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regolamento per la concessione dei posteggi (seminterrato) del

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regolamento per la concessione dei posteggi (seminterrato) del
CITTA’ DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO
_____________
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEI POSTEGGI (SEMINTERRATO) DEL
PARCHEGGIO MULTIPIANO
DI VIA XXIV MAGGIO, ANGOLO VIA
MATTEOTTI
(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 09.06.2007)
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina la concessione dei posteggi dei veicoli situati al piano
seminterrato del parcheggio multipiano di Via XXIV Maggio, angolo Via Matteotti, con
accesso da Traversa di Via Matteotti, per un periodo di anni uno, rinnovabile di anno in
anno.
ART. 2
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La concessione del posteggio è subordinata alle seguenti condizioni:
a) Il richiedente deve essere residente nel Comune di Giulianova al momento della
presentazione della domanda;
b) Il richiedente deve essere proprietario di un veicolo;
c) Il richiedente non deve possedere un posto auto, box e/o garage;
d) Il richiedente può richiedere la concessione di un solo posteggio;
e) E’ vietata la concessione di più di un posteggio per nucleo familiare. Nel caso di
presentazione di più di una domanda da parte di componenti di uno stesso nucleo
familiare, ai fini della concessione, si considera solo la domanda presentata per prima
e si procede d’ufficio all’archiviazione della o delle altre;
f) Solo in caso di presentazione di un numero di domande inferiore ai posteggi disponibili
è possibile concedere un ulteriore posteggio per nucleo familiare.
L’assegnazione della concessione dei posteggi sarà predisposta mediante sorteggio.
Ad ogni posteggio sarà dato un numero progressivo al quale sarà abbinato l’assegnatario
secondo l’ordine di estrazione a sorte del nominativo dei richiedenti.
In caso di presentazione di un numero di domande inferiori al numero di posteggi
disponibili, nel rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere a e b, si procede
all’assegnazione in concessione dei posteggi residui ai soggetti di cui al precedente
comma 1, lettera f).
ART. 3
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Giulianova garantisce il rispetto di criteri di trasparenza ed adeguate forme di
informazione. A tal fine provvede alla pubblicazione di apposito avviso che verrà
pubblicato all’albo pretorio, sul sito Internet del Comune per trenta giorni consecutivi e
reso noto mediante affissione di manifesti.
La redazione e la sottoscrizione dell’avviso pubblico e la sua pubblicazione verranno
curate, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, dall’Area II° “Servizi Individuo,
Famiglia e Cittadino”.
Le persone aventi i requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento possono presentare
domanda per l’assegnazione di un posteggio. La domanda deve esse redatta utilizzando
apposito modello.
La domanda deve pervenire all’ufficio protocollo a pena di decadenza nel termine
perentorio indicato nell’avviso.
Il Corpo di Polizia Municipale provvede d’ufficio all’accertamento ed alla verifica dei
requisiti ed all’acquisizione dello stato di famiglia in base alle risultanze anagrafiche.
Può altresì, disporre ispezioni, sopralluoghi ed accertamenti per verificare l’effettivo
possesso dei requisiti indicati il cui esito potrà essere immediatamente utilizzato per la
decisione sulla domanda di concessione, impregiudicato l’avvio dei procedimenti previsti
dalle leggi vigenti.
La concessione viene rilasciata dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale
previo pagamento del canone di cui al successivo art. 4 del presente regolamento.
ART. 4
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone annuale di concessione del posteggio è determinato con provvedimento della
Giunta comunale prima della pubblicazione dell’avviso di cui al precedente art. 3. Per le
annualità successive il canone può essere modificato entro il 31 dicembre di ogni anno.
La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma del
canone vigente.
Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento diretto alla
Tesoreria comunale.
Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome, codice fiscale del titolare della
concessione, gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce nonché la causale
del versamento.
ART. 5
REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il provvedimento di concessione è sempre revocabile, da parte dell’Amministrazione
Comunale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data
di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini
di legge.
L’espresso provvedimento di revoca è notificato all’interessato al quale è contestualmente
assegnato un congruo termine per il rilascio del posteggio.
Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla
riduzione del canone, senza corresponsione d’interessi, limitatamente al periodo non
usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
Nel caso di revoca per pubblico interesse, il titolare della concessione è tenuto a restituire
al Comando di Polizia Municipale , l’originale del provvedimento concessorio, per i
successivi adempimenti amministrativi.
ART. 6
RINNOVO DELLA CONCESSIONE
Il titolare dell’atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il
soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all’Amministrazione
comunale nella quale dovrà evidenziare gli estremi del provvedimento originario da
rinnovare e dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
di aver assolto al pagamento dei canoni degli anni precedenti nonchè il permanere dei
requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento.
La domanda, di cui al comma 1, dovrà essere prodotta almeno 60 giorni prima della
scadenza della concessione.
La concessione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente, previo
pagamento del canone annuale di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Non si darà corso al rinnovo della concessione qualora non risultino assolti tutti gli
adempimenti di cui ai precedenti commi.
ART. 7
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal
Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, nei seguenti casi:
la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 2;
per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell’atto di concessione e nel presente
regolamento;
in caso di mancato pagamento del canone annuale;
per uso improprio del posteggio o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge
o regolamento vigenti.
La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione
del canone già pagato né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
E’ vietato l’accesso, nella porzione coperta, ai mezzi alimentati a GPL e/o a GAS
METANO.
ART. 8
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è tenuto ad occupare, con il proprio veicolo, il posteggio assegnato entro
gli appositi spazi, a non occupare gli spazi riservati alle manovre, ad osservare
scrupolosamente la segnaletica interna, a seguire il senso di circolazione indicato nella
segnaletica e tenere velocità non superiore al passo d'uomo.
All’interno del parcheggio è fatto divieto al concessionario di:
a) di lasciare acceso il motore per un lungo periodo;
b) portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
c) effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno del parcheggio, eseguire
riparazioni, cambio olio, carico di batterie ed accumulatori e di effettuare ogni altra
operazione che possa essere di intralcio all’utilizzo del parcheggio e/o di danno allo
stesso;
d) sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento;
e) effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio;
f) scaricare sul pavimento acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o
danneggiare;
g) tenere pulito lo spazio pubblico assegnato.
L’Amministrazione comunale, in caso di violazione di norme del presente regolamento che
comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del
parcheggio, è autorizzata ad asportare l'autovettura ed a collocarla altrove all'aperto,
senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi
durante il trasporto.
ART. 9
OBBLIGHI DEL COMUNE
Sarà compito dell’Amministrazione comunale delimitare con apposita segnaletica stradale
orizzontale e verticale i posteggi dati in concessione e la manutenzione straordinaria del
manufatto.
L’Ente declina ogni responsabilità in caso di furto o atti vandalici che si possano verificare
all’interno della struttura.
ART. 10
NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento di applicano le norme vigenti in
materia.
Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e
pubblicazione all’albo pretorio del Comune nei modi e nei termini di legge.
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