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condizioni di assicurazione inerenti l`assicurato
ChiaraIncendio Convenzione 30000054 NOTA INFORMATIVA ALL’ADERENTE (redatta secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e nelle Circolari dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private (I.S.V.A.P.) in materia) 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Banco Desio. Sede legale in Via Rovagnati 1 – 20033 Desio (Milano); Sede della Direzione Generale in via Galileo Galilei 7 - 20124 Milano. Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese di assicurazione al n. 1. 00153 Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n° 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 256 del 3 novembre 2006. Mod. Ed. 07/2009_CGST_053_IMU03_415 2) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Chiara Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti Via G. Galilei, 7 20124 Milano Tel. +39 02 6328 8125 Fax. +39 02 6208 6598 Indirizzo e-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termini di prescrizione I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. Limitazioni di garanzia Le garanzie assicurative inerenti agli infortuni, malattie e/o perdite pecuniarie possono essere soggette a carenze e franchigie in termini di giorni e/o percentuali. Le garanzie assicurative inerenti all’incendio, furto e/o responsabilità civile generale possono prevedere franchigie, scoperti in termini monetari e/o percentuali. Le prestazioni assicurative possono essere soggette a limiti di indennizzo. Per dettagli maggiori si rimanda alle condizioni generali dell’Assicurazione. Obblighi in caso di sinistro L’Assicurato ha l’obbligo di inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata in caso di accadimento di sinistro, allegando la specifica documentazione richiesta. Per dettagli maggiori si rimanda alle condizioni generali dell’Assicurazione. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INERENTI L’ASSICURATO Il testo della Convenzione stipulata tra il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e Chiara Assicurazioni S.p.A., al quale si rinvia per gli aspetti di disciplina di seguito non precisati, è depositato presso le sedi delle suddette Società. INDICE DEFINIZIONI pag. CONDIZIONI GENERALI pag. SEZIONI 1 - 2 pag. COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI pag. 1 2 3 4 DEFINIZIONI Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. ADERENTE Il soggetto che può coincidere o no con l’Assicurato, il quale ha richiesto il mutuo con il la contraente. Con la sottoscrizione del modulo di adesione l’Aderente assume in proprio gli obblighi nascenti dall’assicurazione. ASSICURATO Il soggetto che può coincidere o no con l’Aderente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che sia proprietario e/o affittuario e/o usufruttuario e/o comodatario dell’immobile indicato nel modulo di adesione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CHIARA/SOCIETA’ Chiara Assicurazioni S.p.A.: la compagnia che presta le coperture assicurative. CONTRAENTE/BANCA Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: che stipula il contratto di assicurazione per conto dei propri clienti e che distribuisce le polizze assicurative. ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO L'intera costruzione edile, che si trovi in territorio italiano o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, compresi fissi ed infissi e le opere ad essi pertinenti quali: centrale termica, box, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a metri 1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a metri 3,00, cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, Pagina 1 di 6 Mod. Ed. 07/2009_CGST_053_IMU03_415 ChiaraIncendio Convenzione 30000054 piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, nonché gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate come pure gli impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato, è compresa anche la quota di parti comuni di proprietà dell'assicurato. FILIALE L’agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza. FISSI ED INFISSI I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. FRANCHIGIA La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILITÀ Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. INDENNIZZO La somma dovuta da Chiara in caso di sinistro. MODULO DI ADESIONE Il documento, sottoscritto dall’assicurato e da Chiara, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. ONDA SONICA L’onda d’urto provocata dal superamento della velocità del suono. POLIZZA L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dall’assicurato a Chiara. PRIMO RISCHIO (Assicurazione a) forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto del disposto dell’Art. 1907 del c.c. RISCHIO La possibilità che si verifichi il sinistro. SCOPERTO La percentuale dell’importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato. SCOPPIO Il repentino dirompersi contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. SOMMA ASSICURATA Valore, indicato sul modulo di adesione, in base al quale è stipulata l’assicurazione. TETTO – COPERTURA – SOLAI - TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene); - COPERTURA: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - SOLAI: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. VALORE A NUOVO Si intende per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili. CONDIZIONI GENERALI Art. 1 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai sottoscrittori di un mutuo, assistito da garanzia ipotecaria, erogato dalla Banca, distributrice del prodotto. Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferma restando la data di scadenza indicata nel modulo stesso. Il premio indicato nel modulo rappresenta la somma dovuta a Chiara per l’intero periodo assicurativo. Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Art. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L'assicurato deve dare comunicazione scritta a Chiara di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio CHIARA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 – BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. CHIARA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 8 – COLPA GRAVE Chiara corrisponderà l’indennizzo liquidabile ai sensi della presente assicurazione anche per sinistri determinatisi per colpa grave dell’Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere Art. 9 – VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO A Chiara è consentito verificare lo stato del fabbricato previo accordo con la Contraente e l’assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione. In caso di sinistro Chiara ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l’ammontare del danno. Art. 10 – PERIODO DI ASSICURAZIONE L’assicurazione ha la durata indicata sul Modulo di Adesione e, se non diversamente previsto, cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta. Art. 11– ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Ai sensi dell’art. 1891 del codice civile, se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato. Pagina 2 di 6 Mod. Ed. 07/2009_CGST_053_IMU03_415 ChiaraIncendio Convenzione 30000054 Art. 12 – ALTRE ASSICURAZIONI L'assicurato non è tenuto a dare a Chiara comunicazione di altri contratti stipulati riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente polizza. Resta comunque inteso che Chiara, in caso di sinistro, concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento dell’indennizzo in base al rapporto esistente tra l’importo da essa dovuto, secondo la presente polizza, e la somma comprensiva degli importi dovuti da ciascun assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale. Art. 13 – RINUNCIA ALLA RIVALSA Chiara rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga verso l’assicurato nonché verso le persone delle quali l'assicurato debba rispondere a norma di legge, i condomini, proprietari o affittuari purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. Art. 14 – ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’assicurato. Art. 15 – FORO COMPETENTE Foro competerne è quello dove l’assicurato risiede o ha il suo domicilio. Art. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art .17 – VINCOLO A FAVORE DELLA BANCA L’assicurazione incendio del fabbricato è vincolata a favore della Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati, Chiara, più precisamente, liquida la Contraente vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquida direttamente l’Assicurato fino alla concorrenza dell’ammontare del danno. Pertanto Chiara si obbliga a : a) non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Contraente vincolataria; b) comunicare alla Contraente vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell’assicurazione. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo, è data facoltà all’Aderente di: - proseguire l’assicurazione per la durata residua ed alle condizioni originariamente pattuite, designando quale beneficiario l’eventuale nuovo Istituto mutuante. In tal caso Chiara emette la documentazione necessaria secondo le indicazioni ricevute dall’Aderente; oppure - richiedere la risoluzione anticipata dell’assicurazione. In tal caso Chiara rimborsa la parte di premio non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione del mutuo e al netto delle imposte governative. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del contratto, l’assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria del contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo le condizioni originarie di polizza. Infine, in caso di cessione del contratto di mutuo, la polizza potrà essere volturata a favore del soggetto subentrante e le garanzie saranno operanti nei confronti di quest’ultimo secondo le condizioni originarie di polizza. SEZIONE 1: INCENDIO ED ALTRI DANNI A BENI Art. 18 – DESTINAZIONE DEL FABBRICATO L'assicurazione è limitata ai fabbricati e/o porzioni di fabbricati aventi destinazione abitativa e residenziale o finalizzati ad uso uffici e studi professionali, incluse le relative dipendenze, sui quali sia stata accesa ipoteca a favore della Contraente a garanzia del contratto di mutuo con essa stipulato. Sono altresì compresi gli immobili vuoti, in corso di costruzione e/o ristrutturazione purché la destinazione finale sia quella sopra indicata. Art. 19 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Chiara indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato direttamente provocati da: a) incendio; b) fulmine, escluso fenomeno elettrico; c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate; e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso; f) danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini; h) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all’Assicurato; i) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli). CHIARA garantisce il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza ed entro i limiti della somma assicurata. Art. 20 – FRANCHIGIE Esclusivamente per le prestazioni di cui all’art 19 lett. e,g verrà applicata una franchigia di € 250,00 per ciascun sinistro. Art. 21 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma Primo Rischio Assoluto. Art. 22 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO L’assicurazione è valida a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate: - sia costruito in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni; - si trovi in normali condizioni di statica e manutenzione. Art. 23 – ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) cagionati con dolo dell’Assicurato; b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici; c) causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato; d) per la ricerca del guasto da acqua condotta; e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo; f) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti; g) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione; h) di scritte ed imbrattamento; i) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; j) ai vetri e ai cristalli; k) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; Pagina 3 di 6 ChiaraIncendio Convenzione 30000054 SEZIONE 2: EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI (operante se espressamente indicato nel Modulo di Adesione) Art. 24– OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI Chiara indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato indicato sul Modulo di Adesione direttamente provocati da: a) uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00. b) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 250,00; c) sovraccarico di neve, col massimo indennizzo annuo di € 5.200,00. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 250,00; d) rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato, col massimo indennizzo annuo di € 1.600,00 Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 850,00. Mod. Ed. 07/2009_CGST_053_IMU03_415 CHIARA garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza. Sono esclusi i danni: 1) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; 2) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiata o penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve, valanghe, slavine salvo diversamente previsto; - cedimento o franamento del terreno; 3) subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Relativamente alle garanzie “sovraccarico di neve” ex lett. c del presente articolo, sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione. Relativamente alle garanzie “danni da gelo” ex lett. d del presente articolo, sono escluse dall'assicurazione: - le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura; - le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrate. Art. 25 – OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI CHIARA risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio. Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00. Sono esclusi i danni: 1) cagionati con dolo dell’Assicurato; 2) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici; 3) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo; 4) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti; 5) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione; 6) derivanti da scritte ed imbrattamento ed ai vetri e ai cristalli; 7) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; 8) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; 9) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. Art. 26 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma Primo Rischio Assoluto. COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI Condizioni comuni per le sezioni 1 - 2 Art. 27 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l’assicurato deve: a) fare denuncia scritta compilando l’apposito modulo reperibile chiamando il numero verde 800.31.29.55 entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell’evento; b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di CHIARA, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 c.c.. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.; c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l’accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia; d) dimostrare l’effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova; e) a richiesta, fare e trasmettere a Chiara, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; f) a richiesta di Chiara, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Chiara o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Pagina 4 di 6 ChiaraIncendio Convenzione 30000054 Mod. Ed. 07/2009_CGST_053_IMU03_415 In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione e qualora si verificassero gli eventi previsti dalla polizza è a disposizione il numero verde: 800.31.29.55. Art. 28 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L’ammontare del danno è concordato direttamente da Chiara o da persona da questa incaricata con l’assicurato o persona da lui designata, ferma restando la facoltà della Banca di intervenire per la parte di propria pertinenza ai sensi di quanto previsto dall’Art. 17 – Vincolo a favore della Banca. Art. 29 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE Le controversie sull’indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un Collegio di tre Periti, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Periti. Il Collegio dei Periti risiede nella località scelta consensualmente tra le Parti; in caso di disaccordo il Collegio dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo Perito. Le decisioni del Collegio dei Periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio dei Periti sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei Periti si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale stesso. Art. 30 – MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro; d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, esemplare, uno per ognuna delle Parti. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 31 – DETERMINAZIONE DEL DANNO AL FABBRICATO La determinazione del danno per il Fabbricato assicurato viene eseguita secondo i seguenti criteri: - si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette, escludendo soltanto il valore dell’area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l’impiego di materiali di uso corrente, escludendo sempre il valore dell’area. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere calcolate a parte in quanto per esse non si applica il disposto dell’art. 1907 C.C.; - per gli immobili in corso di costruzione la valutazione del danno avviene stimando il valore a piè d’opera. Chiara corrisponderà l’intero indennizzo purché l’Assicurato proceda alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Nel caso in cui la ricostruzione e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, l’indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro. Art. 32 – LIMITE DI INDENNIZZO Chiara è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul modulo di adesione, salvo quanto previsto dall’art. 1914 c.c. Art. 33 – ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI L’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro; b) l’indennizzo complessivo sia presumibilmente non inferiore al 2% della somma assicurata; c) che la Banca, a favore della quale è vincolata la garanzia, abbia manifestato per iscritto il proprio benestare. L’anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta. Art. 34 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, Chiara provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno da parte dell’assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcun caso previsto da danni causati o agevolati da dolo/colpa grave. Art. 35 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI L’assicurato è responsabile verso Chiara di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi ex art. 27. TERMINE CONDIZIONI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n° 196) 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti Pagina 5 di 6 Mod. Ed. 07/2009_CGST_053_IMU03_415 ChiaraIncendio Convenzione 30000054 assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari (7): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (8) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell’interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via G.Galilei, 7 20124 Milano, tel 026328811 e-mail: [email protected](11). NOTE (1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e della previdenza sociale;Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell’ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. (8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati. (9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. (10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo. (11) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.chiaraassicurazioni.it. Pagina 6 di 6 PARTE NON SCRITTA