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Competenza del Consiglio Comunale alla
OSSERVATORIO DI DIRITTO SANITARIO 16 MARZO 2016 Competenza del Consiglio Comunale alla pianificazione delle sedi farmaceutiche e omessa precisa delimitazione della porzione di territorio comunale assegnato alle sedi stesse. Competenza del Consiglio Comunale alla pianificazione delle sedi farmaceutiche e omessa precisa delimitazione della porzione di territorio comunale assegnato alle sedi stesse. TAR Sicilia, Palermo,sez. III, 22 gennaio 2016, n. 183 Pres. C. Ferlisi – Est. A. Lento - Di Figlia Laura, in proprio e nella qualità di titolare della “Farmacia dr.ssa Di Figlia Laura” (avv. Diego Marcello Fecarotti) c. Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore (avv. Caterina Grasso); Assessorato regionale della salute – Dipartimento per la pianificazione strategica, in persona dell’Assessore pro tempore (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo); ASP di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Salvatore Narbone); Ordine dei farmacisti di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controversia in materia di pianificazione di sedi farmaceutiche - dimidiazione dei termini di cui all’art. 119, comma 2, cpa – non trova applicazione. Competenza alla pianificazione delle sedi farmaceutiche - valenza “programmatoria” e “pianificatoria” del piano delle farmacie - attività di indirizzo politico - competenza del consiglio comunale. Omessa precisa delimitazione della porzione di territorio comunale assegnato alle sedi farmaceutiche - mera indicazione del tratto di strada di collocazione delle stesse o di un elenco alternativo di vie – Legittimità. 2 federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario La sentenza precisa, preliminarmente, che la dimidiazione dei termini di cui all’art. 119, comma 2, cpa. non si applica alle controversie aventi ad oggetto il piano delle farmacie. Il Collegio affronta, quindi, la questione dell’organo competente alla pianificazione delle sedi farmaceutiche. Come noto, anche alla luce delle pronunce annotate di volta in volta in questo Osservatorio, sulla questione si riscontrano due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo, la competenza spetta all’organo esecutivo (che in Sicilia è - salvo diversa previsione statutaria - il Sindaco, cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, III, 19 settembre 2013, n. 4667 e 4668; V, 7 settembre 2007, n. 4706 con richiami a IV, n. 6850/2000; 22 agosto 2013 n. 4257; III, 15 aprile 2014, n. 1828; T.A.R. Campania, V, 8 ottobre 2014, n. 5193; T.A.R. Toscana, II, 7 maggio 2014, n. 788; T.A.R. Emilia Romagna sede di Parma, I, 17 settembre 2013, n. 263). Il contrapposto orientamento, invece, ravvisa la competenza consiliare (T.A.R. Molise, 11 aprile 2014, n. 245, T.A.R. Sicilia sede di Catania, IV, 10 luglio 2014, n. 2022, T.A.R. Lazio Latina, I, 14 giugno 2013, n. 547). Il Collegio ritiene di confermare l’orientamento della sezione, precisando e rilevando che il punto di partenza non può che essere l’indiscusso principio secondo il quale la competenza consiliare deve essere tassativamente limitata alle materie indicate nell’art. 42 del testo unico enti locali (naturalmente come recepito nella regione siciliana). Tale disposizione, per quanto di interesse, testualmente dispone che: “1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; e) organizzazione dei pubblici servizi, …concessione dei pubblici servizi”. Così inquadrata la questione, non sembra al Collegio che possa disconoscersi la valenza “programmatoria” e “pianificatoria” del piano delle farmacie, che, in quanto contenente scelte fondamentali per la comunità, rientra nell’attività di indirizzo politico, con conseguente devoluzione alla competenza del consiglio comunale ai sensi della 3 federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario lettera b) dell’art. 42 del TUELL (nel senso della valenza pianificatoria si sono, peraltro, pronunciati, seppur non sotto il profilo della competenza, la Corte Costituzionale con sentenza n. 255 del 31 ottobre 2013 e il Consiglio di Stato, III sezione, n. 1858 del 3 aprile 2013). A identica conclusione, inoltre, può pervenirsi, secondo i giudici, anche applicando la successiva lettera e), in quanto il piano delle farmacie è l’atto fondamentale di organizzazione del relativo servizio. Infine, il Collegio verifica se l’omessa precisa delimitazione della porzione di territorio comunale assegnato alle sedi farmaceutiche, conseguente alla mera indicazione del tratto di strada di collocazione delle stesse o (addirittura) di un elenco alternativo di vie, comporti la violazione dell’art. 2 della l. n. 475/1968 e, più in generale, delle norme in materia di esercizio del servizio contenenti un riferimento alla circoscrizione (quali gli artt. 1, 2 e 13 del DPR n. 1275/1971; l’art. 109 del RD n. 1265/1934), nonché la carenza di motivazione. A sostegno di tale tesi, deponeva, tra le altre, la decisione della III sezione del Consiglio di Stato n. 3681 del 14 luglio 2014, nella quale, richiamando l’orientamento espresso dalla sezione nella sentenza n. 2019 del 13 aprile 2013, si è affermato che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012 (che ha modificato la normativa in materia di pianificazione della distribuzione delle farmacie) sarebbe ancora necessaria la perimetrazione. Si è, in particolare, testualmente precisato che “anche se la legge non prevede più espressamente un atto tipico denominato “pianta organica” resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che, sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica”. Sulla base di tale principio si è ritenuta necessaria una perimetrazione che consenta di individuare “con sufficiente chiarezza” i confini delle nuove sedi farmaceutiche. Invero, l’esigenza sottesa all’individuazione della zona è quella di individuare l’ambito entro il quale si ha l’esercizio del servizio farmaceutico. Dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato si evince, in particolare, l’assunto che l’individuazione delle sedi farmaceutiche debba essere fatto, non dissimilmente da quanto accadeva nel previgente sistema, ove esisteva la “pianta organica”, evitando sovrapposizioni di zone e spazi vuoti. La decisione, tuttavia, non afferma che vi sia un obbligo per le amministrazioni di procedere a una dettagliata perimetrazione per zone dell’area comunale, rimanendo legittima la scelta di individuare le sedi farmaceutiche attraverso l’individuazione delle strade che la delimitano, purché ciò non 4 federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario sia illogico o non consenta di comprendere quali siano i confini assegnati. Significativo è sotto tale profilo il riferimento al profilo della “sufficiente chiarezza”, che non è soddisfatto solo con la minuziosa elencazione delle strade ricomprese nella zona, ma anche con una loro adeguata indicazione, purché la stessa non sia eccessivamente indeterminata. N.P. 5 federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario