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Dossier Baia di Sistiana - Greenaction Transnational

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Dossier Baia di Sistiana - Greenaction Transnational
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BAIA DI SISTIANA: IL PUNTO
La storia amministrativa e giudiziaria dell’edilizia nella Provincia di Trieste è ormai notoriamente
contrassegnata da grandi progetti privati, e come tali speculativi, realizzati su beni e/o con
finanziamenti pubblici ed in elusione o turbativa di aste o gare d’appalto grazie all’appoggio di parti
politiche che a questo scopo hanno spesso trascurato anche la normale ricerca del consenso,
schierandosi contro l’opinione pubblica avversa ai progetti.
Questo genere di vistosa anomalia comportamentale dei pubblici amministratori elettivi si è
manifestata ripetutamente anche negli ultimi sviluppi della pluridecennale vicenda dei progetti
edilizi di sfruttamento turistico e residenziale della Baia di Sistiana ed adiacenze, notoriamente
contestati per l’eccessivo impatto sociale ed ambientale dall’opinione pubblica, anche attraverso
appositi comitati, e dalle organizzazioni ambientaliste anche con iniziative giudiziarie.
L’esame delle documentazioni relative a questo progetto ed ai precedenti evidenzia, tra altro, quanto
segue:
1. Concessione, locazione, compravendita della cava di Sistiana e passaggi di proprietà di
quote della Baia (1996 - 2008)
1.1. La redditività, e quindi la fattibilità, dell’intero progetto attuale della S.T. Sistiana (di seguito “la
società edile”) era condizionata sin dall’inizio (1999) alla realizzazione di un villaggio residenziale di
lusso con ormeggi nautici nella cava adiacente la baia di Sistiana.
1.2. La cava era bene pubblico di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e come
tale la sua eventuale alienazione era soggetta a procedura d’asta a prezzo congruo..
1.3. Nella fase progettuale la società SS. Gervasio e Protasio ha preso la cava in concessione per sei
anni, con scadenza nell’aprile 2002, adattandola ciononostante per gradi, con escavazioni pressoché
continue, al progetto non ancora approvato.
1.4. Alla scadenza della concessione della cava alla SS. Gervasio e Protasio ne avevano presentata
richieste di concessione concorrenti l’imprenditore Ferrarese, concessionario dell’adiacente
stabilimento di ristorazione e balneazione “Castelreggio”, e l’associazione Amici della Terra Friends of the Earth Trieste.
1.5. Nei primi giorni del mese di luglio del 2002 la Direzione Regionale degli Affari Finanziari e del
Patrimonio redigeva una relazione (doc. 1) per favorire il rinnovo della concessione alla società edile
direttamente collegata alla SS. Gervasio e Protasio di cui rappresentava il braccio operativo,
relazione che in atti risulta tuttavia non firmata.
1.6. Tale relazione motiva la preferenza suggerita con due argomenti principali: la rivelazione che la
società edile privata aveva già ottenuto 14 milioni di euro di finanziamento pubblico in base alla L.
488/98, su un progetto non ancora approvato e privo della disponibilità di parte essenziale delle
aree; l’asserzione non meno sorprendente che tale progetto avesse interesse pubblico preminente
per cui non favorirlo avrebbe richiesto una motivazione “di natura squisitamente politica”.
In realtà risultava che il finanziamento (doc. 2) fosse stato concesso non solo alla ST SISTIANA
S.P.A ma anche alla società collegata I.G.M. MARE S.R.L. in base alla Legge 488/92 (anziché
488/98 come riportato nelle deliberazioni della Regione F.V.G.), per un totale di 28 miliardi 611
milioni di lire (corrispondenti a 14 milioni e 776 mila Euro).
1.7. Già il 18.7.2002 la Giunta regionale decideva di riassegnare la cava alla società edile, ma con un
contratto di locazione al posto di un rinnovo della concessione (istituto che avrebbe potuto risultare
d’impedimento al progetto edilizio).
1.8. Delle relative deliberazioni giuntali la n.2608 (doc. 3) è un atto ordinario e traspone la relazione
doc. 1, mentre la n. 2607 (doc. 4) risulta trattata come atto riservato dalla Presidenza della Giunta ed
il suo verbale contiene, oltre alla decisa manifestazione di appoggio al progetto da parte
dell’assessore Dressi, le dichiarazioni di perplessità dell’assessore Seganti, la quale segnalava la
mancanza in delibera di un criterio univoco per la scelta del soggetto cui assegnare la cava, ed il fatto
che la variante del PRGC per l’ambito della Baia di Sistiana non aveva ancora l’approvazione
definitiva e non esistevano ancora opzioni progettuali definitive sull’area.
1.9. La fondatezza giuridica delle disattese obiezioni dell’assessore Seganti è stata successivamente
confermata dalla sentenza dd. 23 aprile 2004 con cui il TAR Friuli Venezia Giulia, in accoglimento
del ricorso delle Associazioni WWF ed Italia Nostra, ha annullato per palesi illegittimità tutti gli
atti, compresa la variante di PRGC, che avevano portato all’approvazione del PRPC d’iniziativa
privata della società edile.
1.10. Il 6 giugno 2003 la Regione ha venduto la cava alla società edile senza procedura d’asta,
sussistendo altre richieste di concessione ed agendo in tempi e modi che provano una speciale e
straordinaria intesa ed urgenza delle parti a concludere la compravendita entro tale data, in quanto la
giunta regionale in carica (Presidente Renzo Tondo) stava per decadere. Infatti:
1.10.1. La perizia di stima definitiva, essendo stata la prima contestata per eccessivo ribasso, è
stata depositata il 3 giugno 2003, per un valore limitato a soli 2.024.000 euro (Iva esclusa)
nonostante la riconosciuta finalità di speculazione cavatoria e poi edilizia che motivava
all’acquisto la società edile richiedente.
1.10.2. La compravendita è stata decisa dalla Giunta Regionale il 5 giugno 2003 con delibera n.
1880 (doc. 5) che non ha raggiunto l’unanimità ed il cui estratto di processo verbale non indica
né l’ora della riunione, né quella della votazione.
1.10.3. Alle ore 13 dello stesso giorno il Consiglio d’Amministrazione della società edile,
composto dal presidente Carlo Dodi e da altri due consiglieri, si riuniva nella propria sede di
Sistiana (doc. 6) deliberando l’acquisto della cava all’esatto prezzo richiesto dalla Regione e la
procura speciale ad hoc al dott. Cesare Bulfon.
1.10.4. Sempre lo stesso 5 giugno Carlo Dodi sottoscriveva la procura speciale al dott. Bulfon
avanti il notaio Bertolucci di Mantova, con atto (doc. 7) privo di indicazione dell’ora.
1.10.5. La firma di Carlo Dodi apposta sulla procura redatta a Mantova sembra differire (doc. 8)
da quelle sul verbale del CdA redatto lo stesso giorno a Sistiana (Trieste), e sulla domanda
d’acquisto del 2002.
1.10.6. L’atto di compravendita (doc. 9) veniva stipulato il 6 giugno 2003 in Trieste nella sede
della Direzione Regionale degli Affari Finanziari e del Patrimonio.
1.10.7. Tale atto specifica che la società edile acquirente aveva già saldato il prezzo pattuito
mediante cinque assegni circolari non trasferibili emessi il 5 giugno dalla Banca Agricola
Mantovana S.p.A.
1.11. L’8.11.2005 la Immobiliare SS GERVASIO e PROTASIO S.r.l. società capofila di Carlo Dodi
nell’affare Sistiana vendeva (doc. 10) parte dei terreni della Baia alla SGP SISTIANA RESORT
S.r.l. guidata dall’amministratore unico Mauro Stocca per un’importo di 3.950.000 Euro più IVA.
La SS. GERVASIO e PROTASIO aveva all’epoca un capitale sociale di 510.000 Euro mentre la
S.G.P. SISTIANA RESORT S.r.l. di soli 11.746,80 Euro. Il 24.11.2005 Mauro Stocca,
amministratore unico, lasciava la SGP SISTIANA RESORT e al suo posto con lo stesso incarico
subentrava proprio Carlo Dodi. Mauro Stocca risulta essere Procuratore Speciale della I.G.M. Mare
S.r.l. guidata dall’amministratore unico Sergio Fari, figlio di Ivano condannato per bancarotta nei
fallimenti delle società coinvolte nei precedenti progetti di sviluppo turistico della Baia di Sistiana.
1.12. L’8.11.2005 la Immobiliare SS. GERVASIO e PROTASIO S.r.l. vendeva alla I.G.M.
SISTIANA Mare S.r.l. (amministratore unico Sergio Fari) altri terreni della Baia al prezzo di
1.050.000 Euro (più IVA) da versare entro il 30 giugno del 2008.
La I.G.M. MARE S.r.l., società gemella con amministratore unico sempre Sergio Fari, accendeva il
17.5.2006 un’ipoteca sui terreni di proprietà ottenendo consistenti finanziamenti (1.400.000 Euro
di ipoteca e 700.000 Euro di capitale). La I.G.M. Mare aveva già ricevuto il 9.10.1998 un
finanziamento 750.000 milioni di Lire ipotecando gli stessi terreni per un importo di 1.500.000
milioni di Lire. Le due ipoteche sono state accese presso la Banca Antoniana Popolare Veneta
S.P.A. Il 7.11.2007 la S.T.S. SRL società con Riccardo Fari amministratore unico, otteneva un
prestito di 500.000 Euro dalla Banca Antonveneta S.P.A. facendo aprire alla I.GM. SISTIANA
Mare S.r.l. del fratello Sergio un’ipoteca di 1.000.000 di Euro sui terreni che la società aveva
acquistato dalla SS. GERVASIO e PROTASIO.
1.13. Dai bilanci relativi all’anno 2006 di due società (la SGP SISTIANA RESORT e la
GESTINVEST) collegate alla ST SISTIANA e rappresentate dagli stessi soci risulta che nell’anno
2005 vi sia stata una consistente attività economica. GESTINVEST e SGP RESORT entrambe
S.r.l., hanno avuto un aumento di capitale da 11.000 Euro (2003) a 500.000 Euro (2006). L’attività
economica dovrebbe essere consistita per entrambe le società nello sfruttamento della cava di
Sistiana. Il materiale proveniente dai lavori di escavazione svolti nel 2004-2005 è stato infatti messo
in vendita sul mercato (il materiale di scavo dovrebbe essere stato fornito al cantiere del MOSE di
Venezia). Ma gli utili di questa attività (circa 9,7 milioni di Euro) risultano azzerati da una
valutazione particolarmente elevata dei costi di produzione (circa 9,8 milioni di Euro).
2. Sotto il profilo fondamentale del presupposto di destinazione turistica del villaggio
progettato nella cava e di altri alloggi analoghi:
Il trattamento urbanistico ed i finanziamenti pubblici dell’intero progetto si giustificano
esclusivamente con la sua destinazione turistica, e ciò deve valere ovviamente anche per il villaggio
progettato nella cava e le altre unità abitative analoghe, che devono pertanto uniformarsi a quanto
disposto dalla L.R. 2/02 (Testo Unico sul turismo).
Ma la convenzione non fa invece, e significativamente, alcun riferimento.a tale Legge
regionale vincolante
Come infatti rileva in data 16.12.03 il Servizio degli Affari Giuridici della Direzione Regionale
della Pianificazione Territoriale (prot. P.M.T./641/ 8.911(3)/13301) riguardo altra ipotesi di PRPC
di iniziativa privata di tipo turistico (Muia Turistica - Zindis), nell’affermare che “essendo la L.R.
2/02 posta a tutela di un interesse diverso, ma concomitante con l’interesse urbanistico, si ritiene
che essa debba trovare applicazione nel corso dell'istruttoria di tipo urbanistico del piano
particolareggiato.”, “la L.R. 2/02 contempla la disciplina di due diverse forme di affitto di alloggi
per uso turistico, imprenditoriale e non imprenditoriale. In particolare, l’art. 83 della medesima
legge definisce la forma di affitto imprenditoriale come gestione organizzata e non occasionale di
almeno cinque case o appartamenti per vacanze, con contratti aventi validità non superiore a
cinque mesi consecutivi. Viene altresì specificato che le case e appartamenti per vacanze sono
qualificabili come tali solo in quanto gestiti in forma imprenditoriale, non essendo contemplato
da tale normativa l’affitto di alloggi per uso turistico, attuato in forma non imprenditoriale.”
Va aggiunto che, con l’entrata in vigore delle modifiche alla LR 2/02, dal 2003 il numero delle case è
passato da 5 a 2, ferma restandone l’affittanza massima per non più di 5 mesi consecutivi.
La convenzione relativa al PRPC in esame dovrebbe quindi imporre anche espressamente, per il
villaggio turistico e gli altri alloggi analoghi così come per tutti gli altri edifici, il vincolo della gestione
turistica imprenditoriale così come imposto dalla LR 2/02,e da trascriversi ed intavolarsi nelle future
compravendite, che non potranno logicamente avvenire che verso imprese ad hoc.
Trattandosi peraltro di vincolo di legge del quale nella fattispecie le parti pubblica e privata, per loro
qualificazione istituzionale e professionale, a differenza dal privato, non possono ignorare
l’esistenza, ogni sua elusione nella convenzione potrebbe far ritenere che esse intendano, in
concorso tra loro, rispettivamente consentire ed ottenere l’edificazione ed il finanziamento pubblico
sotto specie turistica di strutture residenziali private destinate al mercato immobiliare, altrimenti
non legittimamente autorizzabili e tantomeno finanziabili.
Né rileva sotto tale profilo la già più volte avanzata (anche altrove, come per giustificare analogo
grave illecito a Porto San Rocco presso Muggia) affermazione surrettizia che la destinazione
turistica potrebbe venir garantita vietando la concessione della residenza agli acquirenti ed affittuari.
E questo per due ovvi motivi.
Il primo è che tale divieto sarebbe invalido perché contrario alla legge anagrafica. Né gli
amministratori di codesto Comune possono ritenersene meno consapevoli di quanto non fossero per
l’analogo caso di Porto San Rocco quelli di Muggia (giunta Dipiazza) già il 19.8.97 per bocca
dell’allora assessore all’Urbanistica arch. Gasperini, che, appar verbale “nel ritenere innanzitutto di
dover far maggiore chiarezza fra abitabilità e residenza, sottolinea che quest’ultima può essere
ottenuta da tutti. Per quanto riguarda invece la possibilità di risiedere tutto l’anno, dell’area Marina
Muja, visto che è un complesso turistica, richiama l’attenzione sulla nuova legge relativa al
condono edilizio che vieta la sanatoria per il cambiamento di destinazione d’uso. Pertanto adibendo
l’alloggio a residenza abituale si commetterebbe un reato, si tratterebbe di un abuso edilizio”.
Sollevando così anche il problema che l’ignaro acquirente a fini residenziali, o suo affittuario,
verrebbe fraudolentemente esposto alla commissione di un illecito da parte del venditore, col
concorso originario eventuale dell’amministrazione inadempiente la L.R. 2/02.
Il secondo motivo è che l’acquirente o l’affittuario consapevoli di ciò potrebbero comunque
realizzare il reato, in tal caso in concorso col venditore, il costruttore e gli amministratori pubblici
competenti, col semplice espediente di porre o conservare la propria residenza altrove, ed utilizzare
Sistiana come domicilio o residenza.
Del quale non vi è legge che possa impedirgli l’uso privato continuato dell’alloggio che dovrebbe
invece avere destinazione turistica, qualora egli possa dimostrare di averlo acquistato in buona fede
dal venditore e/o costruttore quale unità immobiliare di edilizia residenziale privata che risulti tale
per complice violazione di legge da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. Circostanze pregresse
Si ritiene opportuno ricordare che la Baia di Sistiana è già stata oggetto delle vicende imprenditoriali
e politico-amministrative anomale di cui per brevità riportiamo un estratto dal dossier realizzato e
diffuso dagli Amici della Terra Trieste nell’estate del 2002, in concomitanza con la presentazione
del nuovo progetto da parte della S.T. Sistiana:
“Un gruppo di persone, sempre le stesse, da anni si passano la Baia di Sistiana, di società in
società, di fallimento in fallimento. Incassano i finanziamenti delle ipoteche concesse da banche
compiacenti e non onorano i debiti”. Questo dicono alla Digos di Trieste così come riporta
Maurizio G. Mian nella sua inchiesta ( “Il Borghese” n° 30/31 del 24/12/1998).
Secondo le approfondite indagini de Il Borghese “la Baia di Sistiana è stata stata utilizzata da
amministratori senza scrupoli e da una classe politica compiacente per ottenere finanziamenti
miliardari basandosi su un complesso sistema di ipoteche su terreni e fallimenti delle società che le
avevano aperte. In questa maniera, nell’arco di un decennio, sarebbero stati fatti sparire (cioè già
riscossi) 350 miliardi di lire (a fronte di un totale di beni immobili messi a garanzia di circa 1.OOO
miliardi), il tutto per dei progetti mai realizzati. In altre parole, sarebbe stato ideato e realizzato un
perverso e sottile meccanismo con cui alcuni imprenditori amici dei politici che contano in municipio
potevano intascare somme miliardarie, dividendole probabilmente con i loro “padrini” politici”.
I beni pubblici o demaniali sono stati ceduti gratuitamente dallo stato agli enti locali, i quali, una
volta entrati in possesso dei terreni come amministratori, hanno deciso di dequalificarli cambiandone
la destinazione d’uso (“da edificabili a semplici prati oppure, come nel caso dell’Hotel Europa,
valutato 18 miliardi 10 anni fa, lasciato decadere ed oggi acquistabile per soli 2 miliardi”).
A questo punto, entrano in scena gli imprenditori “amici degli amici”, che acquistano a prezzi
irrisori i beni messi in vendita dall’ ente pubblico, già sapendo che nell’arco di poco tempo gli
amministratori comunali avrebbero riqualificato le proprietà acquisite. Il gioco è fatto: il prato torna
ad essere un terreno edificabile decuplicando il proprio valore. E’ il momento giusto per accendere
un’ipoteca.
Così ad esempio un bene acquistato per 1 miliardo improvvisamente ne vale 10. La banca concede
subito denaro per circa 1/3 del valore, in questo caso oltre 3 miliardi. A questo punto l’imprenditore
fallisce e gli amministratori dell’ente pubblico trasferiscono l’ipoteca di quel bene su un altro terreno
di proprietà comunale, rimettendo quindi in vendita il fondo liberato dalle ipoteche. “Si è giunti al
paradosso che dopo numerosi passaggi alcune particelle catastali senza valore come la n° 2114/4 e
la n° 2114/5 (sulle quali si trova il depuratore comunale) risultano essere gravate da 64,5 miliardi
di ipoteche di cui anticipati e già riscossi 25,8 miliardi. Lo stesso discorso vale per 48 m 2 di prato
su cui sorge una cabina elettrica dell’Enel e su cui gravano 55 miliardi di ipoteche.”
Risulta ancora più incredibile come l’amministrazione pubblica abbia avuto una colpevole
distrazione nell’accettare tutto questo quando si nota che gli stessi nomi ricorrono frequentemente
nel vorticoso giro di compravendite e di fallimenti dalla metà degli anni ‘70 fino ad oggi: Dario
Azzano, Mario Sartori di Borgoricco, Ivano Fari e Quirino Cardarelli (che oggi sembrerebbe
sostituito da Carlo Dodi), amministratori in vari periodi di tutta una sequela di società tutte
confluite “per fusione” l’una nell’altra (in genere quelle a patrimonio maggiore in quelle a patrimonio
minore) come ad esempio Ediltour, Gefi, Morteo, Finsepol, Fintour, fino ad arrivare alla Ss.
Gervasio e Protasio (la quale ha presentato l’ultimo ed attuale progetto edilizio della baia di
Sistiana).
Dopo il fallimento di Fintour (Amministratore Unico Fari), Finsepol (Amministratore Unico
Quirino Cardarelli), Ediltour (Amministratori Ivano Fari e Mario Sartori di Borgoricco) e la
confluenza in Fintour della Sistiana Golfo (Amministratore Unico Dario Azzano), nel 1994, la Ss.
Gervasio e Protasio (Amministratore Delegato sempre Fari!) acquisisce un totale di 409.000 metri
quadrati di terreni della baia per soli 20 miliardi di lire quando la Regione Friuli Venezia Giulia
(attraverso il Medio Credito delle Venezie, di cui la Regione stessa è azionista per il 47 %) già nel
1988 aveva valutato circa 100.000 m 2 per 65 miliardi di lire (il che porta a considerare l’importo
accettato, senza Asta Europea e con unico partecipante, dal Tribunale di Trieste pari al 5 - 10 % del
valore già stabilito dalla Regione).
Dopo la pubblicazione di una seconda inchiesta giornalistica de “Il Borghese” (N. 7 del 17/2/99) che
riprendeva e sviluppava quanto sopra, il giornalista Pelliccetti, autore del servizio, venne querelato
per diffamazione a mezzo stampa dal Dott. Roberto Antonione (all’epoca Presidente della Giunta
Regionale del F.V.G.) e dalla Regione dallo stesso rappresentata. Il Tribunale di Monza con
sentenza N. 308/01 dell’11/4/2001 assolveva il giornalista de Il Borghese perchè “il fatto non
costituisce reato”.
Nella motivazione della sentenza al punto 2 (Il ruolo della Regione) si può leggere: “Quanto a
questi aspetti si è accertato che effettivamente le società succedutesi sulla baia sono tutte
fallite, che addirittura gli amministratori della Fintour hanno patteggiato una pena per
bancarotta fraudolenta, che ciò nonostante l’amministrazione è tuttora in rapporti d’affari
con i medesimi soggetti ed in particolare con Ivano Fari, ex amministratore della fallita,
condannato per bancarotta, attuale interlocutore dell’amministrazione per conto della
società Ss. Gervasio e Protasio e soprattutto che, nonostante tutti i miliardi spesi, nessuna
opera è stata posta in essere nella baia. A fronte di ciò il giudizio di coinvolgimento degli
amministratori regionali, da intendersi perlomeno come omessa vigilanza o gestione della
cosa pubblica con criteri non sempre rispondenti ad interessi pubblici, non pare certamente
fuori luogo. (omissis....) comunque la notizia è che queste aziende sono state
abbondantemente finanziate per opere pubbliche con modalità e criteri spesso
incomprensibili e senza un adeguato controllo, che le stesse non hanno mai realizzato
alcuna opera e che tutto ciò solleva forti dubbi circa l’operato degli amministratori
pubblici.”
4. Cosa chiede ora GREENACTION TRANSNATIONAL.
Greenaction Transnational chiede ora che le autorità politiche e giudiziarie italiane e le istituzioni
comunitarie prendano infine atto di quanto sopra assumendo tutte le iniziative e decisioni di
rispettiva competenza, sinora evidentemente disattese.
DOC.1
DOC.2
LEGGE 488/92 - BANDO DEL 2000 (9°) DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
GRADUATORIA ORDINARIA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Posiz. In
Grad.
1
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3
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Numero di
Progetto
32882 86071 86068 32831 90559 -
11
11
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11
Ragione Sociale
GESTUR
S.T. SISTIANA - SVILUPPO TURISTICO SISTIANA S.P.A.
I.G.M. MARE S.R.L.
IMMOBILIARE MODO
BARKO di KOREN SONIA e BARON GINO
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Prov.
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Concedibil
(LM)
100,04
2.036,76
1.945,26
53,04
-
LEGGE 488/92 - BANDO DEL 2000 (9°) DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
GRADUATORIA GRANDI PROGETTI NORD
Posiz. In
Grad.
1
2
Numero di
Progetto
86069 - 11
86070 - 11
Ragione Sociale
S.T. SISTIANA - SVILUPPO TURISTICO SISTIANA S.P.A.
S.T. SISTIANA - SVILUPPO TURISTICO SISTIANA S.P.A.
Pagina
1
di
1
Prov.
Dim.
TS
TS
P
P
Esito
A
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Agevolaz.
Concedibil
(LM)
10.653,06
13.975,98
DOC.3
DOC. 4
DOC. 5
DOC. 6
DOC. 7
DOC.8
DOC. 9
DOC. 10
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V., capitale .cciale di Euro S10.000.0D in per.~ dell'Amminist~atore Unico, munito di tutti i poteri di ordinaria •
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numero
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munite dei nece•• ar1 poteri per c~1ere tutte le oper••iQni Dec~••• rie per i l raggiungimento doll'oggetto eoeiale
Slgnol' Ja'lnlO STOC:CA. nato a Tr1e8t.e il gio%no ~3 luglio
1953, ~ci1iato per la carica pre••o la aede della Societi 8uddett., i~ren4itore;
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y-rrc;OL-9.. -A - La pa:rte vendi.triee ccme. oopra indicata e rappre'entata ve~~e ed in piena ed &&.oluta propri~tl traefer1Ice .11. Soc1et& "SCP 5%S'1':tAHA RB8OJl'r s.a.t..· che, in pe~ElOCMl
dell'Am.lniBtratore Unico, &cc.tta ~d acqui.t. gli l~bili
oggetto dal premente atto.
U'f:ICOL9 ...a. - I l pre&ao di vetlc1ita ~ C:OI1Venuto in .\l~O
3.'50.000,00 (trem11ioninovecentocinquantamila virgola zero~crol pi~ t.V.A. nella m1Bura di Legge. 8~a che ver~à inte~ameftt~ corri.posta - &en~ a99r~Y10 di inte~e•• 1 - entro il
30
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La
Societ.l venditrlce rinunci. U ogni d:a.4t9 di ippt.cca 1,cb~ le ~riva dal presente _eto ed esortera 11 NOtaio che
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pre.en~e .critt~a
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ogni reaponaabil1ti al riguar40.
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.t~u.l.ente .~ trov-.o. ben noto a11. s~ciet. acquirente CQb
egni di~ieto. a~1o~ e ragiOne 1~rente, .ervit~ attiva, pert1nenaa ed accesa1one.
AltlCOLO 4 - Stante che la p.c.n. 2114/~2 oggetto del p~e.en­
te .tto f int.reu.e p.rticol.rment~ importante ai .en.l de1~.
L_9ge 49C/19~9 (come da relativa annot~~ione tavola~e .ub
C.N. 15915/03) ltefficaeia d~l preaente cont~atto • relativamente alla particella aopr. descritta ~ ri~.rr~ oondi~io~t&
aoa~ivamente al mancato e8erci~io del diri~to di prela21o-
atICOLO
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R.tiisl....oa
TIt'ESTE
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N....._~.~
Serir __W, ..
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S.T.S. S.R.L.
GESTINVEST S.R.L.
AMMINISTRATORE RICCARDO FARI
AMMINISTRATORE SERGIO FARI
AMMINISTRATORE CARLO DODI
AMMINISTRATORE CARLO DODI
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I.G.M. SISTIANA MARE S.R.L.
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AMMINISTRATORE CARLO DODI
IMMOBILIARE SS. GERVASIO E PROTASIO S.R.L.
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