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Regolamento per la disciplina dei contratti
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 10.7.2006 con provvedimento n. 152/26608 P.G. INDICE TITOLO I - Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 Disciplina dell'attività contrattuale Competenza Rappresentanza del Comune Rappresentanza senza poteri TITOLO II – Art. Art. 5 6 Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 7 8 9 10 11 12 13 DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.L.VO 12.4.2006 n. 163 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE Competenze Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Competenza del responsabile delle procedure Determinazioni dirigenziali Procedure per l’individuazione degli offerenti Commissioni Conclusione della procedura di affidamento Stipulazione del contratto Termine anticipato per la stipula del contratto TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN TUTTO O IN PARTE ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.L.vo 12.4.2006 n. 163 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE Art. 14 – Principi CAPO I - PROCEDIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI CONTRATTI Art. Art. Art. Art. 15 16 17 18 Fasi del procedimento Determinazione dirigenziale a contrattare Procedimenti ammissibili per la scelta del contraente Scelta della procedura CAPO II - PROCEDURE RELATIVE AI CONTRATTI CHE DANNO LUOGO AD UNA SPESA PARTE I - PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA Art. Art. Art. Art. Art. 19 20 2122 23 Art. Art. Art. Art. Art. 24 25 26 27 28 Definizione Bando di gara Avviso di gara Pubblicità della gara Richiesta di partecipazione ed inviti alla gara per le licitazioni private Criteri di aggiudicazione Aggiudicazione Impegno contrattuale Pubblicazione del risultato di gara Stipulazione del contratto PARTE II - TRATTATIVA PRIVATA Art. Art. Art. Art. 29 30 31 32 Art. Art. Art. Art. 33 34 35 36 Definizione Ammissibilità della trattativa privata Procedimento attuativo Modalità di invito alla gara ufficiosa e modalità di presentazione delle offerte Aggiudicazione Impegno contrattuale Stipulazione del contratto Contratti per esigenze economali PARTE III - PROCEDURE TELEMATICHE Art. 37 Procedure telematiche CAPO III- PROCEDURE ENTRATA Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 38 39 40 41 42 43 44 RELATIVE AI CONTRATTI CHE DANNO LUOGO Forme di contrattazione Pubblico incanto Licitazione privata. Ammissibilità Trattativa privata. Ammissibilità Disposizioni particolari Impegno contrattuale Stipulazione del contratto CAPO IV - CONVENZIONI, CONCESSIONI E INCARICHI PROFESSIONALI AD PARTE I - CONVENZIONI E CONCESSIONI Art. 45 Convenzioni e concessioni PARTE II - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI Art. 46 Art. 47 Incarichi professionali Disciplinare d'incarico. Stipulazione del contratto CAPO V - STIPULAZIONE - ROGAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI PARTE I - STIPULAZIONE Art. 48 Stipulazione del contratto PARTE II - ROGAZIONE Art. 49 Ufficiale rogante PARTE III - ESECUZIONE DEI CONTRATTI Art. 50 Disposizioni generali CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI Art. Art. Art. Art. Art. Art. 51 52 53 54 55 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 61 62 63 64 65 66 67 Forma dei contratti Durata dei contratti Capitolati Dirigente responsabile del settore interessato Preposto alle gare o alle trattative Elenco dei soggetti da invitare alle gare o alle trattative Partecipazione alle gare o alle trattative di imprese associate o raggruppate Esclusione dalle gare o dalle trattative Svolgimento delle gare o delle trattative Sospensione ed aggiornamento del procedimento relativo a gare o trattative Revoca ed annullamento della gara o della trattativa Verbale di gara o trattativa Cauzione Modalità di costituzione della cauzione Svincolo della cauzione Determinazione del prezzo Spese contrattuali e fiscali Art. 68 Art. 69 Art. 70 Anticipazioni sul prezzo contrattuale Divieto di cessione del contratto Rinnovo e proroga forniture TITOLO IV - Art. 71 DISPOSIZIONI FINALI Norma finale TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Disciplina dell'attività contrattuale 1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa dell’Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal presente regolamento e dai regolamenti del Comune riguardanti speciali servizi e si svolge secondo principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza: l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Art. 2 1. La competenza per le singole fattispecie contrattuali è stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267, dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo. Art. 3 1. Rappresentanza del Comune Nella stipulazione dei contratti il Comune è rappresentato dai dirigenti indicati nei successivi articoli 12 e 48. Art. 4 1. Competenza Rappresentanza senza poteri. I dirigenti che abbiamo contrattato senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà loro conferite, sono responsabili del danno sofferto dal Comune e di quello che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato validità del contratto. senza sua colpa nella TITOLO II - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.L.VO 12.4.2006 n. 163 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE. Art. 5 1. - - - Competenze. Compete alla Giunta comunale: la scelta tra progettazione, concorso di progettazione e concorso di idee; tra progettazione interna ed esterna; di concessione di lavori pubblici o di procedura riferita a promotore finanziario o società di progetto; la scelta in tema di concessione di servizi, sull’utilizzo di sistema dinamico di acquisizione, di accordi quadro, di contratti di sponsorizzazione o di ricorso a centrali di committenza e in tema di appalti riservati; l’indirizzo sulle procedure di scelta del contraente e di scelta della speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica. Art. 6 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori da realizzarsi mediante contratto, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, è il dirigente responsabile del settore proponente quando questo sia anche settore di supporto ed è invece il dirigente responsabile del settore di supporto quando questo sia diverso dal settore proponente. 2. Per ogni singolo intervento relativo a servizi e forniture da realizzarsi mediante contratto, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, è il dirigente responsabile del settore proponente ed è invece il dirigente responsabile di settore di supporto, quando a questo competa la fase dell’esecuzione. 3. Il dirigente di cui sopra al primo e secondo comma, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal dirigente che ne assume le funzioni, secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo. 4. Il dirigente di cui ai commi precedenti per singole categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio settore o di settore di supporto, sentito in tal caso il dirigente responsabile dello stesso, che sia almeno responsabile di servizio o titolare di posizione organizzativa. 5. In ogni caso per i lavori e servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo. 6. Per le fattispecie per le quali non è chiaramente attribuibile la competenza a specifico settore in cui si articola l’attività del Comune, compete al Direttore generale l’individuazione del responsabile del procedimento. Art. 7 - Competenze del responsabile delle procedure. 1. Il responsabile del procedimento adotta tutti i provvedimenti che si rendono necessari e che non sono specificatamente attribuiti ad altri soggetti. Di tutte le operazioni dalle quale derivi una scelta tra diverse soluzioni o opzioni è redatto verbale sottoscritto dallo stesso, da due impiegati del Comune e da altro impiegato che opera come segretario. Nel verbale devono essere indicati tutti gli atti del procedimento. 2. Tutti i verbali che vengo redatti nelle varie fasi del procedimento devono essere sottoscritti dal responsabile del procedimento stesso, da due impiegati quali testimoni presenti all’operazione e da impiegato che opera come segretario. Art. 8 - Determinazioni dirigenziali. 1. Le determinazioni dirigenziali necessarie alle varie fasi del procedimento sono adottate dal dirigente responsabile del Settore competente per la fase cui la determinazione si riferisce. Art. 9 1. Fatte salve le competenze della Giunta comunale di cui sopra all’art. 5, la determinazione della procedura per l’individuazione degli offerenti è di competenza del responsabile del procedimento. Art. 10 1. Procedura per l’individuazione degli offerenti. Commissioni. La nomina di tutte le commissioni, anche giudicatrici, è di competenza del responsabile del procedimento. Art. 11 - Conclusione della procedura di affidamento. 1. Al termine delle procedure il responsabile del procedimento dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente. 2. Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria il responsabile del procedimento provvede all’aggiudicazione definitiva cui fa seguito determinazione dirigenziale per l’impegno di spesa connesso all’aggiudicazione. Art. 12 1. Stipulazione del contratto. Intervenuta l’aggiudicazione o concluso il procedimento il dirigente responsabile del procedimento provvede alla stipulazione e sottoscrizione del contratto. In ogni caso è prevista la forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Comune per i contratti di importo superiore a quanto annualmente indicato dalla Giunta comunale. In tal caso trova applicazione il successivo art. 49. 2. Al contratto sono allegati i documenti necessari. Art. 13 - 1. Termine anticipato contratto. per la stipulazione del La stipulazione del contratto prima del termine di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione è possibile in presenza di motivate ragioni di particolare urgenza esplicitate in apposito verbale dal responsabile del procedimento. TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN TUTTO O IN PARTE ESLCUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.L.VO 12.4.2006 n. 163 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE. Art. 14 - Principi 1. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione per i contratti in tutto o in parte esclusi dall’ambito di applicazione del D.L.vo 12.4.2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed hanno carattere integrativo di quelle eventualmente contenute nel Codice per singole fattispecie. 2. Quanto sopra vale anche per le concessioni di servizi. CAPO I - PROCEDIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI CONTRATTI Art. 15 - Fasi del procedimento 1. Il procedimento dei contratti si svolge attraverso le fasi della preparazione, della conclusione e dell'esecuzione. 2. La prima fase comprende la preparazione, la scelta del contraente e l'aggiudicazione; la seconda fase comprende la stipulazione e la rogazione; la terza fase comprende l'esecuzione. 3. Sino all'aggiudicazione è fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto i soggetti che prendono parte al procedimento. 4. Responsabile del procedimento è responsabile del settore interessato. il dirigente Art. 16 - Determinazione dirigenziale a contrattare 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione dirigenziale a contrattare, contenente quanto prescritto dall'art. 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267, ed in particolare il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto, nonchè le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. 2. La determinazione dirigenziale a contrattare deve contenere l'indicazione del numero minimo dei soggetti da invitare, almeno cinque se compatibile con l’oggetto del contratto, l'obbligo di motivare l'esclusione di quelli non in possesso dei requisiti di ammissione e l'indicazione del preposto alla gara o trattativa secondo quanto indicato dal successivo art. 55. 3. La determinazione dirigenziale a contrattare deve inoltre contenere l'indicazione dei mezzi di finanziamento della spesa, ovvero delle modalità di utilizzo delle somme qualora si tratti di contratti che danno luogo ad entrate con vincolo di destinazione. Art. 17 - Procedimenti contraente ammissibili per la scelta del 1. Ogni contratto che dia luogo a spesa per il Comune deve essere preceduto da pubblico incanto o licitazione privata, salvo che non ricorrano le condizioni per la trattativa privata, ai sensi dei successivi articoli. 2. I contratti che danno luogo ad una entrata per il Comune devono essere parimenti preceduti da pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata, come indicato nei successivi articoli. Art. 18 1. Scelta della procedura La scelta della procedura più idonea, tra quelle di cui al precedente articolo 17, deve essere motivata al fine di garantire l'economicità delle iniziative e la speditezza, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e dei principi di imparzialità, di concorrenza e della parità di trattamento. CAPO II - PROCEDURE RELATIVE AI CONTRATTI CHE DANNO LUOGO A SPESA PARTE I - PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA Art. 19 - Definizione 1. Il pubblico incanto è il sistema di gara mediante il quale l'ente si rivolge a tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti indicati dal bando di gara, sono interessati a presentare la loro offerta. 2. La licitazione privata è il sistema di gara mediante il quale l'ente si rivolge a soggetti in possesso dei requisiti indicati dal bando di gara, invitandoli a presentare la loro offerta. Art. 20 - Bando di gara 1. E' predisposto dal dirigente responsabile del settore interessato. 2. Le domande di partecipazione alla gara devono pervenire entro i termini di ricezione fissati nel bando di gara. 3. La domanda di partecipazione deve essere corredata da tutta la documentazione e da tutte le dichiarazioni prescritte nel bando di gara. Art. 21 1. Avviso di gara E' predisposto dal dirigente responsabile del settore interessato. Art. 22 - Pubblicità della gara 1. Il bando e l'avviso di gara devono, a cura del dirigente responsabile del settore interessato, essere pubblicati all’Albo Pretorio. 2. Per contratti di importo superiore €uro, l'avviso di gara deve essere parte del settore interessato, alternativamente su uno dei quotidiani 3. L'avviso di gara è sottoscritto dal dirigente predetto. Art. 23 - a duecentomila pubblicato, da per estratto, locali. Richieste di partecipazione ed inviti alla gara per le licitazioni private 1. Quando sia pervenuta una sola richiesta di partecipazione alla gara e l'importo del contratto sia inferiore a 500mila euro, oneri fiscali esclusi, è data facoltà di procedere a trattativa privata previa gara ufficiosa, a seguito di ulteriore provvedimento di cui al precedente art. 16. Quando l'importo del contratto sia uguale o superiore a 500mila euro, oneri fiscali esclusi, va ripetuta almeno una volta la procedura iniziale, prima di esercitare la facoltà di cui sopra. 2. Quando le richieste di partecipazione alla gara siano almeno due, per dare ulteriore corso al procedimento, l'elenco dei soggetti da invitare deve essere integrato da altri soggetti ritenuti idonei, a seguito di adeguato accertamento, in numero non inferiore a quello indicato nell'atto di cui al precedente art. 16. 3. Il dirigente responsabile del settore interessato invita a partecipare alla gara i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. Il verbale dal quale risultano le operazioni di cui sopra deve essere pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni per la sola parte relativa ai richiedenti esclusi dalla gara. 4. L'invito alla partecipazione, da trasmettersi lettera raccomandata, deve contenere tutte indicazioni previste dal bando. 5. La lettera di invito deve inoltre indicare la documentazione da presentarsi da parte del soggetto aggiudicatario. Art. 24 1. con le Criteri di aggiudicazione Gli atti di cui al precedente art. 16 devono indicare i criteri di aggiudicazione che possono essere quello del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto. Art. 25 - Aggiudicazione 1. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, nel caso di pubblico incanto, o nell'invito alla partecipazione, nel caso di licitazione privata, il preposto alla gara di cui al successivo art. 55 assistito da due testimoni ed alla presenza di un dipendente del settore con funzioni di segretario verbalizzante, previamente nominati dal citato preposto, dichiara l'apertura della gara medesima, da tenersi in seduta pubblica. 2. Il preposto alla gara mostra i plichi contenenti le offerte dei partecipanti e, se del caso, il plico contenente il limite o limiti indicati nella stessa giornata, dal dirigente responsabile del settore interessato, con l'assistenza di due dipendenti dello stesso settore, facendo constatare l'integrità dei sigilli; procede quindi all'apertura dei plichi stessi, lasciando per ultimo quello contenente la scheda con l'indicazione del limite o dei limiti precitati; infine, accertata l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, provvede all'individuazione dell'aggiudicatario secondo i criteri di cui all'articolo precedente. 3. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, purchè si tratti di offerta alla pari o in ribasso. 4. Di tutte le operazioni compiute viene redatto verbale sottoscritto dal preposto alla gara, da due testimoni e dal dipendente del settore con funzioni di segretario. Nel verbale devono essere indicati tutti gli atti del procedimento. Art. 26 – 1. Il dirigente responsabile del settore interessato adotta propria determinazione per l’impegno di spesa connesso all’aggiudicazione di cui all’articolo precedente. Art. 27 1. Pubblicazione del risultato di gara Prima di procedere alla stipulazione del contratto, il dirigente responsabile del settore interessato deve provvedere alla pubblicazione, ove ne ricorrano le condizioni, del risultato di gara oltre alla comunicazione ai concorrenti dell’esito. Art. 28 1. Impegno contrattuale Stipulazione del contratto Intervenuta l'aggiudicazione si provvede, da parte del rappresentante del Comune di cui al successivo art. 48, alla stipulazione e sottoscrizione del contratto in forma privatistica o pubblica, salvo i casi in cui l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata siano richiesti dalla legge quale condizione di validità ed efficacia del contratto nei confronti dei terzi. 2. Al contratto sono allegati i documenti necessari: ove si richiamino capitolati generali d'oneri e capitolati speciali è sufficiente farne menzione senza allegarli. PARTE II - TRATTATIVA PRIVATA Art. 29 - Definizione 1. La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato più soggetti, salvo che sia diversamente consentito da disposizioni di legge o di regolamento, si tratta con uno di essi. Art. 30 - Ammissibilità della trattativa privata 1. La trattativa privata è sempre consentita ricorrendo le fattispecie previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, nonchè per singole fattispecie indicate da disposizioni di leggi speciali. 2. La trattativa privata è pure ammessa per contratti sino all'importo di centomila euro. Art. 31 1. singoli Procedimento attuativo L’affidamento a trattativa privata avviene mediante gara informale o ufficiosa, alla quale devono essere invitate più ditte o soggetti, salvo diversa disposizione di legge, ritenuti idonei dal dirigente responsabile del settore interessato. 2. Le operazioni inerenti alla trattativa privata sono condotte dal dirigente responsabile del settore interessato secondo quanto disposto dall'art. 55 e ad esse partecipano due dipendenti del Comune. Art. 32 - Modalità di invito alla gara ufficiosa modalità di presentazione delle offerte e 1. Gli inviti alla gara ufficiosa dovranno essere diramati con uno dei seguenti sistemi: invito in forma scritta: può essere recapitato a mezzo lettera raccomandata o consegnato a mano con ricevuta; invito in forma telegrafica, a mezzo fax o email: queste tre forme potranno essere usate solo in presenza di una urgenza tale da non consentire l'utilizzazione di uno dei sistemi di recapito dell'invito in forma scritta, e comunque con provvedimento motivato. 2. Le offerte dovranno essere presentate, nel rispetto delle condizioni e modalità previste dall'invito, in busta chiusa da consegnare a mano o a mezzo del servizio postale entro i termini stabiliti nell'invito stesso. Art. 33 - Aggiudicazione 1. Il dirigente responsabile del settore interessato, secondo quanto disposto dall'art. 55, procede all'aggiudicazione al concorrente che ha presentato l'offerta ritenuta più vantaggiosa, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte. 2. L'apertura delle buste contenenti le offerte deve avvenire in presenza del pubblico in ora e giorno predeterminati nell'invito alla gara ufficiosa. I legali rappresentanti degli offerenti, se presenti, hanno la facoltà di fare inserire a verbale le eventuali eccezioni ed osservazioni che dovessero ritenere opportune a tutela dei loro diritti ed interessi. La procedura di cui al presente comma non si applica per fattispecie il cui importo non superi trentamila euro. Va pure redatto il verbale delle operazioni svolte per pervenire alla aggiudicazione, con elenco delle offerte presentate, la graduatoria delle stesse, l'indicazione dell'aggiudicatario e la sottoscrizione del preposto alla gara e degli altri soggetti intervenuti. 3. Il predetto dirigente responsabile del settore interessato per fattispecie diverse da quelle del precedente art. 32, procede all'aggiudicazione del contratto dopo aver concluso le operazioni di cui al precedente art. 31 - secondo comma. 4. Il dirigente responsabile del settore interessato ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione con atto motivato. 5. Di tutte le operazioni compiute viene redatto verbale sottoscritto dal dirigente responsabile del settore interessato e da due dipendenti del Comune che partecipano alle operazioni come previsto dal precedente art. 31. Art. 34 – 1. Il dirigente responsabile del settore interessato adotta propria determinazione per l’impegno di spesa connesso all’aggiudicazione di cui all’articolo precedente. Art. 35 1. Stipulazione del contratto Intervenuta l'aggiudicazione a norma degli articoli precedenti, il dirigente responsabile del settore interessato provvede, con le modalità di cui al precedente art. 28, alla stipulazione del contratto con il soggetto prescelto. Art. 36 1. Impegno contrattuale Contratti per esigenze economali I contratti per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi per esigenze economali, entro il limite indicato in apposito regolamento di servizio, vengono conclusi secondo gli usi di commercio. 2. La gestione del fondo economale, la tenuta dei relativi registri e scritture obbligatorie e la rendicontazione delle somme erogate trovano disciplina nel regolamento di contabilità. PARTE III – PROCEDURE TELEMATICHE Art. 37 – Procedure telematiche. 1. E’ consentito l’uso di procedure telematiche con firma digitale degli atti. I soggetti abilitati sono individuati dal Direttore generale. 2. Il sistema per le procedure telematiche è realizzato con modalità e soluzioni che impediscano di operare variazioni su documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure. 3. Trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101. CAPO III - PROCEDURE RELATIVE AI CONTRATTI CHE DANNO LUOGO AD ENTRATA Art. 38 - Forme di contrattazione 1. I contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata, secondo le prescrizioni dei successivi articoli. 2. Per la cessione di partecipazioni azionarie di società non quotate in borsa, oltre alle modalità di cui sopra, possono essere adottate particolari procedure concorsuali a seguito di criteri individuati di volta in volta dalla Giunta comunale. 3. Per la cessione di partecipazioni azionarie di società quotate in borsa, oltre alle modalità previste per la particolare fattispecie dalle disposizioni legislative in vigore, possono essere adottate particolari procedure di collocamento, anche concorsuali, a seguito di criteri individuati di volta in volta dalla Giunta comunale. Art. 39 - Pubblico incanto 1. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 40, 41 e 42 i contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati, dopo avviato il procedimento di cui al precedente art. 16, a seguito di pubblico incanto e ad essi si applicano le norme previste nel Titolo II, Capo III, Sezione I del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per l'esecuzione delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto può essere affidato anche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: in tal caso il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto. 2. La pubblicazione ed affissione degli avvisi di incanto si fa, a cura del dirigente responsabile del settore interessato, all'albo pretorio del Comune, su almeno due quotidiani locali e secondo le altre forme stabilite da disposizioni di legge. 3. Si applicano al pubblico incanto, per quanto non espressamente previsto, i disposti del Titolo III Capo II – Parte 1a, relativi alla specifica fattispecie. Art. 40 1. Licitazione privata. Ammissibilità. La licitazione privata è ammessa: . . per la vendita di beni mobili fuori uso e di derrate quando il valore di stima non superi l’importo di trentamila euro; per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di trentamila euro e la durata del contratto non ecceda i sei anni. 2. Per l'aggiudicazione si segue il criterio del prezzo o corrispettivo più favorevole per il Comune. Il contratto può essere affidato anche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: in tal caso il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto. 3. Si applicano alla licitazione privata di cui al primo comma, i disposti del Titolo III, Capo II – Parte 1a. 4. La pubblicazione degli avvisi della licitazione privata si fa all'albo pretorio del Comune e almeno su due quotidiani locali. Art. 41 1. Trattativa privata. Ammissibilità. La trattativa privata è ammessa per i contratti che danno luogo ad entrate per il Comune: . quando vengono stipulati con enti pubblici, con enti o istituzioni aventi finalità similari, con aziende speciali del Comune, con società controllate dal Comune o da aziende speciali del Comune; . quando il valore del contratto non supera l'importo complessivo di sessantamila euro o la rendita o canone annuo non supera l'importo di ventimila euro e la durata del contratto non eccede in quest'ultima fattispecie i sei anni; . quando si tratta di proroga o rinnovo di contratti di locazione, concessione o affitto in corso; . quando le gare di cui agli articoli precedenti sono andate deserte, ovvero sono state presentate unicamente offerte irregolari o non valide; . quando si tratta di attività connesse alle aziende gestite in economia; . quando non è prevista una controprestazione diretta da parte del Comune. 2. Si applicano alla trattativa privata, per le sole fattispecie di cui al secondo e quarto alinea del primo comma, i disposti di cui ai precedenti articoli 31 e 32. Se l'importo del contratto è almeno pari a duecentomila euro, oneri fiscali esclusi, la pubblicità viene effettuata oltre che all'albo pretorio, alternativamente su uno dei quotidiani locali. Le operazioni inerenti alla trattativa privata sono in ogni caso condotte dal dirigente responsabile del settore interessato e ad esse partecipano due impiegati del Comune. Quelle attinenti alle aziende gestite in economia sono condotte secondo gli usi commerciali. Art. 42 1. Le disposizioni di cui al precedente art. 41, primo comma, si applicano senza limiti di valore per le fattispecie relative all'edilizia economica popolare, alla disciplina urbanistica ed edilizia in genere e in tutti i casi in cui una determinazione specifica sia adottata con atto fondamentale del consiglio. Art. 43 – 1. Impegno contrattuale Il dirigente responsabile del settore interessato adotta propria determinazione per l’accertamento dell’entrata connesso alle risultanze dell’asta pubblica, della licitazione privata o della trattativa privata di cui ai precedenti artt. 39, 40 e 41. Art. 44 1. Disposizioni particolari Stipulazione del contratto Intervenuta l'aggiudicazione, per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 39, 40 e 41 si provvede, da parte del rappresentate del Comune di cui al successivo art. 48, alla stipulazione del contratto in forma privatistica o pubblica, salvo i casi in cui l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata siano richiesti dalla legge civile quale condizione di validità ed efficacia del contratto nei confronti dei terzi. CAPO IV - CONVENZIONI, PROFESSIONALI CONCESSIONI PARTE I - CONVENZIONI E CONCESSIONI Art. 45 - Convenzioni e concessioni ED INCARICHI 1. Alle convenzioni e concessioni che danno luogo ad una spesa per il Comune si applicano le norme di cui al Titolo III Capo II. 2. Alle convenzioni e concessioni che danno luogo ad entrate si applicano le norme di cui al Titolo III Capo II. La trattativa privata è sempre consentita per le concessioni cimiteriali. 3. Se la procedura seguita è quella della trattativa privata le operazioni di cui ai commi precedenti sono in ogni caso condotte dal dirigente responsabile del settore interessato e ad esse partecipano due impiegati del Comune. 4. Per le concessioni di servizi le disposizioni di cui sopra hanno carattere integrativo di quelle contenute nel Codice. PARTE II - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI Art. 46 - Incarichi professionali. 1. Per incarichi professionali che richiedono particolari e specifiche capacità intellettuali o artistiche, unite a notevole e comprovata esperienza, come da relazione del dirigente responsabile del settore interessato, la scelta viene fatta a favore di chi possiede tali requisiti. 2. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 47. Art. 47 - Disciplinare contratto d'incarico. Stipulazione del 1. Gli atti di cui al precedente art. 16 devono contenere l'indicazione della persona prescelta. 2. Le operazioni inerenti alla trattativa per la definizione dell'incarico sono condotte dal dirigente responsabile del settore interessato, secondo quanto disposto dall'art. 55, e ad esse partecipano due dipendenti del Comune. 3. Il predetto dirigente responsabile del settore interessato definisce l'incarico tenendo conto degli elementi economici e tecnici prospettati e delle garanzie di capacità e serietà. 4. Il disciplinare d'incarico deve riportare i seguenti elementi: . oggetto dell'incarico; . prestazioni professionali richieste; . tempi di adempimento; . criteri per la determinazione del compenso; . importo presunto degli onorari e modalità di pagamento; . clausola di variabilità dell'importo presunto solo in diminuzione; . penali per ritardo, eventuale revoca per inadempimento e sistema di risoluzione delle controversie. 5. Si provvede successivamente, da parte del rappresentante del Comune di cui al successivo art. 48 e dell'incaricato, alla stipulazione e alla sottoscrizione del contratto in forma privata. 6. Il dirigente responsabile del settore interessato adotta propria determinazione per l’impegno di spesa connesso all’affidamento dell’incarico di cui al comma precedente. CAPO V - STIPULAZIONE, CONTRATTI ROGAZIONE PARTE I - STIPULAZIONE Art. 48 - Stipulazione del contratto ED ESECUZIONE DEI 1. I contratti sono stipulati dal dirigente responsabile del settore interessato o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal dirigente che lo sostituisce. 2. I contratti, tenuto conto delle indicazioni contenute negli articoli precedenti, possono essere stipulati: · in forma pubblica; · in forma pubblico-amministrativa; · per mezzo di scrittura privata; · per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato o al disciplinare di incarico; · per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, nella fattispecie di cui al precedente art. 36 - primo comma ed altresì nel caso di ricovero di anziani, disabili e minori in strutture residenziali; · in forma digitale. PARTE II - ROGAZIONE Art. 49 - Ufficiale rogante 1. I contratti stipulati in forma pubblica-amministrativa sono ricevuti, nei limiti consentiti dalla legge e con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, dal segretario del Comune o da chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce. 2. L'ufficiale rogante deve, anche a responsabile del servizio contratti, contratti e gli atti da lui ricevuti repertorio, nonchè i contratti stipulati scrittura privata, in fascicoli cronologico. 3. L'ufficiale rogante, o chi lo sostituisce legittimamente, autentica le copie degli atti originali rogati per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta. 4. L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti del Comune. mezzo del custodire i tenendone il per mezzo di per ordine PARTE III - ESECUZIONE DEI CONTRATTI Art. 50 1. Disposizioni generali Allorchè i contratti siano stati stipulati, il dirigente responsabile del settore interessato stabilisce le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare la buona esecuzione. CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 51 - Forma dei contratti 1. Per tutti i contratti del Comune è richiesta la forma scritta ovvero la forma digitale con sottoscrizione certificata. Art. 52 - Durata dei contratti 1. I contratti devono avere termini e durata certi. 2. Il dirigente responsabile del settore interessato provvede, ove necessario, a dare avvio a nuovo procedimento in merito al contratto prossimo a scadenza. Art. 53 - Capitolati 1. I capitolati per ogni genere essere generali e speciali. 2. I capitolati generali contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto e le modalità da seguirsi per le gare. Nel capitolato generale possono essere previste le modalità per la risoluzione arbitrale della controversia insorta durante l'esecuzione del contratto. 3. Sulla base dei capitolati generali vengono adottati i capitolati speciali contenenti le condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie. Art. 54 - di contratto possono Dirigente responsabile del settore interessato 1. Per dirigente responsabile del settore interessato si intende quello che ha adottato la determinazione dirigenziale a contrattare di cui al precedente art. 16. 2. Tutte le funzioni svolte dal dirigente responsabile del settore interessato, o dal dirigente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare da apposito verbale. 3. Per fattispecie di natura specialistica, il Direttore Generale del Comune può stabilire che le funzioni e le responsabilità del dirigente predetto e di cui al presente regolamento siano attribuite anche ad altro dirigente del Comune per aspetti specificatamente individuati. Art. 55 - Preposto alle gare o alle trattative 1. Le gare o le trattative di cui al presente regolamento sono presiedute dal dirigente responsabile del settore interessato o dal dirigente che lo sostituisce legittimamente, o da altro dirigente appositamente incaricato dal Sindaco per la particolare fattispecie, che ha il compito di adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi. Di tutte le operazioni da cui derivino obblighi per l'una o l'altra parte è redatto verbale sottoscritto: . dal preposto alla gara, dal segretario e da due testimoni; . dal preposto alla trattativa e da due impiegati del Comune. Nel verbale devono essere indicati tutti gli atti del procedimento. 2. I dirigenti di cui al precedente comma possono, per singole categorie di atti o per singole fattispecie, delegare le funzioni di preposto alla gara o trattativa ad altro dipendente del settore stesso che sia almeno responsabile di servizio o titolare di posizione organizzativa. 3. Le funzioni di preposto alla gara o alla trattativa, per la fase relativa all'aggiudicazione, ove previsto da speciali disposizioni normative o per la fattispecie di cui al precedente art. 38 secondo comma e terzo comma relativamente alle procedure concorsuali, sono svolte da una commissione, composta da 3 o 5 componenti compreso il Presidente, nominata dal dirigente responsabile del settore interessato o dal dirigente appositamente incaricato dal Sindaco per la particolare fattispecie, che la presiede, e che potrà determinare anche il compenso per i membri non dipendenti del Comune. Il dirigente di cui sopra provvede anche alla nomina del segretario della commissione. Per la fattispecie di cui al presente comma non trovano applicazione le prescrizioni di cui al primo comma relative ai "due testimoni" o "due dipendenti". Art. 56 - 1. Elenco dei soggetti da invitare alle gare o alle trattative L'elenco dei trattative è del settore settore dallo contenute nel Art. 57 - soggetti da invitare alle gare o alle predisposto dal dirigente responsabile interessato o da altro impiegato del stesso delegato, secondo le prescrizioni presente regolamento. Partecipazione alle gare o alle trattative di imprese associate o raggruppate 1. Le imprese possono partecipare alle gare o alle trattative in forma associata o raggruppata, nel rispetto delle prescrizioni legislative regolanti questo istituto. 2. E' inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara o trattativa in forma singola ed associata. 3. La costituzione dell'associazione o del raggruppamento deve essere realizzata e formalizzata come previsto per legge. Art. 58 - Esclusione dalle gare o dalle trattative 1. L'esclusione dalla gara o dalla trattativa per irregolarità o incompletezza della documentazione o dell'offerta e per qualsiasi altro motivo attinente all'offerta, spetta al preposto alla gara o alla trattativa. 2. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato. Art. 59 1. Svolgimento delle gare o delle trattative Il preposto alla gara, assistito dal segretario e dai due testimoni, o alla trattativa, assistito dai due dipendenti del Comune, ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della stessa, di adottare i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato della gara o trattativa. Art. 60 - Sospensione ed aggiornamento del procedimento relativo a gare o trattative 1. Iniziato il procedimento, questo deve proseguire in tutte le successive sequenze fino al termine, a meno che non sussistano situazioni che obiettivamente ne impediscano la conclusione. 2. In tal caso resta a carico del preposto alla gara o alla trattativa l'obbligo di motivare la mancata conclusione del procedimento. 3. La gara o trattativa può inoltre essere sospesa ed aggiornata in presenza di circostanze specifiche che richiedono l'intervento di un parere tecnico di organo estraneo alle operazioni, la cui acquisizione non sia attuabile senza rinviare l'atto conclusivo del procedimento. 4. Quando la gara si svolge con il sistema dell'asta pubblica e non può compiersi nello stesso giorno in cui fu aperta, viene continuata nel primo giorno seguente non festivo. Art. 61 - 1. Revoca ed trattativa annullamento della gara o della Con atto motivato adottato dal preposto può essere tolta ogni efficacia alla gara o trattativa tutte le volte che questa non si sia svolta regolarmente ovvero non abbia raggiunto lo scopo inerente al pubblico interesse. 2. Può essere adottato il provvedimento di cui al precedente comma anche dal dirigente responsabile del settore interessato qualora la parte con cui deve essere stipulato il contratto non provveda, nei termini fissati dal bando di gara o dalla lettera di invito, oppure dal capitolato: . al versamento della cauzione prestabilita; . alla presentazione della documentazione necessaria alla formazione del contratto; . all'anticipazione del fondo spese contrattuali; . alla firma del contratto. Art. 62 - Verbale di gara o trattativa 1. Nel verbale di gara o trattativa devono essere descritte tutte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di fare inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale. 2. Il verbale di gara o trattativa deve indicare quali elementi essenziali: . la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara o trattativa; . gli estremi degli atti con i quali si autorizza la gara o la trattativa; . le norme che regolano il procedimento; . l'elenco dei soggetti invitati, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa; . l'elenco dei soggetti partecipanti con accanto le condizioni da questi praticate e la individuazione dell'aggiudicatario; . la proclamazione del risultato della gara o della trattativa; . la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivo, nel caso che ciò sia consentito; le offerte devono essere siglate dal preposto alla gara e da due testimoni o dal preposto alla trattativa e da due impiegati del Comune. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal prepostopresidente, dal segretario e dai due testimoni o dai due impiegati intervenuti rispettivamente alla gara o alla trattativa. Art. 63 - Cauzione 1. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni derivanti dai contratti con il Comune deve essere prestata idonea cauzione. 2. Si può prescindere dalla cauzione subordinatamente al miglioramento del prezzo o quando si tratti di contratti con pubbliche amministrazioni o con aziende speciali del comune, con società controllate dal comune o da aziende speciali del comune, o da società controllate dalle precedenti, o quando l'importo del contratto non superi ventimila euro. 3. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione, salvo diversa disposizione di legge. 4. Dell'esonero della cauzione menzione nel contratto. Art. 64 - deve farsi espressa Modalità di costituzione della cauzione 1. La cauzione deve essere versata alla tesoreria comunale, con le modalità stabilite dall'art. 221 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267. 2. La cauzione può essere costituita in numerario o titoli di Stato. La cauzione può essere costituita anche da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa a'sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. 3. La cauzione originariamente costituita vale anche per eventuali integrazioni entro il quinto dell'importo del contratto. Art. 65 - Svincolo della cauzione 1. Lo svincolo della cauzione è disposto dal dirigente responsabile del settore interessato previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti con il contratto cui la cauzione si riferisce. Il dirigente responsabile del settore bilancio e ragioneria deve previamente dare atto dell'avvenuta definizione delle relative contabilità. Art. 66 1. Determinazione del prezzo Salvo diversa disposizione di legge, nella determinazione del prezzo di stima dei beni da porre a base per la vendita il Comune si avvale delle prestazioni di propri dipendenti, che per titoli di studio o per esperienza di servizio o per la qualifica funzionale rivestita diano affidamento di idoneità, o di esperti esterni. Art. 67 - Spese contrattuali e fiscali 1. Tutte le spese di contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, a meno che, per legge, per casi speciali di interesse esclusivo del Comune o per esplicita previsione contenuta negli atti di cui al precedente art. 16, le spese predette siano, in tutto o in parte, a carico del Comune medesimo. 2. Nel caso in cui le spese siano poste a carico del contraente, questi sarà invitato a versare presso la Tesoreria comunale o presso la cassa economale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti. 3. Le spese per la pubblicità della gara e quelle per le pubblicazioni del bando di gara e del risultato della gara sono a carico del Comune. 4. Il deposito delle spese inerenti al contratto comprende gli importi per la formazione, stipulazione e rogazione del contratto stesso, ivi compresi gli oneri conseguenti ad adempimenti tipici del singolo contratto, nonchè per i relativi adempimenti fiscali di registrazione e trascrizione, dell'imposta di bollo e dei diritti di rogito. Art. 68 1. Anticipazioni sul prezzo contrattuale Nei contratti non può essere previsto l'obbligo di fare anticipazioni sul prezzo contrattuale che non siano consentite da disposizioni di legge. Art. 69 - Divieto di cessione del contratto 1. I contratti non possono essere ceduti a pena di nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto dal comma successivo. 2. Ricorrendo circostanze eccezionali e con motivazione può essere autorizzata la cessione del contratto. 3. Prima che il Comune conceda l'autorizzazione, il cessionario deve produrre la documentazione richiesta dal Comune stesso. Art. 70 - Rinnovo e proroga 1. Il rinnovo dei contratti previsti dalla legge. è consentito nei casi 2. Qualora per ragioni di allineamento temporale dei servizi, di urgenza o per impossibilità di avvio o di completamento del procedimento non sia possibile addivenire alla conclusione dello stesso ed alla stipula di nuovo contratto è consentita la proroga di quello esistente alle stesse condizioni per il tempo strettamente necessario per il completamento della procedura di cui sopra. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del dirigente responsabile del settore interessato, qualora la proroga del contratto sia imputabile a negligenza dello stesso. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI Art. 71 1. Norma finale Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa dell’Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi ed ai regolamenti statali e regionali