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Le regole per gli arrotondamenti
Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 L’EURO E GLI ARROTONDAMENTI – REGOLE ED ECCEZIONI Sommario 1 2 Le regole base .............................................................................................................................2 Esempi di applicazione delle regole base nella normativa vigente ........................................3 2.1 Limite di riferimento del capitale sociale che fa scattare l’obbligo del collegio sindacale per le S.r.l. di cui all’art. 2488 C.c. ..................................................................................................3 2.2 Imposta di bollo su fatture/ricevute senza Iva di importo superiore a L. 150.000...............3 2.3 Tassa vidimazione annuale per società di capitali da versare entro il 16/03 di ogni anno ..3 2.4 Imposta di registro in misura fissa .......................................................................................3 2.5 Scaglioni Irpef e detrazioni di cui agli articolo 11, 12 e 13 del T.U.I.R..............................4 2.6 Limiti di cui all’articolo 121 bis T.U.I.R. – deducibilità veicoli .........................................4 2.7 Limite esonero versamento a saldo Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni annuali (Unico) (Art. 2 Legge 121/86) .........................................................................................................4 2.8 Limite esonero versamento a saldo Irap risultanti dalle dichiarazioni annuali (Unico) (Art. 30 D.Lgs 446/97) .............................................................................................................................4 2.9 Esonero versamento acconto Irpef, Irpeg, Irap (Art. 1 Legge 97/77)..................................4 2.10 Limite versamento acconto Irpef, Irpeg, Irap in unica rata a novembre o 11 mese dell’esercizio (Art. 4 D.L. 69/89).....................................................................................................5 2.11 Limite esonero versamento Iva periodico (trimestrale o mensile) (art. 1, c. 4 e 5 D.P.R. 100/98) .............................................................................................................................................5 2.12 Versamento minimo Iva annuale .........................................................................................5 2.13 Limite versamento acconto Iva (Art. 6 della Legge 405/90) ..................................................6 2.14 Tassa sui contratti di borsa – fissati bollati (Tabella allegata alla L. 1079/54)....................6 2.15 Sanzioni espresse in misura % .............................................................................................6 3 Casi particolari di applicazione delle regole sugli arrotondamenti.......................................6 3.1 Sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente ed assimilati..........................................6 3.2 Sanzioni amministrative o penali espresse in misura fissa ..................................................7 3.3 Diritti C.C.I.A.A. .................................................................................................................7 3.4 Imposta di registro in misura proporzionale ........................................................................7 3.5 Imposta ipotecaria e catastale ..............................................................................................7 3.6 Importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva redatte in Euro (doppio passaggio nell’arrotondamento )......................................................................................................8 3.7 Importi da indicare nel modello 770 S semplificato e 770 ordinario redatti in Euro .........8 3.8 Capitale sociale in Euro .......................................................................................................8 3.9 Bilanci in Euro (stato patrimoniale e conto economico)......................................................9 3.10 Bilanci in Euro (nota integrativa).........................................................................................9 4 Altre casistiche............................................................................................................................9 5 I modelli di pagamento F24/F23 e l’Euro ..............................................................................10 6 Annotazioni integrative ...........................................................................................................11 6.1 Estratto ns. notiziario n° 12/2002.......................................................................................11 _______________________________________________________________________________ Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 Premessa Come noto, l’unità minima divisionale dell’Euro è il cent; 100 cents sono pari ad 1 Euro. Con il presente contributo intendiamo fornire una breve schematizzazione riepilogativa delle regole generali previste dalla normativa in materia di arrotondamenti degli importi espressi in Euro nonché di alcune regole ed eccezioni previste per specifici casi e chiariti in particolare con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 106/E del 21/12/2001. 1 Le regole base Quando si deve operare una conversione in euro di importi da pagare o contabilizzare la Arrotondamento importi da pagare o regola di arrotondamento da utilizzare è quella prevista dall’apposito regolamento, contabilizzare (c.d. importi finali) ovvero che tali importi devono essere rif. Art. 5 arrotondati al centesimo più vicino (per Regolamento Ce n° eccesso se la frazione è non inferiore a 0,005, per difetto se la frazione è inferiore); nel caso 1103/1997 che il risultato sia esattamente a metà si arrotonda per eccesso (1). Esempi: 100,134 100,138 100,135 diventa diventa diventa 100,13 €uro 100,14 €uro 100,14 €uro (1) Si noti come il nuovo metodo, da utilizzare per gli importi espressi Euro, differisca da quello costantemente usato, ad esempio, in materia di imposte sui redditi e di Iva, che prevede invece, tranne eccezioni, per gli importi in Lire, l’arrotondamento per difetto di quanto si pone nel mezzo, per cui lire 2500 sono arrotondate a lire 2000 mente lire 2501 sono arrotondate a lire 3000. 1 2 3 4 5 6 ... N° cifre decimali in Euro Nel caso si debba convertire un importo Conversione fra originariamente espresso in valuta nazionale fattura di acquisto valute nazionali (esempio: intracomunitario in marchi) è obbligatorio passando per procedere ad una doppia conversione l’Euro (marchi/euro – euro/lire); nella prima (c.d.triangolazione) conversione (marchi/euro) si arrotonda rif. Art. 4 c. 4 almeno fino alla terza cifra decimale. Non Regolamento Ce n° possono essere utilizzati altri metodi di 1103/1997 calcolo, salvo che producano i medesimi risultati. Unità di Lire Arrotondamento importi diversi da quelli da pagare o contabilizzare (c.d. importi intermedi) rif. Art. 3 e 4 D.Lgs 213/98 Nel caso invece di conversioni in euro di importi diversi da quelli che vanno autonomamente pagati o contabilizzati, il regolamento impone l’utilizzo di un numero minimo di cifre decimali per importi originariamente espressi fino a 3 cifre decimali (da 1 a 999 lire). Nella conversione di importi originariamente espressi con quatto cifre decimali o più (da 1.000 a …), l’importo in Euro, dovrà essere espresso al centesimo salvo quanto previsto nel paragrafo successivo, per il caso di conversione di importi espressi in una unità monetaria in un’altra diversa dall’Euro. Sono calcoli intermedi per esempio, gli importi delle singole voci del corpo della fattura. L’imponibile, al contrario, si arrotonda al centesimo essendo un importo da contabilizzare autonomamente. 5 4 3 2 2 2 2 Esempi: 8 L. 80 L. 999 L. 9143 L. 13580 L. 175350 L. ..... 0,00413 € 0,0465 € 0,516 € 4,72 € 7,01 € 90,56 € ...,.. Come si potrà notare dalla tabella, la somma del numero delle cifre significative (escluso lo zero prima della virgola), è sempre pari o superiore a 6. Esempio: imponibile 1.508 DM 1 DM = 1,95583 euro 1^ conversione DM/Euro: 1508 / 1,95583=771,0281568= 771,028 Euro (arrotondate) 2^ conversione Euro/Lire: 771,028 X 1936,27 = 1.492.918,385 lire = 1.492.918 lire Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 2 Esempi di applicazione delle regole base nella normativa vigente L’articolo 14 del Regolamento Ce n° 974/98 (c.d. “principio di continuità”), prevede che i riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti in strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferiti all’unità di euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione applicando le regole di arrotondamento definite nel regolamento CE n° 1103/97. In mancanza quindi di norme che ne abbiano modificato l’entità e fino a quando tali norme eventualmente interverranno, saranno applicabili, nella conversione in Euro di importi espressi in leggi vigenti, le regole generali riportate nel paragrafo precedente. A titolo esemplificativo riportiamo di seguito l’equivalente in euro di alcuni importi il lire espressi in alcune delle norme vigenti. 2.1 Limite di riferimento del capitale sociale che fa scattare l’obbligo del collegio sindacale per le S.r.l. di cui all’art. 2488 C.c. L.200.000.000 = 103.291,38 € Tale interpretazione risulta confermata in una Circolare del Comitato Euro del Ministero del Tesoro del 17 dicembre 2001 smentendo altre tesi che prevedevano l’assimilazione al nuovo limite di capitale sociale per le S.p.a (100.000 Euro). Si segnala che in tale circolare viene inoltre precisato che le S.r.l. già costituite in lire, manterranno comunque il Collegio Sindacale precedentemente nominato anche qualora dopo la conversione il capitale sociale dovesse risultare inferiore al limite di 103.291,38 Euro (ovviamente a meno che in sede di conversione sia stata fatta anche una riduzione del capitale sociale con intervento del Notaio). Non saranno invece obbligate a nominare suddetto organo di controllo le S.r.l. che, a seguito delle operazioni di conversione “matematica”, risultano avere un capitale sociale pari o superiore al limite di 103.291,38 Euro (ovviamente a meno che, in sede di conversione sia stato eseguito un aumento di capitale sociale con intervento del Notaio). Sulle procedure di conversione del capitale sociale in Euro rimandiamo a quanto già pubblicato nei ns. notiziari n° 16 e 20 del 2001 e n° 1 del 2002. 2.2 Imposta di bollo su fatture/ricevute senza Iva di importo superiore a L. 150.000 Imposta Lire 2.500 = 1,29 € Limite di L. 150.000 = 77,47 € 2.3 Tassa vidimazione annuale per società di capitali da versare entro il 16/03 di ogni anno Lire 600.000 = 309,87 € Lire 1.000.000 = 516,46 € 2.4 Imposta di registro in misura fissa Esempi: Lire 250.000 = 129,11 € Lire 100.000 = 51,65 € Per l’imposta di registro in misura proporzionale (%) si veda quanto riportato nella sezione “Casi particolari di applicazione delle regole sugli arrotondamenti” Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 2.5 Scaglioni Irpef e detrazioni di cui agli articolo 11, 12 e 13 del T.U.I.R. Atteso che si tratta di importi in lire tutti espressi con più di 3 cifre, seguono la regola di conversione con due cifre decimali. Esempi: limite del 1° scaglione di L.20.000.000 = € 10.329,14 la detrazione di L.1.057.552 = € 546,18 Si veda quanto più sotto precisato per i sostituti d’imposta nella sezione “Casi particolari di applicazione delle regole sugli arrotondamenti” 2.6 Limiti di cui all’articolo 121 bis T.U.I.R. – deducibilità veicoli L. 35.000.000 = 18.075,99 € L. 50.000.000 = 25.822,84 € L. 8.000.000 = 4.131, 66 € L. 4.000.000 = 2.065,83 € L.7.000.000 = 3.615,20 € Tali indicazioni risultano confermate dalle istruzioni ministeriali dei modelli Unico 2001. 2.7 Limite esonero versamento a saldo Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni annuali (Unico) (Art. 2 Legge 121/86) Saldo Irpef addizionali <= L.20.000 pari a 10,33 € Saldo Irpeg <= L.20.000 pari a 10,33 € Per le dichiarazioni redatte in Euro, considerato che è prevista l’indicazione degli importi con arrotondamento all’unità di Euro, l’importo minimo del versamento sarà pari a 11 €. 2.8 Limite esonero versamento a saldo Irap risultanti dalle dichiarazioni annuali (Unico) (Art. 30 D.Lgs 446/97) Saldo Irap <= L.20.000 = €10,33 * salvo diversi importi stabiliti da Leggi regionali Per le dichiarazioni redatte in Euro, considerato che è prevista l’indicazione degli importi con arrotondamento all’unità di Euro, l’importo minimo del versamento sarà pari a 11 €. 2.9 Esonero versamento acconto Irpef, Irpeg, Irap (Art. 1 Legge 97/77) Irpef “rigo differenze ricalcolato”<= L.100.000 = € 51,65 Irpeg “rigo differenze ricalcolato” <= L.40.000 = € 20,66 Irap valgono i limiti di cui sopra a seconda che ci si riferisca a soggetti Irpef o Irpeg. Considerato che nelle dichiarazioni in Euro gli importi risulteranno arrotondati all’unità di Euro, il contribuente risulterà esonerato dal versamento quando il rigo differenze sarà <= 51 € per soggetti Irpef e <= 20 € per soggetti Irpeg. Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 2.10 Limite versamento acconto Irpef, Irpeg, Irap in unica rata a novembre o 11 mese dell’esercizio (Art. 4 D.L. 69/89) Acconto <= a L. 200.000 pari a € 103,29 L’acconto è dovuto in due rate solamente se superiore a tale importo. Considerato che in sede di 1° rata è dovuto il 40% dell’acconto, il versamento dovrà avvenire in due rate se l’acconto complessivo è superiore ad € 258,23 (103,29/40x100). Gli importi degli acconti vanno versati con F24 ai centesimi di Euro in quanto non scaturiscono da una dichiarazione. Si precisa che dovrebbe ritenersi errato il limite di 259,26 € indicato nella Circolare 106 /E § 5.2 del 21/12/2001 in quanto conversione dell’importo di L. 502.000, importo dal quale nel calcolo in lire scattava l’obbligo del versamento in 2 rate, infatti 502.000 x 40% = 200.800 = L.201.000 quindi > di L.200.000. Nella circolare è stato a nostro giudizio commesso l’errore di non partire dal limite indicato nella legge, ossia L.200.000, bensì dall’importo di L.502.000 ricavato matematicamente (201.000/40x100). Sulla questione, si veda quanto riportato nel nostro notiziario n° 12/2002 il cui estratto è riprodotto in calce al presente articolo. 2.11 Limite esonero versamento Iva periodico (trimestrale o mensile) (art. 1, c. 4 e 5 D.P.R. 100/98) In corso d’anno L. 50.000 = 25,82 € (nel caso di importo inferiore, il versamento va cumulato con quello del periodo successivo) Si noti che mentre l’importo minimo di versamento in lire, era nel 2001 pari a L.51.000 o € 26,00, per effetto dei nuovi Mod 24 con i centesimi di Euro, l’importo minimo sarà per le liquidazioni dal 2002 pari a € 25,83. Ciò in considerazione anche del fatto che dal 2002 sono eliminate le dichiarazioni periodiche Iva nelle quali dovevano essere indicati i dati in migliaia di Lire o unità di Euro e ciò doveva riflettersi ai sensi della C.M. 113/E del 2000 nelle liquidazioni periodiche Iva e nei versamenti. 2.12 Versamento minimo Iva annuale Si premette che in sede di dichiarazione annuale vanno versati a saldo anche gli importi che non superano L. 50.000 = 25,82 €. Si ritiene che l’importo minimo del versamento sia comunque pari per le dichiarazioni in Euro a 1,00 €. Come chiarito nella C.M. 125/E del 13/05/98 l’importo minimo del versamento risulta essere pari a L. 2.000. Considerato tuttavia che, la conferma ministeriale risulta dalla considerazione che, ai sensi dell’art. 2 della Legge 935/77, “qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo a versamento, al rimborso o al riporto”, si ritiene che, per le dichiarazioni annuali Iva predisposte in Euro, tale limite di esonero sia pari a 0,52 € (1000/1936,27) e che, considerato che gli importi in dichiarazione vanno Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 indicati arrotondati all’unità di Euro, ne consegue che l’importo del minimo versamento in Euro diventa pari a 1,00 €. Sulla questione le istruzioni al modello Iva 2002 si limita a precisare che qualora la dichiarazione sia compilata in lire, l’importo da versare deve essere indicato nella doppia valuta: in lire nel campo 1 ed in euro nel campo 3 del rigo VX1 dopo l’arrotondamento all’unità di Euro. Implicitamente viene quindi confermato il versamento all’unità di Euro anche per le dichiarazioni compilate in Lire. 2.13 Limite versamento acconto Iva (Art. 6 della Legge 405/90) Acconto <= a L. 200.000 pari a € 103,29 Gli importi degli acconti vanno versati ai centesimi di Euro in quanto non scaturiscono da una dichiarazione. 2.14 Tassa sui contratti di borsa – fissati bollati (Tabella allegata alla L. 1079/54) Considerato che gli ammontari indicati nella tabella non costituiscono “autonomo importo da contabilizzare o da pagare”, e tenuto conto dell’esiguità di alcune voci, in sede di conversione in Euro, dovranno essere utilizzati anche un numero di decimali superiori a due cifre (regola per l’arrotondamento dei c.d. importi intermedi) Si rimanda alla. Circolare Agenzia Entrate n° 106/2001 § 2.4 per la consultazione della tabella convertita in Euro. 2.15 Sanzioni espresse in misura % Quanto la misura della sanzione risulta espressa in %, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento al centesimo. Tale regole valgono anche nel caso di ravvedimento operoso derivante dal calcolo di sanzioni in misura % . Esempio: omesso versamento Iva dicembre 2001 di Lire 10.000.000 = Euro 5.164,57 con effettuazione ravvedimento entro 30 gg versando sanzione ridotta di Euro 193,67 (5.164,57 x 30% : 8). Rif. Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 § 2.5. Si veda quanto più sotto precisato per le sanzioni espresse in misura fissa nella sezione “Casi particolari di applicazione delle regole sugli arrotondamenti”. 3 Casi particolari di applicazione delle regole sugli arrotondamenti 3.1 Sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente ed assimilati Ai fini dell’applicazione delle ritenute d’acconto e del riconoscimento delle detrazioni d’imposta spettanti, il sostituto procede al ragguaglio al periodo di paga degli importi in euro. Tenuto conto che il ragguaglio al periodo di paga può generare ulteriori importi decimali, i sostituti possono Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 utilizzare in corso d’anno un numero di decimali a piacere. In sede di conguaglio o di cessazione del rapporto, gli importi riconosciuti in meno o attribuiti in misura superiore a quella spettante su base annua, dovranno essere rispettivamente rimborsati o trattenuti al lavoratore a titolo di conguaglio. Rif. C.M. 291 del 23/12/98 § 10.2 e Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 §2.2. 3.2 Sanzioni amministrative o penali espresse in misura fissa Per le sanzioni penali o amministrative espresse in Lire nelle disposizioni vigenti, si intendono tradotte in Euro con il sistema del troncamento (eliminazione dei decimali). Esempio: la sanzione da L.500.000 a L. 2 milioni prevista dall’Art. 1 c.1. del D.Lgs 471/97 si intende tradotta in Euro da 258,00 a 1032,00. Il sistema del troncamento opera anche nel caso di sanzioni ridotte per effettuazione del ravvedimento operoso. Esempio: una ritardata presentazione della dichiarazione può essere ravveduta entro 90 gg versando 1/8 di L.500.000 ossia L.62.500 pari ad € 32,00 (32,278 con troncamento delle cifre decimali). Rif. Articolo 51 D.Lgs 213/98 e Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 § 2.5. Per le sanzioni espresse in misura % si veda quanto precedentemente riportato nella sezione “Esempi di applicazione delle regole base nella normativa vigente”. 3.3 Diritti C.C.I.A.A. Gli importi in Euro dei diritti di segreteria sono arrotondati all’unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro. Esempio: il diritto di Lire 35.000 per vidimazione libri sarà pari a 18,00 Euro e non 18,08. Rif. Art. 2 Decreto 30/10/2001 del Ministero delle attività produttive. 3.4 Imposta di registro in misura proporzionale Diversamente dalle altre imposte indirette, l’imposta di registro quando non è dovuta in misura fissa, deve essere arrotondata all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore. Rif. Art. 41 D.P.R. 131/86 come modificato dall’art. 8 del D.P.R. 308/2000 e Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 §2.4. L’imposta di registro dovuta in misura fissa segue invece le “regole ordinarie” ossia, arrotondamento al centesimo di Euro. Vedere quanto riportato nella sezione “Esempi di applicazione delle regole base nella normativa vigente”. 3.5 Imposta ipotecaria e catastale Anche le imposte ipotecarie e catastali devono essere arrotondate all’unità di euro. Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 Rif. Art. 18 D.Lgs 347/90 come modificato dal D.P.R.308/2000 e Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 §2.4. 3.6 Importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva redatte in Euro (doppio passaggio nell’arrotondamento ) Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni che saranno compilate in Euro saranno espressi in unità di Euro mediante arrotondamento dei decimali. Qualora l’importo (derivante ovviamente dalla conversione di un importo in Lire), contenga più di due cifre decimali (esempio 77,4999) occorrerà prima esprimerlo al centesimo di Euro (77,50) e poi ricondurre quest’ultimo importo all’unità (78,00). Rif. Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 § 4. Si noti tuttavia che le istruzioni al Modello Iva 2002 così come quelle del 2001 non riportano tale regola, ma indicano “semplicemente“ di arrotondare l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Nessun riferimento viene infatti fatto alla regola del doppio passaggio indicata nella Circolare 106. Se tale mancanza è irrilevante per i casi in cui per tutto il 2001 sia stata tenuta la contabilità ed effettuati i pagamenti in Euro, in quanto si dispone già di dati in Euro, altrettanto non può dirsi per quei contribuenti che hanno tenuto la contabilità in Lire ed intendono effettuare la dichiarazione in Euro. Sul punto si ritiene che la regola del doppio arrotondamento espressa nella Circolare 106 vada comunque applicata anche se un chiarimento ministeriale non guasterebbe. 3.7 Importi da indicare nel modello 770 S semplificato e 770 ordinario redatti in Euro -Parte fiscale: Gli importi da indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (770/S o 770 ordinario) devono essere indicati all’unità di Euro mediante troncamento. Es. € 77,89 = 77 -Parte previdenziale 770/S (Inps, Inpdai, Inpdap): Gli importi dei dati contributivi vanno indicati all’unità di Euro con la regola dell’arrotondamento all’unità inferiore fino a 49 centesimi e all’unità superiore da 50 centesimi in poi Es. € 77,89 = 78 Rif. Circolare Agenzia Entrate n° 106 del 21/12/01 § 4 e istruzioni Modello 770/2002 3.8 Capitale sociale in Euro Per le società di capitali è prevista una particolare disciplina che ne regolamenta la conversione senza obbligo di ricorso ad assemblea straordinaria (Notaio). Si rimanda agli approfondimenti già pubblicati nei ns. notiziario n° 16 e n° 20 del 2001 nonché a quanto riportato nel notiziario n° 01 del 2002. Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 3.9 Bilanci in Euro (stato patrimoniale e conto economico) Arrotondamento o troncamento all’unità di Euro (senza centesimi) Rif. Art 2423 c.5 C.C. e Circolare Agenzia Entrate n° 106/E del 21/12/2001 § 3 3.10 Bilanci in Euro (nota integrativa) Possibilità di indicare i dati in migliaia di Euro. Rif. Art 2423 c.5 C.C. e Circolare Agenzia Entrate n° 106/E del 21/12/2001 § 3 4 Altre casistiche Per la conversione in Euro degli importi di rilevanza previdenziale si rimanda a quanto già indicato nella “sezione lavoro” del notiziario n° 21 del 15/12/2001 mentre per le modalità da adottare per il calcolo e versamento del premio in Euro riguardante l’autoliquidazione Inail, si rimanda alla “sezione lavoro” del notiziario n°02 del 01/02/2002. (F.Z.) Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 5 I MODELLI DI PAGAMENTO F24/F23 E L’EURO Come noto, dal 01/01/2002 vige l’obbligo di utilizzare per i versamenti esclusivamente i nuovi modelli in Euro anche se, fino al 28/02/2002, siano ancora consentiti i pagamenti per contanti in Lire. Riportiamo di seguito alcune utili precisazioni rimandano per la visione dei modelli e delle relative avvertenze, al notiziario 20 del 01/12/2001. Fino al 31/12/2001 Mod 24 – modello di (F24 colore rosso) pagamento unificato in Euro (F23 colore nero) Mod. F23 – modello di pagamento tasse,imposte, Dal 01/01/2002 sanzioni e altre entrate (F24 colore azzurro) (F23 colore azzurro) La deleghe riportavano i centesimi già stampati a ,00 quindi veniva richiesto l’arrotondamento all’unità di Euro in difetto se la frazione non era superiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione era pari o superiore a 50 centesimi. Le nuove deleghe in Euro in vigore dal 01/01/2002 prevedono il versamento al centesimo di Euro con utilizzo della regola di arrotondamento previsto dall’articolo 5 del Regolamento Ce 1103/97 ossia con arrotondamento al centesimo della terza cifra decimale in difetto se pari o inferiore a 4 ed in eccesso se uguale o superiore a 5. Precisazioni riguardanti il Mod. F24: • Gli importi da versare che risultano da dichiarazioni fiscali redatte in Euro (e quindi con importi già arrotondati all’unità) saranno versati così come determinati dalla dichiarazione e quindi senza decimali o più precisamente indicando ,00. Anche nel caso di dichiarazioni redatte in lire, considerato che in questo caso, nella dichiarazione, viene comunque richiesta anche l’indicazione del controvalore arrotondato all’unità di Euro, gli importi da indicare nei modelli di versamento risulteranno pure arrotondati all’unità di Euro. • Se gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (ad esempio nel calcolo degli acconti, della rateizzazione o di somme dovute per avvalersi del ravvedimento operoso), prima di essere versati, vengono arrotondati applicando la regola generale di arrotondamento al centesimo. • Per quanto riguarda i versamenti Iva, si veda quanto già precisato nel precedente articolo di questo notiziario. • Per quanto riguarda i versamenti delle ritenute d’acconto si ritiene che, poiché non scaturiscono da una dichiarazione, vadano versate ai centesimi di Euro (non esiste ad oggi un chiarimento ministeriale). • Per quanto riguarda i versamenti della sezione Inps, la circolare 208 del 27/11/2001 emanata dall’Inps prevede che nella sezione Inps del modello, l’importo vada esposto in unità di Euro – sia nelle singole righe degli importi a debito versati che in quelle degli importi a credito compensati – nonché nelle caselle relativa al totale e al saldo. • Per quanto riguarda i versamenti Inail l’istituto, ha lasciato libero il contribuente di scegliere il criterio di arrotondamento che ritiene più opportuno – al centesimo o all’unità di euro (si rimanda a quanto già indicato nella sezione lavoro del ns. notiziario n° 02 del 01/02/2002 per gli approfondimenti). • In tutti i casi in cui vanno indicati gli importi arrotondati all’unità di Euro, andranno indicate dopo la virgola, nello spazio dedicato ai decimali, le due cifre “00”. (F.Z.) Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 ***************** 6 Annotazioni integrative 6.1 Estratto ns. notiziario n° 12/2002 Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a mezzo di alcune recenti circolari: … Modalità di calcolo dell’acconto IRPEF nel caso di dichiarazione redatta in lire (Circolare n° 48/E del 07/06/2002 punto 7.2). D.:Si chiede di poter conoscere le modalità per il calcolo dell’acconto IRPEF, nel caso di redazione della dichiarazione dei redditi in lire, anche al fine della verifica del limite di 103,00 euro, stabilito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, per la determinazione del versamento dell’acconto in due rate o in unica soluzione. R.:Qualora il contribuente scelga di redigere la dichiarazione dei redditi in lire, dovrà effettuare in tale valuta anche tutti i calcoli inerenti la determinazione delle imposte oggetto di versamento derivanti dalla dichiarazione. Pertanto, una volta determinate in lire le somme dovute, il contribuente dovrà procedere alla loro conversione in euro, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia ed illustrati nella circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 e nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni, atteso che dal 1° gennaio 2002 i versamenti, le compensazioni ed i rimborsi possono essere eseguiti esclusivamente in euro. Quindi, anche riguardo alla determinazione dell’acconto, se la dichiarazione è redatta in lire occorrerà applicare le percentuali dovute agli importi espressi nella medesima valuta. Le somme risultanti dovranno poi, al momento del versamento, essere convertite in euro, con arrotondamento ai centesimi. Ad esempio: Unico 2002–PF, rigo RN28 = lire 10.000.000 98% (acconto dovuto) di lire 10.000.000 = lire 9.800.000 40% di lire 9.800.000 = lire 3.920.000 : 1936,27 = euro 2.024,51 (1^ rata di acconto da versare, in quanto tale importo è superiore a euro 103,00) 60 % di lire 9.800.000 = lire 5.880.000 : 1936,27 = euro 3.036,77 (2^ rata di acconto da versare) Totale acconti dovuti: euro 2.024,51 + euro 3.036,77 = euro 5.061,28. Si ritiene, tuttavia, che il contribuente possa, ove lo reputi più semplice, determinare l’acconto dovuto nonché l’importo delle rate in cui esso dovrà eventualmente essere suddiviso, effettuando i relativi calcoli direttamente in euro, con arrotondamento ai centesimi, anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 18 gennaio 2002, ha assicurato tolleranza per eventuali differenze causate da errati arrotondamenti nelle conversioni dalla lira all'euro. Tale soluzione, peraltro, sembra condurre allo stesso risultato sopra indicato, come è dimostrato dal seguente calcolo applicato al medesimo esempio sopra esposto: Unico 2002–PF, rigo RN28 = lire 10.000.000 : 1936,27 = euro 5.164,57 98% (acconto dovuto) di euro 5.164, 57 = euro 5.061,28 Estratto notiziario Apindustria Vicenza N° 03/2002 40% di euro 5.061,28 = euro 2.024, 51 (1^ rata di acconto da versare, in quanto tale importo è superiore a euro 103,00) 60% di euro 5.061,28 = euro 3.036, 77 (2^ rata di acconto da versare) Totale acconti dovuti: euro 2.024,51 + euro 3.036,77 = euro 5.061,28. Il nostro commento Per effetto delle disposizioni dettate dall’art.2 del D.L.63/2002, il limite che fa scattare l’obbligo del versamento dell’acconto Irpef, Irpeg o Irap per l’anno in corso in due rate anziché in un'unica rata a novembre (o 11° mese) è stato modificato da L. 100.000 (€ 103,29) in € 103,00. Come si evince dall’esempio, si sottolinea che tale importo si riferisce al 1° acconto dovuto e non al totale acconto complessivamente dovuto per l’anno. La metodologia di calcolo utilizzata nell’esempio è condivisibile in quanto permette di superare quelle che, a ns. giudizio, sono errate indicazioni riportate nella Circolare 106/E del 2001 e nell’appendice ad Unico 2002 relative all’acconto Irpef per l’anno 2002. Tali istruzioni, infatti, indicano che l’acconto è dovuto in due rate se l’importo complessivamente dovuto è pari o superiore ad € 259,26. Tale importo è frutto della conversione in euro dell’importo di L.502.000, che, come abbiamo già avuto modo di spiegare nel ns. articolo “L’Euro e gli arrotondamenti –regole ed accessioni” pubblicato sul ns. notiziario 03/2002, non è un importo ricavato da disposizioni di legge in materia di acconto bensì da un calcolo matematico (201.000/40x100). La Legge, infatti, prevede che l’acconto è dovuto in due rate se l’importo dello stesso è superiore, prima della modifica apportata dal D.L.63/2002, a L.200.000 = €103,29 e dopo tale modifica a € 103,00. Volendo quindi ricavare l’importo di riferimento dal quale desumere direttamente se l’acconto è dovuto in unica soluzione, o in due rate, si sarebbe dovuto partire dal dato legislativo, prima pari a 103,29, ottenendo quindi un importo di € 258,23 (103,29/40 x100) e, attualmente, pari a € 103,00 ottenendo quindi un importo di € 257,50 (103,00/40 x100). Non a caso, a nostro giudizio, nella risposta fornita con la circolare in commento, l’Agenzia ha omesso questo passaggio ed effettuato la verifica considerando direttamente l’importo di €103,00 confrontandolo con l’importo che risulta calcolando l’acconto totale del 98% e moltiplicando tale risultato per la % del 1° acconto pari al 40%. Per completezza di informazione ricordiamo che, mentre ai fini Irpef la percentuale dell’acconto è, per il 2002, pari al 98%, ai fini Irpeg è del 98,5%. Gli acconti non sono dovuti se il “rigo differenze ricalcolato” non supera € 51,65 (L.100.000) per l’Irpef e € 20,66 (L.40.000) per l’Irpeg. Ai fini Irap la percentuali ed i minimi seguono le regole dell’imposta sul reddito dovuta dal contribuente. (F.Z.)