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Le regole per gli arrotondamenti

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Le regole per gli arrotondamenti
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
L’EURO E GLI ARROTONDAMENTI – REGOLE ED ECCEZIONI
Sommario
1
2
Le regole base .............................................................................................................................2
Esempi di applicazione delle regole base nella normativa vigente ........................................3
2.1
Limite di riferimento del capitale sociale che fa scattare l’obbligo del collegio sindacale
per le S.r.l. di cui all’art. 2488 C.c. ..................................................................................................3
2.2
Imposta di bollo su fatture/ricevute senza Iva di importo superiore a L. 150.000...............3
2.3
Tassa vidimazione annuale per società di capitali da versare entro il 16/03 di ogni anno ..3
2.4
Imposta di registro in misura fissa .......................................................................................3
2.5
Scaglioni Irpef e detrazioni di cui agli articolo 11, 12 e 13 del T.U.I.R..............................4
2.6
Limiti di cui all’articolo 121 bis T.U.I.R. – deducibilità veicoli .........................................4
2.7
Limite esonero versamento a saldo Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni annuali
(Unico) (Art. 2 Legge 121/86) .........................................................................................................4
2.8
Limite esonero versamento a saldo Irap risultanti dalle dichiarazioni annuali (Unico) (Art.
30 D.Lgs 446/97) .............................................................................................................................4
2.9
Esonero versamento acconto Irpef, Irpeg, Irap (Art. 1 Legge 97/77)..................................4
2.10 Limite versamento acconto Irpef, Irpeg, Irap in unica rata a novembre o 11 mese
dell’esercizio (Art. 4 D.L. 69/89).....................................................................................................5
2.11 Limite esonero versamento Iva periodico (trimestrale o mensile) (art. 1, c. 4 e 5 D.P.R.
100/98) .............................................................................................................................................5
2.12 Versamento minimo Iva annuale .........................................................................................5
2.13 Limite versamento acconto Iva (Art. 6 della Legge 405/90) ..................................................6
2.14 Tassa sui contratti di borsa – fissati bollati (Tabella allegata alla L. 1079/54)....................6
2.15 Sanzioni espresse in misura % .............................................................................................6
3
Casi particolari di applicazione delle regole sugli arrotondamenti.......................................6
3.1
Sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente ed assimilati..........................................6
3.2
Sanzioni amministrative o penali espresse in misura fissa ..................................................7
3.3
Diritti C.C.I.A.A. .................................................................................................................7
3.4
Imposta di registro in misura proporzionale ........................................................................7
3.5
Imposta ipotecaria e catastale ..............................................................................................7
3.6
Importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva redatte in Euro (doppio
passaggio nell’arrotondamento )......................................................................................................8
3.7
Importi da indicare nel modello 770 S semplificato e 770 ordinario redatti in Euro .........8
3.8
Capitale sociale in Euro .......................................................................................................8
3.9
Bilanci in Euro (stato patrimoniale e conto economico)......................................................9
3.10 Bilanci in Euro (nota integrativa).........................................................................................9
4
Altre casistiche............................................................................................................................9
5
I modelli di pagamento F24/F23 e l’Euro ..............................................................................10
6
Annotazioni integrative ...........................................................................................................11
6.1
Estratto ns. notiziario n° 12/2002.......................................................................................11
_______________________________________________________________________________
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
Premessa
Come noto, l’unità minima divisionale dell’Euro è il cent; 100 cents sono pari ad 1 Euro. Con il presente
contributo intendiamo fornire una breve schematizzazione riepilogativa delle regole generali
previste dalla normativa in materia di arrotondamenti degli importi espressi in Euro nonché di
alcune regole ed eccezioni previste per specifici casi e chiariti in particolare con la Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n° 106/E del 21/12/2001.
1
Le regole base
Quando si deve operare una conversione in
euro di importi da pagare o contabilizzare la
Arrotondamento
importi da pagare o regola di arrotondamento da utilizzare è
quella prevista dall’apposito regolamento,
contabilizzare
(c.d. importi finali) ovvero che tali importi devono essere
rif. Art. 5
arrotondati al centesimo più vicino (per
Regolamento Ce n° eccesso se la frazione è non inferiore a 0,005,
per difetto se la frazione è inferiore); nel caso
1103/1997
che il risultato sia esattamente a metà si
arrotonda per eccesso (1).
Esempi:
100,134
100,138
100,135
diventa
diventa
diventa
100,13 €uro
100,14 €uro
100,14 €uro
(1) Si noti come il nuovo metodo, da utilizzare per gli importi espressi Euro, differisca da quello costantemente usato,
ad esempio, in materia di imposte sui redditi e di Iva, che prevede invece, tranne eccezioni, per gli importi in Lire,
l’arrotondamento per difetto di quanto si pone nel mezzo, per cui lire 2500 sono arrotondate a lire 2000 mente lire 2501
sono arrotondate a lire 3000.
1
2
3
4
5
6
...
N° cifre
decimali in
Euro
Nel caso si debba convertire un importo
Conversione fra originariamente espresso in valuta nazionale
fattura
di
acquisto
valute nazionali (esempio:
intracomunitario
in
marchi)
è
obbligatorio
passando per
procedere ad una doppia conversione
l’Euro
(marchi/euro – euro/lire); nella prima
(c.d.triangolazione) conversione (marchi/euro) si arrotonda
rif. Art. 4 c. 4
almeno fino alla terza cifra decimale. Non
Regolamento Ce n°
possono essere utilizzati altri metodi di
1103/1997
calcolo, salvo che producano i medesimi
risultati.
Unità di Lire
Arrotondamento
importi diversi da
quelli da pagare o
contabilizzare
(c.d. importi
intermedi)
rif. Art. 3 e 4 D.Lgs
213/98
Nel caso invece di conversioni in euro di
importi diversi da quelli che vanno
autonomamente pagati o contabilizzati, il
regolamento impone l’utilizzo di un numero
minimo di cifre decimali per importi
originariamente espressi fino a 3 cifre
decimali (da 1 a 999 lire). Nella conversione
di importi originariamente espressi con
quatto cifre decimali o più (da 1.000 a …),
l’importo in Euro, dovrà essere espresso al
centesimo salvo quanto previsto nel
paragrafo successivo, per il caso di
conversione di importi espressi in una unità
monetaria in un’altra diversa dall’Euro.
Sono calcoli intermedi per esempio, gli
importi delle singole voci del corpo della
fattura. L’imponibile, al contrario, si
arrotonda al centesimo essendo un importo
da contabilizzare autonomamente.
5
4
3
2
2
2
2
Esempi:
8 L.
80 L.
999 L.
9143 L.
13580 L.
175350 L.
.....
0,00413 €
0,0465 €
0,516 €
4,72 €
7,01 €
90,56 €
...,..
Come si potrà notare dalla tabella, la somma
del numero delle cifre significative (escluso
lo zero prima della virgola), è sempre pari o
superiore a 6.
Esempio:
imponibile 1.508 DM
1 DM = 1,95583 euro
1^ conversione DM/Euro:
1508 / 1,95583=771,0281568=
771,028 Euro (arrotondate)
2^ conversione Euro/Lire:
771,028 X 1936,27 = 1.492.918,385 lire =
1.492.918 lire
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
2
Esempi di applicazione delle regole base nella normativa vigente
L’articolo 14 del Regolamento Ce n° 974/98 (c.d. “principio di continuità”), prevede che i riferimenti alle
unità monetarie nazionali presenti in strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono
intesi come riferiti all’unità di euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione applicando le
regole di arrotondamento definite nel regolamento CE n° 1103/97. In mancanza quindi di norme che ne
abbiano modificato l’entità e fino a quando tali norme eventualmente interverranno, saranno applicabili,
nella conversione in Euro di importi espressi in leggi vigenti, le regole generali riportate nel paragrafo
precedente. A titolo esemplificativo riportiamo di seguito l’equivalente in euro di alcuni importi il lire
espressi in alcune delle norme vigenti.
2.1 Limite di riferimento del capitale sociale che fa scattare l’obbligo del
collegio sindacale per le S.r.l. di cui all’art. 2488 C.c.
L.200.000.000 = 103.291,38 €
Tale interpretazione risulta confermata in una Circolare del Comitato Euro del Ministero del Tesoro
del 17 dicembre 2001 smentendo altre tesi che prevedevano l’assimilazione al nuovo limite di
capitale sociale per le S.p.a (100.000 Euro). Si segnala che in tale circolare viene inoltre precisato
che le S.r.l. già costituite in lire, manterranno comunque il Collegio Sindacale precedentemente
nominato anche qualora dopo la conversione il capitale sociale dovesse risultare inferiore al limite
di 103.291,38 Euro (ovviamente a meno che in sede di conversione sia stata fatta anche una
riduzione del capitale sociale con intervento del Notaio). Non saranno invece obbligate a nominare
suddetto organo di controllo le S.r.l. che, a seguito delle operazioni di conversione “matematica”,
risultano avere un capitale sociale pari o superiore al limite di 103.291,38 Euro (ovviamente a meno
che, in sede di conversione sia stato eseguito un aumento di capitale sociale con intervento del
Notaio). Sulle procedure di conversione del capitale sociale in Euro rimandiamo a quanto già
pubblicato nei ns. notiziari n° 16 e 20 del 2001 e n° 1 del 2002.
2.2 Imposta di bollo su fatture/ricevute senza Iva di importo superiore a L.
150.000
Imposta Lire 2.500 = 1,29 €
Limite di L. 150.000 = 77,47 €
2.3 Tassa vidimazione annuale per società di capitali da versare entro il 16/03
di ogni anno
Lire 600.000 = 309,87 €
Lire 1.000.000 = 516,46 €
2.4 Imposta di registro in misura fissa
Esempi:
Lire 250.000 = 129,11 €
Lire 100.000 = 51,65 €
Per l’imposta di registro in misura proporzionale (%) si veda quanto riportato nella sezione “Casi
particolari di applicazione delle regole sugli arrotondamenti”
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
2.5 Scaglioni Irpef e detrazioni di cui agli articolo 11, 12 e 13 del T.U.I.R.
Atteso che si tratta di importi in lire tutti espressi con più di 3 cifre, seguono la regola di
conversione con due cifre decimali.
Esempi:
limite del 1° scaglione di L.20.000.000 = € 10.329,14
la detrazione di L.1.057.552 = € 546,18
Si veda quanto più sotto precisato per i sostituti d’imposta nella sezione “Casi particolari di
applicazione delle regole sugli arrotondamenti”
2.6 Limiti di cui all’articolo 121 bis T.U.I.R. – deducibilità veicoli
L. 35.000.000 = 18.075,99 €
L. 50.000.000 = 25.822,84 €
L. 8.000.000 = 4.131, 66 €
L. 4.000.000 = 2.065,83 €
L.7.000.000 = 3.615,20 €
Tali indicazioni risultano confermate dalle istruzioni ministeriali dei modelli Unico 2001.
2.7 Limite esonero versamento a saldo Irpef e Irpeg risultanti dalle
dichiarazioni annuali (Unico) (Art. 2 Legge 121/86)
Saldo Irpef addizionali <= L.20.000 pari a 10,33 €
Saldo Irpeg <= L.20.000 pari a 10,33 €
Per le dichiarazioni redatte in Euro, considerato che è prevista l’indicazione degli importi con
arrotondamento all’unità di Euro, l’importo minimo del versamento sarà pari a 11 €.
2.8 Limite esonero versamento a saldo Irap risultanti dalle dichiarazioni
annuali (Unico) (Art. 30 D.Lgs 446/97)
Saldo Irap <= L.20.000 = €10,33
* salvo diversi importi stabiliti da Leggi regionali
Per le dichiarazioni redatte in Euro, considerato che è prevista l’indicazione degli importi con
arrotondamento all’unità di Euro, l’importo minimo del versamento sarà pari a 11 €.
2.9 Esonero versamento acconto Irpef, Irpeg, Irap (Art. 1 Legge 97/77)
Irpef “rigo differenze ricalcolato”<= L.100.000 = € 51,65
Irpeg “rigo differenze ricalcolato” <= L.40.000 = € 20,66
Irap valgono i limiti di cui sopra a seconda che ci si riferisca a soggetti Irpef o Irpeg.
Considerato che nelle dichiarazioni in Euro gli importi risulteranno arrotondati all’unità di Euro, il
contribuente risulterà esonerato dal versamento quando il rigo differenze sarà <= 51 € per soggetti
Irpef e <= 20 € per soggetti Irpeg.
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
2.10 Limite versamento acconto Irpef, Irpeg, Irap in unica rata a novembre o 11
mese dell’esercizio (Art. 4 D.L. 69/89)
Acconto <= a L. 200.000 pari a € 103,29
L’acconto è dovuto in due rate solamente se superiore a tale importo. Considerato che in sede di 1°
rata è dovuto il 40% dell’acconto, il versamento dovrà avvenire in due rate se l’acconto
complessivo è superiore ad € 258,23 (103,29/40x100).
Gli importi degli acconti vanno versati con F24 ai centesimi di Euro in quanto non scaturiscono da
una dichiarazione.
Si precisa che dovrebbe ritenersi errato il limite di
259,26 € indicato nella Circolare 106 /E § 5.2 del
21/12/2001 in quanto conversione dell’importo di L.
502.000, importo dal quale nel calcolo in lire scattava
l’obbligo del versamento in 2 rate, infatti 502.000 x
40% = 200.800 = L.201.000 quindi > di L.200.000.
Nella circolare è stato a nostro giudizio commesso
l’errore di non partire dal limite indicato nella legge,
ossia L.200.000, bensì dall’importo di L.502.000
ricavato matematicamente (201.000/40x100).
Sulla questione, si veda quanto
riportato nel nostro notiziario
n° 12/2002 il cui estratto è
riprodotto in calce al presente
articolo.
2.11 Limite esonero versamento Iva periodico (trimestrale o mensile) (art. 1, c. 4
e 5 D.P.R. 100/98)
In corso d’anno L. 50.000 = 25,82 € (nel caso di importo inferiore, il versamento va cumulato con
quello del periodo successivo)
Si noti che mentre l’importo minimo di versamento in lire, era nel 2001 pari a L.51.000 o € 26,00,
per effetto dei nuovi Mod 24 con i centesimi di Euro, l’importo minimo sarà per le liquidazioni dal
2002 pari a € 25,83. Ciò in considerazione anche del fatto che dal 2002 sono eliminate le
dichiarazioni periodiche Iva nelle quali dovevano essere indicati i dati in migliaia di Lire o unità di
Euro e ciò doveva riflettersi ai sensi della C.M. 113/E del 2000 nelle liquidazioni periodiche Iva e
nei versamenti.
2.12 Versamento minimo Iva annuale
Si premette che in sede di dichiarazione annuale vanno versati a saldo anche gli importi che non
superano L. 50.000 = 25,82 €.
Si ritiene che l’importo minimo del versamento sia comunque pari per le dichiarazioni in Euro a
1,00 €. Come chiarito nella C.M. 125/E del 13/05/98 l’importo minimo del versamento risulta
essere pari a L. 2.000. Considerato tuttavia che, la conferma ministeriale risulta dalla
considerazione che, ai sensi dell’art. 2 della Legge 935/77, “qualora la somma da versare, da
rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo a versamento, al rimborso
o al riporto”, si ritiene che, per le dichiarazioni annuali Iva predisposte in Euro, tale limite di
esonero sia pari a 0,52 € (1000/1936,27) e che, considerato che gli importi in dichiarazione vanno
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
indicati arrotondati all’unità di Euro, ne consegue che l’importo del minimo versamento in Euro
diventa pari a 1,00 €. Sulla questione le istruzioni al modello Iva 2002 si limita a precisare che
qualora la dichiarazione sia compilata in lire, l’importo da versare deve essere indicato nella doppia
valuta: in lire nel campo 1 ed in euro nel campo 3 del rigo VX1 dopo l’arrotondamento all’unità di
Euro. Implicitamente viene quindi confermato il versamento all’unità di Euro anche per le
dichiarazioni compilate in Lire.
2.13 Limite versamento acconto Iva (Art. 6 della Legge 405/90)
Acconto <= a L. 200.000 pari a € 103,29
Gli importi degli acconti vanno versati ai centesimi di Euro in quanto non scaturiscono da una
dichiarazione.
2.14 Tassa sui contratti di borsa – fissati bollati (Tabella allegata alla L. 1079/54)
Considerato che gli ammontari indicati nella tabella non costituiscono “autonomo importo da
contabilizzare o da pagare”, e tenuto conto dell’esiguità di alcune voci, in sede di conversione in
Euro, dovranno essere utilizzati anche un numero di decimali superiori a due cifre (regola per
l’arrotondamento dei c.d. importi intermedi)
Si rimanda alla. Circolare Agenzia Entrate n° 106/2001 § 2.4 per la consultazione della tabella
convertita in Euro.
2.15 Sanzioni espresse in misura %
Quanto la misura della sanzione risulta espressa in %, si applicano le regole ordinarie di
arrotondamento al centesimo. Tale regole valgono anche nel caso di ravvedimento operoso
derivante dal calcolo di sanzioni in misura % .
Esempio:
omesso versamento Iva dicembre 2001 di Lire 10.000.000 = Euro 5.164,57 con effettuazione
ravvedimento entro 30 gg versando sanzione ridotta di Euro 193,67 (5.164,57 x 30% : 8).
Rif. Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 § 2.5.
Si veda quanto più sotto precisato per le sanzioni espresse in misura fissa nella sezione “Casi
particolari di applicazione delle regole sugli arrotondamenti”.
3
Casi particolari di applicazione delle regole sugli arrotondamenti
3.1 Sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Ai fini dell’applicazione delle ritenute d’acconto e del riconoscimento delle detrazioni d’imposta
spettanti, il sostituto procede al ragguaglio al periodo di paga degli importi in euro. Tenuto conto
che il ragguaglio al periodo di paga può generare ulteriori importi decimali, i sostituti possono
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
utilizzare in corso d’anno un numero di decimali a piacere. In sede di conguaglio o di cessazione del
rapporto, gli importi riconosciuti in meno o attribuiti in misura superiore a quella spettante su base
annua, dovranno essere rispettivamente rimborsati o trattenuti al lavoratore a titolo di conguaglio.
Rif. C.M. 291 del 23/12/98 § 10.2 e Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 §2.2.
3.2 Sanzioni amministrative o penali espresse in misura fissa
Per le sanzioni penali o amministrative espresse in Lire nelle disposizioni vigenti, si intendono
tradotte in Euro con il sistema del troncamento (eliminazione dei decimali).
Esempio: la sanzione da L.500.000 a L. 2 milioni prevista dall’Art. 1 c.1. del D.Lgs 471/97 si
intende tradotta in Euro da 258,00 a 1032,00.
Il sistema del troncamento opera anche nel caso di sanzioni ridotte per effettuazione del
ravvedimento operoso.
Esempio: una ritardata presentazione della dichiarazione può essere ravveduta entro 90 gg versando
1/8 di L.500.000 ossia L.62.500 pari ad € 32,00 (32,278 con troncamento delle cifre decimali).
Rif. Articolo 51 D.Lgs 213/98 e Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 § 2.5.
Per le sanzioni espresse in misura % si veda quanto precedentemente riportato nella sezione
“Esempi di applicazione delle regole base nella normativa vigente”.
3.3 Diritti C.C.I.A.A.
Gli importi in Euro dei diritti di segreteria sono arrotondati all’unità di euro, per eccesso se uguali o
superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro.
Esempio:
il diritto di Lire 35.000 per vidimazione libri sarà pari a 18,00 Euro e non 18,08.
Rif. Art. 2 Decreto 30/10/2001 del Ministero delle attività produttive.
3.4 Imposta di registro in misura proporzionale
Diversamente dalle altre imposte indirette, l’imposta di registro quando non è dovuta in misura
fissa, deve essere arrotondata all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e
per eccesso se è pari o superiore.
Rif. Art. 41 D.P.R. 131/86 come modificato dall’art. 8 del D.P.R. 308/2000 e Circolare Agenzia
Entrate n° 106 del 21/12/01 §2.4.
L’imposta di registro dovuta in misura fissa segue invece le “regole ordinarie” ossia,
arrotondamento al centesimo di Euro. Vedere quanto riportato nella sezione “Esempi di
applicazione delle regole base nella normativa vigente”.
3.5 Imposta ipotecaria e catastale
Anche le imposte ipotecarie e catastali devono essere arrotondate all’unità di euro.
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
Rif. Art. 18 D.Lgs 347/90 come modificato dal D.P.R.308/2000 e Circolare Agenzia Entrate n° 106
del 21/12/01 §2.4.
3.6 Importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva redatte in
Euro (doppio passaggio nell’arrotondamento )
Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni che saranno compilate in Euro saranno espressi in
unità di Euro mediante arrotondamento dei decimali.
Qualora l’importo (derivante ovviamente dalla conversione di un importo in Lire), contenga più di
due cifre decimali (esempio 77,4999) occorrerà prima esprimerlo al centesimo di Euro (77,50) e poi
ricondurre quest’ultimo importo all’unità (78,00).
Rif. Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 § 4.
Si noti tuttavia che le istruzioni al Modello Iva 2002 così come quelle del 2001 non riportano tale
regola, ma indicano “semplicemente“ di arrotondare l’importo per eccesso se la frazione decimale è
uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Nessun riferimento
viene infatti fatto alla regola del doppio passaggio indicata nella Circolare 106. Se tale mancanza è
irrilevante per i casi in cui per tutto il 2001 sia stata tenuta la contabilità ed effettuati i pagamenti in
Euro, in quanto si dispone già di dati in Euro, altrettanto non può dirsi per quei contribuenti che
hanno tenuto la contabilità in Lire ed intendono effettuare la dichiarazione in Euro. Sul punto si
ritiene che la regola del doppio arrotondamento espressa nella Circolare 106 vada comunque
applicata anche se un chiarimento ministeriale non guasterebbe.
3.7 Importi da indicare nel modello 770 S semplificato e 770 ordinario redatti
in Euro
-Parte fiscale:
Gli importi da indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (770/S o 770 ordinario) devono
essere indicati all’unità di Euro mediante troncamento.
Es. € 77,89 = 77
-Parte previdenziale 770/S (Inps, Inpdai, Inpdap):
Gli importi dei dati contributivi vanno indicati all’unità di Euro con la regola dell’arrotondamento
all’unità inferiore fino a 49 centesimi e all’unità superiore da 50 centesimi in poi
Es. € 77,89 = 78
Rif. Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 § 4 e istruzioni Modello 770/2002
3.8 Capitale sociale in Euro
Per le società di capitali è prevista una particolare disciplina che ne regolamenta la conversione
senza obbligo di ricorso ad assemblea straordinaria (Notaio).
Si rimanda agli approfondimenti già pubblicati nei ns. notiziario n° 16 e n° 20 del 2001 nonché a
quanto riportato nel notiziario n° 01 del 2002.
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
3.9 Bilanci in Euro (stato patrimoniale e conto economico)
Arrotondamento o troncamento all’unità di Euro (senza centesimi)
Rif. Art 2423 c.5 C.C. e Circolare Agenzia Entrate n° 106/E del 21/12/2001 § 3
3.10 Bilanci in Euro (nota integrativa)
Possibilità di indicare i dati in migliaia di Euro.
Rif. Art 2423 c.5 C.C. e Circolare Agenzia Entrate n° 106/E del 21/12/2001 § 3
4
Altre casistiche
Per la conversione in Euro degli importi di rilevanza previdenziale si rimanda a quanto già indicato
nella “sezione lavoro” del notiziario n° 21 del 15/12/2001 mentre per le modalità da adottare per il
calcolo e versamento del premio in Euro riguardante l’autoliquidazione Inail, si rimanda alla
“sezione lavoro” del notiziario n°02 del 01/02/2002.
(F.Z.)
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
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I MODELLI DI PAGAMENTO F24/F23 E L’EURO
Come noto, dal 01/01/2002 vige l’obbligo di utilizzare per i versamenti esclusivamente i nuovi modelli in
Euro anche se, fino al 28/02/2002, siano ancora consentiti i pagamenti per contanti in Lire. Riportiamo
di seguito alcune utili precisazioni rimandano per la visione dei modelli e delle relative avvertenze, al
notiziario 20 del 01/12/2001.
Fino al 31/12/2001
Mod 24 – modello di (F24 colore rosso)
pagamento unificato in Euro (F23 colore nero)
Mod. F23 – modello di
pagamento
tasse,imposte, Dal 01/01/2002
sanzioni e altre entrate
(F24 colore azzurro)
(F23 colore azzurro)
La deleghe riportavano i centesimi già
stampati a ,00 quindi veniva richiesto
l’arrotondamento all’unità di Euro in
difetto se la frazione non era superiore a 49
centesimi, per eccesso se la frazione era
pari o superiore a 50 centesimi.
Le nuove deleghe in Euro in vigore dal
01/01/2002 prevedono il versamento al
centesimo di Euro con utilizzo della regola
di arrotondamento previsto dall’articolo 5
del Regolamento Ce 1103/97 ossia con
arrotondamento al centesimo della terza
cifra decimale in difetto se pari o inferiore
a 4 ed in eccesso se uguale o superiore a 5.
Precisazioni riguardanti il Mod. F24:
• Gli importi da versare che risultano da dichiarazioni fiscali redatte in Euro (e quindi con
importi già arrotondati all’unità) saranno versati così come determinati dalla dichiarazione e
quindi senza decimali o più precisamente indicando ,00. Anche nel caso di dichiarazioni redatte
in lire, considerato che in questo caso, nella dichiarazione, viene comunque richiesta anche
l’indicazione del controvalore arrotondato all’unità di Euro, gli importi da indicare nei modelli
di versamento risulteranno pure arrotondati all’unità di Euro.
• Se gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (ad esempio
nel calcolo degli acconti, della rateizzazione o di somme dovute per avvalersi del
ravvedimento operoso), prima di essere versati, vengono arrotondati applicando la regola
generale di arrotondamento al centesimo.
• Per quanto riguarda i versamenti Iva, si veda quanto già precisato nel precedente articolo di
questo notiziario.
• Per quanto riguarda i versamenti delle ritenute d’acconto si ritiene che, poiché non
scaturiscono da una dichiarazione, vadano versate ai centesimi di Euro (non esiste ad oggi un
chiarimento ministeriale).
• Per quanto riguarda i versamenti della sezione Inps, la circolare 208 del 27/11/2001 emanata
dall’Inps prevede che nella sezione Inps del modello, l’importo vada esposto in unità di Euro –
sia nelle singole righe degli importi a debito versati che in quelle degli importi a credito
compensati – nonché nelle caselle relativa al totale e al saldo.
• Per quanto riguarda i versamenti Inail l’istituto, ha lasciato libero il contribuente di scegliere il
criterio di arrotondamento che ritiene più opportuno – al centesimo o all’unità di euro (si
rimanda a quanto già indicato nella sezione lavoro del ns. notiziario n° 02 del 01/02/2002 per gli
approfondimenti).
• In tutti i casi in cui vanno indicati gli importi arrotondati all’unità di Euro, andranno indicate
dopo la virgola, nello spazio dedicato ai decimali, le due cifre “00”.
(F.Z.)
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
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Annotazioni integrative
6.1 Estratto ns. notiziario n° 12/2002
Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a mezzo di alcune recenti
circolari:
…
Modalità di calcolo dell’acconto IRPEF nel caso di dichiarazione redatta in lire (Circolare n° 48/E del
07/06/2002 punto 7.2).
D.:Si chiede di poter conoscere le modalità per il calcolo dell’acconto IRPEF, nel caso di redazione
della dichiarazione dei redditi in lire, anche al fine della verifica del limite di 103,00 euro, stabilito
dall’art. 2, comma 3, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, per la determinazione del versamento
dell’acconto in due rate o in unica soluzione.
R.:Qualora il contribuente scelga di redigere la dichiarazione dei redditi in lire, dovrà effettuare in
tale valuta anche tutti i calcoli inerenti la determinazione delle imposte oggetto di versamento
derivanti dalla dichiarazione.
Pertanto, una volta determinate in lire le somme dovute, il contribuente dovrà procedere alla loro
conversione in euro, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia ed illustrati
nella circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 e nelle istruzioni per la compilazione delle
dichiarazioni, atteso che dal 1° gennaio 2002 i versamenti, le compensazioni ed i rimborsi possono
essere eseguiti esclusivamente in euro.
Quindi, anche riguardo alla determinazione dell’acconto, se la dichiarazione è redatta in lire
occorrerà applicare le percentuali dovute agli importi espressi nella medesima valuta.
Le somme risultanti dovranno poi, al momento del versamento, essere convertite in euro, con
arrotondamento ai centesimi.
Ad esempio:
Unico 2002–PF, rigo RN28 = lire 10.000.000
98% (acconto dovuto) di lire 10.000.000 = lire 9.800.000
40% di lire 9.800.000 = lire 3.920.000 : 1936,27 = euro 2.024,51 (1^ rata di acconto da
versare, in quanto tale importo è superiore a euro 103,00)
60 % di lire 9.800.000 = lire 5.880.000 : 1936,27 = euro 3.036,77 (2^ rata di acconto da
versare)
Totale acconti dovuti: euro 2.024,51 + euro 3.036,77 = euro 5.061,28.
Si ritiene, tuttavia, che il contribuente possa, ove lo reputi più semplice, determinare l’acconto
dovuto nonché l’importo delle rate in cui esso dovrà eventualmente essere suddiviso, effettuando i
relativi calcoli direttamente in euro, con arrotondamento ai centesimi, anche in considerazione del
fatto che l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 18 gennaio 2002, ha assicurato
tolleranza per eventuali differenze causate da errati arrotondamenti nelle conversioni dalla lira
all'euro.
Tale soluzione, peraltro, sembra condurre allo stesso risultato sopra indicato, come è dimostrato dal
seguente calcolo applicato al medesimo esempio sopra esposto:
Unico 2002–PF, rigo RN28 = lire 10.000.000 : 1936,27 = euro 5.164,57
98% (acconto dovuto) di euro 5.164, 57 = euro 5.061,28
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002
40% di euro 5.061,28 = euro 2.024, 51 (1^ rata di acconto da versare, in quanto tale importo
è superiore a euro 103,00)
60% di euro 5.061,28 = euro 3.036, 77 (2^ rata di acconto da versare)
Totale acconti dovuti: euro 2.024,51 + euro 3.036,77 = euro 5.061,28.
Il nostro commento
Per effetto delle disposizioni dettate dall’art.2 del D.L.63/2002, il limite che fa scattare l’obbligo del
versamento dell’acconto Irpef, Irpeg o Irap per l’anno in corso in due rate anziché in un'unica rata a
novembre (o 11° mese) è stato modificato da L. 100.000 (€ 103,29) in € 103,00. Come si evince
dall’esempio, si sottolinea che tale importo si riferisce al 1° acconto dovuto e non al totale acconto
complessivamente dovuto per l’anno. La metodologia di calcolo utilizzata nell’esempio è
condivisibile in quanto permette di superare quelle che, a ns. giudizio, sono errate indicazioni
riportate nella Circolare 106/E del 2001 e nell’appendice ad Unico 2002 relative all’acconto Irpef
per l’anno 2002. Tali istruzioni, infatti, indicano che l’acconto è dovuto in due rate se l’importo
complessivamente dovuto è pari o superiore ad € 259,26. Tale importo è frutto della conversione in
euro dell’importo di L.502.000, che, come abbiamo già avuto modo di spiegare nel ns. articolo
“L’Euro e gli arrotondamenti –regole ed accessioni” pubblicato sul ns. notiziario 03/2002, non è un
importo ricavato da disposizioni di legge in materia di acconto bensì da un calcolo matematico
(201.000/40x100). La Legge, infatti, prevede che l’acconto è dovuto in due rate se l’importo dello
stesso è superiore, prima della modifica apportata dal D.L.63/2002, a L.200.000 = €103,29 e dopo
tale modifica a € 103,00. Volendo quindi ricavare l’importo di riferimento dal quale desumere
direttamente se l’acconto è dovuto in unica soluzione, o in due rate, si sarebbe dovuto partire dal
dato legislativo, prima pari a 103,29, ottenendo quindi un importo di € 258,23 (103,29/40 x100) e,
attualmente, pari a € 103,00 ottenendo quindi un importo di € 257,50 (103,00/40 x100). Non a caso,
a nostro giudizio, nella risposta fornita con la circolare in commento, l’Agenzia ha omesso questo
passaggio ed effettuato la verifica considerando direttamente l’importo di €103,00 confrontandolo
con l’importo che risulta calcolando l’acconto totale del 98% e moltiplicando tale risultato per la %
del 1° acconto pari al 40%.
Per completezza di informazione ricordiamo che, mentre ai fini Irpef la percentuale dell’acconto è,
per il 2002, pari al 98%, ai fini Irpeg è del 98,5%. Gli acconti non sono dovuti se il “rigo differenze
ricalcolato” non supera € 51,65 (L.100.000) per l’Irpef e € 20,66 (L.40.000) per l’Irpeg. Ai fini Irap
la percentuali ed i minimi seguono le regole dell’imposta sul reddito dovuta dal contribuente.
(F.Z.)
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