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Sanzioni Disciplinari

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Sanzioni Disciplinari
SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
Premessa
Metodologica
In coerenza con la struttura del Codice etico, il presente sistema di
sanzioni disciplinari viene suddiviso in due parti: la prima è riferita a quelle violazioni che hanno una specifica valenza ai fini del D.Lgs. n.231/2001;
la seconda è, invece, riferita alla violazione dei doveri del dipendente
così come delineati nella parte seconda del codice etico.
Ovviamente la parte seconda, che è ispirata ai principi della normativa
primaria e secondaria, in particolare la contrattazione collettiva, sarà
implementata in parallelo con il Codice etico e con l’esperienza maturata.
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
PARTE PRIMA
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
Sommario
Parte Prima
PREMESSA
9
TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E CRITERI APPLICATIVI
11
INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI
12
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
NON DIRIGENTI
12
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
15
SANZIONI NEI CONFRONTI
DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI
17
SANZIONI PER FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI
E CONSULENTI
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Parte Seconda
LE SANZIONI DISCIPLINARI
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
Premessa
Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 D.Lgs. 231/01, è costituito dalla previsione di
un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi contenuti
nel Codice Etico, che vengono considerati disposizioni impartite dal
datore di lavoro così come previsto dall’art. 2104 c.c.
Data la gravità delle conseguenze per la Società, in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi
inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di
fedeltà (art. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, lede il rapporto di
fiducia instaurato con la Società.
Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno
assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere
dall’eventuale responsabilità di carattere penale e dall’esito del relativo
giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300, dei
CCNL Federgasacqua vigenti e delle procedure aziendali.
Infatti, come statuito all’art. 1, comma 2, del Codice Etico AQP, le
regole ivi contenute
“non sostituiscono, ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori,
e non esimono dalla osservanza della normativa civile, penale, amministrativa e contrattuale vigente in materia”.
Pertanto, il presente sistema sanzionatorio è predisposto nel rispetto
di quanto stabilito in materia disciplinare dai CCNL già operativi presso la
società.
Appare opportuno rimettere alla discrezionalità dei vertici
dell’Azienda, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, la
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SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
scelta della sanzione da applicare a categorie di condotte o a singole
condotte.
Tale assetto, infatti, garantisce la possibilità di considerare, ai fini della
individuazione della sanzione da applicare al caso concreto, anche la
meritevolezza della condotta globalmente dimostrata dal singolo dipendente, durante l’intero arco della prestazione lavorativa.
Tanto premesso, può tuttavia risultare utile l’indicazione di alcuni criteri cui subordinare la predetta scelta sanzionatoria.
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
Tipologia delle sanzioni
e criteri applicativi
Ai sensi dell’art. 21 CCNL Federgasacqua, la violazione dei doveri
derivanti dalla legge, dai regolamenti, dalla contrattazione e dalle disposizioni aziendali (tra cui si inserisce il Codice Etico, Procedure aziendali ed
il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01), possono essere punite, proporzionalmente alla loro gravità, attraverso i
seguenti strumenti disciplinari:
a.
b.
c.
d.
rimprovero verbale;
rimprovero scritto;
multa non superiore a 4 ore di retribuzione base;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo
fino a 5 giorni;
e. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo
da 6 fino a 10 giorni;
f. licenziamento con preavviso;
g. licenziamento senza preavviso;
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinate anche in
relazione:
• all’intenzionalità del comportamento;
• alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
• al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
• all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
• alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
• al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
• al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare
riguardo ai precedenti disciplinari del biennio anteriore.
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SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
Infrazioni e relative sanzioni
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
NON DIRIGENTI
a-b) Rimprovero verbale o scritto
Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero
scritto ai lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito
elencate a titolo di riferimento, tali da escludere l’applicabilità delle ulteriori e successive sanzioni indicate, e più precisamente:
• in qualunque modo si commetta lieve trasgressione ad una o più
violazioni del Codice Etico, Procedure aziendali ed il Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.
Per lieve trasgressione si intende: ogni violazione che non abbia
prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all’immagine dell’ente e non abbia prodotto conseguenze
nei rapporti con gli altri esponenti dell’ente stesso.
c) Multa fino a 4 ore
Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore ai lavoratori che
commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
• esegue negligentemente il lavoro, anche con riferimento ad attività
a rischio-reato di cui alla c.d. mappatura ex D.Lgs. 231/01;
• recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.
d) Sospensione da 1 a 5 giorni
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni ai lavo12
SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
ratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo
di riferimento:
• non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità,
incluse violazioni al Codice Etico, Procedure aziendali ed al Modello
di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, che determinino un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad
una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o dell’immagine, poste in essere da parte di colleghi o appartenenti al servizio cui e' preposto;
• in qualunque modo commette grave trasgressione del Codice
Etico, Procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione
e controllo ex D.Lgs. 231/01, anche ove determinino un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva
di pericolo per la integrità dei beni aziendali o dell’immagine;
• recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa;
• reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.
e) Sospensione da 6 fino a 10 giorni
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 fino a 10 giorni ai
lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a
titolo di riferimento:
• abusa delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta anche agli
effetti di cui al D.Lgs. 231/01;
• recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5
giorni;
• reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.
Tale provvedimento si applica, altresì, nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilevo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte ai punti precedenti.
I provvedimenti sub a-b), c), d) ed e) sono adottati dall’Amministratore
Unico (ovvero dall’Amministratore Delegato) oppure dal Direttore
Generale o dal dirigente responsabile del Direzione Risorse Umane nei
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SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
limiti della procura speciale conferita, dandone tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
f) Licenziamento con preavviso
Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso ai lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro
quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non siano
così gravi da rendere applicabile la sanzione la sanzione del licenziamento senza preavviso:
• effettua, con intenti fraudolenti, elusione delle regole di cui al
Codice Etico, Procedure aziendali ed al Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
• recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni;
• reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5
giorni.
g) Licenziamento senza preavviso
Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso ai lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia e non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto
di lavoro o che commettano condotte che costituiscono reato, anche non
specificamente richiamate nei C.C.N.L. già operativi presso la società,
come ad esempio:
• aver commesso uno o più reati tra quelli per i quali è applicabile la
disciplina ex D.Lgs. 231/01 o, comunque, delitti che pregiudicano il
rapporto di fiducia con il datore di lavoro;
• richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo,
in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
Così come previsto dai C.C.N.L. vigenti, con riferimento a tutte le tipologie di comportamento sopra delineate, qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento dell’entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell’azienda, in via
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
cautelare, la società può disporre la sospensione del lavoratore dal servizio per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a
30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di licenziamento di cui alle lett. f) e g).
I provvedimenti sub f), g) e l’applicazione in via cautelare di cui sopra
sono adottati dall’Amministratore Unico (ovvero dall’Amministratore
Delegato oppure dal Direttore Generale o dal Dirigente delle Risorse
Umane nei limiti della procura speciale conferita), dandone tempestiva
comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
Per il procedimento sanzionatorio si rimanda a quanto previsto dalla
contrattazione collettiva.
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
a-b) Rimprovero verbale o scritto
Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero
scritto ai dirigenti che commettano mancanze di rilievo tale da escludere
l’applicabilità delle ulteriori e successive sanzioni indicate, e più precisamente:
• in qualunque modo commettano lieve trasgressione di una o più
disposizioni del Codice Etico, Procedure aziendali e del Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.
Per lieve trasgressione si intende: ogni violazione che non abbia
prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all’immagine dell’ente e non abbia prodotto conseguenze
nei rapporti con gli altri esponenti dell’ente stesso.
c) Multa fino a 4 ore
Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore ai dirigenti che
commetta recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.
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SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
I provvedimenti sub a-b) e c) sono adottati dall’Amministratore Unico
(ovvero dall’Amministratore Delegato) oppure dal Direttore Generale o
dal dirigente responsabile del Direzione Risorse Umane nei limiti della
procura speciale conferita, dandone tempestiva comunicazione
all’Organismo di Vigilanza.
d) Licenziamento con preavviso
Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso ai dirigenti che commettano gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del
lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non
siano così gravi da rendere applicabile la sanzione la sanzione del licenziamento senza preavviso:
• in qualunque modo commette grave trasgressione alle disposizioni
del Codice Etico, Procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, anche ove determinino un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una
situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o
dell’immagine;
• non avverte tempestivamente i vertici di eventuali irregolarità, incluse violazioni al Codice Etico, Procedure aziendali ed al Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, che determinino un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una
situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o
dell’immagine, poste in essere da parte di sottoposti o appartenenti alla struttura di competenza o altri dirigenti;
• effettua, con intenti fraudolenti, elusione delle regole di cui al
Codice Etico, Procedure aziendali ed al Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
• reiterata recidiva nelle mancanze punite con la multa fino a 4 ore;
e) Licenziamento senza preavviso
Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso ai dirigenti che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavo16
SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
ro che siano così gravi da sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il
rapporto di fiducia e non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano condotte che costituiscono
reato, anche non specificamente richiamate nei C.C.N.L. già operativi
presso la società, come ad esempio:
• aver commesso uno o più reati tra quelli per i quali è applicabile la
disciplina ex D.Lgs. 231/01 o, comunque, delitti che pregiudicano il
rapporto di fiducia con il datore di lavoro;
• richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo,
in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
Così come previsto dai C.C.N.L. vigenti, con riferimento a tutte le tipologie di comportamento sopra delineate, qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento dell’entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del dirigente nell’azienda, in via
cautelare, la società può disporre la sospensione del lavoratore dal servizio per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a
30 giorni. Durante tale periodo al dirigente viene corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di licenziamento
di cui alle lett. f) e g).
I provvedimenti sub f), g) e l’applicazione in via cautelare di cui sopra
sono adottati dall’Amministratore Unico (ovvero dall’Amministratore
Delegato oppure dal Direttore Generale o dal Dirigente delle Risorse
Umane nei limiti della procura speciale conferita), dandone tempestiva
comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
Per il procedimento sanzionatorio si rimanda a quanto previsto dalla
contrattazione collettiva.
SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI
In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello o del
Codice etico, commesse dai Sindaci, tale da configurare un notevole inadempimento ovvero, in caso di violazioni tali da ledere irreparabilmente il
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SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
rapporto di fiducia instaurato con la Società, l’Amministratore Unico
(ovvero il Consiglio di amministrazione) adotterà i provvedimenti che
riterrà in concreto più opportuni, dandone tempestiva comunicazione
all’Organismo di Vigilanza.
Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse dall’Amministratore Unico (ovvero dal Consiglio di Amministrazione o da uno dei suoi
componenti), sarà l’assemblea dei Soci ad adottare tutti i provvedimenti
che riterrà opportuno, dandone tempestiva comunicazione all’Organismo
di Vigilanza.
SANZIONI PER FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI
E CONSULENTI
Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel Codice Etico potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con i terzi, sulla base di un’esplicita previsione contrattuale.
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
PARTE SECONDA
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SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
Le sanzioni disciplinari
TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
L’inosservanza dei doveri esemplificati nella parte seconda del Codice
etico e di tutti quelli gravanti sul lavoratore darà luogo all’applicazione
delle sanzioni disciplinari previste dall’art.21 CCNL.
I provvedimenti disciplinari saranno irrogati tenuto conto della gravità
della mancanza, dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni
dallo stesso esplicate nonché delle circostanze in cui si è svolto il fatto
contestato.
Al solo scopo esemplificativo si riportano i provvedimenti disciplinari
che verranno applicati in relazione ad alcune delle mancanze più frequenti:
i. Rimprovero verbale
Il lavoratore potrà essere sottoposto al rimprovero verbale tutte le
volte che ponga in essere un comportamento di gravità lieve, tale,
cioè, da non integrare una delle mancanze indicate ai punti che
seguono.
ii. Rimprovero scritto
Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze:
• incuria nella custodia di uno degli oggetti e degli strumenti affidati al lavoratore;
• effettuazione in azienda di collette e raccolte di firme non autorizzate;
• abbandono arbitrario per un breve periodo del proprio posto di
lavoro;
• trattenersi per un breve periodo nei locali aziendali fuori dal normale orario di lavoro;
• violazione delle disposizioni vigenti in materia di buoni pasto;
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
iii. Multa
Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze
e per un importo massimo pari a tre ore di retribuzione:
• per tutte le mancanze riportate al punto che precede quando
esse rivestono il carattere della maggiore gravità o in caso di
recidiva nell’arco del biennio;
• inottemperanza delle disposizioni relative agli obblighi imposti al
lavoratore in malattia;
• negligenza nello svolgimento dell’attività lavorativa ed inosservanza delle disposizioni impartite dai superiori;
• mancata osservanza delle disposizioni relative all’orario di lavoro
e alla timbratura dei cartellini;
• mancata comunicazione all’azienda di ogni modificazione relativa alla propria residenza e/o domicilio;
• ritardo ingiustificato nella comunicazione ai superiori o al servizio
personale degli infortuni occorsi durante l’attività lavorativa;
• inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro, nonché mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali forniti dall’azienda;
• comportamento scortese nei rapporti che si intrattengono per
ragioni di servizio con gli utenti;
• risulta assente dal domicilio comunicato all'Azienda durante le
fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per
infermità previste dalle norme di legge.
iv. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un
massimo 5 giorni.
Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze:
• recidiva per il ripetersi oltre la seconda volta nell’arco di un biennio di una delle mancanze indicate al punto 2) che precede;
• per tutte le mancanze indicate al punto 3) che precede, quando
esse rivestano il carattere della maggiore gravità;
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SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
• ricevere regalie di modestissima entità per l’attività svolta in
ragione delle mansioni assegnate;
• lieve danneggiamento dei beni di proprietà dell’azienda o
comunque collocati nei locali aziendali;
• recidiva nell’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e nel mancato utilizzo dei dispositivi di
sicurezza individuali forniti dall’azienda;
• presenza in servizio in stato di manifestata ubriachezza;
• esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda e durante l’orario di lavoro per conto proprio o di terzi con utilizzo di materiale
e/o attrezzature dell’azienda;
• assenza ingiustificata per un periodo inferiore ai tre giorni;
• lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
• inottemperanza all’obbligo di assicurare in caso di sciopero le
prestazioni indispensabili nel rispetto dell’accordo del 27 marzo
1991 e degli accordi aziendali di attuazione; violazione degli
obblighi di cui al protocollo d’intesa CISPEL/CGIL, CISL e UIL del
20 luglio 1989.
v. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico da 5 a 10
giorni.
Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze:
• recidiva per il ripetersi oltre la terza volta nell’arco di un biennio
di una delle mancanze previste ai punti 2) e 3) che precedono;
• recidiva per il ripetersi oltre la seconda volta nell’arco di un biennio di una delle mancanze previste al punto 4) che precede;
• per tutte le mancanze indicate al punto 4) che precede, quando
esse rivestano il carattere della maggiore gravità;
• divulgazione di notizie riservate relative all’attività svolta dall’azienda ed all’organizzazione aziendale;
• diverbio litigioso nei locali aziendali non seguito da vie di fatto;
• comportamenti comunque finalizzati a recare lieve lesione alla
dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori;
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
vi. Licenziamento senza preavviso.
Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze:
• assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;
• esecuzione, senza permesso, di lavori di notevole entità nell’azienda per conto proprio o di terzi;
• esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavori
per conto proprio o di terzi, durante e/o fuori dell’orario di lavoro. Accettazione di nomine o incarichi che contrastino con la
posizione rivestita dal lavoratore in azienda;
• sollecitare compensi o regalie dagli utenti per l’attività svolta in
ragione delle mansioni cui si è stati assegnati;
• insubordinazione nei confronti dei superiori aggravata da comportamento oltraggioso e/o seguita da vie di fatto;
• diverbio litigioso nei locali aziendali seguito da vie di fatto;
• comportamenti comunque finalizzati a recare grave lesione alla
dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori;
• furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali
aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro;
• danneggiamento volontario di beni aziendali;
• dolosa alterazione di scritture o timbrature di schede od altra
modificazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze, sia
in relazione alla propria scheda o a quella di altro dipendente;
• alterazione del certificato medico di malattia o di infortunio;
• condanna per reati infamanti che, comunque, provochino il venire meno del rapporto fiduciario tra l’azienda ed il dipendente.
PROCEDURE PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.
Le procedure che verranno seguite per l’irrogazione della sanzione e
per consentire al lavoratore di difendersi sono quelle previste dall’art.7, L.
n.300 del 1970 e all’art.21 CCNL, riportate per intero alla successiva parte
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SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
terza.
Le sanzioni previste ai punti 1, 2 e 3 verranno irrogate dalla Direzione
aziendale (direttore o altro dirigente da questo delegato).
Le sanzioni previste ai punti 4, 5 e 6 verranno irrogate dalla Consiglio
di Amministrazione su proposta della Direzione aziendale.
L’importo delle multe sarà devoluto a beneficio di istituzioni previdenziali o assistenziali o aziendali.
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
NORME RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
DISCIPLINARI
Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro”.
“...Articolo 7 (Sanzioni disciplinari)
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare
quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, non
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta
per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni
dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e
ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al
quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti
25
SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo,
nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito
rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in
seno al collegio di cui al comma precedente; la sanzione disciplinare non
ha effetto. Se il datore di lavoro adisce la autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione...”
CCNL per i dipendenti delle Imprese di Pubblici Servizi del Gas,
dell’Acqua e vari del 1^ marzo 2002.
“...Art. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1) Infrazioni e sanzioni
Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità, possono dare
luogo all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5
giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino
a 10 giorni;
6) licenziamento con preavviso;
7) licenziamento senza preavviso.
1-2) Rimprovero verbale o scritto
Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero
scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di
seguito elencate a titolo di riferimento:
26
SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
- senza giustificazione, ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne
anticipa la cessazione;
- non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie
riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi
per l'Azienda;
- usa impropriamente vestiario aziendale, senza che ciò configuri
mancanza più grave;
- non osserva il divieto di fumare;
- in qualunque modo commette lieve trasgressione alle norme del
C.C.N.L. o dei regolamenti aziendali.
3) Multa fino a 4 ore
Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori
che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di
riferimento:
- reiteratamente senza giustificazione ritarda l'inizio del lavoro, lo
sospende, o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni
sulle pause ;
- esegue negligentemente il lavoro;
- per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante
di materiale dell'Azienda;
- non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- usa impropriamente strumenti d'Azienda;
- risulta assente dal domicilio comunicato all'Azienda durante le
fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per
infermità previste dalle norme di legge;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.
4) Sospensione da 1 a 5 giorni.
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei
lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate
a titolo di riferimento:
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SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
- senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro;
- deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o
istruzioni ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti
assegnati da superiori;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità
sull'andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso;
- reiteratamente non osserva o non applica le norme o le misure sulla
sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene
del lavoro al personale da lui coordinato;
- fa uso di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro, pregiudicando l’attività lavorativa;
- non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove
ciò sia vietato dalle norme tecniche, senza che da ciò siano derivati
danni;
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona; - in
qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del
C.C.N.L. o dei regolamenti aziendali;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.
5) Sospensione da 6 fino a 10 giorni.
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 fino a 10 giorni a
quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito
elencate a titolo di riferimento:
- abusa delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta;
- partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto
durante l'orario di lavoro sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale;
- costruisce o fa costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o
esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro;
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in
ragione della condizione sessuale;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5
giorni;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.
6) Licenziamento con preavviso.
Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei
lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza
del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che
non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla
seguente lettera B;
- effettua con intenti fraudolenti per sè o per altri irregolare scritturazione o timbratura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di
controllo delle presenze o delle trasferte;
- costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o
esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro
utilizzando materiale dell'Azienda;
- é in stato di manifesta ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro;
- determina per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma
oggetto del patrimonio dell’azienda;
- si assenta senza giustificazione per tre giorni consecutivi;
- provoca e/o partecipa a rissa sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di
pertinenza aziendale;
- abbandona il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante
pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali;
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in
ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi;
- recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni;
- reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5
giorni.
7) Licenziamento senza preavviso.
Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei
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SANZIONI
DISCIPLINARI
AQP S.p.A.
lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del
lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno
provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate
nel presente contratto come ad esempio:
- grave insubordinazione ai superiori, e comunque insubordinazione
o diverbio litigioso seguiti da vie di fatto;
- condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato,
per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore;
- furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali
aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro;
- danneggiamento volontario di beni dell’azienda o sabotaggio;
- esecuzione in orario di lavoro di attività in concorrenza, anche indiretta, od in contrasto con quella dell’azienda o di attività per conto
proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o indirettamente un
lucro per il lavoratore e/o un danno per l’azienda;
- richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo,
in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare
un pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli
impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
2) Norme procedurali.
Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n.
300/1970.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve
essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che
egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione
scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero
richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui
aderisce o conferisce mandato.
Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al comma successivo,
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SANZIONI
AQP S.p.A. DISCIPLINARI
se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione,
tali giustificazioni si riterranno accolte.
Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza
del lavoratore nell’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene
corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione
passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e
7 della legge n. 300/1970.
Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18
della legge 20 maggio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art.
1 della legge n. 108 del 1990.
Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono
armonizzare lo stesso alle norme del presente articolo.
Il presente articolo e l’eventuale codice disciplinare aziendale devono
essere affissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti
i dipendenti...”.
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