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PREOCCUPAZIONE PER IL RITARDO NELL

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PREOCCUPAZIONE PER IL RITARDO NELL
Per info contattare: Gest-Cooper soc. agr. coop. - Corso Francia 329 , Torino
Tel 011.4405460 – Fax 011.4405440 [email protected] www.gestcooper.it
Circolare informativa n° 06 - Torino, 18 aprile 2016
P.S.R. 2014-2020: PREOCCUPAZIONE PER IL RITARDO
NELL’APERTURA DEL BANDO RELATIVAMENTE ALLA
MISURA 4.2.1 “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”.
LA LETTERA DI FEDAGRI ALL’ASSESSORE FERRERO
Abbiamo manifestato all’Assessore Ferrero le nostre preoccupazioni, attraverso una lettera il cui contenuto è sotto riportato, per l’immotivato ritardo nell’emanazione del Bando
relativamente alla Mis. 4.2. 1- Agroindustria a valere sul P.S.R.
“Preg.mo Assessore,
Fedagri Piemonte ha ribadito, in diverse occasioni, l’importanza che la Mis. 4.2 (Sostegno agli investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli) del PSR 2014/2020 riveste per il settore agroindustriale ed, in particolare per il mondo cooperativo di cui
Confcooperative è rappresentanza. La redditività delle imprese agricole è, infatti, sempre più legata alla concentrazione
dell’offerta ed alla capacità competitiva dell’intera filiera e,
dunque, agli investimenti delle imprese della trasformazione
ed elettivamente alle imprese cooperative.
Alla luce di questo, Fedagri esprime profonda preoccupazione
per il ritardo nell’emanazione del relativo bando pubblico,
nonostante i criteri di selezione e le istruzioni operative siano
già state oggetto di discussione al Tavolo Verde appositamente convocato. Tempistiche così dilatate nel tempo comportano
ricadute negative non solo sul comparto agroalimentare, ma
anche sulle singole imprese agricole, in particolare per i settori
legati alla stagionalità dei prodotti.
È solo il caso di ribadire che le imprese che hanno in procinto
di realizzare investimenti nell’attuale difficile situazione economica dimostrino di avere, per così dire, carattere innovativo, ma hanno, altresì, necessità di contare su una risposta, per
quanto possibile in tempi tecnici ristretti, in ordine al sostegno
pubblico.
Fedagri Piemonte è certa che l’Assessorato Agricoltura considererà con attenzione quanto sopra espresso ed attende fiduciosa l’assunzione delle decisioni più opportune.
Disponibili come sempre al confronto, si coglie l’occasione per
porgere distinti saluti.”
Ampie le rassicurazioni da parte dell’Assessore, il quale ha
confermato che il bando sarà adottato nei prossimi giorni,
dopo aver esperito le procedure deliberative previste.
NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo, il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 “Disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di produttori operanti nei
settori diversi dall’ortofrutta e dell’olio e delle olive da tavola”.
La nostra Confederazione si è attivata presso il Ministero
affinché questo provvedimento potesse dare un nuovo e
più importante impulso alla aggregazione tra produttori
creando strutture societarie solide, che rendessero i produttori sempre più protagonisti nel mercato globale.
Nonostante gli sforzi profusi, prendiamo atto che il testo
finale del provvedimento non ci pare andare nel senso da
noi auspicato, in quanto consente la costituzione di Organizzazioni di produttori di piccole dimensioni che, a nostro
avviso, non saranno in grado di dare una valida risposta ai
problemi dell’agroalimentare italiano attraverso una concentrazione dell’offerta reale, strutturata e competitiva.
Di seguito i passaggi maggiormente significativi del decreto.
 Il decreto si sostituisce al DM n. 85/trav del 12 febbraio
2007, emanato in forza del suddetto decreto legislativo
102/2005. Il Ministero ha inoltre rinviato a successiva decretazione la disciplina relativa alla costituzione delle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP).
 Le organizzazioni di produttori potranno essere riconosciute
non solo per settore di appartenenza ma anche per singolo
prodotto, gruppi di prodotto, nonché per prodotti di qualità.
Questa disposizione deve essere letta in coordinato con l’allegato 1 che dispone i requisiti di numeri di soci e di produzione commercializzata necessari per ogni settore/ prodotto
al fine dell’ottenimento del riconoscimento.
 Importante è la nuova nozione di “produttore” dalla quale
emerge chiaramente che è tale colui che alleva, coltiva o
comunque produce uno dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del trattato sul funzionamento della Unione Europea, e
che sia iscritto alla anagrafe delle aziende agricole.
 Successivamente il comma 2, lettera a), dell’articolo 2 del
decreto in oggetto specifica che le OP devono essere costituite su iniziativa dei produttori ovvero di coloro che hanno
un fascicolo aziendale e, alla successiva lettera b), dispone
che al fine del calcolo del numero minimo di soci si considerano anche i produttori aderenti alle persone giuridiche socie della OP.
 Per quanto concerne la definizione di “produzione commercializzata”, facciamo notare come essa sia da considerarsi al
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Circolare informativa n° 06 - Torino, 18 aprile 2016
netto dell’IVA, degli acquisti effettuati da terzi da parte
dell’OP e degli acquisti da terzi dai soci produttori su prodotti poi conferiti. Il valore di tale prodotto commercializzato dovrà risultare dal bilancio oppure da altri
documenti contabili.
 La competenza per il riconoscimento delle OP rimane in
capo alle Regioni salvo il caso delle OP transnazionali per le
quali è competente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 Per quanto riguarda il numero minimo dei soci e il volume
minimo di produzione commercializzata, si fa riferimento ai
parametri previsti all’allegato 1. Le regioni hanno poi la possibilità di innalzare tali parametri.
 Per quanto riguarda poi le OP del latte crudo che intendono
negoziare contratti per la cessione del latte crudo all’industria di trasformazione o ad un collettore, esse devono rappresentare una quantità minima di produzione ( indicata per
tipologia di latte all’articolo 3, comma 2, lettera d), punto 1)
del decreto) sulla base di un mandato a vendere rilasciato
dai soci (il mandato deve essere rilasciato per una quantità
minima pari al 50% della media produttiva degli ultimi due
anni di ciascun produttore). Per tali OP non è previsto ne
l’obbligo di un numero minimo di soci ne un obbligo statutario che vincoli il socio a sottoscrivere un mandato a vendere.
 Per quanto riguarda l’obbligo di conferimento dei soci
dell’OP è previsto che lo Statuto preveda un vincolo di conferimento di almeno il 50% del prodotto. Ricordiamo che il
Decreto legislativo n. 102/2005 prevede un obbligo del 75%.
 La durata minima dell’adesione di un produttore alla OP è
prevista in un anno (contro i tre anni previsti dal decreto
legislativo n. 102/2005) e il socio può recedere dando un
preavviso non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai sei
mesi. Il recesso ha effetto o alla fine dell’esercizio sociale o
alla conclusione di eventuali programmi operativi.
 Per quanto riguarda la presenza di soci non produttori questi non possono rappresentare più del 10% dei diritti di voto,
non possono assumere cariche sociali (e in questo caso ci
può essere un problema con la figura del socio sovventore di
cooperativa per il quale è previsto il diritto di avere un numero minimo di amministratori), non possono svolgere attività concorrenziali a quelle delle OP e non devono beneficiare di eventuali contributi elargiti alla società a titolo di OP.
Segnaliamo come tra i requisiti delle OP permanga il controllo democratico dell’OP da parte dei produttori.
 Per quanto concerne le OP del settore delle carni bovine e
del settore cerealicolo/seminativo che intendono negoziare
la produzione aggregata dei soci per la stipula di contratti
per la distribuzione di bovini vivi per la macellazione e per
determinati prodotti cerealicoli, si prevede che l’obbligo per
i soci di commercializzare il prodotto tramite l’OP si esplichi
attraverso la previsione statutaria che vincoli il socio a sottoscrivere un mandato a vendere una quota della propria produzione non inferiore al 50% della media produttiva dell’ultimo anno. Tali OP oltre a perseguire gli obiettivi di concentrazione dell’offerta dovranno svolgere, in comune, almeno
una delle attività: distribuzione (compresa una piattaforma
di vendita comune o il trasporto comune); promozione; organizzazione del controllo di qualità; uso delle attrezzature o
degli impianti per lo stoccaggio; appalti dei mezzi di produzione e, per il settore carni bovine, la gestione dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di bovini vivi.
Le OP che sono riconosciute sulla base del D.lgs.
102/2005, si intendono riconosciute ai sensi del Regolamento 1308/2013 qualora soddisfino le condizioni di cui
al presente decreto. Il riconoscimento non è automatico
ma avviene attraverso apposita istruttoria della Regione
competente. A tal fine la OP dovrà trasmettere alla Regione, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del
decreto e quindi entro la data del 16 giugno 2016, la documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti
e delle condizioni di cui al presente decreto.
Per approfondimenti, il link al decreto:
http://tinyurl.com/hwk3j6s
CERTIFICAZIONE BIOLOGICA PER L’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Il MIPAAF, con la Nota n. 23534, ha posto alcuni requisiti
minimi ai fini del riconoscimento della certificazione biologica per le attività di ristorazione collettiva.
In assenza di norme europee e nazionali, è possibile un
riconoscimento dei disciplinari privati ai fini della certificazione, così come stabilito espressamente dal Reg. (CE) n.
834/2007.
Tali disciplinari devono rispettare alcuni requisiti minimi,
tra i quali si sottolinea il fatto che un “piatto biologico”, per
essere definito tale nell’ambito di un menù, deve essere
composto da almeno il 95% (in peso) di ingredienti biologici di origine agricola. Negli altri casi si può definire come
“piatto con ingredienti biologici” purché la pietanza contenga almeno un ingrediente biologico. Il consumatore, in
ogni caso, deve essere informato della percentuale complessiva di utilizzo di prodotti biologici di origine agricola.
Per ottenere la certificazione i disciplinari dovranno essere
inviati all’indirizzo PEC: [email protected]
per la valutazione della sussistenza dei requisiti.
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