regolamento per la concessione dei posteggi (seminterrato) del
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regolamento per la concessione dei posteggi (seminterrato) del
CITTA’ DI GIULIANOVA PROVINCIA DI TERAMO _____________ REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI (SEMINTERRATO) DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIA XXIV MAGGIO, ANGOLO VIA MATTEOTTI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 09.06.2007) ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina la concessione dei posteggi dei veicoli situati al piano seminterrato del parcheggio multipiano di Via XXIV Maggio, angolo Via Matteotti, con accesso da Traversa di Via Matteotti, per un periodo di anni uno, rinnovabile di anno in anno. ART. 2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE La concessione del posteggio è subordinata alle seguenti condizioni: a) Il richiedente deve essere residente nel Comune di Giulianova al momento della presentazione della domanda; b) Il richiedente deve essere proprietario di un veicolo; c) Il richiedente non deve possedere un posto auto, box e/o garage; d) Il richiedente può richiedere la concessione di un solo posteggio; e) E’ vietata la concessione di più di un posteggio per nucleo familiare. Nel caso di presentazione di più di una domanda da parte di componenti di uno stesso nucleo familiare, ai fini della concessione, si considera solo la domanda presentata per prima e si procede d’ufficio all’archiviazione della o delle altre; f) Solo in caso di presentazione di un numero di domande inferiore ai posteggi disponibili è possibile concedere un ulteriore posteggio per nucleo familiare. L’assegnazione della concessione dei posteggi sarà predisposta mediante sorteggio. Ad ogni posteggio sarà dato un numero progressivo al quale sarà abbinato l’assegnatario secondo l’ordine di estrazione a sorte del nominativo dei richiedenti. In caso di presentazione di un numero di domande inferiori al numero di posteggi disponibili, nel rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere a e b, si procede all’assegnazione in concessione dei posteggi residui ai soggetti di cui al precedente comma 1, lettera f). ART. 3 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE Il Comune di Giulianova garantisce il rispetto di criteri di trasparenza ed adeguate forme di informazione. A tal fine provvede alla pubblicazione di apposito avviso che verrà pubblicato all’albo pretorio, sul sito Internet del Comune per trenta giorni consecutivi e reso noto mediante affissione di manifesti. La redazione e la sottoscrizione dell’avviso pubblico e la sua pubblicazione verranno curate, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, dall’Area II° “Servizi Individuo, Famiglia e Cittadino”. Le persone aventi i requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento possono presentare domanda per l’assegnazione di un posteggio. La domanda deve esse redatta utilizzando apposito modello. La domanda deve pervenire all’ufficio protocollo a pena di decadenza nel termine perentorio indicato nell’avviso. Il Corpo di Polizia Municipale provvede d’ufficio all’accertamento ed alla verifica dei requisiti ed all’acquisizione dello stato di famiglia in base alle risultanze anagrafiche. Può altresì, disporre ispezioni, sopralluoghi ed accertamenti per verificare l’effettivo possesso dei requisiti indicati il cui esito potrà essere immediatamente utilizzato per la decisione sulla domanda di concessione, impregiudicato l’avvio dei procedimenti previsti dalle leggi vigenti. La concessione viene rilasciata dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale previo pagamento del canone di cui al successivo art. 4 del presente regolamento. ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE Il canone annuale di concessione del posteggio è determinato con provvedimento della Giunta comunale prima della pubblicazione dell’avviso di cui al precedente art. 3. Per le annualità successive il canone può essere modificato entro il 31 dicembre di ogni anno. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma del canone vigente. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento diretto alla Tesoreria comunale. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome, codice fiscale del titolare della concessione, gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce nonché la causale del versamento. ART. 5 REVOCA DELLA CONCESSIONE Il provvedimento di concessione è sempre revocabile, da parte dell’Amministrazione Comunale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge. L’espresso provvedimento di revoca è notificato all’interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per il rilascio del posteggio. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d’interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso. Nel caso di revoca per pubblico interesse, il titolare della concessione è tenuto a restituire al Comando di Polizia Municipale , l’originale del provvedimento concessorio, per i successivi adempimenti amministrativi. ART. 6 RINNOVO DELLA CONCESSIONE Il titolare dell’atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all’Amministrazione comunale nella quale dovrà evidenziare gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di aver assolto al pagamento dei canoni degli anni precedenti nonchè il permanere dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento. La domanda, di cui al comma 1, dovrà essere prodotta almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione. La concessione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente, previo pagamento del canone annuale di cui all’art. 4 del presente regolamento. Non si darà corso al rinnovo della concessione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai precedenti commi. ART. 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, nei seguenti casi: la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 2; per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell’atto di concessione e nel presente regolamento; in caso di mancato pagamento del canone annuale; per uso improprio del posteggio o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. E’ vietato l’accesso, nella porzione coperta, ai mezzi alimentati a GPL e/o a GAS METANO. ART. 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario è tenuto ad occupare, con il proprio veicolo, il posteggio assegnato entro gli appositi spazi, a non occupare gli spazi riservati alle manovre, ad osservare scrupolosamente la segnaletica interna, a seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere velocità non superiore al passo d'uomo. All’interno del parcheggio è fatto divieto al concessionario di: a) di lasciare acceso il motore per un lungo periodo; b) portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio; c) effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno del parcheggio, eseguire riparazioni, cambio olio, carico di batterie ed accumulatori e di effettuare ogni altra operazione che possa essere di intralcio all’utilizzo del parcheggio e/o di danno allo stesso; d) sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento; e) effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio; f) scaricare sul pavimento acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare; g) tenere pulito lo spazio pubblico assegnato. L’Amministrazione comunale, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio, è autorizzata ad asportare l'autovettura ed a collocarla altrove all'aperto, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto. ART. 9 OBBLIGHI DEL COMUNE Sarà compito dell’Amministrazione comunale delimitare con apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale i posteggi dati in concessione e la manutenzione straordinaria del manufatto. L’Ente declina ogni responsabilità in caso di furto o atti vandalici che si possano verificare all’interno della struttura. ART. 10 NORMA FINALE Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento di applicano le norme vigenti in materia. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all’albo pretorio del Comune nei modi e nei termini di legge.