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ALLEGATO D Concessione N. CONTRATTO DI

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ALLEGATO D Concessione N. CONTRATTO DI
ALLEGATO D
Schema di contratto e relativo “foglio patti e condizioni” per la Tomba di Famiglia a concessione
novantanovennale presso il Cimitero Urbano - cappella funeraria costituita da n. 8 posti per la collocazione
dei feretri e ossario/cinerario:
Concessione N. CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE PER USO DI CAPPELLA FUNERARIA
NEL COMPLETAMENTO DEL CIMITERO URBANO DI RIMINI
per anni 99 (novantanove) a far data della sottoscrizione del seguente atto.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE-CONTRATTO:
Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale da valere ad ogni effetto di legge, tra:
SAN GAUDENZIO S.P.A. (C.F./P.iva 01736920388), con sede legale in Bologna (BO), via
dell’Arcoveggio n. 74, concessionaria per il completamento del Cimitero Urbano come da contratto
in data 03/08/2007 rep. n. 1590 e appendice contrattuale in data 10/07/2015 rep. n. 1807, qui
rappresentata dal Sig. ______________ nato a __________________ il ________________, in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica in Via
dell’Arcoveggio 74 – 40129 Bologna (BO),
il Sig. Bronzetti dott. Enrico, che agisce nel presente Atto nella sua qualità di Dirigente del Settore
Servizi al Cittadino del COMUNE DI RIMINI, C.F. 00304260409
e
il/la Sig./Sig.ra ……………………………. nato a ………….. il ……………………. residente a
…………… (…) in via ……………………………… n°…… C.F. ……………………………..,
e il/la Sig./Sig.ra …………….……………. nato a ………….. il ……………………. residente a
…………… (…) in via ……………………………… n°…… C.F. ……………………………..,
maggiorenni e capaci, agenti per se, successori e aventi diritto,
di seguito denominati Concessionario,
si conviene e stipula la concessione cimiteriale d’uso per anni 99 (NOVANTANOVE) della
CAPPELLA FUNERARIA distinta al n…………….. settore ………….. del Cimitero Urbano,
costituita da n.8 posti per la collocazione dei feretri ed annesso ossario/cinerario.
Il corrispettivo stabilito è pari a Euro ……………………. (………………………..…………../…).
OBBLIGHI E CONDIZIONI:
a) La concessione di cui trattasi è assoggettata a tutte le norme e modalità risultanti dall’allegato
“FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
b) Le spese relative alla scritturazione ed alla registrazione della presente concessione, sono a
completo carico del Concessionario.
Un originale del presente atto sarà conservato nell’archivio dei Servizi Cimiteriali.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL CONCESSIONARIO
………………………..…
Rimini, lì ………………
SAN GAUDENZIO S.P.A.
Il Legale Rappresentante
(Squarzina Daniele)
………………………..…
Rimini, lì ………………
IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
DEL COMUNE DI RIMINI
(Bronzetti dott. Enrico)
………………………..…
Rimini, lì ………………
Allegati:
Foglio di Patti e Condizioni;
Planimetria.
FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI ALLEGATO A CONCESSIONE CIMITERIALE DI
CAPPELLA FUNERARIA FAMILIARE NEL CIMITERO CIVICO E MONUMENTALE
Art. 1 OGGETTO E CONDIZIONI
1) Il rapporto tra San Gaudenzio S.p.A., il Comune di Rimini, ciascuno per quanto di competenza
ed il Cittadino titolare di concessione cimiteriale è regolamentato dal presente disciplinare che
detta al riguardo condizioni e disposizioni.
2) Il presente “Foglio di PATTI e CONDIZIONI” è parte integrante e sostanziale della concessione
cimiteriale.
3) La TOMBA DI FAMIGLIA, realizzata allo stato grezzo su iniziativa della Amministrazione
comunale all’interno del Cimitero Civico e Monumentale, viene concessa in uso, ai cittadini
richiedenti, conformemente con quanto disposto dal D.P.R del 10 settembre 1990, N°285 e sue
successive modifiche e/o integrazioni e dalla vigente disciplina regionale e locale.
4) La concessione cimiteriale non trasferisce la proprietà dei manufatti che resta in ogni caso
esclusiva del Comune.
5) Con il presente disciplinare inoltre, il Concessionario si impegna alla piena osservanza alle
Leggi e del Regolamento vigenti, che afferma di ben conoscere, e a tutte le altre disposizioni
che potranno in seguito emanarsi in materia.
Art. 2 MODALITÀ
1) Il DIRITTO D’USO della TOMBA DI FAMIGLIA, a 8 posti per la tumulazione dei feretri ed
annesso ossario/cinerario, è riservato esclusivamente alla persona del Concessionario e a quelle
della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta
del Concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle
persone contemplate nel relativo ordinamento e dall’atto di concessione; in ogni caso, tale
diritto si esercita fino alla capienza del sepolcro concesso.
2) Il Concessionario o il Titolare della concessione possono disporre l’ammissione nella sepoltura
di cadaveri, resti o ceneri di:
a) – parenti del Concessionario fino al sesto grado;
b)– affini del Concessionario entro il terzo grado;
c) –altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del Concessionario o titolare della
concessione;
d)– persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Concessionario o
del titolare della concessione.
3) Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2), la domanda deve essere firmata dal
Concessionario o da un Titolare della concessione, che s'intende agisca in nome e per conto di
tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il
Comune da qualsivoglia rivalsa.
4) Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2), la domanda deve essere firmata
dal Concessionario o da tutti i Titolari della concessione.
5) Nel caso di benemerenza la stessa deve contenere altresì la contestuale dichiarazione che
l’ammissione nella TOMBA DI FAMIGLIA avviene senza fine di lucro o di speculazione;
L’accoglimento della dichiarazione di benemerenza è subordinato al versamento del diritto
previsto in tariffa.
6) In ogni loculo e avello potranno esservi sepolte, oltre al feretro stabilito, anche cassettine di
ossa, ceneri oppure nati morti secondo le disposizioni al momento vigenti; per tali sepolture
dovrà essere corrisposto ogniqualvolta diritto/tariffa cimiteriale come dalla “GRIGLIA
TARIFFARIA CIMITERIALE” vigente al momento della richiesta.
7) Il “DIRITTO DI RI-CONCESSIONE”, disciplinato dalla normativa locale, può essere richiesto,
entro l’ultimo anno di durata della concessione, dal Concessionario o aventi titolo,
corrispondendo apposita tariffa di ri-concessione; tale possibilità comunque non costituisce
vincolo alcuno per l’Amministrazione comunale.
8) Qualora il Concessionario non provveda, entro l’ultimo anno del periodo di concessione,
all’eventuale rinnovo (ri-concessione) del contratto stipulato, si procederà alla sistemazione dei
resti mortali o delle ceneri ivi presenti in Ossario comune o Cinerario comune dello stesso
Cimitero; i resti, il cui processo di mineralizzazione non sia interamente compiuto, saranno
prima inumati (sepolti in terra) per un periodo ridotto di sepoltura (cinque anni) oppure cremati
e saranno successivamente sistemati nell’Ossario o Cinerario comune dello stesso Cimitero.
9) La retrocessione al Comune della concessione potrà sempre essere richiesta ed accolta secondo
le modalità previste dal bando o dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e saranno
applicate le modalità tariffarie di retrocessione stabilite nell’apposita “GRIGLIA TARIFFARIA
CIMITERIALE” vigente al momento della richiesta.
Art. 3 OBBLIGHI
1) Qualora, durante il periodo di concessione, il Concessionario morisse, gli aventi titolo dovranno
presentare domanda di SUBENTRO che consente di avvalersi di eventuale successiva richiesta
del Diritto di ri-concessione. La domanda di subentro è assoggettata alla corresponsione di una
somma stabilita nell’apposita “GRIGLIA TARIFFARIA CIMITERIALE” vigente al momento
della richiesta.
2) Ai Concessionari è fatto obbligo di:
a) Installare a proprie spese, entro sei mesi dalla data di sepoltura del feretro, resti mortali o
ceneri nello spazio previsto all’interno della TOMBA DI FAMIGLIA, lastra lapidea sulla
quale è obbligo riportare almeno: “nome e cognome, data di nascita e di morte in esteso” del
defunto. Nel caso in cui tale operazione non abbia luogo entro il periodo suddetto, il
Comune si riserva la facoltà di fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario
potrà provvedere all'installazione; in caso di inosservanza si applicheranno le disposizioni in
materia di adeguamento delle opere previste dal Regolamento comunale vigente.
b) Uniformarsi per ciò che riguarda le opere di sistemazione e finitura della TOMBA DI
FAMIGLIA in concessione, nonché per la forma e l’arredo funerario delle lapidi, alle
modalità e regolamentazione al momento vigenti e prescritte; in caso di inadempienza, il
Comune si riserva la facoltà di fissare un congruo termine per la regolarizzazione; in caso di
inosservanza si applicheranno le disposizioni in materia di adeguamento delle opere previste
dal Regolamento comunale vigente.
c) Rispettare le tipologie di chiusura di ogni singola cappella secondo le opzioni stabilite nelle
presenti prescrizioni a cui è allegata n.1 tavola grafica esplicativa; inoltre sarà obbligo dei
concessionari delle cappelle cointestate, uniformarsi tra loro relativamente alla realizzazione
delle tipologie di chiusura previste.
d) Non cedere ad altri, per qualsiasi titolo o causa, l’uso dei posti feretro in concessione,
utilizzabili unicamente per feretri, resti mortali e/o ceneri di familiari, ovvero per i quali è
stata rilasciata concessione, fatta salva l'eventuale benemerenza in conformità alle
disposizioni nazionali e locali a riguardo, pena la facoltà per il Comune di dichiarare la
decadenza della concessione.
3) Per il rilascio della concessione e per ogni operazione cimiteriale (anche ogni sepoltura) dovrà
corrispondersi apposito Diritto/Tariffa come in “GRIGLIA TARIFFARIA CIMITERIALE”
vigente al momento della richiesta.
Art. 4 MANUTENZIONE
1) San Gaudenzio S.p.A. e il Comune di Rimini, ciascuno per quanto di propria competenza,
provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di cui trattasi,
limitatamente alle sole parti strutturali dei manufatti (solette, pareti divisorie, solai di copertura)
mentre sono a carico dei Concessionari le lapidi, anche se fornite dal Comune, e le parti
decorative costruite o installate sulle stesse, il sistema di fissaggio, gli infissi, la volumetria
interna e l’ordinaria pulizia.
2) Nel caso il sepolcro venisse dichiarato inidoneo alla tumulazione di feretri o resti o ceneri da
parte del responsabile dei servizi cimiteriali, il Concessionario avrà l’obbligo di adeguare il
sepolcro alle norme vigenti entro il termine di sei mesi.
3) La realizzazione di qualunque manufatto, nel rispetto delle prescrizioni dettate
dall’Amministrazione comunale, deve comunque essere contenuta nei limiti dell’area o
dell’opera concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o allo svolgimento
dell'ordinaria attività da parte degli operatori cimiteriali.
Art. 5 PRESCRIZIONI
1) La Cappella Funeraria viene consegnata agibile per le sepolture, finita esternamente e allo stato
grezzo per la parte interna. La realizzazione delle opere di sistemazione e finitura interna della
Cappella Funeraria in concessione, è soggetta alla presentazione di COMUNICAZIONE DI
INIZIO LAVORI ( CIL ) per interventi di attività edilizia libera di cui all’art. 7, comma 4, LR
15/2013, da farsi con presentazione della documentazione prevista al competente Sportello
Unico per l’Edilizia; la documentazione da presentare dovrà riportare l’esatta indicazione dei
materiali utilizzati, i particolari esecutivi delle finiture, i fissaggi delle lapidi fisse e amovibili
con particolare riguardo alle norme di sicurezza e al mantenimento delle caratteristiche nel
tempo, gli arredi o lavorazioni artistiche, nelle modalità stabilite dalla disciplina regionale
vigente, con versamento dei “diritti di segreteria” previsti.
2) A termine dei lavori non è richiesta certificazione circa l’agibilità del manufatto edilizio
cimiteriale in quanto già consegnato agibile all’atto della concessione dall’Ente comunale.
3) Si precisa che la Tomba di Famiglia, avvenuta la registrazione della concessione cimiteriale, è
subito utilizzabile per le sepolture di feretri e/o resti ossei ovvero ceneri.
4) Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, il Concessionario avrà un termine di 6 mesi
per la presentazione del progetto, sottoposto alle procedure stabilite dalle disposizioni nazionali,
regionali e comunali vigenti in materia. I lavori di completamento, da mantenersi nei limiti
dell'area concessa, senza pregiudicare le opere confinanti o i servizi cimiteriali, dovranno essere
completati entro il termine previsto dall'atto abilitativo pena la decadenza dell'atto concessorio e
l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate. Potrà essere richiesta una sola
proroga pari a mesi sei, per ritardo sulla presentazione del progetto, con richiesta scritta da farsi
a cura del Concessionario; tale richiesta sarà rivolta al Dirigente responsabile del Settore Servizi
al Cittadino.
5) Le opere di finitura e di allestimento interno delle cappelle sono ad onere e cura di ogni
Concessionario nel rispetto di quanto stabilito con le presenti disposizioni, con libera scelta
degli esecutori delle opere (imprese edili, marmisti, fabbri, vetrai, ecc.) purché le Ditte siano
regolarmente operanti e previa presentazione, da farsi contestualmente alla consegna della
Comunicazione di Inizio Lavori ( CIL ), di obbligatoria polizza fideiussoria assicurativa o
bancaria, a nome del Concessionario, a favore del Comune di Rimini, di importo pari a Euro
15.000,00, da mantenersi per tutto il periodo di durata dei lavori e fino al loro compimento
accertato da sopralluogo di tecnico comunale dei Servizi Cimiteriali, da richiedere con
comunicazione scritta da parte del Tecnico incaricato alla progettazione e Direzione Lavori
delle opere. Tale polizza ha il compito di svolgere garanzia sulla realizzazione dei lavori, da
compiersi con cura, senza danni nei confronti delle parti comuni.
6) Nel caso di danni a beni (strutture e finiture degli immobili, attrezzature, impianti, e quant’altro
presente) di proprietà dell’Ente comunale sarà riscosso il premio corrispondente al danno
effettuato, quantificato con apposita perizia.
7) Il Concessionario e successivamente gli aventi titolo, sono sempre responsabili dei danni che
per loro attività dovessero causare o produrre a persone e/o beni (es. concessionari contermini
di Tombe o loculi o frequentatori del cimitero) ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.
8) In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale (DPR 285/90 art.92), regionale
(L.R. n. 19/2004) e locale (Regolamento Comunale per le attività Funerarie, Cimiteriali e di
Polizia Mortuaria vigente) e specificando che le presenti Norme tecniche sono parte integrante
dell’atto di concessione cimiteriale, è stabilito che nel caso in cui sulle opere realizzate si
riscontrassero difformità rispetto alle presenti prescrizioni o modifiche non preventivamente
autorizzate, l’Amministrazione provvederà a bloccare immediatamente l’attività di
seppellimento in tale Tomba e l’esecuzione di ogni altra operazione cimiteriale, ciò fino a
quando non sarà risolta la difformità ovvero dichiarata la decadenza della concessione.
Art. 6 DECADENZA
1) La decadenza della concessione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento Comunale
per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, viene dichiarata nei
seguenti casi:
a) concessione oggetto di lucro o di speculazione;
b) la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando
non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa con pregiudizio alla
stabilità delle opere;
c) inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla realizzazione
delle opere entro i termini fissati al comma 4) dell’art.5 del presente foglio di patti e
condizioni, parte integrante dell’atto di concessione cimiteriale;
d) grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
2) La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto alla lettera a) del comma
precedente, è subordinata alla previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, in quanto
individuati o individuabili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell’Albo
comunale ed in quello cimiteriale per la durata di trenta giorni consecutivi.
3) Pronunciata la decadenza della concessione si disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri,
resti, ossa o ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
4) Successivamente verrà disposta la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello
stato delle stesse, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.
Art. 7 NORME TECNICHE
Le caratteristiche di queste Tombe di Famiglia hanno posto la necessità di disporre prescrizioni
tecniche tali da rendere rigorosi l’uniformità e il decoro, stimolare la realizzazione di spazi in cui
prevalga l’accezione del sentimento della memoria e della ricerca artistica, caratteristiche peculiari
di tali luoghi.
Le disposizioni del presente articolato hanno carattere prescrittivo ed obbligatorio per tutto ciò che
viene dettagliato.
TIPOLOGIA: Cappella singola
1)
Luogo di
Cimitero Civico e Monumentale
realizzazione
2)
Ubicazione
Affacciate su portico
3)
Capienza
N.8 posti per la collocazione dei feretri posizionati sui due lati
contrapposti ed ossario nella parte centrale
4)
Caratteristiche
La tomba è agibile alla sepoltura di cadaveri, resti ossei e ceneri;
viene inoltre concesso ad uso esclusivo del Concessionario, il vano
vestibolare di circa mq 3,30;
il Concessionario ha l’obbligo di realizzare le finiture, gli arredi
interni e la chiusura sul percorso distributivo nelle modalità e
prescrizioni fornite nelle presenti NORME TECNICHE, parti
integranti della Concessione;
il vano funerario privato sarà accessibile anche ai portatori di
handicap e lo stesso è già dotato di predisposizione per l’eventuale
allaccio di luce votiva.
1) La Tomba di Famiglia viene realizzata contestualmente e completamente integrata alle altre
nuove costruzioni funerarie realizzate dalla Amministrazione comunale, quali colombari, ossari
e cinerari. Il Comune di Rimini ha realizzato nuove Tombe di Famiglia la cui tipologia,
“cappella”, si presenta disposta in serie lungo un percorso coperto a portico.
2) Sarà obbligo dei concessionari rispettare le tipologie di chiusura di ogni singola cappella
secondo le opzioni stabilite nelle presenti prescrizioni corredate di n.1 tavola grafica esplicativa.
3) Queste cappelle hanno capienza di n. 8 posti feretro in loculo; la introduzione dei feretri avviene
dall'esterno (dal portico); inoltre è realizzato all’interno un contenitore in muratura utile per
contenere resti ossi in cassetta di zinco e/o ceneri in urna cineraria. E’ comunque consentito
l’uso dei loculi per posto salma alla contemporanea sepoltura di resti ossei ovvero ceneri (posti
in idonei contenitori) fino al raggiungimento della capienza massima di ogni loculo stesso (nei
disposti della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 e della normativa locale
vigente).
4) La Facciata su Portico: la concessione cimiteriale della Cappella Funeraria comprende la
fornitura e posa in opera delle lastre lapidee poste a coprire i vani di accesso dei singoli loculi
sul porticato a cura dell’Amministrazione comunale. Il Concessionario avrà cura ed obbligo di
finire solo l’interno del vano vestibolare e mantenere inalterate anche nel tempo le finiture
eseguite esternamente dalla Amministrazione comunale per un carattere di decoro complessivo
ed uniformità. Sulla facciata verso il porticato il Concessionario dovrà riportare iscrizione a
caratteri in bronzo applicati (lucido, brunito o satinato) o incisi in cui riportare la scritta
FAMIGLIA COGNOME o FAMIGLIA NOME COGNOME del concessionario.
5) Il vano corrispondente all’apertura sull’interno della cappella sarà allestito con fasce di granito
sardo analogo a quello esistente posto in opera per le lapidi dell’Ente comunale, potrà avere
finitura bocciardata fine (uniforme), fiammata ovvero levigata lucida, nelle dimensioni indicate
dalla tavola grafica in calce allegata.
6) Apertura di accesso al vano cappella su portico: sono previste n.2 tipologie di realizzazione di
chiusura/apertura della cappella su portico, a cura e spesa dei concessionari: in vetro (temperato
o di sicurezza, due parti fisse ed una centrale apribile ad anta verso l’interno e sopraluce fisso)
posto in opera senza profili ma con semplice uso di attacchi in ottone lucido, l’altra tramite
cancello con anta/e apribili verso l’interno da realizzarsi in acciaio zincato nella specchiatura
indicata nella tavola grafica allegata in calce, posto in opera verniciato a pigmento grigio scuro.
La realizzazione di tali protezioni dovrà attenersi alle modalità dimensioni e disegno previste
nella presente normativa per avere garantita l’uniformità e il decoro. Il Concessionario potrà
scegliere di non eseguire alcuna chiusura del proprio vano vestibolare su portico.
7) E’ richiesto che il vano vestibolare risulti accessibile anche ai portatori di handicap.
8) L’Allestimento interno del vano vestibolare, sarà realizzato secondo la libera scelta del
concessionario purché siano seguiti dettami di decoro e composizione artistica attinente il luogo
cimiteriale. Il pavimento potrà essere realizzato con rilievo rispetto il piano medio di calpestio
esterno del portico comunque non superiore a cm. 2, potrà utilizzarsi: 1) granito, 2) pietra, 3)
marmo, 4) cotto, in lastre, mattonelle o massetto (cocciopesto), con finitura superficiale lucida,
sabbiata, levigata, bocciardata fine. Le pareti potranno essere rivestite in granito, pietra o
marmo od anche in opera musiva; gli arredi funerari potranno essere in materiale applicato (es.
bronzo, acciaio con finitura non lucida, ecc.) od anche potrà farsi uso dell’incisione di caratteri
e decori purché sia sempre indicata, per ogni sepoltura, “nome e cognome, data di nascita e di
morte”. E’ facoltativo dare specificità di altare o comunque religiosa all’interno, è altresì
facoltativa la collocazione di arredi quali inginocchiatoio, portafiori, portaritratti, ecc…, purchè
gli stessi non siano di intralcio per la esecuzione delle operazioni cimiteriali o siano allo scopo
facilmente rimovibili e ricollocabili.
9) Allaccio votivo: le Cappelle Funerarie sono dotate di predisposizione per l’allaccio votivo,
questi è collocato sul plafone del soffitto e potranno essere utilizzati corpi luminosi idonei, a
norme CEI e CE; l’allaccio votivo e manutenzione saranno eseguiti direttamente ed
esclusivamente dai Servizi Cimiteriali; non potranno essere collocati pannelli fotovoltaici (celle
solari) sulla parete verso il porticato.
10) Il Soffitto non potrà essere rivestito con marmi o altro materiale di rivestimento ma finito ad
intonaco anche rasato o a stucco ovvero affrescato.
Art. 8 VALIDITA’
Le presenti disposizioni sono PARTE INTEGRANTE DI CIASCUNA CONCESSIONE
CIMITERIALE DI TOMBA DI FAMIGLIA.
Art. 9 AZIONI LEGALI
1) Per qualsiasi controversia, non definibile con spirito di amichevole composizione, sarà
competente il TAR di Bologna o il Foro di Rimini. In ogni caso, durante le more del giudizio,
non sarà consentito l'utilizzo della tomba per effettuare nuove sepolture.
2) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare le parti fanno riferimento al
D.P.R. 10 settembre 1990 N.° 285 e successive modificazioni/integrazioni, alla vigente
Normativa regionale e locale in materia cimiteriale, alle Disposizioni del Codice Civile ed ogni
altra Norma vigente di Legge.
Letto approvato e sottoscritto.
IL CONCESSIONARIO,
PER ACCETTAZIONE ______________________
Rimini, lì ………………
FORESE PROJECT S.R.L.
Il Legale Rappresentante
___________________
Rimini, lì ………………
IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
DEL COMUNE DI RIMINI
(Bronzetti dott. Enrico)
___________________
Rimini, lì ………………
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