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circolare sui contratti pubblici - spending review
CIRCOLARE SULLA SPENDING REVIEW I CONTRATTI PUBBLICI DOPO LE INNOVAZIONI DELLA SPENDING REVIEW E DEL DECRETO CRESCITA Normativa e prassi di riferimento Art. 26 della legge n. 488/1999 Art. 1, comma 449 e 456 della legge n. 296/2006 D.M. Ministero dell’Economia e Finanze 15.03.2012 Legge 06 luglio 2012 n. 94 (spending review 1 “razionalizzazione della spesa”) Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 07 maggio 2012 n. 52 – Entrata in vigore 07 luglio 2012 Legge 23 luglio 2012 n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, d.l. 06 giugno 2012 n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione – Entrata in vigore 31 luglio 2012 Legge 07 agosto 2012 n. 134 (decreto crescita) Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del paese – Entrata in vigore 12 agosto 2012 Legge 07 agosto 2012 n. 135 (spending review 2 o riduzione della spesa a servizi invariati) Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 06 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario – Entrata in vigore 15 agosto 2012 L’obiettivo delle norme è il raggiungimento dell’obiettivo di razionalizzazione degli approvvigionamenti, attraverso la riduzione di costi e la semplificazione del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, digitalizzazione e standardizzazione degli acquisti ordinari. Ogni acquisto deve essere motivato, non solo con riferimento al binomio miglior prodotto – prezzo, ma in ordine alla necessità di quel particolare prodotto. Link di riferimento Consip – società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ Centrale regionale Lombardia http://www.arca.regione.lombardia.it/ Per entrambi i portali è necessario essere abilitati. Le diverse procedure sono indicate sui rispettivi siti web. L’abilitazione deve essere fatta dal Dirigente/titolare di P.O. munito di firma digitale (qualificato come punto ordinante), il quale potrà poi procedere a delegare singolarmente i dipendenti autorizzati alle operazioni di approvvigionamento (punto istruttore). In ordine alle modalità di abilitazione per quanto riguarda Consip si consiglia di visionare i filmati presenti sul sito: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/Filmati_dimostrativi/FilmatiPA.html Rubricati: - L’abilitazione come punto ordinante - L’abilitazione come punto istruttore 1 I Sistemi di acquisizione di beni e servizi CONVENZIONI CONSIP CONVENZIONI CENTRALI REGIONALI PROCEDURE CLASSICHE Procedura aperta /ristretta/negoziata ACCORDO QUADRO SISTEMA DINAMICO MERCATO ELETTRONICO MePa – M.E. Regionale PROCEDURE IN ECONMIA - modalità tradizionale - avvalendosi del M.E. CONVENZIONI TERZO SETTORE COOP. SOCIALI “B” AFFIDAMENTI IN HOUSE Convenzione CONSIP: La convenzione Consip è un contratto normativo stipulato a seguito di una gara comunitaria. I prodotti in convenzione sono individuati in base elle esigenze delle Pubbliche amministrazioni, a seguito di standardizzazione della domanda dei diversi Enti pubblici come risultante da uno studio di fattibilità. Quindi deve trattarsi di un prodotto che sia standardizzabile e rispetto al quale il potenziale fornitore sia in grado di rispondere a fronte di una domanda aggregata. Diversamente si può ricorrere allo strumento dell’accordo quadro. In questo caso CONSIP svolge il ruolo di Stazione Appaltante. Durata delle convenzioni: le convenzioni hanno una durata, ovvero un periodo di tempo entro il quale è possibile aderire. La finestra dell’adesione non coincide con la durata dei singoli contratti a valle che normalmente è più lunga. 2 APPROVVIGIONAMENTI - SOPRA SOGLIA • NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICORRERE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP O REGIONALI art. 26, c. 3 l. 488/1999 • MA SUSSISTE L’OBBLIGO DI RISPETTARE I PARAMETRI DI PREZZO-QUALITA’ DELLE CONVENZIONI CONSIP O REGIONALI ATTIVE (come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili) art. 1, comma 449 e 456 l. 296/2006 • E’ PREVISTO UN REGIME SPECIALE MERCEOLOGICHE artt. 1, c7 e 8 l. 135/2012 PER DETERMINATE CATEGORIE AUTONOME PROCEDURE DI ACQUISTO Art. 26c, 3 l. 488/1999 PROCEDURE CLASSICHE I provvedimenti, ovvero le determinazioni contrattuali, con i quali si dispone di procedere in modo autonomo DEVONO: - essere trasmessi AI REVISORI e all’ufficio proposto al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di controllo e sorveglianza; - alla determinazione deve essere allegata UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA con la quale si attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e s.s. del d.P.R. 445/2000, il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, l. 488/1999. CONSEGUENZE: Dal 15.08.2012 per il sopra soglia, la violazione dei PARAMETRI DI PREZZO-QUALITA’ (come limiti massimi per la stipula dei contratti) determina le seguenti violazioni: 1) NULLITA’ DEL CONTRATTO che non produce effetti e non legittima il pagamento delle fatture; 2) ILLECITO DISCIPLINARE per il dirigente/responsabile del servizio; 3) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA per danno erariale, ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. DOMANDE: - E’ Richiesta la motivazione per l’adesione alle Convenzioni CONSIP o Regionali? Non essendoci un obbligo assoluto di aderire è necessario motivare, ad esempio che il prodotto è tecnicamente corrispondente alle esigenze e più conveniente. Tuttavia il C.d.S. 01/10/2010 n. 7264 (principio di concorrenza) ritiene che l’adesione non richieda una particolare motivazione. - Nel caso di acquisto in autonomia devo motivare? Nel caso di acquisto in autonomia devo descrivere nella perizia di spesa perché il prodotto non soddisfa le caratteristiche tecniche, e per quale motivo il Comune NON SI RICONOSCE IL QUEL FABBISOGNO STANDARDIZZATO. Occorre specificare la necessità dell’innalzamento del parametro di qualità rispetto a quello fornito da CONSIP. 3 Regime speciale per ALCUNE CATEGORIE DI BENI E SERVIZI Art. 1, c. 7, l. 135/2012 Relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 1) 2) 3) 4) 5) Energia elettrica Gas Carburanti a rete e extrarete Combustibili per riscaldamento Telefonia fissa e mobile CI SONO VARIE POSSIBILITA’ • ADESIONE ALLE CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO messi a disposizione da CONSIP o dalle centrali di committenza della Regione Lombardia • ESPERIRE AUTONOME PROCEDURE, sempre nel rispetto della normativa vigente, utilizzando I SISTEMI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE messi a disposizione dai soggetti sopra indicati • ADERIRE ALLE CONVENZIONI DI ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA O ESPERIRE AUTONOME PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA, prevedendo corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno essere sottoposti alla condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. CONSEGUENZE: I contratti stipulati in violazione delle disposizioni di cui sopra, determina la: 1) NULLITA’ DEL CONTRATTO che non produce effetti e non legittima il pagamento delle fatture; 2) ILLECITO DISCIPLINARE per il dirigente/responsabile del servizio; 4) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA per danno erariale, ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. 4 RIEPILOGO ACQUISTI SOPRA SOGLIA Energia elettrica, gas, carburanti a rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile CONVENZIONI CONSIP CONVENZIONI CONSIP CONVENZIONI CENTRALI REGIONALI CONVENZIONI CONSIP Autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati CONVENZIONI CENTRALI REGIONALI PROCEDURE AUTONOME Nel rispetto dei parametri prezzoqualità convenzioni quadro Ricorso ad altre centrali di committenza con corrispettivo inferiore alle convenzioni Sottoposti alla condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico Procedure ad evidenza pubblica con corrispettivo inferiore alle convenzioni 5 APPROVVIGIONAMENTI - SOTTO SOGLIA 1) SOTTO SOGLIA – BENI E SERVIZI DISPONIBILI SUL MEPA O SUL MECATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE REGIONALE – ALLEGATO 1) • NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICORRERE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP O REGIONALI art. 1, comma 449 l. 296/2006 • MA SUSSISTE L’OBBLIGO DI RISPETTARE I PARAMETRI DI PREZZO-QUALITA’ DELLE CONVENZIONI CONSIP O REGIONALI ATTIVE (come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili) art. 1, comma 449 e 456 l. 296/2006 • OBBLIGO DEL MERCATO ELETTRONICO MEDIANTE PROCEDURE AUTONOME nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità (ME.PA. – ME.R.E. sono equiordinati). Procedura da utilizzare PER I BENI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE MESSE A DISPOSIZIONE DAL MEPA O M.E. REGIONALE. Art. 1, comma 450 L. 296/2006 2) SOTTO SOGLIA – BENI E SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MEPA O SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE REGIONALE • NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICORRERE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP O REGIONALI art. 1, comma 449 l. 296/2006 • MA SUSSISTE L’OBBLIGO DI RISPETTARE I PARAMETRI DI PREZZO-QUALITA’ DELLE CONVENZIONI CONSIP O REGIONALI ATTIVE (come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili) art. 1, comma 449 e 456 l. 296/2006 • NON SUSSISTE OBBLIGATORIO L’OBBLIGO DI RICORRERE AL MERCATO ELETTRONICO E’ POSSIBILE: • PROCEDERE IN ECONOMICA CON MODALITA’ TRADIZIONALE, per i beni e servizi elencati all’art. 44 del Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 18.01.2012 • ADOTTARE UNA PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TRADIZIONALE. 6 MERCATO ELETTRONICO art. 328 d.P.R. 207/2010 Il mercato elettronico è uno degli strumenti di acquisti previsti nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione. E’ un mercato digitale in cui le PA, nel rispetto della normativa prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi pubblici, e quindi nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione delle procedure, parità di trattamento e non discriminazione, possono effettuare da fornitori abilitati acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria. Avvalendosi del Mercato elettronico è possibile effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia, MEDIANTE: • ACQUISTO DIRETTO DA CATALOGO: confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico, procedendo ad un acquisto diretto a catalogo, dei prodotti offerti dalle ditte abilitate sulla base di un bando già pubblicato. Il fornitore che viene abilitato può pubblicare sul sito il proprio catalogo, in questo caso procede ad una vera e propria offerta ai sensi dell’art. 1336 del c.c.. Il catalogo può essere sempre aggiornato o modificato; • RDO RICHIESTA DI OFFERTA (GARA AD OFFERTA SEGRETA) indirizzata ai fornitori abilitati. In quest’ultimo caso di tratta di una vera e propria GARA TELEMATICA, che presuppone il rispetto dei principi di cui all’art. 70, comma 1, del codice per quanto riguarda il termine per la presentazione dell’offerta. Categoria merceologica Al fine di verificare l’effettiva presenza del bene da acquisire nel mercato elettronico, occorre distinguere tra categoria merceologica e specifico prodotto o servizio che rientra nella categoria merceologica. Se il MePa di Consip mette a disposizione la CATEGORIA MERCEOLOGICA MA NON IL SINGOLO E SPECIFICO PRODOTTO, lo stesso MePa è comunque da ritenersi ATTIVO e sussistente. Sarà il RUP a richiedere agli operatori iscritti per la categoria merceologica (ad esempio prodotti informatici) un’offerta per lo specifico prodotto (ad esempio stampante laser wi-fi), mediante un RDO, ovvero una gara telematica. In generale, l’ORDINE DIRETTO è possibile solo per importi inferiori a 40.000, e per l’approvvigionamento di beni e servizi elencanti all’art. 44 del Regolamento comunale sui contratti pubblici approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 18.01.2012. Per gli acquisti in economia di importi superiori a 40.000 nonché per tutti i beni che non possono essere acquistati in economia è necessario ricorrere alla RDO. Altre norme specifiche NON OBBLIGATORIETA’ DEL RISPETTO DELLO STANDSTILL, ovvero il decorso dei 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione per la stipula del contratto. Non applicazione dei diritti di segreteria. 7 ACQUISTO DIRETTO DA CATALOGO - CONFRONTO CONCORRENZIALE delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico – (PER IMPORTI INFERIORI AD € 40.000) In ordine alle modalità di ricerca e confronto del prodotto si consiglia di visionare i filmati presenti sul sito: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/Filmati_dimostrativi/Filmati-PA.html Rubricati: - Le modalità di ricerca - Il catalogo e il carrello - L’ordine diretto Si tratta di un confronto tra offerte già presenti e in alcun modo non modificabili. Occorre, pertanto, prendere esatta visione di tutte le caratteristiche, ivi compresi alcuni dati non presenti nella scheda riassuntiva, quali i tempi di consegna e l’importo minimo di acquisto, visionabili nella parte relativa alla documentazione, ed in particolare nel capitolato tecnico. Tale tipo di procedura può essere utilizzata per l’acquisto di specifici prodotti la cui esatta individuazione non contrasti con la normativa vigente, ad esempio quel particolare toner, o quello specifico componente. Negli altri casi il confronto concorrenziale deve essere fatto tra prodotti aventi caratteristiche tecniche analoghe. Nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione delle procedure, parità di trattamento, si consiglia di utilizzare la procedura in oggetto, esclusivamente per gli acquisti in economica di modico valore. Per tutti gli altri acquisti, è opportuno fare una RDO, mediante la predisposizione di una gara telematica in collaborazione con l’ufficio contratti. Riassumendo – modalità operative: 1) Confronto concorrenziale e individuazione del fornitore (prenotazione dell’offerta in quanto il sistema dà la possibilità di fare l’ordine effettivo nei successivi 4 giorni); 2) Richiesta del CIG per l’importo corrispondente; 3) Adozione Determinazione di aggiudicazione, con ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO, subordinata all’esito positivo della verifica in ordine alla regolarità contributiva; 4) Perfezionamento ordine diretto tramite il sistema telematico; 5) Richiesta all’aggiudicatario dichiarazione sostituiva relativa al DURC o copia del DURC, e dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei pagamenti; 6) Pubblicazione avviso di aggiudicazione sul sito web in apposita sezione dedicata, (trasparenza, valutazione e merito), ai sensi dell’art. 18 L. 134/2012 (spending1) “c.d. Amministrazione aperta”; 7) Per contratti di importo lordo pari o superiore ad € 10.329,14 trasmissione dell’atto all’Unità operativa contratti e appalti, per gli adempimenti conseguenti alla conservazione dell’originale nel registro delle scritture private non autenticate e comunicazione annuale dati all’Anagrafe Tributaria. 8 L’RDO – la gara telematica – OBBLIGATORIA PER IMPORTI PARI O SUPERIORI AD € 40.000 Premesso che in tali casi sarà l’ufficio contratti ad effettuare la gara telematica, tuttavia si forniscono le seguenti informazioni. L’RDO altro non è che una gara in forma telematica, e quindi presuppone la redazione di un capitolato tecnico per l’individuazione delle caratteristiche del bene e per la gestione successiva del contratto, che deve essere predisposto dall’ufficio proponente. Tale procedura deve essere utilizzata sia per gli acquisti in economia, e quindi per l’approvvigionamento dei beni e servizi di cui all’art. 44 del regolamento comunale sulla disciplina dei contratti, che nell’ipotesi di acquisto di beni e servizi secondo il sistema dell’appalto. In tal caso la procedura dovrà sottostare a tutte le norme previste dal codice dei contratti in materia di gare. In ordine alla suddetta procedura si presentano varie modalità: - possibilità di utilizzare un prodotto già offerto da un fornitore a catalogo mediante eventuale modifica della scheda tecnica dallo stesso predisposta; - creazione di una propria scheda tecnica. Termini: la prassi è l’art. 124, comma 6, del codice dei contratti ovvero i termini previsti per la procedura negoziata, quindi MINIMO 10 GIORNI. Riassumendo – modalità operative: 1) Determinazione a contrattare e contestuale approvazione del capitolato d’oneri e richiesta CIG; 2) Predisposizione RDO; 3) Apertura offerte in forma telematica e aggiudicazione provvisoria; 4) Comunicazione ai sensi dell’art. 79 d.lgs. 163/2006 dell’esclusione dei concorrenti; 5) Determinazione di aggiudicazione provvisoria subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 11, comma 8, d.lgs. 163/2006; 6) Comunicazione ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 dell’aggiudicazione definitiva con efficacia condizionata, agli operatori partecipanti alla procedura. L’art. 328 del d.P.R. 207/2010 prevede l’obbligo di comunicare ai contro interessati l’esito della gara, pertanto si ritiene che la comunicazione debba contenere il link per visualizzare l’avviso di aggiudicazione alla singola procedura; 7) Verifica possesso dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 e richiesta DURC; 8) Richiesta documentazione per la stipula del contratto, es. cauzione, successivamente all’attestazione dell’efficacia della determinazione; 9) Perfezionamento del contratto mediante scambio dell’ordine con firma digitale; 10) Comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto ai partecipanti alla procedura; 11) Pubblicazione avviso di aggiudicazione sul sito web del Comune, nelle sezioni sottoindicate: - albo pretorio; - profilo committente; - trasparenza, valutazione e merito, in quest’ultimo caso in forma semplificata; 9 12) Comunicazione esito, aggiudicazione-contratto, fase esecutiva e conclusione presso l’Osservatorio dei Contratti Regione Lombardia; 13) Per contratti di importo lordo pari o superiore ad € 10.329,14 trasmissione dell’atto all’Unità operativa contratti e appalti, per gli adempimenti conseguenti alla conservazione dell’originale nel registro delle scritture private non autenticate e comunicazione annuale dati all’Anagrafe Tributaria. Alcune note caratteristiche relative alle procedure telematiche di acquisto In materia di controlli degli operatori iscritti si precisa che la Consip effettua le verifiche dei requisiti ogni 6 mesi. Considerato che normalmente i certificati hanno tale durata, con la sola eccezione del DURC, almeno per il momento, si può ritenere che per importi di modico valore la verifica circa il possesso dei requisiti di moralità professionale sia fatta direttamente a monte della stessa Consip. Standstill: Ai sensi dell’art. 11, comma 10-bis, del d.lgs. 163/2006, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il contratto può essere stipulato anche prima del decorso del termine di 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai concorrenti non aggiudicatari. Offerte telematiche e bollo virtuale: il d.P.R. 642/72 stabilisce che l’istanza e l’offerta sono sottoposte all’imposta di bollo fin dall’origine. Il d.l. 52/2012 all’art. 6 bis rinvia a successivo decreto le modalità per il pagamento dell’imposta di bollo. In assenza di tale provvedimento la dottrina ritiene che per il momento i partecipanti al MEPA non siano tenuti al pagamento dell’imposta di bollo. Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi: per i contratti di acquisto di beni e servizi medianti strumenti informatici, indipendentemente dall’importo e la forma contrattuale prescelta, non devono essere richiesti diritti di segreteria. Seduta pubblica: La mancanza della seduta pubblica non è incompatibile con la procedura in quanto il principio è comunque assicurato per l’immodificabilità dei dati a sistema. 10 ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP In ordine alle modalità di adesione alle convenzioni Consip si consiglia di visionare il filmato presenti sul sito: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/Filmati_dimostrativi/Filmati-PA.html Rubricati: - L’ordine diretto ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP – OBBLIGHI E MODALITA’ OPERATIVE 1) Prenotazione adesione offerta; 2) Richiesta del CIG per l’importo corrispondente; 3) Adozione Determinazione di aggiudicazione, con ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO, subordinata all’esito positivo della verifica in ordine alla regolarità contributiva e dei requisiti ex art. 38 d.lgs. 163/2006; 4) Perfezionamento ordine diretto tramite il sistema telematico; 5) Richiesta all’aggiudicatario dichiarazione sostituiva in ordine al possesso dei requisiti di moralità professionale, e dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei pagamenti; 6) Acquisizione DURC d’ufficio, e verifica possesso dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. 163/2006; 7) Perfezionamento del contratto mediante scambio dell’ordine con firma digitale; 8) Pubblicazione avviso di aggiudicazione sul sito web del Comune, nelle sezioni sottoindicate: a. albo pretorio; b. profilo committente; c. trasparenza, valutazione e merito, in quest’ultimo caso in forma semplificata; 9) Comunicazione esito, aggiudicazione-contratto, fase esecutiva e conclusione presso l’Osservatorio dei Contratti Regione Lombardia; 10) Per contratti di importo lordo pari o superiore ad € 10.329,14 trasmissione dell’atto all’Unità operativa contratti e appalti, per gli adempimenti conseguenti alla conservazione dell’originale nel registro delle scritture private non autenticate e comunicazione annuale dati all’Anagrafe Tributaria. Analoghi gli obblighi per l’adesione alle convenzioni regionali, le cui modalità verranno comunicate con provvedimento successivo. 11 Rinegoziazione e recesso art. 1, comma 13 l. 135/2012 L’Amministrazione che ha validamente stipulato un contratto AUTONOMO (secondo la modifica prevista dal disegno di legge stabilità 2013) di fornitura o servizio ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario E’ NULLO e il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 c.c.. Nel caso di MANCATO ESERCIZIO DEL DETTO DIRITTO DI RECESSO l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla CORTE DEI CONTI, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20. OBBLIGHI: - DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE, monitorare la presenza di convenzioni Consip più favorevoli rispetto a quelle contrattate. Questa fattispecie riguarderà soprattutto i contratti di durata (ad es. le somministrazioni). Note A monte del recesso c’è una revoca e quindi un provvedimento amministrativo. Pertanto la giurisdizione è del GA anche se siamo nella fase esecutiva. 12 Riduzione del prezzo durante la Convenzione da parte del fornitore Il fornitore aggiudicatario della convenzione potrebbe durante la convenzione stessa proporre una riduzione del prezzo. In questo caso verificata l’attendibilità della proposta, una volta pubblicata, la riduzione si applica su tutti i contratti stipulandi ed anche ai contratti stipulati, ma non con efficacia retroattiva. CLAUSOLE – NUOVE VERIFICHE art. 1, comma 13 l. 135/2012 Inserire nei bandi Nel caso intervenga tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto una nuova convenzione Consip migliorativa, ci si riserva la facoltà di procedere ad una rinegoziazione in favore della Pa. Se l’aggiudicatario non ritiene di allinearsi l’Amministrazione non procederà alla stipula del contratto. Inserire nei bandi e nei contratti. Ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.l. 06.07.2012 n. 95 convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n. 135, l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche talI da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Prima di stipulare il contratto occorre verificare NUOVAMENTE il rispetto dei parametri di qualità prezzo presenti su Consip a seguito di eventuale attivazione di nuova convenzione. 13 ALLEGATO 1) ELENCO INDICATIVO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE MESSE A DISPOSIZIONE DAL CONSIP Alimenti, ristorazione e buoni pasto Buoni pasto Derrate alimentari Arredi e complementi di arredo Armadi, divisori, cassettiere e archiviazione Arredi per alloggi Arredi per nido e materne Arredi tecnici da laboratorio Arredo urbano Cabine elettorali e accessori Cabine per fumatori Complementi di arredo Giochi per parco Scrivanie, Tavoli e Cattedre Sedie, Divani, Posti banco universitari Beni e servizi al territorio Attrezzature per il monitoraggio dell'ambiente Raccolta rifiuti Segnaletica stradale Servizi di illuminazione pubblica Servizio di supporto post-sinistro Beni e servizi per gli Immobili Beni per gli immobili Servizi per gli Immobili Servizio di supporto post-sinistro Beni e servizi per la Sanita' Apparecchiature Elettromedicali Arredi sanitari Automezzi uso sanitario Dispositivi medico chirurgici Prodotti Chimici e Farmaceutici Servizi per le strutture sanitarie Strumenti e materiale per laboratorio Vetreria e monouso Beni e servizi per le persone Prodotti per igiene personale Servizi per eventi Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche Trasferte di lavoro Vestiario e accessori Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo Cancelleria ad uso ufficio e didattico Macchine per ufficio Prodotti di consumo ed accessori per informatica Servizi tipografici Combustibili, carburanti e lubrificanti Carburanti e Lubrificanti Combustibili per riscaldamento Energia elettrica e gas naturale Energia elettrica Gas naturale Hardware e Software e servizi ICT Ausili informatici per disabili Hardware Iniziativa Mettiamoci la faccia Servizi per ICT Software Servizi assicurativi e finanziari Carte di credito 14 Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori Apparati e Servizi di Telefonia e Trasmissione Dati Elettronica, Fotografia, Ottica e Audio/Video Prodotti di networking Servizi di Media Audiovisivi Servizi per Networking Veicoli Autoveicoli Optional per autoveicoli (noleggio) Servizi opzionali autoveicoli (noleggio) Veicoli e mobilità sostenibile 15 ALLEGATO 2 – FAC SIMILI CLASUOLE DA INSERIRE NELLE DETERMINAZIONI per approvvigionamenti SOTTO SOGLIA Nel caso di beni o servizi non previsti nella categoria merceologica messa a disposizione sul Mercato Elettronico VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; ACCERTATO: CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale della Lombardia aventi ad oggetto il servizio/fornitura di cui in premessa, come risulta dall’allegata copia della pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it, e dal sito http://www.arca.regione.lombardia.it/; CHE il singolo e specifico prodotto di cui l’Amministrazione ha la necessità di acquisire non rientra nelle categorie merceologiche messe a disposizione da Consip tramite il Mercato Elettronico, o dalla Centrale di committenza Regionale, anche tramite convenzioni; Per acquisti di beni e servizi in economia RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia ricorrendo i presupposti di cui al vigente Regolamento interno per la disciplina sui contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 18.01.2012; Per acquisti di beni e servizi in appalto CONSIDERATO: CHE l’affidamento e l’esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi del codice dei contratti del 12 aprile 2006 n. 163, deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, e che l’affidamento deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità; CHE per la selezione di un qualificato soggetto in grado di rendere il servizio in premessa, è necessario dar corso ad una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del d.lgs. 163/2006, e con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sulla base di criteri individuati nel disciplinare di gara allegato alla presente determinazione; Nel caso di beni o servizi previsti nella categoria merceologica messa a disposizione su Mercato Elettronico di Consip, ma non previsti in Convenzione Consip VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ACCERTATO CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale della Lombardia aventi ad oggetto il servizio/fornitura di cui in premessa, come risulta dall’allegata copia della pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it., e dal sito http://www.arca.regione.lombardia.it/;; 16 RITENUTO di poter procedere mediante acquisizione in economia ricorrendo i presupposti di cui al vigente Regolamento sulla disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 18.01.2012; VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i. che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è necessario far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328; VERIFICATO (nel caso di confronto concorrenziale delle offerte già pubblicate sul MEPA) CHE il singolo e specifico prodotto di cui l’Amministrazione ha la necessità di approvvigionarsi è messo a disposizione sul MePa di Consip e che si è proceduto ad un confronto concorrenziale delle offerte già presente sul MePa, come da file allegato alla presente determinazione; (nel caso di RDO la determina di indizione è di competenza dell’ufficio contratti) Nel caso di adesione alle Convenzione Regionali VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; VERIFICATO che la Centrale Regionale della Lombardia, ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicataria la Ditta yyy per un costo di € ...; RITENUTO, pertanto, di aderire alla convenzione attivata dalla Centrale Regionale della Lombardia per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, trasmettendo ordinativo alla Ditta yyy per la fornitura di .... (quantità e natura dei beni o servizi), per un costo complessivo di € .......; Nel caso di adesione alle Convenzione CONSIP VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicataria la Ditta yyy per un costo di € ...; RITENUTO, pertanto, di aderire alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, trasmettendo ordinativo alla Ditta yyy per la fornitura di .... (quantità e natura dei beni o servizi), per un costo complessivo di € .......; 17