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Transizione agli IAS: distribuzione di utili e riserve

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Transizione agli IAS: distribuzione di utili e riserve
CONTABILITÀ E BILANCIO
PRINCIPI CONTABILI
adempimenti e scadenze
Transizione agli IAS: distribuzione
di utili e riserve secondo l’OIC
di Paola Zambon e Walter Rotondaro – Dottori commercialisti in Torino e Genova
in breve
finizione, dunque, del
relativo patrimonio netto, ma lasciano alle singole giurisdizioni nazionali le regole per definire la distribuibilità e
la disponibilità delle riserve. Inoltre, non esiste
un principio contabile
QUADRO NORMATIVO
internazionale che tratin neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line
www.informatore.ilsole24ore.com
ti organicamente le sin• D.L.185,29.11.2008 • OIC,Guida operativa n.4 per la gestione contabile delle regole sulla distribuzione
gole voci che compondi utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 38, 28.2.2005 • Consob, comunicazione n. DEM/6064293, 28.7.2006
gono il patrimonio net• Artt. 2424, 2425, 2426, 2427, cod. civ.
to, ma la sua trattazione
si evince dall’analisi di
Lo scorso 15 ottobre l’Organismo Italiano di Conta- altri principi e in particolare dallo IAS 1 che nella
bilità ha pubblicato la Guida n. 4 dal titolo “Guida guida applicativa classifica le riserve semplicemente
operativa per la gestione contabile delle regole sulla tra other reserves e retained earnings.
distribuzione di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 38, Diversamente, il Codice civile, in particolare dalla
lett. 7-bis del comma 1, richiede che in nota integra28 febbraio 2005”.
Il D.Lgs. 38/2005, di seguito denominato decreto, tiva le voci di patrimonio netto devono essere analiprima della sua pubblicazione, ha percorso una stra- ticamente indicate, con specificazione in appositi
da piuttosto tortuosa e articolata e il suo contenuto prospetti della loro origine, possibilità di utilizzacomprende diversi argomenti: dai soggetti interessa- zione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta
ti alla transizioni agli IAS/IFRS, alla neutralità fisca- utilizzazione nei precedenti esercizi.
le di recente rivisitata dal decreto ancticrisi e alla cor- La Consob, in merito, è intervenuta con la comuniretta distribuzione delle riserve generatesi sempre in cazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 prevedendo che le società quotate devono fornire le inforsede di transizione.
Contenuti della nuova Guida dell’OIC – Su quest’ulti- mazioni richieste non solo dagli IAS/IFRS, ma anche
mo punto è intervenuto con la Guida n. 4 l’OIC af- dall’art. 2427, comma 1, n. 7-bis), cod. civ., sulla posfermando che il decreto è tuttora pienamente opera- sibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve
tivo anche se in parte superato, e pertanto, a segui- di patrimonio netto e l’avvenuta utilizzazione negli
to delle novità intervenute, si rende necessario un ap- esercizi precedenti. Di conseguenza, le informazioni
profondimento sulla disponibilità e la distribuzione richieste dagli IAS/IFRS devono essere integrate dalle previsioni civilistiche, qualora gli standard interdelle riserve generatesi in sede di transizione.
Si precisa che gli standard internazionali definisco- nazionali prevedano diversamente sullo specifico arno regole per la predisposizione del bilancio e la de- gomento. Inoltre, la stessa Commissione europea1 ha
Argomento – Con la Guida n. 4 l’OIC ha approfondito la corretta rilevazione contabile
delle riserve che si generano in sede di transizione agli IAS/IFRS, definendo delle categorie
di riferimento all’interno delle quali allocare le singole fattispecie di differenze positive e
negative.
Novità – L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) lo scorso 15 ottobre ha pubblicato la
Guida n. 4 ponendo un ulteriore tassello importante nella definizione delle basi per la
corretta transizione agli IAS. Si sintetizzano gli argomenti più significativi che, data la loro
rilevanza, verranno approfonditi in articoli di prossima pubblicazione.
@
1Documento della Commissione europea “Osservazioni riguardanti taluni articoli del reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, della quarta dir.
n. 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima dir. n.
83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati” del novembre 2003.
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PRINCIPI CONTABILI
adempimenti e scadenze
precisato che, qualora le indicazioni richieste dagli
standard internazionali non siano sufficienti a soddisfare le previsioni della normativa nazionale e quest’ultima non sia in contrasto con gli IAS/IFRS, si
continua ad applicare la normativa nazionale. Di conseguenza, nella descrizione delle voci di patrimonio
netto, le scarse richieste degli standard internazionali devono essere integrate dalle previsioni della normativa civilistica, distinguendo in particolare sulla
disponibilità e sulla distribuibilità delle riserve.
Disponibilità e distribuibilità delle riserve – L’art. 7 del
decreto distingue le riserve tra:
– riserve disponibili (commi 3, 4 e 5);
– riserve indisponibili (commi 2, 6 e 7);
dove per disponibilità s’intende la possibilità di utilizzazione delle riserve, per esempio per copertura di
perdite o per aumenti di capitale sociale.
Qualora l’utile d’esercizio risulti inferiore al valore
delle plusvalenze che generano utili non disponibili, lo stesso deve essere integrato o utilizzando riserve disponibili oppure, in mancanza, accantonando
utili rilevati nei futuri esercizi. Per completezza si
precisa che anche l’art. 6 del decreto tratta della disponibilità delle riserve, ma nel contesto della loro
distribuibilità.
L’art. 6 del decreto, infatti, tratta espressamente della distribuibilità delle riserve, ovvero della possibilità di erogare la riserva ai soci, in primis quali dividendi.
Per evidenziare la disponibilità e la distribuibilità
delle riserve, l’OIC le suddivide a seconda che queste siano generate da:
– utili rilevati nel conto economico;
– riserve (plusvalenze) indisponibili costituite e movimentate in contropartita diretta delle valutazioni al fair value di strumenti finanziari e attività;
– riserve rilevate in sede di transizione agli IAS/IFRS.
Plusvalenze rilevate a conto economico – La Guida
comprende nella categoria utili rilevati a conto economico disciplinati dall’art. 6, comma 1, lett. a) le
seguenti plusvalenze:
1. utili disponibili relative agli strumenti finanziari
di negoziazione (held for trading – hft);
2. utili disponibili relativi all’operatività in cambi;
3. utili disponibili relativi alle operazioni di copertura;
4. utili indisponibili relativi alla valutazione al fair
value delle altre attività;
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5. utili indisponibili derivanti dall’applicazione del
metodo del patrimonio netto.
Il comma 3 dell’art. 7 del decreto stabilisce che le
differenze positive e negative relative agli strumenti finanziari di negoziazione (IAS 39) e all’operatività in cambi non realizzati (IAS 21.23) siano allocate a riserve disponibili, al netto dell’effetto fiscale. In particolare, le plusvalenze derivanti dall’applicazione del fair value a strumenti finanziari detenuti per trading devono essere allocate a conto economico, in base alle previsioni dello IAS 39, e generano utili disponibili, ovvero proventi pienamente tassabili.
Le operazioni di copertura, sempre in base allo IAS
39 e come precisato dalla Guida n. 4, richiedono una
doppia rilevazione, ovvero a conto economico sia degli effetti derivanti dalle variazioni di fair value dello strumento di copertura che dello strumento coperto.
La Guida precisa che le operazioni di copertura possono essere contabilizzate utilizzando tre distinti modelli e relative a:
– coperture di fair value (fair value hedge): rientrano
nelle previsioni dell’art. 6, comma 1, lett. a) e generano plusvalenze disponibili;
– coperture di cash flow (cash flow hedge): generano
plusvalenze (IAS 39.95) destinate a patrimonio
netto e pertanto indisponibili, come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a);
– copertura del net investment (net investment hedge): si
generano normalmente in sede di bilancio consolidato e di conseguenza non sono interessati dal decreto, che tratta espressamente degli utili e delle
riserve relative al bilancio d’esercizio.
Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 6 del
decreto tratta degli utili che derivano dalle plusvalenze iscritte a conto economico, al netto della relativa
fiscalità, che derivano dall’applicazione del fair value alle altre attività e del metodo del patrimonio
netto, a esclusione di quelle generate dagli strumenti finanziari di negoziazione e dalle operazioni di copertura o dai cambi, specificando che si tratta di riserve indisponibili. In sede di destinazione dell’utile,
di conseguenza, è necessario accantonare i valori corrispondenti alle plusvalenze generatesi a riserva indisponibile da allocare a patrimonio netto.
Si tratta in particolare delle plusvalenze relative all’applicazione del fair value in caso di investimenti
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immobiliari (IAS 40), delle rimanenze dei commercianti-intermediari e delle attività biologiche (IAS
41), oltre a quelle relative all’applicazione del metodo del patrimonio netto a società collegate (IAS 28)
e a joint venture (IAS 31).
Plusvalenze rilevate a patrimonio netto – I maggiori
valori delle attività determinati dall’applicazione del
fair value possono essere allocate, in alcuni casi, a patrimonio netto, non rilevando dunque a conto economico, generando così delle riserve non disponibili e, come previsto art. 6, comma 1, lett. b), non distribuibili. È il caso dell’applicazione del modello del
fair value previsto per:
– attività immateriali (IAS 38);
– attività materiali (IAS 16);
– strumenti finanziari disponibili per la vendita (IAS
39);
– partecipazioni in società controllate (IAS 27), collegate (IAS 28) e a controllo congiunto o join venture (IAS 31) utilizzando il modello degli strumenti finanziari disponibili per la vendita (AFS).
Generano riserve indisponibili e non distribuibili anche le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del metodo del patrimonio netto qualora sia variato il patrimonio netto della società partecipata che
la stessa non ha rilevato a conto economico. Sono
inoltre da ricomprendere in questo gruppo le riserve derivanti da:
– coperture di cash flow (cash flow hedge);
– copertura del net investment (net investment hedge);
entrambe descritte in precedenza.
Riserve generate in sede di transizione agli IAS/IFRS –
La Guida inizia la trattazione in oggetto facendo
un’interessante precisazione: «la data di transizione
ai principi contabili IFRS desumibile dall’art. 7 del
decreto è successiva alla data di transizione agli IFRS
prevista da IFRS 1». Secondo la Guida, infatti, l’IFRS 1 che descrive le regole per il corretto passaggio agli standard internazionali si applica al bilancio definito di transizione al quale devono essere comparati i dati dell’esercizio precedente. Di conseguenza, la vera data di transizione è anticipata di un anno rispetto a quanto stabilito, vigendo un regime di
doppia contabilità durante l’esercizio comparativo.
Diversamente, l’art. 7 del decreto stabilisce che i saldi di apertura che generano le riserve fta (first time
adoption), quelle di adozione agli IAS, siano relativi
all’esercizio di effettiva transizione, creando così una
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differenza tra i due regimi normalmente di un esercizio. Ciò crea, quasi certamente, riserve derivanti
dalla transizione differenti.
La transizione, in ogni caso, genera delle riserve disponibili e indisponibili. In particolare, secondo i
dettami del comma 2 dell’art. 7 del decreto sono indisponibili le riserve, al netto delle relative passività
fiscali differite, che derivano da:
1. applicazione del modello di fair value a:
– strumenti finanziari disponibili per la vendita (IAS
39);
– partecipazioni in società controllate (IAS 27), società collegate (IAS 28) e società a controllo congiunto (IAS 31) valutate al fair value secondo gli
strumenti finanziari disponibili per la vendita
(AFS, IAS 39);
– contabilizzazione delle coperture dei flussi finanziari – cash flow hedge (IAS 39);
– rivalutazione delle attività materiali e immateriali (IAS 16 e IAS 38)
2. applicazione del metodo del patrimonio netto.
Sono invece disponibili ex commi 3, 4 e 5 dell’art.
7 del decreto, sempre con riferimento alle riserve generatesi in sede di prima adozione degli IAS/IFRS:
– le differenze positive e negative relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività
in cambi non realizzati;
– il maggior valore generato dal ripristino del costo
storico delle attività materiali ammortizzate nei
precedenti esercizi rispetto quello di prima adozione degli standard internazionali e che per questi ultimi non sono soggette ad ammortamento,
quali per esempio i terreni;
– il maggior valore dovuto all’insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico dei precedenti esercizi rispetto quello di prima adozione degli standard internazionali, quali per esempio:
– i fondi manutenzione ciclica;
– il fondo rischi bancari generali;
– il ripristino delle perdite di valore rilevate prima
del passaggio agli IAS/IFRS sulle partecipazioni in
società controllate, collegate e a controllo congiunto precedentemente valutate con il metodo del costo e ora in base alle previsioni dello IAS 27.37,
ovvero del costo sostitutivo (deemed cost).
Il comma 6 dell’art. 7 del decreto prevede, inoltre,
che le riserve generatesi per la valutazione al fair va-
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lue delle attività materiali che hanno come contropartita il costo sostitutivo del bene stesso (deemed cost) siano imputate a capitale o a una riserva specifica. Quest’ultima può essere ridotta soltanto rispettando le previsioni dei commi 2 e 3, cod. civ. Se viene utilizzata a copertura di perdite, non si possono
distribuire utili finché la stessa non sia stata reintegrata o ridotta proporzionalmente a seguito di delibera dell’assemblea straordinaria, non applicandosi
le previsioni dei commi precedenti.
Il comma 7 dell’art. 7 del decreto definisce, infine,
una categoria residuale di riserve, determinate dalla
differenze di valore di attività e passività, al netto
dell’effetto fiscale, sempre in sede di transizione. La
differenza va allocata a una specifica riserva:
– se positiva, la riserva è indisponibile;
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– se negativa, va allocata a riduzione del patrimonio
netto.
La Guida indica altre categorie di riserve positive (lista non esaustiva) che devono essere valutate in base
alla loro specificità:
– attività e passività non iscritte in base ai precedenti standard, ma da iscrivere in base agli IAS/IFRS;
– passività iscritte in base ai precedenti principi contabili e da eliminare secondo gli IAS/IFRS;
– attività e passività da valutare con criteri diversi;
– altri modelli contabili che determinano variazioni.
Altri interventi sulla materia – In conclusione, la Guida n. 4 ricorda che, sull’argomento, sono intervenuti:
– Banca d’Italia con lettera del 5 ottobre 2009;
– Consob con lettera del 30 settembre 2009;
– ISVAP con lettera del 5 ottobre 2009.
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