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Protezione delle acque dall`inquinamento provocato dai nitrati

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Protezione delle acque dall`inquinamento provocato dai nitrati
Direzione Generale Agricoltura
MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI
RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA NITRATI E DELLA DEROGA
NITRATI
1
INDICE
INTRODUZIONE................................................................................................................................ 2
SOGGETTI COINVOLTI....................................................................................................................4
OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE AGRICOLE.................................................................. 5
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI............................................................................................... 5
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CORRETTA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI
FERTILIZZANTI AZOTATI.............................................................................................................. 7
ADEMPIMENTI CONNESSI AL CORRETTO STOCCAGGIO DEGLI E.A................................11
AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA “DEROGA NITRATI.......................................................12
ADEMPIMENTI RELATIVI AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI AZIENDALI (E.A.).........12
MODALITÀ OPERATIVE PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI.......................................... 14
VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI SUL TRASPORTO DI EFFLUENTI AZIENDALI.............21
DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE....................................................................................22
ESITO DEL CONTROLLO ED APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI.....................22
IRROGAZIONE DELLA SANZIONE..............................................................................................22
SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....................................................................24
DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO.................................................................................................24
INTRODUZIONE
1.1
Campo d’applicazione
Il presente manuale definisce le attività di controllo che sono svolte dai soggetti
attuatori individuati al capitolo 2 in relazione all’esecuzione degli stessi punto 1.3 b.
Le attività di controllo si applicano tramite sopralluoghi presso le aziende agricole
con verifica del rispetto delle “regole” definite:
nei Programmi d’Azione regionali applicabili nelle zone vulnerabili ai nitrati;
nei Criteri e Norme Tecniche applicabili alle zone non vulnerabili ai nitrati;
nelle Decisioni Comunitarie di deroga.
Tali obblighi si applicano a tutte le aziende agricole con o senza allevamenti che
utilizzano fertilizzanti azotati, localizzate in zona vulnerabile e/o in zona non
vulnerabile ai nitrati.
Gli obblighi definiti nella deroga nitrati concessa dalla Commissione Europea si
applicano alle aziende agricole, per la superficie ricadente in zona vulnerabile ai
nitrati (di seguito ZVN), che hanno aderito con specifica domanda.
Come meglio specificato nel successivo paragrafo 1.3, le comunicazioni nitrati,
presentate dalle aziende agricole interessate, ai sensi del DM 7 aprile 2006, hanno
valore preventivo rispetto alle iniziative che l’azienda intraprende nel corso
dell’anno e pertanto le eventuali non conformità hanno valore di segnalazione
all’azienda stessa di una situazione potenzialmente non adeguata al disposto
normativo. L’effettività di una situazione potenzialmente non conforme si rileva
2
solo tramite il controllo realizzato presso l’azienda stessa in esito al quale si eleverà
la sanzione in presenza di non conformità accertata.
1.2
Obiettivi
Verificare la corretta applicazione della direttiva 91/676/CEE volta alla protezione
delle acque dall’inquinamento da nitrati, che si applica in Regione Lombardia
tramite il programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di cui alla DGR
2208/2011 e non vulnerabili di cui alla DGR 5868/2007, e la corretta applicazione
della deroga nitrati concessa dalla Commissione Europea con Decisione di
esecuzione della Commissione C(2011/721UE) del 3 novembre 2011.
1.3
Tipologie di Controllo
I controlli sulla corretta applicazione della direttiva nitrati e della deroga nitrati
sono distinguibili in:
Controlli amministrativi: i controlli amministrativi riguardano la verifica dei
contenuti della comunicazione nitrati presentata, annualmente o a
cadenza pluriennale a seconda dei casi, dall’impresa agricola. La
comunicazione nitrati, presentata ai sensi del DM 7 aprile 2006, ha valore
preventivo rispetto alle iniziative che l’azienda intraprende nel corso
dell’anno di presentazione, per tale ragione la comunicazione deve essere
presentata nella prima parte dell’anno solare.
Il sistema informativo, messo a disposizione delle imprese agricole dalla
Direzione Generale Agricoltura, rappresenta lo strumento obbligatorio
mediate il quale avviene la predisposizione e presentazione della
comunicazione nitrati annuale. Il sistema informativo supporta la
predisposizione della comunicazione nitrati ed esercita anche un controllo
amministrativo sui dati immessi, tramite le verifiche di conformità dell’impresa
ai vincoli stabiliti dalla normativa. La presenza di queste conformità/non
conformità, trattandosi di comunicazione preventiva d’intenti da parte
dell’impresa, ha il valore di segnalazione all’azienda stessa di una situazione
potenzialmente adeguata o non adeguata al disposto normativo.
Nel caso di aziende agricola che ha aderito con specifica domanda alla
deroga nitrati, il sistema informativo oltre ad effettuare le verifiche di
conformità rilascia un verbale riportante l’esito del controllo amministrativo
che comporta l’ammissione a la non ammissione dell’impresa richiedente
alla deroga nitrati.
Controlli a campione eseguiti nella misura stabilita dalla normativa di
riferimento. Nel caso di controlli sull’applicazione della direttiva nitrati, ai
sensi del DM 7/4/2006, il controllo da effettuare in azienda è commisurato
nel:
 4% delle aziende che presentano annualmente la comunicazione
nitrati;
 5% delle aziende aderenti alla deroga nitrati;
 5% delle aziende aderenti alla deroga, che ricadono anche
parzialmente nei siti della Rete Natura 2000, in ottemperanza al
3
decreto 58/2 del 27/06/2011 (Valutazione di incidenza del
Programma d’azione regionale) con un minimo di 5 aziende;
 1% dei trasporti relativi ad aziende aderenti alla deroga nitrati.
Inoltre il controllo riguarda anche le imprese esonerate dalla
comunicazione nitrati. Il controllo di tali aziende sarà definito in sede di
estrazione in relazione al campione di controllo estratto per la
condizionalità.
Questa tipologia di controlli è eseguita dai soggetti individuati al successivo
punto 2 “Soggetti coinvolti”.
Controlli a seguito di segnalazione presentata all’autorità . I controlli sono
eseguiti, ai sensi della l.r. 31/2008 art 130 nonies comma 3, dalle autorità che
hanno competenza in materia ambientale e/o sanitaria e che hanno
ricevuto la segnalazione. (Provincia, Comune, ASL, ARPA, Corpo Forestale
dello Stato, Forze di Polizia).
SOGGETTI COINVOLTI
2.1
Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura:
La Direzione Generale Agricoltura esercita le seguenti funzioni:
a) Definisce il manuale dei controlli ed i verbali di controllo comprensivi delle
relative check-list;
b) Individua i criteri di rischio, effettua l’analisi del rischio ed estrae il campione
di aziende da assoggettare al controllo relativo all’applicazione della
direttiva nitrati e della decisione di deroga nitrati in raccordo con OPR;
c) Irroga la sanzione amministrativa prevista dalla l.r. 31/2008 e s.m.i. ai sensi
dell’articolo 130 nonies comma 4;
d) Svolge attività di formazione dei funzionari delle provincie e dei comuni cui
sono affidati i compiti di controllo;
e) Monitora l’andamento delle attività di controllo ai fini della verifica sia
dell’effettivo svolgimento delle attività di controllo previste sia
dell’andamento delle medesime.
2.2
Provincia
a) Effettua i controlli previste dalla lr 31/2008 e s.m.i secondo quanto disposto
dall’art. 130 nonies comma 1 secondo quanto previsto dal presente
manuale di controllo predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura;
b) Informa la Direzione Generale Agricoltura sui controlli effettuati e sul relativo
esito.
2.3
Comune
a) Effettua i controlli previsti dalla lr 31/2008 e smi secondo quanto disposto
dall’art. 130 nonies comma 2 secondo quanto previsto dal presente
manuale di controllo predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura ai
successivi punti 8 e 10;
4
b) Irroga le sanzioni amministrative previste dalla lr 31/2008 e s.m.i. ai sensi
dell’articolo 130 nonies comma 2;
c) Informa la Direzione Generale Agricoltura sui controlli effettuati e sul relativo
esito.
OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE AGRICOLE
Le imprese agricole devono rispettare tutti gli impegni disposti dalle norme
specifiche in vigore che si articolano in:
a) adempimenti amministrativi;
b) adempimenti connessi alla corretta utilizzazione agronomica dei fertilizzanti
azotati;
c) adempimenti connessi al corretto stoccaggio degli effluenti di allevamento
(di seguito e.a.);
d) adempimenti relativi al trasporto degli e.a.;
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Le imprese agricole, rientranti nelle classi dimensionali previste dalla DGR
2208/2011 e dalla DGR 5868/2007, devono presentare, secondo le modalità e
scadenze definite dalla Regione Lombardia, la Comunicazione Nitrati
(POA1/POAS2 ed eventuale PUA/PUAS3) mediante la procedura predisposta dalla
Regione Lombardia. Questa comunicazione deve essere conservata presso
l’azienda su supporto cartaceo. E’ obbligo del gestore dell’azienda provvedere
ad aggiornare e conservare in azienda tale documentazione. Il gestore
dell’azienda è altresì obbligato alla conservazione degli allegati cartografici, ed
eventuali relazioni tecniche redatte in fase di compilazione della comunicazione
nitrati.
La comunicazione (POA-s/PUA-s) deve essere presentata e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’azienda. Il Programma Operativo Aziendale, POA/POAS, ha
validità 5 anni, fatte salve eventuali modifiche, che, se sostanziali 4, comportano
l’aggiornamento informatico dello stesso; diversamente qualora le modifiche non
siano sostanziali ai fini dell’aggiornamento della comunicazione è sufficiente
adeguare il “fascicolo aziendale”
Il PUA/PUAS, limitatamente al primo anno di presentazione, deve essere redatto
da dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali e
sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda. La redazione del PUA/PUAS
1
POA = programma operativo aziendale
POAS = programma operativo aziendale semplificato PUA
3
PUA/S = piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti completo e semplificato
4
Modifica sostanziale: si intendono modifiche riguardanti le caratteristiche, quantità e tipologia degli effluenti
zootecnici e delle acque reflue. La modifica riferita alle caratteristiche e alla quantità va considerata
sostanziale solo qualora comporti il passaggio in classe dimensionale diversa. Per quanto riguarda la tipologia,
la modifica è considerata sostanziale quando la specie prevalente allevata cambia rispetto a quanto
dichiarato.
2
5
negli anni successivi al primo può prescindere dall’apporto di un professionista in
caso di sostanziale invarianza delle situazioni aziendali.
Il PUA/PUAS deve essere annualmente presentato e sottoscritto , tramite il sistema
informativo regionale, da parte del legale rappresentante dell’azienda e deve
esserne conservata copia in azienda a disposizione per eventuali controlli.
Poiché gli adempimenti amministrativi variano a seconda che un’azienda
localizzata in zona vulnerabile o in zona non vulnerabile ai nitrati (di seguito ZNVN),
per individuare se un’azienda deve rispettare gli adempimenti amministrativi
previsti dalla DGR 2208/2011 (aziende localizzate in ZVN) o dall’allegato 2 della
DGR 5868/2011 e s.m.i. (aziende localizzate in ZNVN), si fa presente che l’impresa è
considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli (SAU)
siano localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; mentre in assenza di
utilizzazione agricola dei terreni (SAU), l’impresa è considerata in zona vulnerabile
qualora la prevalenza delle strutture di allevamento sia localizzata in zona
vulnerabile.
4.1
Aziende localizzate in ZVN
Le aziende localizzate in ZVN devono rispettare i seguenti obblighi amministrativi in
funzione della classe dimensionale correlata al quantitativo di azoto da effluenti di
allevamento prodotto e/o utilizzato:
Classi dimensionali
Tipologia di comunicazione nitrati
N al campo da e.a. prodotto e/o utilizzato
(Kg/anno)
1. <= a 1000
Esonero
2. da >1000 a <= 3000
Presentazione POAS
3. da > 3000 a <= 6000
Presentazione POA e PUAS
4. > 6000
Presentazione POA e PUA
5. Allevamenti con più di 500 UBA
Presentazione POA e PUA
6. Aziende soggette all’AIA (D. lgs. 152/06 Integrazione tra domanda AIA e POA
e s.m.i.)
- PUA
Qualora non si producano e/o ne si utilizzano effluenti di allevamento gli
adempimenti amministrativi ai quali l’azienda è soggetta dipendono dalla classe
dimensionale riferita al quantitativo d’uso di azoto di provenienza diversa dagli
effluenti di allevamento:
Classi dimensionali
Tipologia di comunicazione nitrati
Azoto al campo utilizzato (Kg/anno)
1. < =3000
Esonero
2. da > 3000 a <= 6000
Presentazione POA e PUAS
6
3. > 6000
4.2
Presentazione POA e PUA
Aziende localizzate in ZNVN
Le aziende localizzate in ZNVN devono rispettare i seguenti obblighi in funzione
della classe dimensionale correlata al quantitativo di azoto da effluenti di
allevamento prodotto e/o utilizzato:
Classi dimensionali
Tipologia di comunicazione nitrati
Azoto al campo da e.a. prodotto e/o
utilizzato (Kg/anno)
1. < =3000
Esonero
2. da > 3000 a <= 6000
Presentazione POAS
3. > 6000
Presentazione POA e PUAS
4. Allevamenti con più di 500 UBA
Presentazione POA e PUA
5. Aziende soggette all’AIA (D. lgs.
152/06 e s.m.i.)
Integrazione tra domanda AIA e POA
- PUA
Qualora non si producano e/o ne si utilizzano effluenti di allevamento gli
adempimenti amministrativi ai quali l’azienda è soggetta dipendono dalla classe
dimensionale riferita al quantitativo d’uso di azoto di provenienza diversa dagli
effluenti di allevamento:
Classi dimensionali
Tipologia di comunicazione nitrati
Azoto al campo utilizzato (Kg/anno)
> 6000
Presentazione POA e PUAS
Qualora una azienda prevede nel proprio programma di fertilizzazione l’utilizzo sia
di effluenti di allevamento che quello di fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di
allevamento, ai fini dell’identificazione degli adempimenti amministrativi ai quali
soggiacere, si fa riferimento alla tipologia di fertilizzante utilizzato in quantitativo
prevalente.
L’azienda è tenuta altresì alla conservazione di tutta la documentazione prevista
dal programmi d’azione, dai criteri e norme tecniche e dalla decisione di deroga
che è definita al successivo punto 9.1.
ADEMPIMENTI CONNESSI
FERTILIZZANTI AZOTATI
ALLA CORRETTA
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI
Le aziende che utilizzano direttamente liquame, letame e altre fonti azotate o che
concedono i propri terreni a terzi per lo spandimento delle stesse, devono
rispettare i divieti come di seguito elencati.
5.1
Rispetto dei divieti spaziali e temporali in ZVN
7
Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e/o dei fertilizzanti azotati diversi
dall’e.a.:
a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non
significativi;
a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi
(tale divieto non si applica nelle zone non ZVN);
a meno di 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai
corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione
di Ramsar del 2 febbraio 1971(tale divieto non si applica nelle zone non ZVN);
I suddetti divieti non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o
più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura
vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di
siepi e/o fasce boscate tampone.
nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali
nell’allevamento brado;
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in
atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture
che richiedono la sommersione;
nella stagione autunno-invernale, nei termini stabiliti dalla Direzione
Generale Agricoltura;
nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo
di magra e venga interrato immediatamente.
Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami:
a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
a meno di 30 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai
corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione
di Ramsar del 2 febbraio 1971(tale divieto non si applica nelle zone non ZVN);
I suddetti divieti non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una
o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali
arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria
una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è
raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce tampone arboree o
arbustive.
nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali
nell’allevamento brado;
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in
atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture
che richiedono la sommersione;
nella stagione autunno-invernale, nei termini stabiliti dalla Direzione
Generale Agricoltura;
8
nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente, senza processi
di trattamento dei prodotti, alla alimentazione umana;
su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del
foraggio o il pascolamento;
in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di
magra e immediatamente interrato;
in prossimità di strade e di centri abitati, a meno che i liquami siano
distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli, o
vengano immediatamente interrati;
distribuzione tramite le seguenti tecniche (solo per le aree in ZVN):
a) irrigatori a lunga gittata;
b) distribuzione da strada a bordo campo;
c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera.
Divieto di accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di
avicunicoli:
a meno di 5 m dalle scoline;
a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide
individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono
essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo,
fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad
epizoozie, lotte obbligatorie.
5.2
Rispetto dei divieti spaziali e temporali in ZNVN
Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e/o dei fertilizzanti azotati diversi
dall’e.a.:
a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali
individuati come non e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali
disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o
più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali ed ai canali arginati;
sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per
le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e
ripristino ambientale;
nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli
effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in
atto, e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture
che richiedono la sommersione;
9
nella stagione autunno invernale, nei termini stabiliti dalla Direzione
Generale Agricoltura;
nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di
garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere
specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione
di malattie infettive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei
corpi idrici;
in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di
magra e venga interrato immediatamente.
Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami:
a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corpi d'acqua e dall'inizio
dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni “non si applicano” ai canali
artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai
corpi idrici naturali, ed ai canali arginati;
sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per
le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e
ripristino ambientale;
nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli
effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;
sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in
atto, saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che
richiedono la sommersione;
nella stagione autunno invernale, nei termini stabiliti dalla Direzione
Generale Agricoltura;
nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di
garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza
processi di trattamento dei prodotti- alla alimentazione umana;
dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini
pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad
uso pubblico;
su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del
foraggio o il pascolamento;
in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di
magra e venga interrato immediatamente;
in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano
distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o
vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione;
in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere
specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione
10
di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la
difesa dei corpi idrici.
Divieto di accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di
avicunicoli:
a meno di 5 m dalle scoline;
a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide
individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono
essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo,
fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad
epizoozie, lotte obbligatorie.
5.3
Rispetto dell’utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste
in ZVN
La quantità di azoto derivante da e.a. non deve superare i 170 Kg/ha/anno
di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale. Per le
aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo
medio aziendale, pari a 170 Kg/ha/N/anno, è riferito esclusivamente alla
superficie ricadente in zona vulnerabile. Il limite d’uso di 170 Kg/ha/N/anno
è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti
al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di
allevamento di cui al D.lgs. 29 aprile 2010 n. 75 e dalle acque reflue.
La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle
colture. L’apporto massimo di azoto utilizzabile per le singole colture non
può comunque superare le quantità previste dall’Allegato II MAS 5 della DGR
2208/2011.
in ZNVN
La quantità di azoto al campo derivante da e.a. non deve superare i 340
Kg/ha/anno di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale.
Il limite d’uso di 340 Kg/ha/N/anno è comprensivo delle deiezioni depositate
dagli animali quando sono tenuti al pascolo.
le singole colture non può comunque superare le quantità previste dai MAS.
La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle
colture. L’apporto massimo di azoto utilizzabile per
ADEMPIMENTI CONNESSI AL CORRETTO STOCCAGGIO DEGLI E.A
In relazione agli adempimenti relativi al corretto stoccaggio degli e.a, ai tempi ed
alle modalità per l’attuazione degli interventi e/o degli adeguamenti strutturali, le
aziende che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento devono:
5
MAS: Apporti massimi standard di Azoto efficiente alle colture.
11
rispettare la rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio e
l’adeguato dimensionamento che deve essere in funzione della capacità
produttiva dell’allevamento, della tipologia di e.a. prodotti, del calendario
di distribuzione, e dei vincoli stabiliti dal fermo invernale;
garantire il corretto utilizzo delle strutture di stoccaggio che devono essere
impermeabilizzate e prive di perdite e/o percolazioni;
essere in possesso di stoccaggi per il liquame separati (doppia vasca o
vasca singola con divisorio che individui due bacini) ove sussista produzione
annua di azoto da e.a. superiore a 6.000 kg, nel caso di costruzione di
nuove strutture di stoccaggio o ampliamento delle esistenti a partire dal
dicembre 2007;
rispettare la localizzazione con riferimento alle prescrizioni del permesso a
costruire;
garantire rispondenza del cumulo di pollina palabile in campo, (per
allevamenti avicoli con ciclo inferiore a 90 giorni);
garantire la rispondenza del cumulo di letame in campo alle caratteristiche
previste;
provvedere alla mitigazione paesaggistica nelle vasche fuori terra, qualora
previsto (VAS) con riferimento alle prescrizioni del permesso a costruire;
AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA “DEROGA NITRATI
Le aziende ricadenti in ZVN che aderiscono alla “Deroga Nitrati” devono rispettare
gli impegni previsti dalla Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011,
in particolare quelli riportati negli articoli 5, 6, 7 e 9 per quanto riguarda il
trattamento degli effluenti di origine suina, le regole di applicazione dell’effluente
di allevamento e di altri fertilizzanti e la gestione dei terreni e dei trasporti di e.a.
ADEMPIMENTI RELATIVI AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI AZIENDALI (E.A.)
8.1
Le aziende agricole che effettuano movimentazione di effluenti aziendali
all’interno della medesima azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azienda
o tra aziende appartenenti alla medesima impresa agricola, indipendentemente
dal soggetto che effettua il trasporto (impresa stessa o soggetto terzo), devono:
conservare in azienda il POAs/POA o PUAs/PUA nel quale sono individuati le
superfici aziendali utilizzate per lo spandimento, in caso di imprese
assoggettate all’obbligo di presentazione della comunicazione nitrati;
conservare in azienda una autodichiarazione di movimentazione, nel caso si
tratti di aziende esonerate dalla presentazione della comunicazione nitrati.
12
8.2
Le aziende che effettuano movimentazione di effluenti aziendali da
un’azienda o impresa agricola (cedente) verso un’altra azienda o impresa
agricola diversa (cessionario o acquirente), indipendentemente dal soggetto che
effettua il trasporto (impresa cedente/cessionaria o soggetto terzo), devono:
garantire che il trasporto sia sempre accompagnato da un documento
contenente le seguenti informazioni:
 gli estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale
trasportato e del legale rappresentante della stessa;
 numero e data del documento;
 gli estremi identificativi dell’azienda destinataria e del legale
rappresentante della stessa;
 descrizione del materiale trasportato e quantità;
 riferimento dell’azienda trasportatrice con identificazione del mezzo di
trasporto;
 data di uscita del materiale che può coincidere con quella del
documento;
 gli estremi della comunicazione nitrati redatta dal legale
rappresentante dell’azienda da cui origina il materiale trasportato;
 in caso di aziende aderenti alla deroga di cui alla Decisione
Comunitaria del 3/11/2007 informazioni relative al contenuto di azoto
e fosforo dell’effluente aziendale trasportato;
 in caso di aziende aderenti alla deroga di cui alla Decisione
Comunitaria del 3/11/2007 che trasportano effluente trattato e le
frazioni solide derivanti dal trattamento dell’effluente zootecnico, il
documento di trasporto è corredato di un certificato di analisi con le 3
informazioni in merito al loro contenuto di azoto e fosforo.
La compilazione del documento è a cura dell’impresa cedente, fatti salvi
diversi accordi assunti tra le parti.
Copia del documento deve essere conservata dall’impresa cedente,
dall’impresa cessionaria e dal trasportatore.
Il documento può essere sostituito dal documento di trasporto purché
quest’ultimo contenga le informazioni sopra richiamate.
Nel caso in cui siano effettuati più trasporti verso una medesima azienda
cessionaria, il documento di trasporto potrà essere unico e dovrà contenere
le informazioni relative a ciascun trasporto effettuato;
Nel caso in cui il trasporto riguardi un’azienda che ha aderito alla “deroga
nitrati” e effettui trasporti a distanze superiori a 30 km, il trasporto stesso
dovrà essere registrato mediante sistemi di posizionamento geografico.
L’azienda in deroga dovrà conservare copia della registrazione.
13
MODALITÀ OPERATIVE PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI
Nelle aziende estratte a campione per il controllo della corretta applicazione
della direttiva nitrati, di cui al precedente punto 1.3 b), la verifica avviene tramite
la compilazione della check-list di controllo e tramite la redazione del relativo
verbale con la definizione dell’esito del controllo.
Il controllore per la verifica degli obblighi di cui ai seguenti punti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,
9.5, compilano l’apposita check-list, apponendo il flag solo sulle caselle pertinenti
alla situazione rilevata al momento del controllo.
9.1 Verifica del rispetto degli adempimenti amministrativi
Si ha infrazione se:
mancano i documenti richiesti dalle DGR 2208/2011 e DGR 5868/07 e s.m.i.:
 copia della Comunicazione Nitrati e/o dell’aggiornamento annuale della
Comunicazione. L’azienda deve essere in possesso di idonea
comunicazione come indicato ai precedenti punti 4.1 e 4.2. La copia
deve essere quella rilasciata dal sistema informativo di regione
Lombardia;
 allegati cartografici (copia della CTR in scala 1:10.000 o altro idoneo
documento cartografico recante l’individuazione degli appezzamenti);
 registro delle fertilizzazioni azotate;
 contratti di acquisizione/cessione degli effluenti di allevamento in corso
di validità;
 relazioni tecniche previste a supporto di dati inseriti nel sistema
informativo in particolare per quanto riguarda i dati relativi ai trattamenti
dei reflui, ai sistemi di alimentazione del bestiame, ecc.;
non è stata presentata la Comunicazioni Nitrati o il suo aggiornamento e/o è
stata presentata oltre i termini previsti;
il registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali) non è compilato e
aggiornato. Il registro deve essere presente in azienda e deve riportare
indicazione della data, della quantità, della tipologia di fertilizzante e
dell’appezzamento di terreno ove è avvenuta la fertilizzazione. La verifica
prevede anche il controllo delle giacenze di magazzino dei fertilizzanti di
sintesi;
per le aziende soggette ad AIA:
 oltre alla documentazione sopra citata non è presente l’autorizzazione
AIA in corso di validità;
 inoltre, in considerazione del fatto che si tratta di allevamenti intensivi di
suini ed avicoli, è opportuno che il controllore verifichi la coerenza tra la
consistenza media dichiarata nella comunicazione nitrati e quella
desumibile dalla BDR; in caso di discordanza superiore al 20% il controllore
ricalcola la quantità di reflui/azoto per le verifiche richieste sugli
adempimenti su stoccaggi ed utilizzo azoto.
Infatti trattandosi di
14
allevamenti che prevedono più cicli produttivi l’anno, l’informazione
presente nella comunicazione nitrati anche se verificata con la
consistenza animali presenti in BDN/BDR al momento della presentazione,
sconta il carattere preventivo della comunicazione che pertanto deve
trovare conferma con un dato BDN/BDR aggiornato prima del controllo in
azienda;
per le aziende che aderiscono alla Deroga Nitrati (ai sensi della
Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011) i controlli specifici
sono quelli previsti al successivo punto 9.4;
In caso di presenza in azienda di impianti di trattamento quali separatori
solido/liquido, impianti di produzione di biogas, impianti di riduzione dell’azoto,
ecc., il controllore verifica, in relazione alla comunicazione nitrati presentata:
la presenza degli impianti;
l’esistenza di documentazione a garanzia delle caratteristiche
tecniche degli impianti presenti in azienda, comprovante la coerenza con i
contenuti della dichiarazione nitrati presentata;
l’eventuale registro della matrici che alimentano l’impianto qualora
previsto dall’autorizzazione.
NB
1)
Le aziende esonerate dalla predisposizione della comunicazione nitrati, ai
sensi delle DGR 2208/11 e 5868/07 e s.m.i., così come specificato nella tabella
al precedente punto 4, dovranno essere comunque controllate per la verifica
del corretto stoccaggio e del rispetto delle norme di utilizzo dei fertilizzanti
(vincoli/divieti e dosi previste). Inoltre per quanto riguarda la verifica
sull’utilizzo dei fertilizzanti azotati può essere effettuata anche tramite un
calcolo di coerenza tra la quantità di fertilizzante azotato impiegato, il
fabbisogno colturale calcolato in base ai MAS e limiti di azoto impiegabili in
base alla localizzazione in ZVN o in ZNVO 6;
2)
In caso di concessione d‘uso dei terreni per lo spandimento di e.a.,
un’azienda non può essere esonerata totalmente dagli obblighi
amministrativi in quanto deve possedere una concessione d’uso dei terreni o
“contratto per la valorizzazione degli effluenti”. In tal caso, il controllore deve
verificare la presenza e la validità della suddetta documentazione.
9.2
Verifica degli adempimenti connessi alla corretta utilizzazione agronomica
dei fertilizzanti azotati
Tale verifica ricomprende:
a) La verifica del rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all’utilizzazione
dei fertilizzanti azotati
Allo scopo di agevolare i funzionari provinciali nella verifica delle strutture di stoccaggio e nella
verifica del rispetto delle dosi di Azoto, sarà reso disponibile, in accordo con OPR, un foglio di
calcolo specifico per le aziende esonerate.
6
15
Per tutte le domande a controllo, il controllore è tenuto a verificare il rispetto dei
divieti elencati nella relativa check-list se rilevabili al momento del controllo.
Si ha infrazione se il funzionario, al momento del controllo, rileva evidenze in
campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo
dell’azoto.
Infine, si precisa che il mancato rispetto del divieto invernale per concimi azotati e
ammendanti organici può anche essere rilevato anche tramite la verifica delle
registrazioni riportate sul registro delle fertilizzazione azotate (organiche e minerali),
previsto per tutte le aziende soggette a comunicazione; in questo caso, la
superficie oggetto d’infrazione da riportare in check-list corrisponde a quella
dedotta dalla documentazione presente in azienda.
b) La verifica del rispetto dell’utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste
Si ha infrazione:
nel caso di superamento delle dosi di azoto al campo da e.a., inteso
come media aziendale, (170 kg/ha/anno nelle ZVN e 340 kg/ha/anno nelle
ZNVN;
qualora la quantità di azoto totale apportato superi le esigenze delle
colture, calcolate a livello aziendale in base al metodo del bilancio
dell’azoto. L’apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare,
comunque i limiti relativi agli Apporti Massimi di azoto alle colture (MAS).
9.3 Verifica degli adempimenti connessi allo stoccaggio degli e.a.
In relazione alla verifica degli adempimenti relativi al corretto stoccaggio degli
e.a, ai tempi ed alle modalità per l’attuazione degli interventi e/o degli
adeguamenti strutturali, il controllore attraverso la documentazione tecnica
presente in azienda (prevista dalla normativa di riferimento: DGR 2208/2011 e DGR
5868/07 e s.m.i.), deve rilevare, sia per il letame sia per il liquame, i giorni di
stoccaggio presenti e i giorni di stoccaggio mancanti o da realizzare.
La normativa vigente richiede la seguente capacità minima di stoccaggio:
90 giorni per letame e assimilati;
120 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di
aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con coltivazione di
terreni caratterizzata da assetti colturali che prevedono la presenza di
pascoli, o prati di media o lunga durata, o erbai e cereali autunno-vernini;
180 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di
aziende di cui al punto precedenti, in assenza delle condizioni sopra
specificate e per tutti gli altri allevamenti.
NB: Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, in comuni
classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è
richiesta una capacità di stoccaggio di liquame non inferiore ai 90 giorni.
Il funzionario controllore verifica che ci sia congruenza tra le dimensioni delle
strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione
16
Nitrati, oppure quelle riportate nella documentazione attestante l’avvenuto
adeguamento, secondo quanto prescritto dal Decreto AIA, nel caso di aziende
soggette ad AIA che hanno ricevuto prescrizioni.
Tale congruenza è accertata:
in caso di Comunicazione Nitrati e presenza della planimetria delle
strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno una struttura di
stoccaggio liquame, la più significativa, e della platea di stoccaggio letame,
se presente;
in caso di Comunicazione Nitrati e assenza della planimetria delle
strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno il 50% del
volume delle strutture di stoccaggio liquami presenti, e della platea di
stoccaggio letame, se presente; qualora le strutture di stoccaggio liquame
presenti siano in numero superiore a 5, la misurazione dovrà essere effettuata
su almeno il 30% del volume complessivo.
in caso di esonero della Comunicazione Nitrati, il funzionario controllore
procede alla misurazione di tutte le strutture di stoccaggio liquame e letame
presenti in azienda.
Inoltre, il funzionario controllore verifica visivamente:
lo
stato
di
funzionalità
dell’impianto
di
stoccaggio
ovvero
l’impermeabilizzazione delle strutture che non devono presentare perdite
e/o percolazioni di e.a.;
Si ha infrazione nel caso:
le strutture di stoccaggio non siano adeguate a quanto richiesto dalla
normativa e/o non siano sufficienti a garantire il fermo invernale;
sia stata rilevata una mancata congruenza tra le dimensioni delle
strutture di stoccaggio dichiarate nella Comunicazione Nitrati e quelle
riscontrate in azienda;
lo stato di funzionalità dell’impianto di stoccaggio non sia adeguato e
siano presenti perdite, percolazioni, ecc..
9.4 Verifica degli adempimenti delle aziende che aderiscono alla “deroga
nitrati”
Si ha infrazione nel caso di:
assenza di copia della domanda di deroga e del relativo piano di
fertilizzazione (PUA);
assenza di documentazione di autorizzazione al prelievo idrico o di
fornitura e uso dell’acqua irrigua per la SAU in ZVN per la quale si richiede la
deroga o di mappa indicante l’esistenza di falde ipodermiche;
assenza e mancato aggiornamento del Registro di tutte fertilizzazioni,
comprese quelle azotate e fosfatiche (organiche e minerali), completo
anche della registrazione delle cessioni effettuate a terzi. La verifica prevede
anche il controllo delle giacenze di magazzino dei fertilizzanti di sintesi;
17
presenza di fertilizzazione azotate nell’anno di aratura dei prati
permanenti;
presenza di concimazioni con fosforo mediante fertilizzanti chimici;
apporto di Fosforo superiore alle esigenze delle colture);
utilizzo di effluenti di allevamento diversi da quelli di bovini, di suini, o di
effluenti misti bovini/suini, tal quali o sottoposti a trattamento;
nel caso di effluenti misti bovini/suini (senza prevalenza al 70% di uno o
dell’altro effluente7) assenza delle analisi che attestino l’assimilazione
dell’effluente a una delle due specie (in base al rapporto N/P2O5);
presenza di specie allevate diverse da bovini
gestione/stoccaggio degli effluenti comune (gestione mista);
e
suini
con
assenza di SAU aziendale (almeno il 70%) destinata a colture a elevato
assorbimento di N e lungo ciclo di crescita;
nel caso di successione colturale nello stesso anno, mancato rispetto
del vincolo di copertura vegetale, come specificato nei seguenti casi:
 l’erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere
seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve
essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del
sorgo;
 l’erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato
entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere
raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini;
 nel caso di prato temporaneo arato in primavera, una coltura a elevato
grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due
settimane dall’aratura della superficie prativa.
mais a maturazione tardiva: evidenza dell’interramento di stocchi e di
altri residui colturali;
7
Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga
Nitrati, approvate con Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 386 del 24/01/2012,
prevedono che se un’impresa agricola alleva suini e bovini con gestione/stoccaggio degli
effluenti comune (ovverosia mista) l’effluente complessivamente prodotto viene equiparato
all’una o all’altra tipologia in funzione dell’ottenimento o meno del rapporto N/P2O5 a valori non
inferiori a 2.5. In caso di netta prevalenza (almeno 70%) di una tipologia di effluente rispetto
all’altra, l’effluente è complessivamente ricondotto alla tipologia prevalente. Negli altri casi con
composizione più equilibrata dell’effluente complessivamente prodotto, dovrà essere effettuata
un’analisi una tantum che attesti il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto
N/P2O5 >2.5. Nel caso in cui tale rapporto non sia raggiunto, l’effluente è assimilato a quello
suino; nel caso il rapporto sia raggiunto l’effluente è assimilato a quello bovino.
Nel caso invece di impresa agricola con allevamenti di suini e/o bovini e altri tipologie di animali
(polli, galline, conigli, ecc.) e con gestione/stoccaggio degli effluenti comune, ovverossia mista,
l’effluente complessivamente prodotto non è ammissibile alla deroga.
18
nel caso si proceda all’aratura del prato temporaneo questa non
avvenga nel periodo primaverile;
mancato rispetto del divieto di distribuzione invernale;
mancata distribuzione dei 2/3 degli effluenti di allevamento aziendali
entro il 30/06/2012;
assenza di macchine per lo spandimento a bassa emissione di azoto 8.
Nel caso si utilizzino effluenti suini (o prevalentemente suini), si ha infrazione nel
caso di:
assenza di un trattamento di separazione solido/liquido ammesso dalla
deroga (sono esclusi dalla deroga: vagli – rotanti, vibranti o gravità; sono
inclusi dalla deroga: separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori,
centrifughe, nastropresse);
assenza nella Comunicazione Nitrati dell’informazione sul trattamento
degli e.a. e sugli impianti utilizzati;
assenza di contratti di cessione a terzi del solido separato conformi a
quanto richiesto per l’ammissibilità alla deroga e in corso di validità;
assenza della documentazione analitica della frazione chiarificata con
corrispondente rapporto N/P2O5.
9.5 Verifica degli adempimenti specifici relativi alla direttiva nitrati
Il controllore della Provincia deve anche verificare la presenza di ulteriori elementi
al fine di completare le verifiche sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti in
applicazione della direttiva nitrati.
Tali ulteriori obblighi riguardano:
9.5.1 Verifica integrative degli adempimenti connessi allo stoccaggio degli e.a.
Si tratta di verificare le seguenti prescrizioni:
presenza di strutture di stoccaggio;
8
Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga Nitrati,
approvate con Decreto 386 del 24/01/2012, prevedono le seguenti indicazioni per le tecniche di
spandimento a bassa emissione di Azoto per liquami e per letami:
“Le tecniche da adottare sono quelle già classificate come BAT nei documenti comunitari (BREF,
2003) e dell’UNECE e che si sono dimostrate applicabili nella realtà del bacino padano-veneto:
- per i letami e le frazioni solide separate: spandimento superficiale e interramento entro le 24 ore
(ad eccezione del letame sparso sui prati);
- per i liquami tal quali, i digestati e le frazioni chiarificate:
I. applicazione di miscele di liquami con acque irrigue (fertirrigazione) da attuarsi con dispositivi
di aspersione (barre, pivot), con tecniche di microirrigazione a goccia o mediante immissione
controllata nelle acque di irrigazione;
II. spandimento a raso per bande;
III. spandimento superficiale a bassa pressione seguito da aratura (entro le 24 ore);
IV. iniezione profonda (max 25 cm) o per scarificatura a solco aperto o iniezione superficiale con
chiusura del solco o erpicatura in concomitanza.
19
effettuazione delle opere di mitigazione paesaggistica nelle vasche fuori
terra con riferimento alle prescrizioni del permesso a costruire, per le strutture
di stoccaggio realizzate in zona vulnerabile a partire dal 1 gennaio 2012 in
quanto tali opere sono previste dalle prescrizioni VAS del programma
d’azione di cui alla DGR 2208/2011;
rispetto del divieto di localizzazione delle strutture di stoccaggio realizzate ex
novo a partire dal dicembre 2007 (DGR 5868/2007) qualora si rilevi che le
stesse sono localizzate in zone ad alto rischio di esondazione ai sensi della
vigente normativa (fasce A e B definite nel Piano di Assetto Idrogeologico
PAI). Sono escluse dai vincoli di cui sopra la realizzazione o adeguamento di
strutture in aziende esistenti
sufficiente capacità di stoccaggio in funzione del calendario di distribuzione
e delle condizioni aziendali;
presenza di stoccaggi per il liquame separati (doppia vasca o vasca singola
con divisorio che individui due bacini) ove sussista produzione annua di
azoto da e.a. superiore a 6.000 kg, nel caso di costruzione di nuove strutture
di stoccaggio o ampliamento delle esistenti a partire dal dicembre 2007;
In caso di strutture di stoccaggio insufficienti rispetto ai vincoli normativi è
necessario calcolare i giorni di carenza tramite il seguente calcolo:
Giorni di stoccaggio presenti (a);
Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa (b);
Giorni di stoccaggio mancanti: (c) = (b) – (a);
Percentuale di carenza rispetto a limite obbligatorio: (c)/(b)*100;
Si ha infrazione in:
Assenza di strutture di stoccaggio;
Assenza di opere di mitigazione, nei casi previsti;
Inidonea localizzazione delle strutture di stoccaggio, nei casi previsti;
Insufficiente capacità di stoccaggio rispetto al calendario di distribuzione;
Insufficiente capacità di stoccaggio rispetto ai minimi previsti dalla
normativa.
Assenza di stoccaggi separati nel caso in cui sussista l’obbligo.
9.5.2 Verifica integrative dei vincoli/divieti per l’utilizzazione agronomica dei
liquame e letame
Si tratta di verificare le seguenti prescrizioni:
Presenza di distribuzioni effettuate a bassa pressione e con rispetto
dell’obbligo di interramento degli e.a. entro le 24 ore dalla distribuzione;
Rispetto dei divieti e delle modalità di distribuzione dell'e.a. senza
immissione, diretta o indiretta in corpo idrico superficiale o in acque
sotterranee;
20
9.5.3 Verifiche integrative per le aziende sui cui terreni si effettua lo spandimento
dei fanghi di depurazione
Tale controllo deve essere effettuato solo se l’azienda non è estratta a controllo
per la condizionalità in quanto in quel caso la verifica sulla corretta utilizzazione
agronomica dei fanghi è svolta nell’ambito del controllo dell’atto A3.
Il controllo prevede la verifica del rispetto del divieto di applicazione di fanghi
nelle seguenti circostanze (norme tecniche):
su terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni, gelati o
coperte da coltre nevosa;
su terreni con pendii maggiori del 15%;
su terreni con pH inferiore a 5;
su terreni destinati a pascolo o a foraggere nelle 5 settimane
precedenti lo sfalcio e il pascolamento;
su terreni destinati all’orticoltura e alla frutticoltura nei 10 mesi
precedenti il raccolto e durante lo stesso;
su terreni con colture in atto (escluse le colture arboree);
nel periodo di fermo invernale annualmente stabilito;
su terreni che ricevono e.a. nel medesimo anno solare;
VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI SUL TRASPORTO DI EFFLUENTI AZIENDALI
Con riferimento gli elementi definiti dal decreto n. 5306/2012, il controllo dei
trasporti di e.a. riguarda:
a)
Il trasporto degli e.a. all’interno della medesima azienda agricola o tra
terreni in uso alla stessa azienda o tra aziende appartenenti alla medesima
impresa agricola;
b) il trasporto degli e.a. da un’azienda o impresa agricola (cedente) verso
un’altra azienda o impresa agricola diversa (cessionario o acquirente).
Nel caso a), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa
stessa o soggetto terzo), il controllore del Comune è tenuto a verificare la
presenza di:
POAs/POA e PUAs/PUA
oppure in caso di aziende esonerate dall’obbligo di presentazione della
comunicazione nitrati è necessario verificare la presenza in azienda di
un’autodichiarazione di movimentazione.
Nel caso b), indipendentemente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa
cedente/cessionaria o soggetto terzo), il controllore del Comune è tenuto a
verificare la presenza di, a partire dal 1/1/2013, un documento con le informazioni
individuate al precedente punto 8.2.
Tale documento deve sempre accompagnare il trasporto di e.a. e deve essere
conservato dall’impresa cedente, dall’impresa cessionaria e dal trasportatore.
21
Il documento può essere sostituito dal documento di trasporto purché quest’ultimo
contenga le informazioni sopra richiamate.
In caso di aziende che ha aderito alle “droga nitrati” con trasporto di e.a. a
distanze superiori a 30 km dal centro aziendale, è necessario verificare la
presenza, oltre a quanto sopra previsto, di copia della registrazione del trasporto
stesso mediante sistemi di posizionamento geografico.
DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE
Si ha violazione quando il controllore rileva un’infrazione ad uno o più impegni
elencati nella check-list – verifica degli impegni.
Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list ““Esito
del controllo”.
ESITO DEL CONTROLLO ED APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI
Il controllo in loco effettuato presso l’azienda agricola che si concluda con
l’accertamento di una o più infrazioni comporta la redazione del relativo verbale
di accertamento e contestazione con l’obbligo di pagamento di una somma in
misura ridotta pari al doppio dell’importo minimo definito dall’art. 130 decies per
categoria di infrazione a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni
dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art 16 della
legge 689/1981.
I controllori della Provincia e/o del Comune trasmettono all’autorità competente,
Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura nel caso dei controlli attuati
dalla Provincia, il rapporto previsto dall’art. 17 della legge 689/1981.
Nel caso in cui fossero accertate infrazioni che comportano la violazione di altre
disposizioni normative, oltre quelle inerenti l’applicazione della direttiva nitrati, i
controllori indicano nel verbale le disposizioni violate e trasmettono il verbale di
accertamento anche a tutte le autorità competenti per le rispettive sanzioni.
In particolare in presenza di due o più irregolarità correlate a diverse fattispecie di
violazione, ai sensi della DGR 3745 del 11 luglio 2012, che sono sanzionate
diversamente dalla l.r. 31/2008 e s.m.i. deve essere comminata una sanzione, in
misura ridotta, pari alla sommatoria degli importi corrispondenti alle sanzioni
applicabili alle diverse fattispecie di violazione.
IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
Nel caso in cui, a seguito del controllo con accertamento di irregolarità e
conseguente applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta a parte
dell’organo di controllo (Provincia e/o Comune), l’impresa sanzionata non paghi
la sanzione entro i termini previsti, la Regione Lombardia - Direzione Generale
Agricoltura - per la parte relativa ai controlli di cui all’art. 130 nonies – comma 1,
ed il Comune, per quelli relativi all’art. 130 nonies comma 2, procedono
22
all’adozione del provvedimento di ordinanza ingiunzione con cui viene irrogata la
sanzione amministrativa.
Esaminati eventuali scritti difensivi o effettuate le audizioni previsti ai sensi dell’art. 8
della legge 689/1981, la determinazione dell’entità della sanzione amministrativa
avviene secondo le indicazioni riportate nelle tabelle 1, 2, 3 di cui alla DGR
3745/2012, che individuano le fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione
dell’art. 130 decies suddividendole in inosservanze:
agli adempimenti amministrativi,
agli adempienti riguardanti l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati;
agli adempimenti riguardanti gli stoccaggi di fertilizzanti azotati.
Le indicazioni riportate nelle tabelle costituiscono elementi di valutazione nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria in ordine al criterio di
gravità, unitamente agli altri elementi di valutazione, così come previsti dall’art 11
della legge 689/1981.
In particolare in presenza di due o più irregolarità correlate a diverse fattispecie di
violazione, ai sensi della DGR 3745 del 11 luglio 2012, che sono sanzionate
diversamente dalla l.r. 31/2008 e s.m.i. deve essere comminata una sanzione pari
alla sommatoria degli importi corrispondenti alle sanzioni applicabili alle diverse
fattispecie di violazione.
In caso di controlli effettuati, ai sensi del precedente punto 1.3 c), da altre
amministrazioni i cui esiti comportino l’irrogazione di una sanzione amministrativa ai
sensi della lr 31/2008 art 130 decies, i relativi verbali di accertamento sono inviati
alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.
In caso controlli sull’applicazione della direttiva nitrati relativi ai trasporti, effettuati
da altre amministrazioni, i cui esiti comportano l’irrogazione di una sanzione
amministrativa ai sensi della lr 31/2008 art 130 decies, sono inviati al Comune
competente.
13.1 Reiterazione
Nel caso di reiterazione delle fattispecie individuate nelle tabelle 1, 2, 3 è prevista
l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima
applicabile per ciascuna tipologia, nel rispetto di quanto stabilito dall’art 8 bis
della legge 689/1981.
L’art. 8 bis prevede che si abbia reiterazione quando:
nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso
soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.
più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono
accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e
quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per
le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri
23
fondamentali comuni. Pertanto sono considerate della stessa indole le violazioni
alla medesima “fattispecie di violazione” individuata nelle tabelle 1,2,3.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della
reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria, quindi nel medesimo anno.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa
non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
La segnalazione alla competente autorità giudiziaria è obbligatoria quando,
nell’arco di un anno, è irrogata una o più sanzioni amministrative il cui importo
singolo o cumulato è pari o superiore a 4.000 euro.
L’obbligo sussiste anche quando viene rilevato un comportamento rilevante
penalmente in base a quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del d.lgs.
152/2006.
DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO
NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole;
Decisione di esecuzione della Commissione C(2011/721UE) del 3 novembre
2011di concessione della deroga a norma della direttiva 91/676/CEE;
NORMATIVA NAZIONALE
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
DM 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina
regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.),
di cui all’articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152“;
NORMATIVA REGIONALE
Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” così come
modificata ed integrata dalla Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 “Misure
per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione” - art 14 (Inserimento del Titolo VIII
quater nella l.r. 31/2008 Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati);
DGR 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: “Nuove aree vulnerabili
ai sensi del d.lgs.152/2006: criteri di designazione ed individuazione”;
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DGR 21 novembre 2007 n VIII/5868 e i relativi allegati avente ad oggetto:
“Integrazione con modifica al programma d’azione per la tutela e
risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine
agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs. n. 152/2006,
art. 92 e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme
tecniche generali di cui alla DGR n. 6/17149/1996, approvati con DGR n.
8/5215 del 2 agosto 2007”come modificata dalla DGR n. XI/2208/2011;
DGR n. XI/2208 del 14 settembre 2011 di approvazione del programma
d’azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende
localizzate in zona vulnerabile;
DGR n. XI/2739 del 22 dicembre 2011 presa d’atto della decisione di
esecuzione della commissione del 3 novembre 2011 che concede una
deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del
consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero c(2011)
7770];
DGR 3745 del 11 luglio 2012 “Linee guida in ordine alla applicazione delle
sanzioni amministrative previste dall’art. 130 decies della legge regionale
31/2008 così come modificata ed integrata dall’art. 14 della legge
regionale 7/2012;
DDG n. 386 del 24/01/2012 Approvazione delle disposizioni attuative per la
presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della
Decisione di Esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che
concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva
91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
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