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Regolamento per la disciplina dei contratti

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Regolamento per la disciplina dei contratti
COMUNE DI BRESCIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 10.7.2006
con provvedimento n. 152/26608 P.G.
INDICE
TITOLO I -
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
Disciplina dell'attività contrattuale
Competenza
Rappresentanza del Comune
Rappresentanza senza poteri
TITOLO II –
Art.
Art.
5
6
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
7
8
9
10
11
12
13
DISPOSIZIONI GENERALI
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.L.VO 12.4.2006 n. 163
- CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
2004/17/CE E 2004/18/CE
Competenze
Responsabile delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
Competenza del responsabile delle procedure
Determinazioni dirigenziali
Procedure per l’individuazione degli offerenti
Commissioni
Conclusione della procedura di affidamento
Stipulazione del contratto
Termine anticipato per la stipula del contratto
TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN TUTTO O IN
PARTE ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
D.L.vo 12.4.2006 n. 163 - CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE
Art. 14 – Principi
CAPO I - PROCEDIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI CONTRATTI
Art.
Art.
Art.
Art.
15
16
17
18
Fasi del procedimento
Determinazione dirigenziale a contrattare
Procedimenti ammissibili per la scelta del contraente
Scelta della procedura
CAPO II - PROCEDURE RELATIVE AI CONTRATTI CHE DANNO LUOGO AD UNA
SPESA
PARTE I - PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
19
20
2122
23
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
24
25
26
27
28
Definizione
Bando di gara
Avviso di gara
Pubblicità della gara
Richiesta di partecipazione ed inviti alla gara per le
licitazioni private
Criteri di aggiudicazione
Aggiudicazione
Impegno contrattuale
Pubblicazione del risultato di gara
Stipulazione del contratto
PARTE II - TRATTATIVA PRIVATA
Art.
Art.
Art.
Art.
29
30
31
32
Art.
Art.
Art.
Art.
33
34
35
36
Definizione
Ammissibilità della trattativa privata
Procedimento attuativo
Modalità di invito alla gara ufficiosa e modalità di
presentazione delle offerte
Aggiudicazione
Impegno contrattuale
Stipulazione del contratto
Contratti per esigenze economali
PARTE III - PROCEDURE TELEMATICHE
Art. 37
Procedure telematiche
CAPO III- PROCEDURE
ENTRATA
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
38
39
40
41
42
43
44
RELATIVE
AI
CONTRATTI
CHE
DANNO
LUOGO
Forme di contrattazione
Pubblico incanto
Licitazione privata. Ammissibilità
Trattativa privata. Ammissibilità
Disposizioni particolari
Impegno contrattuale
Stipulazione del contratto
CAPO IV - CONVENZIONI, CONCESSIONI E INCARICHI PROFESSIONALI
AD
PARTE I - CONVENZIONI E CONCESSIONI
Art. 45
Convenzioni e concessioni
PARTE II - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 46
Art. 47
Incarichi professionali
Disciplinare d'incarico. Stipulazione del contratto
CAPO V - STIPULAZIONE - ROGAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI
PARTE I - STIPULAZIONE
Art. 48
Stipulazione del contratto
PARTE II - ROGAZIONE
Art. 49
Ufficiale rogante
PARTE III - ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 50
Disposizioni generali
CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
51
52
53
54
55
56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
61
62
63
64
65
66
67
Forma dei contratti
Durata dei contratti
Capitolati
Dirigente responsabile del settore interessato
Preposto alle gare o alle trattative
Elenco dei soggetti da invitare alle gare o alle
trattative
Partecipazione alle gare o alle trattative di imprese
associate o raggruppate
Esclusione dalle gare o dalle trattative
Svolgimento delle gare o delle trattative
Sospensione ed aggiornamento del procedimento relativo
a gare o trattative
Revoca ed annullamento della gara o della trattativa
Verbale di gara o trattativa
Cauzione
Modalità di costituzione della cauzione
Svincolo della cauzione
Determinazione del prezzo
Spese contrattuali e fiscali
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Anticipazioni sul prezzo contrattuale
Divieto di cessione del contratto
Rinnovo e proroga forniture
TITOLO IV -
Art. 71
DISPOSIZIONI FINALI
Norma finale
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Disciplina dell'attività contrattuale
1.
L'attività contrattuale del Comune è disciplinata
dalla
normativa
dell’Unione
Europea
recepita
o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano,
dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal
presente regolamento e dai regolamenti del Comune
riguardanti speciali servizi e si svolge secondo
principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza: l’affidamento deve altresì rispettare i
principi di libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità.
Art. 2 1.
La competenza per le singole fattispecie contrattuali
è
stabilita
dal
testo
unico
delle
leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.L.vo 18.8.2000 n. 267, dallo statuto e dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi – il sistema organizzativo.
Art. 3 1.
Rappresentanza del Comune
Nella stipulazione dei contratti il Comune è rappresentato dai dirigenti indicati nei successivi
articoli 12 e 48.
Art. 4 1.
Competenza
Rappresentanza senza poteri.
I dirigenti che abbiamo contrattato senza averne i
poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà loro
conferite, sono responsabili del danno sofferto dal
Comune e di quello che il terzo contraente abbia
sofferto per aver confidato
validità del contratto.
senza
sua
colpa
nella
TITOLO II - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.L.VO 12.4.2006 n.
163 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTAZIONE DELLE
DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE.
Art. 5 1.
-
-
-
Competenze.
Compete alla Giunta comunale:
la scelta tra progettazione, concorso di progettazione
e concorso di idee; tra progettazione interna ed
esterna; di concessione di lavori pubblici o di
procedura riferita a promotore finanziario o società di
progetto;
la
scelta
in
tema
di
concessione
di
servizi,
sull’utilizzo di sistema dinamico di acquisizione, di
accordi quadro, di contratti di sponsorizzazione o di
ricorso a centrali di committenza e in tema di appalti
riservati;
l’indirizzo sulle procedure di scelta del contraente e
di scelta della speciale procedura di aggiudicazione
per i lavori di edilizia residenziale pubblica.
Art. 6 -
Responsabile delle procedure di affidamento e
di esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
1.
Per ogni singolo intervento relativo a lavori da
realizzarsi
mediante
contratto,
responsabile
del
procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione, è il dirigente
responsabile del settore proponente quando questo sia
anche settore di supporto ed è invece il dirigente
responsabile del settore di supporto quando questo sia
diverso dal settore proponente.
2.
Per ogni singolo intervento relativo a servizi e
forniture
da
realizzarsi
mediante
contratto,
responsabile del procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, è
il dirigente responsabile del settore proponente ed è
invece il dirigente responsabile di settore di
supporto,
quando
a
questo
competa
la
fase
dell’esecuzione.
3.
Il dirigente di cui sopra al primo e secondo comma, in
caso di assenza o impedimento, è sostituito dal
dirigente che ne assume le funzioni, secondo quanto
previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi – il sistema organizzativo.
4.
Il dirigente di cui ai commi precedenti per singole
categorie di procedimenti o per singole fattispecie o
per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad
altro dipendente del proprio settore o di settore di
supporto,
sentito
in
tal
caso
il
dirigente
responsabile dello stesso, che sia almeno responsabile
di servizio o titolare di posizione organizzativa.
5.
In ogni caso per i lavori e servizi attinenti
all’ingegneria ed all’architettura il responsabile del
procedimento deve essere un tecnico di ruolo.
6.
Per le fattispecie per le quali non è chiaramente
attribuibile la competenza a specifico settore in cui
si
articola
l’attività
del
Comune,
compete
al
Direttore generale l’individuazione del responsabile
del procedimento.
Art. 7 -
Competenze del responsabile delle procedure.
1.
Il responsabile del procedimento adotta tutti i
provvedimenti che si rendono necessari e che non sono
specificatamente attribuiti ad altri soggetti. Di
tutte le operazioni dalle quale derivi una scelta tra
diverse
soluzioni
o
opzioni
è
redatto
verbale
sottoscritto dallo stesso, da due impiegati del Comune
e da altro impiegato che opera come segretario. Nel
verbale devono essere indicati tutti gli atti del
procedimento.
2.
Tutti i verbali che vengo redatti nelle varie fasi del
procedimento
devono
essere
sottoscritti
dal
responsabile del procedimento stesso, da due impiegati
quali testimoni presenti all’operazione e da impiegato
che opera come segretario.
Art. 8 -
Determinazioni dirigenziali.
1.
Le determinazioni dirigenziali necessarie alle varie
fasi del procedimento sono adottate dal dirigente
responsabile del Settore competente per la fase cui la
determinazione si riferisce.
Art. 9 1.
Fatte salve le competenze della Giunta comunale di cui
sopra all’art. 5, la determinazione della procedura
per l’individuazione degli offerenti è di competenza
del responsabile del procedimento.
Art. 10 1.
Procedura per l’individuazione degli offerenti.
Commissioni.
La nomina di tutte le commissioni, anche giudicatrici,
è di competenza del responsabile del procedimento.
Art. 11 -
Conclusione della procedura di affidamento.
1.
Al termine delle procedure il responsabile del
procedimento dichiara l'aggiudicazione provvisoria a
favore del migliore offerente.
2.
Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria il
responsabile
del
procedimento
provvede
all’aggiudicazione
definitiva
cui
fa
seguito
determinazione dirigenziale per l’impegno di spesa
connesso all’aggiudicazione.
Art. 12 1.
Stipulazione del contratto.
Intervenuta
l’aggiudicazione
o
concluso
il
procedimento
il
dirigente
responsabile
del
procedimento
provvede
alla
stipulazione
e
sottoscrizione del contratto. In ogni caso è prevista
la forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
rogante del Comune per i contratti di importo
superiore a quanto annualmente indicato dalla Giunta
comunale. In tal caso trova applicazione il successivo
art. 49.
2.
Al contratto sono allegati i documenti necessari.
Art. 13 -
1.
Termine anticipato
contratto.
per
la
stipulazione
del
La stipulazione del contratto prima del termine di
trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati
del provvedimento di aggiudicazione è possibile in
presenza di motivate ragioni di particolare urgenza
esplicitate in apposito verbale dal responsabile del
procedimento.
TITOLO III –
DISPOSIZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN TUTTO O
IN PARTE ESLCUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
DEL D.L.VO 12.4.2006 n. 163 - CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
2004/17/CE E 2004/18/CE.
Art. 14 - Principi
1.
Le
disposizioni
del
presente
titolo
trovano
applicazione per i contratti in tutto o in parte
esclusi
dall’ambito
di
applicazione
del
D.L.vo
12.4.2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed hanno
carattere integrativo di quelle eventualmente contenute
nel Codice per singole fattispecie.
2.
Quanto sopra vale anche per le concessioni di servizi.
CAPO I -
PROCEDIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI CONTRATTI
Art. 15 -
Fasi del procedimento
1.
Il procedimento dei contratti si svolge attraverso le
fasi
della
preparazione,
della
conclusione
e
dell'esecuzione.
2.
La prima fase comprende la preparazione, la scelta del
contraente
e
l'aggiudicazione;
la
seconda
fase
comprende la stipulazione e la rogazione; la terza
fase comprende l'esecuzione.
3.
Sino all'aggiudicazione è fatto divieto di comunicare
a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto i
soggetti che prendono parte al procedimento.
4.
Responsabile
del
procedimento
è
responsabile del settore interessato.
il
dirigente
Art. 16 -
Determinazione dirigenziale a contrattare
1.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
determinazione dirigenziale a contrattare, contenente
quanto prescritto dall'art. 192 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.L.vo 18.8.2000 n. 267, ed in particolare il fine,
l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali
del contratto, nonchè le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base.
2.
La determinazione dirigenziale a contrattare deve
contenere l'indicazione del numero minimo dei soggetti
da
invitare,
almeno
cinque
se
compatibile
con
l’oggetto
del
contratto,
l'obbligo
di
motivare
l'esclusione di quelli non in possesso dei requisiti
di ammissione e l'indicazione del preposto alla gara o
trattativa secondo quanto indicato dal successivo art.
55.
3.
La determinazione dirigenziale a contrattare deve
inoltre
contenere
l'indicazione
dei
mezzi
di
finanziamento della spesa, ovvero delle modalità di
utilizzo delle somme qualora si tratti di contratti
che
danno
luogo
ad
entrate
con
vincolo
di
destinazione.
Art. 17 -
Procedimenti
contraente
ammissibili
per
la
scelta
del
1.
Ogni contratto che dia luogo a spesa per il Comune
deve
essere
preceduto
da
pubblico
incanto
o
licitazione privata, salvo che non ricorrano le
condizioni per la trattativa privata, ai sensi dei
successivi articoli.
2.
I contratti che danno luogo ad una entrata per il
Comune devono essere parimenti preceduti da pubblico
incanto, licitazione privata o trattativa privata,
come indicato nei successivi articoli.
Art. 18 1.
Scelta della procedura
La scelta della procedura più idonea, tra quelle di
cui al precedente articolo 17, deve essere motivata al
fine di garantire l'economicità delle iniziative e la
speditezza, correttezza e trasparenza dell'azione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di
legge
vigenti
in
materia
e
dei
principi
di
imparzialità, di concorrenza e della parità di
trattamento.
CAPO II -
PROCEDURE RELATIVE AI CONTRATTI CHE DANNO LUOGO
A SPESA
PARTE I -
PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA
Art. 19 -
Definizione
1.
Il pubblico incanto è il sistema di gara mediante il
quale l'ente si rivolge a tutti i soggetti che, in
possesso dei requisiti indicati dal bando di gara,
sono interessati a presentare la loro offerta.
2.
La licitazione privata è il sistema di gara mediante
il quale l'ente si rivolge a soggetti in possesso dei
requisiti indicati dal bando di gara, invitandoli a
presentare la loro offerta.
Art. 20 -
Bando di gara
1.
E' predisposto dal dirigente responsabile del settore
interessato.
2.
Le domande di partecipazione alla gara devono pervenire entro i termini di ricezione fissati nel bando
di gara.
3.
La domanda di partecipazione deve essere corredata da
tutta la documentazione e da tutte le dichiarazioni
prescritte nel bando di gara.
Art. 21 1.
Avviso di gara
E' predisposto dal dirigente responsabile del settore
interessato.
Art. 22 -
Pubblicità della gara
1.
Il bando e l'avviso di gara devono, a cura del
dirigente responsabile del settore interessato, essere
pubblicati all’Albo Pretorio.
2.
Per contratti di importo superiore
€uro, l'avviso di gara deve essere
parte
del
settore
interessato,
alternativamente su uno dei quotidiani
3.
L'avviso di gara è sottoscritto dal dirigente predetto.
Art. 23 -
a duecentomila
pubblicato, da
per
estratto,
locali.
Richieste di partecipazione ed inviti alla gara
per le licitazioni private
1.
Quando
sia
pervenuta
una
sola
richiesta
di
partecipazione alla gara e l'importo del contratto sia
inferiore a 500mila euro, oneri fiscali esclusi, è
data facoltà di procedere a trattativa privata previa
gara ufficiosa, a seguito di ulteriore provvedimento
di cui al precedente art. 16. Quando l'importo del
contratto sia uguale o superiore a 500mila euro, oneri
fiscali esclusi, va ripetuta almeno una volta la
procedura iniziale, prima di esercitare la facoltà di
cui sopra.
2.
Quando le richieste di partecipazione alla gara siano
almeno due, per dare ulteriore corso al procedimento,
l'elenco
dei
soggetti
da
invitare
deve
essere
integrato da altri soggetti ritenuti idonei, a seguito
di adeguato accertamento, in numero non inferiore a
quello indicato nell'atto di cui al precedente art.
16.
3.
Il dirigente responsabile del settore interessato
invita a partecipare alla gara i richiedenti in
possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. Il
verbale dal quale risultano le operazioni di cui sopra
deve essere pubblicato all'albo pretorio per quindici
giorni per la sola parte relativa ai richiedenti
esclusi dalla gara.
4.
L'invito alla partecipazione, da trasmettersi
lettera
raccomandata,
deve
contenere
tutte
indicazioni previste dal bando.
5.
La lettera di invito deve inoltre indicare la
documentazione da presentarsi da parte del soggetto
aggiudicatario.
Art. 24 1.
con
le
Criteri di aggiudicazione
Gli atti di cui al precedente art. 16 devono indicare
i criteri di aggiudicazione che possono essere quello
del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Quando il contratto è affidato con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed
alle caratteristiche del contratto.
Art. 25 -
Aggiudicazione
1.
Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, nel
caso
di
pubblico
incanto,
o
nell'invito
alla
partecipazione, nel caso di licitazione privata, il
preposto alla gara di cui al successivo art. 55
assistito da due testimoni ed alla presenza di un
dipendente del settore con funzioni di segretario
verbalizzante,
previamente
nominati
dal
citato
preposto, dichiara l'apertura della gara medesima, da
tenersi in seduta pubblica.
2.
Il preposto alla gara mostra i plichi contenenti le
offerte dei partecipanti e, se del caso, il plico
contenente il limite o limiti indicati nella stessa
giornata, dal dirigente responsabile del settore
interessato, con l'assistenza di due dipendenti dello
stesso settore, facendo constatare l'integrità dei
sigilli; procede quindi all'apertura dei plichi
stessi, lasciando per ultimo quello contenente la
scheda con l'indicazione del limite o dei limiti
precitati; infine, accertata l'esistenza dei requisiti
per
la
partecipazione
alla
gara,
provvede
all'individuazione
dell'aggiudicatario
secondo
i
criteri di cui all'articolo precedente.
3.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia
pervenuta una sola offerta valida, purchè si tratti di
offerta alla pari o in ribasso.
4.
Di tutte le operazioni compiute viene redatto verbale
sottoscritto dal preposto alla gara, da due testimoni
e dal dipendente del settore con funzioni di
segretario. Nel verbale devono essere indicati tutti
gli atti del procedimento.
Art. 26 –
1.
Il dirigente responsabile del settore interessato
adotta propria determinazione per l’impegno di spesa
connesso
all’aggiudicazione
di
cui
all’articolo
precedente.
Art. 27 1.
Pubblicazione del risultato di gara
Prima di procedere alla stipulazione del contratto, il
dirigente responsabile del settore interessato deve
provvedere alla pubblicazione, ove ne ricorrano le
condizioni,
del
risultato
di
gara
oltre
alla
comunicazione ai concorrenti dell’esito.
Art. 28 1.
Impegno contrattuale
Stipulazione del contratto
Intervenuta l'aggiudicazione si provvede, da parte del
rappresentante del Comune di cui al successivo art.
48, alla stipulazione e sottoscrizione del contratto
in forma privatistica o pubblica, salvo i casi in cui
l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata
siano richiesti dalla legge quale condizione di
validità ed efficacia del contratto nei confronti dei
terzi.
2.
Al contratto sono allegati i documenti necessari: ove
si richiamino capitolati generali d'oneri e capitolati
speciali è sufficiente farne menzione senza allegarli.
PARTE II -
TRATTATIVA PRIVATA
Art. 29 -
Definizione
1.
La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver
interpellato più soggetti, salvo che sia diversamente
consentito da disposizioni di legge o di regolamento,
si tratta con uno di essi.
Art. 30 -
Ammissibilità della trattativa privata
1.
La trattativa privata è sempre consentita ricorrendo
le fattispecie previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, nonchè per singole fattispecie
indicate da disposizioni di leggi speciali.
2.
La trattativa privata è pure ammessa per
contratti sino all'importo di centomila euro.
Art. 31 1.
singoli
Procedimento attuativo
L’affidamento a trattativa privata avviene mediante
gara informale o ufficiosa, alla quale devono essere
invitate
più
ditte
o
soggetti,
salvo
diversa
disposizione di legge, ritenuti idonei dal dirigente
responsabile del settore interessato.
2.
Le operazioni inerenti alla trattativa privata sono
condotte dal dirigente responsabile del settore
interessato secondo quanto disposto dall'art. 55 e ad
esse partecipano due dipendenti del Comune.
Art. 32 -
Modalità di invito alla gara ufficiosa
modalità di presentazione delle offerte
e
1.
Gli inviti alla gara ufficiosa dovranno essere
diramati con uno dei seguenti sistemi:
invito in forma scritta: può essere recapitato a
mezzo lettera raccomandata o consegnato a mano
con ricevuta;
invito in forma telegrafica, a mezzo fax o email: queste tre forme potranno essere usate solo
in presenza di una urgenza tale da non consentire
l'utilizzazione di uno dei sistemi di recapito
dell'invito in forma scritta, e comunque con
provvedimento motivato.
2.
Le offerte dovranno essere presentate, nel rispetto
delle condizioni e modalità previste dall'invito, in
busta chiusa da consegnare a mano o a mezzo del
servizio postale entro i termini stabiliti nell'invito
stesso.
Art. 33 -
Aggiudicazione
1.
Il dirigente responsabile del settore interessato,
secondo
quanto
disposto
dall'art.
55,
procede
all'aggiudicazione al concorrente che ha presentato
l'offerta ritenuta più vantaggiosa, tenendo conto
degli elementi economici e tecnici delle singole
offerte.
2.
L'apertura delle buste contenenti le offerte deve
avvenire in presenza del pubblico in ora e giorno
predeterminati nell'invito alla gara ufficiosa.
I legali rappresentanti degli offerenti, se presenti,
hanno la facoltà di fare inserire a verbale le
eventuali eccezioni ed osservazioni che dovessero
ritenere opportune a tutela dei loro diritti ed
interessi.
La procedura di cui al presente comma non si applica
per fattispecie il cui importo non superi trentamila
euro. Va pure redatto il verbale delle operazioni
svolte per pervenire alla aggiudicazione, con elenco
delle offerte presentate, la graduatoria delle stesse,
l'indicazione dell'aggiudicatario e la sottoscrizione
del preposto alla gara e degli altri soggetti
intervenuti.
3.
Il
predetto
dirigente
responsabile
del
settore
interessato per fattispecie diverse da quelle del
precedente art. 32, procede all'aggiudicazione del
contratto dopo aver concluso le operazioni di cui al
precedente art. 31 - secondo comma.
4.
Il dirigente responsabile del settore interessato ha
facoltà di non procedere all'aggiudicazione con atto
motivato.
5.
Di tutte le operazioni compiute viene redatto verbale
sottoscritto dal dirigente responsabile del settore
interessato e da due dipendenti del Comune che
partecipano
alle
operazioni
come
previsto
dal
precedente art. 31.
Art. 34 –
1.
Il dirigente responsabile del settore interessato
adotta propria determinazione per l’impegno di spesa
connesso
all’aggiudicazione
di
cui
all’articolo
precedente.
Art. 35 1.
Stipulazione del contratto
Intervenuta l'aggiudicazione a norma degli articoli
precedenti, il dirigente responsabile del settore
interessato provvede, con le modalità di cui al
precedente art. 28, alla stipulazione del contratto
con il soggetto prescelto.
Art. 36 1.
Impegno contrattuale
Contratti per esigenze economali
I contratti per gli acquisti di beni e prestazioni di
servizi per esigenze economali, entro il limite
indicato in apposito regolamento di servizio, vengono
conclusi secondo gli usi di commercio.
2.
La gestione del fondo economale, la tenuta dei
relativi registri e scritture obbligatorie e la
rendicontazione delle somme erogate trovano disciplina
nel regolamento di contabilità.
PARTE III – PROCEDURE TELEMATICHE
Art. 37 –
Procedure telematiche.
1.
E’ consentito l’uso di procedure telematiche con firma
digitale degli atti. I soggetti abilitati sono
individuati dal Direttore generale.
2.
Il sistema per le procedure telematiche è realizzato
con modalità e soluzioni che impediscano di operare
variazioni su documenti, sulle registrazioni di
sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e
telematiche degli atti e delle operazioni compiute
nell’ambito delle procedure.
3.
Trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.
CAPO III -
PROCEDURE RELATIVE AI CONTRATTI CHE DANNO LUOGO
AD ENTRATA
Art. 38 -
Forme di contrattazione
1.
I contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati
a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o
trattativa privata, secondo le prescrizioni dei
successivi articoli.
2.
Per la cessione di partecipazioni azionarie di società
non quotate in borsa, oltre alle modalità di cui
sopra, possono essere adottate particolari procedure
concorsuali a seguito di criteri individuati di volta
in volta dalla Giunta comunale.
3.
Per la cessione di partecipazioni azionarie di società
quotate in borsa, oltre alle modalità previste per la
particolare fattispecie dalle disposizioni legislative
in
vigore,
possono
essere
adottate
particolari
procedure di collocamento, anche concorsuali, a
seguito di criteri individuati di volta in volta dalla
Giunta comunale.
Art. 39 -
Pubblico incanto
1.
Salvo quanto disposto dai successivi articoli 40, 41 e
42 i contratti che danno luogo ad entrate sono
stipulati, dopo avviato il procedimento di cui al
precedente art. 16, a seguito di pubblico incanto e ad
essi si applicano le norme previste nel Titolo II,
Capo III, Sezione I del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per
l'esecuzione delle leggi sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e
successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto
può essere affidato anche con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: in tal caso il bando
di
gara
stabilisce
i
criteri
di
valutazione
dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed
alle caratteristiche del contratto.
2.
La pubblicazione ed affissione degli avvisi di incanto
si fa, a cura del dirigente responsabile del settore
interessato, all'albo pretorio del Comune, su almeno
due quotidiani locali e secondo le altre forme
stabilite da disposizioni di legge.
3.
Si applicano al pubblico incanto, per quanto non
espressamente previsto, i disposti del Titolo III Capo
II
–
Parte
1a,
relativi
alla
specifica
fattispecie.
Art. 40 1.
Licitazione privata. Ammissibilità.
La licitazione privata è ammessa:
.
.
per la vendita di beni mobili fuori uso e di
derrate quando il valore di stima non superi
l’importo di trentamila euro;
per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed
altri beni immobili, quando la rendita annuale
sia valutata in somma non maggiore di trentamila
euro e la durata del contratto non ecceda i sei
anni.
2.
Per l'aggiudicazione si segue il criterio del prezzo o
corrispettivo più favorevole per il Comune. Il
contratto può essere affidato anche con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa: in tal
caso il bando di gara stabilisce i criteri di
valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura,
all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto.
3.
Si applicano alla licitazione privata di cui al primo
comma, i disposti del Titolo III, Capo II – Parte 1a.
4.
La pubblicazione degli avvisi della licitazione
privata si fa all'albo pretorio del Comune e almeno su
due quotidiani locali.
Art. 41 1.
Trattativa privata. Ammissibilità.
La trattativa privata è ammessa per i contratti che
danno luogo ad entrate per il Comune:
.
quando vengono stipulati con enti pubblici, con
enti o istituzioni aventi finalità similari, con
aziende
speciali
del
Comune,
con
società
controllate dal Comune o da aziende speciali del
Comune;
.
quando il valore del contratto non supera
l'importo complessivo di sessantamila euro o la
rendita o canone annuo non supera l'importo di
ventimila euro e la durata del contratto non
eccede in quest'ultima fattispecie i sei anni;
.
quando si tratta di proroga o rinnovo di
contratti di locazione, concessione o affitto in
corso;
.
quando le gare di cui agli articoli precedenti
sono andate deserte, ovvero sono state presentate
unicamente offerte irregolari o non valide;
.
quando si tratta di attività connesse alle
aziende gestite in economia;
.
quando non è prevista una controprestazione
diretta da parte del Comune.
2.
Si applicano alla trattativa privata, per le sole
fattispecie di cui al secondo e quarto alinea del
primo comma, i disposti di cui ai precedenti articoli
31 e 32. Se l'importo del contratto è almeno pari a
duecentomila
euro,
oneri
fiscali
esclusi,
la
pubblicità
viene
effettuata
oltre
che
all'albo
pretorio, alternativamente su uno dei quotidiani
locali. Le operazioni inerenti alla trattativa privata
sono in ogni caso condotte dal dirigente responsabile
del settore interessato e ad esse partecipano due
impiegati del Comune. Quelle attinenti alle aziende
gestite in economia sono condotte secondo gli usi
commerciali.
Art. 42 1.
Le disposizioni di cui al precedente art. 41, primo
comma, si applicano senza limiti di valore per le
fattispecie relative all'edilizia economica popolare,
alla disciplina urbanistica ed edilizia in genere e in
tutti i casi in cui una determinazione specifica sia
adottata con atto fondamentale del consiglio.
Art. 43 –
1.
Impegno contrattuale
Il dirigente responsabile del settore interessato
adotta
propria
determinazione
per
l’accertamento
dell’entrata
connesso
alle
risultanze
dell’asta
pubblica, della licitazione privata o della trattativa
privata di cui ai precedenti artt. 39, 40 e 41.
Art. 44 1.
Disposizioni particolari
Stipulazione del contratto
Intervenuta l'aggiudicazione, per le fattispecie di
cui ai precedenti artt. 39, 40 e 41 si provvede, da
parte del rappresentate del Comune di cui al
successivo art. 48, alla stipulazione del contratto in
forma privatistica o pubblica, salvo i casi in cui
l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata
siano richiesti dalla legge civile quale condizione di
validità ed efficacia del contratto nei confronti dei
terzi.
CAPO IV -
CONVENZIONI,
PROFESSIONALI
CONCESSIONI
PARTE I -
CONVENZIONI E CONCESSIONI
Art. 45 -
Convenzioni e concessioni
ED
INCARICHI
1.
Alle convenzioni e concessioni che danno luogo ad una
spesa per il Comune si applicano le norme di cui al
Titolo III Capo II.
2.
Alle convenzioni e concessioni che danno luogo ad
entrate si applicano le norme di cui al Titolo III
Capo II.
La trattativa privata è sempre consentita per le
concessioni cimiteriali.
3.
Se la procedura seguita è quella della trattativa
privata le operazioni di cui ai commi precedenti sono
in ogni caso condotte dal dirigente responsabile del
settore
interessato
e
ad
esse
partecipano
due
impiegati del Comune.
4.
Per le concessioni di servizi le disposizioni di cui
sopra hanno carattere integrativo di quelle contenute
nel Codice.
PARTE II -
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 46 -
Incarichi professionali.
1.
Per incarichi professionali che richiedono particolari
e specifiche capacità intellettuali o artistiche,
unite a notevole e comprovata esperienza, come da
relazione del dirigente responsabile del settore
interessato, la scelta viene fatta a favore di chi
possiede tali requisiti.
2.
Si applicano le disposizioni di cui al successivo art.
47.
Art. 47 - Disciplinare
contratto
d'incarico.
Stipulazione
del
1.
Gli atti di cui al precedente art. 16 devono contenere
l'indicazione della persona prescelta.
2.
Le
operazioni
inerenti
alla
trattativa
per
la
definizione dell'incarico sono condotte dal dirigente
responsabile del settore interessato, secondo quanto
disposto dall'art. 55, e ad esse partecipano due
dipendenti del Comune.
3.
Il
predetto
dirigente
responsabile
del
settore
interessato definisce l'incarico tenendo conto degli
elementi economici e tecnici prospettati e delle
garanzie di capacità e serietà.
4.
Il disciplinare d'incarico deve riportare i seguenti
elementi:
.
oggetto dell'incarico;
.
prestazioni professionali richieste;
.
tempi di adempimento;
.
criteri per la determinazione del compenso;
.
importo presunto degli onorari e modalità di
pagamento;
.
clausola di variabilità dell'importo presunto
solo in diminuzione;
.
penali
per
ritardo,
eventuale
revoca
per
inadempimento e sistema di risoluzione delle
controversie.
5.
Si
provvede
successivamente,
da
parte
del
rappresentante del Comune di cui al successivo art. 48
e
dell'incaricato,
alla
stipulazione
e
alla
sottoscrizione del contratto in forma privata.
6.
Il dirigente responsabile del settore interessato
adotta propria determinazione per l’impegno di spesa
connesso all’affidamento dell’incarico di cui al comma
precedente.
CAPO V -
STIPULAZIONE,
CONTRATTI
ROGAZIONE
PARTE I -
STIPULAZIONE
Art. 48 -
Stipulazione del contratto
ED
ESECUZIONE
DEI
1.
I contratti sono stipulati dal dirigente responsabile
del settore interessato o, in caso di assenza o
impedimento
di
questi,
dal
dirigente
che
lo
sostituisce.
2.
I contratti, tenuto conto delle indicazioni contenute
negli articoli precedenti, possono essere stipulati:
·
in forma pubblica;
·
in forma pubblico-amministrativa;
·
per mezzo di scrittura privata;
·
per mezzo di accettazione sottoscritta dalla
controparte
in
calce
al
capitolato
o
al
disciplinare di incarico;
·
per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio, nella fattispecie di cui al precedente
art. 36 - primo comma ed altresì nel caso di
ricovero di anziani, disabili e minori in
strutture residenziali;
·
in forma digitale.
PARTE II -
ROGAZIONE
Art. 49 -
Ufficiale rogante
1.
I contratti stipulati in forma pubblica-amministrativa
sono ricevuti, nei limiti consentiti dalla legge e con
le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto
applicabili, dal segretario del Comune o da chi
legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.
2.
L'ufficiale
rogante
deve,
anche
a
responsabile del servizio contratti,
contratti e gli atti da lui ricevuti
repertorio, nonchè i contratti stipulati
scrittura
privata,
in
fascicoli
cronologico.
3.
L'ufficiale
rogante,
o
chi
lo
sostituisce
legittimamente,
autentica
le
copie
degli
atti
originali rogati per ogni effetto di legge e rilascia
le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.
4.
L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti
tributari connessi a tutti i contratti del Comune.
mezzo
del
custodire i
tenendone il
per mezzo di
per
ordine
PARTE III - ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 50 1.
Disposizioni generali
Allorchè i contratti siano stati stipulati, il
dirigente
responsabile
del
settore
interessato
stabilisce le cautele di assistenza, vigilanza e
direzione
necessarie
ad
assicurare
la
buona
esecuzione.
CAPO VI -
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 51 -
Forma dei contratti
1.
Per tutti i contratti del Comune è richiesta la forma
scritta ovvero la forma digitale con sottoscrizione
certificata.
Art. 52 -
Durata dei contratti
1.
I contratti devono avere termini e durata certi.
2.
Il dirigente responsabile del settore interessato
provvede, ove necessario, a dare avvio a nuovo
procedimento in merito al contratto prossimo a
scadenza.
Art. 53 -
Capitolati
1.
I capitolati per ogni genere
essere generali e speciali.
2.
I capitolati generali contengono le condizioni che
possono applicarsi indistintamente a determinati tipi
di contratto e le modalità da seguirsi per le gare.
Nel capitolato generale possono essere previste le
modalità
per
la
risoluzione
arbitrale
della
controversia
insorta
durante
l'esecuzione
del
contratto.
3.
Sulla base dei capitolati generali vengono adottati i
capitolati speciali contenenti le condizioni relative
all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di
una ristretta categoria di contratti della stessa
specie.
Art. 54 -
di
contratto
possono
Dirigente responsabile del settore interessato
1.
Per dirigente responsabile del settore interessato si
intende quello che ha adottato la determinazione
dirigenziale a contrattare di cui al precedente art.
16.
2.
Tutte le funzioni svolte dal dirigente responsabile
del settore interessato, o dal dirigente che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento, quali
risultano dal presente regolamento, devono risultare
da apposito verbale.
3.
Per fattispecie di natura specialistica, il Direttore
Generale del Comune può stabilire che le funzioni e le
responsabilità del dirigente predetto e di cui al
presente regolamento siano attribuite anche ad altro
dirigente del Comune per aspetti specificatamente
individuati.
Art. 55 -
Preposto alle gare o alle trattative
1.
Le gare o le trattative di cui al presente regolamento
sono presiedute dal dirigente responsabile del settore
interessato o dal dirigente che lo sostituisce
legittimamente, o da altro dirigente appositamente
incaricato dal Sindaco per la particolare fattispecie,
che ha il compito di adottare tutti i provvedimenti
che si rendono necessari nei singoli casi. Di tutte le
operazioni da cui derivino obblighi per l'una o
l'altra parte è redatto verbale sottoscritto:
.
dal preposto alla gara, dal segretario e da due
testimoni;
.
dal preposto alla trattativa e da due impiegati
del Comune.
Nel verbale devono essere indicati tutti gli atti del
procedimento.
2.
I dirigenti di cui al precedente comma possono, per
singole categorie di atti o per singole fattispecie,
delegare le funzioni di preposto alla gara o
trattativa ad altro dipendente del settore stesso che
sia almeno responsabile di servizio o titolare di
posizione organizzativa.
3.
Le funzioni di preposto alla gara o alla trattativa,
per la fase relativa all'aggiudicazione, ove previsto
da
speciali
disposizioni
normative
o
per
la
fattispecie di cui al precedente art. 38 secondo comma
e
terzo
comma
relativamente
alle
procedure
concorsuali, sono svolte da una commissione, composta
da 3 o 5 componenti compreso il Presidente, nominata
dal dirigente responsabile del settore interessato o
dal dirigente appositamente incaricato dal Sindaco per
la particolare fattispecie, che la presiede, e che
potrà determinare anche il compenso per i membri non
dipendenti del Comune.
Il dirigente di cui sopra provvede anche alla nomina
del segretario della commissione. Per la fattispecie
di cui al presente comma non trovano applicazione le
prescrizioni di cui al primo comma relative ai "due
testimoni" o "due dipendenti".
Art. 56 -
1.
Elenco dei soggetti da invitare alle gare o
alle trattative
L'elenco dei
trattative è
del settore
settore dallo
contenute nel
Art. 57 -
soggetti da invitare alle gare o alle
predisposto dal dirigente responsabile
interessato o da altro impiegato del
stesso delegato, secondo le prescrizioni
presente regolamento.
Partecipazione alle gare o alle trattative di
imprese associate o raggruppate
1.
Le imprese possono partecipare alle gare o alle
trattative in forma associata o raggruppata, nel
rispetto delle prescrizioni legislative regolanti
questo istituto.
2.
E' inammissibile la contemporanea partecipazione alla
gara o trattativa in forma singola ed associata.
3.
La costituzione dell'associazione o del raggruppamento
deve essere realizzata e formalizzata come previsto
per legge.
Art. 58 -
Esclusione dalle gare o dalle trattative
1.
L'esclusione dalla gara o dalla trattativa per
irregolarità o incompletezza della documentazione o
dell'offerta e per qualsiasi altro motivo attinente
all'offerta, spetta al preposto alla gara o alla
trattativa.
2.
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato.
Art. 59 1.
Svolgimento delle gare o delle trattative
Il preposto alla gara, assistito dal segretario e dai
due testimoni, o alla trattativa, assistito dai due
dipendenti del Comune, ha il compito di dirigere lo
svolgimento procedurale della stessa, di adottare i
provvedimenti che si rendono necessari nei singoli
casi e di proclamare il risultato della gara o
trattativa.
Art. 60 -
Sospensione ed aggiornamento del procedimento
relativo a gare o trattative
1.
Iniziato il procedimento, questo deve proseguire in
tutte le successive sequenze fino al termine, a meno
che non sussistano situazioni che obiettivamente ne
impediscano la conclusione.
2.
In tal caso resta a carico del preposto alla gara o
alla trattativa l'obbligo di motivare la mancata
conclusione del procedimento.
3.
La gara o trattativa può inoltre essere sospesa ed
aggiornata in presenza di circostanze specifiche che
richiedono l'intervento di un parere tecnico di organo
estraneo alle operazioni, la cui acquisizione non sia
attuabile
senza
rinviare
l'atto
conclusivo
del
procedimento.
4.
Quando la gara si svolge con il sistema dell'asta
pubblica e non può compiersi nello stesso giorno in
cui fu aperta, viene continuata nel primo giorno
seguente non festivo.
Art. 61 -
1.
Revoca ed
trattativa
annullamento
della
gara
o
della
Con atto motivato adottato dal preposto può essere
tolta ogni efficacia alla gara o trattativa tutte le
volte che questa non si sia svolta regolarmente ovvero
non abbia raggiunto lo scopo inerente al pubblico
interesse.
2.
Può essere adottato il provvedimento di cui al
precedente comma anche dal dirigente responsabile del
settore interessato qualora la parte con cui deve
essere stipulato il contratto non provveda, nei
termini fissati dal bando di gara o dalla lettera di
invito, oppure dal capitolato:
.
al versamento della cauzione prestabilita;
.
alla
presentazione
della
documentazione
necessaria alla formazione del contratto;
.
all'anticipazione del fondo spese contrattuali;
.
alla firma del contratto.
Art. 62 -
Verbale di gara o trattativa
1.
Nel verbale di gara o trattativa devono essere
descritte tutte le operazioni che vengono compiute
secondo
il
loro
svolgimento
cronologico
e
le
dichiarazioni che i partecipanti ritengono di fare
inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse
generale.
2.
Il verbale di gara o trattativa deve indicare quali
elementi essenziali:
.
la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara
o trattativa;
.
gli estremi degli atti con i quali si autorizza
la gara o la trattativa;
.
le norme che regolano il procedimento;
.
l'elenco dei soggetti invitati, se si è in
presenza
di
licitazione
privata,
appalto
concorso, o trattativa privata preceduta da gara
ufficiosa;
.
l'elenco dei soggetti partecipanti con accanto le
condizioni
da
questi
praticate
e
la
individuazione dell'aggiudicatario;
.
la proclamazione del risultato della gara o della
trattativa;
.
la semplice presa d'atto delle offerte presentate
e la riserva di un loro esame successivo, nel
caso che ciò sia consentito; le offerte devono
essere siglate dal preposto alla gara e da due
testimoni o dal preposto alla trattativa e da due
impiegati del Comune.
Il verbale dovrà essere sottoscritto dal prepostopresidente, dal segretario e dai due testimoni o dai
due impiegati intervenuti rispettivamente alla gara o
alla trattativa.
Art. 63 -
Cauzione
1.
A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni
derivanti dai contratti con il Comune deve essere
prestata idonea cauzione.
2.
Si può prescindere dalla cauzione subordinatamente al
miglioramento del prezzo o quando si tratti di
contratti con pubbliche amministrazioni o con aziende
speciali del comune, con società controllate dal
comune o da aziende speciali del comune, o da società
controllate dalle precedenti, o quando l'importo del
contratto non superi ventimila euro.
3.
I contratti di locazione relativi a immobili urbani
stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono
soggetti a cauzione, salvo diversa disposizione di
legge.
4.
Dell'esonero della cauzione
menzione nel contratto.
Art. 64 -
deve
farsi
espressa
Modalità di costituzione della cauzione
1.
La cauzione deve essere versata alla tesoreria
comunale, con le modalità stabilite dall'art. 221 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267.
2.
La cauzione può essere costituita in numerario o
titoli di Stato. La cauzione può essere costituita
anche
da
fideiussione
bancaria
o
da
polizza
assicurativa a'sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno
1982, n. 348.
3.
La cauzione originariamente costituita vale anche per
eventuali integrazioni entro il quinto dell'importo
del contratto.
Art. 65 -
Svincolo della cauzione
1.
Lo svincolo della cauzione è disposto dal dirigente
responsabile
del
settore
interessato
previa
constatazione dell'adempimento delle condizioni e
degli obblighi assunti con il contratto cui la
cauzione si riferisce. Il dirigente responsabile del
settore bilancio e ragioneria deve previamente dare
atto
dell'avvenuta
definizione
delle
relative
contabilità.
Art. 66 1.
Determinazione del prezzo
Salvo
diversa
disposizione
di
legge,
nella
determinazione del prezzo di stima dei beni da porre a
base per la vendita il Comune si avvale delle
prestazioni di propri dipendenti, che per titoli di
studio o per esperienza di servizio o per la qualifica
funzionale rivestita diano affidamento di idoneità, o
di esperti esterni.
Art. 67 -
Spese contrattuali e fiscali
1.
Tutte le spese di contratto sono a carico dei
contraenti con il Comune, a meno che, per legge, per
casi speciali di interesse esclusivo del Comune o per
esplicita previsione contenuta negli atti di cui al
precedente art. 16, le spese predette siano, in tutto
o in parte, a carico del Comune medesimo.
2.
Nel caso in cui le spese siano poste a carico del
contraente, questi sarà invitato a versare presso la
Tesoreria comunale o presso la cassa economale, un
importo
costituente
il
deposito
presuntivamente
occorrente per compiere i vari adempimenti.
3.
Le spese per la pubblicità della gara e quelle per le
pubblicazioni del bando di gara e del risultato della
gara sono a carico del Comune.
4.
Il
deposito
delle
spese
inerenti
al
contratto
comprende gli importi per la formazione, stipulazione
e rogazione del contratto stesso, ivi compresi gli
oneri conseguenti ad adempimenti tipici del singolo
contratto, nonchè per i relativi adempimenti fiscali
di registrazione e trascrizione, dell'imposta di bollo
e dei diritti di rogito.
Art. 68 1.
Anticipazioni sul prezzo contrattuale
Nei contratti non può essere previsto l'obbligo di
fare anticipazioni sul prezzo contrattuale che non
siano consentite da disposizioni di legge.
Art. 69 -
Divieto di cessione del contratto
1.
I contratti non possono essere ceduti a pena di
nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto
dal comma successivo.
2.
Ricorrendo circostanze eccezionali e con motivazione
può essere autorizzata la cessione del contratto.
3.
Prima che il Comune conceda l'autorizzazione, il
cessionario deve produrre la documentazione richiesta
dal Comune stesso.
Art. 70 -
Rinnovo e proroga
1.
Il rinnovo dei contratti
previsti dalla legge.
è
consentito
nei
casi
2.
Qualora per ragioni di allineamento temporale dei
servizi, di urgenza o per impossibilità di avvio o di
completamento del procedimento non sia possibile
addivenire alla conclusione dello stesso ed alla
stipula di nuovo contratto è consentita la proroga di
quello esistente alle stesse condizioni per il tempo
strettamente necessario per il completamento della
procedura di cui sopra. Resta ferma in ogni caso la
responsabilità del dirigente responsabile del settore
interessato, qualora la proroga del contratto sia
imputabile a negligenza dello stesso.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 71 1.
Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento, si rinvia alla normativa dell’Unione
Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano, alle leggi ed ai regolamenti
statali e regionali
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