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regolamento per la disciplina dei contratti del comune di vicenza

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regolamento per la disciplina dei contratti del comune di vicenza
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE
DI VICENZA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26 marzo 2013
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento viene emanato in conformità alle previsioni degli articoli 117,
comma 6, secondo periodo e 118, comma 1 e 2 della Costituzione e degli articoli 3, comma
4, e 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il presente Regolamento contiene la disciplina dei contratti stipulati dal Comune di Vicenza
nel rispetto dei principi e delle norme fissati dalle direttive comunitarie, dalla normativa
statale e regionale, e dallo Statuto dell’Ente.
3. Per tutti i contratti disciplinati dal presente Regolamento trovano applicazione le norme del
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del
relativo Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 e s.m.i., anche se non espressamente
richiamate.
TITOLO II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPO I
LA FASE PRE-CONTRATTUALE
Articolo 2
Pubblicità e programmazione
1. Il Comune pubblica, all’inizio dell’esercizio finanziario, nelle forme previste dal Codice dei
Contratti, un avviso di pre-informazione contenente l’insieme degli acquisti di beni e servizi che
intende aggiudicare nel corso dell’anno.
2. Per l’acquisto di beni atti a soddisfare le esigenze degli uffici comunali aventi carattere di
continuità può essere fatto ricorso alla predisposizione di piani di approvvigionamento annuali o
pluriennali.
Articolo 3
Determinazione a contrarre
1. L’avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduto da apposita determinazione
a contrarre del dirigente dell'ufficio competente, che individua ai sensi dell’art. 192 Tuel:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) gli elementi essenziali, l’oggetto e la forma del contratto;
c) le modalità di scelta del contraente e le motivazioni fondanti.
2. La determinazione deve altresì contenere:
- l’individuazione del responsabile del procedimento;
- nel caso di acquisti di beni e servizi, l’avvenuto accertamento in merito all’esistenza ed
all’adesione o meno alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., centrali di committenza
regionali e/o ricorso al M.E.P.A., ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
3. È vietato il frazionamento artificioso di lavori, servizi e forniture aventi carattere unitario.
4. Gli atti preliminari di gara (capitolato e relativi allegati, eventuali altri documenti, modelli,
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etc.) possono essere approvati contestualmente alla determinazione a contrarre.
CAPO II
LA SCELTA DEL CONTRAENTE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 4
Modalità di scelta del contraente
1. Per la scelta del contraente il Comune utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il
dialogo competitivo e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti
pubblici.
2. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la migliore offerta è selezionata con i criteri
previsti dal Codice dei contratti e precisamente con il criterio del prezzo più basso o
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Per contratti di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 (IVA esclusa) si farà ricorso
all’invito di almeno cinque concorrenti; per contratti di importo superiore ad € 100.000,00 si dovrà
ricorrere all’esperimento di procedura aperta. . I lavori di importo complessivo inferiore a un
milione di euro possono essere affidati mediante procedura negoziata alle condizioni e con le
modalità indicate dall’art. 122, comma 7 del Codice dei Contratti pubblici.
Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria il Comune utilizza le procedure
previste dal Codice dei contratti e relativo Regolamento di attuazione.
4. E’ consentito ricorrere alle procedure in economia nelle ipotesi ed a mezzo delle procedure
previste dal Codice dei contratti e dal Titolo IV del presente Regolamento.
Articolo 5
Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara
1. La pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara viene effettuata con le modalità indicate nella
determinazione a contrarre in ottemperanza alle disposizioni normative in materia.
2. Nel caso di procedure soggette all’integrale applicazione del Codice dei contratti la
pubblicazione del bando segue le disposizioni contenute negli artt. 66, 122 e 124 del Codice
stesso.
I quotidiani nazionali o locali su cui eventualmente pubblicare l’avviso o bando di gara sono
selezionati dal dirigente del Settore competente.
3. Per i contratti rientranti nella disciplina dell’allegato II B del Codice (art. 20) e per i contratti cd.
Esclusi (art. 19) nel caso di affidamenti sotto la soglia comunitaria è prevista la pubblicazione dei
documenti di cui sopra nel profilo di committente della stazione appaltante ed all’Albo Pretorio
dell’Ente mentre nel caso di affidamenti sopra la soglia comunitaria si prevede la pubblicazione nel
profilo di committente della stazione appaltante, all’Albo Pretorio dell’Ente e su un quotidiano a
diffusione nazionale.
Articolo 6
Termini per le procedure di aggiudicazione
1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette i termini per la presentazione delle offerte e
delle domande di partecipazione sono stabiliti dalla legge.
2. Nelle procedure negoziate il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore
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a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente
motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.
3. Per i contratti rientranti nella disciplina dell’allegato II B del Codice (art. 20) e per i contratti cd.
esclusi (art. 19) il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a giorni dieci
dal dies a quo previsto nella documentazione di gara nel caso di affidamenti sotto la soglia
comunitaria e non inferiore a giorni venti dal dies a quo, con le stesse modalità previsto, nel caso
di affidamenti sopra la soglia comunitaria.
4. Ai fini della presentazione delle offerte sono altresì ammissibili sia l’utilizzo del telefax che
della posta elettronica certificata.
SEZIONE II
Disciplina di gara
Articolo 7
Procedure aperte e ristrette
1. Nelle procedure aperte e ristrette il Comune procede all’avvio della procedura con un
bando di gara. Il bando di gara e la lettera di invito, redatti dall'Ufficio Contratti, sono sottoscritti
dal dirigente competente.
2. Il contenuto del bando di gara può essere integrato da un disciplinare contenente ulteriori
prescrizioni relative alle modalità di partecipazione; il disciplinare di gara è richiamato nel bando ed
è pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo di committente della stazione appaltante contestualmente
alla pubblicazione del Bando e della rimanente documentazione di gara.
Articolo 8
Procedure negoziate
1. La procedura negoziata trova applicazione esclusivamente nei seguenti casi:
a) fattispecie previste dagli artt. 56 e 57 del Codice dei contratti;
b) affidamento di servizi e forniture in economia di valore inferiore alla soglia comunitaria
vigente ex art. 125 del Codice dei contratti come specificati nel Titolo IV del presente
Regolamento;
c) affidamento di lavori in economia di importo inferiore a quello stabilito agli artt. 125 e 204
del Codice dei contratti come specificati in appendice del presente Regolamento.
d) affidamento di lavori di importo fino a un milione di euro, alle condizioni e modalità di cui
all’art. 122, comma 7 del Codice dei contratti.
Articolo 9
Commissione di gara per procedure da affidare
con il criterio del prezzo più basso
1. Le sedute pubbliche delle gare ad evidenza pubblica sono presiedute dal dirigente del
Settore competente, il quale si avvale di due dipendenti in qualità di testimoni. Le funzioni
di segretario sono svolte da personale appositamente nominato.
2. Le sedute pubbliche per le procedure negoziate, comprese le acquisizioni in economia
regolamentate nel Titolo IV, sono presiedute dal dirigente competente, che si avvale di due
dipendenti in qualità di testimoni, uno dei quali addetto alla verbalizzazione.
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Articolo 10
Commissione di gara per procedure da affidare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. Qualora l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, le operazioni della prima seduta pubblica per la verifica della documentazione
amministrativa sono svolte da una commissione giudicatrice nominata con determinazione del
dirigente che ha indetto la procedura dopo la scadenza del termine assegnato ai concorrenti per la
presentazione delle offerte. Tale commissione è composta da un numero dispari di componenti, in
numero massimo di cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce l’oggetto del contratto
ed è presieduta dal dirigente cha ha indetto la procedura.
2. I commissari nominati devono preventivamente dichiarare di non incorrere in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dall’art. 84 del Codice dei Contratti nonché dall’art. 51 del Codice di
Procedura Civile.
3. La commissione giudicatrice si costituisce quale organo collegiale perfetto operante solo in
presenza di tutti i componenti.
4. Svolge le funzioni di segretario della commissione un dipendente indicato nel provvedimento di
nomina.
5. Ai componenti della commissione giudicatrice, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, che
non siano dipendenti del Comune, è riconosciuto per la partecipazione ai lavori della
commissione un eventuale compenso il cui ammontare è indicato nella determina di nomina,
tenuto conto delle competenze professionali, del numero delle offerte e del valore nonché della
complessità della procedura.
6. Le spese relative alla commissione per le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono
inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
Articolo 11
Espletamento delle procedure di gara ed aggiudicazione provvisoria
1. Il Presidente e, ove prevista, la commissione giudicatrice di cui all’art. 84 del Codice dei contratti
sono responsabili della procedura di gara.
2. Per le procedure aperte, ristrette e negoziate la seduta pubblica di verifica della documentazione
amministrativa, che deve tenersi nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella
lettera di invito, è presieduta dal dirigente competente o da altro dirigente delegato che assume
il ruolo di Presidente. Quest’ultimo deve accertare la conformità alle prescrizioni del bando di
gara o della lettera di invito, dei plichi pervenuti e, dopo averli aperti, del loro contenuto. Al
termine delle operazioni di verifica il Presidente dichiara l’ammissibilità dei concorrenti la cui
documentazione risulta regolare e procede al sorteggio, ove previsto dall’art. 48 del Codice dei
contratti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa. Dell’esito di tale verifica viene data comunicazione ai concorrenti
ammessi.
3. Terminata la fase di cui al comma 2, il Presidente, se il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo più basso, procede in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche ed all’individuazione della migliore offerta secondo le modalità indicate nel bando
o nella lettera di invito.
4. Terminata la fase di cui al comma 2, se il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice provvede in seduta pubblica
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche degli offerenti ammessi; in seduta riservata
la commissione procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punteggi, subpunteggi secondo i criteri e sub criteri indicati nel bando, nella lettera d’invito, o nel capitolato
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speciale d’appalto o d’oneri. La stessa commissione opera in seduta pubblica allorquando
provvede all’apertura delle buste delle offerte economiche, alla lettura delle stesse ed
all’assegnazione dei relativi punteggi. Nella stessa seduta la commissione giudicatrice, formata la
graduatoria delle offerte con i punteggi complessivi attribuiti, individua l’offerta più vantaggiosa.
5. Selezionata la migliore offerta ritenuta congrua, l’aggiudicazione provvisoria viene dichiarata in
seduta pubblica.
6. Di tutte le operazioni compiute nelle sedute di gara è dato atto nel verbale, che è sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, dai testimoni o, in alternativa, da tutti i componenti la commissione
giudicatrice.
7. La seduta di gara può essere sospesa per le motivazioni indicate nello stesso verbale di gara e può
essere rinviata ad altra seduta. Se la seduta è pubblica, la data di svolgimento della nuova seduta è
comunicata ai concorrenti mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del Comune.
Non può essere sospesa la seduta pubblica di gara relativa all’apertura delle offerte economiche.
8. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua, salvo il caso in cui l’Amministrazione abbia espressamente stabilito che non si
procede all’aggiudicazione se non sono pervenute almeno due offerte valide.
Articolo 12
Comunicazioni
1. Salvi i casi nei quali la legge vieta o differisce la pubblicazione, le informazioni sull’andamento
delle sedute di gara e loro vicende evolutive, nonché le informazioni sulle risultanze delle
procedure di gara, sono pubblicate sul profilo di committente della stazione appaltante, fatte salve
le disposizioni normative in materia di riservatezza.
Articolo 13
Gare suddivise in lotti
1. È facoltà dell’Amministrazione stabilire che la ditta aggiudicataria di uno dei lotti, nei quali è
stata suddivisa la prestazione, sia esclusa dal partecipare agli esperimenti dei lotti successivi.
2. Nel bando o nella lettera di invito si rendono note alle ditte partecipanti le modalità di
svolgimento della tipologia di gare previste dal presente articolo, specificando, altresì, l’ordine
temporale di apertura dei plichi relativi ai vari lotti.
3. Il valore della gara suddivisa in lotti è determinato dal valore complessivo stimato della totalità
dei lotti.
Articolo 14
Aggiudicazione definitiva
1. L’aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del dirigente che ha indetto la
procedura con la quale vengono approvati i verbali di gara. L’aggiudicazione definitiva diviene
efficace a seguito della attestazione del dirigente competente in ordine all’effettuazione della
verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei contratti in capo
all’aggiudicatario.
2. Con la determinazione di cui al comma 1 il dirigente competente procede, se necessario,
qualora non abbia già provveduto, all’assunzione del relativo impegno di spesa.
3. L’ eventuale affidamento di lavori, servizi e forniture in via d’urgenza prima della sottoscrizione
del contratto è disciplinato dall'art. 11, comma 9, del Codice dei contratti.
Articolo 15
Convenzioni con associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato
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ed affidamento a cooperative e imprese sociali
1. La determinazione a contrarre può prevedere la stipulazione di convenzioni con associazioni
di promozione sociale ed enti di volontariato iscritti negli appositi Albi o Registri che dimostrino
attitudine e capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività di utilità
sociale o per la gestione o cogestione di progetti o programmi di pubblico interesse anche
secondo gli indirizzi operativi stabiliti dalla Giunta Comunale che prevedano un
coinvolgimento di tali organismi.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate per importi inferiori alla
soglia comunitaria previo invito a manifestare interesse rivolto ad almeno tre organismi che
presentino i requisiti richiesti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ovvero tramite
avviso pubblico.
3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 richiedano una capacità operativa particolare, adeguata
alle esigenze di pubblico interesse, è possibile procedere al convenzionamento diretto con gli
organismi citati.
4. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto
della legislazione statale e regionale vigente in materia di volontariato e promozione sociale.
CAPO III
STIPULAZIONE E ROGITO
SEZIONE I
Atti preliminari alla stipulazione
Articolo 16
Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti ai contratti sono a carico della ditta contraente, salvo il caso
in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme.
2. Il pagamento delle spese contrattuali, delle spese di copia e di bollo, dei diritti di segreteria,
delle spese di registrazione, nonché di trascrizione e voltura catastale, ove previsti, è effettuato
dalla parte contraente al Comune prima della stipulazione del contratto.
3. Non è consentito, fatte salve eventuali disposizioni di legge, convenire l’esenzione da qualunque
specie di imposta, tassa o diritto di segreteria a favore dei contraenti.
Articolo 17
Cauzione definitiva
1. Prima della stipulazione di ciascun contratto concernente l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, fatto salvo quanto previsto per i contratti di cui al Titolo IV, il contraente è tenuto a
presentare ai competenti Uffici Comunali, secondo le modalità definite dalla documentazione di
gara, idonea cauzione definitiva in conformità a quanto previsto dall’art.113 del Codice dei
contratti.
2. Per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00, la cauzione può essere sostituita da un
versamento in contanti presso la Tesoreria comunale.
SEZIONE II
Stipulazione del contratto
Articolo 18
Contenuti ed allegati del contratto
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1. Il contratto deve obbligatoriamente indicare le parti, l’oggetto, l’importo e le modalità di
pagamento, la durata.
2. Il contratto deve, inoltre, contenere, a pena di nullità, le clausole di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni .
3. Nel contratto devono essere richiamate e specificatamente approvate per iscritto, e pertanto
appositamente sottoscritte dal contraente, le condizioni e le clausole di cui all’art. 1341 del
codice civile previste dai capitolati generali o speciali, dal bando di gara o nella lettera di invito,
o dal contratto stesso.
4. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari.
Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell’atto, i documenti per i quali ciò
è consentito dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti.
Articolo 19
Forma del contratto
1. I contratti nei quali è parte il Comune sono stipulati per iscritto, nelle forme previste dalla legge
e dal presente Regolamento.
2. I contratti relativi a beni immobili o relativi ad affidamenti conseguenti a procedure ad evidenza
pubblica sono stipulati nella forma dell’atto pubblico, nella forma pubblica amministrativa o
nella forma della scrittura privata autenticata; sono fatte salve le disposizioni normative in materia
di stipulazione degli atti in forma elettronica.
3. I contratti affidati non a seguito di procedure ad evidenza pubblica, oltre che nelle forme
previste dal comma 2, possono anche stipularsi:
a) per mezzo di scrittura privata non autenticata, firmata dall’aggiudicatario e dal dirigente
dell’ufficio interessato al contratto, per importi inferiori ad € 100.000,00;
b) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte
commerciali per importi inferiori ad € 40.000,00;
4. La forma del contratto è stabilita nella determinazione a contrarre di cui all’articolo 3 del
presente Regolamento o nel bando ovvero nella lettera di invito.
Articolo 20
Soggetto autorizzato alla stipulazione
1. I contratti stipulati nella forma dell’atto pubblico, nella forma pubblico amministrativa e
scrittura privata autenticata sono sottoscritti, secondo le modalità normativamente previste, dai
dirigenti competenti o da altro dirigente delegato con l’assistenza del Segretario Generale o di un
notaio.
2. I contratti stipulati nelle forme di scrittura privata non autenticata o corrispondenza commerciale
sono sottoscritti dal dirigente competente o da un suo delegato.
3. Gli atti negoziali di revisione prezzi e, in generale, gli atti di sottomissione, sono sottoscritti
dal direttore dell’esecuzione e dall’appaltatore, controfirmati dal responsabile unico del
procedimento e dal dirigente competente.
Articolo 21
Durata del contratto – Proroga – Rinnovo
1. I contratti hanno termini e durata certi.
2. E’ nulla la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
3. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni,
salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente Regolamento per particolari
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tipologie contrattuali.
4. Con un congruo anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, il dirigente competente
predispone gli atti di gara e avvia la procedura al fine di individuare il nuovo contraente, onde
evitare, se possibile, la proroga.
5. Nell’eventualità in cui la procedura di individuazione del contraente di cui al comma 4 si
prolunghi oltre i termini previsti, il contratto può essere prorogato, prima della scadenza, per il
periodo necessario al perfezionamento della procedura ad evidenza pubblica.
La proroga tecnica ha luogo alle medesime condizioni del contratto originario e non può
essere di durata superiore a sei mesi.
La proroga non richiede, di norma, la stipula di un nuovo contratto.
6. Il rinnovo espresso dei contratti pubblici è consentito nei limiti e con le modalità previsti dalle
disposizioni normative vigenti e deve essere espressamente previsto negli atti di gara.
7. Il rinnovo richiede la stipula di un nuovo contratto e l’acquisizione di un nuovo codice
identificativo di gara - CIG.
Articolo 22
Domiciliazione e comunicazioni
1. In assenza dell’ufficio, della persona o della ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il
contraente non abbia notificato la nuova elezione di domicilio, la notifica degli atti può essere fatta
presso la Sede Comunale.
2. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate con la forma prevista nel
bando o nella lettera di invito e preferibilmente a mezzo fax o posta elettronica certificata,
utilizzando la firma digitale, con le modalità e garanzie previste dalla legge. È possibile, inoltre,
provvedere tramite messo notificatore o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i
casi in cui la legge prevede la notificazione attraverso l’ufficiale giudiziario.
SEZIONE III
Rogito del contratto
Articolo 23
Ufficiale rogante
1. I contratti nell’interesse del Comune sono rogati, di norma, dal Segretario Generale o da chi lo
sostituisce legalmente.
2. Sono rogati dal Segretario Generale anche i contratti stipulati tra il Comune e le Società
partecipate.
3. I contratti possono essere stipulati a mezzo di notaio:
a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
b) quando sia motivatamente previsto nella determinazione a contrarre di cui all’articolo 3 del
presente Regolamento;
c) quando le relative spese sono totalmente a carico del contraente.
4. Il rogito avviene con l’osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.
Articolo 24
Adempimenti fiscali
1. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni adempimento
fiscale prescritto dalla legge per i contratti pubblici.
2. Il Segretario Generale, a mezzo dell’Ufficio Contratti, cura la custodia dei contratti e la tenuta del
repertorio, da assoggettare alle vidimazioni periodiche ai sensi di legge.
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CAPO IV
EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI
SEZIONE I
Efficacia del contratto
Articolo 25
Efficacia
1. Di norma l’efficacia del contratto decorre dalla data della sottoscrizione delle parti.
2. Se viene ordinata l’esecuzione in via d’urgenza del contratto nelle more della sua stipulazione, il
contraente è tenuto a consegnare le garanzie ed ogni altro documento richiesto dal bando o dalla
lettera di invito e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto obbligato con
l’avvio dell’esecuzione d’urgenza.
SEZIONE II
Esecuzione del contratto
Articolo 26
Esecuzione
1. Il contraente è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
Il responsabile del procedimento e/o direttore dell’esecuzione dovrà verificare ed accertare
l’integrale esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte del
contraente di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto.
2. Nell’esecuzione dei contratti non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative
rispetto a quanto è stato stipulato, salvo i casi previsti dalla legge.
Articolo 27
Modalità di pagamento e anticipi
1. Nel contratto può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un’unica soluzione,
adempiuta e verificata la regolare esecuzione, oppure con rateazione in ragione degli stati di
avanzamento della prestazione.
2. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia, è vietato prevedere il pagamento di anticipi
sui corrispettivi pattuiti.
Articolo 28
Stati di avanzamento
1. Nei capitolati speciali e nei fogli patti e condizioni relativi ad ogni singolo contratto sono
previste le modalità procedurali ed i termini per il pagamento degli stati d’avanzamento da
ragguagliarsi all’entità delle prestazioni eseguite dal contraente.
Articolo 29
Cessione del contratto
1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del Codice dei contratti, il contraente non può cedere il
contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto
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contraente.
Articolo 30
Cessione del credito derivante da contratto
1. La cessione di credito è disciplinata dall’art. 117 del Codice dei contratti e dalle leggi in
materia.
2. La cessione è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al Comune.
3. Con riferimento ai mandati di pagamento già emessi, la notifica dell’atto di cessione di credito è
inefficace.
4. All’eventuale cessionario possono essere opposte tutte le eccezioni riguardanti l’ammontare e la
validità del credito.
Articolo 31
Revisione dei prezzi
1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono
disciplinati dalle norme previste per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti
in materia.
Articolo 32
Direzione, collaudo e verifica di conformità
1. L’istituto del direttore dei lavori o dell’esecuzione di servizi e forniture, nonché il collaudo dei
lavori e la verifica di conformità di servizi e forniture, sono regolati dal Codice dei contratti e dal
relativo Regolamento di attuazione.
Articolo 33
Recesso dal contratto
1. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge.
2. L’esercizio del diritto di recesso deve essere preceduto da formale comunicazione all’appaltatore
da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni. Trascorso tale termine e, verificata la regolarità
della prestazione eseguita fino alla data di ricezione del preavviso di recesso, si procede al relativo
pagamento ai prezzi di contratto.
Articolo 34
Inadempimenti e ritardi
1. Nel caso di inadempimento della prestazione per fatti imputabili all’esecutore del contratto si
applicano le penali contrattualmente previste per la singola fattispecie.
2. La penalità per ritardata esecuzione non può essere superiore al 10% dell’importo netto di
contratto.
3. La penale può essere introitata anche a mezzo di escussione della garanzia prestata a titolo
definitivo.
4. La risoluzione del contratto per inadempimento è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile
e dal Codice dei Contratti pubblici.
5. La risoluzione, oltre a comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi
di contratto, determina il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento ed il
rimborso dei maggiori costi da sostenere per il completamento della prestazione.
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In ogni caso è fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva.
Articolo 35
Controversie
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto, in
caso di mancata composizione della lite in via amministrativa, saranno devolute alla
competenza dell’Autorità Giudiziaria.
2. L’insorgenza di un eventuale contenzioso non esime comunque l’impresa dall’obbligo di
eseguire le prestazioni contrattuali.
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
COMPRAVENDITA
Articolo 36
Alienazione di beni
1. I beni mobili di valore inferiore ad € 40.000,00 sono alienati, previa pubblicazione di un
avviso sul profilo di committente della stazione appaltante, al miglior offerente.
2. Se la gara è andata deserta o per particolari motivi di ordine sociale, i beni mobili possono
essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini
di lucro che ne facciano richiesta.
3. In caso di cessione di beni da rottamare od eliminare, l’acquirente si dovrà impegnare a rispettare
le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore in vigore.
4. L’alienazione dei beni di cui al presente articolo comporta l’aggiornamento del relativo
inventario da effettuarsi con modalità operative definite dal dirigente dell'Ufficio Economato
Provveditorato.
5. I soggetti indicati nell’art. 1471 del codice civile non possono essere compratori, né
direttamente, né per interposta persona, dei beni del Comune.
6. L’eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 5 è nullo.
7. Non possono acquisire beni i soggetti che si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con
la pubblica amministrazione.
Articolo 37
Diritto di prelazione
1. Se il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza è indicata nella determinazione a
contrarre di cui all’articolo 3 e negli avvisi di vendita.
Articolo 38
Prezzo della compravendita
1. Il prezzo di alienazione di beni mobili, registrati e non, è determinato con perizia di stima a
firma del dirigente competente o soggetto da esso delegato ovvero, nei casi di particolare
complessità o carenza di risorse da specificare nel provvedimento di incarico, da un perito esterno
all’Amministrazione.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo nel caso di
alienazione del bene.
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Articolo 39
Forme di pubblicità
1. La vendita di beni mobili di cui all’art. 36, registrati e non, deve essere preceduta da
adeguata pubblicità secondo modalità da definire nella determinazione a contrarre di cui all’art. 3,
in ragione del valore del bene.
2. È prevista, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio e sul profilo
di committente della stazione appaltante.
CAPO II
PERMUTA
Articolo 40
Disciplina della permuta
1. Al contratto di permuta relativo a beni mobili, registrati e non, si applicano le norme del
contratto di alienazione, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione dei
valori, devono essere effettuate su tutti i beni permutati.
CAPO III
COMODATO
Articolo 41
Concessione di beni in comodato
1. Non è consentito concedere beni mobili in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi
sociali o di pubblico interesse con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune.
Le motivazioni a fondamento della concessione in comodato devono essere indicate
nel provvedimento dirigenziale preliminare alla stipulazione del contratto.
2. Tutte le spese occorrenti per servirsi del bene come previsto all’articolo 1808, comma 1, del
codice civile sono a carico del comodatario; l’importo delle spese citato può essere altresì
determinato in modo forfettario, sulla base di apposita stima che tenga conto degli oneri sostenuti
dal Comune.
Articolo 42
Contratto di comodato
1. Nel contratto di comodato può essere previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il
bene anche prima della scadenza dello stesso qualora il Comune avesse necessità di servirsene.
CAPO IV
MUTUO
Articolo 43
Contratto per servizi finanziari
1. Per l’affidamento di servizi finanziari si applicano le disposizioni del Codice dei contratti,
secondo il regime ivi specificato.
CAPO V
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ASSICURAZIONE
Articolo 44
Contratto di Brokeraggio
1. Il Comune può avvalersi di servizio di broker, abilitato all’esercizio dell’attività per la
conclusione di contratti di assicurazione.
2. La scelta del broker avviene mediante gara ad evidenza pubblica secondo le disposizioni del
Codice dei contratti.
CAPO VI
TRANSAZIONE
Articolo 45
Limiti alla transazione
1. Il Comune, per prevenire una lite insorgente o per porre fine ad una lite già cominciata,
può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull’esito della lite e che sia
garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione è immediatamente vincolante per la controparte, lo diventa per il Comune solo
dopo l’approvazione dell’Amministrazione.
3. Se ricorrono le condizioni per addivenire ad una transazione, il responsabile del procedimento
redige e trasmette al dirigente competente apposita relazione esplicante l’analisi della procedura,
i termini del contenzioso, le condizioni tecniche e giuridiche, alle quali ritiene vantaggioso aderire
o promuovere la transazione.
4. La relazione di cui al comma 3 è riservata e sottratta all’accesso agli atti se connessa ad una
procedura contenziosa anche potenziale.
CAPO VII
CONTRATTO D'OPERA
Articolo 46
Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale
1. La disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione, di cui
all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è contenuta nel Regolamento per la
disciplina degli incarichi esterni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 396 del
10.12.2008.
TITOLO IV
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
CAPO I
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
Articolo 47
Finalità
1. Il presente Titolo disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in
economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo
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Regolamento di attuazione, fatti salvi gli approvvigionamenti disposti secondo i sistemi
centralizzati di acquisto previsti dalle disposizioni normative vigenti.
2. L’attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia
ed economicità, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura,
attraverso la programmazione ed il coordinamento della spesa.
3. Il responsabile del procedimento cura l’invito e l’affidamento in economia di beni e servizi alle
ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicità, rotazione e parità di trattamento.
Articolo 48
Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
1. La Giunta Comunale individua quali tipologie di beni e servizi possono essere affidate in
economia. Tale elenco potrà essere aggiornato periodicamente in conformità alle sopravvenute
necessità dell’ente.
Articolo 49
Forme di esecuzione
1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
a) in amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i
servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell’Amministrazione, o
appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si
dovessero rendere necessarie.
b) con procedure di cottimi fiduciari qualora le acquisizioni di beni e servizi avvengano
mediante affidamento a terzi.
Articolo 50
Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi
inferiori alla soglia comunitaria in vigore.
2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti
artificiosi finalizzati a ricondurne l’esecuzione alla disciplina del presente Titolo IV
del Regolamento.
3. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre
forme di integrazione od estensione contrattuale.
4. L’impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse
condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In
ogni caso, il valore del contratto aumentato dell’importo della variazione non dovrà superare i
limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 51
Procedure di acquisizione
1. Nelle forniture e servizi in economia il responsabile del procedimento avvia l’affidamento con
procedura negoziata mediante apposita determinazione a contrarre di cui all’art. 3 del presente
Regolamento.
2. La scelta del contraente deve avvenire secondo quanto previsto al Capo II del Titolo II ed al
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presente Titolo IV del Regolamento.
3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata,
utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere
presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati
riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.
4. Negli acquisti in economia è necessaria la predisposizione di un foglio patti e condizioni che
contempli le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni
di minore complessità si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d’invito le
condizioni d’oneri.
5. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d’invito dovranno contenere quanto previsto dal
Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, nonché:
- l’oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il valore stimato della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- le condizioni e penalità previste;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell’offerta;
- i termini assegnati per l’esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le
obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi
non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati puntualmente
nell’ambito del predetto arco temporale.
Articolo 52
Affidamento diretto
1. Per le acquisizioni di forniture e di servizi in economia di importo inferiore al limite di cui
all’articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti si procede, di norma, ad un’indagine di mercato
con richiesta di preventivi ad almeno tre ditte in possesso dei requisiti richiesti.
2. Si potrà prescindere dall’indagine di mercato nei soli casi di:
- nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di
mercato;
- indifferibili urgenza e necessità determinate da circostanze impreviste non imputabili alla stazione
appaltante;
- affidamento di servizi ad associazioni presenti sul territorio per importi inferiori ad €
2.500,00.
Articolo 53
Stipulazione del contratto
1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia possono essere stipulati con la forma prevista
dall’art. 19, comma 3, lett. a), del presente Regolamento. Per importi inferiori al limite di cui
all’art. 125 comma 11 del Codice dei contratti si può procedere nella forma prevista alla lett. b)
del medesimo comma.
2. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura
prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti.
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Articolo 54
Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto numerato.
2. L’ordinazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione;
b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA;
c) i riferimenti contrattuali e contabili di cui all’art. 191, comma 1, del Tuel.
3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all’ordine, sia in relazione alla qualità
che alla quantità ed ai prezzi applicati.
4. Effettuato l’accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della
relativa fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione del relativo ammontare sul conto
dedicato dichiarato dalla ditta ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive
modificazioni e integrazioni .
Articolo 55
Pagamenti
1. I pagamenti per ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti
nei termini di legge o contrattuali solo dopo l’espletamento delle operazioni di verifica ed
attestazione di regolare esecuzione della fornitura o prestazione.
2. Nel computo dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono
compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.
APPENDICE
LAVORI IN ECONOMIA
Articolo 56
Tipologie di lavori eseguibili
1. Sono eseguibili in economia i lavori di seguito elencati di importo inferiore ad € 100.000,00:
a) lavori di manutenzione ed adeguamento alle disposizioni normative vigenti, di edifici,
manufatti o impianti non ricompresi in appalti annuali;
b) lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge,
regolamenti, ordinanze comunali e contratti stipulati con l’Amministrazione Comunale;
c) consolidamento o demolizione di fabbricati o manufatti cadenti nonché lo sgombero di
materiali rovinati;
d) segnaletica stradale;
e) manutenzione ed espurgo di fossi, canali, collettori fognari, tombinature ed impianti di
depurazione, allacciamenti a pubblici servizi e sottoservizi;
2. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori fino ad un importo inferiore ad € 200.000,00:
a) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati ad evitare situazioni di
pericolo alle persone, animali o cose, a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio
storico, artistico, culturale ed ambientale;
b) completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno
dell’appaltatore inadempiente quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
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Articolo 57
Affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario
1. Per importi inferiori ad € 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento nominato.
2.Per importi non inferiori ad € 40.000,00 l’affidamento seguirà a gara informale tra almeno
cinque imprese, in ossequio ai principi di economicità, trasparenza, proporzionalità, non
discriminazione, rotazione, parità di trattamento previa individuazione degli operatori
economici tramite indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dall’Amministrazione Comunale.
3. Le ditte sono invitate con lettera d’invito contenente le indicazioni di cui all’art. 52 del
presente Regolamento; gli inviti possono essere inoltrati anche a mezzo di telefax o posta
elettronica certificata.
4. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale ove riporta le risultanze della gara
esplorativa.
5. L’affidamento si perfeziona con la stipulazione del contratto di cottimo a cura del Dirigente
competente previa negoziazione con il migliore offerente individuato nel verbale di cui al
precedente comma.
6. Di norma l’affidamento avviene con l’applicazione del criterio del massimo ribasso
sull’elenco prezzi o sull’importo posto a base di gara in caso di affidamento a corpo o del
prezzo più basso sull’offerta a prezzi unitari; in casi particolari, con adeguata previa
motivazione, tenendo conto dell’oggetto dell’appalto, può utilizzarsi anche il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Articolo 58
Contabilizzazione dei lavori
1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Direttore dei lavori ai sensi delle
disposizioni normative vigenti.
Articolo 59
Liquidazione e Pagamento dei lavori
1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta viene effettuata con atto di
liquidazione del responsabile del procedimento sulla base della documentazione fornita dal
direttore dei lavori .
2. La liquidazione dei lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario è effettuata dal responsabile
del procedimento previa acquisizione del conto finale redatto dal direttore dei lavori; è
facoltà dell’Amministrazione prevedere pattiziamente pagamenti in corso d’opera a fronte di
stati di avanzamento redatti dal direttore dei lavori e certificati dal responsabile del
procedimento; è in ogni caso vietata la corresponsione di anticipazioni.
3. Gli oneri della sicurezza, per l’importo evidenziato nella lettera d’invito, saranno corrisposti
in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente a quella
dell’avanzamento dei lavori.
4. Il direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori ed il conto finale entro
45 giorni dall’ultimazione degli stessi.
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5. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una
relazione del direttore dei lavori comprensiva di :
a) date di inizio e fine lavori;
b) eventuali perizie suppletive;
c) eventuali proroghe o sospensioni;
d) assicurazioni degli operai ed attestazioni della regolarità contributiva dell’impresa;
e) eventuali infortuni;
f) eventuali pagamenti in corso d’opera;
g) stato finale e credito dell’impresa;
h) eventuali riserve dell’impresa;
i) attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
6. Il termine per l’emissione del mandato di pagamento degli importi dovuti, per rate di acconto
o per il saldo, è quello stabilito contrattualmente e non può superare i termini di legge dalla data
di ricevimento della fattura da parte dell’impresa previa avvenuta attestazione di
conformità/regolare esecuzione degli stessi.
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
INDICE
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1- Oggetto
TITOLO II- PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPO I- LA FASE PRE-CONTRATTUALE
Art. 2- Pubblicità e Programmazione
Art. 3- Determinazione a contrarre
CAPO II- LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Sezione I- Disposizioni Generali
Art. 4- Modalità di scelta del contraente
Art. 5- Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara
Art. 6- Termini per le procedure di aggiudicazione
Sezione II- Disciplina di Gara
Art. 7- Procedure aperte e ristrette
Art. 8- Procedure negoziate
Art. 9- Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio del prezzo più basso
Art. 10- Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa
Art. 11- Espletamento delle procedure di gara ed aggiudicazione provvisoria
Art. 12- Comunicazioni
Art. 13- Gare suddivise in lotti
Art. 14- Aggiudicazione definitiva
Art. 15- Convenzioni con associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato ed affidamento
a cooperative sociali
CAPO III – STIPULAZIONE E ROGITO
Sezione I- Atti preliminari alla stipulazione
Art. 16- Spese contrattuali
Art. 17- Cauzione definitiva
Sezione II- Stipulazione del contratto
Art. 18- Contenuti ed allegati del contratto
Art. 19- Forma del contratto
Art. 20- Soggetto autorizzato alla stipulazione
Art. 21- Durata del contratto- Proroga-Rinnovo
Art. 22- Domiciliazione e comunicazioni
Sezione III- Rogito del contratto
Art. 23- Ufficiale rogante
Art. 24- Adempimenti fiscali
CAPO IV- EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Sezione I- Efficacia del contratto
Art. 25- Efficacia
Sezione II- Esecuzione del contratto
Art. 26- Esecuzione
Art. 27- Modalità di pagamento e anticipi
Art. 28- Stati di avanzamento
Art. 29- Cessione del contratto
Art. 30- Cessione del credito derivante da contratto
Art. 31- Revisione dei prezzi
Art. 32- Direzione, collaudo e verifica di conformità
Art. 33- Recesso dal contratto
Art. 34- Inadempimenti e ritardi
Art. 35- Controversie
TITOLO III- DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I- COMPRAVENDITA
Art. 36 - Alienazione di beni
Art. 37- Diritto di prelazione
Art. 38- Prezzo della compravendita
Art. 39- Forme di pubblicità
CAPO II- PERMUTA
Art. 40- Disciplina della permuta
CAPO III- COMODATO
Art. 41- Concessione di beni in comodato
Art. 42- Contratto di comodato
CAPO IV- MUTUO
Art. 43- Contratto per servizi finanziari
CAPO V- ASSICURAZIONE
Art. 44- Contratto di brokeraggio
CAPO VI- TRANSAZIONE
Art. 45- Limiti alla transazione
CAPO VII- CONTRATTO D’OPERA
Art. 46- Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale
TITOLO IV- ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
CAPO I- ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
Art. 47- Finalità
Art. 48- Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
Art. 49- Forme di esecuzione
Art. 50- Limiti di importo e divieto di frazionamento
Art. 51- Procedure di acquisizione
Art. 52- Affidamento diretto
Art. 53- Stipulazione del contratto
Art. 54- Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Art. 55- Pagamenti
APPENDICE- LAVORI IN ECONOMIA
Art. 56- Tipologie di lavori eseguibili
Art. 57- Affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario
Art. 58- Contabilizzazione dei lavori
Art. 59- Liquidazione e pagamento dei lavori
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