3.2.4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale L
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3.2.4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale L
Capitolo I – I delitti contro la personalità dello Stato 41 3.2.4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale L’art. 270-quater c.p. prevede che “chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni”. Per il concetto di terrorismo si rinvia al Par. 2 lett. D). Il reato in commento è stato introdotto col d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005, n. 155, allo scopo particolare di contrastare il fenomeno del terrorismo di matrice islamica. L’esperienza ha dimostrato l’estrema difficoltà di provare l’esistenza di un’organizzazione terroristica, specialmente in caso di cellule autonome. Ciò ha indotto il nostro legislatore, in ragione dell’importanza del bene da tutelare, ad arretrare la soglia di punibilità, andando a colpire anche le attività di istruzione e formazione degli “aspiranti terroristi”. A differenza dell’art. 270-quinques c.p., che punisce sia l’addestratore che l’addestrato a qualsiasi tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo internazionale, la norma in esame, nella sua formulazione originaria, non puniva il soggetto arruolato, che al più poteva rispondere come partecipante ad associazioni con finalità di terrorismo ai sensi dell’art. 270-bis, co. 2, c.p. Si trattava di una asimmetria che ad avviso della dottrina non trovava giustificazione in effettive differenze di disvalore penale. Con il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, contenente, tra le altre, misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, vi è stato un ripensamento sul punto da parte del legislatore, che ha reso punibile anche il soggetto arruolato, sia pure con un trattamento sanzionatorio decisamente più modesto rispetto a quello riservato al soggetto arruolatore. L’estensione della punibilità al soggetto reclutato (valida, naturalmente, per i fatti commesso dopo l’entrata in vigore del decreto) consente di rafforzare la funzione preventiva già svolta dal primo comma con l’arretramento della soglia di punibilità ad attività meramente preparatorie rispetto ad eventuali attentati di matrice terroristica. Il fenomeno che si vuole andare a colpire è quello dei c.d. foreign fighter, ovvero soggetti, italiani o stranieri, presenti sul territorio nazionale che, prevalentemente a mezzo della rete internet, si rendono disponibili ad essere addestrati in campi paramilitari all’estero, con il rischio che possano un giorno tornare e compiere attentati in Italia. A)Elementi costitutivi del reato. Bene tutelato è la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico, minacciati dal possibile compimento degli atti di 42 Parte prima – I reati previsti dal codice penale violenza o di sabotaggio, oltre che la tutela dei rapporti con gli altri Paesi e della sicurezza internazionale. Soggetto attivo può essere chiunque; trattasi pertanto di reato comune. Trattasi, a seguito della riforma del 2015, di una fattispecie plurisoggettiva necessaria propria risultando punibili tanto l’arruolatore che l’arruolato. La condotta prevista dal primo comma è quella dell’arruolare una o più persone, ossia del cercare attivamente e reclutare soggetti idonei al compimento degli atti di violenza e sabotaggio al fine di farli inserire in una struttura militare, irregolare o meno. È sufficiente ad integrare il reato ogni forma di reclutamento o di proselitismo funzionale al reperimento di persone disponibili al compimento di atti terroristici. Il reato prescinde dal luogo in cui gli atti devono essere compiuti, potendo essere rivolti anche all’estero, ed indipendentemente dalla loro effettiva realizzazione, trattandosi di un reato di pericolo. Dottrina giurisprudenza ritengono che il pericolo sia concreto, dovendosi quindi dare rilievo anche all’effettiva idoneità della condotta a produrre il risultato perseguito. Per la fattispecie di cui al capoverso è invece necessario che il soggetto si sia messo seriamente e concretamente a disposizione come milite, soggiacendo quindi a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, nell’ambito di una “milizia” votata al compimento di azioni terroristiche. Oggetto materiale sono le persone verso le quali si rivolge l’attività di arruolamento. L’evento consiste nel “procacciamento” delle persone, che può risolversi anche nel fatto di mettere in contatto tali soggetti con altri facenti parte di organizzazioni terroristiche. Soggetti passivi sono lo Stato, i Paesi esteri, le istituzioni e gli organismi internazionali per la cui nozione si veda il commento all’art. 270-bis c.p. L’offesa è rappresentata dal reclutamento di soggetti potenzialmente pericolosi e dalla conseguente messa in pericolo della sicurezza dello Stato. L’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico. Secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, il delitto in esame è caratterizzato da un doppio dolo specifico, occorrendo la consapevolezza e la volontà di arruolare soggetti al fine specifico di indirizzarli al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali e con la finalità di terrorismo. Nella fattispecie di cui al secondo comma occorre invece la coscienza e la volontà di mettersi a disposizione di terzi al fine di compiere le predette azioni e con la finalità terroristica. Capitolo I – I delitti contro la personalità dello Stato 43 Atti di violenza sono tali qualora si rivolgano contro un numero indeterminato di persone al fine di procurare loro lesioni personali o la morte, oltre che essere volti alla distruzione o al danneggiamento di cose. Sabotaggio significa rendere inservibile o inidoneo allo scopo. Servizio pubblico essenziale è un servizio erogato dallo Stato o da un ente locale caratterizzato da importanza e necessità per la collettività tali che la sua soppressione è idonea ad arrecare particolare danno o timore. Il reato si consuma nel momento in cui si pone in essere l’arruolamento, ossia il mero accordo di volontà tra arruolatore ed arruolato, a prescindere dall’effettiva “presa di servizio” di quest’ultimo e dal compimento degli atti di violenza o di sabotaggio; il tentativo è astrattamente configurabile, anche se è dubbia la sua punibilità, dato l’eccessivo arretramento della soglia di punibilità che rende evanescente l’offensività della condotta. Va infatti osservato che il delitto in esame, punendo l’arruolamento, mira anche a sanzionare l’allontanamento dal territorio dello Stato di soggetti disponibili ad essere addestrati e quindi a sanzionare una condotta antecedente l’addestramento di cui all’art. 270-quinquies c.p. B)Rapporti con altri reati. Il delitto in parola si pone come complementare e residuale rispetto all’art. 270-bis c.p., consentendo, unitamente al successivo art. 270-quinquies c.p., di colpire quelle condotte che non rientrano nel reato associativo; è infatti una fattispecie monosoggettiva, realizzata cioè da singoli individui non organizzati tra loro, mentre nel caso in cui i soggetti coinvolti nel reclutamento fossero più di due, si dovrebbe applicare l’art. 270-bis c.p. 3.2.5. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo L’art. 270-quater.1 c.p. prevede che “Fuori dai casi di cui agli articoli 270bis e 270-quater, chiunque organizza, finanza o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni”. Si tratta di una fattispecie introdotta dal d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, contenente, tra le altre, misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. Bene tutelato è la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico, minacciati 44 Parte prima – I reati previsti dal codice penale dal possibile compimento di condotte con finalità di terrorismo, oltre che la tutela dei rapporti con gli altri Paesi e della sicurezza internazionale. Scopo della nuova incriminazione è quello di colpire il fenomeno dei c.d. foreign fighter, ovvero soggetti, italiani o stranieri, presenti sul territorio nazionale, che organizzano, per se o per altri, finanziano o propagandano viaggi per compiere atti di terrorismo, con il rischio che, una volta acquisite esperienze e tecniche di guerra, l’agente possa tornare nel territorio nazionale e ivi porre in essere attentati per finalità di terrorismo. La condotta consiste alternativamente nell’organizzare, finanziare o propagandare un viaggio. Essa può essere realizzata anche da soggetto diverso da quello che poi effettuerà il viaggio. L’organizzazione consiste nel predisporre tutto quanto è necessario per l’esecuzione del viaggio. Il finanziamento consiste nel procurare le risorse economiche necessarie per realizzare il viaggio. Il propagandare consiste nell’influire od orientare verso la scelta di effettuare un viaggio per gli scopi sanzionati dalla norma. Si tratta di un reato di pericolo concreto dovendo la condotta essere idonea a realizzare il viaggio. La condotta materiale richiede che dette attività abbiano come scopo dei viaggi, ovvero dei trasferimenti, in Italia o verso l’estero, tra due luoghi distanti l’uno dall’altro, con un mezzo di trasporto. Sebbene il fenomeno avuto di mira dal legislatore sia quello dei viaggi dall’Italia verso Paesi esteri (soprattutto dell’area mediorientale) o da questi verso l’Italia, l’attuale formulazione della norma non consente di escludere dal suo raggio di azione i viaggi realizzati all’interno di un unico Paese. L’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, essendo necessaria la coscienza e volontà di organizzare, finanziare o propagandare il viaggio con la finalità di compiere condotte con finalità di terrorismo. Il reato si consuma nel momento in cui si pone in essere l’organizzazione, il finanziamento o la propaganda del viaggio; il tentativo è astrattamente configurabile, anche se è dubbia la sua punibilità, dato l’eccessivo arretramento della soglia di punibilità che rende evanescente l’offensività della condotta. 3.2.6. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale L’art. 270-quinquies c.p. prevede che “chiunque addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di Capitolo I – I delitti contro la personalità dello Stato 45 armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. Introdotto dal d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005, n. 155, al pari del precedente, di cui parrebbe il naturale proseguimento, si pone come articolo residuale rispetto all’art. 270-bis c.p. Con il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, contenente, tra le altre, misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l’area della punibilità è stata estesa anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi ed organizzazioni e che si procurano autonomamente le conoscenze necessarie a porre in essere condotte con finalità di terrorismo. A)Elementi costitutivi del reato. Bene tutelato è la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico, minacciati dal possibile compimento degli atti di violenza o di sabotaggio, oltre che la tutela dei rapporti con gli altri Paesi e della sicurezza internazionale. Soggetto attivo può essere chiunque; trattasi pertanto di reato comune. La norma punisce sia l’addestratore che l’addestrato. Secondo una parte della dottrina, colui che riceve istruzioni dovrebbe andare esente da pena, poiché solo la ripetitività e intensità dell’addestramento possono attribuire all’addestrato quella potenzialità offensiva che giustifica la punizione, che non si rinviene invece in colui che riceve occasionalmente istruzioni, ad esempio via internet. La condotta può consistere nell’addestrare o nel fornire istruzioni. La prima richiede un rapporto effettivo tra addestratore e recluta e si caratterizza per la ripetitività dell’attività di insegnamento che qualifica il reato come abituale. La seconda, invece, può risolversi anche nella mera divulgazione di informazioni, anche a distanza e non necessariamente in favore di soggetti predeterminati, cosicché il reato si configura come unisussistente. 46 Parte prima – I reati previsti dal codice penale Va osservato che il legislatore del 2015, nell’introdurre il c.d. autoaddestramento, non si è limitato a punire la condotta di colui che acquisisce in proprio le conoscenze elencate nell’art. 270-quinques c.p. con lo scopo di compiere atti di violenza o di sabotaggio con finalità di terrorismo, ma ha previsto che il soggetto autodidatta ponga in essere comportamenti finalizzati alla commissione di condotte con finalità di terrorismo. Quindi, nel delitto previsto nella prima parte della norma in esame l’acquisizione del know how per commettere atti di terrorismo costituisce la condotta che perfeziona il reato, mentre nella seconda parte integra soltanto un presupposto della condotta, che è costituita dal compimento, grazie alle capacità acquisite, di atti finalizzati al terrorismo. Tale considerazione ha indotto i primi commentatori a ritenere che la nuova fattispecie crei una progressione criminosa che vede il suo vertice nell’art. 280 c.p., sanzionando quelle condotte preparatorie che, sino ad oggi, non erano punite in quanto non integranti, ancora, l’attentato alla vita od alla incolumità di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. L’elemento soggettivo è dato da un doppio dolo specifico, occorrendo la consapevolezza e la volontà di addestrare o istruire soggetti al fine specifico di indirizzarli al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali e con la finalità di terrorismo. Il reato si consuma nel momento dell’addestramento o della cessione delle istruzioni oppure dell’acquisizione in proprio delle istruzioni; il tentativo è astrattamente configurabile, anche se è dubbia la sua punibilità, dato l’eccessivo arretramento della soglia di punibilità che rende evanescente l’offensività della condotta. B)Circostanze aggravanti. Con lo scopo di aggiornare gli strumenti di contrasto all’utilizzazione della rete internet per fini di proselitismo e agevolazione di gruppi terroristici, il d.l. n. 7/2015 ha introdotto una circostanza aggravante per l’ipotesi in cui l’addestramento o le informazioni siano forniti con strumenti informatici o telematici. 3.2.7. Cospirazione politica mediante accordo L’art. 304 c.p. prevede che “quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Capitolo I – I delitti contro la personalità dello Stato 47 Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo”. Il delitto in oggetto si caratterizza per l’anticipazione della soglia di punibilità per evitare il pericolo potenzialmente costituito dalla riunione degli intenti criminosi di più soggetti. È di tutta evidenza come in questo caso si punisca un semplice intento criminoso, indipendentemente da qualsiasi oggettività, anche se non si manca di sottolineare che comunque il pericolo che il reato venga realizzato deve essere concreto e reale, invocandosi il canone della idoneità. A)Elementi costitutivi del reato. Bene tutelato è l’ordine democratico, la sicurezza e la personalità dello Stato (v. Par. 2 lett. A ed E), messi in pericolo dall’accordo criminoso e coincidente di volta in volta con quello dei singoli reati per i quali l’accordo viene concluso. Soggetto attivo può essere qualunque persona, né si richiede un numero minimo di partecipanti all’accordo, che quindi può essere realizzato anche da due soli individui. La condotta è costituita dalla conclusione dell’accordo, che poi la norma esplicita in partecipazione e promozione dello stesso; si tratta perciò di un reato plurisoggettivo, nel quale deve sussistere un reale scambio di volontà concordanti, non basta la determinazione di volontà da parte di uno e la semplice condivisione degli altri ma deve esserci una estrinsecazione. Occorre poi che il proposito sia serio e determinato, con l’apprestamento di un minimo di mezzi adeguati al progetto, senza giungere a veri e propri atti preparatori, altrimenti si avrebbe il reato di associazione. L’oggetto materiale si differenzia a seconda del delitto in vista del quale si perfeziona l’accordo. L’evento è, come per tutti i reati di pericolo, meramente ipotetico. Soggetto passivo è lo Stato. L’offesa è rappresentata dalla messa in pericolo del bene giuridico. Elemento soggettivo è il dolo specifico rappresentato dalla coscienza e dalla volontà di partecipare all’accordo con la finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato. Si ha consumazione nel momento e nel luogo in cui si perfeziona l’accordo; il tentativo non è configurabile. B)Circostanze aggravanti. Il co. 2 prevede un aumento di pena per chi ha promosso l’accordo. 48 Parte prima – I reati previsti dal codice penale Si discute se sia una figura autonoma di reato, dal momento che si potrebbe promuovere l’accordo senza poi prenderne parte, oppure un’aggravante, dato il tenore letterale della norma. C)Rapporti con altri reati. L’articolo è una deroga all’art. 115 c.p., il quale prevede che, in caso di accordo per commettere un reato, ove questo non sia commesso, nessuno dei partecipanti è punibile per il solo fatto dell’accordo, prevedendosi l’applicazione di una misura di sicurezza se l’accordo era diretto alla commissione di un delitto. Per le differenze col delitto di cospirazione politica mediante associazione si rinvia al paragrafo successivo. 3.2.8. Cospirazione politica mediante associazione L’art. 305 c.p. dispone che “quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati”. Il delitto in esame presuppone un iter criminis più avanzato rispetto al precedente articolo ed una situazione offensiva più intensa. A)Elementi costitutivi del reato. Richiamando quanto detto nel commento all’art. 304 c.p., occorre specificare alcuni elementi. Soggetto attivo può essere qualunque persona, richiedendosi però, a differenza del reato che precede, un numero minimo di partecipanti (tre o più). La condotta consiste nel formare un’associazione, che si caratterizza per una pluralità di soggetti, l’esistenza di un vincolo solidale e la presenza di un’organizzazione sottesa ad uno scopo comune. Si prevedono poi varie figure: da un lato i promotori, i costitutori e gli organizzatori (co. 1), dall’altro i partecipanti (co. 2). Si ritiene che i due commi costituiscano due ipotesi delittuose autonome, poiché si ammette l’eventualità di promotori ed organizzatori che non siano anche membri. Capitolo I – I delitti contro la personalità dello Stato 49 Sono previsti specifici casi di non punibilità all’art. 308 c.p. il quale dispone che nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accodo è intervenuto o l’associazione è costituita, e anteriormente all’arresto o al procedimento: 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione; 2) non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita. B)Circostanze aggravanti. Si prevede il caso in cui “l’associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati” (co. 3). C)Rapporti con altri reati. Rispetto al delitto di cui all’art. 304 c.p., l’associazione si caratterizza per la presenza di un’organizzazione di sussistenza al proposito criminoso, laddove per l’accordo è sufficiente il semplice pactum sceleris, l’incontro delle volontà. Si distingue dall’art. 416 c.p., oltre che per il bene giuridico protetto, per la maggiore ampiezza del programma dell’associazione per delinquere, potendo essere invece la cospirazione rivolta alla commissione di un solo delitto. Quanto al rapporto con gli artt. 270 e 270-bis c.p., il delitto cospirativo si distingue per il differente tenore del programma criminoso diretto alla realizzazione di un delitto contro la personalità dello Stato e privo della violenza tipica delle associazioni sovversive; ciò comunque non esclude fenomeni di sovrapposizione tra le due norme. 3.2.9. Banda armata: formazione e partecipazione L’art. 306 c.p. prevede che “quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”. Il delitto di banda armata costituisce la più grave tra le forme di delinquenza associata, sia per le modalità esecutive, sia per la sua prodromicità potenziale rispetto ad altri reati come il delitto di insurrezione contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.). 50 Parte prima – I reati previsti dal codice penale A)Elementi costitutivi del reato. Bene tutelato è la personalità dello Stato concernente l’interesse ad evitare che all’interno dell’apparato statale si formino organizzazioni di tipo militare volte al perseguimento di finalità politiche attraverso metodi non democratici. Soggetto attivo può essere chiunque; trattasi pertanto di reato comune. Il legislatore non ha previsto un numero minimo di partecipanti, per cui occorrerà di volta in volta che sia il giudice ad accertare se, nel caso concreto, il numero dei componenti era sufficiente ad integrare il requisito della idoneità agli scopi. La condotta è delineata nelle fattispecie del promuovere, costituire, organizzare (co. 1), essere capi o sovventori della banda (co. 3) e del partecipare (co. 2). Anche qui, come per l’art. 305 c.p., la tendenza è quella che vede nella partecipazione una fattispecie autonoma di reato e non un’attenuante delle altre. In relazione al termine banda, si ritiene che esso indichi un sodalizio più stretto di quello associativo, caratterizzato da una struttura gerarchica interna, anche se le nuove forme di terrorismo esigono un’interpretazione adeguatrice, nel senso di considerare banda anche quella organizzata in forma paritaria, suddivisa in sezioni o “cellule”, così come non vi è la necessità della conoscenza reciproca di tutti i membri del gruppo. Altro elemento è che la banda sia armata, in maniera adeguata, quantitativamente e qualitativamente, e che le armi siano una garanzia per l’esistenza della banda o per il conseguimento degli scopi delittuosi, non essendo comunque necessario che tutti i componenti siano concretamente armati, bastando la potenziale disponibilità delle armi. Oggetto materiale è la formazione della banda. Per quello che attiene all’evento, per commettere il delitto non è richiesto che la finalità normativamente prevista di commissione di dati delitti sia stata raggiunta. Soggetto passivo è lo Stato ed il suo ordinamento interno. L’offesa è rappresentata dalla messa in pericolo del bene tutelato; si discute se trattasi di pericolo concreto o presunto (v. Par. 2 lett. B). L’elemento soggettivo è il dolo specifico, ossia la volontà e la consapevolezza di formare una banda armata al fine di commettere delitti contro lo Stato. Il reato si consuma nel momento in cui viene ad esistenza il sodalizio, momento che può essere differente per i singoli componenti in relazione al ruolo assunto; il tentativo viene prevalentemente ammesso.