Dossier Baia di Sistiana - Greenaction Transnational
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Dossier Baia di Sistiana - Greenaction Transnational
www.greenaction-planet.org BAIA DI SISTIANA: IL PUNTO La storia amministrativa e giudiziaria dell’edilizia nella Provincia di Trieste è ormai notoriamente contrassegnata da grandi progetti privati, e come tali speculativi, realizzati su beni e/o con finanziamenti pubblici ed in elusione o turbativa di aste o gare d’appalto grazie all’appoggio di parti politiche che a questo scopo hanno spesso trascurato anche la normale ricerca del consenso, schierandosi contro l’opinione pubblica avversa ai progetti. Questo genere di vistosa anomalia comportamentale dei pubblici amministratori elettivi si è manifestata ripetutamente anche negli ultimi sviluppi della pluridecennale vicenda dei progetti edilizi di sfruttamento turistico e residenziale della Baia di Sistiana ed adiacenze, notoriamente contestati per l’eccessivo impatto sociale ed ambientale dall’opinione pubblica, anche attraverso appositi comitati, e dalle organizzazioni ambientaliste anche con iniziative giudiziarie. L’esame delle documentazioni relative a questo progetto ed ai precedenti evidenzia, tra altro, quanto segue: 1. Concessione, locazione, compravendita della cava di Sistiana e passaggi di proprietà di quote della Baia (1996 - 2008) 1.1. La redditività, e quindi la fattibilità, dell’intero progetto attuale della S.T. Sistiana (di seguito “la società edile”) era condizionata sin dall’inizio (1999) alla realizzazione di un villaggio residenziale di lusso con ormeggi nautici nella cava adiacente la baia di Sistiana. 1.2. La cava era bene pubblico di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e come tale la sua eventuale alienazione era soggetta a procedura d’asta a prezzo congruo.. 1.3. Nella fase progettuale la società SS. Gervasio e Protasio ha preso la cava in concessione per sei anni, con scadenza nell’aprile 2002, adattandola ciononostante per gradi, con escavazioni pressoché continue, al progetto non ancora approvato. 1.4. Alla scadenza della concessione della cava alla SS. Gervasio e Protasio ne avevano presentata richieste di concessione concorrenti l’imprenditore Ferrarese, concessionario dell’adiacente stabilimento di ristorazione e balneazione “Castelreggio”, e l’associazione Amici della Terra Friends of the Earth Trieste. 1.5. Nei primi giorni del mese di luglio del 2002 la Direzione Regionale degli Affari Finanziari e del Patrimonio redigeva una relazione (doc. 1) per favorire il rinnovo della concessione alla società edile direttamente collegata alla SS. Gervasio e Protasio di cui rappresentava il braccio operativo, relazione che in atti risulta tuttavia non firmata. 1.6. Tale relazione motiva la preferenza suggerita con due argomenti principali: la rivelazione che la società edile privata aveva già ottenuto 14 milioni di euro di finanziamento pubblico in base alla L. 488/98, su un progetto non ancora approvato e privo della disponibilità di parte essenziale delle aree; l’asserzione non meno sorprendente che tale progetto avesse interesse pubblico preminente per cui non favorirlo avrebbe richiesto una motivazione “di natura squisitamente politica”. In realtà risultava che il finanziamento (doc. 2) fosse stato concesso non solo alla ST SISTIANA S.P.A ma anche alla società collegata I.G.M. MARE S.R.L. in base alla Legge 488/92 (anziché 488/98 come riportato nelle deliberazioni della Regione F.V.G.), per un totale di 28 miliardi 611 milioni di lire (corrispondenti a 14 milioni e 776 mila Euro). 1.7. Già il 18.7.2002 la Giunta regionale decideva di riassegnare la cava alla società edile, ma con un contratto di locazione al posto di un rinnovo della concessione (istituto che avrebbe potuto risultare d’impedimento al progetto edilizio). 1.8. Delle relative deliberazioni giuntali la n.2608 (doc. 3) è un atto ordinario e traspone la relazione doc. 1, mentre la n. 2607 (doc. 4) risulta trattata come atto riservato dalla Presidenza della Giunta ed il suo verbale contiene, oltre alla decisa manifestazione di appoggio al progetto da parte dell’assessore Dressi, le dichiarazioni di perplessità dell’assessore Seganti, la quale segnalava la mancanza in delibera di un criterio univoco per la scelta del soggetto cui assegnare la cava, ed il fatto che la variante del PRGC per l’ambito della Baia di Sistiana non aveva ancora l’approvazione definitiva e non esistevano ancora opzioni progettuali definitive sull’area. 1.9. La fondatezza giuridica delle disattese obiezioni dell’assessore Seganti è stata successivamente confermata dalla sentenza dd. 23 aprile 2004 con cui il TAR Friuli Venezia Giulia, in accoglimento del ricorso delle Associazioni WWF ed Italia Nostra, ha annullato per palesi illegittimità tutti gli atti, compresa la variante di PRGC, che avevano portato all’approvazione del PRPC d’iniziativa privata della società edile. 1.10. Il 6 giugno 2003 la Regione ha venduto la cava alla società edile senza procedura d’asta, sussistendo altre richieste di concessione ed agendo in tempi e modi che provano una speciale e straordinaria intesa ed urgenza delle parti a concludere la compravendita entro tale data, in quanto la giunta regionale in carica (Presidente Renzo Tondo) stava per decadere. Infatti: 1.10.1. La perizia di stima definitiva, essendo stata la prima contestata per eccessivo ribasso, è stata depositata il 3 giugno 2003, per un valore limitato a soli 2.024.000 euro (Iva esclusa) nonostante la riconosciuta finalità di speculazione cavatoria e poi edilizia che motivava all’acquisto la società edile richiedente. 1.10.2. La compravendita è stata decisa dalla Giunta Regionale il 5 giugno 2003 con delibera n. 1880 (doc. 5) che non ha raggiunto l’unanimità ed il cui estratto di processo verbale non indica né l’ora della riunione, né quella della votazione. 1.10.3. Alle ore 13 dello stesso giorno il Consiglio d’Amministrazione della società edile, composto dal presidente Carlo Dodi e da altri due consiglieri, si riuniva nella propria sede di Sistiana (doc. 6) deliberando l’acquisto della cava all’esatto prezzo richiesto dalla Regione e la procura speciale ad hoc al dott. Cesare Bulfon. 1.10.4. Sempre lo stesso 5 giugno Carlo Dodi sottoscriveva la procura speciale al dott. Bulfon avanti il notaio Bertolucci di Mantova, con atto (doc. 7) privo di indicazione dell’ora. 1.10.5. La firma di Carlo Dodi apposta sulla procura redatta a Mantova sembra differire (doc. 8) da quelle sul verbale del CdA redatto lo stesso giorno a Sistiana (Trieste), e sulla domanda d’acquisto del 2002. 1.10.6. L’atto di compravendita (doc. 9) veniva stipulato il 6 giugno 2003 in Trieste nella sede della Direzione Regionale degli Affari Finanziari e del Patrimonio. 1.10.7. Tale atto specifica che la società edile acquirente aveva già saldato il prezzo pattuito mediante cinque assegni circolari non trasferibili emessi il 5 giugno dalla Banca Agricola Mantovana S.p.A. 1.11. L’8.11.2005 la Immobiliare SS GERVASIO e PROTASIO S.r.l. società capofila di Carlo Dodi nell’affare Sistiana vendeva (doc. 10) parte dei terreni della Baia alla SGP SISTIANA RESORT S.r.l. guidata dall’amministratore unico Mauro Stocca per un’importo di 3.950.000 Euro più IVA. La SS. GERVASIO e PROTASIO aveva all’epoca un capitale sociale di 510.000 Euro mentre la S.G.P. SISTIANA RESORT S.r.l. di soli 11.746,80 Euro. Il 24.11.2005 Mauro Stocca, amministratore unico, lasciava la SGP SISTIANA RESORT e al suo posto con lo stesso incarico subentrava proprio Carlo Dodi. Mauro Stocca risulta essere Procuratore Speciale della I.G.M. Mare S.r.l. guidata dall’amministratore unico Sergio Fari, figlio di Ivano condannato per bancarotta nei fallimenti delle società coinvolte nei precedenti progetti di sviluppo turistico della Baia di Sistiana. 1.12. L’8.11.2005 la Immobiliare SS. GERVASIO e PROTASIO S.r.l. vendeva alla I.G.M. SISTIANA Mare S.r.l. (amministratore unico Sergio Fari) altri terreni della Baia al prezzo di 1.050.000 Euro (più IVA) da versare entro il 30 giugno del 2008. La I.G.M. MARE S.r.l., società gemella con amministratore unico sempre Sergio Fari, accendeva il 17.5.2006 un’ipoteca sui terreni di proprietà ottenendo consistenti finanziamenti (1.400.000 Euro di ipoteca e 700.000 Euro di capitale). La I.G.M. Mare aveva già ricevuto il 9.10.1998 un finanziamento 750.000 milioni di Lire ipotecando gli stessi terreni per un importo di 1.500.000 milioni di Lire. Le due ipoteche sono state accese presso la Banca Antoniana Popolare Veneta S.P.A. Il 7.11.2007 la S.T.S. SRL società con Riccardo Fari amministratore unico, otteneva un prestito di 500.000 Euro dalla Banca Antonveneta S.P.A. facendo aprire alla I.GM. SISTIANA Mare S.r.l. del fratello Sergio un’ipoteca di 1.000.000 di Euro sui terreni che la società aveva acquistato dalla SS. GERVASIO e PROTASIO. 1.13. Dai bilanci relativi all’anno 2006 di due società (la SGP SISTIANA RESORT e la GESTINVEST) collegate alla ST SISTIANA e rappresentate dagli stessi soci risulta che nell’anno 2005 vi sia stata una consistente attività economica. GESTINVEST e SGP RESORT entrambe S.r.l., hanno avuto un aumento di capitale da 11.000 Euro (2003) a 500.000 Euro (2006). L’attività economica dovrebbe essere consistita per entrambe le società nello sfruttamento della cava di Sistiana. Il materiale proveniente dai lavori di escavazione svolti nel 2004-2005 è stato infatti messo in vendita sul mercato (il materiale di scavo dovrebbe essere stato fornito al cantiere del MOSE di Venezia). Ma gli utili di questa attività (circa 9,7 milioni di Euro) risultano azzerati da una valutazione particolarmente elevata dei costi di produzione (circa 9,8 milioni di Euro). 2. Sotto il profilo fondamentale del presupposto di destinazione turistica del villaggio progettato nella cava e di altri alloggi analoghi: Il trattamento urbanistico ed i finanziamenti pubblici dell’intero progetto si giustificano esclusivamente con la sua destinazione turistica, e ciò deve valere ovviamente anche per il villaggio progettato nella cava e le altre unità abitative analoghe, che devono pertanto uniformarsi a quanto disposto dalla L.R. 2/02 (Testo Unico sul turismo). Ma la convenzione non fa invece, e significativamente, alcun riferimento.a tale Legge regionale vincolante Come infatti rileva in data 16.12.03 il Servizio degli Affari Giuridici della Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale (prot. P.M.T./641/ 8.911(3)/13301) riguardo altra ipotesi di PRPC di iniziativa privata di tipo turistico (Muia Turistica - Zindis), nell’affermare che “essendo la L.R. 2/02 posta a tutela di un interesse diverso, ma concomitante con l’interesse urbanistico, si ritiene che essa debba trovare applicazione nel corso dell'istruttoria di tipo urbanistico del piano particolareggiato.”, “la L.R. 2/02 contempla la disciplina di due diverse forme di affitto di alloggi per uso turistico, imprenditoriale e non imprenditoriale. In particolare, l’art. 83 della medesima legge definisce la forma di affitto imprenditoriale come gestione organizzata e non occasionale di almeno cinque case o appartamenti per vacanze, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. Viene altresì specificato che le case e appartamenti per vacanze sono qualificabili come tali solo in quanto gestiti in forma imprenditoriale, non essendo contemplato da tale normativa l’affitto di alloggi per uso turistico, attuato in forma non imprenditoriale.” Va aggiunto che, con l’entrata in vigore delle modifiche alla LR 2/02, dal 2003 il numero delle case è passato da 5 a 2, ferma restandone l’affittanza massima per non più di 5 mesi consecutivi. La convenzione relativa al PRPC in esame dovrebbe quindi imporre anche espressamente, per il villaggio turistico e gli altri alloggi analoghi così come per tutti gli altri edifici, il vincolo della gestione turistica imprenditoriale così come imposto dalla LR 2/02,e da trascriversi ed intavolarsi nelle future compravendite, che non potranno logicamente avvenire che verso imprese ad hoc. Trattandosi peraltro di vincolo di legge del quale nella fattispecie le parti pubblica e privata, per loro qualificazione istituzionale e professionale, a differenza dal privato, non possono ignorare l’esistenza, ogni sua elusione nella convenzione potrebbe far ritenere che esse intendano, in concorso tra loro, rispettivamente consentire ed ottenere l’edificazione ed il finanziamento pubblico sotto specie turistica di strutture residenziali private destinate al mercato immobiliare, altrimenti non legittimamente autorizzabili e tantomeno finanziabili. Né rileva sotto tale profilo la già più volte avanzata (anche altrove, come per giustificare analogo grave illecito a Porto San Rocco presso Muggia) affermazione surrettizia che la destinazione turistica potrebbe venir garantita vietando la concessione della residenza agli acquirenti ed affittuari. E questo per due ovvi motivi. Il primo è che tale divieto sarebbe invalido perché contrario alla legge anagrafica. Né gli amministratori di codesto Comune possono ritenersene meno consapevoli di quanto non fossero per l’analogo caso di Porto San Rocco quelli di Muggia (giunta Dipiazza) già il 19.8.97 per bocca dell’allora assessore all’Urbanistica arch. Gasperini, che, appar verbale “nel ritenere innanzitutto di dover far maggiore chiarezza fra abitabilità e residenza, sottolinea che quest’ultima può essere ottenuta da tutti. Per quanto riguarda invece la possibilità di risiedere tutto l’anno, dell’area Marina Muja, visto che è un complesso turistica, richiama l’attenzione sulla nuova legge relativa al condono edilizio che vieta la sanatoria per il cambiamento di destinazione d’uso. Pertanto adibendo l’alloggio a residenza abituale si commetterebbe un reato, si tratterebbe di un abuso edilizio”. Sollevando così anche il problema che l’ignaro acquirente a fini residenziali, o suo affittuario, verrebbe fraudolentemente esposto alla commissione di un illecito da parte del venditore, col concorso originario eventuale dell’amministrazione inadempiente la L.R. 2/02. Il secondo motivo è che l’acquirente o l’affittuario consapevoli di ciò potrebbero comunque realizzare il reato, in tal caso in concorso col venditore, il costruttore e gli amministratori pubblici competenti, col semplice espediente di porre o conservare la propria residenza altrove, ed utilizzare Sistiana come domicilio o residenza. Del quale non vi è legge che possa impedirgli l’uso privato continuato dell’alloggio che dovrebbe invece avere destinazione turistica, qualora egli possa dimostrare di averlo acquistato in buona fede dal venditore e/o costruttore quale unità immobiliare di edilizia residenziale privata che risulti tale per complice violazione di legge da parte delle pubbliche amministrazioni competenti. 3. Circostanze pregresse Si ritiene opportuno ricordare che la Baia di Sistiana è già stata oggetto delle vicende imprenditoriali e politico-amministrative anomale di cui per brevità riportiamo un estratto dal dossier realizzato e diffuso dagli Amici della Terra Trieste nell’estate del 2002, in concomitanza con la presentazione del nuovo progetto da parte della S.T. Sistiana: “Un gruppo di persone, sempre le stesse, da anni si passano la Baia di Sistiana, di società in società, di fallimento in fallimento. Incassano i finanziamenti delle ipoteche concesse da banche compiacenti e non onorano i debiti”. Questo dicono alla Digos di Trieste così come riporta Maurizio G. Mian nella sua inchiesta ( “Il Borghese” n° 30/31 del 24/12/1998). Secondo le approfondite indagini de Il Borghese “la Baia di Sistiana è stata stata utilizzata da amministratori senza scrupoli e da una classe politica compiacente per ottenere finanziamenti miliardari basandosi su un complesso sistema di ipoteche su terreni e fallimenti delle società che le avevano aperte. In questa maniera, nell’arco di un decennio, sarebbero stati fatti sparire (cioè già riscossi) 350 miliardi di lire (a fronte di un totale di beni immobili messi a garanzia di circa 1.OOO miliardi), il tutto per dei progetti mai realizzati. In altre parole, sarebbe stato ideato e realizzato un perverso e sottile meccanismo con cui alcuni imprenditori amici dei politici che contano in municipio potevano intascare somme miliardarie, dividendole probabilmente con i loro “padrini” politici”. I beni pubblici o demaniali sono stati ceduti gratuitamente dallo stato agli enti locali, i quali, una volta entrati in possesso dei terreni come amministratori, hanno deciso di dequalificarli cambiandone la destinazione d’uso (“da edificabili a semplici prati oppure, come nel caso dell’Hotel Europa, valutato 18 miliardi 10 anni fa, lasciato decadere ed oggi acquistabile per soli 2 miliardi”). A questo punto, entrano in scena gli imprenditori “amici degli amici”, che acquistano a prezzi irrisori i beni messi in vendita dall’ ente pubblico, già sapendo che nell’arco di poco tempo gli amministratori comunali avrebbero riqualificato le proprietà acquisite. Il gioco è fatto: il prato torna ad essere un terreno edificabile decuplicando il proprio valore. E’ il momento giusto per accendere un’ipoteca. Così ad esempio un bene acquistato per 1 miliardo improvvisamente ne vale 10. La banca concede subito denaro per circa 1/3 del valore, in questo caso oltre 3 miliardi. A questo punto l’imprenditore fallisce e gli amministratori dell’ente pubblico trasferiscono l’ipoteca di quel bene su un altro terreno di proprietà comunale, rimettendo quindi in vendita il fondo liberato dalle ipoteche. “Si è giunti al paradosso che dopo numerosi passaggi alcune particelle catastali senza valore come la n° 2114/4 e la n° 2114/5 (sulle quali si trova il depuratore comunale) risultano essere gravate da 64,5 miliardi di ipoteche di cui anticipati e già riscossi 25,8 miliardi. Lo stesso discorso vale per 48 m 2 di prato su cui sorge una cabina elettrica dell’Enel e su cui gravano 55 miliardi di ipoteche.” Risulta ancora più incredibile come l’amministrazione pubblica abbia avuto una colpevole distrazione nell’accettare tutto questo quando si nota che gli stessi nomi ricorrono frequentemente nel vorticoso giro di compravendite e di fallimenti dalla metà degli anni ‘70 fino ad oggi: Dario Azzano, Mario Sartori di Borgoricco, Ivano Fari e Quirino Cardarelli (che oggi sembrerebbe sostituito da Carlo Dodi), amministratori in vari periodi di tutta una sequela di società tutte confluite “per fusione” l’una nell’altra (in genere quelle a patrimonio maggiore in quelle a patrimonio minore) come ad esempio Ediltour, Gefi, Morteo, Finsepol, Fintour, fino ad arrivare alla Ss. Gervasio e Protasio (la quale ha presentato l’ultimo ed attuale progetto edilizio della baia di Sistiana). Dopo il fallimento di Fintour (Amministratore Unico Fari), Finsepol (Amministratore Unico Quirino Cardarelli), Ediltour (Amministratori Ivano Fari e Mario Sartori di Borgoricco) e la confluenza in Fintour della Sistiana Golfo (Amministratore Unico Dario Azzano), nel 1994, la Ss. Gervasio e Protasio (Amministratore Delegato sempre Fari!) acquisisce un totale di 409.000 metri quadrati di terreni della baia per soli 20 miliardi di lire quando la Regione Friuli Venezia Giulia (attraverso il Medio Credito delle Venezie, di cui la Regione stessa è azionista per il 47 %) già nel 1988 aveva valutato circa 100.000 m 2 per 65 miliardi di lire (il che porta a considerare l’importo accettato, senza Asta Europea e con unico partecipante, dal Tribunale di Trieste pari al 5 - 10 % del valore già stabilito dalla Regione). Dopo la pubblicazione di una seconda inchiesta giornalistica de “Il Borghese” (N. 7 del 17/2/99) che riprendeva e sviluppava quanto sopra, il giornalista Pelliccetti, autore del servizio, venne querelato per diffamazione a mezzo stampa dal Dott. Roberto Antonione (all’epoca Presidente della Giunta Regionale del F.V.G.) e dalla Regione dallo stesso rappresentata. Il Tribunale di Monza con sentenza N. 308/01 dell’11/4/2001 assolveva il giornalista de Il Borghese perchè “il fatto non costituisce reato”. Nella motivazione della sentenza al punto 2 (Il ruolo della Regione) si può leggere: “Quanto a questi aspetti si è accertato che effettivamente le società succedutesi sulla baia sono tutte fallite, che addirittura gli amministratori della Fintour hanno patteggiato una pena per bancarotta fraudolenta, che ciò nonostante l’amministrazione è tuttora in rapporti d’affari con i medesimi soggetti ed in particolare con Ivano Fari, ex amministratore della fallita, condannato per bancarotta, attuale interlocutore dell’amministrazione per conto della società Ss. Gervasio e Protasio e soprattutto che, nonostante tutti i miliardi spesi, nessuna opera è stata posta in essere nella baia. A fronte di ciò il giudizio di coinvolgimento degli amministratori regionali, da intendersi perlomeno come omessa vigilanza o gestione della cosa pubblica con criteri non sempre rispondenti ad interessi pubblici, non pare certamente fuori luogo. (omissis....) comunque la notizia è che queste aziende sono state abbondantemente finanziate per opere pubbliche con modalità e criteri spesso incomprensibili e senza un adeguato controllo, che le stesse non hanno mai realizzato alcuna opera e che tutto ciò solleva forti dubbi circa l’operato degli amministratori pubblici.” 4. Cosa chiede ora GREENACTION TRANSNATIONAL. Greenaction Transnational chiede ora che le autorità politiche e giudiziarie italiane e le istituzioni comunitarie prendano infine atto di quanto sopra assumendo tutte le iniziative e decisioni di rispettiva competenza, sinora evidentemente disattese. DOC.1 DOC.2 LEGGE 488/92 - BANDO DEL 2000 (9°) DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO GRADUATORIA ORDINARIA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Posiz. In Grad. 1 2 3 4 5 Numero di Progetto 32882 86071 86068 32831 90559 - 11 11 11 11 11 Ragione Sociale GESTUR S.T. SISTIANA - SVILUPPO TURISTICO SISTIANA S.P.A. I.G.M. MARE S.R.L. IMMOBILIARE MODO BARKO di KOREN SONIA e BARON GINO Pagina 1 di 1 Prov. Dim. GO TS TS GO UD P P P P P Esito A A A P N Agevolaz. Concedibil (LM) 100,04 2.036,76 1.945,26 53,04 - LEGGE 488/92 - BANDO DEL 2000 (9°) DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO GRADUATORIA GRANDI PROGETTI NORD Posiz. In Grad. 1 2 Numero di Progetto 86069 - 11 86070 - 11 Ragione Sociale S.T. SISTIANA - SVILUPPO TURISTICO SISTIANA S.P.A. S.T. SISTIANA - SVILUPPO TURISTICO SISTIANA S.P.A. Pagina 1 di 1 Prov. Dim. TS TS P P Esito A P Agevolaz. Concedibil (LM) 10.653,06 13.975,98 DOC.3 DOC. 4 DOC. 5 DOC. 6 DOC. 7 DOC.8 DOC. 9 DOC. 10 coma.no DI: COMPM.vgpl~ 'AlTI YJl!pJ:D%C!: ~ "I*Q!7L'IP' SI. mVUto I IRor'u%Q..- •••. t.. ti. con ••de ir. "'antev•• Via V.18~6i. nume:tO $S. codice tbc.le e n~ro '<li i.c~1%iQD~ 01S300G0209 del Regi.tro delle I~r••e di ~to V., capitale .cciale di Euro S10.000.0D in per.~ dell'Amminist~atore Unico, munito di tutti i poteri di ordinaria • ".traordinaria .ftullini IItra~ione, .firma soc:ialo e ~pp.re••ntan~a legale SignQr CARLO ~DX, ~to a C.atelnovo di Sotto il g1orn~ ~ gennai? 1~39•. dam1cili~to per 1. carie. pre••o la .ede della Societl 8~ddett•• i~renditoref .~TL AC9P't!p'J'I; SJS'J'Ua1C1t pSOV '-B.L.. Il' - con unico aocio. con lede in .Il'. Duino-Auri.i~, ~i.t1àna numerQ G~, codice fiscal0 e numero di i_cri.ione 00479C7CJ12 del Regi.ero delle I~~.8e di T~i••te, c.pltale _oci.le di Bure 11.?'~.80, Societl di na~ lioDe1itl italiana. In per.~ dellt~i~i&tra~o~o ~ico, munite dei nece•• ar1 poteri per c~1ere tutte le oper••iQni Dec~••• rie per i l raggiungimento doll'oggetto eoeiale Slgnol' Ja'lnlO STOC:CA. nato a Tr1e8t.e il gio%no ~3 luglio 1953, ~ci1iato per la carica pre••o la aede della Societi 8uddett., i~ren4itore; ", , , y-rrc;OL-9.. -A - La pa:rte vendi.triee ccme. oopra indicata e rappre'entata ve~~e ed in piena ed &&.oluta propri~tl traefer1Ice .11. Soc1et& "SCP 5%S'1':tAHA RB8OJl'r s.a.t..· che, in pe~ElOCMl dell'Am.lniBtratore Unico, &cc.tta ~d acqui.t. gli l~bili oggetto dal premente atto. U'f:ICOL9 ...a. - I l pre&ao di vetlc1ita ~ C:OI1Venuto in .\l~O 3.'50.000,00 (trem11ioninovecentocinquantamila virgola zero~crol pi~ t.V.A. nella m1Bura di Legge. 8~a che ver~à inte~ameftt~ corri.posta - &en~ a99r~Y10 di inte~e•• 1 - entro il 30 giugno :zoo,. La Societ.l venditrlce rinunci. U ogni d:a.4t9 di ippt.cca 1,cb~ le ~riva dal presente _eto ed esortera 11 NOtaio che Sl1! autentiche~i la pre.en~e .critt~a e gli uffiei ca.pet~t1 d~ ogni reaponaabil1ti al riguar40. l - La comp%,a~ta • pattuita .. ceJl)O e QClO a mì.aura od • • ~1m., nello stato ed e •• ere in c~i qli 1~ili .t~u.l.ente .~ trov-.o. ben noto a11. s~ciet. acquirente CQb egni di~ieto. a~1o~ e ragiOne 1~rente, .ervit~ attiva, pert1nenaa ed accesa1one. AltlCOLO 4 - Stante che la p.c.n. 2114/~2 oggetto del p~e.en te .tto f int.reu.e p.rticol.rment~ importante ai .en.l de1~. L_9ge 49C/19~9 (come da relativa annot~~ione tavola~e .ub C.N. 15915/03) ltefficaeia d~l preaente cont~atto • relativamente alla particella aopr. descritta ~ ri~.rr~ oondi~io~t& aoa~ivamente al mancato e8erci~io del diri~to di prela21o- atICOLO ne dA parte ,del Ministero cocpetente ~i aenei di Legge. In relasione a ciò le, p.rti interesu.te Bi obbligano di et- R.tiisl....oa TIt'ESTE u••~~1.t..9..s: ... N....._~.~ Serir __W, .. ~rtt EuIo •__ . S.T.S. S.R.L. GESTINVEST S.R.L. AMMINISTRATORE RICCARDO FARI AMMINISTRATORE SERGIO FARI AMMINISTRATORE CARLO DODI AMMINISTRATORE CARLO DODI I.G.M. MARE S.R.L. AMMINISTRATORE SERGIO FARI I.G.M. SISTIANA MARE S.R.L. SGP SISTIANA RESORT S.R.L AMMINISTRATORE CARLO DODI ST SISTIANA S.P.A. AMMINISTRATORE CARLO DODI IMMOBILIARE SS. GERVASIO E PROTASIO S.R.L.