La sentenza n. 986/ 2011 della sesta sezione del Consiglio di Stato
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La sentenza n. 986/ 2011 della sesta sezione del Consiglio di Stato
N. 00986/2011REG.PROV.COLL. N. 01892/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2009, proposto: dalla società Società Bagni Fiore di Gian Luigi Campodonico & c. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Vaiano, con domicilio eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3; contro Mazzola Bruno, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandra Cervetti e Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Roma, via G. Carducci, 4; nei confronti di Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Corrado Mauceri, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, V. Giulio Cesare, 14, sc. A/4; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Ente Parco di Portofino, Regione Liguria per la riforma della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, SEZIONE I, n. 119/2009, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA-STABILIMENTO BALNEARE Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Cervetti, Vaiano, Quaglia e Mauceri; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La società Bagni Fiore di Gian Luigi Campodonico & c. s.a.s. riferisce di gestire uno storico stabilimento balneare in Santa Margherita Ligure, località Paraggi, per il quale ha ottenuto nel corso degli anni la necessaria concessione demaniale marittima. Riferisce, altresì, che lo stabilimento balneare è costituito da una struttura pertinenziale, a due falde, con struttura in tubolari di ferro, che durante la stagione balneare viene ricoperta con pannelli modulari amovibili onde ottenere una tettoia al servizio dello stabilimento balneare, così come dell’annesso bar-ristorante. Risulta agli atti che con istanza 30 luglio 2001 la società appellante propose al Comune di Santa Margherita Ligure istanza volta alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria relativo: a) alla sostituzione della struttura in metallo sottostante; b) alla sostituzione della preesistente tettoia in lamiera con una nuova da realizzare in PVC. L’istanza veniva sottoposta al vaglio dell’Ente Parco di Portofino e della Regione Liguria (ai fini paesaggistici e del rilascio dell’autorizzazione demaniale), i quali rilasciarono gli atti di assenso di competenza. Con atto 12 maggio 2003, il Comune autorizzò il richiesto intervento manutentivo, precisando che “la struttura della copertura dovrà essere completamente amovibile e rimossa alla fine della stagione belneare 2003”. Con istanza in data 15 dicembre 2006, la società appellante presentò al Comune di Santa Margherita Ligure istanza volta al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria (accertamento di conformità) ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 al fine di poter mantenere permanentemente in loco la struttura portante metallica. Anche in questo caso, l’istanza venne sottoposta al vaglio dell’Ente Parco di Portofino, della Regione Liguria (ai fini paesaggistici), della locale Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici, dell’Ufficio demanio e dell’Ufficio circondariale marittimo, i quali rilasciarono gli atti di assenso di rispettiva competenza. Quindi, con atto in data 4 giugno 2007, il Comune rilasciò in favore della società qui appellante permesso di costruire in sanatoria, consentendo il permanente mantenimento in loco della struttura metallica. Con nota in data 8 febbraio 2008 la società appellante comunicava al Comune che avrebbe provveduto a posizionare la copertura a pannelli amovibili in coincidenza con l’inizio della stagione balneare 2008, e comunque previo rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell’Ente Parco di Portofino. Una volta ottenuto l’atto di assenso da parte dell’Ente Parco ed installata in concreto la copertura in pannelli, la società appellante si vedeva recapitare una comunicazione di avvio del procedimento volto all’accertamento e alla repressione di presunti abusi edilizi, avviato dal Comune di Santa Margherta Ligure a seguito di un esposto presentato dal proprietario di un immobile vicino (il sig. Bruno Mazzola), la cui vista a mare veniva parzialmente occlusa dall’installazione della copertura in questione. A questo punto si svolgeva una fase di interlocuzione con la società appellante (la quale rivendicava la legittimità del proprio operato), che si concludeva con l’adozione da parte dl Comune dell’atto in data 1° aprile 2008, fatto oggetto di impugnativa nell’ambito del primo giudizio. Con l’atto in questione il Comune così provvedeva: - disponeva l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la richiamata comunicazione di avvio, dando atto della circostanza per cui la copertura in contestazione, per il suo carattere di stagionalità, non avrebbe richiesto il rilascio di alcun titolo edilizio, non configurandosi quale intervento di ‘nuova costruzione’ ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001; - avvertiva, tuttavia, la società istante che il mantenimento in loco della copertura oltre la data del 15 novembre 2008 (termine della stagione balneare) avrebbe comportato l’avvio di procedimenti sanzionatori. L’atto 1° aprile 2008 (e tutti gli atti allo stesso connessi e prodromici) venivano impugnati innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dal Mazzola, il quale ne contestava la legittimità e ne chiedeva l’annullamento, con diversi motivi di doglianza. Si costituivano in giudizio la società Bagni Fiore e il Comune di Santa Margherita Ligure, i quali concludevano nel senso della reiezione del ricorso. Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Tribunale amministrativo per la Liguria accoglieva il ricorso e annullava sia l’atto comunale in data 1° aprile 2008, sia gli ulteriori atti presupposti e connessi (in particolare: i nulla osta dell’Ente Parco di Portofino n. 48 del 27 febbraio 2008 e n. 10785 dell’11 marzo 2008; il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Santa Margherita Ligure n. 580 del 4 giugno 2007; il nulla osta dell’Ente Parco di Portofino n. 96 del 21 marzo 2007; la nota della regione Liguria prot. 12385 del 27 marzo 2007; la nota della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali prot. 3512 del 26 marzo 2007, nonché l’autorizzazione paesaggistica della Regione Liguria n. 1812 del 10 settembre 2002, il nulla osta dell’Ente Parco di Portofino n. 131 del 18 dicembre 2002 e l’autorizzazione edilizia del Comune di Santa Margherita Ligure, n. 2468 del 12 maggio 2003). Nell’occasione, il primo giudice così provvedeva: - in via preliminare, respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della società Bagni Fiore per asserita acquiescenza rispetto all’autorizzazione comunale 21 marzo 2003, n. 2468; - sempre in via preliminare, respingeva l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società controinteressata (odierna appellante) correlata all’asserita mancanza di valore provvedimentale in capo all’atto impugnato; - nel merito, riteneva che il manufatto realizzato dall’odierna appellante fosse da qualificare come ‘nuova costruzione’ ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e che, conseguentemente, gli atti oggetto di impugnativa fossero da annullare in quanto illegittimi, per aver omesso di considerare che nell’area in questione le N.T.A. al vigente Piano del Parco di Portofino non consentono la realizzazione di siffatta tipologia di interventi. Si costituiva in giudizio il Comune di Santa Margherita Ligure, il quale concludeva nel senso dell’accoglimento del gravame. Con ordinanza n. 1582/2009 (resa all’esito della camera di consiglio del 31 marzo 2009), questa Sezione del Consiglio di Stato accoglieva l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza, in ragione del pregiudizio grave ed irreparabile per la società appellante. All’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il ricorso veniva trattenuto in decisione. DIRITTO 1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla Società Bagni Fiore di Gian Luigi Campodonico & c. s.a.s., attiva nel settore turistico-balneare, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con cui è stato accolto il ricorso di Mazzola Bruno, proprietario di un immobile prospiciente la spiaggia di Paraggi in Santa Margherita Ligure e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti con cui il Comune e gli altri Enti competenti hanno rilasciato titoli abilitativi per la costruzione e il mantenimento in loco di un voluminoso manufatto. 2. Con il primo motivo di gravame, la società appellante lamenta che la sentenza è erronea e meritevole di riforma per avere ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del primo ricorso fondata sul carattere non provvedimentale dell’atto comunale 1° aprile 2008, con il quale il Comune ha disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato su impulso del Mazzola, disponendo che la copertura del manufatto venisse rimossa al termine di ogni stagione balneare. Secondo l’appellante, l’atto non era immediatamente impugnabile, perché non riconosceva in favore della società qui appellante alcun titolo in sanatoria, ma si limitava ad archiviare il procedimento sanzionatorio avviato. 2.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento, dovendosi riconoscere l’immediata incidenza dell’atto comunale nei confronti del Mazzola (proprietario di un immobile adiacente al manufatto oggetto dei titoli abilitativi in contestazione, il cui godimento dell’immobile è negativamente inciso dalla presenza del manufatto quanto a piena fruibilità del campo visivo verso il mare). Sono invero impugnabili, da parte di terzi, i c.d. provvedimenti negativi con cui un soggetto pubblico titolare di poteri di controllo e sanzionatori dispone l’archiviazione di un determinato procedimento sanzionatorio avviato su impulso di parte o comunque rifiuta di intervenire, a condizione che il soggetto denunciante (poi ricorrente) sia portatore di un interesse particolare e differenziato, che assume essere stato leso dalla mancata adozione del provvedimento repressivo e, dunque, si connoti sostanzialmente, rispetto al provvedimento, quale soggetto controinteressato. È poi impugnabile il silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione comunale sull’istanza intesa a provocare un intervento repressivo per lavori asseritamente abusivi eseguiti da proprietari confinanti a seguito di presentazione di dichiarazione di inizio di attività, ancorché l'inerzia dell'amministrazione sia da qualificarsi alla stregua di un fatto, anziché di un atto implicito o tacito (Cons. Stato, IV, 19 settembre 2008, n. 4513). A maggior ragione, quindi, è ammissibile il ricorso proposto dal titolare di un interesse qualificato e differenziato (quale il proprietario di un immobile vicino, certamente per ciò solo inciso dall’attività edilizia in relazione alla quale il Comune abbia omesso di attivare iniziative repressive), nelle ipotesi in cui l’ente abbia adottato atti negativi espressi sull’istanza di attivazione dei poteri officiosi di controllo e repressione. 3. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante lamenta che la sentenza è erronea per avere ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità o irricevibilità del ricorso, fondata sulla mancata, tempestiva impugnativa dell’atto comunale 12 maggio 2003, con il quale il Comune di Santa Margherita Ligure aveva assentito un intervento di manutenzione straordinaria della struttura metallica e della tettoia (l’atto è stato conosciuto dal legale del Mazzola almeno il 30 marzo 2005 e non è stato tempestivamente impugnato). Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha dichiarato inammissibile l’eccezione osservando “che l’autorizzazione edilizia all’esecuzione del richiesto intervento manutentivo sarebbe stata, per sua espressa indicazione, temporanea, non potendo costituire il fondamento delle opere oggi realizzate, perché la sua efficacia cessava automaticamente alla fine della stagione balneare 2003”. La società appellante lamenta l’erroneità della decisione, contestando in particolare che l’autorizzazione 12 maggio 2003 potesse essere limitata alla sola stagione balneare 2003. Al contrario, secondo l’appellante, la prescrizione contenuta nell’atto autorizzativo (secondo cui “la struttura della copertura dovrà essere completamente amovibile e rimossa a fine stagione”) non andava intesa come relativa ad un obbligo di rimozione della copertura alla fine della sola stagione balneare 2003, bensì come riferita alla rimozione da effettuarsi “al termine di ciascuna stagione balneare”. 3.1. Il motivo non può trovare accoglimento, risultando smentito per tabulas dai documenti di causa. Infatti, dall’esame dell’autorizzazione comunale 12 maggio 2003 emerge testualmente che “la struttura della copertura dovrà essere completamente amovibile e rimossa alla fine della stagione balneare 2003”. Conseguentemente, appare destituita di fondamento la tesi per cui l’autorizzazione superava i limiti della sola stagione balneare 2003; così come, in via mediata, la tesi per cui la mancata, tempestiva impugnativa del richiamato atto comunale ha determinato l’inammissibilità o irricevibilità dei successivi atti di assenso comunali (i quali, per l’appellante, sono sostanzialmente confermativi di una situazione di fatto che l’atto comunale del 12 maggio 2003 ha cristallizzato anche per il tempo successivo alla stagione balneare 2003). 4. Con il terzo motivo di gravame, la società appellante lamenta che la sentenza è erronea per aver annullato l’autorizzazione manutentiva rilasciata dal Comune il 13 maggio 2003 (e gli atti presupposti, come il nulla-osta dell’Ente Parco e l’autorizzazione paesaggistica comunale), nonostante l’evidente tardività della impugnativa. 4.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse alla proposizione, atteso che nessuna utilità sostanziale potrebbe derivare all’odierna appellante dal mancato annullamento (ovvero, dalla reviviscenza) di un titolo autorizzativo il quale – per le ragioni dinanzi esposte ed in senso opposto alla prospettazione dell’appellante – non era idoneo a spiegare i propri effetti oltre lo spirare della stagione balneare 2003. 5. Con il quarto motivo di appello, la appellante contesta la sentenza per la parte in cui ha disposto l’annullamento di tutti gli atti richiamati dall’atto comunale in data 1° aprile 2008, senza avvedersi: a) del fatto che l’impugnativa di tali atti accedeva ad un gravame da giudicare inammissibile per le ragioni dinanzi richiamate sub 2.1; b) del fatto che i predetti atti non erano neppure – a rigore – presupposti rispetto a quello oggetto di impugnativa in via principale, ma erano atti di assenso a vario titolo rilasciati nel corso del tempo in favore di un’installazione che esisterebbe in loco sin dal 1930 circa, nonché c) del fatto che avverso i richiamati atti non era stato proposto alcuno specifico motivo di censura, essendosi limitato il Mazzola ad accomunarli nell’ambito di un unico e generico motivo di doglianza (il nono). Con un ulteriore motivo di appello (nuovamente rubricato come ‘quarto’), l’appellante lamenta che il tribunale amministrativo regionale abbia omesso di rilevare che non sussistesse alcun interesse in capo al signor Mazzola ad impugnare (non solo l’atto comunale 1° aprile 2008, relativo alla sola stagione balneare 2008, ma anche) tutti gli ulteriori e precedenti atti, con cui era stata assentita nel tempo l’installazione e il mantenimento della struttura metallica, così come la periodica installazione della copertura in pannelli (ivi compreso il permesso di costruire in sanatoria 4 giugno 2007). Secondo l’appellante, infatti, dall’esame degli atti di causa emerge che l’interesse palesato dal sig. Mazzola è limitato alla contestazione della sola copertura amovibile e per la sola stagione balneare 2008, mentre nessun interesse puntuale appare in relazione alla sottostante struttura metallica e in relazione agli atti di assenso rilasciati negli anni precedenti (oltretutto, puntualmente conosciuti dal sig. Mazzola). Con il sesto motivo di appello, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che il complessivo manufatto composto dalla struttura metallica sottostante e dalla copertura in pannelli rappresenti un ‘intervento di nuova costruzione’ a sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 5) d.P.R. n. 380 del 2001. Il Tribunale amministrativo ha osservato che “l’annuale riproposizione della completa chiusura di una struttura di notevoli dimensioni, specie se rapportate alle dimensioni della spiaggia ed alla particolare tutela del sito, esulano dal concetto di temporaneità, nel senso della transitorietà del manufatto e della sua precarietà ed occasionalità che il Comune ha assunto a fondamento dei provvedimenti impugnati”. La ’appellante lamenta l’erroneità in parte qua della sentenza anche per travisamento della realtà dei fatti emersa nel corso dell’istruttoria. In particolare, erroneamente il primo giudice avrebbe negato che il manufatto fosse caratterizzato da temporaneità, dal momento: i) che rispondeva comunque ad esigenze meramente stagionali e temporanee; ii) che la copertura in pannelli modulari veniva effettivamente rimossa al termine di ogni stagione. Con il settimo motivo l’appellante afferma che la sentenza ha considerato unitariamente (“come se rappresentassero un’unica opera”) le due installazioni distinte (i.e.: la richiamata struttura sottostante - per la quale era stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria nel giugno del 2007 – e la copertura stagionale in pannelli amovibili), omettendo di considerare che interesse del Mazzola era unicamente quello volto a contestare la legittimità della seconda di tali installazioni e per la sola stagione estiva 2008. 5.1. I quattro motivi, che possono essere esaminati in modo congiunto, non possono trovare accoglimento. Per quanto concerne il motivo relativo al fatto che l’impugnativa degli atti anteriori alla nota comunale del 1° aprile 2008 accedesse a quella di un’impugnativa inammissibile, vale rinviare a quanto già osservato infra, sub 2.1. (laddove si è negato che una tale inammissibilità sussistesse in concreto). Per quanto concerne il fatto che i predetti atti non fossero neppure – a rigore – presupposti rispetto a quello fatto oggetto di impugnativa in via principale, è doglianza parimenti infondata. Si osserva al riguardo: - che il complesso degli atti in questione costituisce il presupposto sistematico e fattuale sotteso all’adozione dell’atto 1° aprile 2008 (con il quale si è nei fatti legittimata la permanenza del manufatto nella sua complessiva configurazione, negando la qualificabilità come ‘intervento di nuova costruzione’); - che il complesso degli atti (nella sequenza diacronica) aveva fatto sì che una serie ininterrotta di autorizzazioni stagionali relative al manufatto di copertura, accedendo alla preesistenza costituita da una struttura stabile già in precedenza oggetto di sanatoria, determinasse il mantenimento in loco di una struttura di carattere tutt’altro che temporaneo (la quale non avrebbe potuto ordinariamente essere collocata in loco, neppure previo rilascio di un permesso di costruire). Ancora, non è fondato il motivo di appello con cui si lamenta che il Mazzola si sarebbe limitato a proporre un’impugnativa generica avverso il richiamato complesso di atti, senza tuttavia articolare puntuali motivi di censura. Al contrario, dall’esame del ricorso introduttivo del primo giudizio (ottavo motivo) emerge che gli atti erano stati oggetto di specifico motivo di censura (puntualmente esaminato e ritenuto fondato dal Tribunale amministrativo). In particolare, il Mazzola aveva lamentato che il complesso dei richiamati atti (i.e: del permesso di costruire in sanatoria per il mantenimento in loco della struttura metallica e delle reiterate autorizzazioni per il montaggio della copertura) aveva consentito di realizzare un manufatto di carattere non temporaneo, da qualificarsi a pieno titolo quale ‘nuova costruzione’, in quanto tale incompatibile con le pertinenti prescrizioni del P.R.G. comunale e con l’art. 11 delle N.T.A. del piano del parco naturale regionale di Portofino. Per ragioni analoghe non può trovare accoglimento il motivo di ricorso (nuovamente) rubricato come ‘quarto’, con il quale si è sottolineato che l’interesse sotteso alla proposizione del ricorso da parte del Mazzola era solo di contestare l’assenso all’installazione della sola copertura e per il solo anno 2008. Ed infatti, dall’esame del ricorso introduttivo del primo grado emerge che le contestazioni svolte dal Mazzola riguardavano: i) il manufatto nel suo complesso (quale cosa la cui realizzazione e mantenimento erano rese possibili dalla sequenza di atti oggetto di impugnativa); ii) la sua qualificabilità come ‘intervento di nuova costruzione’, nonché iii) la sua compatibilità con le pertinenti previsioni di piano. Il motivo in questione, quindi, non può trovare accoglimento. Per quanto concerne, in particolare, la qualificabilità del manufatto nel suo complesso quale ‘intervento di nuova costruzione’, la sentenza oggetto di appello è meritevole di conferma per la parte in cui ha ritenuto che non fosse riconducibile alle previsioni di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 (a tenore del quale sono comunque da considerarsi nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere - quali roulottes, campers, case mobili o imbarcazioni – che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, “e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”). Al riguardo, la sentenza perviene a risultati condivisibili dove richiama l’orientamento secondo cui non sono manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Cons. Stato, V, 12 dicembre 2009, n. 7789;. V, 24 febbraio 2003, n. 986; V, 24 febbraio 1996, n. 226). Nemmeno si può ritenere che la sola stagionalità dell’installazione della voluminosa copertura in PVC conferisse al manufatto nel suo complesso il carattere di ‘temporaneità’, atteso: - il carattere inscindibilmente e funzionalmente unitario della struttura metallica di supporto e della relativa copertura; - la permanente alterazione dello stato dei luoghi, che il complessivo manufatto (di notevoli dimensioni – circa 250 mq., per una volumetria di circa 700 mc. -) era idoneo a determinare, anche a prescindere dalla rimozione (peraltro, per soli quattro mesi l’anno) della copertura in pannelli di PVC; - il carattere ontologicamente ‘non temporaneo’ di una struttura destinata all’esercizio di un’attività commerciale e di somministrazione (in tal senso: Cons. Stato, IV, 23 luglio 2009, n. 4673). 6. Per ragioni in parte analoghe non può trovare accoglimento l’ottavo motivo di appello, con cui la società Bagni Fiore ha lamentato l’erronea applicazione delle disposizioni di cui alle N.T.A. del Piano del Parco di Portofino, e in particolare: - dell’art. 11, secondo cui nella zona D1 (su cui ricade il manufatto per cui è causa) non è possibile la realizzazione di ‘nuove costruzioni’, ma solo di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo; - dell’art. 14, comma 1, lett. e), secondo cui nella zona D1 è espressamente prevista l’installazione stagionale di attrezzature per la balneazione. Si osserva al riguardo che il rapporto fra le due disposizioni non è di regola ad eccezione, essendo al contrario evidente che la seconda di esse si limita a precisare ed integrare il disposto della prima, senza apportarvi deroghe. In sostanza, l’installazione (peraltro, solo stagionale) di attrezzature per la balneazione è possibile, a condizione che esse non assurgano alla tipologia di ‘nuove costruzioni’, la cui realizzazione resta comunque preclusa nell’area, a prescindere dalla destinazione cui esse siano rivolte. Si osserva in secondo luogo che a conclusioni diverse non può giungersi neppure laddove si abbia riguardo all’accertamento di conformità in sanatoria rilasciato dal Comune ilò 4 giugno 2007 ai sensi dell’art. 36,d.P.R. n. 380 del 2001. Al contrario, l’atto comunale (lungi dal confortare le tesi dell’odierna appellante) palesa i vizi di legittimità individuati dal primo giudice, in quanto il Comune non ha tenuto conto dell’esistenza di uno specifico motivo ostativo al rilascio (la mancata conformità dell’intervento oggetto di assenso rispetto alle pertinenti prescrizioni di piano). 7. Con il quinto motivo, l’appellante lamenta che il Tribunale amministrativo ha omesso di rilevare la tardività del primo ricorso, dal momento che la struttura in ferro su cui annualmente viene montata la copertura in pannelli modulari amovibili insiste in loco da epoca del tutto risalente (in particolare: sin dal 1930 circa e, comunque, sin da epoca anteriore al 1967) e che, comunque, il completamento dei lavori di installazione della struttura (ripristinata nella sua consistenza a seguito dell’intervento di manutenzione straordinaria assentito nel maggio 2003) era conosciuta da lunghissimo tempo dal Mazzola, il quale avrebbe avuto l’onere di proporre tempestiva impugnativa avverso i presupposti atti di assentimento. Secondo l’appellante dovrebbe trovare applicazione l’orientamento per cui è dal momento di ultimazione dei lavori che decorre il termine per proporre impugnativa avverso i presupposti titoli abilitativi (impugnativa che, al contrario, il Mazzola si è risolto a proporre solo nel 2008). 7.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Dalla documentazione fotografica in atti emerge che la consistenza obiettiva del manufatto per cui è causa si è evoluta: - da una semplice tenda a copertura di alcune cabine (come si evince dalla foto risalente al 1950 – documento n. 11 della produzione di parte -); - a un manufatto dalla struttura più complessa (come si evince dalla foto risalente al 2002, dalla quale tuttavia non è agevole evincere la consistenza effettiva della struttura a sostegno – documento n. 12 -); - sino a giungere al manufatto oggetto del premesso di costruire in sanatoria nel giugno 2007, il quale (secondo la descrizione fornita dalla stessa appellante) consta di una “ampia struttura pertinenziale, a due falde, con struttura di tubolari di ferro” su cui vengono innestati “pannelli modulari in policarbonato rivestito” (si tratta di una struttura che presenta un’estensione frontale di circa 30 ml., una profondità di circa 8 ml. e un’altezza di circa 3,65 mt.). Già sotto tale aspetto emerge che non si può affermare (neppure al fine di vagliare la tempestività del ricorso in primo grado) la sostanziale identità diacronica tra il manufatto già in loco fra gli anni ’30 e ’50 del Novecento e il manufatto la cui realizzazione è stata resa possibile dal complesso degli atti impugnati in primo grado. Per quanto concerne, poi, gli ulteriori elementi da cui emergerebbe la tardività del primo ricorso, si è già affermata (cfr. infra, sub 3.1) l’irrilevanza ai fini del decidere della conoscenza che il legale del Mazzola avrebbe avuto circa il rilascio del titolo abilitativo del 12 maggio 2003 (in quanto avente efficacia limitata alla sola stagione balneare 2003). Neppure può trovare accoglimento l’ulteriore argomento basato sul fatto che il manufatto fosse stato ultimato ormai da anni e che sin dal momento della sua ultimazione il proprietario dell’immobile vicino avrebbe potuto desumere l’avvenuto rilascio dei necessari titoli abilitativi ed insorgere tempestivamente in sede giurisdizionale. Al riguardo giova ribadire che la consistenza dell’immobile nella sua configurazione attuale (e la sua assimilabilità ad un intervento di nuova costruzione) è stata enucleata nel corso di un lungo periodo di tempo e che solo in epoca più recente si sono delineati con chiarezza gli esiti del combinato operare fra la preesistenza (costituita dalla struttura stabile in tubolati metallici già oggetto di permesso di costruire in sanatoria nel corso del 2007) e la reiterata installazione della copertura a pannelli. Solo in tempi recenti, quindi, è emerso con chiarezza e in tutta la sua ampiezza il dato di fatto rappresentato dal radicamento sul territorio di un manufatto che non presenta alcun carattere si temporaneità e che risulta sotto ogni aspetto assimilabile ad un intervento di nuova costruzione ai fini di cui all’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001. 8. Per le ragioni qui esposte non può trovare accoglimento neppure il nono motivo di ricorso, con il quale l’appellante, dopo aver richiamato in modo sintetico gli argomenti di doglianza articolati in primo grado dal Mazzola e averne contestato l’infondatezza e la genericità, ha affermato che la prima sentenza risulterebbe erronea: a) per avere fatto cattivo governo delle previsioni di cui all’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001, nonché b) per avere erroneamente ritenuto che gli atti impugnati risultassero affetti da carenze istruttorie e motivazionali. E’ evidente che il motivo di gravame rappresenta null’altro se non una sorta di ‘summa’ dei motivi di appello già articolati, con la conseguenza che va dichiarato infondato al pari di tutti gli argomenti di doglianza sin qui esaminati. 9. In base a quanto esposto, il ricorso in epigrafe deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza in relazione alla posizione della società appellante. Si ritiene, altresì, di disporre la compensazione delle spese in relazione alla posizione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Comune di Santa Margherita Ligure, sussistendo giusti motivi. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Mazzola, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. Spese compensate in relazione alla posizione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Comune di Santa Margherita Ligure. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Luciano Barra Caracciolo, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Bruno Rosario Polito, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/02/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) IL PRESIDENTE