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L`ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE GdF

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L`ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE GdF
ATTUALITÀ GdF
I DIVERSI ASPETTI CHE LO CARATTERIZZANO
LA SUA PIANIFICAZIONE, IL CALCOLO DELLO STRAORDINARIO
IL RIPOSO COMPENSATIVO ED IL BUONO PASTO
L’orario di lavoro per il personale della Guardia di Finanza è fissato in 36
ore settimanali, così come da ultimo
disciplinato dall’art.28 del DPR
11.09.2007 n. 170 (contratto di lavoro forze di polizia).
Dunque la normativa primaria definisce solo l’entità dell’orario su base settimanale, mentre bisogna fare riferimento alle norme attuative interne delle singole Forze di polizia per la definizione di tutto ciò che da esso deriva:
- pianificazione del servizio settimanale e giornaliera;
- pianificazione settimanale in caso
di licenze, recupero riposi, festività
infrasettimanali ed altre assenze giustificate;
- calcolo dello straordinario e dell’indennità compensativa in caso di ore
effettuate in giornate festive;
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di Gianluca Taccalozzi*
IL DIBATTUTO TEMA
DELL’ORARIO
DI LAVORO
PER IL PERSONALE GDF
- riposo compensativo;
- diritto al vitto e/o al buono pasto.
Per quanto riguarda la Guardia di Finanza non esiste una norma attuativa
(esempio testo unico sulla mobilità)
che disciplini e racchiuda tutte le materie collegate all’orario di lavoro; si deve, pertanto, fare riferimento ad una
giungla di norme tra loro non coordinate e spesso anche contraddittorie.
Tanta confusione normativa ha portato
inevitabilmente ad un’ampia discrezionalità da parte di ogni comandante
con interpretazioni diverse, spesso anche nell’ambito degli stessi comandi
regionali, a scapito del centralismo
che dovrebbe caratterizzare un’amministrazione militare.
In questo elaborato abbiamo cercato
di compendiare tutta la materia relativa o collegata all’orario di lavoro evidenziando quelli che sono i punti di
criticità ed offrendo alcune possibili
soluzioni, anche e soprattutto attraverso gli spunti offerti dal forum di Ficiesse ed i contributi forniti dai frequentatori dello stesso forum.
Abbiamo infine individuato alcune situazioni che, se non corrette in tempo,
porteranno sicuramente a contenziosi
amministrativi tra la Guardia di Finanza ed il personale che in essa opera.
ATTUALITÀ GdF
1. Pianificazione del servizio: settimanale e/o giornaliera?La situazione attuale
La situazione attuale
Le circolari del Comando Generale dispongono, come indicazione generale, tre tipologie di pianificazione
dell’orario settimanale, da adottare in
relazione alla tipologia di servizio
espletata:
- 08:00/17:00 con pausa pranzo di 1
ora dal lunedì al giovedì e
08:00/12:00 al venerdì (circolare
nr.307900 punto 1.b. e circolare
43800 punto 2.)
oppure
- 08:00/18:00 con pausa pranzo di 1
ora per tre giorni a settimana e
08:00/14:00 senza pausa pranzo
per due giorni a settimana (circolare
43800 punto 2.),
- per i reparti o articolazioni a spiccato
carattere amministrativo/burocratico e
per i Nuclei, i reparti di istruzione ed i
reparti o articolazioni a carattere operativo ma senza necessità di copertura
continuativa del servizio in cui si opti
per la pianificazione su 5 giorni;
- turni continuativi (senza pause) pianificati su sei giorni lavorativi ed un riposo settimanale (Circolare nr.
282757 punto 4.);
- per i reparti o articolazioni con necessità di copertura continuativa del
servizio e per i Nuclei, i reparti di
istruzione ed i reparti o articolazioni a
spiccato carattere operativo ma senza
necessità di copertura continuativa del
servizio in cui si opti per la pianificazione su 6 giorni.
E’ comunque lasciata facoltà ai comandanti di reparto di attuare la scelta di una delle sopra descritte tipologie
di pianificazione dell’orario settimanale o altra tipologia che non comporti
maggiore dispendio di risorse sotto il
profilo dello straordinario e del trattamento vitto (circolare nr. 307900 punto 1.b.).
I comandanti regionali ed equiparati
provvedono ad armonizzare l’orario
degli uffici regionali con quelli dei reparti dipendenti e ad emanare direttive tese alla pianificazione degli orari
settimanali in base a criteri di economicità ed efficienza, in forza dei compiti di raccordo e della responsabilità
propri della carica rivestita.
Una volta scelta la modalità di pianificazione dell’orario settimanale, quella
deve essere considerata ordinaria modalità organizzativa del lavoro. In deroga alla stessa ordinaria modalità il
comandante del reparto può accorda-
re al personale che ne faccia richiesta
rappresentando, senza alcun obbligo
di certificazione (circolare nr.345000
punto 2) esigenze familiari, personali,
legate al pendolarismo, ecc., una diversa pianificazione dell’orario di lavoro, il c.d. orario flessibile (già previsto per le tutte le Forze di polizia
dall’art.45 comma 7 del DPR 395/
1995 ma in GdF attuato solo dal
01.10.2005 con la circolare 307900).
L’istituto dell’orario flessibile ha valenza annuale e può essere concesso a
patto che la pianificazione settimanale
richiesta sia compatibile con le esigenze operative del Reparto. È possibile
concedere, come orario flessibile, anche il salto della pausa pranzo, con
conseguente perdita del diritto al vitto
da parte del dipendente (circolare
nr.345000 punto 3). La concessione
dell’orario flessibile può essere revocata o sospesa per intervenute esigenze
operative del reparto o per la perdita
delle esigenze rappresentate dal dipendente in sede di richiesta (circolare
nr.307900 del 28.09.2005 punto 2).
Si specifica infine (circolare
nr.345000 punto 3) che ai fini
dell’espletamento del lavoro straordinario il comandante deve di norma
privilegiare il personale che non usufruisce dell’orario flessibile ed inoltre,
il personale che gode del salto della
pausa pranzo non può prestare lavoro
straordinario se non prima di aver effettuato un’adeguata pausa (la circolare 43800 punto 2 suggerisce ma non
impone di fissare tale pausa in 60 minuti).
Nella pianificazione del servizio ogni
comandante deve comunque necessariamente tener conto che:
1. la pianificazione del servizio deve
essere effettuata su base settimanale
prevedendo la concessione di un giorno di riposo (circolare nr.282581 del
12.08.2002 punto 4);
2. la pausa pranzo è inderogabilmente fissata in 1 ora (circolare nr.
345000 del 20.10.2005 punto 3);
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attualità GdF
3. il personale inviato in servizio fuori
sede è esonerato dall’obbligo del turno giornaliero pianificato (art.54 DPR
254/1999 e successivi contratti).
Punti di criticità e possibili soluzioni
Come detto la pianificazione del servizio dovrebbe essere effettuata su base
settimanale, ciò nonostante è noto che
in molti Reparti del Corpo la stessa è
ancora effettuata per periodi inferiori
alla settimana e/o addirittura quotidianamente.
Al fine di sanare tale distorsione sarebbe il caso che il Comando Generale, anche su innesco del COCER, emanasse una precisa disposizione che
imponga la pianificazione del servizio
su base settimanale e l’affissione della
medesima all’albo di Reparto entro le
13:00 del venerdì precedente, così come già previsto per la Polizia di Stato
dall’Accordo Nazionale Quadro (contrattazione di II livello), prevedendo altresì l’istituzione, nell’ambito del fondo
incentivante, dell’indennità c.d. di
“cambio turno” analogamente a
quanto già previsto per la Polizia di
Stato. Appare altrettanto necessaria
una più incisiva azione di istruzione
sulle norme in argomento diretta sia ai
Comandanti di reparto sia al persona-
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le stesso e la possibilità di far determinare al responsabile del Reparto e/o
dell’Ufficio la durata della pausa pranzo, oggi prevista tassativamente in 1
ora, a seconda del tipo di servizio
prestato.
2. Pianificazione settimanale in caso
di licenze, recupero riposi, festività infrasettimanali ed altre assenze giustificate.
La situazione attuale
In caso di legittime assenze dal lavoro
(licenze, riposi legge, recupero riposi,
festività infrasettimanali, permessi studio, ecc.) la pianificazione dell’orario
settimanale va inevitabilmente rimodulata. Anche in questo contesto la normativa attuativa GdiF si presenta però
confusionaria e contraddittoria, infatti,
prevede che:
- in caso di festività infrasettimanali (ricadenti in giorno feriale compreso il
sabato) l’orario d’obbligo settimanale
vada abbattuto di un numero di ore
pari alla media oraria giornaliera (circolare 142203 del 18.04.1998);
- in caso di recupero riposo settimanale o festivo, l’orario settimanale d’obbligo vada abbattuto di un numero di
ore pari alla media oraria giornaliera
in analogia con quanto previsto per la
festività infrasettimanale (circolare
nr.38891 del 04.02.2002 – quesito 4
e circolare 120000 del 10.07.2006
pag.34);
- in caso di permesso per motivi di studio l’assenza dal servizio comporti
l’abbattimento dell’orario settimanale
nella misura di 6 ore (circolare
120000 del 10.07.2006 pag.34);
- in caso di legittime assenze dal servizio (licenze, malattie, permessi, ecc.)
la circolare 288000 del 28.09.2001 pag 18 prevede, contrariamente alle
disposizioni richiamate nei precedenti
punti, che l’orario d’obbligo settimanale venga abbattuto di tante ore
quante ne erano pianificate in quel
preciso giorno di assenza.
Punti di criticità e possibili soluzioni
Le criticità individuabili nella pianificazione settimanale in caso di legittime
assenze dal lavoro sono gravi e frequenti e si manifestano, in particolare,
nell’applicazione del meccanismo della media oraria giornaliera, istituto inventato nel 1981 a seguito dell’introduzione dell’orario di lavoro nell’ordinamento delle Forze di Polizia (Legge
121/1981) e mai attualizzato e armonizzato con la pianificazione su 5
giorni lavorativi che all’epoca non esisteva. Infatti, nell’indicare la durata
media giornaliera dell’orario d’obbligo, si fa quasi sempre riferimento al
calcolo su 6 giorni lavorativi, 7 ore
(circolare 162381/1982), a 6,10 ore
(circolare 142203/1998) e 6 ore (circolare 120000/2006 pag.36), mentre si ricorre alla semplice dizione di
media oraria giornaliera del reparto
in altre occasioni (Regolamento interno di servizio art.44, circolare
288000/2001 in relazione alla giornata di riposo compensativo).
In tale lacuna normativa ogni reparto
che adotta la pianificazione su 5 giorni lavorativi ha autonomamente stabilito le misure ritenute più opportune,
lasciando la media oraria giornaliera
fissata in 6 ore (considerando il saba-
attualità GdF
di lavoro pubblici e privati. Modifica
che doveva essere adottata già dal
1981 quando venne introdotto l’orario
di lavoro per il personale delle Forze
di Polizia.
to giornata lavorativa) o rideterminandola in 7,2 ore (36/5). Dal punto di vista normativo la soluzione più aderente
alle norme in vigore è la prima (media
oraria giornaliera sempre pari a 6 ore
e sabato considerato sempre lavorativo) infatti, come accennato, vi sono,
seppur datate e poco chiare, norme
che dispongono in tal senso, mentre il
secondo metodo di calcolo è frutto di
pura invenzione amministrativa.
Si evidenzia inoltre come l’abbattimento dell’orario pianificato nel giorno in cui si verifica una legittima assenza dal servizio (licenze, malattie,
permessi, ecc.) previsto dalla circolare
288000 del 28.09.2001 - pag 18,
comporti una notevole sperequazione
a danno del personale che svolge servizio articolato su 6 giorni lavorativi rispetto al personale che svolge servizio
articolato su 5 giorni lavorativi. Infatti,
se nella prima situazione il finanziere
che si assenta vedrà abbattuto l’orario
d’obbligo nella misura di 6 ore, nella
seconda situazione si può assistere (e
si assiste) a decurtazioni di 8 o 9 ore
nei giorni in cui è previsto il rientro
pomeridiano. Ciò comporta che il personale che si trova a lavorare nella
prima situazione (5 giorni) si assenta
per periodi complessivamente superio-
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ri rispetto al personale che si trova a
lavorare nella seconda situazione (6
giorni) e tale discrepanza non risulta
adeguatamente compensata dalla, pur
prevista, diversa quantificazione dei
giorni di licenza ordinaria.
Pertanto, al fine di dare certezza
sull’applicazione del meccanismo della media oraria giornaliera, si ritiene
opportuno che vengano emanate norme attuative chiare ed aggiornate che
ribadiscano la durata della media
oraria giornaliera in 6 ore, con il sabato considerato lavorativo, per tutti i
reparti, sia essi organizzati con pianificazione dell’orario settimanale su 6
giorni, sia essi organizzati con pianificazione dell’orario settimanale su 5
giorni.
Si ritiene comunque necessario ed opportuno:
- limitare l’applicazione del meccanismo della media oraria per le assenze
calcolabili solo in giorni (riposi Legge,
recupero festivo e festività infrasettimanale);
- introdurre il calcolo della licenza ad
ore e non a giorni, ovvero quantificare
la licenza annuale complessiva in ore
e quindi abbattere la stessa per le ore
pianificate nel giorno di assenza, come peraltro previsto da tutti i contratti
3. Calcolo dello straordinario e dell’indennità compensativa in caso di
ore prestate in giornate festiveLa situazione attuale
il calcolo delle ore di straordinario va
effettuato, su base settimanale, facendo la differenza tra l’orario d’obbligo
previsto (36 ore) e le ore di lavoro effettivamente prestate. Un calcolo sin
troppo elementare che però, nel tempo, è stato reso problematico da disposizioni interpretative interne, troppo spesso confuse e contraddittorie. Si
fa riferimento in particolare al calcolo
delle ore prestate oltre l’orario d’obbligo in giorni festivi, infatti:
- le circolari nr.162381 del 30.07.
1982 e nr. 305000 del 30.10.
1992, non prevedevano il computo
delle ore in argomento come prestazioni di lavoro straordinario riconoscendo solo il diritto al recupero del riposo non goduto;
- la circolare 288.000 del 28.09.
2001 (pag.18), abrogando le disposizioni precedenti, le riconosceva computabili a lavoro straordinario;
- la circolare 282581 del 12.08.
2002, nel recepire l’art.54 comma 3
del D.P.R. nr.164 del 18.06.2002, ha
infine negato il diritto all’indennità di
lavoro straordinario per le ore in argomento, sino al limite di 6 ore. Per
cui se si lavora di domenica o in un altro giorno pianificato come riposo settimanale, sino a 6 ore si è assistiti
dall’indennità compensativa (5 euro) e
per le ore successive da indennità per
lavoro straordinario.
Punti di criticità e possibili soluzioni
Il quadro normativo in vigore presenta
diversi punti di criticità che spesso provocano attrito tra il personale dipendente ed il personale direttivo/dirigen-
attualità GdF
ziale e non di rado sfociano in contenziosi amministrativ. tra il personale e
l’amministrazione. Abbiamo visto che
secondo il Comando Generale l’indennità c.d. compensativa di 5 euro (prevista ed introdotta dall’art.54 del DPR
164/2002) retribuirebbe le ore di servizio prestate in giorni festivi fino al limite di 6 ore in alternativa e in sostituzione e non in aggiunta all’indennità
per lavoro straordinario, che, viceversa, sarebbe dovuta solo a partire dalla
settima ora di servizio.
Si tratterebbe, quindi, di una disposizione sfavorevole al personale e vantaggiosa per le casse dello Stato, a
nostro avviso criticabile sotto molteplici
profili. Già la semplice lettura del comma richiamato consente di rilevare come la disposizione in parola sia finalizzata a remunerare un disagio ulteriore e diverso da quello che è assistito
dall’indennità di straordinario ovvero
quello creato al dipendente chiamato
a lavorare in una giornata festiva o
che, comunque, era stata pianificata
come riposo. Ed è evidente come tale
ulteriore disagio debba essere soddisfatto con una ulteriore somma (i 5 euro) che si deve aggiungere e certamente non sostituire a quella comunque spettante (la retribuzione straordinaria).
La ratio della norma è quindi quella di
compensare il lavoratore per il nocumento nell’organizzazione della propria vita privata e non di avvantaggiare impropriamente l’amministrazione
che verrebbe a pagare una somma di
gran lunga inferiore.
Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno e necessario:
- rimodulare le norme attuative
dell’art.54 comma 3° del D.P.R.
164/2002, emanate con la circolare
nr.282581 del 12.08.2002 riconoscendo il diritto all’indennità compensativa (5 euro) ed all’indennità per lavoro straordinario per tutte le ore effettuate in giornate festive oltre l’orario
d’obbligo settimanale.
4. Riposo compensativo
La situazione attuale
Il budget a disposizione dei reparti
della Guardia di Finanza per il pagamento delle ore di straordinario è
prefissato ed assegnato dalle prefetture competenti per territorio. Pertanto la necessaria autorizzazione di
spesa al pagamento dell’indennità di
straordinario si intende concessa solo
nel limite di tale budget.
Al fine di rimanere entro i limiti di
spesa previsti e comunque di remunerare tutte le ore di lavoro prestate dal
personale, sono stati quindi introdotti:
- i limiti massimi di ore di straordinario retribuibili (c.d. monte ore) per
reparto e a seguire individualmente
(55 ore);
- l’istituto del riposo compensativo
che permette di recuperare le ore
prestate e non retribuite per il supermanto dei limiti di cui al precedente
punto.
Attualmente si possono recuperare le
ore non retribuite entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di
maturazione (art.28 comma 6 DPR
170/2007 e Regolamento interno di
servizio cosi come modificato dal Decreto Dirigenziale 10.10.2007 e circolare 330811 del 10.10.2007).
Punti di criticità e possibili soluzioni
Il punto di maggiore criticità è rappresentato dalla decadenza del diritto al riposo compensativo prima
fissata nei tre mesi successivi al mese di maturazione delle ore non retribuite ed attualmente fissata nel 31
dicembre dell’anno successivo. Come più volte ribadito dal Consiglio
di Stato, infatti, il diritto al riposo
compensativo non è assoggettabile a
decadenza.
Per quanto sopra esposto si ritiene
opportuno e necessario:
- abrogare e/o modificare l’art.28
comma 6 DPR 170/2007 e l’art.44
del Regolamento interno di servizio
cosi come modificato dal Decreto Dirigenziale 10.10.2007, prevedendo
che il termine previsto nel 31 dicembre dell’anno successivo sia da individuarsi nel periodo in cui è il finanziere che può richiedere il periodo in cui
godere del riposo compensativo,
mentre trascorso quel periodo il diritto non decade ma debba, l’amministrazione, stabilire unilateralmente
quando porre a riposo compensativo
il militare;
- riconoscere a tutto il personale che
ne ha diritto e non solo a chi ha proposto e vinto ricorsi amministrativi, i
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attualità GdF
riposi compensativi per tutte le ore di
straordinario non retribuite e non recuperate negli ultimi dieci anni.
5. Diritto al vitto e/o al buono pasto
La situazione attuale
Il diritto al vitto, in questo ordine di
priorità MOS/Esercizio convenzionato/buono pasto, è disciplinato dalla
circolare 375000 del 22.12.1992 (in
particolare dall’art.11) così come da
ultimo modificata dalla circolare
120301 del 12.04.2008. Il nuovo
art.11 prevede che abbia diritto al
vitto il personale che:
svolge turni di almeno 6 ore (a prescindere dall’ora di inizio e di fine)
comprendenti le seguenti fasce orarie
14:00/15:00 e/o 20:00/21:00;
- svolge servizi esterni con turnazione
H 24 per i turni pomeridiani (12:00/
18:00 e 13:00/19:00) e serali
(18:00/24:00 e 19:00/01:00), da
consumarsi al di fuori dell’orario di
servizio;
- in ferma volontaria, celibe, nubile o
vedovo senza prole, alloggiato in caserma, che non sia in licenza o in
permesso di qualsiasi tipo.
Pertanto, nell’ambito delle citate casistiche, si ha diritto:
- alla consumazione del pasto, quando ci si trova a prestare servizio in
caserme munite di MOS o di convenzioni con esercizi esterni negli orari
di apertura delle stesse MOS o degli
esercizi convenzionati;
- al buono pasto, quando ci si trova a
prestare servizio in caserme munite di
MOS o di convenzioni con esercizi
esterni, ma si è impossibilitati ad abbandonare il posto di servizio negli
orari di apertura delle stesse MOS o
degli esercizi convenzionati;
- al buono pasto quando ci si trova a
prestare servizio lontano da caserme
munite di MOS o di convenzioni con
esercizi esterni e/o il raggiungimento
delle medesime è antieconomico o
arreca pregiudizio al servizio espletato.
Punti di criticità e possibili soluzioni
La platea degli aventi diritto al vitto
appare dunque abbastanza ben definita dalla normativa. Tuttavia, in attesa del previsto ampliamento del capitolo di spesa dedicato al vitto, si ha
notizia che in molti reparti del Corpo
le novità apportate dalla circolare
120301 del 12.04.2008 sono interpretate ed attuate in maniera diversa e
spesso contraddittoria.
A nostro parere l’unico dubbio interpretativo è rinvenibile in questa unica
situazione:
- finanziere non alloggiato in caserma
comandato di servizio presso una caserma munita di MOS con turno
12:00/18:00 e/o 19:00/01:00. A
cosa ha diritto?: al pasto al di fuori
dell’orario di servizio ma all’interno
dell’orario di apertura della MOS
(esempio ore 11:30 o 18:30) o al
buono pasto?.
Tuttavia, si ritiene opportuno e necessario che vengano emanate disposizioni attuative più chiare e precise
(magari correlate da esempi concreti)
6. I possibili contenziosi
Come abbiamo visto numerose e diverse sono le situazioni critiche relative
alle problematiche correlate alla pianificazione dell’orario di servizio ed alcune di esse comporteranno, prima o
poi, l’innesco di contenzioso amministrativo tra la Guardia di Finanza ed il
proprio personale. Facciamo riferimento in particolare alla situazione relativa alle ore prestate oltre l’orario
d’obbligo in giornate festive ed alla
decadenza del diritto al riposo compensativo.
Nel primo caso per l’abrogazione della circolare n. 282581 del 12.08.
2002 (che dispone la non cumulabilità
dell’indennità compensativa di 5 euro
con l’indennità di straordinario) e per
il riconoscimento dell’indennità di
straordinario (o del riposo compensativo se eccedenti il monte ore di reparto e/o individuale) per tutte le ore prestate oltre l’orario d’obbligo in giornate festive nell’ultimo quinquennio.
Nel secondo caso per l’abrogazione
dell’art.28 comma 6 DPR 170/2007 e
dell’art. 44 del Regolamento interno di
servizio cosi come modificato dal Decreto Dirigenziale 10.10.2007 (che
dispongono la decadenza del diritto al
riposo compensativo) e per il riconoscimento del riposo compensativo per
tutte le ore prestate in eccedenza
all’orario d’obbligo, non retribuite e
non recuperate negli ultimi dieci anni.
Ricorsi che, alla luce della giurisprudenza consolidata, avrebbero ottime
possibilità di vittoria e che metterebbero in serio pericolo gli obiettivi operativi di molti reparti del Corpo.
*Segretario Sezione Ficiesse, Roma
[email protected]
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