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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione

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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
Edizioni Simone - Vol. 24/1 Compendio di diritto delle Assicurazioni
Parte primaLe assicurazioni in generale
 contratto di
Capitolo 11 Il
assicurazione
Sommario1. Nozione e fonti. - 2. Il rischio. - 3. L’interesse. - 4. La formazione del
contratto di assicurazione. - 5. Il rapporto contrattuale. - 6. Modifiche al
contratto di assicurazione. - 7. Estinzione del contratto di assicurazione. - 8.
La prescrizione nell’assicurazione. - 9. Vizi del contratto di assicurazione.
- 10. L’assicurazione cumulativa e la coassicurazione. - 11. La riassicurazione.
1.Nozione e fonti
L’assicurazione, secondo la definizione dettata dall’art. 1882 c.c., è quel contratto con
il quale un soggetto (assicuratore) dietro pagamento di un corrispettivo (premio) si
obbliga a rivalere un altro soggetto (assicurato), entro i limiti di tempo e di valore
fissati, del danno ad esso prodotto da un certo evento (sinistro) ovvero a pagare un
capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
La disciplina principale in materia di contratti di assicurazione è contenuta nel codice
civile, come è espressamente previsto anche nello stesso Codice delle Assicurazioni.
Quest’ultimo, nel fissare le regole di raccordo tra la propria disciplina e quella civilistica, all’art. 165 prevede che i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile, fermo restando quanto
diversamente disposto dalla normativa speciale.
Il contratto di assicurazione è un contratto:
— tipico, in quanto espressamente previsto e regolato dagli artt. 1882-1932 c.c. Gran
parte di tale normativa è derogabile solo in senso più favorevole all’assicurato (v.
art. 1932 c.c.);
— a forma libera; l’art. 1888 c.c. prevede, però, la necessità della forma scritta a fini
probatori;
— consensuale, in quanto si conclude con l’accordo delle parti; le parti, però, possono anche prevedere che il contratto si consideri concluso al momento del pagamento del premio;
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— ad effetti obbligatori, in quanto dà luogo al sorgere di obbligazioni a carico delle
parti contraenti;
— di durata, in quanto dà luogo al sorgere di un rapporto tra assicuratore ed assicurato che si protrae nel tempo;
— bilaterale, di norma, poiché comprende due parti, ma può anche essere plurilaterale nel caso della coassicurazione;
— a titolo oneroso, in quanto entrambi i contraenti agiscono allo scopo di conseguire
un lucro;
— aleatorio, in quanto il realizzarsi o meno del vantaggio che le parti si propongono
dipende da eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti stesse;
— a prestazioni corrispettive, in quanto l’assicuratore si obbliga a fornire la prestazione assicurativa dietro pagamento di un corrispettivo, detto premio.
⎢⎢Dottrina
Si discute se nel contratto di assicurazione la prestazione dell’assicurato e la controprestazione dell’assicuratore siano legate da un vincolo sinallagmatico. La prestazione assicurativa è, infatti, soltanto
eventuale in quanto dipende dal verificarsi dell’evento dannoso; se tale evento non si verificasse
l’assicuratore non sarebbe tenuto ad alcuna prestazione. La dottrina ravvisa nella fattispecie non un
contratto bilaterale ma due negozi unilaterali, uno dei quali (quello avente ad oggetto la prestazione
assicurativa) sospensivamente condizionato al verificarsi dell’evento.
La causa del contratto di assicurazione è quella di tutelare un interesse dell’assicurato
da un rischio che lo minaccia dietro pagamento di un premio.
Il documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione è la
polizza (art. 1888 c.c.), che l’assicuratore è obbligato a rilasciare, munita della sua
firma, al contraente. Ciò spiega perché nel linguaggio comune polizza e contratto di
assicurazione sono considerati sinonimi.
2.Il rischio
A) Nozione
Il rischio è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, in quanto ne costituisce la causa stessa.
Possiamo definirlo come l’astratta possibilità del verificarsi di un evento dannoso
relativo ad un certo interesse di un determinato soggetto.
L’evento-rischio deve quindi essere:
— possibile, cioè avere una concreta possibilità di verificarsi. La maggiore o minore possibilità
di verificazione dell’evento viene detta probabilità. Se il verificarsi dell’evento dannoso è impossibile perché il rischio non è mai esistito o è cessato dopo la stipula del contratto, il con-
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tratto è nullo per inesistenza della causa (art. 1895 c.c.); se il rischio cessa dopo la stipula del
contratto, il rapporto contrattuale si scioglie con efficacia non retroattiva (art. 1896 c.c.);
— incerto: le parti devono ignorare se l’evento si verificherà o meno (es. incendio) o il momento
in cui si verificherà (es. morte), in quanto ciò deve essere dovuto a fattori causali esterni. Non
è possibile dedurre in contratto un evento voluto dalla parte (art. 1900 c.c.) né un evento già
verificatosi ma ignoto alle parti (c.d. rischio putativo). L’incertezza deve essere obiettiva, altrimenti il contratto di assicurazione si trasformerebbe in una pura e semplice scommessa; fa
eccezione l’assicurazione navale, nella quale può essere sufficiente un’incertezza meramente soggettiva (art. 514 cod. nav.);
— dannoso: l’evento deve essere intrinsecamente lesivo, non essendo possibile ricollegare
conseguenze dannose ad un evento di per sé innocuo, ed è proprio questo che distingue il
contratto di assicurazione dagli altri contratti aleatori di gioco o di scommessa.
L’evento dannoso che si verifica viene definito «sinistro».
È opportuno precisare che la definizione di rischio sopra analizzata può però risultare,
per alcuni prodotti e servizi assicurativi, piuttosto approssimativa.
Considerata la molteplicità delle forme contrattuali assicurative esistenti, che spaziano
dal ramo vita al ramo danni (o meglio ai rami diversi da quello vita), è possibile rilevare che il rischio, elemento comune di tutti i contratti indipendentemente dal ramo,
è sempre inteso come la possibilità che si verifichi un evento futuro e incerto,
anche se non è detto che tale evento sia necessariamente dannoso.
La definizione fornita, infatti, può considerarsi valida per la generalità delle assicurazioni ramo danni caratterizzate dal principio indennitario, secondo cui l’indennizzo
dovuto dall’assicuratore è commisurato all’entità del danno sopportato dall’assicurato;
mentre, nelle assicurazioni ramo vita esistono tipologie di rischi che non si riferiscono ad un evento dannoso per l’assicurato, come avviene per esempio per il «rischio di
sopravvivenza» del cliente nelle polizze di assicurazione ramo vita appunto (Parte II,
Cap. 9, Sezione I, § 5).
Ciò denota un’evidente difficoltà nel fornire una definizione completa e generalmente valida del
concetto di rischio, difficoltà strettamente connessa all’ampia gamma di prodotti e servizi assicurativi esistenti, che, tra l’altro, ha reso sempre più labile il confine tra assicurazioni ramo vita e
ramo danni.
Una soluzione a tale problema potrebbe essere trovata facendo riferimento alla definizione, tutt’altro che ermetica, del contratto di assicurazione contenuta nel codice civile (art. 1882) dalla quale
è facile desumere che il rischio è inteso come la possibilità o probabilità che si verifichi un danno
prodotto da un sinistro (ramo danni) o un evento attinente alla vita umana (ramo vita).
Il rischio può essere classificato in vari modi a seconda dell’evento ad esso inerente.
Possiamo così avere eventi commissivi od omissivi, naturali o umani, leciti o illeciti e
così via.
Ai fini pratici è molto importante distinguere tra eventi che esauriscono l’interesse
assicurato (es.: morte) ed eventi che non lo esauriscono (es.: infortunio) e tra eventi
che sono suscettibili di valutazione statistica ed eventi che non lo sono (questo ai fini
della determinazione del premio).
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B) Rischi assicurabili
Non tutti i rischi possono essere assicurati. In taluni casi, ragioni di politica aziendale
sconsigliano all’impresa la stipula di certi contratti (es. rischi non quantificabili statisticamente o a probabilità eccessivamente alta); in altri casi il divieto ha fonte legislativa.
È quanto avviene per l’art. 1900 c.c., il quale esclude l’obbligo indennitario dell’assicuratore per i sinistri causati con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato o dal beneficiario (salvo patto contrario per i casi di colpa grave). Ciò si giustifica per il fatto che rimettere all’iniziativa dell’interessato la verificazione dell’evento
dannoso snatura la causa del contratto.
L’obbligo dell’assicuratore, però, permane qualora il sinistro sia stato causato da persone delle quali l’assicurato debba rispondere (art. 1900, co. 2, c.c.).
La norma è derogabile limitatamente alla colpa grave: le parti possono convenire
che l’assicuratore sia obbligato anche per eventi causati con colpa grave dall’interessato.
L’art. 1900, co. 3 c.c. prevede un’eccezione: l’assicuratore resta obbligato anche per
dolo nel caso in cui l’interessato abbia agito in adempimento di doveri di solidarietà umana o per tutelare interessi comuni all’assicuratore. Si ritiene che nella fattispecie rientrino anche i casi in cui l’interessato abbia agito per legittima difesa (art.
2044 c.c.) o in stato di necessità (art. 2045 c.c.). La regola si ritrova anche nelle assicurazioni marittime (art. 522 cod. nav.).
C) Determinazione del rischio
Un contratto di assicurazione potrebbe essere stipulato in ordine ad ogni rischio relativo a qualsiasi interesse dell’assicurato, ma in realtà i contratti si limitano a coprire
uno o più rischi determinati. È quindi molto importante definire bene il rischio cui si
riferisce il contratto. Il rischio, per la precisione, deve essere individuato e delimitato.
L’individuazione del rischio è fatta precisando:
— la natura dell’evento dannoso contro il quale ci si assicura (es.: incendio);
— l’interesse rispetto al quale l’evento è preso in considerazione (es.: un dato appartamento).
Naturalmente è possibile assicurarsi rispetto a più rischi o più interessi. Una volta individuato il rischio, si può delimitarlo ulteriormente.
La delimitazione del rischio avviene in base a tre parametri:
— causa: si può limitare la copertura solo agli eventi dovuti a determinate cause (es.:
esclusione di incendi causati da disastri aviatori).
Che cosa si intende per «causa» di un evento?
Un evento è causa di un altro quando ha creato le condizioni fisiche per il suo verificarsi. In termini stretti,
un evento è causa di un altro quando senza di esso l’altro non si sarebbe verificato (teoria della condicio
sine qua non).
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Per evitare rigorismi eccessivi vengono, però, considerate cause solo quegli eventi che, oltre ad essere
stati condizioni necessarie di un evento successivo, avevano, secondo la comune esperienza la capacità di generarlo (teoria della causalità adeguata).
In sostanza il rapporto di causalità viene meno quando un evento è sì causato da un altro antecedente, ma
in maniera del tutto imprevedibile, per l’intervento di un fattore causale accidentale.
Talune delimitazioni causali sono individuate dalla stessa legge. Esse sono riconducibili alle ipotesi di:
a) dolo: l’assicuratore non è mai responsabile per eventi causati dolosamente dall’interessato
(art. 1900 c.c.);
b) colpa: l’assicuratore non è responsabile per eventi causati dall’interessato con colpa grave
(art. 1900 c.c.). Tale norma è derogabile.
Che cosa si intende per «dolo» e «colpa»?
Per dolo intendiamo un comportamento cosciente e volontario intenzionalmente teso a produrre un certo
effetto.
Per colpa intendiamo un comportamento posto in essere per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ma non intenzionalmente volto a causare l’evento
dannoso; la condotta colposa deve essere valutata in base alla diligenza media (c.d. diligenza del buon padre
di famiglia) genericamente richiesta dall’art. 1176 c.c. nell’adempimento della obbligazione.
c) vizio intrinseco della cosa: l’assicuratore non risponde dei danni causati da difetti della cosa
assicurata che non gli siano stati denunciati dall’assicurato (art. 1906 c.c.; art. 525 cod. nav.);
d) eventi catastrofici: l’assicuratore non risponde, salvo patto contrario, dei danni causati da eventi
del tutto imprevedibili quali movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, tumulti popolari (art. 1912 c.c.);
e) suicidio dell’assicurato: l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate in
caso di suicidio dell’assicurato avvenuto entro due anni dalla stipula del contratto; la norma è
derogabile (art. 1927 c.c.);
— tempo: la copertura assicurativa può essere permanente (es. vita) oppure limitata
ad un periodo più o meno lungo, decorso il quale l’assicuratore non è più tenuto
all’indennizzo se il sinistro si verifica;
— spazio: la copertura può essere limitata ai sinistri verificatisi in un certo ambito
spaziale.
La determinazione del rischio viene, in genere, effettuata dalle parti al momento della
stipula del contratto indicandola nella polizza, ma può anche essere effettuata successivamente, come nelle assicurazioni in abbonamento.
In genere, all’atto della stipula della polizza, all’assicurando viene fatto riempire un
questionario predisposto dall’assicuratore e contenente tutte le domande utili alla
determinazione del rischio.
D)Entità del rischio
L’entità del rischio dipende dalla probabilità di verificazione dell’evento. Tale
probabilità viene calcolata in termini statistici, tenendo conto di tutti gli elementi che
possono concorrere al verificarsi dell’evento dannoso.
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Il calcolo dell’entità del rischio è importantissimo perché da esso dipende la misura
del premio che l’assicurato dovrà pagare. Proprio per questo, in genere, l’impresa rifiuterà di assicurare rischi dovuti ad eventi imprevedibili.
3.L’interesse
L’interesse può essere definito come la relazione che lega un soggetto ad un determinato bene della vita suscettibile di valutazione economica.
Lo scopo del contratto di assicurazione è quello di cautelarsi contro i rischi cui tale
bene è esposto, e quindi l’interesse è un elemento essenziale del contratto.
La copertura assicurativa, infatti, non riguarda il rischio che il bene sia danneggiato da
un sinistro, ma serve piuttosto a tenere indenne dal rischio del danno economico la
persona che ha «interesse» a premunirsi contro tale evento.
Se l’interesse manca il contratto sarà nullo per inesistenza dell’oggetto (artt. 1418,
1904 c.c.); il contratto si risolve con effetto non retroattivo se l’interesse viene a mancare successivamente alla sua stipulazione (art. 1896 c.c.). In tal caso spetterà all’assicurato dimostrare la cessazione dell’interesse quale fatto estintivo dell’obbligo di
pagare il premio.
Quanto osservato mostra come l’interesse sia un elemento determinante nel contratto
di assicurazione contro i danni, data la necessità, perché esso sia rilevabile, che
esista un «rapporto di una persona con una cosa minacciato da un rischio determinato»
(FANELLI), di contro non pare possibile che la salvaguardia di un interesse possa
essere considerato elemento determinante dei contratti di assicurazione sulla vita.
⎢⎢Dottrina
Non essendoci accordo in dottrina sul problema della unitarietà del concetto di assicurazione, anche
sul concetto di interesse si riscontra una notevole varietà di opinioni.
1) Teoria unitaria. Per coloro che, sulla base della teoria indennitaria, riconoscono l’unità di tutta
la materia assicurativa (DONATI) l’interesse è il rapporto, suscettibile di valutazione economica,
tra un soggetto ed un bene determinato.
La definizione di interesse, così concepita, trova applicazione, per questi autori, indistintamente
in tutti i rami assicurativi.
2) Teoria della separazione. Per coloro, invece, che non condividono la teoria indennitaria ed accettano la bipartizione tra assicurazione danni e assicurazione vita, la definizione suesposta di
interesse trova applicazione solo nel campo delle assicurazioni danni (FANELLI, DE GREGORIO,
GASPERONI).
3) Teoria indennitaria. I sostenitori della teoria indennitaria — che non si attengono a tale distinzione, concependo l’interesse come il rapporto, suscettibile di valutazione economica, tra il
soggetto ed un bene determinato — identificano interesse all’assicurazione e interesse assicurato da una parte, e, interesse al risarcimento del danno (ex art. 1904) e interesse assicurato
dall’altra.
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4.La formazione del contratto di assicurazione
A) Le parti
Parti del contratto di assicurazione sono:
— l’assicuratore, vale a dire colui che presta la garanzia assicurativa. Tale può essere solo un’impresa debitamente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa;
— l’assicurante o contraente: colui che stipula il contratto di assicurazione e si assume l’obbligo di pagare il premio e sceglie il beneficiario;
— l’assicurato: il soggetto al quale è riferito l’evento o il cui interesse è protetto dall’assicurazione; nelle assicurazioni sulla vita, le prestazioni previste dal contratto sono
determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita;
— il beneficiario: colui che ha diritto a ricevere la prestazione dovuta dall’assicuratore.
Assicurante, assicurato e beneficiario vengono in genere indicati indifferentemente col termine
assicurato, ma ciò è improprio perché può trattarsi (e spesso si tratta) di persone distinte: l’assicurante, cioè, può indicare se stesso come beneficiario dell’assicurazione, ma anche un’altra
persona. Inoltre, nelle assicurazioni sulla vita, l’assicurato può essere un terzo soggetto, in quanto è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l’obbligo per l’assicuratore di pagare un
capitale o una rendita.
Con riferimento alle qualifiche indicate ed ai soggetti cui fanno capo è possibile distinguere le seguenti differenti forme contrattuali:
— assicurazione in nome altrui. Si ha quando il contratto viene stipulato da un
rappresentante dell’assicurato. In tal caso, secondo le regole generali sulla rappresentanza (artt. 1387 ss. c.c.), i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto si produrranno direttamente in capo al rappresentato.
L’art. 1890 c.c. disciplina poi specificamente il caso del rappresentante senza potere (cd.
falsus procurator): se il contratto è stipulato da un soggetto che, in realtà, non è dotato del
potere di rappresentanza, l’interessato potrà ratificare il contratto anche dopo la sua scadenza o il verificarsi del sinistro. Fino al momento in cui all’assicuratore viene comunicata la ratifica, il rappresentante sarà tenuto personalmente ad adempiere gli obblighi derivanti dal
contratto nei confronti dell’assicuratore, compreso il pagamento del premio. Se la ratifica
viene rifiutata, il rappresentante resterà obbligato in proprio e, inoltre, dovrà risarcire gli eventuali danni subiti dall’assicuratore per aver confidato nella sua qualifica di rappresentante (art.
1398 c.c.).
La successiva ratifica non abilita il rappresentante a ripetere dall’assicuratore i premi pagati.
— assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. In entrambe le forme di
assicurazione il contraente conclude il contratto in nome proprio, ma per conto di
una terza persona di cui non è rappresentante. La differenza fra le due figure risiede nel fatto che:
a) nell’assicurazione per conto terzi l’assicurante conosce e dichiara il nome
dell’assicurato; a tale forma si ricorre per assicurare i rischi relativi a cose che
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solo temporaneamente o occasionalmente vengano a trovarsi nella sfera giuridica dello stipulante (es. deposito);
b) nell’assicurazione per conto di chi spetta l’assicurante non è in grado, al momento della conclusione del contratto, di individuare chi sarà l’assicurato al
momento del verificarsi del sinistro; si utilizza tale figura quando si prevede che
il titolare varierà nel corso del rapporto (es. si assicurano le vetture depositate
in un’autorimessa) o quando esso è incerto (es. bene della cui proprietà si controverta).
Il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto (art. 1891, co. 1,
c.c.), laddove i diritti derivanti dallo stesso spetteranno all’assicurato ed il contraente non potrà farli valere senza il consenso del primo, anche se in possesso della
polizza (art. 1891, co. 2, c.c.).
All’assicurato saranno opponibili le eccezioni opponibili allo stipulante (art. 1891, co. 3, c.c.)
relativamente al contratto di assicurazione; infine, lo stipulante ha privilegio per il rimborso
dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per le spese di conservazione (art. 1891, co. 4, c.c.).
— assicurazione a favore di terzo. Si configura tale fattispecie quando lo stipulante
indica una terza persona come beneficiaria dell’assicurazione; la differenza rispetto alle figure precedenti è che qui è lo stipulante e non il terzo ad essere titolare
dell’interesse assicurato. Anche qui al terzo saranno opponibili le eccezioni relative al contratto, ma non quelle personali allo stipulante. La stipulazione può essere
revocata fino a che il terzo non abbia comunicato la sua accettazione sia allo stipulante sia all’assicuratore (art. 1411 c.c.); se la stipulazione è revocata o viene rifiutata dal terzo, beneficiario della prestazione assicurativa rimane lo stipulante o i
suoi eredi (a differenza che nel caso precedente, in cui, essendo il terzo titolare
dell’interesse assicurato, il contratto si risolve).
Questa figura è normalmente utilizzata nell’assicurazione sulla vita (art. 1920 c.c.), ma può
aversi anche nell’assicurazione contro i danni. Un tipico esempio è la clausola di vincolo,
con la quale l’assicuratore s’impegna ad eseguire la prestazione nei confronti di un altro soggetto, detto vincolatario, che normalmente è una persona che potrebbe vantare diritti verso
l’assicurato in dipendenza del sinistro.
B) La stipulazione
Il contratto di assicurazione, normalmente, è un contratto consensuale e, in quanto tale,
si perfeziona secondo le regole generali, al momento della formazione del consenso.
Il consenso si considera formato nel momento in cui ad una proposta liberamente
formulata fa seguito un’accettazione congrua (art. 1335 c.c.).
Le parti, però, possono anche stabilire che il contratto non si consideri concluso al
momento dell’accettazione ma a quello del ritiro dei documenti probatori (contratto
di assicurazione formale) o del pagamento del premio (contratto di assicurazione
reale).
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Il contratto, così come ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente, va
redatto in modo chiaro ed esauriente (art. 166, co. 1, Codice delle Assicurazioni), in
osservanza di uno dei principali doveri comportamentali che l’impresa di assicurazione deve osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti: la trasparenza.
Sempre nel rispetto dell’obbligo di trasparenza, le clausole che indicano decadenze,
nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza (art. 166,
co. 2, Codice delle Assicurazioni).
La proposta può essere fatta dall’assicuratore o da un suo agente. Nel primo caso essa
assume, generalmente, la forma dell’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.): l’assicuratore, cioè, pubblicizzerà in modi adeguati le condizioni di contratto e le tariffe che offre
ai clienti. L’offerta deve in tal caso essere revocata nelle stesse forme in cui è stata
pubblicizzata, purché prima dell’accettazione.
Nel secondo caso l’intermediario, in realtà, non fa una vera proposta, ma svolge soltanto un’attività promozionale per cui proponente risulterà comunque l’assicurando.
La proposta può anche provenire direttamente dall’assicurato. Il contratto di assicurazione è a forma libera, per cui la proposta può essere fatta in qualunque modo.
La proposta dell’assicurato fatta per iscritto è irrevocabile per il termine di 15 giorni (30 se occorre una visita medica) dalla consegna o spedizione della stessa (art. 1887 c.c.). Decorso tale termine, la proposta decade. La norma è derogabile a favore dell’assicurato. Ricordiamo che la
proposta irrevocabile rimane ferma anche in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente (art. 1329, co. 2, c.c.).
L’accettazione è la dichiarazione unilaterale recettizia di accoglimento della proposta
contrattuale. L’accettazione deve essere conforme alla proposta, altrimenti varrà come
controproposta, e può essere revocata fin quando non giunga a destinazione (art. 1326
c.c.). Se l’accettazione giunge a destinazione dopo la scadenza del termine indicato
nella proposta, il proponente potrà, a sua discrezione, accogliere o meno tale accettazione tardiva.
L’accettazione normalmente è espressa e rivolta al proponente, ma nel caso di offerta al pubblico
dell’assicuratore talvolta è previsto che l’assicurato possa pagare direttamente il premio e ritirare
il relativo documento (cd. coupon), accettando tacitamente la proposta. Le parti possono differire
il momento della conclusione del contratto a quello del ritiro dei documenti probatori del pagamento del premio.
⎢⎢Giurisprudenza
È da notare che se la proposta viene dall’assicurando, l’assicuratore non è tenuto ad accettarla,
anche se la proposta sia conforme alle condizioni predisposte dall’assicuratore nei suoi moduli e sia
stata firmata dall’agente (cfr. Cass. 81/6621).
Se la polizza emessa è diversa dalla proposta, la polizza vale come controproposta; se l’assicurando
la sottoscrive, il contratto sarà stipulato alle nuove condizioni contenute nella polizza e non a quelle
originarie (cfr. Cass. 67/1774).
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C) Le condizioni generali di contratto
Le modalità di stipulazione del contratto di assicurazione e le relative clausole sono
predisposte dall’ANIA, attraverso la diffusione annuale di un contratto-standard al
quale le imprese assicuratrici, aderenti all’associazione, possono ispirarsi.
Lo stampato tipo fornito dall’ANIA non assume per le imprese carattere vincolante, ma viene diffuso a titolo conoscitivo, con il preciso intento di creare un riferimento in grado di favorire il diffondersi di trattamenti omogenei, sia dal punto di vista contrattuale, che da quello regolamentare,
indipendentemente dalla Compagnia con cui si entra in rapporto.
Si tratta, in ogni caso, di condizioni di assicurazione indicative e liberamente modificabili previste per ciascun ramo, che lasciano alle imprese di assicurazione ampia
autonomia nella personalizzazione delle polizze, purché ciò avvenga nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia.
Prendendo spunto dallo stampato ANIA, in genere, ciascuna Compagnia predispone
delle condizioni generali di contratto. Queste, anche se non richiamate nel contratto,
sono applicabili se adeguatamente pubblicizzate dall’imprenditore (art. 1341 c.c.); le
clausole vessatorie in esse contenute sono sanzionate ai sensi della vigente normativa
in materia di tutela del consumatore.
L’intenzione è quella di garantire il giusto equilibrio fra le posizioni contrattuali a
fronte dei possibili abusi provenienti dalla parte contrattuale più forte, nel caso in
esame la Compagnia di assicurazione.
La tutela della parte contrattuale più debole investe non solo i contratti per adesione
cd. individuali (il cui contenuto è, cioè, unilateralmente predisposto per un singolo
rapporto), ma anche i contratti per adesione cd. di serie (il cui contenuto è, cioè,
predisposto unilateralmente per una serie indeterminata di contratti della stessa natura).
Per quest’ultimo caso, peraltro, l’art. 1341, co. 2, c.c. stabilisce che tra le condizioni generali di
contratto non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, quelle che prevedono:
—
—
—
—
—
—
—
—
limitazioni di responsabilità;
diritto di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione;
decadenze;
limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni;
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;
proroga tacita o rinnovazione del contratto;
clausole compromissorie;
deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
È evidente, quindi, che la maggior parte dei contratti esposti alla declaratoria di invalidità delle
clausole vessatorie, in ossequio alle vigenti norme in materia di tutela del consumatore, ricadono
anche sotto la disciplina di cui all’art. 1341 c.c. In mancanza di una specifica norma di coordinamento, l’orientamento più diffuso è quello di dare prevalenza alla più recente disciplina in materia
di protezione del consumatore.
Ne consegue che le clausole abusive si considerano inefficaci (mentre il contratto rimane efficace per il resto) anche se specificamente accettate per iscritto.
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In genere la polizza è strutturata in questo modo:
— condizioni generali: dettano la disciplina generale predisposta dall’assicuratore
per tutti i contratti di quel tipo;
— condizioni aggiuntive: sono clausole predisposte dall’assicuratore ma che si applicano solo se richiamate, per «personalizzare» il contratto;
— condizioni particolari: sono quelle clausole che derivano dalla libera contrattazione tra l’assicuratore ed il cliente.
L’agente che è autorizzato a concludere il contratto, quale rappresentante dell’assicuratore, deve essere fornito di procura scritta. La legge prevede, infatti, per il contratto
di assicurazione la forma scritta a fini probatori (art. 1888 c.c.) e si ritiene che tutti
i negozi collegati ad un contratto formale debbano soddisfare gli stessi requisiti di
forma.
Spesso nei contratti di assicurazione è inserita la clausola «con riserva di accettazione da
parte della direzione». Tale clausola va interpretata in modo diverso a seconda dei casi.
D)La copertura provvisoria
Per evitare che l’assicurato resti sfornito di tutela nel periodo necessario alla stipula
del contratto la prassi conosce due istituti:
— la copertura provvisoria. È una clausola aggiunta alla proposta contrattuale, in
base alla quale il contratto è efficace già dal momento della proposta stessa e i suoi
effetti si consolidano con l’accettazione. In sostanza si stipula un contratto provvisorio, destinato ad essere sostituito dal definitivo. La predisposizione di tale clausola non obbliga, comunque, alla stipula del definitivo (cfr. Cass. 26-1-1988, n.
661);
— la nota di copertura. Viene emessa al momento dell’accettazione e quindi riguarda un contratto già concluso; ha una funzione probatoria che esplica nell’attesa
della preparazione dei documenti definitivi.
E) Documentazione del contratto di assicurazione
I contratti assicurativi richiedono la forma scritta ad probationem, perché non possono essere provati se non per iscritto (art. 1888, co. 1, c.c.).
La legge, dunque, non impone una particolare forma per la validità del contratto di assicurazione,
mentre prevede unicamente la forma scritta ai fini probatori. Da ciò deriva l’obbligo per l’assicuratore di rilasciare un documento da lui sottoscritto ed anche a trarne copie a richiesta del contraente, il quale dovrà rimborsargliene le spese (art. 1888, co. 2 e 3, c.c.).
Tale documento è, in genere, la polizza, ma possono essercene altri.
La polizza viene sottoscritta dall’assicuratore e dal contraente, e ne viene consegnata
copia all’assicuratore, al contraente, all’agente ed eventualmente all’intermediario.
Essa può essere emessa dall’assicuratore oppure, come per lo più avviene, dall’agente
o altro intermediario a ciò autorizzato.
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Parte prima Le assicurazioni in generale
La polizza può anche essere prevista come requisito di validità del contratto, che in tal
caso si considera concluso solo quando essa viene rilasciata. Tale patto deve risultare
da atto scritto.
La polizza assicurativa, oltre che nominativa, può essere, all’ordine o al portatore (art. 1889, co. 1, c.c.); in tal caso, il suo trasferimento comporta il trasferimento del
credito verso l’assicuratore con gli effetti della cessione.
La polizza all’ordine o al portatore non ha, quindi, il carattere di un titolo di credito ma
quello di un semplice documento di legittimazione con funzione di documento probatorio
di un contratto di cessione del credito che l’assicurato vanta nei confronti dell’assicuratore.
La cessione di polizza all’ordine o al portatore sarà, quindi, disciplinata dalle norme
sulla cessione dei crediti (artt. 1260-1267 c.c.).
L’assicuratore potrà, allora, opporre al titolare della polizza tutte le eccezioni che avrebbe potuto
opporre ai precedenti titolari (ad esempio: che i premi non sono stati pagati).
L’assicuratore è liberato se, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del
giratario o del portatore che non sia anche titolare del credito (art. 1889, co. 2, e art. 1992, co. 2).
Le polizze all’ordine e al portatore non hanno una frequente applicazione nel diritto
assicurativo italiano. Esse sono adottate per lo più nelle assicurazioni di merci, soprattutto in quelle marittime (in modo particolare le polizze all’ordine) e nelle assicurazioni vita (specialmente le polizze al portatore).
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza si procederà in modo
diverso a seconda del tipo di titolo:
— se la polizza è nominativa, l’assicurato può sempre chiederne un duplicato;
— se la polizza è all’ordine, occorrerà ottenerne l’ammortamento secondo quanto
previsto per i titoli di credito (artt. 2016 ss. c.c.);
— se la polizza è al portatore, per ottenerne un duplicato occorrerà provarne l’avvenuta distruzione (art. 2007 c.c.).
F) L’interpretazione del contratto di assicurazione
Per l’interpretazione del contratto si seguono le regole generali (art. 1362 c.c.). In
particolare, essendo una delle parti necessariamente un imprenditore, si applicherà
l’art. 1368, co. 2, c.c., per il quale le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che
si pratica nel luogo in cui è stato stipulato il contratto. Se sono previste delle condizioni generali di contratto o ci si serve di formulari già predisposti dall’assicuratore, le clausole dubbie in essi contenute si interpretano a favore del contraente (art. 1370
c.c.). Le clausole aggiunte al formulario prevalgono su quelle stampate con esse incompatibili (art. 1342, co. 1, c.c.).
Problema delicato è quello che si verifica quando vi è contrasto tra i vari documenti probatori dell’assicurazione. Al riguardo possiamo enunciare i seguenti criteri:
— se il contenuto dell’appendice contrasta con quello della polizza, prevale la prima
perché volta a modificarla;
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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
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— se il contenuto di un certificato contrasta con la polizza, prevale quest’ultima in
quanto il certificato ha funzione soltanto probatoria;
— se la polizza è in contrasto con la proposta, la polizza prevale se sottoscritta dal
contraente con coscienza delle modifiche: la polizza, in tal caso, vale come controproposta accettata dal contraente.
G)Modalità di assicurazione
Il contratto di assicurazione, in relazione all’oggetto, può essere stipulato secondo due
modalità:
— assicurazione singola: quella che copre un singolo interesse determinato (es. un
autoveicolo). In tale modalità rientra l’assicurazione collettiva, cioè quella avente ad oggetto più interessi determinati (es. tre autoveicoli), la quale non è che una
somma di assicurazioni singole;
— assicurazione in abbonamento: quella che copre una pluralità indeterminata di
interessi.
L’assicurazione in abbonamento è utilizzata da soggetti che svolgono attività tali
per cui si trovano periodicamente esposti a rischi difficilmente preventivabili: la
polizza copre, in anticipo, determinati tipi di rischi, al fine di tutelare proprio gli
interessi che da tali rischi sono minacciati.
La polizza in abbonamento è generalmente di durata annuale. All’atto della sua stipulazione
il contraente provvede al versamento di un premio provvisorio convenuto con l’assicuratore,
corrispettivo dell’impegno di quest’ultimo. In seguito, sulla base degli interessi effettivamente
coperti, l’assicuratore emetterà appendici di regolazione, stabilendo quanto è ancora dovuto
dal contraente al netto del premio provvisorio anticipato.
Al momento in cui effettivamente si verificherà l’esposizione a rischio dell’interesse, l’assicurato sarà tenuto ad effettuare la dichiarazione di alimento, atto col quale egli comunica
all’assicuratore la natura dell’interesse coperto e la durata del rischio. Il valore di questo atto
dipenderà dal modo in cui è stato strutturato il rapporto.
L’assicurazione in abbonamento può essere:
— obbligatoria: quando si conviene l’automatico sorgere del rapporto assicurativo in ordine a tutti gli interessi che verranno in essere;
— facoltativa: quando il sorgere del rapporto è rimesso alla volontà dell’assicurato o a quella dell’assicuratore.
Nel primo caso la dichiarazione di alimento è una semplice dichiarazione di scienza,
la cui mancata effettuazione costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale.
Nel secondo caso la dichiarazione è invece necessaria per il sorgere del rapporto, ha
cioè carattere costitutivo. Se il contratto è facoltativo per l’assicurato, la dichiarazione costituisce accettazione di una proposta ferma dell’assicuratore; se la facoltà
di scelta è rimessa a quest’ultimo, la dichiarazione costituisce una proposta contrattuale che l’assicurato è tenuto a fare e che l’assicuratore può accettare o meno.
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Parte prima Le assicurazioni in generale
H)Efficacia del contratto
Il contratto di assicurazione è un contratto di durata, che dà luogo, cioè, ad un rapporto che si protrae nel tempo.
Normalmente l’efficacia del contratto decorre (art. 1899, co. 1, c.c.):
— per quanto riguarda l’obbligo di pagamento del premio, dal momento stesso della
stipula;
— per quanto riguarda l’obbligo dell’assicuratore, dalle ore 24 del giorno della stipula alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
Tale norma è derogabile, quindi le parti possono prevedere un diverso termine iniziale di efficacia o subordinarla ad una condizione (es. pagamento del premio).
In genere non vi è un limite alla durata del rapporto assicurativo, ma nell’ipotesi in cui
un contratto di assicurazione è di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere di anno in anno dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Il contratto può essere rinnovato tacitamente (proroga tacita). Tale prerogativa è
prevista (art. 1899, co. 2, c.c.) nell’interesse di entrambe le parti, al fine di evitare che
il contratto si estingua e, successivamente, si debba stipulare un nuovo contratto con
le stesse caratteristiche del precedente. La proroga tacita deve essere limitata nella
durata al massimo di due anni ogni volta.
Le disposizioni relative alla durata dell’assicurazione, contenute nell’art. 1899 c.c.,
non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
La durata di queste ultime è a tempo determinato, eccetto le assicurazioni caso morte
a vita intera in cui il contratto protrae la sua efficacia nel tempo sino al decesso dell’assicurato.
La facoltà di recesso è diversamente regolamentata nell’assicurazione sulla vita e in
quella contro i danni: nelle assicurazioni sulla vita il contraente può sempre recedere
dal contratto, mentre nelle assicurazioni contro i danni entrambe le parti possono recedere se la durata è superiore ai dieci anni.
La ratio della norma, nonostante la facoltà di recedere sia concessa ad entrambe le parti, è principalmente quella di tutelare l’assicurato in una situazione in cui egli non abbia più interesse alla
prosecuzione del rapporto.
Il contratto è nullo se stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla
quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari (art. 167, co. 1, Codice delle Assicurazioni).
Nullità che è però relativa e non assoluta, in quanto può essere fatta valere esclusivamente dal
contraente o dall’assicurato (art. 167, co. 2, Codice delle Assicurazioni). La pronuncia di nullità
obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso, non sono ripetibili gli indennizzi e le
somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto
a prestazioni assicurative.
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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
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5.Il rapporto contrattuale
A) Premessa
Il rapporto che si instaura fra i contraenti nel contratto di assicurazione è caratterizzato
dall’assunzione dell’obbligo da parte dell’assicuratore di rivalere l’assicurato, a sua
volta obbligato al pagamento di un premio, del danno prodotto da un sinistro; ovvero,
di pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Il contratto sembrerebbe così determinare un semplice trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore, verso il pagamento di un premio, ma in realtà così non è.
Il carattere imprenditoriale dell’attività esercitata dall’assicuratore consente a quest’ultimo, attraverso l’impiego di tecniche statistiche, di neutralizzare il rischio, soggetto
a copertura assicurativa.
L’assicuratore, operando professionalmente, è in grado di ripartire il rischio assunto
con ciascun contratto fra la massa degli assicurati per rischi di uguale natura. Remota
appare, infatti, la possibilità catastrofica che gli eventi dannosi possano verificarsi
contemporaneamente.
Ma v’è di più: l’assicuratore, inserendo il rischio del singolo assicurato in una massa
di rischi omogenei, può, attraverso calcoli statistici, stabilire la probabilità media del
verificarsi di un determinato evento. Ciò consente all’assicuratore di valutare il rischio
medio di ciascun contratto e di fissare, in base alla potenziale gravità dello stesso rischio,
il premio che l’assicurato è tenuto a corrispondere.
B) Obblighi dell’assicurato
Obbligo principale dell’assicurato è il pagamento del premio.
Il premio è il corrispettivo in denaro che l’assicurato deve corrispondere all’assicuratore per la prestazione assicurativa, intendendosi come tale l’impegno dell’assicuratore al risarcimento dell’eventuale sinistro e non il risarcimento effettivo.
L’entità del premio è determinata dai seguenti elementi:
— premio puro: è il costo base per la copertura assicurativa e rappresenta il corrispettivo per il solo rischio tecnico assunto dall’impresa. Il suo ammontare dipende
dal valore dell’interesse assicurato ed è stabilito in base a calcoli attuariali prendendo in considerazione diverse variabili, quali ad esempio: l’età, il sesso, la durata e il tipo di garanzia da coprire;
— caricamento: costituisce la parte di premio che viene trattenuta dall’impresa per
far fronte agli oneri di acquisizione e di gestione delle polizze (spese di emissione
della polizza, provvigione, ammortamento delle spese generali, margine di profitto dell’impresa);
— oneri fiscali.
Premio puro, caricamento e oneri fiscali formano il premio lordo (o premio di tariffa) dovuto dall’assicurato.
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Parte prima Le assicurazioni in generale
Normalmente il premio è fisso, ma può anche essere fluttuante, cioè calcolato di
volta in volta in base a parametri determinati (es. in base al fatturato dell’azienda);
spesso poi il premio è indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati parametri (es. indice ISTAT dei prezzi al consumo).
Il premio lordo può essere soggetto a varie modifiche:
— sovrappremio: dovuto quando si estende la garanzia a rischi accessori;
— aumento di premio: dovuto per rischi anomali, non previsti nelle condizioni generali di polizza e difficilmente quantificabili;
— ribassi: si hanno quando per particolari ragioni (es. misure di sicurezza) l’entità
del rischio si presenta inferiore al normale;
— sconti: determinati dalla politica commerciale della impresa; un tipo particolare è
lo sconto anticipato, che si ha quando l’assicurato versa solo una quota del premio,
impegnandosi a versare il saldo in caso di sinistro.
Se il premio è calcolato per una specifica evenienza e non per un periodo di tempo (es.
un viaggio) si parla di premio per rischio. Se è frutto di una valutazione del rischio
fatta per il caso specifico è detto premio forfettario.
Il premio può essere versato in un’unica soluzione, ma se il contratto è di lunga durata sarà corrisposto periodicamente a scadenza prefissata. Ciascuna di tali unità di
tempo è chiamata periodo di assicurazione.
È possibile che le parti si accordino per un frazionamento del premio anche nell’ambito del singolo periodo di assicurazione; in tal caso il premio sarà corrisposto in più rate dietro pagamento
di un interesse. Notare, però, che il premio è indivisibile e quindi, che sia rateizzato o meno, è
dovuto integralmente per ciascun periodo di assicurazione in corso, anche se il contratto si risolve
prima della scadenza di tale periodo.
Il premio deve essere pagato anticipatamente; quindi se è unico va versato al momento della stipula del contratto, mentre se è periodico va corrisposto all’inizio di ciascun
periodo assicurativo.
In caso di ritardo nel pagamento del premio la legge prevede un periodo di tolleranza di 15 giorni per le assicurazioni danni (art. 1901, co. 2, c.c.), decorso il quale
la copertura assicurativa viene sospesa fino al pagamento e di 20 giorni (ma la polizza
può prevedere un diverso termine di tolleranza) per le assicurazioni vita (art. 1924,
co. 2, c.c.), decorso il quale opera la risoluzione di diritto del contratto.
In caso di inadempimento dell’obbligo di pagare il premio, la legge prevede una disciplina diversa a seconda del tipo di assicurazione.
Nel caso di assicurazione danni, se il contraente non paga il premio unico o la prima
rata di premio l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui
il contraente paga quanto è da lui dovuto (art. 1901, co. 1, c.c.); ne consegue che se
l’evento previsto dal contratto si verifica durante tale periodo, l’assicuratore non è
tenuto al pagamento.
Nell’ipotesi di mancato pagamento dei premi successivi, è previsto, come precedentemente accennato, un periodo di tolleranza di 15 giorni durante il quale se si verifica
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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
 191
il sinistro, l’assicuratore è tenuto comunque ad intervenire. Trascorso tale periodo, è
sospeso l’obbligo di intervento dell’assicuratore (art. 1901, co. 2, c.c.).
Il legislatore prevede un’ulteriore conseguenza all’inadempimento da parte dell’assicurato, vale a dire l’azione esecutiva. Se l’assicuratore non agisce per la riscossione
nei confronti dell’assicurato entro sei mesi dal mancato pagamento, opera la risoluzione di diritto del contratto.
In caso di risoluzione, l’assicuratore ha diritto al premio per il periodo in corso, in
applicazione del principio dell’indivisibilità del premio, più le spese.
L’assicurato non può impedire la risoluzione del contratto limitandosi a pagare il premio per il periodo in corso, ma deve corrispondere tutti gli arretrati e le spese (riattivazione della polizza).
Nell’assicurazione vita, se l’inadempimento riguarda il primo o unico premio, l’assicuratore può agire per ottenere il pagamento entro 6 mesi dalla scadenza (art. 1924,
co. 1, c.c.).
Se, invece, l’inadempimento riguarda i premi successivi, il contratto è risolto di diritto, decorso il termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, il termine di
20 giorni dalla scadenza (art. 1924, co. 2, c.c.). In tal caso non è data all’assicuratore
facoltà di agire per ottenere il pagamento, avendo il legislatore tenuto conto della
durata e dell’onerosità del contratto. L’assicuratore conserva i premi già pagati, a meno
che non sia maturato il diritto al riscatto o alla riduzione della polizza.
C) Oneri dell’assicurato
Gli oneri principali a carico dell’assicurato sorgono al momento della verificazione del
sinistro. Essi sono:
— l’onere di avviso (art. 1913 c.c.): l’assicurato deve avvisare del sinistro l’assicuratore o l’agente, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha
avuto conoscenza (24 ore nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame).
L’avviso non è ovviamente necessario se l’assicuratore o l’agente siano già a conoscenza dell’evento dannoso per qualunque motivo.
L’avviso dovuto dall’assicurato costituisce una dichiarazione di scienza recettizia, e cioè efficace nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario. È sufficiente che esso contenga la denuncia del sinistro, essendo la sua funzione solo quella di consentire all’assicuratore di dare prontamente avvio alle indagini. Se, però, l’avviso contiene una descrizione dei
fatti, questa dev’essere veritiera e di tale veridicità è responsabile il denunciante.
La denuncia può esser fatta con qualunque mezzo, non necessariamente per iscritto (anche se spesso le polizze lo richiedono), ed è sufficiente che sia effettuata
entro il termine previsto dalla legge o dal contratto;
— l’onere di salvataggio (art. 1914 c.c.): l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto in
suo potere per evitare il sinistro o ridurne le conseguenze.
Tale onere si estende a tutto quanto avrebbe potuto fare una persona di diligenza media, secondo la regola generale dell’art. 1176 c.c. Se l’opera di salvataggio è stata condotta con diligenza,
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Parte prima Le assicurazioni in generale
l’assicuratore è tenuto a rifondere all’assicurato le spese sostenute ed i danni subìti dalle cose
utilizzate, e ciò anche se l’opera è stata inutile, salvo che provi che i mezzi impiegati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro sono stati adoperati inconsideratamente.
L’assicuratore può intervenire di persona nelle opere di salvataggio; in tal caso,
l’assicurato può chiedergli di anticipare le somme necessarie. Anche intervenendo
nel salvataggio al momento del sinistro, l’assicuratore non perde il diritto di contestare le pretese dell’assicurato.
L’inadempimento degli oneri anzidetti comporta le seguenti conseguenze:
— se vi è stato dolo l’assicurato perde il diritto all’indennità;
— se vi è stata colpa l’assicuratore ha diritto ad una riduzione dell’indennità dovuta
proporzionale al pregiudizio subito.
D)Obblighi dell’assicuratore
Obbligo principale dell’assicuratore è quello di corrispondere l’indennizzo previsto
dalla polizza al verificarsi del sinistro. Si tratta, quindi, di un obbligo soltanto eventuale poiché sottoposto a condizione sospensiva. Titolare del diritto relativo è:
— il contraente, nelle assicurazioni per conto proprio;
— l’assicurato, nelle assicurazioni per conto altrui;
— il beneficiario, nelle assicurazioni a favore di terzi.
Il credito verso l’assicuratore è trasmissibile per causa di morte (tranne, ovviamente,
nell’assicurazione infortuni) e per atto tra vivi. Il trasferimento può avvenire mediante cessione del contratto o anche trasferimento della polizza qualora questa sia
stipulata con clausola all’ordine o al portatore.
Qual è l’oggetto della prestazione assicurativa?
Oggetto della prestazione è, normalmente, una somma di denaro, ma il contratto può prevedere che l’assicuratore possa liberarsi con un’altra prestazione, se preferisce (es. rimpiazzo delle cose danneggiate); in tal
caso, si configura un’obbligazione alternativa.
Il credito dell’assicurato diviene esigibile nel momento in cui l’assicuratore conclude
l’istruttoria per l’accertamento e la liquidazione del danno. Generalmente i contratti
prevedono un ulteriore termine di 15-30 giorni per l’effettuazione del pagamento che può
avvenire in contanti oppure a mezzo di vaglia postali o assegni circolari mentre l’accettazione di un assegno cambiario, non essendo garantita la provvista, è a discrezione
dell’interessato e, in ogni caso, sotto condizione risolutiva della mancata copertura.
L’entità dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore dipende da una serie di fattori, e
precisamente:
— nelle assicurazioni danni l’assicuratore dovrà, anzitutto, verificare la sussistenza e
l’entità del danno e quindi liquidare, in base agli accordi contrattuali, la somma
dovuta;
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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
 193
— nelle assicurazioni vita la somma dovuta dall’assicuratore è prestabilita nel contratto.
L’entità del danno è commisurata alla lesione che l’interesse ha subìto ed è quindi pari
al valore che l’interesse aveva prima del sinistro meno il valore che questo ha dopo.
Normalmente il valore è calcolato con riferimento all’epoca del sinistro, ma può essere prevista la
clausola valore a nuovo, in base alla quale si prende in considerazione il valore che la cosa
avrebbe, se fosse nuova, alle condizioni di mercato del momento del sinistro.
L’onere di provare il danno spetta all’assicurato, mentre per quanto riguarda l’entità di esso le parti potranno accordarsi bonariamente oppure affidarsi ad una determinazione peritale, accettandola per iscritto (art. 1908, co. 2, c.c.); in caso di disaccordo è frequente il ricorso ad un arbitrato onde evitare le lungaggini delle procedure
giudiziarie.
In ogni caso il principio indennitario vieta di attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro (art. 1908, co. 1, c.c.).
Nel danno è compreso il profitto sperato solo qualora a ciò l’assicuratore si sia espressamente obbligato (art. 1905, co. 2, c.c.).
Una volta liquidato il danno, occorre determinare l’entità dell’indennizzo dovuto
dall’assicuratore. L’assicurazione è contratta per una certa somma che costituisce il
limite massimo dell’obbligo dell’assicuratore ed è detta massimale; tale somma è
determinata d’accordo tra le parti tenendo conto del valore d’uso o di scambio della
cosa oggetto dell’interesse assicurato oppure, quando tale valore non sia determinabile (es.: vita), attribuendole un valore convenzionale (forfettizzazione).
Il massimale può coincidere o meno col valore dell’interesse assicurato, e può anche
essere stabilito in maniera del tutto arbitraria nel caso in cui non si sappia neanche
qual è il bene che potrà essere danneggiato (es. assicurazione contro la responsabilità civile).
Possono allora darsi i seguenti casi:
— assicurazione piena: quando il massimale è pari al valore assicurabile;
— soprassicurazione (art. 1909 c.c.): quando il massimale è superiore al valore assicurabile; ciò non è ammesso, perché potrebbe costituire un incentivo alle frodi
assicurative, e quindi:
a) se vi è dolo dell’assicurato il contratto è nullo;
b) se l’assicurato era in buona fede il massimale è ridotto al valore effettivo con
una corrispondente riduzione del premio.
L’onere di provare la soprassicurazione incombe all’assicuratore se si chiede la
riduzione del massimale, all’assicurato se si chiede la riduzione del premio;
— sottoassicurazione (art. 1907 c.c.): quando il massimale è inferiore al valore assicurabile.
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Parte prima Le assicurazioni in generale
In quest’ultimo caso, sia che la sottoassicurazione è volontaria (per pagare un premio inferiore), sia che è involontaria (errore di valutazione o altro), l’assicuratore risarcirà una quota del
danno proporzionale alla quota del valore assicurabile da lui coperto; spetterà all’assicuratore
l’onere di provare la sottoassicurazione.
Se è prevista la clausola primo rischio l’assicuratore risarcirà, invece, l’intero danno
fino a concorrenza col massimale, ma non oltre.
L’assicurato può sempre chiedere che il massimale venga innalzato (con corrispondente aumento del premio), a meno che le parti non abbiano concordato uno scoperto
obbligatorio.
In caso di forfettizzazione, al verificarsi del sinistro andrà automaticamente corrisposta
quella somma, mentre nel caso in cui il valore assicurabile è ignoto il danno sarà risarcito fino a concorrenza col massimale.
Molto spesso le polizze d’assicurazione prevedono una franchigia, che può essere di
due tipi:
— semplice o relativa: quando è stabilito che l’assicuratore non risarcirà i danni inferiori o pari ad un certo importo, mentre è obbligato a risarcire integralmente, senza
detrazione della franchigia, il danno superiore a tale importo;
— fissa o assoluta: quando è stabilito che una certa quota del danno da risarcire rimarrà a carico dell’assicurato (es. i primi 100 );
Funzione della franchigia è quella di stimolare la diligenza dell’assicurato.
Alla somma così ottenuta (danno, massimale e franchigia) dovranno aggiungersi le
eventuali spese di salvataggio che l’assicuratore è tenuto a rifondere (art. 1914 c.c.).
Un altro strumento di cui si valgono le imprese di assicurazione per stimolare la diligenza dell’assicurato è lo scoperto: quando è pattuito uno scoperto, una certa percentuale del danno liquidato non viene indennizzata (es. se è pattuito uno scoperto del 10%, e il danno è quantificato in
1.000 �, rimarranno a carico dell’assicurato 100 �).
E) Diritto di surroga dell’assicuratore
Secondo il principio indennitario, che è alla base dell’assicurazione ramo danni, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore serve a reintegrare la perdita subita dall’assicurato e non può mai tradursi in un lucro per quest’ultimo. Su tale principio si basano le
norme, già viste, per cui l’indennizzo non può mai essere superiore al danno subìto, e
quelle che ora saranno esaminate sul diritto di surroga dell’assicuratore.
Ai sensi dell’art. 1916 c.c. l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato in
tutti i diritti vantati dall’assicurato verso i terzi responsabili, fino all’ammontare
dell’indennità corrisposta.
Si tratta, nel caso di specie, di surrogazione legale, che ricorre quando la legge autorizza il terzo
(l’assicuratore), che paga un debito altrui, a surrogarsi nei diritti del creditore (l’assicurato) nei
confronti del terzo responsabile.
Attraverso la surrogazione si realizza una successione nel credito in base alla quale l’assicuratore
acquista una pretesa creditoria nei confronti di un terzo soggetto; il subingresso presuppone, infatti, l’esistenza di un soggetto (colui che ha provocato il sinistro) responsabile verso l’assicurato.
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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
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Con la surroga l’assicuratore, corrisposta l’indennità all’assicurato, può rivalersi
nei confronti del terzo, nei limiti della somma pagata. Tale azione non può essere
esercitata se il danno è causato da figli, affiliati, ascendenti, parenti e affini stabilmente conviventi, a meno che abbiano agito con dolo; la Corte costituzionale ha esteso la
portata di questa limitazione anche al coniuge (cfr. C. cost. 21-5-1975, n. 117).
Presupposto per l’esercizio del diritto di surroga è che l’assicuratore abbia effettivamente pagato l’indennizzo. Sarà suo onere provare di aver provveduto al pagamento, anche
attraverso la semplice presentazione della quietanza, purché da essa risulti chiaramente
la causa dell’adempimento; altrimenti, l’assicuratore dovrà presentare anche la polizza.
La surroga opera di diritto, per cui non è necessario l’assenso dell’assicurato e neanche la notifica al debitore; questa, però, è opportuna per evitare che il debitore possa valersi dell’art. 1189 c.c.
(pagamento in buona fede al creditore apparente) o, secondo altra opinione, è necessaria per
l’efficacia stessa della surroga.
L’assicuratore acquista per effetto del subingresso nelle ragioni creditorie anche la
legittimazione processuale per agire nei confronti del responsabile, senza necessità
di liticonsorzio con l’assicurato.
Nei rapporti con il terzo responsabile, l’assicuratore surrogante assume la stessa
posizione del danneggiato: egli dovrà pertanto provare la responsabilità del terzo e
questi potrà opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato
tranne quelle personali.
Vigono in materia i termini di prescrizione ordinaria e non il termine speciale previsto dall’art.
2952 c.c. in tema di assicurazione, non trovando il diritto dell’assicuratore fonte nel rapporto assicurativo ma nel fatto lesivo in sé.
Naturalmente l’assicurato conserva il diritto di agire nei confronti del terzo per la
quota eccedente l’indennizzo ricevuto, o nei confronti dell’assicuratore qualora gli
sia stato indebitamente corrisposto l’intero risarcimento.
L’assicuratore può rinunziare al proprio diritto di surroga:
— preventivamente, all’atto della conclusione del contratto. In questo caso, l’assicurato conserva il diritto di agire nei confronti del terzo, ma sempre nei limiti in cui
il cumulo tra indennizzo e risarcimento non superi il danno effettivo, perché il
principio indennitario è un principio di ordine pubblico inderogabile;
— successivamente al subingresso nei diritti dell’assicurato. In tal caso, destinatario
della rinunzia sarà non l’assicurato ma il terzo, essendosi il diritto già trasferito
all’assicuratore, e la rinunzia costituirà una remissione del debito che in genere si
inserirà in un accordo più vasto di tipo transattivo.
La rinunzia può anche essere parziale (es.: fino ad una certa entità del danno).
L’assicurato è responsabile nei confronti dell’assicuratore del pregiudizio che abbia
arrecato al diritto di surrogazione (art. 1916, co. 3, c.c.). In tal caso l’assicuratore avrà
diritto al risarcimento dei danni, eventualmente compensandolo col diritto dell’assicurato all’indennizzo.
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Parte prima Le assicurazioni in generale
6.Modifiche al contratto di assicurazione
A) Premessa
Il contratto di assicurazione è un contratto di durata, genera cioè un rapporto che si
protrae nel tempo; nello svolgimento di tale rapporto è possibile, quindi, che vengano
a mutare le condizioni in base alle quali il contratto era stato originariamente stipulato.
Taluni dei suddetti mutamenti sono irrilevanti, mentre altri si ripercuotono nel rapporto contrattuale.
B) Mutamenti del rischio: aggravamento o diminuzione del rischio
È possibile che, nel corso del rapporto, mutamenti della situazione di fatto comportino
un mutamento dell’entità del rischio. Per mutamento dell’entità del rischio s’intende
un aumento od una diminuzione della probabilità di verificazione del sinistro; diverso
è il caso di un mutamento di valore dell’interesse assicurato, che sarà esaminato in
seguito.
In caso di aggravamento del rischio, l’art. 1898 c.c. stabilisce che il contraente deve
darne immediatamente avviso all’assicuratore.
Tale obbligo sussiste solo nel caso di aggravamento rilevante, tale cioè che, se la situazione
fosse stata quella al momento della stipula, l’assicuratore non avrebbe stipulato il contratto o non
lo avrebbe fatto a quelle condizioni. Non si ritiene, invece, che vi sia un obbligo, per l’assicurato,
di non aggravare il rischio (salvo i casi di dolo), non potendo il vincolo assicurativo restringere
l’iniziativa privata.
Ricevuto l’avviso l’assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’assicurato. Il termine per esercitare tale diritto è di 30
giorni dalla data di ricevimento dell’avviso o del giorno in cui, comunque, l’assicuratore ha avuto notizia del fatto.
Il recesso ha efficacia immediata se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non
avrebbe stipulato, altrimenti ha efficacia dopo 15 giorni.
All’assicuratore spetta l’intero premio per il periodo assicurativo in corso.
Naturalmente le parti possono anche accordarsi per mantenere in vita il contratto con
un aumento del premio.
Se il sinistro si verifica prima che l’assicuratore abbia avuto notizia dell’aggravamento del rischio, o prima che sia decorso il termine di decadenza per esercitare il diritto
di recesso, l’art. 1898, co. 5, c.c. prevede due possibili conseguenze:
— l’assicuratore non è tenuto all’indennizzo se l’aggravamento del rischio è tale
che egli non avrebbe consentito l’assicurazione qualora la nuova situazione fosse
esistita al momento della conclusione del contratto;
— l’assicuratore ha diritto ad una riduzione dell’indennizzo dovuto, commisurata al rapporto tra il premio fissato e quello che sarebbe stato equo se il maggior
rischio fosse esistito al tempo del contratto.
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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
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In caso, invece, di diminuzione del rischio, l’art. 1897 c.c. stabilisce che l’assicurato
può chiedere una congrua diminuzione del premio, ma l’assicuratore ha facoltà di
recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione della richiesta. L’eventuale
recesso ha effetto decorso il termine di un mese dalla sua comunicazione.
C) Mutamento del valore dell’interesse
Nel corso del rapporto — a causa di fenomeni quali l’inflazione, le condizioni del
mercato etc. — può mutare il valore dell’interesse assicurato.
Nell’ipotesi di aumento del valore dell’interesse assicurato avremo un fenomeno di
sottoassicurazione sopravvenuta. L’assicurato potrà chiedere l’aumento della somma
assicurata, salvo il caso che sia stato previsto uno scoperto; spetterà, naturalmente,
all’assicurato provare l’avvenuto aumento del valore.
Nell’ipotesi invece, di diminuzione del valore dell’interesse assicurato avremo un
fenomeno di soprassicurazione sopravvenuta. Il contratto avrà effetto sino a concorrenza del valore reale della cosa mentre il premio sarà dovuto integralmente. La prova
della diminuzione del valore dovrà esser data dall’assicuratore.
D)Fallimento del contraente
L’art. 82 R.D. 267/1942 (legge fallimentare) come da ultimo modificato dal D.Lgs.
9-1-2006, n. 5 stabilisce che se l’assicurato fallisce il rapporto non si estingue, a
meno che ciò non fosse previsto da un’apposita clausola. L’assicuratore può però recedere dal contratto se il fallimento aggrava il rischio ex art. 1898 c.c., mentre se il
rapporto continua l’assicuratore ha diritto all’integrale corresponsione dei premi non
pagati.
La liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione determina, invece, senz’altro lo scioglimento del contratto (art. 1902, co. 2, c.c.).
E) Mutamento delle parti contraenti
Per quanto riguarda l’assicuratore, il trasferimento dell’azienda determina l’automatico trasferimento del suo portafoglio assicurativo; sarebbe possibile anche la cessione
del singolo contratto, ma è ipotesi di scuola (art. 1902 c.c.).
Per quanto, invece, riguarda l’assicurato, può aversi mutamento della sua persona in
caso di:
— morte dell’assicurato: in tal caso la polizza è trasferita agli eredi dell’assicurato, tranne ovviamente nel caso in cui la morte stessa sia l’evento dedotto in
contratto;
— fusione di società (art. 2504 c.c.) o cessione di azienda (artt. 2556, 2558, co. 2,
c.c.): in tal caso il trasferimento del contratto è automatico ma l’assicuratore può
recedere dal rapporto contrattuale entro tre mesi dal momento in cui abbia avuto
notizia del trasferimento ex art. 2558, co. 2, c.c.;
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Parte prima Le assicurazioni in generale
— cessione del contratto di assicurazione (artt. 1406 ss. c.c.): in tal caso è necessario
il consenso dell’assicuratore;
— trasferimento della polizza all’ordine o al portatore: in tal caso il consenso dell’assicuratore non è necessario;
— alienazione delle cose assicurate (art. 1918 c.c.) nell’assicurazione contro i danni.
In quest’ultimo caso, l’art. 1918 c.c. dispone che l’alienazione delle cose assicurate (ma la norma deve intendersi applicabile anche ai trasferimenti a titolo gratuito) determina il trasferimento del contratto in capo all’acquirente ipso iure, senza
che occorra alcuna specifica manifestazione di volontà.
L’assicurato ha però l’onere di comunicare all’assicuratore l’avvenuta alienazione
ed all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione. L’assicuratore, nel
termine di 10 giorni da quello in cui ha avuto notizia del trasferimento, può recedere dal contratto. Il recesso ha effetto dopo 15 giorni.
L’assicuratore non può godere di tale diritto se la polizza è stata emessa all’ordine o al portatore,
essendo in tal caso la polizza naturalmente destinata alla circolazione.
L’acquirente, entro 10 giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, può dichiarare all’assicuratore che non intende subentrare nel contratto: in tal
caso il rapporto contrattuale si scioglie ma l’alienante dovrà comunque corrispondere
all’assicuratore il premio per il periodo in corso.
L’assicurato che non ottempera al suddetto onere di comunicazione è obbligato al pagamento dei
premi successivi all’alienazione.
7.Estinzione del contratto di assicurazione
A) Cause di estinzione
Il contratto di assicurazione genera un rapporto destinato a protrarsi nel tempo eccetto
che si verifichino cause di estinzione.
L’estinzione può avvenire innanzitutto per cause fisiologiche, dipendenti, cioè, dalla
natura del contratto stesso.
Da questo punto di vista il contratto può essere:
— a tempo determinato: è previsto un termine finale, decorso il quale il contratto si
estingue;
— a durata di rischio: il contratto dura finché dura l’esposizione dell’interesse ad un
certo rischio, di durata predeterminabile solo entro certi limiti (es. un viaggio);
— a tempo indeterminato: quando non è prefissato un termine per l’estinzione del
contratto.
È una forma molto rara, che si trova solo nelle assicurazioni in abbonamento; in tal caso,
entrambe le parti possono recedere in qualunque momento dal contratto (art. 1373, co. 2,
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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
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c.c.), fermo restando che l’assicurato dovrà l’intero premio per il periodo in corso, in ossequio
al principio di indivisibilità del premio.
Vi sono poi delle cause che potrebbero definirsi patologiche, le quali determinano
l’estinzione del contratto prima della sua scadenza naturale.
Anzitutto, nel ramo danni quando il contratto ha durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere di anno in anno senza dover sopportare alcun costo e con un preavviso di 60 giorni. La
norma è inderogabile (art. 1899, co 1, c.c.).
Al fine di garantire la tutela del contraente e/o dell’assicurato, in caso di trasferimento di portafoglio a favore di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di
una sede secondaria all’estero di un’impresa con sede in Italia, ai contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale in Italia è riconosciuta la facoltà di recedere entro il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasferimento.
La facoltà di recesso è, inoltre, riconosciuta agli assicurati qualora la Compagnia sia sottoposta
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Prerogativa che può essere esercitata
dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione (art. 169, co. 2, Codice delle Assicurazioni).
Il contratto si scioglie poi se il rischio viene meno (se non è mai esistito esso è radicalmente nullo: art. 1895 c.c.), poiché in tal caso viene a mancare la sua stessa
causa; ove ciò avvenga, l’assicuratore ha diritto a ricevere i premi maturati fino a
quando l’assicurato non gli abbia comunicato il fatto o ne abbia avuto altrimenti conoscenza. Se la cessazione si verifica in pendenza di un termine iniziale (dopo che il
contratto sia concluso ma prima che sia efficace), l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese (art. 1896 c.c.).
Infine il contratto può risolversi per mancato pagamento del premio, ex art. 1901 c.c.
oppure sospendere la propria efficacia per un certo periodo. La sospensione può essere:
— volontaria: determinata d’accordo tra le parti;
— legale: disposta dalla legge.
Nel periodo in cui è sospeso il contratto non produce alcun effetto tra le parti.
B) Proroga
Il contratto scaduto può essere tacitamente prorogato, anche più di una volta, se le
parti non manifestano intenzione contraria; ciascuna proroga non può durare più di
due anni (art. 1899, co. 2, c.c.). La proroga tacita può essere evitata attraverso la disdetta, negozio unilaterale recettizio per il quale le polizze in genere richiedono forma
scritta e preavviso di un mese (fa fede la data di spedizione). La norma non si applica
alle assicurazioni sulla vita (art. 1899, co. 3, c.c.).
Un caso di proroga legale è previsto dagli artt. 530, co. 2, e 1014 cod. nav.: le assicurazioni che scadono in corso di viaggio sono prorogate automaticamente al termine del
viaggio.
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Parte prima Le assicurazioni in generale
8.La prescrizione nell’assicurazione
Per la prescrizione in tema di assicurazioni è previsto un regime speciale. In generale,
la prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti i cui elementi costitutivi sono l’inerzia del titolare del diritto ed il decorso di un certo periodo di tempo
(art. 2934 c.c.).
L’art. 2952 c.c. prevede che il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
È importante sottolineare che il D.L. 179/2012 (cd. crescita bis), conv. in L. 221/2012
ha introdotto un’rilevante novità di sicuro interesse per i consumatori: è stato portato
il termine di prescrizione per le polizze vita da 2 a 10 anni, in modo da avere più
tempo per recuperare i soldi legati a una polizza vita scaduta e «dimenticata», prima
che la compagnia giri i soldi al «Fondo dormient». I premi non riscossi per effetto
della prescrizione, infatti, devono affluire al Fondo Depositi dormienti, istituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione.
L’art. 2952 c.c. non si applica, invece, alle assicurazioni sociali, per le quali provvedono leggi
speciali, ed alle assicurazioni mutue, alle quali si applica la prescrizione quinquennale prevista in
materia societaria dall’art. 2949 c.c.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere, secondo le regole generali, dal giorno in
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).
Nelle assicurazioni danni, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il
terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato (art. 2952, co. 3, c.c.).
Nell’assicurazione infortuni il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l’infortunio e non da
quello in cui se ne sono manifestate le conseguenze dannose, secondo la giurisprudenza dominante; se, però, l’infortunio ha causato la morte o l’invalidità permanente il termine decorre dal
verificarsi di tali eventi. Il termine di prescrizione del diritto al pagamento del premio decorre dalla
scadenza di ogni singola rata.
Il decorso del termine di prescrizione è sospeso dal verificarsi di una delle cause di
sospensione previste, in generale, dalla legge (artt. 2941 e 2942 c.c.); nell’assicurazione della responsabilità civile, poi, la prescrizione è sospesa dal giorno della comunicazione, fatta dall’assicurato all’assicuratore, della richiesta di risarcimento del terzo
danneggiato (art. 2952, co. 4, c.c.). Lo stesso effetto sospensivo ha, nella riassicurazione, la comunicazione che il riassicurato faccia al riassicuratore della richiesta d’indennizzo ricevuta dal terzo assicurato (art. 2952, co. 5, c.c.).
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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
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9.Vizi del contratto di assicurazione
A) Le dichiarazioni precontrattuali
Il legislatore detta una regolamentazione speciale per i vizi inerenti alle dichiarazioni
precontrattuali nel contratto di assicurazione. Questo avviene perché tali dichiarazioni assumono, in questo caso, una particolare importanza; tutte le volte, infatti, in cui
non ritiene opportuno effettuare particolari indagini (es.: visite mediche), l’assicuratore si basa unicamente sulle dichiarazioni dell’assicurato per determinare l’entità del
rischio. Per tale motivo l’assicurato ha l’onere di descrivere il rischio contro il quale
intende assicurarsi senza reticenze (omissioni intenzionali) o inesattezze (omissioni
non intenzionali) (art. 1892, co. 1, c.c.).
L’onere si considera inadempiuto quando l’assicurato, volontariamente o meno, taccia
circostanze tali che, se l’assicuratore le avesse conosciute, non avrebbe stipulato il
contratto oppure l’avrebbe stipulato a condizioni diverse.
È da notare che, se l’assicurato non ha compilato interamente il questionario relativo alle caratteristiche del rischio che spesso gli viene sottoposto all’atto della stipula del contratto, ciò non
comporta automaticamente l’applicazione dell’art. 1892 c.c.; occorrerà, comunque, dimostrare che
la omissione sia stata rilevante.
⎢⎢Giurisprudenza
L’assicurato non è tenuto a fare espressa menzione dei fatti notori (cioè di quelli che rientrano nella
comune esperienza, come ad es. l’inflazione), potendo presumere che l’assicuratore li conosca.
L’omissione di fatti rilevanti non può essere opposta dall’assicuratore, se l’assicurato prova che
questi ne era comunque a conoscenza, non potendo, in questo caso, esservi un pregiudizio per l’assicuratore; non è sufficiente, a tal fine, che il fatto fosse conosciuto dal solo agente (cfr. Corte d’Appello di Brescia, 6-7-1971).
L’inadempimento dell’onere di descrivere correttamente il rischio è sanzionato dalla
legge con conseguenze diverse a seconda che l’assicurato abbia agito con dolo o colpa
grave oppure l’inadempimento non sia a lui imputabile.
Se le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state fatte con dolo o colpa grave, cioè
intenzionalmente o a seguito di negligenza inescusabile, l’art. 1892, co. 2, c.c. dispone
che l’assicuratore può dichiarare al contraente di voler impugnare il contratto nel termine di decadenza di tre mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza del vizio.
L’azione di annullamento del contratto, poi, si prescriverà nel termine ordinario di cinque anni.
Spetterà all’assicuratore provare sia il dolo o la colpa grave, sia la rilevanza dell’inesattezza o
della reticenza ai fini della stipula.
Se il contratto viene annullato l’assicuratore può ritenere i premi corrisposti fino a quel momento
ed ha diritto, in ogni caso, a quello dovuto per il primo anno (art. 1892, co. 3, c.c.). Se il sinistro si
verifica in pendenza del termine d’impugnazione l’assicuratore non è tenuto all’indennizzo (art.
1892, co. 3, c.c.). Se il vizio è solo parziale, il contratto resta valido per la parte non toccata
dall’inesattezza o dalla reticenza (art. 1892, co. 4, c.c.).
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Parte prima Le assicurazioni in generale
Nel caso in cui, invece, l’assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave (cioè non
fosse, non per sua negligenza, a conoscenza del fatto omesso o della sua rilevanza ai
fini della determinazione del rischio), l’art. 1893 c.c. stabilisce che l’assicuratore potrà
recedere dal contratto, comunicando tale sua decisione entro tre mesi dal momento in
cui ha avuto conoscenza del vizio.
Il recesso costituisce un negozio unilaterale recettizio che l’assicurato potrà impugnare qualora
non sia d’accordo con l’assicuratore.
Il recesso non opera retroattivamente, quindi l’assicuratore conserverà i premi già riscossi.
Se il sinistro si verifica prima che l’assicuratore abbia esercitato il recesso (sempreché non sia ancora
decorso il termine per farlo), l’indennizzo è ridotto in proporzione alla differenza tra il premio effettivo e
quello che sarebbe stato convenuto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893, co. 2, c.c.).
Gli artt. 1892-1893 possono essere derogati solo in favore dell’assicurato. Un caso
frequente di deroga a favore dell’assicurato è costituito dalla clausola d’incontestabilità, utilizzata nelle assicurazioni sulla vita. Tale clausola prevede che, decorso un
certo termine, il contratto non può più venire impugnato per violazione dell’onere di
dichiarazione, con l’eccezione del caso del dolo.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, l’art. 1894 c.c. estende anche a queste
ultime la disciplina di cui agli artt. 1892-1893 c.c.
B) Le frodi assicurative
Gli illeciti commessi nel corso del rapporto assicurativo possono essere anche fonte di
responsabilità penale. A tal proposito l’art. 642 c.p., come modificato dalla L. 12-122002, n. 273, prevede due fattispecie di reato:
— distruzione della cosa propria. Il co. 1 di tale articolo stabilisce che chiunque, al
fine di conseguire per sè o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque
un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
— mutilazione della propria persona. Il co. 2 dell’art. 642 c.p. prevede che è soggetto alla stessa pena di cui al co. 1 chi al fine predetto cagiona a se stesso una
lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da
un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il
colpevole consegue l’intento la pena è aumentata.
Entrambi i reati, perseguibili su querela di parte (in tal senso si è espressa la Corte di
Cassazione con sentenza del 24-1-2004, n. 2056), sono puniti, per espressa previsione
del co. 3 dell’art. 642 c.p., anche se il fatto è commesso all’estero in danno di un assicuratore italiano che eserciti la sua attività nello Stato estero.
La previsione di cui all’art. 642 c.p., in passato prevista solamente per la «polizza
contro gli infortuni», è estesa ora, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 273/2002,
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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
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a qualsiasi tipo di «polizza assicurativa» (la r.c. auto in primis) con un aumento di pena,
nel massimo edittale, da tre a quattro anni.
Scopo della norma in esame è la tutela della funzione assicurativa contro comportamenti truffaldini.
I delitti previsti dall’art. 642 c.p. richiedono quale presupposto che tra chi agisce e la
parte offesa sussista un valido contratto di assicurazione.
10.L’assicurazione cumulativa e la coassicurazione
A) Assicurazione cumulativa
È possibile che uno stesso interesse venga assicurato più volte, per lo stesso periodo e contro gli stessi rischi, presso assicuratori diversi. Ciò può esser fatto quando
si hanno dubbi sulla solvibilità di un assicuratore, per esempio, oppure per ovviare alle
conseguenze di una sottoassicurazione.
L’assicurazione cumulativa, però, può anche fruttare un indebito lucro all’assicurato, il quale potrebbe, sommando gli indennizzi, ottenere un risarcimento superiore al danno subito. La disciplina
prevista dal legislatore cerca di ovviare a quest’inconveniente.
L’art. 1910 c.c. stabilisce che, in caso di assicurazione cumulativa, l’assicurato deve
dare avviso ad ogni assicuratore di tutte le altre assicurazioni che abbia contratto. Se
non lo fa perde il diritto all’indennizzo (art. 1910, co. 2, c.c.).
Nel caso in cui il sinistro si verifichi, l’assicurato, nell’avviso previsto dall’art. 1913
c.c., dovrà comunicare a ciascun assicuratore il nome di tutti gli altri. Se l’assicurato omette tale comunicazione si ritiene che trovi applicazione l’art. 1915 c.c, ai
sensi del quale l’assicurato perde il diritto all’indennità se dolosamente non adempie
l’obbligo dell’avviso, mentre l’assicuratore ha diritto di ridure l’indennità in ragione
del pregiudizio sofferto se l’inadempimento è colposo.
L’obbligazione degli assicuratori è solidale, per cui l’assicurato potrà rivolgersi a ciascuno di essi per
ottenere l’intero indennizzo dovutogli, naturalmente nei limiti previsti dalle singole polizze (art. 1910,
co. 3, c.c.). In applicazione del principio indennitario, però, i vari indennizzi eventualmente riscossi
non potranno superare l’ammontare del danno subito (art. 1908 c.c.). Nei rapporti interni, invece,
ciascun assicuratore è obbligato in proporzione all’indennità da lui dovuta e se ha corrisposto un
indennizzo superiore alla quota a lui spettante avrà diritto di regresso verso gli altri assicuratori. Se
un assicuratore è insolvente la sua quota verrà ripartita tra tutti gli altri (art. 1910, co. 4, c.c.).
B) Coassicurazione
La coassicurazione si ha quando la medesima assicurazione o l’assicurazione di
rischi relativi alle stesse cose è ripartita tra più assicuratori per quote determinate. Essa si distingue dall’assicurazione cumulativa per il fatto che gli assicuratori agiscono di comune accordo, predeterminando le quote di indennizzo che ciascuno di essi si assumerà e proponendo tale riparto al cliente che stipulerà poi una serie
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Parte prima Le assicurazioni in generale
distinta di contratti di assicurazione o un unico contratto plurilaterale sottoscritto da
tutti gli assicuratori. Ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata solo in proporzione alla rispettiva quota, anche se è stato concluso un unico
contratto (art. 1911 c.c.).
Funzione del contratto è quella di ripartire il rischio tra più assicuratori, qualora
questo sia troppo oneroso per gravare su uno solo.
I rapporti derivanti da questo contratto o serie di contratti sono piuttosto complessi;
per questo motivo, in genere, le polizze includono una clausola di delega con la quale
ad uno degli assicuratori viene conferito il potere di rappresentare tutti gli altri nella
gestione del contratto. Tale clausola conferisce, in sostanza, un mandato all’impresa
delegata.
11.La riassicurazione
La riassicurazione è quel contratto con il quale l’impresa assicuratrice (riassicurato),
mediante pagamento di un premio, trasferisce ad altra impresa (riassicuratore) il
rischio assunto verso i suoi assicurati. In sostanza un assicuratore, dopo aver stipulato un contratto, si riassicura per lo stesso rischio e lo stesso interesse presso un altro
assicuratore.
Dal punto di vista del riassicurato, la riassicurazione svolge la funzione di alleviare l’onere dei rischi
che questi si assume consentendogli così di ampliare e diversificare la propria attività.
Dal punto di vista del riassicuratore, la riassicurazione consente di crea­re un portafoglio trattando
direttamente con altre imprese assicuratrici senza dover disporre di una rete di agenti.
Il riassicuratore può anche riassicurarsi a sua volta (cd. retrocessione).
La riassicurazione svolge una funzione in parte analoga a quella della coassicurazione,
dalla quale si distingue perché il rapporto si crea unicamente tra gli assicuratori, lasciando fuori l’assicurato.
I contratti di riassicurazione formano una casistica molto vasta, che è possibile schematizzare nel modo seguente, non dopo aver premesso però che essi vengono normalmente stipulati in abbonamento (ed in tal caso vengono chiamati trattati), in quanto
il contratto singolo non sarebbe funzionale allo scopo che si pone la riassicurazione;
talvolta, però vengono stipulati anche contratti singoli relativi a rischi molto rilevanti.
A seconda del tipo di vincolo posto dal trattato, si distinguono:
— i trattati obbligatori, in cui entrambe le parti sono tenute ad applicare il contratto
a tutti i rischi coperti dal riassicurato e previsti dal trattato;
— i trattati facoltativi, in cui il riassicuratore può decidere quali rischi accettare,
mentre il riassicurato è tenuto a presentarglieli tutti, o, viceversa, il riassicurato può
scegliere i rischi cui applicare il contratto, mentre il riassicuratore non può respingerli.
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Capitolo 11 Il contratto di assicurazione
 205
A seconda della quantità di rischi che il trattato include è possibile distinguere tra:
— trattati globali, che si applicano indifferentemente a tutti i rischi coperti dal riassicurato;
— trattati speciali, limitati a determinate categorie di rischi.
A seconda dell’entità dell’obbligo del riassicuratore è possibile distinguere tra:
— riassicurazione totale, in cui il riassicuratore si assume l’intero rischio;
— riassicurazione parziale, in cui il riassicuratore si obbliga solo per una quota.
In quest’ultimo caso si usano vari criteri:
a) per quota, in cui il riassicuratore si assume una quota percentuale di ogni rischio assicurato;
b) per eccedente, in cui il riassicuratore copre solo la quota del rischio assicurato che eccede una certa cifra detta pieno;
c) per eccesso sinistri, in cui il riassicuratore indennizza una quota di ogni sinistro che superi un certo ammontare (cd. rischi catastrofali);
d) per eccesso di perdita, in cui il riassicuratore indennizza le perdite complessive di un
certo esercizio.
Negli ultimi due casi si tiene conto non del valore del rischio assicurato ma dell’indennizzo concretamente dovuto.
Il rischio assicurato, come visto, è costituito dal pericolo che il riassicurato debba
pagare un indennizzo per un contratto da lui stipulato.
⎢⎢Dottrina
Il sinistro si considera verificato, secondo la dottrina prevalente, già nel momento in cui si avvera l’evento dedotto in assicurazione e non in quello in cui il riassicurato paga effettivamente l’indennità all’assicurato; ciò è rilevante ai fini di stabilire il momento iniziale per il decorso del termine di prescrizione.
L’interesse assicurato è costituito dal patrimonio del riassicurato, mentre il valore
dell’interesse è pari alle somme assicurate nei contratti oggetto di riassicurazione.
Se il contratto oggetto della riassicurazione viene meno, per qualunque motivo, anche il
contratto di riassicurazione si risolve e trova applicazione l’art. 1896 c.c. ai sensi del quale
il rischio cessa di esistere se il contratto si scioglie dopo che è stato concluso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli è comunicata o non viene altrimenti a sua conoscenza; se poi il contratto oggetto di riassicurazione è nullo, anche il contratto di riassicurazione sarà radicalmente nullo (art. 1895 c.c.).
Dato il carattere fiduciario del rapporto di riassicurazione si ritiene che, in caso di
trasferimento ad altro assicuratore del contratto oggetto di riassicurazione, non si
applichi l’art. 1918 c.c.
Il riassicurato dovrà assolvere all’onere delle dichiarazioni precontrattuali relative al rischio, che
in questo caso consisterà nell’illustrare le condizioni del contratto oggetto di riassicurazione, ovvero le condizioni giuridiche ed economiche dell’impresa nel caso di riassicurazione per trattato
(artt. 1892-1893 c.c.); inoltre, il riassicurato è tenuto a comunicare ogni aggravamento del rischio
(art. 1898 c.c.).
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Parte prima Le assicurazioni in generale
Per quanto riguarda la forma, i trattati di riassicurazione richiedono la forma scritta
ai fini probatori, laddove per i contratti singoli e per i rapporti derivanti da un trattato si seguono le regole generali sancite dagli artt. 2702 ss. c.c. (art. 1928 c.c.)
Il premio è calcolato, in genere, in base a quello netto dovuto per il contratto oggetto
di riassicurazione e da esso vanno dedotte una provvigione spettante al riassicurato per
aver procacciato il contratto ed un rimborso per le spese da questo sostenute nella
gestione del contratto oggetto di riassicurazione. Per quanto riguarda le modalità di
pagamento, di solito i trattati di riassicurazione prevedono l’apertura di un conto
corrente nel quale vengono rimessi i premi dovuti dal riassicurato e le somme eventualmente dovute dal riassicuratore a titolo di indennizzo.
Nei trattati di riassicurazione il riassicurato deve comunicare al riassicuratore una dichiarazione di alimento ogni volta che stipuli un contratto cui dovrà essere applicato
il trattato. Tale dichiarazione può avere un duplice valore:
— nei trattati facoltativi la dichiarazione è un semplice onere ed ha carattere negoziale;
— nei trattati obbligatori la dichiarazione è obbligatoria ed ha il contenuto di una
mera dichiarazione di scienza.
La dichiarazione è a forma libera (art. 1928, co. 2, c.c.) e deve contenere tutti gli elementi atti ad identificare il contratto in questione.
In caso di verificazione del sinistro, sul riassicurato incomberanno l’onere di denuncia
del sinistro (art. 1913 c.c.) e l’onere di salvataggio (art. 1914 c.c.), che in questo caso
consisterà nell’iniziare e proseguire diligentemente nei confronti dell’assicurato tutte
le azioni, anche giudiziarie, del caso.
L’obbligo di indennizzo sorge nel momento in cui si avvera il sinistro, ma a volte è
previsto che il pagamento debba avvenire solo quando il riassicurato abbia effettivamente pagato, a sua volta, l’indennizzo (cd. clausola di rimborso).
L’onere della prova del verificarsi del sinistro spetta al riassicurato, ma in genere è
prevista una clausola di fiducia in base alla quale è sufficiente presentare la quietanza
relativa al pagamento dell’indennizzo.
Il riassicuratore non può esercitare il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. in quanto
nessun rapporto diretto esiste tra il riassicuratore ed il terzo assicurato; il riassicurato
dovrà, però, detrarre dall’indennizzo tutto quanto abbia ottenuto esercitando il diritto
di surroga in ossequio al principio indennitario.
Questionario
1. Qual è il contenuto del contratto di assicurazione e quali sono le sue caratteristiche? (par. 1)
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