
si tratta.
• Le informazioni sull’etichetta devono essere chiare e
leggibili.
L’Etichetta deve riportare le informazioni seguenti:
• I nomi degli additivi (se ci sono)
• Il contenuto netto (peso o volume)
• Il nome e l’indirizzo del fabbricante
• Il nome della marca
• Il paese d’origine
• Le condizioni di magazzinaggio (se applicabile)
L’Etichetta non deve essere:
• Falsa o ingannevole
• Pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto
alimentare
• La data non deve essere coperta, alterata o
cancellata.
L’ etichetta deve essere in Inglese e in Arabo.
Sull’ etichetta in Arabo deve essere specificato il seguente:
• Il nome del prodotto e marchio
• L’elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine
decrescente di proporzione
• Il nome e l’indirizzo del fabbricante
• Il paese d’origine
• Il contenuto netto (peso o volume)
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in
plastica.
Se le casse sono su europallet di legno, questi ultimi devono
essere fumigati
Fattura commerciale
Certificato di origine
Certificato di analisi
98
Documento di Trasporto
Packing List
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Limitazioni
L’importazione delle bevande alcoliche e` vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane la
quantita` permessa all’importazione per consumo personale e` pari a 4 litri.
L’importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere ed e` soggetta a
licenza d’importazione rilasciata dall’Economic Development Department ed dal Ministero della
Salute di ciascun Emirato ad eccezione degli Emirati di Sharjah e Ras Al Khaimah, che ne hanno
proibito l’importazione, la commercializzazione e il consumo nei loro territori.
L’Emirato di Sharjah ha recentemente proibito l’importazione e la rivendita della birra analcolica.
Sistemi di pagamento
Tutte le forme di pagamento sono ammesse, la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a
mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata. L’emissione di assegni a vuoto è perseguita
penalmente.
Altri requisiti
Importatore / distributore / agente locale: L’azienda esportatrice deve corrispondere con
un’operatore locale registrato alla camera di commercio. A Dubai, esistono solamente sei ditte
autorizzate ad importare bevande alcoliche:
1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Dubai,
Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. PO Box 70, Dubai, UAE.
Tel.: +971 04-424 5000- Fax.: +971 4 3686305- Email : [email protected]
2/AFRICAN & EASTERN (NE) LTD
Mr. Dan Grieve, purchaser Manager
Po Box 32321 Dubai United Arab Emirates.
Telephone:; Facsimile:. +971(4) 4344500; +971(4) 4227688– Email: [email protected]
3/ ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY
Contatto: Mr. Ali Ahmed Al Maheree, General Manager
P.O. Box 46806Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Tel: +971 02-444 7228-Fax: +971 2 4448495 - Email: [email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
99
4/ DUBAI DUTY FREE
Contatto: Mr.Arvin, Purchasing Department. E-mail: [email protected]
Tel : (971-4) 601 9597 FAX: (971-4) 4-224 4323
5/TRUEBELL MARKETING AND TRADING LLC
Contatto: Mr. Peter Hinde. Po Box: 4146, Sharjah, UAE.
Tel: +971 6 5342111 – Fax: +971 6 5342112 – Email: [email protected]
6/ROOTSTOCK
Contatto: Karl Coveney - General Manager, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Tel: +971 50 556 7800 - Email: [email protected]
Altre informazioni sulle procedure di rilascio (negli Emirati Arabi Uniti)
La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti.
Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo quando
essa risultera’ regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi durante i quali la
merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
100
GIAPPONE
FATTURA EXPORT (INVOICE)
Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti,
descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i dettagli utili
sia all’identificazione delle merci sia alla spedizione. E’ emessa
dal venditore per necessità amministrative del compratore e
per disposizioni doganali del paese importatore.
Elementi da indicare in fattura:
dati della ditta del venditore fra cui: numero d’iscrizione alla
CCIAA e codice meccanografico (preceduto dalla lettera M,
assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente
un´attività commerciale con l´estero);
data emissione e numero progressivo;
nome ed indirizzo completo dell’ordinante;
nome ed indirizzo completo dell’eventuale destinatario della
merce (se diverso dall’ordinante);
data dell'ordine, o riferimento alla fattura proforma o alla
conferma d’ordine;
caratteristiche della merce (onde si possa classificarla
doganalmente) e voce doganale (se si conosce);
dichiarazione sull’origine della merce;
valore della merce secondo quanto previsto dal contratto
(Incoterms 2000: Ex Works, FOB, FAS, CIF, C&F o altro); tipo
d’imballaggio; marcature;
numero dei colli, peso lordo; peso netto o numero di pezzi;
clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si
usano, per evitare problemi d’interpretazione è bene riportare
la dicitura “Incoterms 2000 della Camera di Commercio
Internazionale” e conoscerne il contenuto, che stabilisce la
ripartizione d’oneri e responsabilità tra venditore e
compratore);
luogo di spedizione e luogo d’arrivo della merce;
ammontare delle spese di trasporto;
ammontare delle spese d’assicurazione;
valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di
pagamento; eventuali sconti;
dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se
l’ordinante è un soggetto residente in paesi extra UE;
è consigliabile apporre il timbro e la firma.
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Vedi “DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE”
Polizza di carico marittima (Bill of Lading-Connaissement)
Perfeziona il contratto di trasporto marittimo per la spedizione
di cose determinate, ed è rilasciata dal vettore al caricatore,
solo ad imbarco avvenuto della merce sulla nave.
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
101
La polizza di carico marittima (B/L) è anche titolo
rappresentativo della merce, perciò si trasferisce la proprietà
della merce mediante la sua girata. E’ di solito emessa in tre
originali più un certo numero di copie non negoziabili, e
l’insieme degli esemplari si chiama gioco completo.
La polizza di carico marittima può quindi essere nominativa,
all’ordine o al portatore. Quella al portatore, dà diritto, al
possessore legittimo e in buona fede del titolo, alla consegna
della merce da parte del capitano della nave. Quelle all’ordine
e nominative, devono invece essere girate per trasferire la
disponibilità della merce. La P/C all’ordine si trasferisce
mediante girata che può essere piena o in bianco. E’ piena se è
indicato il nome del giratario e in bianco se c’è solo la firma del
girante. La P/C nominativa si trasferisce mediante girata piena,
datata e autenticata, ed è obbligatoria in questo caso
l’indicazione del destinatario.
Le polizze di carico marittime possono essere dei seguenti tipi,
con le seguenti clausole limitative:
“ricevuto per l’imbarco” se riguarda merci giunte alla
compagnia di navigazione, ma non ancora a bordo della nave;
“diretta” o “cumulativa”, riguarda il trasporto di merci eseguito
cumulativamente da diversi vettori;
“pulita o sporca” a seconda che su di essa siano o no riportate
annotazioni o riserve circa la stato della merce o di
condizionatura di essa;
“vecchie” o “stantie” (Stale of date) sono quelle che sono
presentate oltre 21 giorni dalla loro emissione, in utilizzo di
crediti documentari;
“valutate o aperte” se indicano o no il valore della merce
caricata.
Lettera di trasporto aereo (Air Way Bill)
Il contratto di trasporto aereo si perfeziona mediante
l’emissione della lettera di trasporto aereo (AWB), compilata
completamente dalla compagnia aerea (o dallo spedizioniere)
dietro una lettera d’istruzioni del mittente. L’emissione
effettiva della lettera di trasporto aereo si ha quando lo
spedizioniere o il vettore ha preso in consegna la merce e
prima di essere effettivamente caricata sull’aeromobile.
La lettera di trasporto aereo è emessa in 12 esemplari di cui tre
originali. La Lta non è titolo rappresentativo della merce. Il
destinatario avvertito dal vettore può quindi presentarsi a
ritirare la merce senza esibire il terzo originale della Lta.
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Non e’ richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta
puo’ essere richiesto dal cliente soprattutto nel credito
102
documentario. E’ rilasciato dalla Camera di Commercio
(CCIAA), e va presentato in originale, in lingua inglese.
CERTIFICATI DI ANALISI
Viene rilasciato da laboratori italiani o giapponesi, possibilmente,
riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. (Per i nominativi di tali
laboratori italiani, vedi l’elenco riportato sul sito del competente
ministero giapponese: http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf).
La legge sulla sanità alimentare impone dei limiti per le
sostanze disciolte nei distillati e liquori, la cui osservanza deve
essere attestata dal certificato.
acido sorbico
acido salicilico
anidride solforosa
alcol metilico
alcol metilico per uso
dolciario
non consentito
non consentito
inferiore a 30 ppm
inferiore a 1 mg/cm3 di alcol
idrato
inferiore a 5 mg/cm3. Deve
essere indicato: “prodotto per
uso dolciario”
da dichiarare
coloranti
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Etichettatura obbligatoria
I distillati e liquori destinati alla vendita devono rispettare le
norme sugli standard d’etichettatura secondo la Legge
dell’Associazione per il Commercio d’Alcolici, la Legge sulla
Sanità Alimentare e la Legge sulle Misurazioni. Per alcolici
d’importazione, gli importatori e i rivenditori sono obbligati ad
apporre sui contenitori l’etichetta di cui sotto. Tal etichettatura
deve essere effettuata prima che la merce abbia lasciato gli
stabilimenti di produzione o la zona franca doganale.
• Le diciture da riportare in lingua giapponese sull’etichetta
obbligatoria sono:
• Nome del prodotto/tipo di distillati/liquori.*
• Additivi alimentari (antiossidanti e conservanti, es.
anidride solforosa).
• Contenuto alcolico.
• Quantità contenuta/volume del contenitore.
• Paese d’origine.
• Nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore.
• Indicazione della proibizione del consumo per minorenni;
• Indicazione dell’avviso del consumo per le donne incinte.
Nota: Secondo quanto stabilito dalla Liquor Tax Act, le bevande
alcoliche sono classificate nelle seguenti tipologie le cui relative
denominazioni vanno riportate sull’etichetta: Seishu (Sake),
Gosei Seishu (Sake sintetico), Shochu (alcolici tradizionali
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
103
giapponesi distillati da riso, orzo, patata ecc.), Mirin (fermentati
di riso tradizionali giapponesi ), Birra, Kajitsushu (vini e altri
alcolici fermentati di frutti), Wiskey/Brandy, Spirits (alcolici che
superano 37 gradi), Liquori (alcolici che superano 12 gradi),
Altri alcolici che non rientrano nelle categorie summenzionate.
In Giappone, la grappa e’ classificata come Wiskey/Brandy.
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Etichettatura industriale volontaria.
L’indicazione sull’etichetta che riguardi solo l’origine del
prodotto, pone ancora delle difficoltà per il consumatore nel
cercare di capire le caratteristiche della bevanda. Anche se non
è obbligatorio, i produttori utilizzano ulteriori etichette in
giapponese che ne facilitino la comprensione. Queste
riportano informazioni quali la descrizione del gusto, l’uvaggio
e l’origine delle uve.
Generalmente 6, 12, 24 bottiglie a collo.
“Notification form for importation of foods, etc..
A tale modulo, deve essere allegata la descrizione del processo
produttivo e un certificato d’analisi (in originale per la prima
importazione) rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero
della Sanità giapponese.
Tale certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso
non sarà effettuata alcun’analisi nella zona franca doganale,
procedendo allo sdoganamento. E’ consigliabile che lo
spedizioniere presenti tali documenti in originale alla dogana,
con un certo anticipo rispetto all’arrivo della merce. Salvo non
conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello
stesso articolo, le autorità dovrebbero non effettuare analisi e
ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un certo
periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere
verifichi tale eventualità.
Vedi “DOCUMENTI DI TRASPORTO”
Non limitato
Non esiste
Generalmente non richiesta
Facoltativa
Per i distillati di vino o vinacce non si applicano dazi doganali
all’importazione (codice doganale 2203), ma si applica la tassa
sugli alcolici di 367.188yen/kl fino a 37 gradi di contenuto
alcolico, che diventa di 367.188 piu’ 9.924 yen/kl per ogni
grado eccedente i 37.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
104
GIORDANIA
FATTURA EXPORT
Fattura Commerciale, in tre esemplari con l’indicazione
del paese di origine, redatta in lingua inglese.
La fattura deve riportare la seguente dichiarazione
firmata dall'esportatore: "We hereby certify that this
invoice is authentic, that it is the only invoice issued by
us for the goods described herein and that it shows
their exact value without deduction of any discount
and that their origin is exclusively Italian”.
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
IM4
-Polizza di carico “clean on board” (per trasporto via
mare)
-lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea)
e’ richiesto
e’ richiesto (vedi documenti di spedizione
all’importazione)
Non e’ richiesto
devono essere indicati in lingua inglese i seguenti:
- il paese di origine;
- nominativo del produttore;
- denominazione del prodotto;
- volume;
- anno di produzione;
- percentuale dell’alcool;
- marchio commerciale
In casse da 6 oppure da 12 bottiglie
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’ESPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
IM4
La birra e prodotti alcolici importati in Giordania
devono essere accompagnati dai seguenti documenti
legalizzati e timbrati dal Consolato della Giordania o
dalla Camera di Commercio Italo Araba di Roma :
- Certificato di origine;
- Certificato Sanitario;
- Fattura Commerciale in tre esemplari con l'indicazione
del paese di origine.
No
No
Se richiesta dall’importatore
Se richiesta dall’importatore
l'importazione di birra e alcolici e’ soggetta al
105
IMPORTATORE NEL PAESE
pagamento di una tassa (Unificata) del 200% sul valore
CIF di fattura, una tassa (Speciale) di JD 2 per ogni litro
importato e una tassa sulle vendite del 16% sul totale
con le tasse suindicate.
(1 JD = Euro 1,03 circa – cambio medio in data
24/12/2013).
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI Una licenza di importazione di prodotti alcolici.
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
All'arrivo della merce, le autorità locali richiedono 2
campioni di ogni tipo di prodotto che vengono
sottoposti ad analisi, e solo dopo esito positivo la
merce potrà essere sdoganata e messa in vendita.
AGGIORNATO AL 2013 – Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’ufficio di Amman
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
106
HONG KONG
FATTURA EXPORT
√
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL
PAESE
√
√
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Non obbligatorio ma raccomandato
Non obbligatorio ma raccomandato
√
√
√
√
NO
NO
NO
NO
I liquori con una gradazione alcolica di oltre il
30% in volume misurato ad una temperature di
20ºC, sono soggetti ad un dazio del 100%.
NOTA: Per facilitare le operazioni di
sdoganamento e’ importante che sulla fattura
commerciale siano descritti e dettagliati tutti gli
elementi necessari per determinare la
tassazione come:
Nome del brand
Gradazione alcolica
Paese d’origine
Capacita’ in ml della bottiglia
Dimensione dell’imballaggio e nr. bottiglie per
cartone
Tipo di imballaggio
√: Obbligatorio
Import Duty on wines
Type of Liquor :
Rate
Liquor with an alcoholic strength of more than
30% by volume measured at a temperature of 20C
100%
Liquor, other than wine, with an alcoholic strength of
not more than 30% by volume measured at a temperature of 20C
0%
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
107
You are suggested visiting the website of the Customs Department of the Hong Kong SAR at
http://www.customs.gov.hk/eng/major_dutiable_freeport_e.html#liq
for more information
concerning the import regulations / procedures in Hong Kong.
Labeling laws of liquor in Hong Kong
According to Cap 109A of the Laws of Hong Kong, the alcohol strength of the wine in % should be
on the label. Furthermore, the Customs and Excises Department of Hong Kong
(www.customs.gov.hk) recommends the following items to be present on the label for tax
assessment:
•
•
•
•
•
Brand name
Vintage
Winery
Grape varieties
Country of origin
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
108
INDIA
FATTURA EXPORT
DOCUMENTI DI TRASPORTO
CERTIFICATI DI ANALISI
CERTIFICATO DI ORIGINE
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO
IMBALLAGGI
CONTINGENTE DOGANALE
REGISTRAZIONE ETICHETTE
ETICHETTATURA DI IMPORTAZIONE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
3 Invoices in original
AWB [Airway Bill]/ Bill of Lading [by sea]
Certificate of analysis required
Mandatory [with complete details of country,
region & DOC/ DOCG ... details]
Mandatory one label indicating type of wine &
grape variety and the other label with producers
details etc
Packaging details must be clearly and explicitly
indicated [No. of bottles per case, quantity per
bottle etc]. If the packing material is wood,
fumigation certificate must be provided.
DO [Delivery order from Airline of Shipping liner
DOUBLE DUTY BOND
BANK GUARANTEE (if required)
Registration of labels and/ or brands in India
states [Maharashtra, Goa, Karnataka.....] where
the grappa is to be retailed. This registration in
certain states needs yearly renewal.
Labels must include the following information:
•
Name, trade name, or description of the
product
•
Net weight and gross weight
•
Date markings, including shelf life of the
product and/or expiration dates
•
Special instructions for storage or use
•
Bar codes (if applicable) are issued by EAN
(European Article Numbering) at New Delhi
•
Market retail price depending on the
Indian state [Maharashtra, Goa, Karnataka....]
of sale, including taxes, duties, transportation
•
Distinctive batch, lot, or code number
•
Month and year the product was
manufactured or packed
The custom duty on imported grappa is 111 %
All the states of India impose an excise duty on
imported spirits; these excise duties are different
in all states of India. There is also an octroi [entry
tax] imposed in some zones (eg. Mumbai]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
109
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
-
[email protected]
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
110
INDONESIA
FATTURA EXPORT
INVOICE EXPORT
DICHIARAZIONE
DOGANALE
CUSTOMS
DECLARATION
DOCUMENTI DI
TRASPORTO
TRANSPORT
DOCUMENTS
PACKING LIST
PACKING LIST
CERTIFICATO DI
ORIGINE
CERTIFICATE OF
ORIGIN
CERTIFICATI DI
ANALISI
CERTIFICATES OF
ANALYSIS
ETICHETTATIRA DEL
VINO
ETICHETTATIRA WINE
IMBALLAGGI
PACKAGING
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTS
IMPORT
Regular Export invoice needed to proceed with the importation
Regular Custom declaration needed to proceed with the importation
Regular transport documents is required by the importers to process
the importation
Packing list is obligatory to provide to the importers for them to
process the importation of the wines and spirits
Certificate of Origin is compulsory to for entering the port in
Indonesia
Certificate of Analysis issued by the authorized body in Italy endorse
at the Indonesian Embassy in Rome
Labelling must be done in Indonesian language produced by the
factory
NO SPECIAL REGULATION MINIMUM 12 BOTTLES ONE CARTOON
PROCEDURE OF IMPORTING WINES AND SPIRITS TO INDONESIA
FOREIGN SUPPLIER APPOINTMENT INDONESIAN
IMPORTERS/REGISTERED OR AUTHORIZED IMPORTERS AS AGENT TO
IMPORT WINES
REGISTERED IMPORTERS APPLY FOR QUOTAS TO DEPARTMENT OF
TRADE OF INDONESIA (BRAND NAMES AND FORCAST OF IMPORTS
INDICATED
AFTER QUOTAS APPLICATION RELEASE BY THE MINISTER OF TRADE
OF INDONESIA INDICATING THE TYPE/THE AMOUNT OF WINES AND
SPIRITS CAN BE IMPORTED BY THE IMPORTERS
APPLY FOR ML (MAKANAN LUAR OR IMPORTED PRODUCTS)
NUMBER AT THE FOOD AND DRUG CONTROL BOARD (MEDICAL
LICENSE )
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
111
IMPORTERS ARE ALLOWED TO PLACE ORDER AND PROCEED WITH
THE IMPORTATION
LICENSE AND DOCUMENT NEEDED FOR IMPORTING WINES AND
SPIRITS TO INDONESIA
To be approve as IT-MB (Registered Importer for Alcoholic Drinks)
company must have the followings :
1. IMPORT LICENSE ISSUED BY THE DEPARTMENT OF TRADE OF
INDONESIA ;
Name : Importir Terdaftar Minuman Beralkohol or IT-MB or
“SIUP M.B.” (Import license for Minuman Ber-alkohol or
alcoholic Drinks)
2. LICENSE ISSUED BY THE CUSTOM EXCISE DEPARTMENT OF
INDONESIA
Name : “NPPBKC” (Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai)
3. Appointment letter from the principals must be endorse by
the Indonesian Embassy after legalized by a notary in Italy.
Statement/recommendation letter from Indonesian Embassy
(in this case) in Rome indicating that the Italian
supplier/principal/owner of brand is authorized to appoint a
foreign distributor and that they have a distribution network.
Address :
Ambasciata della Repubblica di Indonesia, Via Campania 5355, 00187 Roma, Italia, T: +39064200911, F: +39064880280 /
+390648904910, Commercial Attaché
[email protected]
4. Other necesary license needed to have importare regular ;
Angka Pengenal Import (API)/Import license, Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)/registered importers, Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)/Tax number, Nomor Identitas Kepabeanan
(NIK)/Custom number.
DICHIARAZIONE
DOGANALE DI
Customs declaration of imports needed to proceed with the import
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
112
IMPORTAZIONE
CUSTOMS
DECLARATION OF
IMPORTS
DOCUMENTI DI
SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
DOCUMENTS
SPEDIZIONEALL'IMPO
RTAZIONE
to the country
DOCUMENTATION NEEDED FOR THE IMPORT PROCEDURE :
Documentation to be prepared by local Distributor/pricipals :
1. INVOICE
2. PACKING LIST (in side the boxes)
3. BILL OF LEADING (B.L).
4. Other standard import documents
5. ML registration number is required (certificate release by
BPOM – food and drug control board after series of
examination)
AUTHORIZE IMPORTERS
SUBMIT ALL DOCUMENTATION TO THE CUSTOM OFFICE
ALL DOCUMENTATION :
Calculation of Tax Excise of the wines/spirit to be imported
accordingly to the Custom Tariff Taxes, VAT, Local Tax, Stamp Duty,
Label Taxes
TAX – DUTY PAID
RELEASE BY THE CUSTOM OFFICE
TO AUTHORIZED IMPORTERS TO STORE IN THEIR WARE HOUSE
IMPORTERS WILL STICK STAMP DUTY TO EACH BOTTLES
BEFORE RELEASING THE APPOINTED DISTRIBUTORS
CONTINGENTE
DOGANALE
Importation of wines and spirits are set by Quotas fixed by the
Department of Trade of Indonesia. Only registered importers of
alcoholic drinks are allowed to import (IT – MB).
The regulation has change, now a private company who have been
dealing in the wine/spirit business and have established cooperation
with several numbers of foreign principals may registered to become
importer not as previously where only a state owned company PT.
Sarina (Persero) - the state own company can importer wines and
spirits, but also other privately owned company can be importer.
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
113
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICATION
PREVENTIVA
Until this moment no information
IMPORT CAN ONLY BE DONE BY IMPORTERS WINES AND SPIRITS
WHO HAVE IMPORT LICENSE
REGISTRATION OF ML NUMBER AT THE BPOM /FOOD AND DRUG
CONTROL BOARD IS NEEDED
REGISTRATION OF ML NUMBER AT THE BPOM
FOOD AND DRUG CONTROL BOARD
Before importing the wines and spirits it is compulsory to registered
the wines/spirit at the BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan
Minuman) or Food and Drug Control Board procedure will need at
least 45 working days after documents being submitted.
In order to have registration number at the BPOM or ML number the
following are required :
Documents
Needed
Content
Conditions
Legalized by notary
List of product with
public and
Appointment
total minimum
Indonesian Embassy
letter
quantity of 3000
in
dozens / year.
Rome - Italy.
Issued by Italian
Health certificate
government
/ free sale
accreditted
certificate
organization.
List of
Ingridients/
Certificate of
Composition
Sorted by highest
percentage to
lowest
-
General production
Generic
flow chart for each
Production Flow category: Red,
Chart
White, Sparkling,
Rose.
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
114
Certificate of
Analysis
Label with
Indonesian
language
REGISTRAZIONE
ETICHETTE
DAZI E ALTRE
IMPOSTE A CARICO
IMPORTATO NEL
PAESE
Test of: ethanol
(alcohol content);
methanol; heavy
metals;
Microbiology;
Preservatives;
Sweetener.
Importers name,
composition,
warning (21 y.o.
and pregnant
women), ML
number.
Issued by
government
accreditted
organization
-
YES NEEDED MUST BE IN INDONESIAN LANGUAGE
STAMP DUTY / LABELLINGS:
(PITA CUKAI- Stamp Duty stickers for the bottle) stamp duty - charged
for alcoholic drinks. Local production as well as for imported
alcoholic drinks. Stamp Duty ranging from Rp. 11.000 up to Rp.
130.000 / per litter. Applying the following categories (when a
beverage belongs to two categories not on the same line, the highest
excise is applied)
A
B
C
VAT from
Local Tax
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
115
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO
IL PAESE
IMPORTATORE
Article 22
2,5%
2,5%
2,5%
Note: Finance Minister Decree; 43/M-Dag/Per/9/2009 efferctive 1
April 2010.
REGULATION ON IMPORT
OF WINES AND SPIRITS TO INDONESIA
It is anticipated however that in terms of commercial relations with
Italy, including tariff and non tariff barriers are more meaningful for
our exports can be reported precisely those on wine and spirits.
The wine was taxed until the end of March 2010 from a high
taxation: import duty (150%) + luxury tax (40-150% ad valorem) and
there was a state monopoly in the import given to the state-owned
company PT Sarinah, now there are at least 11 companies registered
/ have license to imports wines and spirits where on 1 April 2010 the
state monopoly was lifted.
Since 1 April 2010 the new tax regime on alcohol include:
1. the abolition of the luxury tax, offset by a sharp rise in excise duty,
by about 200-300% depending on alcohol content for the three
categories established by the Indonesian Ministry of Finance: <5% 520%> 20%. It also changes the basis for the application, of not more
than ad valorem (which gave rise to the phenomena of underinvoicing of amounts), but volume, per liter.
2. The import tax remains as it was before, that is 150% ad valorem.
TYPES OF ALCOHOLIC ALLOWED TO BE IMPORTED TO INDONESIA
HS CODE
TYPE OF PRODUCTS
22.03
2203.00.10.00
Beer made from malt
Stout and Porter
2203.00.90.00
Other, including Ale
22.04
22.04.10.00.00
Wine of fresh grapes, including fortified
wines; grape must order than that of
Sparkling wines
2204.21
Other wine; grape must with
fermentation prevented or arrested by
In containers holding 2 or less
Wine
2204.21.11.00
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
2204.21.12.00
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 15% vol.
116
2204.21.21.00
2204.21.22.00
2204.29
2204.29.11.00
2204.29.12.00
2204.29.21.00
2204.29.22.00
2204.30
2204.30.10.00
2204.30.20.00
22.05
2205.10
2205.10.10.00
2205.10.20.00
2205.90
2205.90.10.00
2205.90.20.00
22.06
2206.00.10.00
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Grape must with fermentation prevented
or arrested by the addition of alcohol
Of an alcohol strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcohol strength by volume
exceeding 15% vol.
Other
Wine
Of an alcohol strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcohol strength by volume
exceeding 15% vol.
Grape must with fermentation prevented
or arrested by the addition of alcohol
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 15% vol.
Other grape must
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 15% vol.
Vermouth and other wine of fresh grapes
flavoured with plants or aromatic
substances
In containers holding 2 or less
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 15% vol.
Other
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 15% vol.
Other fermented beverages (for example
cider, perry, mead); mixtures of
fermented beverages and mixtures of
fermented beverages and non-alcoholic
beverages, not elsewhere specified or
included
Cider and perry
117
2206.00.20.00
2206.00.30.00
2206.00.40.00
2206.00.90.00
Sake (rice wine)
Toddy
Shandy
Other, including mead
22.08
Under natured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume of less than
80% volume; spirit, liqueur and other
spirituous beverages
Spirits obtained by distilling grape wine
or grape marc
Brandy of an alcoholic strength by
volume not exceeding 46% vol.
Brandy of an alcoholic strength by
volume exceeding 46% vol.
Other of an alcoholic strength by volume
not exceeding 46% vol.
Other of an alcoholic strength by volume
exceeding 46% vol.
Whiskies
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 46% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 46% vol.
Rum and other spirits obtained by
distilling fermented sugar-cane products
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 46% vol.
Of an alcoholic strength by
Volume exceeding 46% vol.
Gin and Gebene
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 46% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 46% vol.
Vodka
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 46% vol.
Of an alcoholic strength by
Volume exceeding by volume 46% vol.
Liqueurs and Cordials
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 56% vol.
Other
2208.20
2208.20.10.00
2208.20.20.00
2208.20.30.00
2208.20.40.00
2208.30
2208.30.10.00
2208.30.20.00
2208.40
2208.40.10.00
2208.40.20.00
2208.05
2208.50.10.00
2208.50.20.00
2208.60
2208.60.10.00
2208.60.20.00
2208.70
2208.70.10
2208.90
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2208.90.10.00
2208.90.20.00
2208.90.30.00
2208.90.40.00
2208.90.50.00
2208.90.60.00
2208.90.70.00
2208.90.90.00
Medicated samsu of an alcoholic
strength by volume not exceeding 40%
vol.
Medicated samsu of an alcoholic
strength by volume exceeding 40% vol.
Other samsu of an alcoholic strength by
volume not exceeding 40% vol.
Other samsu of an alcoholic strength by
volume exceeding 40% vol.
Arrack or pineapple spirit of an alcoholic
strength by volume not exceeding 40%
vol.
Arrack of pineapple spirit of an alcoholic
strength by volume exceeding 40% vol.
Bitter and similar beverages of an
alcoholic strength by volume not
exceeding 57% vol.
Other
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
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LIBANO
FATTURA EXPORT
Fattura commerciale, in tanti esemplari quanti
richiesti dal cliente (di norma 3), redatta in lingua
francese o inglese. La fattura deve riportare la
seguente dichiarazione firmata dall’esportatore: “We
hereby certify that this invoice is authentic, that is
the only invoice issued by us for the goods described
hererein and that it shows their exact value without
deduction of any discount and that their origin is
exclusively Italian”.
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
IM4
• Polizza di carico”clean on board” (per trasporto
via mare)
• Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via
aerea)
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
Richiesto
Non obbligatorio
Accettati analisi da laboratori accreditati dal Paese di
provenienza (UE compresa)
Conforme alla normativa dell’UE.
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO
Deve essere menzionato (in francese od in inglese):
liqueur, se la denominazione sembra poco chiara in
italiano
Sono anche obbligatori in lingua francese o inglese:
- nome del produttore/imbottigliatore
- paese di origine;
- nome del super-alcoolico;
- marchio di fabbrica “Trade Mark”;
- volume di graduazione alcolica in %;
- volume nominale
- numero del lotto
IMBALLAGGI
Conformi alla normativa dell’UE
I cartoni devono essere su
preferibilmente in plastica.
pedane
(pallet)
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
Non previsto
BIOTERRORISM ACT
Non previsto
NOTIFICA PREVENTIVA
Non prevista
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Non obbligatoria
Dazio doganale del 15%, con un minimo di
percezione di 200L.L./Litro
1US$ = 1507 L.L.
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Oltre al dazio, grava sui distillati e liquori l’IVA, pari al
10% del valore CIF + dazio. Le spese accessorie (diritti
di banchina, facchinaggio, ispezione, ecc) sono
variabili, ma rientrano nell’ordine di $400-600 per
bolletta doganale, a prescindere dal valore della
merce.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
- Certificato Euro1 per tariffa preferenziale
- Una licenza di importazione di prodotti alcolici,
rinnovabile ogni anno, viene rilasciata dal Ministero
delle Finanze agli importatori locali di bevande
alcoliche, dietro pagamento di 900.000 lire libanesi
(circa 515 euro/marchio/etichetta) da parte degli
stessi.
- E’ obbligatorio di riportare sulle fatture
commerciali, il numero identificativo dei prodotti,
secondo il sistema armonizzato.
- all’arrivo della merce:
Una bottiglia di ciascun tipo di liquori va presentata
come campionatura per l’analisi a cura del Ministero
competente.
[email protected]
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MALAYSIA
FATTURA EXPORT
OBBLIGATORIO
La fattura pro-forma deve contenere i seguenti elementi:
• Dati identificativi della parte venditrice e di quella acquirente
• Descrizione dei beni
• Quantità, specificando pesi e misure
• Il prezzo dei beni
La fattura e tutta la documentazione dovranno essere compilate in
lingua malese o inglese.
Per le spedizioni di campioni (al massimo 2 bottiglie per ogni
etichetta), sulla fattura pro-forma ci deve essere la dizione “SAMPLE
ONLY”.
DICHIARAZIONE
DOGANALE
DOCUMENTI DI
TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEI
SUPERALCOLICI
OBBLIGATORIO
OBBLIGATORIO
- AIR WAY BILL per via area
- BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo
OBBLIGATORIO
SU RICHIESTA
SU RICHIESTA
Food Act 1983 (Act 281)Informazioni e dettagli riguardano
(1) produttori,
(2) importatori,
(3) peso netto devono essere redatti in inglese o malese.
Sulla parte della bottiglia dove si trova la etichetta principale, ci deve
essere la dicitura:
“ARAK MENGANDUNGI __% ALKOHOL”
(Bevanda alcolica contenente __% di alcol),
in maiuscolo grassetto, di caratteri sans serif e di dimensione non
meno di 12 punti.
Ulteriori informazioni su:
http://fsq.moh.gov.my/v4/index.php/perundangan2/foodregulations-1985.
IMBALLAGGI
Le bevande alcoliche devono essere contenute in bottiglia di vetro,
lattina d’alluminio, bottiglia plastica oppure bottiglia di porcellana
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DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE
DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI
SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE
ETICHETTE
OBBLIGATORIO
a carico dell’importatore
OBBLIGATORIO
- AIR WAY BILL per via area
- BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo
NON APPLICABILE
NON APPLICABILE
NON APPLICABILE
OBBLIGATORIO
Gli importatori devono fornire annualmente l’elenco di etichette per il
rinnovo di licenza di importazione di bevande alcoliche.
Non si possono aggiungere nuove etichette prima della scadenza della
licenza
DAZI E ALTRE IMPOSTE A
CARICO IMPORTATORE
NEL PAESE
SUPERALCOLICI:
Dazio all’importazione: RM 20 – RM 93,50 al litro
Imposta di consumo: RM 9 – RM 42,50 al litro + 15%
Sales Tax : 5%
Per aggiornamenti sui dazi di import, vedi:
http://tariff.customs.gov.my/
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Licenza di importazione per bevande alcoliche - da rinnovare ogni
anno
Gli importatori devono mettere sul contenitore di tutti i vini e liquori
un’etichetta di sicurezza:
- ROSSO significa i dazi e le imposte sono stati pagati
- VERDE per i beni esenti da imposta
- VIOLA per i beni prodotti in loco.
[email protected]
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OMAN
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
I documenti (Fattura Commerciale, Certificato attestante l’
origine, Documento di Trasporto, Packing list, Certificato di
analisi) devono essere autenticati dall’Ambasciata dell’Oman
a Roma
Commercial Invoice (Fattura Commerciale) deve contenere i
seguenti elementi:
- Destinatario, data di emissione e numero progressivo,
data dell’ordine, descrizione della merce e voce
doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e
peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di
destinazione, ammontare spese di trasporto,
ammontare spese di assicurazione, condizione di
pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura
della Camera di Commercio.
- Certificata dalla Camera di Commercio.
- Tre originali e due copie non negoziabili girate dallo
spedizioniere.
- Deve contenere la seguente dichiarazione:
“The goods are neither of Israel origin nor do they contain
Israeli materials nor are being exported from Israel”.
Dazi Dogonali sul valore C.I.F. dichiarato sulla fattura.
Il dazio doganale sull’importazione di bevande alcoliche è
pari al 100%.
Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading).
Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way
bill)
Si’
Certificate of Origin (Certificato attestante l’origine) deve
essere emesso dalla Camera Di Commercio:
- Product Type (Tipo di prodotto)
- Quantity and Net Weight (Quantità e Peso Netto)
- Country of Origin (Paese di Origine)
Queste informazioni devono anche figurare su ogni scatola.
Si’
Deve essere specificato il seguente:
• prodotti e marchio
• identificazione del lotto
• date di produzione e scadenza
• paese di origine
• nome produttori
• peso contenuto netto in unità metriche
• elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine
decrescente di proporzione
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L’Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevande deve:
• Essere difficile da rimuovere o modificare.
• Se il prodotto contiene qualsiasi componente
d’origine animale bisogna precisare di quale animale
si tratta.
• Le informazioni sull’etichetta devono essere chiare e
leggibili.
L’Etichetta deve riportare le informazioni seguenti:
• I nomi degli additivi (se ci sono)
• Il contenuto netto (peso o volume)
• Il nome e l’indirizzo del fabbricante
• Il nome della marca
• Il paese d’origine
• Le condizioni di magazzinaggio (se applicabile)
L’Etichetta non deve essere:
• Falsa o ingannevole
• Pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto
alimentare
• La Data non deve essere coperta, alterata o
cancellata.
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
L’ etichetta deve essere in Inglese e in Arabo.
Sull’ etichetta in Arabo deve essere specificato il seguente:
• Il nome del prodotto e marchio
• L’elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine
decrescente di proporzione
• Il nome e l’indirizzo del fabbricante
• Il paese d’origine
• Il contenuto netto (peso o volume)
Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in
plastica.
Se le casse sono su europallet di legno, questi ultimi devono
essere fumigati
Fattura commerciale
Certificato di origine
Certificato di analisi
Documento di Trasporto
Packing List
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
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REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Limitazioni
L’importazione delle bevande alcoliche e` vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane
e piu’ di 21 anni, la quantita`permessa all’importazione per famiglia e` pari a 24 lattine o 2 litri di
alcol o 2 litri di vino.
L’importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere e in negozi
specializzati, e` soggetta a licenza d’importazione rilasciata da Ministry of Commerce and Industry
(MOCI) e della Camera di Commercio dell’Oman.
Sistemi di pagamento
Tutte le forme di pagamento sono ammesse, la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a
mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata. L’emissione di assegni a vuoto è perseguita
penalmente.
Altri requisiti
Importatore / distributore / agente locale: L’azienda esportatrice deve corrispondere con
un’operatore locale registrato presso la Camera di Commercio. In Oman, esistono solamente
cinque ditte autorizzate ad importare bevande alcoliche:
1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Oman,
Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. PO Box 70, Dubai, UAE.
Tel.: +971 04-424 5000- Fax.: +971 4 3686305- Email : [email protected]
(Hanno sede a Dubai, EAU.)
2/AFRICAN & EASTERN (NE) LTD
Contatto: Mr. Dan Grieve-Purchasing Manager or Mrs Nickie Tilbury–Marketing Manager, wine
Po Box 2321 Dubai United Arab Emirates.
Telephone:; Facsimile:. +971(4) 4344500; +971(4) 4227688– Email: [email protected]
(Hanno sede a Dubai, EAU.)
3/ Gulf Supplies & Services
Contatto: Mr. Vishwanath Chavan, Group Sales & Marketing Manager
P.O. Box 3650, Ruwi, Muscat, Oman
Tel: (+968) 2448 2333 -Fax: (+968) 2448 9489 – Email: [email protected] o
[email protected]
Web: http://www.gulfsupplyoman.com
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
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4/ Marketing and Services Co
Contatto: Mr Joseph Abdo-General Manager
P.O.Box: 3828, Ruwi, Oman
Email: [email protected]
Tel : (968) 24 703057 FAX: (968) 24 705455
5/ Desert Trading Co. LLC
Contatto: Mr Simon Mathew – Country Manager, Mr Lawrence Chandran – Operation Manager.
Po Box: 1644, Muscat, Oman.
Tel: +968 24793720 – Fax: +968 24793720 – Email: [email protected] or
[email protected]
E’ consigliabile spedire alle Autorità Sanitarie un campione dei prodotti per ottenere il nulla osta
per l’importazione.
Altre informazioni sulle procedure di rilascio (negli Emirati Arabi Uniti)
La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti.
Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo
quando essa risulta regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi durante
i quali la merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario.
[email protected]
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SINGAPORE
INFORMAZIONI
ESSENZIALI PER
IMPORTATORI ED
ESPORTATORI STRANIERI
L’ufficio doganale di Singapore consiglia fortemente agli
importatori/esportatori stranieri di prendere contatto con
un’azienda autorizzata nel trasporto merci, in modo da essere
guidati nella presentazione del necessario declaration permit e della
documentazione di supporto, qualora siano interessati ad esportare
prodotti verso il mercato di Singapore.
Si prega di consultare il sito web della dogana di Singapore (indicato
di seguito), in modo da prendere visione dei nominativi delle
imprese di trasporto merci consigliate dalla dogana di Singapore:
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+of+Some+
Service+Centres.htm
Per gli esportatori stranieri che hanno intenzione di esportare I
propri prodotti in Singapore per la prima volta, si prega di
consultare il sito web della dogana di Singapore (indicato di
seguito), al fine di prendere visione delle procedure necessarie:
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Transacting+with+Custo
ms+for+the+First+Time.htm
Le procedure fondamentali sono:
1) Attivazione dell’Account doganale
2) Ottenimento del permesso doganale
3) Richiesta per l’Inter-Bank GIRO Account
4) Autorizzazione delle autorita’ competenti
Obbligatorio:
EXPORT PERMIT
(Permesso doganale)
•
•
CUSTOMS DECLARATION
(dichiarazione doganale)
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Consegna elettronica alla dogana di Singapore e alle
autorita’ competenti, utilizzando TradeNet®, per valutazione
e approvazione. Sito Web: http://www.customs.gov.sg
Tutti gli enti che hanno intenzione di stabilire attivita’ di
import/export a Singapore, o fare richiesta per
autorizzazioni o certificati per import/export e trasbordo
tramite TradeNet®, devono attivare un account doganale.
Obbligatorio:.
• IN-Payment declaration- per il pagamento di dazi e/o GST
(IVA) sui prodotti che saranno consumati a Singapore.
• IN-Non-Payment declaration – rimozione delle merci dal
punto di arrivo (via mare, aria, terra e rotaia) a sedi
128
•
autorizzate o altri punti di stoccaggio autorizzati.
Dichiarazione di trasbordo/trasloco
Per maggiori informazioni, visitare il sito web della dogana di
Singapore (www.customs.gov.sg) o contattare direttamente
l’ufficio doganale:
Singapore Customs
55 Newton Road, #10-01
Revenue House
Singapore 307987
Fax: (65) 6250 8663
Tel: (65) 6355 2000
Email: [email protected]
SUPPORTING
DOCUMENTS
(documenti di supporto)
E’ obbligatorio presentare alla dogana di Singapore I seguenti
documenti di supporto solo nel caso siano richiesti o se parte dei
documenti richiesti nelle permit conditions.
• Polizza di carico (lading bill) o lettera di vettura aerea
(airway bill), dalla data dell’approvazione del permesso.
• Fattura commerciale (commercial invoice)
• Bolla di accompagnamento (packing list)
CERTIFICATE OF ORIGIN
(certificazione di origine)
A seconda di quanto stabilito dall’ente regolatore del paese
d’origine, la certificazione di origine per una merce puo’ essere
presentata sotto forma di autocertificazione
dall’importatore/esportatore all’interno della fattura riguardante la
merce, oppure attraverso una lettera ufficiale
dell’importatore/esportatore. La certificazione di origine puo’ essere
inoltre prodotta attraverso la richiesta del certificato presso un ente
autorizzato operante nel paese esportatore. Gli esportatori sono
tenuti a prendere visione delle condizioni richieste per le
certificazioni nei vari schemi preferenziali e negli accordi di libero
scambio, e produrre il certificato di origine appropriato per le
proprie esportazioni.
Le certificazioni di origine sono classificate in due tipologie:
Certificazione ordinaria e certificazione preferenziale.
La certificazione di origine ordinaria e’ un documento che puo’
essere utilizzato per assicurare I propri comparatori che I
prodotti esportati sono stati interamente acquisiti.
La certificazione di origine preferenziale e’ un documento che
puo’ concorrere ad incrementare il vantaggio competitivo delle
proprie esportazioni, consentendo ai propri compratori di
godere di un trattamento tariffario preferenziale quando
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
129
importano i relativi prodotti soggetti ad uno degli accordi di
libero scambio (FTA) o a schemi preferenziali.
Back-to-Back preferential Certificate of Origin (CO) e’ una
certificazione di origine preferenziale prodotta dalla dogana di
Singapore per le esportazioni di merci, basata sul certificato di
origine emesso dall’iniziale controparte esportatrice. Le richieste per
il Back-to-Back CO vanno presentate tramite
TradeNet®. L’esportatore e’ tenuto a completare la domanda per
ogni lotto e faxare i documenti di supporto richiesti, come indicato
nelle linee guida relative ai documenti di supporto richiesti per fare
domanda per il Back-to-Back Certificate of Origin.
Indicazioni per l’esportatore non produttore
L’esportatore che non e’ il produttore delle merci, puo’ comunque
fare richiesta per una certificazione di origine ordinaria o
preferenziale, fatto salvo che l’esportatore abbia ottenuto la
necessaria prova documentale dal produttore, in modo da provare
che le merci soddisfino la normativa relativa al certificato di origine
che l’esportatore vuole richiedere. L’esportatore e’ tenuto ad
indicare il nome dell’azienda/ente produttore, dettagli e numero di
telefono di un referente del produttore, ed indicarli nelle note
(trader’s remark) della propria TradeNet® application.
CERTIFICATES OF
ANALYSIS
(certificazione di origine)
SPIRITS LABEL
(etichettatura dei liquori)
A discrezione della dogana, potranno essere effettuate analisi su
campioni di bevande alcoliche importate.
L’importatore locale deve essere registrato come AVA importer, al
fine di importare liquori. Per maggiori informazioni consultare il sito
web dell’AVA (www.ava.gov.sg)
Nel caso la partita sia destinata solamente al mercato
singaporiano, le etichette possono essere stampate in Italiano.
Qualora la partita di liquori sara’ ri-esportata verso paesi del sudest asiatico, attraverso Singapore, le etichette devono essere
stampate in Inglese.
Per quanto riguarda l’etichettatura della liquori, le seguenti
informazioni devono essere espresse nell’etichetta:
Nome, tipo e descrizione dei liquori
Sono richiesti nome o descrizione comuni, sufficienti ad indicare la
vera natura del prodotto alimentare
Volume netto
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
130
Il volume minimo dei liquori, espresso in termini volumetrici (ml,
litres) o in peso netto (g, kg) o in ogni altra misura , deve essere
stampato sull’etichetta per indicare la quantita’ del contenuto. Nel
caso si utilizzi una misura di peso, indicazioni come “netto”
dovrebbero essere utilizzate per descrivere il metodo di
misurazione.
Nominativo e indirizzo del produttore e dell’importatore
Nome e indirizzo del produttore, imballatore o venditore locale
devono essere stampati sull’etichetta del prodotto di origine locale.
Nel caso di alimenti importati, l’etichetta deve indicare il nome e
indirizzo dell’importatore,distributore o agente.
Indirizzi troppo concisi, facsimili o relativi ad uffici postali non sono
accettati
Paese di origine dei liquori
Il nome del paese di origine dei liquori deve essere indicato
sull’etichetta del prodotto importato. Il nome della regione, citta’ o
provincia di origine non sono sufficienti per indicare l’origine del
prodotto.
Per maggiori informazioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari,
si prega di consultare il sito web www.ava.gov.sg o contattare
direttamente l’ufficio Food Control Division:
Food Control Division
Agri-Food & Veterinary Authority
5 Maxwell Road, #18-00, Tower Block, MND Complex,
Singapore 069110
Tel: 6325 7625
Fax: 6223 5383
PACKAGING (confezione)
SHIPPING DOCUMENTS
IMPORT
TARIFF QUOTA
BIOTERRORISM ACT
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
Non ci sono restrizioni nel confezionamento/imballaggio dei
prodotti provenienti dall’Italia.
I documenti richiesti sono quelli indicati sopra.
N/A
La normativa sulle armi chimiche (proibizione) del 2007 e’ applicata
dal 14 dicembre 2007, al fine di mettere in pratica un insieme di
linee guida procedurali contenute nella legge sulla gestione delle
armi chimiche (proibizione). Nello specifico, la normativa identifica
le condizioni per l’approvazione della licenza, le eccezioni relative a
certe miscele a bassa concentrazione di certe sostanze chimiche, e
l’obbligatorieta’ di presentare delle note informative al direttore
generale della dogana relative ad attivita’ che riguardino tali
131
sostanze chimiche. In linea con le modifiche apportate, il “Strategic
good permit” non sara’ richiesto prima delle esportazioni di miscele
a bassa concentrazione. Tuttavia, se la miscela contiene anche altre
sostanze chimiche incluse nel Strategic Good Act, l’autorizzazione
e’ comunque richiesta come stabilito dalla normativa.
PRIOR NOTIFICATION
RECORD LABELS
DUTIES AND OTHER TAXES
CHARGED IN THE
IMPORTING COUNTRY
(dazi e altre tasse
applicate nel paese
importatore)
N/A
Controllate dalla dogana
A Singapore i liquori sono soggetti a dazi doganali, disponibili in
dettaglio all’indirizzo web:
http://www.customs.gov.sg/leftNav/info/Importer.htm
Il dazio e’ stato standardizzato a S$ 70 (dollari di Singapore) per
litro di alcol per altri tipi di liquori, come i distillati.
Tutte le merci importate in Singapore sono soggette alla Goods and
Services Tax (GST), imposta al 7 per cento del costo CAT della merce
(costo, assicurazione, trasporto). GST viene considerata applicabile
quando le merci lasciano la nave, aereo o treno, ed entrano in
territorio singaporiano
Imposta Ad Valorem o tasse/dazi specifici
Ci sono quattro categorie di merci soggette a dazi nello Stato di
Singapore: liquidi inebrianti, tabacco, veicoli a motore e prodotti
petroliferi.
Dal momento che i distillati ricadono all’interno della categoria dei
liquidi inebrianti, sono soggetti all’applicazione di imposte ad
valorem o dazi specifici.
Il venditore e’ tenuto a pagare I costi e il trasporto necessario per
l’importazione delle merci fino al porto di arrivo. Gli eventuali costi
derivanti dallo smarrimento o danneggiamento dei beni, avvenuti a
seguito della consegna della merce, sono trasferiti dal venditore al
compratore. Tuttavia, tra i costi da sostenere, il venditore deve
comunque dotarsi di un’assicurazione per la copertura
dell’eventuale danneggiamento o smarrimento delle merci da parte
del compratore.
Conseguentemente, il venditore contrae l’assicurazione e si
predispone per il pagamento del premio. Inoltre, per quanto
riguarda quest’ultima polizza, il venditore e’ solamente tenuto a
contrarre l’assicurazione minima. Nel caso in cui il compratore
abbia intenzione di avere una copertura piu’ estesa, dovra’
accordarsi con il venditore o sottoscrivere lui stesso una polizza
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
132
extra.
Gli operatori commerciali possono utilizzare il tasso standard dellla
dogana di Singapore per il calcolo del costo per il trasporto e
l’assicurazione, al fine di ottenere il costo totale della merce.
Tutti i pagamenti relativi ai dazi e al GST vanno effettuati nei
confronti della dogana di Singapore, attraverso l’Inter-Bank GIRO
(IBG) facility.
Tariffa preferenziale
Un tasso preferenziale sulla tariffa e’ esteso ai paesi partner che
hanno sottoscritto un accordo di libero scambio (FTA) con
Singapore. Questo significa che i dazi doganali su certe tipologie di
prodotti importati da paesi partner dell’FTA, sono minori o eliminati
totalmente.
Tariffa preferenziale per prodotti di importazione entranti in
Singapore
Sotto gli FTA di Singapore, l’importazione di prodotti provenienti da
paesi partner nell’FTA saranno soggetti a minori dazi doganali o alla
completa esenzione da tali tariffe.
Tariffa preferenziale per prodotti provenienti da Singapore e diretti
a pesi partner negli FTA.
Le tariffe doganali per I prodotti di Singapore, esportati verso paesi
partner in FTA che soddisfino la normativa di origine saranno piu’
ridotte o totalmente eliminate .
La lista completa dei paesi partner con Singapore negli FTA, la
normativa di origine, l’elenco dei prodotti che sono soggetti a
trattamenti preferenziali , si prega di visitare il relativo sito web
tenuto dal Ministero del Commercio e dell’Industria di Singapore:
http://www.fta.gov.sg/
ANY OTHER DOCUMENTS
REQUIRED UNDER THE
IMPORTING COUNTRY
N/A
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
133
TAILANDIA
FATTURA EXPORT
Yes
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
Yes
Bill of lading
Yes
Yes
Not obligation, but may require (case by case)
Please see ‘Remark’ below
Please see ‘Remark’ below
(1) Import Declaration
(2) Import Permit
(3) Bill of Lading (B/L) or Air Waybill
(4) Invoice
(5) Packing List
(6) Document from brand’s owner for certifying
sole distributor in Thailand
(7) Certificates of Origin
(8) Other relevant documents such as catalogue,
product ingredients, etc.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE (1) Bill of Lading (B/L) or Air Waybill
(2) Invoice
(3) Packing List
(4) Document from brand’s owner for certifying
sole distributor in Thailand
(5) Certificates of Origin
(6) Certificate of analysis
(7) Other relevant documents such as catalogue,
product ingredients, etc.
CONTINGENTE DOGANALE
no
BIOTERRORISM ACT
no
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
The importer has to contact the Excise
Department under Ministry of Finance of
Thailand to apply for import license.
The importer needs to submit Document from
brand’s owner for certifying sole distributor in
Thailand
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Please see ‘Remark’ below
NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
Please see ‘Remark’ below
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
134
Customs Regulations for wine and alcoholic beverages :
Wine and alcoholic beverages fall under special food and beverage category and it is under the
control of the Liquor Division, Excise Department, Ministry of Finance. According to import
regulation, an importer has to apply for license to sell liquor to be able to trade in liquor at the
Excise Department.
The importer needs to apply for Vendor License Type 1. This license is valid for 1 year.
The annual fee for Vendor License is Baht 8,250+ Baht 1,000 if the warehouse is separated from
the office (at the moment, 1 Euro = 44 Baht). In addition, it is required by the Excise Department
for the importer to pay Baht 100,000 as the guaranteed deposit.
An importer also has to apply for an Import Permit which costs Baht 200 for every importation.
To derive the Import Permit, the importer has to submit to the Liquor Division, Excise Department,
Ministry of Finance, the followings :
• The Vendor License Type 1 to sell liquor (Vendor License Type 1 : sell all types of liquor more
than 10 litres) ; and
• 2 copies of invoice or Pro-forma invoice ; and
• To import wine into Thailand, the importer must apply for an import licence and present the
following documents to the Excise Department:
• A copy of certificate of origin
• A sample of each product label. All labels must contain the following information in Thai or
English:
Name and brand of the product
Details of sole importer/distributor including name, company address and telephone number
Details of manufacturer including company name and source of product
Net weight/volume of product
Percentage of alcoholic content
• 11 examples of label for each type of wine to be brought to Thailand by specifying name and
location of importer, product name, alcohol degree, size of wine container, name and
location of wine producer.
Labels:
In the label, it is required to state the followings:
• Name and address of producer of wine; name of country of origin; degree of alcohol; size
of container
It will be necessary for the importer to add stickers with indication in both English and/or Thai
language stating the followings:
• Name and address of permitted importer
• Children under 18 years should not drink. Drinking alcoholic beverage will decrease driving
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
135
capabilities. Prohibit the sale of alcohol to children below 18year.
IMPORT DUTIES FOR WINES
Customs tariff or Harmonized codes and Definitions:
HS Code 2204.1000.001 :Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading
20.09- Sparkling wine: Champagne
(Import tax = Advalorem tax 54%)
HS Code 2204.1000.090: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading
20.09- Sparkling wine: Other Sparkling wine
(Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol )
(Import tax = Advalorem tax 54%)
HS Code 2204.2111.000 : Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading
20.09. – Other Wine in Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength
by volume not exceeding 15% vol.
(Import tax = Ad valorem tax 54%)
HS Code 2204.2121.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading
20.09. Other Wine in Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength
by volume not exceeding 15% vol.
(Import tax = Ad valorem tax 60%)
HS Code 2204.2122.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading
20.09. Other Wine in Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength
by volume exceeding 15% vol
(Import tax = Ad valorem tax 60%)
HS Code 2204.2911.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading
20.09. - Container holding more than 2 litres Of an alcoholic strength by
volume not exceeding 15% vol
(Import tax = Ad valorem tax 54%)
** Remark: From November 2006, the Customs Department has started collecting import tariff according to the
“custom evaluation” instead of the invoice price which has always been done previously.
It will be necessary for any producer to check any crucial part of this information with your importer before
contracting due to the technical nature and the possibility of different interpretation.
New Excise Tax Rates for Alcoholic Beverages in Thailand (enforced on 3 September 2013)
Excise Tax
Specific (whichever is higher)
Description
1. Ferment alcoholic beverage
1.1 Beer (by alcohol content)
(1) not exceeding 7 degrees
(2) exceeding 7 degrees
Ad Valorem
(%)
48
48
Baht/Liter of
Pure Alcohol
155
155
Specific (Additional
Tax for Exceeded
Degree of Alcohol
Content:
Baht/Liter/Degree)
Baht/Liter
8
8
3
1.2 Wine (by alcohol content)
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
136
(1) not exceeding 15 degrees, with
Bt600 or lower last wholesale price
(exclude VAT)
(2) Not exceeding 15 degrees, and
exceeding Bt600 or lower last
wholesale price (exclude VAT)
(3) Exceeding 15 degrees, with Bt600
or lower last wholesale price (exclude
VAT)
0
1,000
225
36
1,000
225
0
1,000
225
3
Exceeding 15 degrees, and
exceeding Bt600 last wholesale price
36
1,000
225
3
1.3 others (by alcohol content, apart
form 1.1 and 1.2)
(1) Not exceeding 15 degrees
(2) Exceeding 15 degrees
5
5
70
70
10
10
3
2. Distille alcoholic beverage
2.1 White spirits (by alcohol content)
(1) Not exceeding 40 degrees
(2) Exceeding 40 degrees
4
4
145
145
40
40
3
25
25
250
250
50
50
3
2.2 Others (by alcolhol content)
(1) Not exceeding 45 degrees
(2) Exceeding 45 degrees
Source: Excise Department and Notification of Ministry of Finance on classification and new excise tax rates for
alcoholic Beverage in Thailand, published in Royal Gazzette on 3 September 2013
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
137
TAIWAN
FATTURA EXPORT
sì
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO
IMBALLAGGI
sì
sì
sì
sì
sì
sì , con etichetta in cinese tradizionale.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
con legno trattato ed altre indicazioni fornite
dall’importatore
1. A photocopy of the tobacco and/or alcohol
importer business license or an approval
issued by Ministry of Finance is required.
Provided that the importation is for selfconsumption and the quantity does not
exceed the following, the above mentioned
documents are not required: (1) Tobacco:
1,000 cigarettes, 125 cigars or 5 pounds of cut
tobacco. (2) Alcoholic beverage: 5 liters.2. For
importation of tobacco products to repackage,
the usage should be specified during customs
clearance, and the certificate of origin issued
by the government or chambers of commerce
authorized by the government of the country
of production is required.
2. Importation of alcohol shall be made in
accordance with "Regulations Governing the
Inspection of Imported Alcohol" jointly
promulgated by the Ministry of Finance and
the Ministry of Health and Welfare. The
importer shall apply for inspection to the
Ministry of Finance.
3. Importation of Mainland China products is
prohibited.
sì
sì
Non esiste alcun contingente per l’import, solo per
invio dei campioni
N/A
138
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
sì
sì
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Il dazio sulla grappa e sui distillati e’ del 0%. La tassa
all’importazione e’ NTD 2,50 per litro per ogni grado di
alcool. L’ IVA 5%.
Maggiori informazioni sul ns. website “Italian Wines
and food in Taiwan”
http://www.enjoygourmet.com/italianwines/eindex.h
tml
E il sito di “National Treasury Angency”
http://www.nta.gov.tw/web/Announce/listAnnounce
Eng.aspx?c0=316
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
139
VIETNAM
FATTURA EXPORT
Yes. 2 hard copies, in English or Vietnamese
DICHIARAZIONE DOGANALE
Yes. Custom declaration can be done by the
importer at border gate or through electronic
custom declaration.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Yes. 1 hard copy
PACKING LIST
Yes. 1 hard copy
CERTIFICATO DI ORIGINE
Yes. 1 hard copy
CERTIFICATI DI ANALISI
Yes. The certificate will be issued by Vietnam
Ministry of Health
ETICHETTATURA DEL VINO
Yes. Conditions for labelling have to conform
with local government requirement
IMBALLAGGI
Yes. Complied to international packaging
standard
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
Custom declaration form, Business contract,
Packing list, Import license, Business license of
the importer, Certificate of origin and of health,
Letter of assignment or authorization
Yes. Custom declaration can be done by the
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE importer at border gate or through electronic
custom declaration.
Yes. Documents relating to shipping such as bill
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
of lading, L/C
CONTINGENTE DOGANALE
Quota is applied for wine and liquor import
BIOTERRORISM ACT
Si, per primi campioni
NOTIFICA PREVENTIVA
No
Product label has to be registered with Vietnam
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Ministry of Science and Technology
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Import tax: 45%; Special consumption tax: 50%;
NEL PAESE
Value-added Tax: 10%
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
LETTERA D’AUTORIZZAZIONE (allegato) *
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
In addition to the above-mentioned documents, businessman shall have to submit the Letter of
Assignment or Authorization as the distributor, importer of the genuine manufacturing, trading
brand or agent contract of such genuine manufacturing, trading brand.
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
140
<Your company letterhead>
<Place & Date>
LETTERA D’AUTORIZZAZIONE / LETTER OF AUTHORIZATION
<YOUR COMPANY NAME>, con sede in <your company address>
autorizza
<YOUR DISTRIBUTOR’S COMPANY NAME>, <ADDRESS> a importare e distribuire I seguenti vini in
Vietnam:
We, <YOUR COMPANY NAME>, whose address in <YOUR ADDRESS>
hereby authorise
<YOUR DISTRIBUTOR’S COMPANY NAME>, <ADDRESS> to import and distribute the following
wines to Vietnam
- Your product name no. 1
- Your product name no. 2
- Your product name no. n
Validità: dal <Date>
Validation: from <Date >
(signed and sealed)
Full name of your company’s director whose signature
has been registered at the Chamber of Commerce
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
141
AFRICA
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
142
ALGERIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA
IMBALLAGGI
Devono essere indicati : prezzo unitario, quantità,
origine merce, l’incoterm ,
modo di pagamento : (Lettera di credito
obbligatoria)
La fattura deve essere firmata con timbro umido
•
Polizza di carico”clean on board” (per trasporto
via mare)
• Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto
via aerea)
Con menzione : Freight prepaid
- Boarding list
L’assicurazione deve obbligatoriamente essere
pagata in Algeria
Richiesto
Obbligatorio
Accettati analisi da laboratori indipendenti dal
produttore
Indicazioni obbligatorie in arabo :
- Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento
- ragione sociale del produttore ;
- nome;
- Paese di provenienza
- volume di graduazione alcolica in %;
- volume nominale
- numero del lotto
- dicitura “contiene solfiti”
Conformi alla normativa dell’U.E.
I cartoni di vino devono essere su pedane (pallet)
preferibilmente in plastica.
DOCUMENTI IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
Non previsto
BIOTERRORISM ACT
Non previsto
NOTIFICA PREVENTIVA
Non prevista
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Non obbligatoria
Dazio doganale del 30%
IVA 17%
Imposta inderetta relativa al diritto di circolazione
per ettolitro di alcol puro :
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
143
1) 14 Euros per gli alcolici utilizzati nella
preparazione di vini spumanti e di vini dolci
naturali che beneficiano del regime fiscale
dei vini
2) 642 Euros per gli aperitivi a base di vini,
vermut, vini di liquori e derivati, vini dolci
naturali sottoposti al regime discale degli
alcolici, vini e liquori di origine straniera che
usufruiscono di una denominazione di
origine o controllata o regolamentata non
che per crema di “cassis”
3) 917 Euros per Whiskies ed aperitivi a base
di alcolici come bitters, amari, anice, e
caltrami
4) 642 euros per i rhums e per i prodotti non
riportati ai punti 1) 2) e 3).
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Certificato Euro1
Documento “Acquist du sergice des alcools”
rilasciato dall’Amministrazione delle imposte in
loco
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
144
EGITTO
FATTURA EXPORT
Fattura commerciale, in 4 esemplari, redatta in lingua
inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione
firmata dall’esportatore:
“We hereby certify that this invoice is authentic, that is the
only invoice issued by us for the goods described herein and
that it shows their exact value without deduction of any
discount and that their origin is exclusively Italian”.
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
SI
Polizza di carico (in 3 copie)
”Bill of Lading” (per trasporto via mare)
Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea)
Polizza di assicurazione (2 copie)
Si
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
Si
Sono obbligatori in lingua francese o inglese:
- Il Paese di produzione (Produced in Italy)
- Alcool effettivo
- Volume nominale
e tutto quello richiesto nei Paesi UE
IMBALLAGGI
I cartoni devono essere su pedane (pallet) preferibilmente
in plastica.
Se i cartoni di vino sono su pallet di legno, questi ultimi
devono essere fumigati.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
SI
CONTINGENTE DOGANALE
Fattura commerciale
Certificato di origine
Certificato di analisi
Polizza di carico “Bill of Lading”(per trasporto via mare)
Lettera di vettura “air way-bill” per trasporto via aerea
Packing List
Certificato Euro1 (per le merci con un valore a partire da
Euro 6.000,00).
No
BIOTERRORISM ACT
No
NOTIFICA PREVENTIVA
No
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
145
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Non obbligatoria
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Dazio doganale del 3000% ad valorem CIF.
Viene inoltre aggiunta una tassa sulle vendite “sales tax”
pari al 10% del valore CIF aumentato dall’importo del dazio
doganale.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
- all’arrivo della merce:
Una bottiglia di ciascun tipo va presentata come
campionatura per analisi a cura del Ministero competente.
NOTA BENE
I quantitativi limitati alla domanda - che nasce dal turismo
e dagli stranieri residenti – sono introdotti dai principali
alberghi internazionali e dal “Duty Free Shop Co.” che
vende a stranieri nei propri 8 negozi sparsi nel paese (6 al
Cairo).
Per quanto riguarda la birra, le procedure sono uguali a quelle del vino.
Esiste in Egitto un unica aziende produttrice di birra "Al Ahram Beverages Co." che riesce a
soddifare il fabbisogno interno e che esporta i suoi prodotti anche all'estero.
Al riguardo precisiamo che l'Egitto essendo un paese in prevalenza di religione musulmana che
vieta l'uso di alcolici, i quantitavi limitati di domanda di birra e di superalcolici nascono dal turismo
e dagli stranieri residenti e sono introdotti dal "Duty Free Shop Co." che vende ai stranieri tramite
8 negozi sparsi nel paese
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
146
MAROCCO
FATTURA EXPORT
Obbligatoria
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Obbligatoria
Obbligatorio – Tale documento deve riportare in
dettaglio tutta la documentazione in allegato
che accompagni la merce.
PACKING LIST
Obbligatorio – Per identificare il contenuto dei
pacchi importati durante il controllo delle
autorità doganali
CERTIFICATO DI ORIGINE
Obbligatorio
CERTIFICATI DI ANALISI
Obbligatorio - Vista la legge n°13-83 relativa alla
repressione delle frodi, gli agenti delle dogane e
delle entrate sono abilitate ad effettuare i
necessari controlli per ricercare e constatare le
infrazioni alla soppracitata legge. E’ previsto
anche un prelievo di campionatura per eseguire
delle analisi di conformità presso laboratori
competenti in materia.
ETICHETTATURA
Obbligatoria - Recentemente, si sono resi
obbligatori l’etichettatura in lingua araba per i
prodotti alimentari e l’indicazione delle
coordinate dell’importatore marocchino su tutte
le merci importate – Legge n° 13-83 art.16 IMBALLAGGI
SI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
SI
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Obbligatoria – Gli importatori abilitati
all’importazione di bevande alcoliche dipongono
di una apposita licenza. Per ottenerla la legge
prevede delle condizioni molto particolari, che
ostacolano l’importazione e la distribuzione di
tale prodotto.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Per il fornitore : Fattura Proforma –Lettera di
vettura –Packing list – certificato di origine –
certificato di analisi (ulteriore documentazione
va richiesta direttamente dall’importatore)
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
SI
-La notifica preventiva va rilasciata dalle autorità
competenti per la repressione delle frodi
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Obbligatoria – Monopolio dello Stato
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Nonostante l’accordo di libero scambio tra
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
147
NEL PAESE
Marocco e UE entrato in vigore ormai dal 01
marzo 2012, l’importazione delle bevande
alcoliche sono sottoposte a dazi doganali elevati
:
Dazio all’importazione : 39,2% (secondo la
convenzione bilaterale)
Tassa Parafiscale all’Importazione : 0,25%
TIC – Imposta di Consumo Interno :
• Liquori e super alcolici da 1050 a 1500
euro per ettolitro
IVA specifica sul TIC : 10 euro per ettolitro
IVA ad valorem : 20%
Marcatura :
• Grappe e distillati : 3,20 centesimi di
euro per ogni bottiglia
Contributo (da quantificarsi) sulla CRM – Mezza
luna Rossa Marocchina per la marcatura.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
NOTA BENE
Le autorizzazioni e dichiarazioni per
l’importazione sono a carico dell’importatore
AGGIORNATO AL 2014 – Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’ufficio di Casablanca
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
148
MOZAMBICO
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE
DOGANALE
DOCUMENTI DI
TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE
DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI
SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE
DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
si. Deve contenere le seguenti informazioni:
anagrafica completa del fornitore/esportatore; data di emissione
e numero, descrizione della merce, quantità e marca, peso,
prezzo unitario, valore di transazione e moneta, condizioni di
consegna (incoterms)
Obbligatoria. Presentata dall'importatore o da un suo rappresentate
legale
AWB [Airway Bill]/ Bill Of Lading [by sea]
SI
SI
Si - LEGGE 22 del 2009 su protezione dei consumatori
- FATTURA e documenti di spedizione- Dichiarazione doganale Le
operazioni doganali devono essere effettuate tramite un Agente
(Despachante). Gli importatori devono essere iscritti ad un apposito
registro tenuto presso il Ministero dell'industria e Commercio
La dichiarazione doganale puo' avere le seguenti forme:
Documento UNICO (DU) per i regimi normali;
Documento Unico Abbreviato (DUA) per per valori inferiori a 37
Milioni di Meticais (Valore FOB)·
Despacho Semplificado (DS) per
valori inferiori o uguali a 12 Mil. Di Meticais che non siano destinati a
fini commerciali
La procedura doganale inizia alla presentazione della Dichiarazione
Doganale, questa puo' essere presentata anche prima dell'arrivo
della Merce.Per tale categoria di prodotti non e' prevista l'Ispezione
pre imbarco.
REGISTRAZIONE
ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A Ad Valorem: Diritti Doganali: 20%
CARICO IMPORTATORE
Imposte di Consumo: 75% con un minimo di 160 meticais a litro
NEL PAESE
IVA: 17%
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
149
IMPORTATORE
NOTA BENE
1 Euro circa 40 Meticais
Link:
Autorità Tributaria http://www.at.gov.mz/
Sportello Unico doganale: http://www.mcnet.co.mz/
Portale del Governo http://www.portaldogoverno.gov.mz/Servicos/comercioExt/regimeAd/
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
150
SUD AFRICA
FATTURA EXPORT
Fattura commerciale, redatta in lingua inglese, in 4 copie, di cui
una in originale, indicando:
• nome e domicilio del venditore e del compratore
• numero d’ordine e data di emissione della fattura e data
di stipula del contratto
• elementi di identificazione dei colli (numero, tipo di
imballaggio, peso lordo e volume, marchio)
• denominazione commerciale delle merci con indicazione
del codice doganale a tariffa integrata
• quantità delle merci
• prezzi delle merci
• termini di consegna e pagamento
• modalità di resa (FOB, CIF, ecc)
• polizza di carico
• documenti di assicurazione
DICHIARAZIONE DOGANALE
Certificato EUR1 rilasciato dalla Dogana Italiana
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Documenti di spedizione rilasciati dallo spedizioniere in Italia
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA
Certificato di origine modulo SAD 500 rilasciato dalla Dogana
Sudafricana
Certificato di analisi rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura
sudafricano, dietro invio della scheda Application for credit
facility dall’importatore sudafricano
Prescrizioni devono essere in conformita’ con i requisiti riportati
nella normativa sudafricana. E’ inoltre, obbligatorio, indicare il B
code (identificazione dell’importatore sudafricano). Il B code e’
rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano,
dietro rilascio della licenza di importazione.
IMBALLAGGI
Bottiglie di 750 ml oppure 1 litro
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE
DI IMPORTAZIONE
Certificato di sdoganamento (Removal Certificate), rilasciato
dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
151
TUNISIA
DOCUMENTI ESPORTAZIONE
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
OBBLIGATORIA - Fattura commerciale, in vari
esemplari quanti richiesti dal cliente (di norma 6),
redatta preferibilmente in lingua francese, se no in
lingua inglese
OBBLIGATORIA
IM4
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
OBBLIGATORIA
- Polizza di carico”clean on board” (per trasporto
via mare)
- LTA - Lettera di vettura “airwaybill” (per
trasporto via aerea)
- CMR (Convenzione Trasporto Internazionale
Merci) per via terrestre
E' obbligatorio per tutte le marche di prodotti
CERTIFICATI DI ANALISI
SI, oltre alle analisi effettuate nei paesi di
provenienza, spesso vanno effettuate ulteriori analisi
con prelevamento di un campione (una o più
bottiglie di ogni marchio di fabbrica “ Trade Mark”
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALCOLICI
E' obbligatoria su tutti prodotti specie in francese ed
è preferibile anche in arabo, in particolare riguardo
a:
- Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento
(prodotto in Italia..)
- ragione sociale del produttore e/o dell’azienda
imbottigliatrice;
- marchio del prodotto (marchio di fabbrica “ Trade
Mark”)
- Paese di provenienza
- volume di graduazione alcolica in %
- volume nominale
- numero del lotto
- data di scadenza
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
SI, con conformità alle norme europee,
particolarmente in appositi cartoni
SI, obbligatoria in quanto le importazioni tunisine,
non essendo libere, sono sottoposte al rilascio della
relativa autorizzazione, rilasciata dal locale Ministero
del Commercio che è di difficile ottenimento
OBBLIGATORI
152
In caso di importazioni temporanee (in occasione di
fiere, degustazioni in albergo, cerimonie particolari),
è raccomandato l'utilizzo del Carnet ATA.
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
Non previsto
Non obbligatoria
NOTIFICA PREVENTIVA
Non obbligatoria
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Non obbligatoria
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
I dazi applicati all’importazione di grappe/distillati e
prodotti alcolici in genere (es. wisky, gin, vodka,
cognac, grappa ed altri distillati) in Tunisia sono in
linea di massima attorno al 36% se provenienti da
paesi fuori U.E. e del 10 % se di provenienza U.E.
(Tasso preferenziale) allorchè per altri prodotti
alcolici (come ad es. Pastiss ed altri liquori come
aperitivi) il Dazio Doganale è dello 0% se provenienti
da U.E., mentre la tassa s/Valore aggiunto (taxe sur
la Valeur Ajoutée) (IVA) è del 18 %, oltre al D.c. Dazio
al consumo (Droit de Consommation) variabile a
seconda della tipologia del prodotto importato.
In aggiunta a questo, è applicata una ulteriore tassa
fissa del 3 % relativa alle prestazioni doganali :
R.P.D.> Redevance de Prestation Douanière
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Certificato Eur 1
E' richiesto anche il DAU : Documento
Amministrativo Unico
E’ obbligatorio di precisare sulle fatture commerciali,
il numero identificativo dei prodotti, secondo la
nomenclatura di « Bruxelles »
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
153
OCEANIA
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
154
AUSTRALIA
FATTURA EXPORT
The Commercial Invoice is supplied by the exporter to provide the price,
description and other particulars of the transaction. The terms of sale,
known as the incoterm, is to appear on the invoice, i.e. FOB, CIF, for
Customs valuation purpose. The commercial invoice is a legal document
that is to be signed by the responsible exporting party attesting to the
veracity of the information being declared.
The packing list serves to itemize the details of a shipment. It is provided by
the exporter and is a standard document that accompanies the commercial
invoice. The packing list facilitates the customs clearance process for the
customs broker, since often times a customs entry must provide itemized
costs and weights of goods packaged within each box.
DICHIARAZIONE
DOGANALE
DOCUMENTI DI
TRASPORTO
Customs entry done on line by custom agent.
The airway bill (AWB) is a non-negotiable transport document issued by
the air carrier or by the forwarder which serves to indicate acceptance of
goods for carriage and the terms and conditions of the carriage. Since the
AWB is non-negotiable, it does not evidence title to the goods.
AWB's are issued in 3 originals, one for the carrier, one for the consignee,
and one for the shipper. Therefore, a letter of credit for an airshipment
should not require presentation of more than one original, nor should it
specify a full set of original airway bills. The AWB is issued by the air carrier
in the country of embarkation. Generally, a copy of the AWB is presented
to customs upon entry.
The Bill of Lading (B/L) is a transport document issued by the ocean carrier
or forwarder covering a shipment of goods via ocean. It can either be a
negotiable or non-negotiable document supplied by the carrier or
forwarder to confirm on board carriage of cargo. Multi-modal bills or
through B/Ls are as a rule non-negotiable. The negotiable ocean bill of
lading may be endorsed and transferred to a third party while the goods
are in transit. The bill of lading is presented to customs upon entry and
serves to verify that the description on the bill of lading matches the
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
155
description and quantities specified on the commercial invoice and carrier
manifest. The ocean freight used for customs valuation purposes also may
appear on the bill of lading.
PACKING LIST
CERTIFICATO DI
ORIGINE
Rules of origin are the rules applied to determine from which country a
good originates for international trade purposes. Rules of origin are
necessary for both preferential reasons i.e. determining eligibility for
benefits such as reduced rates of duty, and non-preferential reasons such
as the imposition of anti-dumping and countervailing duties, country of
origin marking, etc.
CERTIFICATI DI
ANALISI
ETICHETTATURA
DEI
SUPERALCOLICI
IMBALLAGGI
www.foodstandards.gov.au
The labelling requirements for alcoholic beverages are ruled by the
Food
Standards
Australia
and
New
Zealand.
These requirements apply to beverages such as beer, wine and spirits.
Alcohol products imported into Australia for sale on the domestic market
may be required to display certain information on the label including the
number of standard drinks. Importers should check with
www.foodstandards.gov.au for information on alcohol product labelling:
Chapter 1 General Food Standars / Part 1.2 Labelling and other Information
Requirements AND Chapter 2 Food Product Standards / Part 2.7 Alcoholic
Beverages).
The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity
Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced
as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL) and less
than container load (LCL) consignments be accompanied by a packing
declaration certifying that the packing materials used are in accordance
with ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures). The
Packing Declaration may also be stated on the packing list or the
commercial invoice accompanying the import consignment. In order to
minimize problems with interpretation, the statement must be worded as
specified in the sample below. Shipments without such a declaration will be
routed for physical inspection and cargo release will be delayed. The
Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity
Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced
as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL)
consignments transported via ocean carriage be accompanied by a
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
156
Container Cleanliness Statement.
A separate Container Cleanliness Statement is not mandatory. The
statement may also be stated on the packing list, packing declaration, or
the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to
minimize problems with interpretation, the statement must be worded as
specified in the sample below. FCL shipments without such a declaration
will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed.
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE
DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
In accordance with the Australian Customs Act of 1901, all importations
into Australia are to be declared. Import declarations in Australia are
lodged either by the importer or appointed customs broker via the
electronic Integrated Cargo System (ICS). Imported goods with a customs
value of AUD 1000 or less may be declared as a Self Assessed Clearance
Declaration (SAC) which also is lodged electronically. Upon customs
clearance, Customs transmits via the ICS an Authority to Deal which
confirms that the import may enter the commerce of Australia.
IMPORTED GOODS WITH A VALUE ABOVE A$1000 Air/sea cargo or post
If imported alcohol and/or tobacco products in a consignment valued
above A$1000 arrive by air or sea cargo or by post, in most cases, you will
be required to make an import declaration. For more information see the
fact sheet Import Declarations on the Customs and Border Protection
website
at:
www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ImportDeclarationsWEB.pdf
Fees:
Australian
customs
will
asses
GST
and
AQIS
fee.
Process Time: Electronic entries lodged via ICS are processed upon receipt.
Customs aims to transmit an Authority to Deal notification within 30
minutes of receiving payment of applicable duties, taxes and charges.
Clearance time also depends on the customs' selectivity setting and
whether the commodity is subject to intervening authority regulations.
Length of Validity: Import declarations are to be maintained within the
importer's file for 5 years in accordance with Customs Act 1901.
Registration with Customs is needed in order to use the Integrated Cargo
System (ICS) for the lodging of import declarations. Registration can be
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
157
carried out by submitting the information contained on the form B319
electronically or may be submitted manually at a customs counter at the
port of entry.
Australian Customs Service
Customs House
5 Constitution Avenue
AU-Canberra ACT 2601
Tel: 61 2 62756666
www.customs.gov.au
Fees: No customs fee but customs broker may charge a fee to send
registration
Process
electronically.
Time:
Within
same
business
day
Length of Validity: Indefinite
DOCUMENTI DI
SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE
DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA
PREVENTIVA
REGISTRAZIONE
ETICHETTE
DAZI E ALTRE
IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL
PAESE
As above
As above
No relevant to alcohol products
Trade mark checked by customs
Regardless of the value of imported alcohol products, you will be liable for
import tax, custom’s duty, Goods and Services Tax (GST) and Wine
Equalisation Tax (WET) if applicable.
GST is 10%, WET is 29%, Import Tax is 5%.
Duty for alcohol products
Different duty rates apply to alcoholic beverages dependent upon the type
of beverage and its alcohol content (lal = litres of alcohol). There is no
general formula, rate or amount that applies.
Some wines are subject to a percentage rate of duty and others are subject
to a percentage duty rate applied to the value of the wine and a fixed rate
per lal.
Information
on
tariff
classifications
can
be
found
at
www.customs.gov.au/tariff/tariff.asp
Customs duty rates are subject to change. Importers are advised to check
the current published rates.
GST – Imported alcohol and tobacco products are subject to GST at a rate of
Ufficio Agroalimentari e Vini - anno 2014
158
10% of the Value of the Taxable Importation (VoTI). The VoTI is the sum of:
• the customs value
• any duty payable
• the amount paid or payable to transport the goods to Australia and to
insure the goods for the transport
• WET, if applicable.
WET – Wine products are also subject to Wine Equalisation Tax (WET) at a
rate of 29%.
For further information please refer to: www.customs.gov.au
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO
IL PAESE
IMPORTATORE
Revocation of Gift Concessions for Alcoholic Beverages and Tobacco
Products,
effective
1
October
2008
In accordance with Australian Customs Notice 2008/43, the gift concessions
for gifts valued under $200 per consignment of alcoholic beverages and
tobacco has been revoked effective 1 October 2008.
Under the gift concession by-law 9740019 of 17 September 1997, gifts
valued under $200 of such items were exempt from duty and tax when
imported into Australia. Effective 1 October 2008, gift consignments of such
products will be subject to duties and taxes. The uniform duty and tax free
threshold for all imported goods of $1000 AU does not include alcoholic
beverages and tobacco products.
Australian Customs Service, Manager, Schedule 4 Concessions, Tel: 02 6275
6542
[email protected]
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