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condizioni di assicurazione inerenti l`assicurato

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condizioni di assicurazione inerenti l`assicurato
ChiaraIncendio
Convenzione 30000054
NOTA INFORMATIVA ALL’ADERENTE
(redatta secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 209
del 7 settembre 2005 e
nelle Circolari dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni
private (I.S.V.A.P.) in materia)
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa
parte del Gruppo Banco Desio.
Sede legale in Via Rovagnati 1 – 20033 Desio
(Milano);
Sede della Direzione Generale in via Galileo Galilei
7 - 20124 Milano.
Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese di
assicurazione al n. 1. 00153
Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata
all'esercizio
dell'attività
assicurativa
con
provvedimento ISVAP n° 2470 del 26 ottobre
2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 256 del 3
novembre 2006.
Mod. Ed. 07/2009_CGST_053_IMU03_415
2) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL
CONTRATTO
Legislazione
Il contratto è regolato dalla Legge italiana.
Reclami
Eventuali
reclami
riguardanti
il
rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto a
Chiara Assicurazioni S.p.A.
Servizio Clienti
Via G. Galilei, 7
20124 Milano
Tel. +39 02 6328 8125
Fax. +39 02 6208 6598
Indirizzo e-mail:
[email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela
degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,
telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia. In relazione alle controversie inerenti
la quantificazione delle prestazioni si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità
giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Termini di prescrizione
I diritti derivanti dal presente contratto si
prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi
dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.
Limitazioni di garanzia
Le garanzie assicurative inerenti agli infortuni,
malattie e/o perdite pecuniarie possono essere
soggette a carenze e franchigie in termini di giorni
e/o percentuali.
Le garanzie assicurative inerenti all’incendio, furto
e/o responsabilità civile
generale possono
prevedere franchigie, scoperti in termini monetari
e/o percentuali.
Le prestazioni assicurative possono essere
soggette a limiti di indennizzo.
Per dettagli maggiori si rimanda alle condizioni
generali dell’Assicurazione.
Obblighi in caso di sinistro
L’Assicurato ha l’obbligo di inviare una
comunicazione
scritta
a
mezzo
lettera
raccomandata in caso di accadimento di sinistro,
allegando la specifica documentazione richiesta.
Per dettagli maggiori si rimanda alle condizioni
generali dell’Assicurazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INERENTI
L’ASSICURATO
Il testo della Convenzione stipulata tra il Banco di
Desio e della Brianza S.p.A. e Chiara Assicurazioni
S.p.A., al quale si rinvia per gli aspetti di disciplina di
seguito non precisati, è depositato presso le sedi
delle suddette Società.
INDICE
DEFINIZIONI
pag.
CONDIZIONI GENERALI
pag.
SEZIONI 1 - 2
pag.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEGLI
INDENNIZZI
pag.
1
2
3
4
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il
significato di seguito precisato.
ADERENTE
Il soggetto che può coincidere o no con l’Assicurato, il quale ha
richiesto il mutuo con il la contraente. Con la sottoscrizione del
modulo di adesione l’Aderente assume in proprio gli obblighi
nascenti dall’assicurazione.
ASSICURATO
Il soggetto che può coincidere o no con l’Aderente, il cui
interesse è protetto dall'assicurazione e che sia proprietario e/o
affittuario e/o usufruttuario e/o comodatario dell’immobile
indicato nel modulo di adesione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CHIARA/SOCIETA’
Chiara Assicurazioni S.p.A.: la compagnia che presta le
coperture assicurative.
CONTRAENTE/BANCA
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: che stipula il contratto di
assicurazione per conto dei propri clienti e che distribuisce le
polizze assicurative.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione,
dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata
velocità.
FABBRICATO
L'intera costruzione edile, che si trovi in territorio italiano o nella
Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano,
compresi fissi ed infissi e le opere ad essi pertinenti quali: centrale
termica, box, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore
a metri 1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a
metri 3,00, cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi,
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piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad
esso adiacenti e pertinenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di
riscaldamento e di condizionamento d'aria, nonché gli impianti e/o
misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua,
telefono), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive
centralizzate come pure gli impianti o installazioni considerati
immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie,
tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore
artistico.
Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di
fabbricato, è compresa anche la quota di parti comuni di
proprietà dell'assicurato.
FILIALE
L’agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza.
FISSI ED INFISSI
I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione
e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente
ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha
funzione secondaria di finimento o protezione.
FRANCHIGIA
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico
dell’Assicurato.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di
appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno
luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il
metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze
del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Chiara in caso di sinistro.
MODULO DI ADESIONE
Il documento, sottoscritto dall’assicurato e da Chiara, che
riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.
ONDA SONICA
L’onda d’urto provocata dal superamento della velocità del
suono.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di
assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dall’assicurato a Chiara.
PRIMO RISCHIO (Assicurazione a)
forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene
corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata,
senza tenere conto del disposto dell’Art. 1907 del c.c.
RISCHIO
La possibilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO
La percentuale dell’importo liquidabile ai termini di polizza che
per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi contenitori per eccesso di pressione
interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e
del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione.
SOMMA ASSICURATA
Valore, indicato sul modulo di adesione, in base al quale è
stipulata l’assicurazione.
TETTO – COPERTURA – SOLAI
- TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e
proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese
relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);
- COPERTURA: complesso degli elementi del tetto escluse
strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- SOLAI: complesso degli elementi che costituiscono la
separazione orizzontale tra i piani
del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
VALORE A NUOVO
Si intende per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale
costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali
se detraibili.
CONDIZIONI GENERALI
Art.
1
–
APPLICAZIONE
DELLE
CONDIZIONI
CONTRATTUALI
Le presenti condizioni di assicurazione si applicano
esclusivamente ai sottoscrittori di un mutuo, assistito da
garanzia ipotecaria, erogato dalla Banca, distributrice del
prodotto.
Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE
DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione
ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA
DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel
modulo di adesione se il premio è stato pagato, altrimenti ha
effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferma restando la
data di scadenza indicata nel modulo stesso. Il premio indicato
nel modulo rappresenta la somma dovuta a Chiara per l’intero
periodo assicurativo.
Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto
corrente intrattenuto presso una filiale della Banca.
Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate
costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Art. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere
provate per iscritto.
Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'assicurato deve dare comunicazione scritta a Chiara di ogni
aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Chiara
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione
ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio CHIARA è tenuta a ridurre il
premio o le rate di premio successivi alla comunicazione
dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo
diritto di recesso.
Art. 7 – BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte dell'assicurato di
circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od
incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della
polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo
né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od
inesattezze siano avvenute in buona fede.
CHIARA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio
corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in
cui la circostanza si è verificata.
Art. 8 – COLPA GRAVE
Chiara corrisponderà l’indennizzo liquidabile ai sensi della
presente assicurazione anche per sinistri determinatisi per
colpa grave dell’Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle
persone delle quali l'Assicurato deve rispondere
Art. 9 – VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO
A Chiara è consentito verificare lo stato del fabbricato previo
accordo con la Contraente e l’assicurato in merito al tempo ed
alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro
collaborazione. In caso di sinistro Chiara ha inoltre diritto di
prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di
poter determinare l’ammontare del danno.
Art. 10 – PERIODO DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha la durata indicata sul Modulo di Adesione e,
se non diversamente previsto, cessa alla scadenza contrattuale
stabilita senza obbligo di preventiva disdetta.
Art. 11– ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Ai sensi dell’art. 1891 del codice civile, se la presente
Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che
derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente,
salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da
parte del solo Assicurato.
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Convenzione 30000054
Art. 12 – ALTRE ASSICURAZIONI
L'assicurato non è tenuto a dare a Chiara comunicazione di altri
contratti stipulati riguardanti prestazioni analoghe a quelle
previste dalla presente polizza.
Resta comunque inteso che Chiara, in caso di sinistro,
concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento
dell’indennizzo in base al rapporto esistente tra l’importo da
essa dovuto, secondo la presente polizza, e la somma
comprensiva degli importi dovuti da ciascun assicuratore
secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità
solidale.
Art. 13 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
Chiara rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga
verso l’assicurato nonché verso le persone delle quali
l'assicurato debba rispondere a norma di legge, i condomini,
proprietari o affittuari purché l'assicurato, a sua volta, non
eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 14 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico
dell’assicurato.
Art. 15 – FORO COMPETENTE
Foro competerne è quello dove l’assicurato risiede o ha il suo
domicilio.
Art. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
Art .17 – VINCOLO A FAVORE DELLA BANCA
L’assicurazione incendio del fabbricato è vincolata a favore
della Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da
ipoteca degli immobili assicurati, Chiara, più precisamente,
liquida la Contraente vincolataria fino alla concorrenza del
debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo,
liquida direttamente l’Assicurato fino alla concorrenza
dell’ammontare del danno.
Pertanto Chiara si obbliga a :
a) non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso
della Contraente vincolataria;
b) comunicare alla Contraente vincolataria tutte le eventuali
circostanze che menomassero o potessero menomare la
validità ed efficacia dell’assicurazione.
Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo, è data
facoltà all’Aderente di:
- proseguire l’assicurazione per la durata residua ed alle
condizioni originariamente pattuite, designando quale
beneficiario l’eventuale nuovo Istituto mutuante. In tal caso
Chiara emette la documentazione necessaria secondo le
indicazioni ricevute dall’Aderente;
oppure
- richiedere la risoluzione anticipata dell’assicurazione. In tal
caso Chiara rimborsa la parte di premio non usufruita a
decorrere dal giorno di estinzione del mutuo e al netto delle
imposte governative.
In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali
anticipate) del contratto, l’assicurazione resterà in vigore fino
alla scadenza originaria del contratto e le prestazioni
continueranno ad essere operanti secondo le condizioni
originarie di polizza.
Infine, in caso di cessione del contratto di mutuo, la polizza
potrà essere volturata a favore del soggetto subentrante e le
garanzie saranno operanti nei confronti di quest’ultimo secondo
le condizioni originarie di polizza.
SEZIONE 1: INCENDIO ED ALTRI DANNI A BENI
Art. 18 – DESTINAZIONE DEL FABBRICATO
L'assicurazione è limitata ai fabbricati e/o porzioni di fabbricati
aventi destinazione abitativa e residenziale o finalizzati ad uso
uffici e studi professionali, incluse le relative dipendenze, sui
quali sia stata accesa ipoteca a favore della Contraente a
garanzia del contratto di mutuo con essa stipulato.
Sono altresì compresi gli immobili vuoti, in corso di costruzione
e/o ristrutturazione purché la destinazione finale sia quella
sopra indicata.
Art. 19 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Chiara indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato
assicurato direttamente provocati da:
a) incendio;
b) fulmine, escluso fenomeno elettrico;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;
e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale
produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, da mancato o anormale funzionamento di
apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di
condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché
conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il
fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri
da esso;
f) danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di
impedire o di arrestare l'incendio;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed
accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti
parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati,
mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
h) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di
proprietà o in uso all’Assicurato;
i) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere
in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli).
CHIARA garantisce il rimborso delle spese necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i
residui del sinistro, fino alla concorrenza del 15%
dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza ed entro i limiti
della somma assicurata.
Art. 20 – FRANCHIGIE
Esclusivamente per le prestazioni di cui all’art 19 lett. e,g verrà
applicata una franchigia di € 250,00 per ciascun sinistro.
Art. 21 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma
Primo Rischio Assoluto.
Art. 22 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL
FABBRICATO
L’assicurazione è valida a condizione che il fabbricato
assicurato o contenente le cose assicurate:
- sia costruito in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati
artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati
cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei
solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle
coibentazioni;
- si trovi in normali condizioni di statica e manutenzione.
Art. 23 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) cagionati con dolo dell’Assicurato;
b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed
elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche
ed altri fenomeni elettrici;
c) causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a
seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e
tecnici esistenti nel fabbricato assicurato;
d) per la ricerca del guasto da acqua condotta;
e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di
calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di
guerra o atti di terrorismo;
f) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da
inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
g) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in
occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
h) di scritte ed imbrattamento;
i) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento
è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
j) ai vetri e ai cristalli;
k) indiretti che non riguardino la materialità delle cose
assicurate;
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SEZIONE 2: EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI
(operante se espressamente indicato nel Modulo di Adesione)
Art. 24– OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI
Chiara indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato indicato
sul Modulo di Adesione direttamente provocati da:
a) uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate,
tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano
caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su
una pluralità di beni assicurati o non. Per ogni sinistro
indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%, con il
minimo di € 250,00.
b) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale
produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, da mancato o anormale funzionamento di
apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di
condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché
conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il
fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri
da esso. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza
verrà applicata una franchigia di € 250,00;
c) sovraccarico di neve, col massimo indennizzo annuo di €
5.200,00. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza
verrà applicata una franchigia di € 250,00;
d) rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di
impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o
condizionamento al servizio del fabbricato, col massimo
indennizzo annuo di € 1.600,00 Per ogni sinistro indennizzabile
a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 850,00.
Mod. Ed. 07/2009_CGST_053_IMU03_415
CHIARA garantisce il rimborso delle spese, fino alla
concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di
polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla
più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della
somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.
Sono esclusi i danni:
1) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano
avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al
tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi
atmosferici di cui sopra;
2) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua
naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura
o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve, valanghe, slavine salvo diversamente previsto;
- cedimento o franamento del terreno;
3)
subiti da:
alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini,
insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi
per natura e destinazione;
fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle
coperture o nei serramenti (anche se per temporanee
esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro),
capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o
plastica, e quanto in essi contenuto;
tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano
derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per
effetto di grandine.
Relativamente alle garanzie “sovraccarico di neve” ex lett. c del
presente articolo, sono esclusi i danni a fabbricati non conformi
alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali
vigenti al momento della costruzione o ricostruzione.
Relativamente alle garanzie “danni da gelo” ex lett. d del
presente articolo, sono escluse dall'assicurazione:
- le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato e
di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la
rottura;
- le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrate.
Art. 25 –
OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI
SOCIOPOLITICI
CHIARA risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato
assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi,
sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi
compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da
ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio. Sono compresi i
guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in
occasione di furto tentato o consumato. Per ogni sinistro
indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%, con il
minimo di € 250,00.
Sono esclusi i danni:
1)
cagionati con dolo dell’Assicurato;
2)
causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed
elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti,
scariche ed altri fenomeni elettrici;
3)
verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di
calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo
dell'atomo,
di
radiazioni
provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come
pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
4)
causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche,
da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
5)
per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in
occasione degli eventi per i quali é prestata
l'assicurazione;
6)
derivanti da scritte ed imbrattamento ed ai vetri e ai
cristalli;
7)
indiretti che non riguardino la materialità delle cose
assicurate;
8)
verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione
dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto
o di fatto, od in occasione di serrata;
9)
avvenuti nel corso di occupazione non militare che si
protrae per oltre cinque giorni consecutivi.
Art. 26 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma
Primo Rischio Assoluto.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI
Condizioni comuni per le sezioni 1 - 2
Art. 27 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’assicurato deve:
a)
fare denuncia scritta compilando l’apposito modulo
reperibile chiamando il numero verde 800.31.29.55 entro
10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando
le circostanze
dell’evento;
b)
fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di CHIARA, secondo
quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 c.c..
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.
1915 c.c.;
c)
conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo
sopralluogo del Perito per l’accertamento e comunque
per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
d)
dimostrare l’effettiva consistenza del danno, tenendo a
disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova;
e)
a richiesta, fare e trasmettere a Chiara, dichiarazione
scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,
precisando, in particolare, il momento dell’inizio del
sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità
approssimativa del danno;
f)
a richiesta di Chiara, predisporre un elenco dettagliato dei
danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore
delle cose distrutte o danneggiate nonché, uno stato
particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al
momento del sinistro, con indicazione del rispettivo
valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri,
conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere
richiesto da Chiara o dai Periti ai fini delle loro indagini e
verifiche.
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ChiaraIncendio
Convenzione 30000054
Mod. Ed. 07/2009_CGST_053_IMU03_415
In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione e qualora si
verificassero gli eventi previsti dalla polizza è a disposizione il
numero verde: 800.31.29.55.
Art. 28 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato direttamente da Chiara o
da persona da questa incaricata con l’assicurato o persona da
lui designata, ferma restando la facoltà della Banca di
intervenire per la parte di propria pertinenza ai sensi di quanto
previsto dall’Art. 17 – Vincolo a favore della Banca.
Art. 29 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie sull’indennizzabilità del sinistro, a norma e nei
limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per
iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un Collegio di tre
Periti, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o,
in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente
giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Periti.
Il Collegio dei Periti risiede nella località scelta
consensualmente tra le Parti; in caso di disaccordo il Collegio
dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza
dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e
remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà
delle spese e competenze per il terzo Perito.
Le decisioni del Collegio dei Periti sono prese a maggioranza di
voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti
per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa
salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti
contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in
apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio dei Periti sono vincolanti per le Parti,
anche se uno dei Periti si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel
qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel
verbale stesso.
Art. 30 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura
e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni
risultanti dagli atti contrattuali e riferire se esistevano
circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e
non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti
in caso di sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei
beni assicurati;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle
spese con atto sottoscritto dalle Parti.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in
apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, esemplare,
uno per ognuna delle Parti. I periti sono dispensati
dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 31 – DETERMINAZIONE DEL DANNO AL FABBRICATO
La determinazione del danno per il Fabbricato assicurato viene
eseguita secondo i seguenti criteri:
- si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti
distrutte o per riparare quelle soltanto
danneggiate,
deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle
parti suddette, escludendo soltanto il valore dell’area. Qualora
il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di
impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata
sulla base del costo di costruzione con l’impiego di materiali di
uso corrente, escludendo sempre il valore dell’area. Le spese di
demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono
essere calcolate a parte in quanto per esse non si applica il
disposto dell’art. 1907 C.C.;
- per gli immobili in corso di costruzione la valutazione del
danno avviene stimando il valore a piè d’opera.
Chiara corrisponderà l’intero indennizzo purché l’Assicurato
proceda alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello
stesso luogo o in altra località entro due anni dall’atto di
liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.
Nel caso in cui la ricostruzione e/o la riparazione non venisse
effettuata entro il termine sopraindicato, l’indennizzo sarà
limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro.
Art. 32 – LIMITE DI INDENNIZZO
Chiara è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della
somma assicurata pattuita tra le parti al momento della
conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul
modulo di adesione, salvo quanto previsto dall’art. 1914 c.c.
Art. 33 – ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
L’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del
sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo
minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze
acquisite, a condizione che:
a)
non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del
sinistro;
b)
l’indennizzo complessivo sia presumibilmente non
inferiore al 2% della somma assicurata;
c)
che la Banca, a favore della quale è vincolata la garanzia,
abbia manifestato per iscritto il proprio benestare.
L’anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di
denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni
dalla richiesta.
Art. 34 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività
della garanzia e valutato il danno, Chiara provvede al
pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di
sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno da parte
dell’assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni
dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del
sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento
stesso risulti che non ricorre alcun caso previsto da danni
causati o agevolati da dolo/colpa grave.
Art. 35 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI
SINISTRI
L’assicurato è responsabile verso Chiara di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi ex
art. 27.
TERMINE CONDIZIONI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n° 196) 1)
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in
suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati
personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o
presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei
o da terzi per obblighi di legge (3) – e deve trattarli, nel quadro
delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici
attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di
conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei
Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti
servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo
riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente
inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il
trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di
dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in
concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di
carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei
dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra
indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza
in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la
nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono
essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore
assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa
o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero –
come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d.
“catena assicurativa” (6). Il consenso che Le chiediamo
riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e
trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni
e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati
dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non
potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti
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Mod. Ed. 07/2009_CGST_053_IMU03_415
ChiaraIncendio
Convenzione 30000054
assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche
di mercato e/o finalità promozionali. Le chiediamo di esprimere
il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra
Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della
clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini
statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi
e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le
medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri
soggetti che operano – in Italia o all’estero – come autonomi
titolari (7): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre
comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e
le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto
facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun
effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi
indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei
sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può
liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta
utilizzazione dei dati. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati
sono trattati (8) dalla nostra Società – titolare del trattamento –
solo con modalità e procedure, anche informatiche e
telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o
prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero,
qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini
statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime
modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati
– in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in
precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro
volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e
procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità
indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e
collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità
delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento
delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo
stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente
informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività
utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche
all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura
tecnica od organizzativa (9); lo stesso fanno anche i soggetti
già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono
comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende,
ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e
trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell’interessato Lei ha il diritto
di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i
singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o
presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come
vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di
opporsi al loro trattamento (10). Per l’esercizio dei Suoi diritti,
nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei
può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli
interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile
Rapporti Clientela, Via G.Galilei, 7 20124 Milano, tel
026328811
e-mail:
[email protected](11). NOTE (1) La
“finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della
raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati
per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi;
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione;
coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e
relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore;
adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi
mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad
esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di
assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri
operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di
assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una
copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono
informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore
assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad
esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) Cioè dati di cui
all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute,
alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (5) Ad esempio: dati relativi a
procedimenti giudiziari o indagini. (6) Secondo il
particolare rapporto
assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti,
subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri
canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione
del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito); autofficine (indicate
nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la
gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra
cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di
consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata
(scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di
archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico
postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio);
società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per
il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui
appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA –
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 –
Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese
assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e
dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti
dell’industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del
settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di
assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali
(ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di
Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV
- Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l’Assicurazione dei
Rischi Atomici; Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la
Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a
r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato
delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle
Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo
Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio
Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT; Pool Italiano per la
Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);
nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario
Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione; CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;Enti gestori di assicurazioni sociali
obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle
finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da
altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell’ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF;
VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria. (7) I dati possono essere comunicati a taluni dei
seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,
(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e
promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità
dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti,
subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri
canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione
del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è
disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. (8) Il
trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma
1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è
invece esclusa l’operazione di diffusione di dati. (9) Questi soggetti sono
società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di
responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in
autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. (10) Tali diritti sono
previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco
riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre
vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi
del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di
mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo. (11)
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e
quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei
soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del
trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in
informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è
conoscibile
in
modo
agevole
anche
nel
sito
internet
www.chiaraassicurazioni.it.
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