Comments
Description
Transcript
Sanzioni Disciplinari
SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI Premessa Metodologica In coerenza con la struttura del Codice etico, il presente sistema di sanzioni disciplinari viene suddiviso in due parti: la prima è riferita a quelle violazioni che hanno una specifica valenza ai fini del D.Lgs. n.231/2001; la seconda è, invece, riferita alla violazione dei doveri del dipendente così come delineati nella parte seconda del codice etico. Ovviamente la parte seconda, che è ispirata ai principi della normativa primaria e secondaria, in particolare la contrattazione collettiva, sarà implementata in parallelo con il Codice etico e con l’esperienza maturata. 3 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI PARTE PRIMA 5 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI Sommario Parte Prima PREMESSA 9 TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E CRITERI APPLICATIVI 11 INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI 12 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI 12 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 15 SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI 17 SANZIONI PER FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI E CONSULENTI 18 Parte Seconda LE SANZIONI DISCIPLINARI 20 7 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI Premessa Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 D.Lgs. 231/01, è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, che vengono considerati disposizioni impartite dal datore di lavoro così come previsto dall’art. 2104 c.c. Data la gravità delle conseguenze per la Società, in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (art. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società. Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall’eventuale responsabilità di carattere penale e dall’esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300, dei CCNL Federgasacqua vigenti e delle procedure aziendali. Infatti, come statuito all’art. 1, comma 2, del Codice Etico AQP, le regole ivi contenute “non sostituiscono, ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori, e non esimono dalla osservanza della normativa civile, penale, amministrativa e contrattuale vigente in materia”. Pertanto, il presente sistema sanzionatorio è predisposto nel rispetto di quanto stabilito in materia disciplinare dai CCNL già operativi presso la società. Appare opportuno rimettere alla discrezionalità dei vertici dell’Azienda, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, la 9 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. scelta della sanzione da applicare a categorie di condotte o a singole condotte. Tale assetto, infatti, garantisce la possibilità di considerare, ai fini della individuazione della sanzione da applicare al caso concreto, anche la meritevolezza della condotta globalmente dimostrata dal singolo dipendente, durante l’intero arco della prestazione lavorativa. Tanto premesso, può tuttavia risultare utile l’indicazione di alcuni criteri cui subordinare la predetta scelta sanzionatoria. 10 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI Tipologia delle sanzioni e criteri applicativi Ai sensi dell’art. 21 CCNL Federgasacqua, la violazione dei doveri derivanti dalla legge, dai regolamenti, dalla contrattazione e dalle disposizioni aziendali (tra cui si inserisce il Codice Etico, Procedure aziendali ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01), possono essere punite, proporzionalmente alla loro gravità, attraverso i seguenti strumenti disciplinari: a. b. c. d. rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa non superiore a 4 ore di retribuzione base; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni; e. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da 6 fino a 10 giorni; f. licenziamento con preavviso; g. licenziamento senza preavviso; Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinate anche in relazione: • all’intenzionalità del comportamento; • alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; • al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; • all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; • alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; • al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; • al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari del biennio anteriore. 11 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. Infrazioni e relative sanzioni SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI a-b) Rimprovero verbale o scritto Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto ai lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento, tali da escludere l’applicabilità delle ulteriori e successive sanzioni indicate, e più precisamente: • in qualunque modo si commetta lieve trasgressione ad una o più violazioni del Codice Etico, Procedure aziendali ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01. Per lieve trasgressione si intende: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all’immagine dell’ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell’ente stesso. c) Multa fino a 4 ore Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore ai lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: • esegue negligentemente il lavoro, anche con riferimento ad attività a rischio-reato di cui alla c.d. mappatura ex D.Lgs. 231/01; • recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto. d) Sospensione da 1 a 5 giorni Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni ai lavo12 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI ratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: • non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità, incluse violazioni al Codice Etico, Procedure aziendali ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, che determinino un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o dell’immagine, poste in essere da parte di colleghi o appartenenti al servizio cui e' preposto; • in qualunque modo commette grave trasgressione del Codice Etico, Procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, anche ove determinino un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o dell’immagine; • recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa; • reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto. e) Sospensione da 6 fino a 10 giorni Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 fino a 10 giorni ai lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: • abusa delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta anche agli effetti di cui al D.Lgs. 231/01; • recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni; • reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa. Tale provvedimento si applica, altresì, nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilevo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte ai punti precedenti. I provvedimenti sub a-b), c), d) ed e) sono adottati dall’Amministratore Unico (ovvero dall’Amministratore Delegato) oppure dal Direttore Generale o dal dirigente responsabile del Direzione Risorse Umane nei 13 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. limiti della procura speciale conferita, dandone tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. f) Licenziamento con preavviso Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso ai lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione la sanzione del licenziamento senza preavviso: • effettua, con intenti fraudolenti, elusione delle regole di cui al Codice Etico, Procedure aziendali ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01; • recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni; • reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5 giorni. g) Licenziamento senza preavviso Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso ai lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia e non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano condotte che costituiscono reato, anche non specificamente richiamate nei C.C.N.L. già operativi presso la società, come ad esempio: • aver commesso uno o più reati tra quelli per i quali è applicabile la disciplina ex D.Lgs. 231/01 o, comunque, delitti che pregiudicano il rapporto di fiducia con il datore di lavoro; • richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa; Così come previsto dai C.C.N.L. vigenti, con riferimento a tutte le tipologie di comportamento sopra delineate, qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento dell’entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell’azienda, in via 14 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI cautelare, la società può disporre la sospensione del lavoratore dal servizio per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di licenziamento di cui alle lett. f) e g). I provvedimenti sub f), g) e l’applicazione in via cautelare di cui sopra sono adottati dall’Amministratore Unico (ovvero dall’Amministratore Delegato oppure dal Direttore Generale o dal Dirigente delle Risorse Umane nei limiti della procura speciale conferita), dandone tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. Per il procedimento sanzionatorio si rimanda a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI a-b) Rimprovero verbale o scritto Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto ai dirigenti che commettano mancanze di rilievo tale da escludere l’applicabilità delle ulteriori e successive sanzioni indicate, e più precisamente: • in qualunque modo commettano lieve trasgressione di una o più disposizioni del Codice Etico, Procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01. Per lieve trasgressione si intende: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all’immagine dell’ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell’ente stesso. c) Multa fino a 4 ore Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore ai dirigenti che commetta recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto. 15 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. I provvedimenti sub a-b) e c) sono adottati dall’Amministratore Unico (ovvero dall’Amministratore Delegato) oppure dal Direttore Generale o dal dirigente responsabile del Direzione Risorse Umane nei limiti della procura speciale conferita, dandone tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. d) Licenziamento con preavviso Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso ai dirigenti che commettano gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione la sanzione del licenziamento senza preavviso: • in qualunque modo commette grave trasgressione alle disposizioni del Codice Etico, Procedure aziendali e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, anche ove determinino un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o dell’immagine; • non avverte tempestivamente i vertici di eventuali irregolarità, incluse violazioni al Codice Etico, Procedure aziendali ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, che determinino un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali o dell’immagine, poste in essere da parte di sottoposti o appartenenti alla struttura di competenza o altri dirigenti; • effettua, con intenti fraudolenti, elusione delle regole di cui al Codice Etico, Procedure aziendali ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01; • reiterata recidiva nelle mancanze punite con la multa fino a 4 ore; e) Licenziamento senza preavviso Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso ai dirigenti che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavo16 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI ro che siano così gravi da sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia e non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano condotte che costituiscono reato, anche non specificamente richiamate nei C.C.N.L. già operativi presso la società, come ad esempio: • aver commesso uno o più reati tra quelli per i quali è applicabile la disciplina ex D.Lgs. 231/01 o, comunque, delitti che pregiudicano il rapporto di fiducia con il datore di lavoro; • richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa; Così come previsto dai C.C.N.L. vigenti, con riferimento a tutte le tipologie di comportamento sopra delineate, qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento dell’entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del dirigente nell’azienda, in via cautelare, la società può disporre la sospensione del lavoratore dal servizio per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al dirigente viene corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di licenziamento di cui alle lett. f) e g). I provvedimenti sub f), g) e l’applicazione in via cautelare di cui sopra sono adottati dall’Amministratore Unico (ovvero dall’Amministratore Delegato oppure dal Direttore Generale o dal Dirigente delle Risorse Umane nei limiti della procura speciale conferita), dandone tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. Per il procedimento sanzionatorio si rimanda a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello o del Codice etico, commesse dai Sindaci, tale da configurare un notevole inadempimento ovvero, in caso di violazioni tali da ledere irreparabilmente il 17 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. rapporto di fiducia instaurato con la Società, l’Amministratore Unico (ovvero il Consiglio di amministrazione) adotterà i provvedimenti che riterrà in concreto più opportuni, dandone tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse dall’Amministratore Unico (ovvero dal Consiglio di Amministrazione o da uno dei suoi componenti), sarà l’assemblea dei Soci ad adottare tutti i provvedimenti che riterrà opportuno, dandone tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. SANZIONI PER FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI E CONSULENTI Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel Codice Etico potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con i terzi, sulla base di un’esplicita previsione contrattuale. 18 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI PARTE SECONDA 19 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. Le sanzioni disciplinari TIPOLOGIA DELLE SANZIONI L’inosservanza dei doveri esemplificati nella parte seconda del Codice etico e di tutti quelli gravanti sul lavoratore darà luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’art.21 CCNL. I provvedimenti disciplinari saranno irrogati tenuto conto della gravità della mancanza, dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni dallo stesso esplicate nonché delle circostanze in cui si è svolto il fatto contestato. Al solo scopo esemplificativo si riportano i provvedimenti disciplinari che verranno applicati in relazione ad alcune delle mancanze più frequenti: i. Rimprovero verbale Il lavoratore potrà essere sottoposto al rimprovero verbale tutte le volte che ponga in essere un comportamento di gravità lieve, tale, cioè, da non integrare una delle mancanze indicate ai punti che seguono. ii. Rimprovero scritto Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze: • incuria nella custodia di uno degli oggetti e degli strumenti affidati al lavoratore; • effettuazione in azienda di collette e raccolte di firme non autorizzate; • abbandono arbitrario per un breve periodo del proprio posto di lavoro; • trattenersi per un breve periodo nei locali aziendali fuori dal normale orario di lavoro; • violazione delle disposizioni vigenti in materia di buoni pasto; 20 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI iii. Multa Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze e per un importo massimo pari a tre ore di retribuzione: • per tutte le mancanze riportate al punto che precede quando esse rivestono il carattere della maggiore gravità o in caso di recidiva nell’arco del biennio; • inottemperanza delle disposizioni relative agli obblighi imposti al lavoratore in malattia; • negligenza nello svolgimento dell’attività lavorativa ed inosservanza delle disposizioni impartite dai superiori; • mancata osservanza delle disposizioni relative all’orario di lavoro e alla timbratura dei cartellini; • mancata comunicazione all’azienda di ogni modificazione relativa alla propria residenza e/o domicilio; • ritardo ingiustificato nella comunicazione ai superiori o al servizio personale degli infortuni occorsi durante l’attività lavorativa; • inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali forniti dall’azienda; • comportamento scortese nei rapporti che si intrattengono per ragioni di servizio con gli utenti; • risulta assente dal domicilio comunicato all'Azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge. iv. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo 5 giorni. Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze: • recidiva per il ripetersi oltre la seconda volta nell’arco di un biennio di una delle mancanze indicate al punto 2) che precede; • per tutte le mancanze indicate al punto 3) che precede, quando esse rivestano il carattere della maggiore gravità; 21 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. • ricevere regalie di modestissima entità per l’attività svolta in ragione delle mansioni assegnate; • lieve danneggiamento dei beni di proprietà dell’azienda o comunque collocati nei locali aziendali; • recidiva nell’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali forniti dall’azienda; • presenza in servizio in stato di manifestata ubriachezza; • esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda e durante l’orario di lavoro per conto proprio o di terzi con utilizzo di materiale e/o attrezzature dell’azienda; • assenza ingiustificata per un periodo inferiore ai tre giorni; • lieve insubordinazione nei confronti dei superiori; • inottemperanza all’obbligo di assicurare in caso di sciopero le prestazioni indispensabili nel rispetto dell’accordo del 27 marzo 1991 e degli accordi aziendali di attuazione; violazione degli obblighi di cui al protocollo d’intesa CISPEL/CGIL, CISL e UIL del 20 luglio 1989. v. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico da 5 a 10 giorni. Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze: • recidiva per il ripetersi oltre la terza volta nell’arco di un biennio di una delle mancanze previste ai punti 2) e 3) che precedono; • recidiva per il ripetersi oltre la seconda volta nell’arco di un biennio di una delle mancanze previste al punto 4) che precede; • per tutte le mancanze indicate al punto 4) che precede, quando esse rivestano il carattere della maggiore gravità; • divulgazione di notizie riservate relative all’attività svolta dall’azienda ed all’organizzazione aziendale; • diverbio litigioso nei locali aziendali non seguito da vie di fatto; • comportamenti comunque finalizzati a recare lieve lesione alla dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori; 22 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI vi. Licenziamento senza preavviso. Questa sanzione verrà irrogata in relazione alle seguenti mancanze: • assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi; • esecuzione, senza permesso, di lavori di notevole entità nell’azienda per conto proprio o di terzi; • esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavori per conto proprio o di terzi, durante e/o fuori dell’orario di lavoro. Accettazione di nomine o incarichi che contrastino con la posizione rivestita dal lavoratore in azienda; • sollecitare compensi o regalie dagli utenti per l’attività svolta in ragione delle mansioni cui si è stati assegnati; • insubordinazione nei confronti dei superiori aggravata da comportamento oltraggioso e/o seguita da vie di fatto; • diverbio litigioso nei locali aziendali seguito da vie di fatto; • comportamenti comunque finalizzati a recare grave lesione alla dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori; • furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro; • danneggiamento volontario di beni aziendali; • dolosa alterazione di scritture o timbrature di schede od altra modificazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze, sia in relazione alla propria scheda o a quella di altro dipendente; • alterazione del certificato medico di malattia o di infortunio; • condanna per reati infamanti che, comunque, provochino il venire meno del rapporto fiduciario tra l’azienda ed il dipendente. PROCEDURE PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. Le procedure che verranno seguite per l’irrogazione della sanzione e per consentire al lavoratore di difendersi sono quelle previste dall’art.7, L. n.300 del 1970 e all’art.21 CCNL, riportate per intero alla successiva parte 23 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. terza. Le sanzioni previste ai punti 1, 2 e 3 verranno irrogate dalla Direzione aziendale (direttore o altro dirigente da questo delegato). Le sanzioni previste ai punti 4, 5 e 6 verranno irrogate dalla Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione aziendale. L’importo delle multe sarà devoluto a beneficio di istituzioni previdenziali o assistenziali o aziendali. 24 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI NORME RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro”. “...Articolo 7 (Sanzioni disciplinari) Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti 25 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente; la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce la autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione...” CCNL per i dipendenti delle Imprese di Pubblici Servizi del Gas, dell’Acqua e vari del 1^ marzo 2002. “...Art. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 1) Infrazioni e sanzioni Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità, possono dare luogo all’applicazione dei seguenti provvedimenti: 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; 3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale; 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni; 5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni; 6) licenziamento con preavviso; 7) licenziamento senza preavviso. 1-2) Rimprovero verbale o scritto Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: 26 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI - senza giustificazione, ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione; - non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause; - non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l'Azienda; - usa impropriamente vestiario aziendale, senza che ciò configuri mancanza più grave; - non osserva il divieto di fumare; - in qualunque modo commette lieve trasgressione alle norme del C.C.N.L. o dei regolamenti aziendali. 3) Multa fino a 4 ore Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - reiteratamente senza giustificazione ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende, o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause ; - esegue negligentemente il lavoro; - per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'Azienda; - non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; - usa impropriamente strumenti d'Azienda; - risulta assente dal domicilio comunicato all'Azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge; - recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto. 4) Sospensione da 1 a 5 giorni. Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: 27 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. - senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro; - deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori; - non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull'andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso; - reiteratamente non osserva o non applica le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; - non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro al personale da lui coordinato; - fa uso di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro, pregiudicando l’attività lavorativa; - non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vietato dalle norme tecniche, senza che da ciò siano derivati danni; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona; - in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del C.C.N.L. o dei regolamenti aziendali; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto. 5) Sospensione da 6 fino a 10 giorni. Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 fino a 10 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - abusa delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta; - partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l'orario di lavoro sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; - costruisce o fa costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro; 28 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa. 6) Licenziamento con preavviso. Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla seguente lettera B; - effettua con intenti fraudolenti per sè o per altri irregolare scritturazione o timbratura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte; - costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro utilizzando materiale dell'Azienda; - é in stato di manifesta ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro; - determina per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell’azienda; - si assenta senza giustificazione per tre giorni consecutivi; - provoca e/o partecipa a rissa sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; - abbandona il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali; - pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più gravi; - recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni; - reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5 giorni. 7) Licenziamento senza preavviso. Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei 29 SANZIONI DISCIPLINARI AQP S.p.A. lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate nel presente contratto come ad esempio: - grave insubordinazione ai superiori, e comunque insubordinazione o diverbio litigioso seguiti da vie di fatto; - condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore; - furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro; - danneggiamento volontario di beni dell’azienda o sabotaggio; - esecuzione in orario di lavoro di attività in concorrenza, anche indiretta, od in contrasto con quella dell’azienda o di attività per conto proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l’azienda; - richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; 2) Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al comma successivo, 30 SANZIONI AQP S.p.A. DISCIPLINARI se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della legge n. 300/1970. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolo. Il presente articolo e l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere affissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti...”. 31