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F.A.Q. su Postino Telematico e su servizio spedizione Posta on Line

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F.A.Q. su Postino Telematico e su servizio spedizione Posta on Line
F.A.Q. su Postino Telematico e su servizio spedizione Posta on Line
1. Tempi di consegna e tracciatura spedizioni
Il servizio mette a disposizione la possibilità di tracciare lo stato della spedizione. Tuttavia ai fini
della valutazione dei tempi previsti per le varie lavorazioni bisogna tenere conto che:

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Il documento può essere accettato 24 ore su 24. Tuttavia le informazioni sullo stato di lavorazione e
sul tracking della spedizione ottenuti tramite le interrogazioni dei servizi web, messi a disposizione
da Poste Italiane, sono aggiornate con un delay di circa 24 ore e sono da considerarsi a titolo
informativo.
La stampa del documento avviene in un giorno lavorativo, oltre quello di spedizione online, se il
documento è accettato entro le ore 14.00 dal lunedì al venerdì, escluso i festivi. Tempi medi di
consegna per l’Italia: tre giorni lavorativi dalla stampa del documento.
2. Costi di spedizione
I costi di spedizione applicati, sono quelli previsti per le spedizioni on line di Poste Italiane, senza
alcun incremento di tariffa. I puri costi di spedizione sono leggermente più convenienti di quelli
richiesti allo sportello.
Tariffe ufficiali Poste Italiane applicate alle spedizioni delle Raccomandate on line.
Tariffe ufficiali Poste Italiane applicate alle spedizioni delle Lettere on line.
Tariffe ufficiali Poste Italiane applicate alle spedizioni dei Telegrammi.
3. Valore giuridico della raccomandata on line
La primaria finalità che la raccomandata come mezzo di trasmissione tende ad assicurare
giuridicamente è la certezza di se e quando una determinata informazione (atto,
diffida,comunicazione, ecc...) sia stata rispettivamente inviata da un mittente e recapitata ad un
destinatario.
Tale certezza giuridica sicuramente viene garantita dal sistema delle raccomandate online che
assicurano e rendono opponibili a terzi l’invio ed il recapito di una missiva così come avviene con le
raccomandate tradizionali, con l’ulteriore certezza (generalmente non garantita dal tradizionale
invio cartaceo) del contenuto che è stato recapitato, garantito dalla conservazione dei documenti
elettronici originali ricevuti dall’avvocato. La prova del predetto recapito è garantita da apposita
ricevuta in formato elettronico avente pieno valore legale e probatorio. Un profilo diverso è
rappresentato dal valore giuridico del documento che viene recapitato,atteso che la copia cartacea
che viene recapitata al destinatario non è chiaramente sottoscritta con firma autografa del
mittente.
Per valutare pienamente tale valore giuridico dobbiamo rifarci alle modalità con le quali viene
erogato il servizio distinguendo le due fasi, quella che avviene per via informatica e telematica e
quella che invece è la fase della stampa e recapito della missiva cartacea. Infatti, l’avvocato crea ed
invia a Poste Italia le, tramite Teamsystem Legal il file che rappresenterà il contenuto della
raccomandata cartacea che sarà recapitata al destinatario. Tale file, si può pacificamente ritenere,
che abbia il valore giuridico di documento informatico e sarà positivamente apprezzabile la sua
idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta. Infatti, l’art. 1 comma 1 lett. p) del CAD
prevede che per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti”, quindi il file inviato dall’avvocato è sicuramente definibile come
documento informatico.
Al comma 1 dell’art. 20 del CAD è poi previsto che “il documento informatico da chiunque formato,
… sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice”. E al
comma 1 bis dello stesso articolo si afferma che “l'idoneità del documento informatico a soddisfare
il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità,
fermo restando quanto disposto dall' articolo 21”. Quindi ogni documento informatico, quale
rappresentazione informatica di dati, atti o fatti giuridicamente rilevanti, è potenzialmente sempre
idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta rimanendo all’interprete e, quindi al giudice, di
valutare nel suo complesso tutte le caratteristiche tecniche di quel documento informatico, che ne
assicurino sicurezza, immodificabilità ed integrità, al fine di attribuirgli il corretto valore giuridico e
probatorio. Se il file inviato dall’avvocato tramite il servizio è un file firmato digitalmente è evidente
che lo stesso avrà pieno valore di scrittura privata e non sarò nemmeno necessaria alcuna
eventuale valutazione in sede giudiziale. Se il file che viene trasmesso non è firmato digitalmente le
sue caratteristiche ed il suo valore sarà garantito dalla procedura che viene osservata. In
particolare, il sistema prevede una specifica autenticazione del soggetto che vuole inviare la
raccomandata, attraverso specifiche user-id e password rilasciate e gestite con adeguato livello di
sicurezza. Tale autenticazione, insieme ai log di collegamento, consente di essere certi del soggetto
che si collega e scarica i file da inviare, potendo conseguentemente ritenere di attribuire a tale
procedura il valore di sottoscrizione con firma elettronica semplice dei file così inviati. Infatti l’art. 1
comma 1 del CAD alla lettera q) descrive la firma elettronica come “l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,utilizzati
come metodo di identificazione informatica”; mentre alla lettera u-ter) definisce l’identificazione
informatica come “la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un
soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso
opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso”.
Quindi si può tranquillamente sostenere che i file inoltrati per essere inviati per raccomandata
hanno, quantomeno, il valore di documenti informatici sottoscritti con firma elettronica semplice:
chiaramente si ribadisce che se tali file sono firmati digitalmente o sottoscritti con firma elettronica
avanzata, avranno il valore previsto dall’art. 21 del CAD. Il rigore, l’affidabilità e la sicurezza delle
procedure di autenticazione, trasmissione e log assicurano che il file trasmesso da
TeamsystemLegal a Poste Italiane mantenga lo stesso valore probatorio e la medesima validità
giuridica. Si tratta, adesso, di stabilire se e quale valore abbia il documento che sulla base del
predetto file viene stampato e consegnato al destinatario con il classico servizio di recapito delle
raccomandate.
Anche in questo caso utili sono le norme del CAD ed in particolare il comma 2 dell’art. 23 che
dispone che “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle
vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non
è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale
informatico”. La conservazione del documento informatico originale assicura, pertanto, alla copia
cartacea una conformità all’originale informatico e l’equivalenza sotto il profilo di validità e
probatorio
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