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Diapositiva 1 - Fondazione Forense Firenze

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Diapositiva 1 - Fondazione Forense Firenze
Prof. Avv. Enrico Al Mureden
Università di Bologna
[email protected]
Solidarietà post-coniugale
ed equa condivisione delle ricchezze familiari.
La compartecipazione al TFR
ed i diritti successori
Crisi coniugale - Effetti patrimoniali
CESSAZIONE DELLA COMUNIONE
Separazione
assegno di
Mantenimento
Art. 156 c.c.
•Assenza di adeguati
redditi propri
•Non addebito
Invalidità
matrimoniale
ART. 128-129
BIS C.C.
DIVORZIO
Assegno di divorzio
Art. 5 l. div.
Assenza di mezzi adeguati o
Incapacità di procurarseli
Percentuale TFR
Art. 12 bis l. div.
Casa familiare
Art. 155 quater c.c.; art. 6 l. div.
Pensione di reversibilità
Art. 9 l. div.
Crisi coniugale - Effetti patrimoniali
Separazione
assegno di
Mantenimento
Art. 156 c.c.
•Assenza di adeguati
redditi propri
•Non addebito
Successione del
coniuge separato
548 c.c.
Coniuge separato
TFR
Lacuna
DIVORZIO
Assegno di divorzio
Art. 5 l. div.
Assenza di mezzi adeguati o
Incapacità di procurarseli
Percentuale TFR
Art. 12 bis l. div.
Pensione di reversibilità
Art. 9 l. div.
art. 9 bis l. div.
Assegno periodico
a carico dell’eredità
art. 12 ter l. div.
Pensione di reversibilità
ai genitori divorziati
Art. 548 - RISERVA A FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO
Il coniuge cui non è stata addebitata la
separazione (…) ha gli stessi diritti successori del
coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione (…) ha diritto
soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura
della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge
deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla
qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità
superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La
medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia
stata addebitata ad entrambi i coniugi
Pensione di reversibilità
Criteri di ripartizione
Cass. SU, 159/1998
Durata (esclusivamente)
Rigorosa proporzione
C, cost, n. 419/1999
Infondata qlc
Durata criterio fondamentale
Possibilità di correttivi con altri
Cass., n. 10575/ 2008
Durata criterio fondamentale
Possibilità di correttivi
Ammontare assegno
Condizioni soggetti
Convivenza prematrimoniale
Da ultimo …
Cass., n. 25564/ 2010
Pensione di reversibilità
pensione di reversibilità presuppone
Esclusione in caso di assegno
liquidato una tantum
(Cass. 10458/02)…
ma…
titolare di un assegno di divorzio
giudizialmente riconosciuto
ai sensi dell'art. 5 l. 898/70.
Cass. 20999/2010, n. 13108
Cass. n. 13899/ 2010
Art. l.n. 263/05
N
Non sufficiente c
Condizioni per ottenere l'assegno di divorzio e,
Accordo stragiudiziale
neppure, la percezione, in concreto,
del mantenimento,
ma occorre che l'assegno sia stato
attribuito con provvedimento giurisdizionale.
Nel novero dei provvedimenti
giurisdizionali idonei ad attribuire un "assegno di divorzio“
non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti
previsti dall'art. 4 n. 8 l. sul divorzio,
Cass. 28 maggio 2010, n. 13108
Accordo usufrutto sulla casa coniugale
a titolo di corresponsione dell’assegno divorzile
in unica soluzione (art. 5, comma 8, l. div.)
L’accordo che prevede una prestazione periodica
stabilita convenzionalmente integra gli estremi
della “titolarità dell’assegno” necessari
ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità
ASSEGNO A CARICO DELL’EREDITA’
Art. 9 bis
1.A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione
periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in
stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può
attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto
dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno,
dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze
ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro
condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi
patrimoniali previsti dall’art. 5 sono stati soddisfatti in unica
soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può
avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il
beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di
bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può
essere nuovamente attribuito
ASSEGNO A CARICO
DELL’EREDITA’
Stato di bisogno
Titolarità in concreto
dell’assegno divorzile
•meno rigoroso rispetto a dir. alimenti
(Cass. 8687/1992 )
può essere eliminato
• dalla titolarità di pensione di reversibilità
Possibili conflitti tra titolare assegno e …
Componenti SECONDA FAMIGLIA …
Altri eredi su cui L’EX CONIUGE “PESA” …
TFR
Art. 12-bis L. DIV.
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e
in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad
una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita
dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la
sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento
dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il
rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio
(Cass. 15299/2007)
TFR percepito in data anteriore
giudizio di
Tfr al
se…
divorzio ovvero in pendenzamaturato
del precedente
prima della sentenza di divorzio …dopo la
giudizio di separazione.
della domanda di divorzio (C. cost.
.... non è configurabile il dirittoproposizione
alla percentuale
dell’indennità di fine rapporto
46372002;
in capo
Cass.al
19427/2003).
coniuge
titolare
dell’assegno
di
mantenimento.....
Il problema del t.f.r.
Cass. 5553/ 1999; Trib. Catania, 30 ottobre 1999
matrimonio
separazione
divorzio
Cass., n. 19046/2005
tfr
SE IL tfr tfr
VIENE PERCEPITO IN PENDENZA
DI GIUDIZIO DI SEPARAZIONE
,
tfr
…..
TALE MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE PUO’ incidere
solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno
ovvero legittimare una modifica delle condizioni di separazione.
(INCREMENTO DI REDDITO)
L’ ex coniuge potrebbe giovarsi di
Assegno di
mantenimento
Assegno
divorzile
Incrementi
di reddito
Ex coniuge
Vs.
Ex coniuge…
e seconda famiglia
TFR
Ex coniuge
Vs.
Ex coniuge…
e seconda famiglia
Pensione
di reversibilità
Ex coniuge
Vs.
seconda famiglia
Assegno a
carico
dell’eredità
Ex coniuge
Vs.
prima famiglia
e/o
seconda famiglia
Incrementi di reddito
Gli incrementi di reddito del coniuge
obbligato possono riflettersi…
Sugli assegni dovuti
al coniuge
o ex coniuge
Sull’assegno
per il mantenimento
dei figli art. 155 c.c.
Se il reddito del
coniuge forte aumenta
come si suddivide questo surplus?
3000
1000?
Cass. 367/2011
500?
Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei
figli il criterio
È configurabile
È configurabile
unsecondo
diritto del figlio ad
di riferimento è dettato dall'art. 148, primo comma, cod. civ.,
un diritto del coniuge debole
un mantenimento
il quale i coniugi devono adempiere
l'obbligazione
"in proporzione
alle rispettive
ad un
mantenimento
sostanze e secondo la loro capacitàdirettamente
di lavoro professionale o direttamente
casalingo".
proporzionale
1000Pertanto, nel caso di divorzio, nella determinazione
dell'assegno,
proporzionale
agli incrementi
agli incrementi
non è indifferente il variare delle condizioni
reddituali e
di reddito del genitore?
redditoesso
dell’altro?
patrimoniali dei coniugi, poiché a di
queste
va direttamente
ragguagliato,
Cass.
367/2011
così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la
500 disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata.
Limite prevedibilità
No limite prevedibilità
CRITICA
1500
Incremento assegno
Incrementi
di reddito
“prevedibili”
Coniuge che
percepisce l’assegno
Assegno
Coniuge che
eroga l’assegno
Fam ricca
Ric.
carr.
univ.
Polit.
4 anni di
matrimonio
3 anni di
separazione
eredità
Divorzio
politica
Cass. 23690/08
Progressione
carriera universitaria
Prevedibile
Cass. 1487/2004
Carica politica elettiva
Non prevedibile
Cass. 23508/10
Eredità
non si può considerate aspettativa
non incide su tenore di vita
MA ASSUME RILIEVO SOTTO IL PROFILO
DELLE CONDIZIONI DEI CONIUGI
Criteri di cui
non si coglie
una coerenza
complessiva
Associare
la rilevanza
non
alla
prevedibilità
ma
alla durata
Un assegno divorzile solo assistenziale lascia
effettivamente soddisfatti in tutte le situazioni?
Istat, Il matrimonio in Italia. Anno 2008,
Matrimoni durati
meno di 4 anni
18-24% casi
Matrimoni durati
oltre 15 anni
34-42% casi
Nel 2008 il 70,8 per cento delle separazioni e il 62,4
per cento dei divorzi
hanno riguardato coppie
con figli avuti durante la loro unione
“Trasversale” rispetto
alla durata dal matrimonio
ALCUNI DATI STATISTICI …
ALCUNI DATI STATISTICI
INDUCONO A METTERE IN DISCUSSIONE
IL RIFERIMENTO AL TENORE DI VITA MATRIMONIALE..
e la persistenza di posizioni di dipendenza tra coniugi
…Circa
il 20% delle separazioni interviene entro il
quarto anno di matrimonio
Nel 20% dei casi i coniugi che domandano la
separazione hanno un’età inferiore ai 40 anni
… L’età media alla separazione è di circa 45 anni
per i mariti e 41 per le
mogli; in caso di divorzio raggiunge
rispettivamente 46 e 43 anni.
Nel contesto europeo l’aumento dei divorzi e la diminuzione della
durata dei matrimoni
ha fatto emergere il “Principio dell’autosufficienza”
Principles of European Family Law
Di regola il mantenimento del coniuge debole si protrae
per un periodo di tempo determinato
Solo in via eccezionale non è soggetto a limiti temporali
La regola secondo cui
il diritto al mantenimento
del coniuge economicamente debole
non può protrarsi a tempo indeterminato
è stata codificata in…
…. Francia
(art. 276-3 Code civil)
Legge 26.05.2004/439,
entrata in vigore il 1ºgennaio 2005
Germania
(articolo 1578 BGB)
1º gennaio 2008
Spagna
(art. 97, comma. 1º
Código civil).
La tendenza
a limitare il più
possibile
i pagamenti
periodici è
ancor più radicata e
risalente negli
ordinamenti
di common law
Nella fase della separazione
Cass. 4540/2008
Il tenore di vita ….avendo riguardo …
complesso delle risorse economiche dei coniugi,
tutte le potenzialità
derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini
di redditività, di capacità di spesa,
di garanzie di elevato benessere
e di fondate aspettative per il futuro. ….
…. tener conto degli
elementi di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici,
anche diversi dal reddito dell'onerato,
suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti
Cass. 23378/2004
separazione personale dei coniugi,
alla breve durata del matrimonio
non può essere riconosciuta
efficacia preclusiva
del diritto all'assegno di mantenimento,
Al più, alla durata del matrimonio
può essere attribuito rilievo
ai fini della determinazione
della misura dell'assegno
di mantenimento
Il riferimento al
tenore di vita matrimoniale
della coppia
Matrimonio
Rischia di proiettare una situazione
che si è protratta per un arco di tempo limitato
su di un orizzonte temprale troppo esteso
e suscettibile di profondi mutamenti
Separazione
DIVORZIO
Molti fattori possono
incidere sulle condizioni
di entrambi gli
ex coniugi ancora giovani
È possibile DIFFERENZIARE il problema
del mantenimento del coniuge debole
attraverso una lettura interpretativa
RIGOROSA
degli attuali criteri legali
e giurisprudenziali ?
Cass. S.U., 29 novembre 1990, n. 11490
Da ultimo
Funzione assistenziale
Cass. 23906/ 2009
Adeguatezza dei mezzi - Tenore di vita matrimoniale
1
1
Tetto massimo
Assenza di mezzi adeguati
a mantenere il
tenore di vita matrimoniale
Funzione Assistenziale
Contributo dato
Funzione
Compensativa
Ragioni
della decisione
2
Funzione
Risarcitoria
Condizioni
dei coniugi
… anche in rapporto alla durata del matrimonio
2
Riduzione
tetto massimo
3
Matrim. effimero
Cass., 9439/1996
Cass. 18241/2006
Limitazione in radice con utilizzo rigoroso
Criterio della durata del matrimonio
Criterio della incapacità oggettiva
di procurarsi redditi propri
Qualora l’assegno divorzile
sia comunque riconosciuto
Modulazione del diritto alla compartecipazione
in funzione della durata legale del rapporto
Cass. 432/02
Matrimonio lungo
Dedizione
alla famiglia
età
Matrimonio
Matrimonio
Mantenimento
Art. 156 c.c.
Matrimonio di lunga durata
Età media o avanzata
Incapacità di
procurarsi mezzi
idonei per ragioni oggettive
Separazione
Divorzio
Cass. 593/08
45 anni
Matrimonio lungo
Dedizione
alla famiglia
Cass. 3276/10
Matrimonio lungo
Dedizione
alla famiglia
.
L’incapacità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati
viene valutata con criteri che opportunamente tutelano
i coniugi di mezza età
e reduci da matrimoni di lunga durata
Il riferimento al
tenore di vita matrimoniale
della coppia
Matrimonio
Matrimonio
Matrimonio
Mantenimento
Art. 156 c.c.
CON FIGLI
DURATA MEDIO-BREVE
Separazione
Cass. 21097/07
Genitore prevalente
Limitata
cap lavorativa
ETA’ MEDIA
Divorzio
L’incapacità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati
viene valutata con parametri che tendenzialmente
tutelano i coniugi giovani
e reduci da matrimoni di breve o media durata
Cass. 23906/09
Giovane
Assegno div.
Matrimonio
Matrimonio
Presunzione
di autosufficienza
Matrimonio breve
Giovane età
Mantenimento
Art. 156 c.c.
ASSEGNO
EX ART. 156 C.C.
Cass. 23378/04
Separazione
Cass. 2721/09
Giovane
Matr. 1 settimana
Assegno div.
… divorzio
L’incapacità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati
viene valutata con un
parametro tendenzialmente identico
per i coniugi giovani
e reduci da matrimoni brevi
L’incapacità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati
viene valutata con un
parametro tendenzialmente identico
per i coniugi giovani
e reduci da matrimoni brevi
Correttivi
per i coniugi di mezza età
e reduci da matrimoni di lunga durata
per i coniugi giovani
e reduci da matrimoni
di breve o media durata
CON FIGLI
IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE DI BREVE DURATA
POSSIBILI PARADOSSI
Matrimonio
DI
BREVISSIMA
DURATA
Matrimonio DI LUNGA DURATA
TENDENZIALMENTE
MANTRENIMENTO CONIUGE DEBOLE
A TEMPO
INDETERMINATO
INCAPACITÀ
Cass.3276/10;
PROCURARSI
I dirittiDIdel
figlio maggiorenne Cass.
appaiono
432/02
REDDITI
meno PROPRI
intensiLIMITI
di quelli del coniuge giovane
MANTENIMENTO
reduce
da un matrimonio
LAVORO
FIGLIO
PRECARIO
MAGGIORENNE
LIMITI ETÀ
Cass. 21773/08
Cass. 23590/10
MANTRENIMENTO CONIUGE DEBOLE
di breve durata
TENDENZIALMENTE
A TEMPO
INDETERMINATO
Cass. 23906/09
Gli incrementi di reddito del coniuge obbligato
possono determinare un incremento dell’assegno divorzile
Non in funzione del
carattere prevedibile
Ma in ragione
della lunga durata del matrimonio
TFR
PENSIONE
Modulazione della compartecipazione agli
incrementi reddituali e metodi di calcolo
Modulazione della compartecipazione
agli incrementi reddituali e metodi di calcolo
Metodo “palermitano”
http://www.giustiziasicilia.it/contenuti/Sito_no_frame/CalcoloAssegni/AssMant.htm.
….programma
messo
a
punto
dal
Magistrato referente per l’informatica
dell’Ufficio distrettuale di Palermo. ….
capace
di
operare
una
riduzione
dell’assegno proporzionale alla durata
del matrimonio.
si prevede un sistema di riduzione dell’assegno divorzile in ragione
della durata del matrimonio che potrebbe risultare particolarmente
congeniale rispetto ai casi che si caratterizzano per l’assenza di
figli e la brevissima durata del rapporto coniugale.
In particolare, prendendo come punto di riferimento il dato dell’ISTAT
che indica in 17 anni la durata media dei rapporti matrimoniali
conclusi con il divorzio, si stabilisce che il tetto massimo
dell’assegno divorzile individuato nella prima fase logica del
giudizio non vada mai ridotto se la durata del matrimonio è pari
o superiore alla soglia dei 17 anni, “mentre nel caso di una durata
inferiore” è previsto un efficace meccanismo di riduzione.
In quest'ultima ipotesi, infatti, il sistema di calcolo divide la somma
(individuata in ragione delle disparità di reddito nella prima fase
logica del giudizio) “in diciassettesimi e la moltiplica per il
numero effettivo degli anni di matrimonio”. …..
….nel caso in cui, all’esito della
Nel caso in cui all’esito della prima fase logica del giudizio,
la valutazione comparativa della situazione
patrimoniale dei coniugi abbia condotto all’individuazione
del tetto massimo dell’assegno divorzile in 1000 euro mensili….
.
Si manterrà l’importo
inalterato
se il matrimonio
è durato più di 17 anni
in caso di durata inferiore,
si opererà
una riduzione proporzionale
togliendo 1/17
per ogni anno in meno
rispetto alla soglia dei 17 anni
Dunque, se il matrimonio fosse durato tre anni,
il tetto massimo di 1000 euro
verrebbe ridotto di 14/17 (823 euro circa)
e l’assegno sarebbe liquidato
nella misura di 3/17 (circa 176 euro).
….nel caso in cui, all’esito
della
?
2000
1000
400
400
.
Se il matrimonio
è durato più di 17 anni
Aumento proporzionale
400
in caso di durata inferiore,
si opererà
una riduzione proporzionale
togliendo 1/17
per ogni anno in meno
rispetto alla soglia dei 17 anni
Dunque, se il matrimonio fosse durato tre anni,
il totale (400)
liquidato
nella misura di 3/17 (circa 70 euro).
Il coniuge di breve durata, giovane e senza figli
Potrebbe
Assegno di
mantenimento
Assegno
divorzile
Incrementi
di reddito
Ex coniuge
Vs.
Ex coniuge…
e seconda famiglia
TFR
Ex coniuge
Vs.
Ex coniuge…
e seconda famiglia
Pensione
di reversibilità
Ex coniuge
Vs.
seconda famiglia
Assegno a
carico
dell’eredità
Ex coniuge
Vs.
prima famiglia
e/o
seconda famiglia
ALLEGATI
Cass. sez. un.,
12 gennaio 1998, n. 159
A norma dell'art. 9, commi 2 e 3, della l. 1 dicembre 1970 n. 898, ….. in
caso di morte di un coniuge titolare ….
la ripartizione tra il coniuge superstite ed ex coniuge
divorziato deve essere effettuata esclusivamente sulla
base del criterio della durata legale dei rispettivi
matrimoni, ed in rigorosa proporzione con i
rispettivi periodi…
sicchè è preclusa l'adozione di qualsiasi altro criterio di
valutazione, anche in funzione di mera emenda o
correzione del risultato conseguito.
Corte costituzionale, 4 novembre 1999, n. 419
Non è fondata - in riferimento agli art. 3 e 38 cost. - la q.l.c.
dell'art. 9, comma 3, l. 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo
sostituito, da ultimo, dall'art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74,
sollevata sotto il profilo che la ripartizione del
trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge
divorziato, titolare dell'assegno, e coniuge superstite
che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità dovendo essere disposta dal tribunale tenendo conto
della durata del rapporto - non consente l'adozione di
altri elementi di valutazione neppure in funzione
correttiva del risultato matematico conseguito, essendo
possibile interpretare la norma nel senso che
l'elemento temporale, pur costituendo momento
imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non
è elemento esclusivo dello stesso sì che tale
valutazione non si riduce ad un mero calcolo
aritmetico.
Cass., 23 aprile 2008, n. 10575
La ripartizione del trattamento di reversibilità,… deve essere effettuata in
primo luogo sulla base del criterio della durata dei
rispettivi matrimoni, coincidente con la durata legale dei medesimi
e, quindi, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio,
non rilevando invece la reale durata del rapporto affettivo e della
convivenza, criterio che il giudice di merito può ponderare e correggere,
secondo il suo prudente apprezzamento, al fine di assicurare la funzione
solidaristica della pensione, con ulteriori elementi, che però non devono
necessariamente essere valutati tutti ed in ugual misura, fra i quali possono
assumere specifico rilievo l'ammontare dell' assegno goduto dal
coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei
soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale esistenza di un periodo di
convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, e fermo il divieto
di abbandonare totalmente per tale via ogni riferimento al
fondamentale criterio temporale sopra richiamato.
In senso analogo cass. 10669/2007; Cass. 23379/2004
Pensione di reversibilità
• Titolarità dell’assegno divorzile e diritto alla
pensione di reversibilità
• Esclusione in caso di assegno liquidato una
tantum (Cass. 10458/02)… ma…
• Cass. 28 maggio 2010, n. 13108
•
Accordo tra i coniugi che prevedeva usufrutto sulla casa coniugale a
titolo di corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione (art.
5, comma 8, l. div.)
•
L’accordo che prevede una prestazione periodica stabilita
convenzionalmente integra gli estremi della “titolarità dell’assegno”
necessari ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità
Pensione di reversibilità
• Titolarità dell’assegno divorzile e diritto alla pensione di
reversibilità
• Cass. 9 giugno 2010, n. 13899
• Il diritto del divorziato a una quota della pensione di reversibilità
presuppone che al momento della morte dell'ex coniuge convolato a nuove nozze - il richiedente sia titolare di un
assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi
dell'art. 5 l. 898/70. Non è, quindi, sufficiente che l'ex coniuge versi
nelle condizioni per ottenere l'assegno di divorzio e, neppure, la
percezione, in concreto, del mantenimento, ma occorre che
l'assegno sia stato attribuito con provvedimento giurisdizionale.
Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali idonei ad attribuire un
"assegno di divorzio" non rientrano i provvedimenti temporanei e
urgenti previsti dall'art. 4 n. 8 l. sul divorzio, diretti ad apprestare un
regolamento essenziale e immediato al coniuge nella prospettiva del
divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della
sentenza di scioglimento del matrimonio.
Cass., 29 settembre 2005, n. 19046
L'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge
titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il
diritto ad una quota della indennità di fine rapporto dell'altro coniuge
anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di
divorzio, va interpretato - senza che siffatta interpretazione dia luogo
a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3, 29 e
38 cost. (v. Corte cost., ord. n. 463 del 2002) - nel senso che il diritto
alla quota sorge soltanto se il trattamento spettante all'altro coniuge
sia maturato successivamente alla proposizione della domanda
introduttiva del giudizio di divorzio, e quindi anche prima della
sentenza di divorzio, e non anche se esso sia maturato e sia
stato percepito in data anteriore, come in pendenza del giudizio di
separazione, potendo in tal caso la riscossione della indennità
incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a
corrispondere l'assegno ovvero legittimare una modifica delle
condizioni di separazione. (INCREMENTO DI REDDITO)
Cass. 22 febbraio 2008, n. 4540
Il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato
avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile
dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo
quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del
patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie
di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. ….
….
Al riguardo il giudice del merito deve accertare, quale
indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di
congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano
goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la
qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le
disponibilità dell'onerato e, a tal fine, deve tener conto degli elementi
di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici,
anche diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle
condizioni delle parti, incluse le disponibilità monetarie e gli
investimenti finanziari.
Cass. 23378/04
In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve
durata del matrimonio non può essere riconosciuta
efficacia preclusiva del diritto all'assegno di
mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi
costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della
separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità,
da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia
di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e
dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Al più, alla durata del matrimonio può essere
attribuito rilievo ai fini della determinazione della
misura dell'assegno di mantenimento.
Tribunale Milano
5 febbraio 2008
Il coniuge divorziato ha diritto all'attribuzione
di una percentuale del trattamento di fine
rapporto percepito dall'altro coniuge,
anche ove il trattamento di fine rapporto
sia maturato prima della sentenza di
divorzio, purché dopo la proposizione della
domanda di divorzio (C. cost. 46372002;
Cass. 19427/2003).
Se l’indennità di fine rapporto sia stata percepita in
data anteriore al giudizio di divorzio ovvero in
pendenza
del
precedente
giudizio
di
separazione. .... non è configurabile il diritto alla
percentuale dell’indennità di fine rapporto in
capo al coniuge titolare dell’assegno di
mantenimento
....“in difetto di espresse disposizioni, colui il quale
realizza una entrata patrimoniale può disporne
liberamente, nel rispetto dei limiti fissati
dall’ordinamento, ma non è tenuto in alcun
modo ad accantonarla in previsione di un evento
futuro ed incerto, quale il sopravvenire di una
pronuncia
di
divorzio,
con
previo
riconoscimento dell’obbligo di corrispondere un
assegno a favore dell’altro coniuge”
Cass. 5553/ 1999; Trib. Catania, 30 ottobre 1999
Disegno di legge, 3 maggio 2006, n. 154. Norme in mataria
di indennità di fine rapporto nel regime patrimoniale dei
coniugi
Si prevedeva la abrogazione dell’art. 12 l. div. e l’introduzione di un
nuovo art. 158 bis c.c. ai sensi del quale “Il coniuge in regime di
separazione dei beni nei cui confronti sia stata proununciata
sentenza di separazione personale, ovvero sentenze di scioglimento
e cessazione degli effetti civili del matrimonio non precedute da
separazione personale, ha diritto, se sia stato riconosciuto dalla
sentenza titolare di assegni di mantenimento, o di
assegno ai sensi dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e
non sia passato a nuove nozze, ad una percentuale dell’indennità di
fine rapporto,
omissis…”; la previsione deve essere corredata con quella che dispone
la modifica dell’art. 177, comma I, lett c) di modo da
ricomprendervi anche una il trattamento di fine rapporto relativo agli
anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio e con
quella secondo cui il nuovo art. 158 bis c.c. si applica anche si
applica anche al coniuge già in regime di comunione qualora
l’indennità di fine rapporto sia stata percepita dall’altro coniuge
prima dello scioglimento della comunione”.
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