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Condizioni generali di polizza di assicurazione globale abitazione

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Condizioni generali di polizza di assicurazione globale abitazione
Condizioni Generali di Polizza
Convenzione Globale Abitazione
Jardine Lloyd Thompson S.p.A
MODELLO B100 edizione 12/2008
1
Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
[email protected]
www.nationalesuisse.it
Nationale Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.
soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della
Compagnia di Assicurazioni “Nazionale Svizzera” di Basilea
Capitale sociale 12.000.000 euro interamente versato
Reg. imp. di Milano n° 112124 C.C.I.A.A. Milano 585006
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. a esercizio assic. con D.M. 6.10.72 (G.U. 20.10.72 n°274)
Compagnia con sistema di management certificato
PRESENTAZIONE
La polizza è costituita da:
•
•
Il presente fascicolo modello B100 contenente le condizioni Generali di Assicurazione
La scheda di polizza modello B101 contenente gli estremi identificativi dei rischi assicurati con la
polizza
Al fine di dar loro risalto sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell’art.
166 del decreto legislativo 7/9/2005 n. 209, quelle condizioni Generali di Assicurazioni che indicano decadenze,
nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato
Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente fascicolo:
Presentazione
Nota informativa
Informativa per il trattamento assicurativo dei dati personali
Definizioni Generiche
pag.02
Pag.03
Pag.04
pag.05
Condizioni Generali di Assicurazione
Norme che regolano l’assicurazione in Generale
pag.06
Sezione A.1 Danni alle Cose – Incendio ed altri rischi.
Definizioni Specifiche
Norme che regolano l’assicurazione della sezione A.1
Condizioni aggiuntive della sezione A.1
Prospetto franchigie e/o scoperti e Limiti di indennizzo
pag.08
pag.09
Pag.15
Pag.17
Sezione A.2 Danni alle cose – Furto
Definizioni Specifiche
Norme che regolano l’assicurazione della sezione A.2
Condizioni aggiuntive della sezione A.2
Prospetto franchigie e/o scoperti e Limiti di indennizzo
pag.18
Pag.19
pag.23
pag.24
Sezione B.1 Danni a Terzi – Responsabilità civile Capofamiglia
Definizioni Specifiche
Norme che regolano l’assicurazione della sezione B.1
Condizioni aggiuntive della sezione B.1
Prospetto franchigie e/o scoperti e Limiti di indennizzo
pag.25
pag.25
pag.28
pag.28
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Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese (MI)
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soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della
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2
NOTA INFORMATIVA
REDATTA IN CONFORMITÀ ALLE CIRCOLARI ISVAP N. 303 DEL 2 GIUGNO 1997 E N. 518D DEL 21 NOVEMBRE 2003.
PREMESSA
La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente una serie di informazioni preliminari alla sottoscrizione della polizza.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ISVAP sulla base delle norme emanate dall’Unione Europea a tutela del
consumatore in materia di assicurazioni rami danni e recepite nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n°
175.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Ubicazione sede legale e sociale
Il contratto è concluso con la sede legale della NATIONALE SUISSE Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. sita in Via XXV Aprile, snc 20097 San Donato Milanese.
Autorizzazione all’esercizio
La NATIONALE SUISSE Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale
del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 122 del D. LGS. n° 175/95, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella
italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative
alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato
la legge italiana.
Esame dei reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (Direzione
Tecnica telefax 02 514634 E-mail [email protected]). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso
di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle
controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora la legislazione applicabile al contratto
scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello previsto dalla legislazione prescelta
e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente ed il Contraente.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SULLA NECESSITÀ
DI UN’ATTENTA LETTURA DEL CONTRATTO
PRIMA DELLA SUA SOTTOSCRIZIONE
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3
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI
In applicazione della normativa sulla "privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti
(nota 1):
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2) (punto 1, lett.a) Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti
assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano - dati
raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di
legge (nota 4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità
operative dell'assicurazione. Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda
anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il
trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei
limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la
protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta
competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o
debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente
organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero (punto 7) - come autonomi titolari, soggetti tutti così
costituenti la c.d. "catena assicurativa" (nota 7) (punto 5, lett. a). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle
nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena
assicurativa" effettuati dai predetti soggetti (punto 5, lett. a). Precisiamo che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in
tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
2. Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (nota 9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e
telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti,
ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le
medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero (punto 7) - per i suddetti fini ai
soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo
modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla
normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in
conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente
informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per
talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero (punto 7) - che svolgono per nostro
conto compiti di natura tecnica od organizzativa (nota 10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente
informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità,
procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
3. Diritti dell'interessato
Lei/Voi avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè
presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; avete inoltre il
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 11). Per
l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, ci si può rivolgere al nostro
Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a
[email protected] (nota 12).
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soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della
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DEFINIZIONI GENERICHE
Nel testo che segue, si intendono:
-
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
-
per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
-
per “Broker”: Jardine Lloyd Thompson S.p.A.;
-
per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
-
per “Franchigia”: l’ammontare che, per ogni sinistro, resta a carico dell’Assicurato. La Società risarcisce quella parte del
danno che supera l’ammontare della franchigia;
-
per “Scoperto”: la somma percentuale dell’ammontare del danno che, per ogni singolo sinistro, resta a carico
dell’Assicurato;
-
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
-
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
-
per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
-
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
-
per "Società": Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazione S.p.A.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio (artt.1892-1893 e 1894 C.C.), così come la mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento
del rischio stesso (art.1898 C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la
cessazione dell'assicurazione.
Tuttavia nel caso in cui tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, il Contraente o l’Assicurato non decadrà
dal diritto all'indennizzo totale o parziale. La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al
maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento: i premi derivanti devono essere pagati al Broker.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30°(trentesimo)
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il
diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 CC.
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del
Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell’art.1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
6
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60°( sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti
può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da Parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha
effetto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa
al periodo di assicurazione non corso.
Art. 6 - Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'assicurazione di
durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di
un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso, esso coincide con la durata del
contratto.
Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua
facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari
dell'interesse assicurato.
Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al
momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilità il
progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
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Art. 9 - Clausola broker
Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla Spettabile Jardine
Lloyd Thompson S.p.A.
Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al
Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del
Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società
al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.
Ciò premesso, ai sensi degli art. 117 e 118 del D. Lgs. 209 del 7/9/2005 e degli art. 54 e 55 del Reg. n° 5 del 16/10/2006 la
corresponsione del premio effettuata in buona fede al Broker o ai Suoi Collaboratori, nei termini contrattualmente previsti,
deve intendersi come effettuata direttamente alla Società.
Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata, telegramma,
telefax o e-mail..
Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra più Società, il Broker tratterà con la Società delegataria le incombenze
derivanti dalla presente assicurazione informandone le Coassicuratrici; conseguentemente ogni modifica al contratto, ad
eccezione dei termini di pagamento dei premi, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Società solamente
dopo la firma del rispettivo documento, salvo conferma delle predette alle nuove condizioni nelle more dell'emissione del
documento di modifica.
Le Società coassicuratrici s'impegnano a trasmettere al Broker i documenti amministrativi di loro competenza, per l'incasso
dei premi, che è facoltà del Broker regolare direttamente con le stesse.
Resta inteso e pertanto convenuto che in caso di trasferimento di gestione ad altro intermediario il contratto cesserà
automaticamente alla prima scadenza anniversaria.
Art. 10 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ed il Contraente hanno l’obbligo di fornire tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
7
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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SEZIONE A.1
DANNI ALLE COSE – INCENDIO ED ALTRI RISCHI
DEFINIZIONI SPECIFICHE
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
-
per “Abitazione di tipo A”: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o
sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune dall’esterno del
fabbricato.
-
per “Abitazione di tipo B”: villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro
contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
-
per “Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.)”: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino
alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 C.C..
-
per “Assicurazione a valore intero (V.I.)”: forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della
regola proporzionale così come previsto dall’art. 1907 C.C..
-
per “Autocombustione”: combustione spontanea senza fiamma;
-
per “Contenuto” (definito anche cose assicurate): mobilio ed arredamento: il complesso mobiliare, compresi mobili di
antiquariato, per l’arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio o studio professionale se comunicanti con
l’abitazione stessa, inoltre:
impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti; attrezzature e scorte domestiche;
elettrodomestici; apparecchi audio - fono - visivi in genere ad uso domestico quali: radio, autoradio, televisori,
videoregistratori, videogiochi, complessi stereofonici, registratori, etc.;
effetti personali: capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine ed
apparecchi cine - foto - ottici quali: macchine fotografiche, videocamere, cineprese, proiettori, binocoli, cannocchiali,
etc.; altri apparecchi elettronici quali: personal computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili
etc.; strumenti musicali, armi da fuoco ed oggetti personali in genere; sono compresi anche gli oggetti personali dei
collaboratori domestici e degli ospiti dell’Assicurato;
gioielli e preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi , orologi ed oggetti di metallo prezioso,
pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso;
oggetti pregiati: tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte non costituenti mobilio (esclusi gioielli e
preziosi), oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni;
valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di “fabbricato”.
-
per “Dimora abituale”: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e
comunque l’abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell’anno.
-
per “Dimora saltuaria”: villa unifamiliare o appartamento, ubicati nel territorio Italiano, ove l’Assicurato non dimora
abitualmente.
-
per “Esplosione”: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità;
-
per “Fabbricato” (definito anche cose assicurate): complesso delle opere edili, realizzate in materiali prevalentemente
incombustibili, costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione, compresi fissi, infissi, vetri, cristalli, lucernai, opere di
fondazione o interrate, ed inoltre:
impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, elettrici fissi, telefonici, videocitofoni, ascensori,
montacarichi, pannelli solari, impianti fotovoltaici, scale mobili ed ogni altro impianto o installazione al servizio del
fabbricato se considerati immobili per natura o destinazione, comprese le antenne radiotelevisive e gli impianti di
ricezione satellitare;
tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature, moquette, affreschi e statue e simili enti non
aventi valore artistico;
dipendenze e pertinenze - purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti - quali centrale
termica, box o garage ad uso privato, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate e cancelli manovrabili anche
elettronicamente, piscine, campi ed attrezzature igienico - sportive e da gioco ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto e
strade private.
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Qualora l’assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato
costituente proprietà comune.
Si intende escluso quanto indicato nella definizione di “Contenuto”.
-
per “Implosione” il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza
di pressione interna di fluidi;
-
per “Incendio”: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e
propagarsi;
-
per “Scoppio”: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli
effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
-
per “Valore a nuovo o di rimpiazzo”:
per il fabbricato, il costo di riparazione a nuovo delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di quelle distrutte
con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore dell’area;
per il contenuto, il costo di riparazione, o se non economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo
con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.
-
per “Valore al momento del sinistro”:
per il fabbricato, il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di
conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
per il contenuto, il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla
funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE A.1
DANNI ALLE COSE – INCENDIO ED ALTRI RISCHI
Art. 1 A.1 - Oggetto dell'Assicurazione
La Società indennizza i danni diretti e materiali, compresi quelli consequenziali, causati alle cose assicurate anche se di
proprietà di terzi, (in base a quanto indicato nel "Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda
del rischio) anche dovuti a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, da:
a)
incendio;
b)
fulmine;
c)
esplosione e/o scoppio anche esterno non causato da ordigni esplosivi, autocombustione ed implosione;
d)
caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, caduta di meteoriti, scorie e/o altri corpi volanti anche non pilotati,
loro parti od oggetti da essi portati, onda sonica o bang sonico determinati in occasione del superamento del muro
del suono;
e)
fumo, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato
od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché gli eventi di cui sopra abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste
entro 20 (venti) metri da esse;
f)
impiego di mezzi, per arrestare o limitare le conseguenze del sinistro, nonché delle spese non inconsideratamente
fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire le conseguenze del danno, anche se il loro ammontare unitamente a
quello del danno superi le somme assicurate;
g)
furto dei fissi ed infissi del fabbricato o guasti arrecati agli stessi dai ladri; per i guasti sono esclusi i danni liquidabili
in base alla Sezione A.2 - furto, se ed in quanto operante, tranne per l'importo che fosse eventualmente rimasto
scoperto;
h)
le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino
alla concorrenza del 20%(venti per cento) dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
i)
urto di veicoli non di proprietà dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
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9
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
acqua condotta fuoriuscita a seguito di guasto o di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e di
condizionamento installati nel fabbricato o comunque al servizio del fabbricato stesso. Sono comprese le spese per
ricercare il guasto o la rottura, riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino
delle parti murarie
Sono altresì compresi i danni da spargimento di acqua conseguenti a
- occlusioni di tubazioni o condutture di impianti idrici;
- rigurgito e trabocco di fognature;
- la rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali e grondaie, oppure di macchine lavatrici e lavastoviglie
stabilmente collegate a condutture di acqua al servizio del fabbricato assicurato
perdita del combustibile dovuta a spargimento conseguente ad un rischio assicurato dalla presente Sezione a
seguito di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento;
rovina di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
incendio, fulmine, scoppio e le altre garanzie previste dalla presente Sezione quando le cose assicurate sono portate
dalla dimora abituale in locali di villeggiatura, in tutto il territorio europeo, occupati temporaneamente
dall'Assicurato, dai suoi familiari o persone conviventi e limitatamente alla loro permanenza in luogo alla condizione
che detti locali non costituiscano la loro dimora saltuaria.
gelo al fabbricato assicurato e/o al relativo contenuto purché abbia come conseguenza la rottura di impianti idrici,
igienici e tubazioni in genere al servizio del fabbricato stesso. La garanzia non è comunque operante per:
i fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 72 (settantadue) ore
consecutive prima del sinistro, a meno che l'Assicurato provi che il blocco dell'impianto sia dovuto a cause di forza
maggiore estranee alla sua volontà;
acqua piovana. La garanzia non è comunque operante per:
i danni che si verificassero al fabbricato e/o al contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno e/o
dal tetto salvo quanto previsto al successivo punto s);
i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali, dagli argini dei corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini,
dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
i danni indiretti consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
i danni a cose poste all'aperto;
danni che si manifestassero nelle macchine, in apparecchi e impianti elettrici ed elettronici (compresi apparecchi
elettrodomestici e personal computer) per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo
occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione o scoppio.
Restano esclusi dalla presente estensione i danni dovuti ad usura e manomissione degli apparecchi;
i danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordini esplosivi, da persone (dipendenti e
non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente
od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. Sono totalmente esclusi i danni
verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di
diritto o di fatto, statale o locale, i danni di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di
qualsiasi genere;
uragani, tempeste, grandine e trombe d'aria. Sono compresi anche i danni provocati dalle cose abbattute dal vento e
dall'acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti e dei
serramenti, causate dagli eventi atmosferici stessi. La Società risponde, inoltre, entro i limiti indicati nel prospetto
franchigie scoperti e limiti di indennizzo, dei danni subiti da recinti, cancelli, camini, comignoli, insegne, antenne
radiotelevisive e consimili installazioni esterne, tende esterne, verande e coperture in genere di balconi o terrazze,
fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, nonché cose poste
all'aperto.
Sono comunque esclusi dall'Assicurazione i danni causati da stillicidio ed umidità, da frane e cedimenti del terreno,
da valanghe o slavine, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia.
I danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti sono compresi solo se è operante tale garanzia;
sovraccarico di neve sui tetti, compresi danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro
contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocati dal peso della
neve. Relativamente a questa estensione di garanzia rimangono comunque esclusi i danni causati:
da valanghe e slavine, da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di
garanzia;
ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini
della predetta garanzia) ed alloro contenuto;
ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
a lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione ameno che il loro
danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul
tetto;
ai pannelli solari ed impianti fotovoltaici.
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u)
v)
w)
x)
Sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed
alloro contenuto.
Le spese di demolizione e/o sgombero delle macerie e trasporto dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti
previsti dai comma h) e i) del presente articolo;
rottura lastre, vetri, lucernari pertinenti agli ingressi, scale e vani del fabbricato o della porzione assicurata a seguito
di cause accidentali, per fatto di terzi, per uragani, trombe d'aria, grandine, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici
e dolosi, terrorismo e sabotaggio.
In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando il costo necessario per l'integrale sostituzione delle
lastre danneggiate con altre equivalenti deducendo il valore dei recuperi. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione
di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai.
dispersione gas - le spese sostenute per la ricerca e riparazione nonché per la sostituzione delle tubazioni e dei
relativi raccordi da cui ha avuto origine l’evento, comprese le spese necessarie per demolire e ripristinare parti di
fabbricato in caso di dispersione di gas accertata dall’Azienda di distribuzione e tale da richiedere l’interruzione
dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e stabilmente posti al
servizio dello stesso;
Le spese di urbanizzazione dovute al Comune entro il limite massimo del 5%(cinque per cento) dell’indennizzo
liquidato per i danni materiali all’abitazione;
Le spese di riprogettazione dell’abitazione entro il limite massimo del 5%(cinque per cento) dell’indennizzo liquidato
per i danni materiali all’abitazione;
Danni Indiretti:
La Società risarcisce inoltre:
y)
un’indennità aggiuntiva sino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell’ammontare di sinistro liquidabile a
termini di polizza per il danno materiale e diretto dovuto ai seguenti danni:
mancato godimento dei locali o perdita delle pigioni per il periodo necessario al loro ripristino per un
massimo di un anno;
spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per se e per le persone conviventi;
rimozione e ricollocamento del contenuto;
rifacimento materiale dei documenti di famiglia.
Art. 2 A.1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a)
verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare e invasione;
b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o
di fatto;
c)
verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
e)
causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti;
f)
di smarrimento, di furto o di rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata
l'assicurazione;
g) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche, mancanza di locazione, di godimento o di
reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose
assicurate;
i)
determinati da umidità, stillicidio;
j)
determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, a meno che esse non siano state causate
da azione diretta del fulmine;
k)
a cose all’aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere.
Art. 3 A.1 - Contiguita’
e vicinanze
L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 (venti) mt. dai fabbricati
assicurati esistono cose e condizioni capaci di aggravare il rischio.
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Art. 4 A.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a)
fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo
quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
b)
darne avviso al Broker oppure alla Società entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi
dell'art.1913 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c)
fare, se richiesta, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,
precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa
del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d)
conservare le tracce e i residui del sinistro per almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro; senza
avere per questo diritto ad indennità alcuna;
e)
predisporre uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con indicazione del
rispettivo valore e della perdita subita, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi
documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi
dell'art.1915 C.C.
Art. 5 A.1 - Procedura per la valutazione del danno - Onorario periti e/o consulenti
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti.
b) Fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali,
senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine,
anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è
avvenuto.
La Società rimborserà le spese ed onorari del perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e
nominato in conformità a quanto precedentemente indicato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del
Contraente a seguito della nomina del terzo perito.
La Società rimborserà altresì, gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni,
ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, ma non le spese sostenute per la
preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
La Società rimborserà, per le spese suindicate, quanto indicato nel "Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo"
previsto nella Scheda del rischio.
Art. 6 A.1 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, causa e modalità del danno;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se
l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4 A.1;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano
al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Articolo 7.A.1.
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale,
devono essere raccolti in apposto verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna
delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi
azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel
verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
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Art. 7 A.1 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l’attribuzione del
valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti
criteri:
- per il fabbricato, si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato con
analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per uso e qualità.
L’ammontare del danno è pari:
- per il fabbricato – alla spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del sinistro le parti distrutte e per
riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;
- per il contenuto – al costo di rimpiazzo delle cose distrutte o sottratte od il costo di riparazione di quelle soltanto
danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui.
Da detta valutazione sono esclusi:
a) gioielli e preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi , orologi ed oggetti di metallo prezioso, pietre
preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso;
b) oggetti pregiati: tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte non costituenti mobilio (esclusi gioielli e preziosi),
oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni;
c) valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Per le cose elencate ai punti a) e b) il danno è valutato in base al valore commerciale che le cose avevano al momento del
sinistro in caso di perdita o distruzione, mentre per quelle danneggiate è dato dal costo di riparazione o restauro, escluso ogni
eventuale deprezzamento subito dalla cosa stessa.
Per le cose elencate al punto c) il danno è valutato in base al loro valore nominale, l’importo liquidato per il titolo sarà pagato
dalla Società soltanto alle rispettive date di scadenza, mentre per gli effetti cambiari l’assicurazione vale soltanto se è
possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
In nessun caso nella valutazione dei danni si terrà conto del valore di affezione o del valore speciale che uno o più oggetti,
danneggiati o distrutti a causa del sinistro, avevano per il fatto di essere componenti di un insieme identificato (coppia, serie,
servizio).
Per le cose che al momento del sinistro erano fuori uso o in condizioni di inservibilità viene applicata una riduzione per usura
e degrado.
Art. 8 A.1 - Contenuto a primo rischio assoluto
L’assicurazione per il contenuto s’intende prestata a “A Primo Rischio Assoluto”
proporzionale prevista dall’Art. 1907
e pertanto non si applica la regola
Art. 9 A.1 - Assicurazione parziale
Si conviene che in caso di sinistro ove sia stipulata l’assicurazione nella forma a “Valore intero”, a parziale deroga dell’art.1907
C.C., non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in
misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, quanto sopra rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta
percentuale fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.
Art. 10 A.1 – Riduzione delle somme assicurate e relativo reintegro
Se l’assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”, in caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite,sono
ridotte, con effetto immediato e, fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno
risarcibile; tuttavia le somme assicurate devono intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro
reintegrate nei valori originari sempre che l’Assicurato o il Contraente si impegni a corrispondere il rateo di premio relativo
all’importo reintegrato, fino al termine del periodo assicurativo in corso, al momento del pagamento del sinistro.
Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5 delle C.G.A. e qualora la Società
decidesse di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in
essere.
Art. 11 A.1 – Cambio ubicazione
Se l’Assicurato cambia l’ubicazione del rischio assicurato, la copertura è prestata tanto per il contenuto riposto nei locali
originari quanto per il contenuto riposto nei nuovi locali indicati in polizza, per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni
dall’inizio del trasferimento.
A completamento del trasferimento l’assicurazione vale per il contenuto dei nuovi locali e non più per quello degli originari,
purché l’Assicurato dia comunicazione alla Società, entro 15 (quindici) giorni, del trasferimento.
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Art. 12 A.1 - Assicurazione presso diversi assicuratori
L’Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo
stesso rischio.
In caso di sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato
deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo
contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi
l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato
secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 13 A.1 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di
quella assicurata.
Art. 14 A.1 - Pagamento dell'indennizzo - Anticipo indennizzi
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al
pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Nel caso in cui il sinistro implichi l'apertura di una istruttoria da parte del Tribunale competente, la Società si obbliga a
liquidare il sinistro all'Assicurato anche in assenza del certificato di chiusura di istruttoria.
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per
cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite
dai periti nominati dalle parti, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e sempre
che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per quanto indicato nel "Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di
indennizzo" previsto nella Scheda del rischio
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano
trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro, a quanto indicato nel
"Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda del rischio.
La determinazione dell'acconto di cui sopra verrà stabilita in base al valore delle cose al momento del sinistro e non in base al
valore a nuovo.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
SEZIONE A.1 DANNI ALLE COSE – INCENDIO ED ALTRI RISCHI
(operanti solo se barrata la relativa casella - vedi Scheda del rischio)
1. Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, dei
danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave
dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista
dall’art. 7 A.1, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
2. Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia
tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali
diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Anche ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile se causato da colpa grave dell’Assicurato e/o
Contraente.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di
attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15%(quindici
percento) del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni :
− a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
− di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi :
− il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
− quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore
e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o
collegate, ai sensi dell'art.2359 del C.C. nel testo di cui al D.Lv. 9 aprile 1991, n. 127, nonché agli amministratori delle
medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i
documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della
Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.
Tale garanzia viene prestata in forma gratuita nell’eventualità in cui sia operante la sezione B.1 Danni a terzi – Responsabilità
civile del Capofamiglia nell’ambito del massimale in essa assicurato
3. Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause
endogene.
La Società risponde, inoltre, dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da bradisismo, intendendosi per tale un
lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto.
Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che
ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono pertanto
considerati "singolo sinistro".
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in base a quanto indicato nel "Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di
indennizzo" previsto nella Scheda del rischio.
4. Inondazioni, alluvioni, allagamenti,mareggiata e maremoto.
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati
per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, mareggiate, maremoto anche se tali eventi sono causati da
terremoto, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine.
La Società non risponde dei danni:
a.
causati da marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b.
causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali
circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c. a cose mobili all'aperto .
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in base a quanto indicato nel "Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di
indennizzo" previsto nella Scheda del rischio.
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5. Rischi esterni all’abitazione
La Società risponde, se assicurato il Contenuto, dei danni materiali e diretti indennizzabili in base all’Art. 1 A.1 occorsi:
•
agli effetti personali portati dall’Assicurato o dai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia in locali di villeggiatura
(purché questi non costituiscano abitazione secondaria) o in alberghi (purché ubicati nel territorio dell’Unione Europea,
Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano) e per il tempo della loro
permanenza in luogo;
•
al Contenuto temporaneamente depositato presso terzi per operazioni di manutenzione o riparazione;
•
ad oggetti preziosi custoditi in cassette di sicurezza o caveau presso Istituti di credito nel territorio dello Stato Italiano e
per la sola eccedenza rispetto alle somme assicurate delle coperture previste dagli Istituti di credito stessi.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00
(unmilionecinquecentomila) per sinistro
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PROSPETTO FRANCHIGIE E/O SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO: (per singola ubicazione)
Per ogni evento sotto indicato, il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa
detrazione dell'ammontare della "FRANCHIGIA" sotto indicata e/o della percentuale del danno quale
"SCOPERTO" mentre, non verrà liquidata una somma superiore a quella indicata nel "LIMITE DI
INDENNIZZO".
EVENTI/GARANZIE
SCOPERTI
FRANCHIGIE
LIMITE DI INDENNIZZO
Gelo
€ 200,00
€ 15.000,00
Acqua piovana
€ 200,00
Spese per la ricerca e riparazione del
guasto
€ 100,00
Danni da fenomeni elettrici
€ 200,00
€ 15.000,00
Scioperi, tumulti e sommosse, atti
vandalici e dolosi, terrorismo e
sabotaggio
€ 200,00
70% della somma assicurata per uno o più
sinistri che avvengano nel periodo di
assicurazione
€ 200,00
70% della somma assicurata per uno o più
sinistri che avvengano nel periodo di
assicurazione
€ 1.000,00
70% della somma assicurata per uno o più
sinistri che avvengano nel periodo di
assicurazione
Uragani, bufere e tempeste, grandine,
trombe d’aria
Sovraccarico neve
Rottura delle lastre
70% somma assicurata
Limite per sinistro e anno assicurativo di €
2.500,00
€ 1.500,00
Indennizzo massimo
€ 10.000,00
Onorari periti e consulenti
Maggiorazione del 20% dell’indennizzo
liquidato per ogni partita
Danni indiretti
Perdita di combustibile
€ 1.500,00
Danni alle cose il locali di villeggiatura o
occupati temporaneamente
10% della somma assicurata alla partita
Contenuto con il massimo di € 1.500,00
Denaro
€ 1.000,00
Anticipo indennizzi (se l’indennizzo sia
prevedibile in almeno € 50.000,00)
50% dell’indennizzo minimo presunto
Spese di urbanizzazione
5% dell’indennizzo liquidato
Spese di riprogettazione
Danni subiti da recinti, cancelli, camini,
comignoli, insegne, antenne
radiotelevisive e consimili installazioni
esterne, tende esterne, verande e
coperture in genere di balconi o
terrazze,mobili da giardino, nonché cose
poste all'aperto.
5% dell’indennizzo liquidato
Fabbricati o tettoie aperti da uno o più
lati od incompleti nelle coperture o nei
serramenti,
Condizioni aggiuntive (se operanti)
Terremoto, inondazioni, alluvioni,
allagamenti, mareggiate e maremoti
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20%
€ 200,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
50% della somma assicurata per uno o più
sinistri che avvengano nel periodo di
assicurazione
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SEZIONE A.2
DANNI ALLE COSE – FURTO
DEFINIZIONI SPECIFICHE
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
-
per “Abitazione di tipo A”: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o
sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune dall’esterno del
fabbricato.
-
per “Abitazione di tipo B”: villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro
contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
-
per “Contenuto” (definito anche cose assicurate): mobilio ed arredamento: il complesso mobiliare, compresi mobili di
antiquariato, per l’arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio o studio professionale se comunicanti con
l’abitazione stessa, inoltre:
a)
impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti; attrezzature e scorte domestiche;
elettrodomestici; apparecchi audio – fono - visivi in genere ad uso domestico quali: radio, autoradio, televisori,
videoregistratori, videogiochi, complessi stereofonici, registratori, etc.;
b) effetti personali: capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine ed
apparecchi cine – foto-ottici quali: macchine fotografiche, videocamere, cineprese, proiettori, binocoli, cannocchiali,
etc.; altri apparecchi elettronici quali: personal computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili
etc.; strumenti musicali, armi da fuoco ed oggetti personali in genere; sono compresi anche gli oggetti personali dei
collaboratori domestici e degli ospiti dell’Assicurato;
c)
gioielli e preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi , orologi ed oggetti di metallo prezioso,
pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso;
d) oggetti pregiati: tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte non costituenti mobilio (esclusi gioielli e
preziosi), oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni;
e)
valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
f)
addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di “fabbricato”.
-
per “Dimora abituale”: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e
comunque l’abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell’anno.
-
per “Dimora saltuaria”: villa unifamiliare o appartamento, ubicati nel territorio italiano, ove l’Assicurato non dimora
abitualmente.
-
per “Furto”: impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per
altri.
-
per “Furto con destrezza”: È il furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine.
-
per “Rapina/estorsione”: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa
sia verso altre persone.
-
per “Scippo”: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
-
per “Truffa tra le mura domestiche: Sottrazione di denaro dell’Assicurato mediante artifici o raggiri che indicano la vittima
in errore. Non sono comunque considerati Truffa tra le mura domestiche gli eventi che non comportino una sottrazione di
denaro contraente contestuale all’esecuzione dell’artificio o del raggiro, che comportino da parte dell’assicurato l’acquisto
di beni o servizi o la sottoscrizione di impegni contrattuali.
-
per “Valore a nuovo o di rimpiazzo”: per il contenuto, il costo di riparazione, o se non economicamente conveniente, il
costo di rimpiazzo del medesimo con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.
-
per “Valore al momento del sinistro”: per il contenuto, il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in
relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra
circostanza concomitante.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE A.2
DANNI ALLE COSE - FURTO
Art. 1 A.2 – Rischio assicurato
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, (in base a quanto indicato
nel "Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda del rischio), derivanti da:
Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse :
a)
violandone le difese esterne mediante
1)
rottura, scasso;
2)
uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b)
per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale;
c)
in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
d)
agevolato da personale di Società di Vigilanza
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del
furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a
1).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di
commetterlo.
Rapina, cioè sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati nel contratto,
quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a
recarsi nei locali stessi.
Estorsione, cioè nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari o dipendenti vengano costretti a consegnare le cose
assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona od a quella di altri.
Furto con destrezza, avvenuto tra le mura domestiche a danno dell’assicurato o di un suo familiare e/o persona con lui
convivente in modo continuativo;
Truffa tra le mura domestiche, avvenuto tra le mura domestiche a danno dell’assicurato o di un suo familiare e/o
persona con lui convivente in modo continuativo;
Atti vandalici cagionati dai ladri alle cose assicurate in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
furto, rapina e scippo fuori dall’abitazione nell’ambito del mondo intero la Compagnia indennizza i danni materiali e
diretti derivati dalla sottrazione e danneggiamento degli oggetti personali per sinistro dall’assicurato/contraente e da ogni
persona con lui convivente fino alla concorrenza di € 1.500,00 (millecinquecento) ; s’intende coperto anche il furto :
•
commesso in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona
•
commesso con rottura di vetri delle autovetture limitatamente ai casi in cui la persona assicurata a bordo
dell’autovettura stessa ha a portata di mano gli oggetti personali
rapina e scippo
Inoltre la Società indennizza:
I guasti cagionati dai ladri al contenuto ed ai locali, relativi fissi ed infissi ed impianti di allarme, che contengono le cose
assicurate, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Spese per potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione sostenute per installare, in aggiunta ad i mezzi preesistenti,
blindature, serrature, congegni di bloccaggio ed inferriate atti a potenziare l’efficacia protettiva dei serramenti
danneggiati nell’esecuzione o nel tentativo di furto e/o rapina
Le spese accertate e documentate per le cure necessarie conseguenti alle lesioni fisiche obiettivamente constatabili
subite dall’Assicurato e/o dai familiari risultanti dallo Stato di Famiglia a seguito di scippo, rapina, consumati o tentati,
indennizzabili a termini di polizza
I danni indiretti, intendendosi per tali:
. mancato godimento dei locali o perdita delle pigioni per il periodo necessario al loro ripristino;
. spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo;
. trasferimento e temporaneo deposito del contenuto presso terzi;
. rifacimento materiale dei documenti di famiglia.
I danni subiti dalle cose tenute nei locali di ripostiglio (intendendosi per tali soffitte, box, cantine e/o altri locali di
ripostiglio non aventi comunicazione diretta con i locali di abitazione indicati nella scheda ma facenti parte dello stesso
corpo di fabbricato o relative dipendenze) con l’esclusione di “gioielli e preziosi”, “oggetti pregiati” e “valori”.
I danni che l’Assicurato subisca qualora si trovi in villeggiatura e risieda temporaneamente in locali diversi da quelli
indicati nella scheda, sempre che l’evento dannoso sia coperto dalla presente sezione.
La Società risponde anche per i danni agevolati con colpa grave dal Contraente e dall'Assicurato.
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Art. 2 A.2 - Mezzi di chiusura
L’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in
linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria
dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da
robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature,
lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano
l’introduzione senza effrazione nei locali contenenti le cose assicurate.
Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra
indicato si conviene che:
1. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, il danno verrà
liquidato a termini di polizza senza eccezioni, riserve o applicazioni di franchigie e scoperti;
2. se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, la Società corrisponderà la
somma liquidabile a termini di polizza, sotto deduzione di un importo pari a quanto indicato nel "Prospetto franchigie
e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda del rischio, che rimarrà a carico dell'Assicurato.
Art. 3 A.2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a)
verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare,
invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b)
verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive,
terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con
tali eventi;
c)
agevolati con dolo dal Contraente e dall'Assicurato;
d)
commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate
o locali con questi comunicanti;
da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e)
avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per
più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi. Relativamente a
gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo
giorno;
f)
indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi salvo quanto
indicato all’art. 1 A.2;
Art. 4 A.2 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a)
darne avviso al Broker o alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le
circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di
polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di polizza;
b)
fornire al Broker o alla Società, entro i 10 (dieci) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o
danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c)
denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge
lo consente - la procedura di ammortamento;
d)
adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la
custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del
valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese
stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che
la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'Assicurato od il Contraente deve altresì:
e)
conservare le tracce ed i residui del sinistro per non oltre 60 (sessanta) giorni dalla denuncia di detto sinistro.
f)
dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre
che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro
elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario
esperire presso terzi;
g)
presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione
al sinistro.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi
dell'art.1915 C.C.
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Art. 5 A.2 - Procedura per la valutazione del danno - Onorario periti e/o consulenti
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti.
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali,
senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine,
anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è
avvenuto.
La Società rimborserà le spese ed onorari del perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e
nominato in conformità a quanto precedentemente indicato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del
Contraente a seguito della nomina del terzo perito.
La Società rimborserà, per le spese suindicate, quanto indicato nel "Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo"
previsto nella Scheda del rischio.
Art. 6 A.2- Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, causa e modalità del danno;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se
l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4 A.2;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano
al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art.7A.2 ;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale,
devono essere raccolti in apposto verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna
delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi
azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel
verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 7 A.2 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
In caso di sinistro i danni materiali sono valutati in base al “valore a nuovo” delle cose perdute, distrutte o danneggiate e più
precisamente, si calcola il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo delle
medesime con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.
Da detta valutazione sono esclusi:
a)
gioielli e preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi , orologi ed oggetti di metallo prezioso,
pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso;
b)
oggetti pregiati: tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte non costituenti mobilio (esclusi gioielli e
preziosi), oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni;
c)
valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Per le cose elencate ai punti a) e b) il danno è valutato in base al valore commerciale che le cose avevano al momento del
sinistro in caso di perdita o distruzione, mentre per quelle danneggiate è dato dal costo di riparazione o restauro, escluso ogni
eventuale deprezzamento subito dalla cosa stessa.
Per le cose elencate al punto c) il danno è valutato in base al loro valore nominale, l’importo liquidato per il titoli sarà pagato
dalla Società soltanto alle rispettive date di scadenza, mentre per gli effetti cambiari l’assicurazione vale soltanto se è
possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
In nessun caso nella valutazione dei danni si terrà conto del valore di affezione o del valore speciale che uno o più oggetti,
danneggiati o distrutti a causa del sinistro, avevano per il fatto di essere componenti di un insieme identificato (coppia, serie,
servizio).
Per le cose che al momento del sinistro erano fuori uso o in condizioni di inservibilità viene applicata una riduzione per usura
e degrado.
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Art. 8 A.2 – Riduzione delle somme assicurate e relativo reintegro
Se l’assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”, in caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite, sono
ridotte con effetto immediato e, fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno
risarcibile; tuttavia le somme assicurate devono intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro
reintegrate nei valori originari.
Il reintegro automatico s’intende subordinato a:
- l’impegno del Contraente a pagare il corrispondente premio pro-rata temporis fino alla scadenza annua della polizza in
coincidenza con il pagamento dell’indennizzo;
- al ripristino dei mezzi di chiusura posti a riparo e protezione dei locali in cui si trovano le cose assicurate alle stesse o
migliori condizioni in cui si trovavano prima del sinistro.
Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5, e qualora la Società decidesse
di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 9 A.2 – Assicurazione a primo rischio assoluto
L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907
C.C.
Art. 10 A.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori
L’Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo
stesso rischio.
In caso di sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato
deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo
contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi
l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato
secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 11 A.2 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di
quella assicurata.
Art. 12 A.2 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al
pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione
attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'art. 3 A.2 punti c) e
d).
Art. 13 A.2 – Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto
notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato
rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il
danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo
dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova
valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate;
sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data
di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il
diritto delle Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Art. 14 A.2 – Cambio ubicazione
Se l’Assicurato cambia l’ubicazione del rischio assicurato, la copertura è prestata tanto per il contenuto riposto nei locali
originari quanto per il contenuto riposto nei nuovi locali indicati in polizza, per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni
dall’inizio del trasferimento. Resta inteso tra le parti che durante il periodo dei 15 (quindi) giorni di cui sopra, la somma
assicurata per l’ubicazione “in parola” si intende ripartita al 50%( cinquanta per cento)
A completamento del trasferimento l’assicurazione vale per il contenuto dei nuovi locali e non più per quello degli originari,
purché l’Assicurato dia comunicazione alla Società, entro 15 (quindici) giorni, del trasferimento.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
SEZIONE A.2 DANNI ALLE COSE - FURTO
(operanti solo se barrata la relativa casella – vedi Scheda del rischio)
1. Dimora saltuaria
La Società risponde anche delle cose assicurate ubicate nella dimora saltuaria indicata nella Scheda del rischio, fino alla
concorrenza della relativa partita, qualunque sia la durata della disabitazione, ad eccezione dei gioielli, preziosi, denaro, carte
valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte
dell'Assicurato o dei suoi familiari.
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PROSPETTO FRANCHIGIE E/O SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO: (per singola ubicazione)
Per ogni evento sotto indicato, il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione
dell'ammontare della "FRANCHIGIA" sotto indicata e/o della percentuale del danno quale "SCOPERTO" mentre, non
verrà liquidata una somma superiore a quella indicata nel "LIMITE DI INDENNIZZO".
EVENTI/GARANZIE
SCOPERTI
Qualsiasi sinistro, salvo quanto
eventualmente specificato
Furto, estorsione e/o rapina di
gioielli e preziosi fuori cassaforte
FRANCHIGIE
LIMITE DI INDENNIZZO
€ 100,00
50% della somma assicurata col
massimo di € 15.000,00
Furto, estorsione e/o rapina di
gioielli e preziosi in cassaforte
50% della somma assicurata col
massimo di € 15.000,00
Furto, estorsione e/o rapina di
oggetti pregiati
€ 15.000,00 per singolo oggetto
Furto, estorsione e/o rapina di
valori (esclusi rischi esterni)
€ 1.500,00
Guasti cagionati dai ladri
€ 10.000,00
Atti vandalici cagionati dai ladri
€ 10.000,00
Danni indiretti
15% dell’indennizzo
Cose tenute nei locali di ripostiglio
10% della somma assicurata col
massimo di € 1.500,00 per singolo
oggetto
Dimora di villeggiatura o
temporanea
20% della somma assicurata alla
partita Contenuto
Mezzi di chiusura non conformi
20%
Se al momento del sinistro le
chiusure sono solo di vetro fisso
non antisfondamento
25%
Onorari periti e/o consulenti
Limite di indennizzo € 5.000,00
Spese per potenziamento dei mezzi di
chiusura e protezione
Limite di indennizzo € 1.000,00
Le spese accertate e documentate
(lesioni fisiche)
Limite di € 500,00 per persona e €
1.000,00 anno
Furto con destrezza; truffa tra le
mura domestiche
Limite di indennizzo € 1.000,00
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SEZIONE B.1
DANNI A TERZI – RESPONSABILITA’ CIVILE CAPOFAMIGLIA
DEFINIZIONI SPECIFICHE
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
-
per “Dimora abituale”: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e
comunque l’abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell’anno.
-
per “Dimora saltuaria”: villa unifamiliare o appartamento, ubicati nel territorio italiano, ove l’Assicurato non dimora
abitualmente.
-
per “Familiari dell’Assicurato”: le persone risultanti dal certificato di stato di famiglia nonché i familiari dell’Assicurato con
lui stabilmente conviventi.
Sono ad essi equiparati i conviventi non familiari.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE B.1
DANNI A TERZI – RESPONSABILITA’ CIVILE CAPOFAMIGLIA
Art. 1 B.1 – Oggetto dall’assicurazione
La Società si obbliga - fino alla concorrenza del massimale assicurato - a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza
di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata.
L’assicurazione vale inoltre:
per la responsabilità civile degli altri familiari (coniuge, figli maggiorenni, altri parenti e/o affini) conviventi con
l’Assicurato;
per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba
rispondere (figli minori e collaboratori familiari);
per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l’Assicurato.
L’assicurazione vale, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche per i danni derivanti:
a) Responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione dell’abitazione
1.
dalla proprietà e/o conduzione dell’abitazione adibita a dimora abituale e/o dimora saltuaria dell’Assicurato,
comprese le relative dipendenze, impianti a servizio del fabbricato, antenne radiotelevisive o per radioamatori
installate in modo fisso, piscine, giardini (anche se con alberi di alto fusto), recinzioni, nonché cancelli anche
automatici; se l’appartamento fa parte di un condominio l’assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato
debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune,
escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini; sono altresì compresi,
secondo quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda del
rischio, i danni derivanti da spargimento d’acqua e da rigurgiti di sistemi di scarico;
2.
dai lavori di ordinaria manutenzione;
3.
da incendio, esplosione e/o scoppio dei beni di proprietà ovunque si trovino fino a quanto indicato nel "Prospetto
Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda del rischio;
4.
da incendio, esplosione e/o scoppio delle cose di proprietà degli albergatori o dei locatori consegnate all’Assicurato
o ai suoi familiari e dagli stessi custodite o utilizzate durante la loro permanenza in alberghi o in locali di villeggiatura
di proprietà di terzi, fino a quanto indicato nel "Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella
Scheda del rischio;
5.
da quanto previsto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (Rischio locativo), fino a quanto indicato nel
"Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda del rischio. Questa garanzia viene
prestata in forma gratuita nell’eventualità in cui siano operanti le garanzie fabbricato e/o Rischio locativo della
sezione A.1. In assenza di tale presupposto la garanzia verrà concessa, a titolo oneroso, su richiesta del Contraente,
entro i limiti previsti nel prospetto sopra indicato.
6.
da interruzione o sospensione (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, fino a quanto
indicato nel "Prospetto franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda del rischio.
Se per il fabbricato di proprietà o in conduzione dell’Assicurato esistono altre assicurazioni si conviene che la garanzia
prestata con la presente polizza vale, entro i limiti contrattuali, in eccedenza rispetto ai massimali di tali assicurazioni salvo
che queste risultino annullate o comunque totalmente o parzialmente inefficaci.
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b) Responsabilità civile derivante dalla vita privata
1.
dall’uso di apparecchi domestici in genere anche elettrici o elettronici;
2.
da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande;
3.
dalla proprietà o uso di giocattoli anche a motore;
4.
dalla proprietà o uso di biciclette senza motore compreso l’uso per servizio da parte dei collaboratori familiari;
5.
dalla proprietà o uso di cavalli ed altri animali da sella esclusi i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali;
6.
dalla proprietà e/o possesso di animali domestici compresi i cani non appartenenti alle razze ufficialmente dichiarate
pericolose ed agli incroci con le stesse ottenute;
7.
dalla proprietà o uso, di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50 nonché di surf, windsurf
o simili purché non dati a noleggio a terzi;
8.
dalla pratica dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a corse o gare e
relative prove ed allenamenti, con esclusione di qualsiasi attività sportiva svolta a livello professionistico o
semiprofessionistico e, comunque, non a puro livello dilettantistico o esercitata con veicoli a motore o con altri mezzi
di locomozione di cui all’art. 3 B.1 lettera b);
9.
dalla pratica del campeggio, del modellismo anche a motore, del bricolage e del giardinaggio anche con uso di
macchine ed attrezzature;
10. dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e
simili, purché l’Assicurato sia in regola con le disposizioni di legge esclusa comunque l’attività venatoria;
11. dall’utenza della strada in qualità di pedone.
12. dagli infortuni sofferti (escluse le malattie professionali) dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle
loro mansioni, con il limite di indennizzo per ogni collaboratore familiare pari a quanto indicato nel "Prospetto
franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" previsto nella Scheda del rischio; per i collaboratori familiari assicurati
presso l’INAIL, la garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito dell’eventuale azione
di regresso dell’INAIL e/o dell’INPS.
c) Responsabilità civile derivante dalla circolazione
1.
dalla guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori - in
violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, con esclusione dei
danni subiti dai mezzi di trasporto guidati;
2.
da comportamenti colposi degli Assicurati quando siano trasportati su autoveicoli, esclusi i danni a detti autoveicoli;
3.
dal trasporto di persone su ciclomotori o su motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc, guidati dai figli dell’Assicurato
minori di anni 18;
l’efficacia delle garanzie dei suindicati punti 1. – 2. è subordinata all’operatività, al momento del sinistro, dell’assicurazione
contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti ed è
prestata per la sola azione di rivalsa eventualmente esperita dall’Assicuratore della Responsabilità Civile Auto in
conformità al d. lgs. 209/2005
Art. 2 B.1 - Persone non considerate terzi
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a)
il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente;
b)
le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e gli altri soggetti nei confronti dei quali è
prestata l’assicurazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto dall’art. 1 B.1
lettera b 12.
Art. 3 B.1 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non comprende i danni:
a)
derivanti da furto;
b)
derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore (salvo quanto previsto dall’art. 1
B.1 lettera b 8) ed anche non a motore se mezzi aerei o se natanti a vela o a remi per la cui conduzione è obbligatorio
il possesso della patente nautica
c)
derivanti dall’esercizio di attività diverse da quelle della vita privata quali attività professionali, commerciali, aziendali
o attività comunque retribuite;
d)
conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
e)
di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; esalazioni
fumogene e gassose; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni o
impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento;
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f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali di
abitazione o del fabbricato;
derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
da detenzione o impiego di esplosivi e/o sostanze radioattive;
a cose ed animali che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo;
derivanti da campi e/o radiazioni elettromagnetiche;
derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria.
Derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o
stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
Art. 4 B.1 - Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel
caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 5 B.1 - Estensione territoriale
L’assicurazione è valida per il mondo intero.
Art. 6 B.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla
Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 CC). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo
possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza,
nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura
giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio
sofferto (art.1915 CC).
Art. 7 B.1 - Assicurazione presso diversi assicuratori
L’Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo
stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso
rischio e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri (art. 1910 C.C.)
Art. 8 B.1 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
la Società si impegna ad assumere la gestione, a nome dell'Assicurato, del danno, risarcibile a termine di polizza, tanto in
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra, legali e tecnici in accordo con l'Assicurato
stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un
importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo
interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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Generale in Italia
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soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della
Compagnia di Assicurazioni “Nazionale Svizzera” di Basilea
Capitale sociale 12.000.000 euro interamente versato
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27
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
SEZIONE B.1 DANNI A TERZI – RESPONSABILITA’ CIVILE CAPOFAMIGLIA
(operanti solo se barrata la relativa casella – vedi Scheda del rischio)
1. Attività venatoria
A deroga dell’art. 1 B.1 punto b 10) e dell’art. 3 B.1 punto m) la garanzia s’intende estesa alla responsabilità civile derivante
dall’esercizio dell’attività venatoria.
2. Cani pericolosi
A deroga di quanto previsto all’art. 1.B1 punto a 6), limitatamente ai cani appartenenti alle razze ufficialmente dichiarate
pericolose ed agli incroci con esse ottenute, il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione di una franchigia
per sinistro di €uro 150,00 (centocinquantamila) ed entro il limite di risarcimento per sinistro e per anno di €uro 500.000,00.
(cinquecentomila)
PROSPETTO FRANCHIGIE E/O SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
EVENTI/GARANZIE
Spargimento di acqua e rigurgiti sistemi di
scarico
Art. 1 B.1 – a) 1
SCOPERTI
FRANCHIGIE
LIMITE DI INDENNIZZO
€ 250,00
28
Incendio, esplosione e scoppio
Art. 1 B.1 – a) 3 e Art. 1 B.1 – a) 4
50% del massimale di garanzia
Rischio locativo
Art. 1 B.1 – a) 5
30% del massimale di garanzia
Danni da interruzione e/o sospensione di
attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi
10% del massimale di garanzia
Infortuni sofferti dai collaboratori familiari
Art. 1 B.1 – b) 12
50% del massimale di garanzia
Cani Pericolosi
Condizione Aggiuntiva 2.
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