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“LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO: CONTENUTI E E MODALITA` DI
8a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili HSE "Ambiente e Sicurezza: aggiornamenti normativi e strumenti operativi per le Imprese" 1a Sessione: "2015: anno di novità per la gestione delle tematiche ambientali" “LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO: CONTENUTI E E MODALITA’ DI ELABORAZIONE" Dr. Ing. Gaetano Battistella Coordinatore IPPC-AIA ‘Raffinerie e Impianti Chimici’ Dipartimento Difesa del Suolo / Servizio Geologico d’Italia – ISPRA [email protected] www.isprambiente.it Milano, 15 aprile 2015 Enterprise Hotel - Corso Sempione 91 INDICE 1. INTRODUZIONE 2. LE AIA NAZIONALI 3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------A. LE NORME PER LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO B. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 C. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA ------------------------------------------------------------------------------------RIFERIMENTI E CASI DI ESEMPIO 1. INTRODUZIONE (1) LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO HOW WHAT WHY 1. INTRODUZIONE (2) La conoscenza delle matrici Suolo e Sottosuolo è importante per l’ambiente di un sito IPPC in relazione al suo utilizzo, specie per il ‘Top Soil’,porzione di suolo di circa 4-8 pollici = 5-20 cm – la così detta ‘Terra Biologica’ - dove è massima la attività biologica della terra per la massima concentrazione di sostanze organiche e di microorganismi che caratterizzano il mix massimo di nutrienti, dove le piante in genere concentrano le loro radici per ottenere la maggior parte delle loro sostanze nutritive vitali, che sono ai livelli desiderati nel terriccio (da cui derivano i ‘terroir’ ed i ‘cru’). Categoria Risultati desiderati pH Level 5,8 e 6,2 Fosforo (PI) Indice di 50 Potassio (KI) Indice di 50 Calcio (Ca%) 40-60% di capacità di scambio cationico (CEC) Magnesio (Mg%) 8-10% del CEC Saturazione Base (BS%) 60-80% del CEC Manganese (Mn-I) Index> 25 Zinco (Zn-I) Index> 25 Rame (Cu-I) Index> 25 1. INTRODUZIONE (3) La conoscenza della matrice Acque Sotterranee per l’ambiente di un sito IPPC è importante in relazione al suo utilizzo. La ‘Frangia capillare’ è il livello del sottosuolo posto nella zona di aerazione, subito al di sopra della superficie piezometrica di una falda acquifera libera, caratterizzato dalla presenza di acqua capillare continua e sospesa (zona sopra la zona satura che ha con essa un legame stretto). Le falda acquifere rivestono un ruolo importantissimo sia ecologico (alimentano, le sorgenti, le zone umide, e i corsi d'acqua) sia di approvvigionamento idrico (acqua potabile, acqua per irrigazione, acqua per uso industriale ecc.). 2. LE AIA NAZIONALI (1) In Italia, le autorizzazioni IPPC sono una tipologia di permessi di tutela ambientale rilasciati per prevenire e controllare l’inquinamento sotto forma di una ‘autorizzazione integrata’ ambientale’, che autorizza l’esercizio delle attività industriali con specifiche caratteristiche e dimensioni di produzione, sia a livello nazionale che regionale. In accordo alla Direttiva Comunitaria 96/61/CE e successive modifiche (Direttiva 2008/1/CE) e rifusioni (Direttiva 2010/75/UE) le attività produttive soggette ad AIA sono elencate nell’Allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i. e nell’Allegato XII alla Parte II del DLgs 152/06 e s.m.i. La normativa nazionale ha elencato le attività produttive soggette ad AIA statale ed ha previsto che quelle che non risultano ricomprese nel suddetto allegato sono soggette ad AIA secondo le disposizioni delle leggi delle Regioni e delle Provincie Autonome territorialmente competenti. 2. LE AIA NAZIONALI (2) Le categorie di interesse nazionale di queste specifiche attività IPPC-AIA sono: 1. Raffinerie di petrolio greggio ed impianti di gassificazione/liquefazione ≥500 t/g di carbone/scisti; 2. Impianti Chimici con 100.000 t ≤ MCP ≤ 300.000 t; 3. Centrali termiche con potenza ≥ 300 MWt; 4. Acciaierie Integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio; 5. Altri Impianti sottoposti ad AIA e localizzati interamente in mare. Tutti i Gestori utilizzano una modulistica per la domanda di AIA con Allegati, tra cui in particolare: 1. l’Allegato D.11 ‘Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l’AIA’; 2. la Scheda D.3.2 ‘Verifica di conformità dei criteri di soddisfazione’; per definire e organizzare le informazioni che devono essere riportate nella domanda AIA relativamente alle misure necessarie per prevenire incidenti ambientali e limitarne le conseguenze. 2. LE AIA NAZIONALI (3) 0 - GESTORE DOMANDA DI AIA (con Relazione di Riferimento?) 1 - MATTM ‘COMMISSIONE IPPC-AIA’ (e Supporto Tecnico ISPRA) 2 – COMMISSIONE IPPC-AIA NUCLEO DI COORDINAMENTO NUCLEO DI COORDINAMENTO ‘GRUPPO ISTRUTTORE’ (Commissario Referente, Commissari, ISPRA, Regioni, Province, Comuni, Gestore se richiesto) 3, 4, 5 - ISPRA Analisi della documentazione tecnica di AIA ‘Scheda Tecnica’ Eventuale richiesta di ulteriori informazioni ‘Relazione Istruttoria’ 6 - ‘GRUPPO ISTRUTTORE’ ‘Parere Tecnico’ al MATTM IPPC BUREAU BAT 7 - ISPRA Piano di Monitoraggio e Controllo alla ‘Conferenza dei Servizi IPPC-AIA’ 8,9 - MATTM ‘CONFERENZA DEI SERVIZI’ AIA 8 2. LE AIA NAZIONALI (4) In questo modo, le attività di monitoraggio e controllo vengono avviate e sviluppate sul territorio, attraverso la collaborazione tra MATTM (Autorità Competente), ISPRA (Autorità Nazionale di Controllo) e le ARPA-APPA (Autorità di Controllo Locali). I dati delle attività pianificate di monitoraggio e controllo sono comunicate dai Gestori delle installazioni IPPC alle Autorità Competenti e di Controllo MATTM ed ISPRA periodicamente (annualmente), mentre tutti gli altri dati sono resi disponibili direttamente 9 dai risultati delle ispezioni periodiche di ISPRA, ARPA e APPA. 2. LE AIA NAZIONALI (5) Riduzione di emissione autorizzata degli inquinanti SOx, NOx, CO, e PTS, relativa alle 16 Raffinerie Italiane Ante AIA Post AIA PTS CO NOx SOx 0 20000 40000 60000 80000 100000 t/a 120000 140000 10 160000 180000 2. LE AIA NAZIONALI (6) Riduzione di emissione autorizzata degli inquinanti SOx, NOx, CO, e PTS, relativa ai 46 Impianti Chimici Italiani 40000 Ante AIA Post AIA 35000 30000 t/a 25000 20000 15000 10000 5000 0 Sox NOx CO 11 PTS 3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (1) Il D. Lgs. 4 Marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” del 27.03.2014 (Gazzetta Ufficiale n. 72 – Suppl. Ord. n. 27) entrato in vigore l’11 Aprile 2014, ha recepito la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed, in parallelo a quanto previsto a livello europeo, riunifica in un unico provvedimento normativo tutte le disposizioni nazionali in materia di emissioni industriali, introducendo l’obbligo della Relazione di Riferimento, che L’art. 5, co. 1, lettera v-bis definisce: ‘Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività almeno sull'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Nella redazione della Relazione di riferimento si tiene conto delle Linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue». 3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (2) Definizione e finalità della Relazione di Riferimento Il Decreto Ministeriale 13 novembre 2014, n. 272, contiene, in attuazione dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies del D.Lgs 152/2006, le istruzioni per i Gestori degli impianti soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per la redazione della Relazione di Riferimento (RdR). La Relazione costituisce una delle novità introdotte dal D.Lgs. 46/2014 con il quale l'Italia ha recepito la Direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali o Direttiva IED (Industrial Emissions Directive) - rinnovando la disciplina dell’AIA nel D.Lgs. 152/2006 nella quale era stata inserita la necessità di presentare una Relazione di Riferimento. La Relazione di Riferimento rappresenta uno strumento chiave previsto dalla Direttiva IED (art. 22) per prevenire ed affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee che potrebbe essere cagionata dalle attività che producono, utilizzano o scaricano determinate sostanze pericolose. La relazione è uno dei documenti di base per effettuare un confronto con lo stato di contaminazione per la verifica al momento della cessazione definitiva delle attività e lavalutazione degli eventuali obblighi di ripristino. 3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (3) Verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della RdR La verifica della presenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento è effettuata sulla base di una procedura preliminare appositamente definita dal nuovo Decreto n. 272, che tiene in considerazione, oltre alle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze e alle loro modalità di gestione, anche la “vulnerabilità” geologica ed idrogeologica del sito che ospita l’installazione. Nel Decreto sono inoltre specificati i contenuti minimi della Relazione, che riguardano: 1. gli usi passati, presenti e futuri del sito; 2. le sue caratteristiche geologiche ed idrogeologiche; 3. l’individuazione dei “centri di pericolo”; 4. le informazioni già disponibili sulla qualità del suolo e delle acque sotterranee in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti; 5. le risultanze di eventuali nuove indagini effettuate appositamente allo scopo. 3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (4) Le Linee guida articolano il processo per stabilire nei singoli casi se è necessario stilare una Relazione di riferimento e, successivamente, per stilarla materialmente, in 8 fasi. 3. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (5) Dalle valutazioni svolte e in considerazione delle caratteristiche strutturali dell’impianto, delle modalità gestionali adottate sia nella fase di gestione ordinaria che nella fase di gestione straordinaria e dell’assetto geologico del sito, se emerge un rischio di contaminazione di suolo e acque sotterranee nullo, non è necessario procedere all’elaborazione della Relazione di Riferimento non essendo il sito impiantistico in esame soggetto alle disposizione di cui all’art. 29-ter, co. 1, lettera m) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel caso contrario, si deve procedere alla redazione della Relazione di Riferimento con i suoi contenuti minimi e la valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione IPPC per le sostanze pertinenti. Tale Relazione deve contenere anche le informazioni sullo stato della qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, che, ove non disponibili in applicazione di altra normativa, devono essere acquisite, valutate ed elaborate a proposito secondo metodologie specificatamente indicate. 4. NORME PER LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (1) OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 152/06 E ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 29-ter, comma 1, lettera m): 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell‘AIA di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: …omissis… m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una ‘Relazione di riferimento’ elaborata dal Gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L‘Autorità Competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. 4. NORME PER LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (2) Nel caso in cui l’attività soggetta ad AIA comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, l’Autorità Competente deve stabilire in AIA le condizioni volte a garantire che il Gestore (v. Art. 29-sexies, co.9-quinquies): 1. prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente, "tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee" nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all‘Autorità Competente una apposita «Relazione di riferimento»; 2. al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; 3. qualora dalla valutazione risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento, adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure; 4. NORME PER LA LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (3) 4.se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività, la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal Gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli «interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio»; 5.se il Gestore non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli "interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione". L’art. 29-sexies, co. 9-sexies, prevede: Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera vbis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda. Le informazioni da inserire nella relazione di riferimento riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. 4. NORME PER LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (4) Per la rinnovata attenzione verso il territorio circostante l’insediamento IPPC e le sue matrici ambientali, le recenti modifiche legislative hanno introdotto l’obbligo di elaborazione di una ‘Relazione di Riferimento’, nuovo strumento di valutazione delle condizioni di vulnerabilità del sito nei confronti di quelle sostanze pericolose prodotte/rilasciate/utilizzate dall’installazione che possono determinare una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Il processo per stabilire se è necessario redigere una ‘Relazione di Riferimento’ e, successivamente, per svilupparla, può essere articolato in 3 fasi: 1. identificazione delle sostanze pericolose prodotte/rilasciate/utilizzate dall’installazione, 2. identificazione dei loro quantitativi, 3. valutazione della possibilità di effettiva contaminazione di suolo e acque, anche in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze, delle modalità di uso/stoccaggio e dei presidi di sicurezza eventualmente presenti. Soltanto se il rischio di contaminazione è presente, è quindi necessario procedere alla raccolta di dati analitici che attestino la presenza o meno della contaminazione e ne definiscano il livello. Tali fasi vengono sviluppate attraverso una serie di valutazioni e considerazioni strutturate attraverso il ricorso a precisi algoritmi analitici e dati, sia operativi che territoriali, che permettono una prima sintesi delle questioni ambientalmente più rilevanti, ove esistenti. 4. NORME PER LA LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (5) Se dalle valutazioni sopra effettuate emerge la necessità di procedere all’elaborazione della ‘Relazione di Riferimento’, una serie di informazioni minime e di dati ambientali devono essere analizzati e riportati in essa, come le seguenti: 1. l’utilizzo attuale del sito, 2. le misurazioni già disponibili effettuate su suolo e acque sotterranee utili alla caratterizzazione del sito, in relazione alle sostanze pericolose pertinenti, 3. i risultati di nuove misurazioni effettuate su suolo e acque sotterranee, ove non sufficienti quelle di cui al punto precedente, 4. la illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, descrivendo strategia di campionamento, ubicazione dei punti di campionamento, analisi effettuate, metodi di campionamento e analisi, 5. la indicazione sullo stato attuale di qualità di suolo e acque sotterranee, con esclusivo riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti. Anche altre informazioni possono essere naturalmente ritenute necessarie ed utili a descrivere meglio lo scenario ambientale entro cui viene esercito l’insediamento IPPC, quali ad esempio: 1. la descrizione dei criteri adottati per la valutazione dello stato di qualità di cui al precedente punto 5, 2. le eventuali destinazioni d’uso future del sito, 3. la descrizione delle attività pregresse, 4. le informazioni riguardanti il contesto geologico ed idrogeologico, 5. la identificazione e delimitazione cartografica dei centri di pericolo, 6. le ulteriori misurazioni già disponibili sull’area di interesse. 4. NORME PER LA LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (6) Tutte le valutazioni sopra descritte devono essere effettuate sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza, secondo una logica complessiva sinteticamente riassunta in Figura. 4. NORME PER LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (7) Le novità introdotte comportano che l’attività di impresa e l’esercizio dell’insediamento IPPC deve necessariamente considerare tra i suoi costi anche la conservazione ed il ripristino delle matrici ambientali eventualmente compromesse a seguito dell’esercizio dell’attività, per evitare che queste restino a carico della comunità, ingenerando a favore dell’impresa un ingiusto vantaggio a scapito dell’ambiente. 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (1) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (2) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (3) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (4) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (5) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (6) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (7) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (8) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (9) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (10) Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel recepimento delle pertinenti direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un’altra descrizione. Se del caso, si applicano le regole indicate per le miscele e preparati pericolosi nell’Allegato 1, Parte 1, Nota 5 e Parte 2, Nota 4 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Seveso III) ‘Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238. che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del presente decreto. Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2. Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, se il valore ottenuto dalla somma q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2. 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (11) Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all’infiammabilità e all’ecotossicità e, di conseguenza, deve essere applicata 3 volte: a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2; b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8; c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l’ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii). Le disposizioni pertinenti del presente decreto, si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1. ____________________________ (1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). (2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5). (3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 45). 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (12) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (13) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (14) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (15) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (16) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (17) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (18) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (19) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (20) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (21) 5. IL DECRETO MATTM 272 DEL 13/11/2014 (22) 6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (1) LA COMUNICAZIONE 2014/C 136/01 «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali» Le Linee Guida della Commissione Europea, emesse ai sensi dell’art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE, prevedono che la Relazione di Riferimento deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; b) se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. c) Le Linee Guida CE precisano che «È nell’interesse del gestore garantire che lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee descritto nella relazione sia sufficientemente dettagliato, poiché tali informazioni verranno utilizzate per determinare la contaminazione imputabile all’esercizio dell’installazione interessata prodottasi dal momento in cui è stato stabilito il livello di riferimento». 6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (2) Definizioni e Concetti di riferimento Sostanze pericolose pertinenti - si intendono le sostanze o miscele definite all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall’installazione. Informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee – dovranno includere almeno i seguenti elementi: 1. informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; la specificazione «se disponibili» significa che trattasi di informazioni accessibili per il gestore dell’installazione, tenuto conto dell’affidabilità delle informazioni sugli usi passati; 2. informazioni sulle concentrazioni nel suolo e nelle acque sotterranee delle sostanze pericolose pertinenti che verranno usate, prodotte o rilasciate dall’installazione. Se i progetti di sviluppo del sito già noti al momento dell’elaborazione della relazione possono comportare l’uso, la produzione o il rilascio di ulteriori sostanze pericolose, è consigliabile includere nella relazione anche informazioni sulle concentrazioni di tali sostanze nel suolo e nelle acque sotterranee. Se tali informazioni non sono ancora disponibili, dovranno essere effettuate nuove misurazioni laddove esista la possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose che verranno usate, prodotte o rilasciate dall’installazione. 6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (3) Il procedimento per stabilire se è necessario redigere una Relazione di riferimento e, successivamente, per svilupparla, può essere articolato in 8 fasi, riguardanti le seguenti azioni principali: 1. fasi da 1 a 3 - determinare se occorre elaborare una Relazione di riferimento; 2. fasi da 4 a 7 – determinare come elaborare la Relazione di riferimento; 3. fase 8 – determinare il contenuto della Relazione di Riferimento. Se nel corso delle fasi da 1 a 3 viene dimostrato che non occorre alcuna Relazione di Riferimento, non è necessario passare alle fasi successive, a parte che per le AIA nazionali, dove essa è obbligatoria. Tale dimostrazione deve essere messa per iscritto, in un documento che comprenda anche le relative motivazioni e che sarà conservato dall’Autorità Competente. 6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (4) 6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (5) 6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (6) 6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (7) 6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (8) 6. LE LINEE GUIDA DELLA UNIONE EUROPEA (9) Differenze LINEE GUIDA COMMISSIONE EUROPEA 1. Elaborate in applicazione dell‘art. 22, paragrafo 2 della Direttiva 2010/75/UE 2. Sono applicabili a tutti gli impianti soggetti ai disposti del Capo II della Direttiva 2010/75/UE 3. Sono focalizzate maggiormente sulle metodologie per effettuare la valutazione di verifica dell‘assoggettabilità 4. Non vengono fatte discriminazioni in termini di quantitativi di sostanze pericolosi utilizzate, prodotte o scaricate LINEE GUIDA ISPRA 1. Elaborate nell‘ambito di un approfondimento congiunto MATTM-ISPRA in materia di criteri minimi per la redazione della RdR 2. Forniscono indicazioni per gli impianti di cui all‘Allegato XIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 3. Sono focalizzate maggiormente sulle metodologie da adottare per il prelievo dei campioni 4. Identificano dei valori soglia per le sostanze in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità RIFERIMENTI E CASI DI ESEMPIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO • D.Lgs. 152/06 «Testo unico ambientale» e ss.mm.ii. • Comunicazione 2014/C 136/01 «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali» • (Linee Guida ISPRA «Elementi propedeutici alla definizione dei criteri nazionali per l’individuazione dei contenuti tecnici della relazione di riferimento» - Maggio 2014) • DM 13.11.2014, n. 272 «Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015) Si ringraziano per la cortese collaborazione prestata il Dr. Ing. Federica Bonaiuti, e l’Arch. Silvia Pietra, Referenti di Istruttoria di ISPRA RIFERIMENTI E CASI DI ESEMPIO SOMMARIO PREMESSA .............................................................................................................................................. ……….3 1. INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO ................................................................................................... 4 1.1 LOCALIZZAZIONE DEL SITO ....................................................................................................................... 4 1.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PREGRESSE E ATTUALI PRESENTI SULL’AREA .......6 1.3 DESTINAZIONE D’USO ................................................................................................................................. 6 2. INDIVIDUAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI E RELATIVI CENTRI DI PERICOLO .. 7 1.4 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO ................................................................................................... 7 2.1.1 Sintesi descrittiva del processo produttivo: Linea X............................................................... ………………11 2.1.2 Descrizione del processo produttivo: Linea Y ........................................................................ ………………12 1.5 INDIVIDUAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E RELATIVI CENTRI DI PERICOLO ......................13 3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO .............................................................................. 20 3.1 GEOLOGIA DI AREA VASTA ........................................................................................................................ 20 3.2 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA DI DETTAGLIO ..................................................................................... 21 3.3 RICOSTRUZIONE DELL’IDROGEOLOGIA DI DETTAGLIO ........................................................................ 24 4. SINTESI DELL’ITER DI CARATTERIZZAZIONE SVOLTO SUL SITO ........................................................... 28 4.1 SINTESI DEI CONTENUTI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE .................................... 29 4.2 VERBALI DI CONFERENZE DEI SERVIZI …………………………………………………………………….. .. 29 4.3 SINTESI DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ....................................................... 29 4.4 SINTESI DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA DELLE INDAGINI AMBIENTALI .................... 31 4.5 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI INTEGRATIVE ................................................. .34 4.6 PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA ...................................................................................................... .35 4.7.1 Approvazione del progetto di bonifica .......................................................................................................... 36 4.7.2 Realizzazione delle attività di messa in sicurezza di emergenza (MISE) dei suoli ....................................... 36 9. CASI DI ESEMPIO ALLEGATI ALLEGATO 1 – TABELLE RIASSUNTIVE RISULTATI INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE ALLEGATO 2 – TABELLE RIASSUNTIVE RISULTATI INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVA ALLEGATO 3 – STRALCIO (DA RELAZIONE TECNICA INDAGINI) PLANIMETRIA DELL’AREA CON UBICAZIONE INDAGINI Si ringraziano per la cortese collaborazione prestata il Dr. Ing. Federica Bonaiuti, e l’Arch. Silvia Pietra, Referenti di Istruttoria di ISPRA Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. 13/11/2014 n. 272 Ragione sociale: Indirizzo installazione: via n° città CAP Indirizzo PEC: Numero fascicolo AIA: Referente AIA: tel: e-mail: fax: (campo obbligatorio) Compilatore modulo: tel: e-mail: (campo obbligatorio) N.B.: la compilazione del seguente modulo deve essere effettuata facendo riferimento a quanto stabilito dall'Allegato 1 al Decreto Ministeriale n° 272 del 13/11/2014 e dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 136/01 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C136 del 06 05 2014) 0. PROCEDURA La procedura da applicare è la seguente: 1. valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e determinarne la classe di pericolosità (FASE 1) 2. valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, attraverso il confronto con specifiche soglie (FASE 2) 3. se le soglie di rilevanza sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto (FASE 3) 4. se esiste una effettiva possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di riferimento, facendo riferimento alle "sostanze pertinenti" individuate nelle fasi 2 e 3. Per l'esecuzione dei passaggi sopra elencati, è necessario che il gestore proceda alla compilazione progressiva dei fogli del presente file, al fine di determinare se sia soggetto o meno all'obbligo di redazione della relazione di riferimento. ESITO DELLA VERIFICA (si compila in automatico man mano che vengono inserite le informazioni nei fogli successivi) FASE 1 FASE 2 FASE 3 IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE CLASSE 1: Sostanze cangerogene e/o mutagene (accertate o sospette) nessuna sostanza di classe 1 indicata CLASSE 2: Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente nessuna sostanza di classe 2 indicata CLASSE 3: Sostanze tossiche per l'uomo nessuna sostanza di classe 3 indicata CLASSE 4: Sostanze pericolose per l'uomo e/o l'ambiente nessuna sostanza di classe 4 indicata INVIO DELLA RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI CONTAMINAZIONE FASE 1 IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE (per le definizioni si faccia riferimento al D.M. n. 272 del 13/11/2014, Allegato 1) È necessario che vengano compilate tutte le celle a sfondo GIALLO Inserire nelle celle gialle il numero "1" se la risposta è "sì", il numero "0" se la risposta è "no". L'installazione utilizza sostanze pericolose? (sostanze acquistate come materie prime o ausiliarie, compresi carburanti) (1=sì / 0=no) L'installazione produce sostanze pericolose? (sostanze risultanti come prodotto finito o prodotto intermedio derivante da materie prime non pericolose) (1=sì / 0=no) L'installazione rilascia sostanze pericolose? (sostanze emesse dall'installazione come conseguenza dell'attività svolta - ad es. acque reflue) (1=sì / 0=no) L'installazione utilizza, produce o rilascia sostanze che determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi? (sostanze risultanti da processi di degradazione di sostanze anche di per sé non pericolose) (1=sì / 0=no) ESITO: Se risultano presenti nel sito sostanze pericolose, prima di procedere con la FASE 2, è necessario determinare la classe di pericolosità di ciascuna sostanza pericolosa (come da Allegato 1 al D.M. 272/2014), in base alle frasi H (o R) che la caratterizzano (come da Regolamento CE n. 1272/2008, c.d. CLP). A questo scopo, si può utilizzare il foglio "DETERMINAZIONE CLASSI PERICOLO" disponibile nel presente file. FASE 2 QUANTITATIVI MASSIMI ANNUALI DI SOSTANZE PERICOLOSE USATE, PRODOTTE O RILASCIATE CLASSI DI PERICOLO E RELATIVE SOGLIE (estratto dall'Allegato 1 al D.M. n. 272 del 13/11/2014) Clas se 1 2 3 4 Tipologia di pericolo Soglia (kg/anno o dmc/anno) Indicazione di pericolo (come da Regolamento Ce n. 1272/2008, c.d. CLP) sostanze cancerogene e/o H35 H35 H35 mutagene (accertate o sospette) 0 0(i) 1 sostanze letali, sostanze pericolose H30 H30 H31 per la fertilità o per il feto, sostanze 0 4 0 tossiche per l'ambiente H30 H31 H33 sostanze tossiche per l'uomo 1 1 1 sostanze pericolose per l'uomo e/o H30 H31 H33 l'ambiente 2 2 2 H34 H341 0 ≥ 10 H33 H360( H360( H361( H361( H361( H400 H410 H411 R54 d) f) de) f) fd) 0 R55 R56 R57 H37 H371 H372 0 H41 H413 R58 2 ≥ 100 ≥ 1000 ≥ 10.000 Compilare le seguenti sezioni, facenti riferimento ciascuna ad una diversa classe di pericolo (come da tabella soprastante), indicando nelle caselle in colore giallo, per ciascuna sezione, l'elenco delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dell'installazione e, PER OGNUNA DI ESSE, le relative indicazioni di pericolo (da scegliere dall'elenco preimpostato) e i quantitati massimi usati, prodotti o rilasciati annualmente. I quantitativi da indicare devono essere determinati facendo riferimento alla massima capacità produttiva aziendale (non è corretto utilizzare i dati registrati negli ultimi anni di attività se in tali anni l'attività aziendale è rimasta al di sotto del massimo potenziale). Inoltre, i quantitativi da indicare corrispondono alla quantità massima totale della sostanza presente nel sito, comprese eventuali giacenze di magazzino. Nel caso di prodotti contenenti sostanze pericolose, il quantitativo da indicare consiste nella quantità totale del prodotto e non nella quantità di sostanza pericolosa presente nel prodotto. Nell'indicazione dei quantitativi massimi, è necessario utilizzare la stessa unità di misura (kg o dmc) per le sostanze ricadenti nella stessa classe di pericolo. Il foglio calcola automaticamente il quantitativo totale per ciascuna classe e determinerà pertanto se siano superate o meno le soglie previste dall'Allegato 1 al D.M. 272/2014 sopra riportate. N.B.: nel caso in cui una sostanza appartenga a più classi di pericolo, è necessario riportarla in tutte le classi di rischio a cui appartiene. CLASSE 1: Sostanze cangerogene e/o mutagene (accertate o sospette) Nome Indicazioni di pericolo (come da Regolamento CE n. Quantità max FASE 3 VALUTAZIONE DELLE POSSIBITA' DI CONTAMINAZIONE (Estratto del testo del D.M. n. 272 del 13/11/2014, Allegato 1 punto 3) Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie di cui al punto 2, deve essere effettuata una VALUTAZIONE DELLA REALE POSSIBILITA' DI CONTAMINAZIONE. Nell'effettuare tale valutazione si deve tenere conto: - delle PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE (ad esempio, la persistenza, la solubilità, la degradabilità, la pressione di vapore) - delle CARATTERISTICHE GEO-IDROGEOLOGICHE DEL SITO dell'installazione (ad esempio, la granulometria dello strato insaturo, la presenza di strati impermeabili, la soggiacenza della falda) Laddove siano adottate particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines, ecc) a protezione del suolo e delle acque sotterranee, le stesse potranno essere considerate al fine di determinare la possibilità di contaminazione. Per illustrare tutto ciò, dovrà essere elaborate un'apposita RELAZIONE TECNICA illustrante le valutazioni effettuate dal gestore in merito alla effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose prese in esame nelle precedenti fasi 1 e 2. Se al termine della valutazione si conclude che vi è l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze sono da considerare "PERTINENTI" e il gestore è tenuto ad elaborare con riferimento ad esse la RELAZIONE DI RIFERIMENTO (come da Allegato 2 del D.M. n. 272/2014) Determinazione della classe di pericolo in base alle frasi H (come definite dal Regolamento Ce n. 1272/2008, così detto CLP) Per determinare a quale classe di pericolo appartiene una sostanza, è necessario prima di tutto verificare quali frasi di pericolo H (o R) sono attribuite alla sostanza in questione ai sensi del Regolamento n. 1272/2008, c.d CLP. Per le sostanze provviste di Scheda di Sicurezza, sono da ricercare le frasi H (o R) nella Scheda di Sicurezza stessa. Una volta determinate le frasi H (o R) delle sostanze pericolose presenti nel sito, è possibile utilizzare il presente foglio per determinare se la sostanza in questione ricade in una o più classi di pericolo definite dall'All. 1 al D.M. n. 272/2014 e, in caso affermativo, in quali classi. MODALITA' DI UTILIZZO Selezionare nella cella gialla sottostante una frase H (o R) attribuita alla sostanza in questione, scegliendola dall'elenco preimpostato. Se la sostanza in questione non possiede nessuna delle frasi H (o R) presenti nell'elenco, significa che le sue caratteristiche di pericolo non sono tali da farla ricadere nel campo di applicazione dell'All. 1 al D.M. 272/2014, quindi la sostanza può essere ignorata nel proseguo della valutazione. Se, invece, l'elenco preimpostato comprende una frase H (o R) attribuita alla sostanza in esame, la cella arancione a fianco restituirà automaticamente la classe di pericolo di appartenenza ai sensi dell'All. 1 al D.M. 272/2014. E' opportuno effettuare questa verifica per tutte le indicazioni di pericolo attribuite ad una determinata sostanza, anche al fine di verificare se la sostanza possa ricadere in più di una classe di pericolo. Indicazione H (o R) di pericolo attribuita alla sostanza in questione Classe di pericolo corrispondente in base a quanto indicato dal D.M. 272/2014 Per poter selezionare e verificare una seconda indicazione di pericolo H (o R) è sufficiente cancellare il contenuto della cella gialla (utilizzando il pulsante "canc") e selezionare la nuova indicazione.