Comments
Transcript
Diapositiva 1 - Fondazione Forense Firenze
Prof. Avv. Enrico Al Mureden Università di Bologna [email protected] Solidarietà post-coniugale ed equa condivisione delle ricchezze familiari. La compartecipazione al TFR ed i diritti successori Crisi coniugale - Effetti patrimoniali CESSAZIONE DELLA COMUNIONE Separazione assegno di Mantenimento Art. 156 c.c. •Assenza di adeguati redditi propri •Non addebito Invalidità matrimoniale ART. 128-129 BIS C.C. DIVORZIO Assegno di divorzio Art. 5 l. div. Assenza di mezzi adeguati o Incapacità di procurarseli Percentuale TFR Art. 12 bis l. div. Casa familiare Art. 155 quater c.c.; art. 6 l. div. Pensione di reversibilità Art. 9 l. div. Crisi coniugale - Effetti patrimoniali Separazione assegno di Mantenimento Art. 156 c.c. •Assenza di adeguati redditi propri •Non addebito Successione del coniuge separato 548 c.c. Coniuge separato TFR Lacuna DIVORZIO Assegno di divorzio Art. 5 l. div. Assenza di mezzi adeguati o Incapacità di procurarseli Percentuale TFR Art. 12 bis l. div. Pensione di reversibilità Art. 9 l. div. art. 9 bis l. div. Assegno periodico a carico dell’eredità art. 12 ter l. div. Pensione di reversibilità ai genitori divorziati Art. 548 - RISERVA A FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione (…) ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione (…) ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi Pensione di reversibilità Criteri di ripartizione Cass. SU, 159/1998 Durata (esclusivamente) Rigorosa proporzione C, cost, n. 419/1999 Infondata qlc Durata criterio fondamentale Possibilità di correttivi con altri Cass., n. 10575/ 2008 Durata criterio fondamentale Possibilità di correttivi Ammontare assegno Condizioni soggetti Convivenza prematrimoniale Da ultimo … Cass., n. 25564/ 2010 Pensione di reversibilità pensione di reversibilità presuppone Esclusione in caso di assegno liquidato una tantum (Cass. 10458/02)… ma… titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 l. 898/70. Cass. 20999/2010, n. 13108 Cass. n. 13899/ 2010 Art. l.n. 263/05 N Non sufficiente c Condizioni per ottenere l'assegno di divorzio e, Accordo stragiudiziale neppure, la percezione, in concreto, del mantenimento, ma occorre che l'assegno sia stato attribuito con provvedimento giurisdizionale. Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali idonei ad attribuire un "assegno di divorzio“ non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'art. 4 n. 8 l. sul divorzio, Cass. 28 maggio 2010, n. 13108 Accordo usufrutto sulla casa coniugale a titolo di corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione (art. 5, comma 8, l. div.) L’accordo che prevede una prestazione periodica stabilita convenzionalmente integra gli estremi della “titolarità dell’assegno” necessari ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità ASSEGNO A CARICO DELL’EREDITA’ Art. 9 bis 1.A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione. 2. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito ASSEGNO A CARICO DELL’EREDITA’ Stato di bisogno Titolarità in concreto dell’assegno divorzile •meno rigoroso rispetto a dir. alimenti (Cass. 8687/1992 ) può essere eliminato • dalla titolarità di pensione di reversibilità Possibili conflitti tra titolare assegno e … Componenti SECONDA FAMIGLIA … Altri eredi su cui L’EX CONIUGE “PESA” … TFR Art. 12-bis L. DIV. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (Cass. 15299/2007) TFR percepito in data anteriore giudizio di Tfr al se… divorzio ovvero in pendenzamaturato del precedente prima della sentenza di divorzio …dopo la giudizio di separazione. della domanda di divorzio (C. cost. .... non è configurabile il dirittoproposizione alla percentuale dell’indennità di fine rapporto 46372002; in capo Cass.al 19427/2003). coniuge titolare dell’assegno di mantenimento..... Il problema del t.f.r. Cass. 5553/ 1999; Trib. Catania, 30 ottobre 1999 matrimonio separazione divorzio Cass., n. 19046/2005 tfr SE IL tfr tfr VIENE PERCEPITO IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI SEPARAZIONE , tfr ….. TALE MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE PUO’ incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni di separazione. (INCREMENTO DI REDDITO) L’ ex coniuge potrebbe giovarsi di Assegno di mantenimento Assegno divorzile Incrementi di reddito Ex coniuge Vs. Ex coniuge… e seconda famiglia TFR Ex coniuge Vs. Ex coniuge… e seconda famiglia Pensione di reversibilità Ex coniuge Vs. seconda famiglia Assegno a carico dell’eredità Ex coniuge Vs. prima famiglia e/o seconda famiglia Incrementi di reddito Gli incrementi di reddito del coniuge obbligato possono riflettersi… Sugli assegni dovuti al coniuge o ex coniuge Sull’assegno per il mantenimento dei figli art. 155 c.c. Se il reddito del coniuge forte aumenta come si suddivide questo surplus? 3000 1000? Cass. 367/2011 500? Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli il criterio È configurabile È configurabile unsecondo diritto del figlio ad di riferimento è dettato dall'art. 148, primo comma, cod. civ., un diritto del coniuge debole un mantenimento il quale i coniugi devono adempiere l'obbligazione "in proporzione alle rispettive ad un mantenimento sostanze e secondo la loro capacitàdirettamente di lavoro professionale o direttamente casalingo". proporzionale 1000Pertanto, nel caso di divorzio, nella determinazione dell'assegno, proporzionale agli incrementi agli incrementi non è indifferente il variare delle condizioni reddituali e di reddito del genitore? redditoesso dell’altro? patrimoniali dei coniugi, poiché a di queste va direttamente ragguagliato, Cass. 367/2011 così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la 500 disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata. Limite prevedibilità No limite prevedibilità CRITICA 1500 Incremento assegno Incrementi di reddito “prevedibili” Coniuge che percepisce l’assegno Assegno Coniuge che eroga l’assegno Fam ricca Ric. carr. univ. Polit. 4 anni di matrimonio 3 anni di separazione eredità Divorzio politica Cass. 23690/08 Progressione carriera universitaria Prevedibile Cass. 1487/2004 Carica politica elettiva Non prevedibile Cass. 23508/10 Eredità non si può considerate aspettativa non incide su tenore di vita MA ASSUME RILIEVO SOTTO IL PROFILO DELLE CONDIZIONI DEI CONIUGI Criteri di cui non si coglie una coerenza complessiva Associare la rilevanza non alla prevedibilità ma alla durata Un assegno divorzile solo assistenziale lascia effettivamente soddisfatti in tutte le situazioni? Istat, Il matrimonio in Italia. Anno 2008, Matrimoni durati meno di 4 anni 18-24% casi Matrimoni durati oltre 15 anni 34-42% casi Nel 2008 il 70,8 per cento delle separazioni e il 62,4 per cento dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante la loro unione “Trasversale” rispetto alla durata dal matrimonio ALCUNI DATI STATISTICI … ALCUNI DATI STATISTICI INDUCONO A METTERE IN DISCUSSIONE IL RIFERIMENTO AL TENORE DI VITA MATRIMONIALE.. e la persistenza di posizioni di dipendenza tra coniugi …Circa il 20% delle separazioni interviene entro il quarto anno di matrimonio Nel 20% dei casi i coniugi che domandano la separazione hanno un’età inferiore ai 40 anni … L’età media alla separazione è di circa 45 anni per i mariti e 41 per le mogli; in caso di divorzio raggiunge rispettivamente 46 e 43 anni. Nel contesto europeo l’aumento dei divorzi e la diminuzione della durata dei matrimoni ha fatto emergere il “Principio dell’autosufficienza” Principles of European Family Law Di regola il mantenimento del coniuge debole si protrae per un periodo di tempo determinato Solo in via eccezionale non è soggetto a limiti temporali La regola secondo cui il diritto al mantenimento del coniuge economicamente debole non può protrarsi a tempo indeterminato è stata codificata in… …. Francia (art. 276-3 Code civil) Legge 26.05.2004/439, entrata in vigore il 1ºgennaio 2005 Germania (articolo 1578 BGB) 1º gennaio 2008 Spagna (art. 97, comma. 1º Código civil). La tendenza a limitare il più possibile i pagamenti periodici è ancor più radicata e risalente negli ordinamenti di common law Nella fase della separazione Cass. 4540/2008 Il tenore di vita ….avendo riguardo … complesso delle risorse economiche dei coniugi, tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. …. …. tener conto degli elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, anche diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti Cass. 23378/2004 separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento Il riferimento al tenore di vita matrimoniale della coppia Matrimonio Rischia di proiettare una situazione che si è protratta per un arco di tempo limitato su di un orizzonte temprale troppo esteso e suscettibile di profondi mutamenti Separazione DIVORZIO Molti fattori possono incidere sulle condizioni di entrambi gli ex coniugi ancora giovani È possibile DIFFERENZIARE il problema del mantenimento del coniuge debole attraverso una lettura interpretativa RIGOROSA degli attuali criteri legali e giurisprudenziali ? Cass. S.U., 29 novembre 1990, n. 11490 Da ultimo Funzione assistenziale Cass. 23906/ 2009 Adeguatezza dei mezzi - Tenore di vita matrimoniale 1 1 Tetto massimo Assenza di mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale Funzione Assistenziale Contributo dato Funzione Compensativa Ragioni della decisione 2 Funzione Risarcitoria Condizioni dei coniugi … anche in rapporto alla durata del matrimonio 2 Riduzione tetto massimo 3 Matrim. effimero Cass., 9439/1996 Cass. 18241/2006 Limitazione in radice con utilizzo rigoroso Criterio della durata del matrimonio Criterio della incapacità oggettiva di procurarsi redditi propri Qualora l’assegno divorzile sia comunque riconosciuto Modulazione del diritto alla compartecipazione in funzione della durata legale del rapporto Cass. 432/02 Matrimonio lungo Dedizione alla famiglia età Matrimonio Matrimonio Mantenimento Art. 156 c.c. Matrimonio di lunga durata Età media o avanzata Incapacità di procurarsi mezzi idonei per ragioni oggettive Separazione Divorzio Cass. 593/08 45 anni Matrimonio lungo Dedizione alla famiglia Cass. 3276/10 Matrimonio lungo Dedizione alla famiglia . L’incapacità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati viene valutata con criteri che opportunamente tutelano i coniugi di mezza età e reduci da matrimoni di lunga durata Il riferimento al tenore di vita matrimoniale della coppia Matrimonio Matrimonio Matrimonio Mantenimento Art. 156 c.c. CON FIGLI DURATA MEDIO-BREVE Separazione Cass. 21097/07 Genitore prevalente Limitata cap lavorativa ETA’ MEDIA Divorzio L’incapacità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati viene valutata con parametri che tendenzialmente tutelano i coniugi giovani e reduci da matrimoni di breve o media durata Cass. 23906/09 Giovane Assegno div. Matrimonio Matrimonio Presunzione di autosufficienza Matrimonio breve Giovane età Mantenimento Art. 156 c.c. ASSEGNO EX ART. 156 C.C. Cass. 23378/04 Separazione Cass. 2721/09 Giovane Matr. 1 settimana Assegno div. … divorzio L’incapacità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati viene valutata con un parametro tendenzialmente identico per i coniugi giovani e reduci da matrimoni brevi L’incapacità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati viene valutata con un parametro tendenzialmente identico per i coniugi giovani e reduci da matrimoni brevi Correttivi per i coniugi di mezza età e reduci da matrimoni di lunga durata per i coniugi giovani e reduci da matrimoni di breve o media durata CON FIGLI IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE DI BREVE DURATA POSSIBILI PARADOSSI Matrimonio DI BREVISSIMA DURATA Matrimonio DI LUNGA DURATA TENDENZIALMENTE MANTRENIMENTO CONIUGE DEBOLE A TEMPO INDETERMINATO INCAPACITÀ Cass.3276/10; PROCURARSI I dirittiDIdel figlio maggiorenne Cass. appaiono 432/02 REDDITI meno PROPRI intensiLIMITI di quelli del coniuge giovane MANTENIMENTO reduce da un matrimonio LAVORO FIGLIO PRECARIO MAGGIORENNE LIMITI ETÀ Cass. 21773/08 Cass. 23590/10 MANTRENIMENTO CONIUGE DEBOLE di breve durata TENDENZIALMENTE A TEMPO INDETERMINATO Cass. 23906/09 Gli incrementi di reddito del coniuge obbligato possono determinare un incremento dell’assegno divorzile Non in funzione del carattere prevedibile Ma in ragione della lunga durata del matrimonio TFR PENSIONE Modulazione della compartecipazione agli incrementi reddituali e metodi di calcolo Modulazione della compartecipazione agli incrementi reddituali e metodi di calcolo Metodo “palermitano” http://www.giustiziasicilia.it/contenuti/Sito_no_frame/CalcoloAssegni/AssMant.htm. ….programma messo a punto dal Magistrato referente per l’informatica dell’Ufficio distrettuale di Palermo. …. capace di operare una riduzione dell’assegno proporzionale alla durata del matrimonio. si prevede un sistema di riduzione dell’assegno divorzile in ragione della durata del matrimonio che potrebbe risultare particolarmente congeniale rispetto ai casi che si caratterizzano per l’assenza di figli e la brevissima durata del rapporto coniugale. In particolare, prendendo come punto di riferimento il dato dell’ISTAT che indica in 17 anni la durata media dei rapporti matrimoniali conclusi con il divorzio, si stabilisce che il tetto massimo dell’assegno divorzile individuato nella prima fase logica del giudizio non vada mai ridotto se la durata del matrimonio è pari o superiore alla soglia dei 17 anni, “mentre nel caso di una durata inferiore” è previsto un efficace meccanismo di riduzione. In quest'ultima ipotesi, infatti, il sistema di calcolo divide la somma (individuata in ragione delle disparità di reddito nella prima fase logica del giudizio) “in diciassettesimi e la moltiplica per il numero effettivo degli anni di matrimonio”. ….. ….nel caso in cui, all’esito della Nel caso in cui all’esito della prima fase logica del giudizio, la valutazione comparativa della situazione patrimoniale dei coniugi abbia condotto all’individuazione del tetto massimo dell’assegno divorzile in 1000 euro mensili…. . Si manterrà l’importo inalterato se il matrimonio è durato più di 17 anni in caso di durata inferiore, si opererà una riduzione proporzionale togliendo 1/17 per ogni anno in meno rispetto alla soglia dei 17 anni Dunque, se il matrimonio fosse durato tre anni, il tetto massimo di 1000 euro verrebbe ridotto di 14/17 (823 euro circa) e l’assegno sarebbe liquidato nella misura di 3/17 (circa 176 euro). ….nel caso in cui, all’esito della ? 2000 1000 400 400 . Se il matrimonio è durato più di 17 anni Aumento proporzionale 400 in caso di durata inferiore, si opererà una riduzione proporzionale togliendo 1/17 per ogni anno in meno rispetto alla soglia dei 17 anni Dunque, se il matrimonio fosse durato tre anni, il totale (400) liquidato nella misura di 3/17 (circa 70 euro). Il coniuge di breve durata, giovane e senza figli Potrebbe Assegno di mantenimento Assegno divorzile Incrementi di reddito Ex coniuge Vs. Ex coniuge… e seconda famiglia TFR Ex coniuge Vs. Ex coniuge… e seconda famiglia Pensione di reversibilità Ex coniuge Vs. seconda famiglia Assegno a carico dell’eredità Ex coniuge Vs. prima famiglia e/o seconda famiglia ALLEGATI Cass. sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159 A norma dell'art. 9, commi 2 e 3, della l. 1 dicembre 1970 n. 898, ….. in caso di morte di un coniuge titolare …. la ripartizione tra il coniuge superstite ed ex coniuge divorziato deve essere effettuata esclusivamente sulla base del criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni, ed in rigorosa proporzione con i rispettivi periodi… sicchè è preclusa l'adozione di qualsiasi altro criterio di valutazione, anche in funzione di mera emenda o correzione del risultato conseguito. Corte costituzionale, 4 novembre 1999, n. 419 Non è fondata - in riferimento agli art. 3 e 38 cost. - la q.l.c. dell'art. 9, comma 3, l. 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74, sollevata sotto il profilo che la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato, titolare dell'assegno, e coniuge superstite che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità dovendo essere disposta dal tribunale tenendo conto della durata del rapporto - non consente l'adozione di altri elementi di valutazione neppure in funzione correttiva del risultato matematico conseguito, essendo possibile interpretare la norma nel senso che l'elemento temporale, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non è elemento esclusivo dello stesso sì che tale valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. Cass., 23 aprile 2008, n. 10575 La ripartizione del trattamento di reversibilità,… deve essere effettuata in primo luogo sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, coincidente con la durata legale dei medesimi e, quindi, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio, non rilevando invece la reale durata del rapporto affettivo e della convivenza, criterio che il giudice di merito può ponderare e correggere, secondo il suo prudente apprezzamento, al fine di assicurare la funzione solidaristica della pensione, con ulteriori elementi, che però non devono necessariamente essere valutati tutti ed in ugual misura, fra i quali possono assumere specifico rilievo l'ammontare dell' assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, e fermo il divieto di abbandonare totalmente per tale via ogni riferimento al fondamentale criterio temporale sopra richiamato. In senso analogo cass. 10669/2007; Cass. 23379/2004 Pensione di reversibilità • Titolarità dell’assegno divorzile e diritto alla pensione di reversibilità • Esclusione in caso di assegno liquidato una tantum (Cass. 10458/02)… ma… • Cass. 28 maggio 2010, n. 13108 • Accordo tra i coniugi che prevedeva usufrutto sulla casa coniugale a titolo di corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione (art. 5, comma 8, l. div.) • L’accordo che prevede una prestazione periodica stabilita convenzionalmente integra gli estremi della “titolarità dell’assegno” necessari ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità Pensione di reversibilità • Titolarità dell’assegno divorzile e diritto alla pensione di reversibilità • Cass. 9 giugno 2010, n. 13899 • Il diritto del divorziato a una quota della pensione di reversibilità presuppone che al momento della morte dell'ex coniuge convolato a nuove nozze - il richiedente sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 l. 898/70. Non è, quindi, sufficiente che l'ex coniuge versi nelle condizioni per ottenere l'assegno di divorzio e, neppure, la percezione, in concreto, del mantenimento, ma occorre che l'assegno sia stato attribuito con provvedimento giurisdizionale. Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali idonei ad attribuire un "assegno di divorzio" non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'art. 4 n. 8 l. sul divorzio, diretti ad apprestare un regolamento essenziale e immediato al coniuge nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio. Cass., 29 settembre 2005, n. 19046 L'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota della indennità di fine rapporto dell'altro coniuge anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio, va interpretato - senza che siffatta interpretazione dia luogo a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3, 29 e 38 cost. (v. Corte cost., ord. n. 463 del 2002) - nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, e quindi anche prima della sentenza di divorzio, e non anche se esso sia maturato e sia stato percepito in data anteriore, come in pendenza del giudizio di separazione, potendo in tal caso la riscossione della indennità incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni di separazione. (INCREMENTO DI REDDITO) Cass. 22 febbraio 2008, n. 4540 Il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. …. …. Al riguardo il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità dell'onerato e, a tal fine, deve tener conto degli elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, anche diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti finanziari. Cass. 23378/04 In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento. Tribunale Milano 5 febbraio 2008 Il coniuge divorziato ha diritto all'attribuzione di una percentuale del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge, anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, purché dopo la proposizione della domanda di divorzio (C. cost. 46372002; Cass. 19427/2003). Se l’indennità di fine rapporto sia stata percepita in data anteriore al giudizio di divorzio ovvero in pendenza del precedente giudizio di separazione. .... non è configurabile il diritto alla percentuale dell’indennità di fine rapporto in capo al coniuge titolare dell’assegno di mantenimento ....“in difetto di espresse disposizioni, colui il quale realizza una entrata patrimoniale può disporne liberamente, nel rispetto dei limiti fissati dall’ordinamento, ma non è tenuto in alcun modo ad accantonarla in previsione di un evento futuro ed incerto, quale il sopravvenire di una pronuncia di divorzio, con previo riconoscimento dell’obbligo di corrispondere un assegno a favore dell’altro coniuge” Cass. 5553/ 1999; Trib. Catania, 30 ottobre 1999 Disegno di legge, 3 maggio 2006, n. 154. Norme in mataria di indennità di fine rapporto nel regime patrimoniale dei coniugi Si prevedeva la abrogazione dell’art. 12 l. div. e l’introduzione di un nuovo art. 158 bis c.c. ai sensi del quale “Il coniuge in regime di separazione dei beni nei cui confronti sia stata proununciata sentenza di separazione personale, ovvero sentenze di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio non precedute da separazione personale, ha diritto, se sia stato riconosciuto dalla sentenza titolare di assegni di mantenimento, o di assegno ai sensi dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e non sia passato a nuove nozze, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto, omissis…”; la previsione deve essere corredata con quella che dispone la modifica dell’art. 177, comma I, lett c) di modo da ricomprendervi anche una il trattamento di fine rapporto relativo agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio e con quella secondo cui il nuovo art. 158 bis c.c. si applica anche si applica anche al coniuge già in regime di comunione qualora l’indennità di fine rapporto sia stata percepita dall’altro coniuge prima dello scioglimento della comunione”.