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Competenza del Consiglio Comunale alla
OSSERVATORIO DI DIRITTO SANITARIO
16 MARZO 2016
Competenza del Consiglio Comunale
alla pianificazione delle sedi
farmaceutiche e omessa precisa
delimitazione della porzione di
territorio comunale assegnato alle
sedi stesse.
Competenza del Consiglio Comunale
alla pianificazione delle sedi
farmaceutiche e omessa precisa
delimitazione della porzione di
territorio comunale assegnato alle sedi
stesse.
TAR Sicilia, Palermo,sez. III, 22 gennaio 2016, n. 183
Pres. C. Ferlisi – Est. A. Lento - Di Figlia Laura, in proprio e nella qualità di titolare della
“Farmacia dr.ssa Di Figlia Laura” (avv. Diego Marcello Fecarotti) c. Comune di Palermo, in
persona del Sindaco pro tempore (avv. Caterina Grasso); Assessorato regionale della salute –
Dipartimento per la pianificazione strategica, in persona dell’Assessore pro tempore (Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo); ASP di Palermo, in persona del legale rappresentante pro
tempore (avv. Salvatore Narbone); Ordine dei farmacisti di Palermo, in persona del legale
rappresentante pro tempore.
Controversia in materia di pianificazione di sedi farmaceutiche - dimidiazione dei
termini di cui all’art. 119, comma 2, cpa – non trova applicazione.
Competenza alla pianificazione delle sedi farmaceutiche - valenza “programmatoria” e
“pianificatoria” del piano delle farmacie - attività di indirizzo politico - competenza del
consiglio comunale.
Omessa precisa delimitazione della porzione di territorio comunale assegnato alle sedi
farmaceutiche - mera indicazione del tratto di strada di collocazione delle stesse o di un
elenco alternativo di vie – Legittimità.
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La sentenza precisa, preliminarmente, che la dimidiazione dei termini di cui all’art. 119, comma 2, cpa. non si
applica alle controversie aventi ad oggetto il piano delle farmacie.
Il Collegio affronta, quindi, la questione dell’organo competente alla pianificazione delle sedi farmaceutiche. Come
noto, anche alla luce delle pronunce annotate di volta in volta in questo Osservatorio, sulla questione si riscontrano
due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo il primo, la competenza spetta all’organo esecutivo (che in
Sicilia è - salvo diversa previsione statutaria - il Sindaco, cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, III, 19 settembre
2013, n. 4667 e 4668; V, 7 settembre 2007, n. 4706 con richiami a IV, n. 6850/2000; 22 agosto 2013 n.
4257; III, 15 aprile 2014, n. 1828; T.A.R. Campania, V, 8 ottobre 2014, n. 5193; T.A.R. Toscana, II, 7
maggio 2014, n. 788; T.A.R. Emilia Romagna sede di Parma, I, 17 settembre 2013, n. 263). Il contrapposto
orientamento, invece, ravvisa la competenza consiliare (T.A.R. Molise, 11 aprile 2014, n. 245, T.A.R. Sicilia
sede di Catania, IV, 10 luglio 2014, n. 2022, T.A.R. Lazio Latina, I, 14 giugno 2013, n. 547).
Il Collegio ritiene di confermare l’orientamento della sezione, precisando e rilevando che il punto di partenza non
può che essere l’indiscusso principio secondo il quale la competenza consiliare deve essere tassativamente limitata
alle materie indicate nell’art. 42 del testo unico enti locali (naturalmente come recepito nella regione siciliana).
Tale disposizione, per quanto di interesse, testualmente dispone che: “1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali: b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; e) organizzazione dei pubblici
servizi, …concessione dei pubblici servizi”.
Così inquadrata la questione, non sembra al Collegio che possa disconoscersi la valenza “programmatoria” e
“pianificatoria” del piano delle farmacie, che, in quanto contenente scelte fondamentali per la comunità, rientra
nell’attività di indirizzo politico, con conseguente devoluzione alla competenza del consiglio comunale ai sensi della
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lettera b) dell’art. 42 del TUELL (nel senso della valenza pianificatoria si sono, peraltro, pronunciati, seppur
non sotto il profilo della competenza, la Corte Costituzionale con sentenza n. 255 del 31 ottobre 2013 e il
Consiglio di Stato, III sezione, n. 1858 del 3 aprile 2013). A identica conclusione, inoltre, può pervenirsi,
secondo i giudici, anche applicando la successiva lettera e), in quanto il piano delle farmacie è l’atto fondamentale di
organizzazione del relativo servizio.
Infine, il Collegio verifica se l’omessa precisa delimitazione della porzione di territorio comunale assegnato alle sedi
farmaceutiche, conseguente alla mera indicazione del tratto di strada di collocazione delle stesse o (addirittura) di
un elenco alternativo di vie, comporti la violazione dell’art. 2 della l. n. 475/1968 e, più in generale, delle norme
in materia di esercizio del servizio contenenti un riferimento alla circoscrizione (quali gli artt. 1, 2 e 13 del DPR
n. 1275/1971; l’art. 109 del RD n. 1265/1934), nonché la carenza di motivazione. A sostegno di tale tesi,
deponeva, tra le altre, la decisione della III sezione del Consiglio di Stato n. 3681 del 14 luglio 2014, nella quale,
richiamando l’orientamento espresso dalla sezione nella sentenza n. 2019 del 13 aprile 2013, si è affermato che,
anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012 (che ha modificato la normativa in materia di
pianificazione della distribuzione delle farmacie) sarebbe ancora necessaria la perimetrazione. Si è, in particolare,
testualmente precisato che “anche se la legge non prevede più espressamente un atto tipico denominato “pianta
organica” resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che,
sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica”. Sulla
base di tale principio si è ritenuta necessaria una perimetrazione che consenta di individuare “con sufficiente
chiarezza” i confini delle nuove sedi farmaceutiche. Invero, l’esigenza sottesa all’individuazione della zona è quella
di individuare l’ambito entro il quale si ha l’esercizio del servizio farmaceutico. Dalla citata pronuncia del
Consiglio di Stato si evince, in particolare, l’assunto che l’individuazione delle sedi farmaceutiche debba essere fatto,
non dissimilmente da quanto accadeva nel previgente sistema, ove esisteva la “pianta organica”, evitando
sovrapposizioni di zone e spazi vuoti. La decisione, tuttavia, non afferma che vi sia un obbligo per le
amministrazioni di procedere a una dettagliata perimetrazione per zone dell’area comunale, rimanendo legittima la
scelta di individuare le sedi farmaceutiche attraverso l’individuazione delle strade che la delimitano, purché ciò non
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sia illogico o non consenta di comprendere quali siano i confini assegnati. Significativo è sotto tale profilo il
riferimento al profilo della “sufficiente chiarezza”, che non è soddisfatto solo con la minuziosa elencazione delle
strade ricomprese nella zona, ma anche con una loro adeguata indicazione, purché la stessa non sia eccessivamente
indeterminata.
N.P.
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