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ALLEGATO D Concessione N. CONTRATTO DI
ALLEGATO D Schema di contratto e relativo “foglio patti e condizioni” per la Tomba di Famiglia a concessione novantanovennale presso il Cimitero Urbano - cappella funeraria costituita da n. 8 posti per la collocazione dei feretri e ossario/cinerario: Concessione N. CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE PER USO DI CAPPELLA FUNERARIA NEL COMPLETAMENTO DEL CIMITERO URBANO DI RIMINI per anni 99 (novantanove) a far data della sottoscrizione del seguente atto. OGGETTO DELLA CONCESSIONE-CONTRATTO: Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale da valere ad ogni effetto di legge, tra: SAN GAUDENZIO S.P.A. (C.F./P.iva 01736920388), con sede legale in Bologna (BO), via dell’Arcoveggio n. 74, concessionaria per il completamento del Cimitero Urbano come da contratto in data 03/08/2007 rep. n. 1590 e appendice contrattuale in data 10/07/2015 rep. n. 1807, qui rappresentata dal Sig. ______________ nato a __________________ il ________________, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica in Via dell’Arcoveggio 74 – 40129 Bologna (BO), il Sig. Bronzetti dott. Enrico, che agisce nel presente Atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del COMUNE DI RIMINI, C.F. 00304260409 e il/la Sig./Sig.ra ……………………………. nato a ………….. il ……………………. residente a …………… (…) in via ……………………………… n°…… C.F. …………………………….., e il/la Sig./Sig.ra …………….……………. nato a ………….. il ……………………. residente a …………… (…) in via ……………………………… n°…… C.F. …………………………….., maggiorenni e capaci, agenti per se, successori e aventi diritto, di seguito denominati Concessionario, si conviene e stipula la concessione cimiteriale d’uso per anni 99 (NOVANTANOVE) della CAPPELLA FUNERARIA distinta al n…………….. settore ………….. del Cimitero Urbano, costituita da n.8 posti per la collocazione dei feretri ed annesso ossario/cinerario. Il corrispettivo stabilito è pari a Euro ……………………. (………………………..…………../…). OBBLIGHI E CONDIZIONI: a) La concessione di cui trattasi è assoggettata a tutte le norme e modalità risultanti dall’allegato “FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI”, parte integrante e sostanziale del presente atto. b) Le spese relative alla scritturazione ed alla registrazione della presente concessione, sono a completo carico del Concessionario. Un originale del presente atto sarà conservato nell’archivio dei Servizi Cimiteriali. Letto, confermato e sottoscritto. IL CONCESSIONARIO ………………………..… Rimini, lì ……………… SAN GAUDENZIO S.P.A. Il Legale Rappresentante (Squarzina Daniele) ………………………..… Rimini, lì ……………… IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO DEL COMUNE DI RIMINI (Bronzetti dott. Enrico) ………………………..… Rimini, lì ……………… Allegati: Foglio di Patti e Condizioni; Planimetria. FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI ALLEGATO A CONCESSIONE CIMITERIALE DI CAPPELLA FUNERARIA FAMILIARE NEL CIMITERO CIVICO E MONUMENTALE Art. 1 OGGETTO E CONDIZIONI 1) Il rapporto tra San Gaudenzio S.p.A., il Comune di Rimini, ciascuno per quanto di competenza ed il Cittadino titolare di concessione cimiteriale è regolamentato dal presente disciplinare che detta al riguardo condizioni e disposizioni. 2) Il presente “Foglio di PATTI e CONDIZIONI” è parte integrante e sostanziale della concessione cimiteriale. 3) La TOMBA DI FAMIGLIA, realizzata allo stato grezzo su iniziativa della Amministrazione comunale all’interno del Cimitero Civico e Monumentale, viene concessa in uso, ai cittadini richiedenti, conformemente con quanto disposto dal D.P.R del 10 settembre 1990, N°285 e sue successive modifiche e/o integrazioni e dalla vigente disciplina regionale e locale. 4) La concessione cimiteriale non trasferisce la proprietà dei manufatti che resta in ogni caso esclusiva del Comune. 5) Con il presente disciplinare inoltre, il Concessionario si impegna alla piena osservanza alle Leggi e del Regolamento vigenti, che afferma di ben conoscere, e a tutte le altre disposizioni che potranno in seguito emanarsi in materia. Art. 2 MODALITÀ 1) Il DIRITTO D’USO della TOMBA DI FAMIGLIA, a 8 posti per la tumulazione dei feretri ed annesso ossario/cinerario, è riservato esclusivamente alla persona del Concessionario e a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta del Concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall’atto di concessione; in ogni caso, tale diritto si esercita fino alla capienza del sepolcro concesso. 2) Il Concessionario o il Titolare della concessione possono disporre l’ammissione nella sepoltura di cadaveri, resti o ceneri di: a) – parenti del Concessionario fino al sesto grado; b)– affini del Concessionario entro il terzo grado; c) –altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del Concessionario o titolare della concessione; d)– persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Concessionario o del titolare della concessione. 3) Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2), la domanda deve essere firmata dal Concessionario o da un Titolare della concessione, che s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa. 4) Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2), la domanda deve essere firmata dal Concessionario o da tutti i Titolari della concessione. 5) Nel caso di benemerenza la stessa deve contenere altresì la contestuale dichiarazione che l’ammissione nella TOMBA DI FAMIGLIA avviene senza fine di lucro o di speculazione; L’accoglimento della dichiarazione di benemerenza è subordinato al versamento del diritto previsto in tariffa. 6) In ogni loculo e avello potranno esservi sepolte, oltre al feretro stabilito, anche cassettine di ossa, ceneri oppure nati morti secondo le disposizioni al momento vigenti; per tali sepolture dovrà essere corrisposto ogniqualvolta diritto/tariffa cimiteriale come dalla “GRIGLIA TARIFFARIA CIMITERIALE” vigente al momento della richiesta. 7) Il “DIRITTO DI RI-CONCESSIONE”, disciplinato dalla normativa locale, può essere richiesto, entro l’ultimo anno di durata della concessione, dal Concessionario o aventi titolo, corrispondendo apposita tariffa di ri-concessione; tale possibilità comunque non costituisce vincolo alcuno per l’Amministrazione comunale. 8) Qualora il Concessionario non provveda, entro l’ultimo anno del periodo di concessione, all’eventuale rinnovo (ri-concessione) del contratto stipulato, si procederà alla sistemazione dei resti mortali o delle ceneri ivi presenti in Ossario comune o Cinerario comune dello stesso Cimitero; i resti, il cui processo di mineralizzazione non sia interamente compiuto, saranno prima inumati (sepolti in terra) per un periodo ridotto di sepoltura (cinque anni) oppure cremati e saranno successivamente sistemati nell’Ossario o Cinerario comune dello stesso Cimitero. 9) La retrocessione al Comune della concessione potrà sempre essere richiesta ed accolta secondo le modalità previste dal bando o dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e saranno applicate le modalità tariffarie di retrocessione stabilite nell’apposita “GRIGLIA TARIFFARIA CIMITERIALE” vigente al momento della richiesta. Art. 3 OBBLIGHI 1) Qualora, durante il periodo di concessione, il Concessionario morisse, gli aventi titolo dovranno presentare domanda di SUBENTRO che consente di avvalersi di eventuale successiva richiesta del Diritto di ri-concessione. La domanda di subentro è assoggettata alla corresponsione di una somma stabilita nell’apposita “GRIGLIA TARIFFARIA CIMITERIALE” vigente al momento della richiesta. 2) Ai Concessionari è fatto obbligo di: a) Installare a proprie spese, entro sei mesi dalla data di sepoltura del feretro, resti mortali o ceneri nello spazio previsto all’interno della TOMBA DI FAMIGLIA, lastra lapidea sulla quale è obbligo riportare almeno: “nome e cognome, data di nascita e di morte in esteso” del defunto. Nel caso in cui tale operazione non abbia luogo entro il periodo suddetto, il Comune si riserva la facoltà di fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario potrà provvedere all'installazione; in caso di inosservanza si applicheranno le disposizioni in materia di adeguamento delle opere previste dal Regolamento comunale vigente. b) Uniformarsi per ciò che riguarda le opere di sistemazione e finitura della TOMBA DI FAMIGLIA in concessione, nonché per la forma e l’arredo funerario delle lapidi, alle modalità e regolamentazione al momento vigenti e prescritte; in caso di inadempienza, il Comune si riserva la facoltà di fissare un congruo termine per la regolarizzazione; in caso di inosservanza si applicheranno le disposizioni in materia di adeguamento delle opere previste dal Regolamento comunale vigente. c) Rispettare le tipologie di chiusura di ogni singola cappella secondo le opzioni stabilite nelle presenti prescrizioni a cui è allegata n.1 tavola grafica esplicativa; inoltre sarà obbligo dei concessionari delle cappelle cointestate, uniformarsi tra loro relativamente alla realizzazione delle tipologie di chiusura previste. d) Non cedere ad altri, per qualsiasi titolo o causa, l’uso dei posti feretro in concessione, utilizzabili unicamente per feretri, resti mortali e/o ceneri di familiari, ovvero per i quali è stata rilasciata concessione, fatta salva l'eventuale benemerenza in conformità alle disposizioni nazionali e locali a riguardo, pena la facoltà per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione. 3) Per il rilascio della concessione e per ogni operazione cimiteriale (anche ogni sepoltura) dovrà corrispondersi apposito Diritto/Tariffa come in “GRIGLIA TARIFFARIA CIMITERIALE” vigente al momento della richiesta. Art. 4 MANUTENZIONE 1) San Gaudenzio S.p.A. e il Comune di Rimini, ciascuno per quanto di propria competenza, provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di cui trattasi, limitatamente alle sole parti strutturali dei manufatti (solette, pareti divisorie, solai di copertura) mentre sono a carico dei Concessionari le lapidi, anche se fornite dal Comune, e le parti decorative costruite o installate sulle stesse, il sistema di fissaggio, gli infissi, la volumetria interna e l’ordinaria pulizia. 2) Nel caso il sepolcro venisse dichiarato inidoneo alla tumulazione di feretri o resti o ceneri da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, il Concessionario avrà l’obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di sei mesi. 3) La realizzazione di qualunque manufatto, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’Amministrazione comunale, deve comunque essere contenuta nei limiti dell’area o dell’opera concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o allo svolgimento dell'ordinaria attività da parte degli operatori cimiteriali. Art. 5 PRESCRIZIONI 1) La Cappella Funeraria viene consegnata agibile per le sepolture, finita esternamente e allo stato grezzo per la parte interna. La realizzazione delle opere di sistemazione e finitura interna della Cappella Funeraria in concessione, è soggetta alla presentazione di COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ( CIL ) per interventi di attività edilizia libera di cui all’art. 7, comma 4, LR 15/2013, da farsi con presentazione della documentazione prevista al competente Sportello Unico per l’Edilizia; la documentazione da presentare dovrà riportare l’esatta indicazione dei materiali utilizzati, i particolari esecutivi delle finiture, i fissaggi delle lapidi fisse e amovibili con particolare riguardo alle norme di sicurezza e al mantenimento delle caratteristiche nel tempo, gli arredi o lavorazioni artistiche, nelle modalità stabilite dalla disciplina regionale vigente, con versamento dei “diritti di segreteria” previsti. 2) A termine dei lavori non è richiesta certificazione circa l’agibilità del manufatto edilizio cimiteriale in quanto già consegnato agibile all’atto della concessione dall’Ente comunale. 3) Si precisa che la Tomba di Famiglia, avvenuta la registrazione della concessione cimiteriale, è subito utilizzabile per le sepolture di feretri e/o resti ossei ovvero ceneri. 4) Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, il Concessionario avrà un termine di 6 mesi per la presentazione del progetto, sottoposto alle procedure stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia. I lavori di completamento, da mantenersi nei limiti dell'area concessa, senza pregiudicare le opere confinanti o i servizi cimiteriali, dovranno essere completati entro il termine previsto dall'atto abilitativo pena la decadenza dell'atto concessorio e l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate. Potrà essere richiesta una sola proroga pari a mesi sei, per ritardo sulla presentazione del progetto, con richiesta scritta da farsi a cura del Concessionario; tale richiesta sarà rivolta al Dirigente responsabile del Settore Servizi al Cittadino. 5) Le opere di finitura e di allestimento interno delle cappelle sono ad onere e cura di ogni Concessionario nel rispetto di quanto stabilito con le presenti disposizioni, con libera scelta degli esecutori delle opere (imprese edili, marmisti, fabbri, vetrai, ecc.) purché le Ditte siano regolarmente operanti e previa presentazione, da farsi contestualmente alla consegna della Comunicazione di Inizio Lavori ( CIL ), di obbligatoria polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, a nome del Concessionario, a favore del Comune di Rimini, di importo pari a Euro 15.000,00, da mantenersi per tutto il periodo di durata dei lavori e fino al loro compimento accertato da sopralluogo di tecnico comunale dei Servizi Cimiteriali, da richiedere con comunicazione scritta da parte del Tecnico incaricato alla progettazione e Direzione Lavori delle opere. Tale polizza ha il compito di svolgere garanzia sulla realizzazione dei lavori, da compiersi con cura, senza danni nei confronti delle parti comuni. 6) Nel caso di danni a beni (strutture e finiture degli immobili, attrezzature, impianti, e quant’altro presente) di proprietà dell’Ente comunale sarà riscosso il premio corrispondente al danno effettuato, quantificato con apposita perizia. 7) Il Concessionario e successivamente gli aventi titolo, sono sempre responsabili dei danni che per loro attività dovessero causare o produrre a persone e/o beni (es. concessionari contermini di Tombe o loculi o frequentatori del cimitero) ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. 8) In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale (DPR 285/90 art.92), regionale (L.R. n. 19/2004) e locale (Regolamento Comunale per le attività Funerarie, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria vigente) e specificando che le presenti Norme tecniche sono parte integrante dell’atto di concessione cimiteriale, è stabilito che nel caso in cui sulle opere realizzate si riscontrassero difformità rispetto alle presenti prescrizioni o modifiche non preventivamente autorizzate, l’Amministrazione provvederà a bloccare immediatamente l’attività di seppellimento in tale Tomba e l’esecuzione di ogni altra operazione cimiteriale, ciò fino a quando non sarà risolta la difformità ovvero dichiarata la decadenza della concessione. Art. 6 DECADENZA 1) La decadenza della concessione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento Comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, viene dichiarata nei seguenti casi: a) concessione oggetto di lucro o di speculazione; b) la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa con pregiudizio alla stabilità delle opere; c) inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla realizzazione delle opere entro i termini fissati al comma 4) dell’art.5 del presente foglio di patti e condizioni, parte integrante dell’atto di concessione cimiteriale; d) grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione. 2) La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto alla lettera a) del comma precedente, è subordinata alla previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, in quanto individuati o individuabili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell’Albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di trenta giorni consecutivi. 3) Pronunciata la decadenza della concessione si disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ossa o ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. 4) Successivamente verrà disposta la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle stesse, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune. Art. 7 NORME TECNICHE Le caratteristiche di queste Tombe di Famiglia hanno posto la necessità di disporre prescrizioni tecniche tali da rendere rigorosi l’uniformità e il decoro, stimolare la realizzazione di spazi in cui prevalga l’accezione del sentimento della memoria e della ricerca artistica, caratteristiche peculiari di tali luoghi. Le disposizioni del presente articolato hanno carattere prescrittivo ed obbligatorio per tutto ciò che viene dettagliato. TIPOLOGIA: Cappella singola 1) Luogo di Cimitero Civico e Monumentale realizzazione 2) Ubicazione Affacciate su portico 3) Capienza N.8 posti per la collocazione dei feretri posizionati sui due lati contrapposti ed ossario nella parte centrale 4) Caratteristiche La tomba è agibile alla sepoltura di cadaveri, resti ossei e ceneri; viene inoltre concesso ad uso esclusivo del Concessionario, il vano vestibolare di circa mq 3,30; il Concessionario ha l’obbligo di realizzare le finiture, gli arredi interni e la chiusura sul percorso distributivo nelle modalità e prescrizioni fornite nelle presenti NORME TECNICHE, parti integranti della Concessione; il vano funerario privato sarà accessibile anche ai portatori di handicap e lo stesso è già dotato di predisposizione per l’eventuale allaccio di luce votiva. 1) La Tomba di Famiglia viene realizzata contestualmente e completamente integrata alle altre nuove costruzioni funerarie realizzate dalla Amministrazione comunale, quali colombari, ossari e cinerari. Il Comune di Rimini ha realizzato nuove Tombe di Famiglia la cui tipologia, “cappella”, si presenta disposta in serie lungo un percorso coperto a portico. 2) Sarà obbligo dei concessionari rispettare le tipologie di chiusura di ogni singola cappella secondo le opzioni stabilite nelle presenti prescrizioni corredate di n.1 tavola grafica esplicativa. 3) Queste cappelle hanno capienza di n. 8 posti feretro in loculo; la introduzione dei feretri avviene dall'esterno (dal portico); inoltre è realizzato all’interno un contenitore in muratura utile per contenere resti ossi in cassetta di zinco e/o ceneri in urna cineraria. E’ comunque consentito l’uso dei loculi per posto salma alla contemporanea sepoltura di resti ossei ovvero ceneri (posti in idonei contenitori) fino al raggiungimento della capienza massima di ogni loculo stesso (nei disposti della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 e della normativa locale vigente). 4) La Facciata su Portico: la concessione cimiteriale della Cappella Funeraria comprende la fornitura e posa in opera delle lastre lapidee poste a coprire i vani di accesso dei singoli loculi sul porticato a cura dell’Amministrazione comunale. Il Concessionario avrà cura ed obbligo di finire solo l’interno del vano vestibolare e mantenere inalterate anche nel tempo le finiture eseguite esternamente dalla Amministrazione comunale per un carattere di decoro complessivo ed uniformità. Sulla facciata verso il porticato il Concessionario dovrà riportare iscrizione a caratteri in bronzo applicati (lucido, brunito o satinato) o incisi in cui riportare la scritta FAMIGLIA COGNOME o FAMIGLIA NOME COGNOME del concessionario. 5) Il vano corrispondente all’apertura sull’interno della cappella sarà allestito con fasce di granito sardo analogo a quello esistente posto in opera per le lapidi dell’Ente comunale, potrà avere finitura bocciardata fine (uniforme), fiammata ovvero levigata lucida, nelle dimensioni indicate dalla tavola grafica in calce allegata. 6) Apertura di accesso al vano cappella su portico: sono previste n.2 tipologie di realizzazione di chiusura/apertura della cappella su portico, a cura e spesa dei concessionari: in vetro (temperato o di sicurezza, due parti fisse ed una centrale apribile ad anta verso l’interno e sopraluce fisso) posto in opera senza profili ma con semplice uso di attacchi in ottone lucido, l’altra tramite cancello con anta/e apribili verso l’interno da realizzarsi in acciaio zincato nella specchiatura indicata nella tavola grafica allegata in calce, posto in opera verniciato a pigmento grigio scuro. La realizzazione di tali protezioni dovrà attenersi alle modalità dimensioni e disegno previste nella presente normativa per avere garantita l’uniformità e il decoro. Il Concessionario potrà scegliere di non eseguire alcuna chiusura del proprio vano vestibolare su portico. 7) E’ richiesto che il vano vestibolare risulti accessibile anche ai portatori di handicap. 8) L’Allestimento interno del vano vestibolare, sarà realizzato secondo la libera scelta del concessionario purché siano seguiti dettami di decoro e composizione artistica attinente il luogo cimiteriale. Il pavimento potrà essere realizzato con rilievo rispetto il piano medio di calpestio esterno del portico comunque non superiore a cm. 2, potrà utilizzarsi: 1) granito, 2) pietra, 3) marmo, 4) cotto, in lastre, mattonelle o massetto (cocciopesto), con finitura superficiale lucida, sabbiata, levigata, bocciardata fine. Le pareti potranno essere rivestite in granito, pietra o marmo od anche in opera musiva; gli arredi funerari potranno essere in materiale applicato (es. bronzo, acciaio con finitura non lucida, ecc.) od anche potrà farsi uso dell’incisione di caratteri e decori purché sia sempre indicata, per ogni sepoltura, “nome e cognome, data di nascita e di morte”. E’ facoltativo dare specificità di altare o comunque religiosa all’interno, è altresì facoltativa la collocazione di arredi quali inginocchiatoio, portafiori, portaritratti, ecc…, purchè gli stessi non siano di intralcio per la esecuzione delle operazioni cimiteriali o siano allo scopo facilmente rimovibili e ricollocabili. 9) Allaccio votivo: le Cappelle Funerarie sono dotate di predisposizione per l’allaccio votivo, questi è collocato sul plafone del soffitto e potranno essere utilizzati corpi luminosi idonei, a norme CEI e CE; l’allaccio votivo e manutenzione saranno eseguiti direttamente ed esclusivamente dai Servizi Cimiteriali; non potranno essere collocati pannelli fotovoltaici (celle solari) sulla parete verso il porticato. 10) Il Soffitto non potrà essere rivestito con marmi o altro materiale di rivestimento ma finito ad intonaco anche rasato o a stucco ovvero affrescato. Art. 8 VALIDITA’ Le presenti disposizioni sono PARTE INTEGRANTE DI CIASCUNA CONCESSIONE CIMITERIALE DI TOMBA DI FAMIGLIA. Art. 9 AZIONI LEGALI 1) Per qualsiasi controversia, non definibile con spirito di amichevole composizione, sarà competente il TAR di Bologna o il Foro di Rimini. In ogni caso, durante le more del giudizio, non sarà consentito l'utilizzo della tomba per effettuare nuove sepolture. 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare le parti fanno riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990 N.° 285 e successive modificazioni/integrazioni, alla vigente Normativa regionale e locale in materia cimiteriale, alle Disposizioni del Codice Civile ed ogni altra Norma vigente di Legge. Letto approvato e sottoscritto. IL CONCESSIONARIO, PER ACCETTAZIONE ______________________ Rimini, lì ……………… FORESE PROJECT S.R.L. Il Legale Rappresentante ___________________ Rimini, lì ……………… IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO DEL COMUNE DI RIMINI (Bronzetti dott. Enrico) ___________________ Rimini, lì ………………