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Dati osservazione - Piano Paesaggistico Territoriale della Regione

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Dati osservazione - Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Anagrafica (lasciare solo le voci complilabili)
n. ID
n. Prot.
Data prot.
Soggetto proponente: pubblico - privato
Mittente
Comune
Informazioni catastali
Foglio:
1516
3591
10/03/2014
pubblico
Comune di Altamura
Altamura
Particelle:
Elaborato/i di piano osservati
2 - Norme tecniche
3 - Atlante del patrimonio
4 - Scenario strategico
art. 66 co.5
Provvedimento unico per valutazione di
incidenza e accertamento di compatibilità
come per la VIA;
4.1 – Progetti territoriali per il
paesaggio regionale
4.4 – Linee guida
5 - Schede d’Ambito
Struttura
Idrogeomorfologica
6 - Sistema delle tutele:
Ecosistemica e ambientale
Antropica e storico culturale
Componente
Mancanza cigli di scarpata; localizzazione
grotte.
Delimitazione boschi e relativa area di rispetto
Pascoli - ZPS.
zone “m” - la Carrera e Mura megalitiche
Testimonianze della stratificazione insediativa tratturi e relativa Area di rispetto.
Documenti presentati
1
2
3
4
Localizzazione su ortofoto
Shapefile
CTR - stralcio tavola PPTR
Relazione
Parzialmente accolta
L’osservazione è parzialmente accolta.
Dati osservazione
Non accolta
Premessa
La Regione con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) ha fornito una importante testimonianza
del fallimento dell'urbanistica mostrando le storture della contemporanea cultura delle trasformazioni territoriali,
ma ha anche sancito la definitiva sottrazione agli Enti Locali delle residue competenze nel campo del governo
delterritorio. lnfatti la manifesta volontà Regionale di dilatare il controllo prescrittivo del Piano paesaggistico sulle
modalità d'uso all'intero territorio regionale travalica gli stessi obiettivi della Convenzione europea del paesaggio
di Firenze del 2000 e fa perdere qualsiasi significato apprezzabile al concetto di autodeterminazione dei Comuni
in campo urbanistico. ll diritto della popolazione locale di determinare da sé la pianificazione comunale viene
ulteriormente compresso dalla scelta regionale di incidere con il P.P.T.R. direttamente sulle qualità giuridiche
dei suoli attraverso l'individuazione di ben 24 nuove tipologie di "ulteriori contesti" (art.38 delle NTA). Una
soluzione adottata senza alcuna ricerca di consenso e confronto con le comunità locali che trascende i limiti
imposti dallo stesso Codice dei beni culturali e paesaggistici.
Con ciò non si vuole mettere in discussione il sacrosanto principio che la natura e il paesaggio devono essere
salvaguardati, curati e recuperati, ma esclusivamente la scelta di assoggettare una così grande quantità di aree
non vincolate a immediate prescrizioni d'uso (spesso si tratta di vincoli di inedificabilità) e alla duplicazione di
procedimenti autorizzativi (VlNCA, parere idrogeologico etc). Pertanto, in base a quanto sopra premesso e sulla
scorta delle considerazioni che seguono, si propongono per il Comune di Altamura le seguenti osservazioni ai
sensi dell'art. 2 della L.R. 7 Ottobre n. 20.
Osservazione 1:
Struttura Idrogeomorfologica
Componenti geomorfologiche e idrologiche
Si fa rilevare I'assenza di individuazione dei cigli di scarpata e qualsiasi forma di tutela di tali elementi di
notevole valenza paesaggistica quali possono essere quelli corrispondenti agli alti strutturali del bordo delle
Murge prospicienti la Fossa Bradanica da cui si percepisce una varietà di paesaggi: murgiano, bradanico e
appenninico. Emerge altresì la necessità di rivedere e riposizionare le grotte e le cavità riportate nelle tavole del
P.P.T.R. alla luce dei dati fomiti dalla Federazione Speleologica Pugliese e reperibili sul relativo sito.
Osservazione 2:
Struttura Ecosistemico e ambientale
Componenti botanico vegetazionale
BP Boschi e UCP Area di rispetto dei boschi
Dalla consultazione della tav. 6.2.1. e della tabella degli attributi del Gis, si nota che sui boschi è stata operata
una ricognizione e di conseguenza una perimetrazione legata esclusivamente alla superficie (area), e non già
alle specificità botanico-forestali che caratterizzano il nostro territorio, o come richiesto dalla definizione "Boschi"
(art.142, comma 1, lett. g, del Codice). Pertanto si ritiene, che la sola estensione non è la sola condizione
necessaria e sufficiente per la classificazione dello stesso.
ll PPTR ha individuato in mt 100,00 l'ampiezza delle aree di rispetto, prescindendo da una classificazione dei
valori del bene da tutelare. Si osserva che I'area contigua ai boschi non deve essere pensata come una
semplice "buffer-zone" da misurarsi a metro, ma deve essere relazionata all'importanza del bene e alla
destinazione d'uso dello stesso.
Osservazione 3:
Struttura Ecosistemico e ambientale
Componenti botanico vegetazionale
UCP - Prati e pascoli naturoli e larmazioni arbustive ìn evoluzione naturale
Si chiede di eliminare dalle perimetrazioni di Prati e pascoli naturali e formazioni arbustive in evoluzione
naturale le aree urbane periferiche zonizzate dal PRG vigente nelle quali non trovano applicazione le misure di
salvaguardia e utilizzazione. Si trasmette il relativo file.shp.
Si chiede, inoltre, la modifica del punto a4) dell’art. 66 delle NTA al fine di consentire la conversione o
integrazione delle superfici a vegetazione naturale con colture autoctone quali: mandorleti, oliveti, vigneti, etc.
ad esclusione di colture agricole e zootecniche intensive e/o alloctone.
Si chiede altresì, per tener conto che nelle zone territoriali omogenee a destinazione agricola insistono spesso
insediamenti produttivi regolarmente autorizzati e/o regolarizzati, dotati di consistenti aree di pertinenza, di
integrare la disciplina recata dal punto 5 dell'art. 66 N.T.A. nel modo seguente:
" 5. Le misure di salvaguardio e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte zone territoriali
omogenee a destinazione rurale con esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali, industrialì. commerciali
e turistico-ricettivi) esistenti in tali zone e regolarmente autorizzati e regolarizzati alla data di adozione del
presente PPTR."
Osservazione 4:
Struttura Ecosistemico e ambientale
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
UCP - Siti di rilevanza naturalistica
L'intero territorio del Comune di Altamura, ad esclusione di un'area posta a confine con la Basilicata, insiste nel
sito rete Natura 2000 denominato "SIC/ZPS Murgia Alta IT9120007". Per questo tutte quelle tipologie di
intervento capaci di incidere significativamente sui Siti Natura 2000, ove non siano direttamente connessi o
necessari per la gestione degli stessi ai fini di conservazione della natura è obbligatoria la Valutazione di
lncidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i., ad oggi in capo
alla Provincia di Bari - Servizio Ambiente o alla stessa Regione a seconda degli interventi.
Pertanto alla luce del quadro normativo e delle misure di conservazione già presenti che assicurano il
mantenimento e la conservazione soddisfacente degli uccelli selvatici per la ZPS "Murgia Alta IT9120007, ci
sembra non necessaria ed eccessiva l'individuazione di questa area quale ulteriore contesto nel PPTR.
Pertanto, si chiede di valutare la possibilità di eliminare la perimetrazione della ZPS "Murgia Alta 1T9120007,
dai siti di Rilevanza Naturalistica, o comunque, per evitare un aggravio procedurale, di esentare dalla procedura
di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi già sottoposti a VINCA, ovvero in alternativa la
definizione di una misura, che come previsto all'art. 89 comma 2 delle NTA per le procedure di VIA ed
assoggettabilità a VlA, raccolga in un provvedimento unico la valutazione di incidenza ambientale e
l’accertameto di compatibilità paesaggistica.
Osservazione 5:
Struttura Antropica e storico culturale
Componenti culturali e insediative
BP - Zone di interesse archeologico
Dalla consultazione della Tav.6.3.1- "Componenti culturali e insediative " e dalla verifica dello shape BP_142_M
è emerso immediatamente che per il sito di interesse archeologico "Mura Megalitiche", riportato nella tabella
degli attributi con i codici ARC0496, ARC0511 e ARC0512 deve essere accaduto qualcosa nella ricognizione e
successiva perimetrazione. lnfatti il tratto murario, denominato "Mura Megalitiche", che attualmente si estende
per circa 1800 metri tra V.le R. Margherita e via Santeramo non risulta perimetrato. Il bene è stato dichiarato di
"importante interesse archeologico" qi sensi dello legge 1/06/1939 n. 1089 con D.M. (1s/11/1961) (19/04/1962)
(27/05/L968) (30/03/1984) e per ultimo con D.M. 07/07/7987, allorquando la Soprintendenza Archeologica di
Taranto redige lo "stralcio planimetrico cotastale deifoqli 106/A- 160/8 - 165 - 165 /A - 165/B e 166/A relativo
olle zone del vincolo diretto ed indiretto, nonché alle situazioni dei vincoli precedenti". Si chiede la
riperimetrazione del bene così come riportato nello stralcio planimetrico di cui sopra. Si allega shape file della
riperimetrazione.
Altro bene archeologico su cui è necessario riportare alcune puntualizzazioni è la CARRERA presente nello
shape BP_142_M e riportato nella tabella degli attributi con i codici ARC0497, ARC0509, ARC0510, ARC0522
e ARC0524. La Carrera, antico tracciato che collegava l'abitato Peuceta della città di Altamura all'asse stradale
della Via Appia Tarantina, viene dichiarato di notevole interesse archeologico ai sensi dell'art. 1 e 3 della legge
n. 1089/1939 e ipso jure, sottoposto a tutela, ai sensi dell'art. 4 della stessa, con: D.M. 31/10/1989 prot. n.
12760 (tratto compreso tra via Cassano e via Fontanelle) e D.M. 09/05/1990 prot. n. 5594 (tratto compreso tra
via Bari e via Cassano) senza costituzione di alcuna fascia di rispetto.
Dalla consultazione dello shape, si evince che i codici esatti, che identificano il tracciato "La Carrera" sono
ARCO509 ed ARCO510, mentre gli altri sono stati erroneamente attribuiti. Pertanto, si chiede la eliminazione di
quelli erroneamente attribuiti (ARC0497, ARC0522 e ARC0524).
Osservazione 6:
Struttura Antropica e storico culturale
Componenti culturali e insediative
UCP - testimonianze della stratificazione insediativa - Tratturi
La porzione a sud del territorio del Comune di Altamura è attraversato dal Regio Tratturo Melfi - Castellaneta
ll PPTR ha previsto l'inclusione delle aree appartenenti al demanio armentizio (tratturi) tra gli ulteriori contesti
paesaggistici quali Testimonionze della stratificazione insediotiva. Propriamente i suoli appartenenti alla rete dei
tratturi sono stati dichiarati beni di interesse archeologico con decreti ministeriali del 15 giugno 1976, del 20
marzo 1980 e del 22 dicembre 1983. ln quanto beni archeologici, le aree tratturali costituiscono beni demaniali
sottoposti anche a vincolo paesaggistico ope legis, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m), del Codice dei
beni culturali e paesaggistici.
Pertanto si propone di annoverare le aree appartenenti alla rete dei tratturi tra le zone di interesse archeologico
al punto 3) dell'art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative eliminando
contestualmente il punto 2 lett b) dall'art. 76.
Osservazione 7:
Struttura Antropica e storico culturale
Componenti culturali e insediative
UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
La definizione e la disciplina della fascia di rispetto delle componenti culturali ed insediative nella fattispecie
delle aree tratturali del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta compreso nel territorio di Altamura costituisce
un'enorme fascia di vincolo di inedificabilità larga oltre 300 mt che attraversa l'intero territorio comunale. La
scelta operata dal Piano appare eccessiva in considerazione dell'assenza di significative emergenze relative
allo stesso bene archeologico vincolato e alla luce delle puntuali e dettagliate indicazioni rivenienti dal
redigendo Piano comunale dei Tratturi del Comune di Altamura, che evidenzia situazioni di notevole
differenziazione lungo il percorso tratturale. Si propone pertanto un'attenuazione delle misure di salvaguardia e
di utilizzazione che appaiono eccessivamente restrittive in relazione alla natura e alla condizione dei beni da
essa interessati.
La definizione della fascia di rispetto delle componenti culturali ed insediative nella fattispecie della strada
vicinale La Carrera per una profondità di 100 mt per lato, genera una fascia larga ben mt 200, che appare del
tutto ingiustificata in considerazione dell'assenza in loco di particolari emergenze relative al bene archeologico
vincolato e di un contesto paesaggistico da tempo compromesso dall'attuazione delle pregresse previsioni
urbanistiche. Si chiede pertanto la eliminazione dell'ulteriore contesto definito come Area di rispetto delle
comparrerrti culturali ed insediative su via La Carrera nella porzione del territorio comunale interessato da
trasformazioni urbanistiche.
Istruttoria - controdeduzioni
Osservazione 1:
Ulteriori componenti potranno essere inserite nel sistema delle tutele con le modalità ed i tempi stabiliti
nell’Accordo finale previsto dal comma 2 dell’art. 143 del Codice. Comunque, in sede di adeguamento o
formazione dei Piani Comunali, è possibile individuare componenti ulteriori da porre sotto tutela.
Per quanto riguarda la verifica delle grotte e delle cavità riportate nelle tavole del PPTR con i dati in possesso
della Federazione Speleologica Pugliese, si ricorda che l’art. 52 delle N.T.A. fa esplicito riferimento al Catasto
dei Geositi e delle Grotte di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e
valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”. L’osservazione è accolta in quanto la tutela degli
interessi del richiedente è già assicurata da quanto previsto dalla normativa del piano.
Osservazione 2:
La ricognizione della lettera g) dell’art. 142 del Codice è stata fatta nel rispetto della definizione di bosco
riportata nella D.Lgs. n. 227/2001 e s.m.i.. Per quanto riguarda l’area di rispetto l’osservazione è accolta nella
misura in cui deve ritenersi assorbita dalla modifica all’art. 59 punto 4 delle NTA che ha previsto la graduazione
della fascia di rispetto in relazione alle dimensioni dell’area boscata. L’osservazione è parzialmente accolta.
Osservazione 3:
L’osservazione è accolta per quanto riguarda l’eliminazione dalle cartografie del piano dei pascoli rappresentati
in zone territoriali omogenee a destinazione non rurale e non accolta per quanto riguarda le modifiche
normative proposte. La componente “pascoli”, infatti, è stata inserita nel Sistema delle tutele del PPTR al fine di
salvaguardare sia gli elementi di biodiversità che le caratteristiche di matrice storica e paesaggistica dei contesti
territoriali pugliesi che esso contiene e rappresenta, indipendentemente dall’attività di allevamento che ad esso
è sempre stato associato nei secoli. Le modifiche normative proposte, ammettendo grosse trasformazioni
colturali e quant’altro, sarebbero in netto contrasto con la tutela del bene. Si allega shape della proposta di
modifica in accoglimento dell’osservazione. L’osservazione è parzialmente accolta.
Osservazione 4:
Seppur legittima l’esigenza di unificare i procedimenti autorizzativi della VINCA con l’Autorizzazione
paesaggistica e l’Accertamento di compatibilità non è certo il Piano Paesaggistico regionale che può legiferare
in materia. L’argomento andrebbe affrontato e risolto per mezzo di uno specifico regolamento regionale che ne
stabilisca e individui il procedimento. L’osservazione è inammissibile.
Osservazione 5:
Il parere dell'Uffico Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prot. N.0008562 del 6/5/2011, a
seguito degli orientamenti del giudice ordinario e amministrativo (si veda ad esempio la pronuncia n. 7114/2010
della Corte di Cassazione), ribadisce che le aree sottoposte a vincolo archeologico, diretto o indiretto ai sensi
del titolo I della Parte Seconda del Codice, sono per ciò stessi "zone di interesse archeologico" ai sensi dell’art.
142, comma 1, lettera m. Ciò non toglie che il Piano Paesaggistico possa considerare un contesto di giacenza
più ampio del vincolo stesso e sottoporlo a tutela ai sensi sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m del Codice o
dichiararne la derubricazione per l’insussistenza dell’interesse paesaggistico.
Ciò premesso, visti gli errori compiuti nella ricognizione e cartograficizzazione della zona di interesse
archeologico riguardante le Mura Megalitiche di Altamura, dopo una attenta ricostruzione fondata sulla lettura
dei vari decreti di vincolo e delle mappe catastali di impianto e coeve al vincolo stesso, si propone una più
accurata e rispondente delimitazione secondo quanto previsto dai Decreti Ministeriali di vincolo diretto ed
indiretto DM 15/11/1961 - DM 19/04/1962 - DM 27/05/1968 - DM 30/03/1984 - DM 07/07/1987 - DM 21/01/1999
- DM 10/05/1999 e dallo stralcio planimetrico allegato al D.M. 07/07/1987. L’interesse del richiedente è
tutelato dalla proposta di riperimetrazione del bene. Si rimanda alla documentazione e agli shapes file
allegati alla osservazione ID 2387. L’osservazione è accolta.
Per quanto riguarda il vincolo “La Carrera”, Da una accurata analisi dell’area prospiciente, oltre che dalla
documentazione allegata in molte osservazioni aventi lo stesso oggetto, compresa la richiesta avanzata dal
comune di Altamura di revoca della dichiarazione di interesse archeologico in quanto ad oggi non sussistono
condizioni tali da giustificarne la permanenza e la risposta del 31/07/2007 prot. n° 10711 del Soprintendente per
i Beni Archeologici della Puglia, dott. Giuseppe Andreassi, che relazionando alla Direzione Regionale per i Beni
Culturali confermava che << …. Il suo tracciato, largo circa ml 2 e non basolato, si conserva soprattutto nella
zona più vicina alla città moderna ma non presenta resti archeologici.>>, risulta che non vi siano evidenze
archeologiche e che l’area risulta completamente inserita nel tessuto urbano e oltretutto tombata dallo strato di
asfalto soprastante. Inoltre il contesto di giacenza, stante le alterazioni antropiche intervenute, non risulta
riconducibile paesaggisticamente al bene archeologico e il sito non presenta caratteristiche tali da evidenziare
un particolare valore paesaggistico dell’area stessa. Si propone la derubricazione dell’area denominata via
La Carrera, perimetrata e tutelata con D.M. 31/10/1989 e D.M. 09/05/1990 dalla componente “zone di interesse
archeologico” - art. 142, lettera “m” dal sistema delle tutele del Piano. L’interesse del richiedente è così tutelato.
L’Osservazione è accolta.
Osservazione 6:
Chiarito al punto precedente che esiste la possibilità di derubricazione di vincoli archeologici dalle zone “m” di
cui all’art. 142 del Codice per motivate ed argomentate reagioni, si ribadisce che l’equiparazione di fatto della
rete tratturale a beni di interesse archeologico ai sensi della L. 1089/’39 si concretizza solo per quelle aree
ancora di proprietà del Demanio e non per tutta la rete. Di fatto solo piccolissime porzioni, tra l’altro senza
continuità, sono ancora di proprietà del Demanio e perciò sottoposti a vincolo archeologico.
Detto questo la scelta operata dal Piano paesaggistico, dopo gli opportuni confronti con il Ministero dei Beni
Culturali, è stata quella di inserire la rete tratturale nelle componenti del sistema delle tutele come Ulteriori
Contesti Paesaggistici. Questa scelta è stata operata anche per dare tempo agli Uffici regionali competenti di
predisporre il “Quadro di Assetto regionale” previsto dall’art. 6 della L.R. n.4 del 05/02/2013 e s.m.i.
L’osservazione non è accolta.
Osservazione 7:
L’ufficio regionale competente sta provvedendo alla predisposizione del “Quadro di Assetto regionale”
previsto dall’art. 6 della L.R. n.4 del 05/02/2013 e s.m.i. che andrà a ridefinire tutta la materia recependo o meno
anche tutte le indicazione previste dai Piani Tratturali Comunali redatti ai sensi della L.R. n. 29/2003 (abrogata).
Il Quadro di assetto regionale dei tratturi sarà integralmente recepito dal PPTR. Per quanto riguarda l’area di
rispetto della Carrera, l’interesse del richiedente è assicurato dalla proposta di derubricazione del bene dalle
zone “m” del PPTR.
L’osservazione è parzialmente accolta.
Funzionario Istruttore
Arch. Creanza Aldo
Allegati
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