regolamento per la disciplina dei contratti del comune di vicenza
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI VICENZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26 marzo 2013 1/20 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento viene emanato in conformità alle previsioni degli articoli 117, comma 6, secondo periodo e 118, comma 1 e 2 della Costituzione e degli articoli 3, comma 4, e 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 2. Il presente Regolamento contiene la disciplina dei contratti stipulati dal Comune di Vicenza nel rispetto dei principi e delle norme fissati dalle direttive comunitarie, dalla normativa statale e regionale, e dallo Statuto dell’Ente. 3. Per tutti i contratti disciplinati dal presente Regolamento trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 e s.m.i., anche se non espressamente richiamate. TITOLO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE CAPO I LA FASE PRE-CONTRATTUALE Articolo 2 Pubblicità e programmazione 1. Il Comune pubblica, all’inizio dell’esercizio finanziario, nelle forme previste dal Codice dei Contratti, un avviso di pre-informazione contenente l’insieme degli acquisti di beni e servizi che intende aggiudicare nel corso dell’anno. 2. Per l’acquisto di beni atti a soddisfare le esigenze degli uffici comunali aventi carattere di continuità può essere fatto ricorso alla predisposizione di piani di approvvigionamento annuali o pluriennali. Articolo 3 Determinazione a contrarre 1. L’avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduto da apposita determinazione a contrarre del dirigente dell'ufficio competente, che individua ai sensi dell’art. 192 Tuel: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) gli elementi essenziali, l’oggetto e la forma del contratto; c) le modalità di scelta del contraente e le motivazioni fondanti. 2. La determinazione deve altresì contenere: - l’individuazione del responsabile del procedimento; - nel caso di acquisti di beni e servizi, l’avvenuto accertamento in merito all’esistenza ed all’adesione o meno alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., centrali di committenza regionali e/o ricorso al M.E.P.A., ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 3. È vietato il frazionamento artificioso di lavori, servizi e forniture aventi carattere unitario. 4. Gli atti preliminari di gara (capitolato e relativi allegati, eventuali altri documenti, modelli, 2/20 etc.) possono essere approvati contestualmente alla determinazione a contrarre. CAPO II LA SCELTA DEL CONTRAENTE SEZIONE I Disposizioni generali Articolo 4 Modalità di scelta del contraente 1. Per la scelta del contraente il Comune utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti pubblici. 2. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la migliore offerta è selezionata con i criteri previsti dal Codice dei contratti e precisamente con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Per contratti di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 (IVA esclusa) si farà ricorso all’invito di almeno cinque concorrenti; per contratti di importo superiore ad € 100.000,00 si dovrà ricorrere all’esperimento di procedura aperta. . I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati mediante procedura negoziata alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 122, comma 7 del Codice dei Contratti pubblici. Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria il Comune utilizza le procedure previste dal Codice dei contratti e relativo Regolamento di attuazione. 4. E’ consentito ricorrere alle procedure in economia nelle ipotesi ed a mezzo delle procedure previste dal Codice dei contratti e dal Titolo IV del presente Regolamento. Articolo 5 Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara 1. La pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara viene effettuata con le modalità indicate nella determinazione a contrarre in ottemperanza alle disposizioni normative in materia. 2. Nel caso di procedure soggette all’integrale applicazione del Codice dei contratti la pubblicazione del bando segue le disposizioni contenute negli artt. 66, 122 e 124 del Codice stesso. I quotidiani nazionali o locali su cui eventualmente pubblicare l’avviso o bando di gara sono selezionati dal dirigente del Settore competente. 3. Per i contratti rientranti nella disciplina dell’allegato II B del Codice (art. 20) e per i contratti cd. Esclusi (art. 19) nel caso di affidamenti sotto la soglia comunitaria è prevista la pubblicazione dei documenti di cui sopra nel profilo di committente della stazione appaltante ed all’Albo Pretorio dell’Ente mentre nel caso di affidamenti sopra la soglia comunitaria si prevede la pubblicazione nel profilo di committente della stazione appaltante, all’Albo Pretorio dell’Ente e su un quotidiano a diffusione nazionale. Articolo 6 Termini per le procedure di aggiudicazione 1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette i termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti dalla legge. 2. Nelle procedure negoziate il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore 3/20 a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni. 3. Per i contratti rientranti nella disciplina dell’allegato II B del Codice (art. 20) e per i contratti cd. esclusi (art. 19) il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a giorni dieci dal dies a quo previsto nella documentazione di gara nel caso di affidamenti sotto la soglia comunitaria e non inferiore a giorni venti dal dies a quo, con le stesse modalità previsto, nel caso di affidamenti sopra la soglia comunitaria. 4. Ai fini della presentazione delle offerte sono altresì ammissibili sia l’utilizzo del telefax che della posta elettronica certificata. SEZIONE II Disciplina di gara Articolo 7 Procedure aperte e ristrette 1. Nelle procedure aperte e ristrette il Comune procede all’avvio della procedura con un bando di gara. Il bando di gara e la lettera di invito, redatti dall'Ufficio Contratti, sono sottoscritti dal dirigente competente. 2. Il contenuto del bando di gara può essere integrato da un disciplinare contenente ulteriori prescrizioni relative alle modalità di partecipazione; il disciplinare di gara è richiamato nel bando ed è pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo di committente della stazione appaltante contestualmente alla pubblicazione del Bando e della rimanente documentazione di gara. Articolo 8 Procedure negoziate 1. La procedura negoziata trova applicazione esclusivamente nei seguenti casi: a) fattispecie previste dagli artt. 56 e 57 del Codice dei contratti; b) affidamento di servizi e forniture in economia di valore inferiore alla soglia comunitaria vigente ex art. 125 del Codice dei contratti come specificati nel Titolo IV del presente Regolamento; c) affidamento di lavori in economia di importo inferiore a quello stabilito agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti come specificati in appendice del presente Regolamento. d) affidamento di lavori di importo fino a un milione di euro, alle condizioni e modalità di cui all’art. 122, comma 7 del Codice dei contratti. Articolo 9 Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio del prezzo più basso 1. Le sedute pubbliche delle gare ad evidenza pubblica sono presiedute dal dirigente del Settore competente, il quale si avvale di due dipendenti in qualità di testimoni. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appositamente nominato. 2. Le sedute pubbliche per le procedure negoziate, comprese le acquisizioni in economia regolamentate nel Titolo IV, sono presiedute dal dirigente competente, che si avvale di due dipendenti in qualità di testimoni, uno dei quali addetto alla verbalizzazione. 4/20 Articolo 10 Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 1. Qualora l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni della prima seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa sono svolte da una commissione giudicatrice nominata con determinazione del dirigente che ha indetto la procedura dopo la scadenza del termine assegnato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. Tale commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce l’oggetto del contratto ed è presieduta dal dirigente cha ha indetto la procedura. 2. I commissari nominati devono preventivamente dichiarare di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 84 del Codice dei Contratti nonché dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile. 3. La commissione giudicatrice si costituisce quale organo collegiale perfetto operante solo in presenza di tutti i componenti. 4. Svolge le funzioni di segretario della commissione un dipendente indicato nel provvedimento di nomina. 5. Ai componenti della commissione giudicatrice, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, che non siano dipendenti del Comune, è riconosciuto per la partecipazione ai lavori della commissione un eventuale compenso il cui ammontare è indicato nella determina di nomina, tenuto conto delle competenze professionali, del numero delle offerte e del valore nonché della complessità della procedura. 6. Le spese relative alla commissione per le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. Articolo 11 Espletamento delle procedure di gara ed aggiudicazione provvisoria 1. Il Presidente e, ove prevista, la commissione giudicatrice di cui all’art. 84 del Codice dei contratti sono responsabili della procedura di gara. 2. Per le procedure aperte, ristrette e negoziate la seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa, che deve tenersi nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, è presieduta dal dirigente competente o da altro dirigente delegato che assume il ruolo di Presidente. Quest’ultimo deve accertare la conformità alle prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito, dei plichi pervenuti e, dopo averli aperti, del loro contenuto. Al termine delle operazioni di verifica il Presidente dichiara l’ammissibilità dei concorrenti la cui documentazione risulta regolare e procede al sorteggio, ove previsto dall’art. 48 del Codice dei contratti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Dell’esito di tale verifica viene data comunicazione ai concorrenti ammessi. 3. Terminata la fase di cui al comma 2, il Presidente, se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, procede in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed all’individuazione della migliore offerta secondo le modalità indicate nel bando o nella lettera di invito. 4. Terminata la fase di cui al comma 2, se il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice provvede in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche degli offerenti ammessi; in seduta riservata la commissione procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punteggi, subpunteggi secondo i criteri e sub criteri indicati nel bando, nella lettera d’invito, o nel capitolato 5/20 speciale d’appalto o d’oneri. La stessa commissione opera in seduta pubblica allorquando provvede all’apertura delle buste delle offerte economiche, alla lettura delle stesse ed all’assegnazione dei relativi punteggi. Nella stessa seduta la commissione giudicatrice, formata la graduatoria delle offerte con i punteggi complessivi attribuiti, individua l’offerta più vantaggiosa. 5. Selezionata la migliore offerta ritenuta congrua, l’aggiudicazione provvisoria viene dichiarata in seduta pubblica. 6. Di tutte le operazioni compiute nelle sedute di gara è dato atto nel verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dai testimoni o, in alternativa, da tutti i componenti la commissione giudicatrice. 7. La seduta di gara può essere sospesa per le motivazioni indicate nello stesso verbale di gara e può essere rinviata ad altra seduta. Se la seduta è pubblica, la data di svolgimento della nuova seduta è comunicata ai concorrenti mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del Comune. Non può essere sospesa la seduta pubblica di gara relativa all’apertura delle offerte economiche. 8. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, salvo il caso in cui l’Amministrazione abbia espressamente stabilito che non si procede all’aggiudicazione se non sono pervenute almeno due offerte valide. Articolo 12 Comunicazioni 1. Salvi i casi nei quali la legge vieta o differisce la pubblicazione, le informazioni sull’andamento delle sedute di gara e loro vicende evolutive, nonché le informazioni sulle risultanze delle procedure di gara, sono pubblicate sul profilo di committente della stazione appaltante, fatte salve le disposizioni normative in materia di riservatezza. Articolo 13 Gare suddivise in lotti 1. È facoltà dell’Amministrazione stabilire che la ditta aggiudicataria di uno dei lotti, nei quali è stata suddivisa la prestazione, sia esclusa dal partecipare agli esperimenti dei lotti successivi. 2. Nel bando o nella lettera di invito si rendono note alle ditte partecipanti le modalità di svolgimento della tipologia di gare previste dal presente articolo, specificando, altresì, l’ordine temporale di apertura dei plichi relativi ai vari lotti. 3. Il valore della gara suddivisa in lotti è determinato dal valore complessivo stimato della totalità dei lotti. Articolo 14 Aggiudicazione definitiva 1. L’aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del dirigente che ha indetto la procedura con la quale vengono approvati i verbali di gara. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito della attestazione del dirigente competente in ordine all’effettuazione della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei contratti in capo all’aggiudicatario. 2. Con la determinazione di cui al comma 1 il dirigente competente procede, se necessario, qualora non abbia già provveduto, all’assunzione del relativo impegno di spesa. 3. L’ eventuale affidamento di lavori, servizi e forniture in via d’urgenza prima della sottoscrizione del contratto è disciplinato dall'art. 11, comma 9, del Codice dei contratti. Articolo 15 Convenzioni con associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato 6/20 ed affidamento a cooperative e imprese sociali 1. La determinazione a contrarre può prevedere la stipulazione di convenzioni con associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato iscritti negli appositi Albi o Registri che dimostrino attitudine e capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività di utilità sociale o per la gestione o cogestione di progetti o programmi di pubblico interesse anche secondo gli indirizzi operativi stabiliti dalla Giunta Comunale che prevedano un coinvolgimento di tali organismi. 2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate per importi inferiori alla soglia comunitaria previo invito a manifestare interesse rivolto ad almeno tre organismi che presentino i requisiti richiesti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ovvero tramite avviso pubblico. 3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, è possibile procedere al convenzionamento diretto con gli organismi citati. 4. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia di volontariato e promozione sociale. CAPO III STIPULAZIONE E ROGITO SEZIONE I Atti preliminari alla stipulazione Articolo 16 Spese contrattuali 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti ai contratti sono a carico della ditta contraente, salvo il caso in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme. 2. Il pagamento delle spese contrattuali, delle spese di copia e di bollo, dei diritti di segreteria, delle spese di registrazione, nonché di trascrizione e voltura catastale, ove previsti, è effettuato dalla parte contraente al Comune prima della stipulazione del contratto. 3. Non è consentito, fatte salve eventuali disposizioni di legge, convenire l’esenzione da qualunque specie di imposta, tassa o diritto di segreteria a favore dei contraenti. Articolo 17 Cauzione definitiva 1. Prima della stipulazione di ciascun contratto concernente l’affidamento di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto per i contratti di cui al Titolo IV, il contraente è tenuto a presentare ai competenti Uffici Comunali, secondo le modalità definite dalla documentazione di gara, idonea cauzione definitiva in conformità a quanto previsto dall’art.113 del Codice dei contratti. 2. Per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00, la cauzione può essere sostituita da un versamento in contanti presso la Tesoreria comunale. SEZIONE II Stipulazione del contratto Articolo 18 Contenuti ed allegati del contratto 7/20 1. Il contratto deve obbligatoriamente indicare le parti, l’oggetto, l’importo e le modalità di pagamento, la durata. 2. Il contratto deve, inoltre, contenere, a pena di nullità, le clausole di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni . 3. Nel contratto devono essere richiamate e specificatamente approvate per iscritto, e pertanto appositamente sottoscritte dal contraente, le condizioni e le clausole di cui all’art. 1341 del codice civile previste dai capitolati generali o speciali, dal bando di gara o nella lettera di invito, o dal contratto stesso. 4. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell’atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti. Articolo 19 Forma del contratto 1. I contratti nei quali è parte il Comune sono stipulati per iscritto, nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento. 2. I contratti relativi a beni immobili o relativi ad affidamenti conseguenti a procedure ad evidenza pubblica sono stipulati nella forma dell’atto pubblico, nella forma pubblica amministrativa o nella forma della scrittura privata autenticata; sono fatte salve le disposizioni normative in materia di stipulazione degli atti in forma elettronica. 3. I contratti affidati non a seguito di procedure ad evidenza pubblica, oltre che nelle forme previste dal comma 2, possono anche stipularsi: a) per mezzo di scrittura privata non autenticata, firmata dall’aggiudicatario e dal dirigente dell’ufficio interessato al contratto, per importi inferiori ad € 100.000,00; b) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali per importi inferiori ad € 40.000,00; 4. La forma del contratto è stabilita nella determinazione a contrarre di cui all’articolo 3 del presente Regolamento o nel bando ovvero nella lettera di invito. Articolo 20 Soggetto autorizzato alla stipulazione 1. I contratti stipulati nella forma dell’atto pubblico, nella forma pubblico amministrativa e scrittura privata autenticata sono sottoscritti, secondo le modalità normativamente previste, dai dirigenti competenti o da altro dirigente delegato con l’assistenza del Segretario Generale o di un notaio. 2. I contratti stipulati nelle forme di scrittura privata non autenticata o corrispondenza commerciale sono sottoscritti dal dirigente competente o da un suo delegato. 3. Gli atti negoziali di revisione prezzi e, in generale, gli atti di sottomissione, sono sottoscritti dal direttore dell’esecuzione e dall’appaltatore, controfirmati dal responsabile unico del procedimento e dal dirigente competente. Articolo 21 Durata del contratto – Proroga – Rinnovo 1. I contratti hanno termini e durata certi. 2. E’ nulla la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto. 3. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente Regolamento per particolari 8/20 tipologie contrattuali. 4. Con un congruo anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, il dirigente competente predispone gli atti di gara e avvia la procedura al fine di individuare il nuovo contraente, onde evitare, se possibile, la proroga. 5. Nell’eventualità in cui la procedura di individuazione del contraente di cui al comma 4 si prolunghi oltre i termini previsti, il contratto può essere prorogato, prima della scadenza, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura ad evidenza pubblica. La proroga tecnica ha luogo alle medesime condizioni del contratto originario e non può essere di durata superiore a sei mesi. La proroga non richiede, di norma, la stipula di un nuovo contratto. 6. Il rinnovo espresso dei contratti pubblici è consentito nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni normative vigenti e deve essere espressamente previsto negli atti di gara. 7. Il rinnovo richiede la stipula di un nuovo contratto e l’acquisizione di un nuovo codice identificativo di gara - CIG. Articolo 22 Domiciliazione e comunicazioni 1. In assenza dell’ufficio, della persona o della ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato la nuova elezione di domicilio, la notifica degli atti può essere fatta presso la Sede Comunale. 2. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate con la forma prevista nel bando o nella lettera di invito e preferibilmente a mezzo fax o posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, con le modalità e garanzie previste dalla legge. È possibile, inoltre, provvedere tramite messo notificatore o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione attraverso l’ufficiale giudiziario. SEZIONE III Rogito del contratto Articolo 23 Ufficiale rogante 1. I contratti nell’interesse del Comune sono rogati, di norma, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce legalmente. 2. Sono rogati dal Segretario Generale anche i contratti stipulati tra il Comune e le Società partecipate. 3. I contratti possono essere stipulati a mezzo di notaio: a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda; b) quando sia motivatamente previsto nella determinazione a contrarre di cui all’articolo 3 del presente Regolamento; c) quando le relative spese sono totalmente a carico del contraente. 4. Il rogito avviene con l’osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile. Articolo 24 Adempimenti fiscali 1. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni adempimento fiscale prescritto dalla legge per i contratti pubblici. 2. Il Segretario Generale, a mezzo dell’Ufficio Contratti, cura la custodia dei contratti e la tenuta del repertorio, da assoggettare alle vidimazioni periodiche ai sensi di legge. 9/20 CAPO IV EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI SEZIONE I Efficacia del contratto Articolo 25 Efficacia 1. Di norma l’efficacia del contratto decorre dalla data della sottoscrizione delle parti. 2. Se viene ordinata l’esecuzione in via d’urgenza del contratto nelle more della sua stipulazione, il contraente è tenuto a consegnare le garanzie ed ogni altro documento richiesto dal bando o dalla lettera di invito e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto obbligato con l’avvio dell’esecuzione d’urgenza. SEZIONE II Esecuzione del contratto Articolo 26 Esecuzione 1. Il contraente è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto. Il responsabile del procedimento e/o direttore dell’esecuzione dovrà verificare ed accertare l’integrale esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte del contraente di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. 2. Nell’esecuzione dei contratti non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato, salvo i casi previsti dalla legge. Articolo 27 Modalità di pagamento e anticipi 1. Nel contratto può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un’unica soluzione, adempiuta e verificata la regolare esecuzione, oppure con rateazione in ragione degli stati di avanzamento della prestazione. 2. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia, è vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti. Articolo 28 Stati di avanzamento 1. Nei capitolati speciali e nei fogli patti e condizioni relativi ad ogni singolo contratto sono previste le modalità procedurali ed i termini per il pagamento degli stati d’avanzamento da ragguagliarsi all’entità delle prestazioni eseguite dal contraente. Articolo 29 Cessione del contratto 1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del Codice dei contratti, il contraente non può cedere il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. 2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto 10/20 contraente. Articolo 30 Cessione del credito derivante da contratto 1. La cessione di credito è disciplinata dall’art. 117 del Codice dei contratti e dalle leggi in materia. 2. La cessione è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune. 3. Con riferimento ai mandati di pagamento già emessi, la notifica dell’atto di cessione di credito è inefficace. 4. All’eventuale cessionario possono essere opposte tutte le eccezioni riguardanti l’ammontare e la validità del credito. Articolo 31 Revisione dei prezzi 1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Articolo 32 Direzione, collaudo e verifica di conformità 1. L’istituto del direttore dei lavori o dell’esecuzione di servizi e forniture, nonché il collaudo dei lavori e la verifica di conformità di servizi e forniture, sono regolati dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione. Articolo 33 Recesso dal contratto 1. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge. 2. L’esercizio del diritto di recesso deve essere preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni. Trascorso tale termine e, verificata la regolarità della prestazione eseguita fino alla data di ricezione del preavviso di recesso, si procede al relativo pagamento ai prezzi di contratto. Articolo 34 Inadempimenti e ritardi 1. Nel caso di inadempimento della prestazione per fatti imputabili all’esecutore del contratto si applicano le penali contrattualmente previste per la singola fattispecie. 2. La penalità per ritardata esecuzione non può essere superiore al 10% dell’importo netto di contratto. 3. La penale può essere introitata anche a mezzo di escussione della garanzia prestata a titolo definitivo. 4. La risoluzione del contratto per inadempimento è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile e dal Codice dei Contratti pubblici. 5. La risoluzione, oltre a comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, determina il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento ed il rimborso dei maggiori costi da sostenere per il completamento della prestazione. 11/20 In ogni caso è fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva. Articolo 35 Controversie 1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto, in caso di mancata composizione della lite in via amministrativa, saranno devolute alla competenza dell’Autorità Giudiziaria. 2. L’insorgenza di un eventuale contenzioso non esime comunque l’impresa dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali. TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI CAPO I COMPRAVENDITA Articolo 36 Alienazione di beni 1. I beni mobili di valore inferiore ad € 40.000,00 sono alienati, previa pubblicazione di un avviso sul profilo di committente della stazione appaltante, al miglior offerente. 2. Se la gara è andata deserta o per particolari motivi di ordine sociale, i beni mobili possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta. 3. In caso di cessione di beni da rottamare od eliminare, l’acquirente si dovrà impegnare a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore in vigore. 4. L’alienazione dei beni di cui al presente articolo comporta l’aggiornamento del relativo inventario da effettuarsi con modalità operative definite dal dirigente dell'Ufficio Economato Provveditorato. 5. I soggetti indicati nell’art. 1471 del codice civile non possono essere compratori, né direttamente, né per interposta persona, dei beni del Comune. 6. L’eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 5 è nullo. 7. Non possono acquisire beni i soggetti che si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Articolo 37 Diritto di prelazione 1. Se il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza è indicata nella determinazione a contrarre di cui all’articolo 3 e negli avvisi di vendita. Articolo 38 Prezzo della compravendita 1. Il prezzo di alienazione di beni mobili, registrati e non, è determinato con perizia di stima a firma del dirigente competente o soggetto da esso delegato ovvero, nei casi di particolare complessità o carenza di risorse da specificare nel provvedimento di incarico, da un perito esterno all’Amministrazione. 2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo nel caso di alienazione del bene. 12/20 Articolo 39 Forme di pubblicità 1. La vendita di beni mobili di cui all’art. 36, registrati e non, deve essere preceduta da adeguata pubblicità secondo modalità da definire nella determinazione a contrarre di cui all’art. 3, in ragione del valore del bene. 2. È prevista, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio e sul profilo di committente della stazione appaltante. CAPO II PERMUTA Articolo 40 Disciplina della permuta 1. Al contratto di permuta relativo a beni mobili, registrati e non, si applicano le norme del contratto di alienazione, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione dei valori, devono essere effettuate su tutti i beni permutati. CAPO III COMODATO Articolo 41 Concessione di beni in comodato 1. Non è consentito concedere beni mobili in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune. Le motivazioni a fondamento della concessione in comodato devono essere indicate nel provvedimento dirigenziale preliminare alla stipulazione del contratto. 2. Tutte le spese occorrenti per servirsi del bene come previsto all’articolo 1808, comma 1, del codice civile sono a carico del comodatario; l’importo delle spese citato può essere altresì determinato in modo forfettario, sulla base di apposita stima che tenga conto degli oneri sostenuti dal Comune. Articolo 42 Contratto di comodato 1. Nel contratto di comodato può essere previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza dello stesso qualora il Comune avesse necessità di servirsene. CAPO IV MUTUO Articolo 43 Contratto per servizi finanziari 1. Per l’affidamento di servizi finanziari si applicano le disposizioni del Codice dei contratti, secondo il regime ivi specificato. CAPO V 13/20 ASSICURAZIONE Articolo 44 Contratto di Brokeraggio 1. Il Comune può avvalersi di servizio di broker, abilitato all’esercizio dell’attività per la conclusione di contratti di assicurazione. 2. La scelta del broker avviene mediante gara ad evidenza pubblica secondo le disposizioni del Codice dei contratti. CAPO VI TRANSAZIONE Articolo 45 Limiti alla transazione 1. Il Comune, per prevenire una lite insorgente o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull’esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse. 2. La transazione è immediatamente vincolante per la controparte, lo diventa per il Comune solo dopo l’approvazione dell’Amministrazione. 3. Se ricorrono le condizioni per addivenire ad una transazione, il responsabile del procedimento redige e trasmette al dirigente competente apposita relazione esplicante l’analisi della procedura, i termini del contenzioso, le condizioni tecniche e giuridiche, alle quali ritiene vantaggioso aderire o promuovere la transazione. 4. La relazione di cui al comma 3 è riservata e sottratta all’accesso agli atti se connessa ad una procedura contenziosa anche potenziale. CAPO VII CONTRATTO D'OPERA Articolo 46 Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale 1. La disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione, di cui all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è contenuta nel Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 396 del 10.12.2008. TITOLO IV ACQUISIZIONI IN ECONOMIA CAPO I ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI Articolo 47 Finalità 1. Il presente Titolo disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo 14/20 Regolamento di attuazione, fatti salvi gli approvvigionamenti disposti secondo i sistemi centralizzati di acquisto previsti dalle disposizioni normative vigenti. 2. L’attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione ed il coordinamento della spesa. 3. Il responsabile del procedimento cura l’invito e l’affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, rotazione e parità di trattamento. Articolo 48 Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia 1. La Giunta Comunale individua quali tipologie di beni e servizi possono essere affidate in economia. Tale elenco potrà essere aggiornato periodicamente in conformità alle sopravvenute necessità dell’ente. Articolo 49 Forme di esecuzione 1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati: a) in amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell’Amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie. b) con procedure di cottimi fiduciari qualora le acquisizioni di beni e servizi avvengano mediante affidamento a terzi. Articolo 50 Limiti di importo e divieto di frazionamento 1. Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore. 2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l’esecuzione alla disciplina del presente Titolo IV del Regolamento. 3. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione od estensione contrattuale. 4. L’impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto aumentato dell’importo della variazione non dovrà superare i limiti di cui al comma 1 del presente articolo. Articolo 51 Procedure di acquisizione 1. Nelle forniture e servizi in economia il responsabile del procedimento avvia l’affidamento con procedura negoziata mediante apposita determinazione a contrarre di cui all’art. 3 del presente Regolamento. 2. La scelta del contraente deve avvenire secondo quanto previsto al Capo II del Titolo II ed al 15/20 presente Titolo IV del Regolamento. 3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre. 4. Negli acquisti in economia è necessaria la predisposizione di un foglio patti e condizioni che contempli le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni di minore complessità si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d’invito le condizioni d’oneri. 5. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d’invito dovranno contenere quanto previsto dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, nonché: - l’oggetto della prestazione; - le eventuali garanzie; - le caratteristiche tecniche; - la qualità e le modalità di esecuzione; - il valore stimato della prestazione; - le modalità di pagamento; - le condizioni e penalità previste; - i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell’offerta; - i termini assegnati per l’esecuzione del contratto; - il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati puntualmente nell’ambito del predetto arco temporale. Articolo 52 Affidamento diretto 1. Per le acquisizioni di forniture e di servizi in economia di importo inferiore al limite di cui all’articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti si procede, di norma, ad un’indagine di mercato con richiesta di preventivi ad almeno tre ditte in possesso dei requisiti richiesti. 2. Si potrà prescindere dall’indagine di mercato nei soli casi di: - nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato; - indifferibili urgenza e necessità determinate da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante; - affidamento di servizi ad associazioni presenti sul territorio per importi inferiori ad € 2.500,00. Articolo 53 Stipulazione del contratto 1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia possono essere stipulati con la forma prevista dall’art. 19, comma 3, lett. a), del presente Regolamento. Per importi inferiori al limite di cui all’art. 125 comma 11 del Codice dei contratti si può procedere nella forma prevista alla lett. b) del medesimo comma. 2. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti. 16/20 Articolo 54 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi 1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto numerato. 2. L’ordinazione deve contenere: a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione; b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA; c) i riferimenti contrattuali e contabili di cui all’art. 191, comma 1, del Tuel. 3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all’ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati. 4. Effettuato l’accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della relativa fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione del relativo ammontare sul conto dedicato dichiarato dalla ditta ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni . Articolo 55 Pagamenti 1. I pagamenti per ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge o contrattuali solo dopo l’espletamento delle operazioni di verifica ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura o prestazione. 2. Nel computo dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore. APPENDICE LAVORI IN ECONOMIA Articolo 56 Tipologie di lavori eseguibili 1. Sono eseguibili in economia i lavori di seguito elencati di importo inferiore ad € 100.000,00: a) lavori di manutenzione ed adeguamento alle disposizioni normative vigenti, di edifici, manufatti o impianti non ricompresi in appalti annuali; b) lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge, regolamenti, ordinanze comunali e contratti stipulati con l’Amministrazione Comunale; c) consolidamento o demolizione di fabbricati o manufatti cadenti nonché lo sgombero di materiali rovinati; d) segnaletica stradale; e) manutenzione ed espurgo di fossi, canali, collettori fognari, tombinature ed impianti di depurazione, allacciamenti a pubblici servizi e sottoservizi; 2. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori fino ad un importo inferiore ad € 200.000,00: a) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati ad evitare situazioni di pericolo alle persone, animali o cose, a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale; b) completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore inadempiente quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 17/20 Articolo 57 Affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario 1. Per importi inferiori ad € 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento nominato. 2.Per importi non inferiori ad € 40.000,00 l’affidamento seguirà a gara informale tra almeno cinque imprese, in ossequio ai principi di economicità, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento previa individuazione degli operatori economici tramite indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Amministrazione Comunale. 3. Le ditte sono invitate con lettera d’invito contenente le indicazioni di cui all’art. 52 del presente Regolamento; gli inviti possono essere inoltrati anche a mezzo di telefax o posta elettronica certificata. 4. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale ove riporta le risultanze della gara esplorativa. 5. L’affidamento si perfeziona con la stipulazione del contratto di cottimo a cura del Dirigente competente previa negoziazione con il migliore offerente individuato nel verbale di cui al precedente comma. 6. Di norma l’affidamento avviene con l’applicazione del criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo posto a base di gara in caso di affidamento a corpo o del prezzo più basso sull’offerta a prezzi unitari; in casi particolari, con adeguata previa motivazione, tenendo conto dell’oggetto dell’appalto, può utilizzarsi anche il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Articolo 58 Contabilizzazione dei lavori 1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Direttore dei lavori ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Articolo 59 Liquidazione e Pagamento dei lavori 1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta viene effettuata con atto di liquidazione del responsabile del procedimento sulla base della documentazione fornita dal direttore dei lavori . 2. La liquidazione dei lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario è effettuata dal responsabile del procedimento previa acquisizione del conto finale redatto dal direttore dei lavori; è facoltà dell’Amministrazione prevedere pattiziamente pagamenti in corso d’opera a fronte di stati di avanzamento redatti dal direttore dei lavori e certificati dal responsabile del procedimento; è in ogni caso vietata la corresponsione di anticipazioni. 3. Gli oneri della sicurezza, per l’importo evidenziato nella lettera d’invito, saranno corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente a quella dell’avanzamento dei lavori. 4. Il direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori ed il conto finale entro 45 giorni dall’ultimazione degli stessi. 18/20 5. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori comprensiva di : a) date di inizio e fine lavori; b) eventuali perizie suppletive; c) eventuali proroghe o sospensioni; d) assicurazioni degli operai ed attestazioni della regolarità contributiva dell’impresa; e) eventuali infortuni; f) eventuali pagamenti in corso d’opera; g) stato finale e credito dell’impresa; h) eventuali riserve dell’impresa; i) attestazione della regolare esecuzione dei lavori. 6. Il termine per l’emissione del mandato di pagamento degli importi dovuti, per rate di acconto o per il saldo, è quello stabilito contrattualmente e non può superare i termini di legge dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’impresa previa avvenuta attestazione di conformità/regolare esecuzione degli stessi. 19/20 20/20 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI INDICE TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1- Oggetto TITOLO II- PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE CAPO I- LA FASE PRE-CONTRATTUALE Art. 2- Pubblicità e Programmazione Art. 3- Determinazione a contrarre CAPO II- LA SCELTA DEL CONTRAENTE Sezione I- Disposizioni Generali Art. 4- Modalità di scelta del contraente Art. 5- Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara Art. 6- Termini per le procedure di aggiudicazione Sezione II- Disciplina di Gara Art. 7- Procedure aperte e ristrette Art. 8- Procedure negoziate Art. 9- Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio del prezzo più basso Art. 10- Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Art. 11- Espletamento delle procedure di gara ed aggiudicazione provvisoria Art. 12- Comunicazioni Art. 13- Gare suddivise in lotti Art. 14- Aggiudicazione definitiva Art. 15- Convenzioni con associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato ed affidamento a cooperative sociali CAPO III – STIPULAZIONE E ROGITO Sezione I- Atti preliminari alla stipulazione Art. 16- Spese contrattuali Art. 17- Cauzione definitiva Sezione II- Stipulazione del contratto Art. 18- Contenuti ed allegati del contratto Art. 19- Forma del contratto Art. 20- Soggetto autorizzato alla stipulazione Art. 21- Durata del contratto- Proroga-Rinnovo Art. 22- Domiciliazione e comunicazioni Sezione III- Rogito del contratto Art. 23- Ufficiale rogante Art. 24- Adempimenti fiscali CAPO IV- EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI Sezione I- Efficacia del contratto Art. 25- Efficacia Sezione II- Esecuzione del contratto Art. 26- Esecuzione Art. 27- Modalità di pagamento e anticipi Art. 28- Stati di avanzamento Art. 29- Cessione del contratto Art. 30- Cessione del credito derivante da contratto Art. 31- Revisione dei prezzi Art. 32- Direzione, collaudo e verifica di conformità Art. 33- Recesso dal contratto Art. 34- Inadempimenti e ritardi Art. 35- Controversie TITOLO III- DEI SINGOLI CONTRATTI CAPO I- COMPRAVENDITA Art. 36 - Alienazione di beni Art. 37- Diritto di prelazione Art. 38- Prezzo della compravendita Art. 39- Forme di pubblicità CAPO II- PERMUTA Art. 40- Disciplina della permuta CAPO III- COMODATO Art. 41- Concessione di beni in comodato Art. 42- Contratto di comodato CAPO IV- MUTUO Art. 43- Contratto per servizi finanziari CAPO V- ASSICURAZIONE Art. 44- Contratto di brokeraggio CAPO VI- TRANSAZIONE Art. 45- Limiti alla transazione CAPO VII- CONTRATTO D’OPERA Art. 46- Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale TITOLO IV- ACQUISIZIONI IN ECONOMIA CAPO I- ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI Art. 47- Finalità Art. 48- Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia Art. 49- Forme di esecuzione Art. 50- Limiti di importo e divieto di frazionamento Art. 51- Procedure di acquisizione Art. 52- Affidamento diretto Art. 53- Stipulazione del contratto Art. 54- Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi Art. 55- Pagamenti APPENDICE- LAVORI IN ECONOMIA Art. 56- Tipologie di lavori eseguibili Art. 57- Affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario Art. 58- Contabilizzazione dei lavori Art. 59- Liquidazione e pagamento dei lavori