Delibera n. 19267 Radiazione del sig. Roberto Nebuloni
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Delibera n. 19267 Radiazione del sig. Roberto Nebuloni
Delibera n. 19267 Radiazione del sig. Roberto Nebuloni dall’albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 13336 del 14 novembre 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del sig. Roberto Nebuloni, nato a Legnano (MI) l’11 luglio 1960 e residente a […omissis…]; VISTA la propria delibera n. 19001 del 6 agosto 2014, notificata all’interessato il 18 agosto 2014, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il sig. Roberto Nebuloni è stato sospeso dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall’art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; VISTA la nota del 16 gennaio 2014, con la quale Banca Fideuram S.p.A. ha comunicato di avere risolto per giusta causa, in data 10 gennaio 2014, il contratto di agenzia in essere con il sig. Roberto Nebuloni, a seguito di irregolarità emerse in merito all’operato del promotore finanziario; VISTA la nota del 29 gennaio 2014, con la quale Banca Fideuram S.p.A., nel fornire documentazione e notizie per l’accertamento delle suddette irregolarità, ha riferito in ordine all’esito delle verifiche disposte e a quanto dichiarato dal promotore nell’incontro con funzionari della struttura di Audit del 17 ottobre 2013 e nel successivo incontro del 10 gennaio 2014, trasmettendo altresì copia della dichiarazione olografa in pari data rilasciata dal medesimo; VISTA la nota dell’8 luglio 2014, con la quale Banca Fideuram S.p.A., facendo seguito alla richiesta di dati e notizie formulata dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari con nota del 30 giugno 2014, ha fornito ulteriore documentazione e notizie, tra cui copia del reclamo in data 12 marzo 2014 proposto, per il tramite del difensore, dalla cliente sig.ra […omissis…]; RILEVATO che, in particolare, dall’esame delle suddette note, nonché della documentazione allegata alle medesime, è emerso che il sig. Roberto Nebuloni avrebbe acquisito somme – per il periodo 2012/2013 - di pertinenza di n. 2 clienti (sigg.re […omissis…]e […omissis…]) per un ammontare complessivo pari a circa 90.779,50 euro (55.779,50 euro ai danni della sig.ra […omissis…] 35.000,00 euro ai danni della sig.ra […omissis…]), tramite la disposizione non autorizzata di 5 ordini di bonifico a valere sui conti correnti di pertinenza dei predetti clienti. Le verifiche avviate dall’Intermediario a seguito di una segnalazione della Struttura Manageriale di Rete, inerente […omissis…] del sig. Nebuloni, hanno fatto emergere circa 36 operazioni di bonifico 1 per complessivi 1.046.579,50 euro disposti da 15 clienti assegnati in portafoglio al promotore (sigg.ri […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…] in cointestazione con […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…] ed […omissis…]), aventi quale beneficiario un conto corrente acceso presso Banca Fineco S.p.A. ed intestato al sig. […omissis…], anch’egli riferibile al promotore. Inoltre, la Banca ha riscontrato un ulteriore bonifico di 10.100,00 euro addebitato in data 25 settembre 2013 sul conto corrente cointestato ai sigg.ri […omissis…]e […omissis…]a favore del conto cointestato ai sigg.ri […omissis…] e […omissis…] ed ulteriori n. 2 bonifici per complessivi 188.000,00 euro (datati 12 gennaio 2012 e 24 luglio 2013), addebitati sul conto corrente di titolarità del sig. […omissis…] in favore del sig. […omissis…]. In relazione alle suddette operazioni, il promotore ha dichiarato - con memoria olografa del 10 gennaio 2014 – che si trattava di investimenti alternativi che transitavano sul conto del sig. […omissis…]per poi essere destinati ad operazioni di trading su azioni/valute ed ha aggiunto verbalmente che anche i bonifici addebitati sui conti dei sigg.ri […omissis…] e […omissis…] a favore dei sigg.ri […omissis…] e […omissis…] rientravano indirettamente nella predetta attività di investimento alternativa rispetto all’offerta dell’Intermediario mandante. All’esito delle visite di controllo presso i clienti, l’Intermediario ha comunicato che i sigg.ri […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…] e […omissis…] hanno sottoscritto le rispettive posizioni in essere presso la Banca ed hanno confermato di aver disposto le operazioni aventi quale beneficiario il sig. […omissis…], mentre i sigg.ri […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…] ed […omissis…] avrebbero ammesso la consegna di somme al promotore per investimenti immobiliari/alternativi non intermediati dalla Banca. Diversamente, la sig.ra […omissis…] ha disconosciuto i due ordini di bonifico in favore del sig. […omissis…] disposti rispettivamente per un importo di 30.000,00 euro in data 12 marzo 2012 e per un importo di 5.000,00 euro in data 12 marzo 2013. Per quanto attiene invece alla posizione della sig.ra […omissis…], il promotore avrebbe indebitamente ordinato di disinvestire - in data 8 febbraio 2013 - prodotti finanziari presenti nel portafoglio della cliente per un controvalore di circa 55.000 euro tramite l’apposizione di firme apocrife sui moduli dispositivi cartacei, in tal modo costituendo sul conto corrente di pertinenza della sig.ra […omissis…] la provvista necessaria ad eseguire (sempre ad insaputa della cliente e tramite falsificazione della sua firma) operazioni di bonifico non autorizzate. In particolare, il promotore avrebbe - in data 20 febbraio 2013 - ordinato di bonificare dal conto della sig.ra […omissis…] euro 55.000,00 in favore della sig.ra […omissis…], dopo di che avrebbe fatto riaccreditare sul conto della sig.ra […omissis…] il minore importo di euro 25.000,00, per poi successivamente disporre dal conto corrente della medesima (rispettivamente in data 18 aprile 2013 e 11 giugno 2013) due ulteriori bonifici (per un importo di 25.000,00 euro, l’uno, e 779,50 euro, l’altro) in favore del sig. […omissis…]. Tutta l’operatività illecita posta in essere ai danni della sig.ra […omissis…] è stata inoltre oggetto di confessione da parte del promotore mediante le dichiarazioni contenute nella suddetta memoria olografa del 10 gennaio 2014; VISTA la nota del 3 settembre 2014, notificata all’interessato in data 10 settembre 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in 2 relazione alle medesime circostanze poste a fondamento della suddetta delibera di sospensione cautelare, ha contestato al sig. Roberto Nebuloni la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007: - art. 107, comma 1, per avere: acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti; perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti; contraffatto la firma dei clienti; - art. 106, per avere esercitato attività incompatibili con quella del promotore; CONSIDERATO che, con la stessa nota del 3 settembre 2014, il sig. Roberto Nebuloni è stato reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa; RILEVATO che il promotore finanziario, nel corso del procedimento sanzionatorio, non si è avvalso di alcuno degli strumenti di difesa a sua disposizione; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 23 febbraio 2015, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il promotore non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente procedimento; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell’ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall’entrata in vigore della delibera stessa; RILEVATO che il sig. Roberto NEBULONI nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l’audizione personale e, successivamente all’entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTI sussistenti i presupposti, di fatto e di diritto, per procedere all’applicazione di sanzioni a carico del predetto promotore, atteso che in esito all’istruttoria svolta emergono plurimi e circostanziati elementi che confermano le condotte illecite poste in essere dal promotore, talché le contestazioni formulate a suo carico si considerano tutte pienamente accertate. Induce a tale conclusiva valutazione l’insieme dei fatti emersi e, in tale contesto, assumono particolare rilievo sia gli elementi documentali ed informativi complessivamente acquisiti, che 3 attestano con evidenza le violazioni commesse dal sig. Roberto Nebuloni, sia le dichiarazioni ammissive rilasciate dallo stesso dinanzi all’Intermediario. In particolare, si ritiene: - accertata la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine all’avere acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti, perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti, contraffatto la firma dei clienti, posto che: mediante reclamo, la sig.ra […omissis…] ha negato di avere mai sottoscritto la citata disposizione di disinvestimento in data 8 febbraio 2013, il citato ordine di bonifico in data 20 febbraio 2013 dell’importo di euro 55.000,00 in favore della sig.ra […omissis…], nonché i citati ordini di bonifico in favore del sig. […omissis…], rispettivamente in data 18 aprile 2013 ed in data 11 giugno 2013, e la disposizione di variazione dei dati anagrafici del 1° febbraio 2013; nel reclamo si precisa altresì che “la Signora […omissis…] conferma … di non aver mai dato alcuna delle disposizioni sopra indicate, tutte compiute con evidente abuso della sua firma e a sua insaputa”; quanto alla sig.ra […omissis…], secondo quanto riferito dall’Intermediario, la medesima, all’esito delle verifiche disposte, “ha sottoscritto la sua posizione in essere presso la Banca ma non i bonifici in favore del sig. […omissis…]”, con ciò in sostanza disconoscendo i citati ordini di bonifico in favore del sig. […omissis…] disposti rispettivamente in data 12 marzo 2012 ed in data 12 marzo 2013. Lo stesso promotore, d’altronde, nella citata dichiarazione scritta del 10 gennaio 2014, ha ammesso l’illecita operatività posta in essere nei confronti della sig.ra […omissis…], dichiarando tra l’altro che: “in data 1/2/2013 ho variato ad insaputa della cliente l’indirizzo di contratto … in data 8/2/2013 ho disinvestito sempre ad insaputa della cliente euro 55.000 circa di […omissis…] per poi bonificare la somma di euro 55.000 sempre ad insaputa della cliente a favore […omissis…]. Di questa somma 25.000 venivano poi restituiti in data 5/4/2013 dalla stessa con bonifico. In data 18/4/2013 disponevo sempre ad insaputa della cliente un ulteriore bonifico di euro 25.000 a favore […omissis…] e un ulteriore bonifico di 779,50 sempre a favore del sig. […omissis…]”; - accertata la violazione dell’art. 106 del regolamento Consob n. 16190/2007 per avere esercitato attività incompatibili, atteso che: l’Intermediario ha riferito che “nel corso degli incontri con la clientela sono emerse ammissioni più o meno esplicite circa la consegna all’ex agente di somme nel corso degli anni 2012 e 2013 per investimenti immobiliari/alternativi non intermediati dalla Banca” ed ha fornito un elenco dei clienti coinvolti nella suddetta operatività con indicazione dei relativi importi; lo stesso promotore, nella citata dichiarazione scritta del 10 gennaio 2014, ha affermato che “le movimentazioni rilevate relative ai clienti […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…], […omissis…]e […omissis…] riguardano investimenti alternativi che transitavano sul conto di […omissis…] (…) che tramite il sottoscritto venivano adoperati in operazioni di trading su azioni/valute”; secondo quanto riferito dall’Intermediario, il promotore ha inoltre precisato verbalmente che “anche i bonifici addebitati sui conti correnti dei clienti signori […omissis…]e […omissis…] a 4 favore dei sig.ri […omissis…] e […omissis…] rientravano indirettamente nella suddetta attività di investimento alternativa rispetto all’offerta della Banca”; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione: - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3, n. 4 e n. 7, del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei clienti) e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati; - ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 2, del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione del promotore dall’Albo, da uno a quattro mesi, nell’ipotesi di esercizio di attività incompatibile ai sensi dell’art. 106; tale condotta illecita costituisce anch’essa, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento; - l’entità delle disponibilità liquide oggetto di acquisizione, la pluralità delle condotte illecite accertate, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; D E L I B E R A: Il sig. Roberto Nebuloni, nato a Legnano (MI) l’11 luglio 1960 e residente […omissis…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 23 luglio 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5